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Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica, 8/10/2021
DECRETO 8 ottobre 2021 Modalita' organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
(GU n.245 del 13-10-2021)
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica
Materia: pubblica amministrazione / lavoro


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 8 ottobre 2021
Modalita' organizzative per il rientro  in  presenza  dei  lavoratori
delle pubbliche amministrazioni. (21A06117)
(GU n.245 del 13-10-2021)

 
                             IL MINISTRO
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, che dispone la delega di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. prof. Renato Brunetta;
  Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e  misure  volte  a  favorire
l'articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del   lavoro
subordinato»;
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in  particolare,
l'art. 87, comma 1,  secondo  periodo,  che  prevede  che  fino  alla
cessazione dello stato di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019,
ovvero fino  ad  una  data  antecedente  stabilita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro  agile  e'  una  delle  modalita'
ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art.  263,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione  17  luglio
2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1,
il  quale  prevede  che  «Al  fine  di  assicurare   la   continuita'
dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei  procedimenti,
le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita'  di  tutti
gli uffici pubblici alle  esigenze  dei  cittadini  e  delle  imprese
connesse  al  graduale   riavvio   delle   attivita'   produttive   e
commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al  primo  periodo
del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro
agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti,  e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui  all'art.
87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  organizzano  il
lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la
flessibilita'  dell'orario  di  lavoro,  rivedendone  l'articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalita'  di  interlocuzione
programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali  e  non
in presenza, applicando il lavoro agile, con le  misure  semplificate
di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 87, e comunque a
condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini  e  alle
imprese avvenga con regolarita', continuita'  ed  efficienza  nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;
  Visto il citato art. 263 e, in particolare, il  terzo  periodo  del
comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi  della
situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la
pubblica  amministrazione,   possono   essere   stabilite   modalita'
organizzative  e  fissati  criteri   e   principi   in   materia   di
flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo
il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;
  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica
internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30
gennaio 2020, con  la  quale  venivano  attivate  le  previsioni  dei
regolamenti sanitari internazionali  e  la  successiva  dichiarazione
della stessa Organizzazione  mondiale  della  sanita'  dell'11  marzo
2020, con la quale l'epidemia da  COVID-19  e'  stata  valutata  come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'
raggiunti a livello globale;
  Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e,  in  particolare,
l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31  dicembre
2021;
  Vista, la legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare il  comma  3,
dell'art. 14, che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  possono
essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori
e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2  del  medesimo
art. 14 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per  quanto  applicabile
alle   pubbliche    amministrazioni,    nonche'    regole    inerenti
all'organizzazione del lavoro  finalizzate  a  promuovere  il  lavoro
agile  e  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei
dipendenti;
  Visto, il comma 2-bis, dell'art. 26,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening» e, in particolare, l'art. 1,  che  estende  l'obbligo  del
possesso della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori  del
settore pubblico;
  Considerato che tale estensione della certificazione verde COVID-19
anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico  gia'  adottate  dalle
amministrazioni pubbliche;
  Considerato, altresi', che occorre sostenere cittadini  ed  imprese
nelle attivita' connesse allo sviluppo delle attivita'  produttive  e
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di
operare al massimo delle proprie capacita';
  Considerata dunque, la necessita' di superare l'utilizzo del lavoro
agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
settembre  2021,  adottato  ai  sensi  dell'art.  87,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  Visto altresi', il comma 4, del citato art. 87, che prevede che gli
organi costituzionali  e  di  rilevanza  costituzionale,  nonche'  le
autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,
adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al  medesimo  art.
87;
  Visto l'art. 6, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113,  che  stabilisce  che  il  Piano  integrato  di  attivita'  e
organizzazione delle amministrazioni pubbliche  deve  prevedere,  tra
l'altro, anche la strategia di  gestione  del  capitale  umano  e  di
sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile;
  Ritenuto, pertanto necessario adeguare le misure di  organizzazione
del lavoro pubblico a seguito dell'adozione del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'art. 87,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  Visto il parere del  Comitato  tecnico-scientifico  espresso  nella
riunione del 5 ottobre 2021;
  Sentita, la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella  riunione  del  7  ottobre
2021;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
         Modalita' organizzative per il rientro in presenza
           dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto  del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  del  23  settembre  2021,  al  fine  di
realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale
come una delle modalita' ordinarie di svolgimento  della  prestazione
lavorativa  alle  dipendenze  delle  pubbliche   amministrazioni,   a
decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti  misure  di
contrasto  al  fenomeno  epidemiologico  adottate  dalle   competenti
autorita', le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottano  le  misure
organizzative  previste  dal  presente  decreto  per  il  rientro  in
presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende
lo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  resa  nella  sede  di
servizio.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni:
    a) organizzano le attivita' dei propri uffici prevendo il rientro
in presenza di tutto il personale. Entro i quindici giorni successivi
alla data di  cui  al  comma  1,  adottano  le  misure  organizzative
necessarie per la piena attuazione del presento decreto,  assicurando
comunque, da subito, la presenza in servizio del  personale  preposto
alle attivita' di sportello e  di  ricevimento  degli  utenti  (front
office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi  all'utenza
(back office), anche  attraverso  la  flessibilita'  degli  orari  di
sportello e di ricevimento dell'utenza, anche mediante  l'ausilio  di
piattaforme digitali gia' impiegate dalle pubbliche amministrazioni;
    b) allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di
servizio si concentri nella stessa fascia oraria, individua, anche in
relazione alla situazione del proprio ambito  territoriale  e  tenuto
conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali
di flessibilita' oraria in entrata e in uscita ulteriori  rispetto  a
quelle gia' adottate, anche in deroga  alle  modalita'  previste  dai
contratti collettivi e nel rispetto  del  sistema  di  partecipazione
sindacale.
  3. Nelle more della definizione  degli  istituti  del  rapporto  di
lavoro  connessi  al  lavoro  agile  da  parte  della  contrattazione
collettiva e della definizione delle modalita' e degli obiettivi  del
lavoro agile da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera  c),
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del Piano integrato di
attivita' e organizzazione (PIAO), e tenuto  che  a  decorrere  dalla
data di cui al comma 1 il lavoro agile  non  e'  piu'  una  modalita'
ordinaria di svolgimento della prestazione  lavorativa,  l'accesso  a
tale modalita', ove consentito a legislazione vigente, potra'  essere
autorizzato    esclusivamente    nel    rispetto    delle    seguenti
condizionalita':
    a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalita'  agile
non deve in alcun  modo  pregiudicare  o  ridurre  la  fruizione  dei
servizi a favore degli utenti;
    b) l'amministrazione deve  garantire  un'adeguata  rotazione  del
personale che puo' prestare lavoro in modalita' agile, dovendo essere
prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in
presenza;
    c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento  al  fine  di
dotarsi di una piattaforma digitale o  di  un  cloud  o  comunque  di
strumenti  tecnologici  idonei   a   garantire   la   piu'   assoluta
riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono  trattate  dal
lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalita' agile;
    d) l'amministrazione deve aver previsto un piano  di  smaltimento
del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
    e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento  al
fine  di  fornire  al  personale  dipendente  apparati   digitali   e
tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
    f) l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge
22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:
      1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in  modalita'
agile;
      2) le modalita' e i tempi di  esecuzione  della  prestazione  e
della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonche'
eventuali fasce di contattabilita';
      3) le modalita' e i criteri di  misurazione  della  prestazione
medesima, anche ai  fini  del  proseguimento  della  modalita'  della
prestazione lavorativa in modalita' agile;
    g) le amministrazioni assicurano  il  prevalente  svolgimento  in
presenza  della  prestazione  lavorativa  dei  soggetti  titolari  di
funzioni  di  coordinamento  e  controllo,  dei   dirigenti   e   dei
responsabili dei procedimenti amministrativi;
    h) le amministrazioni  prevedono,  ove  le  misure  di  carattere
sanitario lo richiedano, la  rotazione  del  personale  impiegato  in
presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
  4. Ogni singola  amministrazione  provvede  alla  attuazione  delle
misure previste  nel  presente  decreto  attraverso  i  dirigenti  di
livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio  comunque
denominato e, ove non presenti,  attraverso  la  figura  dirigenziale
generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano  presenti  figure
dirigenziali, il riferimento e' da intendersi a  una  figura  apicale
individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.
  5.  Le  misure  del  presente  provvedimento  si   applicano   alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  87,
comma 4, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  6. Ai fini  dell'omogenea  attuazione  delle  misure  previste  dal
presente decreto, il Ministro per la pubblica amministrazione  adotta
specifiche linee guida che, per  le  misure  previste  dal  comma  3,
lettere  f)  e  h),  sono  oggetto  di  previo   confronto   con   le
organizzazioni sindacali.
  7. Gli accordi individuali di cui all'art. 18, comma 1, della legge
22 maggio 2017, n. 81,  stipulati  in  data  anteriore  a  quella  di
entrata in vigore del presente decreto, restano validi  a  condizione
che siano  rispettate  le  condizionalita'  introdotte  dal  presente
articolo o che siano ad esse tempestivamente adeguati.
                               Art. 2
 
                          Misure in materia
                     di mobilita' del personale
 
  1. Al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro  del  personale
dipendente, anche  con  modalita'  sostenibili,  i  mobility  manager
aziendali delle  pubbliche  amministrazioni  nominati  ai  sensi  del
decreto interministeriale 12 maggio 2021,  elaborano  i  Piani  degli
spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria  competenza  tenendo  conto
delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e
uscita dalle sedi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera b).
  2. Ai medesimi fini gli enti  locali,  tramite  i  propri  mobility
manager d'area di cui al predetto decreto interministeriale, svolgono
un'azione di raccordo costante e continuativo con i mobility  manager
aziendali, sia per le  finalita'  dettate  dall'art.  6  del  decreto
interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica  complessiva  e
coordinata dell'implementazione dei PSCL  e  l'identificazione  e  la
promozione di azioni di  miglioramento  complessivo  dell'offerta  di
mobilita' sul territorio di riferimento alla luce delle  nuove  fasce
di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.
  3.  Sulla  base  delle  informazioni  acquisite   nelle   fasi   di
programmazione  e  di  verifica  dell'implementazione  dei  PSCL,  le
regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, emanano apposite  disposizioni  finalizzate
ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle
nuove fasce di flessibilita' delle pubbliche amministrazioni.
                               Art. 3
 
                  Clausola d'invarianza finanziaria
 
  1. Le amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le regioni e gli  enti
locali, provvedono all'attuazione delle misure derivanti dal presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
  Il  presente  decreto,  previa  sottoposizione   agli   organi   di
controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 8 ottobre 2021
 
                                                Il Ministro: Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2562

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