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decreto, 12/2/2018
DECRETO 12 febbraio 2018, Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi.
GU n.88 del 16-4-2018
decreto
Materia: appalti / disciplina

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 12 febbraio 2018

Determinazione della tariffa di iscrizione  all'albo  dei  componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi.

(GU n.88 del 16-4-2018)

 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»,  di  seguito codice;

  Visto l'art. 77,  comma  8,  del  codice,  che  stabilisce  che  il presidente e' individuato dalla stazione appaltante tra i  commissari sorteggiati;

  Visto l'art. 77, comma  10,  del  codice,  che  prevede  che:  «Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il  compenso massimo per  i  commissari»,  e  che:  «I  dipendenti  pubblici  sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun  compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.»;

  Considerata la necessita' di stabilire i compensi minimi e  massimi spettanti a  ciascun  commissario  in  ragione  dell'impegno  svolto, dell'importo di gara e del ruolo affidato al presidente;

  Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato art.  77,  comma 10, del codice, reso con nota prot. n. 0123216 del 2 novembre 2017;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

 

Tariffa di  iscrizione  all'albo  dei  componenti  delle  commissioni

giudicatrici

 

  1. La tariffa di iscrizione  all'albo  nazionale  obbligatorio  dei componenti delle commissioni giudicatrici  di  cui  all'art.  78  del codice e' stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha  cadenza  annuale con eventuale possibilita' di rideterminazione del relativo importo a partire dal terzo anno, sulla base dell'effettivo numero di iscritti, dei  sorteggi  effettuati  e  dei  costi   indiretti   effettivamente sostenuti.

  2. La tariffa di cui al  comma  1  non  e'  dovuta  dai  dipendenti pubblici qualora gli stessi richiedono di  svolgere  la  funzione  di componente la  commissione  giudicatrice  in  favore  della  stazione appaltante di appartenenza, fermo restando l'obbligo di corrispondere la stessa nei casi in cui gli  stessi  richiedono  di  svolgere  tale funzione in favore  di  stazioni  appaltanti  diverse  da  quelle  di appartenenza.

  3. L'Autorita'  nazionale  anticorruzione  definisce,  con  proprio atto, le modalita' di versamento della tariffa  di  cui  al  presente articolo.

 

Art. 2

Compenso per i commissari delle commissioni giudicatrici

 

  1. I compensi spettanti ai  singoli  componenti  delle  commissioni sono  determinati  con  riferimento  all'oggetto  del  contratto   ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui  all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

  2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la  funzione  di  componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso.

  3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni  di presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice, e'  superiore del cinque  per  cento  rispetto  a  quello  fissato  per  gli  altri commissari;  di  conseguenza  il  limite  minimo  e  massimo  di  cui all'Allegato  A  per  i  commissari  che  svolgono  le  funzioni   di presidente e' aumentato del cinque per cento.

  4. Dal calcolo dei compensi di cui all'Allegato A restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti  propri di ogni stazione appaltante.

                              

Art. 3

Graduazione dei compensi all'interno dei limiti previsti

 

  1. Le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti  minimi e massimi di cui all'Allegato A, a stabilire la misura  del  compenso sulla base dell'importo  e  della  complessita'  della  procedura  di aggiudicazione del contratto nonche' con riguardo ad  altri  elementi della gara che influiscono direttamente sull'attivita' dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    a) il grado di complessita' dell'affidamento;

    b) il numero dei lotti;

    c) il numero atteso dei partecipanti;

    d) il criterio di attribuzione di punteggi;

    e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

                          

 

Art. 4

Entrata in vigore

  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, conuna 1, entrano  in  vigore decorsi quindici giorni dalla data di  pubblicazione  della  delibera istitutiva  dell'Albo  di  cui  all'art.  78  del  codice  da   parte dell'ANAC.

  2. Le disposizioni di cui all'art.  2  entrano  in  vigore  decorsi quindici giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di  controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

    Roma, 12 febbraio 2018

 

                                     Il Ministro delle infrastrutture

                                             e dei trasporti         

                                                  Delrio             

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze     

         Padoan          

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2018, n. 1-407

                                                        

 

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

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