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legge, 18/12/2020
L. 18/12/2020, n. 176, di conv., con mod., del d.l. 28/10/2020, n.137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19
(GU n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)
legge
Materia: sanità / salute

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia  di  tutela
della salute, sostegno ai lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e
sicurezza,  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19.
(20G00197)
(GU n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)
  Vigente al: 25-12-2020  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
  la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  recante  ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese,   giustizia   e   sicurezza,   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge  con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149,  il  decreto-legge  23
novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020,  n.  157,
sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti  adottati  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre  2020,  n.  149,  23
novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 18 dicembre 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

Testo del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020),  coordinato
con la legge di conversione 18  dicembre  2020,  n.  176  (in  questo
stesso Supplemento Ordinario), recante: «Ulteriori misure urgenti  in
materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.». (20A07144)
(GU n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)
  Vigente al: 24-12-2020  
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

 
Avvertenza:
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)).
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8  gennaio
2021  si  procedera'  alla   ripubblicazione   del   presente   testo
coordinato, corredato delle relative note.
 
                               Art. 1
 
Contributo a fondo  perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei
  settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020((pubblicato
nella)) Gazzetta  Ufficiale  ((n.  265  del  25  ottobre  2020))  per
contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del
25  ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva   e,   ai   sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato  1  al
presente decreto. Il contributo non  spetta  ai  soggetti  che  hanno
attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
  2. (( (Soppresso) )).
  3.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare
correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione
dei servizi.
  4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti  di
fatturato ((di cui al comma  3))  ai  ((soggetti  che  dichiarano  di
svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite  ai  codici
ATECO riportati nell'Allegato 1)) che hanno attivato la partita IVA a
partire dal 1° gennaio 2019.
  5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
((che non abbiano restituito  il  predetto  contributo  indebitamente
percepito)),  il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'   corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul  conto
corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il  precedente
contributo.
  6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo  a
fondo perduto di cui all'articolo 25  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  previa
presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la
((procedura telematica)) e il modello approvati con il  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle  entrate  del  10  giugno  2020;  il
contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  IVA
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
  7. L'ammontare del contributo a fondo perduto  e'  determinato:  a)
per i soggetti di cui al comma 5,  come  quota  del  contributo  gia'
erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34  del  2020;
b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore  calcolato
sulla base dei dati presenti nell'istanza  trasmessa  e  dei  criteri
stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34
del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali  soggetti
sia superiore a 5 milioni di euro ((nel periodo d'imposta  precedente
a quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto)), il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al
comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del  decreto-legge  n.  34  del
2020. Le predette quote sono differenziate per  settore  economico  e
sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
  8. In ogni caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.
  9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei  requisiti  di
cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato  applicando
le percentuali riportate nell'Allegato 1  al  presente  decreto  agli
importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche  ((e  di  2.000))
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  10. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita' per la trasmissione  delle  istanze
di cui al comma 6 e  ogni  ulteriore  disposizione  per  l'attuazione
((del presente articolo)).
  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77.
  ((14. Per gli  operatori  dei  settori  economici  individuati  dai
codici  ATECO  561030-Gelaterie  e  pasticcerie,  561041-Gelaterie  e
pasticcerie ambulanti,  563000-Bar  e  altri  esercizi  simili  senza
cucina e 551000-Alberghi, con  domicilio  fiscale  o  sede  operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di elevata o massima gravita'  e  da  un  livello  di  rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  del  3  novembre  2020,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  275  del  4  novembre  2020,  e
dell'articolo 19-bis del presente  decreto,  il  contributo  a  fondo
perduto di cui al presente articolo e' aumentato di un  ulteriore  50
per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.
  14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al  presente  articolo
e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa  nei
centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali  del
comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle  nuove  misure
restrittive di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280  milioni  di
euro. Il contributo e'  erogato  dall'Agenzia  delle  entrate  previa
presentazione  di  istanza  secondo  le  modalita'  disciplinate  dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma 11.
  14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al  comma  14-bis,
per i soggetti di cui al medesimo  comma  14-bis  che  svolgono  come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto
comma 14-bis e' determinato entro il 30 per cento  del  contributo  a
fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di  cui  al
comma 14-bis che svolgono come attivita'  prevalente  una  di  quelle
riferite ai codici ATECO  che  non  rientrano  tra  quelli  riportati
nell'Allegato 1, il contributo di cui al  comma  14-bis  spetta  alle
condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed e' determinato entro il 30 per
cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti  nell'istanza
trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25
del decreto-legge n. 34 del 2020.
  14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in
2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280  milioni  di  euro
per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per  l'anno  2020  e  280
milioni  di  euro  per  l'anno  2021  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si  provvede,  quanto  a  2.930
milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e,  quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle  risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.
  14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso)).
                            ((Art. 1 bis
 
Contributo a fondo  perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei
  settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui
  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
  2020
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020  per
contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del
25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva,  dichiarano,  ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attivita'  prevalente  una  di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente
decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa  nelle  aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario  di  massima
gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con  ordinanze
del Ministro della salute  adottate  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
e dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo non spetta
ai soggetti che hanno attivato  la  partita  IVA  a  partire  dal  25
ottobre 2020.
  2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11  dell'articolo
1.  Il  valore  del  contributo  e'  calcolato  in   relazione   alle
percentuali riportate nell'Allegato 2.
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  563
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34)).
                            ((Art. 1 ter
 
            Estensione dell'applicazione dell'articolo 1
                  ad ulteriori attivita' economiche
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo  1  si  applicano  anche  ai
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020,  hanno  la  partita  IVA
attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano  dichiarato  di  svolgere
come attivita' prevalente una di  quelle  riferite  ai  codici  ATECO
riportati nell'Allegato 4 al presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  446
milioni di euro per  l'anno  2020  e,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, in 338 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                           ((Art. 1 quater
 
                          Fondo perequativo
 
  1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle  finanze  con  una  dotazione  di
5.300 milioni di euro per l'anno 2021,  alimentato  con  quota  parte
delle maggiori entrate fiscali e contributive di  cui  agli  articoli
13-quater, 13-quinquies, 13-septies e 13-novies del presente decreto,
finalizzato alla perequazione  delle  misure  fiscali  e  di  ristoro
concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,   n.   27,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge
20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente decreto, per i soggetti
che  con  i  medesimi  provvedimenti  siano  stati   destinatari   di
sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa
perdita  di  fatturato.  Per  tali  soggetti  puo'  essere   previsto
l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei  versamenti  fiscali  e
contributivi sulla base dei parametri  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni  parlamentari  da  rendere  entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi  i  quali  il  decreto  puo'
essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                         ((Art. 1 quinquies
 
        Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il  comma  16-bis,  come  introdotto  dall'articolo  19-bis  del
presente decreto, e' aggiunto il seguente:
  «16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni  in
un  livello  di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che   ha
determinato le misure restrittive,  effettuato  ai  sensi  del  comma
16-bis,   come   verificato   dalla   cabina   di   regia,   comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che  la
cabina di regia ritenga congruo  un  periodo  inferiore.  Sono  fatti
salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi  definiti  dal
presente comma»)).
                           ((Art. 1 sexies
 
                         Controlli antimafia
 
  1. Le  previsioni  del  protocollo  d'intesa  di  cui  al  comma  9
dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  sottoscritto
tra il Ministero dell'interno, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai
contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto)).
                          ((Art. 1 septies
 
              Imprese sociali e inserimento lavorativo
                     dei lavoratori svantaggiati
 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  14  (Cooperative  sociali,  imprese  sociali  e  inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati). - 1.  Al  fine  di  favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1,  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo  6,  comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le
associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale  e
con le associazioni di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  delle
cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, con i consorzi di  cui  all'articolo  8  della
stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro  su  base  territoriale,  che
devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli  organismi
di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre  1997,  n.
469, aventi ad oggetto il conferimento di  commesse  di  lavoro  alle
cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese
associate o aderenti.
  2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
    a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;
    b) i criteri di individuazione  dei  lavoratori  svantaggiati  da
inserire  al  lavoro   in   cooperativa   e   nell'impresa   sociale;
l'individuazione  dei  disabili  e'  curata  dai   servizi   di   cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
    c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la  correlazione  con  il
numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in  cooperativa
e nell'impresa sociale;
    d) la determinazione  del  coefficiente  di  calcolo  del  valore
unitario delle commesse, ai fini del  computo  di  cui  al  comma  3,
secondo criteri di congruita' con i costi  del  lavoro  derivati  dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali
e dalle imprese sociali;
    e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a  favore
delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
    f)  l'eventuale  costituzione,  anche  nell'ambito   dell'agenzia
sociale di cui all'articolo 13, di  una  struttura  tecnico-operativa
senza scopo di  lucro  a  supporto  delle  attivita'  previste  dalla
convenzione;
    g) i limiti di  percentuali  massime  di  copertura  della  quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
  3. Qualora l'inserimento lavorativo  nelle  cooperative  sociali  e
nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2,  riguardi
i lavoratori disabili, che presentino particolari  caratteristiche  e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo  ordinario,  in  base
all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso  si  considera  utile  ai
fini della copertura della quota di riserva, di  cui  all'articolo  3
della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il  numero
delle coperture per ciascuna impresa  e'  dato  dall'ammontare  annuo
delle commesse dalla stessa conferite diviso per il  coefficiente  di
cui al comma 2, lettera d),  e  nei  limiti  di  percentuali  massime
stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma  1.  Tali  limiti
percentuali  non  hanno  effetto  nei  confronti  delle  imprese  che
occupano da 15 a 35 dipendenti. La  congruita'  della  computabilita'
dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale
e' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
  4.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3   e'
subordinata  all'adempimento  degli   obblighi   di   assunzione   di
lavoratori disabili ai fini  della  copertura  della  restante  quota
d'obbligo a loro carico determinata ai sensi  dell'articolo  3  della
legge 12 marzo 1999, n. 68»)).
                               Art. 2
 
Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di  cui  all'articolo  5,
  ((primo comma)), della legge 24 dicembre 1957, n. 1295
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  l'apposito  comparto  del  Fondo
speciale di cui all'articolo  5,  ((primo  comma)),  della  legge  24
dicembre 1957, n. 1295, e' incrementato di  ulteriori  5  milioni  di
euro per l'anno 2020.
  2.  Agli  oneri  di  cui  al  ((comma  1))  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34.
                               Art. 3
 
              Fondo per il sostegno delle associazioni
                e societa' sportive dilettantistiche
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche  determinatasi  in  ragione  delle
misure  in  materia  di  contenimento   e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il ((«Fondo unico per  il
sostegno delle associazioni e societa' sportive  dilettantistiche»)),
con una dotazione di ((142 milioni)) di euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce limite di spesa,  le  cui  risorse,  sono  trasferite  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per
essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione  di  misure
di  sostegno  e  ripresa  delle  associazioni  e  societa'   sportive
dilettantistiche che hanno cessato o  ridotto  la  propria  attivita'
istituzionale a seguito  dei  provvedimenti  statali  di  sospensione
delle attivita' sportive. ((I criteri di ripartizione  delle  risorse
del  Fondo  sono  stabiliti  con  il  provvedimento  del   Capo   del
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
che dispone la loro erogazione)).
  ((2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' del  bilancio  autonomo
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  sono  portate   ad
incremento,  nell'ambito  del  predetto   bilancio,   delle   risorse
provenienti dal Fondo di cui al comma 1)).
  3. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34.
                               Art. 4
 
          Sospensione delle procedure esecutive immobiliari
                        ((sulla prima casa))
 
  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole «per la durata di sei mesi a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite  dalle  seguenti  «fino  al  31  dicembre  2020».  E'
inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento  immobiliare,
di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia  ad
oggetto l'abitazione  principale  del  debitore,  effettuata  dal  25
ottobre  2020  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto.
                            ((Art. 4 bis
 
              Modifiche in materia di fondo di garanzia
                          per la prima casa
 
  1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, la lettera a) e' abrogata. A decorrere dalla data di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
riacquistano efficacia le disposizioni  dell'articolo  1,  comma  48,
lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  nel
testo vigente prima della  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge n. 104 del 2020)).
                            ((Art. 4 ter
 
Semplificazioni   in   materia   di   accesso   alle   procedure   di
  sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge
  27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti
 
  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 2, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente:
  «b) per "consumatore": la  persona  fisica  che  agisce  per  scopi
estranei  all'attivita'  imprenditoriale,  commerciale,  artigiana  o
professionale eventualmente svolta,  anche  se  socio  di  una  delle
societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e  VI
del titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile,  per  i  debiti
estranei a quelli sociali»;
    b) all'articolo 7:
  1) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso;
  2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
  «d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
  d-ter) limitatamente al piano del consumatore,  ha  determinato  la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  d-quater) limitatamente all'accordo di  composizione  della  crisi,
risulta  abbia  commesso  atti  diretti  a  frodare  le  ragioni  dei
creditori»;
  3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
  «2-ter.  L'accordo  di  composizione  della  crisi  della  societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei  soci  illimitatamente
responsabili»;
  c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. - (Procedure familiari) - 1.  I  membri  della  stessa
famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione  della
crisi da  sovraindebitamento  quando  sono  conviventi  o  quando  il
sovraindebitamento ha un'origine comune.
  2. Ai fini del comma 1, oltre al  coniuge,  si  considerano  membri
della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado  e  gli  affini
entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i  conviventi
di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
  3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
  4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di  composizione
della crisi da sovraindebitamento  riguardanti  membri  della  stessa
famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne
il coordinamento. La  competenza  appartiene  al  giudice  adito  per
primo.
  5.  La  liquidazione   del   compenso   dovuto   all'organismo   di
composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia  in
misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno.  Quando  uno
dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano
le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi»;
  d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La proposta di piano del consumatore puo'  prevedere  anche
la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti  da  contratti
di  finanziamento  con  cessione  del  quinto  dello  stipendio,  del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle  operazioni  di
prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo  7,  comma  1,
secondo periodo.
  1-ter. La proposta di  piano  del  consumatore  e  la  proposta  di
accordo  formulata  dal  consumatore  possono  prevedere   anche   il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del
debitore se lo stesso, alla data  del  deposito  della  proposta,  ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il  giudice  lo  autorizza  al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
  1-quater. Quando l'accordo e' proposto da un soggetto  che  non  e'
consumatore e contempla la continuazione dell'attivita' aziendale, e'
possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle  rate
a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su  beni
strumentali all'esercizio dell'impresa  se  il  debitore,  alla  data
della presentazione  della  proposta  di  accordo,  ha  adempiuto  le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza  al  pagamento  del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo  di
composizione della crisi attesta che il  credito  garantito  potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato  della  liquidazione
del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle  rate
a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
  1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi,  entro  sette
giorni  dall'avvenuto  conferimento  dell'incarico   da   parte   del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e  agli  uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta  giorni  debbono
comunicare  il  debito   tributario   accertato   e   gli   eventuali
accertamenti pendenti»;
  e) all'articolo 9:
  1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
  «3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata
una relazione dell'organismo di composizione della  crisi,  che  deve
contenere:
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte;
    c) la valutazione sulla completezza e  sull'attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda;
    d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
    e) l'indicazione del fatto che, ai  fini  della  concessione  del
finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del
merito creditizio del debitore valutato, con  deduzione  dell'importo
necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in  relazione  al
suo  reddito  disponibile.  A  tal  fine  si   ritiene   idonea   una
quantificazione non  inferiore  all'ammontare  dell'assegno  sociale,
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
del nucleo familiare della scala di  equivalenza  dell'ISEE  prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159»;
  2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
  «3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi  deve
essere allegata una  relazione  particolareggiata  dell'organismo  di
composizione della crisi, che comprende:
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte;
    c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori;
    d) la valutazione sulla completezza e  sull'attendibilita'  della
documentazione depositata a  corredo  della  domanda,  nonche'  sulla
convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
    e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
    f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento  dei
creditori;
    g) l'indicazione dei  criteri  adottati  nella  formazione  delle
classi, ove previste dalla proposta.
  3-bis.2.  L'organismo  di  composizione  della  crisi,  nella   sua
relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore,  ai  fini
della concessione del finanziamento, abbia tenuto  conto  del  merito
creditizio del  debitore.  Nel  caso  di  proposta  formulata  da  un
consumatore, si applica quanto previsto alla  lettera  e)  del  comma
3-bis.
  3-bis.3. L'organismo  di  composizione  della  crisi,  entro  sette
giorni  dall'avvenuto  conferimento  dell'incarico   da   parte   del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e  agli  uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta  giorni  debbono
comunicare  il  debito   tributario   accertato   e   gli   eventuali
accertamenti pendenti»;
    f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
  «3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel  caso  di  accordo
proposto  dal  consumatore,  che  ha  violato  i  principi   di   cui
all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo  in
sede di omologa, anche se  dissenziente,  ne'  far  valere  cause  di
inammissibilita'  che  non  derivino  da  comportamenti  dolosi   del
debitore.
  3-quater. Il tribunale  omologa  l'accordo  di  composizione  della
crisi anche in mancanza di  adesione  da  parte  dell'amministrazione
finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del  raggiungimento
delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2,  e  quando,  anche
sulla  base  delle  risultanze  della  relazione  dell'organismo   di
composizione  della  crisi,  la  proposta  di  soddisfacimento  della
predetta  amministrazione  e'  conveniente  rispetto  all'alternativa
liquidatoria»;
    g) all'articolo 12-bis:
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano nonche'
l'idoneita' dello stesso  ad  assicurare  il  pagamento  dei  crediti
impignorabili e risolta ogni  altra  contestazione  anche  in  ordine
all'effettivo ammontare dei crediti, il  giudice  omologa  il  piano,
disponendo  per  il  relativo  provvedimento  una  forma  idonea   di
pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione  o  l'affidamento  a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il  decreto  deve
essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
Con l'ordinanza di rigetto  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato»;
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di
cui  all'articolo  124-bis  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   non   puo'   presentare
opposizione o reclamo in sede di omologa, ne'  far  valere  cause  di
inammissibilita'  che  non  derivino  da  comportamenti  dolosi   del
debitore»;
  3) al comma 5 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  e
comma 3-bis»;
    h) all'articolo 13:
  1) al comma 3, le parole: «e dei crediti  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, terzo periodo» sono soppresse;
  2) al comma 4-bis, dopo le parole: «di cui alla  presente  sezione»
sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'assistenza
dei professionisti,»;
    i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
  «7-bis. Il decreto di apertura della  liquidazione  della  societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei  soci  illimitatamente
responsabili»;
    l) l'articolo 14-decies e' sostituito dal seguente:
  «Art. 14-decies. - (Azioni del liquidatore) -  1.  Il  liquidatore,
autorizzato dal giudice,  esercita  o,  se  pendente,  prosegue  ogni
azione   prevista   dalla   legge   finalizzata   a   conseguire   la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore  e  ogni
azione diretta al recupero dei crediti.
  2.  Il  liquidatore,  autorizzato  dal  giudice,  esercita  o,   se
pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci  gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,  secondo  le
norme del codice civile.
  3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare  o  proseguire
le azioni di cui ai commi 1 e 2,  quando  e'  utile  per  il  miglior
soddisfacimento dei creditori»;
    m) dopo l'articolo 14-terdecies e' inserito il seguente:
  «Art. 14-quaterdecies. - (Debitore incapiente)  -  1.  Il  debitore
persona fisica meritevole,  che  non  sia  in  grado  di  offrire  ai
creditori  alcuna  utilita',  diretta   o   indiretta,   nemmeno   in
prospettiva futura, puo'  accedere  all'esdebitazione  solo  per  una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro
anni dal decreto del giudice nel caso in cui  sopravvengano  utilita'
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori  in  misura
non inferiore al 10 per cento.  Non  sono  considerati  utilita',  ai
sensi del periodo precedente, i  finanziamenti,  in  qualsiasi  forma
erogati.
  2. La valutazione di rilevanza  di  cui  al  comma  1  deve  essere
condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito  e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia
in misura pari all'ammontare  dell'assegno  sociale  aumentato  della
meta', moltiplicato per un parametro  corrispondente  al  numero  dei
componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza  dell'ISEE
prevista dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. La  domanda  di  esdebitazione  e'  presentata  per  il  tramite
dell'organismo di composizione della  crisi  al  giudice  competente,
unitamente alla seguente documentazione:
    a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione  delle  somme
dovute;
    b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione  compiuti
negli ultimi cinque anni;
    c) la copia delle dichiarazioni  dei  redditi  degli  ultimi  tre
anni;
    d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e  di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
  4.   Alla   domanda   deve   essere    allegata    una    relazione
particolareggiata dell'organismo di  composizione  della  crisi,  che
comprende:
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte;
    c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori;
    d) la valutazione sulla completezza e  sull'attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda.
  5. L'organismo di composizione della crisi,  nella  sua  relazione,
deve indicare anche  se  il  soggetto  finanziatore,  ai  fini  della
concessione  del  finanziamento,  abbia  tenuto  conto   del   merito
creditizio  del  debitore,  valutato  in  relazione  al  suo  reddito
disponibile, dedotto l'importo necessario a  mantenere  un  dignitoso
tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione  non
inferiore a quella indicata al comma 2.
  6. I compensi  dell'organismo  di  composizione  della  crisi  sono
ridotti della meta'.
  7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata  la
meritevolezza del debitore e verificata, a  tal  fine,  l'assenza  di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa  grave  nella  formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
  8. Il decreto e' comunicato al debitore e  ai  creditori,  i  quali
possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle  forme  ritenute  piu'  opportune  il  contraddittorio  tra   i
creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il  decreto.  La
decisione e' soggetta a  reclamo  da  presentare  al  tribunale;  del
collegio non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento.
  9. L'organismo di composizione della crisi, se  il  giudice  ne  fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2».
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure pendenti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei  piani  del
consumatore pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il debitore puo'  presentare,  fino
all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27  gennaio
2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova  proposta  di
accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a
quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla  data
del decreto con  cui  il  tribunale  assegna  il  termine  e  non  e'
prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito  di
un procedimento di omologazione della proposta di accordo  nel  corso
del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte
le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2,  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3.
  4. Quando il debitore intende modificare unicamente  i  termini  di
adempimento dell'accordo di ristrutturazione o  del  piano,  deposita
fino  all'udienza  fissata  per  l'omologa  una  memoria   contenente
l'indicazione   dei   nuovi   termini,   depositando   altresi'    la
documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini.
Il differimento dei termini non puo' essere  superiore  di  sei  mesi
rispetto alle  scadenze  originarie.  Il  tribunale,  riscontrata  la
sussistenza  dei  presupposti  di  cui  all'articolo  12  o  di   cui
all'articolo 12-bis della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,  procede
all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze)).
                           ((Art. 4 quater
 
Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori
                 colpiti dal sisma del Centro Italia
 
  1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al
fine di assicurare la compiuta attuazione  degli  interventi  per  la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati  1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  le  risorse
provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate  di
cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su
conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla  gestione
del Commissario delegato o straordinario del Governo per la  relativa
ricostruzione,  nonche'  i  contributi  e  ogni   ulteriore   risorsa
destinati   al   finanziamento   degli   interventi   inerenti   alla
ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla  popolazione  e
alla ripresa economica dei territori  colpiti  non  sono  soggetti  a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione
forzata in virtu'  di  qualsivoglia  azione  esecutiva  o  cautelare,
restando  sospesa  ogni  azione  esecutiva  e  privi  di  effetto   i
pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al
primo periodo non sono altresi' da  ricomprendere  nel  fallimento  e
sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della  legge
fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonche'
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021)).
                               Art. 5
 
             Misure a sostegno degli operatori turistici
                           e della cultura
 
  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito((con  modificazioni))
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il fondo di cui all'articolo 182  del  decreto-legge  19  maggio
2020 n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo,  e'  incrementato  di
400 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'  incrementato
di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso  per
spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi  1
e  2  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano  anche
a decorrere ((dalla data di  entrata))  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e  fino  al  31
gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2  decorrono  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  ((4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno  un  anno  prima
della  richiesta  di  accesso  alla  misura»  e  le   parole:   «fino
all'importo massimo di 200.000 euro  nei  tre  anni  d'imposta»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000  euro
nei tre anni d'imposta»;
    b) il comma 4 e' abrogato.
      4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si  applicano  nei
limiti delle risorse appositamente stanziate e previa  autorizzazione
ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126)).
  5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  6. All'articolo 176 del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «Per  il  periodo  di  imposta  2020  e'
riconosciuto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Per  i  periodi  di
imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola  volta,»  e  le  parole
((«1° luglio)) al 31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
((«1° luglio)) 2020 al 30 giugno 2021»;
    b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente «5-bis. Ai fini della
concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande
presentate  entro  il  31  dicembre  2020,   secondo   le   modalita'
applicative gia' definite ai sensi del comma 6».
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, ((valutati in)) 280 milioni di
euro per l'anno 2021 ((e in)) 122,5 milioni di euro per l'anno  2022,
si  provvede  quanto  a  280  milioni  per  l'anno  2021   ai   sensi
dell'articolo 34, quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2022
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto  a  72,50
milioni di euro per l'anno  2022  mediante  utilizzo  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  ((7-bis. In considerazione  del  persistente  stato  di  crisi  del
settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e
5,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  si  applicano,
alle  medesime  condizioni,  anche  con   riferimento   all'anno   di
contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma  4  del  medesimo
articolo  96  si  applicano,  alle  medesime  condizioni,  anche  con
riferimento al contributo dovuto per l'annualita' 2020)).
                               Art. 6
 
         Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema
                     delle fiere internazionali
 
  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
((primo  comma)),  del  decreto-legge  28  maggio   1981,   n.   251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,
sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 200 milioni per l'anno  2020,  per  le  finalita'  di  cui  alla
lettera d) del medesimo comma.
  3. All'articolo 91, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola  «capitali»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' delle imprese  aventi  come  attivita'
prevalente  l'organizzazione  di   eventi   fieristici   di   rilievo
internazionale»;
    2) al comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
valere sullo stanziamento di cui al  primo  periodo  e  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni  ((dell'Unione  europea))  in  materia  di
aiuti di Stato, possono essere concessi, per  il  tramite  di  Simest
SpA, ai soggetti di cui  al  comma  1,  contributi  a  fondo  perduto
commisurati ai costi fissi sostenuti dal  ((1°  marzo))  2020  e  non
coperti  da  utili,  misure  di   sostegno   erogate   da   pubbliche
amministrazioni  o  da  altre  fonti  di  ricavo,  secondo   termini,
modalita'  e  condizioni  stabiliti   con   delibera   del   Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  350  milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
                            ((Art. 6 bis
 
       Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo
           e della cultura e per l'internazionalizzazione
 
  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo  le  parole:  «accompagnatori
turistici» sono inserite le seguenti: «e le imprese, non  soggette  a
obblighi di servizio  pubblico,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto
legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  e  delle  relative  leggi
regionali di attuazione, esercenti,  mediante  autobus  scoperti,  le
attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,».
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di  350  milioni  di
euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite  subite
dal settore delle fiere e dei congressi.
  4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1 milione di  euro
per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per
l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa  massima,  delle  perdite
subite dagli  organizzatori  di  eventi  sportivi  internazionali  in
programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute
per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni
successivi alla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 24  ottobre  2020  e  del  conseguente
annullamento delle presenze di pubblico a  tali  eventi.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012,  n.  238,
dopo le parole: «i festival  musicali  e  operistici  italiani»  sono
inserite le seguenti: «e le  orchestre  giovanili  italiane»  e  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «nonche',  a   decorrere
dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro  a  favore  della
Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini».
  6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole:
«dei festival musicali  ed  operistici  italiani»  sono  inserite  le
seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane».
  7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere  sul  Fondo
unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge  30  aprile
1985, n. 163.
  8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole:  «a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «nelle more della pubblicazione».
  9. I contributi percepiti ai sensi  degli  articoli  72,  comma  1,
lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli  articoli
182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, non concorrono alla formazione della  base  imponibile  delle
imposte sui redditi e non rilevano altresi' ai fini del  rapporto  di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  ne'  alla  formazione  del  valore   della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446.
  10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli
fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma  9,  i  documenti
unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del
29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra
il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
  11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori
a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori
dei comuni anche aderenti  all'Associazione  nazionale  citta'  delle
Grotte,  in  conseguenza  delle  misure  restrittive   adottate   per
contenere l'epidemia da COVID-19, nel  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma che costituisce tetto di spesa massimo,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo  un  Fondo  per  la  valorizzazione  delle
grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
  12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita'  di  assegnazione  e  ripartizione  delle
risorse agli  enti  gestori  dei  siti,  tenendo  conto  dell'impatto
economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto.
  14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione  le  disponibilita'
del  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,  primo   comma,   del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  e  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro  per  l'anno  2020,
per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma.
  15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di  cui  al
presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti
universitari  fuori  sede,  ai   collegi   universitari   di   merito
accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'
riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  16. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca sono
stabilite le modalita' di attuazione del comma 15.
  17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del  presente
decreto.
  18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  caso
di trasferimento di  concessione  per  emittente  di  radiodiffusione
sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione  della  forma
giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a
carattere comunitario o commerciale secondo  i  requisiti  del  nuovo
titolare».
  19. L'articolo 27, comma 6, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche  alle  emittenti
nazionali.
  20. Agli oneri derivanti dai commi  1,  2,  3  e  14  del  presente
articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                            ((Art. 6 ter
 
Misure urgenti a sostegno dell'attivita' di rivendita di  giornali  e
                               riviste
 
  1.  A  titolo  di  sostegno  economico  per  gli  ulteriori   oneri
straordinari sostenuti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  durante
l'emergenza sanitaria connessa alla  diffusione  del  COVID-19,  alle
persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di
giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente,  e'
riconosciuto un contributo una tantum fino a  1.000  euro,  entro  il
limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  tetto
di  spesa.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse  disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle
stesse tra  i  beneficiari  in  misura  proporzionale  al  contributo
spettante.  Il  contributo  e'   riconosciuto   previa   istanza   al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  da  presentare  entro  il  termine  del  28
febbraio 2021, secondo le modalita' di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non  previsto  dal
presente articolo si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  7,2  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle  risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  e'
corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di  euro  per  l'anno
2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari  a
7,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto)).
                              (( Art. 7
 
                           (Soppresso) ))
 
   
                            ((Art. 7 bis
 
Misure di sostegno ai familiari del personale di  bordo  posto  sotto
                              sequestro
 
  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo  5,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono destinate,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui al comma 2  del  presente  articolo,  anche  alla
corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari  del
personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca,  nei  casi
di sequestro in alto mare da  parte  di  forze  straniere  anche  non
regolari.
  2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di  cui  all'articolo  5,
comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'  incrementato  di
0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma
1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che  costituisce
tetto di  spesa  massimo,  anche  con  riferimento  agli  avvenimenti
verificatisi nell'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  0,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto)).
                               Art. 8
 
             Credito d'imposta per i canoni di locazione
       degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
 
  1. Per le imprese operanti nei settori ((di  cui  ai  codici  ATECO
riportati nell'Allegato 1)) al  presente  decreto,  indipendentemente
dal volume di ricavi e  compensi  registrato  nel  periodo  d'imposta
precedente, il credito d'imposta per  i  canoni  di  locazione  degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui  all'articolo
28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con
riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui  al
medesimo articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al  presente  articolo,  valutati  ((in  274,5
milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per  l'anno
2021)) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai
sensi dell'articolo 34.
                            ((Art. 8 bis
 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non
  abitativo e affitto d'azienda  per  le  imprese  interessate  dalle
  nuove misure restrittive di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
  Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
 
  1. Alle imprese operanti  nei  settori  riferiti  ai  codici  ATECO
riportati nell'Allegato 2,  nonche'  alle  imprese  che  svolgono  le
attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e  79.12  che  hanno  la
sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  19-bis  del  presente
decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione  degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui  all'articolo
8 del presente decreto,  con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di
ottobre, novembre e dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  234,3
milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti
all'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4  novembre   2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5  novembre  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                            ((Art. 8 ter
 
           Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
 
  1. Ai fini  di  ridurre  nell'anno  2021  la  spesa  sostenuta  dai
titolari delle utenze elettriche connesse in bassa  tensione  diverse
dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre  2020,  hanno  la
partita IVA attiva e, ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dichiarano  di
svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite  ai  codici
ATECO riportati negli Allegati al presente decreto,  con  riferimento
alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione  del
contatore» e «oneri generali di sistema», nello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con
una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per l'attuazione del comma 1,  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia  reti  e  ambiente   (ARERA),   con   propri   provvedimenti,
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate  e  in
via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia
elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri  generali  di
sistema, definendo altresi' il periodo temporale di  rideterminazione
delle tariffe e delle componenti e le relative modalita' attuative ai
fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in  modo
che:
    a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore  vigente  nel
terzo trimestre dell'anno 2020,  delle  componenti  tariffarie  fisse
applicate per punto di prelievo;
    b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci  di  cui  al  comma  1  non
superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  terzo
trimestre dell'anno  2020,  si  otterrebbe  assumendo  un  volume  di
energia prelevata  pari  a  quello  effettivamente  registrato  e  un
livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  180  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto.
  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
versare l'importo di cui al comma  1  sul  conto  emergenza  COVID-19
istituito presso la Cassa per  i  servizi  energetici  e  ambientali,
nella misura del 50 per cento  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e,
per il restante 50 per  cento,  entro  il  30  maggio  2021.  L'ARERA
assicura, con propri provvedimenti,  l'utilizzo  di  tali  risorse  a
compensazione della riduzione delle tariffe  di  distribuzione  e  di
misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema)).
                               Art. 9
 
((Cancellazione della seconda rata IMU)) concernente gli  immobili  e
  le relative pertinenze in cui si esercitano le  attivita'  riferite
  ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1
 
  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli  effetti
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  l'anno  2020,
non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale  propria  (IMU)
di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, concernente gli immobili e le  relative  pertinenze  in
cui si esercitano le attivita' ((riferite ai codici  ATECO  riportati
nell'Allegato 1)) al presente decreto, a condizione  che  i  relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  3. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di  112,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. ((Alla ripartizione degli incrementi  di  cui  al  primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo  78
del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati  entro  sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020)).
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a ((137))  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.
                            ((Art. 9 bis
 
Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli  immobili  e  le
  relative pertinenze in cui si esercitano le attivita'  riferite  ai
  codici ATECO riportati nell'Allegato 2
 
  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 9  del  presente
decreto,  in  considerazione  degli  effetti  connessi  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda
rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1,
commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  che  deve
essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili  e
le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite  ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che  i  relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e  che
gli immobili siano ubicati  nei  comuni  delle  aree  del  territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020,
con  ordinanze  del  Ministro  della   salute   adottate   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
  2. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato  di  31,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Alla ripartizione  degli  incrementi  di  cui  al  primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo  78
del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati  entro  sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7  milioni
di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                            ((Art. 9 ter
 
Individuazione  dei  soggetti  esenti  dal  versamento   dell'IMU   e
  disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,
comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e agli articoli 9, comma 1,  e  9-bis,  comma  1,  del  presente
decreto si applicano  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  che  siano  anche  gestori  delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni.
  2. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991,
n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,  dal  pagamento
del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160.
  3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i
titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  31  marzo  2021,  dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti,
della legge n. 160 del 2019.
  4. A far data dal 1° gennaio 2021 e  fino  al  31  marzo  2021,  le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia'  concesse  sono  presentate  in  via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con  allegata  la
sola planimetria, in deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160,  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  5.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal  1°
gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in  opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti  di  interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al  comma  2,
di strutture amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,
attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21
e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al  periodo
precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  6. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro  per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista  dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, il decreto e' comunque adottato.
  7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto.
  8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la  parola:  «adiacenti»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«prospicienti»;
    b)  la  parola:  «particolare»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«eccezionale»)).
                           ((Art. 9 quater
 
              Fondo per la sostenibilita' del pagamento
          degli affitti di unita' immobiliari residenziali
 
  1. Per l'anno 2021, al  locatore  di  immobile  ad  uso  abitativo,
ubicato in un comune ad  alta  tensione  abitativa,  che  costituisca
l'abitazione principale del  locatario,  che  riduce  il  canone  del
contratto di locazione in essere alla data del 29  ottobre  2020,  e'
riconosciuto, nel limite massimo di spesa  di  cui  al  comma  4,  un
contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della  riduzione  del
canone, entro il limite massimo  annuo  di  1.200  euro  per  singolo
locatore.
  2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1,  il
locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia  delle  entrate  la
rinegoziazione del canone di  locazione  e  ogni  altra  informazione
utile ai fini dell'erogazione del contributo.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  individuate  le
modalita'  applicative  del  presente  articolo,  la  percentuale  di
riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle
domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di
cui  al  comma  4,  nonche'  le  modalita'  di   monitoraggio   delle
comunicazioni di cui al comma 2.
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo denominato «Fondo per la  sostenibilita'  del  pagamento  degli
affitti di unita' immobiliari residenziali», con una dotazione pari a
50 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto)).
                         ((Art. 9 quinquies
 
Estensione della  proroga  del  termine  di  versamento  del  secondo
  acconto per i  soggetti  che  applicano  gli  indici  sintetici  di
  affidabilita' fiscale
 
  1. Nei confronti dei soggetti che esercitano  attivita'  economiche
per  le  quali  sono  stati  approvati  gli   indici   sintetici   di
affidabilita' fiscale, individuati dall'articolo  98,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei  settori  economici
riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2,
aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree  del  territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate con le  ordinanze  del  Ministro
della salute adottate  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020   e
dell'articolo  19-bis  del   presente   decreto,   ovvero   esercenti
l'attivita' di gestione  di  ristoranti  nelle  aree  del  territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate con le  ordinanze  del  Ministro
della salute adottate  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020   e
dell'articolo 19-bis del presente decreto, la proroga  al  30  aprile
2021 del termine relativo al versamento della seconda  o  unica  rata
dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  (IRAP),  dovuto  per  il   periodo   d'imposta
successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre   2019,   prevista
dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge  n.  104  del  2020,  si
applica indipendentemente  dalla  diminuzione  del  fatturato  o  dei
corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.  Non  si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  35,8
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34)).
                               Art. 10
 
              Proroga del termine per la presentazione
                           del modello 770
 
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione   dei
sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno
di imposta 2019, e' prorogato al 10 dicembre 2020.
                            ((Art. 10 bis
 
Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni  altra  misura  a
  favore di imprese e  lavoratori  autonomi,  relativi  all'emergenza
  COVID-19
 
  1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in  via
eccezionale a seguito dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e
diversi da  quelli  esistenti  prima  della  medesima  emergenza,  da
chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti  impresa,  arte  o
professione, nonche' ai  lavoratori  autonomi,  non  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini  del  rapporto  di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei
limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla   comunicazione   della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e  successive  modifiche,  alle
misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello  stato  di
emergenza  sul  territorio  nazionale  avvenuta  con   delibera   del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe)).
                            ((Art. 10 ter
 
              Proroga dell'esercizio di poteri speciali
                 nei settori di rilevanza strategica
 
  1. Ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 4-bis del  decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 133, le parole: «fino al 31 dicembre 2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»)).
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

                               Art. 11
 
Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al  reddito
  per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica
 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione   di   quanto   disposto
dall'articolo  12  nonche'   l'accesso   anche   nell'anno   2021   a
integrazioni  salariali  nei  casi   di   sospensione   o   riduzione
dell'attivita'  lavorativa  per  eventi  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'
aggiunto alla fine il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al
primo  periodo  del  presente  comma  non  trovano  applicazione  per
l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020  con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
9,  del  decreto-legge  17  marzo  2020   n.   18,   convertito   con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e  all'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  ((in  relazione  al   quale))   e'   consentita   la
conservazione   in   conto   residui   per   il   relativo   utilizzo
nell'esercizio successivo.».
                               Art. 12
 
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno  ordinario
  e  Cassa  integrazione  in  deroga.  Disposizioni  in  materia   di
  licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi  previdenziali
  per datori di  lavoro  che  non  richiedono  trattamenti  di  cassa
  integrazione
 
  1. I  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di
Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa  integrazione
in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane,  secondo
le modalita' previste al comma 2.  Le  sei  settimane  devono  essere
collocate nel periodo ricompreso tra il 16  novembre  2020  e  il  31
gennaio 2021.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  le  predette  sei
settimane costituiscono la durata massima che puo'  essere  richiesta
con causale  COVID-19.  I  periodi  di  integrazione  precedentemente
richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.  126,  collocati,  anche  parzialmente,  in  periodi
successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove  autorizzati,  alle
((sei settimane di cui al presente comma)).
  2. Le  sei  settimane  di  trattamenti  di  cui  al  comma  1  sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia'  interamente
autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo
autorizzato, nonche' ai datori  di  lavoro  appartenenti  ai  settori
interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita'
economiche  e  produttive  al  fine   di   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda
per periodi di integrazione relativi alle sei  settimane  di  cui  al
comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base  del
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello
del corrispondente semestre del 2019, pari:
    a) al 9% della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno
avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
    b) al 18% della retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro  che  non
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
  3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o  superiore  al  venti
per cento, dai datori di lavoro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di
impresa successivamente al ((1°  gennaio))  2019,  e  dai  datori  di
lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  24  ottobre  2020  che  dispone  la
chiusura o limitazione delle attivita' economiche e produttive.
  4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al  comma  1,  il
datore di lavoro deve presentare  all'Inps  domanda  di  concessione,
nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,
n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di  cui
al comma 2.  L'Inps  autorizza  i  trattamenti  di  cui  al  presente
articolo  e,  sulla  base  della  autocertificazione  allegata   alla
domanda, individua  l'aliquota  del  contributo  addizionale  che  il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga
successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota
del 18% di cui al comma 2, lettera  b).  Sono  comunque  disposte  le
necessarie  verifiche  relative  alla   sussistenza   dei   requisiti
richiesti  e  autocertificati  per  l'accesso   ai   trattamenti   di
integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle
quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a  scambiarsi
i dati.
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge.
  6. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese
successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui  al  primo
periodo. Trascorsi  inutilmente  tali  termini,  il  pagamento  della
prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente.
  (( 7. (Soppresso) )).
  8. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari  relativi   alla   predetta   prestazione   e'   stabilito
complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno
2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui  al  presente  comma
sono trasferite ai rispettivi  Fondi  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei  Fondi  stessi  dell'andamento  del  costo   della   prestazione,
relativamente alle istanze degli aventi  diritto,  nel  rispetto  del
limite di spesa e secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.
  9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  10. Fino alla stessa data di  cui  al  comma  9,  resta,  altresi',
preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
all'articolo 7 della medesima legge.
  11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita'  che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa
ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile,  o  nelle  ipotesi  di
accordo  collettivo   aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti  lavoratori
e' comunque riconosciuto il trattamento di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso.
  12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo
di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni
di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria  e  Assegno
ordinario e in 473,3 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di  Cassa
integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al presente comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il  limite  di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno  2021  in
termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro  per
l'anno 2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle
amministrazioni pubbliche si provvede a valere  sull'importo  di  cui
all'articolo 11, comma 1.
  14. In via eccezionale, al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da
Covid-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma  1,  ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni  pensionistiche,  e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  a
loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126)), per un ulteriore  periodo  massimo  di  quattro  settimane,
fruibili  entro  il  31  gennaio  2021,  nei  limiti  delle  ore   di
integrazione salariale gia' fruite  nel  mese  di  giugno  2020,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,  riparametrato  e
applicato su base mensile.
  15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero  dal
versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del
decreto-legge   14   agosto   2020,   n.   104,   ((convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126)),  possono
rinunciare per la frazione  di  esonero  richiesto  e  non  goduto  e
contestualmente presentare domanda per  accedere  ai  trattamenti  di
integrazione salariale di cui al presente articolo. ((La facolta'  di
cui al periodo  precedente  puo'  essere  esercitata  anche  per  una
frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio)).
  16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e'  concesso  ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea.
  ((16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo  di
cui al presente comma e' attribuito anche, per un periodo massimo  di
dodici mesi ed entro il limite di spesa di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio  2021  e  non
oltre il 31 dicembre 2021».
  16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,  del  presente
decreto)).
  17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e  15,  valutate  in
61,4 milioni di euro per l'anno 2021  si  provvede  con  le  maggiori
entrate contributive derivanti dai  commi  da  2  a  4  del  presente
articolo.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,
((valutate in 3 milioni  di  euro))  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                            ((Art. 12 bis
 
             Misure in materia di integrazione salariale
 
  1. Sono prorogati al 15 novembre 2020  i  termini  decadenziali  di
invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza
da  COVID-19  di  cui  agli  articoli  da  19  a   22-quinquies   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei  dati
necessari per il pagamento o  per  il  saldo  degli  stessi  che,  in
applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e  il
30 settembre 2020.
  2. I trattamenti di integrazione salariale di cui  all'articolo  12
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza  alla  data
del 9 novembre 2020.
  3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2  sono  concessi  nel  limite
massimo di spesa pari a 57,8  milioni  di  euro,  ripartito  in  41,1
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario e in 16,7 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di
cassa integrazione in deroga. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
limite di spesa di  cui  al  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via  prospettica
il limite di spesa, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande.
  4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2  e
3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a  1
milione di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2021, mediante  le  maggiori  entrate  derivanti  dai
commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai  sensi
dell'articolo 34 e, quanto a 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)).
                            ((Art. 12 ter
 
        Ulteriori misure in materia di integrazione salariale
 
  1. I trattamenti di integrazione salariale di  cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti
anche in favore dei lavoratori in forza  alla  data  del  9  novembre
2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in  24,9  milioni
di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria  e  assegno
ordinario e in 10,2 milioni  di  euro  per  i  trattamenti  di  cassa
integrazione in deroga.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,1  milioni
di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per  l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                          ((Art. 12 quater
 
Misure in  favore  degli  operatori  volontari  del  servizio  civile
                             universale
 
  1.  In  deroga  a  quanto  previsto  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 6 marzo 2017,  n.  40,  nell'anno  2021  sono  ammessi  a
svolgere il servizio civile universale i giovani che,  alla  data  di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo  e  non
superato il ventinovesimo anno di  eta',  a  condizione  che  abbiano
interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a  causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)).
                               Art. 13
 
Sospensione   dei   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e
  assistenziali e dei premi per l'assicurazione ((obbligatoria))  per
  i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati  dalle
  nuove misure restrittive
 
  1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che  hanno  la
sede operativa nel territorio dello Stato,  sono  sospesi  i  termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria ((contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali)) dovuti  per  la  competenza  del
mese di novembre 2020.
  2. La sospensione dei termini di cui  al  comma  1  si  applica  ai
datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020,  che
svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite  ai  codici
ATECO riportati nell'Allegato  1  al  presente  decreto  i  cui  dati
identificativi verranno comunicati,  ((a  cura  dell'Agenzia))  delle
Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai
beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
  3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1,
sono effettuati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in
un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021  o  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di quattro rate mensili di  pari  importo,  con  il
versamento della prima rata  entro  il  16  marzo  2021.  Il  mancato
pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la  decadenza
dal beneficio della rateazione.
  4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con
la normativa vigente dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
                            ((Art. 13 bis
 
Sospensione   dei   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e
  assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei
  territori interessati dalle nuove misure  restrittive  appartenenti
  ai  settori  economici   riferiti   ai   codici   ATECO   riportati
  nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2
 
  1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti  nel  mese  di
novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei
datori di lavoro privati appartenenti ai settori  economici  riferiti
ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.  La  predetta  sospensione
non opera relativamente ai  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria
INAIL.
  2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei  datori
di lavoro privati che abbiano unita' produttive  od  operative  nelle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del  presente  decreto,  appartenenti  ai
settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.
  3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono
comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al  fine  di
consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure  concernenti
la sospensione.
  4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi
ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021  o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate  mensili  di
pari importo, con il versamento della prima rata entro  il  16  marzo
2021. Il mancato  pagamento  di  due  rate,  anche  non  consecutive,
determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
  5. I benefici di  cui  al  presente  articolo  sono  attribuiti  in
coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in  materia  di
aiuti di Stato.
  6. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  206
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34)).
                            ((Art. 13 ter
 
                Sospensione dei versamenti tributari
 
  1. Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai
sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o
sede operativa in qualsiasi area  del  territorio  nazionale,  per  i
soggetti che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione  che
hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree  del
territorio nazionale, caratterizzate da uno  scenario  di  elevata  o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3
novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del  presente  decreto,  nonche'
per i soggetti che operano nei settori economici riferiti  ai  codici
ATECO  riportati  nell'Allegato  2,  ovvero  esercitano   l'attivita'
alberghiera, l'attivita' di agenzia  di  viaggio  o  quella  di  tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con
le  ordinanze  del  Ministro   della   salute   adottate   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono
sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
    a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di  cui  agli
articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti  d'imposta.  Conseguentemente  sono  regolati  i   rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le
regioni e i comuni;
    b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
  2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 marzo 2021.
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  549
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34)).
                          ((Art. 13 quater
 
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in  scadenza  nel
                          mese di dicembre
 
  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno  2020  rispetto
allo stesso mese dell'anno precedente, sono  sospesi  i  termini  che
scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
    a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli  articoli
23 e 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e
comunale, che i predetti soggetti operano in  qualita'  di  sostituti
d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti  finanziari  per
garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le  regioni  e  i
comuni;
    b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
    c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti
esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione,  che  hanno  il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte  o
professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  a  prescindere
dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e  alla  diminuzione  del
fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti  che
esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi  dell'articolo  1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020, aventi domicilio fiscale,  sede  legale  o  sede  operativa  in
qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti  che  esercitano
le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle  aree  del  territorio  nazionale,
caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da  un
livello di rischio alto, come individuate alla data del  26  novembre
2020 con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  19-bis  del  presente
decreto, nonche'  ai  soggetti  che  operano  nei  settori  economici
riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano
l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o di  tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate
alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del  Ministro  della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del presente decreto.
  4. I  versamenti  sospesi  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3  sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  un'unica
soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al  rimborso
di quanto gia' versato.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  3.925
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34)).
                         ((Art. 13 quinquies
 
Proroga del termine di versamento del secondo acconto  delle  imposte
                       sui redditi e dell'IRAP
 
  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento  della
seconda o  unica  rata  dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre
2020.
  2. Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo  9-quinquies  del
presente  decreto,  che  disciplinano  la  proroga  del  termine   di
versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte  sui
redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici
di affidabilita' fiscale.
  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, il  termine  di  versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e
dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021.
  4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano  altresi',  a
prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto
comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione
che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO  riportati
negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di rischio  alto,  come  individuate
alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del  Ministro  della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del  presente  decreto,  ovvero  per   gli   esercenti   servizi   di
ristorazione nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da
uno scenario di elevata gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
come individuate alla medesima data  del  26  novembre  2020  con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento  della  prima
rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso  di  quanto
gia' versato.
  6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«30 aprile 2021».
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                          ((Art. 13 sexies
 
Proroga del termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  in
                materia di imposte sui redditi e IRAP
 
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  in  via  telematica  della
dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di  imposta
regionale sulle attivita'  produttive,  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, e' prorogato al
10 dicembre 2020)).
                          ((Art. 13 septies
 
          Proroga del termine per le definizioni agevolate
 
  1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «10 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
marzo 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 34)).
                          ((Art. 13 octies
 
         Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini
 
  1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le  parole:  «nove  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ventiquattro mesi»;
    b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»)).
                          ((Art. 13 novies
 
Proroga dei termini per i  versamenti  del  prelievo  erariale  unico
  sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a)  e
  lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
  n. 773
 
  1. Il versamento  del  saldo  del  prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del canone concessorio  del  quinto
bimestre 2020 e' effettuato in misura pari al 20 per cento del dovuto
sulla base  della  raccolta  di  gioco  del  medesimo  bimestre,  con
scadenza entro il 18 dicembre 2020. La restante  quota,  pari  all'80
per cento, puo' essere versata con rate mensili di pari importo,  con
debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La  prima
rata e' versata entro il  22  gennaio  2021  e  le  successive  entro
l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata e'  versata
entro il 30 giugno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  559
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34)).
                          ((Art. 13 decies
 
         Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione
 
  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
      «1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui
al comma 1 e fino  alla  data  dell'eventuale  rigetto  della  stessa
richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla  dilazione  ai  sensi
del comma 3:
    a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    b) non possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione;
    c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»;
    b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
      «1-quater.1.  Non  puo'  in  nessun  caso  essere  concessa  la
dilazione delle  somme  oggetto  di  verifica  effettuata,  ai  sensi
dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla  data  di
accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
      1-quater.2.   Il   pagamento   della   prima   rata   determina
l'estinzione delle procedure  esecutive  precedentemente  avviate,  a
condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito  positivo
o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero  il  terzo
non abbia reso dichiarazione positiva o non  sia  stato  gia'  emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati».
  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.
  3. Con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione  presentate  a
decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre
2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma  1,  ultimo
periodo, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602
del 1973,  la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  e'
documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in  cui  le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.
  4.  Relativamente  ai  provvedimenti  di  accoglimento  emessi  con
riferimento alle richieste di rateazione  di  cui  al  comma  3,  gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a),  b)  e  c),  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  del   1973   si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione,
di dieci rate, anche non consecutive.
  5. I  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione  per  i  quali,
anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1
e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
intervenuta la decadenza  dal  beneficio  possono  essere  nuovamente
dilazionati ai sensi dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di
rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare  le
rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di
accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.
  6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tali  dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per  i  quali,
alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni
di cui all'articolo 6 del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e all'articolo 1, commi  da  4  a  10-quater,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre  2017,  n.  172,  in  deroga   alle   previsioni   in   essi
contenute»)).
                         ((Art. 13 undecies
 
         Disposizioni in materia di contribuzione volontaria
 
  1. In  via  eccezionale,  in  considerazione  della  situazione  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS,  dovuti  per  il
periodo dal 31 gennaio 2020 al 31  dicembre  2020,  sono  considerati
validi anche se effettuati in  ritardo,  purche'  entro  i  due  mesi
successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del  presente
decreto)).
                         ((Art. 13 duodecies
 
Disposizioni di adeguamento e di compatibilita' degli  aiuti  con  le
                        disposizioni europee
 
  1.  Per  la  classificazione  e  l'aggiornamento  delle  aree   del
territorio nazionale, caratterizzate da uno  scenario  di  elevata  o
massima gravita' e da un livello di  rischio  alto,  si  rinvia  alle
ordinanze del Ministro della salute adottate ai  sensi  dell'articolo
19-bis.
  2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure  di  cui  agli
articoli  1,  1-bis,  8-bis,  9-bis,  9-quinquies,  13-bis,   13-ter,
13-terdecies e 22-bis,  anche  in  conseguenza  delle  ordinanze  del
Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.  280  del  10  novembre  2020,  del  13  novembre  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14  novembre  2020,  e
del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290  del
21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle  eventuali  successive
ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi  dell'articolo
19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
una dotazione di 1.790 milioni  di  euro  per  l'anno  2020  e  190,1
milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per
le  eventuali  regolazioni  contabili   mediante   versamento   sulla
contabilita' speciale n. 1778, intestata: «Agenzia  delle  Entrate  -
Fondi di bilancio». In relazione  alle  maggiori  esigenze  derivanti
dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e  22-bis,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di  cui  al
comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
  4. Le risorse del fondo non  utilizzate  alla  fine  dell'esercizio
finanziario 2020 sono conservate nel conto  dei  residui  per  essere
utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 2 anche negli
esercizi successivi.
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis  si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 34)).
                         ((Art. 13 terdecies
 
                         Bonus baby-sitting
 
  1. A decorrere dalla data del 9 novembre  2020  limitatamente  alle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di  rischio  alto,  individuate  con
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente  decreto,  nelle  quali  sia
stata disposta la sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza
nelle scuole secondarie di primo  grado,  i  genitori  lavoratori  di
alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  o
iscritti   alle   gestioni   speciali   dell'assicurazione   generale
obbligatoria,  e  non   iscritti   ad   altre   forme   previdenziali
obbligatorie, hanno  diritto  a  fruire  di  uno  o  piu'  bonus  per
l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo  complessivo
di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate  nel  periodo
di sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza  prevista  dal
predetto decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  La
fruizione del bonus di  cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la
prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed
e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare  non  vi  sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno  al  reddito  in
caso di sospensione o cessazione dell'attivita'  lavorativa  o  altro
genitore disoccupato o non lavoratore.
  2. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  si  applica,  in
riferimento ai  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  le  quali
sia  stata  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  didattica   in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  i
quali sia stata  disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre 2020.
  3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nei
confronti dei genitori affidatari.
  4. Il bonus  non  e'  riconosciuto  per  le  prestazioni  rese  dai
familiari.
  5. Il bonus  e'  erogato  mediante  il  Libretto  Famiglia  di  cui
all'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La
fruizione del bonus di cui al presente articolo e' incompatibile  con
la fruizione del  bonus  per  la  frequenza  di  asili  nido  di  cui
all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio  comunicandone  le
risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui  al  primo  periodo,
l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6,  primo  periodo,  pari  a  7,5
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 7,5 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34)).
                       ((Art. 13 quaterdecies
 
  Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del  Terzo
settore,  determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali il «Fondo straordinario per il sostegno degli  enti
del Terzo settore», con una dotazione  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno  2021,  per  interventi  in  favore  delle  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome,  di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.   266,   delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri  nazionale,
regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  nonche'  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  nella
relativa anagrafe.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabiliti i criteri di  ripartizione  delle  risorse
del fondo tra le regioni e le province autonome,  anche  al  fine  di
assicurare  l'omogenea  applicazione  della  misura   su   tutto   il
territorio nazionale.
  3. Il contributo erogato attraverso il fondo  di  cui  al  presente
articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1  e
3.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 34)).
                      ((Art. 13 quinquiesdecies
 
                       Rifinanziamento dei CAF
 
  1. Al fine di consentire ai beneficiari delle  prestazioni  sociali
agevolate  di  ricevere  l'assistenza   nella   presentazione   delle
dichiarazioni sostitutive  uniche  ai  fini  dell'ISEE,  affidata  ai
centri di assistenza fiscale (CAF), e' autorizzata per l'anno 2020 la
spesa di 5 milioni  di  euro,  da  trasferire  all'INPS.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 5  milioni  di  euro
per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
utilizzate le risorse residue di cui al comma 10 dell'articolo 82 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento  ivi
previsto, per la parte non gia' utilizzata ai  fini  del  Reddito  di
emergenza)).
                       ((Art. 13 sexiesdecies
 
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81.  Attuazione
  della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739
 
  1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi  al  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
 
                           «ALLEGATO XLVII
           INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
 
  Le misure previste nel presente allegato  devono  essere  applicate
secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio  per  i
lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
  Nella tabella, "raccomandato" significa che  le  misure  dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza
  (2) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente
da porte interbloccanti.
   
 
                           ALLEGATO XLVIII
                CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
 
   
  Nella tabella, "raccomandato" significa che  le  misure  dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
  Agenti biologici del gruppo 1
  Per le attivita' con agenti biologici  del  gruppo  1,  compresi  i
vaccini vivi  attenuati,  devono  essere  rispettati  i  principi  in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
  Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
  Puo' essere opportuno selezionare e combinare  le  prescrizioni  di
contenimento delle diverse categorie sottoindicate  in  base  ad  una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o  a  una
sua parte.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (1)  HEPA:  filtro  antiparticolato  ad   alta   efficienza   (High
Efficiency Particulate Air filter)
  (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente  il  processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
  (3) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte
ad  accesso   limitato   tramite   uno   spogliatoio   o   docce   e,
preferibilmente, da porte interbloccanti»)).
                       ((Art. 13 septiesdecies
 
Modifiche all'articolo 42-bis del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
  126
 
  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: «21 dicembre 2020»  sono  inserite
le seguenti: «o scaduti nelle annualita'  2018  e  2019»  e  dopo  le
parole: «sono effettuati» sono inserite le seguenti:  «,  nel  limite
del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione  dell'imposta  sul
valore aggiunto (IVA),»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Per i soggetti che  svolgono  attivita'  economica,  la
riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica  nel  rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che  intendono  avvalersi
dell'agevolazione   devono    presentare    apposita    comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a  far
data dal 9 novembre 2020».
  2. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
valutati in 14,8 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 34)).
                        ((Art. 13 duodevicies
 
Proroga della disposizione di cui all'articolo 10  del  decreto-legge
  17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane
  dell'INAIL
 
  1. La disposizione di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021.
  2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), sulle  risorse  per  la  copertura  dei
rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a  euro  10.300.000  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                        ((Art. 13 undevicies
 
Finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto
  legislativo  14  settembre   2015,   n.   148,   per   l'erogazione
  dell'assegno ordinario COVID-19
 
  1.  I  fondi  bilaterali  di  cui  all'articolo  27   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare
le somme stanziate dall'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno  ordinario
COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020)).
                               Art. 14
 
           Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
 
  1. Ai nuclei familiari gia' beneficiari della quota del Reddito  di
emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  riconosciuta  la  medesima
quota anche per il mese di novembre 2020,  nonche'  per  il  mese  di
dicembre 2020.
  2. Il Rem e' altresi' riconosciuto,  per  una  singola  quota  pari
all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n.  77,  ((relativa  alle  mensilita'))  di  novembre  e
dicembre 2020, ai nuclei familiari in  possesso  cumulativamente  dei
seguenti requisiti:
     a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre  2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o
hanno percepito una delle  indennita'  di  cui  all'articolo  15  del
presente decreto-legge;
    c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),
2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  30
novembre 2020 tramite modello di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
  4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e  2  e'
effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  il
reddito  di  emergenza  di  cui  all'articolo  82,  comma   10,   del
decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta  in  ogni
caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma
9, del ((medesimo decreto-legge n. 34 del 2020)).
  5. Per quanto non previsto dal presente  articolo,  si  applica  la
disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020,
ove compatibile.
                               Art. 15
 
Nuova indennita' per  i  lavoratori  stagionali  del  turismo,  degli
  stabilimenti termali e dello spettacolo
 
  1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita' di  cui  all'articolo  9
del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  la  medesima
indennita' pari a 1000 euro e' nuovamente erogata una tantum.
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione,  ne'  di  rapporto  di  lavoro
dipendente, ne' di NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva
pari  a  1000  euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta   ai
lavoratori   in   somministrazione,    impiegati    presso    imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in
vigore del presente decreto  e  che  abbiano  svolto  la  prestazione
lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge e che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto;
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di  entrata
in vigore del presente  decreto.  Gli  stessi,  per  tali  contratti,
devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, con accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un
contributo mensile;
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    b) titolari di pensione.
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro:
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto-legge di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate;
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore  del
presente  decreto-legge,  di  pensione  e  di  rapporto   di   lavoro
dipendente.
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con  almeno  30  contributi  giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,  e
non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a  1000
euro. La  medesima  indennita'  viene  erogata  anche  ai  lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con  almeno  7
contributi giornalieri versati ((dal 1° gennaio)) 2019 alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva  un  reddito
non superiore ai 35.000 euro.
  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo
14. La domanda per le indennita' di cui ai commi  2,  3,  5  e  6  e'
presentata all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso.
  8. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione
all'autorizzazione di spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma ((si applica quanto previsto)) dall'articolo 265, comma 9,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge si decade  dalla  possibilita'  di  richiedere
l'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.
126.
  10. L'autorizzazione ((di spesa)) di cui all'articolo 29, comma  2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 9,1 milioni  di
euro per l'anno 2020.
  11. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  559,1
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
34.
                            ((Art. 15 bis
 
Indennita'  per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli
  stabilimenti termali, dello spettacolo e per  gli  incaricati  alle
  vendite nonche' disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
15, comma 1, e' erogata una tantum  un'ulteriore  indennita'  pari  a
1.000 euro.
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per
almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari   di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
data  del   30   novembre   2020,   e'   riconosciuta   un'indennita'
onnicomprensiva  pari  a  1.000  euro.  La  medesima  indennita'   e'
riconosciuta ai  lavoratori  in  somministrazione,  impiegati  presso
imprese utilizzatrici  operanti  nel  settore  del  turismo  e  degli
stabilimenti  termali,  che  abbiano  cessato  involontariamente   il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per
almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari   di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
data del 30 novembre 2020.
  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo;
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere  alla  data  del  30  novembre  2020.  Gli  stessi,  per  tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del  17  marzo  2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello  stesso  arco  temporale  di
almeno un contributo mensile;
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    b) titolari di pensione.
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,   e'   riconosciuta   un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
30  novembre  2020  di  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,  di
durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    c) assenza di titolarita', alla data del  30  novembre  2020,  di
pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo  Fondo,  cui  deriva  un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di  pensione  ne'
di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18  del
decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  senza  corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima
indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo  pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri
versati dal 1° gennaio 2019  al  30  novembre  2020,  cui  deriva  un
reddito non superiore a 35.000 euro.
  7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84,  comma
10,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo  9,
comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  si  riferisce
esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.
  8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e  6
e' presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite  modello  di
domanda predisposto dal medesimo Istituto  e  presentato  secondo  le
modalita' stabilite dallo stesso.
  9. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo  di  466,5
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita'
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di
cui al primo periodo del presente  comma  trova  applicazione  quanto
previsto dall'articolo 265, comma  9,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77.
  10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, possono essere richieste, a pena  di  decadenza,  entro
quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo  ad  esclusione  del
comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per l'anno  2020  e,  in  soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021,
per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica  e
il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione   secondaria
superiore e il certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore,
stipulati nell'anno 2021, e' riconosciuto ai datori  di  lavoro,  che
occupano  alle  proprie  dipendenze  un  numero  di  addetti  pari  o
inferiore a nove, uno sgravio contributivo  del  100  per  cento  con
riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  per  i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,  fermo
restando il livello di aliquota  del  10  per  cento  per  i  periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in  1,2  milioni  di
euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5  milioni
di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  0,1
milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, si provvede:
    a) quanto a  1,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto;
    b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno  2022,  4  milioni  di
euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  0,5
milioni di euro per l'anno 2026,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190;
    c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno  2022,  1  milione  di
euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  0,1
milioni di euro per l'anno  2025,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 12)).
                               Art. 16
 
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della  pesca  e
                          dell'acquacoltura
 
  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle
filiere agricole, della pesca e  dell'acquacoltura  e  contenere  gli
effetti negativi  del  perdurare  dell'epidemia  da  Covid  19,  alle
aziende appartenenti  alle  predette  filiere,  comprese  le  aziende
produttrici di vino e birra, e' riconosciuto l'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali  e  assistenziali,  con  esclusione  dei
premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori
di lavoro per la mensilita' relativa a novembre  2020.  L'esonero  e'
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di  altre
agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della
previdenza  obbligatoria,  ((previste  dalla  normativa))  vigente  e
spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
  2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli  imprenditori  agricoli
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e  ai  coloni  con
riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
  3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e  2  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i datori di  lavoro
potenziali destinatari del beneficio devono effettuare  entro  il  16
dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di  novembre  2020.
Per i contribuenti iscritti alla «Gestione  dei  contributi  e  delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»
l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16
novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della  contribuzione
dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi  dovuti
all'INAIL.
  5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione  dovuta  per
il periodo retributivo del  mese  di  novembre  2020,  ricadente  nel
quarto trimestre 2020, e' determinata sulla base della  dichiarazione
di manodopera agricola occupata del mese di novembre  da  trasmettere
entro il  mese  di  dicembre  2020,  l'esonero  e'  riconosciuto  sui
versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
  6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le  verifiche  in  ordine  allo
svolgimento da parte dei contribuenti  delle  attivita'  identificate
dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.
  7. Agli oneri del presente articolo, valutati  in  273  milioni  di
euro per l'anno 2020 e  83  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
                            ((Art. 16 bis
 
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della  pesca  e
  dell'acquacoltura appartenenti ai  settori  economici  riferiti  ai
  codici ATECO riportati nell'Allegato 3
 
  1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16,  che
svolgono  le  attivita'  identificate  dai  codici  ATECO   riportati
nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche  per  il
periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
  2.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel  rispetto   della   disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  112,2
milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di  euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                            ((Art. 16 ter
 
                            Quarta gamma
 
  1. L'articolo 58-bis del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di  prima  gamma  evoluta).
- 1. Al fine di  far  fronte  alla  crisi  di  mercato  dei  prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio  2011,  n.
77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia  freschi,
confezionati, non lavati e pronti per il  consumo,  conseguente  alla
diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  alle   organizzazioni   dei
produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro  associazioni  e'
concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della
produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello
stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
  2. Il contributo e' concesso, nel limite complessivo di spesa di 20
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  per  la  raccolta  prima  della
maturazione  o  la  mancata  raccolta  dei  prodotti   ortofrutticoli
destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta,  sulla  base
delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro
dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Il contributo e' pari alla differenza tra l'ammontare  del  fatturato
del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato  dello
stesso periodo dell'anno  2020.  Il  contributo  e'  ripartito  dalle
organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori  in
ragione  della  riduzione  di  prodotto  conferito.   Nel   caso   di
superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo  periodo,
l'importo del contributo e' ridotto proporzionalmente tra i  soggetti
beneficiari.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali da adottare, sentite le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano, entro trenta giorni a far data  dal  9  novembre
2020, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  del
presente articolo, nonche' la procedura di revoca del contributo  nel
caso in cui non sia rispettata  la  condizione  di  cui  al  comma  2
relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
  4.  Il  contributo  e'  concesso  nel  rispetto  della   disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
    5. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  definiti  nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto»)).
                               Art. 17
 
          Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport
 
  1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  ((Italiano))  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico
(CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),
le  societa'  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  ((decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e  dal  presente
decreto)). Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto  a
percepire  l'indennita'  i  redditi  da  lavoro   autonomo   di   cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono  presentate  entro
il 30  novembre  2020  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del
6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute s.p.a.  che,  sulla  base
del registro di cui all'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
luglio 2004, n. 186, acquisito ((dal CONI)) sulla  base  di  apposite
intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
  3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio
o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, all'articolo 98  del  ((decreto-legge  19  maggio
2020)), n. 34, convertito con modificazioni  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del  decreto  legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre
2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a
800 euro e' erogata dalla  societa'  Sport  e  Salute  s.p.a.,  senza
necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
  4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse  trasferite
a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro  per
l'anno 2020. ((Il limite di spesa di  cui  al  presente  articolo  e'
incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio
di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento  all'erogazione
dell'indennita' di cui all'articolo 96  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, o di cui all'articolo 98  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, o di cui all'articolo 12  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126)).
  5. Ai  fini  dell'erogazione  automatica  dell'indennita'  prevista
dall'articolo 12, comma 3, ultimo  periodo,  ((del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104)), convertito con modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a  causa  dell'emergenza
epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla
data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
  ((5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al presente
articolo,   si   considerano   cessati   a    causa    dell'emergenza
epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla  data
del 31 ottobre 2020 e non rinnovati)).
  6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le
politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia  e  delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di
cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute  s.p.a.  non
prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione  al
Ministro per le  politiche  giovanili  e  lo  sport  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Alla  copertura   dei   costi   di
funzionamento derivanti  dal  presente  articolo,  provvede  Sport  e
Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita'  di  bilancio.
In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del
comma 1 ((si applica quanto previsto)) dall'articolo  265,  comma  9,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
                            ((Art. 17 bis
 
     Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport
 
  1. Per il mese di dicembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il  CIP,  le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di promozione sportiva riconosciuti  dal  CONI  e  dal  CIP,  le
societa'  e  le  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
quali, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
hanno cessato, ridotto o  sospeso  la  loro  attivita'.  Il  predetto
emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da  lavoro  e  del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e  dal  presente
decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude  il  diritto  a
percepire  l'indennita'  i  redditi  da  lavoro   autonomo   di   cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate,  entro
il  7  dicembre  2020  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e  lo
sport, del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e  Salute  S.p.A.  che,
sulla  base  dell'elenco  di  cui  all'articolo  7,  comma   2,   del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base  di
apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione.
  3. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
96  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  o  di   cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  o  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  o  di  cui
all'articolo 17 del  presente  decreto,  per  i  quali  permangano  i
requisiti, l'indennita' pari a 800 euro  e'  erogata  dalla  societa'
Sport e Salute S.p.A., senza necessita' di ulteriore  domanda,  anche
per il mese di dicembre 2020.
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse  trasferite  a
Sport e Salute S.p.A.  per  l'anno  2020  sono  incrementate  di  170
milioni di euro. Per le stesse finalita' di cui ai commi da  1  a  3,
Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in  considerazione  del
numero  delle  domande  pervenute,  gli  eventuali  avanzi  di  spesa
verificatisi con riferimento all'erogazione  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  o  di  cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  o  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  o  di  cui
all'articolo 17 del presente decreto. Entro il 31 dicembre  2020,  le
eventuali risorse residue, di cui al presente comma,  sono  ripartite
da Sport e Salute S.p.A., tra tutti  gli  aventi  diritto,  in  parti
uguali, ad  integrazione  dell'indennita'  erogata  per  il  mese  di
dicembre 2020.
  5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi da 1  a
3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche
tutti i rapporti di collaborazione  scaduti  entro  la  data  del  30
novembre 2020 e non rinnovati.
  6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di
governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto  al
limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e
Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone
comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi  di
funzionamento derivanti dal presente articolo provvede Sport e Salute
S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  170  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                            ((Art. 17 ter
 
Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per  le  prestazioni
                            professionali
 
  1. Ai fini  di  quanto  disposto  dagli  articoli  119  e  121  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246 del 5 ottobre  2020,  in  materia  di  requisiti  tecnici  per
l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione  energetica
degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste  per  le
detrazioni fiscali in materia di edilizia  di  efficienza  energetica
sotto forma  di  crediti  di  imposta  o  sconti  sui  corrispettivi,
cedibili ai soggetti interessati dalla  vigente  normativa,  compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e' fatto
obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni  in  materia  di
disciplina dell'equo compenso  previste  dall'articolo  13-bis  della
legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  nei  riguardi  dei  professionisti
incaricati degli  interventi  per  i  lavori  previsti,  iscritti  ai
relativi ordini o collegi professionali.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai
sensi del comma  1,  segnalando  eventuali  violazioni  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato,  ai  fini  del  rispetto  di
quanto previsto dal presente articolo)).
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

                               Art. 18
 
Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da
  parte dei medici di medicina generale  e  dei  pediatri  di  libera
  scelta
 
  1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico  dei
casi di positivita' al virus SARS-CoV-2  attraverso  l'esecuzione  di
tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale  e
dei pediatri di libera scelta, secondo le  modalita'  definite  dagli
Accordi collettivi nazionali di settore, e'  autorizzata  per  l'anno
2020 la spesa di euro 30.000.000.
  2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e
provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella  1  ((allegata))
al presente decreto, tutte le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano provvedono  a  valere  sul  finanziamento  sanitario
corrente gia' disposto e assegnato per l'anno  2020  ai  sensi  della
legislazione vigente.
                               Art. 19
 
Disposizioni  urgenti  per  la  comunicazione  dei  dati  concernenti
  l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte  dei  medici  di
  medicina generale e dei pediatri di libera scelta
 
  1. Per  l'implementazione  del  sistema  diagnostico  dei  casi  di
positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso  l'esecuzione  di  tamponi
antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni  e  le  province
autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i  quantitativi
dei tamponi  antigenici  rapidi  consegnati  ai  medici  di  medicina
generale  e  ai  pediatri  di  libera  scelta,  i  quali,  ai   sensi
dell'articolo  17-bis  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
utilizzando  le  funzionalita'   del   Sistema   Tessera   Sanitaria,
predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per
ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati  di
contatto,  nonche'  delle  ulteriori  informazioni  necessarie   alla
sorveglianza epidemiologica, individuate con il  decreto  di  cui  al
comma   2.   Il   Sistema   Tessera   Sanitaria   rende   disponibile
immediatamente:
    a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario
Elettronico  (FSE)  e,  per  agevolarne   la   consultazione,   anche
attraverso una piattaforma  nazionale  gestita  dal  Sistema  Tessera
Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
    b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda  sanitaria  locale
territorialmente competente, attraverso la piattaforma  nazionale  di
cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
    c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di
cui all'articolo  122  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
numero  dei  tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per
regione o provincia autonoma,
    d) alla piattaforma  istituita  presso  l'Istituto  Superiore  di
Sanita' ai sensi  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640,  il  numero  dei  tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle
malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.
  2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali.
                            ((Art. 19 bis
 
Pubblicazione  dei  risultati  del  monitoraggio  dei  dati  inerenti
  all'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  individuazione  delle
  regioni destinatarie di misure restrittive
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente:
  «16-bis. Il Ministero  della  salute,  con  frequenza  settimanale,
pubblica nel  proprio  sito  internet  istituzionale  e  comunica  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati  i
risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al  decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020.  Il  Ministro  della  salute  con
propria ordinanza, sentiti i Presidenti  delle  regioni  interessate,
puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati  dalla
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020 in coerenza con  il  documento  in  materia  di  "Prevenzione  e
risposta a COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale",  di  cui
all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 3  novembre  2020,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito  altresi'  sui
dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020, una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta  un
piu' elevato rischio epidemiologico e in  cui,  conseguentemente,  si
applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto
a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.  Le  ordinanze
di cui al secondo periodo sono efficaci  per  un  periodo  minimo  di
quindici giorni, salvo che dai  risultati  del  monitoraggio  risulti
necessaria l'adozione di misure piu'  rigorose,  e  vengono  comunque
meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate,  salva
la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza  per
quattordici giorni in  un  livello  di  rischio  o  in  uno  scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta
in ogni caso la nuova classificazione.  Con  ordinanza  del  Ministro
della salute,  adottata  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
interessate, in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico
certificato dalla cabina di regia di  cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del  territorio  regionale,  l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo.  I  verbali
del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia  di  cui  al
presente articolo  sono  pubblicati  per  estratto  in  relazione  al
monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale  del  Ministero
della salute. Ferma restando l'ordinanza del  Ministro  della  salute
del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5
novembre 2020, i dati  sulla  base  dei  quali  la  stessa  e'  stata
adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione»)).
                            ((Art. 19 ter
 
Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario  nazionale  da  privati
                             accreditati
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione  del  decreto
di cui al comma 2, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»;
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza  da  COVID-19,
hanno sospeso, anche per il tramite dei  propri  enti,  le  attivita'
ordinarie possono  riconoscere  alle  strutture  private  accreditate
destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del
90 per cento del budget assegnato nell'ambito  degli  accordi  e  dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma  restando  la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  regionale.
Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di  cui  deve  essere
rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e
province autonome nelle quali insiste la  struttura  destinataria  di
budget, a ristoro dei  soli  costi  fissi  comunque  sostenuti  dalla
struttura privata accreditata e rendicontati dalla  stessa  struttura
che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha  sospeso
le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati  per
l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
assegnato per l'anno 2020,  in  caso  di  produzione  del  volume  di
attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2020,  come
rendicontato dalla medesima struttura interessata.
      5-ter. La  disposizione  di  cui  al  comma  5-bis  si  applica
altresi' agli acquisti di prestazioni  socio-sanitarie  per  la  sola
parte a rilevanza sanitaria con riferimento  alle  strutture  private
accreditate  destinatarie  di  un  budget  2020  come  riportato  nei
relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020»)).
                          ((Art. 19 quater
 
Acquisto e distribuzione dei farmaci per la  cura  dei  pazienti  con
                              COVID-19
 
  1. Al fine di  procedere  all'acquisto  e  alla  distribuzione  sul
territorio nazionale  dei  farmaci  per  la  cura  dei  pazienti  con
COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli
interventi  di  competenza  del  Commissario  straordinario  di   cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire
sull'apposita   contabilita'   speciale   intestata    al    medesimo
Commissario.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                         ((Art. 19 quinquies
 
Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici  e  tamponi
                          antigenici rapidi
 
  1. Al fine di sostenere e implementare il sistema  diagnostico  dei
casi di positivita' al virus SARS-CoV-2,  con  accordo  stipulato  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  del
Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i costi massimi per  l'esecuzione  di  test  sierologici  e
tamponi antigenici  rapidi  presso  le  strutture  sanitarie  private
accreditate)).
                          ((Art. 19 sexies
 
Disposizioni in materia di attivita' svolte presso le Unita' speciali
  di continuita' assistenziale e le  scuole  di  specializzazione  in
  medicina
 
  1. Lo svolgimento  dell'attivita'  presso  le  Unita'  speciali  di
continuita'  assistenziale  (Usca)  di  cui  all'articolo  4-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' compatibile con lo  svolgimento
dell'attivita' di formazione presso le scuole di specializzazione  in
medicina)).
                          ((Art. 19 septies
 
Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei
                           piccoli centri
 
  1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di  telemedicina  da
parte dei cittadini dei piccoli  centri  urbani,  alle  farmacie  che
operano nei comuni o centri abitati con meno  di  3.000  abitanti  e'
riconosciuto un contributo sotto forma  di  credito  d'imposta  nella
misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro  per
ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa  di  cui
al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021,
di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di  prestazioni  di
telemedicina di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Ministro  della
salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  57
del 10 marzo 2011.
  2. Le prestazioni di  telemedicina  di  cui  al  presente  articolo
possono essere erogate presso le farmacie di cui al  comma  1  previo
accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto
massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base
di prescrizione del medico di medicina generale  o  del  pediatra  di
libera scelta,  applicando  le  tariffe  stabilite  dal  nomenclatore
tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente  per  il
finanziamento del Servizio sanitario regionale.
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i  limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  con
particolare  riguardo  agli  investimenti  che   danno   accesso   al
beneficio,  alle  procedure  di  concessione  e   di   utilizzo   del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di  revoca
e all'effettuazione dei controlli.
  5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
  6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  10,715
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto)).
                          ((Art. 19 octies
 
             Finanziamento della diagnostica molecolare
 
  1. Per consentire il miglioramento dell'efficacia degli  interventi
di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi  e
dei progressi  della  ricerca  scientifica  applicata  con  specifico
riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari
che originano i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di  5
milioni di euro  da  destinare  per  il  potenziamento  dei  test  di
Next-Generation Sequencing di profilazione genomica  dei  tumori  dei
quali sono riconosciute evidenza  e  appropriatezza,  nel  limite  di
spesa autorizzato ai sensi del presente articolo.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente  articolo   anche   con   riguardo   alla   destinazione   e
distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto)).
                          ((Art. 19 novies
 
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione  di  dispositivi
  di  protezione  e  medicali  nelle  RSA  e  nelle  altre  strutture
  residenziali
 
  1. Al fine di fronteggiare le  criticita'  straordinarie  derivanti
dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e  di  facilitare  la
tempestiva acquisizione  di  dispositivi  di  protezione  individuali
(DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n.
4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali  idonei  a
prevenire  il  rischio  di  contagio,  per  le  residenze   sanitarie
assistenziali (RSA), le case di  riposo,  i  centri  di  servizi  per
anziani, gestiti da  enti  pubblici  e  da  enti  del  Terzo  settore
accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche  e  private,
accreditate e  convenzionate,  comunque  denominate  dalle  normative
regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni  di  carattere
sanitario,    socio-sanitario,    riabilitativo,     socio-educativo,
socio-occupazionale o socio-assistenziale per  anziani,  persone  con
disabilita', minori, persone affette  da  tossicodipendenza  o  altri
soggetti in condizione di fragilita', e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute un fondo con una  dotazione  di
40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui  al
comma 1 secondo linee  guida  che  consentano  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di
tutto il personale, sanitario e non sanitario,  impiegato  presso  le
strutture di cui al comma 1 e di tener  conto  della  demografia  del
processo di invecchiamento della  popolazione  ultrasettantacinquenne
residente su base regionale. All'onere di cui al comma 1, pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto)).
                          ((Art. 19 decies
 
              Misure urgenti di solidarieta' alimentare
 
  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di
solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data  dal
24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2  all'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n.  658  del  29  marzo
2020.
  2. Per l'attuazione del presente articolo  i  comuni  applicano  la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
  3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo  delle  risorse
trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  connesse  all'emergenza   da
COVID-19 possono essere  stabilite  dagli  enti  locali  fino  al  31
dicembre 2020 con delibera della giunta.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  400  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                         ((Art. 19 undecies
 
  Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari
 
  1. Per le finalita' di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in  materia
di modalita', di requisiti, di procedure e di  trattamento  giuridico
ed economico,  per  l'anno  2021  e'  autorizzato  l'arruolamento,  a
domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare in servizio a tempo  determinato,  con  una
ferma della  durata  di  un  anno,  non  prorogabile,  e  posto  alle
dipendenze  funzionali  dell'Ispettorato   generale   della   Sanita'
militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria  e
Forza armata:
    a)  30  ufficiali  medici  con  il  grado  di  tenente  o   grado
corrispondente, di cui 14  dell'Esercito  italiano,  8  della  Marina
militare e 8 dell'Aeronautica militare;
    b) 70 sottufficiali infermieri con il grado  di  maresciallo,  di
cui  30  dell'Esercito  italiano,  20  della  Marina  militare  e  20
dell'Aeronautica militare.
  2. Le domande di arruolamento possono essere  presentate  entro  il
termine di dieci giorni dalla data di  pubblicazione  della  relativa
procedura da parte della Direzione generale  del  personale  militare
sul portale online del  sito  internet  del  Ministero  della  difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni.
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi  del  presente  articolo
costituiscono  titolo  di  merito   da   valutare   nelle   procedure
concorsuali per il reclutamento di  personale  militare  in  servizio
permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
  4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del  presente  articolo
si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77.
  5.  All'articolo  2197-ter.1,  comma  2,  lettera  a),  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, le parole: «la  professione  sanitaria  infermieristica»
sono sostituite dalle seguenti:  «le  professioni  sanitarie  di  cui
all'articolo 212, comma 1,».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                         ((Art. 19 duodecies
 
  Potenziamento della Sanita' militare per l'emergenza da COVID-19
 
  1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad
affrontare   le   eccezionali   esigenze    connesse    all'andamento
dell'epidemia da COVID-19 sul territorio  nazionale,  anche  mediante
l'approvvigionamento    di    dispositivi    medici     e     presidi
igienico-sanitari  per   incrementare   le   attuali   capacita'   di
prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, e' autorizzata la
spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  7.800.000
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto)).
                               Art. 20
 
Istituzione del servizio nazionale  di  risposta  telefonica  per  la
                       sorveglianza sanitaria
 
  1. Il Ministero della salute svolge attivita' di ((tracciamento dei
contatti))  e  sorveglianza  sanitaria  nonche'  di  informazione   e
accompagnamento verso i servizi di  prevenzione  e  assistenza  delle
competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il  Ministero  della
salute  attiva  un  servizio  nazionale  di  supporto  telefonico   e
telematico alle persone risultate positive al virus  SARS-Cov-2,  che
hanno avuto  ((contatti  cosi'  come  definiti  dalla  circolare  del
Ministero della salute n. 18584 del  29  maggio  2020,  e  successivi
aggiornamenti)), con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto
una notifica di allerta attraverso  l'applicazione  «Immuni»  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, ((convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70)),  i  cui  dati
sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un
caso di positivita'. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati
di positivita' al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al  predetto
servizio nazionale, anche attraverso  il  Sistema  Tessera  Sanitaria
ovvero tramite sistemi di interoperabilita'.
  2.  Il  ((Ministro  della  salute))  puo'  delegare  la  disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al  comma
1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui  all'((articolo
122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,   n.   27)),   oppure
provvedervi con proprio decreto.
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro  per  l'anno
2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  ((3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui  all'articolo
6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  25  giugno  2020,  n.  70,  le  attivita'
dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento
della piattaforma e dell'applicazione «Immuni», di cui all'articolo 6
del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,  sono  realizzate
dalla  competente  struttura  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri)).
                            ((Art. 20 bis
 
        Disposizioni in materia di attivita' degli psicologi
 
  1. Al fine di  garantire  la  salute  e  il  benessere  psicologico
individuale  e   collettivo   nell'eccezionale   situazione   causata
dall'epidemia  da   COVID-19   e   di   assicurare   le   prestazioni
psicologiche,  anche  domiciliari,  ai  cittadini  e  agli  operatori
sanitari, di ottimizzare e razionalizzare  le  risorse  professionali
degli psicologi dipendenti e convenzionati nonche'  di  garantire  le
attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini
dell'applicazione della direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e  gli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale possono  organizzare  l'attivita'  degli
psicologi in un'unica funzione aziendale)).
                            ((Art. 20 ter
 
Contratti d'opera da  parte  di  aziende  sanitarie  pubbliche  nella
                     regione Trentino-Alto Adige
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  dopo  il
comma 449 e' inserito il seguente:
  «449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di  cui  al  comma
449 possono essere rinnovati per un'ulteriore annualita'  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato»)).
                               Art. 21
 
             Misure per la didattica digitale integrata 
 
  1. ((L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  62,
della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'  incrementata))  di  euro  85
milioni per l'anno 2020.
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di
dispositivi e strumenti digitali individuali per la  fruizione  delle
attivita' di didattica digitale integrata, da concedere  in  comodato
d'uso alle studentesse e  agli  studenti  meno  abbienti,  anche  nel
rispetto  dei  criteri  di  accessibilita'   per   le   persone   con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per
l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto
del fabbisogno rispetto al numero  di  studenti  di  ciascuna  e  del
contesto socio-economico delle famiglie.
  4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  al
comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1,  commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche
provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  ad  anticipare  in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite.
  6.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente articolo  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria.
  ((6-bis.  In  conseguenza  anche   dei   periodi   di   sospensione
dell'attivita' didattica in presenza negli  istituti  scolastici,  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  un
fondo per il recupero dei gap formativi, con  una  dotazione  pari  a
5.532.195 euro per l'anno 2021.
  6-ter.  Le  risorse  di  cui  al   comma   6-bis   sono   destinate
esclusivamente    all'attivazione     di     attivita'     didattiche
extracurricolari  in  presenza,  con  riferimento  alle   istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad
eventuali   carenze   formative    conseguenti    allo    svolgimento
dell'attivita' didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il
recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel  piano  triennale
dell'offerta formativa.
  6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti le modalita' di  presentazione  delle
istanze  da  parte  delle   singole   istituzioni   scolastiche   per
l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per  la
remunerazione  del   personale   docente,   secondo   la   disciplina
contrattuale  vigente,  a   titolo   di   attivita'   aggiuntive   di
insegnamento, nonche' i criteri per il riparto  delle  medesime,  con
riferimento  alle  istituzioni  scolastiche  del   primo   ciclo   di
istruzione  che,  sulla  base  dei  dati  relativi  ai   livelli   di
apprendimento  degli  studenti,  si  trovano  in  una  situazione  di
maggiore svantaggio.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5.532.195
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto)).
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 34.
  ((7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e  prorogato
con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020  e  del  7
ottobre 2020, sono stanziati, per le finalita' di cui al comma  2,  2
milioni di euro per l'anno 2021  da  trasferire  alla  regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano per il riparto, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  in
favore  delle  istituzioni  scolastiche  situate  nei  territori   di
competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  34,
comma 6, del presente decreto)).
                            ((Art. 21 bis
 
           Misure per la proroga dei dottorati di ricerca
 
   
  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19,  i  dottorandi  dell'ultimo  anno  di  corso  che   abbiano
beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236,  comma  5,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono  presentare  richiesta  di
proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del  corso  con
conseguente  erogazione  della  borsa  di  studio  per   il   periodo
corrispondente. Della proroga del termine finale  del  corso  possono
fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio,  nonche'
i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato  di
ricerca.  In  tale  ultimo  caso  la  pubblica   amministrazione   di
appartenenza ha facolta' di prolungare il congedo per un periodo pari
a quello della proroga del corso di dottorato. Per  le  finalita'  di
cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 21,6 milioni di euro per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  21,6
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto. Le eventuali  risorse  non  utilizzate  per  la
predetta finalita' sono rese disponibili per le altre  finalita'  del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita')).
                               Art. 22
 
                   Scuole e misure per la famiglia
 
  1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto  2020,  n.  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «, minore di  anni  quattordici,»  sono
sostituite dalle seguenti: «,  minore  di  anni  sedici»  e  dopo  le
parole: «sia pubblici che privati»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
nonche'  nel  caso  in  cui  sia  stata   disposta   la   sospensione
dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore  di
anni sedici»;
    b) al comma 3, dopo le parole: «plesso scolastico» sono  aggiunte
le seguenti: «, nonche'  nel  caso  in  cui  sia  stata  disposta  la
sospensione  dell'attivita'  didattica   in   presenza   del   figlio
convivente minore di anni quattordici.  In  caso  di  figli  di  eta'
compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi  dal
lavoro  senza  corresponsione  di  retribuzione  o   indennita'   ne'
riconoscimento  di   contribuzione   figurativa,   con   divieto   di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.».
  ((b-bis) al comma 5, le parole: «minori di anni  quattordici»  sono
sostituite dalle seguenti: «minori di anni sedici»));
    c) al comma 7, le parole: «50 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «93 milioni di euro».
    d) al comma 8, le parole: «1,5 milioni di euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «4 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  45,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5,
del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
                            ((Art. 22 bis
 
Congedo  straordinario  per  i  genitori  in  caso   di   sospensione
  dell'attivita' didattica in presenza  nelle  scuole  secondarie  di
  primo grado
 
  1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate
da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,
individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e  dell'articolo  19-bis  del  presente  decreto,
nelle  quali  sia  stata  disposta  la   sospensione   dell'attivita'
didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle
sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta
in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente  ad  entrambi  i
genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori  dipendenti,  la
facolta'  di  astenersi  dal  lavoro  per   l'intera   durata   della
sospensione  dell'attivita'  didattica  in  presenza   prevista   dal
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari  al  50
per  cento  della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo   quanto
previsto  dall'articolo  23  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.  I  suddetti  periodi
sono coperti da contribuzione figurativa.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo e'  riconosciuto  anche
ai genitori di  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  le  quali
sia  stata  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  didattica   in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  i
quali sia stata  disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre 2020.
  4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone  le
risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui  al  primo  periodo,
l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.
  5. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3,  e'
autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo,  e  5,  pari  a
54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4  milioni  di  euro  per
l'anno  2021  in  termini  di  indebitamento  netto   e   fabbisogno,
conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute  del  4  novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                            ((Art. 22 ter
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
 
  1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020  al  31  dicembre  2020»
sono sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio  2020  al
31 gennaio 2021».
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  la  dotazione  del  fondo
previsto dall'articolo 200, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementata di 390 milioni di euro per l'anno  2021.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre  che  per  le  medesime
finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il  finanziamento,
nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti
nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto  conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento ove  i  predetti  servizi
nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in  vigore  all'atto  dell'emanazione  del
decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni  e  i
comuni, nei limiti di 90 milioni di euro,  possono  anche  ricorrere,
mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi  di  servizio,  a
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di  passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003,  n.  218,  nonche'  ai
titolari di licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre  2020,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla
definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione  e  provincia
autonoma per il finanziamento dei  servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico  locale  e  regionale  previsti  dal  comma  2  nonche'  per
l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalita' e  dei
criteri di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 340 dell'11 agosto 2020.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34)).
                               Art. 23
 
Disposizioni per  l'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  nella
  vigenza dell'emergenza epidemiologica ((da COVID-19))
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai  commi  ((da  2  a
9-ter)). Resta ferma ((fino  alla  scadenza  del  medesimo  termine))
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77  ove  non  espressamente  derogate  dalle
disposizioni del presente articolo.
  2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e  la
polizia giudiziaria possono  avvalersi  di  collegamenti  da  remoto,
individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
per compiere atti che  richiedono  la  partecipazione  della  persona
sottoposta alle indagini, della persona  offesa,  del  difensore,  di
consulenti, di esperti o di altre persone,  salvo  che  il  difensore
della persona sottoposta alle  indagini  si  opponga,  quando  l'atto
richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto
sono tempestivamente  invitate  a  presentarsi  presso  l'ufficio  di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che  abbia  in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio  studio,  salvo
che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e
di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.  La
partecipazione delle  persone  detenute,  internate  o  in  stato  di
custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma  4.
Con le medesime modalita' di cui al presente comma  il  giudice  puo'
procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294  del  codice  di
procedura penale.
  3. Le udienze dei  procedimenti  civili  e  penali  alle  quali  e'
ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a  porte  chiuse,
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di  procedura
civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
  4. La partecipazione a qualsiasi udienza  delle  persone  detenute,
internate, in stato di custodia cautelare, fermate  o  arrestate,  e'
assicurata,   ove   possibile,   mediante   videoconferenze   o   con
collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'articolo  146-bis  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' abrogato.
  5. Le udienze  penali  che  non  richiedono  la  partecipazione  di
soggetti diversi dal pubblico ministero,  dalle  parti  private,  dai
rispettivi difensori e dagli ausiliari  del  giudice  possono  essere
tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento
dell'udienza  avviene  con  modalita'  idonee  a   salvaguardare   il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o
sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere,
partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del
codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto
anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'
della persona arrestata ((o fermata)) e' accertata dall'ufficiale  di
polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di
vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale. ((Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
applicano, qualora le  parti  vi  acconsentano,  anche  alle  udienze
preliminari  e  dibattimentali.  Resta   esclusa,   in   ogni   caso,
l'applicazione delle disposizioni del  presente  comma  alle  udienze
nelle quali devono essere esaminati testimoni,  parti,  consulenti  o
periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523  del
codice di procedura penale)).
  6. Il giudice puo' disporre che le udienze  civili  in  materia  di
separazione  consensuale  di  cui  all'articolo  711  del  codice  di
procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9  della
((legge 1° dicembre)) 1970, n.  898  siano  sostituite  dal  deposito
telematico di note scritte di cui  all'articolo  221,  comma  4,  del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che
avrebbero   diritto   a   partecipare   all'udienza   vi    rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata  almeno  quindici  giorni
prima dell'udienza, nella quale dichiarano  di  essere  a  conoscenza
delle norme processuali che prevedono la partecipazione  all'udienza,
di aver aderito liberamente  alla  possibilita'  di  rinunciare  alla
partecipazione all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate
nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non  volersi
conciliare.
  7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,  del  decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare  all'udienza
anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.
  8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma
degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di
cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una
delle parti private o il procuratore  generale  faccia  richiesta  di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza,
il procuratore generale formula le sue  richieste  con  atto  spedito
alla  cancelleria  della  Corte  a   mezzo   di   posta   elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre
parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della  corte  a
mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  le   conclusioni.   Alla
deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9;  non  si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il
dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione
orale e' formulata  per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura
penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,
alla cancelleria. Le previsioni di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine  di  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza  ricade  tra
il sedicesimo e il  trentesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto  la  richiesta  di  discussione  orale  deve  essere
formulata entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  ((8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per  la  trattazione
in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma,  e
379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in
camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei
difensori delle parti, salvo che una delle  parti  o  il  procuratore
generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo
giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula  le  sue
conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte  a
mezzo di  posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria  provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto  contenente  le
conclusioni ai difensori delle parti  che,  entro  il  quinto  giorno
antecedente  l'udienza,   possono   depositare   memorie   ai   sensi
dell'articolo 378 del codice di procedura  civile  con  atto  inviato
alla  cancelleria  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata.  La
richiesta  di  discussione  orale  e'  formulata  per  iscritto   dal
procuratore generale o dal difensore di  una  delle  parti  entro  il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza  e
presentata,  a  mezzo  di   posta   elettronica   certificata,   alla
cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si  applicano
ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro  il
termine di quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.  Per  i  procedimenti  nei
quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro
dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore)).
  9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali  in
((camera di consiglio)) possono essere assunte mediante  collegamenti
da remoto individuati e  regolati  con  provvedimento  del  direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  e'  considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti
penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il
componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo
della sentenza o l'ordinanza e  il  provvedimento  e'  depositato  in
cancelleria  ai  fini  dell'inserimento  nel   fascicolo   il   prima
possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
  ((9-bis.  La  copia  esecutiva  delle  sentenze   e   degli   altri
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475  del
codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere  in
forma di documento  informatico  previa  istanza,  da  depositare  in
modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato
il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste
in un documento informatico contenente la copia, anche per  immagine,
della sentenza o del provvedimento del giudice,  in  calce  ai  quali
sono aggiunte l'intestazione e la formula di  cui  all'articolo  475,
terzo comma, del codice di procedura  civile  e  l'indicazione  della
parte a favore della quale  la  spedizione  e'  fatta.  Il  documento
informatico  cosi'   formato   e'   sottoscritto   digitalmente   dal
cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai  sensi
dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  del  sigillo
previsto dall'articolo  153,  primo  comma,  secondo  periodo,  delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si  avvale  la  pubblica
amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal  fascicolo
informatico il duplicato e la copia  analogica  o  informatica  della
copia  esecutiva  in  forma  di  documento  informatico.   Le   copie
analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia  esecutiva
in forma di documento informatico estratte dal fascicolo  informatico
e munite  dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  dell'articolo
16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  equivalgono
all'originale.
  9-ter.  In   ragione   delle   limitazioni   poste   dalle   misure
antipandemiche, l'incolpato e il suo  difensore  possono  partecipare
all'udienza  di  cui  all'articolo  18  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a  mezzo  dei
sistemi informativi individuati e resi disponibili con  provvedimento
del direttore dell'ufficio  dei  sistemi  informativi  del  Consiglio
superiore  della  magistratura.  Prima   dell'udienza,   la   sezione
disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che  abbiano
fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalita' del
collegamento)).
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle  di
cui all'articolo 221  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  in
quanto compatibili, si applicano altresi'  ai  procedimenti  relativi
agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
  ((10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio  2020,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,
il numero 33-bis e' abrogato.
  10-ter.  All'articolo  190  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Nel  processo  amministrativo  le  modalita'  di  pagamento
telematico dei diritti di copia sono quelle previste  nelle  forme  e
con le modalita' disciplinate  dalle  regole  tecniche  del  processo
amministrativo telematico, con decreto del Presidente  del  Consiglio
di Stato».
  10-quater.  Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente)).
                            ((Art. 23 bis
 
Disposizioni per la decisione  dei  giudizi  penali  di  appello  nel
  periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
 
  1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la
decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la
corte di appello procede in camera di  consiglio  senza  l'intervento
del pubblico ministero e dei difensori, salvo  che  una  delle  parti
private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale
o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire.
  2.  Entro  il  decimo  giorno  precedente  l'udienza,  il  pubblico
ministero  formula  le  sue  conclusioni  con  atto  trasmesso   alla
cancelleria della corte  di  appello  per  via  telematica  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
o a mezzo dei sistemi che sono resi  disponibili  e  individuati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati. La cancelleria invia l'atto  immediatamente,  per  via
telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che,  entro  il
quinto  giorno   antecedente   l'udienza,   possono   presentare   le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della  corte
di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente
decreto.
  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le  modalita'
di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo  della  decisione  e'
comunicato alle parti.
  4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto  dal
pubblico ministero o dal difensore entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni  liberi  prima  dell'udienza  ed  e'  trasmessa  alla
cancelleria  della  corte  di  appello   attraverso   i   canali   di
comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti  dal
comma 2. Entro  lo  stesso  termine  perentorio  e  con  le  medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta  di
partecipare all'udienza.
  5. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti nei quali  l'udienza  per  il  giudizio  di  appello  e'
fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020.
  6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei  procedimenti
nei quali l'udienza e' fissata tra  il  sedicesimo  e  il  trentesimo
giorno dalla data del 9 novembre 2020, la  richiesta  di  discussione
orale o di  partecipazione  dell'imputato  all'udienza  e'  formulata
entro il termine perentorio  di  cinque  giorni  a  far  data  dal  9
novembre 2020.
  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10  e
27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e  all'articolo
310  del  codice  di  procedura  penale.  In  quest'ultimo  caso,  la
richiesta di  discussione  orale  di  cui  al  comma  4  deve  essere
formulata entro il termine perentorio di cinque giorni  liberi  prima
dell'udienza)).
                            ((Art. 23 ter
 
Disposizioni sulla sospensione del corso  della  prescrizione  e  dei
  termini di custodia  cautelare  nei  procedimenti  penali,  nonche'
  sulla sospensione dei termini  nel  procedimento  disciplinare  nei
  confronti dei magistrati, nel periodo di  emergenza  epidemiologica
  da COVID-19
 
  1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  i
giudizi penali sono sospesi durante il  tempo  in  cui  l'udienza  e'
rinviata per l'assenza del testimone,  del  consulente  tecnico,  del
perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali  siano  stati
citati a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando
l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte
dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento
fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul
territorio  nazionale  previste  dalla  legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di  tempo
sono sospesi  il  corso  della  prescrizione  e  i  termini  previsti
dall'articolo 303 del codice di procedura penale.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere  differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla  prevedibile  cessazione
delle restrizioni ai movimenti, dovendosi  avere  riguardo,  in  caso
contrario, agli effetti della  durata  della  sospensione  del  corso
della prescrizione e  dei  termini  previsti  dall'articolo  303  del
codice di procedura penale, al tempo della restrizione  aumentato  di
sessanta giorni.
  3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura penale, salvo che per  il  limite  relativo  alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene  conto  dei
periodi di sospensione di cui al comma 1.
  4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2  e  6,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e' sospeso  durante  il
tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato  per  l'assenza
del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra  persona
citata a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando
l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte
dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento
fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul
territorio  nazionale  previste  dalla  legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della
sospensione dei termini si applica la disposizione di  cui  al  comma
2)).
                          ((Art. 23 quater
 
Unita' ulteriori che concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di
  finanza   pubblica   del   conto   economico   consolidato    delle
  amministrazioni pubbliche
 
  1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in
quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo  dei
conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al
regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 21 maggio 2013,  concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di
finanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle
amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le  disposizioni
in materia di equilibrio dei  bilanci  e  sostenibilita'  del  debito
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e  per  gli  effetti  degli
articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  nonche'  quelle
in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica.
  2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al  decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 174, dopo le parole: «operata dall'ISTAT» sono  aggiunte  le
seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale
sul contenimento della spesa pubblica»)).
                         ((Art. 23 quinquies
 
Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti  accolti  presso  le
  residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza
 
  1. Al fine di non vanificare la  portata  innovativa  dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di  rispettare  le
misure  di   prevenzione   legate   all'emergenza   da   COVID-19   e
contestualmente  di  implementare  la  capienza  e  il  numero  delle
strutture sul territorio nazionale delle residenze  per  l'esecuzione
delle  misure  di  sicurezza,  l'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia
da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2,  comma
7, lettere a) e b), del decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
che, a tale fine, restano acquisite all'entrata  del  bilancio  dello
Stato)).
                               Art. 24
 
Disposizioni per la semplificazione delle attivita'  di  deposito  di
  atti,   documenti   e   istanze   nella   vigenza    dell'emergenza
  epidemiologica da COVID-19
 
  1. In deroga ((a quanto previsto)) dall'articolo 221, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020  convertito  con  modificazioni  ((dalla
legge n. 77)) del  2020,  fino  alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito  di
memorie,  documenti,  richieste  ed  istanze  indicate  dall'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale  presso  gli  uffici
delle  procure  della  repubblica   presso   i   tribunali   avviene,
esclusivamente, mediante deposito dal  portale  del  processo  penale
telematico individuato con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia  e
con le modalita' stabilite ((nel medesimo provvedimento)),  anche  in
deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo  4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento.
  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno
indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sara'  reso  possibile  il
deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.
  3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile  il  deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2,  sono  autorizzati  all'utilizzo
del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
  4. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque  denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino  alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e'
consentito  il  deposito   con   valore   legale   ((mediante   invio
dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro
generale degli  indirizzi  certificati  di  cui  all'articolo  7  del
regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  giustizia))  21
febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al  periodo
precedente deve essere effettuato  presso  gli  indirizzi  PEC  degli
uffici giudiziari destinatari ed indicati in  apposito  provvedimento
del Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati,
((pubblicato nel portale)) dei servizi telematici.  Con  il  medesimo
provvedimento  sono  indicate  le  specifiche  tecniche  relative  ai
formati degli atti ((e alla sottoscrizione digitale)) e le  ulteriori
modalita' di  invio.  ((Quando  il  messaggio  di  posta  elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nel  provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui
al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante  l'invio
di piu' messaggi di posta elettronica  certificata.  Il  deposito  e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza)).
  5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei  difensori
inviati tramite posta elettronica certificata ai  sensi  del  ((comma
4)), il  personale  di  segreteria  e  di  cancelleria  degli  uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di  ricezione  e
ad  inserire  l'atto  nel  fascicolo  telematico.   Ai   fini   della
continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo  provvede,  altresi',
all'inserimento nel predetto fascicolo di copia  analogica  dell'atto
ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella  di
posta  elettronica  certificata  dell'ufficio  ((e  dell'intestazione
della casella di posta elettronica certificata di provenienza)).
  6. Per gli atti di  cui  al  comma  1  e  per  quelli  che  saranno
individuati ai sensi del comma 2 l'invio  tramite  posta  elettronica
certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.
  ((6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1,  e
583 del codice di procedura penale, quando  il  deposito  di  cui  al
comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma  di  documento
informatico  e'  sottoscritto  digitalmente  secondo   le   modalita'
indicate con il provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica
indicazione degli allegati, che sono trasmessi in  copia  informatica
per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita'
all'originale.
  6-ter.  L'impugnazione  e'  trasmessa  tramite  posta   elettronica
certificata  dall'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
difensore a  quello  dell'ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento
impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita'  e  nel
rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non  si  applica  la
disposizione  di  cui  all'articolo  582,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale.
  6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono  proposti,  nei  termini
rispettivamente previsti, secondo le  modalita'  indicate  nei  commi
6-bis e 6-ter, con atto  in  formato  elettronico  trasmesso  tramite
posta elettronica certificata  dall'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  del  difensore  a  quello   dell'ufficio   del   giudice
dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.
  6-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6-bis,  6-ter  e
6-quater si applicano a tutti  gli  atti  di  impugnazione,  comunque
denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni  di  cui  agli
articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai
reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.  354.
Nel caso di richiesta di riesame o di  appello  contro  ordinanze  in
materia  di  misure  cautelari   personali   e   reali,   l'atto   di
impugnazione, in  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  6-ter,  e'
trasmesso  all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   del
tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice  di  procedura
penale.
  6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo  591  del  codice  di
procedura penale, nel caso di proposizione  dell'atto  ai  sensi  del
comma 6-bis l'impugnazione e' altresi' inammissibile:
    a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente
dal difensore;
    b) quando le copie informatiche per  immagine  di  cui  al  comma
6-bis  non  sono  sottoscritte   digitalmente   dal   difensore   per
conformita' all'originale;
    c)  quando  l'atto  e'  trasmesso  da  un  indirizzo   di   posta
elettronica certificata che non e'  presente  nel  Registro  generale
degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
    d)  quando  l'atto  e'  trasmesso  da  un  indirizzo   di   posta
elettronica certificata che non e' intestato al difensore;
    e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica
certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il
provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale  dei
sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso  di
richiesta di riesame o di appello  contro  ordinanze  in  materia  di
misure  cautelari  personali  e  reali,  a  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata diverso da quello indicato per  il  tribunale
di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale  dal
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati di cui al comma 4.
  6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che  ha
emesso il provvedimento  impugnato  dichiara,  anche  d'ufficio,  con
ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione
del provvedimento impugnato.
  6-octies. Le disposizioni  del  comma  6-sexies  si  applicano,  in
quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.
  6-novies.  Ai  fini  dell'attestazione  del  deposito  degli   atti
trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da
6-bis a 6-quinquies e della continuita' della  tenuta  del  fascicolo
cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
  6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis  a  6-novies  si
applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli  atti  di
opposizione e ai  reclami  giurisdizionali  proposti  successivamente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Fino alla suddetta data  conservano  efficacia  gli
atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione  e  i
reclami  giurisdizionali   in   formato   elettronico,   sottoscritti
digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto alla casella di  posta  elettronica  certificata
del giudice competente, ai sensi del comma 4.
  6-undecies.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente)).
                               Art. 25
 
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo
 
  1. Le disposizioni dei  periodi  quarto  e  seguenti  del  comma  1
dell'articolo  4  del  decreto-legge   30   aprile   2020,   n.   28,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70)),
si applicano  altresi'  alle  udienze  pubbliche  e  alle  camere  di
consiglio  del  Consiglio  di  Stato,  del  Consiglio  di   giustizia
amministrativa   per   la   Regione   siciliana   e   dei   tribunali
amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre  2020  al  31
gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'articolo 13 dell'allegato 2  al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
  2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto  dal  comma  1,  gli
affari in trattazione passano in decisione, senza discussione  orale,
sulla base degli atti depositati, ferma restando la  possibilita'  di
definizione del giudizio ai sensi dell'articolo  60  del  codice  del
processo amministrativo, ((di cui al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104)), omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera  di
consiglio, se  necessario  avvalendosi  di  collegamenti  da  remoto.
Restano fermi i poteri presidenziali di  rinvio  degli  affari  e  di
modifica della composizione del collegio.
  3. Per le udienze  pubbliche  e  le  camere  di  consiglio  che  si
svolgono tra il 9 e il 20 novembre  2020,  l'istanza  di  discussione
orale, di cui al quarto periodo ((del comma 1 del citato articolo 4))
del decreto-legge n. 28 del  2020,  puo'  essere  presentata  fino  a
cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.
                               Art. 26
 
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure  urgenti
  relative allo  svolgimento  delle  adunanze  e  delle  udienze  del
  processo contabile durante l'ulteriore  periodo  di  proroga  dello
  stato di emergenza epidemiologica
 
  1.  Ferma  restando   l'applicabilita'   ((dell'articolo   85   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27)),  per  contrastare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli  effetti  negativi  sullo
svolgimento e sui tempi delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
termine dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  le
adunanze e le udienze dinanzi alla Corte  dei  conti  alle  quali  e'
ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi
dell'((articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di
cui all'allegato 1 al decreto)) legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
  2. ((All'articolo 257)), comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) le parole «31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  parole
«termine dell'emergenza epidemiologica in corso»;
    b) le lettere «in corso» sono soppresse;
    c) dopo le parole «personale della Corte dei conti» sono inserite
le parole «, ivi incluso quello di magistratura».
  ((All'attuazione delle previsioni di cui al  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica)).
                               Art. 27
 
  Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario
 
  1. Fino alla cessazione degli  effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza nazionale da  Covid-19,  ove  sussistano  divieti,
limiti,  impossibilita'  di  circolazione  su  tutto  o   parte   del
territorio nazionale  conseguenti  al  predetto  stato  di  emergenza
ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o  dei
soggetti a vario  titolo  interessati  nel  processo  tributario,  lo
svolgimento delle udienze pubbliche e  camerali  e  delle  camere  di
consiglio con collegamento  da  remoto  e'  autorizzato,  secondo  la
rispettiva competenza, con  decreto  motivato  del  presidente  della
Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi  almeno
cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o  una
camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze  e  le
camere di consiglio si svolgano anche solo  parzialmente  da  remoto,
ove  le  dotazioni  informatiche  della   giustizia   tributaria   lo
consentano  e  nei  limiti  delle  risorse  tecniche  e   finanziarie
disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta  la  discussione  da
remoto, la segreteria comunica alle  parti,  di  regola,  almeno  tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita'
di collegamento. Si da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  la  libera  volonta'
delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati
personali. I verbali redatti  in  occasione  di  un  collegamento  da
remoto e i provvedimenti adottati  in  esito  a  un  collegamento  da
remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
  2. In alternativa alla discussione con collegamento da  remoto,  le
controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica,  passano
in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle  parti
non insista per la discussione, con apposita  istanza  da  notificare
alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni  liberi
anteriori alla data fissata per  la  trattazione.  I  difensori  sono
comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel  caso  in  cui
sia chiesta la discussione e non  sia  possibile  procedere  mediante
collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta,  con
fissazione  di  un  termine  non  inferiore  a  dieci  giorni   prima
dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni
prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in  cui  non  sia
possibile garantire  il  rispetto  dei  termini  di  cui  al  periodo
precedente,  la  controversia  e'  rinviata   a   nuovo   ruolo   con
possibilita' di prevedere la trattazione  scritta  nel  rispetto  dei
medesimi termini. In  caso  di  trattazione  scritta  le  parti  sono
considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  assunti
presso la sede dell'ufficio.
  3. I componenti dei collegi  giudicanti  residenti,  domiciliati  o
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in  cui  si  trova  la
commissione di appartenenza sono esonerati,  su  richiesta  e  previa
comunicazione   al   Presidente   di   sezione   interessata,   dalla
partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso
la sede della Commissione interessata.
  4. Salvo quanto previsto nel presente  articolo,  le  modalita'  di
svolgimento delle  udienze  da  remoto  sono  disciplinate  ai  sensi
dell'articolo  16  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,   n.   119,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.
  ((4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente)).
                               Art. 28
 
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta'
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ferme  le
ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge  26  luglio
1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono
essere concesse licenze con durata superiore a quella ((prevista  dal
primo comma del predetto articolo 52)), salvo che  il  magistrato  di
sorveglianza ravvisi gravi motivi  ostativi  alla  concessione  della
misura.
  2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo'  estendersi
oltre il ((31 gennaio 2021)).
                               Art. 29
 
              Durata straordinaria dei permessi premio
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data del ((31 gennaio 2021))  ai  condannati  cui  siano  stati  gia'
concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26  luglio
1975, n. 354 ((o che siano stati assegnati)) al lavoro all'esterno ai
sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354  o  ammessi
all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,  n.  121,  i
permessi di cui ((all'articolo 30-ter della citata legge n.  354  del
1975)), quando ne ricorrono i presupposti,  possono  essere  concessi
anche in deroga ai limiti temporali indicati dai ((commi 1 e 2  dello
stesso articolo 30-ter)).
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  ai  soggetti
condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 e  dagli  articoli  572  e  612-bis  del
codice penale  e,  ((con  riferimento  ai  condannati  per  delitti))
commessi per finalita' di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di  atti  di
violenza e ai delitti di  cui  ((all'articolo  416-bis))  del  codice
penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle  associazioni
in esso previste, anche nel caso in cui  i  condannati  abbiano  gia'
espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso
di cumulo,  sia  stata  accertata  dal  giudice  della  cognizione  o
dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo  12,  comma  1,
lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena
e' in esecuzione.
                               Art. 30
 
          Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
 
  1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e  4  dell'articolo  1
della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data del  ((31  gennaio  2021)),  la
pena detentiva e'  eseguita,  su  istanza,  presso  l'abitazione  del
condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza  e
accoglienza,  ove  non  sia  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se
costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
    a)  soggetti  condannati  per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; ((con
riferimento ai condannati per delitti))  commessi  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di  violenza,  nonche'  ai
delitti di cui ((all'articolo 416-bis)) del codice penale, o commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la  parte  di
pena relativa ai predetti delitti quando,  in  caso  di  cumulo,  sia
stata accertata dal giudice della  cognizione  o  dell'esecuzione  la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b  e  c,  del
codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione;
    b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
    c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime  di  sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge;
    d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230;
    e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata  in
vigore del presente decreto, sia  redatto  rapporto  disciplinare  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
    f) detenuti privi di un domicilio effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
  2. Il  magistrato  di  sorveglianza  adotta  il  provvedimento  che
dispone l'esecuzione  della  pena  presso  il  domicilio,  salvo  che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati  la  cui
pena da eseguire  non  e'  superiore  a  sei  mesi  e'  applicata  la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
  4. La procedura di controllo  ((di  cui  al  comma  3)),  alla  cui
applicazione  il  condannato  deve  prestare   il   consenso,   viene
disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la  soglia
di sei mesi.
  5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia,  d'intesa  con  il  capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e periodicamente aggiornato  e'  individuato  il  numero  dei
mezzi  elettronici  e  degli  altri  strumenti  tecnici  da   rendere
disponibili, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per  l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente  articolo,  tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate  dalle  autorita'
competenti.  L'esecuzione  dei  provvedimenti   nei   confronti   dei
condannati per i  quali  e'  necessario  attivare  gli  strumenti  di
controllo indicati avviene progressivamente a  partire  dai  detenuti
che devono scontare la pena residua inferiore. Nel  caso  in  cui  la
pena residua non superi di trenta giorni la  pena  per  la  quale  e'
imposta l'applicazione delle procedure di  controllo  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.
  6. ((Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le  modalita'
di cui al comma 1)), la direzione  dell'istituto  penitenziario  puo'
omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della  legge
26 novembre 2010, n. 199. La direzione e'  in  ogni  caso  tenuta  ad
attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto  mesi,
anche  se  costituente  parte  residua  di  maggior  pena,  che   non
sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia
fornito l'espresso  consenso  alla  attivazione  delle  procedure  di
controllo,  nonche'  a  trasmettere  il   verbale   di   accertamento
dell'idoneita'  del  domicilio,  redatto  in  via  prioritaria  dalla
polizia penitenziaria  o,  se  il  condannato  e'  sottoposto  ad  un
programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione
di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e  successive
modificazioni.
  7. Per il  condannato  minorenne  nei  cui  confronti  e'  disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente  competente  in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con  l'equipe  educativa
dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta  giorni  dalla
ricevuta  comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione  della  misura  in
esame, alla redazione di un programma educativo secondo le  modalita'
indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre  2018,  n.
121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
  8. Restano ferme le ulteriori disposizioni  dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
  9. Le disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  8  si  applicano  ai
detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione  della  misura
entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.
  ((9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente)).
                               Art. 31
 
Disposizioni in materia  di  elezioni  degli  organi  territoriali  e
  nazionali degli ordini professionali vigilati dal  Ministero  della
  giustizia
 
  1.  Le  procedure  elettorali  per  la  composizione  degli  organi
territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero  della
giustizia possono  svolgersi  con  modalita'  telematiche  da  remoto
disciplinate ((con regolamento del)) consiglio nazionale dell'ordine,
da adottarsi entro il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del
Ministero della giustizia.
  2. Con il regolamento di cui al comma  1,  il  consiglio  nazionale
puo' prevedere e  disciplinare  modalita'  telematiche  di  votazione
anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale  e  dei  relativi
organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe  a
quelle stabilite per gli organi territoriali.
  3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della  data
prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2  non
superiore a novanta giorni, ove gia' fissata alla data di entrata  in
vigore del presente decreto.
                            ((Art. 31 bis
 
Misure urgenti in  tema  di  prove  orali  del  concorso  notarile  e
  dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione  forense
  nonche'  in  materia  di  elezioni  degli  organi  territoriali   e
  nazionali degli ordini professionali
 
  1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.
  2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini  e  dei  collegi
professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in
parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto  dei  principi  di
segretezza e liberta' nella partecipazione al voto.
  3. Il consiglio nazionale dell'ordine o  del  collegio  stabilisce,
con proprio regolamento da adottare, secondo le  norme  previste  dai
rispettivi ordinamenti, entro  sessanta  giorni  a  far  data  dal  9
novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza  e  le
procedure di insediamento degli organi.
  4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il  consiglio
nazionale  dell'ordine   o   del   collegio   dispone   con   proprio
provvedimento il differimento della data delle elezioni degli  organi
territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in
corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020,  per  un  periodo
non superiore a novanta giorni dalla medesima data.
  5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai  sensi
del presente articolo e in deroga ai termini di  cui  all'articolo  3
della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati
dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti)).
                            ((Art. 31 ter
 
       Differimento dell'entrata in vigore della class action
 
  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n.  31,  le
parole:   «diciannove   mesi»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«venticinque mesi»)).
                          ((Art. 31 quater
 
Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle  elezioni  suppletive
  per la Camera dei deputati e per il  Senato  della  Repubblica  per
  l'anno 2020
 
  1.  In  considerazione  della  grave  recrudescenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19  e  al  fine  di  contenere  il  carattere
particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a  quanto  previsto
dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,   nonche'
dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni  suppletive  per  i
seggi della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica
dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il  31
marzo 2021.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa  si  provvede  con  le
sole  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente)).
                         ((Art. 31 quinquies
 
Differimento delle  elezioni  degli  organismi  della  rappresentanza
                              sindacale
 
  1.  Tenuto  conto  dell'emergenza  epidemiologica  in   atto,   con
riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati  relativi  alle
deleghe  rilasciate  a  ciascuna   amministrazione,   necessari   per
l'accertamento della rappresentativita' di cui  all'articolo  43  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  rilevati  alla  data
del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni  (ARAN)  non  oltre  il  31
marzo   dell'anno   successivo   dalle   pubbliche   amministrazioni,
controfirmati  da  un  rappresentante  dell'organizzazione  sindacale
interessata, con modalita' che  garantiscano  la  riservatezza  delle
informazioni.  In  via  eccezionale  e  con  riferimento  al  periodo
contrattuale 2022-2024 sono prorogati,  in  deroga  all'articolo  42,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  gli  organismi  di
rappresentanza del personale anche  se  le  relative  elezioni  siano
state gia' indette. Le elezioni  relative  al  rinnovo  dei  predetti
organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022.
2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le  elezioni  per  il  rinnovo
delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il  ricorso
a  modalita'  telematiche  in  funzione   dello   snellimento   delle
procedure, anche con riferimento alla presentazione  delle  liste  ed
alle assemblee sindacali)).
                          ((Art. 31 sexies
 
                   Rinvio del federalismo fiscale
 
  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2021»,  ovunque  ricorre,
e' sostituita dalla seguente: «2023»;
    b) all'articolo 4:
      1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2022»  e  le
parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno 2023»;
      2) al comma 3, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
    c) all'articolo 7:
      1) al comma 1, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
      2) al comma 2, le  parole:  «entro  il  31  luglio  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;
      d)  all'articolo  15,  commi  1  e  5,  la  parola:  «2021»  e'
sostituita dalla seguente: «2023»)).
                          ((Art. 31 septies
 
Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale
  del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa
 
  1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole da: «che,  sulla  base»  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: «e sono svolte sulla base delle  strategie
di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti.  Ciascun
Dipartimento del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  fatta
eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al  Sistema
informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021,  stipula  un
apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   per   la
progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture,  dei
sistemi e delle soluzioni informatiche,  della  connettivita'  e  per
l'erogazione dei connessi servizi,  secondo  il  modello  relazionale
definito  dal  Dipartimento.  Analoga  facolta'  e'  riconosciuta  al
Segretariato generale della Corte dei conti  per  quanto  concerne  i
sistemi informativi attinenti  al  sistema  di  finanza  pubblica.  A
partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale  del  personale  e   dei
servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti
dalla convenzione per la realizzazione  e  gestione  delle  attivita'
informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza
della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari  stipulati  dai
singoli Dipartimenti, secondo criteri  di  ripartizione  definiti  ed
applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati
nell'ambito delle attivita' di customer satisfaction,  approvati  dal
Comitato  di  governo  della   convenzione   relativamente   all'anno
precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo  e
degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano
a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al  secondo  e
al  terzo  periodo.  Il  Dipartimento   delle   finanze,   ai   sensi
dall'articolo 56, comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie  fiscali  e  gli
altri enti della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto
regolativo con la Societa' di cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema  informativo  della
fiscalita'. Fino alla stipula del nuovo atto  regolativo,  continuano
ad  avere  vigore  gli  istituti  contrattuali  che  disciplinano  il
rapporto di servizio tra l'Amministrazione  finanziaria  e  la  SOGEI
Spa»)).
                          ((Art. 31 octies
 
Responsabilita'   per   l'inadempimento   degli   obblighi   previsti
  dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  e
  risoluzione delle controversie internazionali
 
  1.  In  considerazione  dell'incremento   del   numero   di   aiuti
individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli  aiuti,  anche
per  effetto  delle  misure  eccezionali  e  transitorie   attivabili
nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  a  sostegno
dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e  tenuto
conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse
pubbliche per contrastare e mitigare  gli  effetti  della  crisi,  in
deroga all'articolo 52,  comma  7,  terzo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio  2017,
n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31  dicembre
2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti  di
Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo  periodo,
non comporta  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
  2. Al fine di definire  modalita'  semplificate  per  l'inserimento
degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva  e  assicurativa
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e  di  razionalizzare  il
relativo regime di  responsabilita',  sono  apportate  le  necessarie
modifiche  al  regolamento  di  cui  all'articolo  52,  comma  6,   e
all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro
il 31 dicembre 2022.
  3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «vigenti convenzioni contro le  doppie  imposizioni
sui redditi e» sono sostituite dalle seguenti:  «vigenti  convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi,»;
    b) dopo le parole: «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono inserite le
seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2017/1852  del  Consiglio,  del  10
ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n.  49,
e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di  carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle  entrate
adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,».
4. All'articolo 20 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  602,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Nel caso in cui le imposte  o  le  maggiori  imposte  sono
dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti
degli   Stati   esteri   a   seguito   delle   procedure   amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro
le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di  cui  al  periodo
precedente  si  applicano  a  decorrere  dalla  data   dei   predetti
accordi»)).
                          ((Art. 31 novies
 
Facolta' di estensione del termine di durata  dei  fondi  immobiliari
                               quotati
 
  1. I gestori di fondi di investimento  alternativi  che,  ai  sensi
delle previsioni di legge e del  regolamento  del  fondo,  gestiscono
fondi immobiliari italiani i cui  certificati  rappresentativi  delle
quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro  il  31
dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti,  modificare
il regolamento del fondo secondo le  procedure  di  cui  al  presente
articolo,  per  stabilire  la  possibilita'  di  prorogare   in   via
straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre
2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti  (la
"Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento e'  possibile
per i  fondi  immobiliari  anzidetti,  esistenti  alla  data  del  30
novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo  regolamento  di
gestione gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per  un
massimo di  tre  anni,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 marzo 2015,  n.  30  (il  "Periodo  di  Grazia"),  ma  tale
facolta' non sia stata ancora esercitata alla data  del  30  novembre
2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente
avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della
proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia gia' stata deliberata  la
proroga  della  durata  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di  Grazia"),  ovvero  i  fondi
immobiliari anzidetti  si  trovino  nel  Periodo  di  Grazia;  3)  il
relativo regolamento di gestione  gia'  preveda  la  possibilita'  di
avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo  22,  comma
5-bis, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116;  4)  la  loro
scadenza ricorra entro il  31  dicembre  2020.  L'eventuale  adozione
della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a
partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria,
fermo restando  che  una  volta  scaduto  il  termine  della  Proroga
Straordinaria i gestori possono  eventualmente  avvalersi  nuovamente
del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla
durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva  adozione
della Proroga Straordinaria.
  2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria
di  cui  al  comma  1,   previa   approvazione   dell'assemblea   dei
partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il
voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto
dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di svolgimento,
di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L'avviso di  convocazione  dell'assemblea  e'  pubblicato,  anche  in
deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di  gestione,
con un preavviso minimo di sette giorni  di  calendario.  Durante  il
periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso in  cui  il  gestore  vi
faccia ricorso, nel successivo Periodo di  Grazia,  la  misura  della
commissione di gestione su base  annuale  e'  ridotta  di  due  terzi
rispetto alla commissione di gestione  originariamente  indicata  nel
relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed
e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.
  3. In quanto  compatibili  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116.
  4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi  apportate  in
conformita' al  presente  articolo  si  intendono  approvate  in  via
generale ai sensi del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  19
gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
2015)).
                          ((Art. 31 decies
 
Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
 
  1. All'articolo 58  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «pari a 600 milioni di euro per  l'anno
2020 che costituisce limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti:
«pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per
l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa.  Le  risorse  relative
all'anno 2021 concorrono al finanziamento  e  all'integrazione  delle
istanze di contributo gia' presentate entro il  15  dicembre  2020  e
parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020  nonche'
al finanziamento delle  eventuali  ulteriori  istanze  di  contributo
raccolte con le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6  del
presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali 27 ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al  fine  di  un  celere  avvio
delle  procedure  di  erogazione  del  contributo  ivi  previsto,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede  a
trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del
citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020,  entro  il  31  dicembre
2020, un importo pari a 250 milioni di euro»;
    b) al comma 2, le parole da: «con codice ATECO prevalente» fino a
«materia prima di territorio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con
codice ATECO prevalente 56.10.11,  56.21.00,  56.29.10,  56.29.20  e,
limitatamente alle attivita'  autorizzate  alla  somministrazione  di
cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO  55.20.52  e  56.10.12,  per
l'acquisto di  prodotti,  inclusi  quelli  vitivinicoli,  di  filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di  territorio.  Gli  ittiturismi,  ai  soli  fini   della   presente
procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12».
  2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 27 ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, e' conseguentemente adeguato  a
quanto previsto al comma 1, lettera a).
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).
                         ((Art. 31 undecies
 
         Disposizioni in materia di infrastrutture stradali
 
  1.  In  relazione   alle   infrastrutture   autostradali   di   cui
all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi
avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai
sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa'  da  essi  a
tale fine individuata puo' procedere, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in  deroga  allo
statuto,  al  riscatto  previa  delibera  dell'assemblea  dei   soci,
adottata con la maggioranza prevista per le assemblee  straordinarie,
delle azioni di titolarita', alla  data  del  30  novembre  2020,  di
soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
riscatto, i termini di quindici giorni e di  trenta  giorni  previsti
dall'articolo 2437-quater, secondo  comma,  del  codice  civile  sono
ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine
di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater e' ridotto a
venti  giorni.  Relativamente  all'infrastruttura  autostradale   A22
Brennero-Modena,  ai  fini  della  determinazione   del   valore   di
liquidazione delle azioni, non si tiene conto della  consistenza  del
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449)).
                         ((Art. 31 duodecies
 
Utilizzo dei materiali legnosi  provenienti  dalla  manutenzione  dei
                            corsi d'acqua
 
  1. Al fine di garantire la  riduzione  degli  oneri  relativi  alla
manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli  enti  locali  e  degli
altri enti competenti, nonche' la  produzione  di  energia  elettrica
mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale  e  i  residui
legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi  d'acqua  realizzati
in  base  a  progetti  autorizzati  dagli  enti  pubblici   preposti,
contenenti  l'indicazione  topografica  e  la  stima  dei   materiali
ritratti,   rispondono   ai   criteri    della    tracciabilita'    e
rintracciabilita' di cui al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  2  marzo  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono  conseguentemente
considerati «biomassa e biogas derivanti  da  prodotti  agricoli,  di
allevamento e  forestali»  ai  sensi  dell'articolo  2  del  suddetto
decreto nonche' inclusi nella tabella B del medesimo decreto)).
                         ((Art. 31 terdecies
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
 
  1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis. Presso  ogni  Consiglio  dell'Ordine  e'  istituito  il
Comitato pari opportunita' eletto  con  le  modalita'  stabilite  con
regolamento approvato dal Consiglio nazionale»;
    b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m)  e'  inserita  la
seguente:
      «m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per  genere
almeno nelle  prime  posizioni,  da  trasmettere  al  presidente  del
tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del
consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti  al
genere meno rappresentato»;
    c) all'articolo 21, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Sono ammesse  solo  le  liste  nelle  quali  e'  assicurato
l'equilibrio tra i generi in modo che al  genere  meno  rappresentato
sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata  per
difetto»;
    d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: «nel rispetto  delle
proporzioni di  cui  al  comma  2»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
dell'equilibrio tra i generi» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi,  le  liste
elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti  al  genere
meno rappresentato»;
    e) all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
      «4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il  Comitato
nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti  da  un
rappresentante  per  ciascuna  regione  scelto  dai   Comitati   pari
opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  c)  e  d),  non  si
applicano ai  procedimenti  elettorali  gia'  avviati  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
                               Art. 32
 
Misure per la funzionalita'  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco
 
  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16  ottobre  2020  e
fino al 24 novembre  2020,  del  dispositivo  di  pubblica  sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  nonche'
dello   svolgimento   dei   maggiori   compiti   comunque    connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di  cui  euro  52.457.280
per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico  del  personale
delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi  all'impiego  del
personale delle polizie locali ed euro 15.304.267  per  il  pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale  delle  Forze
di polizia.
  2. Al fine di garantire, per il periodo  di  cui  al  comma  1,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso e' autorizzata, per l'anno  2020,  l'ulteriore  spesa  di  euro
734.208 per il pagamento delle prestazioni  di  lavoro  straordinario
del personale dei vigili del fuoco.
  3. Alla copertura degli oneri di cui  al  presente  articolo,  pari
complessivamente  ad  euro   68.495.755,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 34.
                            ((Art. 32 bis
 
Misure per  la  funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del  Corpo  di
  polizia  penitenziaria,  nonche'   per   l'emersione   del   lavoro
  irregolare
 
  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre  e  fino
al  31  dicembre  2020,  del  dispositivo   di   pubblica   sicurezza
preordinato  al  contenimento  della  diffusione  del   contagio   da
COVID-19, nonche' dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  comunque
connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e'  autorizzata,  per
l'anno 2020, l'ulteriore  spesa  di  euro  62.296.824,  di  cui  euro
48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico  del
personale delle  Forze  di  polizia  e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
delle Forze di polizia.
  2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del  dispositivo  di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1°
novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita'  di
soccorso pubblico e di scorta tecnica in  caso  di  trasferimento  in
condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino  al
31 dicembre 2020, in  relazione  agli  accresciuti  impegni  connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro  5.325.302  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
  3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio nazionale, e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  euro
6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020  ed  euro  2.169.162
per l'anno 2021. I  compensi  accessori  di  cui  al  presente  comma
possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti  individuali  di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e  a
quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  4. All'articolo 103  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro per il
2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30.000.000 di euro per l'anno 2021»;
    b) al comma 25, primo periodo, le parole:  «euro  24.615.384  per
l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per  l'anno  2021,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30.000.000 di euro per l'anno 2021».
  5. Al fine di dare piena attuazione alle  misure  urgenti  volte  a
garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la  spesa  complessiva
di euro 3.636.500  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
16 ottobre al 31 dicembre 2020.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  5  si  provvede,
per l'anno 2020,  quanto  a  euro  571.500,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  e,  quanto  a  euro  3.065.000,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
  7. Agli oneri derivanti  dai  commi  1,  2,  3  e  4  del  presente
articolo, pari a 71,96 milioni di euro per  l'anno  2020  e  a  26,78
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34)).
                            ((Art. 32 ter
 
Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari
 
  1. Al fine della corresponsione dell'indennita' di udienza  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la  funzione  di
giudice onorario di tribunale,  la  modalita'  di  svolgimento  delle
udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  si  intende
equiparata alla modalita' di  svolgimento  delle  udienze  civili  in
presenza.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
                          ((Art. 32 quater
 
Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro
  delle categorie soggette a restrizioni in  relazione  all'emergenza
  da COVID-19 
 
  1. Fermi restando gli obiettivi di finanza  pubblica  a  carico  di
ciascuna regione a statuto ordinario di  cui  all'articolo  1,  comma
841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  assegnato
alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250
milioni  di  euro  ripartito  secondo  la  tabella  A,  destinato  al
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in  scadenza
nell'anno 2020. Il contributo non concorre  alla  determinazione  del
saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate  al
ristoro  delle  categorie  soggette  a   restrizioni   in   relazione
all'emergenza da  COVID-19  o  riversate  al  bilancio  dello  Stato,
qualora i ristori stessi non siano assegnati  entro  il  31  dicembre
2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle  risorse
trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  connesse  all'emergenza   da
COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al  31  dicembre
2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare  e  a
250 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
 
                              Tabella A
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un
contributo  di  110  milioni  di  euro  destinato  al  ristoro  delle
categorie  soggette  a  restrizioni  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19. Il riparto del contributo fra  le  regioni  e'  effettuato,
sulla  base  della  proposta  formulata  dalle  regioni  in  sede  di
auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri:
    a) quanto a 90 milioni di euro:
      1) nella misura del 50 per cento per le regioni  caratterizzate
da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,
e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
      2) nella misura del 30 per cento per le regioni  caratterizzate
da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio  alto,
e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
      3) nella misura del 20 per cento per le regioni non  rientranti
nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
    b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  considerando   le   regioni
destinatarie di  ordinanze  regionali  piu'  restrittive  rispetto  a
quanto disposto dai provvedimenti  governativi,  adottate  fino  alla
data della proposta di cui al presente comma.
  3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto)).
                         ((Art. 32 quinquies
 
             Misure di ristoro per le famiglie residenti
             e per le imprese locali delle isole minori
 
  1. In considerazione  del  fatto  che  l'approvvigionamento  idrico
delle isole minori e' piu' oneroso rispetto alla media  nazionale,  a
parziale copertura  delle  spese  per  l'acquisto  dell'acqua  e  per
l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti  dello  stanziamento
di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare  ulteriormente
sulla precaria situazione  finanziaria  creata  dalla  pandemia  alle
famiglie residenti e alle imprese locali, e' disposta la  concessione
di un trasferimento ai comuni delle isole minori di  euro  3  milioni
per l'anno 2021.
  2. Il riparto delle risorse di cui al comma  1  e'  effettuato  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  28  febbraio
2021,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  nell'anno  2020   per
l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua,  come  certificate  dai
comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto)).
                          ((Art. 32 sexies
 
Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti  al  bacino  PIP -
                          Emergenza Palermo
 
  1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei  rapporti
di lavoro di personale con contratto di lavoro  atipico  appartenente
al bacino PIP - Emergenza Palermo di  cui  alla  legge  regionale  26
novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al  31
dicembre 2021.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti   dal   presente
articolo  con  l'utilizzo  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente)).
                               Art. 33
 
                  Fondo anticipazione di liquidita'
 
  1. Per l'anno 2020 le Regioni  a  statuto  speciale  utilizzano  le
quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione  senza
operare la nettizzazione del  fondo  anticipazione  liquidita'.  Alla
compensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2020, a 83  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025, si provvede ((ai sensi)) dell'articolo 34.
                            ((Art. 33 bis
 
                     Clausola di salvaguardia  
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3)).
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

                              ((Art. 34
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni
di euro per l'anno 2023.
  2. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di
euro per l'anno 2025.
  3. Le minori entrate  derivanti  dal  comma  7,  lettera  a),  sono
valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.
  4.  In  considerazione  delle  necessita'  connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021  e  2022  la  dotazione
finanziaria complessiva del Fondo di cui  all'articolo  32-ter.1  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
ferma restando la finalita' di assicurare la  gratuita'  dell'accesso
alla procedura ivi prevista, puo'  essere  utilizzata  anche  per  le
esigenze connesse alle spese di funzionamento,  comunque  denominate,
relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
  5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater,
3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-  septies,
13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bise 32-quatere dai commi 6,
10 e 11 del presente articolo sono coerenti con  l'autorizzazione  al
ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla  Camera
dei deputati e dal Senato della  Repubblica  con  le  risoluzioni  di
approvazione  della  relazione  al  Parlamento  presentata  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato  1
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
gli importi,  per  l'anno  2020,  sono  rideterminati  come  indicato
nell'Allegato 5 al presente decreto.
  6. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610  milioni  di  euro  per
l'anno 2021.
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis,  1-ter,  1-quater,
2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies,  12-bis,
12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies,  commi  3  e  4,
13-septies, 13-novies, 13-duodecies,  13-terdecies,  13-quaterdecies,
13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16,
16-bis,  17,  17-bis,  19-quater,  19-decies,  19-undecies,  20,  21,
22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi  1,
2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati  complessivamente
in 19.021,356 milioni di euro per l'anno  2020,7.910,977  milioni  di
euro per l'anno 2021,161,6 milioni di euro per l'anno 2022,50 milioni
di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73  milioni
di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024  e  in
23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
    a) quanto a  860  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a  valere  sulle  somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto  dell'articolo  176  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    b) quanto a 1.680 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    c) quanto a 3.390 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 19, comma 9, del  decreto-legge  17  marzo  2020,n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,e di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126;
    d) quanto  a  32  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    e) quanto a 18,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    f) quanto a 18,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    g) quanto a  3,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    h) quanto a 101,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27.
Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,del 30  aprile
2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo  2  dello
stesso decreto ministeriale, come successivamente  rideterminato,  e'
ridotto di pari importo;
    i) quanto a  804  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    l) quanto a  730  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  2,  comma  55,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni  di
euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  23
milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189;
    n) quanto a  131  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307;
    o) quanto a 30,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini
di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331  milioni  di  euro  per
l'anno 2020,8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8  milioni
di euro per l'anno 2023,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori  entrate   e   minori   spese   derivanti   dagli   articoli
5,9-quinquies,   12,   12-ter,   13,   13-bis,   13-ter,   13-quater,
13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e  32-bis  e
dalla lettera a)del presente comma;
    q) quanto a  160  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
    r) quanto a 5.260 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    s) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  3,  comma  3,
del  decreto-legge  5  febbraio   2020,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
    t) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo definitivamente all'erario;
    u) quanto a  170  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  alla  locazione  e  alla  gestione  dei  centri  di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
    v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67;
    z)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    aa) quanto a 500  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    bb) quanto a 157  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    cc) quanto a 220,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti  dagli
effetti dell'articolo 13-duodecies;
    dd)  quanto  a  24.615.384  euro  per   l'anno   2020,   mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b);
    ee) quanto a 350  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a);
    ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in  termini  di
cassa, mediante corrispondente riduzione  della  missione  «Fondi  da
ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5.
  8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio  delle  risorse  destinate  alle  misure  previste   dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  dal  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine  di  assicurare
il rispetto del limite complessivo massimo  delle  autorizzazioni  al
ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e,
ove  necessario,  l'eventuale  adozione  delle  iniziative   previste
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  9. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
  10. Il Fondo da  assegnare  per  la  sistemazione  contabile  delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, e'  incrementato  di  90
milioni di euro per l'anno 2020.  Al  fine  di  accelerare  nel  2020
l'estinzione delle partite iscritte al  conto  sospeso,  le  medesime
risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e'  affidato  il
servizio di tesoreria dello Stato, il quale  provvede  alle  relative
sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla  competente
Amministrazione ogni  elemento  informativo  utile  delle  operazioni
effettuate di  individuazione  e  regolazione  di  ciascuna  partita,
secondo  lo  schema  trasmesso  dal  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato.
  11. Al fine di consentire l'attuazione  di  quanto  disposto  dagli
articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229,  commi  2-bis  e
4-bis, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e  dagli  articoli
85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per
l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto  residui  per  il
relativo utilizzo nell'esercizio  successivo.  Conseguentemente,  per
tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma  9,  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'  da  intendersi
riferita all'anno 2021.
  12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai
sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  anche
quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse  di
cui al  comma  8  del  citato  articolo  265,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, alla data del 20 dicembre  2020,  abbiano  adottato  gli
atti presupposti all'impegno delle risorse.  Per  gli  interventi  di
conto capitale non si  applica  quanto  disposto  dall'articolo  265,
comma 9, primo periodo, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo  4-quater,
comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della
legge n. 196 del 2009.
  13.  Le  somme  destinate  all'estinzione  delle  anticipazioni  di
tesoreria  previste  ai  sensi  delle  disposizioni   contenute   nei
provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio   2020,   n.   77,   sono   impegnate   per   la    necessaria
regolarizzazione.
  14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12  e
13 sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  ivi  comprese
quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da  impegni  di
spesa delegata per le quali non ricorrono i  presupposti  di  cui  al
comma 12. I competenti organi di controllo  vigilano  sulla  corretta
applicazione del presente comma.
  15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa)).
                               Art. 35
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                          Allegato 1 
                                                         (Articolo 1)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 2 
                                                     (articolo 1-bis)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 3 
                                                    (articolo 16-bis)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 4 
                                                     (articolo 1-ter)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 5 
                                               (articolo 34, comma 5)
                                         (importi in milioni di euro)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Elenco 1 
                                        (articolo 23-quater, comma 1)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                              Tabella 1 (Articolo 18)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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