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Regolamento UE, 28/10/2015
Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30/10/2015 IT L 286/1
Regolamento UE
Materia: appalti / disciplina

30.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/1

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) 2015/1929 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2015

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea. In particolare, contiene anche disposizioni in materia di appalti pubblici. Le direttive 2014/23/UE (4) e 2014/24/UE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio sono state adottate il 26 febbraio 2014 ed è pertanto necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per tenerne conto in riferimento ai contratti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto.

 

(2)

È opportuno aggiungere alcune definizioni e apportare taluni chiarimenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sia allineata a quella delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.

 

(3)

È opportuno precisare le misure di pubblicità ex ante ed ex post necessarie per avviare una procedura di appalto nel caso dei contratti al di sopra e al di sotto delle soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE.

 

(4)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe riportare l'elenco completo di tutte le procedure di appalto a disposizione delle istituzioni dell'Unione, a prescindere dalle soglie.

 

(5)

Per quanto riguarda la direttiva 2014/24/UE, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe consentire la consultazione di mercato prima dell'avvio di una procedura di appalto.

 

(6)

È inoltre opportuno chiarire in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro nel contempo la possibilità di ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo, in particolare attraverso la richiesta di etichettature specifiche e/o il ricorso a metodi di aggiudicazione appropriati.

 

(7)

Al fine di garantire che, nell'esecuzione dei contratti, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali applicabili in materia sociale e ambientale, elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE, tali obblighi dovrebbero rientrare tra i requisiti minimi definiti dall'amministrazione aggiudicatrice e dovrebbero essere integrati nei contratti firmati dall'amministrazione aggiudicatrice.

 

(8)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire un sistema unico di individuazione precoce e di esclusione e, per rafforzare la tutela di tali interessi, dovrebbero essere migliorate le regole di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto.

 

(9)

La decisione di escludere un operatore economico dalla partecipazione alle procedure di appalto o di irrogare una sanzione pecuniaria e la decisione di pubblicare le relative informazioni dovrebbero essere adottate dalla pertinente amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto della sua autonomia in materia amministrativa. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva e in casi correlati a gravi violazioni del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe adottare la decisione tenendo conto della raccomandazione di un'istanza sulla base di una qualificazione giuridica preliminare della condotta dell'operatore economico in questione. L'istanza dovrebbe inoltre valutare la durata di un'esclusione nei casi in cui la durata non sia stata stabilita dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva.

 

(10)

Il ruolo dell'istanza dovrebbe essere di assicurare il funzionamento coerente del sistema di esclusione. L'istanza dovrebbe essere composta da un presidente permanente, da rappresentanti della Commissione e da un rappresentante della pertinente amministrazione aggiudicatrice.

 

(11)

La qualificazione giuridica preliminare lascia impregiudicata la valutazione definitiva della condotta dell'operatore economico da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. La raccomandazione dell'istanza e la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice dovrebbero pertanto essere rivedute in seguito alla notifica di detta valutazione definitiva.

 

(12)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe definire le situazioni che conducono all'esclusione.

 

(13)

Un operatore economico dovrebbe essere escluso dall'amministrazione aggiudicatrice in caso di sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva per gravi illeciti professionali, inottemperanza, intenzionale o non intenzionale, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse, frode lesiva del bilancio generale dell'Unione («bilancio»), corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio dei proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi ad attività terroristiche, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani o irregolarità. Dovrebbe inoltre essere escluso in caso di un grave inadempimento del contratto o fallimento.

 

(14)

Nel decidere in merito all'esclusione o all'irrogazione di una sanzione pecuniaria e in merito alla relativa pubblicazione o al rigetto di un operatore economico, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe assicurare la conformità al principio di proporzionalità tenendo conto in particolare della gravità della situazione, della sua incidenza sul bilancio, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione o del grado di negligenza come pure del livello di collaborazione dell'operatore economico con la pertinente autorità competente e del suo contributo all'indagine.

 

(15)

L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe altresì poter escludere un operatore economico nel caso in cui una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti di tale operatore economico sia in stato di fallimento o in situazione analoga di insolvenza o nel caso in cui tale persona fisica o giuridica non ottemperi agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o d'imposte e tasse, qualora dette situazioni abbiano un'incidenza sulla situazione finanziaria dell'operatore economico.

 

(16)

Un operatore economico non dovrebbe essere oggetto di una decisione di esclusione quando ha adottato misure correttive, dimostrando in tal modo la propria affidabilità. Tale possibilità non dovrebbe essere prevista per le attività criminali più gravi.

 

(17)

Alla luce del principio di proporzionalità, occorre distinguere i casi in cui può essere irrogata una sanzione pecuniaria come alternativa all'esclusione dai casi in cui la gravità della condotta dell'operatore economico in questione in relazione al tentativo di ottenere indebitamente fondi dell'Unione giustifica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in aggiunta all'esclusione, in modo da assicurare un effetto deterrente. È altresì necessario definire la sanzione pecuniaria minima e massima che può essere irrogata dall'amministrazione aggiudicatrice.

 

(18)

È importante sottolineare che la possibilità di irrogare sanzioni amministrative e/o pecuniarie in base alle normative vigenti è indipendente dalla possibilità di applicare penalità contrattuali, quali la clausola penale.

 

(19)

La durata dell'esclusione dovrebbe essere limitata nel tempo, come nel caso della direttiva 2014/24/UE e conformemente al principio di proporzionalità.

 

(20)

Occorre stabilire la decorrenza e la durata del termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

 

(21)

È importante poter rafforzare l'effetto deterrente ottenuto dall'esclusione e dalla sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l'effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all'esclusione e/o alla sanzione pecuniaria, nel pieno rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ciò dovrebbe contribuire a far sì che la condotta in questione non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni dell'istanza. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in casi eccezionali, giustificati dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione.

 

(22)

Le informazioni relative a un'esclusione o a una sanzione pecuniaria dovrebbero essere pubblicate solo in caso di gravi illeciti professionali, frode, una significativa carenza nell'ottemperare ai principali obblighi previsti da un contratto finanziato dal bilancio o un'irregolarità.

 

(23)

I criteri di esclusione dovrebbero essere chiaramente distinti dai criteri che determinano eventualmente il rigetto nell'ambito di una determinata procedura.

 

(24)

È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di «conflitto d'interessi» siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di «conflitto d'interessi» dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione si trovi in una situazione di questo tipo. Qualora un operatore economico tenti di influenzare indebitamente una procedura o di ottenere informazioni riservate, tale condotta dovrebbe essere trattata come «grave illecito professionale». Inoltre, gli operatori economici potrebbero trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover controllare conti che ha precedentemente certificato.

 

(25)

Le informazioni relative all'individuazione precoce dei rischi e all'imposizione di sanzioni amministrative nei confronti degli operatori economici dovrebbero essere centralizzate. A tal fine, le relative informazioni dovrebbero essere conservate in una banca dati creata e gestita dalla Commissione in quanto proprietaria del sistema centralizzato. Detto sistema dovrebbe funzionare nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

 

(26)

Mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile dell'istituzione e del funzionamento del sistema di individuazione precoce e di esclusione, anche altre istituzioni e organismi, nonché tutte le entità che eseguono il bilancio conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, dovrebbero partecipare a tale sistema trasmettendo alla Commissione le pertinenti informazioni per assicurare un'individuazione precoce dei rischi.

 

(27)

L'amministrazione aggiudicatrice e l'istanza dovrebbero garantire all'operatore economico il diritto alla difesa. Gli stessi diritti dovrebbero essere attribuiti agli operatori economici, nel contesto di un'individuazione precoce, nel caso in cui il compimento di un atto che potrebbe ledere i diritti dell'operatore economico interessato sia previsto dall'ordinatore. Nei casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione che non sono ancora oggetto di una sentenza definitiva, l'amministrazione aggiudicatrice e l'istanza dovrebbero avere la facoltà di differire la possibilità offerta all'operatore economico di presentare le sue osservazioni. Tale differimento dovrebbe essere giustificato esclusivamente da motivi preminenti e legittimi a garanzia della riservatezza dell'indagine.

 

(28)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la necessità di assicurare la legalità e la proporzionalità delle sanzioni, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati di carattere personale.

 

(29)

È opportuno attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni irrogate conformemente al presente regolamento, a norma dell'articolo 261 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

 

(30)

Al fine di agevolare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in tutte le modalità di gestione, le entità che partecipano all'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione concorrente e indiretta dovrebbero tener conto, ove opportuno, delle esclusioni decise dalle amministrazioni aggiudicatrici a livello dell'Unione.

 

(31)

Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, dovrebbe essere prevista la possibilità di verificare l'eventuale esclusione di un operatore economico, applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché verificare la conformità con i documenti di gara in qualsiasi ordine. Pertanto, dovrebbe essere prevista la possibilità di respingere delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione senza una previa verifica rispetto ai criteri di esclusione o selezione del corrispondente offerente.

 

(32)

I contratti dovrebbero essere aggiudicati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con l'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE. È opportuno precisare che i criteri di selezione sono strettamente legati alla valutazione dei candidati od offerenti e i criteri di aggiudicazione sono strettamente legati alla valutazione delle offerte.

 

(33)

Gli appalti pubblici dell'Unione dovrebbero garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in modo efficiente, trasparente e adeguato. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire a un migliore impiego dei fondi dell'Unione nonché promuovere l'accesso agli appalti per tutti gli operatori economici.

 

(34)

È opportuno chiarire che, nell'ambito di ogni procedura, vi dovrebbero essere una fase di apertura e una valutazione. La decisione di aggiudicazione dovrebbe sempre essere il risultato di una valutazione.

 

(35)

Poiché non è previsto un ordine particolare di applicazione dei criteri, è necessario dare agli offerenti respinti che hanno presentato offerte conformi la possibilità di essere informati delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell'offerta prescelta, qualora ne facciano richiesta.

 

(36)

Per i contratti quadro con riapertura del concorso competitivo, è opportuno derogare all'obbligo di fornire al contraente respinto le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta, in considerazione del fatto che il ricevimento di tali informazioni da parte di operatori economici dello stesso contratto quadro ogni volta che si riapre un concorso competitivo potrebbe recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro.

 

(37)

Fino al momento della firma del contratto, un'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe poter annullare una procedura di appalto, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad un risarcimento. Ciò non dovrebbe pregiudicare le situazioni in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha agito in modo tale da poter essere ritenuta responsabile dei danni secondo i principi generali del diritto dell'Unione.

 

(38)

In linea con la direttiva 2014/24/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali un contratto può essere modificato in corso di esecuzione senza una nuova procedura di appalto. In particolare, casi quali modifiche amministrative, successione a titolo universale e applicazione di clausole di revisione o opzioni chiare e inequivocabili non mutano i requisiti minimi della procedura iniziale. Una nuova procedura di appalto dovrebbe essere necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all'ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare gli elementi o le condizioni essenziali del contratto in questione, in particolare ove le modifiche avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state incluse nella procedura iniziale.

 

(39)

Per lavori, forniture e servizi complessi, dovrebbe essere prevista la possibilità di esigere garanzie contrattuali che garantiscano il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali, in conformità delle consuete prassi di tali settori, ai fini della corretta esecuzione del contratto per tutta la sua durata.

 

(40)

È necessario prevedere la possibilità di sospendere l'esecuzione di un contratto, al fine di determinare se si siano verificati errori, irregolarità o frodi.

 

(41)

Al fine di determinare le soglie e procedure applicabili, è necessario precisare se le istituzioni, le agenzie esecutive e gli organismi dell'Unione devono essere considerati amministrazioni aggiudicatrici. Essi non dovrebbero essere considerati amministrazioni aggiudicatrici se acquistano da una centrale di committenza. Inoltre, le istituzioni dell'Unione costituiscono un unico soggetto giuridico e non possono concludere contratti ma unicamente accordi amministrativi tra i rispettivi servizi.

 

(42)

È opportuno inserire nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 un riferimento alle due soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE rispettivamente per i lavori e le forniture e servizi. Tali soglie dovrebbero applicarsi anche ai contratti di concessione per motivi di semplificazione e di sana gestione finanziaria, tenuto conto delle esigenze specifiche delle istituzioni dell'Unione in materia di appalti. La revisione delle suddette soglie di cui alla direttiva 2014/24/UE dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile agli appalti indetti dalle istituzioni dell'Unione.

 

(43)

È necessario precisare le condizioni di applicazione del periodo di status quo.

 

(44)

È necessario chiarire quali operatori economici hanno accesso agli appalti indetti dalle istituzioni dell'Unione in funzione del loro luogo di stabilimento, nonché prevedere espressamente la possibilità di accesso anche per le organizzazioni internazionali.

 

(45)

L'applicazione dei motivi di esclusione dovrebbe essere estesa agli altri strumenti di esecuzione del bilancio, quali le sovvenzioni, i premi, gli strumenti finanziari e gli esperti retribuiti, nonché all'esecuzione del bilancio mediante gestione indiretta.

 

(46)

La redazione e l'adozione delle relazioni speciali della Corte dei conti dovrebbero essere tempestive, ferma restando la piena indipendenza della Corte dei conti nel determinare la durata e la tempistica dei suoi controlli.

 

(47)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha emesso il suo parere il 3 dicembre 2014.

 

(48)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di assicurare che gli atti delegati possano avere applicazione sin dall'inizio del nuovo esercizio finanziario.

 

(49)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:

1)

all'articolo 58, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i metodi d'esecuzione del bilancio, inclusa la gestione diretta, l'esercizio dei poteri delegati alle agenzie esecutive e disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali, con gli organismi di cui agli articoli 208 e 209, con organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, con organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e con persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC. Alla Commissione è conferito altresì il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai criteri per assimilare le organizzazioni senza scopo di lucro a organizzazioni internazionali.»;

 

2)

l'articolo 60 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite appalti, sovvenzioni, premi e strumenti finanziari, compresi gli obblighi di cui all'articolo 108, paragrafo 12;»

 

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, le entità e le persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), prevengono, individuano, rettificano e notificano alla Commissione le irregolarità e le frodi. A tal fine effettuano, conformemente al principio di proporzionalità, controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio. Recuperano inoltre i fondi versati indebitamente, escludono dall'accesso ai fondi dell'Unione o irrogano sanzioni pecuniarie e, se necessario, avviano azioni legali a tale riguardo.»;

 

c)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   I paragrafi 5 e 6 non si applicano al contributo dell'Unione alle entità oggetto di una procedura di discarico distinta a norma degli articoli 208 e 209.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la gestione indiretta, comprese la definizione delle condizioni, nell'ambito della gestione indiretta, alle quali i sistemi, le norme e le procedure di entità e persone devono essere equivalenti a quelle della Commissione, le dichiarazioni di gestione e le dichiarazioni di conformità, nonché le procedure per l'esame e l'accettazione dei conti, l'obbligo di notificare alla Commissione le frodi e le irregolarità individuate, l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione delle spese sostenute in violazione delle norme applicabili e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.»;

 

3)

all'articolo 66, il paragrafo 9 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La relazione di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli. La relazione comprende altresì informazioni sui risultati globali di tali operazioni, nonché una valutazione della misura in cui le spese operative autorizzate hanno contribuito al conseguimento di risultati strategici e hanno prodotto un valore aggiunto dell'Unione.»;

 

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le relazioni annuali di attività degli ordinatori e, se del caso, degli ordinatori delegati delle istituzioni, degli uffici, degli organismi e delle agenzie sono pubblicate sul sito internet dell'istituzione, dell'ufficio, dell'organismo e dell'agenzia rispettivi in un modo facilmente accessibile ed entro il 1o luglio di ogni anno per l'anno precedente, fatte salve considerazioni debitamente giustificate in materia di riservatezza e di sicurezza.»;

 

4)

all'articolo 99 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Ogni anno la Commissione trasmette su richiesta, nel contesto della procedura di discarico e a norma dell'articolo 319 TFUE, la sua relazione annuale di revisione contabile interna ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.»;

 

5)

alla parte prima, l'intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente:

«TITOLO V

APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI»;

 

6)

l'articolo 101 è sostituito dal seguente:

«Articolo 101

Definizioni ai fini del presente titolo

1.   Ai fini del presente titolo:

a)

per “appalto” si intende l'acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante contratto, di lavori, forniture o servizi, e l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse;

 

b)

per “appalto pubblico” si intende un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117 e 190, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Gli appalti pubblici includono:

i)

gli appalti immobiliari;

 

ii)

gli appalti di forniture;

 

iii)

gli appalti di lavori;

 

iv)

gli appalti di servizi;

 

c)

per “contratto di concessione” si intende un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117 e 190, per affidare a un operatore economico l'esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi (“concessione”). La remunerazione consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di un contratto di concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma un rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi in questione;

 

d)

per “contratto” si intende un appalto pubblico o un contratto di concessione;

 

e)

per “contratto quadro” si intende un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e tra una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ad appalti specifici basati su di esso da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

 

f)

per “sistema dinamico di acquisizione” si intende un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente;

 

g)

per “operatore economico” si intende una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, o un raggruppamento di tali persone che offra la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi o la fornitura di beni immobili;

 

h)

per “documento di gara” si intende qualsiasi documento prodotto dall'amministrazione aggiudicatrice o al quale l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura di appalto, ivi compresi:

i)

le misure di pubblicità stabilite nell'articolo 103;

 

ii)

l'invito a presentare offerte;

 

ii)

il capitolato d'oneri, che include le specifiche tecniche e i pertinenti criteri, o i documenti descrittivi nel caso di un dialogo competitivo;

 

iv)

il progetto di contratto;

 

i)

per “decisione amministrativa definitiva” si intende la decisione di un'autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante conformemente al diritto del paese in cui è stabilito l'operatore economico o del paese in cui si trova l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero secondo il diritto dell'Unione applicabile;

 

j)

per “centrale di committenza” si intende un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

 

k)

per “offerente” si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta;

 

l)

per “candidato” si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, una procedura competitiva con negoziazione, un dialogo competitivo, un partenariato per l'innovazione, un concorso di progettazione o una procedura negoziata;

 

m)

per “potenziale offerente” si intende un operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;

 

n)

per “subappaltatore” si intende un operatore economico proposto da un candidato od offerente o contraente a eseguire parte di un contratto. Il subappaltatore non ha un impegno giuridico diretto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

2.   Un contratto misto avente a oggetto due o più tipi di appalti (lavori, forniture o servizi) o concessioni (lavori o servizi), o avente a oggetto sia appalti che concessioni, è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

3.   Fatti salvi gli articoli da 105 bis a 108, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni, né ai contratti di assistenza tecnica definita conformemente all'articolo 125, paragrafo 8, conclusi con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'ulteriore definizione e ambito di applicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, la nomenclatura applicabile con riferimento al “Vocabolario comune per gli appalti pubblici”, i contratti misti, gli operatori economici nonché i contratti quadro e contratti specifici basati su questi ultimi che coprono la durata massima dei contratti quadro e l'aggiudicazione e le modalità di attuazione dei contratti specifici basati su contratti quadro conclusi rispettivamente con uno o più operatori economici.»;

 

7)

l'articolo 102 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d).

Il valore stimato di un contratto non può essere stabilito con l'intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto può essere frazionato a tal fine.

L'amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniqualvolta sia opportuno tenendo debitamente conto di un'ampia concorrenza.»;

 

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.»;

 

8)

l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Articolo 103

Misure di pubblicità

1.   Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, o all'articolo 190, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

a)

un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d);

 

b)

un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.

2.   Le procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, o all'articolo 190 sono oggetto di un' adeguata pubblicità.

3.   La pubblicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione di un contratto può essere omessa qualora la divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti per la pubblicità delle procedure con riferimento al loro valore rispetto alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, la pubblicità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice nel pieno rispetto del principio di non discriminazione e il contenuto e la pubblicazione dei bandi di gara.»;

 

9)

l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Articolo 104

Procedure di appalto

1.   Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme:

a)

procedura aperta;

 

b)

procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione;

 

c)

concorso di progettazione;

 

d)

procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione;

 

e)

dialogo competitivo;

 

f)

procedura competitiva con negoziazione;

 

g)

partenariato per l'innovazione;

 

h)

procedure a seguito di invito a manifestare interesse.

2.   Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.

3.   Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure competitive con negoziazione e nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e che non rientrano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 106 e 107 a presentare un'offerta.

Fatto salvo il primo comma, l'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori, indicati nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

4.   In tutte le procedure che comportano una negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti le offerte iniziali e le eventuali offerte successive o parti di esse, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri precisati nei documenti di gara non sono soggetti a negoziazione.

Un'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un contratto sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione qualora abbia indicato, nei documenti di gara, che si riserva la possibilità di farlo.

5.   L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere:

a)

alla procedura aperta o ristretta per qualunque acquisto;

 

b)

a procedure che comportano un invito a manifestare interesse per contratti di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 118, paragrafo 1, per preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte o per stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione o offerte;

 

c)

a un concorso di progettazione per acquisire un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara;

 

d)

al partenariato per l'innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano;

 

e)

alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo per contratti di concessione, per i contratti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nei casi in cui sono state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta a una procedura aperta o ristretta dopo il completamento della procedura iniziale e per i casi in cui ciò sia giustificato da circostanze specifiche legate, tra l'altro, alla natura o alla complessità dell'oggetto del contratto o al tipo specifico di contratto, come ulteriormente precisato negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento;

 

f)

alle procedure negoziate per contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, o, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, solo per tipi specifici di acquisti che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE e in circostanze eccezionali chiaramente definite negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

6.   Il sistema dinamico di acquisizione è aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

L'amministrazione aggiudicatrice segue le norme relative alla procedura ristretta per gli appalti tramite un sistema dinamico di acquisizione.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi e i meccanismi aggiuntivi di dettaglio delle procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti di cui al paragrafo 1 con riferimento al loro valore rispetto alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, il numero minimo di candidati da invitare per ciascun tipo di procedura, le ulteriori condizioni per il ricorso alle varie procedure, il sistema dinamico di acquisizione e le offerte irregolari e inaccettabili.

(8)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).»;"

 

10)

è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 104 bis

Appalto interistituzionale e appalto congiunto

1.   Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui agli articoli 208 e 209 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del susseguente contratto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici.

Gli organismi istituiti dal Consiglio nell'ambito della PESC di cui al titolo V del TUE possono anch'essi partecipare alle procedure interistituzionali.

Le condizioni stabilite da un contratto quadro sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine dall'avvio della procedura di appalto e gli operatori economici parti del contratto quadro.

2.   Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Con gli Stati dell'EFTA e con i paesi candidati dell'Unione si può procedere a un appalto congiunto, se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

In caso di procedura di appalto congiunta, si applicano le disposizioni procedurali delle istituzioni.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore totale stimato del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, l'istituzione può decidere che all' appalto congiunto si applichino le norme procedurali dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché tali norme possano essere considerate equivalenti a quelle dell'istituzione.

L'istituzione e l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato EFTA o di un paese candidato all'adesione all'Unione che svolgono congiuntamente l'appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle domande di partecipazione o delle offerte, sull'aggiudicazione del contratto, sul diritto da applicare al contratto e sul giudice competente in caso di controversie.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'appalto interistituzionale.»;

 

11)

l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

Preparazione di una procedura di appalto

1.   Prima dell'avvio di una procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può svolgere una consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione della procedura.

2.   Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione applicabili. L'amministrazione aggiudicatrice indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare. I requisiti minimi comprendono il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale applicabili elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il contenuto dei documenti di gara, in particolare in merito ai progetti di contratto, alle caratteristiche delle etichettature, alle norme e agli standard ambientali, sociali o di altro tipo e la consultazione preliminare di mercato.»;

 

12)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 105 bis

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso l'individuazione dei rischi e l'imposizione di sanzioni amministrative

1.   Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione.

Tale sistema mira a facilitare:

a)

l'individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell'Unione,

 

b)

l'esclusione di un operatore economico che si trovi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione elencate all'articolo 106, paragrafo 1,

 

c)

l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un operatore economico a norma dell'articolo 106, paragrafo 13.

2.   La decisione di escludere e/o di irrogare una sanzione pecuniaria è adottata dall'amministrazione aggiudicatrice. Essa si basa su una sentenza definitiva o su una decisione amministrativa definitiva.

Tuttavia, nelle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, l'amministrazione aggiudicatrice deferisce il caso all'istanza di cui all'articolo 108, paragrafo 5, al fine di assicurare una valutazione centralizzata di dette situazioni. In tali casi l'amministrazione aggiudicatrice prende la sua decisione sulla base di una qualificazione giuridica preliminare, tenuto conto di una raccomandazione dell'istanza.

Qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione dell'istanza, l'amministrazione aggiudicatrice motiva la sua decisione all'istanza.

3.   Nei casi di cui all'articolo 107, l'amministrazione aggiudicatrice decide il rigetto di un operatore economico nell'ambito di una determinata procedura.»;

 

13)

l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

«Articolo 106

Criteri di esclusione e sanzioni amministrative

1.   L'amministrazione aggiudicatrice esclude un operatore economico dalla partecipazione alle procedure di appalto disciplinate dal presente regolamento se:

a)

l'operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura concorsuale o di -, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;

 

b)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

 

c)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i)

per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto;

 

ii)

per aver concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

 

iii)

per aver violato diritti di proprietà intellettuale;

 

iv)

per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto;

 

v)

per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di appalto;

 

d)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l'operatore economico è colpevole di:

i)

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (9);

 

ii)

corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (10), e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (11), nonché corruzione quale definita nel diritto del paese dell'amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l'operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

 

iii)

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (12);

 

iv)

riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

 

v)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (14), ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;

 

vi)

lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

 

e)

l'operatore economico ha mostrato significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l'applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti;

 

f)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (16).

2.   In mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e f), o nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), l'amministrazione aggiudicatrice esclude l'operatore economico in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108.

La qualificazione preliminare di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione della condotta dell'operatore economico in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. L'amministrazione aggiudicatrice rivede senza indugio la sua decisione di escludere l'operatore economico e/o di irrogare nei suoi confronti una sanzione pecuniaria in seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva. Nei casi in cui la durata dell'esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, spetta all'amministrazione aggiudicatrice stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108.

Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva non consideri l'operatore economico colpevole della condotta oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale è stato escluso, l'amministrazione aggiudicatrice pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate.

I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono, in particolare:

a)

fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dalla Corte dei conti, dall'OLAF o dal servizio di revisione contabile interna, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore;

 

b)

decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;

 

c)

decisioni della BCE, della BEI, del Fondo europeo per gli investimenti o di organizzazioni internazionali;

 

d)

decisioni della Commissione concernenti la violazione delle norme in materia di concorrenza dell'Unione o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale.

3.   Le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice adottate a norma degli articoli da 106 a 108 o, se del caso, le raccomandazioni dell'istanza di cui all'articolo 108 sono emesse conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare, della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione o del grado di negligenza, dell'entità limitata dell'importo interessato ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o di altre circostanze attenuanti, come il livello di collaborazione dell'operatore economico con la pertinente autorità competente e il suo contributo all'indagine riconosciuto dall'amministrazione aggiudicatrice o la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo della dichiarazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

4.   L'amministrazione aggiudicatrice esclude l'operatore economico qualora una persona che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale operatore economico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) ad f). L'amministrazione aggiudicatrice esclude altresì l'operatore economico quando una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti di tale operatore economico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b).

5.   Qualora il bilancio sia eseguito in regime di gestione indiretta con paesi terzi, la Commissione, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, può adottare una decisione di esclusione e/o irrogare una sanzione pecuniaria alle condizioni enunciate nel presente articolo, a seguito dell'inadempimento da parte del paese terzo delegato a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c). Ciò non pregiudica la responsabilità del paese terzo, prevista dall'articolo 60, paragrafo 3, di prevenire, individuare, rettificare e notificare irregolarità e frodi o di adottare una decisione di esclusione o irrogare sanzioni pecuniarie.

6.   Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico a titolo provvisorio, senza previa raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, qualora la partecipazione dell'operatore economico in questione a una procedura di appalto costituisca una grave e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice sottopone immediatamente la questione all'istanza e adotta la decisione definitiva entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'istanza.

7.   L'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108 non esclude un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto, se:

a)

l'operatore economico ha adottato le misure correttive indicate al paragrafo 8 del presente articolo, dimostrando in tal modo la sua affidabilità. La presente lettera non si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;

 

b)

è indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell'adozione delle misure correttive indicate al paragrafo 8 del presente articolo;

 

c)

una tale esclusione sarebbe sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Inoltre, il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l'attività commerciale, oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga prevista nel diritto nazionale.

Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, l'amministrazione aggiudicatrice specifica i motivi per non escludere l'operatore economico e ne informa l'istanza di cui all'articolo 108.

8.   Le misure di cui al paragrafo 7 che pongono rimedio alla situazione di esclusione possono includere, in particolare:

a)

misure volte a individuare l'origine delle situazioni che danno adito all'esclusione e provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel pertinente settore di attività dell'operatore economico che siano idonei a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente;

 

b)

la prova che l'operatore economico abbia adottato misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell'Unione dai fatti sottostanti che danno origine alla situazione di esclusione;

 

c)

la prova che l'operatore economico abbia effettuato o garantito il pagamento delle ammende irrogate dall'autorità competente o delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 1, lettera b).

9.   L'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione riveduta dell'istanza di cui all'articolo 108, rivede senza indugio la sua decisione di escludere un operatore economico di propria iniziativa o su richiesta di tale operatore economico qualora quest'ultimo abbia adottato misure correttive sufficienti a dimostrare la sua affidabilità o abbia fornito nuovi elementi comprovanti che non sussiste più la situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

10.   Un candidato o offerente dichiara, al momento di presentare la domanda di partecipazione od offerta, se si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 107, paragrafo 1, e, se del caso, se ha adottato una delle misure correttive di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente articolo. Se del caso, il candidato o offerente fornisce la stessa dichiarazione firmata da un'entità sulla cui capacità intende fare affidamento. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale dichiarazione per i contratti di valore molto modesto da definire negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 210.

11.   Se l'amministrazione aggiudicatrice lo esige e qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, il candidato o offerente nonché l'entità sulla cui capacità il candidato o l'offerente intende fare affidamento forniscono:

a)

adeguata prova che il candidato o l'offerente non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione di cui al paragrafo 1;

 

b)

informazioni sulle persone che sono membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del candidato, offerente o entità o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato, offerente o entità e adeguata prova che una o più di tali persone non si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f);

 

c)

adeguata prova che le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità illimitata dei debiti di tale candidato, offerente o entità non si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b).

12.   L'amministrazione aggiudicatrice può altresì applicare i paragrafi da 1 a 11 a un subappaltatore. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice esige che un candidato o offerente sostituisca un subappaltatore o un'entità sulla cui capacità il candidato o offerente intende fare affidamento, che si trovi in una situazione di esclusione.

13.   Per garantire un effetto deterrente, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, può irrogare una sanzione pecuniaria a un operatore economico che abbia tentato di ottenere l'accesso a fondi dell'Unione partecipando o chiedendo di partecipare a una procedura di appalto allorché, senza averlo dichiarato in conformità del paragrafo 10 del presente articolo, si trova in una delle seguenti situazioni di esclusione:

a)

le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), del presente articolo, in alternativa a una decisione di escludere l'operatore economico, qualora tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

 

b)

le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del presente articolo, in aggiunta a un'esclusione che è necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, qualora l'operatore economico abbia adottato una condotta sistematica e ricorrente nell'intento di ottenere indebitamente fondi dell'Unione.

L'importo della sanzione pecuniaria rappresenta tra il 2 % e il 10 % del valore complessivo del contratto.

14.   La durata dell'esclusione non supera uno dei periodi seguenti:

a)

l'eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva di uno Stato membro;

 

b)

cinque anni nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d);

 

c)

tre anni nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), e) ed f).

Un operatore economico è escluso fintantoché si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

15.   Il termine di prescrizione per l'esclusione di un operatore economico e/o l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle seguenti:

a)

la data della condotta che ha dato adito all'esclusione o, in caso di atti continui o ripetuti, la data alla quale la condotta è cessata, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), del presente articolo;

 

b)

la data della sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale o della decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.

Il termine di prescrizione è interrotto da un atto della Commissione, dell'OLAF, dell'istanza di cui all'articolo 108 o di qualsiasi entità che partecipi all'esecuzione del bilancio, notificato all'operatore economico e riguardante indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all'interruzione.

Ai fini del paragrafo 1, lettera f), del presente articolo si applica il termine di prescrizione per l'esclusione di un operatore economico e/o l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Qualora la condotta dell'operatore economico rientri in più di uno dei motivi elencati nel paragrafo 1 del presente articolo, si applica il termine di prescrizione previsto per tali motivi più gravi.

16.   Per rafforzare, se necessario, l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito internet, fatta salva la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), del presente articolo:

a)

il nome dell'operatore economico in questione;

 

b)

la situazione di esclusione con riferimento al paragrafo 1 del presente articolo;

 

c)

la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione pecuniaria.

Qualora la decisione sull'esclusione e/o la sanzione pecuniaria sia adottata in base alla qualificazione preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la pubblicazione indica che non vi è sentenza definitiva o, se del caso, decisione amministrativa definitiva. In tali casi, le informazioni relative a eventuali ricorsi, al loro stato e al loro esito come pure qualsiasi decisione riveduta dell'amministrazione aggiudicatrice sono pubblicate senza indugio. Qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione indica altresì se la sanzione è stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall'amministrazione aggiudicatrice a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva, o a seguito della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, secondo il caso. Tale decisione diviene efficace tre mesi dopo la sua notificazione all'operatore economico.

Le informazioni pubblicate sono rimosse non appena l'esclusione è terminata. In caso di sanzione pecuniaria, la pubblicazione è rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.

Conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001, in ordine ai dati personali l'amministrazione aggiudicatrice informa l'operatore economico dei diritti conferitigli dalle norme applicabili sulla protezione dei dati personali e delle procedure a sua diposizione per esercitarli.

17.   In nessuno dei seguenti casi possono essere pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 16 del presente articolo:

a)

qualora occorra garantire la riservatezza dell'indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;

 

b)

qualora la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato all'operatore economico in questione o sia altrimenti sproporzionata, in base ai criteri di proporzionalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'importo della sanzione pecuniaria;

 

c)

qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata a titolo eccezionale, fra l'altro, dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, la decisione di pubblicare le informazioni è presa tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

18.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il contenuto della dichiarazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo e in merito alla prova di cui al paragrafo 11, lettera a), del presente articolo che un operatore economico non si trovi in una delle situazioni di esclusione, anche con riferimento al documento di gara unico europeo ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, e le situazioni in cui l'amministrazione aggiudicatrice può o non può esigere la presentazione di tale dichiarazione o prova.

(9)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48."

(10)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1."

(11)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54)."

(12)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42)."

(13)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15)."

(14)  Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3)."

(15)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1)."

(16)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).»;"

 

14)

l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

«Articolo 107

Rigetto di una procedura di appalto

1.   Nell'ambito di una determinata procedura di appalto l'amministrazione aggiudicatrice non aggiudica il contratto a un operatore economico che:

a)

si trovi in una situazione di esclusione a norma dell'articolo 106;

 

b)

abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

 

c)

abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

2.   Prima di decidere il rigetto di un operatore economico nell'ambito di una determinata procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice dà all'operatore economico la possibilità di presentare osservazioni, a meno che il rigetto sia stato motivato in conformità del paragrafo 1, lettera a), da una decisione di esclusione adottata nei confronti dell'operatore economico a seguito di un esame delle sue osservazioni.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le misure atte a evitare la distorsione della concorrenza nonché in materia di tale dichiarazione e prova che un operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo.»;

 

15)

l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Articolo 108

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

1.   Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione di cui all'articolo 105 bis del presente regolamento sono centralizzate in una banca dati creata dalla Commissione e sono gestite nel pieno rispetto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001 (“banca dati”).

Le informazioni sono registrate nella banca dati dalla pertinente amministrazione aggiudicatrice nel contesto delle procedure d'appalto in corso e dei contratti esistenti previa notifica all'operatore economico in questione. Tale notifica può essere differita in via eccezionale, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno.

In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, un operatore economico soggetto al sistema di individuazione precoce e di esclusione ha il diritto di essere informato dei dati conservati nella banca dati facendone richiesta alla Commissione.

Le informazioni contenute in tale banca dati sono aggiornate, se del caso, in seguito a rettifica, cancellazione o modifica dei dati. Sono pubblicate unicamente in conformità dell'articolo 106, paragrafi 16 e 17, del presente regolamento.

2.   L'individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento si basa sulla trasmissione di informazioni alla Commissione da parte di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

l'OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), ove un'indagine dell'OLAF in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;

 

b)

un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un'agenzia esecutiva in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frode, corruzione o gravi violazioni del contratto;

 

c)

un'istituzione, un ufficio europeo o un'agenzia diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente paragrafo o un organismo nei casi di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frode, corruzione o gravi violazioni del contratto;

 

d)

le entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 59 del presente regolamento, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità, ove richiesto dalla normativa settoriale;

 

e)

le entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 60 del presente regolamento, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità.

3.   A eccezione dei casi in cui le informazioni devono essere comunicate in conformità della normativa settoriale, le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2 del presente articolo comprendono:

a)

l'identificazione dell'operatore economico in questione;

 

b)

una sintesi dei rischi individuati o dei fatti in questione;

 

c)

ogni informazione che possa essere d'ausilio all'ordinatore nell'esecuzione della verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o nell'adozione di una decisione di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafi 1 o 2, o di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria di cui all'articolo 106, paragrafo 13;

 

d)

se del caso, eventuali misure particolari necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, comprese misure per la salvaguardia degli elementi di prova a tutela dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.

4.   La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 3del presente articolo ai propri ordinatori e a quelli delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni, organismi, uffici europei e agenzie al fine di consentire loro di eseguire la necessaria verifica in relazione alle procedure d'appalto in corso e ai contratti esistenti.

Nell'eseguire tale verifica l'ordinatore esercita i suoi poteri a norma dell'articolo 66 e non può andare oltre le prescrizioni dei documenti di gara e delle disposizioni contrattuali.

Il periodo di conservazione delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 3 del presente articolo non supera un anno. Se, durante tale periodo, l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'istanza di formulare una raccomandazione in un caso di esclusione, il periodo di conservazione può essere prolungato fino a quando l'amministrazione aggiudicatrice ha adottato una decisione.

5.   L'amministrazione aggiudicatrice può adottare una decisione di escludere e/o di irrogare una sanzione pecuniaria e la decisione di pubblicare le relative informazioni soltanto dopo aver ottenuto la raccomandazione dell'istanza, qualora tale decisione si basi sulla qualificazione preliminare di cui all'articolo 106, paragrafo 2.

6.   L'istanza si riunisce su richiesta di una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 117.

7.   L'istanza è composta da:

a)

un presidente permanente indipendente di alto livello;

 

b)

due rappresentanti della Commissione in quanto proprietaria del sistema, che esprimono una posizione congiunta; e

 

c)

un rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice richiedente.

La composizione dell'istanza è tale da garantire le competenze giuridiche e tecniche appropriate.

L'istanza è assistita da un segretariato permanente, fornito dalla Commissione, il quale ne garantisce la gestione permanente.

8.   Dinanzi all'istanza si applica la seguente procedura:

a)

l'amministrazione aggiudicatrice richiedente deferisce il caso all'istanza comunicando le necessarie informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, i fatti e le risultanze di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e la presunta situazione di esclusione;

 

b)

l'istanza comunica senza indugio all'operatore economico i fatti in questione, compresa la loro qualificazione giuridica preliminare, i quali potrebbero configurarsi come situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), e/o determinare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. L'istanza trasmette contestualmente la stessa comunicazione alle altre amministrazioni aggiudicatrici;

 

c)

prima di adottare una raccomandazione, l'istanza dà all'operatore economico e alle amministrazioni aggiudicatrici cui è stata trasmessa la comunicazione la possibilità di presentare osservazioni. L'operatore economico e le amministrazioni aggiudicatrici cui è stata trasmessa la comunicazione dispongono di almeno 15 giorni per presentare osservazioni;

 

d)

nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere d) e f), la comunicazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo e la possibilità di cui alla lettera c) del presente paragrafo possono essere differite in via eccezionale, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno;

 

e)

ove la richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice si fondi, tra l'altro, sulle informazioni fornite dall'OLAF, l'Ufficio collabora con l'istanza a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nel pieno rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;

 

f)

l'istanza adotta la propria raccomandazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Qualora l'istanza richieda all'operatore economico informazioni supplementari, detto termine è prorogato di 15 giorni al massimo. In casi eccezionali debitamente giustificati, l'istanza può prorogare ulteriormente il termine per adottare la propria raccomandazione di un mese al massimo. Qualora l'operatore economico non presenti le sue osservazioni o non fornisca le informazioni richieste entro il termine specificato, l'istanza può procedere all'adozione della propria raccomandazione.

9.   La raccomandazione dell'istanza di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria contiene, se del caso, i seguenti elementi:

a)

i fatti o le risultanze di cui all'articolo 106, paragrafo 2, compresa la loro qualificazione giuridica preliminare;

 

b)

una valutazione della necessità di irrogare una sanzione pecuniaria e il relativo importo;

 

c)

una valutazione della necessità di escludere l'operatore economico in questione e, in tal caso, la durata proposta di tale esclusione;

 

d)

una valutazione della necessità di pubblicare le informazioni relative all'operatore economico oggetto di esclusione e/o di sanzione pecuniaria;

 

e)

una valutazione delle eventuali misure correttive adottate dall'operatore economico.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice preveda di adottare una decisione più severa di quella che è stata raccomandata dall'istanza, provvede affinché una decisione sia adottata nel debito rispetto del diritto di essere ascoltato e delle norme sulla protezione dei dati personali.

10.   L'istanza rivede la propria raccomandazione durante il periodo di esclusione su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 9, o in seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva in cui sono stabiliti i motivi dell'esclusione nei casi in cui tale sentenza o decisione non fissi la durata dell'esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 2, secondo comma.

L'istanza notifica senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice richiedente la propria raccomandazione riveduta e, a seguito della notifica, l'amministrazione aggiudicatrice rivede la sua decisione.

11.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha una competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere una decisione con la quale l'amministrazione aggiudicatrice esclude l'operatore economico e/o irroga nei suoi confronti una sanzione pecuniaria, anche riducendo o aumentando la durata dell'esclusione e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata.

12.   A tutte le entità che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità dell'articolo 58 è conferito da parte della Commissione l'accesso alle informazioni sulle decisioni di esclusione a norma dell'articolo 106 per consentire loro di verificare se il sistema segnali un'esclusione al fine di prendere tali informazioni in considerazione, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di contratti nell'esecuzione del bilancio.

13.   Nell'ambito della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione fornisce informazioni aggregate sulle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli da 105 bis a 108 del presente regolamento. La relazione fornisce anche ulteriori informazioni su qualsiasi decisione presa dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 7, lettera b), e dell'articolo 106, paragrafo 17, lettera b), del presente regolamento e sulle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici di discostarsi dalla raccomandazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 105 bis, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e, in particolare, non consentono l'identificazione dell'operatore economico in questione.

14.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il sistema dell'Unione per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprendente la banca dati e le procedure standardizzate, sull'organizzazione e sulla composizione dell'istanza, sulla nomina e l'indipendenza del presidente nonché sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interesse del presidente e dei membri dell'istanza.

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;"

 

16)

l'articolo 109 è soppresso;

 

17)

l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

«Articolo 110

Aggiudicazione dei contratti

1.   I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato le seguenti condizioni:

a)

l'offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;

 

b)

il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 106 o di rigetto ai sensi dell'articolo 107; e

 

c)

il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti di interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato od offerente. I criteri di selezione possono riguardare unicamente la capacità giuridica e normativa per esercitare l'attività professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale.

3.   L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di aggiudicazione per valutare l'offerta.

4.   L'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo.

Per il metodo del costo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice segue un approccio costo/efficacia, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita.

Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo o di altri criteri di qualità connessi all'oggetto del contratto.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di selezione, i criteri di aggiudicazione, compresi i criteri di qualità e l'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché i metodi applicati per valutare i costi del ciclo di vita dell'acquisto. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai documenti atti a comprovare la capacità giuridica, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale, nonché a norme dettagliate concernenti le aste elettroniche e le offerte anormalmente basse.»;

 

18)

l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 111

Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione

1.   Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una reale concorrenza e la riservatezza del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2.   La Commissione garantisce con mezzi appropriati e in applicazione dell'articolo 95 che gli offerenti possano registrare il contenuto delle offerte e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico (“appalti elettronici”), salvo in casi debitamente giustificati indicati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 210. Qualsiasi sistema di comunicazione elettronica usato a sostegno di comunicazioni e scambi di informazioni ha carattere non discriminatorio, è comunemente disponibile, è compatibile con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) generalmente in uso e non limita l'accesso degli operatori economici alla procedura di appalto.

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del presente paragrafo.

3.   Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate. È necessario che la garanzia richiesta sia proporzionata al valore stimato del contratto e sia fissata a un livello adeguato onde prevenire discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici.

4.   L'amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. Tuttavia respinge:

a)

le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano il termine per la ricezione, senza aprirle;

 

b)

le offerte pervenute già aperte, senza esaminarne il contenuto.

5.   L'amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le domande di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura di cui al paragrafo 4 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al fine di aggiudicare il contratto oppure di procedere a un'asta elettronica.

6.   Le domande di partecipazione e le offerte che non rispettino tutte le prescrizioni minime che figurano nei documenti di gara sono respinte.

Salvo in casi debitamente giustificati, il comitato di valutazione o l'amministrazione aggiudicatrice possono chiedere ai candidati o offerenti di presentare documenti supplementari o documenti mancanti, di chiarire i documenti giustificativi relativi ai criteri di esclusione e di selezione, o di spiegare un'offerta anormalmente bassa, entro un termine da essi impartito.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, l'accesso ai documenti di gara, i termini per la comunicazione di informazioni supplementari, i termini in casi urgenti, nonché i mezzi di comunicazione per la presentazione delle offerte e dei cataloghi elettronici, i requisiti tecnici e giuridici per i sistemi elettronici e la deroga all'uso di mezzi di presentazione elettronica delle offerte in casi debitamente giustificati. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la possibilità di chiedere una garanzia dell'offerta e le condizioni di riscatto e svincolo della garanzia, l'apertura e la valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione e l'istituzione e la composizione dei comitati di apertura e di valutazione.»;

 

19)

l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

Contatti durante la procedura di appalto

1.   Durante lo svolgimento della procedura di appalto, tutti i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano la trasparenza, la parità di trattamento e la buona amministrazione quale definita all'articolo 96. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice contatta l'offerente al fine di correggere evidenti errori amministrativi o di chiedere conferma di un elemento specifico o tecnico, salvo in casi debitamente giustificati. I suddetti contatti, come pure ogni altro eventuale contatto, non danno luogo a modificazioni dei documenti di gara o a sostanziali modifiche dei termini dell'offerta presentata, a eccezione dei casi in cui una procedura di appalto a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, autorizza specificatamente tali possibilità.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i contatti consentiti e i contatti richiesti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti durante la procedura di appalto.»;

 

20)

l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«Articolo 113

Decisione di aggiudicazione e informazione dei candidati o offerenti

1.   L'ordinatore responsabile designa l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato o offerente la cui domanda di partecipazione o offerta è stata respinta i motivi del rigetto, nonché la durata del periodo di status quo di cui all'articolo 118, paragrafo 2.

Per l'aggiudicazione di contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l'amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell'esito della valutazione.

3.   L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non si trova in situazione di esclusione, la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto, le informazioni seguenti:

a)

il nome dell'aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell'ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso;

 

b)

l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra loro.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti e il contenuto della relazione di valutazione e la decisione di aggiudicazione nonché l'informazione dei candidati e offerenti.»;

 

21)

l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Articolo 114

Annullamento della procedura di appalto

Fino al momento della firma del contratto l'amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

La decisione è motivata ed è resa nota ai candidati o offerenti con la massima tempestività.»;

 

22)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 114 bis

Esecuzione e modifiche del contratto

1.   L'esecuzione del contratto non ha inizio prima che lo stesso sia stato firmato.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi di cui al paragrafo 3 e purché la modifica non muti l'oggetto del contratto o del contratto quadro.

3.   Un contratto o un contratto specifico nell'ambito di un contratto quadro può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:

a)

se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originale che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti;

 

ii)

un cambiamento del contraente comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice una consistente duplicazione dei costi; e

 

iii)

l'eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale;

 

b)

ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere; e

 

ii)

l'eventuale aumento del prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale;

 

c)

se il valore della modifica è al di sotto delle soglie seguenti:

i)

le soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 190, paragrafo 2, per quanto concerne le azioni esterne applicabili al momento della modifica; e

 

ii)

il 10 % del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di servizi e forniture e per i contratti di concessione di lavori o servizi e il 15 % del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di lavori;

 

d)

se i requisiti minimi della procedura di appalto iniziale non sono modificati. In tal caso qualsiasi modifica successiva del valore è conforme alle condizioni di cui alla lettera c) del presente comma, a meno che tale modifica di valore non risulti dalla rigorosa applicazione dei documenti di gara o delle disposizioni contrattuali.

Le lettere a), c) e d) del primo comma del presente paragrafo si possono altresì applicare ai contratti quadro.

Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo.

Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c),del presente paragrafo, non supera alcuna soglia ivi stabilita.

L'amministrazione aggiudicatrice applica ex post le misure di pubblicità di cui all'articolo 103.»;

 

23)

gli articoli da 115 a 120 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 115

Garanzie

1.   A eccezione dei casi di contratti di valore modesto, l'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, sulla base di una valutazione caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere dai contraenti una garanzia a uno dei fini seguenti:

a)

limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti;

 

b)

garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di lavori, forniture o servizi complessi;

 

c)

garantire la regolare esecuzione del contratto durante il periodo di responsabilità previsto dello stesso.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di garanzie che possono essere richiesti ai contraenti, inclusi criteri per l'analisi dei rischi, e l'importo massimo di ciascun tipo di garanzia in percentuale del valore complessivo del contratto.

Articolo 116

Errori sostanziali, irregolarità o frodi

1.   Ai fini del presente articolo, per “errore sostanziale” si intende qualsiasi violazione di una disposizione contrattuale risultante da un atto o da un'omissione che arreca o potrebbe arrecare pregiudizio al bilancio.

2.   Quando la procedura si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice la sospende e può adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa.

3.   Quando, dopo la firma del contratto, la procedura o l'esecuzione del contratto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere l'esecuzione oppure, se del caso, risolvere il contratto.

Inoltre, l'esecuzione del contratto può essere sospesa al fine di accertare se si sono effettivamente verificati i presunti errori sostanziali e le presunte irregolarità o frodi.

Se gli errori sostanziali, le irregolarità o le frodi sono imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può inoltre rifiutare il pagamento o recuperare gli importi versati indebitamente, in misura proporzionale alla gravità degli errori sostanziali, delle irregolarità o delle frodi.

4.   L'OLAF esercita il potere conferito alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) per effettuare controlli e verifiche sul posto negli Stati membri nonché, conformemente agli accordi vigenti in materia di cooperazione e assistenza reciproca, in paesi terzi e nei locali delle organizzazioni internazionali.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la sospensione dell'esecuzione di un contratto in caso di errori sostanziali, irregolarità o frodi.

Articolo 117

L'amministrazione aggiudicatrice

1.   Le istituzioni ai sensi dell'articolo 2, le agenzie esecutive e gli organismi ai sensi degli articoli 208 e 209 sono considerati amministrazioni aggiudicatrici per i contratti che aggiudicano per proprio conto, salvo quando acquistano da una centrale di committenza. I servizi di dette istituzioni non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici se concludono accordi amministrativi tra loro.

Dette istituzioni delegano, a norma dell'articolo 65, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la delega della funzione di amministrazione aggiudicatrice e le centrali di committenza.

Articolo 118

Soglie applicabili e periodo di status quo

1.   Ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, l'amministrazione aggiudicatrice rispetta le soglie stabilite all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24/UE all'atto della selezione di una procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali soglie determinano le misure in materia di pubblicazione di cui all'articolo 103, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

2.   Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nel caso di contratti il cui valore superi le soglie di cui al paragrafo 1 l'amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l'aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo.

3.   Il periodo di status quo ha una durata di dieci giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i contratti distinti e i contratti per lotti, la stima del valore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione nonché il periodo di status quo prima della firma del contratto.

Articolo 119

Norme in materia di accesso agli appalti

La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore degli appalti pubblici, secondo il disposto di detto accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prova che deve essere fornita in relazione all'accesso agli appalti.

Articolo 120

Norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti

Qualora sia applicabile l'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la procedura di appalto è aperta anche agli operatori economici stabiliti negli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

(18)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»;"

 

24)

l'articolo 131 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'articolo 105 bis, l'articolo 106, paragrafi da 1 a 4 e 6 e 7, salvo il primo comma, lettera b) e il secondo comma di tale paragrafo, i paragrafi 8, 9, 11 e da 13 a 17 e l'articolo 108 si applicano ai richiedenti e ai beneficiari di sovvenzioni. L'articolo 107 si applica ai richiedenti. I richiedenti devono dichiarare se si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, o all'articolo 107 e, se del caso, se hanno adottato le misure correttive di cui all'articolo 106, paragrafo 7, lettera a).

Nell'eseguire la necessaria verifica in relazione alle procedure di sovvenzione in corso e ai contratti esistenti in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, l'ordinatore assicura che al richiedete o al beneficiario sia stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione di qualsiasi misura che leda i suoi diritti.»;

 

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

 

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le disposizioni relative alle domande di sovvenzione, la prova che non rientrino in una situazione di esclusione, i richiedenti che non hanno personalità giuridica, le persone giuridiche che formano un unico richiedente, i criteri di ammissibilità e le sovvenzioni di valore modesto.»;

 

25)

all'articolo 138, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le regole del concorso stabiliscono almeno le condizioni di partecipazione compresi i criteri di esclusione, i criteri di aggiudicazione, l'ammontare del premio e le modalità di pagamento. L'articolo 105 bis, l'articolo 106, paragrafi da 1 a 4 e 6 e 7, salvo il primo comma, lettera b), e il secondo comma di tale paragrafo, i paragrafi 8, 9, 11 e da 13 a 17 e l'articolo 108 si applicano ai partecipanti e ai vincitori. L'articolo 107 si applica per analogia ai partecipanti.»;

 

26)

all'articolo 139 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis.   L'articolo 105 bis, l'articolo 106, paragrafo 1, salvo le lettere e) e f), di tale paragrafo, i paragrafi 2, 3 e 4, da 6 a 9 e da 13 a 17 e gli articoli 107 e 108 si applicano ai veicoli di investimento dedicati o agli intermediari finanziari. I destinatari finali forniscono agli intermediari finanziari una dichiarazione sull'onore firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), o all'articolo 107, paragrafo 1, lettere b) e c).»;

 

27)

all'articolo 163, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le eventuali osservazioni che, a suo avviso, dovrebbero figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

In generale, entro sei settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione o l'organismo interessati comunicano alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Tale termine è sospeso, in casi debitamente giustificati, in particolare qualora, durante la procedura in contraddittorio, l'istituzione o l'organismo interessati necessitino di un seguito da parte degli Stati membri per mettere a punto la loro risposta.

Le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati riguardano direttamente ed esclusivamente le osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono senza indugio trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte delle istituzioni o degli organismi interessati, nonché il calendario per l'elaborazione della relazione speciale, siano pubblicati unitamente alla relazione speciale.»;

 

28)

l'articolo 166 è sostituito dal seguente:

«Articolo 166

Misure di follow-up

1.   A norma dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom, la Commissione, le altre istituzioni e gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del presente regolamento adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni e gli organismi di cui al paragrafo 1 riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.»;

 

29)

all'articolo 183, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Quando partecipa alle procedure di concessione delle sovvenzioni o di aggiudicazione degli appalti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il CCR non è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 105 bise 106, all'articolo 107, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 108 e all'articolo 131, paragrafo 4, in materia di esclusione e sanzioni relative a appalti e sovvenzioni.»;

 

30)

l'articolo 190 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Gli articoli 117 e 120 non sono applicabili all'aggiudicazione degli appalti di cui al presente capo.

Il presente capo si applica:

a)

agli appalti non aggiudicati dalla Commissione per proprio conto;

 

b)

agli appalti aggiudicati da entità o persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), nei casi previsti dalla convenzione di finanziamento di cui all'articolo 189.»;

 

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il presente capo non si applica ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi umanitaria, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.»;

 

31)

l'articolo 191 è sostituito dal seguente:

«Articolo 191

Norme in materia di accesso agli appalti

1.   La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutti i soggetti che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche e giuridiche secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessato. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

2.   Nei casi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in circostanze eccezionali debitamente giustificate dall'ordinatore responsabile.

3.   In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura del mercato degli appalti di beni o servizi cui partecipa l'Unione, le procedure di appalto per contratti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche alle persone fisiche e giuridiche stabilite in paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'accesso alle procedure di appalto.»;

 

32)

all'articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Agli esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafi da 1 a 3 e 7, salvo il primo comma, lettera b), e il secondo comma di tale paragrafo, i paragrafi da 8 a 10, il paragrafo 11, lettera a), l'articolo 106, paragrafi da 13 a 17, e li articoli 107 e 108.»;

 

33)

l'articolo 209 è così modificato:

a)

il primi quattro paragrafi diventano il paragrafo 1;

 

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   Si applica l'articolo 208, paragrafi da 2 a 4.»;

 

34)

all'articolo 211, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale riesame riguarda, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII della parte prima e i termini di cui all'articolo 163, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 28 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Parere n. 1/2015 del 19 gennaio 2015 (GU C 52 del 13.2.2015, pag. 1).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 ottobre 2015.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

 

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