HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
decreto legge, 6/11/2021
D.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
(GU n.265 del 6-11-2021)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attività

DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
(21G00166)
(GU n.265 del 6-11-2021)
  Vigente al: 7-11-2021  
Titolo I
Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021
Capo I
Turismo


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi  relativi
al Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  coerentemente  con  il
relativo cronoprogramma di tale Piano;
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza  di  un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure,  incluse  quelle  di
spesa, strumentali all'attuazione  del  Piano,  nonche'  di  adottare
misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni titolari degli interventi;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure in tema  di  sistema  di  prevenzione
antimafia,    coesione    territoriale,    gestioni    commissariali,
organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli
organismi sportivi;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 27 e 28 ottobre 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  del  turismo,  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili,   della   transizione   ecologica,   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale,  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale,  dell'economia  e   delle   finanze,   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per  la  pubblica  amministrazione,
dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e della
giustizia;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
      Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche
 
  1. Al fine di migliorare  la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  in
attuazione   della    linea    progettuale    «Miglioramento    delle
infrastrutture  di  ricettivita'  attraverso  lo  strumento  del  Tax
credit» Misura M1C3,  investimento  4.2.1,  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di  cui
al comma 4, un contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  fino
all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di  cui  al
comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.
  2. Per i soggetti di cui al comma 4  e'  riconosciuto  altresi'  un
contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle  spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000
euro. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto  per  un  importo
massimo  pari  a  40.000  euro  che  puo'  essere   aumentato   anche
cumulativamente:
    a) fino ad ulteriori 30.000 euro,  qualora  l'intervento  preveda
una quota di spese per  la  digitalizzazione  e  l'innovazione  delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di  almeno  il  15  per
cento dell'importo totale dell'intervento;
    b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la societa'
abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del  decreto  legislativo
11 aprile  2006,  n.  198,  per  l'imprenditoria  femminile,  per  le
societa' cooperative e le societa' di persone, costituite  in  misura
non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa' di capitali  le
cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai
due  terzi  da  giovani  e  i  cui  organi  di  amministrazione  sono
costituiti  per  almeno  i  due  terzi  da  giovani,  e  le   imprese
individuali gestite da giovani, che operano nel settore del  turismo.
Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono  le  persone
con eta' compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla  data  di
presentazione della domanda;
    c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per  le  imprese  la  cui  sede
operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  3. Gli incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  cumulabili,  a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non  concorrenza
alla formazione del reddito  e  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti  al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L'ammontare massimo del contributo a  fondo  perduto  e'  erogato  in
un'unica soluzione a  conclusione  dell'intervento,  fatta  salva  la
facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non  superiore  al
30  per  cento  del  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte   della
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti  di  solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le  rispettive  attivita'  o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
cauzione costituita, a scelta  del  beneficiario,  in  contanti,  con
bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito  pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno  del  deposito,  presso  le
aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli  assegni  circolari,
presso  la  tesoreria  statale,  a   titolo   di   pegno   a   favore
dell'amministrazione.
  4. Gli incentivi di cui ai commi  1  e  2  sono  riconosciuti  alle
imprese  alberghiere,   alle   strutture   che   svolgono   attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti norme regionali, alle strutture  ricettive  all'aria
aperta, nonche' alle  imprese  del  comparto  turistico,  ricreativo,
fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari,  i
complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
  5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui  redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Il contributo a fondo perduto e  il  credito  d'imposta  sono
riconosciuti in  relazione  alle  spese  sostenute,  ivi  incluso  il
servizio di progettazione, per eseguire, nel  rispetto  dei  principi
della  «progettazione  universale»  di  cui  alla  Convenzione  delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata  a
New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa  esecutiva  ai  sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:
    a) interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  delle
strutture e di riqualificazione antisismica;
    b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  in
conformita' alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
    c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cui
alle lettere a) e b);
    d)  realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di
attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita'
termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24
ottobre 2000, n. 323;
    e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9,  comma
2,  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi  alla
comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non  arrecare  un
danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi  dell'articolo
17 del regolamento UE n. 2020/852.
  7. Per le spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo  progetto  non
coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  e'  possibile  fruire
anche del finanziamento a tasso agevolato previsto  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017  recante
«Modalita' di funzionamento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza
energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54  del  6  marzo
2018, a condizione che almeno il 50  per  cento  di  tali  costi  sia
dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto
delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico delle finanze pubbliche.
  8.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244.  A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato
esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia
delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di   versamento.
L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione  non
deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo,  pena  lo
scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al
terzo  periodo,  il  Ministero  del  turismo,  preventivamente   alla
comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia  delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco  delle
imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e  l'importo  del  credito
concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche'
le eventuali variazioni  e  revoche.  Allo  scopo  di  consentire  la
regolazione contabile delle compensazioni  effettuate  attraverso  il
modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del  credito
d'imposta concesso sono trasferite  sulla  contabilita'  speciale  n.
1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di  bilancio»  aperta  presso  la
Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, in  tutto  o
in parte, con facolta' di  successiva  cessione  ad  altri  soggetti,
comprese le banche e gli altri intermediari  finanziari.  Il  credito
d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato  utilizzato  dal  soggetto  cedente.  Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di
utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del  turismo
provvede al recupero dei relativi importi  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010,  n.  73.  Il
Ministero del turismo provvede alle  attivita'  di  cui  al  presente
comma nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per le modalita' attuative  delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuarsi in via telematica,  anche  avvalendosi  dei
soggetti  previsti  dall'articolo  3,  comma  3,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  si  applica  il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8  agosto
2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministero del turismo, pubblica un  avviso  contenente  le
modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi  previsti  dai
commi 1 e 2, ivi inclusa  l'individuazione  delle  spese  considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma
restando la disciplina di cui al citato decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017  per  quanto  previsto  ai
sensi del comma 7, gli interessati  presentano,  in  via  telematica,
apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
  10. Gli incentivi di cui ai commi 1  e  2  sono  concessi,  secondo
l'ordine cronologico delle  domande,  nel  limite  di  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025,  con  una
riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti  al  supporto
degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.  L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato  sul  sito
istituzionale del Ministero del turismo.
  11. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  si  applicano  anche  in
relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
conclusi, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  a
condizione che le relative spese siano sostenute  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  12. Agli interventi  conclusi  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto  continuano  ad  applicarsi,  ai  fini  del  credito
d'imposta e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126.
  13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al  comma  1
e' ulteriormente autorizzata la spesa di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79,  comma
3,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.  Conseguentemente,
all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  le  parole:  «per  i  tre  periodi  d'imposta»  sono
sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta».
  14. Gli incentivi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con altri contributi, sovvenzioni e  agevolazioni  pubblici  concessi
per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  sono
riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei  limiti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della  Commissione
europea, relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19  marzo
2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19».
Il Ministero del turismo provvede  agli  adempimenti  degli  obblighi
inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo  52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.
  15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli
obiettivi di cui al presente articolo e del grado  di  raggiungimento
degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare  entro
il 31 marzo 2025, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,
provvede ad aggiornare gli standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
  16.  Sono  abrogati  i  commi  2-ter  e  5,  dell'articolo  10  del
decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  17. Agli oneri derivanti dal comma 10  si  provvede  a  valere  sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce  il  rispetto  di
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108.
                               Art. 2
 
         Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
 
  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla  nascita
e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo"
del Fondo di garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento  4.2.4,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  nell'ambito  del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'
istituita una  «Sezione  Speciale  Turismo»  per  la  concessione  di
garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma  4,  e  ai  giovani
fino a 35 anni di eta' che intendono avviare un'attivita' nel settore
turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno  2021,
58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025  e  con
una riserva del 50  per  cento  dedicata  agli  interventi  volti  al
supporto  degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.   La
concessione di garanzie sui  finanziamenti  erogati,  in  conformita'
alla misura M1C3 4.2.4 del  PNRR,  deve  rispettare  le  disposizioni
nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento  del
fondo, in particolare richiamando  la  decisione  C(2010)4505  del  6
luglio 2010 della  Commissione  europea  e  il  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione  europea.  In  fase  di  attuazione   l'intervento   deve
rispettare  il  principio  di  «non  arrecare   danno   significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia  delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE
n. 2020/852 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  giugno
2020.
  2. Le garanzie di cui  al  comma  1,  sono  rilasciate  su  singoli
finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi  di
riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto  del
principio   «non   inquinare   significativamente»,   di   cui   alla
comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare
la continuita'  aziendale  delle  imprese  del  settore  turistico  e
garantire il fabbisogno di liquidita' e gli investimenti del settore.
  3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n.  157  del  7  luglio  2017,  come  autorizzato   dalla   decisione
C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma  1,  si
applicano le seguenti disposizioni:
    a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
    b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5
milioni di euro;
    c) sono ammesse  alla  garanzia  le  imprese  con  un  numero  di
dipendenti non superiore a 499;
    d)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e'
determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40.
Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la
percentuale di copertura della garanzia diretta  e'  stabilita  nella
misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione
finanziaria;  tale  copertura  puo'  essere  incrementata,   mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  all'80  per  cento
dell'importo dell'operazione finanziaria;
    e)  la  percentuale  di  copertura   della   riassicurazione   e'
determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23  del  2020.
Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la
percentuale di copertura della  riassicurazione  e'  stabilita  nella
misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o
da altro fondo di garanzia, a condizione che le  garanzie  da  questi
rilasciate non superino la percentuale massima di  copertura  dell'80
per  cento;  tale  copertura  puo'  essere   incrementata,   mediante
l'utilizzo  dei  contributi  al  Fondo,  previsti  dal  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  al  90  per  cento
dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia  per  la
riassicurazione;
    f) sono ammissibili alla garanzia del  Fondo  i  finanziamenti  a
fronte di  operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  del  soggetto
beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione  al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in  misura  pari
ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere
del finanziamento oggetto di rinegoziazione e  a  condizione  che  il
rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una
maggior  durata  del  finanziamento  rispetto  a  quello  oggetto  di
rinegoziazione;
    g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,  comma  2,  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157  del  7  luglio  2017,  la
garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di
cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni  di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019;
    h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali
che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni
nei   confronti   del   soggetto   finanziatore   classificate   come
inadempienze probabili  o  come  esposizioni  scadute  o  sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle  avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio
2008, purche' la predetta classificazione non  sia  stata  effettuata
prima del 31 gennaio 2020;
    i) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo  10,  comma  2,  del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
    l) per operazioni di investimento  immobiliare  la  garanzia  del
Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite  sui
finanziamenti;
    m)  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta  anche   su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con  l'erogazione  da  parte
del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi.  In  tali  casi,  il
soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una
dichiarazione  attestante  la  riduzione  del  tasso   di   interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
  4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto
previsto dal decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248  e  dalle   disposizioni
operative del Fondo.
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche'
l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano  disponibili  risorse
addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono
all'incremento della misura della garanzia  e  della  riassicurazione
rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d),  ed  e)  e,
previo accordo con il Ministero del turismo e  Mediocredito  Centrale
S.p.a.,  possono  provvedere   all'istruttoria   delle   istanze   di
ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia
di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1.
                               Art. 3
 
Fondo  rotativo  imprese  per  il  sostegno  alle   imprese   e   gli
                investimenti di sviluppo nel turismo
 
  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese
(FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti  di  sviluppo»,
Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per
gli  interventi  di   riqualificazione   energetica,   sostenibilita'
ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a  500.000
euro e non superiore a 10 milioni di  euro  realizzati  entro  il  31
dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.
  2. Sono soggetti beneficiari le  imprese  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, incluse quelle titolari  del  diritto  di  proprieta'  delle
strutture   immobiliari   in   cui   viene   esercitata   l'attivita'
imprenditoriale.
  3.  Il  contributo  diretto  alla  spesa  di  cui  al  comma  1  e'
concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese  e  dei
costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva  del  50  per  cento
dedicata agli interventi volti  al  supporto  degli  investimenti  di
riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1  devono
risultare conformi alla comunicazione della  Commissione  UE  (2021/C
58/01)  e  non  arrecare  un  danno  significativo   agli   obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE  n.  2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  4. A copertura  della  quota  di  investimenti  non  assistita  dal
contributo diretto alla spesa di cui  al  comma  1  e  dall'eventuale
quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli  operatori
economici, e' prevista la concessione di finanziamenti agevolati  con
durata  fino  a  quindici  anni,  comprensivi  di   un   periodo   di
preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti  delle  risorse
disponibili, a valere sulla quota delle risorse  del  Fondo  rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca  di  cui
all'articolo 1, comma 354, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
stabilita  con  delibera   del   Comitato   Interministeriale   della
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai  sensi
dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in  aggiunta
a finanziamenti  bancari,  di  pari  importo  e  durata,  concessi  a
condizioni di mercato.
  5. Gli incentivi di cui al presente  articolo  sono  alternativi  a
quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili  con
altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni  pubblici  concessi  per
gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della  vigente
normativa sugli aiuti di  Stato  e  delle  deroghe  previste  per  il
periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea  2020/C
91  I/01,  come  integrata  dalle  successive   comunicazioni   della
Commissione.
  6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione
e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente  articolo,
in conformita' alla predetta Misura M1C3,  intervento  4.2.5,  e  gli
adempimenti relativi alla gestione  degli  interventi  agevolativi  a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del
contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve  anche  a  quanto
previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata  legge  n.
311 del 2004.
  7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e  provinciali,
nonche'  l'Istituto  per  il  credito   sportivo,   possono   rendere
disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al
comma 1, previo accordo con  il  Ministero  del  turismo,  prevedendo
idonee  forme  di  collaborazione  per  l'istruttoria  relativa  alle
istanze di ammissione agli incentivi  di  cui  al  presente  articolo
presentate a valere sulle predette risorse addizionali.
  8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli  investimenti  di
cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi  a  valere  sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6,  comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  rilasciate  da
SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilita' di risorse a legislazione
vigente.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei  limiti  delle
risorse    finanziarie    disponibili    a    legislazione    vigente
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.
                               Art. 4
 
              Credito d'imposta per la digitalizzazione
                di agenzie di viaggio e tour operator
 
  1.  Per  l'attuazione  della  linea  progettuale  «Digitalizzazione
Agenzie  e  Tour  Operator»,   Misura   M1C3,   investimento   4.2.2,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie
di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12,  e'
riconosciuto un contributo sotto forma di  credito  d'imposta,  nella
misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2024
per investimenti e  attivita'  di  sviluppo  digitale  come  previste
dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106, fino all'importo massimo complessivo cumulato  di  25.000  euro,
nel limite di spesa complessivo di 18  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  60
milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione,  l'intervento
rispetta  il  principio  di   «non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia  delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE
n. 2020/852.
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244.  A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato
esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia
delle entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  Il
credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con  facolta'  di
successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri
intermediari  finanziari.  Il  credito  d'imposta  e'  usufruito  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente. Il credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61  e  109,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'incentivo di cui al  presente  articolo  spetta  nel  rispetto
della vigente normativa sugli aiuti di Stato di  cui  al  regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe  previste  per
il periodo di applicazione del Quadro temporaneo  per  le  misure  di
aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)  1863  della  Commissione
europea  del  19  marzo  2020,  come   integrata   dalle   successive
comunicazioni della Commissione. Il Ministero  del  turismo  provvede
agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale  aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Con decreto del  Ministero  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalita' applicative del presente articolo, anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1.
Capo II
Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria

                               Art. 5
 
             Semplificazione delle procedure riguardanti
                     gli investimenti ferroviari
 
  1. Al  fine  di  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione  dei
traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di  ripresa
e resilienza di cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, nonche' di  ridurre  i  tempi  di  realizzazione
degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    «7.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31  marzo  dell'anno  di  scadenza  del
contratto  di  programma  di  cui  all'articolo  15,   un   documento
strategico,   con   validita'   di   norma   quinquennale,    recante
l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di  passeggeri
e  merci  per  ferrovia,  delle  attivita'  per  la  gestione  e   il
rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonche'
l'individuazione dei  criteri  di  valutazione  della  sostenibilita'
ambientale, economica  e  sociale  degli  interventi  e  i  necessari
standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale  anche  con  riferimento  agli  effetti   dei   cambiamenti
climatici. Il documento strategico contiene, altresi', la descrizione
degli assi  strategici  in  materia  di  mobilita'  ferroviaria,  con
particolare riferimento a: programmi di  sicurezza  e  di  resilienza
delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi  di
legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e
migliorare le prestazioni con riferimento alla rete Sistema nazionale
integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi
prioritari  sulle  direttrici,  nonche'  interventi   prioritari   da
sottoporre a revisione progettuale; attivita' relative al  fondo  per
la progettazione  degli  interventi  e  le  relative  indicazioni  di
priorita'  strategica;  individuazione  delle  priorita'  strategiche
relative  ai  collegamenti  di  ultimo  miglio  dei  porti  e   degli
aeroporti;  localizzazione  degli  interventi,   con   la   specifica
indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in
conformita' agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma  2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18;  le  linee
strategiche   delle   sperimentazioni   relative   alle   innovazioni
tecnologiche e ambientali; la  ricognizione  dei  fabbisogni  per  la
manutenzione  e  i  servizi  per  l'infrastruttura  ferroviaria;   le
metodologie  di  valutazione  degli  investimenti,  con   particolare
riferimento alla  sostenibilita'  ambientale  e  sociale  ed  e  alla
accessibilita'  per  le  persone  con  disabilita';  i   criteri   di
valutazione  delle  performances  del  gestore   e   delle   relative
penalita'.»;
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    «7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla
sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  procede  all'approvazione   di   detto
documento con proprio decreto. Il documento strategico e'  sottoposto
ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento  degli
scenari di carattere eccezionale, secondo le modalita'  indicate  nel
comma 7 e nel presente comma.»;
    b) all'articolo 15:
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un  periodo
minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per  l'attuazione
delle   strategie   di   sviluppo   sostenibile   dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale  come  individuate  nel   documento   di   cui
all'articolo 1, comma 7, e per definire  altresi'  la  programmazione
degli investimenti, anche  previsti  da  specifiche  disposizioni  di
legge, relativi  alla  manutenzione,  al  rinnovo  e  alla  sicurezza
dell'infrastruttura ferroviaria,»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili
finanziari, entro il mese di giugno dell'anno  precedente  all'inizio
di  ciascun  quinquennio  programmatorio  sottopone  lo   schema   di
contratto all'approvazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile,  di  seguito
CIPESS, che adotta la  relativa  delibera  entro  trenta  giorni.  Il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  informa
l'organismo di regolazione, che  si  esprime  entro  quindici  giorni
relativamente ai  profili  di  competenza,  e,  mediante  il  gestore
dell'infrastruttura,  i  richiedenti  e,   su   loro   richiesta,   i
richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema  di  contratto  di
programma, al  fine  di  consentire  agli  stessi  di  esprimersi  al
riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione  del  CIPESS.
La delibera del CIPESS e' sottoposta al controllo di legittimita'  da
parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma  5,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una  piu'
celere realizzazione  degli  interventi  ferroviari,  e'  ammessa  la
registrazione anche parziale della delibera del CIPESS,  che  diviene
efficace limitatamente a quanto  oggetto  di  registrazione.  In  tal
caso, il CIPESS  puo'  adottare,  su  richiesta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibile,  d'intesa  con   il
Ministro dell'economia e delle finanze, una  delibera  integrativa  o
modificativa delle parti non registrate. Lo schema  di  contratto  di
programma e' sottoscritto tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e il  gestore  dell'infrastruttura  entro
quindici giorni dalla registrazione da parte della  Corte  dei  conti
della delibera di approvazione  del  medesimo  schema  da  parte  del
CIPESS. Il contratto  di  programma  sottoscritto  e'  trasmesso  dal
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibile  al
Ministero dell'economia e delle finanze e  al  CIPESS,  con  apposita
informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati  da
specifiche  disposizioni  di  legge  sono  inseriti  di  diritto  nel
contratto di programma in corso alla data di  entrata  in  vigore  di
dette  disposizioni  e  ne  costituiscono   parte   integrante.   Gli
aggiornamenti  di  cui  al  comma  2-bis  danno  evidenza   di   tali
investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono  vincolati
ai sensi delle disposizioni di legge.»;
      3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, il Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
provvedono  alla  sottoscrizione  degli  aggiornamenti  annuali   del
contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento
strategico di cui all'articolo  1,  comma  7.  Gli  aggiornamenti  di
importo pari o inferiore  a  5  miliardi  di  euro  complessivi  sono
approvati con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di
importo superiore a 5  miliardi  di  euro,  al  netto  delle  risorse
finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura
di cui al comma 2.
        2-ter. Il Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  riferisce  annualmente  alle  Camere  sullo   stato   di
attuazione dei contratti di programma.»;
      4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui
all'articolo 1,  comma  7,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,».
  2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026,  il  documento
di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112 e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari  e
alla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31  dicembre  2021  e  lo
schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 e' trasmesso al Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile entro il 31 marzo 2022.
  3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia
di  trasmissione  al  Parlamento  dei  contratti  di  servizio  delle
Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»;
      b) all'articolo 1:
        1) al comma 1, le parole «i contratti di  programma  e»  sono
soppresse;
        2) il comma 2-bis e' abrogato;
        3) al comma 3 le parole «di programma» sono sostituite  dalle
seguenti: «di servizio».
                               Art. 6
 
                Approvazione dei progetti ferroviari
                      e di edilizia giudiziaria
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 48
e' inserito il seguente:
    «Art. 48-bis (Disposizioni urgenti in materia  di  infrastrutture
ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di  ridurre,  in
attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione  degli
interventi relativi alle infrastrutture  ferroviarie,  nonche'  degli
interventi  relativi  alla  edilizia  giudiziaria  e  alle   relative
infrastrutture di supporto, ivi compresi  gli  interventi  finanziati
con risorse diverse da quelle previste dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai
programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei  relativi  lavori
puo' avvenire anche sulla base del progetto di  fattibilita'  tecnica
ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto  progetto  sia  redatto
secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo  48,  comma
7, quarto periodo. In tali casi, la  conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  50  del
2016 e' svolta in forma semplificata ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  la  determinazione  conclusiva
della stessa approva  il  progetto,  determina  la  dichiarazione  di
pubblica utilita' dell'opera ai sensi dell'articolo  12  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e  tiene  luogo
dei pareri, nulla osta  e  autorizzazioni  necessari  ai  fini  della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle  relative  opere  mitigatrici  e  compensative.   Resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della
conferenza  perfeziona,  altresi',  ad  ogni  fine   urbanistico   ed
edilizio, l'intesa tra Stato  e  regione  o  provincia  autonoma,  in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di  variante  degli
strumenti  urbanistici  vigenti  e  comprende  i  titoli  abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante  urbanistica,  conseguente  alla
determinazione     conclusiva     della     conferenza,      comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera.
  2.  Per  gli  interventi  di  edilizia  giudiziaria,  qualora   sia
necessario acquisire il parere obbligatorio del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso
il Provveditorato interregionale  per  le  opere  pubbliche,  cui  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  e'  trasmesso  a  cura
della  stazione  appaltante,  esso  e'   acquisito   nella   medesima
conferenza dei  servizi  sul  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica.
  3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando  l'applicazione
delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di
cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le procedure di valutazione di impatto  ambientale  sono  svolte,  in
relazione agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,  con  le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati  dai
fondi  strutturali  dell'Unione  europea,  nei  tempi  e  secondo  le
modalita' previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
del citato decreto legislativo n. 152 del  2006.  In  relazione  agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV  del  presente  decreto,
per la cui realizzazione e' nominato un commissario straordinario  ai
sensi dell'articolo 4, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
fermo  quanto  previsto  dall'articolo  44,  comma  3,  si   applica,
altresi', la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo  4,
comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  32  del   2019,
compatibilmente    con    i    vincoli     inderogabili     derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli  previsti
dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi  da
quelli di cui al primo e al secondo periodo, i  termini  relativi  al
procedimento per la verifica dell'assoggettabilita' alla  valutazione
di impatto ambientale, nonche' del  procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale sono ridotti della meta'.
  4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  in
relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine  di
cui  all'articolo  25,  comma  3,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto  a  quarantacinque  giorni.  Le
risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel  corso  della
conferenza di servizi di cui al comma 1.
  5. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, la verifica del progetto da porre a  base  della  procedura  di
affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite
in sede  di  conferenza  di  servizi  e  di  valutazione  di  impatto
ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante  procede
direttamente  all'approvazione  del  progetto  posto  a  base   della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  3  non  si  applicano  agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.».
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10  settembre
2021, n. 121.
Capo III
Innovazione tecnologica e transizione digitale

                               Art. 7
 
                Disposizioni per la realizzazione del
                      Polo Strategico Nazionale
 
  1. All'articolo 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo  le  parole  «INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono
aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».
  2. All'articolo  11  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole  «nonche'  per  la  realizzazione  delle
attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221,» sono soppresse;
    b)  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa
servizi S.p.A. di cui all'articolo 535  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66,  in  qualita'  di  centrale  di  committenza,  per
l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di
cui all'articolo 33-septies, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012,  n.  221.  Con  apposite  convenzioni  da  stipularsi  fra   la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la
societa'  Difesa  servizi  S.p.A..  sono  definite  le  modalita'  di
attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai  sensi  del
presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di  Difesa
servizi S.p.A. e ai soggetti, anche  esterni,  che  hanno  in  essere
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la  medesima  societa',
il  divieto  di  cui  all'articolo  53,  comma  16-ter,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2021, n. 165, si applica  limitatamente  ai  due
anni successivi alla cessazione  dell'incarico,  rapporto  di  lavoro
autonomo  o  subordinato.  Per  la  realizzazione   delle   attivita'
assegnate a Difesa servizi S.p.A e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.».
  3. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «o  verso  l'infrastruttura  di  cui  al
comma 4-ter» sono soppresse;
    b) al comma 4, le parole «e 4-ter» sono soppresse;
    c) il comma 4-ter e' abrogato.
  4. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157,  dopo  la  lettera  f-bis)  e'  aggiunta  la  seguente:  «f-ter)
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui  all'articolo
5  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con  riguardo  alla
sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del  sistema  informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.».
  5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata a erogare servizi cloud a  favore
delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in
house e dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN),  nonche'
delle altre amministrazioni centrali  che  gia'  fruiscono  di  detti
servizi sulla base  di  specifiche  disposizioni  normative  e  delle
convenzioni in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ferma restando la possibilita' di avvalersi  della  predetta
societa' per altre tipologie di servizi ai sensi dell'articolo 51 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come  modificato  dal  presente
articolo. Resta  altresi'  ferma  la  possibilita'  per  la  predetta
societa'  di  erogare  servizi   cloud   a   favore   del   Ministero
dell'istruzione sulla base  della  convenzione  gia'  autorizzata  ai
sensi della normativa vigente alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a  5  milioni
di euro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo.
Capo IV
Procedure di spesa

                               Art. 8
 
                   Fondo ripresa resilienza Italia
 
  1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani  integrati
- Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2  b)  e  Sviluppo  e
resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi  BEI)
- M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, e' autorizzata la costituzione  di  un  Fondo  dei  Fondi
denominato «Fondo ripresa  resilienza  Italia»  del  quale  lo  Stato
italiano e' contributore unico e la cui  gestione  e'  affidata  alla
Banca europea per gli investimenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2021/241, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  12  febbario
2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per  l'anno  2021.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
  2.  Ai  fini  dell'immediata  operativita'   del   «Fondo   ripresa
resilienza Italia» di cui al comma 1, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli
investimenti uno  o  piu'  accordi  necessari  a  consentire  la  sua
costituzione ed a trasferire le risorse del  Fondo  su  di  un  conto
corrente  infruttifero  appositamente  acceso  presso  la   Tesoreria
centrale  dello  Stato,  intestato  alla  Banca   europea   per   gli
investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.
  3.  Con  apposito  accordo  di  finanziamento  viene  conferita  la
gestione del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 alla
Banca europea per gli investimenti e vengono definiti,  tra  l'altro,
le modalita' ed i criteri di gestione delle risorse  da  parte  della
Banca,  nel  rispetto  dei  principi  e   degli   obblighi   riferiti
all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di  «non  arrecare
danno significativo all'ambiente (DNSH), le priorita' e la  strategia
di  investimento  del  Fondo,  i  criteri  di  ammissibilita'  per  i
beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti  ed  i
poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonche' i
settori target in cui investire.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'
istituito  il  Comitato  per  gli  investimenti,  presieduto  da   un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto
struttura di coordinamento centrale per l'implementazione  del  PNRR,
composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per
settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo
non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di  presenza  ne'
alcun tipo di emolumento.
  5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del  5
per  cento  dell'importo  totale  delle  contribuzioni   erogate   ai
destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7  per  cento
dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali
in investimenti in equity e quasi-equity, puo' essere destinata  agli
oneri di gestione connessi all'attivita' oggetto degli accordi di cui
ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono
reinvestite  per  gli  stessi  obiettivi  e   le   stesse   priorita'
strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalita'  del
PNRR  e  con  i  principi  di  digitalizzazione,  sostenibilita'   ed
efficienza energetica,  nell'ambito  del  «Fondo  Ripresa  Resilienza
Italia» di cui al comma 1 e' costituita una sezione denominata «Fondo
per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro  per
l'attuazione della linea  progettuale  Sviluppo  e  resilienza  delle
imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3  intervento
4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  con  una  riserva
del 50 per cento dedicata agli interventi  volti  al  supporto  degli
investimenti di riqualificazione energetica per quanto  attiene  alle
linee progettuali riferite al settore turistico.
                               Art. 9
 
Rafforzamento ed efficienza dei processi  di  gestione,  revisione  e
  valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi
  procedimenti
 
  1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026.  Le  risorse  dei  programmi  operativi  complementari
possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico  e  operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
  2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione
delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di  pagamento  dei
debiti commerciali delle pubbliche  amministrazioni,  all'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 861, dopo le  parole  «amministrativa  e  contabile.»
sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022  e  2023
le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono
elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale  residuo  sulla
base dei propri dati contabili previo invio  della  comunicazione  di
cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche  da  parte
delle amministrazioni pubbliche soggette alla  rilevazione  SIOPE  di
cui all'articolo 14, commi 6 e  seguenti,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e previa verifica da parte  del  competente  organo  di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.»;
    b) al comma 862, dopo le parole  «la  contabilita'  finanziaria,»
sono  inserite  le  seguenti:  «anche  nel   corso   della   gestione
provvisoria o esercizio provvisorio,»;
    c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),»  sono  inserite  le
seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli  enti  che  si
avvalgono della  facolta'  prevista  dall'ultimo  periodo  del  comma
861,».
  3. Al fine di favorire la produzione  di  analisi  sull'impatto  su
occupazione e retribuzione del lavoro  dipendente  e  autonomo  e  su
altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  tramite  la  stipula  di  convenzioni  o  l'avvio  di
programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,
possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di  dati  provenienti
da archivi amministrativi e la  loro  integrazione  con  informazioni
provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.
  4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al
comma  3  sono  pubblicati  nel  sito  internet  istituzionale  delle
amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i  tipi
di dati trattati, le fonti utilizzate,  le  misure  di  sicurezza,  i
titolari del trattamento nonche' i  tempi  di  conservazione  e  ogni
altra  garanzia  adottata  per   tutelare   la   riservatezza   degli
interessati, coerentemente con  l'articolo  5  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016.
In ogni caso, i dati trattati sono privati di  ogni  riferimento  che
permetta   l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche
sottostanti.
  5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai  commi
3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.
  6. Al fine di consentire il  tempestivo  avvio  ed  esecuzione  dei
progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del
bilancio dello Stato, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del
Next Generation EU-Italia -  Contributi  a  fondo  perduto»,  di  cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
puo' disporre anticipazioni da destinare ai  soggetti  attuatori  dei
progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di  motivate
richieste presentate dalle amministrazioni  centrali  titolari  degli
interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al
presente  comma  costituiscono  trasferimenti  di  risorse   per   la
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
  7. Le risorse erogate ai sensi del  comma  6  sono  tempestivamente
reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria,  dalle  medesime
amministrazioni titolari degli interventi, a  valere  sui  pertinenti
stanziamenti di bilancio.
  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita',  degli  strumenti  di
analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica  e  dei  processi  di
revisione  e   valutazione   della   spesa,   presso   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, e' istituito il  Comitato  scientifico  per  le
attivita' inerenti  alla  revisione  della  spesa,  con  funzioni  di
supporto alle attivita' di analisi e valutazione  della  spesa  e  di
proposta  all'applicazione  dell'articolo  22-bis  della   legge   31
dicembre 2009, n. 196. Il Comitato  opera  in  relazione  alle  linee
guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce
al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Il  Comitato  indica  i
criteri e le metodologie per la  definizione  dei  processi  e  delle
attivita'  di  revisione  della  spesa,  nonche'  gli  obiettivi   da
perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato,
che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli  di
volta in volta competenti in  relazione  alla  materia  trattata,  un
componente della segreteria  tecnica  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  un   rappresentante   della   Banca   d'Italia,   un
rappresentante dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (Istat),  un
rappresentante della Corte dei  conti.  Alle  riunioni  del  Comitato
possono    essere    invitati    rappresentanti    delle    pubbliche
amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle
materie trattate. La partecipazione alle riunioni  del  Comitato  non
da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Alle spese di funzionamento  del  Comitato  si  provvede  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  9. Per le  attivita'  istruttorie  e  di  segreteria  del  Comitato
scientifico di cui al comma 8 e di supporto agli Ispettorati generali
connesse ai processi valutativi e  di  monitoraggio  della  spesa  e'
istituita,  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  una  apposita
Unita' di missione, che svolge anche attivita' di segreteria tecnica,
cui e' preposto un dirigente di livello generale e due  dirigenti  di
livello non generale, con corrispondente incremento  della  dotazione
organica dirigenziale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  euro
571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a conferire gli incarichi  di  livello
dirigenziale non generale di cui  al  presente  comma  in  deroga  ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10. Per il rafforzamento delle  strutture  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione  di
cui al comma  9  e  i  Nuclei  di  valutazione  della  spesa  di  cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per  le
attivita' di implementazione dei processi di redazione  del  bilancio
di genere e del bilancio ambientale,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato per il biennio  2021-2022,  a  reclutare
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente  di  40  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo
svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di
apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle  vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la  spesa
di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022.
  11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal  presente  articolo
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del  supporto
di societa' a  prevalente  partecipazione  pubblica,  nonche'  di  un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di  comprovata
qualificazione professionale, fino  a  un  importo  massimo  di  euro
50.000 lordi annui per singolo incarico, entro  il  limite  di  spesa
complessivo  di  euro  500.000.  Per   le   medesime   finalita'   il
Dipartimento e' autorizzato a stipulare convenzioni con  universita',
enti e istituti di ricerca. A tal fine e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 600.000 a decorrere dall'anno 2022.
  12. Le risorse iscritte  nel  bilancio  dello  Stato  espressamente
finalizzate alla realizzazione degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza possono essere  versate  sui  conti  correnti
infruttiferi aperti presso la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita'  di
gestione del PNRR.
  13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e  seguenti
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  nonche'  sulle  apposite
contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato  per
la gestione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza - Italia non sono  soggetti  ad  esecuzione  forzata.  Sui
fondi ivi  depositati  non  sono  ammessi  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato,  a  pena  di
nullita' rilevabile anche d'ufficio.  Gli  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento eventualmente  notificati  non  determinano  obbligo  di
accantonamento da parte delle sezioni medesime.
  14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  denominata  «Dotare  le
pubbliche  amministrazioni  italiane   di   un   sistema   unico   di
contabilita'  economico-patrimoniale»,  inserita  nella  missione  1,
componente 1, dello stesso Piano,  sono  svolte  dalla  Struttura  di
governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato con determina del  Ragioniere  generale  dello  Stato  n.
35518 del 5 marzo 2020.
  15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello
Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina
del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto,  per  gli  anni
dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un  importo  annuo
non superiore a 8.000 euro per singolo  componente.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022  al
2026.  Per  il  finanziamento  delle  spese  di  funzionamento  della
Struttura  di  governance,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente.
  16. Al fine di favorire la partecipazione degli  enti  territoriali
alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, le proposte relative ai principi e gli standard contabili
elaborate dallo Standard  Setter  Board  di  cui  al  comma  15  sono
trasmesse,  per  il  parere,  alla   Commissione   Arconet   di   cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale  dello  Stato,
sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518
del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto  stabilito  dai
commi 15 e 16.
  18. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a  3.155.946
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2026  e  a  3.035.946  euro
annui a decorrere dall'anno 2027,  si  provvede  per  3.155.946  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
                               Art. 10
 
Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del  Ministero
  delle politiche agricole alimentari e forestali
 
  1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituto nello stato  di
previsione  della  spesa  del  medesimo  Ministero  il   «Fondo   per
l'attuazione degli interventi del PNRR di  competenza  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della  pesca  e
dell'ippica, previsti dall'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021,
n. 108».
  2. Agli oneri di cui al comma  1,  pari  a  euro  1,5  milioni  per
ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.
Capo V
Zone economiche speciali

                               Art. 11
 
              Modifiche alla conferenza di servizi per
               insediamenti ZES e sportello unico ZES
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5:
      1) al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo  4,
comma 6, opera  uno  sportello  unico  digitale  presso  il  quale  i
soggetti  interessati  ad  avviare  una  nuova   attivita'   soggetta
all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5-bis,  presentano  il
proprio progetto. Lo sportello unico e'  reso  disponibile  anche  in
lingua inglese e opera secondo i migliori standard  tecnologici,  con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in  uso  presso  gli  enti  coinvolti  nell'istruttoria  del
procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con  avviso  pubblicato
sul proprio sito istituzionale, la data  a  partire  dalla  quale  lo
sportello e' reso disponibile. Nelle more  della  piena  operativita'
dello sportello unico digitale, le domande  di  autorizzazione  unica
sono presentate allo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive
(SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine,  gli  enti  titolari
dei SUAP si raccordano con il Commissario;»;
      2) al comma 1,  lettera  a-sexies),  le  parole  «entro  il  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  dicembre
2023»;
      3) al comma 6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Agenzia per la  coesione  affida  i  servizi  tecnologici  per  la
realizzazione dello sportello unico digitale e per la  sua  messa  in
funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si  avvale,
mediante convenzione, di piattaforme gia' in  uso  ad  altri  enti  o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di  2,5  milioni  di
euro,  sono  posti  a  carico  del  PON  Governance  2014/2020  e  in
particolare  sulla  quota  React  UE  assegnata  al  programma  nello
specifico Asse di Assistenza Tecnica e  Capacita'  amministrativa  di
cui alla Decisione della Commissione  Europea  C(2021)  7145  del  29
settembre 2021.»;
    b) all'articolo 5-bis:
      1) al comma 3, dopo le parole  «in  applicazione  dell'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono inserite le  seguenti:
«e seguenti»;
      2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove
le amministrazioni preposte  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute  e  delle
pubblica incolumita', ovvero le  amministrazioni  delle  Regioni,  si
oppongano  alla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto
1990, n. 241, la riunione di cui al comma  4  di  detto  articolo  e'
indetta dall'Autorita' politica delegata per il  sud  e  la  coesione
territoriale, sulla base di una motivata  relazione  del  Commissario
della ZES  interessata.  Le  attivita'  propedeutiche  e  istruttorie
necessarie  all'individuazione,  in  esito  alla  riunione,  di   una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale  collaborazione,
sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.
Se la soluzione condivisa  non  e'  raggiunta,  l'Autorita'  politica
delegata per il sud e la coesione territoriale rimette  la  questione
al Consiglio dei ministri  con  propria  proposta  motivata,  secondo
quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo.
Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita'  produttiva
sia sottoposto a valutazione  di  impatto  ambientale  di  competenza
regionale  e  trovi  applicazione  l'articolo  27-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta
dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario  della  ZES
interessata.  Ove   siano   emerse   valutazioni   contrastanti   tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo  condotto  ad
un  diniego  di  autorizzazione,   il   Commissario   puo'   chiedere
all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale
il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini  di
una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione   degli   interessi
pubblici coinvolti.».
Capo VI
Università e ricerca

                               Art. 12
 
            Borse di studio per l'accesso all'universita'
 
  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, presentato alla Commissione  europea  ai  sensi
degli articoli 18  e  seguenti  del  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle  more
dell'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse  di
studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse  sono
definiti, per il periodo di riferimento del  PNRR,  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca,   in   deroga   alle
disposizioni  del  medesimo  articolo  7,  comma   7,   del   decreto
legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al primo periodo,
le risorse indicate dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo n. 68 del  2012,  e  sono  ripartite  con  le
modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo.
                               Art. 13
 
          Supporto tecnico al Ministero dell'universita' e
                            della ricerca
 
  1. All'articolo  64  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
    «6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi  del
Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e  assolvere  ai  connessi
adempimenti in tema  di  monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
degli investimenti, il Ministero dell'universita' e della ricerca  e'
autorizzato, entro il limite di spesa  di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni
previste dal Programma di gare strategiche  ICT  di  Consip,  servizi
professionali di assistenza tecnica per la  trasformazione  digitale,
il data management, la definizione di strategie e  soluzioni  per  il
cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione
del presente comma, pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  10  milioni  di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della
ricerca.».
                               Art. 14
 
     Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea
 
  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, all'articolo  17,  comma  95,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:
«Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere  l'interdisciplinarieta'  dei  corsi  di   studio   e   la
formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti
formativi complessivi puo' essere riservata  ad  attivita'  affini  o
integrative, comunque relative a settori  scientifico-disciplinari  o
ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,  laboratori,
esercitazioni,  seminari  o  altre  attivita'   purche'   finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.».
  2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con  i  decreti
di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
si provvede alla razionalizzazione e  all'aggiornamento  dei  settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati  gli
insegnamenti, anche al fine di assicurare la  loro  rispondenza  agli
elementi di flessibilita' e di interdisciplinarieta' di cui al  comma
1.
                               Art. 15
 
                        Alloggi per studenti
 
  1. All'articolo 1 della  legge  14  novembre  2000,  n.  338,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, sono aggiunti, in fine  i  seguenti  periodi:  «Al
fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione  e
il  monitoraggio  degli  interventi,  le  procedure  sono  effettuate
esclusivamente   con   modalita'    digitali    e    attraverso    la
informatizzazione  del  processo  edilizio   e   del   progetto   con
l'esclusivo utilizzo di strumenti per  la  rappresentazione  digitale
del processo costruttivo. I progetti  devono  prevedere,  a  pena  di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti
ammessi a finanziamento e sono assegnate  le  relative  risorse,  con
conseguente individuazione ed assegnazione dei posti  letto  riferiti
ai singoli progetti.»;
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      «4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi  individuati  nella
comunicazione della Commissione europea  dell'11  dicembre  2019  sul
Green Deal  europeo,  recepiti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, sono promossi prioritariamente  la  ristrutturazione,  la
trasformazione,  anche  attraverso  interventi   di   demolizione   e
ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la
finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione
e nella gestione degli interventi.».
Titolo II
Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR
Capo I
Ambiente

                               Art. 16
 
                           Risorse idriche
 
  1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
della transizione ecologica e del Ministro delle politiche  agricole,
alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei
costi   della   risorsa»,   sono    inserite    le    seguenti:    «e
dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
      «3-bis. Con il decreto di  cui  al  comma  3  sono  definiti  i
criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in  agricoltura,
e per sostenere l'uso del sistema comune di  gestione  delle  risorse
idriche   (SIGRIAN)    per    usi    irrigui    collettivi    e    di
autoapprovvigionamento.».
  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il  Piano  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  a  valere  sulle
risorse di bilancio del  Ministero  della  transizione  ecologica  e'
adottato, anche per stralci, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
della transizione ecologica previa  intesa  con  i  Presidenti  delle
regioni e delle province autonome di  Trento  e  Bolzano  interessate
agli interventi ammessi a  finanziamento  nei  rispettivi  territori,
corredati dai relativi  cronoprogrammi,  cosi'  come  risultanti  dal
sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto  (CUP),  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e'  effettuato  dalle
amministrazioni titolari dei CUP con il sistema  di  monitoraggio  di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i  sistemi
ad esso collegati e gli interventi sono classificati  sotto  la  voce
"MITE -  Mitigazione  del  rischio  idrogeologico".  Con  i  medesimi
decreti di cui al primo periodo sono  disciplinate  le  modalita'  di
trasferimento   delle   risorse,    le    riprogrammazioni    e    le
rimodulazioni.»;
    b) al quarto periodo, le  parole:  «accordo  di  programma»  sono
sostituite dalle seguenti:  «provvedimento  di  individuazione  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico».
  3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio  2021,  n.  108,  le  parole:  «e   dei   piani   di   assetto
idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani di  assetto
idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale  di
cui all'articolo 6 della decisione  n.  1313/2013/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  su  un  meccanismo
unionale di protezione civile, nonche' del principio di non  arrecare
un danno significativo.».
  4. All'articolo 1, comma 1074, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, il primo periodo e' sostituto dal seguente: «Gli  interventi  di
cui al comma 1073, lettera  b),  sono  individuati  con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo
7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164. I medesimi interventi sono  individuati  attraverso  il  CUP  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».
  5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre  1933,
n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: «da 3.000  euro  a  30.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;
    b) al secondo periodo, le parole: «da  300  euro  a  1.500»  sono
sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».
  6. Allo scopo di garantire  lo  sviluppo  sostenibile  dei  sistemi
idrici sotto il profilo ambientale, per le domande  di  utilizzazione
d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento  di  rilascio  del
relativo titolo, si provvede, su idonea  documentazione  fornita  dal
richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo,  ai  sensi
dell'articolo  4,  paragrafo  7,  della  direttiva   2000/60/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,  su  tutti  i
corpi  idrici  potenzialmente  interessati.  E'  fatto   divieto   di
espandere il  sistema  irriguo  esistente,  anche  se  finalizzato  a
conseguire obiettivi di efficienza, se  i  corpi  idrici  interessati
sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito  di  una
documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici,
anche con riferimento  alla  concentrazione  di  sostanze  inquinanti
nella specifica evoluzione temporale.
                               Art. 17
 
       Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro della transizione  ecologica,  d'intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione
per  la  riqualificazione  dei  siti  orfani  al  fine   di   ridurre
l'occupazione  del  terreno  e  migliorare  il  risanamento   urbano,
conformemente  alle  previsioni  indicate   nella   Misura   M2C4   -
investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma  1  si  applicano  le
definizioni, l'ambito di applicazione e  i  criteri  di  assegnazione
delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo
1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3.  Le  informazioni  necessarie  alla  predisposizione  del  Piano
d'azione sono fornite dalle singole regioni e  province  autonome  di
Trento e Bolzano, secondo le modalita' indicate dal  Ministero  della
transizione ecologica.
                               Art. 18
 
          Proposta di riduzione dei tempi del procedimento
                di valutazione ambientale strategica
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13:
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole   «impatti
ambientali  significativi,»  sono  inserite   le   seguenti:   «anche
transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole  «l'autorita'
competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;
      2) al comma 2,  la  parola  «concordato»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
      3) al comma 5, la lettera f) e' abrogata;
    b) all'articolo 14, comma 2, le  parole  «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
    c) all'articolo 15;
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Valutazione  del
rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»:
      2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «quarantacinque giorni».
                               Art. 19
 
         Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici
 
  1. Al fine di definire gli obblighi  dei  produttori  in  relazione
alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo
24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo:
      1) le parole «del presente decreto relativi al» sono sostituite
dalle seguenti: «della presente disposizione relativi al I, II,  III,
IV e V»;
      2) dopo le parole «nel disciplinare tecnico,» sono inserite  le
seguenti: «dei  medesimi  importi  delle  quote  trattenute  dal  GSE
stesso»;
    b) al terzo periodo, dopo le parole  «modalita'  operative»  sono
inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione»;
    c) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nei  casi  di
ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento
(repowering) degli impianti fotovoltaici  incentivati  esistenti,  il
GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria
di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o
dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti  responsabili  abbiano
gia' prestato la garanzia finanziaria nel trust di  uno  dei  sistemi
collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti  sono  restituiti  ai
soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale  verifica
della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione  del
fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».
Capo II
Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale

                               Art. 20
 
Interventi  comunali  in  materia  di   efficientamento   energetico,
  rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e  messa  in  sicurezza
  degli edifici e valorizzazione del territorio
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e  35»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche'  di
quelli  relativi  all'alimentazione   tempestiva   del   sistema   di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;
    b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:
      «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e
29-bis, confluite  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento
delle  risorse  assegnate  nel  periodo  dal  2020   al   2024,   per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui  alla  lettera  a)
del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli  incarichi  per  la
progettazione  esecutiva  affidati  entro  il   31   dicembre   2021,
comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento  per  gli  affari
interni e territoriali.
      31-ter. I comuni beneficiari  dei  contributi  rispettano  ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli
obblighi  in  materia  di  comunicazione  e   informazione   previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  nonche'  l'obbligo   di
alimentazione del sistema di monitoraggio.
    c) al comma  32,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024,
a concludere i lavori entro il 31  dicembre  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;
    d) al comma 33:
      1) al primo periodo, le parole «per il restante 50  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per  cento  previa
verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio  di
cui al  comma  35  e  del  sistema  di  monitoraggio  previsto  dalla
regolamentazione attuativa del PNRR.»;
      2) all'ultimo periodo, dopo le  parole  «avvenga  previa»  sono
inserite le seguenti:  «verifica  della  completa  alimentazione  del
sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonche'  del  sistema  di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione  attuativa  del  PNRR  e
della»;
    e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
      «42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni  dal
2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.  Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
      42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
      42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui  al  comma
42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR
per la gestione, controllo e valutazione della  misura,  ivi  inclusi
gli obblighi in materia  di  comunicazione  e  informazione  previsti
dall'articolo  34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'  l'obbligo  di
alimentazione del sistema di monitoraggio.».
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 139-bis e' inserito il seguente:
      «139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di  cui  al  comma
139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al  comma  139-bis,
confluite nell'ambito del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN  del  13  luglio
2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026  e  rispettano  ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli  obblighi  in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del  sistema  di
monitoraggio.»;
    b) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche  in  caso  di
mancato rispetto dei termini di conclusione  dei  lavori  di  cui  al
comma 139-ter.».
  3.  Ai  fini  del  rispetto  del  regolamento  (UE)  2021/241   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio  2021,  i  comuni
beneficiari delle risorse di  cui  al  presente  articolo  assicurano
l'alimentazione  tempestiva  del  sistema  di  monitoraggio  per   la
rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli
interventi finanziati,  con  particolare  riferimento  agli  elementi
anagrafici e identificativi  dell'operazione,  della  localizzazione,
dei soggetti correlati all'operazione,  delle  informazioni  inerenti
alle procedure di affidamento dei lavori, dei  costi  previsionali  e
delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e
finanziari, nonche' delle milestone e dei target collegati e di  ogni
altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione  attuativa
del  PNRR.  Conservano,  altresi',  tutti  gli  atti  e  la  relativa
documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati  e  li
rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit. Per  le
finalita' di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano  le
informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio  gia'  operativi  e
conservano la documentazione dei  lavori  utilizzando  le  specifiche
funzioni previste dal sistema  informatico  di  cui  all'articolo  1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
                               Art. 21
 
                           Piani integrati
 
  1. Al fine di favorire una migliore  inclusione  sociale  riducendo
l'emarginazione e le situazioni di  degrado  sociale,  promuovere  la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e  delle
aree pubbliche, nonche' sostenere progetti legati alle smart  cities,
con particolare riferimento ai trasporti ed  al  consumo  energetico,
sono assegnate risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della
linea  progettuale  «Piani  Integrati  -  M5C2  -  Investimento  2.2»
nell'ambito del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  per  un
ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il  periodo
2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di  euro  per  l'anno
2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di
euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e  di
754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede
a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next  Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del
medesimo articolo 1.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per  gli  anni  dal
2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
l),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite  tra  le  citta'
metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione
residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato
della mediana  dell'Indice  di  vulnerabilita'  sociale  e  materiale
(IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).
  4. Al fine di rafforzare  gli  interventi  previsti  dal  comma  1,
nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo
8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro  per
l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento  dei  progetti
ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico  del  bilancio  dei
soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di  mutui  con
BEI, CEB, Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.A.  e  sistema  bancario.
Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore  le  disposizioni
specifiche   che   pongono   limiti   qualitativi   o    quantitativi
all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di  indebitamento
per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli  equilibri  di
cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18  agosto  2000,
n. 267.
  5. Le citta' metropolitane provvedono ad  individuare,  sulla  base
dei criteri di cui ai commi 6, 7 e  8  e  nei  limiti  delle  risorse
assegnate di cui al comma  3,  i  progetti  finanziabili  all'interno
della propria area urbana  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tenendo   conto   delle
progettualita' espresse anche dai comuni  appartenenti  alla  propria
area urbana. Resta fermo che  nel  caso  di  progettualita'  espressa
dalla  citta'  metropolitana  la  medesima  possa   avvalersi   delle
strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto,  diviene
soggetto attuatore.
  6. I progetti oggetto di finanziamento, il  cui  costo  totale  non
puo' essere inferiore a 50 milioni  di  euro,  devono  riguardare  la
manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di
aree pubbliche  e  di  strutture  edilizie  pubbliche  esistenti  per
finalita' di interesse pubblico, il miglioramento della qualita'  del
decoro urbano e del tessuto sociale  e  ambientale,  con  particolare
riferimento allo sviluppo  e  potenziamento  dei  servizi  sociali  e
culturali e alla promozione delle  attivita'  culturali  e  sportive,
nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
cities, con  particolare  riferimento  ai  trasporti  ed  al  consumo
energetico.
  7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a  pena  di
inammissibilita':
    a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e'  superiore  a  99  o
superiore alla mediana dell'area territoriale;
    b) avere un livello progettuale  che  assicuri  il  rispetto  dei
termini di cui al comma 10  e,  in  ogni  caso,  non  inferiore  alla
progettazione preliminare;
    c)   assicurare,   nel   caso   di   edifici    oggetto    riuso,
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di  almeno  due
classi energetiche;
    d) assicurare  l'equilibrio  tra  zone  edificate  e  zone  verdi
nonche'  potenziare  l'autonomia  delle  persone  con  disabilita'  e
l'inclusione sociale attraverso la promozione di  servizi  sociali  e
sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli
all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo  conto
anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie;
    e)  prevedere  la  valutazione  di  conformita'  alle  condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant  Harm),  previsto
dall'all'articolo 17  del  regolamento  UE  2020/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
    f) prevedere  la  quantificazione  del  target  obiettivo:  metri
quadri  area   interessata   all'intervento,   intesa   come   bacino
territoriale che beneficia dell'intervento.
  8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
    a) la possibilita' di partecipazione dei privati,  attraverso  il
«Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo  8  nel  limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
    b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici  nella
proposta progettuale;
    c) la co-progettazione con il terzo settore.
  9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati,  di  cui
al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo  11,  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso  modalita'  guidate
(template)   messe   a   disposizione   dal   Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del  Sistema  CUP,
secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno -  Direzione
centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  le  citta'  metropolitane
comunicano al Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la
finanza  locale  i  progetti  integrati  finanziabili,  completi  dei
soggetti attuatori, dei CUP identificativi  dei  singoli  interventi,
del cronoprogramma di  attuazione  degli  stessi.  A  tal  fine,  con
decreto del  Ministero  dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la
finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e' approvato il modello di  presentazione  delle
proposte progettuali integrate, contenente  le  indicazioni  per  una
corretta  classificazione  dei  progetti  integrati  e  dei   singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.
  10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  assegnate  le
risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato  oggetto
di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli  interventi  che
ne fanno parte (identificati da CUP)  ed  e'  siglato  uno  specifico
«atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri,  indirizzi  ed  i
relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti  attuatori.
L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al  primo  periodo
disciplinano altresi' i termini di avvio  e  conclusione  dei  lavori
(marzo 2026), le modalita' di erogazione e revoca  delle  risorse,  i
contenuti essenziali della documentazione di  gara  per  il  rispetto
DNSH  (Do  Not  Significant  Harm),  previsto  dall'articolo  17  del
regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per  il  rispetto  delle
disposizioni  riportate  nel  PNRR  per  la  gestione,  controllo   e
valutazione  della  misura,  ivi  inclusi  obblighi  in  materia   di
comunicazione  e   informazione   previsti   dall'articolo   34   del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, in base alle  indicazioni  riportate  nell'atto  di
adesione  ed  obbligo  di  cui  al  primo  periodo,  e  l'obbligo  di
alimentazione   del    sistema    di    monitoraggio.    A    seguito
dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno  trasmette
al Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  la
lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato,  per
l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.
  11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i  soggetti
attuatori  assicurano  l'alimentazione  tempestiva  del  sistema   di
monitoraggio per la rilevazione  puntuale  dei  dati  di  avanzamento
attuativo degli interventi  finanziati  con  particolare  riferimento
agli elementi  anagrafici  e  identificativi  dell'operazione,  della
localizzazione,  dei   soggetti   correlati   all'operazione,   delle
informazioni inerenti le procedure di  affidamento  dei  lavori,  dei
costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli  avanzamenti
fisici, procedurali e finanziari,  nonche'  dei  milestone  e  target
collegati  e  di  ogni  altro  elemento  necessario  richiesto  dalla
regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti  gli
atti  e  la  relativa  documentazione  giustificativa   su   supporti
informatici adeguati e li rendono disponibili  per  le  attivita'  di
controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi  all'individuazione
delle progettualita' di cui al comma 5.
                               Art. 22
 
Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con
  le risorse del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  volti  a
  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  si  provvede
all'assegnazione e al trasferimento  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  delle  risorse  finanziarie  della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR),  nella  misura  di   800   milioni   di   euro,   finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a  fronteggiare  il
rischio di alluvione e  il  rischio  idrogeologico  rientranti  nelle
tipologie di cui all'articolo 25, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  il  cui  coordinamento  e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base dei  piani  definiti  d'intesa
tra il citato Dipartimento, le Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro  il  31  dicembre  2021  nel  rispetto  dei
criteri stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.
21 del 26 gennaio 2017. Con il  medesimo  decreto  sono  disciplinate
anche le modalita' di impiego delle citate risorse finanziarie  e  le
relative modalita' di gestione contabile.
                               Art. 23
 
           Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
                 ed estensione delle procedure PNRR
 
  1. All'articolo 1, comma 178,  lettera  d),  sesto  periodo,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole  «di  immediato  avvio
dei lavori»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  il  completamento  di
interventi in corso, cosi' come risultanti  dai  sistemi  informativi
del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,   fermi
restando i requisiti di  addizionalita'  e  di  ammissibilita'  della
spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».
Capo III
Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari

                               Art. 24
 
                 Progettazione di scuole innovative
 
  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza relative alla costruzione di scuole innovative  dal  punto
di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il
massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire
una  didattica  basata  su  metodologie  innovative   e   una   piena
fruibilita' degli ambienti didattici, e' prevista l'indizione  di  un
concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Tale  concorso  e'  indetto  dal
Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli  enti  locali
individuati a seguito  della  procedura  selettiva  per  l'attuazione
delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento  1.1.  In
fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di  «non
arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al
sistema  di  tassonomia  delle  attivita'   ecosostenibili   indicato
all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  2. Il concorso di progettazione e'  articolato  in  due  gradi.  Il
primo grado e' finalizzato alla presentazione  di  proposte  di  idee
progettuali legate agli obiettivi di  cui  al  comma  1.  Il  secondo
grado, cui accedono le migliori  proposte  di  idee  progettuali,  e'
volto alla predisposizione di progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica per ciascuno degli interventi individuati a  seguito  della
procedura selettiva  di  cui  al  comma  1.  L'intera  procedura  del
concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni
dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il  quale  gli  enti
locali  possono   procedere   autonomamente   allo   sviluppo   della
progettazione.  Al  termine  del  concorso  di  progettazione,   tali
progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta'
degli enti locali  che  attuano  gli  interventi.  Ai  vincitori  del
concorso di progettazione e' corrisposto un premio ed e' affidata, da
parte dei suddetti  enti  locali,  la  realizzazione  dei  successivi
livelli di progettazione, nonche' la direzione dei lavori. Al fine di
rispettare  le  tempistiche  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione  sono  nominate
Commissioni  giudicatrici   per   aree   geografiche   per   il   cui
funzionamento e'  previsto  un  compenso  definito  con  decreto  del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo  di  euro
2.340.000,00.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro  per
l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede,  quanto  a
4.233.240 euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360
euro   per   l'anno   2023,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,  della
legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare  «Per  la
scuola. Competenze e  ambienti  per  l'apprendimento»  2014-2020  del
Ministero dell'istruzione sono  trasferite,  per  l'importo  di  euro
62.824.159,15, al Programma  operativo  complementare  «Governance  e
Capacita'  istituzionale»  2014-2020  dell'Agenzia  per  la  coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione  e
il Ministro per il sud e la coesione territoriale,  per  l'attuazione
di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli  interventi
di edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo  con
l'Agenzia per la coesione territoriale.
  5. Per garantire una  piu'  efficace  attuazione  degli  interventi
previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  fino  al
completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre  2026,
in deroga ai regolamenti  di  organizzazione  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e nelle more  del  regolamento
di  organizzazione  di  cui  all'articolo  64,  comma  6-sexies,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  possono  essere  posti  alle
dipendenze dell'apposita unita' di missione di  livello  dirigenziale
generale   istituita   dal   Ministero   dell'istruzione   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
anche   gli   uffici   dirigenziali   di   livello    non    generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e  il  cui
ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le  finalita'  del
Piano,  individuati  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.
Dall'attuazione del presente comma  non  derivano  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
  6.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 55, comma 1:
      1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il  seguente:
«1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto  competente
per  territorio  gli  interventi  che  ha  autorizzato  affinche'  il
Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte  degli  enti  locali
mediante  l'attivazione  di  tavoli  di   coordinamento   finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita';»;
      2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole «del 12  febbraio
2021,» sono aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  dal  regolamento  (UE)
2020/2221, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23  dicembre
2020,»;
    b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo  periodo,  e'
inserito il seguente:  «Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni
dirigenziali di livello generale sono temporaneamente  assegnate  nel
numero  di  una  all'Ufficio  di  gabinetto  e  due   ai   rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di  un
incarico di studio, consulenza e ricerca  per  le  esigenze  connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
                               Art. 25
 
          Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  all'articolo  238,
comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti  periodi:  «In  attuazione
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
presentato alla Commissione europea ai  sensi  degli  articoli  18  e
seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il  dispositivo
per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo,
limitatamente all'anno 2021, possono essere  utilizzate  al  fine  di
consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020.  Con  decreto
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  possono   essere
stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima  per
ciascun settore European  Researce  Council  (ERC),  nell'ambito  dei
progetti eleggibili, ai fini  dell'ammissione  al  finanziamento  dei
PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da  quelle  di  cui  al
presente comma.».
                               Art. 26
 
           Sostegno della mobilita', anche internazionale,
                      dei docenti universitari
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio, e a valere sulle  facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente,  le  universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore  ordinario  e
associato e di ricercatore  mediante  chiamata  diretta  di  studiosi
stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari
o di ricerca esteri, anche se ubicati  sul  territorio  italiano,  in
attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno
un triennio, che ricoprono una posizione accademica  equipollente  in
istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base  di  tabelle
di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,  definite  dal  Ministro
dell'Universita' e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che  abbiano
gia'  svolto  per  chiamata   diretta   autorizzata   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro
dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca  e  di  docenza
nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui
rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata,  ovvero
di studiosi che siano risultati vincitori  nell'ambito  di  specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il  Consiglio  universitario  nazionale,  finanziati,  in   esito   a
procedure  competitive  finalizzate  al  finanziamento  di   progetti
condotti da singoli ricercatori, da  Amministrazioni  centrali  dello
Stato,   dall'Unione    europea    o    da    altre    organizzazioni
internazionali.»;
    b)  al  terzo  periodo  le  parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«Ministro dell'universita' e della ricerca» e dopo le parole  «previo
parere» sono inserite le seguenti: «, in  merito  alla  coerenza  del
curriculum dello studioso  con  il  settore  concorsuale  in  cui  e'
ricompreso il settore scientifico disciplinare  per  il  quale  viene
effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso  dei  requisiti
per il riconoscimento della chiara fama».
  2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
      «5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilanci, e
a valere  sulle  facolta'  assunzionali  disponibili  a  legislazione
vigente, e per  far  fronte  a  specifiche  esigenze  didattiche,  di
ricerca o di terza missione, le universita'  possono  procedere  alla
chiamata di professori ordinari  e  associati  gia'  in  servizio  da
almeno  cinque   anni   presso   altre   universita'   nella   fascia
corrispondente a quella per la  quale  viene  bandita  la  selezione,
ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in  attivita'  di
ricerca o di insegnamento  che  ricoprono  una  posizione  accademica
equipollente presso universita' straniere, sulla base di  tabelle  di
corrispondenza, aggiornate  ogni  tre  anni,  definite  dal  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il  CUN,  mediante  lo
svolgimento di procedure selettive in ordine alla  rispondenza  delle
proposte  progettuali  presentate   dal   candidato   alle   esigenze
didattiche,  di  ricerca  o  di   terza   missione   espresse   dalle
universita'. Per le chiamate di  professori  ordinari  ai  sensi  del
primo periodo, ai candidati e' richiesto il  possesso  dei  requisiti
previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per  le
procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui  all'articolo
16. Le universita' pubblicano sul proprio sito l'avviso  pubblico  ai
fini  della  raccolta  delle  manifestazioni  di  interesse  per   la
copertura di posti di personale docente di cui al presente  articolo.
La presentazione della candidatura ai fini  della  manifestazione  di
interesse  non  da'  diritto,  in  ogni  caso,  all'ammissione   alle
procedure   d'accesso   alle   qualifiche   del   personale   docente
dell'Universita'.  La  proposta  di  chiamata  viene  deliberata  dal
Consiglio di Dipartimento con il voto  favorevole  della  maggioranza
assoluta  dei  professori  ordinari,  nel  caso  di  chiamata  di  un
professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel
caso di chiamata di un  professore  associato,  e  viene  sottoposta,
previo parere del Senato accademico, all'approvazione  del  Consiglio
di Amministrazione, che si  pronuncia  entro  il  termine  di  trenta
giorni.  La  proposta  di  chiamata  puo'  essere   formulata   anche
direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del
Consiglio di Amministrazione secondo le modalita' di cui  al  secondo
periodo.
      5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma  5-bis  possono
partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli
enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti  inquadrati  nei  ruoli  a
tempo  indeterminato,   ovvero   a   tempo   determinato   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, degli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale,  preclinica
e clinica purche' in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale
nella qualifica corrispondente nel settore specifico. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro  della
salute, sono stabilite le modalita' attuative delle  disposizioni  di
cui al presente comma.
      5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.».
    b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita'  stessa»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla chiamata di cui  all'articolo
7, comma 5-bis.».
Capo IV
Servizi digitali

                               Art. 27
 
        Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di  resilienza,  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 3-bis, comma  1-ter,  secondo  periodo,  dopo  le
parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «,  di
quello reso disponibile on-line dall'ANPR  di  cui  all'articolo  62,
ovvero recandosi presso l'ufficio  anagrafe  del  proprio  comune  di
residenza»;
    b) all'articolo 5:
      1) il comma 2-bis e' abrogato;
      2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le
seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»;
    c) all'articolo 6-quater, comma 3, le  parole  «Al  completamento
dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo  le  parole
«al presente articolo nell'ANPR», sono aggiunte le  seguenti:  «e  il
Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e  al
trasferimento dei domicili digitali delle persone  fisiche  contenuti
in ANPR nell'elenco di cui  al  presente  articolo.  Le  funzioni  di
aggiornamento e trasferimento dei dati sono  svolte  con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.»;
    d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato
di indirizzo» sono soppresse;
    e) articolo 62:
      1) al comma 3, secondo periodo,  dopo  le  parole  «svolgimento
delle proprie funzioni» sono inserite le seguenti: «, anche ampliando
l'offerta  dei  servizi  erogati  on-line  a  cittadini  e   imprese,
direttamente o tramite soggetti  affidatari  dei  servizi»;  dopo  il
secondo periodo, e' inserito il seguente:  «I  Comuni  accedono  alle
informazioni  anagrafiche  contenute  in  ANPR,  nel  rispetto  delle
disposizioni in materia di protezione  dei  dati  personali  e  delle
misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi del comma 6, lettera  a),  per  l'espletamento,
anche  con  modalita'   automatiche,   delle   verifiche   necessarie
all'erogazione dei propri servizi e allo  svolgimento  delle  proprie
funzioni.»;
      2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
garantiscono   un   costante   allineamento   dei   propri    archivi
informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR».
  2. All'articolo  21  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
    2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo  sono  soppressi  e,
all'ultimo  periodo,  le  parole  «le   modalita'   di   nomina,   le
attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato  di  indirizzo
e» sono soppresse.
                               Art. 28
 
               Servizio di collegamento delle imprese
              alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati
 
  1. Nell'ambito dell'intervento  «Servizi  digitali  e  cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, le Camere  di  commercio,  per  il  tramite  del
gestore del sistema informativo  nazionale  di  cui  all'articolo  8,
comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione
delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con  la
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter
del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  che  consente  alle
imprese  di  effettuare  controlli  automatizzati  e   di   acquisire
certificati relativi ai propri fatti, stati e qualita'.
  2. Al fine di predisporre  sistemi  informativi  necessari  per  la
messa a disposizione del servizio  di  cui  al  comma  1,  consentire
l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la  manutenzione
fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' stipulata una convenzione tra la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, il  Ministero  dello  sviluppo
economico, Unioncamere  e  Infocamere  in  qualita'  di  gestore  del
servizio, sentita l'AgID e la societa' di cui all'articolo  8,  comma
2, del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il
cronoprogramma di attuazione, le regole  tecniche,  le  modalita'  di
funzionamento, nonche' la misura e le  modalita'  di  erogazione  del
finanziamento  del  progetto  sulla  base  dei  costi  sostenuti.  La
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale  comunica  con
cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze,  anche
sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili  dai  sistemi  di
monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n.  59
del 2021,  le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi e gli  obiettivi  conseguiti.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma per la realizzazione  della  piattaforma,  nel  limite
massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere
sulle risorse degli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.
  3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, adottato di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri  a  carico
delle imprese che usufruiscono del servizio di cui  al  comma  1,  al
fine  di  assicurare  la  remunerazione  dei  costi  a   regime   per
l'erogazione  del  servizio  e  lo   sviluppo   e   la   manutenzione
dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore  informatico  del
servizio.
                               Art. 29
 
                  Fondo per la Repubblica Digitale
 
  1.  Nell'ambito  dell'intervento  «Servizi  digitali  e  competenze
digitali» del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli  anni  2022,  2023,
2024,  2025  e  2026,  e'  istituito  il  «Fondo  per  la  Repubblica
Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito  conto
corrente postale dalle fondazioni di cui al  decreto  legislativo  17
maggio  1999,   n.   153,   nell'ambito   della   propria   attivita'
istituzionale. Le modalita' di gestione del conto di cui al  presente
comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
  2. Il Fondo e' destinato esclusivamente  al  sostegno  di  progetti
rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con  la  finalita'
di  accrescere  le   competenze   digitali,   anche   migliorando   i
corrispondenti indicatori  del  Digital  Economy  and  Society  Index
(DESI) della Commissione europea.
  3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  il  Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite,  le  modalita'  di
intervento del Fondo  di  cui  al  comma  1  e  sono  individuate  le
caratteristiche,   le   modalita'   di   valutazione,   selezione   e
monitoraggio dei progetti da finanziare, al  fine  di  assicurare  la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e  l'efficacia  degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono  altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del medesimo Fondo.
  4. Con il protocollo d'intesa di  cui  al  comma  3  sono  altresi'
definite le modalita' di  costituzione  del  Comitato  strategico  di
indirizzo, il numero dei componenti  e  le  regole  di  funzionamento
dello stesso. Al predetto Comitato e' affidato il compito di definire
le linee strategiche e le priorita' d'azione per l'utilizzo del Fondo
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei processi di selezione e di
valutazione dei progetti  in  considerazione  della  capacita'  degli
stessi  di  accrescere  il  livello  delle  competenze  digitali  dei
cittadini e della  coerenza  con  le  linee  strategiche.  Lo  stesso
protocollo  d'intesa  definisce  le  modalita'  di  costituzione  del
Comitato scientifico indipendente a cui e'  affidato  il  compito  di
monitorare  e  valutare  l'efficacia   ex   post   degli   interventi
finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui  al  presente  comma
non da'  diritto  a  retribuzioni,  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o emolumenti comunque  denominati.  Dall'attuazione
del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
  5. Agli enti di cui al comma 1 e' riconosciuto un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari  al  65  per  cento  dei  versamenti
effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli  anni  2022  e
2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il  contributo
e'  assegnato  secondo  l'ordine  temporale  in  cui  le   fondazioni
comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati  secondo  il
protocollo d'intesa di cui al  comma  3,  fino  a  esaurimento  delle
risorse disponibili che vengono individuate con uno  o  piu'  decreti
del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica o la transizione digitale  a  valere  sulle
risorse del bilancio autonomo  della  Presidenza  del  consiglio  dei
ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a), punto 2, del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101. Il
credito e'  riconosciuto  dall'Agenzia  delle  entrate  con  apposita
comunicazione che da'  atto  della  trasmissione  della  delibera  di
impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme  da  ciascuna
stanziate, nei termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo
d'intesa. Dell'eventuale mancato  versamento  al  Fondo  delle  somme
indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente  tutte  le
fondazioni  aderenti  allo  stesso.  Il  credito  e'  indicato  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
riconoscimento   e   puo'   essere   utilizzato   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale  lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e
previa  adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'  del  diritto   al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e  assicurativi.
La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
sono definite le procedure per la concessione del contributo  di  cui
al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.
  7.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
comunica con cadenza semestrale al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche sulla base dei dati e  delle  informazioni  ricavabili
dai sistemi di monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge n. 59 del 2021, le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di
attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
                               Art. 30
 
                Digitalizzazione dell'intermodalita'
                     e della logistica integrata
 
  1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della
Piattaforma  per  la  gestione  della  rete  logistica  nazionale  in
coerenza con  il  cronoprogramma  previsto  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  trasferite  al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  le
funzioni  di  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  61-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  2. Gli effetti delle convenzioni previste  dall'articolo  1,  comma
456, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  dall'articolo  61-bis,
comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  dall'articolo  1,
comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,  n.  18,  dall'articolo
16-ter del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n.  123,  dall'articolo
1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-bis,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,  ove  non  gia'
scadute, cessano alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, nei limiti  delle  risorse  previste  dai  relativi
stanziamenti o autorizzazioni di spesa:
    a)  all'accertamento  e  all'erogazione  al  precedente  soggetto
attuatore dei contributi eventualmente  ancora  dovuti  in  relazione
alle attivita' specificamente previste dalle  convenzioni  stipulate,
in attuazione dell'articolo 1, comma 456,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma  5,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, e dell'articolo  1,  comma  211,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228;
    b)  in  relazione  alle  convenzioni  stipulate   in   attuazione
dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n.  243  del  2016  e
dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91  del  2017,  nonche'  in
relazione alle attivita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1,  del
decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi  i  pagamenti
gia' effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli
costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di  entrata  in
vigore della  presente  disposizione,  e  strettamente  afferenti  le
attivita' previste dalle citate disposizioni.
  4. Entro il medesimo termine di  cui  al  comma  3,  il  precedente
soggetto attuatore provvede a mettere a  disposizione  del  Ministero
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  tutto  quanto
realizzato  o  in  corso  di  realizzazione   in   attuazione   delle
convenzioni e delle  disposizioni  indicate  nello  stesso  comma  3,
nonche' quanto  necessario  per  assicurare  il  funzionamento  della
piattaforma per la gestione della rete  logistica  nazionale  di  cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
  5. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  puo'
avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di
cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000
annui a decorrere dall'anno  2022,  della  societa'  Rete  Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.A.
  6. Fermo restando quanto previsto dal  comma  5,  al  fine  di  far
fronte  alle  ulteriori  attivita'  derivanti  dall'attuazione  degli
interventi finanziati in tutto o in parte con le  risorse  del  Piano
nazionale di  ripresa  e  resilienza,  la  societa'  Rete  Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.A. e' autorizzata,  in  deroga  all'articolo  19,  comma  5,  del
decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato 19 unita' di personale non dirigenziale, con comprovata
competenza in materia di logistica e di logistica  digitale,  di  cui
due quadri, da inquadrare in base  al  vigente  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro. La societa' Rete Autostrade Mediterranee per  la
logistica, le  infrastrutture  ed  i  trasporti  S.p.A.  provvede  al
reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante  apposita
selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 119.000 euro per  l'anno  2021  e  a  1.426.000  euro  a  decorrere
dall'anno  2022  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5-quinquies,  comma
3,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Capo V
Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile

                               Art. 31
 
Conferimento di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai
  procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
      «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento  delle  migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i  professionisti  assunti  a  tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non
e'  richiesta  la  cancellazione   dall'albo,   collegio   o   ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non  determina
in nessun caso la cancellazione d'ufficio.
      7-quater.   I   professionisti    assunti    dalle    pubbliche
amministrazioni  ai  sensi  del  comma  7-bis.1,  possono   mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi  previdenziali  obbligatori  di
cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103.  E'  in  ogni  caso  escluso
qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b),  nel
caso in cui lo stesso non opti  per  il  mantenimento  all'iscrizione
della cassa previdenziale di appartenenza.»;
    b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo  la  parola  «regioni»  sono
inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e  dopo  le
parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono  inserite
le seguenti «e dell'Autorita' politica delegata per le disabilita'»;
    c) all'articolo 9, comma  1,  le  parole  «delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  e  degli  enti  locali»  sono
sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano» e le parole «, nel numero  massimo  complessivo  di
mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero  minimo  di
mille unita'», e dopo le parole «per il supporto  ai  predetti  enti»
sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».
                               Art. 32
 
                              FormezPA
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il
comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Le  amministrazioni  dello
Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di  comuni  e  le
comunita' montane, le altre amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  gli
enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione
di cui al comma 1.».
                               Art. 33
 
              Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni
 
  1. Al fine di  assicurare  il  coordinamento  delle  relazioni  tra
Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e gli  enti  territoriali  e'  istituito,
presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le  Regioni  e
le Province autonome di Trento e  Bolzano,  denominato  «Nucleo  PNRR
Stato-Regioni».
  2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo  fino  al  31  dicembre
2026.
  3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il
supporto tecnico per la realizzazione delle attivita'  di  competenza
volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal  PNRR  in
raccordo  con  le  altre  amministrazioni  dello  Stato  titolari  di
interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a:
    a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali
con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e  gli  enti
locali;
    b) prestare supporto alle Regioni e  alle  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le  linee  del
PNRR, di un progetto  avente  particolare  rilevanza  strategica  per
ciascuna  Regione  e   Provincia   Autonoma,   denominato   «Progetto
bandiera»;
    c) prestare attivita' di assistenza agli enti  territoriali,  con
particolare riferimento ai piccoli  comuni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni  insulari  e
delle zone montane, anche in raccordo  con  le  altre  iniziative  di
supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
    d) condividere con le competenti strutture della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  le  informazioni  raccolte  e   comunicare,
d'intesa con  le  medesime  strutture,  le  attivita'  svolte,  anche
mediante la progettazione e gestione di uno spazio  web  informativo,
dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di
cui alla lettera c).
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'
per le attivita'  di  competenza,  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale,  di  cui
una  con  qualifica  dirigenziale  di  livello  generale  e  due  con
qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il  personale  delle   altre   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo,  2001,  n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  che  e'  collocato  in  posizione  di
comando  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto   dai
rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente e' comprensivo  delle
unita' di personale non  dirigenziale  di  cui  alla  tabella  A  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  luglio  2021,
recante ripartizione  delle  unita'  di  personale  non  dirigenziale
previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, e sostituisce le  unita'  organizzative  di  cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2021, che e' conseguentemente modificato  al  fine
di definire compiti e assetto organizzativo  della  nuova  struttura.
Alle  posizioni  dirigenziali  di  cui  al  predetto  contingente  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  15,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.  Per  le  finalita'  del  presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno  2021  e  di
euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il
finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma
1 si provvede nell'ambito delle risorse  disponibili  a  legislazione
vigente assegnate al predetto Dipartimento.
  5. Gli incarichi dirigenziali e i  comandi  o  i  fuori  ruolo  del
personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre
2026.
  6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate  le  risorse  di  cui
alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo
7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1°  gennaio
2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa'  a  prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a
un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per  singolo  incarico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, di comprovata qualificazione  professionale,  entro  il
limite  di  spesa  complessivo  di  euro  300.000.  A  tal  fine   e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  110.437
per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal  2022
al   2026,   si   provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 34
 
Reclutamento  di  personale  per  il  Ministero   della   transizione
  ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica
  del PNRR
 
  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e  i  traguardi
della transizione ecologica  previsti  nell'ambito  del  PNRR,  anche
fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per
il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di  cui  al
medesimo Piano,  nonche'  per  fornire  supporto  alla  struttura  di
missione di cui all'articolo 17-sexies  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e'  assegnato,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2023, un apposito contingente massimo  di  centocinquantadue  unita',
nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso  di  specifica
ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di
processi  complessi  nell'ambito  della  transizione   ecologica   ed
energetica o della tutela del  territorio  o  della  biodiversita'  o
dello sviluppo  dell'economia  circolare,  nonche'  di  significativa
esperienza  almeno  triennale  in  tali  materie,  ovvero  anche   da
personale di livello non dirigenziale, collocato  fuori  ruolo  o  in
posizione di  comando  o  altra  analoga  posizione,  prevista  dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  con  esclusione  del  personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con  decreto  del  Ministro
della  transizione   ecologica,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione
del contingente ed i compensi degli esperti.
  2.  Gli  esperti  di  cui  al  comma  1  sono  individuati   previa
valutazione  dei   titoli,   delle   competenze   e   dell'esperienza
professionale  richiesta  e  almeno  un  colloquio  che  puo'  essere
effettuato anche in modalita'  telematica.  Le  predette  valutazioni
selettive ovvero loro singole  fasi  possono  essere  effettuate  con
modalita' telematiche anche automatizzate.
  3. Per le esigenze  di  funzionamento  connesse  all'attivita'  del
contingente di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  complessiva
massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7  milioni  di  euro
per  l'anno  2022  e  1,6  milioni   di   euro   per   l'anno   2023,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e, per euro 4,3 milioni di euro per  l'anno
2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.
                               Art. 35
 
         Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia
 
  1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Il bando indica
in relazione alle  assunzioni  degli  uffici  giudiziari  siti  nella
Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo  di  lingua
tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina  e
prevede  come   requisito   per   la   partecipazione   il   possesso
dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo  equipollente,  delle
lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,
numero 4), del decreto del  Presidente  dalla  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752.».
  2. Al fine di incrementare il livello di  efficacia  ed  efficienza
dell'azione del  Ministero  della  giustizia  a  livello  di  singolo
ufficio giudiziario nell'attuazione del  processo  di  riforma  e  di
innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire  un
monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della
giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi
conoscitivi di natura statistica, al decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 16, comma 3:
      1)  alla  lettera  b),  le  parole  «anche  informatici»   sono
soppresse;
      2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei beni ad essi relativi;»;
      3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) servizi
per la transizione digitale della giustizia, l'analisi  statistica  e
le politiche di coesione:  gestione  dei  processi  e  delle  risorse
connessi alle tecnologie  dell'informazione,  della  comunicazione  e
della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e  analisi
dei dati relativi a  tutti  i  servizi  connessi  all'amministrazione
della giustizia; implementazione delle procedure di raccolta dei dati
e  della  relativa  elaborazione  statistica   secondo   criteri   di
completezza, affidabilita', trasparenza e  pubblicita';  monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia  con  particolare  riferimento
alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi  di  definizione  dei
procedimenti   negli   uffici   giudiziari;    coordinamento    della
programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale  e
comunitaria e di coesione.»;
    b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
      «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei  compiti  indicati
al  comma  3,  il  Ministero  della  giustizia,  fermo  il   disposto
dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.
24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti
i servizi connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
raccolti dagli uffici giudiziari.»;
    c) all'articolo 17,  la  parola  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  2,  con
decorrenza   non   anteriore   al   1°   marzo   2022,    nell'ambito
dell'amministrazione  giudiziaria  e'  istituito  un  posto  di  Capo
dipartimento, un posto di  vice  Capo  dipartimento  e  un  posto  di
funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e'  resa  stabile  la
struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle
politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,
inclusi  i  due  uffici  dirigenziali  di   livello   non   generale.
Conseguentemente, la dotazione organica  del  personale  dirigenziale
dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni  di
livello generale e di tre posizioni di livello non generale.
  4.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria e  per  il  potenziamento
dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non  anteriore  al
1° marzo  2022,  e'  istituita  una  apposita  struttura  di  livello
dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi  e  degli
interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la
dotazione  organica  del  personale  dirigenziale  penitenziario   e'
aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario.
  5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 e 4,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  e
fino  al  30  giugno  2022,  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.285.376 per l'anno  2022,  di  euro
1.542.450 per l'anno 2023, di euro 1.546.256 per ciascuno degli  anni
2024 e 2025, di euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026  e  2027,
di euro 1.553.867 per ciascuno  degli  anni  2028  e  2029,  di  euro
1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031  e  di  euro  1.561.478
annui a decorrere dall'anno 2032, cui  si  provvede,  quanto  a  euro
1.285.376 per l'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia  e,  quanto  a
euro 1.542.450 per l'anno 2023, euro  1.546.256  per  ciascuno  degli
anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e  2029,  euro  1.557.672
per ciascuno degli anni 2030 e 2031  e  di  euro  1.561.478  annui  a
decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Al fine di conseguire gli  obiettivi  di  complessiva  riduzione
dell'arretrato della Giustizia  amministrativa  stabiliti  dal  Piano
nazionale  per  la  ripresa  e  la  resilienza,  qualora  i  concorsi
espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i  posti
messi a concorso, l'Amministrazione  puo'  coprire  i  posti  rimasti
vacanti, a parita' di spesa, mediante scorrimento  delle  graduatorie
dei  candidati  risultati  idonei,  non  vincitori,  anche  di  altro
profilo,    tenuto    conto    dell'effettivo    fabbisogno     delle
professionalita' dei candidati  idonei  presenti  nelle  graduatorie,
oppure mediante una  nuova  procedura  concorsuale  alla  quale  sono
ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda  per
la  procedura  indetta  dal  Segretario  generale   della   Giustizia
amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi
a partecipare alla prova scritta del corrispondente  profilo  perche'
non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del  bando.
Alla nuova procedura e' ammesso un numero di candidati pari a  cinque
volte i posti messi a concorso  per  ciascun  profilo.  La  procedura
concorsuale  e'  unica  per   ogni   Ufficio   giudiziario   previsto
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80  del  2021  ed  e'
costituita da una prova scritta.
                               Art. 36
 
          Potenziamento dell'unita' per la semplificazione
 
  1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio  2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2006, n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita'  per  la
semplificazione.»;
    b)  le  parole  «e  la  qualita'  della   regolazione»,   ovunque
ricorrano, sono soppresse;
    c) al settimo periodo le parole «della segreteria  tecnica»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unita'»;
    d)  dopo  il  settimo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione  e'  costituita
da  una  figura  dirigenziale  di  prima  fascia  con   funzioni   di
coordinatore, individuata tra figure, anche  estranee  alla  pubblica
amministrazione,  di  comprovata   esperienza   nel   settore   della
legislazione e  della  semplificazione  normativa  e  da  tre  figure
dirigenziali di  seconda  fascia,  scelte  anche  tra  estranei  alla
pubblica amministrazione, e da un  contingente  di  sette  unita'  di
personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti
ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a
tre, tra estranei alla pubblica  amministrazione.  Dell'Unita'  fanno
parte inoltre non piu' di cinque  esperti  di  provata  competenza  e
quindici componenti scelti tra esperti nei settori di  interesse  per
l'attuazione delle funzioni delegate del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732
per l'anno 2021 e a euro 136.388  annui  a  decorrere  dal  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 37
 
               Integrazione della Commissione tecnica
                      per i fabbisogni standard
 
  1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «la Commissione e'  formata  da  undici  componenti»
sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione e' formata da  dodici
componenti»;
    b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari  regionali  e
le  autonomie,»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «uno   designato
dall'Autorita'   politica   delegata   in   materia    di    coesione
territoriale,».
                               Art. 38
 
Proroga  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e   del
  Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia  italiana  del
  farmaco
 
  1. Nelle more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere  gli  investimenti  in
ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui  farmaci  in  attuazione
della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al  28  febbraio  2022,
restano  in  carica  i  componenti   della   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR),  di
cui  all'articolo  19  del  decreto  del  Ministro  della  salute  20
settembre 2004, n. 245,  nominati  con  decreto  del  Ministro  della
salute del 20 settembre 2018.
                               Art. 39
 
            Inviato speciale per il cambiamento climatico
 
  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «L'inviato speciale  e'
individuato  nell'ambito  del  personale  di   livello   dirigenziale
dipendente di amministrazioni pubbliche.  Per  lo  svolgimento  delle
funzioni non spettano emolumenti  o  compensi,  comunque  denominati,
aggiuntivi oltre a  quelli  gia'  in  godimento,  ferma  restando  la
corresponsione del  trattamento  economico  di  missione  nei  limiti
spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;
    b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021,  euro  211.620  per  l'anno
2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».
                               Art. 40
 
Razionalizzazione e semplificazione del sistema  di  servizio  civile
                             universale
 
  1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio
civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n.  40,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2:
      1) alla lettera a), le parole «per piani  annuali,  articolati»
sono soppresse;
      2) la lettera b) e' soppressa;
    b) all'articolo 4:
      1) al comma 1, le parole «modulato per Piani annuali  ed»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «,   suscettibile   di   aggiornamento
annuale,»;
      2) al comma 2, le parole «e i Piani annuali tengono conto» sono
sostituite delle seguenti: «tiene conto»;
      3) al comma 3, le parole «e i Piani  annuali,  in  relazione  a
ciascun anno» sono soppresse e la parola «contengono»  e'  sostituita
dalla seguente: «contiene»;
      4) al comma 4, le parole «ed i Piani annuali sono  predisposti»
sono sostituite dalle seguenti: «e' predisposto» e  le  parole  «sono
approvati» sono sostituite dalle seguenti: «e' approvato»;
    c) all'articolo 5:
      1) al comma 5, le parole «e  nei  limiti  della  programmazione
finanziaria prevista all'articolo 24» sono soppresse ed e'  aggiunto,
in  fine,  il  seguente  periodo:  «I  programmi  di  intervento   da
finanziare sono individuati  ogni  anno  con  decreto  dipartimentale
sulla base  delle  risorse  disponibili  indicate  nel  documento  di
programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.»;
      2) al comma 7, le parole  «dai  Piani»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal Piano»;
    d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le  parole
«e dei Piani annuali» sono soppresse.
Titolo III
Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport
Capo I
Gestioni commissariali e Alitalia

                               Art. 41
 
                    Comprensorio Bagnoli-Coroglio
 
  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50»;
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
      «10-bis. Ferma restando l'applicazione  del  comma  9  relativa
alle modalita' di approvazione del programma, qualora nella  fasi  di
istruttoria riferite all'elaborazione della  proposta  di  programma,
ovvero di  attuazione  dello  stesso,  emergano  dissensi,  dinieghi,
opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo  di  un
ente territoriale interessato che, secondo la  legislazione  vigente,
sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento  e  non
sia  previsto  un  meccanismo  di  superamento   del   dissenso,   il
Commissario straordinario, propone al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri le opportune iniziative ai fini  dell'esercizio  dei  poteri
sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
    c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
      «11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11,  il
Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025,  e'  individuato
nel Sindaco pro tempore di  Napoli.  Il  Commissario  e'  nominato  a
titolo  gratuito  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottare entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Con  il  predetto  decreto  e',
inoltre, definita la struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni   commissariali,   posta   alle   dirette   dipendenze   del
Commissario, composta da un contingente massimo di personale  pari  a
dieci unita' di livello non dirigenziale  e  due  unita'  di  livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente, educativo e amministrativo  e  tecnico  e  ausiliario  delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle  modalita'  di
reperimento e  alla  retribuzione  del  personale  non  dirigenziale,
quanto previsto dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  del  predetto
personale,  e'  reso  indisponibile,  per   tutta   la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento,  al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di
posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi
attribuiti ai titolari  di  incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione.  Detto  personale  dirigenziale   e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico  e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza,  che  resta  a  carico  della   medesima,   mentre   il
trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo   della   struttura
commissariale. La struttura cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre  a  quanto
previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea.
Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli  interventi
di cui al presente comma e'  autorizzata  l'apertura  di  un'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario  straordinario,  nella
quale confluiscono le  risorse  pubbliche  all'uopo  destinate.  Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura  si  provvede,
nel limite di 57.816 euro per l'anno  2021  e  di  346.896  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2025,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190.  Il  Commissario  puo'  avvalersi,  per  le
attivita' strumentali all'esercizio  delle  proprie  funzioni,  delle
strutture e degli uffici  tecnici  e  amministrativi  del  comune  di
Napoli,  dei  provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,
nonche', mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Il
Commissario  puo'  altresi'  avvalersi,  in  relazione  a   specifici
interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui
cio' sia strettamente necessario per  il  piu'  celere  conseguimento
degli obiettivi del programma, di  altri  Soggetti  attuatori,  quali
concessionari  di  servizi  pubblici  e  societa'  a   partecipazione
pubblica o  a  controllo  pubblico,  o  altri  organismi  di  diritto
pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In  tal  caso,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  su
proposta del Commissario si provvede alla conseguente  riduzione  dei
compensi riconosciuti al  Soggetto  attuatore  di  cui  comma  12  in
relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»;
    d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle  infrastrutture
e  dei  trasporti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e  della  cultura»  e,  al  secondo
periodo, dopo le parole «al  predetto  programma»  sono  inserite  le
seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli
altri  soggetti  rappresentativi  di  interessi  diffusi,  a  livello
nazionale o locale, il cui scopo  associativo  sia  connesso  con  le
tematiche trattate»;
    e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
«Considerata la complessita' della  pianificazione  e  la  necessita'
che,  ai  fini  della  VAS,  siano  previamente  definiti  i  profili
localizzativi e le azioni che, in ragione  della  loro  pluralita'  e
contestualita', sono suscettibili di generare  effetti  cumulativi  e
sinergici, puo' procedersi alla valutazione integrata della  VAS  con
la  VIA.  In  tal  caso  la  valutazione  integrata   e'   effettuata
dall'Autorita' competente per la VAS  e  si  conclude  con  un  unico
provvedimento.»;
    f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1.  Il
Soggetto attuatore redige e trasmette al  Commissario,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo  alle  attivita'
di  realizzazione  di  infrastrutture  e  di   rigenerazione   urbana
dell'area interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
di cui al comma 3, che e' approvato  con  proprio  provvedimento  dal
Commissario entro i successivi quindici  giorni.  Gli  interventi  da
realizzare sono identificati dal Codice Unico di  Progetto  (CUP)  ai
sensi dell'articolo  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3.  Il
monitoraggio  della  realizzazione   dei   predetti   interventi   e'
effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il Commissario, in caso di mancata  trasmissione  del  cronoprogramma
nonche' di  mancato  rispetto  dello  stesso,  dispone,  con  proprio
provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle
Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per
cento.
      13-bis.2. In caso di mancato rispetto  da  parte  del  soggetto
attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione
del programma, o di suoi stralci,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione  di  atti  e   provvedimenti   necessari   all'avvio   degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti del suddetto programma,  nonche'  qualora  sia  messo  a
rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti
dallo stesso, il Commissario straordinario, informata  la  cabina  di
regia di cui al comma 13, assegna al soggetto  attuatore  interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In  caso  di
perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita  la  cabina
di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o  l'ufficio,
ovvero in alternativa  nomina  altro  soggetto  attuatore,  al  quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti necessari,  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi,  anche  avvalendosi  delle  societa'  in
controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e  o),
del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  o  di   altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto
attuatore inadempiente non sono riconosciuti  compensi.  In  caso  di
gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita
la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto
attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e  la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
    g)  dopo  il   comma   13-quater   e'   aggiunto   il   seguente:
«13-quinquies. Gli interventi relativi  alle  aree  del  comprensorio
Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro  particolare  complessita'  e
della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi
tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione  e  accelerazione
previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto,  del  medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021.».
  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il  soggetto  attuatore  di  cui
all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, consegna al nuovo Commissario il quadro  degli  interventi  gia'
realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con  indicazione
del  Codice  Unico  di  Progetto,  dei  relativi  costi  e  fonti  di
finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle
criticita' emerse nella realizzazione degli interventi previsti.
                               Art. 42
 
                          Citta' di Taranto
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2012,  n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, le  parole  «un  anno,  prorogabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre
2023»;
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'  definita   la
struttura di supporto per l'esercizio delle  funzioni  commissariali,
posta  alle  dirette  dipendenze  del  Commissario,  composta  da  un
contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello  non
dirigenziale, e una  unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale
appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo    e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Si applica,  in  relazione  alle  modalita'  di  reperimento  e  alla
retribuzione  del  personale  non   dirigenziale,   quanto   previsto
dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.   Ferme
restando le  predette  modalita'  di  reperimento,  al  personale  di
livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione  in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari
di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  nonche'  un'indennita'  sostitutiva  della
retribuzione  di  risultato,  determinata   con   provvedimento   del
Commissario straordinario, di importo non superiore al 50  per  cento
della retribuzione di  posizione.  Detto  personale  dirigenziale  e'
posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o  altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e  conserva  lo
stato   giuridico   e   il   trattamento    economico    fondamentale
dell'amministrazione  di  appartenenza,  che  resta  a  carico  della
medesima, mentre il trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo
della struttura  commissariale.  La  struttura  cessa  alla  scadenza
dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi,  dinieghi,
opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo  di  un
ente territoriale interessato che, secondo la  legislazione  vigente,
sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento,  e  non
sia  previsto  un  meccanismo  di  superamento   del   dissenso,   il
Commissario straordinario propone al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  le  opportune   iniziative.   Si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108. Agli oneri  relativi  alle  spese  di  personale
della struttura commissariale di cui al presente  comma  si  provvede
nel limite di 28.908 euro per l'anno  2021  e  di  173.448  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2023,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.».
                               Art. 43
 
         Potenziamento della struttura del Commissario unico
              per la bonifica delle discariche abusive
 
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «ivi  inclusi  i  membri  della
Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite  le  seguenti:
«eccetto i subcommissari eventualmente  individuati  dal  Commissario
unico ai sensi del comma 3-bis»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      «1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui
al comma 1 sono  estese  su  richiesta  delle  singole  regioni  agli
interventi di bonifica o messa in sicurezza delle  discariche  e  dei
siti contaminati di competenza regionale, nonche'  su  richiesta  del
Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti  contaminati  di  interesse  nazionale,  limitatamente  ai  soli
interventi per i quali  sono  stati  gia'  previsti  finanziamenti  a
legislazione vigente con  contestuale  trasferimento  delle  relative
risorse da parte degli enti richiedenti.  Sulla  base  di  intese  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento  che
saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;
    c) al comma 3, le parole «dodici unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici unita'»;
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a  un  massimo
di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di
supporto di cui al comma 3, che  operano  sulla  base  di  specifiche
deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun  subcommissario  e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro  annui.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 324.000 euro annui».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari  a  324.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare.
                               Art. 44
 
                 Disposizioni in materia di Alitalia
 
  1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  11-quater,   comma   9,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  puo'  essere  utilizzato,  nei
limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il  rimborso  degli
indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non  utilizzati  nonche'
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione  straordinaria,
anche  non  connessi  con  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.
L'indennizzo e' erogato nell'ipotesi in  cui  non  sia  garantito  al
contraente un analogo servizio di trasporto  ed  e'  quantificato  in
misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il
Ministero  dello  sviluppo  economico   provvede   al   trasferimento
all'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.A.   e   all'Alitalia
Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla
base  di  specifica  richiesta  dei   Commissari   straordinari   che
quantifica l'ammontare complessivo dei  titoli,  voucher  o  analoghi
titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.
Capo II
Imprese agricole

                               Art. 45
 
                Compensazione per le imprese agricole
 
  1. All'articolo  01  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
comma 16 e' sostituito dal seguente:
    «16. Fermo  restando  il  rispetto  della  normativa  europea  in
materia  di  aiuti  di  Stato,  per  le  imprese  agricole,  ai  fini
dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  10,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo  1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e  nell'articolo  31
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento
degli aiuti comunitari  e  nazionali,  gli  organismi  pagatori  sono
autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti
da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi  dell'articolo  18
del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  con  i  contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti
alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli  interessi
di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute  a  titolo  di
sanzione. A tale  fine,  l'istituto  previdenziale  comunica  in  via
informatica i  dati  relativi  ai  contributi  previdenziali  scaduti
contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli organismi pagatori e ai  diretti  interessati,  anche  tramite  i
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165.
In caso  di  contestazioni,  la  legittimazione  processuale  passiva
compete all'istituto previdenziale.».
Capo III
Sport

                               Art. 46
 
             Fondi per il rilancio del sistema sportivo
 
  1. Al fine di potenziare il  supporto  agli  organismi  sportivi  e
consentire la ripartenza delle relative attivita', per  l'anno  2021,
e' riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore di Sport e
Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di
cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del primo  periodo,
pari  a  euro  27.200.000  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  34,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Titolo IV
Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia
Capo I
Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

                               Art. 47
 
  Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende
 
  1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nel
caso in cui risultino applicate le misure previste dall'art.  94-bis,
il Tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento
di cui al comma 2 lett. b).).»;
    b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale,  sentiti
il procuratore  distrettuale  competente  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  tribunale,  sentiti   il   procuratore   distrettuale
competente, il prefetto  che  ha  adottato  l'informazione  antimafia
interdittiva nonche'»;
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:  «7.  Il  provvedimento
che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o
il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo  sospende  il
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti  di  cui
all'articolo  94.  Lo  stesso  provvedimento  e'   comunicato   dalla
cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale  l'impresa,
ai fini dell'aggiornamento della banca  dati  nazionale  unica  della
documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e' valutato anche
ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei
successivi cinque anni.».
                               Art. 48
 
            Contraddittorio nel procedimento di rilascio
                     dell'interdittiva antimafia
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 92:
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Procedimento  di
rilascio delle informazioni antimafia»;
      2) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
        «2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli  esiti
delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti  i
presupposti per l'adozione dell'informazione  antimafia  interdittiva
ovvero  per  procedere   all'applicazione   delle   misure   di   cui
all'articolo  94-bis,  e  non  ricorrano  particolari   esigenze   di
celerita'  del  procedimento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al
soggetto  interessato,  indicando  gli   elementi   sintomatici   dei
tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  Con  tale  comunicazione   e'
assegnato un termine non superiore  a  venti  giorni  per  presentare
osservazioni scritte, eventualmente corredate da  documenti,  nonche'
per  richiedere  l'audizione,  da  effettuare  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non  possono
formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi
informativi  il  cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare
procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso,  ovvero
l'esito di altri  accertamenti  finalizzati  alla  prevenzione  delle
infiltrazioni  mafiose.  La  predetta  comunicazione  sospende,   con
decorrenza  dalla  relativa  data  di  invio,  il  termine   di   cui
all'articolo  92,  comma  2.  La  procedura  del  contraddittorio  si
conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta
comunicazione.
        2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio  di  cui
al  comma  2-bis,  il  prefetto,  ove   non   proceda   al   rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria:
          a) dispone l'applicazione delle misure di cui  all'articolo
94-bis, dandone comunicazione, entro cinque  giorni,  all'interessato
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici
dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  siano   riconducibili   a
situazioni di agevolazione occasionale;
          b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo
alla  comunicazione  all'interessato  entro  il  termine  e  con   le
modalita' di  cui  alla  lettera  a),  nel  caso  di  sussistenza  di
tentativi   di   infiltrazione   mafiosa.   Il   prefetto,   adottata
l'informazione  antimafia  interdittiva  ai  sensi   della   presente
lettera,  verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso  positivo,  ne  informa
tempestivamente    il     Presidente     dell'Autorita'     nazionale
anticorruzione.
        2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di
cui  al  comma  2-bis   e   la   conclusione   della   procedura   in
contraddittorio, il cambiamento  di  sede,  di  denominazione,  della
ragione o dell'oggetto sociale, della composizione  degli  organi  di
amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli  organi
sociali, della rappresentanza legale  della  societa'  nonche'  della
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote  societarie,
il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque  qualsiasi
variazione  dell'assetto   sociale,   organizzativo,   gestionale   e
patrimoniale delle societa' e imprese interessate  dai  tentativi  di
infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai  fini
dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.»;
    b) all'articolo 93, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      «7.  Il  prefetto  competente  all'adozione  dell'informazione,
sulla base della documentazione e delle  informazioni  acquisite  nel
corso dell'accesso, puo' invitare in sede di  audizione  personale  i
soggetti interessati a produrre  ogni  informazione  ritenuta  utile,
anche  allegando  elementi   documentali,   qualora   non   ricorrano
particolari esigenze di celerita' del procedimento ovvero esigenze di
tutela di  informazioni  che,  se  disvelate,  sono  suscettibili  di
pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita'  processuali  in
corso,  ovvero   l'esito   di   altri   procedimenti   amministrativi
finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.».
                               Art. 49
 
                      Prevenzione collaborativa
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
94, e' inserito il seguente:
    «Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione  collaborativa
applicabili in caso di agevolazione occasionale) -  1.  Il  prefetto,
quando  accerta  che  i  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa   sono
riconducibili a situazioni  di  agevolazione  occasionale,  prescrive
all'impresa, societa' o associazione interessata,  con  provvedimento
motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a dodici mesi, di una o piu' delle seguenti misure:
      a) adottare  ed  efficacemente  attuare  misure  organizzative,
anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231,  atte  a  rimuovere  e  prevenire  le  cause  di
agevolazione occasionale;
      b)  comunicare  al  gruppo  interforze  istituito   presso   la
prefettura competente per il luogo di sede  legale  o  di  residenza,
entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di  disposizione,
di  acquisto  o  di  pagamento  effettuati,  gli  atti  di  pagamento
ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o
di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro
o di valore superiore stabilito dal  prefetto,  sentito  il  predetto
gruppo interforze, in  relazione  al  reddito  della  persona  o  del
patrimonio e del volume di affari dell'impresa;
      c) per le societa' di capitali  o  di  persone,  comunicare  al
gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei  soci
o di terzi;
      d) comunicare al gruppo interforze i contratti di  associazione
in partecipazione stipulati;
      e) utilizzare un conto corrente  dedicato,  anche  in  via  non
esclusiva, per gli atti  di  pagamento  e  riscossione  di  cui  alla
lettera b), nonche' per i  finanziamenti  di  cui  alla  lettera  c),
osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2,  della
legge 13 agosto 2010, n. 136,  le  modalita'  indicate  nella  stessa
norma.
    2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma  1,  puo'
nominare, anche d'ufficio, uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35,  comma
2-bis, con il compito di svolgere funzioni  di  supporto  finalizzate
all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  collaborativa.   Agli
esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato  con
il decreto di nomina,  non  superiore  al  50  per  cento  di  quello
liquidabile sulla base dei  criteri  stabiliti  dal  decreto  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14.  Gli
oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico
dell'impresa, societa' o associazione.
    3. Le misure di  cui  al  presente  articolo  cessano  di  essere
applicate se il tribunale dispone il  controllo  giudiziario  di  cui
all'articolo 34-bis,  comma  2,  lettera  b).  Del  periodo  di  loro
esecuzione puo' tenersi conto  ai  fini  della  determinazione  della
durata del controllo giudiziario.
    4. Alla scadenza del termine di durata delle  misure  di  cui  al
presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi
formulate dal gruppo  interforze,  il  venir  meno  dell'agevolazione
occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione  mafiosa,
rilascia  un'informazione  antimafia  liberatoria  ed   effettua   le
conseguenti  iscrizioni  nella  banca  dati  nazionale  unica   della
documentazione antimafia.
    5. Le misure  di  cui  al  presente  articolo  sono  annotate  in
un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui e'
precluso l'accesso ai  soggetti  privati  sottoscrittori  di  accordi
conclusi  ai  sensi  dell'articolo  83-bis,  e  sono  comunicate  dal
prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l'applicazione
delle misure di prevenzione.».
  2. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano,
altresi', ai procedimenti amministrativi per i quali,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' stato effettuato l'accesso
alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e  non
e' stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.
Titolo V
Abrogazioni e disposizioni finali
Capo I
Abrogazioni e disposizioni finali

                               Art. 50
 
                             Abrogazioni
 
  1. All'articolo 76,  comma  1,  lettera  a-bis),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602, le parole  «e
individuato con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con  l'Istituto  nazionale  di
statistica» sono sostituite dalle  seguenti:  «individuato  ai  sensi
dell'articolo 514 c.p.c».».
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le  parole  «,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  direttore  dell'Agenzia  per
l'Italia Digitale,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottarsi entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,» sono soppresse;
    b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le
seguenti: «due componenti indicati dalla struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale,».
  3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' abrogato.
  4. All'articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 1 e' abrogato.
  5. All'articolo 1  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
i commi 1 e 2-bis sono abrogati.
                               Art. 51
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 52
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Garavaglia, Ministro del turismo
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica
 
                                  Colao, Ministro  per  l'innovazione
                                  tecnologica   e   la    transizione
                                  digitale
 
                                  Carfagna, Ministro per il Sud e  la
                                  coesione territoriale
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
                                  Bianchi, Ministro dell'istruzione
 
                                  Messa, Ministro dell'universita'  e
                                  della ricerca
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno
 
                                  Patuanelli,     Ministro      delle
                                  politiche  agricole  alimentari   e
                                  forestali
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

                                                           Allegato 1
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici