HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
decreto legge, 8/10/2021
Dl.. 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
(GU n.241 del 8-10-2021)
decreto legge
Materia: sanità / prestazioni sanitarie

DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139

Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive
e   ricreative,   nonche'   per   l'organizzazione    di    pubbliche
amministrazioni e  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.
(21G00153)
(GU n.241 del 8-10-2021)
  Vigente al: 9-10-2021  
Capo I
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione;
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  le
misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19,  proseguendo  nella
graduale ripresa delle attivita' culturali,  sportive  e  ricreative,
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo  ulteriori  disposizioni  per
l'accesso nei luoghi di  lavoro,  al  fine  di  garantire  l'efficace
programmazione delle attivita' lavorative;
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  accelerare  e
semplificare la riorganizzazione del Ministero della salute, anche al
fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esigenze di tutela
della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria;
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
rafforzare  temporaneamente  l'Ufficio  centrale  per  il  referendum
presso la  Corte  di  cassazione  in  relazione  alle  operazioni  di
controllo e verifica particolarmente intense e complesse previste per
i prossimi mesi, nonche' di garantire  lo  svolgimento  in  sicurezza
delle prove dell'esame di abilitazione alla professione  di  avvocato
per la sessione 2021;
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni di carattere economico per far fronte alle  esigenze  di
accoglienza derivanti  dalla  situazione  politica  determinatasi  in
Afghanistan, ancora in corso di evoluzione, nonche' per  tutelare  la
minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;
  Considerata altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre disposizioni di semplificazione in materia di  trattamento
di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e  di  tutela
delle vittime di revenge porn;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della  salute,  della  cultura,  dello  sviluppo  economico,
dell'interno e della giustizia, di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico,  di
           eventi e competizioni sportivi e di discoteche
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        "1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali,  sale  da  concerto,  sale  cinematografiche,   locali   di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri  locali  o  spazi  anche
all'aperto,  sono  svolti   esclusivamente   con   posti   a   sedere
preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori
che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e
l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2.
In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50
per cento di quella massima autorizzata. In  zona  bianca,  l'accesso
agli spettacoli di cui al primo periodo e' consentito  esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di  cui
all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e'  pari  a  quella
massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che  si
svolgono in  luoghi  ordinariamente  destinati  agli  eventi  e  alle
competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
relative alla capienza consentita negli spazi destinati al  pubblico.
In ogni caso, per gli  spettacoli  all'aperto,  quando  il  pubblico,
anche solo in parte, vi accede senza posti a  sedere  preassegnati  e
senza limiti  massimi  di  capienza  autorizzati,  gli  organizzatori
producono all'autorita' competente ad autorizzare l'evento  anche  la
documentazione concernente le  misure  adottate  per  la  prevenzione
della  diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  tenuto  conto  delle
dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei  luoghi,  nonche'
delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  La
predetta autorita' comunica le misure individuate dagli organizzatori
alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto  18  giugno
1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini  delle  valutazioni  di
propria competenza, nel corso di  sedute  alle  quali  puo'  invitare
rappresentanti  delle  aziende   sanitarie   locali,   specificamente
competenti in materia di sanita' pubblica, al fine  di  acquisire  un
parere circa  l'idoneita'  delle  predette  misure.  Le  misure  sono
comunicate altresi' al Prefetto ai fini  delle  eventuali  misure  da
adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche
previa acquisizione  del  parere  del  Comitato  provinciale  di  cui
all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.  Restano  sospesi
gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile  assicurare
il rispetto delle condizioni di cui al  presente  articolo,  nonche',
salvo quanto  previsto  dal  comma  1-bis  per  la  zona  bianca,  le
attivita' che abbiano luogo in sale da  ballo,  discoteche  e  locali
assimilati.";
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        "1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo in sale
da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74.  L'accesso  e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo  9,  comma  2,  con
tracciamento  dell'accesso  alle  strutture.  La  capienza  non  puo'
comunque  essere  superiore  al  75  per  cento  di  quella   massima
autorizzata all'aperto e al 50 per cento al  chiuso.  Nei  locali  al
chiuso ove si svolgono le predette attivita' deve essere garantita la
presenza di impianti  di  aereazione  senza  ricircolo  dell'aria,  e
restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di  protezione
delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione
del momento del ballo.";
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        "2. In zona gialla, le misure di cui  al  primo  periodo  del
comma 1 si applicano anche per la  partecipazione  del  pubblico  sia
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di
preminente  interesse  nazionale  con  provvedimento   del   Comitato
olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra,
organizzati  dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero  da
organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni
sportivi diversi da quelli  sopra  richiamati.  In  zona  gialla,  la
capienza consentita non puo' essere superiore  al  50  per  cento  di
quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In
zona bianca, l'accesso agli eventi e  alle  competizioni  di  cui  al
primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di  una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e
la capienza consentita non puo' essere superiore al 75 per  cento  di
quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le
percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano
a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi
di svolgimento degli eventi e  competizioni  sportivi.  Le  attivita'
devono svolgersi  nel  rispetto  delle  linee  guida  adottate  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  lo  sport,
sentita la  Federazione  medico  sportiva  italiana,  sulla  base  di
criteri definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico.  Quando  non  e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente
comma, gli eventi e le competizioni sportivi  si  svolgono  senza  la
presenza di pubblico.";
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        "3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della
situazione epidemiologica e alle caratteristiche  dei  siti  e  degli
eventi, puo' essere stabilita  una  diversa  percentuale  massima  di
capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati  dal  Comitato
tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre  il
rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma  1,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e,  per  gli
eventi e le competizioni di cui al comma 2,  dal  Sottosegretario  di
Stato con delega in materia di sport.";
    b) all'articolo 9-bis,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole
"spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono
inserite le seguenti: "nonche' attivita' che abbiano luogo in sale da
ballo, discoteche e locali assimilati,";
    c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "Ferma restando  l'applicazione  delle  eventuali  sanzioni
previste  dall'ordinamento  sportivo,  dopo  una   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla
capienza consentita e al possesso di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire  dalla
seconda  violazione,  commessa  in  giornata  diversa,  la   sanzione
amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.".
  2.  All'articolo  4  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
i commi 2 e 3 sono abrogati.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11
ottobre 2021.
                               Art. 2
 
              Disposizioni urgenti in materia di musei
               e altri istituti e luoghi della cultura
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  le
parole "e da  consentire  che  i  visitatori  possano  rispettare  la
distanza interpersonale di almeno un metro" sono soppresse.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11
ottobre 2021.
                               Art. 3
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  verifica  del  possesso  delle
  certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-septies e' inserito il seguente:
    "Art.  9-octies  (Modalita'  di  verifica  del   possesso   delle
certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai  fini
della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da  parte
del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze  organizzative
volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i  lavoratori
sono  tenuti  a  rendere  le  comunicazioni  di  cui   al   comma   6
dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un
preavviso   necessario   a   soddisfare    le    predette    esigenze
organizzative.".
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

                               Art. 4
 
             Riorganizzazione del Ministero della salute
 
  1. La dotazione organica della dirigenza di  livello  generale  del
Ministero della salute e' incrementata di due unita', con contestuale
riduzione di 7 posizioni  di  dirigente  sanitario,  finanziariamente
equivalenti e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
  2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Il  Ministero  si
articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale.
Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso  il  segretario
generale, e' pari a 15.".
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.
                               Art. 5
 
Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio
  centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
  1.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo   espletamento   delle
operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge  25  maggio
1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate  entro
il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2
del decreto- legge 9 marzo 1995, n.  67,  convertito  dalla  legge  5
maggio  1995,  n.  159,  per  le   operazioni   di   verifica   delle
sottoscrizioni,    dell'indicazione     delle     generalita'     dei
sottoscrittori, delle vidimazioni  dei  fogli,  delle  autenticazioni
delle  firme  e  delle  certificazioni  elettorali,  nonche'  per  le
operazioni di  conteggio  delle  firme,  l'Ufficio  centrale  per  il
referendum  si  avvale  di  personale   della   segreteria   di   cui
all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo
di 28 unita', appartenente alla seconda  area  professionale  con  la
qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per le funzioni  di
segreteria  dell'Ufficio  centrale  per  il  referendum,   il   primo
presidente della Corte di cassazione puo' avvalersi, per  un  periodo
non superiore a sessanta giorni, di personale  ulteriore  rispetto  a
quello in servizio a qualsiasi titolo presso  la  Corte,  nel  numero
massimo di 360 unita', di  cui  80  competenti  per  le  funzioni  di
verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla  seconda
area professionale con  la  qualifica  di  assistente  giudiziario  o
cancelliere esperto ovvero profili professionali  equiparati,  e  280
con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento
dei dati nei sistemi  informatici,  appartenenti  alla  seconda  area
professionale  con  la  qualifica  di  operatore  giudiziario  ovvero
profili professionali equiparati.
  3. Su richiesta del primo presidente  della  Corte  di  cassazione,
l'amministrazione giudiziaria indice  interpello,  per  soli  titoli,
finalizzato alla acquisizione  di  manifestazioni  di  disponibilita'
alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della  Corte
di cassazione.
  4. La procedura di assegnazione temporanea di cui  al  comma  3  e'
riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria  che
abbia maturato  un  minimo  di  tre  anni  di  servizio  nel  profilo
professionale di appartenenza, nonche',  qualora  in  possesso  delle
professionalita' richieste e  secondo  l'equiparazione  prevista  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,  ai
dipendenti  di  ruolo  delle   Amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonche' al  personale
militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3  del
medesimo  decreto  legislativo  secondo  i  rispettivi   ordinamenti.
Nell'ambito della procedura di interpello  di  cui  al  comma  3,  le
amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che  abbiano
manifestato la propria disponibilita'  sono  tenute  ad  adottare  il
provvedimento  di  comando  entro  cinque  giorni   dalla   richiesta
dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non  sia
adottato nel termine suddetto, il  nulla  osta  si  ha  comunque  per
rilasciato   e   l'amministrazione   giudiziaria    puo'    procedere
all'assegnazione,    dandone    comunicazione    all'interessato    e
all'amministrazione   di   competenza.   Il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio da  corrispondere  durante  il  periodo  di
assegnazione  temporanea  continuera'   ad   essere   erogato   dalla
amministrazione di provenienza.
  5. In ragione delle eccezionali finalita' di cui  al  comma  1,  al
personale assegnato all'Ufficio  centrale  per  il  referendum  della
Corte di cassazione, anche se distaccato o  comandato  ai  sensi  del
comma 4, e' corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unita' con mansioni
esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario e' ridotto  di
un quinto. Detto  personale,  delegato  dal  presidente  dell'Ufficio
centrale per il referendum, e' responsabile verso l'Ufficio  centrale
delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo
6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non e' dovuta, per il personale
comandato ai sensi del comma 4, l'indennita' giudiziaria.
  6. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 6
 
Misure  urgenti  in  materia  di  svolgimento  della  sessione   2021
  dell'esame  di  Stato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
  professione  di  avvocato  durante  l'emergenza  epidemiologica  da
  COVID-19
  1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato, limitatamente alla sessione  da  indire  per
l'anno  2021,  e'  disciplinato  dalle   disposizioni   di   cui   al
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente
articolo.
  2. Con il decreto  del  Ministro  della  giustizia  che  indice  la
sessione d'esame per il 2021 si forniscono  le  indicazioni  relative
alla data di inizio delle prove,  alle  modalita'  di  sorteggio  per
l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute  di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto
previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni  imposte  ai  fini
della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da  COVID-19,
nonche' alle modalita' di  comunicazione  delle  materie  scelte  dal
candidato per la prima e la seconda  prova  orale.  Con  il  medesimo
decreto vengono altresi' disciplinate le  modalita'  di  utilizzo  di
strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura  e
di calcolo, nonche' la possibilita' di usufruire di un  prolungamento
dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  prove,  da  parte  dei
candidati con disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA).  Non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
  3. L'accesso  ai  locali  deputati  allo  svolgimento  delle  prove
d'esame e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una  delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo  9,  comma  2  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei
candidati al personale addetto ai controlli delle  certificazioni  di
cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.
  4. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  6  del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da  seguire  per
la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la
valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'  e  la
coerenza dei  criteri  di  esame,  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita
ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per  l'anno  2022,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi  di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza e integrazione, nonché per la tutela della minoranza linguistica slovena

                               Art. 7
 
           Incremento della dotazione del Fondo nazionale
               per le politiche e i servizi dell'asilo
 
  1. Per far fronte alle  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei
richiedenti asilo, in conseguenza della crisi  politica  in  atto  in
Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di  ulteriori  3.000
posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI),  la  dotazione
del Fondo nazionale per le politiche e per i  servizi  dell'asilo  di
cui all'articolo 1-septies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39,  e'  incrementata  di  11.335.320  euro  per  l'anno  2021  e  di
44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi  anni,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri.
                               Art. 8
 
Disposizioni a  tutela  della  minoranza  linguistica  slovena  della
                    Regione Friuli-Venezia Giulia
 
  1. All'articolo 19 della  legge  23  febbraio  2001,  n.  38,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1. La casa di cultura "Narodni Dom" di  Trieste  -  rione  San
Giovanni, costituita da edificio e  accessori,  di  proprieta'  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, e' utilizzata, a titolo gratuito,  per
le attivita'  di  istituzioni  culturali  e  scientifiche  di  lingua
slovena. Nell'edificio  di  Corso  Verdi,  gia'  "Trgovski  dom",  di
Gorizia trovano sede istituzioni  culturali  e  scientifiche  sia  di
lingua slovena (a partire dalla  Narodna  in  studijska  Knjiznica  -
Biblioteca  degli  studi  di  Trieste)  sia   di   lingua   italiana,
compatibilmente con le funzioni  attualmente  ospitate  nei  medesimi
edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia  e
delle finanze.";
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      "1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' "Narodni
Dom" di  proprieta'  dell'Universita'  degli  studi  di  Trieste,  e'
trasferito in proprieta',  a  titolo  gratuito,  alla  "Fondazione  -
Fundacjia Narodni Dom", costituita  dall'Unione  culturale  economica
slovena   -   Slovenska   Kulturno-   Gospodarska   Zveza   e   dalla
Confederazione  delle  organizzazioni  slovene  -   Svet   Slovenskih
Organizacij.
      1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale  militare",  sito  in
Trieste, e' concesso in  uso  gratuito  e  perpetuo,  all'Universita'
degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
      1-quater.  L'edificio  denominato  "Gregoretti  2",   sito   in
Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli
studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
      1-quinquies. Le operazioni di trasferimento  di  cui  ai  commi
1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.";
    c) il comma 2 e' abrogato.
  2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione  ovvero  di
manutenzione  straordinaria  degli  immobili  dell'Universita'  degli
studi di Trieste o concessi alla stessa in uso  perpetuo  e  gratuito
per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'   istituzionali,   e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022  e  di  due
milioni di euro  annui  dall'anno  2023  all'anno  2031.  Agli  oneri
previsti dal  presente  comma, si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca.
  3.  Per  la  rifunzionalizzazione  dell'immobile   denominato   "ex
Ospedale militare" e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per
l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro  per  l'anno  2022  da  destinare
all'Universita' degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma  Fondi  di  riserva  e  speciali
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.
  4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacjia Narodni  Dom"
la progressiva  immissione  nel  possesso  dell'edificio  ubicato  in
Trieste, Via  Filzi,  gia'  "Narodni  Dom"  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto
dal presente articolo,  con  intesa  tra  la  medesima  Fondazione  e
l'Universita' degli studi di  Trieste,  da  adottarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' del trasferimento della
Scuola di  Studi  in  lingue  moderne  per  interpreti  e  traduttori
dell'Universita' degli studi  di  Trieste,  nonche'  l'individuazione
degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Universita'  degli  studi
di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre
nella immediata disponibilita' della Fondazione.
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali

                               Art. 9
 
      Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) All'articolo 2-ter:
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        "1-bis.  Il  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  di
un'amministrazione pubblica di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le  Autorita'
indipendenti  e  le  amministrazioni  inserite  nell'elenco  di   cui
all'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' da parte di una societa' a controllo pubblico statale di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  con
esclusione per le societa' pubbliche  dei  trattamenti  correlati  ad
attivita' svolte in regime di libero mercato, e' sempre consentito se
necessario per  l'adempimento  di  un  compito  svolto  nel  pubblico
interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.  La
finalita' del trattamento, se non espressamente prevista da una norma
di legge o,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  di  regolamento,  e'
indicata dall'amministrazione, dalla societa' a controllo pubblico in
coerenza al  compito  svolto  o  al  potere  esercitato,  assicurando
adeguata pubblicita' all'identita' del titolare del trattamento, alle
finalita'  del  trattamento  e  fornendo  ogni   altra   informazione
necessaria ad assicurare un trattamento corretto  e  trasparente  con
riguardo ai soggetti  interessati  e  ai  loro  diritti  di  ottenere
conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali  che  li
riguardano.";
      2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai  sensi  del
comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se  necessaria  ai  sensi  del
comma 1-bis» e il secondo periodo e' soppresso;
      3) al comma 3, dopo le parole  "ai  sensi  del  comma  1"  sono
aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis";
    b) l'articolo 2-quinquesdecies e' abrogato;
    c) all'articolo 132, il comma 5 e' abrogato;
    d) all'articolo 137, al comma 2, lettera  a),  le  parole  «e  ai
provvedimenti generali di cui  all'articolo  2-quinquiesdecies»  sono
soppresse;
    e) dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente:
      "Art. 144-bis (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i  minori
ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini  o
video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati
a rimanere  privati,  possano  essere  oggetto  di  invio,  consegna,
cessione,  pubblicazione  o  diffusione  senza  il  suo  consenso  in
violazione dell'art. 612-ter  del  codice  penale,  puo'  rivolgersi,
mediante  segnalazione  o  reclamo,  al  Garante,  il  quale,   entro
quarantotto ore dal ricevimento della richiesta,  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e
144.
      2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta
al  Garante  puo'  essere  effettuata  anche  dai  genitori  o  dagli
esercenti la responsabilita' genitoriale o la tutela.
      3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'invio  al  Garante  di
immagini o  video  a  contenuto  sessualmente  esplicito  riguardanti
soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato  di
cui all'articolo 612-ter del codice penale.";
    f)  all'articolo  166  comma  1,   primo   periodo,   le   parole
"2-quinquiesdecies" sono soppresse;
    g) all'articolo 167, al comma 2 le  parole  "ovvero  operando  in
violazione   delle   misure   adottate   ai    sensi    dell'articolo
2-quinquiesdecies" sono soppresse;
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
il comma 3 e' abrogato.
  3. I pareri del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
richiesti con  riguardo  a  riforme,  misure  e  progetti  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  febbraio  2021,  del
Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui   al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 1°
luglio 2021, n.  101,  nonche'  del  Piano  nazionale  integrato  per
l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento  (UE)  2018/1999  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono  resi
nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso
il quale  puo'  procedersi  indipendentemente  dall'acquisizione  del
parere.
                               Art. 10
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Speranza, Ministro della salute
 
                                Franceschini, Ministro della cultura
 
                                Giorgetti,  Ministro  dello  sviluppo
                                economico,
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno
 
                                Cartabia, Ministro della giustizia
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici