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decreto, 30/3/2016
Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU n.120 del 24-5-2016
decreto
Materia: ambiente / rifiuti

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

DECRETO 30 marzo 2016, n. 78

Regolamento recante disposizioni relative  al  funzionamento  e ottimizzazione del sistema di tracciabilita'  dei  rifiuti  in attuazione dell'articolo  188-bis,  comma  4-bis,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

(GU n.120 del 24-5-2016)

 

 Vigente al: 8-6-2016  

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la Parte Quarta;

 Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla  semplificazione  e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce  delle  proposte  delle  associazioni rappresentative degli utenti,  ovvero  delle  risultanze  delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni  e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale»;

 Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

 Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  recante provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini  e,  in particolare, l'articolo 14-bis;

 Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

 Visto il decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  recante «Disposizioni urgenti per il  perseguimento  di  obiettivi  di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);

 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 30 aprile 2014, recante «Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonche' specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

 Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo  delle  imprese,  il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ai sensi del quale: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione  dell'interoperabilita'  e  la  sostituzione  dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 15 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 2015, recante «Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato»;

 Considerato quanto emerso dalle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013, n. 125;

 Considerati gli esiti delle interlocuzioni stabilite con l'Agenzia per l'Italia digitale relative alle verifiche tecniche e alla congruita' dei costi afferenti alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema SISTRI, alla stregua di quanto disposto dal citato articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 Acquisiti gli assensi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resi in data 17 dicembre 2015;

 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 novembre 2015 e del 14 gennaio 2016;

 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0002742/GAB del 4 febbraio 2016;

 

Adotta

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1

 

Definizioni

 

 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrate con le seguenti:

  a) «associazioni imprenditoriali rappresentative  sul  piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

  b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del sistema;

  c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate a qualsiasi titolo  nell'unita'  locale  dell'ente  o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue con riferimento alle  giornate  effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore piu' vicino;

  d) «dispositivo»: il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo  durante  il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonche' il dispositivo USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 18;

  e) «operatore»: il soggetto obbligato ad aderire al SISTRI, nonche' il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria;

  f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  g) «titolare del dispositivo»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

  h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';

  i) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva l'obbligo o la facolta' di adesione al SISTRI;

  l) «unita' operativa»: reparto,  impianto  o  stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.

 

Art. 2

 

Procedure

 

 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite le procedure operative necessarie  per  l'accesso  al  SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonche' quelle da applicare nei casi in cui, in ragione delle peculiarita' degli stessi, si richiedano disposizioni differenziate o specifiche. Con le medesime modalita' si procede alle modifiche dell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, e alla revisione dell'entita' dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.

 2. La societa' concessionaria del servizio di gestione del SISTRI predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori  e  ne  cura  la pubblicazione sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it) previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Art. 3

 

Gestione dei flussi di informazioni acquisiti

con il SISTRI

 

 1. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.

 2. Al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, le informazioni detenute dal SISTRI sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonche' alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, secondo  modalita'  da definirsi con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 

Art. 4

 

Iscrizione al SISTRI

 

 1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI  i  soggetti  indicati dall'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

 2. Rientrano nell'ambito delle categorie individuate ai sensi del comma 1, in particolare, i seguenti soggetti:

  a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti  che  raccolgono  o trasportano rifiuti pericolosi  prodotti  da  terzi  a  titolo professionale, nonche' le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti  iscritti  all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;

  b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;

  c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

  d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

 3. Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

 

Art. 5

 

Rifiuti urbani della Regione Campania

 

 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n.  172,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 2. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 28 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.

 

Titolo II

OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL SISTRI

 

Art. 6

 

Procedure di adesione al SISTRI

 

 1. Gli operatori obbligati ai sensi degli articoli 4 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 2. Gli operatori di cui all'articolo 4, comma 3, che intendono aderire volontariamente al SISTRI comunicano espressamente tale volonta', compilando la sezione resa disponibile  sul  portale informativo  del  SISTRI  (www.sistri.it).  L'adesione  comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria  di  appartenenza,  a  partire  dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volonta' dell'operatore che, in qualsiasi momento, puo' optare per il ritorno al sistema cartaceo.

 3. I comuni, indipendentemente dal numero di abitanti,  non iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali.

 4. Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti  soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome del soggetto gestore.

 

Art. 7

 

Contributo di iscrizione al SISTRI

 

 1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti e' assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

 2. Il contributo e' versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta  all'interno dell'unita' locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi, il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.

 3. Qualora al momento del pagamento del contributo annuale sia certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.

 

Art. 8

 

Consegna dei dispositivi

 

 1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della procedura di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema e per l'inserimento dei dati.

 2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e' disciplinata la dotazione dei dispositivi USB per fattispecie specifiche. In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa.

 3. Gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unita' locali e unita' operative gia' iscritte con le modalita' ed alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 4. Fino al termine indicato nel decreto di cui all'articolo 23, comma 4, ciascun operatore che effettua l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda, da installare presso le officine autorizzate nell'ambito del sistema SISTRI, nonche' di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti, associato alla black box.

 5. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 18 possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilita' corrispondendo gli importi indicati nell'allegato 1.

 6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, alla consegna dei dispositivi provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede  ai  sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita' di cui al presente comma le Camere di commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse.

 7. Per le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per i comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, alla consegna dei dispositivi provvedono  le  Sezioni  regionali  e provinciali dell'Albo medesimo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17, del predetto articolo 212.

 8. In deroga a quanto previsto dal comma 6, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 3 e dei dispositivi per l'interoperabilita' di cui al comma 5, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.

 9. La consegna del dispositivo puo' comunque essere effettuata direttamente dal concessionario del sistema SISTRI all'operatore, quando cio' si renda necessario in considerazione delle specifiche circostanze del caso.

 10. I dispositivi vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi solo per le finalita' previste nel regolamento e custodire i medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita' in caso di furto, perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione sono a carico dei richiedenti, nella misura indicata nell'allegato 1.

 11. I dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'ente o impresa a cui sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita' locale o unita' operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.

 12. Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi degli stessi, gli operatori inoltrano apposita comunicazione al concessionario del sistema SISTRI che provvedera' a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione degli stessi.

 13. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi con le modalita' indicate all'articolo 18, comma 3.

 

Art. 9

 

Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al

SISTRI

 

 1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonche' di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.

 2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione,  la sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1 sono riservati al personale del concessionario del sistema SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in cui la sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore.

 3. In presenza di condizioni che non garantiscono un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, ovvero qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle  apparecchiature medesime, il concessionario del sistema SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.

 4. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono  state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle predette apparecchiature.

 

Art. 10

 

Informazioni da fornire al SISTRI

 

 1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita' mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area  registro cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul  portale informativo SISTRI (www.sistri.it).

 3. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro  dieci  giorni lavorativi dal completamento del trasporto.

 4. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.

 5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di iscrizione e nei sette giorni successivi  alla  consegna  dei dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli obblighi di tracciabilita' secondo le previsioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantiere, la cui attivita' lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, l'attivita' del cantiere e' calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.

 7. Nel caso di spedizioni transfrontaliere  dall'Italia,  il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI copia del documento di movimento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata, restituito dall'impianto  di destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento, l'allegato VII del regolamento medesimo.

 

Art. 11

 

Coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI

e soggetti non iscritti al SISTRI

 

 1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la  sezione  del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute  dal produttore stesso.  2. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del produttore medesimo.

 3. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 4. Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, non iscritto al SISTRI, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria  registrazione  cronologica  quando  abbia  aderito volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.

 

Titolo III

PROCEDURE SPECIALI

 

Art. 12

 

Procedure di emergenza

 

 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione si trovi a non  disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI, la compilazione della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della stessa. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle  predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema alla cessazione delle condizioni che hanno procurato la mancata compilazione della scheda SISTRI, nei termini e secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 2. Qualora un impianto di gestione dei rifiuti  non  abbia possibilita' di accesso ai servizi di rete, elettrica  o  di connettivita' ad internet, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di altra unita' locale dell'ente o dell'impresa.

 3. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.

 

Art. 13

 

Procedure per la gestione di speciali categorie di rifiuti

 

 1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la scheda SISTRI - Area registro cronologico e' compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce l'attivita'.

 2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di  manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione,  da scaricarsi dal portale SISTRI (www.sistri.it) accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

 3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso  gli  ambulatori  decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento,  fermo  restando  quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

 4. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla  sede dell'azienda sanitaria di  riferimento,  non  si  effettua  la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono disciplinate le procedure da applicare alla movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento.

 

Art. 14

 

Disposizioni specifiche per i trasportatori

 

 1. Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte della scheda  da  compilare disponibile per le annotazioni.

 2. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore  dei  rifiuti inserisce come allegato nel sistema SISTRI.

 3. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite procedure e tempistiche specifiche per le attivita' di microraccolta e per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).

 4. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare  gli adempimenti di cui al presente regolamento al  raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.

 5. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e degli scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni.

 6. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della scheda SISTRI - Area movimentazione relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario, deve  essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.

 

Art. 15

 

Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani

 

 1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI -  Area  registro cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui all'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore, e' consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.

 2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16.

 3. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

 

Art. 16

 

Attestazione dell'assolvimento degli obblighi

del produttore dei rifiuti

 

 1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. In caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica indicato nel portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente.

 2. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite le procedure da applicare nel caso di produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle schede SISTRI.

 

Art. 17

 

Procedure per le comunicazioni da effettuare al SISTRI

 

 1. Sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it e' attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center gratuito.

 2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei  soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro delle imprese e provvedere alla restituzione dei dispositivi dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' interessate, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, devono inviare al SISTRI la documentazione che attesti le suddette variazioni ed  effettuare  la  modifica  dell'intestazione  dei dispositivi USB e, ove  presenti,  dei  dispositivi  USB  per l'interoperabilita' rilasciati al precedente operatore, con  le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 4. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, gli operatori provvedono,  successivamente  alla comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni  della  sezione anagrafica sul portale SISTRI in area autenticata.

 5. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione e quelli risultanti dal Registro delle imprese, il SISTRI richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare i dati comunicati.

 6. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente articolo, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente  al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi  USB  e  per  le  operazioni  di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti.

 7. Le modalita' per effettuare le comunicazioni di cui al presente articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 

Art. 18

 

Disposizioni in materia di interoperabilita'

 

 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano accreditato uno o piu' software  gestionali  al  servizio  di interoperabilita' secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita' soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali o unita' operative che operano attraverso il  predetto  software gestionale.

 2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita' per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilita'.

 3. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita' locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita' potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilita'  e'  custodito  e'  indicato  in  fase  di accreditamento  del  sistema  gestionale  al  servizio  di interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.

 4. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.

 

Titolo V MODALITŔ OPERATIVE SEMPLIFICATE

 

Art. 19

 

Delega della gestione operativa

 

 1. I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilita' delle informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare le suddette associazioni imprenditoriali o societa' di servizi, che sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. La compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico puo' essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.

 2. I soggetti che producono rifiuti in quantita' non superiore a duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione trimestrale della scheda SISTRI - Area registro cronologico, che deve essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti

predetti.

 

Art. 20

 

Convenzione con il gestore del servizio di raccolta

o con la piattaforma di conferimento

 

 1. I produttori obbligati ad aderire al SISTRI e regolarmente iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al  presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore  del  servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.

 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma.

 3. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilita' del produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia completa della scheda SISTRI - Area movimentazione.

 4. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, della copia delle schede SISTRI - Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.

 

Titolo VI

CATASTO DEI RIFIUTI

 

Art. 21

 

Trasmissione dei dati al catasto dei rifiuti, all'albo nazionale

gestori ambientali e al SITRA

 

 1. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

 2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentito l'Istituto superiore per  la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

 3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal SISTRI, le informazioni attinenti al  trasporto  dei  rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.

 4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali.

 5. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.

 6. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati.

 

Art. 22

 

Catasto telematico dei rifiuti

 

 1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato  nelle seguenti banche dati:

  a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 21;

  b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine le amministrazioni  competenti  comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i  rifiuti  oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La comunicazione e' effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

  c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornata attraverso interconnessione diretta;

  d) una banca dati contenente le informazioni relative alla tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania.

 2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale ed ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

 

Art. 23

 

Disposizioni transitorie

 

 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

 2. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, fino all'approvazione delle procedure operative con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano le procedure indicate nei manuali e  nelle  guide  rese  disponibili  nel  sito  SISTRI (www.sistri.it), previo visto  di  approvazione  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 3. In attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le procedure di affidamento del sistema di tracciabilita' informatica dei rifiuti assicurano:

  a) la razionalizzazione e la semplificazione del  sistema, attraverso l'abbandono dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente decreto e l'individuazione di strumenti idonei a garantire l'efficace resa del servizio di tracciabilita' dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  b) la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalita' off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonche' la generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione;

  c) la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;

  d) la garanzia di interoperabilita' con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro societa' di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;

  e) la sostenibilita' dei costi;

  f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.

 4. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono disciplinati termini e modalita' per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad esse collegati previa verifica di sostenibilita' tecnico-economica condotta  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  con  l'attuale concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto e' disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.

 

Art. 24

 

Oneri informativi per cittadini e imprese

 

 1. Le modifiche agli oneri informativi per cittadini e imprese sono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto.

 Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Roma, 30 marzo 2016

 

                        Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 1208

                             

 

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