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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10/10/2017
Autorizzazione ad assumere unita' di personale in favore di varie
GU n.273 del 22-11-2017
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: pubblica amministrazione / lavoro

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

10 ottobre 2017

 

Autorizzazione ad assumere unita' di personale  in  favore  di  varie

amministrazioni.

 

(GU n.273 del 22-11-2017)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,

secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento

autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi

quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo

2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  possono  procedere,  per

l'anno 2014, ad assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  nel

limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente

ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di

ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad  assumere

e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60  per

cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per

cento a decorrere dall'anno 2018.  Ai  Corpi  di  polizia,  al  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco,  al  comparto  della  scuola  e  alle

universita' si applica la normativa di settore;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  il

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

  Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e

successive   modificazioni   ed   integrazioni,   secondo   cui    le

amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge  24

giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli  anni  2016,  2017  e

2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  di  qualifica

non  dirigenziale  nel  limite  di  un   contingente   di   personale

corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari  al

25 per  cento  di  quella  relativa  al  medesimo  personale  cessato

nell'anno precedente;

  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le

assunzioni sono autorizzate con il decreto  e  le  procedure  di  cui

all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,

previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla

base della programmazione  del  fabbisogno,  corredata  da  analitica

dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle

conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e

dei correlati oneri. A decorrere  dall'anno  2014  e'  consentito  il

cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale

non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive

modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35,  comma  4,

secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono

autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative

assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad

ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non

economici;

  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in  particolare  l'art.

1, comma 368, che ha apportato modifiche all'art.  4,  comma  4,  del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo che l'efficacia delle

graduatorie  dei   concorsi   pubblici   per   assunzioni   a   tempo

indeterminato, vigenti alla data di entrata in  vigore  del  predetto

decreto-legge, relative alle  amministrazioni  pubbliche  soggette  a

limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017;

  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.

244, convertito nella legge 27 febbraio  2017,  n.  19,  secondo  cui

l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni  a

tempo indeterminato, approvate successivamente alla data  di  entrata

in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  relative  alle

amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e'

prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse

fino alla completa  assunzione  dei  vincitori  e,  per  gli  idonei,

l'eventuale termine di maggior  durata  della  graduatoria  ai  sensi

dell'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

165;

  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo

cui  per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento

autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di

ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,

ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla

verifica: a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa

amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie

graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo

indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non

temporanee  necessita'  organizzative  adeguatamente   motivate;   b)

dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle

proprie graduatorie vigenti e approvate  a  partire  dal    gennaio

2007, relative alle  professionalita'  necessarie  anche  secondo  un

criterio di equivalenza;

  Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del  decreto-legge  n.  101  del

2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio  2014,  il  reclutamento

dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali  comuni  a  tutte  le

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma  4,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  si

svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di

imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi  unici  sono

organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza

del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza   pubblica,   anche   avvalendosi   della   Commissione   per

l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche

amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,

previa  ricognizione  del  fabbisogno   presso   le   amministrazioni

interessate, nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  in  materia  di

assunzioni a tempo indeterminato;

  Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e

successive modificazioni ed integrazioni;

  Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.

192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.

11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge  28  dicembre

2015, n. 208;

  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,

secondo cui il personale delle province che alla data di  entrata  in

vigore del medesimo decreto-legge si trova in posizione di comando  o

distacco o altri istituti comunque denominati presso  altra  pubblica

amministrazione, e'  trasferito,  previo  consenso  dell'interessato,

presso l'amministrazione dove presta servizio, a  condizione  che  ci

sia capienza nella dotazione organica  e  nei  limiti  delle  risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti

garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a  regime  della  relativa

spesa;

  Visto l'art. 1, comma 133, della legge  13  luglio  2015,  n.  107,

secondo cui il personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico

o ausiliario in posizione di comando, distacco  o  fuori  ruolo  alla

data di entrata in vigore della presente  legge,  sulla  base  di  un

provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo'

transitare,  a  seguito  di  una  procedura  comparativa,  nei  ruoli

dell'amministrazione di destinazione, di cui all'art. 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165,  previa  valutazione  delle

esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione  medesima  e

nel  limite  delle  facolta'  assunzionali,  fermo  restando   quanto

disposto dall'art. 1, comma 330, della legge  23  dicembre  2014,  n.

190;

  Visto l'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo  n.  165  del

2001, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  secondo  cui  il

trasferimento in mobilita' e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,

con  inquadramento  nell'area  funzionale   e   posizione   economica

corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le  amministrazioni  di

provenienza e puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente

in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria

neutralita' finanziaria;

  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre  2016,

n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito

del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa  di  cui  al

comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero

al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri e al Ministero dello  sviluppo  economico.  Il

suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle

modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato  in  attuazione

dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con  le

procedure di cui al comma 7, a  valere  sul  dieci  per  cento  delle

facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli  anni

2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario  ecceda  la  soglia

prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere  rideterminata

con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta

del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, al fine si assicurare le  esigenze  di

ricollocamento  dello  stesso  personale  presso  le  Amministrazioni

interessate»;

  Ritenuto, al fine di garantire l'eventuale mobilita' del  personale

dipendente a tempo indeterminato delle Camere di  commercio,  che  le

amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare

la prevista percentuale del 10% sulle cessazioni del  2016  -  budget

2017, solo previa autorizzazione  da  parte  del  Dipartimento  della

funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.

L'autorizzazione sara' concessa dopo aver acquisito ogni informazione

utile in merito all'elenco dell'eventuale personale  in  soprannumero

delle Camere  di  commercio,  valutando  anche  la  possibilita',  in

relazione alla consistenza dei soprannumerari comunicati e in caso di

sufficiente  capienza,  di  imputare  il  necessario  importo   sulle

cessazioni del 2017 - budget 2018,  eventualmente  in  aggiunta  alla

prevista percentuale del 10% relativa a quest'ultimo budget;

  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.

244,  che  ha  apportato  modifiche  all'art.   1,   comma   2,   del

decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  27  febbraio  2015,  n.  11,  prevedendo

conseguentemente che, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  1,

comma 227, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  il  termine  per

procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato,

relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014  e  2015,

previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno  2014,

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.

114, e dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre

2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,  possono

essere concesse entro il 31 dicembre 2017;

  Visto l'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo  n.  165  del

2001, e successive modificazioni ed integrazioni,  il  quale  dispone

che «Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della  programmazione

triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo  del

50 per cento delle risorse finanziarie  disponibili  ai  sensi  della

normativa vigente in materia di  assunzioni  ovvero  di  contenimento

della spesa di personale,  secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi

fissati dai documenti di finanza pubblica e, per  le  amministrazioni

interessate, previo espletamento della procedura di cui al  comma  4,

possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40  per  cento  di

quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di   lavoro

subordinato a tempo determinato che, alla data di  pubblicazione  dei

bandi, hanno maturato almeno tre anni  di  servizio  alle  dipendenze

dell'amministrazione che emana il bando;

  b) per titoli ed esami, finalizzati  a  valorizzare,  con  apposito

punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale  di  cui

alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del  bando,

hanno maturato almeno tre anni  di  contratto  di  lavoro  flessibile

nell'amministrazione che emana il bando»;

  Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo

il quale a decorrere dalla data di entrata del medesimo decreto-legge

e fino al 31 dicembre 2016, termine poi prorogato al 31 dicembre 2018

dall'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, «al fine

di  favorire  una  maggiore  e  piu'   ampia   valorizzazione   della

professionalita' acquisita dal personale con contratto  di  lavoro  a

tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei  contratti  a

termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire,  nel  rispetto

del limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia  dell'adeguato  accesso

dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli  assunzionali   previsti   dalla

legislazione vigente e, per le  amministrazioni  interessate,  previo

espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto

legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,

procedure concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni  a  tempo

indeterminato di personale non dirigenziale riservate  esclusivamente

a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  commi

519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3,  comma

90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di  coloro

che alla  data  di  pubblicazione  della  legge  di  conversione  del

presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre

anni  di  servizio  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo

determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il  bando,

con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso  uffici  di

diretta  collaborazione  degli  organi  politici.  Il  personale  non

dirigenziale delle province, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al

primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui  al

presente  comma  indetta  da  un'amministrazione  avente   sede   nel

territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione.

Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma  possono  essere

avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative  agli  anni

2013, 2014, 2015  e  2016,  anche  complessivamente  considerate,  in

misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di  cui

all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

165. Le graduatorie definite in esito alle  medesime  procedure  sono

utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere  sulle

predette risorse»;

  Visto l'art. 4, comma 9-ter, del citato decreto-legge  n.  101  del

2013 secondo  cui  «Per  assicurare  il  mantenimento  dei  necessari

standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in

relazione  ai  peculiari  compiti  in  materia  di  immigrazione,  il

Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali

riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi

4  e  5  dell'art.  4  del  decreto-legge  21  maggio  2013,  n.  54,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel

rispetto dei requisiti soggettivi di cui  al  comma  6  del  presente

articolo. Fino al completamento della  procedura  assunzionale,  alla

quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie

disponibili, sulla base delle facolta'  assunzionali  previste  dalla

legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo

determinato relativi allo stesso  personale  nei  limiti  numerici  e

finanziari individuati con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  30

novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette  proroghe,

nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede  mediante

utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art.  18,  comma  1,

lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente

riassegnate ai pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'interno»;

  Visto l'art. 1, comma 426 della legge n. 190 del 2014  secondo  cui

«In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine

del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 4,  commi  6,  8  e  9,  del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  per  le  finalita'  volte  al

superamento del precariato, e' prorogato al  31  dicembre  2018,  con

possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal  predetto  art.  4,

per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per  le  assunzioni  e  delle

graduatorie  che  derivano  dalle  procedure  speciali.   Fino   alla

conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1,

comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le  regioni  possono

procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato  interessati

alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto

dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 27  dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso  nel  rispetto

degli obiettivi di finanza pubblica»;

  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,

il quale dispone che «La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -

Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato

operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e

dei livelli  occupazionali  che  si  determinano  per  effetto  delle

disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si

rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi

e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la

semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure

correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico

del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle

assunzioni previste dal regime vigente»;

  Visto il decreto interministeriale in data 12 luglio 2017  adottato

a seguito del monitoraggio previsto dal succitato art.  3,  comma  4,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  recante  misure  correttive

volte  a  neutralizzare  l'incidenza  del  maturato   economico   del

personale cessato  nel  calcolo  delle  economie  da  destinare  alle

assunzioni del personale in regime di diritto pubblico del  Consiglio

di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato;

  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  149  recante

«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione

dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,

in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in particolare

l'art.  1  che  prevede  l'istituzione  dell'Agenzia  unica  per   le

ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato  nazionale  del  lavoro»

(I.N.L.);

  Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 149  del

2015 secondo il quale  «La  dotazione  organica  dell'Ispettorato  e'

ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale  delle

aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi,  proveniente

dalle Direzioni  interregionali  e  territoriali  del  Ministero  del

lavoro e  delle  politiche  sociali  che  avverranno  successivamente

all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 5, comma 1  e  fino

al 31 dicembre 2016. Le  risorse  derivanti  dalle  economie  per  le

cessazioni dal servizio relative agli  anni  2015  e  2016  non  sono

utilizzabili ai fini della determinazione del  budget  di  assunzioni

previsto dalle vigenti disposizioni  in  materia  di  assunzioni  ed,

inoltre,  sono  contestualmente  ridotti  i  relativi  fondi  per  il

trattamento accessorio»;

  Considerato che, a fronte  del  succitato  art.  6,  comma  2,  del

decreto legislativo n. 149  del  2015,  le  risorse  derivanti  dalle

economie per le cessazioni dal servizio relative  agli  anni  2015  e

2016  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  e  con  qualifica

ispettiva sono utilizzabili ai fini della determinazione  del  budget

per le assunzioni da parte delle amministrazioni interessate;

  Vista la nota del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali

dell'8 settembre 2017, n.  6733  con  la  quale  si  precisa  che  le

cessazioni dal servizio relative  all'anno  2016  del  personale  con

qualifica dirigenziale e con qualifica ispettiva  che,  in  relazione

alle funzioni svolte, era destinato al transito nella  nuova  Agenzia

per effetto del decreto legislativo n. 149  del  2015,  non  verranno

utilizzate dal predetto Ministero;

  Considerato che, in relazione al  riordino  previsto  dalla  citata

normativa, le cessazioni dell'anno 2016  del  personale  che,  tenuto

conto delle funzioni svolte, era destinato al  transito  nella  nuova

Agenzia,  possono,  quindi,   essere   utilizzate   dall'I.N.L.   con

esclusione di quelle rese indisponibili dalla legge;

  Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208

secondo cui «Nell'ottica di  favorire  il  ricambio  generazionale  e

l'immissione nella pubblica amministrazione  di  personale  altamente

qualificato,  oltre  al  reclutamento  di  professori  e  ricercatori

previsto dai commi da 207 a 212 e dai  commi  da  247  a  252  e  dei

dirigenti vincitori di procedure selettive gia' gestite dalla  Scuola

nazionale dell'amministrazione (SNA), le  facolta'  assunzionali  nel

triennio   2016-2018   delle   amministrazioni   dello   Stato   sono

prioritariamente finalizzate all'assunzione  di  cinquanta  dirigenti

mediante  apposita  procedura  selettiva  gestita  dalla  SNA  e   di

cinquanta unita' nei profili  iniziali  della  carriera  prefettizia,

nonche' di dieci avvocati  dello  Stato  e  dieci  procuratori  dello

Stato. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della

ripartizione  tra  le  amministrazioni  interessate   del   personale

dirigenziale»;

  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 17  febbraio  2017,  n.

13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46  che  ha  modificato

l'art.  6,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo  28

settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole «secondo  periodo»  con

le parole «terzo periodo»;

  Considerato che, in virtu' della modifica al citato art.  6,  comma

6, del decreto legislativo n. 178 del 2012,  apportata  dal  predetto

decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della  CRI,  collocato  in

mobilita', ai sensi del l'art. 7, comma 2-bis, del  decreto-legge  31

dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad

essere corrisposta la differenza  tra  il  trattamento  economico  in

godimento, limitatamente a quello fondamentale ed  accessorio  avente

natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di

destinazione, come assegno  ad  personam  riassorbibile  in  caso  di

adeguamenti  retributivi  e  di  riconoscimento  degli  istituti  del

trattamento economico  determinati  dalla  contrattazione  collettiva

correlati ad obiettivi;

  Viste le richieste e  le  note  integrative  delle  amministrazioni

destinatarie del presente provvedimento;

  Tenuto conto con riferimento alle facolta' di  assunzione  per  gli

anni 2015 e 2016, derivanti dalle  cessazioni  rispettivamente  degli

anni 2014  e  2015,  lo  stato  di  avanzamento  delle  procedure  di

ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta

e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana;

  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette

richieste;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26

gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la

semplificazione e la pubblica amministrazione on. le  dott.ssa  Maria

Anna Madia;

  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

                           Corte dei conti

 

  1.  La  Corte  dei  conti  e'  autorizzata  ad   indire   procedure

concorsuali e ad assumere a  tempo  indeterminato,  sulle  cessazioni

dell'anno 2015 - budget 2016 e  sulle  cessazioni  dell'anno  2016  -

budget 2017, unita' di personale con la qualifica di Referendari come

da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del  presente

provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3,  del

decreto-legge n. 101 del 2013.

  2.  La  Corte  dei  conti  e'  autorizzata  ad  assumere  a   tempo

indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget  2017  unita'

di personale  non  dirigenziale  come  da  Tabella  1  allegata,  che

costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

                               Art. 2

 

                   Avvocatura generale dello Stato

 

  1. L'Avvocatura generale  dello  Stato  e'  autorizzata  ad  indire

procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo

delle cessazioni dell'anno 2015 -  budget  2016  e  delle  cessazioni

dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale con la qualifica di

Procuratori dello Stato e con la qualifica di  Avvocati  dello  Stato

come da Tabella 2 allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del

presente provvedimento. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  4,

comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

  2. L'Avvocatura e' autorizzata ad assumere a  tempo  indeterminato,

sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017,  unita'  di  personale

non dirigenziale  in  mobilita'  come  da  Tabella  2  allegata,  che

costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

                               Art. 3

 

                        Il Consiglio di Stato

 

  1. Il  Consiglio  di  Stato  e'  autorizzato  ad  indire  procedure

concorsuali e ad assumere a tempo  indeterminato,  sul  cumulo  delle

cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni  dell'anno

2016 - budget 2017, unita' di personale con qualifica di referendario

TAR come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante  del

presente provvedimento. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  4,

comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

  2. Il Consiglio  di  Stato  e'  autorizzato  ad  assumere  a  tempo

indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno  2014  -  budget

2015 e  dell'anno  2015  -  budget  2016,  nonche'  sulle  cessazioni

dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale  di  qualifica  non

dirigenziale come  da  Tabella  3  allegata,  che  costituisce  parte

integrante del presente provvedimento. Nella medesima  Tabella  3  si

da' conto, altresi', dell'utilizzazione del  budget  con  riferimento

alla mobilita' del personale dell'Ente strumentale alla  Croce  Rossa

italiana ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014

e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n.  78  del  2015,  nonche'

all'inquadramento  del  personale  del  comparto  scuola   ai   sensi

dell'art. 1, comma 133, della legge n. 107 del 2015.

 

                               Art. 4

 

                       Ministero dell'interno

 

  1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato  ad  assumere  a  tempo

indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017,  unita'

di  personale  di  qualifica  non  dirigenziale  come  da  Tabella  4

allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente

provvedimento.

  2. Con il presente  provvedimento  viene,  altresi',  approvato  il

budget 2017, derivante dalle cessazioni dell'anno 2016, del personale

della  carriera  prefettizia,   e   del   personale   con   qualifica

dirigenziale come  da  Tabella  4  allegata,  che  costituisce  parte

integrante del presente provvedimento.

 

                              Art. 5

 

Ministero  della  giustizia   -   Dipartimento   dell'Amministrazione

                            penitenziaria

 

  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione

penitenziaria e' autorizzato ad indire le procedure concorsuali e  ad

assumere a tempo indeterminato, sulle  cessazioni  dell'anno  2016  -

budget 2017, unita' di personale di qualifica non  dirigenziale  come

da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del  presente

provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3,  del

decreto-legge n. 101 del 2013.

  2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione

penitenziaria e', altresi', autorizzato, nel triennio  2017-2019,  ad

indire procedure di reclutamento di unita' di personale di  qualifica

non dirigenziale come da Tabella 5 allegata,  che  costituisce  parte

integrante del presente provvedimento.

 

                               Art. 6

 

                       Ministero della salute

 

  1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad indire procedure  di

reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato,  sul  cumulo  delle

cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, e delle cessazioni dell'anno

2016 - budget 2017 unita' di personale di  qualifica  dirigenziale  e

dirigenti  delle  professionalita'  sanitarie  come  da   Tabella   6

allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente

provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3,  del

decreto-legge n. 101 del 2013.

  2. Il Ministero della salute e' autorizzato  ad  assumere  a  tempo

indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno  2015  -  budget

2016, e delle cessazioni dell'anno  2016  -  budget  2017  unita'  di

personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella  6  allegata,

che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

                               Art. 7

 

               Ministero dell'economia e delle finanze

 

  1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato,

sul cumulo delle cessazioni relative sia  al  personale  dirigenziale

che delle aree dell'anno 2016 - budget 2017, dell'anno 2017 -  budget

2018 e dell'anno 2018 - budget 2019 unita' di personale di  qualifica

non dirigenziale come da Tabella 7 allegata,  che  costituisce  parte

integrante del presente provvedimento. Resta  fermo  quanto  previsto

dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

 

                               Art. 8

 

            Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti

 

  1. Il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato

ad assumere a tempo indeterminato, sulle  cessazioni  2016  -  budget

2017 unita' di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale

come da Tabella 8 allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del

presente provvedimento.

 

                              Art. 9

 

                Istituto nazionale previdenza sociale

 

  1. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato ad indire

procedure di reclutamento e ad assumere a  tempo  indeterminato,  sul

cumulo delle cessazioni 2014 - budget 2015 e cessazioni 2015 - budget

2016 unita' di  personale  di  qualifica  non  dirigenziale  come  da

Tabella 9 allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente

provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3,  del

decreto-legge n. 101 del 2013.

  2.   Nella   medesima   Tabella   9   si   da'   conto,   altresi',

dell'utilizzazione del budget  con  riferimento  alla  mobilita'  del

personale dell'Ente strumentale  alla  Croce  Rossa  italiana  e  del

personale degli enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, comma  425,

della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge

n. 78 del 2015.

 

                               Art. 10

 

           Ministero della difesa-Agenzia Industrie Difesa

 

  1. L'Agenzia Industrie Difesa e' autorizzata ad indire procedure di

reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato,  sulle  cessazioni

2016 - budget 2017 unita' di personale di qualifica non dirigenziale,

sia  mediante  procedura  di  reclutamento  ordinario,  sia  mediante

reclutamento speciale a regime ex art. 35, comma 3-bis,  del  decreto

legislativo  n.  165  del  2001,  sia  attraverso  la  procedura   di

reclutamento  speciale  transitorio  ex  art.   4,   comma   6,   del

decreto-legge n. 101 del 2013,  come  da  Tabella  10  allegata,  che

costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta  fermo

quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge  n.  101  del

2013.

 

                               Art. 11

 

                 Ministero dello sviluppo economico

 

  1. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad assumere

a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017 unita'  di

personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 11  allegata,

che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

                               Art. 12

 

              ICE-Agenzia per la promozione all'estero

          e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

 

  1.     L'Agenzia     per     la     promozione     all'estero     e

l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e'  autorizzata  ad

assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 -  budget  2017

unita' di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale come

da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente

provvedimento.

 

                               Art. 13

 

    Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

 

  1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo

e' autorizzato ad assumere a tempo  indeterminato,  sulle  cessazioni

2016 - budget 2017, unita' di personale di qualifica  dirigenziale  e

non dirigenziale come da Tabella 13 allegata, che  costituisce  parte

integrante del presente provvedimento.

  2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo

e' autorizzato ad indire procedure concorsuali a tempo indeterminato,

di unita' di personale di qualifica dirigenziale e  non  dirigenziale

come da Tabella 13 allegata, che  costituisce  parte  integrante  del

presente provvedimento. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  4,

comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

 

                               Art. 14

 

                        Agenzia delle entrate

 

  1. L'Agenzia delle  entrate  e'  autorizzata  ad  indire  procedure

concorsuali e ad assumere a  tempo  indeterminato,  sulle  cessazioni

2016 - budget 2017, unita' di  personale  di  qualifica  dirigenziale

e non dirigenziale come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte

integrante del presente provvedimento. Resta  fermo  quanto  previsto

dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

 

                               Art. 15

 

                  Ispettorato nazionale del lavoro

 

  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato ad assumere  a

tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017,  unita'  di

personale di  qualifica  dirigenziale  e  non  dirigenziale  come  da

Tabella 15 allegata, che costituisce parte  integrante  del  presente

provvedimento.

 

                               Art. 16

 

                   Vincoli connessi alla mobilita'

 

  1. In relazione a quanto previsto dall'art.  1,  comma  425,  della

legge n. 190 del 2014, le  assunzioni  autorizzate  con  il  presente

provvedimento sono consentite a  condizione  che  le  amministrazioni

provvedano ad accantonare le risorse finanziarie  necessarie  per  le

procedure di mobilita' disciplinate dal decreto del Ministro  per  la

semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015.

  2. Con successive rimodulazioni  si  procedera'  alla  ricognizione

delle  facolta'  di  assunzione  relative  ai  budget  2015  e   2016

utilizzate   dalle   amministrazioni   destinatarie   del    presente

provvedimento per le procedure di mobilita' del personale degli  enti

di area vasta e dell'Ente  strumentale  alla  Croce  Rossa  italiana,

fatte  salve  le  ricognizioni  gia'  effettuate  con   il   presente

provvedimento.

  3.  Al  fine  di  garantire  l'eventuale  mobilita'  del  personale

dipendente a  tempo  indeterminato  delle  Camere  di  commercio,  le

amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare

la prevista percentuale del 10% sulle cessazioni del  2016  -  budget

2017, solo previa autorizzazione  da  parte  del  Dipartimento  della

funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.

L'autorizzazione sara' concessa dopo aver acquisito ogni informazione

utile in merito all'elenco dell'eventuale personale  in  soprannumero

delle Camere  di  commercio,  valutando  anche  la  possibilita',  in

relazione alla consistenza dei soprannumerari comunicati e in caso di

sufficiente  capienza,  di  imputare  il  necessario  importo   sulle

cessazioni del 2017 - budget 2018,  eventualmente  in  aggiunta  alla

prevista percentuale del 10% relativa a quest'ultimo budget.

 

                               Art. 17

 

                        Disposizioni generali

 

  1. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.

101  del  2013,  che  l'avvio  delle  procedure  concorsuali   e   lo

scorrimento delle graduatorie di  altre  amministrazioni  autorizzati

con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi  speciali,

sono subordinati:

  a)   all'avvenuta   immissione   in    servizio,    nella    stessa

amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie

graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo

indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non

temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;

  b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di  idonei  collocati

nelle proprie graduatorie  vigenti  e  approvate  a  partire  dal 

gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo

un criterio di equivalenza.

  2. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il  presente

provvedimento e', altresi', subordinato alla verifica, da parte della

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione

pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato:

  a) delle modalita' di svolgimento delle procedure  concorsuali  con

riferimento alle  previsioni  dell'art.  4,  comma  3-quinquies,  del

decreto-legge n. 101 del 2013;

  b)   per   il   personale   di   qualifica    dirigenziale,    alla

riconducibilita' delle procedure concorsuali alle previsioni  di  cui

all'art. 1, comma 216, della legge n. 208 del 2015.

  3. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni  autorizzati

con il presente provvedimento  restano,  altresi',  subordinati  alla

sussistenza di corrispondenti posti vacanti  in  dotazione  organica,

tanto alla data di emanazione  del  bando,  quanto  alla  data  delle

assunzioni.

 

                              Art. 18

 

                            Rimodulazioni

 

  1. Le amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per

unita' di  personale  appartenenti  a  categorie  o  profili  diversi

rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, fermo restando

quanto  previsto  dall'art.  15,  possono   avanzare   richiesta   di

rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei  ministri

- Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione

ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze  -

Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,   che

valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle

risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

  2. Con le modalita' di cui al  comma  1  si  procedera',  altresi',

all'autorizzazione  delle  assunzioni  e  dell'eventuale   avvio   di

procedure concorsuali a  valere  sulle  risorse  residue  dei  budget

approvati con il presente provvedimento.

 

                               Art. 19

 

                   Comunicazione delle assunzioni

 

  1. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate  sono  tenute  a

trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2018, per  le  necessarie

verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento

per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed  il  lavoro

pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i  dati  concernenti  il

personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da

sostenere, anche con  riferimento  al  personale  acquisito  mediante

procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425,  della  legge

n. 190 del 2014.

  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei

conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

    Roma, 10 ottobre 2017

 

                                            p. Il Presidente         

                                       del Consiglio dei ministri    

                                   Il Ministro per la semplificazione

                                      e la pubblica amministrazione  

                                                  Madia              

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze

           Padoan

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 2118

                                                             Allegato

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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