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legge, 20/4/2017
L. 20/04/2017, n. 49 di conv. del d.l. 17/03/2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita' solid. in materia di appalti
GU n.94 del 22-4-2017
legge
Materia: appalti / disciplina

LEGGE 20 aprile 2017, n. 49

 

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in  materia di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita' solidale in materia di appalti.

 

(GU n.94 del 22-4-2017)

 

Vigente al: 23-4-2017

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

 

  1. E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo  2017,  n.  25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni  in materia  di  lavoro  accessorio  nonche'  per   la   modifica   delle disposizioni sulla responsabilita' solidale in materia di appalti.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 20 aprile 2017

 

                             MATTARELLA

 

                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del

                               Consiglio dei ministri

 

                               Poletti, Ministro del lavoro  e  delle

                               politiche sociali

 

                               Delrio, Ministro delle  infrastrutture

                               e dei trasporti

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25

 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25  (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  64  del  17  marzo  2017), convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 aprile  2017,  n.  49 (in questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  alla  pag.  1),  recante:

"Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita' solidale in materia di appalti.".

(GU n.94 del 22-4-2017)

 

 Vigente al: 22-4-2017  

 

Avvertenza:

    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate o alle quali e' operato il rinvio.

    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

 

Art. 1

 

Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo  n.  81

del 2015

 

  1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

  2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono  essere  utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

 

Art. 2

 

Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

 

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  10  settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa  disposizione  dei contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  da  associazioni  dei datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu' rappresentative  del  settore  che  possono  individuare   metodi   e procedure di controllo e di verifica  della  regolarita'  complessiva degli appalti,» sono soppresse;

    b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

 

Art. 3

 

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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