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decreto, 7/3/2018
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita'di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
GU n.111 del 15-5-2018
decreto
Materia: appalti / disciplina


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 2018, n. 49

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle  modalita'
di  svolgimento  delle  funzioni  del  direttore  dei  lavori  e  del
direttore dell'esecuzione».

(GU n.111 del 15-5-2018)
  Vigente al: 30-5-2018  

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

 
                             IL MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»;
  Visto l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio  2016,  n.
11;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Codice
dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n.  50
del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017,  n.
56, che prevede che con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
trasporti,  su  proposta  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono approvate le linee guida che individuano le modalita' e, se  del
caso, la tipologia di atti,  attraverso  i  quali  il  direttore  dei
lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma  3,  dello
stesso decreto legislativo  in  maniera  da  garantirne  trasparenza,
semplificazione,   efficientamento   informatico,   con   particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche  per
i controlli di contabilita' e  che  con  il  medesimo  decreto,  sono
disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di
conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa  tempistica,
nonche' i casi  in  cui  il  direttore  dell'esecuzione  puo'  essere
incaricato della verifica di conformita';
  Visto l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del  citato  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  come  modificato  dal  citato  decreto
legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il  medesimo  decreto
di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'  approvate  linee  guida   che
individuano  compiutamente  le  modalita'  di   effettuazione   delle
attivita' di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma  2,
secondo criteri di trasparenza e semplificazione;
  Visto l'articolo 101, comma 6-bis, del citato  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n.  56
del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare
importanza, da individuarsi con il decreto di cui  all'articolo  111,
comma 1, primo periodo, la stazione appaltante,  su  indicazione  del
direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del  direttore
dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto;
  Visto l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo  n.  56  del
2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o  parziali  dei
lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4, del  medesimo  articolo,  l'esecutore  puo'
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto  dall'articolo  1382  del  codice  civile  e  secondo
criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111,  comma
1 del predetto decreto legislativo n. 50 del  2016,  come  modificato
dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;
  Visto l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, che prevede che fino alla data di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I  e  II,  nonche'
gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  Visto l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi  dello
stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizione
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono
abrogate dalla loro entrata in vigore;
  Vista la iniziale proposta dell'Autorita' nazionale anticorruzione,
acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,
reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22
luglio 2016;
  Vista la nota  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  prot.  n.
0119526 dell'8 agosto 2016, relativa alle citate note  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016, espresso dalla
Commissione speciale nell'adunanza del 19 ottobre 2016;
  Viste  le   proposte   dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione,
trasmesse con note della medesima Autorita' prot. n. 0185848  del  15
dicembre 2016 e prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del  6
dicembre 2017;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00360/2018 espresso dalla
Commissione speciale nell'adunanza del 23 gennaio 2018;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la nota  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  prot.  n.
18130 del 27 febbraio 2018;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota prot. n. 7084 del 27 febbraio 2018, ai sensi  del
citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
 
                               Adotta
 
                      il seguente regolamento:
 
   
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
    b) «codice», il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
    c) «disposizioni di servizio»,  gli  atti  mediante  i  quali  il
responsabile unico  del  procedimento  impartisce  al  direttore  dei
lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori  e  al  direttore
dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;
    d)  «ordini  di  servizio»,  gli  atti  mediante   i   quali   il
responsabile unico del procedimento, il direttore  dei  lavori  e  il
direttore  dell'esecuzione  impartiscono   all'esecutore   tutte   le
disposizioni e istruzioni operative in  ordine  all'esecuzione  delle
prestazioni;
    e) «RUP», il responsabile unico del procedimento;
    f)  «programma  di  esecuzione  dei  lavori»,  il  documento  che
l'esecutore, in coerenza  con  il  cronoprogramma  predisposto  dalla
stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara
e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio
dei  lavori,  in  cui  siano  graficamente  rappresentate,  per  ogni
lavorazione, le previsioni circa il  periodo  di  esecuzione  nonche'
l'ammontare presunto, parziale e  progressivo,  dell'avanzamento  dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per  la  liquidazione
dei certificati di pagamento.
Titolo II
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Capo I
Profili generali

                               Art. 2
 
                      Rapporti con altre figure
 
  1. Il direttore dei  lavori  riceve  dal  RUP  le  disposizioni  di
servizio mediante le quali  quest'ultimo  impartisce  le  indicazioni
occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa  l'ordine  da
seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non  sia  regolato  dal
contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei  lavori,  la
periodicita' con la  quale  il  direttore  dei  lavori  e'  tenuto  a
presentare un rapporto  sulle  principali  attivita'  di  cantiere  e
sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle  disposizioni  di
servizio  impartite  dal  RUP  al  direttore  dei  lavori  resta   di
competenza  di  quest'ultimo  l'emanazione  di  ordini  di   servizio
all'esecutore in ordine  agli  aspetti  tecnici  ed  economici  della
gestione dell'appalto.
  2. Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  di  servizio
impartite dal RUP, il direttore dei  lavori  opera  in  autonomia  in
ordine   al   controllo   tecnico,   contabile    e    amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento.
  3. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori
sia stato affidato a un soggetto diverso  dal  direttore  dei  lavori
nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilita'  per  le
funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza,  operando
in piena autonomia.
                               Art. 3
 
                    Gli strumenti per l'esercizio
               dell'attivita' di direzione e controllo
 
  1. Il  direttore  dei  lavori  impartisce  all'esecutore  tutte  le
disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite  ordini  di
servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonche' annotati,  con
sintetiche motivazioni,  che  riportano  le  ragioni  tecniche  e  le
finalita' perseguite alla base dell'ordine, nel giornale  dei  lavori
con le modalita' di cui all'articolo 15.  L'esecutore  e'  tenuto  ad
uniformarsi alle disposizioni contenute  negli  ordini  di  servizio,
fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie riserve.
  2. Il direttore dei lavori  controlla  il  rispetto  dei  tempi  di
esecuzione  dei  lavori  indicati  nel  cronoprogramma  allegato   al
progetto esecutivo e successivamente  dettagliati  nel  programma  di
esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
  3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti  informatici  per
il controllo tecnico, amministrativo  e  contabile  dei  lavori,  nel
tempo strettamente necessario a consentire alle  stazioni  appaltanti
di dotarsi dei mezzi necessari per una completa  digitalizzazione  ai
sensi dell'articolo 15, gli ordini di servizio devono comunque  avere
forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati
per avvenuta conoscenza.
  4.  Il  direttore  dei  lavori  redige  il  processo   verbale   di
accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il
RUP.
Capo II
Funzioni e compiti nella fase preliminare

                               Art. 4
 
                 Attestazione dello stato dei luoghi
 
  1. Prima dell'avvio della procedura di scelta  del  contraente,  il
direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello  stato  dei
luoghi in merito:
    a) all'accessibilita' delle aree e degli immobili interessati dai
lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
    b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilita' del  progetto,
sopravvenuti   rispetto   agli    accertamenti    effettuati    prima
dell'approvazione del progetto medesimo.
  2. In caso di successiva modifica dello  stato  dei  luoghi,  prima
della  sottoscrizione  del  contratto,  il  RUP  puo'  richiedere  al
direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di
cui al comma 1.
  3. Tale attestazione e' rilasciata dal  RUP  nel  caso  in  cui  il
procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non
si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.
                               Art. 5
 
                       La consegna dei lavori
 
  1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del  RUP,  provvede
alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali,  non  oltre
quarantacinque giorni dalla data  di  registrazione  alla  Corte  dei
conti  del  decreto  di  approvazione  del  contratto,  e  non  oltre
quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando
la registrazione della Corte dei conti non e'  richiesta  per  legge;
per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque  giorni
decorre dalla data di stipula del contratto.
  2. Il direttore  dei  lavori  comunica  con  un  congruo  preavviso
all'esecutore il giorno e il luogo in cui  deve  presentarsi,  munito
del personale idoneo, nonche'  delle  attrezzature  e  dei  materiali
necessari per eseguire,  ove  occorra,  il  tracciamento  dei  lavori
secondo i piani, profili  e  disegni  di  progetto.  All'esito  delle
operazioni  di  consegna  dei  lavori,  il  direttore  dei  lavori  e
l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data  decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il  direttore  dei
lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle  parti  al
RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri  per  le  spese  relative
alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato gia' eseguito a cura della stazione appaltante.
  3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato  motivo,
nel giorno fissato dal direttore  dei  lavori  per  la  consegna,  la
stazione appaltante ha  facolta'  di  risolvere  il  contratto  e  di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare  una  nuova  data  per  la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione.
  4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla
stazione  appaltante,  l'esecutore  puo'  chiedere  di  recedere  dal
contratto.  Nel  caso  di  accoglimento   dell'istanza   di   recesso
l'esecutore  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese   contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove  l'istanza  dell'esecutore  non
sia accolta e si proceda tardivamente alla  consegna,  lo  stesso  ha
diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,
le cui modalita' di calcolo sono stabilite al comma 14.
  5. La stazione appaltante indica  nel  capitolato  di  appalto  gli
eventuali casi  in  cui  e'  facolta'  della  stessa  non  accogliere
l'istanza di recesso dell'esecutore.
  6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione
appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo'
durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine,  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
  7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di
informare l'Autorita'.
  8. Il direttore dei lavori e' responsabile della corrispondenza del
verbale di consegna dei lavori all'effettivo  stato  dei  luoghi.  Il
processo verbale di consegna deve essere redatto  in  contraddittorio
con l'esecutore e deve contenere:
    a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e  le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura,
i collocamenti di sagome e capisaldi;
    b) l'indicazione delle aree, dei locali, e  delle  condizioni  di
disponibilita'  dei  mezzi  d'opera  per  l'esecuzione   dei   lavori
dell'esecutore, nonche' l'ubicazione e  la  capacita'  delle  cave  e
delle discariche concesse o comunque  a  disposizione  dell'esecutore
stesso;
    c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi  i  lavori
e' libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale  e'
tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
  9. Il direttore dei lavori  provvede  alla  consegna  parziale  dei
lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in
relazione alla natura dei lavori  da  eseguire  ovvero  nei  casi  di
temporanea indisponibilita' delle aree e degli immobili. Nel caso  di
consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita'  delle
aree e degli immobili, l'esecutore e' tenuto a presentare, a pena  di
decadenza dalla possibilita' di iscrivere  riserve  per  ritardi,  un
programma di esecuzione  dei  lavori  che  preveda  la  realizzazione
prioritaria  delle  lavorazioni   sulle   aree   e   sugli   immobili
disponibili. Realizzati i  lavori  previsti  dal  programma,  qualora
permangano le cause di  indisponibilita'  si  applica  la  disciplina
relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna  parziale,
la  data  di  consegna  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e'  quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto  dal  direttore  dei
lavori.  Quando  il  direttore  dei  lavori  provvede  alla  consegna
d'urgenza, il verbale di consegna indica,  altresi',  le  lavorazioni
che l'esecutore  deve  immediatamente  eseguire,  comprese  le  opere
provvisionali.
  10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le  condizioni
locali e il progetto esecutivo, non si procede  alla  consegna  e  il
direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le
cause e  l'importanza  delle  differenze  riscontrate  rispetto  agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e
delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
  11.    Fermi    restando    i    profili     di     responsabilita'
amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante  del
direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per  causa
imputabile al medesimo, tale ritardo  e'  valutabile  dalla  stazione
appaltante ai fini della performance,  ove  si  tratti  di  personale
interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a  soggetto
esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a
carico dello stesso per la ritardata consegna.
  12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore
dal contratto per ritardo nella consegna dei  lavori  attribuibile  a
causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto  al
rimborso  delle  spese  contrattuali   effettivamente   sostenute   e
documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato  d'appalto
e, comunque, in  misura  non  superiore  alle  seguenti  percentuali,
calcolate sull'importo netto dell'appalto:
    a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
    b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
    c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
  13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore
ha  altresi'  diritto   al   rimborso   delle   spese,   nell'importo
quantificato nei documenti di gara e depurato  del  ribasso  offerto,
dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e  approvati  dalla
stazione appaltante; con il pagamento la proprieta' del  progetto  e'
acquisita in capo alla stazione appaltante.
  14.  Nei  casi  previsti  dai  commi  12  e   13,   ove   l'istanza
dell'esecutore  non  sia  accolta  e  si  proceda  tardivamente  alla
consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti
dal  ritardo,  pari  all'interesse  legale   calcolato   sull'importo
corrispondente  alla  produzione  media  giornaliera   prevista   dal
cronoprogramma nel  periodo  di  ritardo,  calcolato  dal  giorno  di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna
dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai  commi  12  e
13, nessun altro  compenso  o  indennizzo  spetta  all'esecutore.  La
richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e
13, debitamente quantificata, e' inoltrata a pena di decadenza  entro
sessanta giorni dalla data  di  ricevimento  della  comunicazione  di
accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli
importi spettanti a norma del primo periodo e' formulata  a  pena  di
decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di  consegna  dei
lavori e da confermare, debitamente  quantificata,  nel  registro  di
contabilita'.
  15.  Nel  caso  di  subentro  di   un   esecutore   ad   un   altro
nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori  per  accertare
la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di  quant'altro  il
nuovo esecutore deve assumere  dal  precedente,  e  per  indicare  le
indennita'  da   corrispondersi.   Qualora   l'esecutore   sostituito
nell'esecuzione  dell'appalto  non  intervenga  alle  operazioni   di
consegna,  oppure  rifiuti  di  firmare  i  processi   verbali,   gli
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni  ed  i  relativi
processi  verbali  sono  dai  medesimi  firmati  assieme   al   nuovo
esecutore. Trascorso  inutilmente  e  senza  giustificato  motivo  il
termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori
al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta'  di  risolvere
il contratto e di incamerare la cauzione.
Capo III
Funzioni e compiti in fase di esecuzione

                               Art. 6
 
                     Accettazione dei materiali
 
  1. Il direttore dei  lavori,  oltre  a  quelli  che  puo'  disporre
autonomamente,  esegue,  altresi',  tutti  i  controlli  e  le  prove
previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
  2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e
i componenti deperiti dopo  l'introduzione  in  cantiere  o  che  per
qualsiasi  causa  non  risultano  conformi  alla  normativa  tecnica,
nazionale  o  dell'Unione  europea,  alle  caratteristiche   tecniche
indicate  nei  documenti  allegati  al  contratto,  con  obbligo  per
l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a  sue
spese; in tal caso il rifiuto e' trascritto sul giornale  dei  lavori
o, comunque, nel primo atto  contabile  utile.  Ove  l'esecutore  non
effettui la  rimozione  nel  termine  prescritto  dal  direttore  dei
lavori, la stazione appaltante puo' provvedervi direttamente a  spese
dell'esecutore, a carico del quale  resta  anche  qualsiasi  onere  o
danno che possa  derivargli  per  effetto  della  rimozione  eseguita
d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera  solo  dopo
l'accettazione del direttore dei  lavori.  L'accettazione  definitiva
dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.
Anche dopo l'accettazione e la posa in  opera  dei  materiali  e  dei
componenti da parte dell'esecutore,  restano  fermi  i  diritti  e  i
poteri della stazione appaltante in  sede  di  collaudo.  Non  rileva
l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o
componenti di  caratteristiche  superiori  a  quelle  prescritte  nei
documenti contrattuali, o dell'esecuzione  di  una  lavorazione  piu'
accurata.
  3. I materiali e i manufatti portati in  contabilita'  rimangono  a
rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore  dei
lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza  la
necessaria diligenza o con materiali  diversi  da  quelli  prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa  in  opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il  rifiuto  e'  trascritto
sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile  utile,
entro quindici giorni  dalla  scoperta  della  non  conformita'  alla
normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o  al
contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
  4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono  prove
o analisi ulteriori rispetto a quelle  previste  dalla  legge  o  dal
capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneita' dei
materiali o dei  componenti  e  ritenute  necessarie  dalla  stazione
appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
  5. I materiali previsti dal progetto sono campionati  e  sottoposti
all'approvazione del direttore  dei  lavori,  completi  delle  schede
tecniche di riferimento e di tutte  le  certificazioni  in  grado  di
giustificarne le prestazioni,  con  congruo  anticipo  rispetto  alla
messa in opera.
  6. Il direttore dei lavori  verifica  altresi'  il  rispetto  delle
norme in tema di sostenibilita'  ambientale,  tra  cui  le  modalita'
poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo
e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
                               Art. 7
 
                Verifica del rispetto degli obblighi
                 dell'esecutore e del subappaltatore
 
  1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto,  il  direttore
dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e  degli  ispettori
di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
    a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici
autorizzate, nonche' dei subcontraenti, che non sono  subappaltatori,
i cui nominativi sono stati comunicati alla  stazione  appaltante  ai
sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
    b) controlla che i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel  rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato;
    c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita' dei
lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della  sospensione  dei
pagamenti   all'esecutore,   determina   la   misura   della    quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
    d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro  ore,
alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte  dell'esecutore,
delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
  2. In  caso  di  ricorso  all'istituto  dell'avvalimento  da  parte
dell'esecutore,  il  direttore  dei  lavori  coadiuva  il  RUP  nello
svolgimento delle attivita' di verifica dei  requisiti  di  capacita'
tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.
  3.  Il  direttore  dei  lavori  esegue  le  seguenti  attivita'  di
controllo:
    a) in caso di risoluzione contrattuale, cura,  su  richiesta  del
RUP,  la  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  gia'
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi  d'opera  e  la
relativa presa in consegna;
    b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali  da
ritardo previste nel contratto, nonche' per le  valutazioni  inerenti
la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4,  del
codice;
    c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in
merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni  e  che
sia  stata  rilasciata  la  necessaria  autorizzazione  in  caso   di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
    d) determina in contraddittorio con l'esecutore  i  nuovi  prezzi
delle lavorazioni e dei materiali non  previsti  dal  contratto,  nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6;
    e) redige apposita  relazione  laddove  avvengano  sinistri  alle
persone o danni alla proprieta' nel corso dell'esecuzione di lavori e
adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose, con le modalita' descritte all'articolo 11;
    f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni
cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
      1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo  stato
precedente;
      2) le cause dei danni, precisando l'eventuale  causa  di  forza
maggiore;
      3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
      4)  l'osservanza  o  meno  delle  regole  dell'arte   e   delle
prescrizioni del direttore dei lavori;
      5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.
  4.  Il  direttore  dei  lavori  pone  in  atto  tutti  i  controlli
individuati  dal  Piano  d'azione  nazionale  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento
alle specifiche attivita' di verifica da  attuarsi  durante  la  fase
esecutiva dell'opera.
                               Art. 8
 
            Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
 
  1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per
gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni  di  cui
all'articolo  106  del  codice.  Con  riferimento  ai  casi  indicati
dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore  dei
lavori descrive la situazione di fatto ai fini  dell'accertamento  da
parte del RUP della sua non imputabilita' alla  stazione  appaltante,
della sua non prevedibilita' al momento della redazione del  progetto
o della consegna  dei  lavori  e  delle  ragioni  per  cui  si  rende
necessaria la variazione.
  2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonche'  le
varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative  perizie  di
variante, indicandone i motivi in apposita relazione  da  inviare  al
RUP, nei casi  e  alle  condizioni  previste  dall'articolo  106  del
codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze  derivanti
dall'aver ordinato o  lasciato  eseguire  modifiche  o  addizioni  al
progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione,  sempre  che
non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a  persone  o
cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali
e ambientali o comunque di proprieta' delle stazioni appaltanti.
  3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore  dei
lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le  disposizioni  per  la
rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
  4. Nel  caso  di  cui  all'articolo  106,  comma  12,  del  codice,
l'esecutore non puo' far  valere  il  diritto  alla  risoluzione  del
contratto e la perizia suppletiva  e'  accompagnata  da  un  atto  di
sottomissione che l'esecutore e' tenuto a sottoscrivere in  segno  di
accettazione o di motivato dissenso. Nel  caso  in  cui  la  stazione
appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite  del  quinto
dell'importo   del   contratto,   deve   comunicarlo    all'esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta  all'esecutore  a
titolo di  indennizzo.  Ai  fini  della  determinazione  del  quinto,
l'importo  dell'appalto  e'  formato  dalla  somma   risultante   dal
contratto  originario,   aumentato   dell'importo   degli   atti   di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia'  intervenute,
nonche' dell'ammontare degli importi,  diversi  da  quelli  a  titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli
articoli 205 e 208 del codice.
  5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di  contratto,  ma
se comportano categorie di lavorazioni  non  previste  o  si  debbano
impiegare materiali  per  i  quali  non  risulta  fissato  il  prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di  nuovi  prezzi.  I  nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
    a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16  del
codice, ove esistenti;
    b)  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove   analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano  d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di  formulazione  dell'offerta,
attraverso  un  contraddittorio  tra  il  direttore  dei   lavori   e
l'esecutore, e approvati dal RUP.
  6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del  comma  5  risultino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro  economico,  i
prezzi prima di essere ammessi nella  contabilita'  dei  lavori  sono
approvati  dalla  stazione  appaltante,  su  proposta  del  RUP.   Se
l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati,
la  stazione  appaltante   puo'   ingiungergli   l'esecuzione   delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base  di  detti
prezzi, comunque ammessi  nella  contabilita';  ove  l'esecutore  non
iscriva  riserva  negli  atti  contabili,  i  prezzi   si   intendono
definitivamente accettati.
  7. Il direttore dei lavori puo' disporre modifiche di dettaglio non
comportanti  aumento   o   diminuzione   dell'importo   contrattuale,
comunicandole preventivamente al RUP.
  8. Il direttore dei  lavori,  entro  dieci  giorni  dalla  proposta
dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica  corredata  anche
degli elementi di valutazione economica, di  variazioni  migliorative
di  sua  esclusiva  ideazione  e  che  comportino   una   diminuzione
dell'importo originario  dei  lavori,  trasmette  la  stessa  al  RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta  le
modifiche  dirette  a  migliorare  gli  aspetti  funzionali,  nonche'
singoli elementi tecnologici o singole componenti del  progetto,  che
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le
varianti migliorative,  proposte  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale  il
progetto ne' le categorie di lavori.
                               Art. 9
 
                       Contestazioni e riserve
 
  1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni  su
aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa  disciplina
prevista  dalla  stazione  appaltante  e  riportata  nel   capitolato
d'appalto.
                               Art. 10
 
                       Sospensione dei lavori
 
  1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del
codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere
durante il periodo di sospensione per accertare le  condizioni  delle
opere e la presenza  eventuale  della  manodopera  e  dei  macchinari
eventualmente presenti e da' le disposizioni necessarie  a  contenere
macchinari e manodopera  nella  misura  strettamente  necessaria  per
evitare danni alle opere gia' eseguite e per  facilitare  la  ripresa
dei lavori.
  2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella  quale  il
risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di  sospensioni  totali  o
parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle  di  cui  ai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice  sia  quantificato  sulla
base dei seguenti criteri:
    a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si  ottengono
sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa  nella  misura
del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento  e
calcolando sul risultato la  percentuale  del  6,5  per  cento.  Tale
risultato va diviso per il tempo contrattuale e  moltiplicato  per  i
giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il
risarcimento  quantificato  sulla  base  del  criterio  di  cui  alla
presente lettera;
    b) la lesione  dell'utile  e'  riconosciuta  coincidente  con  la
ritardata percezione dell'utile di impresa, nella  misura  pari  agli
interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e)
del decreto  legislativo  9  ottobre  2002  n.  231  computati  sulla
percentuale   del   dieci   per   cento,   rapportata   alla   durata
dell'illegittima sospensione;
    c)  il  mancato  ammortamento  e  le   retribuzioni   inutilmente
corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore  reale,  all'atto
della sospensione,  dei  macchinari  esistenti  in  cantiere  e  alla
consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
    d) la determinazione dell'ammortamento  avviene  sulla  base  dei
coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
  3. La sospensione  parziale  dei  lavori  determina,  altresi',  il
differimento dei termini contrattuali pari ad  un  numero  di  giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione  per  il  rapporto
tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto  della  sospensione
parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso  periodo
secondo il cronoprogramma.
  4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione  il
direttore dei  lavori  lo  comunica  al  RUP  affinche'  quest'ultimo
disponga  la  ripresa  dei  lavori  e  indichi   il   nuovo   termine
contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di  ripresa  dei
lavori effettuata dal RUP,  il  direttore  dei  lavori  procede  alla
redazione  del  verbale  di  ripresa  dei  lavori,  che  deve  essere
sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il  nuovo  termine
contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in  cui  l'esecutore  ritenga
cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea  dei
lavori e il RUP non abbia disposto  la  ripresa  dei  lavori  stessi,
l'esecutore puo' diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei  lavori  perche'  provveda  alla  ripresa;  la  diffida
proposta ai fini sopra indicati, e' condizione necessaria  per  poter
iscrivere  riserva  all'atto  della  ripresa  dei   lavori,   qualora
l'esecutore intenda far valere l'illegittima  maggiore  durata  della
sospensione.
  5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle  sospensioni  dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo  che  per  le  sospensioni  inizialmente
legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione  nel  verbale  di
ripresa dei lavori.
  6. Il direttore dei lavori  e'  responsabile  nei  confronti  della
stazione  appaltante  di  un'eventuale  sospensione  illegittima  dal
medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107  del
codice.
                               Art. 11
 
                        Gestione dei sinistri
 
  1. Nel  caso  in  cui  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  si
verifichino  sinistri  alle  persone  o  danni  alle  proprieta',  il
direttore dei lavori compila una relazione nella  quale  descrive  il
fatto e le presumibili cause e  adotta  gli  opportuni  provvedimenti
finalizzati a ridurre  le  conseguenze  dannose.  Tale  relazione  e'
trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
    a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti  gli
adempimenti  per  evitare  il  verificarsi  di  danni   alle   opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
    b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di  danni
ai luoghi, a cose  o  a  terzi  determinati  da  mancata,  tardiva  o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
  2. L'esecutore non puo' pretendere indennizzi per danni alle  opere
o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei  limiti
consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore
l'esecutore ne fa  denuncia  al  direttore  dei  lavori  nei  termini
stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque  giorni
da  quello   dell'evento,   a   pena   di   decadenza   dal   diritto
all'indennizzo. Al fine  di  determinare  l'eventuale  indennizzo  al
quale puo' avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei  lavori
redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
    a) lo stato delle cose dopo il danno,  rapportandole  allo  stato
precedente;
    b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o  di
forza maggiore;
    c)  l'eventuale  negligenza,  indicandone  il  responsabile,  ivi
compresa l'ipotesi  di  erronea  esecuzione  del  progetto  da  parte
dell'appaltatore;
    d)  l'osservanza  o  meno  delle   regole   dell'arte   e   delle
prescrizioni del direttore dei lavori;
    e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a  prevenire  i
danni.
  Nessun indennizzo e' dovuto quando a  determinare  il  danno  abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso  e'
tenuto a rispondere.
                               Art. 12
 
              Funzioni e compiti al termine dei lavori
 
  1.  Il  direttore  dei  lavori,  a   fronte   della   comunicazione
dell'esecutore di intervenuta  ultimazione  dei  lavori,  effettua  i
necessari accertamenti in contraddittorio  con  l'esecutore,  elabora
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e  lo  invia
al RUP, il quale ne rilascia copia conforme  all'esecutore.  In  ogni
caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore  dei
lavori redige  in  contraddittorio  con  l'esecutore  un  verbale  di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione
delle  penali  previste  nel  contratto  per  il  caso  di  ritardata
esecuzione.  Qualora  sia  previsto  nel  bando   e   nei   documenti
contrattuali,  il   certificato   di   ultimazione   puo'   prevedere
l'assegnazione di un termine perentorio,  non  superiore  a  sessanta
giorni, per il  completamento  di  lavorazioni  di  piccola  entita',
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto  marginali
e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita' dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato  di
ultimazione e la necessita' di redazione  di  nuovo  certificato  che
accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
  2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
    a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni
di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la  documentazione
relativa all'esecuzione dei lavori;
    b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle  operazioni  di
collaudo;
    c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa
in servizio degli impianti.
  3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti  tecnici,  prove
di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi  del
ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni  e
apparecchiature impiantistiche rispondano  ai  requisiti  di  cui  al
Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione.
Capo IV
Controllo amministrativo contabile

                               Art. 13
 
           Attivita' di controllo amministrativo contabile
 
  1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata
all'esecuzione dell'opera o dei lavori,  attraverso  la  compilazione
con precisione e tempestivita' dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti  di  legge,  con  i  quali  si  realizza
l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.  A  tal
fine provvede a classificare  e  misurare  le  lavorazioni  eseguite,
nonche'  a  trasferire  i  rilievi   effettuati   sul   registro   di
contabilita'  e  per  le  conseguenti  operazioni  di   calcolo   che
consentono di individuare  il  progredire  della  spesa.  Secondo  il
principio di costante progressione della  contabilita',  le  predette
attivita' di accertamento dei fatti producenti  spesa  devono  essere
eseguite  contemporaneamente  al  loro  accadere  e,  quindi,  devono
procedere di pari passo con l'esecuzione.
  2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, nonche' la disciplina  dei  termini  e  delle
modalita' di pagamento dell'esecutore contenuta nella  documentazione
di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori  provvede
all'accertamento e alla registrazione di  tutti  i  fatti  producenti
spesa contemporaneamente al loro accadere, affinche' possa sempre:
    a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine
fissato nella  documentazione  di  gara  e  nel  contratto,  ai  fini
dell'emissione dei certificati per  il  pagamento  degli  acconti  da
parte del RUP;
    b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente
le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti  dei
tempi e delle somme autorizzate.
                               Art. 14
 
                        I documenti contabili
 
  1.  I  diversi  documenti  contabili,  predisposti  e  tenuti   dal
direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli  ispettori  di
cantiere,  se  dal  medesimo  delegati,  che  devono  essere  firmati
contestualmente  alla  compilazione  rispettando  la  cronologia   di
inserimento dei dati, sono:
    a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno
almeno:
      1) l'ordine, il modo e l'attivita'  con  cui  progrediscono  le
lavorazioni;
      2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
      3)  l'attrezzatura  tecnica  impiegata  per  l'esecuzione   dei
lavori;
      4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate
dalle rispettive fatture quietanzate, nonche'  quant'altro  interessi
l'andamento  tecnico  ed  economico  dei  lavori,  ivi  compresi  gli
eventuali eventi infortunistici;
      5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi
ai  lavori  che  possano  influire  sui  medesimi,   inserendovi   le
osservazioni meteorologiche  e  idrometriche,  le  indicazioni  sulla
natura dei terreni e quelle particolarita' che possono essere utili;
      6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP
e del direttore dei lavori;
      7) le relazioni indirizzate al RUP;
      8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento
di prove;
      9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
      10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od  aggiunte
ai prezzi;
    b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle  provviste  che
contengono  la  misurazione  e  classificazione   delle   lavorazioni
effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che
i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o
dal tecnico dell'esecutore che  ha  assistito  al  rilevamento  delle
misure. Per le lavorazioni e le  somministrazioni  che  per  la  loro
natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei  lavori  e'
tenuto  ad   accertare   la   loro   corrispondenza   ai   preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori  a
corpo, le lavorazioni sono annotate su  un  apposito  libretto  delle
misure, sul quale, in occasione di ogni  stato  d'avanzamento  e  per
ogni  categoria  di  lavorazione  in  cui  risultano  suddivisi,   il
direttore dei lavori  registra  la  quota  percentuale  dell'aliquota
relativa alla voce disaggregata della  stessa  categoria,  rilevabile
dal  contratto,  che  e'  stata  eseguita.   Le   progressive   quote
percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di
lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate  dal
direttore  dei  lavori,  il  quale  puo'  controllarne  l'ordine   di
grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo  dal
quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono
altresi' contenere le figure quotate delle  lavorazioni  eseguite,  i
profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle  cose  prima  e
dopo le lavorazioni,  oltre  alle  memorie  esplicative  al  fine  di
dimostrare chiaramente ed esattamente,  nelle  sue  varie  parti,  la
forma e il modo di esecuzione;
    c) il registro di contabilita' che contiene le trascrizioni delle
annotazioni presenti nei libretti delle misure,  nonche'  le  domande
che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore
dei lavori.  L'iscrizione  delle  partite  e'  effettuata  in  ordine
cronologico. In apposita sezione  del  registro  di  contabilita'  e'
indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita'  di
ogni  lavorazione  eseguita  con  i  relativi  importi,  in  modo  da
consentire una verifica della rispondenza  all'ammontare  complessivo
dell'avanzamento dei  lavori.  Il  registro  di  contabilita'  e'  il
documento  che  riassume  ed  accentra   l'intera   contabilizzazione
dell'opera, in quanto a ciascuna quantita' di lavorazioni eseguite  e
registrate nel libretto vengono  applicati  i  corrispondenti  prezzi
contrattuali, in modo tale da determinare  l'avanzamento  dei  lavori
non soltanto sotto il profilo delle quantita' eseguite ma anche sotto
quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.  Il  direttore  dei
lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro  sia  diviso
per articoli o  per  serie  di  lavorazioni,  purche'  le  iscrizioni
rispettino in ciascun foglio l'ordine  cronologico.  Il  registro  e'
sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione  in  occasione  di
ogni stato di avanzamento;
    d) lo stato di avanzamento lavori (SAL)  che  riassume  tutte  le
lavorazioni  e  tutte  le  somministrazioni  eseguite  dal  principio
dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di
contabilita', e' rilasciato nei termini e  modalita'  indicati  nella
documentazione di gara e  nel  contratto  di  appalto,  ai  fini  del
pagamento di una rata di  acconto;  a  tal  fine  il  documento  deve
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia' corrisposti  e,
di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base
della differenza tra le prime  due  voci.  Il  direttore  dei  lavori
trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP,  che  emette
il  certificato  di  pagamento;  il  RUP,   previa   verifica   della
regolarita' contributiva  dell'esecutore,  invia  il  certificato  di
pagamento alla stazione appaltante per  l'emissione  del  mandato  di
pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP  e'  annotato
nel registro di contabilita';
    e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori
a  seguito  della  certificazione  dell'ultimazione  degli  stessi  e
trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende  alle  quali  l'esecuzione  del  lavoro  e'  stata  soggetta,
allegando tutta la relativa  documentazione.  Il  conto  finale  deve
essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore
non puo' iscrivere domande per  oggetto  o  per  importo  diverse  da
quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo  svolgimento
dei lavori e deve confermare le  riserve  gia'  iscritte  negli  atti
contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione  di  cui
all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di  cui  all'articolo
205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel  termine
assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo  sottoscrive  senza
confermare le domande gia' formulate nel registro di contabilita', il
conto finale si ha come da  lui  definitivamente  accettato.  Firmato
dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato,
il RUP, entro  i  successivi  sessanta  giorni,  redige  una  propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato  sulla
fondatezza delle  domande  dell'esecutore  per  le  quali  non  siano
intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
  2.  Puo'  essere  anche  previsto  un  sommario  del  registro   di
contabilita' che, nel caso  di  lavori  a  misura,  riporta  ciascuna
partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di
perizia; nel caso di lavori  a  corpo,  il  sommario  specifica  ogni
categoria  di  lavorazione  secondo  lo  schema  di  contratto,   con
l'indicazione  della  rispettiva  aliquota  di   incidenza   rispetto
all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di
ogni stato d'avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita e
i  relativi  importi,  al  fine  di  consentire  una  verifica  della
rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal  registro
di contabilita'.
  3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi  d'opera,  nonche'  le
provviste  somministrate  dall'esecutore  possono   essere   annotate
dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio,  per  essere  poi
scritte in apposita lista settimanale.  L'esecutore  firma  le  liste
settimanali, nelle quali sono specificati  le  lavorazioni  eseguite,
nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni
giorno della settimana, nonche' tipo ed ore quotidiane di impiego dei
mezzi  d'opera  forniti  ed  elenco  delle  provviste   eventualmente
fornite, documentate dalle rispettive  fatture  quietanzate.  Ciascun
assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista
separata. Tali liste possono  essere  distinte  secondo  la  speciale
natura  delle  somministrazioni,  quando  queste  abbiano  una  certa
importanza.
  4. Il  direttore  dei  lavori,  in  caso  di  delega  ai  direttori
operativi o agli ispettori di cantiere,  verifica  l'esattezza  delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le  osservazioni,  le
prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo  con  la
data la sua firma, di seguito  all'ultima  annotazione  dei  predetti
soggetti delegati.
  5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore  dei
lavori allega la seguente documentazione:
    a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
    b) gli atti di consegna e riconsegna di  mezzi  d'opera,  aree  o
cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
    c) le eventuali  perizie  di  variante,  con  gli  estremi  della
intervenuta approvazione;
    d)  gli  eventuali  nuovi  prezzi  ed  i  relativi   verbali   di
concordamento, atti di  sottomissione  e  atti  aggiuntivi,  con  gli
estremi di approvazione e di registrazione;
    e) gli ordini di servizio impartiti;
    f) la sintesi dell'andamento e  dello  sviluppo  dei  lavori  con
l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione  delle  eventuali
transazioni e  accordi  bonari  intervenuti,  nonche'  una  relazione
riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
    g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il  certificato
di ultimazione dei lavori  con  l'indicazione  dei  ritardi  e  delle
relative cause;
    h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o  cose  con
indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
    i) i processi verbali di accertamento di fatti o  di  esperimento
di prove;
    l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del  RUP,
ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;
    m) gli atti  contabili,  ossia  i  libretti  delle  misure  e  il
registro di contabilita';
    n)  tutto  cio'  che  puo'  interessare  la  storia   cronologica
dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed  economiche
che possono agevolare il collaudo.
  6.  Il  direttore  dei  lavori  conferma  o  rettifica,  previe  le
opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e  sottoscrive
ogni documento contabile.
  7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come
nel  caso  in  cui  i  lavori  facciano  capo  a  fonti  diverse   di
finanziamento,  la  contabilita'  comprende  tutti  i  lavori  ed  e'
effettuata  attraverso  distinti  documenti  contabili,  in  modo  da
consentire una gestione separata dei  relativi  quadri  economici.  I
certificati di pagamento devono essere analogamente  distinti,  anche
se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
  8. I lavori annuali estesi a piu' esercizi con lo stesso  contratto
si liquidano alla fine dei lavori di ciascun  esercizio,  chiudendone
la contabilita' e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra
loro distinti.
                               Art. 15
 
                Strumenti elettronici di contabilita'
                     e contabilita' semplificata
 
  1. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante l'utilizzo  di
strumenti  elettronici  specifici,  che  usano   piattaforme,   anche
telematiche,  interoperabili  a   mezzo   di   formati   aperti   non
proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra  i  fornitori
di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta  nel  presente
regolamento e nel decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Tali
strumenti  elettronici  devono   essere   in   grado   di   garantire
l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli
stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei  lavori  sia
affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati  devono
essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneita'
e  la  conformita'   alle   prescrizioni   contenute   nel   presente
regolamento.  Nel  caso  di  mancato   utilizzo   di   programmi   di
contabilita' computerizzata, che deve  essere  congruamente  motivato
dalla stazione appaltante e comunicato all'Autorita', e comunque  per
il periodo strettamente necessario per l'adeguamento  della  stazione
appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni
sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui
pagine devono essere preventivamente numerate e  firmate  dal  RUP  e
dall'esecutore.
  2.  Nel   caso   di   utilizzo   di   programmi   di   contabilita'
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure puo' essere
effettuata anche attraverso la registrazione  delle  misure  rilevate
direttamente  in  cantiere  dal  personale  incaricato,  in  apposito
brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui e'
consentita  l'utilizzazione  di   programmi   per   la   contabilita'
computerizzata,  preventivamente  accettati  dal   responsabile   del
procedimento, la compilazione dei libretti delle misure  puo'  essere
effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.
  3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e' consentita la
tenuta di una contabilita' semplificata, previa verifica da parte del
direttore dei lavori  della  corrispondenza  del  lavoro  svolto  con
quanto fatturato, tenendo conto dei lavori  effettivamente  eseguiti.
Il certificato di regolare  esecuzione  puo'  essere  sostituito  con
l'apposizione del visto del direttore dei  lavori  sulle  fatture  di
spesa.
Titolo III
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O
FORNITURE
Capo I
Profili generali

                               Art. 16
 
            Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP
 
  1. L'incarico di direttore dell'esecuzione e', di norma,  ricoperto
dal  RUP,  tranne  i  casi  indicati  nelle  linee   guida   adottate
dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.
  2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le  disposizioni  di
servizio mediante le  quali  quest'ultimo  impartisce  le  istruzioni
occorrenti a garantire la regolarita' dell'esecuzione del servizio  o
della  fornitura  e  stabilisce,  in  relazione  all'importanza   del
servizio o della fornitura, la periodicita' con la quale il direttore
dell'esecuzione e' tenuto a  presentare  un  rapporto  sull'andamento
delle principali attivita' di esecuzione del contratto.
  3. Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  di  servizio
eventualmente impartite dal RUP, il direttore  dell'esecuzione  opera
in  autonomia  in  ordine  al  coordinamento,  alla  direzione  e  al
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
  4. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis,  e  dell'articolo  111,
comma 2, del codice, la  stazione  appaltante  per  i  servizi  e  le
forniture connotati da particolari  caratteristiche  tecniche,  cosi'
come individuati nelle linee guida adottate dall'Autorita'  ai  sensi
dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione  del  direttore
dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu'  assistenti
con funzioni di direttore operativo per svolgere  i  compiti  di  cui
all'articolo 101,  comma  4,  del  codice,  per  quanto  compatibili,
nonche' coadiuvare il  direttore  dell'esecuzione  nell'ambito  delle
funzioni di cui agli articoli da 18 a 26.
                               Art. 17
 
                    Gli strumenti per l'esercizio
               dell'attivita' di direzione e controllo
 
  1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore  tutte  le
disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite  ordini  di
servizio,  che  devono   riportare,   nella   loro   forma   scritta,
sinteticamente, le ragioni tecniche e le  finalita'  perseguite  alla
base dell'ordine e devono essere comunicati al  RUP.  L'esecutore  e'
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni  contenute  negli  ordini  di
servizio, fatta salva la facolta' di  iscrivere  le  proprie  riserve
secondo quanto previsto all'articolo 21.
  2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti  informatici  per
il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai
sensi dell'articolo 26,  comma  2,  che  devono  essere  congruamente
motivati dalle stazioni  appaltanti  e  comunicati  all'Autorita',  e
comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire
alle stazioni appaltanti di  dotarsi  dei  mezzi  necessari  per  una
completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere  forma
scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi  firmati  per
avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
  3. Il  direttore  dell'esecuzione  redige  i  processi  verbali  di
accertamento di  fatti,  che  devono  essere  inviati  al  RUP  e  le
relazioni per il RUP medesimo.
Capo II
Funzioni e compiti in fase di esecuzione

                               Art. 18
 
                      L'attivita' di controllo
 
  1.  Il  direttore  dell'esecuzione  svolge  il  coordinamento,   la
direzione  e  il  controllo  tecnico-contabile  dell'esecuzione   del
contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne
la regolare esecuzione nei tempi  stabiliti  e  in  conformita'  alle
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle  condizioni
offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
  2. In relazione alle specifiche tipologie di  forniture  o  servizi
oggetto  di  contratto,  le  attivita'  di  controllo  del  direttore
dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
    a) la qualita'  del  servizio  o  della  fornitura,  intesa  come
aderenza o conformita' a tutti gli standard qualitativi richiesti nel
contratto  o  nel  capitolato   e   eventualmente   alle   condizioni
migliorative contenute nell'offerta;
    b) l'adeguatezza delle  prestazioni  o  il  raggiungimento  degli
obiettivi;
    c) il rispetto dei tempi e delle modalita' di consegna;
    d)  l'adeguatezza  della  reportistica  sulle  prestazioni  e  le
attivita' svolte;
    e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
    f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in  materia
ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del
codice.
  Tale  controllo  e'  condotto  nel  corso  dell'intera  durata  del
rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilita'  della
qualita', sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico
richiamo delle regole dell'arte.  Gli  esiti  del  controllo  debbono
risultare da apposito processo verbale.
  3. Il direttore  dell'esecuzione  segnala  tempestivamente  al  RUP
eventuali  ritardi,  disfunzioni  o   inadempimenti   rispetto   alle
prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione  da  parte
del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della  risoluzione
dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
                               Art. 19
 
                 Avvio dell'esecuzione del contratto
 
  1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni  del
RUP,  dopo  che  il  contratto  e'  divenuto  efficace,   da'   avvio
all'esecuzione della prestazione,  fornendo  all'esecutore  tutte  le
istruzioni  e  direttive  necessarie   e   redigendo,   laddove   sia
indispensabile in relazione alla natura  e  al  luogo  di  esecuzione
delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel
quale sono indicati:
    a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attivita';
    b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi
a disposizione dalla stazione appaltante, compresa  la  dichiarazione
attestante che lo  stato  attuale  degli  ambienti  e'  tale  da  non
impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attivita'.
  2. Quando, nei casi consentiti  dall'articolo  32  del  codice,  e'
disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica
nel   verbale   di   avvio   quanto   predisposto   o   somministrato
dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.
  3. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del  codice,
il  direttore  dell'esecuzione  ordina  l'avvio  dell'esecuzione  del
contratto in via di  urgenza,  indica  nel  verbale  di  consegna  le
prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
                               Art. 20
 
                Verifica del rispetto degli obblighi
                 dell'esecutore e del subappaltatore
 
  1. Con riferimento alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  il
direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:
    a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione  del  contratto
delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonche' dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono  stati  comunicati
alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo  105,  comma  2,  del
codice;
    b) controlla che i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato;
    c) registra le  contestazioni  dell'esecutore  sulla  regolarita'
delle prestazioni  eseguite  dal  subappaltatore  e,  ai  fini  della
sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina  la  misura  della
quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
    d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro  ore,
alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte  dell'esecutore,
delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
  2. In  caso  di  ricorso  all'istituto  dell'avvalimento  da  parte
dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva  il  RUP  nello
svolgimento delle attivita' di verifica dei  requisiti  di  capacita'
tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.
                               Art. 21
 
                       Contestazioni e riserve
 
  1.  Il   direttore   dell'esecuzione,   per   la   gestione   delle
contestazioni su aspetti tecnici e delle  riserve,  si  attiene  alla
relativa disciplina prevista dalla stazione  appaltante  e  riportata
nel capitolato d'appalto.
                               Art. 22
 
            Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
 
  1.  Il  direttore  dell'esecuzione  fornisce   al   RUP   l'ausilio
necessario per gli accertamenti  in  ordine  alla  sussistenza  delle
condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.
  2. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonche'
le varianti dei contratti  in  corso  di  esecuzione,  indicandone  i
motivi in apposita relazione, nei casi  e  alle  condizioni  previste
dall'articolo 106 del codice. Il direttore  dell'esecuzione  risponde
delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato  o  lasciato  eseguire
modifiche    contrattuali,    senza    averne    ottenuto    regolare
autorizzazione, sempre  che  non  derivino  da  interventi  volti  ad
evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni  soggetti  alla
legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque  di
proprieta' della stazione appaltante.
  3. In caso di modifiche contrattuali  non  disposte  dal  direttore
dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le  disposizioni
per la rimessa in pristino della situazione  originaria  preesistente
con spese a carico dell'esecutore stesso.
  4. Con riferimento alle variazioni  entro  il  quinto  dell'importo
contrattuale  di  cui  all'articolo  106,  comma  12,   del   codice,
l'esecutore non puo' far  valere  il  diritto  alla  risoluzione  del
contratto ed e'  tenuto  a  eseguire  le  nuove  prestazioni,  previa
sottoscrizione di un atto di  sottomissione,  agli  stessi  prezzi  e
condizioni  del  contratto  originario,  senza  diritto   ad   alcuna
indennita'  ad  eccezione  del  corrispettivo  relativo  alle   nuove
prestazioni. Ai  fini  della  determinazione  del  quinto,  l'importo
dell'appalto  e'  formato  dalla  somma  risultante   dal   contratto
originario, aumentato dell'importo  degli  atti  di  sottomissione  e
degli  atti  aggiuntivi  per  varianti  gia'   intervenute,   nonche'
dell'ammontare  degli   importi,   diversi   da   quelli   a   titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli
articoli 205, 206 e 208 del codice.
  5. Le variazioni sono  valutate  ai  prezzi  di  contratto,  ma  se
comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali  non
risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede  alla  formazione
di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
    a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel
contratto;
    b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente
o parzialmente da nuove analisi effettuate  avendo  a  riferimento  i
prezzi  alla  data  di  formulazione  dell'offerta,   attraverso   un
contraddittorio tra il direttore  dell'esecuzione  e  l'esecutore,  e
approvati dal RUP.
  Ove da tali calcoli risultino maggiori spese  rispetto  alle  somme
previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP.
  Se l'esecutore non accetta  i  nuovi  prezzi  cosi'  determinati  e
approvati, la  stazione  appaltante  puo'  ingiungergli  l'esecuzione
delle prestazioni sulla base di detti  prezzi;  ove  l'esecutore  non
iscriva  riserva  negli  atti  contabili,  i  prezzi   si   intendono
definitivamente accettati.
  6.  Il  direttore  dell'esecuzione  puo'  disporre   modifiche   di
dettaglio  non  comportanti  aumento   o   diminuzione   dell'importo
contrattuale, comunicandole al RUP.
                               Art. 23
 
                     Sospensione dell'esecuzione
 
  1. Il  direttore  dell'esecuzione,  quando  ordina  la  sospensione
dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo  107,
comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare  al
RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre  a
quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilita' delle ragioni
della sospensione e le prestazioni gia' effettuate.
  2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale  sia
quantificato  il  risarcimento  dovuto  all'esecutore  nel  caso   di
sospensioni totali o parziali delle prestazioni  disposte  per  cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2  e  4  dell'articolo  107  del
codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo
10, comma 2, in quanto compatibili.
  3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il
direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP  affinche'  quest'ultimo
disponga la  ripresa  dell'esecuzione  e  indichi  il  nuovo  termine
contrattuale. Entro  cinque  giorni  dalla  disposizione  di  ripresa
dell'esecuzione effettuata  dal  RUP,  il  direttore  dell'esecuzione
procede alla redazione del verbale  di  ripresa  dell'esecuzione  del
contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore  e  deve
riportare  il  nuovo  termine  contrattuale  indicato  dal  RUP.   Il
direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro  cinque
giorni dalla data della relativa redazione.
                               Art. 24
 
                        Gestione dei sinistri
 
  1. Nel  caso  in  cui  nel  corso  dell'esecuzione  si  verifichino
sinistri  alle  persone  o  danni  alle  proprieta',   il   direttore
dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e
le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati
a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e'  trasmessa  senza
indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
    a) tutte le  misure  e  tutti  gli  adempimenti  per  evitare  il
verificarsi  di  danni  all'ambiente,  alle  persone  e   alle   cose
nell'esecuzione dell'appalto;
    b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente  o  il
risarcimento di danni ai luoghi, a cose  o  a  terzi  determinati  da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
  2. L'esecutore non puo' pretendere indennizzi per danni se  non  in
caso fortuito o  di  forza  maggiore  e  nei  limiti  consentiti  dal
contratto. In tal  caso  l'esecutore  ne  fa  denuncia  al  direttore
dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale  o,  in
difetto, entro  cinque  giorni  da  quello  dell'evento,  a  pena  di
decadenza  dal  diritto  all'indennizzo.  Al  fine   di   determinare
l'eventuale indennizzo  al  quale  puo'  avere  diritto  l'esecutore,
spetta al direttore dell'esecuzione redigere  processo  verbale  alla
presenza di quest'ultimo, accertando:
    a) lo stato delle cose dopo il danno,  rapportandole  allo  stato
precedente;
    b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o  di
forza maggiore;
    c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
    d)  l'osservanza  o  meno  delle   regole   dell'arte   e   delle
prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
    e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a  prevenire  i
danni.
  3. Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno  abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso  e'
tenuto a rispondere.
                               Art. 25
 
                    Funzioni e compiti al termine
                    dell'esecuzione del contratto
 
  1. Il  direttore  dell'esecuzione,  a  fronte  della  comunicazione
dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua
entro cinque giorni i necessari accertamenti in  contraddittorio  con
lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato  di
ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia
copia conforme all'esecutore.
                               Art. 26
 
                Il controllo amministrativo-contabile
 
  1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore  dell'esecuzione
provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del  servizio
o della  fornitura,  attraverso  la  tenuta  della  contabilita'  del
contratto, compilando con  precisione  e  tempestivita'  i  documenti
contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la  registrazione
dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei  termini
e delle modalita' di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti
di gara e nel contratto di appalto, che devono essere  conformi  alle
previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  al
fine  di  procedere  con  i  pagamenti  all'esecutore,  il  direttore
dell'esecuzione accerta la  prestazione  effettuata,  in  termini  di
quantita'  e  qualita',  rispetto  alle  prescrizioni  previste   nei
documenti contrattuali. Tale accertamento e' comunicato al RUP. Resta
ferma la facolta' dell'esecutore di presentare contestazioni  scritte
in occasione dei pagamenti.
  2.  La  gestione  della  contabilita'  e'  effettuata,  secondo  le
modalita'  dell'ordinamento  delle   singole   stazioni   appaltanti,
mediante l'utilizzo di strumenti  elettronici  specifici,  che  usano
piattaforme, anche telematiche, interoperabili  a  mezzo  di  formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra  i
fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta  nel
presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.
Tali strumenti  elettronici  devono  essere  in  grado  di  garantire
l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli
stessi dai soggetti competenti.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 27
 
                             Abrogazioni
 
  1. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,  ai
sensi dell'articolo 217,  comma  1,  lettera  u),  del  codice,  sono
abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
                               Art. 28
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. All'attuazione delle disposizioni del  presente  regolamento  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Roma, 7 marzo 2018
 
                                                  Il Ministro: Delrio
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1154

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