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decreto legislativo, 12/9/2018
D.lgs 12/09/2018, recante disposizioni intergrative e correttive al d.lgs 12/05/2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell' art. 40, c. 1, della l. 31/12/2009, n. 196.
(GU n.235 del 9-10-2018)
decreto legislativo
Materia: finanza pubblica / finanziaria

DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2018, n. 116 

Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della  riforma  della
struttura del bilancio dello Stato, in attuazione  dell'articolo  40,
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18G00142)

(GU n.235 del 9-10-2018)
                  

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 40;
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23  giugno  2014,  n.  89,
recante delega al Governo per emanare  uno  o  piu'  decreti  per  il
completamento della riforma della struttura del bilancio dello  Stato
con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa
e delle missioni e alla programmazione delle  risorse,  assicurandone
una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  Visto il comma 4 del citato articolo 1 della legge 23 giugno  2014,
n. 89;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in  materia  di
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato,
in attuazione dell'articolo 40, comma  1,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196;
  Visto l'articolo 1, comma 2,  lettere  a)  e  b),  della  legge  22
gennaio  2016,  n.  9,  di  conversione,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132, recante regolamento concernente le  modalita'  di  adozione  del
piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 giugno 2018;
  Sentita la Corte dei conti, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  1,
della legge 29 luglio 2003, n. 229;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 settembre 2018;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
 
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
Revisione  delle  missioni,  dei  programmi  e  della  struttura  del
  bilancio dello Stato nonche' integrazioni ai documenti allegati  al
  disegno di legge di bilancio.
 
  1. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo  il
comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.  In  allegato  alla  seconda
sezione  del  disegno  di  legge  di  bilancio  e'   riportato,   con
riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa  e  a  ciascun
programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la  ripartizione
della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento
al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e
in conto capitale. Il prospetto e' aggiornato all'atto del  passaggio
dell'esame del disegno di legge  di  bilancio  tra  i  due  rami  del
Parlamento.».
  2. All'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  anche  per  quanto
attiene  la  gestione  unificata  relativa  alle  spese  a  carattere
strumentale di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  7  agosto
1997, n. 279».
                               Art. 2
 
              Introduzione delle azioni e aggiornamento
                          note integrative
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 25-bis:
      1)  al  comma  8,  le  parole  da:  «ed   e'   conseguentemente
aggiornata» fino alla fine del comma medesimo sono  sostituite  dalle
seguenti: «. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
sulla base della relazione di cui al primo  periodo,  possono  essere
modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6»;
      2) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Conclusa la
sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni puo'  essere
aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In
ogni  caso,  i  decreti  di  variazioni   di   bilancio   conseguenti
all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti,  possono
istituire nuove azioni e modificare  quelle  esistenti,  anche  nelle
more della sperimentazione di cui al comma 7.»;
    b) all'articolo 21, comma  11,  lettera  a),  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      1) al quarto periodo le parole «unita' elementari di  bilancio»
sono sostituite dalla seguente: «azioni»;
      2) al quinto periodo le parole «unita' elementare di  bilancio»
sono sostituite dalla seguente: «azione»;
      3) all'ultimo periodo le parole «unita' elementare di bilancio»
sono sostituite dalla seguente: «azione».
                               Art. 3
 
         Revisione dell'allegato alla Nota di aggiornamento
                 al Documento di economia e finanza
 
  1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  La  Nota  di
aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata dalla nota  illustrativa
sulle leggi pluriennali di spesa di  carattere  non  permanente,  con
indicazione, in apposita sezione, di quelle che  rivestono  carattere
di contributi pluriennali, per i  quali,  a  seguito  della  completa
attivazione  delle  procedure  di  monitoraggio  di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione  da'  conto
della valutazione degli effetti sui saldi  di  finanza  pubblica.  La
nota riporta i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente  per
missione  e  programma,  con  indicazione  della  relativa  scadenza,
dell'onere   complessivo,   degli   eventuali    rifinanziamenti    o
definanziamenti,  le   somme   complessivamente   stanziate,   quelle
effettivamente  impegnate  ed  erogate  ed  i  relativi  residui.  In
apposita sezione del quadro contabile e'  esposta  la  programmazione
finanziaria  di  ciascuna  legge,   tenendo   conto   degli   impegni
pluriennali ad esigibilita' assunti ai sensi dell'articolo 34,  comma
2, nonche' del piano finanziario pluriennale dei pagamenti  ai  sensi
dell'articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri  competenti
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze  tutti  i  dati
necessari alla predisposizione della nota illustrativa.»;
    b) il comma 4 e' abrogato;
    c) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  La  rilevazione
compiuta ai sensi del comma 3 costituisce la base informativa per  le
procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo  29  dicembre
2011, n. 229.».
                               Art. 4
 
Disposizioni  in  materia  di  relazioni  tecniche  di  provvedimenti
  normativi e di variazioni e flessibilita' di bilancio.
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 17, dopo il comma 8,  e'  inserito  il  seguente:
«8-bis. Le relazioni  tecniche  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile.»;
    b) all'articolo 23, comma 3, dopo le parole:  «saldi  di  finanza
pubblica» e' inserita la seguente: «programmati» e, alla lettera  a),
le parole da «relative ai fattori legislativi» fino a  «del  presente
articolo,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  spesa  di  parte
corrente  e  in  conto  capitale  previste  a  legislazione  vigente,
relative ai fattori legislativi, di cui  all'articolo  21,  comma  5,
lettera b),  ivi  incluse  le  dotazioni  finanziarie  relative  alle
autorizzazioni  di  spesa  in  conto  capitale  rimodulate  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, nonche' alle altre autorizzazioni di spesa
rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di  competenza
e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei  pagamenti  di
cui al comma 1-ter del presente articolo»;
    c) all'articolo 30, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la
spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun  anno
interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere
impegni nei limiti dell'intera somma indicata  dalle  predette  leggi
mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti  delle
autorizzazioni annuali di bilancio.
  2. Con la seconda sezione del disegno  di  legge  di  bilancio,  in
relazione a quanto  previsto  nel  piano  finanziario  dei  pagamenti
possono essere  disposte,  nel  rispetto  dei  saldi  programmati  di
finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni:
    a) la rimodulazione, ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1-ter,
delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa,  fermo
restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla
legge o,  nel  caso  di  spese  a  carattere  permanente,  di  quelli
autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del  bilancio  di
previsione;
    b) la reiscrizione nella  competenza  degli  esercizi  successivi
delle somme non impegnate alla chiusura  dell'esercizio  relative  ad
autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.
  2-bis. In apposito allegato al disegno di legge  di  bilancio  sono
evidenziate le rimodulazioni disposte ai sensi del comma 2.»;
    d) all'articolo 33, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  provvedere,
con propri  decreti,  alle  variazioni  di  bilancio  occorrenti  per
l'applicazione    dei    provvedimenti     legislativi     pubblicati
successivamente alla presentazione del disegno di legge  di  bilancio
indicando, per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini  della
gestione e della rendicontazione,  le  dotazioni  di  competenza,  di
cassa e in conto residui.
  2-bis. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  altresi'
autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al comma 2  anche  in
relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei sessanta giorni
precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i  cui
effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di legge.»;
    e) all'articolo 34, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
  «6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun
impegno puo' essere assunto  a  carico  dell'esercizio  scaduto.  Gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato
per le spese decentrate non possono dare corso agli atti  di  impegno
che dovessero pervenire dopo tale data.
  6-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  6,  le  risorse
assegnate  con  variazioni  di  bilancio  adottate  con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  trasmessi  alla  Corte  dei
conti entro il 28 febbraio, sono conservate  tra  i  residui  passivi
dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano
conseguenti:
    a)  all'applicazione  di  provvedimenti  legislativi   pubblicati
nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
    b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate  nell'ultimo
mese dell'anno;
    c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui  ripartizione,
tra le unita' elementari di bilancio interessate, e' disposta con  il
predetto decreto di variazione del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a seguito dell'adozione di un  provvedimento  amministrativo
che ne stabilisce la destinazione.
  6-ter. Le risorse di parte corrente  assegnate  con  variazioni  di
bilancio e non impegnate entro la chiusura  dell'esercizio,  ove  non
ricorrano i presupposti di cui al comma 6-bis, costituiscono economie
di bilancio, fatta eccezione per  quelle  assegnate  per  effetto  di
variazioni  compensative  apportate  tra  le  unita'  elementari   di
bilancio relative alle competenze fisse e continuative del  personale
finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purche' i relativi
decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti  entro  il
15 marzo.».
                               Art. 5
 
                    Entrate finalizzate per legge
 
  1. All'articolo 36 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo  il
comma 6  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  In  apposito  allegato
conoscitivo al rendiconto generale dello Stato, con riferimento  alle
entrate finalizzate per legge, sono illustrati, per ciascun Ministero
e per unita' elementare del bilancio dell'entrata e della  spesa,  le
entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio in relazione  ai
servizi e alle attivita' prestati dalle  amministrazioni  centrali  a
favore di soggetti pubblici o privati, con  separata  indicazione  di
ciascuna voce di spesa.».
                               Art. 6
 
Revisione del Conto riassuntivo del tesoro e progressiva eliminazione
  delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali
  o conti correnti di tesoreria.
 
  1. All'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «In
alternativa   alla   gestione   tramite   funzionari   delegati,   le
amministrazioni centrali possono stabilire che la  gestione  prosegua
in forma diretta a valere su apposita imputazione del bilancio  dello
Stato.»;
      2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «A  decorrere
dalla data di chiusura dei conti di tesoreria, al fine  di  mantenere
l'operativita' delle gestioni  contabili  interessate,  gli  introiti
derivanti da  erogazioni  effettuate  da  amministrazioni  pubbliche,
enti, organismi pubblici e privati nonche', limitatamente ai rimborsi
di missione ed agli emolumenti in favore del  personale  riconosciuti
alle  strutture  dei  Ministeri  titolari  delle  relative  gestioni,
dall'Unione europea, sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati negli stati di previsione dei  Ministeri
interessati.»;
      3) sono aggiunti in fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  restanti
somme   riguardanti   versamenti   effettuati   dall'Unione   europea
affluiscono sull'apposito conto corrente di  tesoreria  intestato  al
Fondo di rotazione per l'attuazione delle  politiche  comunitarie  di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e sono gestite
secondo le disposizioni riguardanti il medesimo Fondo  di  rotazione.
Al  fine  di  garantire  la  continuita'  operativa  delle   gestioni
contabili nella  fase  di  riconduzione  al  regime  di  contabilita'
ordinaria, nel primo esercizio successivo alla  chiusura  operata  ai
sensi  del  presente  comma,   ove   necessario,   previa   richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo anno,  con
l'emissione di ordini di pagamento sulle pertinenti unita' elementari
di bilancio.»;
    b) al comma 8 dopo le parole «Non  e'  consentita  l'apertura  di
nuove contabilita' speciali» sono  inserite  le  seguenti:  «o  conti
correnti di tesoreria» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Nel caso di affidamento della gestione  di  specifici  interventi  a
proprie societa' in house o  a  societa'  a  controllo  statale  come
definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19  agosto
2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei
pagamenti,  possono  nominare  funzionari  delegati  di  contabilita'
ordinaria  i  dipendenti  dei  soggetti   gestori,   i   quali   sono
assoggettati  alla  vigilanza  dell'amministrazione  delegante  e  al
controllo di regolarita' amministrativa  e  contabile  da  parte  dei
competenti organi di controllo.».
  2. Alla legge 31 dicembre 2009, n.  196,  l'articolo  44-quater  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali  presso  il
sistema bancario e postale). -  1.  Le  amministrazioni  dello  Stato
possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel
caso in cui cio' sia previsto da norma di  legge  o  da  disposizione
regolamentare.  In  assenza   di   apposita   previsione   normativa,
l'apertura  di  un  conto  bancario  o  postale  e'  autorizzata  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello  Stato  su  richiesta  dell'amministrazione
competente, debitamente motivata e documentata.  L'autorizzazione  e'
concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
  2. L'apertura di conti presso il  sistema  bancario  e  postale  e'
consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a  favore  del
bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di  spesa,
per  il  tempo  strettamente  necessario,  ove  non   sia   possibile
utilizzare  le  ordinarie  procedure  di  pagamento  e   riscossione,
rispettivamente   delle   spese    e    delle    entrate,    previste
dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.
  3. In caso di apertura di conti bancari o postali per  la  gestione
di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o
dell'autorizzazione di  cui  al  comma  1,  le  somme  ivi  giacenti,
unitamente agli interessi  maturati,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di  previsione
del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il
funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura
pari al  doppio  degli  interessi  maturati  durante  il  periodo  di
giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per  cento  della  somma
giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro competente
entro novanta giorni dall'accertamento  dell'esistenza  del  conto  e
applicata  mediante  corrispondente   trattenuta   sulle   competenze
stipendiali dei responsabili, ai sensi dell'articolo  2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
  4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e  postali  intestati
alle amministrazioni statali sono versati  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  nel  medesimo  esercizio  finanziario  nel  quale  sono
accreditati sui predetti conti.
  5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,  titolari
di conti presso il sistema bancario e  postale  per  la  gestione  di
risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad  affluire
all'entrata dello stesso, comunicano  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31  gennaio  di  ogni
anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria  titolarita'  che
si avvalgono di conti presso il sistema  bancario  e  postale  e  con
riferimento a ciascun conto corrente anche  i  dati  sintetici  della
giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle
uscite cumulate  e  il  saldo  finale  riferiti,  rispettivamente,  a
ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione,
della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La
mancata trasmissione entro i predetti termini e'  rilevante  ai  fini
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21  e  55  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.   La
comunicazione trimestrale e' estesa ai soggetti,  titolari  di  conti
aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate
risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per
conto di amministrazioni dello Stato.
  6. Il competente organo di controllo di regolarita'  amministrativa
e contabile  verifica  il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione
generale  dell'Amministrazione  dello  Stato   competente   ai   fini
dell'irrogazione delle sanzioni.».
  3. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, dopo l'articolo 7,
sono inseriti i seguenti:
  «Art. 7-bis  (Ricognizione  delle  gestioni  delle  amministrazioni
statali presso la tesoreria dello  Stato  ovvero  presso  il  sistema
bancario o postale). - 1. Al fine di garantire l'unita' del  bilancio
dello Stato, a decorrere dal 2019, il Ministero dell'economia e delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
effettua, con cadenza  triennale,  una  ricognizione  delle  gestioni
operate su conti aperti presso la tesoreria  dello  Stato  ovvero  su
conti correnti  bancari  o  postali,  realizzate  direttamente  dalle
amministrazioni  dello  Stato  titolari  o  mediante  avvalimento  di
soggetti terzi, i  cui  fondi  siano  stati  costituiti  mediante  il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato.
  2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, con uno o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun
anno in cui e' effettuata la ricognizione, si individuano le gestioni
da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la data  in  cui
e'  effettuata  la  riconduzione.  L'esito  della   ricognizione   e'
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato. La riconduzione e' effettuata con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Sono fatte salve, dalla riconduzione alle ordinarie procedure di
bilancio,  le  gestioni  che  presentino  la   caratteristica   della
rotativita' e che siano autorizzate espressamente dalla legge.  Fanno
altresi' eccezione la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, i programmi  comuni  tra  piu'  amministrazioni,  enti,
organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessita'.
  4. Resta fermo quanto previsto, per i conti correnti  di  tesoreria
centrale, dall'articolo 44-ter, comma  5,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e, per  le  contabilita'  speciali,  dall'articolo  10,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,
n. 367.
  5. La disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione
alle ordinarie procedure  di  bilancio  e'  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva assegnazione nella  competenza
delle inerenti imputazioni  di  spesa  che  vi  hanno  dato  origine,
ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio,
a nuove imputazioni appositamente istituite, anche secondo un profilo
pluriennale da stabilire nell'ambito della legge di bilancio.
  6. Le amministrazioni interessate,  alla  chiusura  delle  gestioni
oggetto di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio  possono
proseguire la gestione in forma diretta o tramite funzionari delegati
di contabilita' ordinaria.
  Art. 7-ter (Fondi scorta). -  1.  Nello  stato  di  previsione  dei
Ministeri a cui  siano  attribuite  funzioni  in  materia  di  difesa
nazionale, ordine pubblico e  sicurezza  e  soccorso  civile  possono
essere istituiti uno o  piu'  fondi  di  bilancio,  denominati  fondi
scorta, volti  a  soddisfare  le  esigenze  inderogabili  nonche'  ad
assicurare la continuita' nella gestione delle strutture  centrali  e
periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni.  Tali  fondi  sono
utilizzati mediante anticipazione di risorse  finanziarie  in  favore
delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze  di
cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi  regolamenti,
fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della
relativa legittimazione e delle modalita'  di  copertura  finanziaria
per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio
della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a
valere  sulle  dotazioni  delle  pertinenti  unita'  elementari   del
bilancio dello Stato.
  2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi  scorta  tra
le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari  di  spesa
emessi direttamente in favore delle stesse.
  3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere  sui  fondi
scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative  alle
retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o
di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili.
  4. In considerazione della natura di  anticipazione  delle  risorse
erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione  dell'entrata  e'
istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta  istituito  negli
stati di previsione della spesa, un'apposita  unita'  elementare  del
bilancio con una dotazione  di  pari  importo,  per  la  sistemazione
contabile di cui al comma 5.
  5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario,  le  somme  anticipate
dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle  pertinenti  unita'
di bilancio, e  ancora  nella  disponibilita'  delle  strutture  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la
continuita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  in  fase
di passaggio tra due esercizi finanziari,  salvo  l'adeguamento  allo
stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora  previsto
dai propri regolamenti  di  organizzazione  e  contabilita',  che  le
predette somme permangano, in tutto o in parte, nella  disponibilita'
delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata
del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio  nella
disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza contabile da  parte
delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del
successivo  esercizio  finanziario,  l'importo  corrispondente   alle
risorse mantenute nella disponibilita'  delle  strutture  e'  versato
direttamente  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dalle  unita'
elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale,
ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale  una
relazione  sui  fondi  scorta  istituiti  nel  rispettivo  stato   di
previsione.
  6. Per la gestione delle attivita'  istituzionali  delle  strutture
dei Ministeri di cui al  comma  1,  relative  alle  funzioni  e  alle
esigenze ivi indicate, e' autorizzata l'apertura  di  conti  correnti
postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri
regolamenti di organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese  utilizzando  la  dotazione  finanziaria  affluita,  anche   in
anticipazione dalle unita' elementari di bilancio relative  al  fondo
scorta,  sui  predetti  conti  bancari  o   postali.   La   dotazione
finanziaria e' periodicamente reintegrata a valere  sulle  pertinenti
unita' elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
  7. Per le esigenze di cassa urgenti ed  indilazionabili  di  talune
strutture,   l'amministrazione,   tramite   i   propri   centri    di
responsabilita'  amministrativa,   puo'   autorizzare   trasferimenti
temporanei  di  risorse  in  favore  delle  stesse  a  valere   sulle
disponibilita' dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti
trasferimenti  sono  regolati  in   occasione   della   prima   utile
somministrazione di fondi,  con  le  modalita'  previste  dai  propri
regolamenti di organizzazione e contabilita'.».
  4. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
  «3-ter. Gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi scorta di
cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,
sono assoggettati al solo controllo contabile,  da  espletarsi  entro
dieci giorni dal ricevimento degli stessi.»;
    b) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
  «Art. 13-ter (Rendicontazione delle spese per  il  reintegro  delle
disponibilita'  delle  strutture   centrali   e   periferiche   delle
amministrazioni titolari di fondi scorta). - 1. Nei rendiconti  delle
spese effettuate dai funzionari delegati ai quali sono accreditate le
risorse dalle  pertinenti  unita'  elementari  del  bilancio  per  il
reintegro delle disponibilita' delle strutture centrali e periferiche
facenti  capo  ai  medesimi  funzionari   delegati,   originariamente
provenienti dalle anticipazioni dei fondi scorta di cui  all'articolo
7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, sono consolidati
anche i dati relativi alle spese realizzate dalle predette strutture.
A questi fini la documentazione giustificativa della spesa effettuata
dalle strutture  confluisce  nella  rendicontazione  del  funzionario
delegato.»;
    c) all'articolo 14, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita' riguardo ai
rendiconti amministrativi di cui all'articolo 13-ter, gli  uffici  di
controllo non discaricano  i  rendiconti  e  inviano  al  funzionario
delegato una nota di osservazione.  Il  funzionario  delegato,  o  il
responsabile  della  struttura  interessata   per   il   tramite   di
quest'ultimo,  rispondono  ai  rilievi  entro   trenta   giorni   dal
ricevimento della predetta nota di  osservazione.  Restano  ferme  le
responsabilita' di ciascuna struttura in relazione alle competenze  e
alle   gestioni   concretamente   svolte,   secondo   i    rispettivi
ordinamenti.».
                               Art. 7
 
Sistema di contabilita' finanziaria  economico-patrimoniale  e  piano
                         dei conti integrato
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) l'allegato 1  alla  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  come
inserito dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.
90, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
    b) all'articolo 38-sexies, comma  1,  primo  periodo,  le  parole
«della durata di due» sono sostituite dalle seguenti: «di durata  non
superiore a tre anni».
                               Art. 8
 
                         Bilancio di genere
 
  1. All'articolo 38-septies, comma 1, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «per  determinare  una  valutazione  del
diverso  impatto  delle  politiche  di  bilancio  sul  genere»   sono
sostituite dalle seguenti: «anche al fine di perseguire la parita' di
genere tramite le politiche  pubbliche,  ridefinendo  e  ricollocando
conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli
indicatori di benessere equo e sostenibile di  cui  all'articolo  10,
comma 10-bis»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Ai  fini
della definizione degli indirizzi metodologici  volti  all'attuazione
del comma 1, presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituito un Comitato composto  da  un  rappresentante  del  medesimo
Ministero, da un rappresentante della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, da  un  rappresentante  dell'ISTAT,  da  un  rappresentante
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),  nonche'  da
due  esperti  della  materia  di  comprovata  esperienza  scientifica
provenienti da universita' ed enti di ricerca. Dall'istituzione e dal
funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta  alcun
compenso, indennita', gettone di presenza,  rimborso  spese  o  altro
emolumento comunque denominato.».
                               Art. 9
 
                Abrogazione e modificazione di norme
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, le  parole  «l'anno
successivo nonche' per le leggi approvate entro l'anno  e  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno  successivo.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'anno successivo.  Per  le  leggi  approvate  entro
l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno successivo  la
copertura finanziaria prevista per il primo anno resta  valida  anche
dopo la conclusione dell'esercizio.»;
    b) all'articolo 39, comma 4, primo periodo,  le  parole  «nonche'
per la realizzazione del Rapporto  di  cui  all'articolo  41,»  e  le
parole: «, nonche' delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto
di cui all'articolo 41», sono soppresse.
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto  1997,
n. 279, le parole «di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della  programmazione  economica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
                               Art. 10
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, dopo l'articolo 11
e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per  le  amministrazioni
dotate di fondi scorta, di un'unica contabilita' speciale per ciascun
ministero per la gestione del fondo  scorta).  -  1.  Considerata  la
natura  di  necessita'  e  urgenza  delle   spese   sostenute   dalle
amministrazioni  dello  Stato  dotate  di   fondi   scorta   di   cui
all'articolo  7-ter  al  fine  di  garantire  una   programmatica   e
strutturata riconduzione in bilancio delle gestioni operanti su conti
di tesoreria e di  assicurare  la  continuita'  nell'esercizio  delle
funzioni  istituzionali   delle   amministrazioni   interessate,   su
richiesta delle stesse, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
con apposito decreto, puo' autorizzare, per la sola durata del  primo
esercizio  successivo  alla  chiusura  delle  gestioni  di  tesoreria
operata ai  sensi  all'articolo  44-ter,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, l'apertura di un'unica  contabilita'  speciale
per  ciascun  Ministero,  alimentata  esclusivamente  dalle   risorse
destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo  scorta,  secondo
quanto previsto dal  regolamento  di  organizzazione  e  contabilita'
dell'amministrazione, o da  una  quota  parte  delle  stesse,  e  dai
relativi  reintegri  effettuati  a  valere  sulle  pertinenti  unita'
elementari del bilancio. La  predetta  richiesta  e'  inviata  almeno
trenta giorni prima  del  termine  previsto  per  la  chiusura  delle
gestioni esistenti. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla
chiusura delle predette gestioni, le  spese  relative  alle  predette
esigenze sono gestite unicamente con le modalita' di cui all'articolo
44-ter,  comma  1,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   con
conseguente chiusura della contabilita' speciale e  versamento  delle
disponibilita' eventualmente residue all'entrata del  bilancio  dello
Stato. Al fine di definire anticipatamente  il  sistema  di  gestione
piu' efficace, i flussi  finanziari,  i  soggetti  interessati  e  le
connesse responsabilita' in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  le
amministrazioni interessate individuano l'elenco delle  articolazioni
che, gia' nel periodo di  operativita'  della  predetta  contabilita'
speciale unica, effettueranno la gestione  delle  spese  relative  al
fondo scorta  integralmente  in  regime  di  contabilita'  ordinaria.
L'elenco  di   tali   articolazioni   e'   trasmesso   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato contestualmente alla richiesta di apertura della
nuova contabilita' speciale o comunque  almeno 30  giorni  prima  del
termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti.
  2. Considerata la necessita' di completare gli  interventi  per  la
sicurezza del patrimonio culturale realizzati  dal  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali in  conseguenza  degli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le contabilita'  speciali
intestate ai Segretariati  regionali  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria  sono  mantenute  in  essere  fino   al   31   dicembre   2019
limitatamente  alla  gestione  delle  risorse  finalizzate   a   tali
interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri.
Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilita'
speciali al 31 dicembre 2018, si  realizzano,  secondo  le  modalita'
previste dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  91  del  19
aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata  del
bilancio dello  Stato  ed  eventuale  riassegnazione  allo  stato  di
previsione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali.  Il
Ministero  da'  conto  degli  importi  che  saranno  mantenuti  nelle
contabilita'  speciali,  mediante  opportuna  documentazione,   nella
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data  di  chiusura  delle
contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo,
Lazio, Marche  e  Umbria,  le  disponibilita'  residue  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Per  eventuali   ulteriori
interventi da porre in essere a valere su dette  risorse,  le  stesse
possono essere riassegnate per le medesime finalita', in tutto  o  in
parte, allo stato di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali,  anche  secondo  un  profilo  pluriennale.   Il
Ministero puo' stabilire che le risorse  riassegnate  siano  versate,
per  il  successivo  utilizzo,  sulla  contabilita'  speciale   della
Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del  24  agosto
2016.
  3. In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria,  operata
ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i  propri
regolamenti di organizzazione e  contabilita'  alle  nuove  modalita'
operative.».
                               Art. 11
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello
stesso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a),  e
dall'articolo 6, comma 3,  capoverso  articolo  7-ter,  del  presente
decreto che entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2018
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
                                                           Allegato 1
 
                  Principi contabili generali  (1)
 
1. Principio della annualita'.
 
    I   documenti   di   bilancio,   sia   di   previsione   che   di
rendicontazione,  sono  predisposti  con   cadenza   annuale   e   si
riferiscono a un periodo di gestione coincidente con  l'anno  solare.
Restano fermi gli eventuali obblighi di  elaborare  e  di  presentare
anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.
    Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di
ciascun esercizio sia di competenza sia di cassa sono elaborate sulla
base di  una  programmazione  di  medio  periodo,  con  un  orizzonte
temporale almeno triennale.
 
2. Principio dell'unita'.
 
    Il bilancio dello Stato rappresenta una entita' giuridica unica e
unitaria, articolata in uno stato di previsione dell'entrata e  tanti
stati  di  previsione  della  spesa  corrispondenti  al  numero   dei
Ministeri, e, il bilancio di  previsione  e  il  Rendiconto  generale
dello  Stato  non  possono  essere  articolati  in  maniera  tale  da
destinare  alcune  entrate  alla  copertura  solo  di  determinate  e
specifiche spese, salvo diversa disposizione legislativa.  Il  totale
delle  entrate  finanzia  nel  suo  complesso  le  amministrazioni  e
sostiene la totalita' delle spese durante la gestione.
 
3. Principio dell'universalita'.
 
    Il sistema  di  bilancio  comprende  tutte  le  finalita'  e  gli
obiettivi  di  gestione,  nonche'  i  relativi   valori   finanziari,
economici  e  patrimoniali  riconducibili   a   ciascuno   stato   di
previsione, al fine  di  fornire  una  rappresentazione  veritiera  e
corretta   della   complessa    attivita'    amministrativa    svolta
nell'esercizio di riferimento. Sono incompatibili con il principio le
gestioni fuori bilancio non autorizzate da  disposizione  legislativa
consistenti in gestioni  contabili  poste  in  essere  dalla  singola
amministrazione  o  da  sue  articolazioni  organizzative   che   non
transitano per il bilancio.
 
4. Principio dell'integrita'.
 
    Il  principio  dell'integrita',  che  rafforza   formalmente   il
contenuto del principio dell'universalita',  richiede  che  tutte  le
entrate  del  bilancio,  sia   in   fase   di   previsione   che   di
rendicontazione, siano iscritte al lordo delle spese sostenute per la
riscossione e di altre eventuali  spese  ad  esse  connesse  e,  allo
stesso  modo,  le  spese   devono   essere   iscritte   in   bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative  entrate.  E'
incompatibile con il principio l'assegnazione di  qualsiasi  provento
per spese o erogazioni speciali, salvo  i  proventi  e  le  quote  di
proventi riscossi, le oblazioni e simili fatti a scopo determinato.
    Sono invece conformi le riassegnazioni alla spesa, ai fini  della
gestione  e  della  rendicontazione,  di  particolari  entrate,   ove
previste da apposita disposizione legislativa. Il medesimo  principio
si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, anche ai  valori
economici ed alle grandezze patrimoniali.
 
5. Principio della veridicita'.
 
    Il principio della veridicita' fa riferimento alla necessita'  di
avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati  contabili  di
bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle  operazioni
di gestione  di  natura  economica,  patrimoniale  e  finanziaria  di
esercizio. Il principio della veridicita' si applica ai documenti  di
rendicontazione e di gestione e anche  a  quelli  di  previsione.  In
questi  ultimi  il  principio  si  applica  attraverso  la   rigorosa
valutazione dei flussi finanziari generati dalle  operazioni  che  si
svolgeranno  nel  futuro  periodo  di  riferimento.  Nella  fase   di
previsione,   si   devono   evitare   le   sottovalutazioni   e    le
sopravalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza  e
di cassa devono essere formulate  sulla  base  di  rigorose  analisi,
tenendo conto anche dei residui presunti provenienti  dalla  gestione
dell'anno corrente e degli esercizi precedenti.
    Il principio della  veridicita'  e'  integrato  dai  principi  di
attendibilita' e correttezza e deve essere  interpretato  in  maniera
coordinata con gli altri principi di bilancio.
    I bilanci che non rispettano il principio della  veridicita'  non
possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti
al controllo contabile.
 
6. Principio dell'attendibilita'.
 
    Il principio dell'attendibilita', strettamente  connesso  con  il
principio della veridicita', prevede che le previsioni e in  generale
tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio richiede  che
si faccia riferimento a valori attendibili e ad  analisi  e  a  stime
ragionevoli, determinate in conformita' alla legislazione  vigente  e
basate su aspettative attendibili di acquisizione e di utilizzo delle
risorse.  Le  informazioni  contabili  riportate   sono   considerate
attendibili se sono scevre da  errori  e  distorsioni  rilevanti.  Le
predette  informazioni  sono  altresi'  considerate   affidabili   se
consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel  tempo  e
nello spazio tra settori e livelli territoriali. L'applicabilita'  di
tale  principio  e'  estesa  anche  ai   documenti   descrittivi   ed
accompagnatori del bilancio e al rendiconto e ai  relativi  documenti
accompagnatori.
 
7. Principio della correttezza.
 
    Il principio della  correttezza  impone  il  rispetto  formale  e
sostanziale delle norme che disciplinano la redazione  dei  documenti
contabili di programmazione e previsione, di  gestione,  controllo  e
rendicontazione. Esso si estende anche ai principi contabili generali
e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole  di  carattere
generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche  non
previsti da norme giuridiche, ma che ispirano il buon  andamento  dei
sistemi contabili. Il principio della correttezza  si  applica  anche
alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte  delle
istituzioni preposte al Governo della finanza pubblica.
 
8. Principio della chiarezza.
 
    Le informazioni contenute nei bilanci devono essere comprensibili
per gli utilizzatori e devono essere esposte in maniera  sintetica  e
analitica, in modo da rendere possibile l'esame dei dati contabili  e
un'adeguata rappresentazione dell'attivita' svolta.  I  documenti  di
bilancio devono presentare  una  semplice  e  chiara  classificazione
delle voci finanziarie, economiche e  patrimoniali  coerente  con  le
definizioni e le classificazioni del bilancio stesso.
    L'adozione di una corretta  classificazione  dei  dati  contabili
costituisce una  condizione  necessaria  per  garantire  il  corretto
monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da  parte  delle
istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica  e  consente
di svolgere le necessarie analisi finalizzate al miglioramento  della
qualita' della  spesa.  Il  principio  della  chiarezza  rafforza  il
contenuto del principio della veridicita', in quanto si  presume  che
un documento contabile chiaro sia anche veritiero.
 
9. Principio della significativita' e rilevanza.
 
    Per essere utile, un'informazione deve essere  significativa  per
le  esigenze  informative  connesse  al  processo  decisionale  degli
utilizzatori. L'informazione e' qualitativamente significativa quando
e' in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli
a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure  confermando
o correggendo valutazioni  da  loro  effettuate  precedentemente.  Il
procedimento di  formazione  del  bilancio  implica  elaborazione  di
previsioni: la correttezza dei dati  di  bilancio  si  riferisce  sia
all'esattezza aritmetica  e  contabile,  sia  alla  ragionevolezza  e
all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti  di  valutazione
adottati nella stesura del bilancio di previsione e  del  rendiconto.
Errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro  limite  nel
concetto di rilevanza; essi cioe' non devono essere di  portata  tale
da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e  sul
loro significato per  i  destinatari.  L'effetto  deve  essere  anche
valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio
di previsione e del rendiconto. L'informazione e' rilevante se la sua
omissione o errata presentazione puo' influenzare le decisioni  degli
utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio.  La  rilevanza
dipende  dalla  dimensione   quantitativa   della   posta,   valutata
comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio,  e
dall'errore giudicato nelle specifiche  circostanze  di  omissione  o
errata presentazione.
 
10. Principio della flessibilita'.
 
    Il principio di flessibilita' riguarda il bilancio nelle sue fasi
di previsione e gestione; la sua attuazione risponde all'esigenza  di
evitare una eccessiva rigidita' nella gestione degli stanziamenti  di
spesa, nel rispetto del bilancio votato dal Parlamento. Il  principio
favorisce l'adeguamento degli stanziamenti  di  bilancio  alle  reali
esigenze gestionali delle amministrazioni  derivanti  da  circostanze
imprevedibili o straordinarie, garantendo nel  contempo  l'invarianza
della spesa attraverso il reperimento della compensazione nell'ambito
degli stanziamenti  della  medesima  unita'  di  voto  approvata  dal
Parlamento e nel rispetto della legislazione vigente.  La  disciplina
vigente di contabilita' e finanza pubblica stabilisce varie modalita'
di applicazione del principio di flessibilita' alle quali si rimanda.
 
11. Principio della congruita'.
 
    La congruita'  consiste  nella  verifica  dell'adeguatezza  delle
risorse disponibili rispetto alle finalita' perseguite. Il  principio
si collega a quello della  coerenza,  rafforzandone  i  contenuti  di
carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche  nel  rispetto
degli equilibri di bilancio.
    La congruita' va assicurata attraverso  la  comparazione  tra  il
bilancio di previsione e i risultati  della  gestione  riportati  nel
rendiconto.
    La congruita' delle entrate e delle spese deve  essere  valutata,
altresi', in  relazione  agli  obiettivi  programmati,  ai  risultati
conseguiti negli  anni  precedenti  in  termini  di  efficacia  e  di
efficienza della spesa, tenendo anche conto dello stato di attuazione
dei programmi in corso, nonche' della coerenza tra la previsione  del
cronoprogramma presentato in sede di formazione del  bilancio  e  gli
effettivi risultati della gestione.
 
12. Principio della prudenza.
 
    Il principio della prudenza si applica ai documenti contabili  di
previsione  e  di  rendicontazione,  evidenziando  che  il   bilancio
finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la  contabilita'
economico-patrimoniale,  ai  sensi  della  legislazione  vigente,  si
affianca a fini conoscitivi. Nel bilancio di previsione  finanziario,
devono essere iscritte solo le  entrate  effettivamente  realizzabili
nel periodo considerato, mentre le  spese  trovano  un  limite  nelle
risorse finanziarie  iscritte  in  bilancio  in  relazione  al  piano
finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento. Nel budget  dei
costi, previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritti  solo
i valori economici negativi del periodo di riferimento. Nei documenti
contabili del rendiconto, il principio della prudenza  si  estrinseca
essenzialmente nella regola secondo la quale le entrate  e  i  valori
economici positivi non realizzati non devono  essere  contabilizzati,
mentre tutte le spese e i valori  economici  negativi  devono  essere
contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non  definitivamente
realizzati.
    Il  principio  della  prudenza  rappresenta  uno  degli  elementi
fondamentali del processo delle valutazioni contabili  del  bilancio.
Il suo mancato rispetto e' pregiudizievole  ad  una  rappresentazione
veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.
 
13. Principio della coerenza.
 
    Il principio della coerenza presuppone l'esistenza  di  un  nesso
logico  e  conseguente  tra  il  processo   di   programmazione,   di
previsione, gli atti della gestione e il processo di rendicontazione.
    Tali fasi del bilancio e i documenti contabili e non contabili  a
esse connessi,  devono  essere  strumentali  al  perseguimento  degli
obiettivi prefissati. Devono infatti essere  collegati  da  un  nesso
logico tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e  consuntivi,
siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e
patrimoniale, siano essi descrittivi  e  quantitativi,  di  indirizzo
politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.
    La coerenza interna implica che: in sede preventiva gli strumenti
di  programmazione  annuale  e  pluriennale  siano  conseguenti  agli
obiettivi  programmatici  prefissati  e  coerenti   con   i   vincoli
programmati di bilancio; in sede di gestione, che le decisioni e  gli
atti non siano  in  contrasto  con  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi
indicati negli strumenti di programmazione annuale  e  pluriennale  e
non pregiudichino gli equilibri finanziari e economici;  in  sede  di
rendicontazione, che sia dimostrato e  motivato  lo  scostamento  fra
risultati ottenuti e quelli attesi.
    La coerenza interna del sistema  di  bilancio  riguarda  anche  i
criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformita'
ai principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei
conti nel bilancio di previsione e nel rendiconto. Le  strutture  dei
conti devono essere tra loro comparabili non  solo  da  un  punto  di
vista formale ma anche di omogeneita' e correttezza negli oggetti  di
analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.
    La coerenza esterna comporta una connessione fra il  processo  di
programmazione, previsione, gestione e rendicontazione e le direttive
e le scelte dell'amministrazione  strategiche  di  altri  livelli  di
Governo anche secondo i principi fondamentali di coordinamento  della
finanza pubblica.
 
14.  Principio  della  continuita',  della  comparabilita'  e   della
  costanza.
 
    Il principio della continuita' si fonda sul presupposto che  ogni
sistema contabile deve rispondere alla caratteristica di  durare  nel
tempo. In base a tale principio le valutazioni contabili finanziarie,
economiche e patrimoniali del sistema di bilancio  devono  rispondere
al requisito di essere fondate su criteri  tecnici  e  di  stima  che
abbiano la possibilita' di continuare a essere validi nel tempo,  nel
rispetto del principio dell'annualita', se le  condizioni  gestionali
non richiedono  significativi  cambiamenti.  L'applicazione  di  tale
principio  assolve  alla  finalita'  di   garantire   la   stabilita'
dell'applicazione  delle  regole   generali   di   finanza   pubblica
consentendo la comparabilita' nel tempo e nello spazio tra i settori,
i livelli territoriali e tra i diversi valori riportati nei documenti
contabili. Il requisito di comparabilita' non deve  rappresentare  un
impedimento all'introduzione di principi contabili  applicativi  piu'
adeguati alla specifica operazione.
    I dati contabili rilevati nella successione del tempo devono  poi
essere  correttamente  rappresentati  nelle  scritture  contabili  di
chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.
    I  principi  della  continuita'  e  della  comparabilita'   sopra
richiamati sono integrati dal principio della costanza  che  richiede
la stabilita' dei  principi  contabili  generali  e  dei  criteri  di
valutazione da un  esercizio  all'altro  e  prescrive,  nel  caso  di
deroghe ai criteri di valutazione per intervenute modifiche  adottate
a  livello  normativo  o  amministrativo,  che  siano  descritte  nei
documenti  allegati  al  bilancio  le  motivazioni   che   le   hanno
determinate,  evidenziando  i  relativi  effetti  sui   bilancio   di
previsione e sul rendiconto.
 
15. Principio della verificabilita'.
 
    Le informazioni desumibili dal ciclo di programmazione,  gestione
e rendicontazione  devono  essere  verificabili.  La  verificabilita'
impone che si possa ricostruire attraverso l'esame delle informazioni
disponibili,  anche  a  livello  documentale,  il   procedimento   di
valutazione  che  ha  condotto  alla  formulazione  delle  previsioni
compatibilmente con gli obiettivi e le priorita'  prefissate  e  alla
definizione dei contenuti dei bilanci e dei rendiconti.
 
16. Principio della neutralita' e imparzialita'.
 
    La redazione dei documenti contabili deve  fondarsi  su  principi
contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza
servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.
La neutralita' o imparzialita'  deve  essere  presente  in  tutto  il
procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione
e previsione, sia di gestione e di rendicontazione,  soprattutto  per
quanto concerne gli elementi  soggettivi.  La  presenza  di  elementi
soggettivi  di  stima  non  e'  condizione   per   far   venir   meno
l'imparzialita',   la   ragionevolezza    e    la    verificabilita'.
Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei  procedimenti
e delle metodologie a cui la  preparazione  dei  documenti  contabili
deve informarsi e richiedono come requisiti essenziali, la competenza
e  la  correttezza  tecnica,  tenendo  sempre  in  considerazione  la
corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legislazione
vigente.
 
17. Principio della trasparenza.
 
    Il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici rientra tra
gli  obiettivi  da  conseguire  per  il  bilancio  dello  Stato.   La
classificazione della spesa per finalita' per  missioni  e  programmi
costituisce uno dei principali strumenti che consente  di  rafforzare
il legame tra le risorse stanziate,  ai  sensi  delle  autorizzazioni
legislative  di  spesa,  e  gli  obiettivi   perseguiti   dall'azione
pubblica. La classificazione della spesa  secondo  la  finalita',  le
missioni e i programmi, permette, inoltre, di allocare in  modo  piu'
efficace ed efficiente le risorse disponibili tra i  diversi  settori
di intervento e di rappresentare con maggiore chiarezza gli obiettivi
perseguiti  dall'azione  amministrativa.  Secondo  tale  principio  i
sistemi  e  gli  schemi  di  bilancio  devono   essere   coerenti   e
raccordabili  con  la  classificazione   economica   e   con   quella
funzionale,  individuata  dagli  appositi   regolamenti   comunitari.
L'affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilita'  economica  a
quella finanziaria, che si realizza mediante l'adozione di un sistema
integrato di scritture contabili e mediante l'utilizzo del piano  dei
conti integrato, garantisce la qualita' dei dati di finanza  pubblica
e rende possibile  una  maggiore  tracciabilita'  delle  informazioni
nelle  varie  fasi  di  rappresentazione  contabile  e  una  maggiore
attendibilita' e trasparenza dei dati contabili stessi.
 
18. Principio della pubblicita'.
 
    Il sistema di bilancio assolve anche a una  funzione  informativa
nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E'  compito
dell'amministrazione rendere effettiva tale funzione  assicurando  ai
cittadini ed ai diversi organismi  sociali  e  di  partecipazione  la
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del  bilancio
di previsione, del rendiconto, comprensivi dei  rispettivi  allegati.
Affinche' i documenti contabili di previsione  e  di  rendicontazione
assumano a pieno la loro valenza  politica,  giuridica,  economica  e
sociale, devono essere resi pubblici secondo  le  norme  vigenti.  Il
rispetto del principio della pubblicita' presuppone un  ruolo  attivo
dell'amministrazione  nel  contesto  della  comunita'   amministrata,
garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte  di  programmazione
contenute nei documenti previsionali e ai  risultati  della  gestione
descritti  in  modo   veritiero   e   corretto   nei   documenti   di
rendicontazione;  cio'  e'  fondamentale  per  la  fruibilita'  delle
informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali  del  sistema  di
bilancio. Per promuovere l'accesso e migliorare la  comprensione  dei
dati   relativi   all'utilizzo   delle    risorse    pubbliche,    le
Amministrazioni   rendono   disponibili   nei   propri    siti    web
istituzionali,  specifiche  sezioni   (Amministrazione   trasparente,
OpenData ecc.) attraverso cui sono resi accessibili  al  cittadino  i
dati e  le  informazioni  previsti  dal  Codice  dell'Amministrazione
Digitale e dal «Freedom of Information Act» o FOIA per  garantire  la
trasparenza.
 
19. Principio del pareggio di bilancio.
 
    Il principio  del  pareggio  di  bilancio  riguarda  il  pareggio
finanziario  complessivo  di  competenza  e  di  cassa.  Considerando
l'evoluzione dei sistemi contabili che  prevedono  l'affiancamento  a
fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della
contabilita' economico-patrimoniale, l'osservanza di questo principio
riguarda  anche  gli  equilibri  delle  varie   parti,   finanziaria,
economico-patrimoniale, che compongono il sistema  di  bilancio.  Nel
sistema  del  bilancio  dello  Stato,  il  principio   del   pareggio
finanziario deve essere rispettato sia in fase di previsione, che  in
fase di rendicontazione.  Il  pareggio  finanziario  di  bilancio  va
inteso  considerando  tra  le  entrate  destinate  a  assicurare   la
realizzazione  delle  spese  previste  in  fase  previsionale   anche
l'accensione di prestiti.
 
20. Principio della competenza finanziaria.
 
    Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio
di  imputazione   agli   esercizi   finanziari   delle   obbligazioni
giuridicamente  perfezionate  attive  e   passive   (accertamenti   e
impegni).  Il  principio  e'  applicato  ai   documenti   di   natura
finanziaria che compongono il sistema di bilancio. Le previsioni  del
bilancio finanziario  hanno  carattere  autorizzatorio  per  ciascuno
degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo i limiti per
le autorizzazioni di  impegno  e  pagamento.  Tutte  le  obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive  e  passive,  che  danno  luogo  a
entrate e spese per l'amministrazione, devono essere registrate nelle
scritture contabili. L'accertamento costituisce la fase  dell'entrata
con la quale si perfeziona un diritto  di  credito  relativo  ad  una
riscossione da realizzare e  si  imputa  contabilmente  all'esercizio
finanziario nel quale  l'amministrazione  prevede  di  riscuotere  le
entrate inerenti a tutti i redditi, proventi e crediti  di  qualsiasi
natura. L'accertamento presuppone idonea  documentazione,  attraverso
la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui e' affidata  la
gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: la ragione del
credito che da luogo a obbligazione attiva; il titolo  giuridico  che
supporta  il  credito;  l'individuazione   del   soggetto   debitore;
l'ammontare del credito; la relativa scadenza. L'impegno  costituisce
la fase della spesa con la quale  viene  registrata  nelle  scritture
contabili la spesa, nei limiti dei pertinenti  stanziamenti  iscritti
in bilancio, con imputazione agli esercizi  in  cui  le  obbligazioni
sono  esigibili.  L'assunzione  dell'impegno  e'  possibile  solo  in
presenza delle necessarie risorse finanziarie e dei seguenti elementi
costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli  importi  da
pagare, l'esercizio finanziario o  gli  esercizi  finanziari  su  cui
gravano le previste scadenze di pagamento  e  il  soggetto  creditore
univocamente individuato.  L'assunzione  dell'impegno  e',  altresi',
consentita,  ferma  restando  la  presenza   degli   altri   elementi
costitutivi sopra richiamati, nei casi di trasferimenti di  somme  ad
amministrazioni pubbliche per i quali il  creditore  sia  individuato
solo all'esito di un iter procedurale legislativamente  disciplinato.
Nella contabilita' finanziaria (per l'intero  sistema  di  bilancio),
accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e  delle
spese, si rileva anche la fase  contabile  della  cassa,  in  cui  le
entrate si manifestano in versamenti e  le  spese  in  pagamenti.  Si
intendono  per  versate  le  somme  incassate  dalla   Tesoreria   di
pertinenza del bilancio dello Stato. Si intendono per pagate le somme
erogate  dalla  Tesoreria  per  conto  del  bilancio   dello   Stato.
L'ordinazione   e   il   pagamento   della   spesa   avviene   previa
predisposizione  di  un  piano  finanziario  che  tiene  conto  della
esigibilita' della spesa stessa.  Gli  incassi  e  i  pagamenti  sono
imputati allo stesso esercizio in cui il Tesoriere li ha effettuati.
 
21. Principio della competenza economica.
 
    Il principio della competenza economica rappresenta  il  criterio
con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri
eventi  della  gestione   che,   nel   corso   dell'esercizio,   ogni
Amministrazione  centrale  dello  Stato  svolge  e  che  permette  di
evidenziare le utilita' economiche cedute e/o acquisite, anche se non
direttamente  concretizzate  attraverso  movimenti   finanziari.   Il
sistema  integrato  di  scritturazioni  contabili   (o   contabilita'
integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura
economico-patrimoniale  che  affiancano,  a  scopo  conoscitivo,   le
rilevazioni della  contabilita'  finanziaria  a  base  giuridica,  in
relazione  all'obiettivo  di  perseguire  una  maggiore  qualita'   e
trasparenza dei dati di finanza pubblica.
    Il principio si applica anche alle  rilevazioni  di  contabilita'
analitica (budget e rendiconto economico). L'analisi economica  delle
operazioni richiede  la  preliminare  individuazione  del  cosiddetto
mercato  relativo  alla  produzione   di   beni   e   servizi   delle
Amministrazioni centrali dello Stato: data la  peculiarita'  di  tali
Amministrazioni la loro produzione (mercato per la collettivita')  ha
natura prevalentemente non vendibile,  pur  potendo  essere  presenti
anche beni e servizi con caratteristiche simili  ai  beni  e  servizi
privati. A partire da tale fondamentale caratteristica va operata una
distinzione tra fatti direttamente collegati a un processo di scambio
(acquisizione  di  risorse  umane  e  strumentali,  trasformazione  e
vendita o messa a disposizione a titolo gratuito  o  semi  gratuito),
che danno luogo a costi e/o ricavi, e fatti per i quali  il  processo
di scambio sul mercato di  beni  e  servizi  e'  assente,  in  quanto
relativi ad altre attivita'  istituzionali  e/o  erogative  (tributi,
contribuzioni, trasferimenti di risorse, altro)  che  danno  luogo  a
proventi e oneri. Occorre, quindi, definire  gli  elementi  necessari
per l'imputazione dei ricavi  e  dei  costi  per  le  Amministrazioni
centrali dello Stato e  anche  per  gli  altri  componenti  economici
positivi e negativi. Nel caso di  processo  di  scambio  sul  mercato
attraverso   acquisizione   di   risorse   umane    e    strumentali,
trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo  gratuito  o
semi gratuito, la competenza economica dei  costi  e  dei  ricavi  e'
riconducibile ai contenuti dei principi contabili nazionali applicati
alla contabilita' civilistica (OIC 11), applicabili anche agli  altri
componenti positivi  e  negativi  della  gestione  dell'esercizio.  I
ricavi, come  regola  generale,  devono  essere  rilevati  quando  si
verificano le seguenti due condizioni: 1) il processo produttivo  dei
beni o dei servizi  e'  stato  completato;  2)  lo  scambio  e'  gia'
avvenuto, si e' cioe'  verificato  il  passaggio  sostanziale  e  non
solamente formale del titolo di proprieta' per i beni e servizi resi.
Tale momento e' convenzionalmente rappresentato  dalla  spedizione  o
messa a disposizione del bene o dal momento in  cui  i  servizi  sono
resi e sono fatturabili, se servizi di tipo vendibile,  o  sono  resi
quando si tratta di  servizi  messi  a  disposizione  a  titolo  semi
gratuito.  I   costi   devono   essere   correlati   con   i   ricavi
dell'esercizio, se si tratta di un bene o servizio  vendibile.  Detta
correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio  di
competenza  economica  e   intende   esprimere   la   necessita'   di
contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi  costi,  siano  essi
certi o presunti. D'altra parte, considerando che la produzione delle
Amministrazioni centrali dello  Stato  consiste  prevalentemente  nel
mettere a disposizione dell'intera collettivita', e anche dei singoli
individui, beni o servizi  a  titolo  gratuito  o  semi  gratuito  la
correlazione sopra indicata non e' riscontrabile nella maggior  parte
dei casi. Pertanto, in  tali  casi  i  costi  associati  al  processo
produttivo che  comunque  ha  avuto  luogo,  vanno  rappresentati  in
corrispondenza all'erogazione del  servizio  o  della  prestazione  o
della messa a disposizione del bene. Per  quanto  riguarda  le  altre
operazioni non connesse alla produzione  di  beni  e  servizi  ma  di
natura erogativa o  impositiva  (nelle  quali  rientrano  i  proventi
tributari,  gli  oneri   per   trasferimenti   e   contributi   senza
controprestazione) che  rappresentano  una  consistente  parte  delle
attivita' delle Amministrazioni centrali dello Stato  dando  luogo  a
proventi e oneri, la rilevazione avviene quando  l'evento  e'  certo;
l'effettivita' dell'evento puo' essere collegata anche alla  relativa
manifestazione   finanziaria,   salvo   specifiche    operazioni    a
destinazione vincolata.
 
22. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
 
    Il  principio  della  prevalenza  della  sostanza   sulla   forma
costituisce  una  specificazione  del  principio  della  veridicita'.
L'informazione contabile deve  rappresentare  fedelmente  e  in  modo
veritiero le operazioni e i fatti avvenuti  durante  l'esercizio;  e'
necessario, quindi,  che  tali  operazioni  e  fatti  siano  rilevati
contabilmente e secondo  la  loro  natura  finanziaria,  economica  e
patrimoniale in conformita' alla  loro  sostanza  effettiva,  tenendo
conto della realta' che li  ha  generati.  La  sostanza  finanziaria,
economica e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di
ciascuna amministrazione rappresenta, congiuntamente alla  disciplina
autorizzatoria,  l'elemento  prevalente  per  la   contabilizzazione,
valutazione  ed  esposizione   nella   rappresentazione   dei   fatti
amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
 
____________

(1) I principi contabili generali si applicano a partire  dalla  data
    di entrata in vigore di ciascuna delle  disposizioni  recate  dai
    decreti legislativi nn. 90  e  93  del  2016  e  loro  successive
    modificazioni ed integrazioni.

 

 

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