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legge, 27/11/2020
L. 27/11/2020, n. 159, di conv.con mod., del dl 7/10/2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidem.da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta Covid...
(GU n.300 del 3-12-2020)
legge
Materia: sanità / salute

LEGGE 27 novembre 2020, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7  ottobre
2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con  la  proroga  della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19  e
per la continuita' operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020.
(GU n.300 del 3-12-2020)
  Vigente al: 4-12-2020  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure  urgenti
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema
di allerta COVID,  nonche'  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2020/739  del  3  giugno  2020,  e'  convertito  in  legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129.
  3. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 27 novembre 2020
 
 
                             MATTARELLA
 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Speranza, Ministro della salute
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125

Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale
7 ottobre 2020, n. 248), coordinato con la legge  di  conversione  27
novembre 2020, n. 159 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla  pag.
1),  recante:  «Misure  urgenti  connesse  con   la   proroga   della
dichiarazione dello stato di emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per
la continuita' operativa del sistema di allerta  COVID,  nonche'  per
l'attuazione della direttiva (UE)  2020/739  del  3  giugno  2020,  e
disposizioni  urgenti  in  materia  di   riscossione   esattoriale.».
(20A06744)
(GU n.300 del 3-12-2020)
  Vigente al: 3-12-2020  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
      Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della
         dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»;
    b) al comma 2, dopo la  lettera  hh)  e'  aggiunta  la  seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se'  dispositivi  di  protezione
delle   vie   respiratorie,   con    possibilita'    di    prevederne
l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi  all'aperto  a  eccezione  dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze
di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le
attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche'
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi
da detti obblighi:
      1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
      2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
      3) i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche'  coloro  che  per  interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.».
  2.  Al  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  comma  16,  le  parole  «,   ampliative   o
restrittive,  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi  del  medesimo
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive  rispetto  a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2,  ovvero,  nei  soli
casi e nel  rispetto  dei  criteri  previsti  dai  citati  decreti  e
d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
    b) all'articolo 3, comma 1, le  parole  «15  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
  3.  Al  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 3, le parole:  «15  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
      ((1) il numero 16-ter e' sostituito dal seguente:
        «16-ter Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27»;))
      2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18  Articolo  101,
comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
      3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis  Articolo
106  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
      4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis  Articolo
4  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
      5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
      6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
        «30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
        30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.
77»;
      ((6-bis) al numero 32,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «L'articolo 90, commi 3 e 4, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino  al
termine dello stato di emergenza»;))
      7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis  Articolo
221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
      8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis  Articolo
35 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104((,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»));
  4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «del  comma  1,  primo  periodo,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 6 e 7».
  ((4-bis. All'articolo 100, comma  2,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, dopo il primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Si
procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati  dei  componenti  degli
organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021».
  4-ter. Al fine di garantire la qualita' delle  indagini  effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli
7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel  periodo
dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura  dei
dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del  citato  articolo
7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono
riaperti fino al 31 marzo  2021.  L'ISTAT  provvede  alla  riapertura
delle relative piattaforme informatiche o  alla  comunicazione  delle
diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da  parte  dei
soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31  marzo
2021, data dalla quale decorrono i termini per  l'accertamento  delle
violazioni.
  4-quater. All'articolo 104, comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 30 aprile 2021».
  4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:
«Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,  rispettivamente,  al  31
dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021».
  4-sexies. Resta fermo il termine  per  il  versamento  dell'imposta
municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre  2020  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  da
effettuare sulla base degli atti pubblicati  nel  sito  internet  del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
  4-septies. L'eventuale  differenza  positiva  tra  l'IMU  calcolata
sulla base degli atti pubblicati ai sensi  del  comma  4-quinquies  e
l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020  sulla  base  degli  alti
pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta  senza  applicazione
di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.  Nel  caso  emerga
una differenza negativa, il rimborso  e'  dovuto  secondo  le  regole
ordinarie.
  4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  termine   previsto
dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  riorganizzazione  degli
uffici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ivi
compresi  quelli  di  diretta  collaborazione,  e'  differito  al  31
dicembre 2020».
  4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo  settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le  parole:  «31
ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
  4-decies. All'articolo 17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112, le parole:  «entro  il  31  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021».
  4-undecies.   In   considerazione   della   crescente    diffusione
dell'accesso ai servizi finanziari in modalita' digitale da parte  di
cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
della comunicazione della Commissione europea al Parlamento  europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e  al  Comitato
delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale
per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final),  nonche'  delle
proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del  presente
articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  2-bis,  le  parole  da:  «entro»  fino  a  «presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;
    b) al comma 2-ter:
      1) alla lettera  a),  dopo  le  parole:  «diciotto  mesi»  sono
aggiunte le seguenti: «prorogabili per un massimo di ulteriori dodici
mesi»;
      2) alla lettera e), dopo le parole: «definizione di  perimetri»
sono inserite le seguenti: «e limiti»;
    c) al comma  2-quater,  dopo  la  lettera  a)  sono  inserite  le
seguenti:
      «a-bis) i casi  in  cui  un'attivita'  puo'  essere  ammessa  a
sperimentazione;
      a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga»;
    d) al  comma  2-quinquies,  le  parole:  «al  comma  2-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 2-ter e 2-quater»;
    e) al comma 2-sexies, le parole  da:  «ciascuna  autorita'»  fino
alla fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  Banca
d'Italia, la CONSOB e IVASS, nell'ambito delle proprie  competenze  e
delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis ed  ogni  altra
iniziativa  ad  essi  propedeutica.  Nel  rispetto  della   normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione  alla  sperimentazione
puo' comportare la  deroga  o  la  disapplicazione  temporanee  degli
orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale  emanati
dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o  dei  regolamenti
emanati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i  profili
di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g),  h),  i)  e
l). Alle attivita' della Banca d'Italia, della  CONSOB  e  dell'IVASS
relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della  legge  28  dicembre
2005, n. 262»;
    f)  al  comma  2-octies,  dopo  le   parole:   «stabiliscono   le
attribuzioni del Comitato.» e' inserito il seguente periodo: «Per  le
attivita' svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti  collaborano  tra  loro,   anche   mediante   scambio   di
informazioni,  e  non  possono  reciprocamente  opporsi  il   segreto
d'ufficio».
  4-duodecies. In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al  15  dicembre  2020,
non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa'
in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo
comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo  periodo  sono
fatti salvi gli atti posti  in  essere  da  tali  organi  e  la  loro
eventuale cessazione, per scadenza del termine, non  produce  effetti
fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti;
  4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti
ai  sensi   dell'articolo   143   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22  e  23  novembre
2020, sono rinviate e si svolgono entro il  31  marzo  2021  mediante
l'integrale rinnovo del procedimento di  presentazione  di  tutte  le
liste e le candidature a sindaco e a consigliere  comunale.  Fino  al
rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata  la  durata
della gestione della commissione straordinaria  di  cui  all'articolo
144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del
2000.
  4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del
consiglio del comune capoluogo, il  termine  per  procedere  a  nuove
elezioni del consiglio metropolitano, di cui  all'articolo  1,  comma
21, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e'  fissato  in  centottanta
giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
  4-quinquiesdecies.  Le  consultazioni  elettorali  concernenti   le
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera  d-bis),  del  decreto-legge  20
aprile 2020, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
giugno 2020, n. 59, sono rinviate,  anche  ove  gia'  indette,  e  si
svolgono entro il 31 marzo 2021,  mediante  l'integrale  rinnovo  del
relativo procedimento elettorale.
  4-sexiesdecies. Fino al  rinnovo  degli  organi  di  cui  ai  commi
4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies e' prorogata la durata del mandato
di quelli in carica.
  4-septiesdecies.  Dall'attuazione  dei  commi  da   4-terdecies   a
4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti  alla  relativa
attuazione vi provvedono con le sole  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
  4-duodevicies.  In  considerazione  delle  difficolta'   gestionali
derivanti dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  in  deroga  al
limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice  della  protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo  stato
di emergenza dichiarato  con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e' prorogato di  ulteriori
dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica.
Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con  le
risorse gia' assegnate allo scopo  con  delibere  del  Consiglio  dei
ministri.
  4-undevicies. Al  solo  fine  di  consentire,  senza  soluzione  di
continuita' e  in  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con  le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136,  la  durata  delle  contabilita'  speciali   aperte   ai   sensi
dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e sulle quali sono  confluite  le  relative  risorse,  e'
prorogabile fino al 31 dicembre  2024  con  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione   civile   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, previa  verifica  del  cronoprogramma  dei  pagamenti  predisposto
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, in relazione agli interventi di  cui  al  presente  comma.  Alle
risorse disponibili sulle  predette  contabilita'  speciali  relative
agli stanziamenti disposti  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  n.  1  del
2018 si applicano le procedure di cui all'articolo  27  del  medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.))
                            ((Art. 1 bis
 
               Disposizioni in materia di riscossione
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nei commi 1 e 2-ter, le parole:  «15  ottobre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre»;
  b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie
e non tributarie, affidati all'agente della  riscossione  durante  il
periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono  prorogati  di
dodici mesi:
        a) il termine di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera  a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
        b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma
3, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  e  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la
notifica delle cartelle di pagamento.  Relativamente  ai  termini  di
decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per  la  notifica
delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
  2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le  parole:  «15  ottobre»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «31
dicembre».
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 109,5  milioni
di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro  per  l'anno  2021  in
termini di saldo netto da finanziare e in 316  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e 210 milioni di euro  per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:
    a) quanto a 275,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, a valere
sulle  somme   trasferite   alla   predetta   Agenzia   per   effetto
dell'articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo
28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    b) quanto a 72,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  2,  comma  55,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2  milioni
di euro per l'anno 2021, in termini di  indebitamento  e  fabbisogno,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  4. Nei confronti  degli  armatori  delle  imbarcazioni  sequestrate
dalle autorita' libiche in data 1°  settembre  2020,  ferma  restando
l'aliquota  di   computo   delle   prestazioni   pensionistiche,   e'
riconosciuta la sospensione dei  termini  per  gli  adempimenti  e  i
versamenti  dei  tributi  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020  e  fino
al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere  eseguiti  a
decorrere dal 10 gennaio 2021  mediante  corresponsione  del  70  per
cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero  massimo
di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.  Non
si procede alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti  il
70 per cento dell'importo dovuto.
  5. Il beneficio previsto al comma 4  e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante  un
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle
disposizioni del comma 4 e' subordinata, ai sensi dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  comma  4,  pari  a
204.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo dello stanziamento  del  Fondo  per  il  riaccertamento  dei
residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter,  comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.))
                            ((Art. 1 ter
 
             Proroga di termini in materia di assunzioni
                   nelle pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021».))
                               Art. 2
 
         Continuita' operativa del sistema di allerta COVID
 
  1. All'articolo  6,  del  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2020,  n.  70,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo
fine indicato al comma  1,  previa  valutazione  d'impatto  ai  sensi
dell'articolo  35  del  regolamento  (UE)  2016/679,  e'   consentita
l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con  le  medesime
finalita', nel territorio dell'Unione europea.»;
    b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto  con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  e  comunque
non oltre il 31  dicembre  2020,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle esigenze di protezione e prevenzione  sanitaria,  legate  alla
diffusione  del  COVID-19   anche   a   carattere   transfrontaliero,
individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e comunque entro il  31  dicembre
2021,».
  ((1-bis. Ai fini del miglioramento delle azioni  di  prevenzione  e
dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica  nazionale  del
sistema di allerta COVID, e' consentito  ai  lavoratori  del  settore
pubblico e privato l'utilizzo dei  propri  dispositivi  telematici  e
telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente  alle  finalita'
di cui al presente comma,  in  via  temporanea  anche  in  deroga  ai
regolamenti aziendali  fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19.))
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  sul  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
                               Art. 3
 
Proroga  di  termini  in  materia  di  nuovi  trattamenti  di   cassa
  integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa  integrazione  in
  deroga, nonche' applicazione di norme  in  materia  di  accordi  di
  ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi.
 
  1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, ((convertito, con modificazioni, dalla  legge
13 ottobre 2020, n. 126,)) sono differiti al 31 ottobre 2020.
  ((1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica  per
le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al
regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 180, quarto  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il  tribunale  omologa  il  concordato  preventivo
anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o
degli enti gestori di forme di previdenza o  assistenza  obbligatorie
quando l'adesione e' determinante ai fini  del  raggiungimento  delle
maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base  delle
risultanze della relazione del  professionista  di  cui  all'articolo
161, terzo comma,  la  proposta  di  soddisfacimento  della  predetta
amministrazione o  degli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  o
assistenza  obbligatorie  e'  conveniente  rispetto   all'alternativa
liquidatoria»:
    b) all'articolo 182-his, quarto comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Il tribunale omologa l'accordo anche  in  mancanza
di adesione da parte dell' amministrazione finanziaria o  degli  enti
gestori di forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento  della  percentuale
di cui al primo comma e quando, anche  sulla  base  delle  risultanze
della relazione del professionista  di  cui  al  medesimo  comma,  la
proposta di soddisfacimento della predetta  amministrazione  o  degli
enti gestori di forme di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»:
    c) all'articolo 182-ter:
      1) al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «natura
chirografaria»  sono  inserite  le  seguenti:  «anche  a  seguito  di
degradazione per incapienza»:
      2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«In tali casi l'attestazione  del  professionista,  relativamente  ai
crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto
anche  la  convenienza  del  trattamento   proposto   rispetto   alla
liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di  specifica
valutazione da parte del tribunale»;
      3) al comma 5, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
«Ai fini della proposta di  accordo  su  crediti  aventi  ad  oggetto
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza  ed
assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e
della relativa documentazione, con testualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente  sulla  base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore».
  1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto cessa di  avere  applicazione  il  provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 32, comma  6,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2»;))
                            ((Art. 3 bis
 
      Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza
 
  1. All'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole: «il 31  luglio  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la data  della  dichiarazione  di  cessazione  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
    b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
      «2-sexies.   Tutti   i   certificati,   attestati,    permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,
di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  decreto-legge  7  ottobre
2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono  validi  e
sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma  10,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  le  previsioni  di  cui  alle
lettere n) e b) del comma 1 non si applicano ai  documenti  unici  di
regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 125  del  1°  giugno  2015,  che  continuano  ad  essere
assoggettati alla disciplina ordinaria di  cui  al  medesimo  decreto
ministeriale.
  3. I permessi di soggiorno e i  titoli  di  cui  all'articolo  103,
commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020,  conservano
la loro validita' fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il  7  ottobre  2020  e  avente
scadenza il 31 gennaio 2021.))
                               Art. 4
 
Attuazione della direttiva (UE)  2020/739  della  Commissione  del  3
  giugno 2020, concernente l'inserimento del  SARS-CoV-2  nell'elenco
  degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare  malattie
  infettive nell'uomo.
 
  1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la
seguente:  «Sindrome  respiratoria  acuta  grave  da  coronavirus   2
(SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In  linea
con  l'articolo  16,  paragrafo  1,  lettera  c),   della   direttiva
2000/54/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  il  lavoro  di
laboratorio diagnostico non  propagativo  riguardante  il  SARS-CoV-2
deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano  procedure
equivalenti  almeno  al  livello  di  contenimento   2.   Il   lavoro
propagativo riguardante il SARS-CoV-2  deve  essere  condotto  in  un
laboratorio con livello di contenimento 3 a una  pressione  dell'aria
inferiore a quella atmosferica.».
                            ((Art. 4 bis
 
          Disposizioni in materia di poteri di istruttoria
         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
 
  1. In  considerazione  delle  difficolta'  operative  e  gestionali
derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi
di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
3 settembre 2020, nella causa C-719/18, a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
per i successivi  sei  mesi,  nel  caso  in  cui  un  soggetto  operi
contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e  in
un  mercato  diverso,   ricadente   nel   sistema   integrato   delle
comunicazioni (SIC), anche  attraverso  partecipazioni  in  grado  di
determinare un'influenza notevole ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile, l'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e'
tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il  termine  di
sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare  la
sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive  del
pluralismo, sulla base di criteri  previamente  individuati,  tenendo
conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere  all'ingresso  nonche'
del  livello  di  concorrenza  nei  mercati   coinvolti,   adottando,
eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma  5,  del
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire  l'operazione
o rimuoverne gli effetti.
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  altresi'  ai
procedimenti gia'  conclusi  dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni in applicazione  del  comma  II  dell'articolo  43  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  3. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  provvede  agli
adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))
                               Art. 5
 
       Ultrattivita' del decreto del Presidente del Consiglio
                    dei ministri 7 settembre 2020
 
  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque  non  oltre  il  15  ottobre
2020, continuano ad applicarsi le misure  previste  nel  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  7   settembre   2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche'
le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis),
del decreto-legge n.  19  del  2020,  come  introdotta  dal  presente
decreto, dell'obbligo di avere  sempre  con  se'  un  dispositivo  di
protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e  in  tutti  i
luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
del luogo o per le  circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo
continuativo la condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non
conviventi, e comunque con salvezza  dei  protocolli  e  linee  guida
anti-contagio  previsti  per  le  attivita'  economiche,  produttive,
amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di
cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
    b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
    c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.
                            ((Art. 5 bis
 
          Disposizioni in materia di assemblee condominiali
 
  1.  All'articolo  66,   sesto   comma,   delle   disposizioni   per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto  30  marzo  1942,  n.  318,  le  parole:  «di  tutti  i
condomini» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  maggioranza  dei
condomini».))
                               Art. 6
 
                        Copertura finanziaria
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a  eccezione  di  quanto
previsto dal comma 2.
  2.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  n.  34-bis
dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  25  settembre  2020,  n.  124,  come
modificato dal presente  decreto,  e'  autorizzata  per  l'anno  2020
l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di  cui  euro  1.365.259  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595
per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del  personale.   Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di  cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1.
                               Art. 7
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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