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decreto legislativo, 19/4/2017
D.lgs 19/04/2017, n. 56, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22
decreto legislativo
Materia: appalti / disciplina

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 

 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

 

 

(GU Serie Generale n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)

 

 

 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/2017

 

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione;

  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga

la direttiva 2004/18/CE;

  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei

servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

  Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe  al  Governo

per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE

del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,

nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di

contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  e,  in

particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8;

  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante

attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,

nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

  Considerato che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che

"entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuno  dei

decreti legislativi di cui  al  comma  1  il  Governo  puo'  adottare

disposizioni integrative e correttive nel  rispetto  dei  principi  e

criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione

speciale nell'Adunanza del 22 marzo 2017;

  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 13 aprile 2017;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dello sviluppo economico, sentiti i  Ministri  degli  affari

esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   della   giustizia,

dell'economia e delle finanze e della difesa;

 

                              E m a n a

 

 

                  il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

 

 

Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

 

  1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e'

cosi' modificata: "Codice dei contratti pubblici".

 

                               Art. 2

 

 

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, le parole: "adottato dal regolamento  (CE)  n.  2195/2002  del

Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite  dalle  seguenti:

"di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)".

 

                               Art. 3

 

 

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n.  50,  la  parola:  "ragionale"  e'  sostituita   dalla   seguente:

"regionale".

 

                               Art. 4

 

 

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la lettera  oo),  sono  inserite  le  seguenti:  "oo-bis)

«lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale  o

specializzata, di importo piu' elevato fra le  categorie  costituenti

l'intervento e indicate nei documenti di gara;

    oo-ter) «lavori  di  categoria  scorporabile»,  la  categoria  di

lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di  gara,

tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e  comunque  di

importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera

o  lavoro,  ovvero  di  importo  superiore  a  150.000  euro   ovvero

appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;";

    oo-quater)  «manutenzione  ordinaria»,  fermo   restando   quanto

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,

n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare  il

degrado dei  manufatti  e  delle  relative  pertinenze,  al  fine  di

conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le  componenti,  degli

impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido

funzionamento  e  di  sicurezza,  senza  che  da  cio'   derivi   una

modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene  e

la sua funzionalita'.

    oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,

n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere  e

le modifiche  necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche

strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per  adeguarne

le componenti, gli impianti  e  le  opere  connesse  all'uso  e  alle

prescrizioni vigenti e con la finalita'  di  rimediare  al  rilevante

degrado  dovuto  alla   perdita   di   caratteristiche   strutturali,

tecnologiche  e  impiantistiche,  anche  al  fine  di  migliorare  le

prestazioni,  le  caratteristiche  strutturali,  energetiche   e   di

efficienza tipologica, nonche' per incrementare il valore del bene  e

la sua funzionalita';";

    b) alla lettera uu), dopo le parole:  "l'esecuzione  di  lavori",

sono inserite le  seguenti:  "ovvero  la  progettazione  esecutiva  e

l'esecuzione, ovvero la progettazione  definitiva,  la  progettazione

esecutiva e l'esecuzione di lavori";

    c) alla lettera zz), la parola: "concessionario", ovunque ricorra

nella presente lettera,  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "operatore

economico" e al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "in  condizioni

operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi

l'insussistenza di eventi non prevedibili";

    d) alla  lettera  eee),  dopo  le  parole:  "si  applicano"  sono

aggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela  della  finanza

pubblica,";

    e) alla lettera vvvv), il segno: "." e' sostituito dal  seguente:

";";

    f) la lettera  aaaaa),  e'  sostituita  dalla  seguente:  "aaaaa)

«categorie  di  opere  specializzate»,  le  opere  e  i  lavori  che,

nell'ambito del processo  realizzativo,  necessitano  di  lavorazioni

caratterizzate    da    una    particolare     specializzazione     e

professionalita';";

    g) alla lettera ggggg) il segno: "." e' sostituito dal  seguente:

";";

    h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:

      "ggggg-bis) «principio di unicita'  dell'invio»,  il  principio

secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola  volta  a  un  solo

sistema informativo, non puo' essere richiesto  da  altri  sistemi  o

banche  dati,  ma  e'  reso  disponibile  dal   sistema   informativo

ricevente.  Tale  principio   si   applica   ai   dati   relativi   a

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte

le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti  pubblici

soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in  tutto  o

in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente  codice  obblighi

di comunicazione a una banca dati;

      ggggg-ter)  «unita'  progettuale»,  il  mantenimento,  nei  tre

livelli   di   sviluppo   della   progettazione,   delle   originarie

caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali  e  tecnologiche  del

progetto;

      ggggg-quater)  «documento  di  fattibilita'  delle  alternative

progettuali», il documento in cui sono individuate ed  analizzate  le

possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui  si  da'  conto

della  valutazione  di  ciascuna  alternativa,   sotto   il   profilo

qualitativo, anche in termini ambientali, nonche'  sotto  il  profilo

tecnico ed economico;

      ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di  beni  e

servizi», il documento che le amministrazioni  adottano  al  fine  di

individuare gli acquisti di  forniture  e  servizi  da  disporre  nel

biennio, necessari  al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e

valutati dall'amministrazione preposta;

      ggggg-sexies) «programma triennale  dei  lavori  pubblici»,  il

documento che le amministrazioni adottano al fine  di  individuare  i

lavori da avviare nel  triennio,  necessari  al  soddisfacimento  dei

fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;

      ggggg-septies) «elenco  annuale  dei  lavori»,  l'elenco  degli

interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici  di

riferimento,  da  avviare  nel  corso  della  prima  annualita'   del

programma stesso;

      ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e

servizi», l'elenco delle acquisizioni  di  forniture  e  dei  servizi

ricompresi nel programma biennale  di  riferimento,  da  avviare  nel

corso della prima annualita' del programma stesso;

      ggggg-nonies) «quadro  esigenziale»,  il  documento  che  viene

redatto ed approvato dall'amministrazione in  fase  antecedente  alla

programmazione dell'intervento e che individua, sulla base  dei  dati

disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento

da realizzare gli obiettivi  generali  da  perseguire  attraverso  la

realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' posti

a  base  dell'intervento,  le  specifiche  esigenze   qualitative   e

quantitative   che   devono   essere   soddisfatte   attraverso    la

realizzazione dell'intervento,  anche  in  relazione  alla  specifica

tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

      ggggg-decies)  «capitolato  prestazionale»,  il  documento  che

indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche

per gli aspetti edilizi,  infrastrutturali  e  ambientali,  che  deve

assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro  esigenziale  in

termini di requisiti  e  prestazioni  che  l'opera  deve  soddisfare,

stabilendone  la  soglia  minima  di  qualita'  da  assicurare  nella

progettazione e realizzazione;

      ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione

relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice  in

possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione  necessari

in relazione all'importo totale dei lavori affidati al  cottimista  e

non all'importo del  contratto,  che  puo'  risultare  inferiore  per

effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto  o  in  parte,  di

materiali,   di   apparecchiature   e   mezzi   d'opera   da    parte

dell'appaltatore.".

 

                               Art. 5

 

 

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, dopo le parole: "lavori, servizi e forniture,"  sono  inserite

le seguenti: "dei contratti attivi,".

 

                               Art. 6

 

 

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  18

aprile 2016, n. 50, dopo  le  parole:  "forme  di  partecipazione  di

capitali privati" sono inserite le seguenti: "le quali non comportano

controllo o potere di veto".

 

                               Art. 7

 

 

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, le parole:  "agli  appalti  aggiudicati"  sono

sostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni aggiudicati".

 

                               Art. 8

 

 

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: "di cui al  punto  1.1)"

sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1)".

 

                               Art. 9

 

 

Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo  18  aprile

                             2016, n. 50

 

  1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.

50, e' inserito il seguente:

  "Art. 17-bis (Altri appalti esclusi).  -  1.  Le  disposizioni  del

presente codice non si  applicano  agli  appalti  aventi  ad  oggetto

l'acquisto di prodotti  agricoli  e  alimentari  per  un  valore  non

superiore a 10.000  euro  annui  per  ciascuna  impresa,  da  imprese

agricole  singole  o  associate  situati   in   comuni   classificati

totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani  predisposto

dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  ovvero  ricompresi

nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno  1993,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53  alla  Gazzetta  ufficiale

della Repubblica italiana n. 141 del  18  giugno  1993,  nonche'  nei

comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28

dicembre 2001, n. 448.".

 

                               Art. 10

 

 

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 18, comma  1,  lettera  b),  secondo  periodo,  del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: "di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  e),  n.

2.3".

 

                               Art. 11

 

 

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Programma  degli

acquisti e programmazione dei lavori pubblici";

    b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e,

per  gli  enti  locali,  secondo  le  norme   che   disciplinano   la

programmazione economico-finanziaria degli enti";

    c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:

"Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni

aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il  documento

di fattibilita' delle alternative progettuali,  di  cui  all'articolo

23, comma 5.";

    d) al comma 8:

      1)  all'alinea,  le  parole:  "sentita  la   Conferenza"   sono

sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza";

      2) alla lettera e), la parola: "individuandole"  e'  sostituita

dalla seguente: "individuate";

    e)  dopo  il  comma  8,  e'  inserito  il  seguente:  "8-bis.  La

disciplina del presente articolo non si applica  alla  pianificazione

delle  attivita'  dei  soggetti  aggregatori  e  delle  centrali   di

committenza.".

 

                               Art. 12

 

 

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: "avviati dopo la data  di  entrata  in  vigore  del

presente codice" sono sostituite dalle  seguenti:  "avviati  dopo  la

data di entrata in vigore del medesimo decreto";

    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con  il  medesimo

decreto  sono  altresi'  stabilite  le  modalita'   di   monitoraggio

sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'

istituita,  senza  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   una

commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti

pubblici  in  corso  di  svolgimento  o  conclusi   e   di   proporre

raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla  base

dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attivita'  della

commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita'

o rimborsi di spese comunque denominati.".

 

                               Art. 13

 

 

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  comma  1,  lettera  f),  le  parole:   "l'efficientamento

energetico", sono sostituite dalle seguenti: "l'efficientamento ed il

recupero energetico  nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita

dell'opera" e, in fine, il segno: ";", e'  sostituito  dal  seguente:

".";

    b) al comma 3, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:

"Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato  il

contenuto minimo del quadro esigenziale  che  devono  predisporre  le

stazioni appaltanti.";

    c) dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  "3-bis.  Con

ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,

su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  sentita  la

Conferenza Unificata, e' disciplinata una progettazione  semplificata

degli interventi di manutenzione  ordinaria  fino  a  un  importo  di

2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalita' e  i  criteri  di

semplificazione in relazione agli interventi previsti.";

    d) al comma 5:

      1) dopo il primo periodo, sono inseriti i  seguenti:  "Ai  soli

fini delle attivita' di programmazione triennale dei lavori  pubblici

e dell'espletamento delle procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui

all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e  di  idee  di

cui  all'articolo  152,  il  progetto  di  fattibilita'  puo'  essere

articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri

casi, il progetto di fattibilita' e' sempre redatto in un'unica  fase

di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due  fasi,  nella  prima

fase il progettista, individua ed  analizza  le  possibili  soluzioni

progettuali alternative, ove esistenti, sulla base  dei  principi  di

cui  al  comma  1,  e  redige  il  documento  di  fattibilita'  delle

alternative progettuali secondo le modalita' indicate dal decreto  di

cui al comma 3.";

      2) al secondo periodo, le parole: "Il progetto di  fattibilita'

comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la  definizione

degli aspetti di cui al comma  1,  nonche'  schemi"  sono  sostituite

dalle  seguenti:  "Nella  seconda  fase   di   elaborazione,   ovvero

nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il  progettista

incaricato sviluppa, nel rispetto  dei  contenuti  del  documento  di

indirizzo alla progettazione e  secondo  le  modalita'  indicate  dal

decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e  gli  studi  necessari

per  la  definizione  degli  aspetti  di  cui  al  comma  1,  nonche'

elaborati";

    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per le  opere

proposte in  variante  urbanistica  ai  sensi  dell'articolo  19  del

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  il

progetto di fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto

preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e' redatto ai

sensi del comma 5.";

    f) al comma 6, le  parole:  "e  geognostiche,",  sono  sostituite

dalle   seguenti:   ",   idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,

geotecniche, sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,"

dopo le parole: "misure di salvaguardia;", sono inserite le seguenti:

"deve, altresi', ricomprendere le  valutazioni  ovvero  le  eventuali

diagnosi energetiche  dell'opera  in  progetto,  con  riferimento  al

contenimento dei consumi energetici e alle eventuali  misure  per  la

produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto

sul  piano  economico-finanziario  dell'opera;"  e  dopo  le  parole:

"nonche' i limiti di spesa" sono inserite le seguenti:  ",  calcolati

secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3,";

    g) al comma 7,  aggiungere,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",

secondo quanto previsto al comma 16";

    h)  al  comma  11,  dopo  le   parole:   "oneri   inerenti   alla

progettazione" sono inserite le  seguenti:  ",  ivi  compresi  quelli

relativi al dibattito pubblico" ed e' aggiunto, in fine, il  seguente

periodo:  "Ai  fini  dell'individuazione  dell'importo  stimato,   il

conteggio  deve  ricomprendere  tutti  i  servizi,  ivi  compresa  la

direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso  progettista

esterno.";

    i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

"Per i contratti relativi a  lavori  il  costo  dei  prodotti,  delle

attrezzature e  delle  lavorazioni  e'  determinato  sulla  base  dei

prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari  cessano  di

avere validita'  il  31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono  essere

transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo,

per i progetti a base di gara la  cui  approvazione  sia  intervenuta

entro tale data. In caso di inadempienza da parte  delle  Regioni,  i

prezzari sono aggiornati, entro i  successivi  trenta  giorni,  dalle

competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle

infrastrutture e dei trasporti sentite  le  Regioni  interessate."  e

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei contratti di  lavori

e servizi la stazione appaltante, al fine  di  determinare  l'importo

posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara  i

costi della manodopera sulla base di  quanto  previsto  nel  presente

comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo

assoggettato al ribasso.".

 

                               Art. 14

 

 

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1,  dopo  le  parole:  "esecutiva  di  lavori,"  sono

inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della  sicurezza

della progettazione";

    b) al comma 7, primo  periodo,  le  parole:  "Gli  affidatari  di

incarichi di progettazione" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Fermo

restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1,  quarto  periodo,

gli affidatari di incarichi di progettazione  per  progetti  posti  a

base di gara";

    c) al comma  8,  secondo  periodo,  le  parole:  "possono  essere

utilizzati" sono sostituite dalle  seguenti:  "sono  utilizzati",  le

parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse  e  le

parole: "importo dell'affidamento" sono  sostituite  dalle  seguenti:

"importo da porre a base di gara dell'affidamento";

    d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni

appaltanti non possono subordinare  la  corresponsione  dei  compensi

relativi allo  svolgimento  della  progettazione  e  delle  attivita'

tecnico-amministrative   ad   essa   connesse   all'ottenimento   del

finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata  con

il soggetto affidatario sono previste le condizioni  e  le  modalita'

per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto  previsto

dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e  successive

modificazioni.

  8-ter. Nei contratti aventi ad  oggetto  servizi  di  ingegneria  e

architettura  la  stazione  appaltante  non  puo'   prevedere   quale

corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso,  ad  eccezione

dei contratti relativi ai beni  culturali,  secondo  quanto  previsto

dall'articolo 151.".

 

                               Art. 15

 

 

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 8, primo periodo, la parola: "due" e' soppressa;

    b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31  dicembre

2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza,

efficienza ed efficacia alla procedura di cui al  presente  articolo.

Con il medesimo decreto sono individuati  procedimenti  semplificati,

con  termini  certi,  che  garantiscano  la  tutela  del   patrimonio

archeologico  tenendo  conto  dell'interesse  pubblico  sotteso  alla

realizzazione dell'opera.";

    c) il comma 15 e'  sostituito  dal  seguente:  "15.  Le  stazioni

appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti  produttivi,  opere  di

rilevante  impatto  per  il  territorio  o  di  avvio  di   attivita'

imprenditoriali   suscettibili   di   produrre    positivi    effetti

sull'economia  o  sull'occupazione,  gia'  inseriti   nel   programma

triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di

cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge

7 agosto 2015, n. 124, in  caso  di  ritenuta  eccessiva  durata  del

procedimento di cui  ai  commi  8  e  seguenti  o  quando  non  siano

rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.".

 

                               Art. 16

 

 

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  La  stazione

appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza

degli elaborati progettuali ai  documenti  di  cui  all'articolo  23,

nonche' la loro conformita' alla normativa vigente.";

    b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei

casi in cui e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed

esecuzione,    la    verifica     della     progettazione     redatta

dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori";

    c) al comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il

bando e la lettera di invito  per  l'affidamento  dei  lavori  devono

contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto  a

base di gara.";

    d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei casi  di

contratti aventi ad  oggetto  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei

lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo

presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di

ciascun livello di progettazione, all'attivita' di verifica.".

 

                               Art. 17

 

 

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma  1,  le  parole:  "alle  norme  dettate  dalla"  sono

sostituite dalla seguente: "alla";

    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi  di

appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento  di  un

precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino  scaduti

i pareri, le autorizzazioni e  le  intese  acquisiti,  ma  non  siano

intervenute variazioni nel progetto e in materia di  regolamentazione

ambientale, paesaggistica e antisismica ne' in materia di  disciplina

urbanistica,  restano  confermati,  per  un  periodo   comunque   non

superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le  autorizzazioni

e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza  delle

variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto  di  specifica

valutazione e attestazione da  parte  del  RUP.  Restano  escluse  le

ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento  del  precedente

appalto siano dipesi  da  vizi  o  circostanze  comunque  inerenti  i

pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.";

    c) al comma 3:

      1) dopo il primo periodo, e' inserito  il  seguente:  "In  tale

fase, gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  a  rete  forniscono,

contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma  di  risoluzione

delle interferenze.";

      2) al secondo periodo, dopo le  parole:  "localizzazione  o  al

tracciato" sono inserite le  seguenti:  ",  nonche'  al  progetto  di

risoluzione delle interferenze";

    d) al comma 4, le parole:  ",  di  collaborare  con  il  soggetto

aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti  le

interferenze  rilevate  e  di  dare  corso,  a  spese  del   soggetto

aggiudicatore alle attivita' progettuali di  propria  competenza.  La

violazione dell'obbligo  di  collaborazione"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "e di elaborare, a spese  del  soggetto  aggiudicatore,  il

progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza.  Il

soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di  congruita'

i costi  di  progettazione  per  la  risoluzione  delle  interferenze

indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi";

    e) al comma  5,  le  parole:  "rilevate"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate";

    f) al comma 6, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il

mancato  rispetto  del  suddetto  programma  di   risoluzione   delle

interferenze, che sia  stato  causa  di  ritardato  avvio  o  anomalo

andamento dei lavori, comporta  per  l'ente  gestore  responsabilita'

patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.".

 

                               Art. 18

 

 

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono  sostituite

dalle seguenti: "del medesimo codice";

    b) al comma 7, le parole:  "forniture,  lavori  e  servizi  e  di

concessioni" sono sostituite dalle  seguenti:  "forniture,  lavori  e

servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole:  "articolo

167" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "articolo  35",  le  parole:

"all'articolo  35"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al  medesimo

articolo 35";

    c) al comma 11, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse;

    d) al comma 12, le parole: "nei settori speciali" sono  soppresse

e alla lettera c), le parole: "il presente  codice"  sono  sostituite

dalle seguenti: "le disposizioni del presente codice che disciplinano

gli appalti nei settori speciali";

    e) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis.  Nel  caso

di contratti misti che contengono elementi di appalti  di  forniture,

lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il  contratto

misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del  presente

codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'  il

valore stimato della parte del contratto che costituisce  un  appalto

disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo  l'articolo  35,

sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.";

    f) il comma 13 e' abrogato.

 

                               Art. 19

 

 

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) al primo periodo, dopo le  parole:  "all'articolo  5,"  sono

inserite  le   seguenti:   "alla   composizione   della   commissione

giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti";

      2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  "articolo  120"  sono

inserite  le  seguenti:  ",  comma  2-bis,"  e  le   parole:   "delle

valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,"   sono   sostituite   dalle

seguenti: "della verifica della documentazione  attestante  l'assenza

dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'   la

sussistenza dei requisiti";

      3) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Entro  il

medesimo termine di due giorni e'  dato  avviso  ai  candidati  e  ai

concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis  del  decreto

legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,    recante    il    Codice

dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli  altri  Stati

membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento

informatico ad accesso riservato dove  sono  disponibili  i  relativi

atti. Il termine per l'impugnativa di cui  al  citato  articolo  120,

comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di  cui  al  secondo

periodo   sono   resi   in   concreto   disponibili,   corredati   di

motivazione.";

      4) il terzo periodo e' soppresso;

      5) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti  parole:

"con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.

33";

      6) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti di cui

al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data

di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti  a

cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui  sono  collegati

gli effetti giuridici della pubblicazione  decorrono  dalla  data  di

pubblicazione sul profilo del committente.";

    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i  contratti  e

gli  investimenti  pubblici  di  competenza  regionale  o   di   enti

territoriali,  le  stazioni  appaltanti  provvedono  all'assolvimento

degli obblighi informativi e di  pubblicita'  disposti  dal  presente

codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e  le  piattaforme

telematiche  di  e-procurement  ad  essi  interconnesse,   garantendo

l'interscambio  delle  informazioni  e  l'interoperabilita',  con  le

banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze  e

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il  Ministero

dell'economia e delle finanze, il Ministero  delle  infrastrutture  e

dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle  Province

autonome per i  sistemi  di  cui  ai  commi  2  e  4  condividono  un

protocollo generale per definire le regole di interoperabilita' e  le

modalita' di interscambio dei dati e degli  atti  tra  le  rispettive

banche dati, nel rispetto del principio  di  unicita'  del  luogo  di

pubblicazione e di unicita' dell'invio  delle  informazioni.  Per  le

opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal  decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti

condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte  informativa

prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di  contratti

e investimenti pubblici.".

 

                               Art. 20

 

 

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, dopo le parole:  "nei  lavori"  sono  inserite  le

seguenti: ", servizi e forniture";

    b) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;

    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. In ogni  caso

sull'importo netto  progressivo  delle  prestazioni  e'  operata  una

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere  svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte

della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di  verifica

di conformita', previo rilascio del documento  unico  di  regolarita'

contributiva.".

 

                               Art. 21

 

 

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) al primo periodo,  le  parole:  "nominano,  nel  primo  atto

relativo ad ogni singolo intervento" sono sostituite dalle  seguenti:

"individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei  programmi

di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di  avvio  relativo

ad  ogni  singolo  intervento  per  le  esigenze   non   incluse   in

programmazione";

      2) al terzo periodo, le parole: "e' nominato." sono  sostituite

dalle seguenti: "e' nominato; la  sostituzione  del  RUP  individuato

nella programmazione di cui all'articolo 21, comma  1,  non  comporta

modifiche alla stessa.";

    b) al comma 5, al primo periodo, le parole:  "con  proprio  atto"

sono sostituite dalle seguenti: "con proprie linee  guida",  dopo  le

parole:  "specifici  del  RUP,"  sono  inserite  le  seguenti:   "sui

presupposti e sulle modalita' di nomina," e  il  secondo  periodo  e'

sostituito  dal  seguente:  "Con  le  medesime   linee   guida   sono

determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia  dei  lavori,

servizi e forniture per  i  quali  il  RUP  puo'  coincidere  con  il

progettista,  con  il  direttore  dei  lavori  o  con  il   direttore

dell'esecuzione.";

    c) al comma 8, primo periodo,  dopo  le  parole:  "direzione  dei

lavori," sono inserite le  seguenti:  "direzione  dell'esecuzione"  e

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo

36, comma 2, lettera a)";

    d) al comma 12, dopo  le  parole:  "direttore  dei  lavori"  sono

inserite le seguenti: "o del direttore dell'esecuzione".

 

                               Art. 22

 

 

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  "Nella

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera  a),  la  stazione

appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina  a

contrarre, o atto equivalente, che contenga,  in  modo  semplificato,

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della

scelta del fornitore, il possesso  da  parte  sua  dei  requisiti  di

carattere   generale,   nonche'    il    possesso    dei    requisiti

tecnico-professionali, ove richiesti.";

    b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: "mercato elettronico"

sono inserite le seguenti: "nei limiti di cui all'articolo 3, lettera

bbbb)";

    c) dopo  il  comma  14,  e'  aggiunto  il  seguente:  "14-bis.  I

capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati  nel  bando  o

nell'invito, fanno parte integrante del contratto.".

 

                               Art. 23

 

 

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole: "fornitura di derrate alimentari,"

e' inserita la seguente: "anche";

    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  I  criteri

ambientali minimi  definiti  dal  decreto  di  cui  al  comma  1,  in

particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione  anche

ai fini della stesura dei documenti di gara  per  l'applicazione  del

criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi

dell'articolo 95, comma  6.  Nel  caso  di  contratti  relativi  alle

categorie di appalto riferite agli  interventi  di  ristrutturazione,

inclusi quelli comportanti demolizione  e  ricostruzione,  i  criteri

ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti  in  considerazione,

per quanto possibile, in funzione della  tipologia  di  intervento  e

della  localizzazione  delle  opere  da  realizzare,  sulla  base  di

adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare.";

    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui ai

commi 1 e 2 si applica per  gli  affidamenti  di  qualunque  importo,

relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi

e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi  adottati  nell'ambito

del citato Piano d'azione.".

 

                               Art. 24

 

 

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, l'alinea e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai  fini

dell'applicazione  del  presente  codice,  le  soglie  di   rilevanza

comunitaria sono:";

    b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Nei  settori

speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";

    c) al comma 18, al primo periodo, le parole: "Sul valore  stimato

dell'appalto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Sul  valore   del

contratto di appalto".

 

                               Art. 25

 

 

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole:  "di  cui  all'articolo  30,  comma  1,

nonche' del rispetto del  principio  di  rotazione"  sono  sostituite

dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42,  nonche'

del  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli

affidamenti" ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo  "Le

stazioni appaltanti possono, altresi', applicare le  disposizioni  di

cui all'articolo 50.";

    b) al comma 2:

      1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato"  sono

sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o

piu' operatori economici";

      2) alla lettera b),  dopo  le  parole:  "ove  esistenti,"  sono

inserite le seguenti: "di almeno  dieci  operatori  economici  per  i

lavori, e, per i servizi e le forniture";

      3) alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata  di  cui

all'articolo  63"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "procedura

negoziata" e le  parole:  "dieci  operatori"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "quindici operatori";

      4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,  comma  4,  lettera

a),";

    c) al comma 3, le  parole:  "di  importo  inferiore  alla  soglia

comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione

di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per  gli

importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35,  si  applicano  le

previsioni di cui al comma 2";

    d) al comma 4, dopo le parole:  "inferiore  alla  soglia  di  cui

all'articolo 35," sono inserite le seguenti: "comma  1,  lettera  a),

calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,";

    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui  la

stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure  negoziate  di

cui   al   comma   2,   la    verifica    dei    requisiti    avviene

sull'aggiudicatario. La stazione appaltante puo', comunque, estendere

le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni  appaltanti  devono

verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico

professionali, se richiesti nella lettera di invito";

    f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi;

    g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei  mercati

elettronici di cui  al  comma  6,  per  gli  affidamenti  di  importo

inferiore a 40.000 euro,  la  verifica  sull'assenza  dei  motivi  di

esclusione di cui  all'articolo  80  e'  effettuata  su  un  campione

significativo in fase di ammissione e  di  permanenza,  dal  soggetto

responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta  ferma  la

verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.";

    h) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente "Nelle

predette linee guida sono  anche  indicate  specifiche  modalita'  di

rotazione degli inviti e degli  affidamenti  e  di  attuazione  delle

verifiche sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura

negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando  la  stazione

appaltante intenda  avvalersi  della  facolta'  di  esclusione  delle

offerte anomale.".

 

                               Art. 26

 

 

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "e dai soggetti aggregatori";

    b) al comma 2:

      1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui  all'articolo  38"

sono inserite le seguenti: "nonche' gli altri soggetti e organismi di

cui all'articolo 38, comma 1";

      2) all'ultimo periodo, le parole "procedura ordinaria ai  sensi

del" sono sostituite dalle seguenti: "procedure di cui al";

    c) al comma 4, lettera c), dopo le  parole:  "costituita  presso"

sono inserite le seguenti:  "le  province,  le  citta'  metropolitane

ovvero";

    d) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole:  "le  attribuzioni"

sono  inserite   le   seguenti:   "delle   province,   delle   citta'

metropolitane e";

    e) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e

gli altri soggetti aggiudicatori di  cui  all'articolo  3,  comma  1,

lettera g)".

 

                               Art. 27

 

 

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma  4,  alla  lettera  a),  al  numero  4),  la  parola:

"triennio" e' sostituita dalla seguente:  "quinquennio"  e,  dopo  il

numero 5), sono aggiunti i seguenti:

    "5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano  gli

archivi detenuti o gestiti  dall'Autorita',  come  individuati  dalla

stessa Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9;

    5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli

1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di

procedure di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere

pubbliche, di verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi

previsti e costituzione del Fondo  opere  e  del  Fondo  progetti,  e

dall'articolo 29, comma 3;".

    b)  dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Le

amministrazioni la cui organizzazione  prevede  articolazioni,  anche

territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma

4 in capo alle medesime strutture e ne danno  comunicazione  all'ANAC

per la qualificazione.";

    c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e

gli altri soggetti aggiudicatori di  cui  all'articolo  3,  comma  1,

lettera g)".

 

                               Art. 28

 

 

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. E' fatto divieto  di

porre  a  carico  dei   concorrenti,   nonche'   dell'aggiudicatario,

eventuali costi connessi  alla  gestione  delle  piattaforme  di  cui

all'articolo 58.".

 

                               Art. 29

 

 

Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 44, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, dopo le parole: "Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia  e

delle finanze".

 

                               Art. 30

 

 

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 46, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016,  n.  50,  alla  lettera  a),  la  parola:  "raggruppamenti"  e'

sostituita dalle seguenti: "i raggruppamenti".

 

                               Art. 31

 

 

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I  consorzi  di  cui  agli

articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al  fine

della  qualificazione,  possono  utilizzare  sia   i   requisiti   di

qualificazione  maturati  in  proprio,  sia  quelli  posseduti  dalle

singole  imprese  consorziate  designate   per   l'esecuzione   delle

prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole  imprese

consorziate non designate per  l'esecuzione  del  contratto.  Con  le

linee  guida  dell'ANAC  di  cui  all'articolo  84,  comma  2,   sono

stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per  l'imputazione

delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati  che

eseguono le prestazioni.".

 

                               Art. 32

 

 

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: "lavori non appartenenti alla categoria

prevalente e cosi' definiti nel bando di gara" sono sostituite  dalle

seguenti: "i lavori come definiti all'articolo 3,  comma  1,  lettera

oo-ter";

    b) al comma 4, dopo le parole:  "Nel  caso  di"  e'  inserita  la

seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite  le

seguenti: "le categorie di lavori o";

    c)  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  "7-bis.   E'

consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o

per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di  cui  all'articolo  45,

comma 2, lettere b) e  c),  designare  ai  fini  dell'esecuzione  dei

lavori o  dei  servizi,  un'impresa  consorziata  diversa  da  quella

indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non

sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di  un  requisito

di partecipazione in capo all'impresa consorziata.";

    d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole:  "sia  durante  la  procedura  di  gara  sia  successivamente

all'aggiudicazione ";

    e) al comma 17, dopo le parole: "fallimento del medesimo  ovvero"

sono  inserite  le  seguenti:  "in  caso  di  perdita,  in  corso  di

esecuzione, dei requisiti  di  cui  all'articolo  80,  ovvero"  e  le

parole: "puo' recedere dal contratto" sono sostituite dalle seguenti:

"deve recedere dal contratto";

    f) al comma 18, dopo le parole: "fallimento del medesimo  ovvero"

sono  inserite  le  seguenti:  "in  caso  di  perdita,  in  corso  di

esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero";

    g)  al  comma  19,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   "imprese

raggruppate"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  anche   qualora   il

raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,";

    h) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

  "19-bis. Le previsioni  di  cui  ai  commi  17,  18  e  19  trovano

applicazione anche con riferimento ai soggetti  di  cui  all'articolo

45, comma 2, lettere b), c) ed e).

  19-ter. Le  previsioni  di  cui  ai  commi  17,  18  e  19  trovano

applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si

verifichino in fase di gara.".

 

                               Art. 33

 

 

Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono inserire" sono  sostituite

dalla seguente: "inseriscono".

 

                               Art. 34

 

 

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Essi esaminano"  sono

sostituite dalle seguenti: "Esse esaminano";

    b) al  comma  12,  le  parole:  "si  applica  il  comma  5"  sono

sostituite dalle seguenti: "si applicano i commi 5 e 7".

 

                               Art. 35

 

 

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, dopo  le  parole:  "direttore  dei  lavori"  sono

inserite le seguenti: ", del direttore dell'esecuzione".

 

                               Art. 36

 

 

Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 56, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n.  50,  le  parole:  "effettuano  valutazione  completa"  sono

sostituite dalle seguenti: "effettuano una valutazione completa".

 

                               Art. 37

 

 

Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 3 e' abrogato;

    b) il comma 6 e' abrogato.

 

                               Art. 38

 

 

Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla rubrica, dopo le parole: "delle procedure" sono  inserite

le seguenti: "e oggetto del contratto";

    b) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi

ai lavori"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fatto  salvo  quanto

previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto

periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  locazione

finanziaria, nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di  cui

all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma

4-bis.";

    c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

    "1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere  all'affidamento

della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla  base

del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei  casi

in cui  l'elemento  tecnologico  o  innovativo  delle  opere  oggetto

dell'appalto   sia   nettamente   prevalente   rispetto   all'importo

complessivo dei lavori.

    1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui  al  comma  1-bis  deve

essere  motivato  nella  determina  a   contrarre.   Tale   determina

chiarisce, altresi', in modo puntuale la  rilevanza  dei  presupposti

tecnici  ed  oggettivi  che  consentono  il  ricorso  all'affidamento

congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle

opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.";

    d) al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", e

con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)";

    e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Al  fine  di

evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b),  la

procedura competitiva  con  negoziazione  o  il  dialogo  competitivo

devono  riprodurre  nella   sostanza   le   condizioni   contrattuali

originarie.";

    f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono

considerate irregolari le offerte:

      a) che non rispettano i documenti di gara;

      b) che sono state  ricevute  in  ritardo  rispetto  ai  termini

indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

      c)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha    giudicato

anormalmente basse;

    g) al comma 4, espungere le lettere a), e c)  e  conseguentemente

le lettere: "b), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b)  e

c)";

    h) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione

alla natura dell'opera,  i  contratti  per  l'esecuzione  dei  lavori

pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo  e  in

parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo  offerto  rimane

fisso e non puo' variare in aumento  o  in  diminuzione,  secondo  la

qualita' e  la  quantita'  effettiva  dei  lavori  eseguiti.  Per  le

prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare, in  aumento  o

in diminuzione, secondo la quantita' effettiva dei  lavori  eseguiti.

Per le prestazioni a misura il contratto fissa i  prezzi  invariabili

per l'unita' di misura.".

 

                               Art. 39

 

 

Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.  Le  amministrazioni

aggiudicatrici possono ulteriormente  ridurre  di  cinque  giorni  il

termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione  di  offerte  per

via elettronica.".

 

                               Art. 40

 

 

Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti:

"B o C";

    b) al comma 4, e' inserito, in  fine,  il  seguente  periodo:  "I

termini di cui al presente  comma  sono  ridotti  nei  casi  previsti

dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.";

    c) al comma 5, dopo le  parole:  "I  termini"  sono  inserite  le

seguenti: "di cui al presente comma".

 

                               Art. 41

 

 

Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, le parole: "o, se come mezzo di  indizione  di

gara e' usato un avviso di preinformazione  o  periodico  indicativo,

dell'invito a confermare interesse" sono sostituite  dalle  seguenti:

"o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara e' usato

un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito

a confermare interesse".

 

                               Art. 42

 

 

Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 66, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, le parole: "da essi programmati" sono  sostituite  dalle

seguenti: "da esse programmati".

 

                               Art. 43

 

 

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 70, comma 3,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "e  non

superiore a ventiquattro mesi".

 

                               Art. 44

 

 

Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 72, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50,  le  parole:  "allegato  XII"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"allegato XIV".

 

                               Art. 45

 

 

Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2:

      1) all'alinea, dopo le parole: "dell'offerente"  sono  aggiunte

le seguenti: "e del candidato";

      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) ad  ogni

candidato  escluso,  i  motivi  del  rigetto  della  sua  domanda  di

partecipazione;";

    b) il comma 3 e' abrogato;

    c) al comma 5, lettera b), dopo le  parole:  "l'esclusione"  sono

inserite le seguenti: "ai candidati e";

    d) al comma  6,  le  parole:  "comma  4"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "comma 5".

 

                               Art. 46

 

 

Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Commissione

giudicatrice";

    b) al comma 1 le parole:  "individuata  sulla  base  del  miglior

rapporto qualita'/prezzo" sono soppresse;

    c) al comma 3:

      1)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:   "affidamento   di

contratti",  sono  inserite  le  seguenti:  "per  i  servizi   e   le

forniture"; dopo le  parole:  "all'articolo  35",  sono  inserite  le

seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro";

dopo la parola: "nominare", e' inserita la seguente : "alcuni" e sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente";

      2) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente:

"In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture  di

elevato contenuto scientifico tecnologico  o  innovativo,  effettuati

nell'ambito di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  l'ANAC,  previa

richiesta e confronto con la stazione appaltante  sulla  specificita'

dei  profili,  puo'  selezionare  i  componenti   delle   commissioni

giudicatrici anche tra gli esperti  interni  alla  medesima  stazione

appaltante.";

    d) al comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La

nomina del RUP a membro delle commissioni di  gara  e'  valutata  con

riferimento alla singola procedura.";

    e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Le

stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico,  accertano

l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a  componente  della

commissione giudicatrice di cui ai  commi  4,  5  e  6  del  presente

articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001

e all'articolo 42  del  presente  codice.  La  sussistenza  di  cause

ostative o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati  devono

essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante  all'ANAC

ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo  e  della

comunicazione di un nuovo esperto.";

    f) il comma 12 e' abrogato.

 

                               Art. 47

 

 

Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, al secondo periodo, le  parole:  "in  un  apposito

atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida";

    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee

guida di cui al comma 1 sono, altresi', disciplinate le modalita'  di

funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo,  di  norma,

sedute pubbliche, nonche' sedute riservate per la  valutazione  delle

offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.".

 

                               Art. 48

 

 

Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

dopo il comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Nel  caso  di

presentazione  delle  offerte  attraverso  mezzi   di   comunicazione

elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante  ai  sensi

dell'articolo  52,  ivi  incluse  le   piattaforme   telematiche   di

negoziazione, qualora si verifichi  un  mancato  funzionamento  o  un

malfunzionamento  di  tali  mezzi  tale  da  impedire   la   corretta

presentazione  delle  offerte,  la  stazione  appaltante   adotta   i

necessari provvedimenti al fine di assicurare  la  regolarita'  della

procedura nel rispetto dei principi di  cui  all'articolo  30,  anche

disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle  offerte

per  il  periodo  di  tempo  necessario  a  ripristinare  il  normale

funzionamento dei mezzi e la proroga  dello  stesso  per  una  durata

proporzionale alla gravita' del mancato funzionamento.  Nei  casi  di

sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante

assicura  che,  fino  alla  scadenza  del  termine  prorogato,  venga

mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia  consentito  agli

operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di ritirarla  ed

eventualmente sostituirla. La pubblicita'  di  tale  proroga  avviene

attraverso la tempestiva  pubblicazione  di  apposito  avviso  presso

l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti  di  gara,  ai

sensi dell'articolo  74,  comma  1,  nonche'  attraverso  ogni  altro

strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso,

la stazione appaltante, qualora si  verificano  malfunzionamenti,  ne

da' comunicazione all'AGID ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo

32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice

dell'amministrazione digitale.".

 

                               Art. 49

 

 

Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:

"b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e  2622

del codice civile;" e alla lettera g), il segno:  ";"  e'  sostituito

dal seguente: ".";

    b) al comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  "la  sussistenza"

sono aggiunte le seguenti: ", con riferimento ai soggetti indicati al

comma 3,";

    c) al comma 3, primo periodo, le parole: "L'esclusione di cui  al

comma 1" sono sostituite dalle  seguenti:  "L'esclusione  di  cui  ai

commi 1 e 2", dopo  le  parole:  "o  il  decreto"  sono  inserite  le

seguenti: "ovvero la misura interdittiva" e, dopo le parole:  "legale

rappresentanza," sono inserite le seguenti: "ivi compresi institori e

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri";

    d) al comma 4, quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo  8

del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e  dopo  le  parole:

"Gazzetta Ufficiale n. 125 del    giugno  2015"  sono  inserite  le

seguenti:  ",  ovvero  delle  certificazioni  rilasciate  dagli  enti

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello  sportello

unico previdenziale";

    e) al comma 5:

      1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

      "f-bis) l'operatore economico che presenti nella  procedura  di

gara in corso e negli  affidamenti  di  subappalti  documentazione  o

dichiarazioni non veritiere;

      f-ter)   l'operatore   economico   iscritto   nel    casellario

informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC  per  aver  presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara  e

negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino

a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;";

      2) alla lettera i), dopo la parola:  "ovvero"  e'  inserita  la

seguente: "non";

    f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  a

tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo,  nei

casi di cui ai commi 4 e  5  ove  non  sia  intervenuta  sentenza  di

condanna".

 

                               Art. 50

 

 

Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

al comma 1, dopo le parole: "per  la  partecipazione  alle  procedure

disciplinate dal presente codice" sono inserite le seguenti:  "e  per

il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei

suddetti requisiti,".

 

                               Art. 51

 

 

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n. 765/2008  del  Parlamento

europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "Regolamento

(CE) n. 765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  oppure

autorizzato,  per  l'applicazione  della  normativa  comunitaria   di

armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento,

a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso  regolamento  (CE)

n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio.  Nei  casi  non

coperti da normativa comunitaria di armonizzazione,  si  impiegano  i

rapporti  e  certificati  rilasciati  dagli  organismi  eventualmente

indicati nelle disposizioni nazionali di settore.".

 

                               Art. 52

 

 

Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, le parole: "linee guida dell'ANAC  adottate"  sono

sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC";

    b) al comma 5, primo periodo, dopo  le  parole:  "valore  stimato

dell'appalto," sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione  al

periodo di riferimento dello stesso,";

    c) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:

"Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e

g), nel bando sono indicate le eventuali misure  in  cui  gli  stessi

requisiti   devono   essere   posseduti   dai   singoli   concorrenti

partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere  i  requisiti

ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.";

    d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

  "9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  possono

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di  cui

al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza

e di  ogni  altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi  e  del

documento  di  gara  unico  europeo  di  cui  all'articolo  85,   con

esclusione di quelle afferenti all'offerta  economica  e  all'offerta

tecnica, la stazione appaltante assegna al  concorrente  un  termine,

non superiore  a  dieci  giorni,  perche'  siano  rese,  integrate  o

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e

i soggetti che le devono rendere. In  caso  di  inutile  decorso  del

termine di regolarizzazione, il concorrente e'  escluso  dalla  gara.

Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze  della

documentazione che non consentono l'individuazione  del  contenuto  o

del soggetto responsabile della stessa.";

    e) al comma 10:

      1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:  "E'  istituito

presso l'ANAC, che ne cura la gestione,  il  sistema  del  rating  di

impresa e  delle  relative  premialita',  per  il  quale  l'Autorita'

rilascia  apposita  certificazione  agli  operatori   economici,   su

richiesta.";

      2) al secondo periodo le parole: "la capacita' strutturale e di

affidabilita'" sono sostituite dalle seguenti: "l'affidabilita'";

      3) al terzo periodo le parole: "tre mesi dalla data di  entrata

in vigore del presente codice" sono sostituite dalle  seguenti:  "tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

      4) il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Le  linee

guida di cui al precedente periodo istituiscono altresi'  un  sistema

amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e

premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive  e

corruttive da parte  delle  imprese  titolari  di  appalti  pubblici,

comprese le  imprese  subappaltatrici  e  le  imprese  fornitrici  di

materiali, opere e servizi, prevedendo altresi' uno specifico  regime

sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.";

      5) il quinto periodo e' sostituito dal seguente:  "I  requisiti

reputazionali alla base del rating di  impresa  di  cui  al  presente

comma tengono conto, in  particolare,  dei  precedenti  comportamenti

dell'impresa,  con  riferimento  al  mancato  utilizzo  del  soccorso

istruttorio,  all'applicazione  delle  disposizioni  sulla   denuncia

obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto

dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e  dell'incidenza

e degli esiti del contenzioso sia  in  sede  di  partecipazione  alle

procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.";

      6) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il calcolo

del  rating  di  impresa  si  tiene  conto  del  comportamento  degli

operatori economici tenuto nelle  procedure  di  affidamento  avviate

dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente   disposizione.   L'ANAC

attribuisce  elementi   premiali   agli   operatori   economici   per

comportamenti  anteriori  all'entrata  in   vigore   della   presente

disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di

impresa.".

 

                               Art. 53

 

 

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, le parole: "con le linee  guida"  sono  sostituite

dalle seguenti: "con il decreto";

    b) al comma 4:

      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"che costituisce presupposto ai fini della qualificazione";

      2) alla lettera b),  al  primo  periodo,  dopo  le  parole  "il

possesso  dei  requisiti  di  capacita'  economica  e  finanziaria  e

tecniche e professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite  le

seguenti: "il periodo di attivita' documentabile e'  quello  relativo

al decennio antecedente la data di sottoscrizione del  contratto  con

la SOA per il conseguimento della qualificazione;";

    c) dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Gli

organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i  casi

in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono

dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.  L'ANAC,  se

accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore  economico,  tenendo

conto della gravita' del fatto e della sua rilevanza nel procedimento

di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico

ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e  dagli  affidamenti

di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 , comma 5, lettera  g),  per

un periodo massimo di due anni. Alla  scadenza  stabilita  dall'ANAC,

l'iscrizione perde efficacia ed e' immediatamente cancellata.";

    d) al comma 7, lettera a), ultimo  periodo,  la  parola:  "2"  e'

sostituita  dalla  seguente:  "due"  e  le  parole:   "nel   triennio

antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei migliori cinque dei

dieci anni antecedenti";

    e) al comma 8, le  parole:  "organismi  di  certificazione"  sono

sostituite dalle seguenti: "organismi di attestazione";

    f) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti

che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano  la

funzione di  direttore  tecnico  presso  un  esecutore  di  contratti

pubblici e in possesso alla medesima data di  una  esperienza  almeno

quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma  4,

del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.".

 

                               Art. 54

 

 

Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, le parole: "le informazione" sono sostituite dalle

seguenti: "le informazioni";

    b) al comma 5, le parole: "nonche' all'impresa che  la  segue  in

graduatoria," sono soppresse.

 

                               Art. 55

 

 

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, lettera b), le  parole:  "rilasciato  dagli"  sono

sostituite  dalle  seguenti:  "acquisito  d'ufficio  dalle   stazioni

appaltanti presso gli";

    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  "5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal  certificato  di

esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC

con le linee guida di cui all'articolo 83, comma  2.  L'attribuzione,

nel  certificato  di  esecuzione  dei  lavori,  delle  categorie   di

qualificazione, relative ai lavori  eseguiti,  viene  effettuata  con

riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o  nell'avviso

o  nella  lettera  di  invito.  Qualora  il  responsabile  unico  del

procedimento  riporti  nel  certificato  di  esecuzione  dei   lavori

categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel  bando  di

gara o nell'avviso  o  nella  lettera  di  invito,  si  applicano  le

sanzioni  previste  dall'articolo  213,  comma  13,   nel   caso   di

comunicazioni non veritiere.".

 

                               Art. 56

 

 

Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) al primo  periodo,  le  parole:  "nonche'  il  possesso  dei

requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84," sono soppresse e

le parole: "anche di partecipanti" sono  sostituite  dalle  seguenti:

"anche partecipanti";

      2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A  tal  fine,  il

contratto  di  avvalimento  contiene,  a   pena   di   nullita',   la

specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe   a

disposizione dall'impresa ausiliaria.";

    b) al comma 9,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: ", pena la risoluzione del contratto di appalto";

    c) al comma 11:

      1)  al  primo  periodo,  le  parole:   ",   oltre   ai   lavori

prevalenti,", sono soppresse;

      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  "loro  esecuzione"   sono

sostituite dalle seguenti: "qualificazione ai  fini  dell'ottenimento

dell'attestazione  di   qualificazione   degli   esecutori   di   cui

all'articolo 84".

 

                               Art. 57

 

 

Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "devono risultare" e' inserita

la seguente: "conformi".

 

                               Art. 58

 

 

Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: "proporzionalita'" e' inserito

il seguente segno di interpunzione: ",".

 

                               Art. 59

 

 

Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Nei

casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e'  facolta'  della

stazione appaltante non richiedere le garanzie  di  cui  al  presente

articolo.";

    b) al comma 2, le parole: "La cauzione puo' essere costituita,  a

scelta dell'offerente, in contanti" sono sostituite  dalle  seguenti:

"Fermo  restando  il  limite  all'utilizzo  del   contante   di   cui

all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre  2007,

n. 231, la cauzione puo' essere costituita, a scelta  dell'offerente,

in contanti, con bonifico, in assegni circolari" ed e'  aggiunto,  in

fine, il seguente periodo: "Si applica il  comma  8  e,  quanto  allo

svincolo, il comma 9.";

    c) al comma 3, le parole: "1° settembre"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "1 settembre";

    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La  garanzia  copre

la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione  dovuta

ad  ogni  fatto  riconducibile  all'affidatario  o  all'adozione   di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84

e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e'

svincolata  automaticamente  al  momento  della  sottoscrizione   del

contratto.";

    e) al comma 7:

      1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Si  applica

la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella  di  cui  al

primo periodo, anche nei  confronti  delle  microimprese,  piccole  e

medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o  consorzi

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole  e  medie

imprese.";

      2) al quarto periodo, dopo le parole: "e' ridotto  del  15  per

cento"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  anche  cumulabile  con  la

riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto", al sesto

periodo, le parole:  "rating  di  legalita'"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "rating di legalita' e rating di impresa" ed  e'  inserito,

in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni,  la

riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo  che  risulta

dalla riduzione precedente.";

    f) al comma 8, e' inserito, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il

presente comma non si applica  alle  microimprese,  piccole  e  medie

imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.";

    g) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Le  garanzie

fideiussorie  devono  essere  conformi  allo  schema  tipo   di   cui

all'articolo 103, comma 9.".

 

                               Art. 60

 

 

Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3:

      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

", fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo  36,  comma  2,

lettera a)";

      2) alla lettera b), le parole: "superiore a 40.000  euro"  sono

sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 40.000 euro";

    b) al comma 4:

      1) la lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)  fermo

restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i

lavori di importo pari  o  inferiore  a  2.000.000  di  euro,  quando

l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla  base

del  progetto  esecutivo;  in  tali  ipotesi,  qualora  la   stazione

appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa  ha  l'obbligo

di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;";

      2) alla lettera c),  le  parole:  "di  importo  inferiore  alla

soglia di cui all'articolo 35," sono sostituite dalle  seguenti:  "di

importo fino a 40.000 euro, nonche' per i servizi e le  forniture  di

importo pari o superiore a 40.000 euro e  sino  alla  soglia  di  cui

all'articolo 35 solo se";

    c) al comma 6, alle lettere c) e d), e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente segno: ";";

    d) al comma  8,  la  parola:  "prevedendo"  e'  sostituita  dalle

seguenti: "anche prevedendo";

    e) il comma 10 e'  sostituito  dal  seguente:  "10.  Nell'offerta

economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e

gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle  disposizioni  in

materia di salute e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  ad  esclusione

delle  forniture  senza  posa  in  opera,  dei  servizi   di   natura

intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,

lettera a). Le stazioni  appaltanti,  relativamente  ai  costi  della

manodopera,  prima  dell'aggiudicazione  procedono  a  verificare  il

rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).";

    f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:

  "10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare  l'effettiva

individuazione del miglior rapporto  qualita'/prezzo,  valorizza  gli

elementi  qualitativi  dell'offerta  e  individua  criteri  tali   da

garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici.

A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per  il

punteggio economico entro il limite del 30 per cento.";

    g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola:  "legalita'"  sono

inserite le seguenti: "e di  impresa"  e  al  secondo  periodo,  sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi inclusi i beni o prodotti

da filiera corta o a chilometro zero";

    h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole:  "e  sono

collegate" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ".  Le  varianti  sono

comunque collegate";

    i) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. In caso  di

appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma  3,  le  stazioni

appaltanti non possono attribuire alcun punteggio  per  l'offerta  di

opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo  a

base d'asta.".

 

                               Art. 61

 

 

Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 96, comma 3,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50 le  parole:  "presente  decreto"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "presente codice".

 

                               Art. 62

 

 

Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2:

      1) all'alinea,  dopo  le  parole:  "anomalia  determinata,"  il

segno: "," e' sostituito dal seguente: ";" e la parola:  "procedendo"

e' sostituita dalle seguenti: "il RUP o la  commissione  giudicatrice

procedono";

      2) alla lettera a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite

dalle seguenti: "venti per cento";

      3)  alla  lettera  b),  le  parole:  "dieci  per  cento"   sono

sostituite dalle seguenti: "venti  per  cento  rispettivamente  delle

offerte di maggior ribasso e di quelle di minor  ribasso  arrotondato

all'unita' superiore";

      4)  alla  lettera  c),  le  parole:  "venti  per  cento"   sono

sostituite dalle seguenti: "quindici per cento";

      5) la lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "d)  media

aritmetica dei  ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse

incrementata del dieci per cento";

      6) alla lettera e), le  parole  da:  "coefficiente  sorteggiato

dalla commissione giudicatrice" fino alla  fine  della  lettera  sono

sostituite   dalle   seguenti:   "coefficiente   sorteggiato    dalla

commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione,  dal  RUP,

all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6;  0,7;  0,8;

0,9.";

    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.  Il  calcolo

di cui al comma 2 e' effettuato ove il numero delle  offerte  ammesse

sia pari o superiore a cinque.";

    c) al comma 5,  alla  lettera  c),  le  parole:  "comma  9"  sono

sostituite dalle seguenti: "comma 10".

 

                               Art. 63

 

 

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 98, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n.  50,  le  parole:  "dall'aggiudicazione  dell'appalto"  sono

sostituite dalle seguenti: "dalla conclusione del contratto".

 

                               Art. 64

 

 

Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

                                 50

 

  1. All'articolo 99, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, le parole:  "alla  Commissione  europea,  o,  quando  ne

facciano richiesta, alle autorita', agli organismi o  alle  strutture

competenti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "alla   Commissione

europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture  competenti,

quando tale relazione e' richiesta".

 

                               Art. 65

 

 

Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, lettera d), le parole:  "svolge,  qualora  sia  in

possesso dei requisiti previsti,  le  funzioni  di  coordinatore  per

l'esecuzione  dei  lavori  previsti  dalla  vigente  normativa  sulla

sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "svolgere, qualora sia  in

possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  sulla

sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori";

    b) dopo il comma 6,  e'  aggiunto  il  seguente:  "6-bis.  Per  i

servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con

il decreto di cui  all'articolo  111,  comma  1,  primo  periodo,  la

stazione appaltante, su indicazione  del  direttore  dell'esecuzione,

puo' nominare un assistente del  direttore  dell'esecuzione,  con  le

funzioni indicate dal medesimo decreto.".

 

                               Art. 66

 

 

Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nella rubrica, dopo la  parola  "Collaudo"  sono  aggiunte  le

seguenti: "e verifica di conformita'";

    b)  al  comma  1,  le  parole:  "direttore  dell'esecuzione   del

contratto" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori  per

i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e

forniture";

    c) al comma 2:

      1) al primo periodo, le parole: "delle previsioni  contrattuali

e  delle  pattuizioni  concordate  in  sede   di   aggiudicazione   o

affidamento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "delle  previsioni  e

delle pattuizioni contrattuali";

      2) il secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Per  i

contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro

e inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35  il  certificato  di

collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto  di  cui  al

comma  8,  puo'  essere  sostituito  dal  certificato   di   regolare

esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei  lavori.  Per  i

lavori di importo pari  o  inferiore  a  1  milione  di  euro  e  per

forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di   cui

all'articolo  35,  e'  sempre  facolta'  della  stazione   appaltante

sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di

conformita' con il certificato di regolare esecuzione rilasciato  per

i lavori dal direttore dei lavori  e  per  forniture  e  servizi  dal

responsabile unico del procedimento. Nei  casi  di  cui  al  presente

comma il certificato di regolare esecuzione e' emesso non  oltre  tre

mesi  dalla  data  di  ultimazione  delle  prestazioni  oggetto   del

contratto.";

    d) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "Il  collaudo

finale" sono inserite le seguenti: "o la  verifica  di  conformita'",

dopo le  parole:  "dall'ultimazione  dei  lavori"  sono  inserite  le

seguenti: "o delle prestazioni", dopo le  parole:  "dell'opera"  sono

inserite le seguenti: "o delle prestazioni" e,  al  secondo  periodo,

dopo le  parole:  "Il  certificato  di  collaudo"  sono  inserite  le

seguenti: "o il certificato di verifica di conformita'";

    e) il comma 4 e' abrogato;

    f) al comma 5, dopo le  parole:  "dell'opera"  sono  inserite  le

seguenti: "o delle prestazioni";

    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per  effettuare  le

attivita' di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici  di  cui

al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o

dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti

con qualificazione rapportata alla  tipologia  e  caratteristica  del

contratto, in possesso  dei  requisiti  di  moralita',  competenza  e

professionalita', iscritti  all'albo  dei  collaudatori  nazionale  o

regionale di  pertinenza  come  previsto  al  comma  8  del  presente

articolo. Il  compenso  spettante  per  l'attivita'  di  collaudo  e'

contenuto, per i dipendenti della  stazione  appaltante,  nell'ambito

dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per  i  dipendenti  di

altre  amministrazioni  pubbliche  e'  determinato  ai  sensi   della

normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel  rispetto  delle

disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9,  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i  dipendenti  della  stazione

appaltante ovvero tra i dipendenti delle  altre  amministrazioni,  e'

individuato il collaudatore delle  strutture  per  la  redazione  del

collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della  stazione

appaltante, ovvero di altre amministrazioni  pubbliche,  le  stazioni

appaltanti  individuano  i  componenti  con  le  procedure   di   cui

all'articolo 31, comma 8.";

    h) al comma 7:

      1) alla lettera b),  dopo  le  parole:  "ruoli  della  pubblica

amministrazione" aggiungere le  seguenti:  "in  servizio,  ovvero"  e

sostituire le parole: "e' stata svolta" con le seguenti:  "e'  svolta

per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta  per  quelli  in

quiescenza,";

      2) dopo la lettera d),  e'  aggiunta  la  seguente:  "d-bis)  a

coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.";

    i) al comma 8,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: ", anche con riferimento al certificato di  regolare

esecuzione, rilasciato ai sensi del comma  2.  Nel  medesimo  decreto

sono  altresi'  disciplinate  le  modalita'   e   le   procedure   di

predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello  nazionale  e

regionale, nonche' i  criteri  di  iscrizione  secondo  requisiti  di

moralita', competenza e professionalita'.".

 

                               Art. 67

 

 

Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   "per   il

completamento dei lavori" sono inserite le  seguenti:  ",  servizi  o

forniture";

    b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:  "previsione  del

pagamento"    sono    inserite    le    seguenti:    "dell'indennizzo

contrattualmente dovuto";

    c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi

allo schema tipo  approvato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le

garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente

codice sono conformi agli schemi tipo approvati";

    d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "per gli  appalti"

sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 2,  lettera

a), nonche' per gli appalti".

 

                               Art. 68

 

 

Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  "di  sola  esecuzione"

sono soppresse;

    b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".";

    c) al comma  7,  le  parole:  "La  garanzia  per  la  risoluzione

prevede" sono sostituite dalle  seguenti:  "Le  garanzie  di  cui  al

presente articolo prevedono";

    d) comma 10, primo periodo, le  parole:  "senza  determinare  tra

essi vincoli di solidarieta' nei confronti della stazione  appaltante

o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione  dovranno

procedere  pro-quota  nei  confronti  dei   singoli   garanti"   sono

soppresse.

 

                               Art. 69

 

 

Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "di  norma"  sono

soppresse e al secondo periodo, dopo le parole: "a pena di  nullita'"

sono  inserite  le  seguenti:  ",   fatto   salvo   quanto   previsto

dall'articolo 106, comma 1, lettera d)";

    b) al comma 2:

      1)  il   secondo   periodo,   e'   sostituito   dal   seguente:

"Costituisce, comunque,  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad

oggetto attivita'  ovunque  espletate  che  richiedono  l'impiego  di

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo  delle

prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e  qualora

l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia  superiore

al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.";

      2) il quarto periodo e' soppresso;

    c) al comma 3, dopo la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente:

"c-bis) le prestazioni rese in  favore  dei  soggetti  affidatari  in

forza  di  contratti  continuativi  di  cooperazione,  servizio   e/o

fornitura  sottoscritti  in  epoca  anteriore  alla  indizione  della

procedura finalizzata alla aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi

contratti  sono  depositati  alla   stazione   appaltante   prima   o

contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.";

    d) il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  I  soggetti

affidatari dei contratti di cui al presente codice  possono  affidare

in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture  compresi

nel  contratto,  previa  autorizzazione  della  stazione   appaltante

purche':

      a) l'affidatario del  subappalto  non  abbia  partecipato  alla

procedura per l'affidamento dell'appalto;

      b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

      c) all'atto dell'offerta siano stati indicati  i  lavori  o  le

parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di  servizi  e

forniture che si intende subappaltare;

      d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai  subappaltatori

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";

      e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6.  E'  obbligatoria

l'indicazione della terna  di  subappaltatori  in  sede  di  offerta,

qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano  di  importo

pari  o  superiore  alle   soglie   di   cui   all'articolo   35   o,

indipendentemente  dall'importo  a  base  di  gara,   riguardino   le

attivita' maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,

come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge  6  novembre

2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di

prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a

ciascuna tipologia di prestazione  omogenea  prevista  nel  bando  di

gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede,

per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le  modalita'

e le tempistiche per la verifica delle condizioni  di  esclusione  di

cui all'articolo 80 prima della stipula  del  contratto  stesso,  per

l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei  mezzi  di  prova

richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di  esclusione  per

gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo

80.";

      f) al comma 11,  le  parole:  "inoltra  le  richieste  e  delle

contestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inoltra le  richieste

e le contestazioni".

      g) al  comma  20  le  parole:  "nonche'  alle  associazioni  in

partecipazione quando l'associante non intende eseguire  direttamente

le prestazioni assunte in appalto" sono soppresse ed e' aggiunto,  in

fine,  il  seguente  periodo:  "Ai   fini   dell'applicazione   delle

disposizioni  del  presente  articolo  e'   consentita,   in   deroga

all'articolo  48,   comma   9,   primo   periodo,   la   costituzione

dell'associazione in partecipazione quando l'associante  non  intende

eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto".

 

                               Art. 70

 

 

Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: "per  contratto,

anche" sono soppresse;

    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  "2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto

previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a  norma

del presente codice, se il valore della modifica e' al  di  sotto  di

entrambi i seguenti valori:

    a) le soglie fissate all'articolo 35;

    b) il 10 per cento  del  valore  iniziale  del  contratto  per  i

contratti di  servizi  e  forniture  sia  nei  settori  ordinari  che

speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per

i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia

la modifica non puo' alterare la natura complessiva del  contratto  o

dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il  valore

e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive

modifiche. Qualora la necessita' di modificare il contratto derivi da

errori o da omissioni nel progetto  esecutivo,  che  pregiudicano  in

tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,

essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di  cui  al  presente

comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni.";

    c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per  i

contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la

pubblicita' avviene in ambito nazionale.";

    d) al comma 14, al primo periodo,  dopo  le  parole:  "servizi  e

forniture" sono inserite le seguenti: ", nonche'  quelle  di  importo

inferiore  o  pari  al  10  per  cento  dell'importo  originario  del

contratto relative a contratti  di  importo  pari  o  superiore  alla

soglia comunitaria,".

 

                               Art. 71

 

 

Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, le parole: "per esigenze di finanza pubblica" sono

sostituite dalle seguenti:  "per  esigenze  sopravvenute  di  finanza

pubblica,  disposta   con   atto   motivato   delle   amministrazioni

competenti";

    b) al comma 6, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "e

secondo criteri individuati nel  decreto  di  cui  all'articolo  111,

comma 1".

 

                               Art. 72

 

 

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, lettera d),  le  parole:  ",  o  di  una  sentenza

passata  in  giudicato  per  violazione  del  presente  codice"  sono

soppresse;

    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nelle ipotesi

di cui al comma 1 non si applicano i termini  previsti  dall'articolo

21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

    c) al comma 3, le  parole:  "Quando  il"  sono  sostituite  dalla

seguente: "Il" e la parola: "accerta" e' sostituita  dalle  seguenti:

"quando accerta".

 

                               Art. 73

 

 

Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: "in qualunque  tempo"  sono  sostituite

dalle seguenti: "in qualunque momento";

    b) al comma 4, le parole: "del  direttore  dell'esecuzione"  sono

sostituite dalle  seguenti:  "dal  direttore  dell'esecuzione"  e  le

parole: "o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP".

 

                               Art. 74

 

 

Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: "del  completamento  dei  lavori"  sono

sostituite dalle seguenti: "dell'esecuzione o del  completamento  dei

lavori, servizi o forniture";

    b) all'alinea del comma 3,  le  parole:  "sentita  l'ANAC,"  sono

soppresse;

    c) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  ",  sentita  l'ANAC"

sono soppresse.

 

                               Art. 75

 

 

Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole: "sentito  il  Consiglio  Superiore

dei Lavori Pubblici" sono inserite  le  seguenti:  "e  la  Conferenza

Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Con  il

decreto di cui al primo  periodo,  sono  disciplinate,  altresi',  le

modalita' di svolgimento della verifica di conformita'  in  corso  di

esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il

direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato  della  verifica  di

conformita'. Qualora le amministrazioni  aggiudicatrici  non  possano

espletare l'attivita' di direzione  dei  lavori,  essa  e'  affidata,

nell'ordine, ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  previo  apposito

accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,

o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri  soggetti

scelti  con  le  procedure   previste   dal   presente   codice   per

l'affidamento degli incarichi di progettazione.";

    b) dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Gli

accertamenti di laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie

inerenti alle attivita' di cui  al  comma  1,  ovvero  specificamente

previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori,  sono  disposti

dalla direzione dei lavori o dall'organo di  collaudo,  imputando  la

spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a  tale  titolo

nel quadro economico. Tali spese non sono  soggette  a  ribasso.  Con

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  adottato

su  proposta  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  sono

individuati i criteri per la determinazione di tali costi.";

    c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e  provvede"  sono

inserite le seguenti: ", anche con l'ausilio di uno o piu'  direttori

operativi individuati dalla stazione  appaltante  in  relazione  alla

complessita' dell'appalto,".

 

                               Art. 76

 

 

Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le  parole:  "per  la  realizzazione  dei  singoli

lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per  i  singoli  appalti  di

lavori, servizi e forniture";

    b) il comma 2, e' sostituito dal seguente:  "2.  A  valere  sugli

stanziamenti di cui al comma  1,  le  amministrazioni  aggiudicatrici

destinano ad un apposito fondo  risorse  finanziarie  in  misura  non

superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi  e

forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche  svolte  dai

dipendenti  delle  stesse  esclusivamente   per   le   attivita'   di

programmazione  della  spesa   per   investimenti,   di   valutazione

preventiva dei progetti, di  predisposizione  e  di  controllo  delle

procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,  di

direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e  di  collaudo

tecnico  amministrativo  ovvero  di  verifica  di   conformita',   di

collaudatore statico ove necessario per consentire  l'esecuzione  del

contratto nel rispetto dei documenti a base di  gara,  del  progetto,

dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto  da  parte

di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere

contratti o  convenzioni  che  prevedono  modalita'  diverse  per  la

retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri  dipendenti.

Gli enti  che  costituiscono  o  si  avvalgono  di  una  centrale  di

committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai  dipendenti

di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica

agli appalti relativi a servizi  o  forniture  nel  caso  in  cui  e'

nominato il direttore dell'esecuzione.";

    c) al comma 3, e' inserito, in fine, il seguente segno: ".".

 

                               Art. 77

 

 

Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto  legislativo  18  aprile

                             2016, n. 50

 

  1. Dopo l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

50, e' inserito il seguente:

  "Art. 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento

relativi  agli  acconti).  -  1.  Il  termine  per  l'emissione   dei

certificati di pagamento relativi agli acconti del  corrispettivo  di

appalto  non  puo'  superare  i  quarantacinque   giorni   decorrenti

dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

  2.  I  contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il   ritardo

nell'esecuzione   delle    prestazioni    contrattuali    da    parte

dell'appaltatore commisurate ai giorni  di  ritardo  e  proporzionali

rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del  contratto.

Le penali dovute per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1  per  mille

dell'ammontare  netto  contrattuale  da  determinare   in   relazione

all'entita'  delle  conseguenze  legate  al  ritardo  e  non  possono

comunque  superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto

ammontare netto contrattuale.

  3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di  conformita'

il responsabile unico del procedimento  rilascia  il  certificato  di

pagamento   ai   fini   dell'emissione   della   fattura   da   parte

dell'appaltatore. Il  certificato  di  pagamento  e'  rilasciato  nei

termini di cui all'articolo  4,  commi  2,  3,  4  e  5  del  decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione  di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,

del codice civile.".

 

                               Art. 78

 

 

Modifiche all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo le parole: "regolamentare  o  amministrativa"

sono inserite le seguenti: "pubblicata compatibile con i Trattati";

    b) il comma 5 e' abrogato;

    c) al comma 6, e' sostituito, in  fine,  il  segno:  ";"  con  il

seguente: ".".

 

                               Art. 79

 

 

Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 125, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera d), le parole: "impreviste e imprevedibili"  sono

sostituite dalle seguenti: "imprevedibili" e le parole: "ivi compresi

comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti  contaminati

ai sensi della Parte quarta, Titolo  V,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152  e  di  pericolo  concreto  e  attuale  di  danni

irreparabili a beni culturali," sono soppresse;

    b) alla lettera f), primo periodo, la parola:  "imprenditore"  e'

sostituita dalla seguente: "operatore";

    c) alla lettera h), il segno: ":" e' sostituito dal seguente: ";"

e i numeri: "1) 2)" sono sostituiti dalle seguenti lettere: "i) l)".

 

                               Art. 80

 

 

Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 126, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, la parola: "regolarmente" e' soppressa.

 

                               Art. 81

 

 

Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 128, comma 3, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, la parola: "validita'"  e'  sostituita  dalla  seguente:

"efficacia".

 

                               Art. 82

 

 

Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 131, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, dopo le parole:  "indizione  di  gara"  e'  inserito  il

seguente segno: ",".

 

                               Art. 83

 

 

Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 133, comma 8, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "Tale

facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista nel  bando

di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.".

 

                               Art. 84

 

 

Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, primo periodo, le parole: "possono includere" sono

sostituite dalla seguente: "includono";

    b) al comma 3, le parole: "85, 86 e  88"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "85, 86, 87 e 88".

 

                               Art. 85

 

 

Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 137, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, la parola: "Europea" e' sostituita dalla seguente:

"europea";

    b) al comma 2, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:

"In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma  del  presente

comma, la stazione appaltante motiva  debitamente  le  ragioni  della

scelta e trasmette all'Autorita' la relativa documentazione.".

 

                               Art. 86

 

 

Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Norme applicabili ai

servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali";

    b) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:

"Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  142,  comma  5-octies,   si

applicano ai servizi  di  cui  all'articolo  142,  comma  5-bis,  nei

settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo

35, comma 2, lettera c).";

    c) al comma 4, dopo  la  parola:  "Commissione"  e'  inserita  la

seguente: "europea".

 

                               Art. 87

 

 

Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla rubrica, dopo le parole: "di progettazione" sono inserite

le seguenti: "e di idee";

    b) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  "1.  Ai  concorsi  di

progettazione  e  di  idee  nei  settori  speciali  si  applicano  le

disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1,  2,  3  e  5,  primo,

secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2,  4  e

5, 155 e 156.";

    c) al comma 3, dopo  la  parola:  "Commissione"  e'  inserita  la

seguente: "europea";

    d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".".

 

                               Art. 88

 

 

Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la rubrica del CAPO II e' sostituita dalla seguente:  "APPALTI

DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI";

    b) al comma 1, le parole: "servizi di cui al presente Capo"  sono

sostituite dalle seguenti: "servizi di cui all'allegato IX";

    c) al comma 3, primo periodo, le  parole:  "di  cui  all'articolo

140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato IX";

    d) al comma 4, le parole: "Per gli appalti pari o superiori" sono

sostituite dalle  seguenti:  "Per  gli  appalti  di  importo  pari  o

superiore";

    e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

  "5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da  5-ter  a  5-octies,  si

applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei

settori  ordinari:  servizi  sanitari,  servizi  sociali  e   servizi

connessi; servizi di prestazioni  sociali;  altri  servizi  pubblici,

sociali  e  personali,  inclusi  servizi  forniti   da   associazioni

sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni  giovanili  e

altri servizi di organizzazioni associative.

  5-ter. L'affidamento  dei  servizi  di  cui  al  comma  5-bis  deve

garantire  la  qualita',   la   continuita',   l'accessibilita',   la

disponibilita' e la completezza  dei  servizi,  tenendo  conto  delle

esigenze specifiche delle diverse categorie  di  utenti,  compresi  i

gruppi  svantaggiati   e   promuovendo   il   coinvolgimento   e   la

responsabilizzazione degli utenti.

  5-quater.  Ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   21,   le

amministrazioni   aggiudicatrici   approvano   gli    strumenti    di

programmazione nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  legislazione

statale e regionale di settore.

  5-quinquies. Le finalita'  di  cui  agli  articoli  37  e  38  sono

perseguite anche tramite le  forme  di  aggregazione  previste  dalla

normativa  di  settore  con   particolare   riguardo   ai   distretti

sociosanitari e a istituzioni analoghe.

  5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di  cui  agli

articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

  5-septies. Oltre a quanto previsto  dai  commi  da  1  a  5-sexies,

devono  essere,   altresi',   applicate   per   l'aggiudicazione   le

disposizioni di cui agli articoli 68,  69,  75,  79,  80,  83  e  95,

adottando il criterio di aggiudicazione  dell'offerta  economicamente

piu'  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del   miglior   rapporto

qualita'/prezzo.

  5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di  importo

inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  d),

sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.

  5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies  si

applicano ai servizi di cui  all'articolo  144,  compatibilmente  con

quanto previsto nel medesimo articolo.".

 

                               Art. 89

 

 

Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 143, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016,  n.  50,  le  parole:  "allegato  XIV"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "allegato IX".

 

                               Art. 90

 

 

Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 144, comma 6, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, la lettera a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)  il

ribasso sul valore nominale del buono pasto in  misura  comunque  non

superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;".

 

                               Art. 91

 

 

Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 147, comma 4, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, dopo  le  parole:  "sono  appaltati"  sono  inserite  le

seguenti: ", di regola,".

 

                               Art. 92

 

 

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 148, comma 6, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:  "Per  i

lavori di cui al presente Capo, in deroga al  disposto  dell'articolo

95, comma 4, puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo  per

i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.".

 

                               Art. 93

 

 

Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:

"Nei casi in cui viene previsto il  raggiungimento  del  livello  del

progetto di fattibilita' tecnica ed economica in fasi successive,  il

concorrente sviluppa il documento di fattibilita'  delle  alternative

progettuali, di  cui  all'articolo  23,  comma  5;  l'amministrazione

sceglie la proposta migliore, previo giudizio  della  commissione  di

cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro  i  successivi

sessanta  giorni  dalla  data  di  approvazione  della   graduatoria,

perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti  gli  elaborati

previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita' tecnica  ed

economica.";

    b) al comma 5:

      1)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:   "Ove

l'amministrazione aggiudicatrice non  affidi  al  proprio  interno  i

successivi livelli di progettazione,  questi  sono  affidati  con  la

procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori

speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al  vincitore  o  ai

vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti

previsti dal bando e qualora l'amministrazione  aggiudicatrice  abbia

previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali  casi,  ai  fini

del computo della soglia di cui  all'articolo  35,  e'  calcolato  il

valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore  stimato

al netto dell'IVA  dell'appalto  pubblico  di  servizi  che  potrebbe

essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo  63,  comma

4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo  125,  comma  1,

lettera l).";

      2) il terzo periodo e' soppresso;

      3) al  quarto  periodo,  le  parole:  "dell'articolo  24"  sono

sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 46".

 

                               Art. 94

 

 

Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 153, comma 3, le parole: "71 e 72" sono  sostituite

dalle seguenti: "71, 72 e 73".

 

                               Art. 95

 

 

Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, le parole: "24, comma  5"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "24, comma 2";

    b) al comma 4, le parole: "Il secondo grado, avente ad oggetto la

presentazione del" sono sostituite dalle seguenti: "Il secondo grado,

avente ad oggetto l'acquisizione del".

 

                               Art. 96

 

 

Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1.  All'articolo  156,  comma  7,  secondo  periodo,  del   decreto

legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  le  parole:  "del   progetto

definitivo" sono soppresse.

 

                               Art. 97

 

 

Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, al primo periodo e al  secondo  periodo,  dopo  le

parole: "di direzione dei lavori," sono  inserite  le  seguenti:  "di

direzione dell'esecuzione,";

    b) al comma 2:

      1) al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori,"

sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";

      2)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   "Gli

incarichi di importo pari o superiore a 100.000  euro  sono  affidati

secondo le modalita' di cui alla  Parte  II,  Titoli  III  e  IV  del

presente codice.";

    c) al comma 3, dopo le parole: "di direzione  dei  lavori,"  sono

inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,".

 

                               Art. 98

 

 

Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma  1,  le  parole:  "comma  4"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "comma 6";

    b) al comma 3, primo periodo, le parole:  ",  limitatamente  agli

appalti pubblici di lavori," sono soppresse.

 

                               Art. 99

 

 

Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole: "pregiudizio alla  pubblica"  sono

inserite le seguenti: "e privata";

    b) al comma 6:

      1) al primo periodo, le parole: "lettera c)," sono soppresse;

      2) al secondo periodo, le parole: "calamitoso che ha comportato

la" sono sostituite dalle seguenti: ", e comunque per un termine  non

superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero  entro

il termine stabilito dalla eventuale" e le parole: "legge n. 225  del

1992 e in tali circostanze" sono sostituite dalle seguenti: "legge n.

225 del  1992;  in  tali  circostanze  ed  entro  i  medesimi  limiti

temporali";

    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Qualora si adottino

le procedure di affidamento in condizioni di somma  urgenza  previste

dal  presente  articolo,  nonche',  limitatamente  ad  emergenze   di

protezione civile, le procedure di  cui  all'articolo  63,  comma  2,

lettera  c),  e  vi  sia  l'esigenza  impellente  di  assicurare   la

tempestiva  esecuzione  del  contratto,  gli  affidatari  dichiarano,

mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei  requisiti

di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti  di  uguale

importo   mediante   procedura   ordinaria,   che   l'amministrazione

aggiudicatrice controlla  in  termine  congruo,  compatibile  con  la

gestione  della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque   non

superiore  a  sessanta  giorni  dall'affidamento.   L'amministrazione

aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione,  nel  primo  atto

successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei  relativi

presupposti; in ogni caso non e' possibile  procedere  al  pagamento,

anche  parziale,  in  assenza  delle  relative  verifiche   positive.

Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un

operatore  privo   dei   predetti   requisiti,   le   amministrazioni

aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il  pagamento  del

valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso   delle   spese

eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte  rimanente,

nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono  alle  segnalazioni

alle competenti autorita'.";

    d) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite

le seguenti: "di importo pari o superiore a 40.000 euro," e  dopo  le

parole:  "ufficiali  di  riferimento,"  sono  inserite  le  seguenti:

"laddove i tempi resi necessari dalla circostanza  di  somma  urgenza

non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,".

 

                              Art. 100

 

 

Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti  parole:  "nonche'  le

disposizioni di cui alle parti I  e  II  in  materia  di  subappalto,

progettazione,  collaudo  e  piani   di   sicurezza,   non   derogate

espressamente dalla presente parte".

 

                              Art. 101

 

 

Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "trenta" e'  sostituita

dalla seguente: "quarantanove";

    b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ha  luogo  dopo  la"

sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvenire  solamente  a  seguito

della approvazione del  progetto  definitivo  e  della",  il  secondo

periodo e'  soppresso  e  al  terzo  periodo,  le  parole:  "capitale

investito  per  le  concessioni"  sono  sostituite  dalle   seguenti:

"capitale investito. Per le concessioni";

    c) al comma 5:

      1) al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono

inserite  le  seguenti:  "mancata  sottoscrizione  del  contratto  di

finanziamento, nonche' di", le  parole:  "obbligazioni  di  progetto"

sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse  dalle  societa'

di progetto" e le parole:  "comunque  non  superiore  a  ventiquattro

mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto  definitivo"

sono sostituite dalle seguenti: "comunque non  superiore  a  diciotto

mesi, decorrente  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di

concessione";

      2) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "entro  lo  stesso

termine" sono inserite le seguenti: "rilasciate da operatori  di  cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

      3) al terzo periodo, dopo le parole: "Nel caso  di  risoluzione

del rapporto ai sensi del primo periodo" sono aggiunte  le  seguenti:

"e del comma 3";

    d) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Al

concessionario sono rimborsati gli importi di cui  all'articolo  176,

comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri  derivanti  dallo

scioglimento anticipato dei contratti di  copertura  del  rischio  di

fluttuazione del tasso di interesse.".

 

                              Art. 102

 

 

Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 168, comma 2, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, le parole: "La durata massima  della  concessione"  sono

sostituite dalle seguenti: "Per le concessioni ultraquinquennali,  la

durata massima della concessione".

 

                              Art. 103

 

 

Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1.  All'articolo  169,  comma  4,  primo   periodo,   del   decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato  XVIII"  sono

sostituite dalle  seguenti:  "allegato  II"  e  l'ultimo  periodo  e'

soppresso.

 

                              Art. 104

 

 

Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'alinea, le parole: "La concessione cessa" sono  sostituite

dalle seguenti: "Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela,

la concessione puo' cessare, in particolare,";

    b) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti

parole:  ",  ivi  inclusi  gli  oneri  derivanti  dallo  scioglimento

anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del

tasso di interesse";

    c) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore  attuale  della

parte del servizio pari ai costi monetari  della  gestione  operativa

previsti nel piano economico finanziario allegato alla  concessione;"

sono sostituite dalle seguenti: ", nel  caso  in  cui  l'opera  abbia

superato  la  fase  di  collaudo,  del  valore  attuale  dei   ricavi

risultanti dal piano economico finanziario allegato alla  concessione

per gli anni residui di gestione.";

    d) al comma 5, dopo le parole: "al  comma  4"  sono  aggiunte  le

seguenti: "e al comma 7";

    e) dopo il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Senza

pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in  tutti

i  casi  di  cessazione  del  rapporto  concessorio   diversi   dalla

risoluzione per inadempimento del concessionario,  il  concessionario

ha il diritto di  proseguire  nella  gestione  ordinaria  dell'opera,

incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento

delle suddette somme per il tramite del nuovo  soggetto  subentrante,

fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili  individuati

dal  concedente  unitamente  alle  modalita'  di  finanziamento   dei

correlati costi.";

    f)  al  comma  8,  la  parola:  "indicano"  e'  sostituita  dalle

seguenti: "possono indicare";

    g) il comma 10 e'  sostituito  dal  seguente:  "10.  La  stazione

appaltante  prevede  nella  documentazione  di  gara  il  diritto  di

subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.";

    h) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente

articolo si applica ai contratti di  concessione  e  di  partenariato

pubblico  privato  e  agli  operatori  economici  titolari  di   tali

contratti.".

 

                              Art. 105

 

 

Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: "dal presente codice"  sono  sostituite

dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo

periodo e' inserito il seguente: "Qualora si proceda  all'affidamento

in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono

concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del  presente

codice.";

    b)  al  comma  3,  dopo   le   parole:   "in   conformita'   alle

disposizioni", le parole: "del presente codice" sono sostituite dalle

seguenti: "della Parte III del presente codice";

    c) al comma 4, dopo le parole:  "per  l'affidamento  della  nuova

concessione  autostradale"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   in

conformita' alle disposizioni della Parte III del presente codice";

    d) al comma  6,  le  parole:  "un  anno"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "due anni";

    e) al comma 8, le parole: "Per le concessioni autostradali"  sono

sostituite dalle seguenti: "Fatti salvi i contratti  di  partenariato

pubblico privato con canone di  disponibilita',  per  le  concessioni

autostradali";

    f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  "8-bis. Le amministrazioni non possono procedere  agli  affidamenti

delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo  ricorso

alle procedure di cui all'articolo 183.

  8-ter. Le  concessioni  autostradali  relative  ad  autostrade  che

interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti a societa'  in  house  di  altre

amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal  fine

il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta societa' in

house puo' essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo  ai

sensi dell'articolo 15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che

eserciti sulla societa' in house i poteri di cui al  citato  articolo

5.".

 

                              Art. 106

 

 

                Modifiche alla rubrica della Parte IV

 

  1. Alla rubrica della Parte IV sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: "ed altre modalita' di affidamento".

 

                              Art. 107

 

 

Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il

contratto   di   partenariato   puo'    essere    utilizzato    dalle

amministrazioni  concedenti  per   qualsiasi   tipologia   di   opera

pubblica.";

    c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono

sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta  o  mancata  disponibilita'

dell'opera o prestazione del servizio  e'  imputabile  all'operatore,

tali variazioni";

    d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" e'  sostituita

dalla seguente: "quarantanove";

    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Si  applica  quanto

previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.".

 

                              Art. 108

 

 

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in  cui

l'affidamento abbia ad oggetto  anche  l'attivita'  di  progettazione

come prevista dall'articolo 180, comma 1,";

    b) al comma 4, le parole: "sentito il Ministro"  sono  sostituite

dalle seguenti: "sentito il Ministero".

 

                              Art. 109

 

 

Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 182, comma 3, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, le parole: "spetta il valore delle  opere  realizzate  e

degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e  dei  contributi

pubblici"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  rimborsati  gli

importi di cui all'articolo  176,  comma  4,  lettere  a)  e  b),  ad

esclusione degli oneri derivanti dallo  scioglimento  anticipato  dei

contratti di copertura del  rischio  di  fluttuazione  del  tasso  di

interesse.".

 

                              Art. 110

 

 

Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  comma  4,  le  parole:  "di  cui  all'articolo  95"  sono

sostituite  dalle  seguenti:  "individuata  sulla  base  del  miglior

rapporto qualita'/prezzo";

    b) al comma 15, quinto periodo, le parole:  "articolo  103"  sono

sostituite dalle seguenti: "articolo 93";

    c) al comma 16, le  parole:  "la  locazione  finanziaria  di  cui

all'articolo 187" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i  contratti

di partenariato pubblico privato".

 

                              Art. 111

 

 

Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ponendo  a  base  di

gara  il  progetto  di  fattibilita'  tecnico  ed   economica"   sono

sostituite dalle seguenti: "ponendo a  base  di  gara  un  capitolato

prestazionale" e al quarto periodo, le parole: "di  cui  all'articolo

95" sono sostituite dalle seguenti: ",  individuata  sulla  base  del

miglior rapporto qualita'/prezzo";

    b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "nel  rispetto  del

progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica"   sono   inserite   le

seguenti: "approvato dall'amministrazione aggiudicatrice".

 

                              Art. 112

 

 

Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le  parole:  "trasferimento  all'affidatario"

sono  inserite  le  seguenti:  "o,  qualora  l'affidatario  vi  abbia

interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche'  in  possesso

dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,";

    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei

beni immobili da trasferire a seguito  della  procedura  di  gara  e'

stabilito dal RUP  sulla  base  del  valore  di  mercato  determinato

tramite i competenti uffici titolari dei  beni  immobili  oggetto  di

trasferimento.";

    c) al comma 3, primo periodo, le parole: "previa presentazione di

idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti:  "previa

presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo  periodo,

le parole: "rilasciata con le  modalita'  previste  per  il  rilascio

della  cauzione  provvisoria"   sono   sostituite   dalle   seguenti:

"rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3".

 

                              Art. 113

 

 

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 192, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:

"L'Autorita' per la raccolta delle informazioni  e  la  verifica  dei

predetti  requisiti  opera  mediante  procedure  informatiche,  anche

attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i

relativi sistemi in uso presso  altre  Amministrazioni  pubbliche  ed

altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.".

 

                              Art. 114

 

 

Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di  cui

all'articolo 31, comma 1," sono soppresse;

    b) al comma 17, la lettera b) e' abrogata;

    c) il comma 18 e' sostituito dal  seguente:  "18.  Il  contraente

generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.".

 

                              Art. 115

 

 

Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare"

sono sostituite dalle seguenti: "La  scelta  di  aggiudicare"  ed  e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni  appaltanti  non

possono, comunque, procedere ad affidamenti  a  contraente  generale,

qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni

di euro.";

    b) al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b)  del

costo  di  utilizzazione  e  di  manutenzione"   sono   soppresse   e

conseguentemente  le  lettere:  "c)  e  d)"  sono  sostituite   dalle

seguenti: "b) e c)";

    c) al comma 6, le parole: "e III" sono sostituite dalle seguenti:

", III e IV".

 

                              Art. 116

 

 

Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 196, comma 4, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, la parola: "Ministero"  e'  sostituita  dalla  seguente:

"Ministro"  e  le  parole:  "sono  disciplinate  le  modalita'"  sono

sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati  i  criteri,  specifici

requisiti di moralita',  di  competenza  e  di  professionalita',  le

modalita'".

 

                              Art. 117

 

 

Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma  3,  le  parole:  "sono  valide  sino  alla  scadenza

naturale"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "hanno   validita'

triennale";

    b) al comma 4, le parole: "delle linee guida di cui  all'articolo

197."  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "del   decreto   di   cui

all'articolo 83,  comma  2.  Tale  decreto  stabilisce,  altresi',  i

criteri di valutazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti  degli

attestati presentati in sede  di  gare  per  affidamento  unitario  a

contraente  generale,  durante  il  periodo  di   coesistenza   delle

attestazioni  di  qualificazione  rilasciate  dal   Ministero   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  e  quelle  rilasciate  secondo  le

modalita' di cui all'articolo 84.".

 

                              Art. 118

 

 

Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 200, comma 3, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, le parole:  "vincolanti,  ovvero  gli  interventi"  sono

sostituite dalle seguenti: "vincolanti. Si  considerano  obbligazioni

giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi".

 

                              Art. 119

 

 

Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma  3,  le  parole:  "l'elenco  degli  interventi"  sono

sostituite dalle seguenti: "l'elenco  delle  infrastrutture  e  degli

insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi  compresi  gli

interventi";

    b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  le

Commissioni parlamentari competenti";

    c) al comma 5:

      1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore

dei trasporti e della logistica" sono sostituite  dalle  seguenti:  "

infrastrutture e insediamenti";

      2) al secondo periodo,  le  parole:  "e  la  sua  funzionalita'

rispetto"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "nonche'   la   sua

funzionalita' anche rispetto";

    d) al comma 7, le parole da: "anche  le  indicazioni"  sino  alla

fine del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'elenco  delle

infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al  comma  3  e

viene elaborato in deroga alle modalita' di cui  al  comma  5.  Fermo

restando quanto previsto  dall'articolo  200,  comma  3,  nelle  more

dell'approvazione del PGTL  ai  sensi  del  comma  1,  il  primo  DPP

contiene le linee strategiche e gli  indirizzi  per  il  settore  dei

trasporti e delle infrastrutture nonche' un elenco  degli  interventi

del primo DPP ad essi coerente.";

    e) il comma 8 e' abrogato;

    f) al comma 10:

      1) al primo periodo,  le  parole:  "di  ogni  nuovo  DPP"  sono

sostituite dalle seguenti: "dei DPP successivi al primo";

      2) al secondo periodo, sono  inserite,  in  fine,  le  seguenti

parole:  "e   tenendo   conto   delle   obbligazioni   giuridicamente

vincolanti";

      3) al terzo periodo, la  parola:  "evidenziato"  e'  sostituita

dalla seguente: "indicato";

      4) al quarto periodo, le parole: "al comma 3"  sono  sostituite

dalle seguenti: "al comma 2 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo

n. 228 del 2011".

 

                              Art. 120

 

 

Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: "ai commi da 2  a  7"  sono  sostituite

dalle seguenti: "ai commi da 2 a 6";

    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in

caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero  di  inutile

decorso  del  termine  per   l'accettazione,   puo'   instaurare   un

contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di

decadenza.".

 

                              Art. 121

 

 

Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016,

                                n. 50

 

  1. L'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'

abrogato.

 

                              Art. 122

 

 

Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 208, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "all'azione

giurisdizionale".

 

                              Art. 123

 

 

Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  "esprime  parere"

sono inserite le seguenti: ", previo contraddittorio,";

    b) il comma 2 e' abrogato.

 

                              Art. 124

 

 

Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1.  All'articolo  212,  comma  1,  alla  fine  della  lettera   e),

sostituire il segno: ";" con il seguente: ".".

 

                              Art. 125

 

 

Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3:

      1) alla lettera e), le parole: "una relazione" sono  sostituite

dalle seguenti: "la relazione  prevista  dall'articolo  1,  comma  2,

della legge 6 novembre 2012, n. 190,  come  modificato  dall'articolo

19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,";

      2) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente "h-bis) al  fine

di favorire l'economicita' dei contratti pubblici  e  la  trasparenza

delle condizioni di acquisto,  provvede  con  apposite  linee  guida,

fatte salve le  normative  di  settore,  all'elaborazione  dei  costi

standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di  beni  e  servizi,

avvalendosi a tal fine,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  del

supporto  dell'ISTAT  e  degli  altri  enti  del  Sistema  statistico

nazionale, alle condizioni di  maggiore  efficienza,  tra  quelli  di

maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della  pubblica

amministrazione, avvalendosi eventualmente anche  delle  informazioni

contenute nelle banche dati esistenti  presso  altre  Amministrazioni

pubbliche  e  altri  soggetti  operanti  nel  settore  dei  contratti

pubblici.";

    b) al comma 8:

      1) il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Per  le

finalita' di cui al comma  2,  l'Autorita'  gestisce  la  Banca  Dati

Nazionale dei Contratti Pubblici,  nella  quale  confluiscono,  oltre

alle informazioni acquisite per competenza tramite i  propri  sistemi

informatizzati, tutte le informazioni  contenute  nelle  banche  dati

esistenti,   anche   a   livello   territoriale,    onde    garantire

accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita'  e  tracciabilita'

delle  procedure  di  gara  e  delle  fasi  a  essa   prodromiche   e

successive.";

      2) dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:  "Per  le

opere pubbliche, l'Autorita',  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  la

Presidenza del Consiglio dei ministri e  le  Regioni  e  le  Province

autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al  comma  4

dell'articolo  29  concordano   le   modalita'   di   rilevazione   e

interscambio  delle  informazioni  nell'ambito   della   banca   dati

nazionale  dei  contratti  pubblici,  della   banca   dati   di   cui

all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  della  banca

dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio  1999,  n.

144 e della banca dati di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  24

giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

agosto 2014, n. 114, al fine di  assicurare,  ai  sensi  del  decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  del  decreto  legislativo  14

marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di

unicita' dell'invio delle informazioni e  la  riduzione  degli  oneri

amministrativi per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,

l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle

opere e  la  tracciabilita'  dei  relativi  flussi  finanziari  o  il

raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.";

    c) al comma 9:

      1) al secondo periodo, dopo le parole: "con i relativi  sistemi

in uso" sono inserite le seguenti: "presso le sezioni regionali e";

      2) al quinto periodo, sopprimere le parole: "ovvero di analoghe

strutture delle regioni" e la parola: "stesse";

      3) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "La  sezione

centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare  l'applicazione  dei

criteri ambientali minimi di cui al decreto di  cui  all'articolo  34

comma 1 e il raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dal  Piano

d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica

amministrazione.";

    d) al comma 10, l'ultimo periodo,  e'  sostituito  dai  seguenti:

"L'Autorita' stabilisce le ulteriori informazioni che  devono  essere

presenti nel casellario ritenute utili ai  fini  della  tenuta  dello

stesso, della  verifica  dei  gravi  illeciti  professionali  di  cui

all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di

impresa di  cui  all'articolo  83,  comma  10,  o  del  conseguimento

dell'attestazione  di  qualificazione   di   cui   all'articolo   84.

L'Autorita' assicura, altresi', il collegamento del casellario con la

banca dati di cui all'articolo 81.";

    e) al comma 13, le parole  "L'Autorita'"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "Nel rispetto dei principi di cui alla  legge  24  novembre

1981, n. 689, l'Autorita'";

    f) dopo il comma 17, e' aggiunto, in fine, il seguente:  "17-bis.

L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile,  di  cui  al

comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data

in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il

quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e che,  in  casi  di  particolare

urgenza, non puo' comunque essere anteriore al giorno successivo alla

loro  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica

italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai  contratti

per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la  procedura  di

scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data  di

decorrenza  di  efficacia  indicata  dall'ANAC  ai  sensi  del  primo

periodo; in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di

avvisi si applicano alle procedure e ai  contratti  in  relazione  ai

quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano  ancora  stati

inviati gli inviti a presentare le offerte.".

 

                              Art. 126

 

 

Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4:

      1)  al  primo  periodo,  dopo  la  parola:  "promuovendo"  sono

inserite le seguenti: "anche attivita' di prevenzione dell'insorgenza

dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento  alle  esigenze

delle comunita' locali, nonche'";

      2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8";

    b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari  straordinari"  sono

inserite le seguenti: "agiscono in autonomia  e  con  l'obiettivo  di

garantire l'interesse pubblico e";

    c) al comma 8, le parole: ",  a  carico  dei  fondi,  nell'ambito

delle risorse di cui al comma 5" sono sostituite dalle  seguenti:  "a

valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento,  nei

limiti delle somme stanziate per tale finalita'";

    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari

nominati ai sensi dell'articolo  20  del  decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano  le

disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.";

    e) il comma 9 e' abrogato;

    f) il comma 12 e' abrogato.

 

                              Art. 127

 

 

Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo  le  parole:  "di  importo  superiore  ai  50

milioni di euro," sono inserite le seguenti: "prima dell'avvio  delle

procedure  di  cui  alla  parte  seconda,  Titolo  III,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  delle  procedure  di  cui  agli

articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle

procedure di cui all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista,  prima  della

comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11  del

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

    b) al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque  giorni"

sono  sostituite  dalle  seguenti:  "novanta  giorni"  e  al  secondo

periodo,  le  parole:  "il  progetto  si  intende   assentito"   sono

sostituite dalle seguenti:  "il  parere  si  intende  reso  in  senso

favorevole".

 

                              Art. 128

 

 

Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Per  gli

interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di  cui  alla

disciplina  prevista  dall'articolo  163  e  seguenti   del   decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti  di

programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di

impatto ambientale sia gia' stata avviata alla  data  di  entrata  in

vigore del  presente  codice,  i  relativi  progetti  sono  approvati

secondo la disciplina previgente.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al

comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto  previsto  al

comma 1.";

    b) al comma 4, le parole: "e titolo XI, capi I e II" e le parole:

", con esclusione dell'articolo 248," sono soppresse e sono aggiunti,

in fine, i seguenti periodi: "Fino alla data di entrata in vigore del

decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di

manutenzione ordinaria possono essere affidati,  nel  rispetto  delle

procedure di scelta del  contraente  previste  dal  presente  codice,

sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione

generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni  previste,

dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza   e   di

coordinamento  con  l'individuazione  analitica   dei   costi   della

sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in

vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori puo' prescindere

dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto   esecutivo,

qualora si tratti di lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli

interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione

di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione  del

piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione  analitica

dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";

    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Il divieto di

cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica  per  le

opere i cui progetti definitivi risultino  definitivamente  approvati

dall'organo competente alla data di entrata in  vigore  del  presente

codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione.";

    d) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Fino

alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche

dati   istituite   presso   le   amministrazioni   detentrici   delle

informazioni  inerenti  ai  requisiti  dei  commissari,  le  stazioni

appaltanti  verificano,  anche  a  campione,   le   autodichiarazioni

presentate dai commissari estratti in  ordine  alla  sussistenza  dei

requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei  requisiti

o la dichiarazione di  incompatibilita'  dei  candidati  deve  essere

tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini

della   eventuale   cancellazione   dell'esperto   dall'Albo   e   la

comunicazione di un nuovo esperto.";

    e) al comma 19,  le  parole:  "agli  articoli  248  e  251"  sono

sostituite dalle seguenti: "alla Parte II, titolo XI, capi  I  e  II,

nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di  cui

all'articolo 251";

    f) al comma 22, e' premesso il seguente periodo: "Le procedure di

arbitrato  di  cui  all'articolo  209   si   applicano   anche   alle

controversie su diritti  soggettivi,  derivanti  dall'esecuzione  dei

contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma  1,  per  i

quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati  prima  della  data  di

entrata in vigore del presente codice.";

    g) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti: "27-bis. Fino alla

data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  83,  comma

2, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186  al

193 del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Sino  alla

predetta  data,  si  applica,  altresi',  la   specifica   disciplina

transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo  decreto

legislativo.

  27-ter. Ai contratti  di  lavori  affidati  prima  dell'entrata  in

vigore del presente codice e in corso di  esecuzione  si  applica  la

disciplina gia' contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo

di  costruzione,  oggetto  di   convenzioni   urbanistiche   o   atti

assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente  codice

si  applicano  con  riferimento  alle  opere  oggetto  delle   citate

convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata  in  vigore

del medesimo codice.

  27-quinquies. Alle procedure di  aggiudicazione  dei  contratti  di

concessione del servizio di distribuzione del  gas  naturale  indette

dalle amministrazioni  aggiudicatrici  continuano  ad  applicarsi  le

disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in

quanto  compatibili  con  la  presente  Parte  III,  nonche'  di  cui

all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e  3  del  decreto-legge    ottobre

2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre

2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.

Nelle ipotesi di cui al  primo  periodo,  ferma  restando  la  durata

massima di dodici anni, il periodo di affidamento  viene  determinato

ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.

  27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute  o  in  scadenza

entro sei  mesi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione,  per  le  quali   l'attivita'   di   gestione   risulta

economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove  opere

o di interventi di manutenzione  straordinaria  e  il  cui  bando  e'

pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore

della presente disposizione, il concedente puo' avviare le  procedure

di gara per l'affidamento  della  concessione  sulla  base  del  solo

quadro  esigenziale  limitatamente  agli  interventi  di   messa   in

sicurezza dell'infrastruttura esistente.

  27-septies. Con riferimento all'articolo 24,  comma  3,  i  tecnici

diplomati  che  siano  stati  in  servizio  presso  l'amministrazione

aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre

1998,  n.  415,  in  assenza  dell'abilitazione,  possono  firmare  i

progetti,  nei  limiti  previsti  dagli  ordinamenti   professionali,

qualora siano in  servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice

ovvero   abbiano   ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra

amministrazione aggiudicatrice, da almeno  cinque  anni  e  risultino

inquadrati in un profilo professionale tecnico  e  abbiano  svolto  o

collaborato ad attivita' di progettazione.".

 

                              Art. 129

 

 

Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

                                 50

 

  1. All'articolo 217, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) la  legge

11 novembre 1986, n. 770;";

    b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) l'articolo

14-viciester, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.  115,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;";

    c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) l'articolo

2, commi 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244,";

    d) dopo la lettera l) e' inserita la seguente: "l-bis) l'articolo

8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8  aprile  2008,  n.  59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;";

    e) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: "v-bis) l'articolo

13 della legge 11 novembre 2011, n. 180;";

    f) alla lettera  dd),  dopo  le  parole:  "articolo  4-bis"  sono

inserite le seguenti: ", l'articolo 5";

    g) alla lettera hh), dopo le parole:  "articolo  33-quater"  sono

inserite le seguenti: ", l'articolo 33-quinquies";

    h) alla lettera ii), dopo le parole: "e  58,"  sono  inserite  le

seguenti: "comma 2, lettera f-bis),";

    i) alla lettera jj), premettere le seguenti  parole:  "l'articolo

19, commi 1 e 2,";

    l) alla lettera qq), dopo le parole: "commi 1 e 2," sono inserite

le seguenti: "articolo 35, articolo 37 e";

    m) alla lettera rr), le parole: "commi 1, 2 e 3" sono  sostituite

dalle seguenti: "commi 1, 2, 3 e 4", le parole: "13, comma 1, e" sono

sostituite dalle seguenti: "13, comma 1, 14, 24 e";

    n)  dopo  la  lettera  ss)  e'  inserita  la  seguente:  "ss-bis)

l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;";

    o) alla lettera uu), le parole: "comma 1," sono sostituite  dalle

seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis".

 

                              Art. 130

 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente codice con  le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                              Art. 131

 

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  quindici  giorni

dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 19 aprile 2017

 

                             MATTARELLA

 

 

                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del

                                Consiglio dei ministri

 

                                Delrio, Ministro delle infrastrutture

                                e dei trasporti

 

                                Calenda,  Ministro   dello   sviluppo

                                economico

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

 

 

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