HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
decreto legge, 6/5/2021
Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
(GU n.108 del 7-5-2021)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitą

DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59

Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale  di
ripresa e resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti.
 
(GU n.108 del 7-5-2021)
  Vigente al: 8-5-2021  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste le informative rese al Consiglio dei  ministri  dal  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sul  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza nelle riunioni del 24 e del 29 aprile 2021, ai fini  della
presentazione  del  medesimo  alla  Commissione  europea   ai   sensi
dell'articolo 18 del regolamento  (UE)  n.  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di  definire  il
Piano nazionale per gli investimenti  finalizzato  ad  integrare  con
risorse nazionali gli interventi del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza per sostenere il rilancio dell'economia («Piano  nazionale
per gli investimenti complementari»);
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
         Piano nazionale per gli investimenti complementari
             al Piano nazionale di ripresa e resilienza
 
  1.  E'  approvato  il  Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari finalizzato ad  integrare  con  risorse  nazionali  gli
interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   per
complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
  2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano di cui al  comma
1 sono ripartite come segue:
    a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  per  i  seguenti  programmi  e
interventi:
      1. Servizi  digitali  e  cittadinanza  digitale  -  Piattaforma
PagoPA e App «IO»: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di  euro
per l'anno 2026;
      2. Servizi  digitali  e  cittadinanza  digitale  -  Piattaforma
notifiche digitali: 0,73 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  46,81
milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69  milioni  di  euro
per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
      3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:  65,98  milioni
di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;
      4. Ecosistemi per  l'innovazione  al  Sud  in  contesti  urbani
marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2026;
    b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma:
      1. Interventi per le aree del terremoto del 2009  e  2016:  220
milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022,
320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro  per  l'anno
2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di  euro  per
l'anno 2026;
    c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  riferiti  ai  seguenti
programmi e interventi:
      1. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni
di euro per l'anno 2022, 80,74  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
      2. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi:  45  milioni
di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022,  128,8
milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024,
200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per  l'anno
2026;
      3.  Rafforzamento  delle  linee  regionali  -  linee  regionali
gestite da Regioni e Municipalita': 150 milioni di  euro  per  l'anno
2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni  di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
      4. Rinnovo del materiale  rotabile:  60  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20  milioni  di
euro per l'anno 2025;
      5.  Strade  sicure  -  Implementazione   di   un   sistema   di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021  e
2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro
per l'anno 2026;
      6.  Strade  sicure  -  Implementazione   di   un   sistema   di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel (ANAS): 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro
per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
      7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima  e  della  resilienza
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici:  300  milioni
di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro  per  l'anno  2022,  320
milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024,
130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro  per  l'anno
2026;
      8. Aumento selettivo della capacita' portuale:  72  milioni  di
euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83  milioni
di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro  per  l'anno  2024  e  60
milioni di euro per l'anno 2025;
      9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41  milioni
di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93
milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni  di  euro
per l'anno 2026;
      10. Efficientamento energetico: 3 milioni di  euro  per  l'anno
2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
      11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing): 80  milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro  per  l'anno  2022,  160
milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024,
160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro  per  l'anno
2026;
      12.  Strategia   Nazionale   Aree   Interne   -   Miglioramento
dell'accessibilita' e della sicurezza delle  strade:  20  milioni  di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30  milioni
di euro per l'anno 2023, 50 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  100
milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
      13.  Sicuro,  verde  e   sociale:   riqualificazione   edilizia
residenziale pubblica: 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  400
milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026;
    d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
cultura riferiti al seguente programma:
      1. Piano di investimenti strategici  sui  siti  del  patrimonio
culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per  l'anno
2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024,  260  milioni
di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
    e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:
      1. Salute, ambiente e clima: 51,49 milioni di euro  per  l'anno
2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di  euro
per l'anno 2023, 120,56  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  46,54
milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni  di  euro  per  l'anno
2026;
      2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di  euro
per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni  di
euro per l'anno 2023, 250  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  140
milioni di euro per l'anno 2025 e 120  milioni  di  euro  per  l'anno
2026;
      3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di  euro  per
l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022,  115,28  milioni
di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28
milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di  euro  per  l'anno
2026;
    f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:
      1. «Polis» - Case dei servizi  di  cittadinanza  digitale:  125
milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023,
162,62 milioni di euro per l'anno  2024,  245  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;
      2. Transizione 4.0: 704,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 989,17 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  324,71
milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di  euro  per  l'anno
2026;
      3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di  euro  per  l'anno
2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
    g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per  gli  anni  dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
giustizia riferiti al seguente programma e intervento:
      1. Costruzione  e  miglioramento  di  padiglioni  e  spazi  per
strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro  per
l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro
per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di
euro per l'anno 2026;
    h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni  dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali  riferiti  al  seguente
programma e intervento:
      1.  Contratti  di  filiera  e  distrettuali   per   i   settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e
vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro  per
l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di
euro per l'anno 2026;
    i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022
al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,  nei
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca riferiti  al  seguente  programma  e
intervento:
      1. Iniziative di ricerca per tecnologie e  percorsi  innovativi
in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
    l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021
al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,  nei
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno riferiti al seguente programma e intervento:
      1. Piani urbani integrati: 80  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20  milioni  di
euro nell'anno 2024;
    m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di
euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e
1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il  finanziamento  degli
interventi di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    b) il comma 8-bis e' sostituito dal  seguente:  «8-bis.  Per  gli
interventi effettuati dalle  persone  fisiche  di  cui  al  comma  9,
lettera a), per i quali alla data del  30  giugno  2022  siano  stati
effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per  cento   dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per  cento  spetta  anche  per  le
spese sostenute  entro  il  31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi
effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese  sostenute  entro  il  31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di  cui  al
comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno  2023  siano
stati effettuati lavori per almeno il 60  per  cento  dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per  cento  spetta  anche  per  le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
  4. La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo  1,  comma
73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per  l'anno  2024,  a
1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse  previste  per  l'attuazione  del
progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  ai
sensi dei commi da 1037 a 1050  della  legge  n.  178  del  2020,  e'
rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in  1.310,9
milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per  l'anno
2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori
oneri previsti anche in via  prospettica  rilevati  dal  monitoraggio
degli  effetti  dell'agevolazione  di  cui  all'articolo   119,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  rispetto  alla   previsione
tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della  fruizione
della citata agevolazione, da definire con  successivi  provvedimenti
legislativi. Il monitoraggio di cui al primo  periodo  e'  effettuato
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle
finanze sulla  base  dei  dati  comunicati  con  cadenza  trimestrale
dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime  sono  comunicati
alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e
del Senato della Repubblica.
  6. Agli interventi ricompresi nel Piano  di  cui  al  comma  1,  si
applicano, in quanto compatibili, le procedure di  semplificazione  e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello  stato
di  avanzamento  stabilite  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, nonche' di eventuale revoca  delle  risorse  in  caso  di
mancato utilizzo secondo il cronoprogramma di cui al comma 7.
  7. Ai fini del monitoraggio degli interventi,  entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per  ciascun
intervento o programma gli obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli  impegni  assunti   nel   PNRR   con   la   Commissione   europea
sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
degli  interventi  del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari. Per quanto riguarda gli interventi  aventi  a  oggetto
opere pubbliche  non  previste  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, le informazioni necessarie per l'attuazione del  presente
articolo relative alle opere sono rilevate dalle stazioni  appaltanti
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al  decreto  legislativo
29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati. Negli altri  casi  e'
utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1,  comma  1043,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  8. L'attuazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,
soggetti alla procedura  di  notifica  ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono
concessi previa autorizzazione della Commissione europea.
  9. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  determinati  in
3.055,53 milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59  milioni  di  euro
per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno  2023,  6.184,80
milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per  l'anno
2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro
per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di
euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2034,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno  2029,  1.431,84
milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai  sensi  dell'articolo
5.
                               Art. 2
 
            Rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione
 
  1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata  complessivamente  di
15.500 milioni di euro secondo le annualita' di seguito indicate: 850
milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850  milioni  di  euro
per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni
di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno  2028,  600
milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno  2030
e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede
ai sensi dell'articolo 5.
                               Art. 3
 
        Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0
 
  1. All'articolo 1, comma 1065, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, dopo  le  parole:  «del  presente  articolo»  sono  inserite  le
seguenti: «, ad esclusione della quota pari a 3.976,1 milioni di euro
per l'anno 2021, a 3.629,05  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  a
3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di  euro
per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e  a  21,79
milioni di euro per l'anno 2026,».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si  provvede,  quanto  a  704,5
milioni di euro per l'anno 2021,  a  1.414,95  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 1.624,88 milioni di euro per  l'anno  2023,  a  989,17
milioni di euro per l'anno 2024, a 324,71 milioni di euro per  l'anno
2025 e a 21,79 milioni di euro per  l'anno  2026,  mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), punto  2  e
quanto a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, a  2.214,1  milioni
di euro per l'anno 2022, a 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per
l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 5.
                               Art. 4
 
               Interventi di finanziamento in materia
                     di linee ferroviarie AV/AC
 
  1. Per la realizzazione del secondo lotto  costruttivo  di  cui  al
secondo  lotto  funzionale  relativo  alla  linea  ferroviaria  AV/AC
Verona-Padova,   concernente   «Attraversamento   di   Vicenza»,   e'
autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro,  di  cui  20
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023,
150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro  per  l'anno
2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 95 milioni di euro per l'anno 2028 e 45 milioni di  euro
per l'anno nel 2029. E' altresi' autorizzata, per la  predisposizione
della progettazione definitiva  del  terzo  lotto  funzionale  tratta
AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro,  di
cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono  immediatamente
disponibili,  ai  fini  dell'assunzione  di  impegni   giuridicamente
vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. All'articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono inseriti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  il  finanziamento
degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio
Calabria, e' altresi'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  9.400
milioni di euro, di cui 8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  150
milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023,
250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro  per  l'anno
2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro
per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028,  di  1.520
milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno
2030. Le risorse  di  cui  al  secondo  periodo  sono  immediatamente
disponibili,  ai  fini  dell'assunzione  di  impegni   giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni  di
euro per l'anno 2021, a 190 milioni di euro per l'anno  2022,  a  300
milioni di euro per l'anno 2023, a 400 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 940 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.950 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 1.832 milioni di euro per  l'anno  2027,  a  1.925
milioni di euro per l'anno 2028, a 1.565 milioni di euro  per  l'anno
2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030,  che  aumentano,  ai
fini della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno  2028,  1.850  milioni  di
euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per  l'anno  2030,  1.462
milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032
si provvede ai sensi dell'articolo 5.
                               Art. 5
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  2,
lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di  euro
nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro  nel  2024,
144 milioni di euro nel 2025, 231  milioni  di  euro  nel  2026,  325
milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro  nel  2028,  577
milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030,  897  milioni
di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di  euro  per  l'anno  2032  e
1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che  aumentano,  ai
fini della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
netto, in 1 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di  euro
per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni  di
euro per l'anno 2026, 386  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  505
milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029,
823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno
2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2033.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del
presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per  l'anno  2021,
9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023,
9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025,
8.982,96 milioni di euro nel  2026,  4.507,90  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00  milioni  di
euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di
euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di
euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di  euro  per  l'anno  2034  e
1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035,  che  aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40  milioni
di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro  per  l'anno  2029,
6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di  euro  nel
2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per  l'anno  2034  e  1.306,00
milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:
    a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per  l'anno  2021,  9.173,49
milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70
milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96
milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per  l'anno  2027,
4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029,
2.438,50 milioni di euro nel  2030,  1.241,60  milioni  di  euro  per
l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni
di euro annui a decorrere dal 2033 e,  in  termini  di  indebitamento
netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro
per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno  2029,  6.105,34
milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per  l'anno
2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro
per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere  dal  2034,
mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dalla  Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica  il  22  aprile  2021  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
    b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per  l'anno  2023,  130,9
milioni di euro per l'anno 2027, 74,1  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro  per
l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5  milioni  di
euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;
    c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni  di
euro   nel   2034,   mediante   corrispondente   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 6
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 6 maggio 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
                                                           Allegato 1
                                                (articolo 5, comma 3)
 
                             "Allegato 1
 
  (articolo 1, comma 1)
  (importi in milioni di euro)
   
=====================================================================
|                     RISULTATI DIFFERENZIALI                       |
=====================================================================
|                         - COMPETENZA -                            |
=====================================================================
| Descrizione risultato |              |              |             |
|     differenziale     |     2021     |     2022     |    2023     |
+=======================+==============+==============+=============+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|saldo netto da         |              |              |             |
|finanziare, tenuto     |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge         |   -242.281   |   -166.374   |  -148.536   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|ricorso al mercato     |              |              |             |
|finanziario, tenuto    |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge (*)     |   529.516    |   440.671    |   503.586   |
=====================================================================
|                             - CASSA -                             |
=====================================================================
| Descrizione risultato |              |              |             |
|     differenziale     |     2021     |     2022     |    2023     |
+=======================+==============+==============+=============+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|saldo netto da         |              |              |             |
|finanziare, tenuto     |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge         |   -335.281   |   -217.874   |  -208.036   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|ricorso al mercato     |              |              |             |
|finanziario, tenuto    |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge (*)     |   622.646    |   492.171    |   563.086   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al  fine  di  rimborsare  |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita'  preesistenti   |
|con ammortamento a carico dello Stato.                             |
+-------------------------------------------------------------------+

 
   
 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici