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Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica, 14/10/2021
DECRETO 14 ottobre 2021, Modalita' per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR
(GU n.268 del 10-11-2021)
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica
Materia: pubblica amministrazione / lavoro


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 14 ottobre 2021
Modalita' per l'istituzione degli elenchi dei  professionisti  e  del
personale in  possesso  di  un'alta  specializzazione  per  il  PNRR.
(21A06655)
(GU n.268 del 10-11-2021)

 
                             IL MINISTRO
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha  istituito
il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della  Presidenza
del Consiglio dei ministri;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva  alle
determinazioni del segretario generale  ovvero  del  Ministro  o  del
Sottosegretario delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si  articola  la
Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e'  stato  conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021,  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, recante Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionali   all'attuazione   del   piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»;
  Visto in particolare l'art. 1, del citato  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021,  n.  113,  che  disciplina  le  modalita'  di   selezione   dei
professionisti  ed  esperti  per  il  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione   da    parte    delle    amministrazioni    impegnate
nell'attuazione  dei  progetti  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR);
  Acquisita, l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del  13
ottobre 2021;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «professionista»: la  persona  fisica  iscritta  ad  un  albo,
collegio o ordine professionale e i professionisti come  definiti  ai
sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,  in  possesso
dell'attestazione di qualita' e di qualificazione  professionale  dei
servizi ai sensi dell'art. 7 della  legge  14  gennaio  2013,  n.  4,
rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco  del
Ministero dello sviluppo economico, o in possesso  di  certificazione
in conformita' alla norma tecnica UNI  ai  sensi  dell'art.  9  della
legge 14 gennaio 2013, n. 4;
    b)  «esperto»:   persona   fisica   che   esercita   un'attivita'
professionale non rientrante tra quelle di cui alla lettera a);
    c)  «personale  di  alta  specializzazione»:  persona  fisica  in
possesso di laurea magistrale o specialistica e  di  almeno  uno  dei
seguenti  titoli,  in  settori  scientifici  o  ambiti  professionali
strettamente  correlati  all'attuazione  dei   progetti   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR):  dottorato  di  ricerca  o
master  universitario  di   secondo   livello,   oppure   documentata
esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno
triennale, maturata presso  enti  pubblici  nazionali  ovvero  presso
organismi internazionali o dell'Unione europea;
    d) «iscritto»: persona fisica di cui alle lettere a), b),  e  c),
che ha completato con  successo  l'iscrizione  nei  relativi  elenchi
generati dal Portale del reclutamento di cui  all'art.  3,  comma  7,
della legge 19 giugno 2019, n. 56;
    e) «amministrazione»: le amministrazioni titolari  di  interventi
previsti nel PNRR che reclutano personale specificamente destinato  a
realizzare  i  progetti  di  cui  hanno  la  diretta  titolarita'  di
attuazione con le modalita' di selezione  previste  dall'art.  1  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
    f) «elenco  per  il  conferimento  di  incarichi  professionali»:
archivio digitale, generato attraverso il Portale  del  reclutamento,
contenente gli iscritti che hanno aderito  agli  avvisi  adottati  da
ogni singola amministrazione e pubblicati sul  medesimo  Portale,  in
possesso di  profilo  professionale  congruente  a  quello  richiesto
dall'amministrazione nei predetti  avvisi,  per  il  conferimento  di
incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 1,  comma  5,  lettera
a),  del  decreto-legge  6  giugno  2021,  n.  80,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
    g)  «elenco  per  assunzioni  a  tempo   determinato»:   archivio
digitale, disponibile sul Portale del  reclutamento,  contenente  gli
iscritti, in ordine di  graduatoria,  che  hanno  superato  la  prova
idoneativa di cui all'art. 1, comma 9,  del  decreto-legge  6  giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo  determinato
ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 6 giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113;
    h) «avviso di  selezione»:  l'avviso  con  cui  l'amministrazione
avvia la ricerca del personale di cui all'art. 1,  comma  5,  lettera
a),  del  decreto-legge  6  giugno  2021,  n.  80,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato  in  una
apposita sezione della  piattaforma  di  cui  alla  lettera  m)  come
documento in formato aperto  ed  organizzato  in  una  base  di  dati
ricercabile in ogni campo sulla  predetta  piattaforma.  L'avviso  e'
contestualmente  pubblicato  nel  sito  dell'amministrazione  che  lo
adotta;
    i') «procedure di consultazione  degli  iscritti»:  le  procedure
svolte esclusivamente in modalita' digitale attraverso  gli  elenchi,
mediante   le   quali   le   amministrazioni   individuano,    previa
pubblicazione  dell'avviso  di   selezione   nella   piattaforma,   i
professionisti e gli esperti da selezionare per il conferimento degli
incarichi di collaborazione e il personale di  alta  specializzazione
da  assumere,  nel  rispetto  dell'ordine  di  graduatoria,  a  tempo
determinato ai sensi dell'art. 1, commi da 5 a 13, del  decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113;
    l) «procedure di selezione degli iscritti»: procedure comparative
e pubbliche svolte dalle amministrazioni, anche ai sensi dell'art. 1,
comma 11, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l'individuazione
degli iscritti negli elenchi del Portale del reclutamento;
    m) «piattaforma digitale»: l'infrastruttura digitale del  Portale
del reclutamento che assicura l'iscrizione,  l'inserimento  dei  dati
necessari alla generazione degli elenchi, l'accesso agli elenchi,  la
pubblicazione degli avvisi delle  amministrazioni  e  tutte  le  fasi
delle procedure di cui alla lettera l);
    n) «portale»: il Portale del reclutamento del Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
http://www.inpa.gov.it/
                               Art. 2
 
Requisiti per l'iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento
 
  1. Per l'iscrizione  agli  elenchi  del  Portale  e'  richiesto  il
possesso dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 del decreto  legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  limitatamente  alle  assunzioni  a  tempo
determinato.
    b) godimento dei diritti civili e politici;
    c) non essere in quiescenza;
    d) per  i  professionisti  e'  richiesta,  inoltre,  l'iscrizione
all'albo, collegio o ordine professionale  comunque  denominato,  ove
previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o  certificazioni  di
cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
    e) per gli esperti e' richiesta la comprovata  esperienza  almeno
quinquennale;
    f) per il personale  di  alta  specializzazione  sono  richiesti,
inoltre, il possesso della  laurea  magistrale  o  specialistica,  il
possesso del  dottorato  di  ricerca  o  un'esperienza  professionale
continuativa  almeno  triennale,  maturata   presso   enti   pubblici
nazionali  ovvero  presso  organismi  internazionali  o   dell'Unione
europea;
    g)  posizione  regolare  nei  riguardi  degli  obblighi  militari
laddove previsti per legge.
  2. Non possono essere iscritti all'elenco coloro  che  siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
  3.  I  requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti  al  momento
dell'iscrizione e in quello della  sottoscrizione  del  contratto  di
lavoro a tempo determinato, fermi restando  gli  ulteriori  requisiti
previsti  dall'ordinamento  vigente,  o  all'atto  del   conferimento
dell'incarico professionale.
  4. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che accedono agli elenchi
si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti.
  5. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da  parte  degli  iscritti  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata,  oppure  tardiva,  comunicazione
del cambiamento del recapito digitale  indicato,  ne'  per  eventuali
disguidi  telematici  o  altre   cause   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
  6. Non sono considerate valide iscrizioni agli elenchi a seguito di
avvisi  pubblicati  dalle  amministrazioni,  inviate  con   modalita'
diverse da quelle prescritte, e quelle compilate in modo  difforme  o
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente decreto.
                               Art. 3
 
Modalita' di iscrizione agli elenchi per il conferimento di incarichi
                            professionali
 
  1. L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 5, lettera  a),
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, avviene  attraverso
la previa registrazione al Portale. La registrazione  e'  gratuita  e
puo'  essere  realizzata  esclusivamente  mediante   i   sistemi   di
identificazione di cui all'art. 64,  commi  2-quater  (SPID,  CIE)  e
2-nonies (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il
proprio  curriculum  vitae,   con   valore   di   autocertificazione,
indicando:
    a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
    b) il luogo e la data di nascita;
    c) di essere cittadino italiano o dell'UE;
    d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice   di
avviamento postale), il domicilio (se diverso  dalla  residenza),  il
proprio indirizzo PEC al  quale  intende  ricevere  le  comunicazioni
relative  alla  presente  procedura,  unitamente   ad   un   recapito
telefonico;
    e) il comune nelle cui liste elettorali  e'  iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,  per
i cittadini soggetti a tale obbligo;
    g) di non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge o contrattuale;
    h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata  in
giudicato  e  di  non  avere  in  corso  procedimenti   penali,   ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o  di  prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a  proprio   carico
iscrivibili nel casellario  giudiziale,  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando  la  data  del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
    i) il possesso dei titoli previsti all'art. 2. Per ciascun titolo
dichiarato il candidato deve indicare l'universita'  o  l'istituzione
che lo ha rilasciato e la data del conseguimento;  se  il  titolo  di
studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare  gli
estremi del provvedimento con il quale  il  titolo  stesso  e'  stato
riconosciuto equipollente al corrispondente  titolo  italiano  o  che
provvedera' a richiedere l'equiparazione
    l)  il  possesso  di  titoli  di  studio  o  di  specializzazione
ulteriori rispetto a quelli  previsti  per  l'iscrizione  all'albo  o
ordine professionale indicando per ciascuno le  informazioni  di  cui
alla precedente lettera i);
    m) la specializzazione posseduta o la professionalita' esercitata
tra quelle contenute nel portale. Nel caso in cui la specializzazione
posseduta o la professionalita' esercitata non siano corrispondenti a
quelle previste nel portale,  l'iscritto  puo'  contattare  l'Ufficio
titolare del procedimento.
    n)  le  comprovate  e  documentate  esperienze  professionali  da
valutare, come richiesto dall'avviso;
    o) la data di iscrizione all'albo o ordine professionale, la data
di  rilascio  della  prima  attestazione  o  certificazione   per   i
professionisti ai sensi della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,  ovvero
l'inizio dell'attivita' professionale per gli esperti per i quali non
e' richiesta la previa iscrizione ad un albo o ordine professionale;
    p) l'ambito territoriale  nel  quale  e'  disponibile  ad  essere
impiegato;
    q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del
27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'inserimento negli elenchi.
  4. Le amministrazioni si riservano  di  verificare  la  veridicita'
delle dichiarazioni rilasciate dai  partecipanti  alla  procedura,  i
quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto  il  profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false  o  mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
  5.  L'elenco  di  cui  all'art.  1,  comma  5,  lettera   b),   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, coincide con la graduatoria  della
procedura  idoneativa  di  cui  all'art.  5,  del  presente  decreto,
predisposta in relazione alle  disponibilita'  territoriali  espresse
dagli iscritti.
                               Art. 4
 
   Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali
 
  1.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di  cui
al citato comma 1  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
pubblicano attraverso il Portale gli  avvisi  per  la  selezione  dei
professionisti e degli esperti specificando:
    a)  la  professionalita',  la  specializzazione  o   l'esperienza
richiesta;
    b) la tipologia, la data di  inizio  e  la  durata  del  progetto
oggetto dell'avviso;
    c) il corrispettivo previsto;
    d) l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione;
    e) il termine entro cui l'iscritto puo' aderire alla procedura di
selezione.
  2. L'avviso puo' prevedere, inoltre, titoli preferenziali ulteriori
rispetto a quelli di cui al comma 1.
  3. All'atto della pubblicazione dell'avviso, il Portale individua i
potenziali candidati in possesso  dei  requisiti  richiesti  e  invia
automaticamente una notifica per aderire alla selezione a coloro  che
hanno espresso la propria disponibilita'  per  l'ambito  territoriale
corrispondente a quello indicato nell'avviso.
  4. A seguito dell'adesione  dei  candidati  all'avviso  il  Portale
genera l'elenco, ai  sensi  all'art.  1,  comma  5,  lettera  a)  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  dei  candidati  interessati  alla
selezione.
  5. Il portale elabora gli elenchi attingendo  esclusivamente  dagli
iscritti  che  abbiano  indicato   l'ambito   territoriale   previsto
nell'avviso e, tra  questi,  individua  tutti  quelli  che  risultano
essere in possesso della professionalita'  o  dei  titoli  di  studio
richiesti. Gli elenchi, per ciascun iscritto, indicano  gli  anni  di
documentata  esperienza  maturata,  i  titoli   di   specializzazione
ulteriori  rispetto   a   quelli   abilitanti   all'esercizio   della
professione o  a  quelli  richiesti  dall'avviso,  purche'  a  questi
strettamente conferenti.
  6. Le  amministrazioni,  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui al comma 1, lettera e), sulla base dell'elenco di  cui
al comma 4, invitano al colloquio selettivo un  numero  di  candidati
per il conferimento dell'incarico pari ad  almeno  quattro  volte  il
numero di  professionalita'  richieste,  al  fine  di  assicurare  il
rispetto della parita' di genere, un numero superiore di candidati  e
li sottopongono ad un colloquio selettivo per il  conferimento  degli
incarichi.
  7.  In  esito  al  colloquio  selettivo  di  cui  al  comma  6,  le
amministrazioni individuano, con provvedimento motivato,  i  soggetti
ai  quali  conferire  l'incarico  e   registrano   nel   Portale   il
conferimento dello stesso e la sua durata.
  8. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni  accedono
al portale del reclutamento attraverso i sistemi  di  identificazione
di  cui  all'art.  64,  commi  2-quater  e  2-nonies,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. del  referente  dell'amministrazione
stessa o  di  un  suo  delegato,  nell'area  loro  dedicata,  con  le
modalita' indicate sul medesimo portale.
  9. Ogni fase  della  procedura  di  cui  al  presente  articolo  e'
pubblicata sul sito  istituzionale  dell'amministrazione  interessata
nella sezione «Amministrazione trasparente».
  10. Per il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri,  il  responsabile  del  procedimento  e'
l'Ufficio per i concorsi e il reclutamento.
                               Art. 5
 
Procedure idoneative per la formazione degli elenchi per assunzioni a
                          tempo determinato
 
  1. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  svolge,   con   cadenza   almeno   annuale,
avvalendosi di FormezPA,  una  o  piu'  procedure  idoneative,  anche
suddivise per professionalita' e specializzazione, di cui all'art. 1,
comma 9, del decreto-legge legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.  Le  procedure  sono
svolte con le modalita' digitali e semplificate di cui  all'art.  10,
del  decreto-legge  1   aprile   2021,   n.   44,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,  n.  76,  con  previsione
della sola prova scritta.
  2. Le graduatorie elaborate all'esito delle  procedure  di  cui  al
comma 1  non  danno  diritto  all'assunzione,  ma  ad  esse  consegue
esclusivamente il diritto all'inserimento negli elenchi in ordine  di
graduatoria.
  3.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di  cui
al citato comma 1, da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono
procedere alle assunzioni a tempo determinato attingendo  dall'elenco
composto all'esito della  procedura  di  cui  al  presente  articolo,
esclusivamente in ordine di graduatoria.
  4. Fermo restando l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165,  le  commissioni  esaminatrici  delle  procedure  di  cui  al
presente articolo sono composte  nel  rispetto  del  principio  della
parita' di genere.
                               Art. 6
 
  Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicita'
 
  1. Non e' consentito il conferimento a ciascun iscritto di piu'  di
un incarico per volta
  2. Tutte le fasi delle procedure di cui al  presente  decreto  sono
tempestivamente  pubblicate  sul  sito  istituzionale   di   ciascuna
amministrazione.
  3. All'atto della cessazione dall'incarico  conferito  mediante  le
procedure  previste  dal  presente  decreto,   a   qualsiasi   titolo
intervenuta, l'amministrazione registra sul portale  la  valutazione,
positiva o negativa, relativa al professionista. Tale valutazione  e'
riportata negli elenchi generati ai sensi dell'art. 4.
  3. In caso  di  risoluzione  del  contratto  intervenuta  ai  sensi
dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni dalla legge  6  agosto  2021,  n.  113,
ultimo  periodo,  o  nel  caso  siano  intervenute  due   valutazioni
negative,  l'iscritto  viene  cancellato  dal  Portale  e  non   puo'
effettuare una nuova registrazione per l'anno  successivo  alla  data
della intervenuta risoluzione.
                               Art. 7
 
                        Clausola finanziaria
 
  1. Alle attivita' di cui al presente decreto il Dipartimento  della
funzione pubblica  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    Roma, 14 ottobre 2021
 
                                                Il Ministro: Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2736

 

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