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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8/8/2019
Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT italiano
GU n.262 del 8-11-2019
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: strumenti informatici e telematici / documento informatico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

8 agosto 2019

Disposizioni sull'organizzazione  e  il  funzionamento  del  Computer security incident response team - CSIRT italiano. 
(GU n.262 del 8-11-2019)
 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio  2018,  n.  65,  concernente attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi dell'Unione  e,  in  particolare,  l'art.  8  riguardante  gruppi  di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo, e, in particolare, l'art. 17, comma 14;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59  e,  in  particolare, l'art. 7;
  Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.  259,  recante  il
codice delle comunicazioni elettroniche  e,  in  particolare,  l'art.
16-bis, comma 4;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale e, in particolare, le  disposizioni  in
materia di funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale e di sicurezza
informatica;
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema   di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
febbraio  2017,  recante  direttiva  concernente  indirizzi  per   la
protezione  cibernetica  e  la   sicurezza   informatica   nazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017;
  Ravvisata l'opportunita' di costituire il CSIRT italiano presso  il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto  2007,
n. 124, al fine di assicurare un piu'  efficace  coordinamento  e  un
piu' stretto raccordo con il punto di contatto unico di cui  all'art.
7, comma 3, e l'organo di cui  all'art.  12,  comma  6,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
  Ritenuto pertanto, che l'organizzazione del  CSIRT  italiano  debba
essere disciplinata, per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente
decreto, dal regolamento di cui all'art. 4, comma 7,  della  legge  3
agosto 2007, n. 124 e che per il personale di cui si deve avvalere il
CSIRT italiano ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 65, si  applichi  quanto  previsto  dall'art.  21,
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
  Ritenuto di adottare con unico decreto sia le disposizioni relative
alla costituzione del Computer security incident response  team-CSIRT
italiano presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  alla  sua
organizzazione e al suo funzionamento,  con  effetto  dalla  data  di
entrata in vigore delle relative disposizioni  del  decreto,  sia  le
disposizioni volte ad assicurare, in vista di tale entrata in vigore,
la necessaria regolazione transitoria e le misure operative intese  a
consentire l'effettivo e ordinato  trasferimento  al  medesimo  CSIRT
italiano delle funzioni in atto svolte dal Ministero  dello  sviluppo
economico in qualita' di CERT nazionale e dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale in qualita' di CERT-PA, in attuazione del commi 3  e  9  del
citato art. 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018;
  Ritenuto   di   dover   valorizzare,   anche   sotto   il   profilo
dell'efficacia,  dell'efficienza  e   dell'economicita'   dell'azione
amministrativa, le soluzioni e i servizi messi a  punto  dall'Agenzia
per l'Italia digitale,  nell'esercizio  delle  attribuzioni  previste
dalla normativa  vigente,  per  le  attivita'  di  prevenzione  degli
incidenti informatici;
 
                               Adotta
                        il presente decreto:
 
                               Art. 1
 
                               Oggetto
 
  1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, definisce la costituzione,
l'organizzazione e il funzionamento del  Computer  security  incident
response team-CSIRT italiano.
                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) AgID, l'Agenzia per  l'Italia  digitale,  istituita  ai  sensi
dell'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
    b) CERT-Nazionale, computer  emergency  response  team  istituito
nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art.
16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    c)   CERT-PA,   computer   emergency   response   team   pubblica
amministrazione, istituito nell'ambito dell'AgID, ai sensi  dell'art.
51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    d) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4, della legge
3 agosto 2007, n. 124;
    e) decreto legislativo NIS,  il  decreto  legislativo  18  maggio
2018, n. 65;
    f) incidente, ogni evento con un effetto pregiudizievole  per  la
sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
    g)  notifica,  la   comunicazione   di   incidente   inviata   in
ottemperanza a obblighi previsti dalla normativa  vigente,  ovvero  a
titolo volontario.
                               Art. 3
 
                           CSIRT italiano
 
  1. Il CSIRT italiano e' costituito presso il DIS.
  2. L'articolazione interna e l'organizzazione  del  CSIRT  italiano
sono definiti, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, ai
sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, e  del  regolamento  di  cui
all'art. 4, comma 7, della medesima legge.
                               Art. 4
 
                     Compiti del CSIRT italiano
 
  1. Il CSIRT italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo
NIS, svolge:
    a) i compiti indicati al punto 2 dell'allegato  I,  relativamente
ai settori di cui all'allegato II e ai servizi  di  cui  all'allegato
III, al predetto decreto legislativo NIS;
    b)  le  funzioni  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in
qualita' di CERT nazionale, e dell'AgID, in qualita' di  CERT-PA,  di
cui, rispettivamente, all'art.  16-bis  del  decreto  legislativo  1º
agosto 2003, n. 259, e all'art. 51 del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, trasferite con le modalita' di cui al presente decreto.
  2. Il CSIRT italiano svolge altresi' ogni altro compito o  funzione
attribuiti dalla normativa vigente.
  3. Il CSIRT italiano riceve le notifiche relative agli incidenti di
cui all'art. 12, comma 5, e art. 14, comma 4, del decreto legislativo
NIS, nonche' quelle trasmesse in ottemperanza a  obblighi  altrimenti
previsti, ovvero a titolo  volontario,  tramite  appositi  canali  di
comunicazione, aventi i requisiti di cui  al  punto  1,  lettera  a),
dell'allegato  I,  e  mediante  modalita'  tecniche  e   procedurali,
definiti  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  5,  del  predetto  decreto
legislativo.
                               Art. 5
 
                    Personale del CSIRT italiano
 
  1. Per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS  si
avvale di  un  contingente  di  personale,  nei  limiti  quantitativi
previsti  dall'art.  8,  comma  2,  del  decreto   legislativo   NIS.
L'ordinamento e il reclutamento di tale personale  sono  disciplinati
dall'art. 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dal regolamento ivi
previsto al comma 1.
                               Art. 6
 
                        Trattamento dei dati
 
  1. Il CSIRT italiano tratta i dati  personali  nel  rispetto  delle
disposizioni applicabili ai sensi dell'art. 58 del codice in  materia
di protezione dei dati personali di cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196.
                               Art. 7
 
                  Funzionalita' del CSIRT italiano
 
  1. Il DIS adotta le iniziative necessarie al fine di promuovere  la
conformita' del CSIRT italiano ai requisiti di  cui  all'allegato  I,
punto 1, del decreto legislativo NIS.
                               Art. 8
 
Accordi per il trasferimento delle funzioni al CSIRT italiano  e  per
                         il loro svolgimento
 
  1. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data  di  entrata
in vigore del presente articolo, il DIS, il Ministero dello  sviluppo
economico e l'AgID sottoscrivono appositi accordi per  assicurare,  a
far data dal termine indicato all'art. 9, comma 1,  il  trasferimento
delle funzioni del CERT nazionale e del CERT-PA al CSIRT italiano, ai
sensi dell'art. 8, commi 3 e 9, del decreto legislativo NIS.
  2. Per lo svolgimento dei propri  compiti,  il  CSIRT  italiano  si
avvale  dell'AgID  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  8,  del   decreto
legislativo NIS, secondo modalita' individuate con apposito  accordo.
Con l'accordo  di  cui  al  primo  periodo  si  provvede  altresi'  a
disciplinare l'utilizzo dei servizi messi a punto dall'AgID,  nonche'
la loro evoluzione e gestione, anche  con  riguardo  alle  necessarie
risorse umane e materiali da impiegare per tali attivita'.
  3. L'accordo di cui al comma 2 e'  definito  dal  DIS  e  dall'AgID
entro il centoventesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo.
                               Art. 9
 
   Entrata in vigore delle disposizioni e regolazione transitoria
 
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  il centottantesimo giorno successivo alla data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 entrano in vigore  il quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale, al fine  di  consentire  l'effettivo  e  ordinato trasferimento al CSIRT italiano delle funzioni  in  atto  svolte  dal Ministero dello sviluppo economico in qualita' di  CERT  nazionale  e dall'AgID in  qualita'  di  CERT-PA  e  di  consentire  l'avvalimento dell'AgID da parte del CSIRT italiano.
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 8 agosto 2019
 
                                                 Il Presidente: Conte

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.1948

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