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decreto legge, 20/7/2021
D.l. 20 luglio 2021, n. 103, recante Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
(GU n.172 del 20-7-2021)
decreto legge
Materia: lavoro / disciplina

DECRETO-LEGGE 20 luglio 2021, n. 103

Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale
e per la salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro. (21G00114)
(GU n.172 del 20-7-2021)
  Vigente al: 21-7-2021  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni per assicurare l'integrita', il decoro  e  la  sicurezza
delle vie d'acqua  di  interesse  culturale  o  dichiarate  monumento
nazionale;
  Tenuto conto della proposta del Comitato  del  patrimonio  mondiale
UNESCO di inserire «Venezia e la sua laguna» nella lista dei siti  in
pericolo;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua  laguna,  ivi
incluse specifiche misure di  limitazione  del  transito  di  navi  a
tutela delle sue vie urbane d'acqua di interesse culturale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni che assicurino la continuita' produttiva di stabilimenti
di interesse strategico nazionale e garantiscano  contestualmente  la
protezione dell'ambiente e della salute e la salvaguardia dei livelli
occupazionali  mediante  la  previsione  di  misure  di  sostegno  al
reddito;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni volte a supportare i  lavoratori  delle  grandi
imprese in crisi mediante la previsione  di  misure  di  sostegno  al
reddito che, nell'attuale fase  di  crisi  economica,  consentano  di
evitare  i  licenziamenti  e  accompagnare  i  lavoratori  verso   un
riassorbimento occupazionale;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 13 luglio 2021 e del 15 luglio 2021;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  del
Ministro della cultura e del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro del turismo e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
 
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale
  e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua  di
  Venezia.
  1. Al fine di assicurare l'integrita', il  decoro  e  la  sicurezza
delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale  o  riconosciute  di
interesse culturale ai sensi degli  articoli  10  e  12  del  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  le  misure  di  tutela  e  le
prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono  comprendere
anche limitazioni e divieto  del  transito  di  navi  con  specifiche
caratteristiche, riferite alla stazza  lorda,  alla  lunghezza  dello
scafo, all'altezza  di  costruzione  e  alle  emissioni  di  sostanze
inquinanti.
  2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e
Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.
In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021  e'  vietato  il
transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
    a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
    b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
    c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione  delle  navi  a
propulsione mista vela - motore;
    d) impiego di combustibile in  manovra  con  contenuto  di  zolfo
uguale o superiore allo 0.1 per cento.
  3. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo  con  una
dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per
l'anno 2022, finalizzato:
    a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni  per
l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di  navigazione,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno  gia'
comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di  transiti
nelle vie d'acqua di cui al comma  2,  in  relazione  agli  eventuali
maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per  i
rimborsi,  riconosciuti  ai  passeggeri  che  abbiano  rinunciato  al
viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte,  qualora  non
indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;
    b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5  milioni  per
l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022,  di  contributi  in
favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di
transito di cui al comma 2, e delle  imprese  di  cui  lo  stesso  si
avvale.
  4. Ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti gia'  previsti
a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al
reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di  approdo
di cui alla lettera b) del comma  3,  dalle  imprese  autorizzate  ai
sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  titolari
di contratti d'appalto di attivita' comprese, ai sensi  dell'articolo
18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel
ciclo operativo del citato gestore del  terminal  di  approdo,  dalle
imprese esercenti i servizi di  cui  all'articolo  14,  comma  1-bis,
della medesima legge n.  84  del  1994,  dalle  imprese  titolari  di
concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice  della  navigazione,
dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi  dell'articolo  68  del
medesimo codice, dalle  imprese  titolari  di  concessione  ai  sensi
dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,
dagli esercenti le attivita' di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
nonche' dagli spedizionieri doganali e  dalle  imprese  operanti  nel
settore della logistica, la cui attivita' sia  connessa  al  transito
delle navi nelle vie urbane d'acqua di  cui  al  comma  2,  il  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse di cui al presente comma che,  in  ogni  caso,  costituiscono
limite di spesa.
  5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di
sostenere  l'equilibrio  del  piano   economico   finanziario   della
concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3,
la competente Autorita'  di  Sistema  Portuale  puo'  procedere,  nel
rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto  piano,
tenendo conto dei contributi riconosciuti  ai  sensi  della  predetta
lettera b) del comma 3 e ferma restando  la  sostenibilita'  di  tale
revisione per gli equilibri di  bilancio  dell'Autorita'  di  sistema
portuale. Ove necessario per  il  riequilibrio,  la  revisione  della
concessione potra'  prevedere  la  proroga  della  sua  durata  e  la
riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  del   turismo,   da   adottare   entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le modalita' per l'erogazione dei  contributi
di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente  comma  tiene  conto
anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo  pari
a 40 milioni per l'anno 2021 e a  25  milioni  per  l'anno  2022,  si
provvede ai sensi dell'articolo 5.
                               Art. 2
 
Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di  approdi
  temporanei e di interventi complementari  per  la  salvaguardia  di
  Venezia e della sua laguna
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorita' di Sistema  Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia e' nominato  Commissario
straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da  1
a 4, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il  compito  di
procedere alla progettazione, all'affidamento  e  all'esecuzione  dei
seguenti interventi:
    a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori  a
cinque nell'area di Marghera destinati anche  alle  navi  adibite  al
trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
    b) manutenzione  dei  canali  esistenti,  previa  valutazione  di
impatto ambientale;
    c) interventi accessori per il miglioramento  dell'accessibilita'
nautica e della sicurezza della navigazione.
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
al Commissario straordinario non spetta alcun  compenso,  gettone  di
presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese.
  3. Fermo quanto previsto dai  commi  2  e  4  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario  straordinario,  al
fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, con proprio  provvedimento  puo'  rilasciare,  modificare  o
integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli  articoli
16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche'  disciplinare
l'utilizzo  dei  beni  demaniali,  interessati  o   coinvolti   dalla
realizzazione di detti interventi.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili adottato, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente  decreto,  sono  stabiliti  i  termini  e  le  attivita'
connesse alla realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma  1,
nonche' una quota percentuale del quadro economico  degli  interventi
da realizzare eventualmente  da  destinare  alle  spese  di  supporto
tecnico. Per  il  supporto  tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione di detti interventi, il Commissario si  puo'  avvalere,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche'  di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a  carico  dei
quadri economici degli interventi  da  realizzare  nell'ambito  della
percentuale individuata ai sensi del primo  periodo.  Il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a  due  sub-commissari.  L'eventuale
compenso del sub-commissario da determinarsi in misura non  superiore
a quella indicata all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito  della  quota  percentuale
individuata ai sensi del primo periodo. I quadri economici di cui  al
presente  comma  sono  desumibili  dal  sistema  di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di  euro  per  l'anno
2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023,  42  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di  euro
per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
5.
                               Art. 3
 
Trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore  di  imprese  di
              rilevante interesse strategico nazionale
 
  1. In via eccezionale, le  imprese  con  un  numero  di  lavoratori
dipendenti  non  inferiore  a  mille  che   gestiscono   almeno   uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario
di  integrazione  salariale  di  cui  agli  articoli  19  e  20   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  per  una  durata  massima  di
ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
  2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei  dipendenti,  la  facolta'  di   recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in  corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  3. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
                               Art. 4
 
   Modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018
 
  1. All'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole  «Per  gli  anni  2020  e
2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli  anni  2020,  2021  e
2022» e le parole «negli anni 2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;
    b) al comma 1, secondo periodo, le  parole  «per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022»;
    c) al comma 2, primo periodo, le parole «per ciascuno degli  anni
2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022».
                               Art. 5
 
                        Copertura finanziaria
 
  1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42
milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno  2022,
15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, si provvede:
    a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro
per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024,  20  milioni  di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro
per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024,  20  milioni  di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno  2026,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e  10  milioni  di
euro  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi  di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro  per
l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali per 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021  e  2022  e  l'accantonamento  relativo   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno  2021
e 5 milioni di euro per l'anno 2022;
    d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di  euro
per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2026, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento  relativo  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di  euro
per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 6
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 luglio 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili
 
                                  Franceschini,    Ministro     della
                                  cultura
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Garavaglia, Ministro del turismo
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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