HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
decreto legislativo, 3/7/2017
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, recante: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)
decreto legislativo
Materia: servizi sociali / disciplina

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma  2,  lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

 

(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

 

 Vigente al: 3-8-2017  

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),   della

Costituzione;

  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per

la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la

disciplina  del  servizio  civile  universale   ed   in   particolare

l'articolo 1, comma 2, lettera b),  che  prevede  il  riordino  e  la

revisione  organica  della  disciplina   speciale   e   delle   altre

disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di  cui  al

comma 1 del medesimo  articolo,  compresa  la  disciplina  tributaria

applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito  Codice

del Terzo settore;

  Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti  i

principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di  esercizio

della delega relativa alla riforma del Terzo settore;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2017;

  Vista la mancata intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  nella

seduta del 20 giugno 2017;

  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per

materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del

Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 giugno 2017;

  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

 

Finalita' ed oggetto

 

  1. Al fine di sostenere l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini  che

concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad

elevare i livelli di cittadinanza attiva, di  coesione  e  protezione

sociale,  favorendo  la  partecipazione,  l'inclusione  e  il   pieno

sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e  di

occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e

118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al

riordino e  alla  revisione  organica  della  disciplina  vigente  in

materia di enti del Terzo settore.

 

Art. 2

 

Principi generali

 

  1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli  enti  del

Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e

della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,

solidarieta'   e   pluralismo,   ne   e'   promosso    lo    sviluppo

salvaguardandone la spontaneita'  ed  autonomia,  e  ne  e'  favorito

l'apporto  originale  per  il  perseguimento  di  finalita'  civiche,

solidaristiche  e  di  utilita'  sociale,  anche  mediante  forme  di

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome  e  gli

enti locali.

 

Art. 3

 

Norme applicabili

 

  1. Le disposizioni  del  presente  Codice  si  applicano,  ove  non

derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di  enti  del

Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

  2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo

settore si applicano, in quanto  compatibili,  le  norme  del  Codice

civile e le relative disposizioni di attuazione.

  3.  Salvo  quanto  previsto  dal  Capo  II  del  Titolo  VIII,   le

disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al

decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

 

Titolo II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

 

Art. 4

 

Enti del Terzo settore

 

  1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni  di  volontariato,

le associazioni di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le

imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative,

le societa' di mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non

riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato

diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento,  senza  scopo

di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'  sociale

mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale

in forma di azione volontaria o di  erogazione  gratuita  di  denaro,

beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di  beni  o

servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

  2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165, le formazioni e le associazioni politiche,  i  sindacati,  le

associazioni  professionali  e   di   rappresentanza   di   categorie

economiche, le associazioni di datori di  lavoro,  nonche'  gli  enti

sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai  suddetti

enti,  ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel   settore   della

protezione  civile  alla  cui  disciplina  si   provvede   ai   sensi

dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito  di  applicazione

del presente comma i corpi  volontari  dei  vigili  del  fuoco  delle

Province autonome di Trento e di Bolzano  e  della  Regione  autonoma

della Valle d'Aosta.

  3.  Agli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  le  norme  del

presente decreto si applicano limitatamente  allo  svolgimento  delle

attivita' di cui all'articolo 5, a condizione che per tali  attivita'

adottino un regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o  scrittura

privata autenticata, che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni

caso nel rispetto della struttura e della  finalita'  di  tali  enti,

recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel  Registro

unico nazionale  del  Terzo  settore.  Per  lo  svolgimento  di  tali

attivita' deve essere costituito un  patrimonio  destinato  e  devono

essere  tenute  separatamente   le   scritture   contabili   di   cui

all'articolo 13.

 

Art. 5

 

Attivita' di interesse generale

 

  1. Gli enti  del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali

incluse  le  cooperative  sociali,  esercitano  in  via  esclusiva  o

principale  una  o  piu'  attivita'  di  interesse  generale  per  il

perseguimento,  senza  scopo  di   lucro,   di   finalita'   civiche,

solidaristiche e di utilita' sociale.  Si  considerano  di  interesse

generale, se svolte in conformita'  alle  norme  particolari  che  ne

disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:

    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1

e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,

e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio

1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive

modificazioni;

    b) interventi e prestazioni sanitarie;

    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella

Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive

modificazioni;

    d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'

le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

    e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al

miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione

accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con   esclusione

dell'attivita', esercitata abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio

dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, e successive modificazioni;

    g) formazione universitaria e post-universitaria;

    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

    i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali,

di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del

volontariato e delle  attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al

presente articolo;

    j) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi

dell'articolo 16, comma 5, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e

successive modificazioni;

    k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso;

    l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione

della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo,

alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della   poverta'

educativa;

    m) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi  da  enti

composti in misura non inferiore al settanta per cento  da  enti  del

Terzo settore;

    n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto

2014, n. 125, e successive modificazioni;

    o)   attivita'   commerciali,   produttive,   di   educazione   e

informazione, di promozione, di  rappresentanza,  di  concessione  in

licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di

filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto

commerciale  con  un  produttore  operante   in   un'area   economica

svantaggiata, situata, di norma, in un  Paese  in  via  di  sviluppo,

sulla base di un accordo di lunga  durata  finalizzato  a  promuovere

l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di  un

prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e  l'obbligo

del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto

delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai

lavoratori  di  condurre  un'esistenza  libera  e  dignitosa,  e   di

rispettare  i  diritti  sindacali,  nonche'  di  impegnarsi  per   il

contrasto del lavoro infantile;

    p) servizi finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  nel

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo

2,  comma  4,  del  decreto  legislativo  recante   revisione   della

disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

    q) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle

infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  modificazioni,

nonche' ogni altra attivita'  di  carattere  residenziale  temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi

o lavorativi;

    r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

    s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della  legge  18

agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

    t)   organizzazione   e   gestione    di    attivita'    sportive

dilettantistiche;

    u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di

alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e

successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a

sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale

a norma del presente articolo;

    v) promozione della cultura della legalita',  della  pace  tra  i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

    w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e

politici, nonche' dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle

attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo,

promozione delle  pari  opportunita'  e  delle  iniziative  di  aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo  27  della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui

all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    x) cura di procedure di adozione internazionale  ai  sensi  della

legge 4 maggio 1983, n. 184;

    y) protezione civile ai sensi della legge 24  febbraio  1992,  n.

225, e successive modificazioni;

    z) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni

confiscati alla criminalita' organizzata.

  2. Tenuto  conto  delle  finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di

utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno

2016, n. 106, nonche' delle finalita' e  dei  principi  di  cui  agli

articoli 1 e 2 del  presente  Codice,  l'elenco  delle  attivita'  di

interesse generale di cui al  comma  1  puo'  essere  aggiornato  con

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  da  adottarsi  ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400

su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa

in  sede  di  Conferenza  Unificata,  acquisito   il   parere   delle

Commissioni parlamentari competenti, che si  esprimono  entro  trenta

giorni dalla data  di  trasmissione  del  decreto,  decorsi  i  quali

quest'ultimo puo' essere comunque adottato.

 

Art. 6

 

Attivita' diverse

 

  1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita'  diverse

da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto  costitutivo

o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali  rispetto

alle attivita'  di  interesse  generale,  secondo  criteri  e  limiti

definiti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23

agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di  cui  all'articolo

97, tenendo conto dell'insieme  delle  risorse,  anche  volontarie  e

gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto  all'insieme  delle

risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate  nelle  attivita'  di

interesse generale.

 

Art. 7

 

Raccolta fondi

 

  1. Per raccolta fondi si intende il complesso  delle  attivita'  ed

iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore  al  fine  di

finanziare  le  proprie  attivita'  di  interesse   generale,   anche

attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di

natura non corrispettiva.

  2. Gli enti del Terzo  settore,  possono  realizzare  attivita'  di

raccolta fondi anche  in  forma  organizzata  e  continuativa,  anche

mediante sollecitazione  al  pubblico  o  attraverso  la  cessione  o

erogazione di beni o servizi di  modico  valore,  impiegando  risorse

proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto  dei

principi di verita', trasparenza e correttezza  nei  rapporti  con  i

sostenitori e il pubblico, in conformita' a linee guida adottate  con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la

Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio  nazionale  del

Terzo settore.

 

Art. 8

 

Destinazione del patrimonio ed assenza

di scopo di lucro

 

  1. Il patrimonio degli  enti  del  Terzo  settore,  comprensivo  di

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque  denominate  e'

utilizzato per  lo  svolgimento  dell'attivita'  statutaria  ai  fini

dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche,  solidaristiche  e

di utilita' sociale.

  2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata  la  distribuzione,  anche

indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e  riserve  comunque

denominate  a  fondatori,  associati,  lavoratori  e   collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi  sociali,  anche  nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento  individuale

del rapporto associativo.

  3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano  in  ogni

caso distribuzione indiretta di utili:

    a) la corresponsione ad  amministratori,  sindaci  e  a  chiunque

rivesta cariche sociali di  compensi  individuali  non  proporzionati

all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle  specifiche

competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano

nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

    b) la corresponsione  a  lavoratori  subordinati  o  autonomi  di

retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento  rispetto  a

quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi

di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,

salvo comprovate esigenze  attinenti  alla  necessita'  di  acquisire

specifiche competenze ai fini dello svolgimento  delle  attivita'  di

interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b),  g)  o

h);

    c) l'acquisto di beni o  servizi  per  corrispettivi  che,  senza

valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

    d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a  condizioni

piu'  favorevoli  di  quelle  di  mercato,  a   soci,   associati   o

partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e

di  controllo,  a  coloro  che  a  qualsiasi   titolo   operino   per

l'organizzazione o ne facciano  parte,  ai  soggetti  che  effettuano

erogazioni liberali a favore  dell'organizzazione,  ai  loro  parenti

entro il terzo grado ed  ai  loro  affini  entro  il  secondo  grado,

nonche'  alle  societa'  da  questi  direttamente  o   indirettamente

controllate  o  collegate,  esclusivamente  in  ragione  della   loro

qualita', salvo che tali cessioni  o  prestazioni  non  costituiscano

l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5;

    e) la corresponsione a soggetti  diversi  dalle  banche  e  dagli

intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi   passivi,   in

dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti  al

tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato

con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 9

 

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

 

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio  residuo  e'

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45,

comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,  ad  altri

enti  del  Terzo  settore  secondo  le  disposizioni   statutarie   o

dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia

Sociale. Il  parere  e'  reso  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

ricezione  della  richiesta  che  l'ente  interessato  e'  tenuto   a

inoltrare al predetto Ufficio  con  raccomandata  a/r  o  secondo  le

disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,

decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti  di

devoluzione  del  patrimonio  residuo  compiuti  in  assenza   o   in

difformita' dal parere sono nulli.

 

Art. 10

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

 

  1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita'  giuridica  ed

iscritti nel registro delle imprese possono  costituire  uno  o  piu'

patrimoni destinati ad uno  specifico  affare  ai  sensi  e  per  gli

effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

 

Art. 11

 

Iscrizione

 

  1. Gli enti del Terzo  settore  si  iscrivono  nel  registro  unico

nazionale del Terzo settore ed indicano gli  estremi  dell'iscrizione

negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

  2. Oltre che nel registro unico nazionale del  Terzo  settore,  gli

enti  del  Terzo  settore  che  esercitano   la   propria   attivita'

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale  sono

soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

  3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita  sezione  del

registro delle imprese  soddisfa  il  requisito  dell'iscrizione  nel

registro unico nazionale del Terzo settore.

 

Art. 12

 

Denominazione sociale

 

  1. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve

contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o  l'acronimo  ETS.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e

nelle comunicazioni al pubblico.

  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli  enti  di

cui all'articolo 4, comma 3.

  3. L'indicazione di ente del Terzo  settore  o  dell'acronimo  ETS,

ovvero di parole o locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'

essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

 

Art. 13

 

Scritture contabili e bilancio

 

  1. Gli enti del  Terzo  settore  devono  redigere  il  bilancio  di

esercizio  formato   dallo   stato   patrimoniale,   dal   rendiconto

finanziario,  con  l'indicazione,  dei  proventi   e   degli   oneri,

dell'ente, e dalla relazione di missione che  illustra  le  poste  di

bilancio,  l'andamento  economico  e  finanziario  dell'ente   e   le

modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

  2. Il bilancio degli enti del Terzo settore  con  ricavi,  rendite,

proventi o entrate comunque denominate inferiori  a  220.000,00  euro

puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

  3. Il bilancio di cui ai  commi  1  e  2  deve  essere  redatto  in

conformita' alla modulistica definita con decreto  del  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale  del

terzo settore.

  4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la  propria  attivita'

esclusivamente o  principalmente  in  forma  di  impresa  commerciale

devono tenere le scritture contabili di  cui  all'articolo  2214  del

codice civile.

  5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono  redigere  e

depositare presso il registro delle imprese il bilancio di  esercizio

redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,

2435-bis o 2435-ter del codice civile.

  6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario  e

strumentale dell'attivita' di cui all'articolo 6 nella  relazione  al

bilancio o nella relazione di missione.

  7. Gli enti del Terzo  settore  non  iscritti  nel  registro  delle

imprese devono  depositare  il  bilancio  presso  il  registro  unico

nazionale del Terzo settore.

 

Art. 14

 

Bilancio sociale

 

  1. Gli enti del Terzo  settore  con  ricavi,  rendite,  proventi  o

entrate comunque denominate superiori ad 1  milione  di  euro  devono

depositare presso il registro unico nazionale del  Terzo  settore,  e

pubblicare nel proprio sito internet,  il  bilancio  sociale  redatto

secondo linee guida adottate con decreto del Ministro  del  lavoro  e

delle  politiche  sociali,  sentiti  la  Cabina  di  regia   di   cui

all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo

conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata

e  delle  dimensioni  dell'ente,  anche  ai  fini  della  valutazione

dell'impatto sociale delle attivita' svolte.

  2. Gli enti del Terzo  settore  con  ricavi,  rendite,  proventi  o

entrate comunque denominate superiori a centomila euro  annui  devono

in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati  nel  proprio

sito internet, o nel sito internet  della  rete  associativa  di  cui

all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi  o

corrispettivi a  qualsiasi  titolo  attribuiti  ai  componenti  degli

organi di amministrazione e  controllo,  ai  dirigenti  nonche'  agli

associati.

 

Art. 15

 

Libri sociali obbligatori

 

  1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17,  comma

1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

    a) il libro degli associati o aderenti;

    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,

in cui devono essere trascritti anche  i  verbali  redatti  per  atto

pubblico;

    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni  dell'organo  di

amministrazione, dell'organo  di  controllo,  e  di  eventuali  altri

organi sociali.

  2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono  tenuti  a

cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla  lettera  c)

del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

  3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i  libri

sociali, secondo le modalita' previste dall'atto costitutivo o  dallo

statuto.

  4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma

3.

 

Art. 16

 

Lavoro negli enti del Terzo settore

 

  1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno  diritto  ad  un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai

contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo

15 giugno 2015, n. 81. In  ogni  caso,  in  ciascun  ente  del  Terzo

settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo'

essere superiore al rapporto uno a otto,  da  calcolarsi  sulla  base

della retribuzione annua lorda. Gli  enti  del  Terzo  settore  danno

conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale  o,

in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

 

Titolo III

DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

 

Art. 17

 

Volontario e attivita' di volontariato

 

  1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari  nello

svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere  in  un

apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in  modo

non occasionale.

  2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta,  svolge

attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche  per  il

tramite di un ente del Terzo  settore,  mettendo  a  disposizione  il

proprio tempo e le  proprie  capacita'  per  promuovere  risposte  ai

bisogni delle  persone  e  delle  comunita'  beneficiarie  della  sua

azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

  3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita  in  alcun

modo  nemmeno  dal  beneficiario.  Al   volontario   possono   essere

rimborsate dall'ente  del  Terzo  settore  tramite  il  quale  svolge

l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate

per l'attivita' prestata, entro  limiti  massimi  e  alle  condizioni

preventivamente stabilite  dall'ente  medesimo.  Sono  in  ogni  caso

vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

  4. Ai fini di cui al comma 3, le  spese  sostenute  dal  volontario

possono essere rimborsate anche a fronte  di  una  autocertificazione

resa ai sensi dell'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non  superino  l'importo

di 10  euro  giornalieri  e  150  euro  mensili  e  l'organo  sociale

competente deliberi sulle  tipologie  di  spese  e  le  attivita'  di

volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. La

disposizione di cui al presente comma non si applica  alle  attivita'

di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

  5. La qualita' di volontario e' incompatibile con  qualsiasi  forma

di rapporto di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con  ogni  altro

rapporto di lavoro retribuito con l'ente  di  cui  il  volontario  e'

socio o associato o tramite il  quale  svolge  la  propria  attivita'

volontaria.

  6.  Ai  fini  del  presente  Codice  non  si  considera  volontario

l'associato che occasionalmente coadiuvi  gli  organi  sociali  nello

svolgimento delle loro funzioni.

  7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano  agli

operatori volontari del  servizio  civile  universale,  al  personale

impiegato  all'estero  a  titolo  volontario   nelle   attivita'   di

cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che

prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

 

Art. 18

 

Assicurazione obbligatoria

 

  1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari  devono

assicurarli  contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connessi   allo

svolgimento  dell'attivita'   di   volontariato,   nonche'   per   la

responsabilita' civile verso i terzi.

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanarsi

di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  Codice,

sono individuati meccanismi assicurativi  semplificati,  con  polizze

anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

  3.  La  copertura  assicurativa  e'   elemento   essenziale   delle

convenzioni tra gli enti  del  Terzo  settore  e  le  amministrazioni

pubbliche, e i relativi  oneri  sono  a  carico  dell'amministrazione

pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

 

Art. 19

 

Promozione della cultura del volontariato

 

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti  delle  risorse

disponibili, promuovono la cultura del volontariato,  in  particolare

tra i giovani,  anche  attraverso  apposite  iniziative  da  svolgere

nell'ambito  delle   strutture   e   delle   attivita'   scolastiche,

universitarie  ed   extrauniversitarie,   valorizzando   le   diverse

esperienze  ed  espressioni  di  volontariato,  anche  attraverso  il

coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di  altri  enti

del  Terzo  settore,  nelle  attivita'  di  sensibilizzazione  e   di

promozione.

  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto

con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e

del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,

previa intesa in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  definisce  con

decreto i criteri  per  il  riconoscimento  in  ambito  scolastico  e

lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di  attivita'

o percorsi di volontariato.

  3. Ai fini del conseguimento di titoli di  studio,  le  Universita'

possono riconoscere, nei limiti  previsti  dalla  normativa  vigente,

crediti  formativi  a  favore  degli  studenti  che  abbiano   svolto

attivita'  di  volontariato  certificate  nelle   organizzazioni   di

volontariato o in altri enti  del  Terzo  settore  rilevanti  per  la

crescita professionale e per il curriculum degli studi.

  4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64,  dopo

le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare  di

leva», sono inserite le seguenti: «o  attivita'  di  volontariato  in

enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale  per  un

numero di ore regolarmente certificate».

 

Titolo IV

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 20

 

Ambito di applicazione

 

  1. Le disposizioni del presente titolo si  applicano  a  tutti  gli

enti  del  Terzo  settore  costituiti  in  forma   di   associazione,

riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

 

Capo II

Della Costituzione

 

Art. 21

 

Atto costitutivo e statuto

 

  1. L'atto costitutivo deve  indicare  la  denominazione  dell'ente;

l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche  e

di utilita' sociale perseguite; l'attivita' di interesse generale che

costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio  iniziale

ai fini dell'eventuale riconoscimento della  personalita'  giuridica;

le norme  sull'ordinamento,  l'amministrazione  e  la  rappresentanza

dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;  i

requisiti per l'ammissione di nuovi associati,  ove  presenti,  e  la

relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti  con

le finalita' perseguite e l'attivita' di interesse  generale  svolta;

la nomina dei primi componenti degli organi  sociali  obbligatori  e,

quando previsto, del soggetto incaricato della revisione  legale  dei

conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in  caso  di

scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

  2.  Lo  statuto  contenente  le  norme  relative  al  funzionamento

dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte

integrante  dell'atto  costitutivo.  In  caso  di  contrasto  tra  le

clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto  prevalgono  le

seconde.

 

Art. 22

 

Acquisto della personalita' giuridica

 

  1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo  settore  possono,  in

deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,

n. 361, acquistare la personalita'  giuridica  mediante  l'iscrizione

nel registro unico nazionale del Terzo settore.

  2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione

o di una fondazione del Terzo  settore,  o  la  pubblicazione  di  un

testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo  settore,

verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla  legge  per

la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle  disposizioni  del

presente Codice con riferimento alla sua natura  di  ente  del  Terzo

settore, nonche' del patrimonio  minimo  di  cui  al  comma  4,  deve

depositarlo, con i relativi allegati, entro venti  giorni  presso  il

competente ufficio del registro unico nazionale  del  Terzo  settore,

richiedendo l'iscrizione  dell'ente.  L'ufficio  del  registro  unico

nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale  della

documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

  3. Se il notaio  non  ritiene  sussistenti  le  condizioni  per  la

costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne  da'  comunicazione

motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine  di  trenta

giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o

gli amministratori o,  in  mancanza  ciascun  associato,  nei  trenta

giorni successivi al  ricevimento  della  comunicazione  del  notaio,

possono domandare all'ufficio del  registro  competente  di  disporre

l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.  Se  nel

termine  di  sessanta  giorni  dalla  presentazione   della   domanda

l'ufficio del  registro  non  comunica  ai  richiedenti  il  motivato

diniego, ovvero non chiede  di  integrare  la  documentazione  o  non

provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

  4. Si  considera  patrimonio  minimo  per  il  conseguimento  della

personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non  inferiore

a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le  fondazioni.

Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il  loro

valore deve risultare da una  relazione  giurata,  allegata  all'atto

costitutivo, di un revisore legale o di  una  societa'  di  revisione

legale iscritti nell'apposito registro.

  5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui  al  comma  4  e'

diminuito di oltre un terzo in conseguenza di  perdite,  l'organo  di

amministrazione, e nel caso di sua inerzia,  l'organo  di  controllo,

ove nominato, devono senza  indugio,  in  un'associazione,  convocare

l'assemblea per  deliberare,  ed  in  una  fondazione  deliberare  la

ricostituzione del patrimonio minimo  oppure  la  trasformazione,  la

prosecuzione   dell'attivita'   in   forma   di   associazione    non

riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

  6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e  dello  statuto  devono

risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione  nel

registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo  procedimento

di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

  7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come  persone

giuridiche, per le obbligazioni dell'ente  risponde  soltanto  l'ente

con il suo patrimonio.

 

Capo III

Dell'ordinamento e della amministrazione

 

Art. 23

 

Procedura di ammissione e carattere aperto

delle associazioni

 

  1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,

in  un'associazione,  riconosciuta  o  non  riconosciuta,  del  Terzo

settore l'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione

dell'organo  di  amministrazione  su  domanda  dell'interessato.   La

deliberazione e' comunicata all'interessato  ed  annotata  nel  libro

degli associati.

  2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,

l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro  sessanta  giorni

motivare la deliberazione di rigetto della domanda  di  ammissione  e

comunicarla agli interessati.

  3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,

chi  ha  proposto  la  domanda  puo'  entro  sessanta  giorni   dalla

comunicazione   della   deliberazione   di   rigetto   chiedere   che

sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto  dalla

medesima,  che  deliberano  sulle  domande  non   accolte,   se   non

appositamente  convocati,  in   occasione   della   loro   successiva

convocazione.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche

alle  fondazioni  del  Terzo  settore  il  cui  statuto  preveda   la

costituzione di  un  organo  assembleare  o  di  indirizzo,  comunque

denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

 

Art. 24

 

Assemblea

 

  1.  Nell'assemblea   delle   associazioni,   riconosciute   o   non

riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di  voto  tutti  coloro

che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo

che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

  2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti  del

Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu'

voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro

associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del  codice  civile,

in quanto compatibile.

  3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,

ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro

associato mediante delega  scritta,  anche  in  calce  all'avviso  di

convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo

di tre associati  nelle  associazioni  con  un  numero  di  associati

inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero

di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto

e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

  4. L'atto costitutivo o lo statuto possono  prevedere  l'intervento

all'assemblea   mediante   mezzi    di    telecomunicazione    ovvero

l'espressione del voto  per  corrispondenza  o  in  via  elettronica,

purche'  sia  possibile  verificare  l'identita'  dell'associato  che

partecipa e vota.

  5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno  un

numero di associati non inferiore a cinquecento possono  prevedere  e

disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee  separate,

comunque denominate, anche rispetto a specifiche  materie  ovvero  in

presenza di particolari  categorie  di  associati  o  di  svolgimento

dell'attivita' in piu'  ambiti  territoriali.  A  tali  assemblee  si

applicano le disposizioni di cui ai commi  terzo,  quarto,  quinto  e

sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche

alle  fondazioni  del  Terzo  settore  il  cui  statuto  preveda   la

costituzione di  un  organo  assembleare  o  di  indirizzo,  comunque

denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

 

Art. 25

 

Competenze inderogabili dell'assemblea

 

  1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute,

del Terzo settore:

    a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

    b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti;

    c) approva il bilancio;

    d) delibera sulla responsabilita'  dei  componenti  degli  organi

sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;

    e)  delibera   sull'esclusione   degli   associati,   se   l'atto

costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza  ad

altro organo eletto dalla medesima;

    f) delibera sulle modificazioni  dell'atto  costitutivo  o  dello

statuto;

    g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

    h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione  o  la

scissione dell'associazione;

    i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto

costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

  2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che  hanno

un  numero  di  associati  non  inferiore   a   cinquecento   possono

disciplinare le competenze dell'assemblea anche in  deroga  a  quanto

stabilito  al  comma  precedente,  nel  rispetto  dei   principi   di

democraticita',  pari  opportunita'  ed  eguaglianza  di  tutti   gli

associati e di elettivita' delle cariche sociali.

  3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo  settore  puo'  attribuire

all'organo assembleare o di indirizzo, comunque  denominato,  di  cui

preveda la costituzione la competenza a  deliberare  su  uno  o  piu'

degli oggetti di  cui  al  comma  1,  nei  limiti  in  cui  cio'  sia

compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e  nel  rispetto

della volonta' del fondatore.

 

Art. 26

 

Organo di amministrazione

 

  1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute,  del  Terzo

settore deve essere nominato  un  organo  di  amministrazione.  Salvo

quanto  previsto  dall'articolo  25,  comma  2,   la   nomina   degli

amministratori spetta all'assemblea,  fatta  eccezione  per  i  primi

amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

  2. La maggioranza degli amministratori e'  scelta  tra  le  persone

fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.  Si

applica l'articolo 2382 del codice civile.

  3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione

della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti  di

onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento

ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento  redatti

da associazioni  di  rappresentanza  o  reti  associative  del  Terzo

settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

  4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o piu'

amministratori  siano  scelti  tra  gli  appartenenti  alle   diverse

categorie di associati.

  5. La nomina di uno o piu' amministratori  puo'  essere  attribuita

dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti  del  Terzo  settore  o

senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4,  comma  3,  o  a

lavoratori  o  utenti  dell'ente.  In  ogni  caso,  la  nomina  della

maggioranza  degli   amministratori   e',   salvo   quanto   previsto

dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.

  6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro

nomina, devono chiederne l'iscrizione nel  Registro  unico  nazionale

del terzo settore,  indicando  per  ciascuno  di  essi  il  nome,  il

cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  il  domicilio  e   la

cittadinanza, nonche' a quali di essi e' attribuita la rappresentanza

dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

  7. Il potere di rappresentanza attribuito  agli  amministratori  e'

generale. Le  limitazioni  del  potere  di  rappresentanza  non  sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale

del Terzo settore  o  se  non  si  prova  che  i  terzi  ne  erano  a

conoscenza.

  8. Nelle fondazioni del  Terzo  settore  deve  essere  nominato  un

organo di amministrazione. Si  applica  l'articolo  2382  del  codice

civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7.  Nelle  fondazioni  del  Terzo

settore  il  cui  statuto  preveda  la  costituzione  di  un   organo

assembleare o di  indirizzo,  comunque  denominato,  possono  trovare

applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.

 

Art. 27

 

Conflitto di interessi

 

1. Al  conflitto  di  interessi  degli  amministratori  si  applica

l'articolo 2475-ter del codice civile.

 

Art. 28

 

Responsabilita'

 

  1. Gli amministratori, i direttori,  i  componenti  dell'organo  di

controllo e il soggetto incaricato della revisione legale  dei  conti

rispondono  nei  confronti  dell'ente,  dei  creditori  sociali,  del

fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392,

2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e

dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  in

quanto compatibili.

 

Art. 29

 

Denunzia al tribunale e ai componenti

dell'organo di controllo

 

  1. Almeno un decimo degli  associati,  l'organo  di  controllo,  il

soggetto incaricato  della  revisione  legale  dei  conti  ovvero  il

pubblico ministero possono agire  ai  sensi  dell'articolo  2409  del

codice civile, in quanto compatibile.

  2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo  degli  associati  nelle

associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno piu' di  500

associati, puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo

di controllo, se nominato, il quale deve tener conto  della  denunzia

nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da  almeno  un

ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire

ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

  3.  Il  presente  articolo  non  si  applica  agli  enti   di   cui

all'articolo 4, comma 3.

 

Art. 30

 

Organo di controllo

 

  1. Nelle fondazioni del  Terzo  settore  deve  essere  nominato  un

organo di controllo, anche monocratico.

  2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute,  del  Terzo

settore, la nomina di un organo di controllo, anche  monocratico,  e'

obbligatoria quando siano superati per due esercizi  consecutivi  due

dei seguenti limiti:

    a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

    b)  ricavi,  rendite,  proventi,  entrate  comunque   denominate:

220.000,00 euro;

    c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.

  3. L'obbligo  di  cui  al  comma  2  cessa  se,  per  due  esercizi

consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

  4. La nomina dell'organo  di  controllo  e'  altresi'  obbligatoria

quando  siano  stati  costituiti   patrimoni   destinati   ai   sensi

dell'articolo 10.

  5. Ai componenti dell'organo di  controllo  si  applica  l'articolo

2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo  devono

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo  2397,

comma secondo, del codice civile. Nel caso  di  organo  di  controllo

collegiale, i predetti requisiti devono essere  posseduti  da  almeno

uno dei componenti.

  6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello

statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione,

anche con riferimento alle disposizioni  del  decreto  legislativo  8

giugno 2001, n. 231, qualora  applicabili,  nonche'  sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo  e  contabile  e  sul  suo

concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo  contabile

nel caso in  cui  non  sia  nominato  un  soggetto  incaricato  della

revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un

revisore legale iscritto nell'apposito registro.

  7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti  di  monitoraggio

dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'

sociale, avuto particolare riguardo alle  disposizioni  di  cui  agli

articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio  sociale  sia  stato

redatto in conformita' alle linee guida di cui  all'articolo  14.  Il

bilancio sociale da' atto degli esiti  del  monitoraggio  svolto  dai

sindaci.

  8. I componenti  dell'organo  di  controllo  possono  in  qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione  e  di

controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 31

 

Revisione legale dei conti

 

  1.  Salvo  quanto  previsto   dall'articolo   30,   comma   6,   le

associazioni, riconosciute o non riconosciute, e  le  fondazioni  del

Terzo settore devono nominare un revisore  legale  dei  conti  o  una

societa' di revisione legale iscritti nell'apposito  registro  quando

superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

    a) totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:  1.100.000,00

euro;

    b)  ricavi,  rendite,  proventi,  entrate  comunque   denominate:

2.200.000,00 euro;

    c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'.

  2. L'obbligo  di  cui  al  comma  1  cessa  se,  per  due  esercizi

consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

  3. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti

patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

 

Titolo V

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

 

Capo I

Delle organizzazioni di volontariato

 

Art. 32

 

Organizzazioni di volontariato

 

  1. Le organizzazioni di volontariato sono enti  del  Terzo  settore

costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta,

da  un  numero  non  inferiore  a  sette  persone  fisiche  o  a  tre

organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in

favore di terzi di una  o  piu'  attivita'  di  cui  all'articolo  5,

avvalendosi  in  modo  prevalente  delle  prestazioni  dei  volontari

associati.

  2.  Gli  atti  costitutivi  delle  organizzazioni  di  volontariato

possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro  numero  non

sia superiore al cinquanta per cento del numero delle  organizzazioni

di volontariato.

  3.  La  denominazione  sociale  deve  contenere  l'indicazione   di

organizzazione di volontariato o  l'acronimo  ODV.  L'indicazione  di

organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di  parole  o

locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da

soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

  4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita'  di

cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del  presente  capo

si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione

civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito  di  quanto

previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge  16  marzo

2017, n. 30.

 

Art. 33

 

Risorse

 

  1. Le organizzazioni di volontariato  possono  assumere  lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o  di  altra

natura  esclusivamente  nei  limiti  necessari   al   loro   regolare

funzionamento  oppure  nei  limiti   occorrenti   a   qualificare   o

specializzare  l'attivita'  svolta.  In  ogni  caso,  il  numero  dei

lavoratori impiegati nell'attivita'  non  puo'  essere  superiore  al

cinquanta per cento del numero dei volontari.

  2.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  le  organizzazioni  di

volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al  loro

funzionamento e allo svolgimento della  propria  attivita'  da  fonti

diverse, quali quote  associative,  contributi  pubblici  e  privati,

donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali  ed  attivita'

di raccolta fondi nonche' delle attivita' di cui all'articolo 6.

  3. Per l'attivita' di interesse generale prestata le organizzazioni

di volontariato possono ricevere, soltanto il  rimborso  delle  spese

effettivamente sostenute e documentate.

 

Art. 34

 

Ordinamento ed amministrazione

 

  1. Tutti gli amministratori delle  organizzazioni  di  volontariato

sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate,  tra  i

propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.  Si

applica l'articolo 2382 del codice civile.

  2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione  di  quelli  di

cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei  requisiti  di

cui all'articolo 2397, secondo comma, del  codice  civile,  non  puo'

essere attribuito alcun  compenso,  salvo  il  rimborso  delle  spese

effettivamente sostenute e documentate per  l'attivita'  prestata  ai

fini dello svolgimento della funzione.

 

Capo II

Delle associazioni di promozione sociale

 

Art. 35

 

Associazioni di promozione sociale

 

  1. Le associazioni  di  promozione  sociale  sono  enti  del  Terzo

settore costituiti in  forma  di  associazione,  riconosciuta  o  non

riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o  a

tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento  in  favore

dei propri associati, di loro familiari o di  terzi  di  una  o  piu'

attivita' di cui  all'articolo  5,  avvalendosi  in  modo  prevalente

dell'attivita' di volontariato dei propri associati.

  2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati  e

le associazioni comunque denominate che  dispongono  limitazioni  con

riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi

natura in relazione all'ammissione degli  associati  o  prevedono  il

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

o che, infine,  collegano,  in  qualsiasi  forma,  la  partecipazione

sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.

  3. Gli atti costitutivi delle associazioni  di  promozione  sociale

possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro  numero  non

sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di

promozione sociale.

  4. Il comma 3 non si  applica  agli  enti  di  promozione  sportiva

riconosciuti dal  CONI  che  associano  un  numero  non  inferiore  a

cinquecento associazioni di promozione sociale.

  5.  La  denominazione  sociale  deve  contenere  l'indicazione   di

associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di

associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole

o locuzioni equivalenti o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da

soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

 

Art. 36

 

Risorse

 

  1.  Le  associazioni  di  promozione   sociale   possono   assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o

di altra natura, anche dei propri  associati,  fatto  comunque  salvo

quanto disposto dall'articolo 17,  comma  5,  solo  quando  cio'  sia

necessario ai fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  di  interesse

generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il  numero

dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore  al

cinquanta per cento del numero dei volontari o al  cinque  per  cento

del numero degli associati.

 

Capo III

Degli enti filantropici

 

Art. 37

 

Enti filantropici

 

  1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti  in

forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare

denaro,  beni  o  servizi,  anche  di  investimento,  a  sostegno  di

categorie  di  persone  svantaggiate  o  di  attivita'  di  interesse

generale.

  2. La denominazione sociale deve contenere  l'indicazione  di  ente

filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole  o

locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da

soggetti diversi dagli enti filantropici.

 

Art. 38

 

Risorse

 

  1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche  necessarie

allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi

pubblici  e  privati,  donazioni  e  lasciti  testamentari,   rendite

patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi.

  2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi

ai  quali  essi  devono  attenersi  in  merito  alla   gestione   del

patrimonio,  alla  raccolta  di  fondi  e  risorse  in  genere,  alla

destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o  servizi

e alle attivita' di investimento  a  sostegno  degli  enti  di  Terzo

settore.

 

Art. 39

 

Bilancio sociale

 

  1. Il bilancio  sociale  degli  enti  filantropici  deve  contenere

l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate  nel

corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle

persone fisiche.

 

Capo IV

Delle imprese sociali

 

Art. 40

 

Rinvio

 

  1. Le imprese sociali sono  disciplinate  dal  decreto  legislativo

recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale,  di

cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6  giugno  2016,

n. 106.

  2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla

legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

Capo V

Delle reti associative

 

Art. 41

 

Reti associative

 

  1. Le reti associative sono enti del Terzo  settore  costituiti  in

forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

    a) associano, anche indirettamente attraverso gli  enti  ad  esse

aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in

alternativa, almeno 20 fondazioni del  Terzo  settore,  le  cui  sedi

legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province

autonome;

    b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi

idonei  a  garantire  conoscibilita'  e  trasparenza  in  favore  del

pubblico e dei propri associati, attivita' di coordinamento,  tutela,

rappresentanza, promozione o supporto degli enti  del  Terzo  settore

loro associati e delle loro attivita' di  interesse  generale,  anche

allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita' presso

i soggetti istituzionali.

  2. Sono reti associative nazionali le reti associative  di  cui  al

comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso  gli  enti  ad

esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del  Terzo  settore

o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo  settore,  le  cui

sedi legali o operative siano presenti  in  almeno  dieci  regioni  o

province autonome. Le associazioni del terzo settore  formate  da  un

numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con  sedi

in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate  alle  reti

associative nazionali ai  fini  di  cui  all'articolo  59,  comma  1,

lettera b).

  3. Le reti associative nazionali  possono  esercitare,  oltre  alle

proprie attivita' statutarie, anche le seguenti attivita':

    a) monitoraggio dell'attivita'  degli  enti  ad  esse  associati,

eventualmente  anche  con  riguardo  al  suo   impatto   sociale,   e

predisposizione di una relazione annuale al Consiglio  nazionale  del

Terzo settore;

    b) promozione e sviluppo  delle  attivita'  di  controllo,  anche

sotto forma di autocontrollo e di assistenza  tecnica  nei  confronti

degli enti associati.

  4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli

di intesa con le pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  con

soggetti privati.

  5. E'  condizione  per  l'iscrizione  delle  reti  associative  nel

Registro unico nazionale  del  Terzo  settore  che  i  rappresentanti

legali ed  amministratori  non  abbiano  riportato  condanne  penali,

passate in giudicato, per reati  che  comportano  l'interdizione  dai

pubblici   uffici.   L'iscrizione,   nonche'   la   costituzione    e

l'operativita' da almeno un  anno,  sono  condizioni  necessarie  per

accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che,  in  ogni

caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad

enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni

di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

  6. Alle reti associative operanti nel settore di  cui  all'articolo

5, comma 1, lettera y), le  disposizioni  del  presente  articolo  si

applicano nel rispetto delle disposizioni in  materia  di  protezione

civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di  quanto

previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge  16  marzo

2017, n. 30.

  7. Gli atti costitutivi o gli  statuti  disciplinano  l'ordinamento

interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento

degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi

di democraticita', pari opportunita'  ed  eguaglianza  di  tutti  gli

associati e di elettivita' delle cariche sociali.

  8. Gli atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti  associative

possono disciplinare il diritto di voto degli associati in  assemblea

anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

  9. Gli atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti  associative

possono disciplinare le modalita' e i limiti delle deleghe di voto in

assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24,  comma

3.

  10. Gli atti costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti  associative

possono disciplinare le  competenze  dell'assemblea  degli  associati

anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

 

Capo VI

Delle societa' di mutuo soccorso

 

Art. 42

 

Rinvio

 

  1. Le societa' di mutuo soccorso sono disciplinate dalla  legge  15

aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

 

Art. 43

 

Trasformazione

 

  1. Le societa' di mutuo  soccorso,  gia'  esistenti  alla  data  di

entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da

tale data si trasformano in  associazioni  del  Terzo  settore  o  in

associazioni   di   promozione   sociale,   mantengono,   in   deroga

all'articolo 8, comma 3, della legge 15  aprile  1886,  n.  3818,  il

proprio patrimonio.

 

Art. 44

 

Modifiche e integrazioni alla disciplina

 

  1. Alle societa' di mutuo soccorso  non  si  applica  l'obbligo  di

versamento del contributo del 3 per cento sugli utili  netti  annuali

di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

  2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221, non  sono  soggette  all'obbligo  di  iscrizione  nella

sezione delle imprese sociali presso il  registro  delle  imprese  le

societa'  di  mutuo  soccorso  che  hanno  un  versamento  annuo   di

contributi  associativi  non  superiore  a  50.000  euro  e  che  non

gestiscono fondi sanitari integrativi.

 

Titolo VI

DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

 

Art. 45

 

Registro unico nazionale del Terzo settore

 

  1. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'

istituito  il   Registro   unico   nazionale   del   Terzo   settore,

operativamente  gestito  su  base  territoriale   e   con   modalita'

informatiche in  collaborazione  con  ciascuna  Regione  e  Provincia

autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni  dalla

data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la  struttura

competente. Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui  al  periodo

precedente e' indicata come «Ufficio  regionale  del  Registro  unico

nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome  la  stessa

assume la denominazione di «Ufficio provinciale  del  Registro  unico

nazionale del  Terzo  settore».  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali  individua  nell'ambito  della  dotazione  organica

dirigenziale non  generale  disponibile  a  legislazione  vigente  la

propria  struttura  competente  di  seguito  indicata  come  «Ufficio

statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

  2. Il registro e' pubblico ed  e'  reso  accessibile  a  tutti  gli

interessati in modalita' telematica.

 

Art. 46

 

Struttura del Registro

 

  1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si  compone  delle

seguenti sezioni:

    a) Organizzazioni di volontariato;

    b) Associazioni di promozione sociale;

    c) Enti filantropici;

    d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

    e) Reti associative;

    f) Societa' di mutuo soccorso;

    g) Altri enti del Terzo settore.

  2. Ad eccezione delle reti associative,  nessun  ente  puo'  essere

contemporaneamente iscritto in due o piu' sezioni.

  3. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo',  con

decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata,

istituire sottosezioni  o  nuove  sezioni  o  modificare  le  sezioni

esistenti.

 

Art. 47

 

Iscrizione

 

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione

nel Registro unico nazionale del  Terzo  settore  e'  presentata  dal

rappresentante legale dell'ente o della rete associativa  cui  l'ente

eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della

Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la  sede  legale,

depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati,  ed

indicando  la  sezione  del  registro  nella  quale   l'ente   chiede

l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione  nella

sezione di cui all'articolo 46 comma  1,  lettera  e)  e'  presentata

all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

  2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica  la  sussistenza

delle condizioni previste dal presente  Codice  per  la  costituzione

dell'ente quale ente del Terzo settore, nonche' per la sua iscrizione

nella sezione richiesta.

  3.   L'ufficio   del   Registro,   entro sessanta   giorni    dalla

presentazione della domanda, puo':

    a) iscrivere l'ente;

    b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

    c) invitare l'ente a completare o rettificare la  domanda  ovvero

ad integrare la documentazione.

  4. Decorsi sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda  o

dalla presentazione della domanda  completata  o  rettificata  ovvero

della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la

domanda di iscrizione s'intende accolta.

  5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del  Terzo  settore

sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti

da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del

Terzo   settore,   verificata   la    regolarita'    formale    della

documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda

iscrive l'ente nel Registro stesso.

  6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso

avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

 

Art. 48

 

Contenuto e aggiornamento

 

  1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono  risultare

per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:  la  denominazione;

la forma giuridica; la sede legale, con  l'indicazione  di  eventuali

sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attivita' di

interesse generale di cui all'articolo 5,  il  codice  fiscale  o  la

partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e il patrimonio

minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalita'  dei  soggetti

che hanno la rappresentanza  legale  dell'ente;  le  generalita'  dei

soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione  di  poteri  e

limitazioni.

  2.  Nel  Registro  devono  inoltre  essere  iscritte  le  modifiche

dell'atto  costitutivo  e  dello   statuto,   le   deliberazioni   di

trasformazione,  fusione,  scissione,  di  scioglimento,  estinzione,

liquidazione  e  cancellazione,  i  provvedimenti  che  ordinano   lo

scioglimento, dispongono la cancellazione o  accertano  l'estinzione,

le generalita' dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la  cui

iscrizione  e'  espressamente  prevista  da  norme  di  legge  o   di

regolamento.

  3. I rendiconti e i bilanci di cui  agli  articoli  13  e  14  e  i

rendiconti delle  raccolte  fondi  svolte  nell'esercizio  precedente

devono  essere  depositati  entro  il  30  giugno   di   ogni   anno.

Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna  modifica,  devono  essere

pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai

commi 1e 2, incluso  l'eventuale  riconoscimento  della  personalita'

giuridica.

  4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e  dei  loro

aggiornamenti  nonche'   di   quelli   relativi   alle   informazioni

obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini  in

esso previsti,  l'ufficio  del  registro  diffida  l'ente  del  Terzo

settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine  non

superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e'

cancellato dal Registro.

  5. Del deposito degli atti e della completezza  delle  informazioni

di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati

gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

  6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui

all'articolo 31, comma 1,  l'ufficio  del  registro  unico  nazionale

acquisisce la relativa informazione antimafia.

 

Art. 49

 

Estinzione o scioglimento dell'ente

 

  1.  L'ufficio  del  registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore

accerta,  anche  d'ufficio,  l'esistenza  di  una  delle   cause   di

estinzione o scioglimento  dell'ente  e  ne  da'  comunicazione  agli

amministratori e al presidente del tribunale ove  ha  sede  l'ufficio

del registro unico nazionale  presso  il  quale  l'ente  e'  iscritto

affinche'  provveda  ai  sensi  dell'articolo  11  e  seguenti  delle

disposizioni di attuazione del codice civile.

  2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale

provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico

nazionale  del  Terzo  settore  per  la   conseguente   cancellazione

dell'ente dal Registro.

 

Art. 50

 

Cancellazione e migrazione in altra sezione

 

  1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene

a seguito di istanza motivata da parte dell'ente  del  Terzo  settore

iscritto  o  di  accertamento   d'ufficio,   anche   a   seguito   di

provvedimenti   della   competente   autorita'   giudiziaria   ovvero

tributaria,  divenuti  definitivi,  dello  scioglimento,  cessazione,

estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per

la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

  2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza  dei

requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del  codice  civile

deve  preventivamente  devolvere  il  proprio  patrimonio  ai   sensi

dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato

negli esercizi in cui l'ente e' stato  iscritto  nel  Registro  unico

nazionale.

  3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo

settore  in  una  sezione  del  Registro  ma  permangono  quelli  per

l'iscrizione in  altra  sezione  del  Registro  stesso,  l'ente  puo'

formulare  la  relativa  richiesta  di  migrazione  che  deve  essere

approvata con le modalita' e nei termini  previsti  per  l'iscrizione

nel Registro unico nazionale.

  4. Avverso il  provvedimento  di  cancellazione  dal  Registro,  e'

ammesso ricorso avanti al  tribunale  amministrativo  competente  per

territorio.

 

Art. 51

 

Revisione periodica del Registro

 

  1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro  unico  nazionale

del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini  della  verifica

della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al  Registro

stesso.

 

Art. 52

 

Opponibilita' ai terzi degli atti depositati

 

  1. Gli atti per  i  quali  e'  previsto  l'obbligo  di  iscrizione,

annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del

Terzo settore sono opponibili ai  terzi  soltanto  dopo  la  relativa

pubblicazione nel Registro stesso, a meno  che  l'ente  provi  che  i

terzi ne erano a conoscenza.

  2. Per le operazioni compiute entro il  quindicesimo  giorno  dalla

pubblicazione di cui al comma 1, gli  atti  non  sono  opponibili  ai

terzi che provino di essere  stati  nella  impossibilita'  di  averne

conoscenza.

 

Art. 53

 

Funzionamento del Registro

 

  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  previa

intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,  definisce,  con  proprio

decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro  unico  nazionale

del Terzo settore, individuando i documenti  da  presentare  ai  fini

dell'iscrizione  e  le  modalita'  di  deposito  degli  atti  di  cui

all'articolo 48, nonche' le regole per la predisposizione, la tenuta,

la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo

settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e  piena  conoscibilita'

su tutto il  territorio  nazionale  degli  elementi  informativi  del

registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la  comunicazione

dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico  nazionale

del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e  agli  altri

enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

  2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1  disciplinano

i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e  di

cancellazione degli enti del Terzo  settore;  entro  sei  mesi  dalla

predisposizione della  struttura  informatica  rendono  operativo  il

Registro.

  3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio  e  la  gestione  del

Registro unico nazionale del  Terzo  settore  sono  stabilite  in  25

milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per  gli  anni

2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20  milioni

di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura

informatica nonche' per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al

presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3,  anche  attraverso

accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n.  241,

con le Regioni e le Province  autonome,  previa  intesa  in  sede  di

Conferenza Stato-Regioni.

 

Art. 54

 

Trasmigrazione dei registri esistenti

 

  1. Con il decreto di cui all'articolo 53  vengono  disciplinate  le

modalita'  con  cui  gli  enti  pubblici  territoriali  provvedono  a

comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore  i  dati  in

loro possesso degli enti gia' iscritti nei  registri  speciali  delle

organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione

sociale esistenti al giorno antecedente l'operativita'  del  Registro

unico nazionale degli enti del Terzo settore.

  2. Gli uffici del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore,

ricevute le informazioni contenute nei predetti registri,  provvedono

entro centottanta  giorni  a  richiedere  agli  enti   le   eventuali

informazioni o documenti mancanti e a verificare la  sussistenza  dei

requisiti per l'iscrizione.

  3.  L'omessa  trasmissione  delle  informazioni  e  dei   documenti

richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2  entro  il

termine  di sessanta  giorni  comporta  la  mancata  iscrizione   nel

Registro unico nazionale del Terzo settore.

  4. Fino al termine delle verifiche di  cui  al  comma  2  gli  enti

iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare  dei

diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

 

Titolo VII

DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

 

Art. 55

 

Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

 

  1. In attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta',  cooperazione,

efficacia,  efficienza  ed   economicita',   omogeneita',   copertura

finanziaria   e    patrimoniale,    responsabilita'    ed    unicita'

dell'amministrazione, autonomia  organizzativa  e  regolamentare,  le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nell'esercizio  delle  proprie

funzioni di programmazione e organizzazione  a  livello  territoriale

degli interventi e dei  servizi  nei  settori  di  attivita'  di  cui

all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo  degli  enti  del

Terzo   settore,   attraverso   forme    di    co-programmazione    e

co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel  rispetto  dei

principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle  norme  che

disciplinano specifici  procedimenti  ed  in  particolare  di  quelle

relative alla programmazione sociale di zona.

  2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte

della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare,

degli  interventi  a  tal  fine   necessari,   delle   modalita'   di

realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

  3.  La  co-progettazione  e'  finalizzata   alla   definizione   ed

eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio  o

di intervento finalizzati a soddisfare bisogni  definiti,  alla  luce

degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

  4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo

settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme

di  accreditamento  nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,

imparzialita',  partecipazione  e  parita'  di  trattamento,   previa

definizione, da  parte  della  pubblica  amministrazione  procedente,

degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata  e

delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei  criteri  e

delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.

 

Art. 56

 

Convenzioni

 

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere  con

le organizzazioni di volontariato e  le  associazioni  di  promozione

sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del

Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore  di

terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale,  se  piu'

favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

  2.  Le  convenzioni  di  cui   al   comma   1   possono   prevedere

esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle

associazioni  di  promozione  sociale  delle   spese   effettivamente

sostenute e documentate.

  3. L'individuazione delle organizzazioni di  volontariato  e  delle

associazioni di promozione sociale con cui stipulare  la  convenzione

e' fatta nel rispetto dei  principi  di  imparzialita',  pubblicita',

trasparenza,  partecipazione  e  parita'  di  trattamento,   mediante

procedure comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di

volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in

possesso dei  requisiti  di  moralita'  professionale,  e  dimostrare

adeguata attitudine, da  valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,

all'attivita' concretamente svolta,  alle  finalita'  perseguite,  al

numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e  alla  capacita'

tecnica e professionale, intesa come concreta capacita' di operare  e

realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con

riferimento   all'esperienza   maturata,   all'organizzazione,   alla

formazione e all'aggiornamento dei volontari.

  4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire

l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le

attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei  diritti

e della dignita'  degli  utenti,  e,  ove  previsti  dalla  normativa

nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali  di

legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale,

il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il  numero  e

l'eventuale qualifica professionale  delle  persone  impegnate  nelle

attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei  volontari

e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture

assicurative  di  cui  all'articolo   18,   i   rapporti   finanziari

riguardanti le spese da ammettere a  rimborso  fra  le  quali  devono

figurare  necessariamente   gli   oneri   relativi   alla   copertura

assicurativa, le modalita' di  risoluzione  del  rapporto,  forme  di

verifica delle prestazioni e di controllo  della  loro  qualita',  la

verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita'  di  rimborso

delle spese,  nel  rispetto  del  principio  dell'effettivita'  delle

stesse,  con  esclusione  di  qualsiasi  attribuzione  a  titolo   di

maggiorazione,  accantonamento,  ricarico  o   simili,   e   con   la

limitazione  del  rimborso  dei  costi  indiretti  alla  quota  parte

imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.

 

Art. 57

 

Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

 

  1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza  possono

essere, in via prioritaria, oggetto  di  affidamento  in  convenzione

alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi  nel

Registro unico nazionale del Terzo  settore,  aderenti  ad  una  rete

associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai  sensi

della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in

cui, per la natura  specifica  del  servizio,  l'affidamento  diretto

garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale,  in  un

sistema di effettiva contribuzione  a  una  finalita'  sociale  e  di

perseguimento degli  obiettivi  di  solidarieta',  in  condizioni  di

efficienza economica e adeguatezza, nonche' nel rispetto dei principi

di trasparenza e non discriminazione.

  2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al  comma  1

si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  4  dell'articolo

56.

 

Titolo VIII

DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

 

Capo I

Del Consiglio nazionale del Terzo settore

 

Art. 58

 

Istituzione

 

  1. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'

istituito il Consiglio nazionale del Terzo  settore,  presieduto  dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

 

Art. 59

 

Composizione

 

  1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e' composto da:

    a) otto rappresentanti designati dall'associazione  di  enti  del

Terzo settore  piu'  rappresentativa  sul  territorio  nazionale,  in

ragione del numero di enti del Terzo settore ad  essa  aderenti,  tra

persone che siano espressione delle diverse  tipologie  organizzative

del Terzo settore;

    b) quattordici rappresentanti di reti associative, di cui otto di

reti associative  nazionali,  che  siano  espressione  delle  diverse

tipologie organizzative del Terzo settore;

    c) cinque  esperti  di  comprovata  esperienza  professionale  in

materia di Terzo settore, che abbiano svolto attivita'  in  organismi

ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private  ovvero  che

abbiano conseguito una  particolare  specializzazione  professionale,

culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e

post-universitaria;

    d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di  cui

due designati  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  di  cui  al  decreto

legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   ed   uno    designato

dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

  2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresi'  parte,

senza diritto di voto:

    a) un rappresentante  designato  dal  presidente  dell'ISTAT  con

comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

    b) un rappresentante  designato  dal  presidente  dell'INAPP  con

comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

    c)  il   direttore   generale   del   Terzo   settore   e   della

responsabilita' sociale delle imprese  del  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali.

  3. I componenti del Consiglio  nazionale  del  Terzo  settore  sono

nominati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e rimangono in carica  per  tre  anni.  Per  ogni  componente

effettivo del Consiglio e' nominato un supplente.  I  componenti  del

Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per piu'

di due  mandati  consecutivi.  La  partecipazione  al  Consiglio  dei

componenti effettivi e supplenti e' gratuita e non da'  diritto  alla

corresponsione di alcun compenso, indennita', rimborso od  emolumento

comunque denominato.

 

Art. 60

 

Attribuzioni

 

  1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

    a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi  di

atti normativi che riguardano il Terzo settore;

    b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle  modalita'

di utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui  agli  articoli  72  e

seguenti;

    c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle  linee  guida

in materia di bilancio sociale e di valutazione  di  impatto  sociale

dell'attivita' svolta dagli enti del Terzo settore;

    d) designa un componente nell'organo di governo della  Fondazione

Italia Sociale;

    e) e' coinvolto  nelle  funzioni  di  vigilanza,  monitoraggio  e

controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;

    f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo  settore  presso

il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

  2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio

nazionale  del  Terzo  settore  si  avvale  delle  risorse  umane   e

strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale del  Terzo

settore  sono  fissate  con  regolamento  interno  da   adottarsi   a

maggioranza assoluta dei componenti.

 

Capo II

Dei centri di servizio per il volontariato

 

Art. 61

 

Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

 

  1. Possono essere  accreditati  come  centri  di  servizio  per  il

volontariato, di  seguito  CSV,  gli  enti  costituiti  in  forma  di

associazione riconosciuta del  Terzo  settore  da  organizzazioni  di

volontariato e da  altri  enti  del  Terzo  settore,  esclusi  quelli

costituiti in una delle forme del libro V del codice  civile,  ed  il

cui statuto preveda:

    a) lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, formativo  ed

informativo al fine di promuovere e  rafforzare  la  presenza  ed  il

ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;

    b) il divieto di erogare direttamente in  denaro  le  risorse  ad

essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonche' di

trasferire  a  titolo  gratuito  beni  mobili  o  immobili  acquisiti

mediante le medesime risorse;

    c) l'obbligo di adottare una contabilita' separata per le risorse

provenienti da fonte diversa dal FUN;

    d) l'obbligo di ammettere come  associati  le  organizzazioni  di

volontariato e gli altri  enti  del  Terzo  settore,  esclusi  quelli

costituiti in una delle forme del libro V del codice civile,  che  ne

facciano richiesta, fatta salva la  possibilita'  di  subordinare  il

mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi,  dei

valori e delle norme statutarie;

    e) il diritto di tutti gli associati di  votare,  direttamente  o

indirettamente,  in  assemblea,  ed  in   particolare   di   eleggere

democraticamente i componenti degli organi di  amministrazione  e  di

controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere  f),

g), ed h);

    f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea

alle organizzazioni di volontariato;

    g) misure dirette ad evitare  il  realizzarsi  di  situazioni  di

controllo dell'ente  da  parte  di  singoli  associati  o  di  gruppi

minoritari di associati;

    h)  misure  destinate  a  favorire  la  partecipazione  attiva  e

l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che

di grande dimensione, nella gestione del CSV;

    i)  specifici  requisiti   di   onorabilita',   professionalita',

incompatibilita' ed indipendenza  per  coloro  che  assumono  cariche

sociali, ed in particolare il  divieto  di  ricoprire  l'incarico  di

presidente dell'organo di amministrazione per:

      1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e

consiglio  regionale,  di   associazioni   di   comuni   e   consorzi

intercomunali,  e  incarichi  di   giunta   e   consiglio   comunale,

circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purche'

con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

      2) i consiglieri  di  amministrazione  e  il  presidente  delle

aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'articolo  114  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

      3) i parlamentari nazionali ed europei;

      4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale  in

organi dirigenti di partiti politici;

    j) un numero  massimo  di  mandati  consecutivi  per  coloro  che

ricoprono la carica di  componente  dell'organo  di  amministrazione,

nonche' il divieto per la stessa persona di ricoprire  la  carica  di

presidente dell'organo di amministrazione per piu' di nove anni;

    k)  il  diritto  dell'organismo  territoriale  di  controllo,  di

seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse  accreditato

come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV  con

funzioni di presidente e dei componenti di tale organo  di  assistere

alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;

    l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;

    m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicita'  dei

propri atti.

  2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il

numero di enti  accreditabili  come  CSV  nel  territorio  nazionale,

assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione  e

provincia  autonoma  ed  evitando   sovrapposizione   di   competenze

territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal  fine,  e  fatto  salvo

quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:

    a) un CSV per ogni citta' metropolitana e per ogni provincia  con

territorio interamente montano e confinante con  Paesi  stranieri  ai

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

    b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti  nell'ambito

territoriale delle citta' metropolitane e delle province di cui  alla

lettera a).

  3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere

derogati, con atto  motivato  dell'ONC,  in  presenza  di  specifiche

esigenze territoriali del volontariato o di contenimento  dei  costi.

In ogni caso, il numero massimo di  CSV  accreditabili,  in  ciascuna

regione o provincia autonoma, non puo' essere superiore a quello  dei

CSV istituiti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto

sulla base della previgente normativa.

  4. L'accreditamento e' revocabile nei casi  previsti  dal  presente

decreto.

 

Art. 62

 

Finanziamento dei Centri di servizio

per il volontariato

 

  1. Al fine di  assicurare  il  finanziamento  stabile  dei  CSV  e'

istituito il FUN, alimentato da contributi annuali  delle  fondazioni

di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.

153, di seguito FOB, ed amministrato  dall'ONC  in  conformita'  alle

norme del presente decreto.

  2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio  autonomo

e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV,  vincolato  alla

destinazione di cui al comma 9.

  3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al

quindicesimo   del   risultato   della   differenza   tra    l'avanzo

dell'esercizio  meno  l'accantonamento  a  copertura  dei   disavanzi

pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da  destinare

ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c)  e

d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

  4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio

di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e  le  versano  al

FUN entro il 31  ottobre  dell'anno  di  approvazione  del  bilancio,

secondo modalita' individuate dall'ONC.

  5. Le FOB sono  inoltre  tenute  a  versare  al  FUN  i  contributi

integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11  e  possono  in

ogni caso versare al FUN contributi volontari.

  6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi

4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB e'  riconosciuto  annualmente

un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati,

fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e  di  euro  10

milioni  per  gli  anni  successivi.  Il  credito   di   imposta   e'

utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo

riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9

luglio 1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24  esclusivamente

mediante  servizi  telematici  resi  disponibili  dall'Agenzia  delle

entrate, pena il rifiuto dell'operazione di  versamento.  Al  credito

d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge

23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il  credito  e'

cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel  rispetto  delle

disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice  civile,

a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed e' utilizzabile

dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.  Con

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite

le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per

la concessione del  contributo  nel  rispetto  del  limite  di  spesa

stabilito.

  7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile  triennale

dei CSV, anche sulla base  del  fabbisogno  storico  e  delle  mutate

esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore,

e ne stabilisce la  ripartizione  annuale  e  territoriale,  su  base

regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed  equi,  definiti

anche in relazione alla  provenienza  delle  risorse  delle  FOB,  ad

esigenze  di  perequazione  territoriale,  nonche'   all'attribuzione

storica delle risorse. L'ONC puo' destinare all'associazione dei  CSV

piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione  del  numero

di CSV ad essa aderenti  una  quota  di  tale  finanziamento  per  la

realizzazione di  servizi  strumentali  ai  CSV  o  di  attivita'  di

promozione del volontariato che possono piu' efficacemente  compiersi

su scala nazionale.

  8.   L'ONC   determina,   secondo   criteri   di   efficienza,   di

ottimizzazione e contenimento dei costi e di  stretta  strumentalita'

alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto,  l'ammontare

previsto delle proprie spese  di  organizzazione  e  funzionamento  a

valere sul FUN, inclusi i  costi  relativi  all'organizzazione  e  al

funzionamento degli OTC e ai componenti  degli  organi  di  controllo

interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6,  lettera

e), in misura comunque non superiore  al  5  per  cento  delle  somme

versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In  ogni  caso,  non  possono

essere posti a carico del FUN eventuali  emolumenti  riconosciuti  ai

componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le  somme  non  spese

riducono di un  importo  equivalente  l'ammontare  da  destinarsi  al

medesimo fine nell'anno  successivo  a  quello  di  approvazione  del

bilancio di esercizio.

  9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla  copertura

dei costi di cui ai commi 7 ed  8.  L'ONC,  secondo  modalita'  dalla

stessa   individuate,   rende   annualmente   disponibili   ai   CSV,

all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC  le  somme  ad

essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

  10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al

FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di  cui

ai commi 7 e 8, la differenza e' destinata dall'ONC  ad  una  riserva

con finalita' di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.

  11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al

FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di  cui

ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalita' di  stabilizzazione

sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la  differenza  a

carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN

di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio gia'

versato.

  12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle  del  FUN,

che possono essere liberamente percepite e  gestite  dai  CSV,  fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera  c).  I  CSV

non  possono  comunque  accedere  alle  risorse  del  Fondo  di   cui

all'articolo 72.

 

Art. 63

 

Funzioni e compiti dei Centri di servizio

per il volontariato

 

  1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite  al  fine  di

organizzare,  gestire  ed  erogare  servizi  di   supporto   tecnico,

formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la  presenza  ed

il  ruolo  dei  volontari  negli  enti  del  Terzo   settore,   senza

distinzione  tra  enti  associati  ed  enti  non  associati,  e   con

particolare  riguardo  alle  organizzazioni  di   volontariato,   nel

rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti

dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

  2. Ai fini di cui al comma 1,  i  CSV  possono  svolgere  attivita'

varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

    a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale,

finalizzati  a  dare  visibilita'  ai  valori  del   volontariato   e

all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunita' locale,  a

promuovere la crescita  della  cultura  della  solidarieta'  e  della

cittadinanza attiva in particolare tra  i  giovani  e  nelle  scuole,

istituti di istruzione, di  formazione  ed  universita',  facilitando

l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati  a

svolgere attivita' di volontariato, nonche' con gli  enti  di  natura

pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

    b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o

coloro che aspirino ad esserlo,  acquisendo  maggiore  consapevolezza

dell'identita' e del  ruolo  del  volontario  e  maggiori  competenze

trasversali, progettuali, organizzative a fronte  dei  bisogni  della

propria organizzazione e della comunita' di riferimento;

    c)   servizi   di   consulenza,   assistenza    qualificata    ed

accompagnamento, finalizzati a rafforzare  competenze  e  tutele  dei

volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del  lavoro,

progettuale,   gestionale,   organizzativo,   della   rendicontazione

economico-sociale, della  ricerca  fondi,  dell'accesso  al  credito,

nonche' strumenti per il riconoscimento  e  la  valorizzazione  delle

competenze acquisite dai volontari medesimi;

    d)  servizi  di  informazione  e  comunicazione,  finalizzati   a

incrementare la qualita' e la  quantita'  di  informazioni  utili  al

volontariato,  a  supportare  la  promozione  delle   iniziative   di

volontariato, a sostenere il lavoro di  rete  degli  enti  del  Terzo

settore tra loro e con gli altri soggetti della comunita' locale  per

la  cura  dei  beni  comuni,  ad  accreditare  il  volontariato  come

interlocutore autorevole e competente;

    e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a  mettere  a

disposizione banche dati e conoscenze sul mondo  del  volontariato  e

del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

    f)  servizi  di   supporto   tecnico-logistico,   finalizzati   a

facilitare o promuovere l'operativita' dei volontari,  attraverso  la

messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

  3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN  sono  erogati

nel rispetto dei seguenti principi:

    a) principio di qualita': i servizi devono essere della  migliore

qualita'  possibile  considerate  le  risorse  disponibili;   i   CSV

applicano sistemi di rilevazione e controllo  della  qualita',  anche

attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

    b)  principio  di   economicita':   i   servizi   devono   essere

organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione

al principio di qualita';

    c) principio di  territorialita'  e  di  prossimita':  i  servizi

devono essere erogati da ciascun CSV  prevalentemente  in  favore  di

enti aventi sede legale ed operativita' principale nel territorio  di

riferimento, e devono comunque essere organizzati  in  modo  tale  da

ridurre il piu' possibile la distanza tra  fornitori  e  destinatari,

anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;

    d)  principio  di  universalita',  non  discriminazione  e   pari

opportunita' di accesso: i servizi devono essere organizzati in  modo

tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti

gli aventi diritto devono essere posti  effettivamente  in  grado  di

usufruirne,  anche  in  relazione  al  principio  di  pubblicita'   e

trasparenza;

    e) principio di  integrazione:  i  CSV,  soprattutto  quelli  che

operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo

scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di  fornire  servizi

economicamente vantaggiosi;

    f) principio di pubblicita' e trasparenza:  i  CSV  rendono  nota

l'offerta dei servizi  alla  platea  dei  propri  destinatari,  anche

mediante modalita' informatiche  che  ne  assicurino  la  maggiore  e

migliore diffusione; essi inoltre  adottano  una  carta  dei  servizi

mediante  la  quale  rendono  trasparenti  le  caratteristiche  e  le

modalita' di erogazione di ciascun servizio,  nonche'  i  criteri  di

accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

  4. In caso di scioglimento dell'ente  accreditato  come  CSV  o  di

revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso  assegnate  ma

non ancora utilizzate devono essere versate entro  centoventi  giorni

dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che  le  destina  all'ente

accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o  in  mancanza,

ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva  con

finalita' di stabilizzazione del FUN.

  5. In caso di scioglimento dell'ente  accreditato  come  CSV  o  di

revoca  dell'accreditamento,  eventuali  beni   mobili   o   immobili

acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo

di destinazione e  devono  essere  trasferiti  dall'ente  secondo  le

indicazioni provenienti dall'ONC.

 

Art. 64

 

Organismo nazionale di controllo

 

  1. L'ONC e' una fondazione con personalita'  giuridica  di  diritto

privato, costituita con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, al fine di svolgere, per  finalita'  di  interesse

generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode  di

piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme  del

presente  decreto,  del  codice  civile  e  dalle   disposizioni   di

attuazione del medesimo. Le funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza

sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono  esercitate

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti

dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:

    a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati

dall'associazione  delle  FOB  piu'  rappresentativa  sul  territorio

nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;

    b)  due  membri  designati   dall'associazione   dei   CSV   piu'

rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV

ad essa aderenti;

    c) due membri, di cui uno  espressione  delle  organizzazioni  di

volontariato,  designati  dall'associazione  degli  enti  del   Terzo

settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione  del

numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;

    d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle  politiche

sociali;

    e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

  3. I componenti dell'organo di amministrazione  sono  nominati  con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano  in

carica tre  anni,  ed  in  ogni  caso  sino  al  rinnovo  dell'organo

medesimo. Per ogni componente effettivo e' designato un supplente.  I

componenti non possono  essere  nominati  per  piu'  di  tre  mandati

consecutivi.  Per  la  partecipazione  all'ONC  non  possono   essere

corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul

bilancio dello Stato.

  4. Come suo primo  atto,  l'organo  di  amministrazione  adotta  lo

statuto dell'ONC col  voto  favorevole  di  almeno  dodici  dei  suoi

componenti. Eventuali modifiche statutarie devono  essere  deliberate

dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.

  5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformita' alle norme,  ai

principi e agli obiettivi del presente decreto  e  alle  disposizioni

del proprio statuto:

    a) amministra il FUN e riceve  i  contributi  delle  FOB  secondo

modalita' da essa individuate;

    b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB  ai  sensi

dell'articolo 62, comma 11;

    c) stabilisce il  numero  di  enti  accreditabili  come  CSV  nel

territorio nazionale nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo

61, commi 2 e 3;

    d)  definisce  triennalmente,  nel  rispetto  dei   principi   di

sussidiarieta' e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di

volontariato e di  tutti  gli  altri  enti  del  Terzo  settore,  gli

indirizzi strategici generali da perseguirsi  attraverso  le  risorse

del FUN;

    e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale  dei

CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale,  su  base

regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;

    f) versa annualmente ai  CSV  e  all'associazione  dei  CSV  piu'

rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV

ad essa aderenti le somme loro assegnate;

    g)  sottopone  a  verifica  la  legittimita'  e  la   correttezza

dell'attivita' svolta dall'associazione dei CSV di  cui  all'articolo

62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC

ai sensi dell'articolo medesimo;

    h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi  i  costi  di

funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi

di controllo interno dei CSV, nominati  ai  sensi  dell'articolo  65,

comma 6, lettera e);

    i)  individua  criteri  obiettivi  ed  imparziali   e   procedure

pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra

gli altri elementi, della rappresentativita' degli enti  richiedenti,

espressa anche dal numero di enti associati,  della  loro  esperienza

nello svolgimento  dei  servizi  di  cui  all'articolo  63,  e  della

competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;

    j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco  nazionale  che  rende

pubblico con le modalita' piu' appropriate;

    k) definisce gli indirizzi generali, i  criteri  e  le  modalita'

operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio  delle  proprie

funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;

    l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che  i  CSV

sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;

    m) controlla  l'operato  degli  OTC  e  ne  autorizza  spese  non

preventivate;

    n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV,  su

propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;

    o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di  verifica

della qualita' dei servizi erogati dai  CSV  medesimi  attraverso  le

risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;

    p) predispone una relazione annuale  sulla  proprie  attivita'  e

sull'attivita' e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del  lavoro

e delle politiche sociali entro il 31 maggio di  ogni  anno  e  rende

pubblica attraverso modalita' telematiche.

  6. L'ONC non puo' finanziare iniziative o  svolgere  attivita'  che

non siano direttamente connesse allo svolgimento  delle  funzioni  di

cui al comma 5.

 

Art. 65

 

Organismi territoriali di controllo

 

  1. Gli OTC sono uffici  territoriali  dell'ONC  privi  di  autonoma

soggettivita'  giuridica,   chiamati   a   svolgere,   nell'interesse

generale,  funzioni  di  controllo  dei   CSV   nel   territorio   di

riferimento, in conformita' alle norme del presente  decreto  e  allo

statuto e alle direttive dell'ONC.

  2. Sono istituiti i seguenti OTC:

    Ambito 1: Liguria;

    Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;

    Ambito 3: Lombardia;

    Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia;

    Ambito 5: Trento e Bolzano;

    Ambito 6: Emilia-Romagna;

    Ambito 7: Toscana;

    Ambito 8: Marche e Umbria;

    Ambito 9: Lazio e Abruzzo;

    Ambito 10: Puglia e Basilicata;

    Ambito 11: Calabria;

    Ambito 12: Campania e Molise;

    Ambito 13: Sardegna;

    Ambito 14: Sicilia.

  3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 6, 7, 11, 13 e 14 sono composti

da:

    a) quattro  membri,  di  cui  uno  con  funzioni  di  Presidente,

designati dalle FOB;

    b) un membro, espressione delle  organizzazioni  di  volontariato

del territorio, designato  dall'associazione  degli  enti  del  Terzo

settore piu' rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione

del numero di enti del Terzo settore ad essa  aderenti,  aventi  sede

legale o operativa nel territorio di riferimento;

    c) un membro designato dalla Associazione  nazionale  dei  comuni

italiani (ANCI);

    d) un membro designato dalla Regione.

  4.Gli OTC di cui agli ambiti 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 12  sono  composti

da:

    a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati

dalle FOB;

    b) due membri, di cui uno  espressione  delle  organizzazioni  di

volontariato del territorio, designati dall'associazione  degli  enti

del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio di  riferimento

in ragione del numero di enti del Terzo  settore  ad  essa  aderenti,

aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;

    c) due membri designati dalla Associazione nazionale  dei  comuni

italiani (ANCI);

    d)  due  membri  designati,  uno  per   ciascun   territorio   di

riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.

  5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre  anni,  ed  in

ogni caso sino al loro rinnovo, e non  possono  essere  nominati  per

piu' di tre mandati consecutivi. Per  ogni  componente  effettivo  e'

designato un supplente. Per la  partecipazione  all'OTC  non  possono

essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti,  gravanti  sul

FUN o sul bilancio dello Stato.

  6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un  proprio  regolamento

di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.

  7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformita' alle norme,

ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle  disposizioni

dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che

dovra' disciplinarne nel dettaglio le modalita' di esercizio:

    a)  ricevono  le   domande   e   istruiscono   le   pratiche   di

accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei

requisiti di accreditamento;

    b) verificano periodicamente, con  cadenza  almeno  biennale,  il

mantenimento dei requisiti di accreditamento come  CSV;  sottopongono

altresi' a verifica  i  CSV  quando  ne  facciano  richiesta  formale

motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o  un

numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di

enti non associati pari ad almeno il 5 per  cento  del  totale  degli

enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del  Registro  unico

nazionale del Terzo settore;

    c) ripartiscono tra  i  CSV  istituiti  in  ciascuna  regione  il

finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale  ed  ammettono  a

finanziamento la programmazione dei CSV;

    d) verificano la legittimita' e la correttezza dell'attivita' dei

CSV in relazione all'uso delle  risorse  del  FUN,  nonche'  la  loro

generale  adeguatezza  organizzativa,  amministrativa  e   contabile,

tenendo  conto  delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  degli

indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;

    e)  nominano,  tra  i  revisori  legali  iscritti   nell'apposito

registro e con specifica competenza in materia di Terzo  settore,  un

componente dell'organo di controllo interno del CSV con  funzioni  di

presidente e  diritto  di  assistere  alle  riunioni  dell'organo  di

amministrazione del CSV;

    f) propongono all'ONC l'adozione  di  provvedimenti  sanzionatori

nei confronti dei CSV;

    g) predispongono una relazione annuale sulla  propria  attivita',

che inviano entro il  30  aprile  di  ogni  anno  all'ONC  e  rendono

pubblica mediante modalita' telematiche.

  8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o  svolgere  attivita'

che non siano direttamente connesse allo svolgimento  delle  funzioni

di cui al comma 7.

 

Art. 66

 

Sanzioni e ricorsi

 

  1. In presenza di irregolarita', gli OTC invitano i CSV ad adottare

i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.

  2. In presenza di irregolarita' non sanabili o non sanate, gli  OTC

denunciano l'irregolarita' all'ONC affinche' adotti  i  provvedimenti

necessari.  L'ONC,  previo  accertamento  dei  fatti  e  sentito   in

contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a

seconda della gravita' del caso:

    a) diffida formale con eventuale sospensione  dell'accreditamento

nelle more della sanatoria dell'irregolarita';

    b) revoca dell'accreditamento, esperita  dopo  aver  sollecitato,

senza ottenere riscontro, il rinnovo dei  componenti  dell'organo  di

amministrazione del CSV.

  3. Contro i provvedimenti dell'ONC e' ammesso  ricorso  dinanzi  al

giudice amministrativo.

Capo III

Di altre specifiche misure

 

Art. 67

 

Accesso al credito agevolato

 

  1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie  previste  dalle  norme

vigenti per le cooperative e  i  loro  consorzi  sono  estese,  senza

ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di  volontariato  e

alle  associazioni  di  promozione  sociale  che,  nell'ambito  delle

convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano  ottenuto  l'approvazione

di uno o piu'  progetti  di  attivita'  e  di  servizi  di  interesse

generale inerenti alle finalita' istituzionali.

 

Art. 68

 

Privilegi

 

  1.  I  crediti  delle  organizzazioni  di  volontariato   e   delle

associazioni di promozione sociale, inerenti allo  svolgimento  delle

attivita' di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale  sui  beni

mobili del  debitore  ai  sensi  dell'articolo  2751-bis  del  codice

civile.

  2. I crediti di cui al comma  1  sono  collocati,  nell'ordine  dei

privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c)  del  secondo

comma dell'articolo 2777 del codice civile.

 

Art. 69

 

Accesso al Fondo sociale europeo

 

  1. Lo Stato, le  Regioni  e  le  Province  autonome  promuovono  le

opportune iniziative per favorire  l'accesso  degli  enti  del  Terzo

settore ai  finanziamenti  del  Fondo  sociale  europeo  e  ad  altri

finanziamenti europei  per  progetti  finalizzati  al  raggiungimento

degli obiettivi istituzionali.

 

Art. 70

 

Strutture e autorizzazioni temporanee

per manifestazioni pubbliche

 

  1. Lo Stato, le Regioni e  Province  autonome  e  gli  Enti  locali

possono prevedere forme e modi per  l'utilizzazione  non  onerosa  di

beni mobili e immobili per  manifestazioni  e  iniziative  temporanee

degli  enti  del  Terzo  settore,  nel  rispetto  dei   principi   di

trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

  2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o

manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle

predette  manifestazioni  e  per  i  locali  o  gli  spazi   cui   si

riferiscono, somministrare alimenti e  bevande,  previa  segnalazione

certificata  di   inizio   attivita'   e   comunicazione   ai   sensi

dell'articolo 6 del  Regolamento  (CE)  n.  852/2004,  in  deroga  al

possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo

26 marzo 2010, n. 59.

 

Art. 71

 

Locali utilizzati

 

  1. Le sedi degli enti del Terzo  settore  e  i  locali  in  cui  si

svolgono le relative attivita' istituzionali,  purche'  non  di  tipo

produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee

previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile  1968

n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

  2. Lo Stato, le Regioni e  Province  autonome  e  gli  Enti  locali

possono concedere  in  comodato  beni  mobili  ed  immobili  di  loro

proprieta', non utilizzati per  fini  istituzionali,  agli  enti  del

Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento

delle loro attivita' istituzionali. La cessione in  comodato  ha  una

durata  massima  di  trent'anni,   nel   corso   dei   quali   l'ente

concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura

e spese, gli  interventi  di  manutenzione  e  gli  altri  interventi

necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile.

  3. I beni culturali  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  delle

regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei

quali attualmente non e' corrisposto alcun canone  e  che  richiedono

interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del

terzo settore, che svolgono le  attivita'  indicate  all'articolo  5,

comma 1, lettere f),  i),  k),  o  z)  con  pagamento  di  un  canone

agevolato, determinato dalle  amministrazioni  interessate,  ai  fini

della riqualificazione e  riconversione  dei  medesimi  beni  tramite

interventi  di  recupero,  restauro,  ristrutturazione  a  spese  del

concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni  d'uso

finalizzate allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando

le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42. La concessione d'uso e'  finalizzata  alla  realizzazione  di  un

progetto  di  gestione  del  bene  che  ne   assicuri   la   corretta

conservazione,  nonche'  l'apertura  alla  pubblica  fruizione  e  la

migliore valorizzazione. Dal canone di concessione  vengono  detratte

le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel

primo  periodo  entro  il   limite   massimo   del   canone   stesso.

L'individuazione del concessionario  avviene  mediante  le  procedure

semplificate  di  cui  all'articolo  151,  comma   3,   del   decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al  presente

comma  sono  assegnate  per  un  periodo  di  tempo  commisurato   al

raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario  dell'iniziativa

e comunque non eccedente i 50 anni.

  4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione,  di

recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle  norme  di

sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o  edifici  da

utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle

relative attrezzature e per la loro  gestione,  gli  enti  del  Terzo

settore  sono  ammessi  ad  usufruire,  nei  limiti   delle   risorse

finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni

di parita' con gli altri  aspiranti,  di  tutte  le  facilitazioni  o

agevolazioni previste  per  i  privati,  in  particolare  per  quanto

attiene all'accesso al credito agevolato.

 

Capo IV

Delle risorse finanziarie

 

Art. 72

 

Fondo per il finanziamento di progetti e attivita'

di interesse generale nel terzo settore

 

  1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1,  lettera  g),  della

legge 6  giugno  2016,  n.  106,  e'  destinato  a  sostenere,  anche

attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento

di attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti

oggetto di  iniziative  e  progetti  promossi  da  organizzazioni  di

volontariato, associazioni di promozione  sociale  e  fondazioni  del

Terzo settore,  iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo

settore.

  2. Le iniziative e i progetti di cui  al  comma  1  possono  essere

finanziati anche in attuazione  di  accordi  sottoscritti,  ai  sensi

dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del

lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165.

  3. Il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  determina

annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali,  le

aree prioritarie di intervento e le linee di  attivita'  finanziabili

nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.

  4. In attuazione dell'atto di indirizzo  di  cui  al  comma  3,  il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua  i  soggetti

attuatori degli interventi finanziabili  attraverso  le  risorse  del

Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto  dei  principi

della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di

cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6  giugno  2016,

n. 106, e' incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere  dall'anno

2018 la medesima dotazione e' incrementata  di  20  milioni  di  euro

annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9

milioni di euro.

 

Art. 73

 

Altre risorse finanziarie specificamente destinate

al sostegno degli enti del Terzo settore

 

  1. A decorrere dall'anno 2017, le  risorse  finanziarie  del  Fondo

nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,

della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla  copertura  degli

oneri relativi  agli  interventi  in  materia  di  Terzo  settore  di

competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui

alle  seguenti  disposizioni,  sono  trasferite,  per   le   medesime

finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello  stato  di

previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel

programma «Terzo  settore  (associazionismo,  volontariato,  Onlus  e

formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese  e  delle

organizzazioni»,  nell'ambito  della   missione   «Diritti   sociali,

politiche sociali e famiglia»:

    a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n.  266,  per

un ammontare di 2 milioni di euro;

    b) articolo 1 della legge  15  dicembre  1998,  n.  438,  per  un

ammontare di 5,16 milioni di euro;

    c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre  2000,  n.  342,

per un ammontare di 7,75 milioni di euro;

    d) articolo 13 della legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  per  un

ammontare di 7,050 milioni di euro;

  2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali sono  determinati  annualmente,  nei  limiti  delle

risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree

prioritarie di intervento, le linee di attivita'  finanziabili  e  la

destinazione delle  risorse  di  cui  al  comma  1  per  le  seguenti

finalita':

    a) sostegno alle attivita' delle organizzazioni di volontariato;

    b) sostegno  alle  attivita'  delle  associazioni  di  promozione

sociale;

    c) contributi per l'acquisto di  autoambulanze,  autoveicoli  per

attivita' sanitarie e beni strumentali.

  3. In attuazione degli atti di indirizzo di  cui  al  comma  2,  il

Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  individua,  mediante

procedure poste in essere nel rispetto dei  principi  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono

essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

Art. 74

 

Sostegno alle attivita' delle organizzazioni

di volontariato

 

  1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma  2,  lettera  a),  sono

finalizzate alla concessione di contributi per  la  realizzazione  di

progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro  e  in

collaborazione  con  gli  enti  locali,   dalle   organizzazioni   di

volontariato per far fronte  ad  emergenze  sociali  e  per  favorire

l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

 

Art. 75

 

Sostegno alle attivita' delle associazioni

di promozione sociale

 

  1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma  2,  lettera  b),  sono

finalizzate alla concessione di contributi per  la  realizzazione  di

progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in

partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali,  volti

alla formazione degli associati,  al  miglioramento  organizzativo  e

gestionale, all'incremento della trasparenza e della  rendicontazione

al pubblico delle attivita' svolte  o  a  far  fronte  a  particolari

emergenze  sociali,  in  particolare  attraverso  l'applicazione   di

metodologie avanzate o a carattere sperimentale.

  2. Il contributo in favore dei  soggetti  di  cui  all'articolo  1,

comma 1, lettera a), della legge 19  novembre  1987,  n.  476,  nella

misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998,

n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui

all'articolo 73, comma 2, lettera b).

  3. I  soggetti  di  cui  al  comma  2  trasmettono  entro  un  anno

dall'erogazione del  contributo  al  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali  la  rendicontazione  sull'utilizzazione  nell'anno

precedente del contributo di cui al comma 2.

 

Art. 76

 

Contributo per l'acquisto di autoambulanze,

autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali

 

  1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma  2,  lettera  c),  sono

destinate  a  sostenere  l'attivita'  di  interesse  generale   delle

organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di  contributi

per  l'acquisto,  da  parte   delle   medesime,   di   autoambulanze,

autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati

direttamente ed esclusivamente per attivita' di  interesse  generale,

che per le loro caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diverse

utilizzazioni senza radicali trasformazioni,  nonche',  per  le  sole

fondazioni, per la donazione dei  beni  ivi  indicati  nei  confronti

delle strutture sanitarie pubbliche.

  2. Per l'acquisto di autoambulanze e di  beni  mobili  iscritti  in

pubblici registri destinati ad attivita'  antincendio  da  parte  dei

vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma

1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire  il  predetto

contributo nella misura corrispondente all'aliquota  IVA  del  prezzo

complessivo  di  acquisto,  mediante  corrispondente  riduzione   del

medesimo prezzo praticata dal venditore.  Il  venditore  recupera  le

somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.

241.

  3.  Per  le  organizzazioni  di  volontariato  aderenti  alle  reti

associative  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  la  richiesta   e

l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve  avvenire  per  il

tramite delle reti medesime.

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali

sono stabilite le modalita' per l'attuazione  delle  disposizioni  di

cui al presente articolo.

 

Titolo IX

TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

 

Art. 77

 

Titoli di solidarieta'

 

  1. Al fine di  favorire  il  finanziamento  ed  il  sostegno  delle

attivita' di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo  settore

non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro

di cui all'articolo  45,  gli  istituti  di  credito  autorizzati  ad

operare in Italia, in osservanza delle  previsioni  del  testo  unico

delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto

legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  di  seguito  «emittenti»  o,

singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici  «titoli  di

solidarieta'»,  di  seguito  «titoli»,  su  cui  gli  emittenti   non

applicano le commissioni di collocamento.

  2. I titoli sono  obbligazioni  ed  altri  titoli  di  debito,  non

subordinati, non convertibili e non scambiabili, e  non  conferiscono

il diritto di sottoscrivere  o  acquisire  altri  tipi  di  strumenti

finanziari e non sono collegati ad uno  strumento  derivato,  nonche'

certificati  di  deposito  consistenti  in  titoli  individuali   non

negoziati nel mercato monetario.

  3. Per le obbligazioni e per gli altri  titoli  di  debito  restano

ferme le disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di

strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,

n. 58, e  relative  disposizioni  attuative.  Per  i  certificati  di

deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel  mercato

monetario restano ferme le disposizioni  in  materia  di  trasparenza

bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al  comma  3

hanno scadenza non inferiore a 36  mesi,  possono  essere  nominativi

ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicita' almeno

annuale, in misura almeno pari al maggiore tra  il  tasso  rendimento

lordo  annuo  di   obbligazioni   dell'emittente,   aventi   analoghe

caratteristiche e durata, collocate nel trimestre  solare  precedente

la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo  annuo

dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli.  I

certificati di  deposito  di  cui  al  comma  3  hanno  scadenza  non

inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicita'  almeno

annuale, in misura almeno pari al maggiore tra  il  tasso  rendimento

lordo  annuo  di  certificati  di  deposito  dell'emittente,   aventi

analoghe  caratteristiche  e  durata,  emessi  nel  trimestre  solare

precedente la data di emissione dei titoli e il tasso  di  rendimento

lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua  similare  a  quella

dei titoli.  Gli  emittenti  possono  applicare  un  tasso  inferiore

rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati,  a

condizione che si riduca corrispondentemente il  tasso  di  interesse

applicato sulle correlate  operazioni  di  finanziamento  secondo  le

modalita' indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15.

  5. Gli emittenti possono erogare,  a  titolo  di  liberalita',  una

somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno

o piu' enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il  sostegno  di

attivita' di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli  emittenti

sulla base di un progetto predisposto dagli  enti  destinatari  della

liberalita'. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60  per  cento

del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta  di

cui al comma 10.

  6. Gli emittenti, tenuto conto  delle  richieste  di  finanziamento

pervenute dagli enti del  Terzo  settore  e  compatibilmente  con  le

esigenze di  rispetto  delle  regole  di  sana  e  prudente  gestione

bancaria,  devono  destinare  una  somma  pari  all'intera   raccolta

effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale

erogazione liberale di cui al comma 5, ad  impieghi  a  favore  degli

enti del Terzo settore di cui al comma 1,  per  il  finanziamento  di

iniziative di cui all'articolo 5.

  7. Salvo quanto previsto al comma 5, il  rispetto  da  parte  degli

emittenti della previsione di cui al comma 6 e' condizione necessaria

per l'applicazione dei commi da 8 a 13.

  8. I titoli di solidarieta' non rilevano ai fini del computo  delle

contribuzioni dovute dai soggetti  sottoposti  alla  vigilanza  della

CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma

3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

  9.  Gli  interessi,  i  premi  ed  ogni  altro  provento   di   cui

all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e

i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del

medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale

previsto  per  i  medesimi  redditi  relativi  a  titoli   ed   altre

obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.

  10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al  50

per cento delle erogazioni liberali in  danaro  di  cui  al  comma  5

effettuate a favore  degli  enti  del  Terzo  settore.  Tale  credito

d'imposta  non  e'  cumulabile  con  altre  agevolazioni   tributarie

previste con riferimento alle erogazioni  liberali,  e'  utilizzabile

tramite  compensazione  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle  imposte

sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive.  Al

credito d'imposta di cui al presente  articolo  non  si  applicano  i

limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  11.  I  titoli  non  rilevano  ai  fini  della  previsione  di  cui

all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo  ereditario

di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.

346.

  13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta

di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli,  di

cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I),  al  decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

  14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali entro il 31 marzo di ogni  anno,  il  valore  delle

emissioni di Titoli effettuate nell'anno  precedente,  le  erogazioni

liberali impegnate a favore degli Enti  di  cui  al  comma  1  e  gli

importi  erogati  ai  sensi  del  comma  5  del   presente   articolo

specificando l'Ente beneficiario e  le  iniziative  sostenute  e  gli

importi impiegati di  cui  al  comma  6  specificando  le  iniziative

oggetto di finanziamento.

  15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato

ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge  23  agosto  1988,  n.

400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di  cui

al presente articolo.

 

Art. 78

 

Regime fiscale del Social Lending

 

  1. I gestori dei portali on line che svolgono attivita'  di  social

lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno  delle  attivita'

di cui all'articolo 5, operano, sugli importi percepiti a  titolo  di

remunerazione  dai  soggetti  che  prestano  fondi  attraverso   tali

portali, una ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta,  secondo  le

previsioni dell'articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per  le

obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo  31  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

  2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione,  dai  soggetti

che, al di fuori dell'esercizio di  attivita'  di  impresa,  prestano

fondi attraverso i portali di cui al comma 1,  costituiscono  redditi

di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della  legge  23  agosto

1988,  n.  400,  sono  stabilite   le   modalita'   attuative   delle

disposizioni di cui al presente articolo.

 

Titolo X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 79

 

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

 

  1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese  sociali,  si

applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le  norme

del titolo II del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

in quanto compatibili.

  2. Le attivita' di interesse generale di cui  all'articolo  5,  ivi

incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea,  amministrazioni

pubbliche  straniere  o   altri   organismi   pubblici   di   diritto

internazionale, si considerano di natura non commerciale quando  sono

svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non

superano  i  costi  effettivi,  tenuto  anche  conto  degli   apporti

economici degli enti di  cui  sopra  e  salvo  eventuali  importi  di

partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

  3. Sono altresi' considerate non commerciali:

    a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  h),  se

svolte direttamente dagli enti di cui al comma  1  la  cui  finalita'

principale consiste nello svolgere attivita' di  ricerca  scientifica

di particolare interesse sociale e  purche'  tutti  gli  utili  siano

interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione

gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso  preferenziale

da  parte  di  altri  soggetti  privati  alle  capacita'  di  ricerca

dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti;

    b) le attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  h),

affidate dagli enti  di  cui  al  comma  1  ad  universita'  e  altri

organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo

modalita' definite dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  20

marzo 2003, n. 135.

  4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito  degli

enti del Terzo settore di cui al comma 5:

    a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte  pubbliche  effettuate

occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o  di

servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze  o

campagne di sensibilizzazione;

    b)  i  contributi  e  gli  apporti   erogati   da   parte   delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle  attivita'

di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

  5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui

al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di

cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3

del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni  statutarie

gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di  enti

commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5,

svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati  nei

commi 2 e 3 del  presente  articolo,  nonche'  le  attivita'  di  cui

all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di  sponsorizzazione

svolte  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al   decreto   previsto

all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le  entrate

derivanti da attivita' non commerciali, intendendo per queste  ultime

i contributi, le sovvenzioni, le liberalita',  le  quote  associative

dell'ente e ogni altra  entrata  assimilabile  alle  precedenti,  ivi

compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi

dei commi 2, 3 e 4, lettera b),  tenuto  conto  altresi'  del  valore

normale delle cessioni o prestazioni afferenti  le  attivita'  svolte

con modalita' non commerciali. Il mutamento della qualifica  opera  a

partire  dal  periodo  d'imposta  in   cui   l'ente   assume   natura

commerciale.

  6.  Si  considera  non   commerciale   l'attivita'   svolta   dalle

associazioni del Terzo settore nei confronti  dei  propri  associati,

familiari e conviventi degli stessi  in  conformita'  alle  finalita'

istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione  del  reddito

delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati

a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia,

attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le  prestazioni

di servizi effettuate nei  confronti  degli  associati,  familiari  o

conviventi degli stessi verso pagamento di  corrispettivi  specifici,

compresi  i  contributi  e  le  quote  supplementari  determinati  in

funzione delle  maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno

diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione  del  reddito

complessivo come componenti del reddito di  impresa  o  come  redditi

diversi a seconda che le relative  operazioni  abbiano  carattere  di

abitualita' o di occasionalita'.

 

Art. 80

 

Regime forfetario degli enti del Terzo settore

non commerciali

 

  1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di  cui  all'articolo

79, comma 5, possono optare  per  la  determinazione  forfetaria  del

reddito d'impresa  applicando  all'ammontare  dei  ricavi  conseguiti

nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli  5  e  6,  quando

svolte con modalita' commerciali,  il  coefficiente  di  redditivita'

nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare

dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89  e

90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

    a) attivita' di prestazioni di servizi:

      1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;

      2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente  10  per

cento;

      3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

    b) altre attivita':

      1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;

      2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro,  coefficiente  7  per

cento;

      3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

  2. Per gli enti che esercitano  contemporaneamente  prestazioni  di

servizi  ed  altre  attivita'  il  coefficiente  si   determina   con

riferimento   all'ammontare   dei   ricavi   relativi   all'attivita'

prevalente. In mancanza della  distinta  annotazione  dei  ricavi  si

considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.

  3. L'opzione di cui al comma 1 e'  esercitata  nella  dichiarazione

annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del  periodo  d'imposta

nel corso del quale e' esercitata fino a quando  non  e'  revocata  e

comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata  nella

dichiarazione annuale dei  redditi  ed  ha  effetto  dall'inizio  del

periodo d'imposta nel corso del  quale  la  dichiarazione  stessa  e'

presentata.

  4. Gli enti che  intraprendono  l'esercizio  d'impresa  commerciale

esercitano l'opzione  nella  dichiarazione  da  presentare  ai  sensi

dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

  5. I componenti positivi e negativi di  reddito  riferiti  ad  anni

precedenti a quello da cui ha effetto il regime  forfetario,  la  cui

tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in  conformita'   alle

disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che

dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le  quote  residue

alla formazione del reddito dell'esercizio  precedente  a  quello  di

efficacia del predetto regime.

  6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori  a

quello da cui decorre il regime forfetario possono  essere  computate

in diminuzione del reddito determinato ai  sensi  dei  commi  1  e  2

secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico  delle  imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917.

  7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito

di  impresa   ai   sensi   del   presente   articolo   sono   esclusi

dall'applicazione degli studi di settore di cui  all'articolo  62-bis

del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di

cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,

nonche' degli indici sistematici di affidabilita' di cui all'articolo

7-bis del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193  convertito  con

modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

 

Art. 81

 

Social Bonus

 

  1. E' istituito un credito d'imposta pari al  65  per  cento  delle

erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del  50

per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli  enti  del

Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro  e  delle

politiche  sociali  un  progetto  per  sostenere  il  recupero  degli

immobili  pubblici  inutilizzati  e  dei  beni  mobili   e   immobili

confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai  suddetti  enti

del Terzo settore  e  da  questi  utilizzati  esclusivamente  per  lo

svolgimento  di  attivita'  di  cui  all'art.  5  con  modalita'  non

commerciali.  Per  le  suddette  erogazioni  non  si   applicano   le

disposizioni di cui  all'articolo  83  ne'  le  agevolazioni  fiscali

previste a titolo di deduzione o di detrazione di  imposta  da  altre

disposizioni di legge.

  2.  Il  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'

riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei

limiti del 15  per  cento  del  reddito  imponibile  ed  ai  soggetti

titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille  dei  ricavi

annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari

importo.

  3. Ferma restando la ripartizione in  tre  quote  annuali  di  pari

importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2  e'  utilizzabile

tramite  compensazione  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte

sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

  4. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si

applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23

dicembre 2000, n. 388.

  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma

1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi

di manutenzione, protezione e restauro dei  beni  stessi,  comunicano

trimestralmente al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali

l'ammontare delle  erogazioni  liberali  ricevute  nel  trimestre  di

riferimento; provvedono altresi' a  dare  pubblica  comunicazione  di

tale ammontare, nonche'  della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle

erogazioni  stesse,  tramite  il  proprio  sito  web   istituzionale,

nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile,  e  in

un apposito portale,  gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui  ai

soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono  associate  tutte

le informazioni relative allo stato di conservazione  del  bene,  gli

interventi di ristrutturazione o  riqualificazione  eventualmente  in

atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per  l'anno  in  corso,  l'ente

responsabile  del  bene,  nonche'  le  informazioni   relative   alla

fruizione, in via prevalente, per l'esercizio delle attivita' di  cui

all'articolo 5.

  6. Sono fatte salve  le  disposizioni  del  Codice  in  materia  di

protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n. 196.

  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e

delle finanze e il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e

del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge

23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le  modalita'  di  attuazione

delle  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo,  comprese  le

procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

 

Art. 82

 

Disposizioni in materia di imposte

indirette e tributi locali

 

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del

Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse  le  imprese

sociali costituite in forma di societa',  salvo  quanto  previsto  ai

commi 4 e 6.

  2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni  e  donazioni  e

alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito

effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai  sensi

dell'articolo 8, comma 1.

  3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,  comprese  le

operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere  da

enti del Terzo settore di cui al comma 1,  le  imposte  di  registro,

ipotecaria e catastale si applicano in  misura  fissa.  Le  modifiche

statutarie di cui al periodo precedente sono esenti  dall'imposta  di

registro se hanno lo  scopo  di  adeguare  gli  atti  a  modifiche  o

integrazioni normative.

  4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si  applicano  in

misura  fissa  per  gli  atti  traslativi  a  titolo  oneroso   della

proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o  costituitivi

di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli  enti

del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le  imprese  sociali,  a

condizione che i beni siano  direttamente  utilizzati,  entro  cinque

anni  dal  trasferimento,   in   diretta   attuazione   degli   scopi

istituzionali  o   dell'oggetto   sociale   e   che   l'ente   renda,

contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal

senso. In caso  di  dichiarazione  mendace  o  di  mancata  effettiva

utilizzazione  del   bene   in   diretta   attuazione   degli   scopi

istituzionali o  dell'oggetto  sociale,  e'  dovuta  l'imposta  nella

misura ordinaria, nonche' la sanzione amministrativa pari al  30  per

cento dell'imposta dovuta oltre agli  interessi  di  mora  decorrenti

dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

  5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie

anche se dichiarate conformi, gli  estratti,  le  certificazioni,  le

dichiarazioni, le attestazioni e  ogni  altro  documento  cartaceo  o

informatico in qualunque modo denominato posti in essere o  richiesti

dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

  6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti  non  commerciali

del  Terzo  settore  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,  destinati

esclusivamente allo svolgimento con  modalita'  non  commerciali,  di

attivita'  assistenziali,  previdenziali,   sanitarie,   di   ricerca

scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,

nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera  a),

della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  sono  esenti  dall'imposta

municipale propria e dal tributo  per  i  servizi  indivisibili  alle

condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7,  comma  1,  lettera

i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  dall'articolo

9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14  marzo  2011,

n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  e

dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014,  n.  68,  e

relative disposizioni di attuazione.

  7. Per i tributi diversi  dall'imposta  municipale  propria  e  dal

tributo per i servizi indivisibili, per  i  quali  restano  ferme  le

disposizioni di cui al comma 6, i  comuni,  le  province,  le  citta'

metropolitane e le regioni possono  deliberare  nei  confronti  degli

enti del  Terzo  settore  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o

principale  l'esercizio  di  attivita'  commerciale  la  riduzione  o

l'esenzione dal pagamento  dei  tributi  di  loro  pertinenza  e  dai

connessi adempimenti.

  8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e  Bolzano  possono

disporre nei confronti degli enti di cui  al  comma  1  del  presente

articolo la riduzione  o  l'esenzione  dall'imposta  regionale  sulle

attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.

446,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea  e  degli

orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per  le  attivita'

indicate nella tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma

1  del  presente  articolo  occasionalmente  o  in  concomitanza   di

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione

spetta a condizione che dell'attivita' sia data comunicazione,  prima

dell'inizio di ciascuna  manifestazione,  al  concessionario  di  cui

all'articolo 17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 640.

  10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1

del presente articolo  sono  esenti  dalle  tasse  sulle  concessioni

governative di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 641.

 

Art. 83

 

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

 

  1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche  si  detrae

un  importo  pari  al  30  per  cento  degli  oneri   sostenuti   dal

contribuente per le erogazioni liberali  in  denaro  o  in  natura  a

favore  degli  enti  del  Terzo  settore  non  commerciali   di   cui

all'articolo 79, comma 5,  per  un  importo  complessivo  in  ciascun

periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo  di  cui  al

precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli  oneri  sostenuti

dal contribuente, qualora  l'erogazione  liberale  in  denaro  sia  a

favore  di  organizzazioni  di   volontariato.   La   detrazione   e'

consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il

versamento sia  eseguito  tramite  banche  o  uffici  postali  ovvero

mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti

del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da

persone  fisiche,  enti  e  societa'  sono  deducibili  dal   reddito

complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per  cento

del reddito complessivo  dichiarato.  Qualora  la  deduzione  sia  di

ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,  diminuito  di

tutte le deduzioni, l'eccedenza  puo'  essere  computata  in  aumento

dell'importo  deducibile  dal  reddito  complessivo  dei  periodi  di

imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino  a  concorrenza  del

suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura  che  danno

diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i

criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui  ai

commi 1 e 2.

  3. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a

condizione che l'ente dichiari la propria natura non  commerciale  ai

sensi dell'articolo 79,  comma  5,  al  momento  dell'iscrizione  nel

Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita  della  natura  non

commerciale  va  comunicata  dal  rappresentante   legale   dell'ente

all'Ufficio del Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore  della

Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la  sede  legale,

entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si

e'  verificata.  In  caso  di  mancato  tempestivo  invio  di   detta

comunicazione, il legale rappresentante dell'ente e'  punito  con  la

sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

  4. I soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  ai  sensi  del

presente  articolo  non   possono   cumulare   la   deducibilita'   o

detraibilita' con altra agevolazione fiscale  prevista  a  titolo  di

deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a

fronte delle medesime erogazioni.

  5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei

contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro  versati

dai soci alle societa' di mutuo soccorso che  operano  esclusivamente

nei settori di cui all'articolo 1 della  legge  15  aprile  1886,  n.

3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,

di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un

aiuto alle loro famiglie.

  6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  agli

enti del  terzo  settore  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  82  a

condizione che le liberalita'  ricevute  siano  utilizzate  ai  sensi

dell'articolo 8, comma 1.

 

Capo II

Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

 

Art. 84

 

Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato

 

  1. Non si considerano commerciali,  oltre  alle  attivita'  di  cui

all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attivita' effettuate  dalle

organizzazioni di volontariato e  svolte  senza  l'impiego  di  mezzi

organizzati  professionalmente  per  fini  di  concorrenzialita'  sul

mercato:

    a) attivita' di vendita di  beni  acquisiti  da  terzi  a  titolo

gratuito a fini di sovvenzione,  a  condizione  che  la  vendita  sia

curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

    b) cessione di beni prodotti  dagli  assistiti  e  dai  volontari

sempreche'  la  vendita  dei   prodotti   sia   curata   direttamente

dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

    c)  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in

occasione  di  raduni,  manifestazioni,  celebrazioni  e   simili   a

carattere occasionale.

  2. I  redditi  degli  immobili  destinati  in  via  esclusiva  allo

svolgimento   di   attivita'   non   commerciale   da   parte   delle

organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta  sul  reddito

delle societa'.

 

Art. 85

 

Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale

 

  1.  Non  si  considerano  commerciali  le  attivita'  svolte  dalle

associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli  scopi

istituzionali effettuate verso pagamento di  corrispettivi  specifici

nei confronti dei propri associati e dei familiari  conviventi  degli

stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono  la

medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto  costitutivo  o

statuto fanno parte di un'unica organizzazione  locale  o  nazionale,

nonche' nei confronti di enti composti in  misura  non  inferiore  al

settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5,

comma 1, lettera m).

  2. Non si considerano, altresi', commerciali, ai fini delle imposte

sui redditi, le cessioni  anche  a  terzi  di  proprie  pubblicazioni

cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli

stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli

scopi istituzionali.

  3. In deroga a quanto  previsto  dai  commi  1  e  2  del  presente

articolo si considerano comunque commerciali, ai fini  delle  imposte

sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per  la  vendita,  le

somministrazioni di pasti,  le  erogazioni  di  acqua,  gas,  energia

elettrica e vapore,  le  prestazioni  alberghiere,  di  alloggio,  di

trasporto e di deposito  e  le  prestazioni  di  servizi  portuali  e

aeroportuali nonche' le prestazioni effettuate  nell'esercizio  delle

seguenti attivita':

    a) gestione di spacci aziendali e di mense;

    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

    d) pubblicita' commerciale;

    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

  4. Per le associazioni di promozione  sociale  ricomprese  tra  gli

enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),  della  legge  25

agosto  1991,  n.  287,  iscritte  nell'apposito  registro,  le   cui

finalita'   assistenziali   siano    riconosciute    dal    Ministero

dell'interno, non si considera in ogni  caso  commerciale,  anche  se

effettuata a fronte del  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  la

somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le  sedi  in

cui  viene  svolta  l'attivita'  istituzionale  da  bar  e   esercizi

similari, nonche' l'organizzazione di viaggi e  soggiorni  turistici,

sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) tale attivita' sia strettamente complementare a quelle  svolte

in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata  nei

confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

    b) per lo svolgimento di tale attivita'  non  ci  si  avvalga  di

alcuno  strumento  pubblicitario  o   comunque   di   diffusione   di

informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

  5. Le  quote  e  i  contributi  corrisposti  alle  associazioni  di

promozione sociale di cui al presente articolo  non  concorrono  alla

formazione  della  base  imponibile,  ai  fini   dell'imposta   sugli

intrattenimenti.

  6. Non si considerano commerciali le attivita' di vendita  di  beni

acquisiti da terzi  a  titolo  gratuito  a  fini  di  sovvenzione,  a

condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione

senza alcun intermediario e  sia  svolta  senza  l'impiego  di  mezzi

organizzati  professionalmente  per  fini  di  concorrenzialita'  sul

mercato.

  7. I  redditi  degli  immobili  destinati  in  via  esclusiva  allo

svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle  associazioni

di promozione sociale sono  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle

societa'.

 

Art. 86

 

Regime  forfetario  per  le  attivita'   commerciali   svolte   dalle

associazioni  di  promozione  sociale  e  dalle  organizzazioni  di

volontariato

 

  1.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di

promozione sociale possono applicare,  in  relazione  alle  attivita'

commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente  articolo

se  nel  periodo  d'imposta  precedente   hanno   percepito   ricavi,

ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori  a  130.000  euro  o

alla diversa soglia che  dovesse  essere  autorizzata  dal  Consiglio

dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al

31 dicembre 2019 o alla soglia che sara' eventualmente armonizzata in

sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si

applica  la  misura  speciale  di  deroga  rilasciata  dal  Consiglio

dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della  direttiva

2006/112/CE.

  2.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di

promozione  sociale   possono   avvalersi   del   regime   forfetario

comunicando nella dichiarazione annuale  o,  nella  dichiarazione  di

inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza

dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

  3. Le  organizzazioni  di  volontariato  che  applicano  il  regime

forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare

dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente  di

redditivita' pari all'1 per  cento.  Le  associazioni  di  promozione

sociale che applicano il regime  forfetario  determinano  il  reddito

imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti  nei  limiti

di cui al comma 1 un coefficiente  di  redditivita'  pari  al  3  per

cento.

  4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui

ai commi precedenti si applica  il  comma  5  e  6  dell'articolo  80

considerando quale reddito dal  quale  computare  in  diminuzione  le

perdite quello determinato ai sensi del comma 3.

  5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai  sensi  dell'articolo

22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

600,  i  documenti  ricevuti  ed   emessi,   le   organizzazioni   di

volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il

regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di

tenuta delle scritture contabili. La  dichiarazione  dei  redditi  e'

presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.

322.

  6.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di

promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti

a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del

Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600;  tuttavia,

nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano  il

codice fiscale del percettore dei redditi per i  quali  all'atto  del

pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare

dei redditi stessi.

  7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le  organizzazioni  di

volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il

regime forfetario:

    a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo  18

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,

per le operazioni nazionali;

    b) applicano alle cessioni di  beni  intracomunitarie  l'articolo

41,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38,

comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non

residenti o rese ai  medesimi  gli  articoli  7-ter  e  seguenti  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    e)  applicano  alle  importazioni,  alle  esportazioni   e   alle

operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  ferma  restando

l'impossibilita' di avvalersi  della  facolta'  di  acquistare  senza

applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  lettera

c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633.

  Per le operazioni di cui al presente  comma  le  organizzazioni  di

volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il

regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul

valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai  sensi

degli articoli  19  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  8.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  9,  le  organizzazioni  di

volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il

regime forfetario sono  esonerati  dal  versamento  dell'imposta  sul

valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi  previsti  dal  decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione

degli obblighi di numerazione e di  conservazione  delle  fatture  di

acquisto  e  delle   bollette   doganali,   di   certificazione   dei

corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta  fermo

l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui  all'articolo  2  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21

dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.

  9.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di

promozione  sociale  che  applicano  il  regime  forfetario,  per  le

operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono  la

fattura o  la  integrano  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della

relativa imposta e versano l'imposta entro  il  giorno  16  del  mese

successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

  10.  Il  passaggio   dalle   regole   ordinarie   di   applicazione

dell'imposta sul valore aggiunto al  regime  forfetario  comporta  la

rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  da  operarsi

nella dichiarazione dell'ultimo  periodo  d'imposta  di  applicazione

delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione,  dal

regime  forfetario  alle  regole  ordinarie  e'  operata   un'analoga

rettifica della detrazione  nella  dichiarazione  del  primo  periodo

d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

  11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta  in  cui

e'  applicata  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e'  computata  anche

l'imposta relativa alle operazioni, per le quali  non  si  e'  ancora

verificata l'esigibilita',  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633  e

all'articolo  32-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134.

Nella stessa liquidazione puo'  essere  esercitato,  ai  sensi  degli

articoli 19 e  seguenti  del  citato  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla  detrazione  dell'imposta

relativa  alle  operazioni  di   acquisto   effettuate   in   vigenza

dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato  decreto-legge  n.

83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

  12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata

dalle organizzazioni di volontariato  e  associazioni  di  promozione

sociale che  applicano  il  regime  forfetario,  relativa  all'ultimo

periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto  e'  applicata

nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo'  essere

utilizzata in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  13.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni   di

promozione sociale che applicano il regime forfetario possono  optare

per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di

cui all'articolo 80. L'opzione, valida per  almeno  un  triennio,  e'

comunicata  con  la  prima  dichiarazione   annuale   da   presentare

successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo  minimo  di

permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida  per  ciascun

periodo d'imposta successivo,  fino  a  quando  permane  la  concreta

applicazione della scelta operata.

  14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire  dal

periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna  delle

condizioni di cui al comma 1.

  15. Nel caso di passaggio  da  un  periodo  d'imposta  soggetto  al

regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario

ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di  evitare  salti  o

duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base  alle  regole  del

regime forfetario, hanno gia'  concorso  a  formare  il  reddito  non

assumono  rilevanza  nella  determinazione  del  reddito  degli  anni

successivi ancorche' di  competenza  di  tali  periodi;  viceversa  i

ricavi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito  e'

stato determinato in base alle  regole  del  regime  forfetario,  non

hanno concorso a formare il reddito imponibile del  periodo  assumono

rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso  dei  quali  si

verificano   i   presupposti   previsti   dal   regime    forfetario.

Corrispondenti  criteri  si  applicano  per  l'ipotesi   inversa   di

passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di  cui  all'articolo

80 a quello forfetario. Nel  caso  di  passaggio  da  un  periodo  di

imposta soggetto  al  regime  forfetario  a  un  periodo  di  imposta

soggetto a un diverso  regime,  i  costi  sostenuti  nel  periodo  di

applicazione del  regime  forfetario  non  assumono  rilevanza  nella

determinazione  del  reddito  degli  anni  successivi.  Nel  caso  di

cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario,  di  beni

strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui  decorre

il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale  plusvalenza

o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli  articoli

86 e 101 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si

assume come  costo  non  ammortizzato  quello  risultante  alla  fine

dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la

cessione concerne beni strumentali acquisiti  nel  corso  del  regime

forfetario, si assume come costo  non  ammortizzabile  il  prezzo  di

acquisto.

  16.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni   di

promozione sociale che applicano il regime  forfetario  sono  escluse

dall'applicazione degli studi di settore di cui  all'articolo  62-bis

del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di

cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,

nonche' degli indici sistematici di affidabilita' di cui all'articolo

7-bis del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con

modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

 

Capo III

Delle scritture contabili

 

Art. 87

 

Tenuta e conservazione delle scritture contabili

degli Enti del terzo settore

 

  1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di  cui  all'articolo

79,  comma  5,  che  non  applicano  il  regime  forfetario  di   cui

all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici  fiscali  per  esse

previsti, devono:

    a) in relazione all'attivita' complessivamente  svolta,  redigere

scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con

compiutezza e analiticita' le operazioni  poste  in  essere  in  ogni

periodo  di  gestione,  e  rappresentare  adeguatamente  in  apposito

documento, da redigere entro sei mesi dalla  chiusura  dell'esercizio

annuale,  la  situazione  patrimoniale,   economica   e   finanziaria

dell'ente, distinguendo  le  attivita'  indicate  all'articolo  6  da

quelle di cui all'articolo 5, con obbligo  di  conservare  le  stesse

scritture e la relativa documentazione per un periodo  non  inferiore

quello indicato dall'articolo 22 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

    b) in relazione alle attivita' svolte con modalita'  commerciali,

di cui agli articoli 5 e 6, tenere le  scritture  contabili  previste

dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche  al  di  fuori  dei

limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

  2. Gli obblighi di cui al  comma  1,  lettera  a),  si  considerano

assolti anche qualora la contabilita' consti del libro giornale e del

libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui

agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

  3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle  attivita'

di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi

di ammontare superiore  a  50.000  euro  possono  tenere  per  l'anno

successivo, in luogo delle  scritture  contabili  previste  al  primo

comma, lettera  a),  il  rendiconto  economico  e  finanziario  delle

entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2.

  4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata, gli enti  del

Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  hanno

l'obbligo di tenere la contabilita' separata.

  5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5  e  8  ,  e

fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo  del  decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del

Terzo settore non  commerciali  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,

limitatamente alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e

6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei  corrispettivi

mediante ricevuta o scontrino fiscale.

  6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di  cui  all'articolo

79, comma 5,  che  effettuano  raccolte  pubbliche  di  fondi  devono

inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto  ai  sensi

dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla  chiusura  dell'esercizio,

un rendiconto specifico redatto ai sensi del  comma  3  dell'articolo

48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo  22  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  dal  quale

devono risultare, anche a mezzo di  una  relazione  illustrativa,  in

modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a  ciascuna

delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui

all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente  comma  si  applica

anche ai soggetti che si  avvalgono  del  regime  forfetario  di  cui

all'articolo 86.

  7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di

cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione  dell'ente

del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni  facenti  parte

del  patrimonio  dovranno  essere  compresi  nell'inventario  di  cui

all'articolo 15  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di  tenere

le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16  del  medesimo

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973.   Le

registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni  comprese

dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano  i

presupposti che determinano  il  mutamento  della  qualifica  di  cui

all'articolo 79, comma 5, devono  essere  eseguite,  in  deroga  alla

disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei

suddetti presupposti.

 

Capo IV

Delle disposizioni transitorie e finali

 

Art. 88

 

«De minimis»

 

  1.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo  82,  commi  7  e  8  e

all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del

regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e  del

regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel

settore agricolo.

 

Art. 89

 

Coordinamento normativo

 

  1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non

si applicano le seguenti disposizioni:

    a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e  gli

articoli 148 e  149  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917;

    b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31  ottobre

1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e  10,  comma  3  del  decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

    c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.

  2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad  applicarsi

ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi  alle  attivita'  di

cui  all'articolo  5,  eseguiti  a  favore  dei   soggetti   di   cui

all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro  unico  nazionale  del

Terzo Settore.

  3. L'articolo 145  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma  2,

nonche' a quelli di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  che  non  sono

iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai  soggetti

di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale

del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986,  n.  917,  si  applica  limitatamente  alle  attivita'

diverse da quelle elencate all'articolo 5.

  4. All'articolo 148, comma 3, del testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917  le  parole  «Per  le  associazioni  politiche,

sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali,

sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione

extra-scolastica della persona non si considerano  commerciali»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche,  sindacali

e  di  categoria,  religiose,  sportive   dilettantistiche   non   si

considerano commerciali».

  5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «La

riduzione non si  applica  agli  enti  iscritti  nel  Registro  Unico

nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma

3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti  nel  Registro  unico

nazionale del Terzo settore, la riduzione  si  applica  limitatamente

alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo

decreto legislativo».

  6. All'articolo 52, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:   «al   decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle  seguenti:

«al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

  7. Si intendono  riferite  agli  enti  non  commerciali  del  Terzo

settore di cui all'articolo 82, comma 1,  le  disposizioni  normative

vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni

del presente decreto. Al decreto del Presidente della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti

e  associazioni  che  senza  scopo  di  lucro  perseguono   finalita'

educative,  culturali,  sportive,  religiose  e   di   assistenza   e

solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non  lucrative  di

utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  enti

del Terzo settore di natura non commerciale»;

    b) all'articolo 10, primo  comma,  ai  numeri  15),  19),  20)  e

27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle  seguenti:  «enti  del

Terzo settore di natura non commerciale»

  8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112,  le

parole: «organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui

all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.

460,   riconosciute   come   persone    giuridiche,    che    operano

prevalentemente nel settore della beneficenza  di  cui  al  comma  1,

lettera a), numero 3), dell'articolo 10  del  decreto  legislativo  4

dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma  2-bis  dello  stesso

articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non

commerciali,  che   operano   prevalentemente   nel   settore   della

beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».

  9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n.  125  e'

aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «Le  Organizzazioni   non

governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico

nazionale del Terzo settore».

  10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112  le

parole  «le  agevolazioni  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  e  i  limiti  ivi  indicati  sono

elevati, rispettivamente, al 20 per  cento  del  reddito  complessivo

dichiarato e a 100.000 euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le

agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai  sensi

dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo  settore  di  cui

all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.

106».

  11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali  agli  enti  del

Terzo settore non  commerciali  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,

nonche' alle cooperative sociali, non si applicano, per  le  medesime

erogazioni liberali, le disposizioni di cui  all'articolo  15,  comma

1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo  unico  delle

imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  12.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni

liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera  g),  del  testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione

che per le medesime erogazioni il soggetto  erogante  non  usufruisca

delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo  15,  comma  1.1,  del

medesimo testo unico.

  13.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni

liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a)  e  b),  del

testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a

condizione che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il  soggetto

erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del

medesimo articolo 100, comma 2.

  14.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni

liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere  a)  e  b),  del

testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a

condizione che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il  soggetto

erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma

3 del medesimo articolo 153.

  15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo

29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n.  310,

e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del

Terzo settore, non si applica l'articolo 25,  comma  5  del  suddetto

decreto legislativo.

  16.  Alle  associazioni   che   operano   o   che   partecipano   a

manifestazioni  di  particolare  interesse   storico,   artistico   e

culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali,

iscritte nel Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore,  non  si

applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della  legge  27  dicembre

2006, n. 296.

  17. In attuazione dell'articolo  115  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004,  n.  42,  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'

culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti

pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del

Terzo settore che svolgono  le  attivita'  indicate  all'articolo  5,

comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure

semplificate  di  cui  all'articolo  151,  comma   3,   del   decreto

legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  dirette  alla  prestazione  di

attivita'  di  valorizzazione   di   beni   culturali   immobili   di

appartenenza pubblica.

  18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo

restando il regime di esclusione dall'imposta  sul  valore  aggiunto,

sono esenti da ogni altro tributo.

  19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti  di

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460»

sono sostituite dalle seguenti:  «gli  enti  del  Terzo  settore  non

commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo

settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6

giugno 2016, n. 106»;

    b) all'articolo 16, comma 5, lettera  a),  numero  2,  le  parole

«agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il

perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'   civiche   e

solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e

in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e

realizzano  attivita'  d'interesse   generale   anche   mediante   la

produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'

attraverso forme di mutualita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai

soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della  legge  19

agosto 2016, n. 166.

  20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica  29

luglio  1982  n.  571,  comma  6,  le  parole  «i  soggetti  di   cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono

sostituite  dalle  seguenti:  «gli  enti  del   Terzo   settore   non

commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo

settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6

giugno 2016, n. 106».

  21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo

4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle  seguenti:  «gli  enti

del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo  79,  comma  5,

del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

  22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n.  155  le

parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  4

dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti  del

Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79,  comma  5,  del

codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),

della legge 6 giugno 2016, n. 106».

  23. All'articolo 157,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  24

aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole «organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale

(ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore  non

commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo

settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6

giugno 2016, n. 106»;

    b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle  seguenti:  «Agli

enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79,  comma

5, del codice del Terzo settore  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

 

Titolo XI

DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO

 

Art. 90

 

Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

 

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli  25,  26  e  28  del

codice civile sono esercitati  sulle  fondazioni  del  Terzo  settore

dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

Art. 91

 

Sanzioni a carico dei rappresentanti legali

e dei componenti degli organi amministrativi

 

  1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi  di

gestione, fondi e riserve comunque  denominate  a  un  fondatore,  un

associato, un lavoratore o  un  collaboratore,  un  amministratore  o

altro componente di un organo associativo dell'ente, anche  nel  caso

di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento  individuale  del

rapporto associativo, i rappresentanti legali e  i  componenti  degli

organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno  commesso

la violazione o che hanno concorso a commettere  la  violazione  sono

soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00  euro  a

20.000,00 euro.

  2. In caso di devoluzione  del  patrimonio  residuo  effettuata  in

assenza o in difformita' al parere dell'Ufficio  del  Registro  unico

nazionale, i  rappresentanti  legali  e  i  componenti  degli  organi

amministrativi degli enti del Terzo settore  che  hanno  commesso  la

violazione o che hanno  concorso  a  commettere  la  violazione  sono

soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00  euro  a

5.000,00 euro.

  3. Chiunque utilizzi illegittimamente  l'indicazione  di  ente  del

Terzo  settore,  di  associazione  di   promozione   sociale   o   di

organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS,

APS e ODV, e' punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima  e'  raddoppiata

qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere  da  terzi

l'erogazione di denaro o di altre utilita'.

  4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2  e  3  e  di  cui  al  comma  5

dell'articolo  48  sono  irrogate  dall'Ufficio  del  Registro  unico

nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.

  5. Le somme dovute a  titolo  di  sanzioni  previste  dal  presente

articolo sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  secondo

modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche

sociali.

 

Art. 92

 

Attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo

 

  1. Al fine di garantire l'uniforme  applicazione  della  disciplina

legislativa, statutaria e regolamentare  applicabile  agli  Enti  del

Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali:

    a) vigila sul sistema  di  registrazione  degli  enti  del  Terzo

settore nel rispetto dei requisiti previsti  dal  presente  codice  e

monitora lo svolgimento delle attivita'  degli  Uffici  del  Registro

unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale;

    b)  promuove  l'autocontrollo  degli  enti  del   Terzo   settore

autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative  nazionali

iscritte nell'apposita sezione del registro  unico  nazionale  e  dei

Centri  di  servizio  per  il  volontariato  accreditati   ai   sensi

dell'articolo 61;

    c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni

anno, una relazione sulle  attivita'  di  vigilanza,  monitoraggio  e

controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche  sulla  base  dei

dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95,  commi

2 e 3, nonche' sullo stato del sistema di registrazione di  cui  alla

lettera b).

  2.  Restano  fermi  i  poteri   delle   amministrazioni   pubbliche

competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed  alla  vigilanza

finalizzati ad  accertare  la  conformita'  delle  attivita'  di  cui

all'articolo  5  alle   norme   particolari   che   ne   disciplinano

l'esercizio.

 

Art. 93

 

Controllo

 

  1. I controlli sugli enti del Terzo  settore  sono  finalizzati  ad

accertare:

    a)  la  sussistenza  e  la  permanenza  dei  requisiti  necessari

all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

    b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o  di

utilita' sociale;

    c) l'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dall'iscrizione  al

Registro unico nazionale del Terzo settore;

    d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per

mille derivanti dall'iscrizione  nel  Registro  unico  nazionale  del

Terzo settore;

    e) il corretto impiego delle  risorse  pubbliche,  finanziarie  e

strumentali, ad essi attribuite.

  2. Alle imprese sociali  si  applicano  le  disposizioni  contenute

nell'articolo 15 del  decreto  legislativo  recante  revisione  della

disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

  3.  L'ufficio  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore

territorialmente competente esercita le attivita' di controllo di cui

alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti  degli  enti  del

Terzo settore  aventi  sede  legale  sul  proprio  territorio,  anche

attraverso   accertamenti   documentali,   visite    ed    ispezioni,

d'iniziativa, periodicamente o  in  tutti  i  casi  in  cui  venga  a

conoscenza di atti o fatti  che  possano  integrare  violazioni  alle

disposizioni del presente codice, anche con riferimento  ai  casi  di

cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che  dispongano  di  sedi

secondarie in regioni diverse da quella della sede legale,  l'ufficio

del Registro unico nazionale del Terzo settore  competente  ai  sensi

del primo periodo puo', ove necessario, attivare forme  di  reciproca

collaborazione e assistenza con  i  corrispondenti  uffici  di  altre

regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le

articolazioni territoriali e gli organismi affiliati  degli  enti  di

terzo settore interessati.

  4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano

risorse  finanziarie  o  concedono  l'utilizzo  di  beni  immobili  o

strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo  settore  per  lo

svolgimento  delle  attivita'  statutarie  di   interesse   generale,

dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera

e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da  parte

dei beneficiari.

  5. Le reti associative di cui all'articolo  41,  comma  2  iscritte

nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo  settore

e gli enti accreditati come Centri di servizio  per  il  volontariato

previsti dall'articolo 61, appositamente  autorizzati  dal  Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere  attivita'  di

controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei

rispettivi aderenti.

  6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  5,  le

reti  associative  nazionali  ed  i  Centri  di   servizio   per   il

volontariato devono risultare in possesso  dei  requisiti  tecnici  e

professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo  96,  tali

da garantire un efficace espletamento delle attivita'  di  controllo.

L'autorizzazione   e'   rilasciata   entro novanta    giorni    dalla

presentazione dell'istanza e mantiene validita'  fino  alla  avvenuta

cancellazione  della  rete  associativa  dall'apposita  sezione   del

Registro unico nazionale del Terzo settore,  ai  sensi  dell'articolo

41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo

66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma  5,

disposta in caso di accertata inidoneita' della  rete  associativa  o

del Centro di servizio ad assolvere  efficacemente  le  attivita'  di

controllo nei confronti dei  propri  aderenti.  Decorso  il  predetto

termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

  7.  L'attivita'  di  controllo  espletata  dalle  reti  associative

nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai

sensi  del  presente  articolo  e'  sottoposta  alla  vigilanza   del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Art. 94

 

Disposizioni in materia di controlli fiscali

 

  1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  titolo  X

l'Amministrazione finanziaria  esercita  autonomamente  attivita'  di

controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli  8,

9, 13, 15, 23, 24 nonche' al possesso  dei  requisiti  richiesti  per

fruire delle agevolazioni fiscali previste per  i  soggetti  iscritti

nel Registro unico nazionale del Terzo settore  di  cui  all'articolo

45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della  Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni,  disconosce  la

spettanza  del  regime  fiscale  applicabile  all'ente   in   ragione

dell'iscrizione nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore.

L'ufficio che procede alle attivita' di  controllo  ha  l'obbligo,  a

pena di nullita' del  relativo  atto  di  accertamento,  di  invitare

l'ente a comparire per fornire  dati  e  notizie  rilevanti  ai  fini

dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale  del  Terzo

settore  trasmette  all'Amministrazione  finanziaria  gli  esiti  dei

controlli  di  competenza,  ai  fini  dell'eventuale  assunzione  dei

conseguenti provvedimenti.

  2.  L'Amministrazione  finanziaria,  a  seguito  dell'attivita'  di

controllo, trasmette all'ufficio del  Registro  unico  nazionale  del

Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito

all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45

ove ne ricorrano i presupposti.

  3. Resta fermo il  controllo  eseguito  dall'ufficio  del  Registro

Unico  nazionale  del  Terzo   settore   ai   fini   dell'iscrizione,

aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

  4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni  di

cui all'articolo 30  del  decreto-legge  29  novembre  2008  n.  185,

convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2  e

comunque tali enti non sono tenuti alla  presentazione  dell'apposito

modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

 

Art. 95

 

Vigilanza

 

  1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro  e

delle politiche sociali, e' finalizzata a verificare il funzionamento

del sistema di registrazione degli  enti  del  Terzo  settore  e  del

sistema dei controlli al fine di assicurare principi  di  uniformita'

tra i registri regionali all'interno del Registro unico  nazionale  e

una  corretta  osservanza  della  disciplina  prevista  nel  presente

codice.

  2. A tal fine, entro il 15 marzo di  ogni  anno  le  Regioni  e  le

Province  autonome  trasmettono  al  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali una relazione sulle attivita' di  iscrizione  degli

enti al Registro unico nazionale del Terzo  settore  e  di  revisione

periodica  con  riferimento  ai   procedimenti   conclusi   nell'anno

precedente e sulle criticita' emerse, nonche' sui controlli  eseguiti

nel medesimo periodo e i relativi esiti.

  3. L'Organismo  nazionale  di  controllo  di  cui  all'articolo  64

trasmette al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  la

relazione annuale sulla propria attivita' e sull'attivita' e lo stato

dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine  previsto

nel medesimo articolo.

  4.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'

effettuare verifiche, anche in  loco  avvalendosi  degli  Ispettorati

territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate  e

sulle attivita' svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai  sensi

dell'articolo 80  93,  dirette  al  soddisfacimento  delle  finalita'

accertative espresse nel comma 1.

  5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera

a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 e' esercitata dal  Ministero

del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi  di  controllo  di

tali enti deve essere assicurata la  presenza  di  un  rappresentante

dell'Amministrazione vigilante.  Gli  enti  medesimi  trasmettono  al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  il  bilancio  di  cui

all'articolo  13  entro  dieci  giorni  dalla  sua  approvazione.  Al

Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  sono  trasferite  le

competenze  relative  alla  ripartizione  dei   contributi   di   cui

all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244  e

successive modificazioni.

 

Art. 96

 

Disposizioni di attuazione

 

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n.

106, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

sentito  il  Ministro  dell'interno  e  previa  intesa  in  sede   di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le

Province autonome di Trento e Bolzano,  sono  definiti  le  forme,  i

contenuti, i termini e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di

vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con  le

altre  Amministrazioni  interessate  e  gli  schemi  delle  relazioni

annuali. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati i criteri,

i requisiti e le procedure per l'autorizzazione  all'esercizio  delle

attivita' di controllo da parte delle reti  associative  nazionali  e

dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza  da

parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti

autorizzati,  nonche'  i  criteri,  che  tengano  anche  conto  delle

dimensioni degli enti da controllare e delle attivita'  da  porre  in

essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati  ad  effettuare  i

controlli  ai  sensi  dell'articolo  93,   delle   relative   risorse

finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di  euro  annui,  a

decorrere dall'anno 2019.

 

Art. 97

 

Coordinamento delle politiche di governo

 

  1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,

una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo  con  i

ministeri  competenti,  le  politiche  di  governo  e  le  azioni  di

promozione e di  indirizzo  delle  attivita'  degli  enti  del  Terzo

settore.

  2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:

    a)  coordina  l'attuazione  del  presente  codice  al   fine   di

assicurarne  la  tempestivita',  l'efficacia   e   la   coerenza   ed

esprimendo, la' dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai

relativi decreti e linee guida;

    b) promuove le  attivita'  di  raccordo  con  le  amministrazioni

pubbliche interessate, nonche' la definizione di accordi,  protocolli

di intesa o  convenzioni,  anche  con  enti  privati,  finalizzati  a

valorizzare l'attivita' degli enti del Terzo settore e  a  sviluppare

azioni di sistema;

    c) monitora lo stato di attuazione del presente codice  anche  al

fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

  3. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina  di

regia sono stabilite con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

presente  codice,  assicurando  la  presenza  di  rappresentanti  del

sistema degli enti territoriali. La  partecipazione  alla  Cabina  di

regia e' gratuita e non da'  diritto  alla  corresponsione  di  alcun

compenso,  indennita',   emolumento   o   rimborso   spese   comunque

denominato.

  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Titolo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 98

 

Modifiche al codice civile

 

  1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, e' inserito il seguente:

  «Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione).  -  Se  non  e'

espressamente escluso  dall'atto  costitutivo  o  dallo  statuto,  le

associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni  di  cui

al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni

o scissioni.

  La trasformazione produce gli effetti  di  cui  all'articolo  2498.

L'organo di amministrazione deve predisporre una  relazione  relativa

alla situazione  patrimoniale  dell'ente  in  via  di  trasformazione

contenente  l'elenco  dei  creditori,  aggiornata  a  non   piu'   di

centoventi giorni precedenti la delibera di  trasformazione,  nonche'

la relazione di  cui  all'articolo  2500-sexies,  secondo  comma.  Si

applicano  inoltre  gli  articoli  2499,  2500,  2500-bis,  2500-ter,

secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

  Alle fusioni e alle scissioni  si  applicano,  rispettivamente,  le

disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro

V, in quanto compatibili.

  Gli  atti  relativi  alle  trasformazioni,  alle  fusioni  e   alle

scissioni per i quali il libro V prevede  l'iscrizione  nel  Registro

delle imprese sono iscritti nel  Registro  delle  Persone  Giuridiche

ovvero, nel caso di  enti  del  Terzo  settore,  nel  Registro  unico

nazionale del Terzo settore.».

 

Art. 99

 

Modifiche normative

 

  1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali  e

provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad

essa, per quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,  la

legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella

sezione organizzazioni di volontariato del registro  unico  nazionale

del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non  diversamente

disposto dal presente decreto, il codice del  Terzo  settore  di  cui

all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.

106»;

    b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da  parte

della Associazione delle risorse  disponibili  a  livello  nazionale,

regionale e locale per  le  Associazioni  di  promozione  sociale  e'

condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della  salute,

di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,

sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e'  stabilita  la

misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse;

    c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle

associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per  quanto

non diversamente disposto dal presente decreto, la legge  7  dicembre

2000,  n.  383»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nella   sezione

organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo

settore, applicandosi ad essi, per quanto non  diversamente  disposto

dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo

1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

  2. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n.  125  le

parole «Organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)»

sono sostituite dalle seguenti «enti  del  Terzo  settore  (ETS)  non

commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo

settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6

giugno 2016, n. 106».

  3. Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma  2,  lettera

h), all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35

dopo le parole: «Le liberalita' in denaro  o  in  natura  erogate  da

persone fisiche o da enti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle

societa'» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non

lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9,

del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460,  nonche'  quelle

erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte  nel

registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge

7 dicembre 2000, n. 383,».

 

Art. 100

 

Clausola di salvaguardia per le Province autonome

 

  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle

regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme

di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18

ottobre 2001, n. 3.

  2.  Tenendo  conto   della   tutela   delle   minoranze,   prevista

dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di  Autonomia,  la

Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione  e  la  tenuta

del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli  acronimi  di

cui  al  presente  codice,  nonche'   le   funzioni   di   vigilanza,

monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo

settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99  e  100

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31

agosto 1972, n. 670.

 

Art. 101

 

Norme transitorie e di attuazione

 

  1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del

Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto  di

nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma  3.  Ogni

riferimento nel presente decreto  al  Registro  unico  nazionale  del

Terzo settore  diviene  efficace  dalla  sua  operativita'  ai  sensi

dell'articolo 53, comma 2.

  2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo

settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini  e  per

gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri  Onlus,

Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale  e

Imprese sociali  che  si  adeguano  alle  disposizioni  del  presente

decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata  in  vigore.

Entro il medesimo termine, esse possono modificare i  propri  statuti

con le modalita' e  le  maggioranze  previste  per  le  deliberazioni

dell'assemblea ordinaria.

  3. Il requisito dell'iscrizione al  Registro  unico  nazionale  del

Terzo   settore   previsto   dal   presente   decreto,   nelle   more

dell'istituzione del Registro medesimo,  si  intende  soddisfatto  da

parte  delle  reti  associative  e  degli  enti  del  Terzo   settore

attraverso  la  loro  iscrizione  ad  uno  dei  registri  attualmente

previsti dalle normative di settore.

  4. Le reti associative, ove necessario, integrano,  entro  diciotto

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio

statuto secondo le  previsioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  1,

lettera b) e comma 2, pena l'automatica  cancellazione  dal  relativo

registro.

  5. I comitati di gestione di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del

decreto del Ministro del tesoro  8  ottobre  1997,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre  1997,  sono  sciolti  dalla

data di costituzione dei relativi OTC, e il loro  patrimonio  residuo

e'  devoluto  entro  novanta  giorni  dallo  scioglimento   al   FUN,

nell'ambito  del  quale  conserva  la  sua  precedente   destinazione

territoriale.  I  loro  presidenti  ne  diventano  automaticamente  i

liquidatori.  Al  FUN  devono  inoltre  essere  versate  dalle   FOB,

conservando la  loro  destinazione  territoriale,  tutte  le  risorse

maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di  cui

all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

  6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al  31

dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti gia' istituiti come

CSV in forza del decreto del Ministro  del  tesoro  8  ottobre  1997.

Successivamente a  tale  data,  tali  enti,  o  eventualmente  l'ente

risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati  ai  fini

dell'accreditamento in base alle disposizioni del  presente  decreto.

Nel caso di valutazione negativa, si  procede  all'accreditamento  di

altri enti secondo le  norme  del  presente  decreto.  All'ente  gia'

istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8  ottobre

1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente

decreto, si applica, per quanto attiene  agli  effetti  finanziari  e

patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.

  7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j),  non  si

applica alle cariche sociali in essere  al  momento  dell'entrata  in

vigore del  presente  decreto  e  fino  alla  naturale  scadenza  del

relativo mandato, cosi' come determinato dallo statuto al momento del

conferimento.

  8. La perdita della qualifica di ONLUS, a  seguito  dell'iscrizione

nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore,  anche  in

qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi  di  scioglimento

dell'ente ai sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dagli

articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4  dicembre

1997, n. 460, e articolo 4, comma 7,  lettera  b),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  Per  gli  enti

associativi, l'iscrizione nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo

settore, anche in qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi

di scioglimento dell'ente, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto

previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle  imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano  anche  qualora

l'iscrizione al Registro unico nazionale del  Terzo  settore  avvenga

prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui  al  comma

10.

  9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7,  della

legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore  delle

disposizioni contenute nel presente decreto e' svolto  uno  specifico

monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia  di  cui  all'articolo

97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le  evidenze  attuative

che emergeranno nel periodo transitorio ai  fini  della  introduzione

delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

  10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli  77,  comma

10, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,

del    Trattato    sul     funzionamento     dell'Unione     europea,

all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta  a  cura  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  11. Al fine di aumentare il numero  dei  volontari  da  avviare  al

servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il

servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998,  n.

230, e' incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018,  di  47,2

milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro  per  l'anno

2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2,  13  comma

3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3,  47  comma  5,  53

comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma  4,

76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83  comma  2,  e  96

comma 1 ove non diversamente disposto, sono  emanati  entro  un  anno

dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 102

 

Abrogazioni

 

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto  ai

commi 2, 3 e 4:

    a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7  dicembre  2000,

n. 383;

    b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge  15  dicembre  1998,  n.

438;

    c) il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali

14 settembre 2010, n. 177;

    d) il decreto del Ministro del tesoro  8  ottobre  1997,  recante

«Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato

presso le regioni»;

    e) l'articolo 100, comma 2, lettera l),  del  testo  unico  delle

imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    f) l'articolo 15, comma 1, lettera  i-quater),  del  testo  unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo  unico  delle

imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere  dal

termine di cui all'articolo 104, comma 2:

    a) gli articoli da 10 a 29 del  decreto  legislativo  4  dicembre

1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;

    b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600;

    c) l'articolo 150 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917;

    d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge  11

agosto 1991, n. 266;

    e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991,  n.  417,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

    f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

    g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000;

    h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6  del  decreto-legge  14

marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14

maggio 2005, n. 80.

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge  11

agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000,  n.

383, e all'articolo 96, comma 1, della legge  21  novembre  2000,  n.

342, sono abrogate a decorrere dalla data di  efficacia  del  decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo  103,

comma  2,  finalizzato  a   dare   attuazione   a   quanto   previsto

dall'articolo 73, comma 1.

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6,  della  legge  11  agosto

1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,

n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche

sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla

data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo  settore,

ai sensi dell'articolo 53.

 

Art. 103

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62,  72,

77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40  milioni  di

euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a  166,1

milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,  e

all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze

e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti

variazioni di bilancio.

  3.  Dall'attuazione  delle  ulteriori  disposizioni  del   presente

decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della

finanza   pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono

all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 104

 

Entrata in vigore

 

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82,  83  e  84,

comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)

si applicano in via transitoria a decorrere dal  periodo  di  imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e  fino  al  periodo

d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo  X

secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative

di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4

dicembre  1997,  n.  460  iscritte  negli  appositi  registri,   alle

organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui  alla

legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di  promozione

sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle  provincie

autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della  legge  7

dicembre 2000, n. 383.

  2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1,

si applicano agli enti iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del

Terzo  settore  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta   successivo

all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,

comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di

operativita' del predetto Registro.

  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017

 

                             MATTARELLA

 

 

                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del

                                Consiglio dei ministri

 

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle

                                politiche sociali

 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici