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decreto, 28/5/2021
Decreto 28 maggio 2021, Riparto, per l'anno 2021, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abit., per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epid. d a Covid -19
(GU n.140 del 14-6-2021)
decreto
Materia: enti locali / contabilitą


MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 maggio 2021
Riparto, per l'anno 2021, del Fondo in favore dei piccoli comuni  con
meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali,
anche in relazione alla perdita  di  entrate  connessa  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (21A03595)
(GU n.140 del 14-6-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
  per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
 
                           di concerto con
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             del Ministero dell'economia e delle finanze
 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 832, della citata  legge  n.
178 del 2020, il quale prevede che, al fine di assicurare i necessari
trasferimenti ai piccoli comuni con meno  di  500  abitanti,  per  lo
svolgimento delle funzioni  fondamentali,  anche  in  relazione  alla
perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito  un
fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021, 2022 e 2023 e che detto fondo e' destinato a supplire ai minori
trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale  per  i  comuni  che
hanno  percepito,  nell'anno  precedente,  una  quota  dei   medesimi
trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla  media
della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia;
  Considerato che lo stesso comma 832 dispone che,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati  i  criteri  e  le
modalita' di riparto delle risorse del  fondo  tra  gli  enti  locali
beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di  spesa  e  alle
minori entrate, al netto delle minori spese;
  Ritenuto di  dover  procedere  al  riparto  del  fondo  di  cui  al
menzionato comma 832 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, per l'anno 2021;
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali nella seduta del 22 aprile 2021;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
        Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui dall'art. 1,
           comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
 
  1. Il fondo istituito  dall'art.  1,  comma  832,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori
trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale  per  i  comuni  che
hanno  percepito,  nell'anno  precedente,  una  quota  dei   medesimi
trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla  media
della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia,  e'
ripartito, per l'anno 2021,  sulla  base  dei  criteri,  valutati  in
rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle
minori  spese,  specificati  nell'allegato  A  «nota   metodologica»,
secondo gli importi indicati nell'allegato B.
  2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante  del  presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 maggio 2021
 
                                             Il Capo del Dipartimento
                                              per gli affari interni 
                                                  e territoriali     
                                                    Sgaraglia        
Il Ragioniere generale
      dello Stato
       Mazzotta
                                                           Allegato A
 
                          NOTA METODOLOGICA
      Riparto del fondo di 3 milioni di euro ai comuni con meno
   di 500 abitanti di cui al comma 832 della legge n. 178 del 2020
 
1. La norma.
    La norma prevede:
      «Al fine di assicurare i  necessari  trasferimenti  ai  piccoli
comuni con meno di 500 abitanti, per lo  svolgimento  delle  funzioni
fondamentali, anche in relazione alla  perdita  di  entrate  connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato  di  previsione
del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di
3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
      Il fondo e' destinato a supplire ai  minori  trasferimenti  del
fondo di solidarieta' comunale per  i  comuni  che  hanno  percepito,
nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti  inferiore
di oltre il  15  per  cento  rispetto  alla  media  della  fascia  di
appartenenza dei restanti comuni della provincia.
      Con decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
gennaio 2021, previa intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono  individuati  i  criteri  e  le  modalita'  di
riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali  beneficiari,  da
valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al
netto delle minori spese.».
2. Individuazione degli enti da considerare.
    La popolazione residente presa a  riferimento  e'  quella  al  31
dicembre 2019, post censimento. In base a tale dato i comuni con meno
di 500 abitanti sono 798.
    Al fine di individuare, tra i predetti 798  enti,  i  comuni  che
hanno  percepito,  nell'anno  precedente,  una  quota  del  fondo  di
solidarieta' comunale inferiore di oltre il  15  per  cento  rispetto
alla media della fascia di appartenenza  dei  restanti  comuni  della
provincia, il confronto tra il FSC 2020 proprio del comune  e  quello
dei restanti comuni della provincia e' fatto considerando:
      1. il FSC 2020 finale pro capite del singolo ente,  comprensivo
della quota per minori gettiti IMU-TASI e  dell'integrazione  di  100
milioni;
      2. si considerano anche gli enti cosiddetti «incapienti»;
      3. per ciascun comune, la media dei trasferimenti a  titolo  di
FSC  2020  (come  definito  al  punto  1)  e'  calcolata  a   livello
provinciale considerando i comuni sotto i 500 abitanti, ad esclusione
dell'ente medesimo. Dunque, si avranno valori  FSC  pro  capite  medi
diversi per ciascuno degli enti considerati.
    In questo caso, l'inclusione degli incapienti  nella  definizione
della media FSC posta  a  confronto  per  ogni  comune  avrebbe  come
effetto quello di favorire i primi (la media e'  calcolata  al  netto
del loro valore negativo) e di sfavorire i comuni  con  FSC>0  (dalla
media e' escluso il loro valore positivo, mentre si  considerano  gli
FSC di segno negativo, se presenti). Per questa ragione,  si  ritiene
corretto calcolare la media provinciale al netto del  comune  stesso,
nonche' di tutti i valori FSC pro capite degli enti incapienti;
    4. in un ristretto numero di  casi  accade  che  per  il  singolo
comune non  sia  possibile  effettuare  il  confronto  con  la  media
provinciale. Cio' si verifica quando nella  provincia  sono  presenti
meno di due comuni  con  FSC  positivo.  In  tale  ipotesi  si  rende
necessario adottare un correttivo in grado  di  supplire  all'assenza
della media provinciale, che viene individuato nella media di livello
immediatamente superiore a quello provinciale, ovvero ricorrendo alla
media regionale, calcolata sempre  escludendo  l'ente  stesso  e  gli
incapienti. I comuni rientranti in questa ipotesi sono 6:  Cerignale,
Ferrara Di Monte Baldo, Frontino, Tessennano,  Casteldelci,  Ginestra
Degli Schiavoni. Solo per un ulteriore comune,  quello  di  Sassetta,
non  e'  possibile  ricorrere  nemmeno  al  confronto  con  la  media
regionale, in quanto si tratta dell'unico  comune  sotto  i  500  ab.
della regione Toscana con  FSC>0,  essendo  l'altro,  Capraia  Isola,
incapiente. Per esso soltanto  si  rende  necessario  ricorrere  alla
media di livello immediatamente superiore sia  a  quello  provinciale
che regionale, ovvero alla media nazionale;
    5. il valore  medio  di  riferimento  del  FSC  pro-capite  cosi'
individuato e' abbattuto all'85% e confrontato con quello del singolo
comune per verificare la condizione  richiesta  dalla  norma,  ovvero
quota FSC inferiore al 15%.
    Il  processo  di  individuazione  sopra  descritto  consente   di
determinare i 387 comuni che rientrano nel calcolo del contributo.
3. Il riparto.
    Individuata la platea dei 387 enti destinatari del contributo, il
riparto del fondo e' diviso in due quote:
      1. l'80%, ovvero 2,4 milioni di euro,  viene  distribuito  «per
supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta'»  in  base
alla distanza  pro-capite  rispetto  al  valore  FSC  di  riferimento
abbattuto del  15%  (si  assicura  cosi'  che  gli  enti  considerati
rimangano entro tale differenza).
      L'inclusione degli enti incapienti rende necessaria  in  questo
passaggio l'adozione di una soglia massima entro la quale  attribuire
il contributo, pena l'assorbimento  da  parte  di  questo  gruppo  di
comuni di una quota rilevante del plafond assegnato. Tale  valore  e'
posto in  corrispondenza  del  50esimo  percentile  del  vettore  FSC
pro-capite e risulta pari a 89  euro  per  abitante.  L'ammontare  di
risorse necessario risulta cosi' pari a  8,3  milioni  di  euro,  che
riproporzionato  all'importo  disponibile  (2,4  mln)  determina   il
riconoscimento  del  30%  dei  singoli  importi  calcolati,  con   un
contributo massimo di 26 euro per abitante;
      2. il  restante  20%,  pari  a  600  mila  euro,  viene  invece
attribuito «in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate,
al netto delle minori spese» prendendo a riferimento il vettore delle
minori entrate 2019 definito ai fini del riparto dell'acconto di  200
milioni di euro ai comuni di cui all'art. 1, comma 822 della legge n.
178 del 2020, ovvero il vettore «Stima perdita gettito  2020  step  3
(con azzeramento perdite positive al  netto  dei  ristori)»  presente
nell'allegato B al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  del  14  aprile  2021,
adottato ai sensi del citato comma 822. Questa  seconda  quota  viene
dunque distribuita ai soli enti della platea  in  quota  parte  delle
perdite, se presenti, assicurando la condizione per la quale la quota
finale attribuita non risulti maggiore della distanza  pro-capite  di
cui al punto precedente (FSC proprio - FSC  medio  all'85%  >  0  con
soglia max di 89 euro per abitante).
                                                           Allegato B
 
      Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui dall'articolo 1,
           comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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