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decreto legge, 27/9/2021
DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130, Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
(GU n.231 del 27-9-2021)
decreto legge
Materia: energia / disciplina

DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130

Misure urgenti per il contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. (21G00141)
(GU n.231 del 27-9-2021)
  Vigente al: 28-9-2021  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633;
  Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504;
  Visto l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2;
  Visto l'articolo 12, comma 5, del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66;
  Visto l'articolo 72, comma 4, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101;
  Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28  dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008;
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure di sostegno alle imprese,  alle  famiglie  e  ai  soggetti  in
condizione di fragilita' economica e fisica mediante il  contenimento
dei costi delle bollette di elettricita' e gas;
  Considerata altresi' la necessita' ed urgenza  di  semplificare  la
legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune
disposizioni di  legge  che  prevedono  l'adozione  di  provvedimenti
attuativi;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico  e
della transizione ecologica;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
              Misure per il contenimento degli effetti
           degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
 
  1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei  prezzi
nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre  dell'anno
2021 quanto  disposto  per  il  terzo  trimestre  del  medesimo  anno
dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
gli oneri generali di sistema per tutte  le  utenze  elettriche  sono
parzialmente compensati mediante:
    a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro  dei
proventi delle aste delle quote di emissione  di  anidride  carbonica
(CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno  2020,
n. 47, di competenza del Ministero della  transizione  ecologica.  Le
risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle
misure di incentivazione delle energie rinnovabili e  dell'efficienza
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
    b) il  trasferimento  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori  risorse  pari  a
500 milioni di euro.
  2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel
settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma
1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  provvede
ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema applicate alle  utenze  domestiche  e  alle
utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi,  con  potenza
disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono  trasferite  alla  Cassa
per i servizi energetici e ambientali, entro  il  15  dicembre  2021,
ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.
                               Art. 2
 
              Misure per il contenimento degli effetti
          degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione  per  gli  usi  civili  e  industriali  di  cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, contabilizzate nelle fatture emesse  per  i  consumi  stimati  o
effettivi dei  mesi  di  ottobre,  novembre  e  dicembre  2021,  sono
assoggettate  all'aliquota  IVA  del  5   per   cento.   Qualora   le
somministrazioni di cui al primo periodo siano  contabilizzate  sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per  cento  si  applica
anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla  base
dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai  mesi  di
ottobre, novembre e dicembre 2021.
  2. Al fine di contenere per il quarto trimestre  2021  gli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre,  per  il
medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino
a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro.  Tale  importo  e'
trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro  il
15 dicembre 2021.
                               Art. 3
 
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
  settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus
  sociale elettrico e gas
 
  1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni  relative
alle   tariffe   elettriche   riconosciute   ai   clienti   domestici
economicamente  svantaggiati  ed  ai  clienti  domestici   in   gravi
condizioni di salute di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41
del 18 febbraio 2008, e la compensazione  per  la  fornitura  di  gas
naturale di  cui  all'articolo  3,  comma  9,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'Autorita' di  regolazione
per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare  gli  incrementi
della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre  2021,
fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale  importo
e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali  entro
il 15 dicembre 2021.
                               Art. 4
 
Abrogazione  e  modifica  di  disposizioni  di  legge  che  prevedono
  l'adozione di provvedimenti attuativi
 
  1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente  decreto  sono
abrogate.
  2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Il  corso  di  laurea  in
scienze della formazione primaria e il corso di  specializzazione  in
pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico
e l'inclusione scolastica sono adeguati alle disposizioni di  cui  al
presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
  3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2021».
                               Art. 5
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2  e  3,  determinati  in
2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede:
    a)  quanto  a  700  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma
6,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    b) quanto  a  1.709  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate;
    c) quanto  a  129,4  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
    d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del  2021  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
destinata  al  Ministero  della   transizione   ecologica,   giacenti
sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
    e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3  marzo
2011, n. 28, giacenti sul conto di  gestione  intestato  allo  stesso
Fondo, che sono versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  da
parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 6
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 27 settembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
                                                  ALLEGATO 1         
                                         (di cui all'art. 4, comma 1)
 
                 ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE
 
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto      |
       |   1   |legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.        |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Articolo 4 del decreto legislativo           |
       |   2   |12 maggio 2016, n. 93.                       |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16   |
       |       |luglio 2020, n. 76, convertito, con          |
       |       |modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,|
       |   3   |n. 120.                                      |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo |
       |   4   |13 aprile 2017, n. 66.                       |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Articolo 1, comma 468, della legge 30        |
       |   5   |dicembre 2018, n. 145.                       |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Articolo 74, comma 7-ter, del decreto-legge  |
       |       |17 marzo 2020, n. 18, convertito, con        |
       |       |modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.|
       |   6   |27.                                          |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Articolo 1, comma 146, della legge 27        |
       |   7   |dicembre 2019, n. 160.                       |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio  |
       |   8   |2015, n. 107.                                |
       +-------+---------------------------------------------+
 

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