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decreto legge, 22/3/2021
D.l. 22/03/2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
GU n.70 del 22-3-2021
decreto legge
Materia: sanità / salute

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19. (21G00049)
(GU n.70 del 22-3-2021)
 Vigente al: 23-3-2021 
Titolo I
Sostegno alle imprese e all'economia

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
  Visto il decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
  Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure a sostegno dei  settori  economici  e
lavorativi piu' direttamente interessati  dalle  misure  restrittive,
adottate con i predetti  decreti,  per  la  tutela  della  salute  in
connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi  a  tutela
del  lavoro,  della  salute  e  della  sicurezza,  di  garantire   la
continuita'  di  erogazione  dei  servizi   da   parte   degli   Enti
territoriali  e  di  ristorare   i   settori   maggiormente   colpiti
dall'emergenza epidemiologica Covid-19;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2021;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Contributo a fondo perduto in  favore  degli  operatori  economici  e
              proroga dei termini per precompilata IVA
 
  1.  Al  fine  di  sostenere   gli   operatori   economici   colpiti
dall'emergenza  epidemiologica   «Covid-19»,   e'   riconosciuto   un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di  partita
IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,  che  svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ai  soggetti  che  hanno
attivato la  partita  IVA  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, agli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  74  nonche'  ai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo  unico  delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.
  3. Il contributo spetta  esclusivamente  ai  soggetti  titolari  di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  nonche'  ai  soggetti  con  ricavi   di   cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di  cui  all'articolo
54, comma 1, del citato testo unico non superiori  a  10  milioni  di
euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in
vigore del presente decreto.
  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 sia inferiore almeno del 30  per  cento  rispetto  all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi  dell'anno  2019.  Al
fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato  la
partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza
dei requisiti di cui al presente comma.
  5. L'ammontare del contributo a fondo  perduto  e'  determinato  in
misura pari all'importo  ottenuto  applicando  una  percentuale  alla
differenza  tra  l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e   dei
corrispettivi  dell'anno  2020  e  l'ammontare  medio   mensile   del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
    a) sessanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
    b) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  3  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro;
    c) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro;
    d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
    e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
  Per i soggetti che hanno attivato la partita  IVA  dal  1°  gennaio
2019, ai fini della media di cui al primo periodo,  rilevano  i  mesi
successivi a quello di attivazione della partita IVA.
  6. Fermo quanto  disposto  dal  comma  2,  per  tutti  i  soggetti,
compresi quelli che hanno attivato la  partita  IVA  dal  1°  gennaio
2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo  non  puo'
essere  superiore  a  centocinquantamila  euro  ed  e'  riconosciuto,
comunque, per un importo non inferiore a mille euro  per  le  persone
fisiche e a  duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche.
  7. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  e  non
concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446.  In  alternativa,  a
scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a  fondo  perduto
e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta,
da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  presentando  il
modello  F24  esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi
disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini  di  cui  al  secondo
periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31,  comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto,  i  soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti  definiti  dai  precedenti  commi.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  sessanta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. Le modalita'  di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro  elemento  necessario  all'attuazione  delle  disposizioni  del
presente articolo  sono  definiti  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
  9. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020  n.
34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,
con riferimento alle  modalita'  di  erogazione  del  contributo,  al
regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo.
  10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite con le  seguenti
«1° luglio 2021»;
      2) la lettera c) e' soppressa;
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il  seguente:  «1-bis.  A  partire
dalle  operazioni  IVA  effettuate  dal  1°  gennaio  2022,  in   via
sperimentale, oltre alle bozze dei  documenti  di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  anche
la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».
  11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi  14-bis  e
14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59,
comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
dopo le parole «e per i comuni»,  sono  inserite  le  seguenti:  «con
popolazione superiore a diecimila abitanti».
  12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  9,  valutati  in  11.150
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a  280  milioni  di  euro,
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di cui al comma 11 e, quanto  a  330  milioni  di  euro,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle  somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
  13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14  a  17  si
applicano  alle  misure  di  agevolazione  contenute  nelle  seguenti
disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti
dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato»  e  3.12  «Aiuti  sotto
forma di sostegno a costi  fissi  non  coperti»  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni:
    a) articoli 24, 25, 120,  129-bis  e  177  del  decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020 n. 77;
    b)  articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020  n.  77  e
modificato dall'articolo 77, comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
    c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
    d) articolo 78 comma 3  decreto-legge  14  agosto  2020  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020  n.  126
limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per  l'anno
2021;
    e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma  1,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
    f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
    g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178;
    h) commi  da  1  a  9  del  presente  articolo  e  commi  5  e  6
dell'articolo 6 del presente decreto.
  14. Gli aiuti di cui al comma  13  fruiti  alle  condizioni  e  nei
limiti  della  Sezione  3.1  della   suddetta   Comunicazione   della
Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna  impresa  con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
  15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13  che
intendono  avvalersi  anche  della  Sezione   3.12   della   suddetta
Comunicazione della Commissione europea rilevano le  condizioni  e  i
limiti previsti da tale Sezione. A tal  fine  le  imprese  presentano
un'apposita autodichiarazione  con  la  quale  attestano  l'esistenza
delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
  16. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13  a  15  ai  fini
della verifica, successivamente all'erogazione  del  contributo,  del
rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni  3.1  e
3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.  Con  il
medesimo decreto viene definito il  monitoraggio  e  controllo  degli
aiuti riconosciuti ai  sensi  delle  predette  sezioni  della  citata
Comunicazione della Commissione europea.
  17. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  13  a  16  si
applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
                               Art. 2
 
Misure di sostegno ai  Comuni  a  vocazione  montana  appartenenti  a
                        comprensori sciistici
 
  1.  Ferme  restando  le  misure  di  sostegno   gia'   previste   a
legislazione vigente, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di
700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato  alle  Regioni  e  alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  la  concessione   di
contributi in favore dei soggetti esercenti attivita' di  impresa  di
vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a  vocazione
montana  appartenenti  a  comprensori  sciistici.  Con  decreto   del
Ministro del turismo di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le  autonomie,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra  le
regioni e province autonome  sulla  base  delle  presenze  turistiche
registrate nell'anno 2019 nei comuni  classificati  dall'ISTAT  nelle
categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni  a
vocazione montana e con vocazione  culturale,  storica,  artistica  e
paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici.
  2.  Le  regioni  e  le   province   autonome,   entro   30   giorni
dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano
le risorse ripartite  in  virtu'  del  citato  decreto  ministeriale,
assegnando, per  la  erogazione  in  favore  dei  soggetti  esercenti
attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
    a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1  in
ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti
in ciascun comune venduti nell'anno 2019;
    b) la restante quota a tutti i comuni del  medesimo  comprensorio
sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a),  per
la distribuzione in misura proporzionale al  fatturato  dei  soggetti
esercenti attivita' di impresa  di  vendita  di  beni  o  servizi  al
pubblico relativo  al  triennio  2017-2019,  nonche'  in  favore  dei
maestri di sci iscritti in  uno  degli  appositi  Albi  professionali
regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021,  dei  maestri
di sci iscritti all'Albo professionale per la  stagione  2020-2021  e
licenziati o che hanno cessato l'attivita' alla data del 14  febbraio
2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di  cui  al
presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in  ragione
della media dei compensi o ricavi percepiti nei  periodi  di  imposta
2017-2019.
  3.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  2,   si   applicano   le
disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  7,  primo  periodo.  Il
contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore  dei  maestri  di
sci non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 10.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 3
 
                   Fondo autonomi e professionisti
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021»;
    b) dopo  il  comma  22  e'  inserito  il  seguente:  «22-bis.  Il
beneficio previsto ai commi da 20 a 22 e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante  un
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle
suddette disposizioni e' subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 4
 
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  della
               riscossione e annullamento dei carichi
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole  «28  febbraio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle
rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere  il
28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e  il  31  luglio  2021  delle
definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle
stesse definizioni  se  effettuato  integralmente,  con  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del  medesimo
decreto-legge n. 119 del 2018:
      a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza
nell'anno 2020;
      b) entro il  30  novembre  2021,  relativamente  alle  rate  in
scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio  e  il  31  luglio
2021.»;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  In  considerazione
delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente  articolo,  e
in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  le  comunicazioni  di
inesigibilita'  relative  alle  quote  affidate  agli  agenti   della
riscossione  nell'anno  2018,  nell'anno  2019,  nell'anno   2020   e
nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il
31 dicembre 2026.»;
    d) il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «4-bis.  Con
riferimento ai  carichi,  relativi  alle  entrate  tributarie  e  non
tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il  periodo
di sospensione di cui ai commi 1 e  2-bis  e,  successivamente,  fino
alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se  affidati  dopo  lo
stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di  cui
all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
      a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
      b) di ventiquattro mesi,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  e  a
ogni altra disposizione di legge vigente, i termini  di  decadenza  e
prescrizione relativi alle stesse entrate.».
  2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
  3. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei  medesimi;  restano  altresi'  acquisiti,  relativamente  ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto
periodo  all'agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b) ,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77;
alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo  153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a  5.000  euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli  agenti  della
riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2010,  ancorche'
ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno  conseguito,
nel periodo d'imposta 2019,  un  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti  diversi  dalle
persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in  corso
alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai  fini  delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
  5. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' e le date dell'annullamento dei debiti di cui  al  comma  4
del presente articolo, del relativo  discarico  e  della  conseguente
eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti  creditori.  Per
gli enti di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui  al  precedente  periodo
disciplina le modalita' del riaccertamento straordinario dei  residui
attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo  la  facolta'
di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo  in  non  piu'  di  dieci
annualita'  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario   in   cui   e'
effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  529,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. Restano  definitivamente  acquisite  le  somme
versate anteriormente alla data dell'annullamento.
  6. Fino alla data stabilita dal  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 5 e' sospesa la  riscossione  di  tutti  i  debiti  di  importo
residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a
5.000  euro,  comprensivo  di  capitale,  interessi   per   ritardata
iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,  risultanti  dai  singoli  carichi
affidati agli agenti della riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31
dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
  7. Per il rimborso  delle  spese  di  notifica  della  cartella  di
pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonche'  di
quelle per le procedure esecutive, relative alle  quote,  erariali  e
non,  diverse  da  quelle  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del  comma
4 del presente articolo, l'agente della riscossione  presenta,  entro
la data stabilita con il decreto ministeriale previsto  dal  comma  5
del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal  proprio
bilancio  al  31  dicembre  2020,  e  fatte  salve  le  anticipazioni
eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, con oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato,  in  due  rate,  la  prima,  di  ammontare  non
inferiore al 70% del totale, scadente  il  31  dicembre  2021,  e  la
seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.
  8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni  di
cui all'articolo 4 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018.  Il
rimborso, a favore dell'agente  della  riscossione,  delle  spese  di
notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del  decreto-legge  n.  119
del 2018, e non ancora saldate alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e' effettuato in un numero  massimo  di  venti  rate
annuali di  pari  importo,  con  oneri  a  carico  del  singolo  ente
creditore; il pagamento della prima di tali rate e' effettuato  entro
il 31 dicembre  2021  e,  a  tal  fine,  l'agente  della  riscossione
presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre
2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio  bilancio  al  31
dicembre 2020.
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8  non  si  applicano  ai
debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma  16,  lettere
a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018,  nonche'  alle
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo  1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
  10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina  legislativa  dei
crediti di difficile esazione e  per  l'efficientamento  del  sistema
della riscossione, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,
trasmette  alle  Camere  una  relazione  contenente  i  criteri   per
procedere alla revisione del meccanismo di controllo e  di  discarico
dei  crediti  non   riscossi   per   le   conseguenti   deliberazioni
parlamentari.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  534,5
milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro  per
l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano,  ai
fini della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1
milioni di euro per l'anno 2022, 99,6  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di  euro  per
l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 5
 
Ulteriori interventi  fiscali  di  agevolazione  e  razionalizzazione
                   connessi all'emergenza COVID-19
 
  1. In considerazione dei  gravi  effetti  derivanti  dall'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  al  fine  di  sostenere  gli  operatori
economici che hanno subito riduzioni del  volume  d'affari  nell'anno
2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con  le
modalita'  stabiliti   dal   presente   articolo   e   dai   relativi
provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del  controllo
automatizzato delle dichiarazioni,  richieste  con  le  comunicazioni
previste dagli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate  entro
il 31 dicembre 2020 e  non  inviate  per  effetto  della  sospensione
disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  con
riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre  2017,  nonche'  con  le  comunicazioni  previste  dai
medesimi articoli 36-bis e 54-bis  elaborate  entro  il  31  dicembre
2021,  con  riferimento  alle  dichiarazioni  relative   al   periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
  2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti
con partita IVA attiva alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, che hanno subito una riduzione  maggiore  del  30  per
cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume  d'affari
dell'anno precedente, come  risultante  dalle  dichiarazioni  annuali
dell'imposta sul valore  aggiunto  presentate  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul  valore
aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per  i  soggetti  non  tenuti
alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul
valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera  l'ammontare
dei ricavi o compensi  risultante  dalle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate entro il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.
  3. L'Agenzia delle  entrate,  in  base  ai  dati  risultanti  dalle
dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua
i soggetti per cui si e' verificata la riduzione del volume  d'affari
o dei ricavi  o  compensi,  e  invia  ai  medesimi,  unitamente  alle
comunicazioni di cui al comma  1,  la  proposta  di  definizione  con
l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare.
Le  comunicazioni  e  le  proposte  sono   inviate   mediante   posta
elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con
i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite  ulteriori
modalita' con cui il  contenuto  informativo  delle  comunicazioni  e
delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.
  4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei
relativi  interessi  e  dei  contributi  previdenziali,  escluse   le
sanzioni e le somme aggiuntive.
  5. I soggetti interessati effettuano il  versamento  degli  importi
richiesti  secondo  termini  e   modalita'   previsti   dal   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle  somme
dovute a seguito di controlli automatici.
  6. In caso  di  mancato  pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  alle
prescritte scadenze, delle somme dovute, la  definizione  di  cui  al
presente articolo non produce effetti e  si  applicano  le  ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
  7. Le somme versate fino a concorrenza  dei  debiti  definibili  ai
sensi del presente articolo, anche  anteriormente  alla  definizione,
restano  definitivamente  acquisite,  non  sono   rimborsabili,   ne'
utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
  8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini  di  decadenza  per  la  notificazione  delle
cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, sono prorogati di un anno per le  dichiarazioni  presentate  nel
2019.
  9. Le disposizioni di cui ai commi  da  1  a  8  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione
della Commissione europea del 19  marzo  2020  C  (2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni.
  10.  L'attivita'  di  controllo  della  coerenza   dei   versamenti
dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei  dati
contabili riepilogativi delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta
sul valore aggiunto, prevista  dall'articolo  21-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo
157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2020,  n.  77,
riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi  al  terzo
trimestre 2020.
  11. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono  adottate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione dei commi da 1 a 10.
  12. Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 145, comma 1, dopo  le  parole  «Nel  2020»  sono
inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»;
    b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31  gennaio  2021»  sono
sostituite da «31 gennaio 2022».
  13. Sono fatti salvi gli effetti degli  atti  e  dei  provvedimenti
indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  14. All'articolo 15, comma 7, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019,  n.  14,  le  parole  «dell'anno  d'imposta  successivo»   sono
sostituite dalle seguenti «del secondo anno d'imposta successivo».
  15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le  parole  «16  febbraio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «16 maggio»;
    b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno»;
    c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In sede di prima
applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno
2020 e' versata entro il 16 maggio 2021 e la  relativa  dichiarazione
e' presentata entro il 30 giugno 2021.».
  16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2019, il processo di conservazione di cui all'articolo  3,  comma  3,
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  17  giugno
2014, recante disposizioni  sulle  modalita'  di  assolvimento  degli
obblighi fiscali relativi  ai  documenti  informatici  ed  alla  loro
riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo  se
effettuato, al piu' tardi, entro i tre  mesi  successivi  al  termine
previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del  decreto-legge  10  giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1994, n. 489.
  17. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  11,  valutati  in  205
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42.
  18. Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma  12,  lettera  a),
valutate in termini di indebitamento netto e di  fabbisogno  in  13,3
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42.
  19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo  di  cui  all'articolo
16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo.
  20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo  4,
commi 6-quater  e  6-quinquies,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
  21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo  di  cui  all'articolo
16-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e' prorogato al 31 marzo.
  22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 10 maggio.
                               Art. 6
 
           Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
               e della tariffa speciale del Canone RAI
 
  1. Per i mesi di aprile,  maggio  e  giugno  2021,  l'Autorita'  di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  dispone,   con   propri
provvedimenti,  la  riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse  dagli  usi  domestici,
con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto
e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»,  nel  limite
massimo delle risorse di cui al  comma  3.  L'Autorita'  ridetermina,
senza  aggravi  tariffari  per  le  utenze  interessate  e   in   via
transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma  3,  le
tariffe di distribuzione e di misura dell'energia  elettrica  nonche'
le componenti  a  copertura  degli  oneri  generali  di  sistema,  da
applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:
    a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore  vigente  nel
primo  trimestre  dell'anno,  delle   componenti   tariffarie   fisse
applicate per punto di prelievo;
    b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non
superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
  2. E' abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre  2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri  si  provvede,
quanto a  180  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2  e,
quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.
  4. Il Ministero dell'economia e finanze e'  autorizzato  a  versare
l'importo di cui al comma 3 sul Conto  emergenza  COVID-19  istituito
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorita' di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  assicura,  con   propri
provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al  presente  comma  a
compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura
e degli oneri generali di sistema.
  5.  Per  l'anno  2021,  per  le  strutture  ricettive  nonche'   di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti  al
pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito  dalla  legge  4
giugno 1938, n. 880 e' ridotto del 30 per cento.
  6. In relazione a quanto previsto dal  comma  5,  per  il  medesimo
anno, e' assegnata alla  contabilita'  speciale  n.  1778  intestata:
«Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio», la somma di  25  milioni
di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di
imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone  di
cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI
delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente
articolo richieste dalla predetta societa'. Il credito di imposta  di
cui al presente  comma  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
imponibile.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Titolo II
Disposizioni in materia di lavoro

                               Art. 7
 
             Disposizioni finanziarie relative a misure
                      di integrazione salariale
 
  1. All'articolo 12 del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dal
seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari
relativi alla predetta  prestazione  per  l'anno  2021  e'  stabilito
nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
    b) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Il
trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo di spesa
pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4  milioni  di  euro
per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario
e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in
deroga.»;
    c) il comma 13 e' sostituito dal seguente:  «All'onere  derivante
dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a  707,4
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo  di
cui all'articolo 11, comma 1.».
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni  di  euro  per
l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro  per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro  per  l'anno
2021»;
    b) al comma 312 le parole «nel limite massimo  di  spesa  pari  a
3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni
di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria  e  assegno
ordinario, in 1.067,7 milioni di euro  per  i  trattamenti  di  cassa
integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti  di
CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo  di  spesa
pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in  1.435,0
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario, in 687,1 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di
cassa integrazione  in  deroga  e  in  282  milioni  di  euro  per  i
trattamenti di CISOA»;
    c) il comma 313 e' sostituito dal seguente: «All'onere  derivante
dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per  l'anno  2021
in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni  di  euro
per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno  delle
amministrazioni  pubbliche,  si  provvede  mediante  utilizzo   delle
risorse del fondo di cui al comma 299.».
                               Art. 8
 
            Nuove disposizioni in materia di trattamenti
                      di integrazione salariale
 
  1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, domanda  di  concessione  del
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli  articoli
19 e 20 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27  per  una  durata
massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile  e
il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi  del  presente
comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
  2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti  di
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di  cui
agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1°
aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
  3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2  sono
presentate all'INPS, a pena di decadenza,  entro  la  fine  del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   fase   di   prima
applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  e'
fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  4. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la  possibilita'
di ricorrere all'anticipazione  di  cui  all'articolo  22-quater  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro  e'  tenuto  a
inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo
dell'integrazione salariale entro  la  fine  del  mese  successivo  a
quello in cui e' collocato il periodo di integrazione  salariale,  o,
se posteriore, entro il termine di trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima  applicazione,  i
termini di cui al presente comma sono spostati al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  se
tale ultima data e' posteriore a quella  di  cui  al  primo  periodo.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro
inadempiente.
  5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale  di  cui
al   presente   articolo   riferite   a   sospensioni   o   riduzioni
dell'attivita' lavorativa, la  trasmissione  dei  dati  necessari  al
calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni  salariali  da
parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse,  nonche'
all'accredito della relativa contribuzione figurativa, e'  effettuata
con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».
  6.  Al  fine  di  razionalizzare  il  sistema  di  pagamento  delle
integrazioni  salariali  connesse  all'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19, i trattamenti di cui al presente  articolo  possono  essere
concessi sia con la modalita' di pagamento diretto della  prestazione
da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del
medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le  modalita'  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  7. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 2 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno  2021.  Tale  importo  e'
assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  previo  monitoraggio  da  parte  dei  Fondi   stessi
dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e
secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.
  8. Il trattamento di cassa integrazione salariale  operai  agricoli
(CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge  n.
18 del 2020, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  richiesto  per  eventi  riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e'  concesso,  in  deroga  ai  limiti  di
fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8
della legge 8  agosto  1972,  n.  457,  per  una  durata  massima  di
centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile  e  il  31
dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena  di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa.  In  fase
di prima applicazione, il termine di decadenza  di  cui  al  presente
comma e' fissato entro la  fine  del  mese  successivo  a  quello  di
entrata in vigore del presente decreto.
  9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto di appalto.  Fino  alla  medesima  data  di  cui  al  primo
periodo,   resta,   altresi',   precluso   al   datore   di   lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di  recedere
dal  contratto   per   giustificato   motivo   oggettivo   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge.
  10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui  ai
commi 2 e 8 resta  precluso  l'avvio  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al  23
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato
dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito  di
subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto
collettivo nazionale  di  lavoro  o  di  clausola  del  contratto  di
appalto.  Ai  medesimi  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  resta,
altresi', preclusa indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano
altresi' sospese le procedure in corso di cui  all'articolo  7  della
medesima legge.
  11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
ripartito in 2.901,0 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di  cassa
integrazione ordinaria e assegno ordinario,  in  1.603,3  milioni  di
euro per i trattamenti di cassa integrazione in  deroga  e  in  375,9
milioni di euro per  i  trattamenti  di  CISOA.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande.
  13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del  presente  articolo  e
all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e
successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i
limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi
trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178
del 2020 e rispettivamente  pari,  per  l'anno  2021,  a  complessivi
4.336,0 milioni di euro  per  i  trattamenti  di  cassa  integrazione
ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di  euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a  657,9  milioni
di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari  a
7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, i limiti di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del presente comma possono essere  altresi'  integrati  dalle
eventuali risorse residue relative all'importo di  707,4  milioni  di
euro  per  l'anno  2021  di  cui  all'articolo  12,  comma  13,   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176.   Qualora,   a   seguito
dell'attivita' di monitoraggio relativa ai  trattamenti  concessi  di
cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere  economie
rispetto  alle  somme  stanziate  per  una  o  piu'   tipologie   dei
trattamenti  previsti,  le  stesse  possono  essere  utilizzate,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
prioritariamente  per  finanziare   eventuali   esigenze   finanziare
relative ad altre tipologie di trattamenti di cui  al  primo  periodo
del presente  comma,  fermi  restando  i  limiti  massimi  di  durata
previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo  1,
commi 300  e  304  della  citata  legge  n.  178  del  2020,  ovvero,
limitatamente ai datori di lavoro di cui  al  comma  2  del  presente
articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo  complessivo
di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale  estensione  della
durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito  delle  risorse
accertate  come   disponibili   in   via   residuale.   Il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.
  14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di
euro per l'anno 2021 si provvede quanto a  2.668,6  milioni  di  euro
mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1,  comma  299  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo  7  e
quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 9
 
Rifinanziamento del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,
  integrazione  del  trattamento  di  cassa   integrazione   guadagni
  straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche'  misure  a  sostegno
  del settore aeroportuale.
 
  1.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021  e
di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  2.  L'integrazione  salariale,  prevista  anche   ai   fini   della
formazione professionale per la  gestione  delle  bonifiche,  di  cui
all'articolo 1-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e'
prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di  euro.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari  a  19
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a  valere  sulle  risorse
del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dal comma 1.
  3. Al fine di mitigare gli effetti  economici  sull'intero  settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  95269  del  7
aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio
2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a),  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148  trovano  applicazione
anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal  fine  e'  previsto
uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo  di  concorso
ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
All'onere derivante dal secondo periodo del  presente  comma  pari  a
186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42.
                               Art. 10
 
Indennita'  per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli
        stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articoli
15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  e'  erogata
una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400 euro.
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di  rapporto  di   lavoro
dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  2.400
euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta
giornate nel medesimo  periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o
sospeso  la  loro  attivita'  o  il  loro  rapporto  di  lavoro,   e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
    a)   lavoratori   dipendenti   stagionali   e    lavoratori    in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto e che  abbiano  svolto
la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo;
    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto;
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi,  per
tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  alla   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un  contributo
mensile;
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e  titolari
di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
    a) titolari di contratto di lavoro  subordinato,  con  esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di
disponibilita' ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    b) titolari di pensione.
  5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400  euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del  turismo
e  degli  stabilimenti  termali  in  possesso   cumulativamente   dei
requisiti di seguito elencati:
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate;
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    c) assenza di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di  contratto  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato,   diverso   dal    contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e  18  del  decreto
legislativo   15   giugno   2015,   n.   81,   senza   corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  2.400
euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori  iscritti
al Fondo  pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  sette
contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  con  un  reddito  riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e  sono  invece  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda  per
le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5  e  6  e'  presentata  all'INPS
entro il 30 aprile 2021 tramite modello di  domanda  predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso.
  8. Le indennita' di cui ai precedenti  commi  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6  milioni  di  euro
per l'anno 2021. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori.
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  10. E' erogata dalla societa' Sport e  Salute  s.p.a.,  nel  limite
massimo di  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  un'indennita'
complessiva  determinata  ai  sensi  del  comma  11,  in  favore  dei
lavoratori  impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso   il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano  Paralimpico
(CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),
le  societa'  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 dicembre 2020, n. 176, e  dal  presente  decreto.  Si  considerano
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire  l'indennita'  i
redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo  53  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  redditi  da
lavoro dipendente e assimilati di cui  agli  articoli  49  e  50  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse  equiparati,
con esclusione dell'assegno ordinario  di  invalidita'  di  cui  alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.
  11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10  e'  determinata
come segue:
    a) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
    b) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra  4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
    c) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore  ad  euro
4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
  12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e  Salute  s.p.a.
utilizza  i  dati  dichiarati  dai  beneficiari  al   momento   della
presentazione della domanda nella  piattaforma  informatica  prevista
dall'articolo  5  del  decreto  del  6  aprile  2020   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro  per  le
politiche giovanili e lo sport.
  13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi  10  e
11, si considerano  cessati  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica
anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30
dicembre 2020 e non rinnovati.
  14. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di
Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
  15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a
350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 42.
                               Art. 11
 
         Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
 
  1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'  incrementata  di
1.000 milioni di euro per le finalita' ivi previste.
  2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o piu'  contratti  di
lavoro subordinato a termine  comporti  un  aumento  del  valore  del
reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  numero
4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al  limite  massimo  di  euro
10.000 annui, il  beneficio  economico  di  cui  all'articolo  5  del
medesimo  decreto-legge  e'  sospeso  per  la  durata  dell'attivita'
lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare
fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28  gennaio  2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari
a  1.010  milioni  di  euro  per  il  2021,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42.
                               Art. 12
 
                  Ulteriori disposizioni in materia
                       di Reddito di emergenza
 
  1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di  cui
all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto
per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34  del  2020,  relative  alle
mensilita' di marzo, aprile e maggio 2021,  ai  nuclei  familiari  in
condizioni di  necessita'  economica  in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente  dei
seguenti requisiti:
    a) un valore del reddito familiare  nel  mese  di  febbraio  2021
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che
risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare  del
beneficio, la soglia e' incrementata  di  un  dodicesimo  del  valore
annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o
hanno percepito una delle  indennita'  di  cui  all'articolo  10  del
presente decreto-legge;
    c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),
2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n.
34  del  2020.  Il  requisito  di  cui  al  comma  2,   lettera   c),
dell'articolo 82  del  decreto-legge  n.  34  del  2020  e'  riferito
all'anno 2020.
  2. Le quote di Rem di cui al comma 1  sono  altresi'  riconosciute,
indipendentemente dal possesso  dei  requisiti  di  cui  al  medesimo
comma,  ferma  restando  in  ogni  caso  l'incompatibilita'  di   cui
all'articolo 82, comma 3, lettera c)  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, e nella  misura  prevista  per  nuclei  composti  da  un  unico
componente, ai soggetti con ISEE in corso di validita',  ordinario  o
corrente, ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro
30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e  il  28  febbraio
2021 le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma  l'incompatibilita'  con
la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennita'  di  cui
al  comma  1,  lettera  b),   nonche'   l'incompatibilita'   con   la
titolarita', alla data di entrata in vigore del presente decreto,  di
un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del  contratto  di
lavoro intermittente senza diritto all'indennita'  di  disponibilita'
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, ovvero di un rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa,  ovvero  di  una  pensione  diretta  o  indiretta,   ad
eccezione dell'assegno ordinario di  invalidita'.  La  corresponsione
del reddito di emergenza di cui al presente articolo e' incompatibile
con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo,  del
reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.  26  e
con le misure  di  sostegno  di  cui  all'articolo  10  del  presente
decreto-legge.
  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  30
aprile 2021 tramite  modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
  4. Il riconoscimento delle quote di  Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 e' effettuato nel
limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno  2021  e  a  tali
fini l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  82,  comma  10,
primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  incrementata
di 1.520,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo
del presente comma e  comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto ai  predetti  limiti  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori.
  5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo  si  applica
la disciplina di cui all'articolo 82  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, ove compatibile.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo,  pari  a
1.520,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42.
                               Art. 13
 
                 Incremento del Fondo per il reddito
               di ultima istanza per i professionisti
 
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento  per  il  mese  di  maggio   2020
dell'indennita' in favore dei professionisti iscritti  agli  enti  di
diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai   decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.  103,  il
«Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo  44  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato di 10  milioni  di
euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 14
 
                 Incremento del Fondo straordinario
            per il sostegno degli enti del Terzo settore
 
  1. Il Fondo straordinario per il  sostegno  degli  enti  del  Terzo
settore di cui  all'articolo  13-quaterdecies  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021.
  2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le  parole:  «31  marzo
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 15
 
                  Misure a sostegno dei lavoratori
                     in condizione di fragilita'
 
  1. All'articolo  26,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino  al  15  ottobre
2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  30  giugno  2021,
laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in  modalita'
agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di  cui  al  presente
comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e,  per  i
lavoratori in possesso del predetto  riconoscimento  di  disabilita',
non  rilevano  ai  fini  dell'erogazione  delle   somme   corrisposte
dall'INPS, a titolo di indennita' di accompagnamento.»;
    b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino  al  31  dicembre
2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e  fino  al  30
giugno 2021».
  2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «28 febbraio 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2021».
  3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in  vigore
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
modificato al presente articolo.
  4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «53,9 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«157,0 milioni di euro».
  5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 16
 
Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
                        per l'Impiego - NASpI
 
  1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)» concesse a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31  dicembre  2021  il  requisito  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4  marzo
2015, n. 22 non trova applicazione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  121  milioni  di
euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 17
 
                 Disposizioni in materia di proroga
                  o rinnovo di contratti a termine
 
  1. All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre  2021,  ferma
restando la durata  massima  complessiva  di  ventiquattro  mesi,  e'
possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi
e per una sola volta  i  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, anche in assenza delle condizioni  di  cui  all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno  efficacia  a  far  data
dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione
non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe gia' intervenuti.
                               Art. 18
 
                 Proroga incarichi di collaborazione
                  conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.
 
  1. Nelle  more  del  completamento  delle  procedure  regionali  di
selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego
al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'  di  assistenza
tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome
e nel rispetto  delle  convenzioni  sottoscritte  tra  ANPAL  Servizi
s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome,
gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in
attuazione di quanto  disposto  dal  comma  3  dell'articolo  12  del
decreto legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021.
Il servizio prestato  dai  soggetti  di  cui  al  periodo  precedente
costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  nei  concorsi
pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego,  banditi  dalle
Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo  pari  a  euro
61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 19
 
            Esonero contributivo per le filiere agricole
                   della pesca e dell'acquacoltura
 
  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e del mese di gennaio 2021»;
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «L'esonero   e'
riconosciuto nel rispetto della  disciplina  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni  3.1
e 3.12 della  Comunicazione  della  Commissione  europea  recante  un
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  301
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
42.
Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza

                               Art. 20
 
                          Vaccini e farmaci
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e'  incrementato  nella  misura  pari  a  euro
2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare
all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2,  ed  euro  700.000.000  per
l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti  con  COVID-19.  Agli
oneri, pari a euro 2.800.000.000 per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 42.
  2. All'articolo 1, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 459 e' soppresso;
    b) al comma 460, al primo periodo,  dopo  le  parole  «avvia  una
richiesta di manifestazione di interesse  riservata  ai  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica
e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le  seguenti:  «,
anche durante la loro iscrizione  ai  corsi  di  specializzazione,  a
partire dal primo anno di corso, al  di  fuori  dell'orario  dedicato
alla formazione  specialistica  e  in  deroga  alle  incompatibilita'
previste dai contratti di formazione specialistica di cui al  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;
    c) dopo l'allegato B e' inserito l'allegato B-bis, allegato 1  al
presente decreto, e dopo il comma 463, e' inserito il seguente:
      «463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457
e per  garantire  il  massimo  livello  di  copertura  vaccinale  sul
territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la
somministrazione dei  vaccini  contro  il  SARS-COV-2  anche  con  il
coinvolgimento dei medici di medicina generale,  nonche'  dei  medici
specialisti ambulatoriali  convenzionati  interni,  dei  pediatri  di
libera scelta, degli odontoiatri, nonche' dei medici  di  continuita'
assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina
dei servizi, qualora sia necessario integrare le  disponibilita'  dei
medici  di  medicina  generale  per   soddisfare   le   esigenze   di
somministrazione.  Per  garantire  il  puntuale   adempimento   degli
obblighi  informativi  di  cui   all'articolo   3,   comma   5,   del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi  alle  vaccinazioni
effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi,
senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, alla regione o alla
provincia  autonoma  di  riferimento,  attenendosi  alle  indicazioni
tecniche fornite  da  queste  ultime,  anche  attraverso  il  Sistema
Tessera  Sanitaria.  Per  l'attuazione   del   presente   comma,   e'
autorizzata  per  l'anno  2021  la  spesa   fino   alla   concorrenza
dell'importo  massimo   complessivo   di   345   milioni   di   euro.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
345  milioni  di  euro  nell'anno  2021.  Al  predetto  finanziamento
accedono tutte le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020,
come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis  annesso  alla
presente legge.»;
    d)  al  comma  464,  le  parole  da  «Qualora   il   numero   dei
professionisti» fino alle parole «in tutto il  territorio  nazionale,
le aziende», sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende»;
    e) dopo il comma 464, e' aggiunto il seguente:
      «464-bis. Al  fine  di  accelerare  la  campagna  nazionale  di
vaccinazione  e  di  assicurare  un  servizio  rapido   e   capillare
nell'attivita'  di  profilassi  vaccinale   della   popolazione,   al
personale  infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale   che
aderisce all'attivita' di  somministrazione  dei  vaccini  contro  il
SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si  applicano  le
incompatibilita' di cui all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento  dell'attivita'
vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si  provvede  nei
limiti di spesa di cui all'articolo 11 del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.»
    f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;
    g)  il  comma  467,  e'  sostituito  dal  seguente:   «467.   Per
l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per l'anno 2021, la  spesa
di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  e'
incrementato di 100 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al  predetto
finanziamento accedono tutte le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui  all'allegato  C
annesso alla presente  legge.  Per  l'attuazione  del  comma  462  e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  518.842.000  euro  per  la
stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con  medici,
infermieri e  assistenti  sanitari  e  di  25.442.100  euro,  per  il
servizio reso dalle agenzie di  somministrazione  di  lavoro  per  la
selezione  dei   professionisti   sanitari   che   partecipano   alla
manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro,  e  i
relativi importi sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento   e   il   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
    h) il comma 471, e' sostituito dal seguente: «471. In  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c),  della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera  b),
del decreto del Ministro della salute 16  dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile  2011,  e  tenuto  conto
delle recenti iniziative attuate nei  Paesi  appartenenti  all'Unione
europea finalizzate alla  valorizzazione  del  ruolo  dei  farmacisti
nelle azioni  di  contrasto  e  di  prevenzione  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno  2021,  la
somministrazione di  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  nelle  farmacie
aperte al pubblico da parte dei  farmacisti,  opportunamente  formati
con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico riferimento
alla disciplina del consenso informato che gli stessi  provvedono  ad
acquisire  direttamente,  subordinatamente   alla   stipulazione   di
specifici accordi con  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative
delle farmacie, sentito il  competente  ordine  professionale,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Nell'ambito
dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi  ai
requisiti minimi strutturali dei locali per la  somministrazione  dei
vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la sicurezza degli
assistiti. Al  fine  di  assicurare  il  puntuale  adempimento  degli
obblighi  informativi  di  cui   all'articolo   3,   comma   5,   del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12  marzo  2021,  n.  29,  i  farmacisti  sono  tenuti  a
trasmettere, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati
relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o  alla  provincia
autonoma  di  riferimento,  attenendosi  alle  indicazioni   tecniche
fornite  da  queste  ultime  anche  attraverso  il  Sistema   Tessera
Sanitaria.». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma
471 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  si  provvede  nell'ambito
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge  27
dicembre  2017,  n.  205  e  dalle   disposizioni   in   materia   di
remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis,
pari a 345 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42.
  4.  Al  fine  di  rafforzare  strutturalmente  la  resilienza,   la
prossimita' e la tempestivita' di  risposta  del  Servizio  Sanitario
Nazionale  (SSN)  alle  patologie  infettive  emergenti  e  ad  altre
emergenze sanitarie, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 1, comma
471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto  del  Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'  economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, e' riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e
2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle  farmacie  per  il
rimborso  dei  farmaci  erogati  in  regime  di  Servizio   sanitario
nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6.
  5. Il decreto di cui al comma 4 e'  emanato  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di  euro
per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede
a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  commi  34  e  34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  7. Al  fine  di  favorire  il  potenziamento  della  ricerca  e  la
riconversione  industriale  del  settore  biofarmaceutico  verso   la
produzione di nuovi farmaci e  vaccini  per  fronteggiare  in  ambito
nazionale le patologie  infettive  emergenti,  oltre  a  quelle  piu'
diffuse,  anche  attraverso  la  realizzazione  di   poli   di   alta
specializzazione, sono concesse, nei  limiti  e  mediante  l'utilizzo
delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a  sostegno
degli investimenti privati effettuati nel citato  settore  e  per  la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
  8. Per consentire la tempestiva attuazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 7 si applicano, per quanto  compatibile,  l'articolo  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  ed  i  relativi
provvedimenti attuativi gia' adottati.
  9. Per il  finanziamento  delle  agevolazioni  e  degli  interventi
complementari e funzionali di  cui  al  comma  7,  il  fondo  di  cui
all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'
incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  10. Le agevolazioni di cui al  comma  7  possono  essere  concesse,
previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei  limiti  e
alle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della   Commissione
europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive  modificazioni  e
integrazioni.
  11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari  a  200  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  12. All'articolo  3  del  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 5, dopo le parole «stato di gravidanza della  persona
vaccinata»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole   «sulla   eventuale
pregressa infezione da SARS-CoV2.»;
    b) nel medesimo comma 5, ultimo  periodo,  le  parole  «in  forma
aggregata» sono sostituite dalle parole «su base individuale»;
    c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
      «5-bis. Al fine di estendere le  attivita'  di  prenotazione  e
somministrazione  delle  vaccinazioni  per   la   prevenzione   delle
infezioni da SARS-CoV2, previste dal Piano di  cui  al  comma  1,  le
farmacie territoriali, i medici convenzionati con  il  SSN,  e  altri
operatori sanitari che effettuano  le  attivita'  di  prenotazione  e
somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione
e provincia autonoma di competenza  dei  dati  delle  prenotazioni  e
somministrazioni, mediante sistemi o  servizi  messi  a  disposizione
dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di  cui  al
comma 1, anche utilizzando le  credenziali  di  accesso  del  Sistema
Tessera Sanitaria.
      5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria  assicura  la  circolarita'
delle informazioni relative alla regione di  assistenza  e  residenza
per consentire la vaccinazione degli assistiti  del  SSN  nell'intero
territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini  le
informazioni su base individuale inerenti  alle  prenotazioni  e,  in
caso di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al fine  di
assicurarne l'univocita', informa le Regioni  diverse  da  quella  di
assistenza.  Il  Sistema  Tessera  Sanitaria  acquisisce,   altresi',
dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su  base  individuale
inerenti alle somministrazioni e rende  disponibile  alle  Regioni  e
Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di cui al comma
1, un servizio  di  verifica  dell'avvenuta  somministrazione  per  i
singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una  successiva
somministrazione ai medesimi.»
  13. Dall'attuazione del comma 12  non  derivano  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 21
 
                             Covid Hotel
 
  1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono prorogate per quattro  mesi  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
  2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata, per  l'anno  2021,
l'ulteriore  spesa  di  51,6  milioni  di  euro.  A   tal   fine   e'
conseguentemente  incrementato,  per  l'anno  2021,  il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro.
Al finanziamento di  cui  al  presente  articolo  accedono  tutte  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al  fabbisogno  sanitario
indistinto  corrente  rilevate  per  l'anno  2020.  La   ripartizione
complessiva della somma di 51,6 milioni di euro  e'  riportata  nella
seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a
51,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               Art. 22
 
Proroga della ferma dei medici e degli infermieri  militari  e  degli
  incarichi dei funzionari tecnici  per  la  biologia  del  Ministero
  della difesa
 
  1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari  di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
prorogata, con il consenso degli interessati,  sino  al  31  dicembre
2021.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma  1,  pari  a  euro
11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  3. Gli incarichi individuali  a  tempo  determinato  conferiti  dal
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, alle quindici unita' di personale di livello  non
dirigenziale appartenente all'Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,  pari  a  euro
231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede
per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
Difesa.
Titolo IV
Enti territoriali

                               Art. 23
 
    Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
 
  1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al primo periodo, le parole:  «di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore  dei  comuni  e  50
milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500  milioni  di  euro
per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni  e
150 milioni di euro in favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province»;
    b) al secondo periodo, le parole: «per 250  milioni  di  euro  in
favore dei comuni e per 30 milioni di euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province», sono sostituite dalle  parole:  «per
1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di  euro
in favore delle citta' metropolitane e delle province».
  2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle  Regioni  e  delle
Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260  milioni  di
euro per l'anno 2021 a favore delle  Regioni  a  statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30
aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le risorse di cui al primo periodo  sono  ripartite  tra  le
Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata  dal
tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, in relazione alla  situazione  di  emergenza  e  tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo  Stato  a  ristoro
delle minori entrate e delle maggiori spese, nonche' della previsione
di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
178. Il predetto ristoro puo' essere attuato anche mediante riduzione
del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.
  3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari  a  1.260
milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 24
 
Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province  autonome
                         nell'esercizio 2020
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  finanze
e' istituito per l'anno 2021 un fondo  con  una  dotazione  di  1.000
milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso  delle
spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020  per
l'acquisto di dispositivi di  protezione  individuale  e  altri  beni
sanitari inerenti l'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni
di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto
l'importo di cui al comma 1 e' ripartito in favore  delle  Regioni  e
delle Province autonome, secondo modalita' individuate  con  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  anche  tenuto  conto  delle  spese
effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.
  3.  Il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   provvede
all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome  delle  relative
spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni  e  Province  autonome  a
valere sul fondo di  cui  al  comma  1  concorrono  alla  valutazione
dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.
                               Art. 25
 
                        Imposta di soggiorno
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro  per
l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' del contributo di soggiorno
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, in conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di
contenimento del COVID-19.
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 26
 
Fondo per il  sostegno  delle  attivita'  economiche  particolarmente
                colpite dall'emergenza epidemiologica
 
  1. Per l'anno 2021 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di  200  milioni  di
euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano  da  destinare  al  sostegno   delle   categorie   economiche
particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19,  ivi  incluse  le
imprese esercenti attivita' commerciale o  di  ristorazione  operanti
nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni  e
degli eventi privati. Il riparto  del  fondo  fra  le  Regioni  e  le
Province autonome e' effettuato, sulla base della proposta  formulata
dalle  Regioni  in  sede  di  auto-coordinamento,  con  decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, da adottare  entro  30  giorni  dall'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.  Ai  relativi
oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 42.
                               Art. 27
 
Revisione del riparto del contributo di  cui  all'articolo  32-quater
              del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
 
  1. All'articolo 32-quater del decreto legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per  l'anno  2021  e'
assegnato alle Regioni a  statuto  ordinario  un  contributo  di  110
milioni di euro destinato  al  ristoro  delle  categorie  soggette  a
restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo
gli importi indicati nella seguente tabella.
  Tabella
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  ».
                               Art. 28
 
Regime-quadro  per  l'adozione  di  misure  di  aiuti  di  Stato  per
                        l'emergenza COVID-19
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2,  le  parole:  «800.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;
    b) all'articolo 54, il comma 3 e' cosi' sostituito:
      «3. Gli aiuti non possono superare l'importo  di  270.000  euro
per  ciascuna  impresa   operante   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna  impresa  operante  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto  puo'
essere concesso sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,  agevolazioni
fiscali e di pagamento o in altre forme come  anticipi  rimborsabili,
garanzie, prestiti e  partecipazioni,  a  condizione  che  il  valore
nominale totale di tali misure non superi  il  massimale  di  270.000
euro o 225.000 euro per impresa; tutti  i  valori  utilizzati  devono
essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;
    c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
      «7-quater. Le misure  concesse  ai  sensi  della  Comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final  -  "Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni,  sotto
forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri  strumenti
rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto,  come
le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il  31  dicembre
2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione  3.1  della
suddetta Comunicazione.»;
    f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    h) all'articolo 57, il comma 5 e' abrogato;
    i) all'articolo 60, il comma 4 e' cosi' sostituito:
      «4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni
salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per  i  dipendenti
che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione
o della riduzione delle attivita' aziendali dovuta alla  pandemia  di
COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attivita' commerciali
la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione  che
il  personale  che  ne  beneficia  continui  a   svolgere   in   modo
continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo  per  il
quale e' concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore  autonomo
continui a svolgere la pertinente attivita' commerciale per tutto  il
periodo per il quale  e'  concesso  l'aiuto).  L'imputabilita'  della
sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1°
febbraio 2020.»;
    j) all'articolo 60, il comma 5 e' cosi' sostituito:
      «5. La sovvenzione mensile per  il  pagamento  dei  salari  non
supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi
previdenziali  a  carico  del  datore  di   lavoro)   del   personale
beneficiario (o l'80 %  del  reddito  mensile  medio  equivalente  al
salario del lavoratore autonomo).»;
    k) all'articolo 60-bis, al  comma  2,  la  lettera  a)  e'  cosi'
sostituita:
      «a) l'aiuto e' concesso entro il 31 dicembre  2021  e  copre  i
costi fissi non coperti sostenuti nel  periodo  compreso  tra  il  1°
marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»;
    l) all'articolo 60-bis, al comma 5,  le  parole:  «3  milioni  di
euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni
di euro»;
    m) all'articolo 61, comma 2, le  parole  «30  giugno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2021»,  nonche',  dopo  le
parole  «all'annualita'  2020»,   sono   aggiunte   le   parole:   «e
all'annualita' 2021».
                               Art. 29
 
                      Trasporto Pubblico Locale
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto  pubblico  locale  in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
individuate  con  i  provvedimenti  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di  cui  al
comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementata di 800 milioni di euro per  l'anno  2021.  Tali  risorse
sono  destinate  a  compensare  la  riduzione  dei  ricavi  tariffari
relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui  all'articolo  200,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo dal  23
febbraio 2020 fino al  termine  dell'applicazione  delle  limitazioni
relative alla capienza  massima  dei  mezzi  adibiti  ai  servizi  di
trasporto  pubblico  individuate,  con   i   provvedimenti   di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  rispetto  alla
media dei ricavi tariffari  relativa  ai  passeggeri  registrata  nel
medesimo periodo del biennio 2018-2019.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
assegnate alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,   nonche'   alla   gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa  navigazione  laghi,  le
risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77  e  con  il  decreto  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo  44  del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a  800  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti  dai
seguenti:
      «Tali risorse possono  essere  utilizzate,  oltre  che  per  le
medesime finalita' di cui  al  citato  articolo  200,  anche  per  il
finanziamento,  nel  limite  di  190  milioni  di  euro,  di  servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato  anche
a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di
trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di  contenimento  e
non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente  destinate  ai
servizi di trasporto pubblico  locale  ove  i  predetti  servizi  nel
periodo precedente alla diffusione  del  COVID-19  abbiano  avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  in  vigore  all'atto  dell'adozione  del
decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della  programmazione  e
conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle  Regioni,
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  dei  comuni
coerentemente all'esito dello  specifico  procedimento  previsto  dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  per  la
definizione del piu' idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di  inizio  e
termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome
e  i  comuni,  nonche'  la  gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, la concessionaria del servizio  ferroviario  Domodossola
confine svizzero e la gestione  governativa  navigazione  laghi,  nei
limiti di 90 milioni  di  euro,  possono  anche  ricorrere,  mediante
apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio,  a  operatori
economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su  strada
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai  titolari  di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»;
    b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione  e
provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione
governativa  della  ferrovia-circumetnea,  alla  concessionaria   del
servizio ferroviario Domodossola confine  svizzero  e  alla  gestione
governativa navigazione laghi».
  5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole «delle  Linee  guida  per  il
trasporto scolastico dedicato» sono  inserite  le  seguenti:  «e  non
finanziabili a  valere  sulle  risorse  ordinariamente  destinate  ai
servizi di trasporto pubblico locale,» e dopo le  parole  «in  vigore
all'atto dell'emanazione del decreto di cui al  terzo  periodo»  sono
inserite le seguenti: «anche  tenuto  conto  della  programmazione  e
conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle  Regioni,
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  dei  comuni
coerentemente all'esito dello  specifico  procedimento  previsto  dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  per  la
definizione del piu' idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di  inizio  e
termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite»;
    b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle  Regioni
e alle Province autonome di Trento e di  Bolzano»  sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  alla   gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».
                               Art. 30
 
         Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
 
  1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre  2020  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2021»;
    b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2021».
    c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro  per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2021»
e le parole «con decreto» sono sostituite dalle  parole  «con  uno  o
piu' decreti» e le  parole  «entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 82,5  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  3. In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  il
termine per la  restituzione  dei  questionari  pubblicati  nell'anno
2021, necessari per il calcolo dei  fabbisogni  standard  degli  Enti
locali di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lett.  c),  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010,  n.  216,  e'  fissato  in  centottanta
giorni dalla pubblicazione.
  4. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito  al  30
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo  e'  autorizzato
l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto
legislativo n. 267 del 2000.
  5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma
16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le
tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica
a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle
utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma  12,  del  decreto
legislativo 3 settembre  2020,  n.  116  deve  essere  comunicata  al
comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa
corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.
  6. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono  sostituiti  dai
seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e'  ripartito  entro
il 30 novembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  dell'istruzione,  il
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro  per  le
pari  opportunita'  e  la  famiglia  previa  intesa   in   Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali,  su  proposta  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo  conto,  ove  disponibili,
dei costi standard per  la  funzione  "Asili  nido"  approvati  dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo  sono
altresi' disciplinati gli obiettivi di  potenziamento  dei  posti  di
asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le  modalita'  di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.».
  7. Al decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36,  il  comma  1
dell'articolo 51 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente
decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022,  ad  esclusione
di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30,  32,  33,  34,
35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.».
  8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: «ART. 15-bis (Disposizione finale)  -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2022.».
  9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: «ART. 12-bis (Disposizione finale)  -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2022.».
  10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «ART. 17-bis (Disposizione finale)  -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2022.».
  11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «ART. 43-bis (Disposizione finale)  -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2022.».
Titolo V
Altre disposizioni urgenti

                               Art. 31
 
Misure per favorire l'attivita' didattica e  per  il  recupero  delle
  competenze e della socialita' delle studentesse  e  degli  studenti
  nell'emergenza COVID-19.
 
  1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
e' incrementato di 150 milioni di euro nell'anno  2021.  Il  predetto
incremento e' destinato per l'acquisto,  sulla  base  delle  esigenze
delle singole istituzioni scolastiche statali, di:
    a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale
e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di  consumo,
il cui impiego  sia  riconducibile  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19;
    b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza
psicologica  e  pedagogica,  da  rivolgere  in  particolar   modo   a
studentesse  e  studenti,  oltre  che  al  personale  scolastico,  in
relazione alla prevenzione  e  al  trattamento  dei  disagi  e  delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    c) servizi medico-sanitari  volti  a  supportare  le  istituzioni
scolastiche  nella  gestione  dell'emergenza  epidemiologica,   nelle
attivita'  inerenti  alla  somministrazione   facoltativa   di   test
diagnostici   alla    popolazione    scolastica    di    riferimento,
all'espletamento  delle  attivita'  di  tracciamento   dei   contatti
nell'ambito  della  indagine  epidemiologica,  anche  allo  scopo  di
svolgere una  funzione  efficace  e  tempestiva  di  raccordo  con  i
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
    d) dispositivi  e  materiali  destinati  al  potenziamento  delle
attivita' di inclusione  degli  studenti  con  disabilita',  disturbi
specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato
articolo 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Il
Ministero dell'istruzione garantisce  la  gestione  coordinata  delle
iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati  di
indirizzo,  supporto  e  monitoraggio  in  favore  delle  istituzioni
scolastiche,   anche   attraverso   il   servizio    di    assistenza
Amministrativo  -  Contabile  e  la  predisposizione   di   procedure
operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla
gestione e alla rendicontazione delle risorse.
  3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  comunica  alle  istituzioni
scolastiche  ed   educative   statali   l'ammontare   delle   risorse
finanziarie di cui al  comma  1  da  assegnare,  con  l'obiettivo  di
accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione
degli interventi. Le istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali
provvedono  entro  il  31  dicembre  2021  alla  realizzazione  degli
interventi o al completamento delle procedure  di  affidamento  degli
interventi.
  4. I revisori dei  conti  delle  istituzioni  scolastiche  svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in  esso  stabilite,
ai sensi dell'articolo  51,  comma  4,  primo  periodo,  del  decreto
interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
  5.  L'assenza  dal  lavoro  del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche
per  la  somministrazione  del  vaccino   contro   il   COVID-19   e'
giustificata. La predetta assenza non determina  alcuna  decurtazione
del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio.
  6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella  gestione
della situazione emergenziale e nello sviluppo di attivita'  volte  a
potenziare l'offerta formativa extracurricolare,  il  recupero  delle
competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione
di attivita' per il recupero della  socialita',  della  proattivita',
della vita di gruppo delle studentesse e  degli  studenti  anche  nel
periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico
2020/2021 e l'inizio di quelle  dell'anno  scolastico  2021/2022,  il
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge  18
dicembre 1997, n. 440, e' incrementato di 150  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla  base  di
criteri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine
di ottimizzare  l'impiego  dei  finanziamenti  di  cui  al  Programma
operativo nazionale «Per la Scuola»  2014-2020,  da  adottarsi  entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro  il  31
dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al  completamento
delle procedure di affidamento degli  interventi,  anche  tramite  il
coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto  della
normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e  dal  comma  6,  pari  a  300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42.
                               Art. 32
 
Completamento del programma di sostegno fruizione delle attivita'  di
  didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno.
 
  1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno
alla fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata  nelle
Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  62,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementato per il 2021 di  35
milioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  -  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di
dispositivi e  strumenti  digitali  individuali,  anche  al  fine  di
assicurare una connettivita' di  dati  illimitata,  da  concedere  in
comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti,  anche
nel rispetto  dei  criteri  di  accessibilita'  per  le  persone  con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per
l'apprendimento a distanza.
  3. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  altresi'  destinate  alle
istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per
lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata,
anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le  persone  con
disabilita',  nonche'  per  assicurare  una  connettivita'  di   dati
illimitata.
  4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro per il sud e la coesione  territoriale  e  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  le  risorse  di
cui al comma 1 sono ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  delle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di
studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
  5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  ai
commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di  cui  all'articolo  1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  ai
sensi dell'articolo 75  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  6. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  ad  anticipare  in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite.
                               Art. 33
 
Misure a  sostegno  delle  Universita',  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
 
  1.  Il   Fondo   per   le   esigenze   emergenziali   del   sistema
dell'Universita', delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  considerazione
del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, e' incrementato, per  l'anno  2021,
di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui  al  presente  comma  e'
destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto  di
dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per
la ricerca o la didattica a  distanza,  nonche'  agli  interventi  di
ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per  lo
svolgimento delle attivita' di ricerca o didattica.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  78,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
                               Art. 34
 
            Misure a tutela delle persone con disabilita'
 
  1. Al fine di dare  attuazione  alle  politiche  per  l'inclusione,
l'accessibilita'  e  il  sostegno  a   favore   delle   persone   con
disabilita', e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  Fondo  denominato  «Fondo   per
l'inclusione delle persone con disabilita'», con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento e' trasferito al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ovvero  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e  del  Lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono  individuati   gli
interventi e stabiliti i criteri e le modalita'  per  l'utilizzazione
delle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1  volte  a  finanziare
specifici progetti.
  3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole «35 milioni  di  euro  per  l'anno  2020»  sono
aggiunte le seguenti parole «e 20 milioni per l'anno 2021»;
    b) le parole «entro il 30 giugno 2021»  sono  sostituite  con  le
seguenti «entro il 31 dicembre 2021».
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 35
 
Misure per la funzionalita' delle Forze  di  Polizia  e  delle  Forze
                               Armate
 
  1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30  aprile  2021,
del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del
contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori  compiti
comunque  connessi  all'emergenza   epidemiologica   in   corso,   e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  92.063.550  euro,  di  cui
51.120.750 euro per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico
del personale delle Forze di Polizia e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800  euro  per
gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di
Polizia e 23.748.000 euro  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire,  per  il
periodo di cui  al  comma  1,  la  sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle
medesime  Forze,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva  di
24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese  di
sanificazione e disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei
mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi  di  protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
  3. Al fine di garantire, per il periodo  di  cui  al  comma  1,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
dei vigili del fuoco.
  4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e  della  sicurezza
in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo
dal  1°  febbraio  al  30  aprile  2021,  e'  autorizzata  la   spesa
complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui  euro  3.640.384
per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti   vigenti,   delle
prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da  parte  del
personale del Corpo di Polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti  della
carriera dirigenziale  penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi
di protezione e prevenzione, di sanificazione  e  disinfezione  degli
ambienti e dei locali nella  disponibilita'  del  medesimo  personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta.
  5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle  Capitanerie
di  porto  -  Guardia  Costiera  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in  considerazione  del
livello  di  esposizione  al  rischio  di  contagio   connesso   allo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile  2021,  di
cui euro  340.000  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario e di euro  1.600.958  per  spese  di  sanificazione  ed
acquisto di materiale di protezione individuale.
  6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio  nazionale,  per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di  euro  6.489.000.  I  compensi  accessori  di  cui  al
presente comma possono essere corrisposti anche in deroga  ai  limiti
individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231, e a quelli stabiliti  dall'articolo  9,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  7. Per l'ulteriore  potenziamento  dei  servizi  sanitari  militari
necessario   ad   affrontare   le   eccezionali   esigenze   connesse
all'andamento dell'epidemia da  COVID-19  sul  territorio  nazionale,
anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici  e  presidi
igienico  sanitari  per  incrementare   le   attuali   capacita'   di
prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e  di  supporto  al
piano vaccinale, e' autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000  di
euro per l'anno 2021.
  8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1025 le parole  «31  gennaio  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
    b)  il  comma  1026  e'  sostituito  dal  seguente:  «1026.   Per
l'attuazione delle disposizioni del comma 1025  e'  autorizzata,  per
l'anno 2021, la spesa complessiva di  euro  9.659.061,  di  cui  euro
2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 7.531.384  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale».
  9. Per l'attuazione del comma 8 e' autorizzata la spesa pari a euro
7.164.575 per l'anno 2021.
  10.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  euro
148.172.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 36
 
                    Misure urgenti per la cultura
 
  1. Il fondo per la parte corrente di cui all'articolo 89, comma  1,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  istituito  nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, e' incrementato per l'anno 2021 di 200  milioni  di
euro.
  2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «spettacoli, fiere, congressi  e  mostre»  sono  sostituite
dalle seguenti «spettacoli e mostre».
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 120 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «25 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «105 milioni di euro per l'anno 2021».
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  400  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 37
 
                    Sostegno alle grandi imprese
 
  1. Al fine di consentire alle grandi  imprese  che  si  trovano  in
situazione di temporanea difficolta' finanziaria  in  relazione  alla
crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da  Covid-19,
di proseguire l'attivita', e' istituito, presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, un  apposito  Fondo  per  l'anno  2021,  con  una
dotazione di euro 200.000.000,00.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di
finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore
di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente  normativa
dell'Unione  europea,  con  esclusione  delle  imprese  del   settore
bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono  concesse  nei
limiti ed alle condizioni  previste  dal  Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del Covid-19 di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea  C(2020)  1863  final  del  19  marzo   2020   e   successive
modificazioni e integrazioni.
  3. Si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le  imprese
che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati  a  far  fronte
regolarmente alle  obbligazioni  pianificate  o  che  si  trovano  in
situazione di «difficolta'» come definita all'articolo 2,  punto  18,
del Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2015, ma che presentano prospettive di  ripresa  dell'attivita'.  Non
possono, in ogni caso, accedere agli interventi  le  imprese  che  si
trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto  articolo
2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31  dicembre  2019.
Il finanziamento di cui al presente articolo e' in ogni caso concesso
a condizione che  si  possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche
per il finanziamento delle imprese in  amministrazione  straordinaria
di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270  e  al  decreto
legge 23 dicembre 2003, n. 347  convertito  con  modificazioni  dalla
legge  18  febbraio  2004,  n.  39  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2,  tramite  la
concessione  di  prestito  diretto  alla  gestione   corrente,   alla
riattivazione  ed  al  completamento   di   impianti,   immobili   ed
attrezzature industriali nonche' per le  altre  misure  indicate  nel
programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme
di cui al presente comma sono soddisfatti in  prededuzione,  a  norma
dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della  legge  fallimentare
di  cui  al  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e  successive
modificazioni  e  integrazioni.  Le  somme  restituite  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra  quota  capitale  e
quota  interessi.  Le  somme  relative  alla  quota   capitale   sono
riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato  di  cui
alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
  4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 puo' essere  affidata  a
organismi in  house,  sulla  base  di  apposita  convenzione  con  il
Ministero dello sviluppo economico, i cui  oneri,  non  superiori  al
rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti
a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottarsi
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro  30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo,   criteri,   modalita'   e   condizioni    per    l'accesso
all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza  dei
presupposti per il rimborso del finanziamento.
  6.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 38
 
              Misure di sostegno al sistema delle fiere
 
  1. La dotazione del fondo di cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e'  incrementata  di  euro  150
milioni per l'anno 2021, per le finalita'  di  cui  all'articolo  91,
comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito
un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021
destinato al ristoro delle perdite derivanti  dall'annullamento,  dal
rinvio   o   dal   ridimensionamento,   in   seguito    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.
  4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
assegnazione  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  tenendo   conto
dell'impatto economico negativo nel settore conseguente  all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
  5. La corresponsione dell'indennita' di sostegno di cui al comma 3,
non e' compatibile con le misure di sostegno di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 39
 
Incremento del Fondo per lo sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
              agricole, della pesca e dell'acquacoltura
 
  1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «300
milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 40
 
Risorse da destinare al Commissario straordinario per  l'emergenza  e
                       alla Protezione civile
 
  1. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di  euro  1.238.648.000,
per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui
all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da  trasferire
sull'apposita  contabilita'  speciale  ad  esso  intestata,  come  di
seguito specificato:
    a) 388.648.000  euro  per  specifiche  iniziative  funzionali  al
consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo  1,
comma 457, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  ivi  inclusi  le
attivita'  relative  allo  stoccaggio  e  alla  somministrazione  dei
vaccini, le attivita'  di  logistica  funzionali  alla  consegna  dei
vaccini,  l'acquisto   di   beni   consumabili   necessari   per   la
somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e  le  campagne
di informazione e sensibilizzazione;
    b) 850 milioni di euro, su richiesta  del  medesimo  commissario,
per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse  all'emergenza
pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della
struttura di supporto del predetto commissario straordinario;
  2. Il  commissario  straordinario  rendiconta  periodicamente  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al  comma
1.
  3. Per l'anno 2021 il fondo di cui  all'articolo  44,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e' incrementato di  700  milioni  di
euro, di cui 19 milioni di euro  da  destinare  al  ripristino  della
capacita' di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 41
 
                 Fondo per le esigenze indifferibili
 
  1. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 550  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.
                               Art. 42
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Gli effetti  finanziari  derivanti  dal  presente  decreto  sono
coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento  approvata
il 20 gennaio 2021 dalla Camera  dei  deputati  e  dal  Senato  della
Repubblica con le risoluzioni  di  approvazione  della  relazione  al
Parlamento  presentata  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre  2020,  n.
178, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:
«180.000 milioni di euro».
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1,  primo
periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro
per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93  milioni  di
euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel  2024,  239,38  milioni  di
euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni  di  euro
per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13  milioni  di
euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e  536,37  milioni  di
euro annui a  decorrere  dal  2031,  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini  di  indebitamento  netto,  in
170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di
euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno  2027,  429,1
milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di  euro  per  l'anno
2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2031.
  4. Ai fini della regolazione dei rapporti  finanziari  con  l'INPS,
gli stanziamenti iscritti  in  termini  di  competenza  e  cassa  sul
capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all' INPS
a titolo di anticipazioni  di  bilancio  sul  fabbisogno  finanziario
delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di
4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo  anno
le risorse iscritte sullo  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS  sono  trasferite
trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del  primo  mese  di
ciascun trimestre, sulla base  del  fabbisogno  finanziario,  per  il
medesimo trimestre, tempestivamente  comunicato  al  Ministero  dallo
stesso Istituto.
  5. Al fine di  consentire,  prioritariamente,  la  regolazione  dei
residui accertati  nell'anno  2021  relativi  alle  anticipazioni  di
tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e' incrementato di 11.000 milioni  di  euro  per  l'anno
2021. Conseguentemente  al  medesimo  comma  la  parola:  «6.300»  e'
sostituita con: «17.300».
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' incrementato di 390 milioni di
euro per l'anno 2022.
  7.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo   9-quater,   comma   4,   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di  un  importo
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, sono abrogati.
  9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla  diffusione
dell'epidemia  «Covid-19»,  per  l'anno  2021  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160.
  10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da  18
a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del  presente
articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per  l'anno  2021,
312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni  di  euro  nel  2023,
216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296
milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di  euro  per  l'anno  2027,
394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni  di  euro  nel  2029,
470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2031, che aumentano,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro  per  l'anno  2021,
768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento
netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di  euro  per
l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024,  295,95  milioni
di euro per l'anno 2025, 324,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di
euro per l'anno 2030 e 568,16  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2031, si provvede:
    a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano,
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni  di
euro per l'anno 2021 e 817,968  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;
    b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno  2021,  70  milioni  di
euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189;
    c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione  di  cui
al comma 8;
    d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno  2023,  14  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.
                               Art. 43
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 22 marzo 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato 1
(articolo 20, comma 2, lettera c)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 2
(articolo 42, comma 1)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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