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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23/9/2021
DPCM 23/09/2021, recante Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni
(GU n.244 del 12-10-2021)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: pubblica amministrazione / lavoro

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

23 settembre 2021

Disposizioni in materia di modalita' ordinaria per lo svolgimento del
lavoro nelle pubbliche amministrazioni. (21A06102)
(GU n.244 del 12-10-2021)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3,  commi  6-bis  e  6-ter,  e
dell'art. 4;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  e,
in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica
internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30
gennaio 2020, con  la  quale  venivano  attivate  le  previsioni  dei
regolamenti sanitari internazionali  e  la  successiva  dichiarazione
della stessa Organizzazione  mondiale  della  sanita'  dell'11  marzo
2020, con la quale l'epidemia da  COVID-19  e'  stata  valutata  come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'
raggiunti a livello globale;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del  13  gennaio  2021,  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e,  in  particolare,
l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31  dicembre
2021;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening.»;
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in  particolare,
l'art. 87, comma 1,  secondo  periodo,  che  prevede  che  fino  alla
cessazione dello stato di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019,
ovvero fino  ad  una  data  antecedente  stabilita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro  agile  e'  una  delle  modalita'
ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
  Visto altresi', il comma 4, del citato art. 87, che prevede che gli
organi costituzionali  e  di  rilevanza  costituzionale,  nonche'  le
autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,
adeguano il proprio  ordinamento  ai  principi  di  cui  al  medesimo
articolo;
  Considerato che l'estensione della  certificazione  verde  COVID-19
anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico  gia'  adottate  dalle
amministrazioni pubbliche;
  Considerato, altresi', che occorre sostenere cittadini  ed  imprese
nelle attivita' connesse allo sviluppo delle attivita'  produttive  e
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di
operare al massimo delle proprie capacita';
  Ritenuto che a questo scopo sia necessario superare la modalita' di
utilizzo del lavoro agile nel periodo  emergenziale  come  una  delle
modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione  lavorativa  per
consentire alle pubbliche amministrazioni di dare il massimo supporto
alla ripresa delle attivita' produttive e alle  famiglie,  attraverso
il ritorno al lavoro  in  presenza  come  modalita'  ordinaria  della
prestazione lavorativa;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                Misure in materia di pubblico impiego
 
  1. A decorrere dal  15  ottobre  2021  la  modalita'  ordinaria  di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e' quella svolta in presenza.
  2.  Nell'attuazione  di   quanto   stabilito   al   comma   1,   le
amministrazioni assicurano il  rispetto  delle  misure  sanitarie  di
contenimento del rischio di  contagio  da  COVID-19  impartite  dalle
competenti autorita'.
  3.  Le  misure  del  presente  provvedimento  si   applicano   alle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
    Roma, 23 settembre 2021
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri
                               Draghi
 
                             Il Ministro
                   per la pubblica amministrazione
                              Brunetta
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2513

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