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decreto, 11/10/2021
Decreto 11/10/2021, recante: Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(GU n.279 del 23-11-2021)
decreto
Materia: finanza pubblica / conti pubblici

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 ottobre 2021
Procedure relative alla gestione finanziaria delle  risorse  previste
nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178. (21A06969)
(GU n.279 del 23-11-2021)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza;
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
  Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza  pubblica»,  come  modificata  dalla  legge  7
aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31  dicembre  2009,
n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in
materia di  coordinamento  delle  politiche  economiche  degli  Stati
membri»;
  Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,  concernente
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con  cui  e'  stata
definita la nuova  struttura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  recante  «Regolamento  di  organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze»;
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»  e,  in  particolare,   le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da  1037  a  1050,  concernenti
l'istituzione del Fondo di rotazione recante le  risorse  finanziarie
per l'attuazione  dell'iniziativa  della  Commissione  europea  «Next
generation UE» e, in particolare, del Piano nazionale per la  ripresa
e la resilienza - PNRR;
  Visto il comma 1042 del citato art. 1 della legge n.  178/2020  che
prevede  quanto  segue:  «con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   sono   stabilite   le   procedure
amministrativo-contabili per la gestione  delle  risorse  di  cui  ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di  rendicontazione  della
gestione del Fondo di cui al comma 1037»;
  Visto l'art. 15, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
ai sensi del quale «Le procedure relative alla  gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di
emanazione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al fondo complementare al Piano di ripresa  e  resilienza  e
altre misure urgenti per gli investimenti;
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2021   n.   77,   concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,
l'art. 6 con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
un ufficio centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato
Servizio  centrale  per  il  PNRR,  con  compiti   di   coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
  Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato approvate
con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  29  maggio
2007;
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  che  ha  reso
parere favorevole nella seduta del 22 settembre 2021;
  Considerata la  necessita'  di  procedere  alla  definizione  delle
procedure  amministrativo-contabili  concernenti  la  gestione  delle
risorse del citato Fondo di  rotazione,  ivi  comprese  le  modalita'
della relativa rendicontazione ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
Gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next
                       Generation EU - Italia
 
  1.  Le  risorse   del   Fondo   di   rotazione   per   l'attuazione
dell'iniziativa Next Generation EU - Italia, istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ai sensi dell'art. 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, nonche' le risorse del Fondo sviluppo e  coesione  destinate  ad
interventi del PNRR, sono versate, entro il 15  febbraio  di  ciascun
anno, distintamente per  la  parte  relativa  a  contributi  a  fondo
perduto o prestiti, sui  due  seguenti  conti  correnti  infruttiferi
aperti  presso  la  Tesoreria  centrale   dello   Stato   denominati,
rispettivamente,  «Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Attuazione  del  Next  Generation  EU-Italia  -  Contributi  a  fondo
perduto» (n. 25091) e «Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Attuazione del Next Generation EU-Italia -  Contributi  a  titolo  di
prestito» (n. 25092), alla  cui  gestione  provvede  il  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato  -  Servizio  centrale  per  il
PNRR. Per l'esercizio 2021, il predetto versamento  viene  effettuato
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le risorse affluite· in ciascun anno nei conti correnti  di  cui
al comma 1  sono  assegnate  dal  Servizio  centrale  del  PNRR  agli
interventi che compongono  l'iniziativa  Next  Generation  EU  ed  in
particolare al Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  per
quest'ultimo distintamente per la  parte  relativa  ai  contributi  a
fondo perduto (grants) e per la parte relativa ai  prestiti  (loans),
sulla base del rispettivo cronoprogramma di spesa.
                               Art. 2
 
Gestione delle  risorse  del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
             dell'iniziativa Next Generation EU - Italia
 
  1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere  disponibili
le risorse del Fondo di rotazione  per  l'attuazione  dell'iniziativa
Next Generation EU - Italia  assegnate,  in  particolare,  a  ciascun
intervento del  PNRR  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  fino  alla
concorrenza della relativa spesa totale, sulla base  delle  richieste
presentate  dalle  rispettive  amministrazioni   centrali   titolari,
attestanti lo  stato  di  avanzamento  finanziario  ed  il  grado  di
conseguimento dei relativi target e milestone in coerenza con i  dati
risultanti dal sistema informatico di  cui  all'art.  1,  comma  1043
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere  disponibili
le risorse con le seguenti modalita':
    anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del  costo  del
singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma
di spesa e,  comunque,  nel  limite  della  disponibilita'  di  cassa
assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione
puo' essere maggiore al citato 10  per  cento  in  casi  eccezionali,
debitamente motivati dall'amministrazione  titolare  dell'intervento.
Ai   fini   dell'erogazione   dell'anticipazione,   l'amministrazione
titolare  dell'intervento  deve  attestare  l'avvio  di  operativita'
dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure  propedeutiche
alla fase di operativita';
    una o piu' quote intermedie,  fino  al  raggiungimento  (compresa
l'anticipazione)  del  90  per   cento   dell'importo   della   spesa
dell'intervento, sulla base delle richieste di  pagamento  presentate
dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di  rimborso  delle
spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti
dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge  30
dicembre 2020, n. 178;
    una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo  della  spesa
dell'intervento, sulla base della presentazione  della  richiesta  di
pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa
in opera della riforma, nonche' il raggiungimento dei relativi target
e  milestone,  in  coerenza  con  le  risultanze   del   sistema   di
monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge  30  dicembre
2020, n. 178.
  3. Le quote di  risorse  di  cui  al  comma  1  sono  trasferite  o
direttamente alle amministrazioni/enti  responsabili  dell'attuazione
dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari  e
secondo le modalita' indicate al comma 4, ovvero alle amministrazioni
titolari di interventi su apposite contabilita'  speciali  da  aprire
presso   la   Tesoreria   dello   Stato   intestate   alle   medesime
amministrazioni.
  4.  Le  amministrazioni  titolari  di  interventi,  utilizzando  le
funzionalita' del  sistema  informatico  di  supporto  alla  gestione
finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR  che  assicura
il costante monitoraggio e la tracciabilita' dei  relativi  movimenti
finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari
finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in  favore  delle  altre
amministrazioni/enti   responsabili   dell'attuazione   dei   singoli
progetti, sui rispettivi  conti  di  Tesoreria  unica  per  gli  enti
assoggettati  alla  legge  29  ottobre   1984,   n.   720.   Per   le
amministrazioni statali i trasferimenti  sono  disposti  su  apposite
contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato.  Per
i soggetti non intestatari di conti  di  Tesoreria,  i  trasferimenti
sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.
                               Art. 3
 
            Trasferimenti alle regioni, Province autonome
               di Trento e Bolzano e altri enti locali
 
  1. Per i progetti  del  PNRR  alla  cui  attuazione  provvedono  le
regioni, le  province  autonome  e/o  altri  enti  locali  (province,
comuni, citta' metropolitane, ecc.), i  trasferimenti  delle  risorse
effettuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto confluiscono sui
rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero,  se  non  intestatari  di
conti   di   Tesoreria   unica,   sui   rispettivi   conti   correnti
bancari/postali.
  2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e  resilienza  e   del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari,  le  risorse  trasferite  a  tale  titolo  agli   enti
territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:
    a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione,
senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione  erogante.  Tali
accertamenti sono imputati  all'esercizio  di  esigibilita'  indicato
nella delibera di riparto o di assegnazione.
  3. Con riferimento alle  risorse  del  PNRR  dedicate  a  specifici
progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti  strumentali
in contabilita' finanziaria accendono appositi  capitoli  all'interno
del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale
al fine di garantire l'individuazione delle entrate  e  delle  uscite
relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del
PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e
province autonome accendono appositi  capitoli  relativi  alla  spesa
sanitaria del bilancio gestionale  al  fine  di  garantire  un'esatta
imputazione delle entrate e delle uscite  relative  al  finanziamento
specifico, in coerenza con  l'art.  20  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118.
  4. Gli enti di cui al comma 1 che provvedono  all'attuazione  degli
interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre  amministrazioni
o enti pubblici, comprese le societa' partecipate,  trasferiscono  le
risorse in favore dei predetti  soggetti  attuatori,  sui  rispettivi
conti di Tesoreria unica per gli  enti  assoggettati  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i  trasferimenti
sono disposti su apposite contabilita' speciali da aprire  presso  la
Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non  intestatari  di  conti  di
Tesoreria,  i  trasferimenti  sono  disposti  sui  rispettivi   conti
correnti bancari/postali.
                               Art. 4
 
Risorse relative agli interventi  che  comportano  minori  entrate  o
  riguardano assunzioni di personale dei ministeri.
 
  1. Le risorse destinate in favore di interventi  aventi  natura  di
crediti d'imposta o che comunque comportino  minori  entrate  per  il
bilancio dello Stato sono assegnate dal Servizio centrale per il PNRR
in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni  fomite
dalle amministrazioni interessate e conseguentemente  registrate  nel
sistema contabile del Servizio centrale per il PNRR.
  2. Le medesime risorse sono versate dal Servizio  centrale  per  il
PNRR in favore della contabilita' speciale n. 1778 intestata «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato.
  3. Le risorse destinate in  favore  di  interventi  che  comportino
assunzioni di personale  autorizzate  a  favore  dei  ministeri  sono
iscritte su appositi capitoli degli stati di previsione  della  spesa
dei ministeri interessati, in misura pari all'onere da sostenere  nei
corrispondenti anni, mediante corrispondente utilizzo  delle  risorse
del Fondo NGEU che, a tal fine, vengono versate dai conti correnti di
tesoreria di cui all'art. 1 all'entrata del bilancio dello Stato.
                               Art. 5
 
                      Flusso degli accrediti UE
                 per l'iniziativa Next Generation EU
 
  1. Le risorse erogate dall'Unione europea in favore dell'Italia per
la realizzazione del Next Generation EU sono  accreditate  sul  conto
corrente di tesoreria centrale  n.  23211  intestato  «Ministero  del
tesoro  -  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle   politiche
comunitarie -  Finanziamenti  CEE»  gestito  dall'IGRUE.  Le  risorse
destinate al PNRR sono versate dall'IGRUE, tramite  girofondo,  sulla
base delle indicazioni fornite dal Servizio centrale  del  PNRR,  sui
due conti correnti di tesoreria intestati al Ministero  dell'economia
e delle finanze, di cui all'art. 1:
    attuazione del Next Generation EU-Italia  -  Contributi  a  fondo
perduto» (n. 25091);
    attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di
prestito» (n. 25092).
  2. Il Servizio centrale per  il  PNRR  provvede  a  registrare  nel
sistema  contabile  i  singoli  accrediti  imputandoli  al  PNRR  con
distinzione tra la quota di contributo a fondo perduto e la quota  di
contributo a titolo di prestito, ed eventualmente ad iniziative  NGEU
laddove applicabile.
  3. Le risorse contabilizzate ai sensi del precedente comma  2  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 1041, della legge n. 178/2020, attraverso apposite
disposizioni di pagamento, che indicano i  due  capitoli  di  entrata
dedicati ai contributi a fondo perduto ed ai contributi a  titolo  di
prestito.
  4. Le altre  risorse  europee  del  dispositivo  NGEU,  accreditate
secondo le  procedure  ordinarie  sul  conto  corrente  di  tesoreria
centrale n. 23211, sono trasferite dall'IGRUE  in  favore  del  conto
corrente n. 25091 MEF - NGEU Italia Contributo a fondo perduto, sulla
base delle richieste inoltrate dal Servizio centrale per il PNRR, che
provvede  alla  loro  contabilizzazione  ed  al  relativo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti casi:
    a) nel caso di anticipazioni nazionali di cui all'art.  1,  comma
1041, della legge n. 178/2020;
    b) nel caso di accrediti europei riconducibili. a rendicontazione
di spese connesse con le misure contenute  nella  legge  di  bilancio
2021 con copertura a carico  dell'iniziativa  ReactUE,  tenuto  conto
delle informazioni fornite dalle Autorita' di gestione dei  programmi
dei  fondi  strutturali  europei  ovvero  dalle  Autorita'  nazionali
capofila o di coordinamento dei medesimi fondi.
                               Art. 6
 
       Sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo
 
  1. Il Servizio centrale per il PNRR  provvede  alle  operazioni  di
gestione delle risorse affluite sui conti correnti  di  tesoreria  di
cui all'articolo I, comma I, attraverso  apposite  funzionalita'  del
sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria  del  Fondo
Next Generation EU.
  2. Nell'ambito del sistema di  cui  al  comma  1,  sono  censiti  i
singoli interventi del PNRR e Programmi che  compongono  l'iniziativa
Next Generation EU, con la relativa dotazione finanziaria, a cui sono
imputate le  operazioni  analitiche  di  assegnazione,  a  titolo  di
anticipazione, pagamento intermedio e saldo effettuate  dal  Servizio
centrale per il PNRR, distintamente per  la  quota  di  contributi  a
fondo perduto e per la quota di  contributi  a  titolo  di  prestito,
nonche' i pagamenti o trasferimenti effettuati dalle amministrazioni.
  3. Il sistema informativo di cui al presente articolo supporta, con
apposite funzionalita', la gestione  delle  risorse  da  parte  delle
amministrazioni  che,  attraverso  utenze  specificamente  profilate,
potranno  effettuare  le  operazioni  di  gestione   finanziaria   di
rispettiva competenza.
  4. I dati relativi alla gestione finanziaria a livello  di  ciascun
intervento sono altresi'  resi  disponibili  nell'ambito  del  citato
sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178,  al  fine  di  supportare  il  processo  di
monitoraggio e rendicontazione  finanziaria,  nonche'  l'elaborazione
delle  analisi  dell'unita'   di   Missione   istituita   presso   il
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,   ai   sensi
dell'art. 1, comma 1050 della medesima legge.
                               Art. 7
 
           Richiesta di pagamento alla Commissione europea
 
  1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE)  2021/241,
il Servizio centrale per il PNRR presenta alla Commissione europea la
richiesta semestrale di pagamento della quota di contributo a  carico
dell'Unione europea, corredata della situazione sul conseguimento dei
relativi  target  e  milestone,  nonche'  dell'attestazione  prevista
nell'annex III dell'Accordo di finanziamento sottoscritto con l'UE.
  2. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento di  cui
al comma 1, le amministrazioni titolari dell'intervento presentano al
Servizio centrale per il PNRR un'attestazione contenente  i  seguenti
elementi:
    a) il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di
competenza, stabiliti per la data  di  rendicontazione  in  scadenza,
fornendo la relativa documentazione;
    b)  lo  stato  di  esecuzione  finanziaria  degli  interventi  di
competenza, con separata  evidenza  della  spesa  sostenuta  per  gli
interventi cui e' stato assegnato un marcatore climatico positivo  in
base alla metodologia del regolamento  RRF,  in  quanto  contribuisce
agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici;
    c) una dichiarazione di gestione debitamente firmata;
    d) una sintesi degli esiti  dei  controlli  effettuati  da  parte
dell'amministrazione  titolare  dell'intervento,  compresi  i   punti
deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.
  Contestualmente le  amministrazioni  presentano  una  dichiarazione
attestante il rispetto delle condizioni collegate  al  principio  del
DNSH (Do No Significant Harm) previsto dall'all'art. 17  del  sistema
di «Tassonomia per la finanza sostenibile» (regolamento UE 2020/852),
secondo quanto dichiarato dalle stesse nelle  schede  di  valutazione
trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.
  Le  amministrazioni  adottano  ogni   iniziativa   necessaria   per
assicurare· il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo  da
consentire la presentazione delle richieste di  pagamento  all'Unione
europea  secondo  il  calendario  indicativo  stabilito  nell'Accordo
operativo.
  Nel caso di  ritardi  riscontrati  nel  corso  dell'attuazione,  le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano  tempestivamente
al Servizio centrale per il PNRR i dati relativi a:
    gli scostamenti temporali/o quantitativi;
    le conseguenze degli scostamenti individuati;
    l'individuazione delle cause degli scostamenti;
    le azioni correttive adottate.
                               Art. 8
 
                      Irregolarita' e recuperi
 
  1. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del  PNRR
provvedono ad  adottare  ogni  iniziativa  finalizzata  a  prevenire,
sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarita',  conflitti  di
interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate  ed  il  conseguimento  dei  relativi  target  e  milestone
intermedi e finali, necessari a garantire il corrispondente  rimborso
delle spese da  parte  della  Commissione  europea,  anche  ai  sensi
dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
  2. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del  PNRR
provvedono a rimuovere/correggere  eventuali  irregolarita'  e/o  non
conformita' rilevate nella  fase  di  realizzazione  dell'intervento,
ovvero  in  esito  ad  audit,  suscettibili   di   compromettere   il
raggiungimento degli  obiettivi  target  e  milestone  intermedi  e/o
finali ed il rimborso delle spese da parte della Commissione europea.
  3. Nel caso di persistenza  della  situazione  di  non  regolarita'
nonche' del mancato conseguimento dei target e milestone con  impatto
diretto sul rimborso delle spese da parte della Commissione  europea,
l'amministrazione titolare dell'intervento, su richiesta del Servizio
centrale del PNRR, provvede a restituire  gli  importi  eventualmente
percepiti,  attivando  le  corrispondenti  azioni  di  recupero   nei
confronti dei soggetti attuatori.
  4.  Se  le  risorse  non  possono  essere   recuperate   nonostante
l'amministrazione titolare dell'intervento abbia  attivato  tutte  le
iniziative necessarie, l'importo in questione puo' essere  addebitato
all'Amministrazione mediante compensazione con altre risorse  dovute,
prioritariamente:  per  interventi  del  PNRR,  per  altri  programmi
europei.
  5. Le risorse oggetto di recupero e restituzione ai sensi dei commi
precedenti  sono   riassegnate   nella   disponibilita'   finanziaria
dell'iniziativa Next Generation EU per essere riprogrammate a  favore
di   altri   interventi   secondo   le   specifiche   procedure    di
riprogrammazione previste per gli strumenti  inclusi  nell'iniziativa
Next Generation EU.
  6.  Il  responsabile  dell'esecuzione  del  PNRR  presso   ciascuna
amministrazione  monitora  la  situazione  delle  irregolarita',  dei
recuperi e delle restituzioni ed assume le  relative  determinazioni,
dandone apposita comunicazione al Servizio centrale per il  PNRR  per
gli adempimenti di competenza.
  7. Per quanto attiene ai programmi a gestione  concorrente  inclusi
nell'iniziativa Next Generation si applica per  la  disciplina  delle
irregolarita' e recuperi la normativa  UE  pertinente  e  l'ulteriore
regolamentazione  nazionale  e  regionale  integrativa  inclusa   nei
sistemi di gestione e controllo adottati per i rispettivi programmi.
                               Art. 9
 
          Controlli di regolarita' amministrativo contabile
 
  1. Agli  interventi  realizzati  nell'ambito  dell'iniziativa  Next
Generation EU a titolarita' delle amministrazioni centrali si applica
l'art. 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo  30  giugno
2011. n. 123, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i
contratti  passivi,  le  convenzioni,   i   decreti   e   gli   altri
provvedimenti   riguardanti   interventi    a    titolarita'    delle
amministrazioni centrali,  cofinanziati  in  tutto  o  in  parte  con
risorse dell'Unione. europea. Ai predetti  interventi  si  applicano,
altresi', gli articoli 11 e 12 del medesimo  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123.
  2. Agli  interventi  realizzati  nell'ambito  dell'iniziativa  Next
Generation EU a titolarita' o  attuazione  di  altre  amministrazioni
dello Stato, organi di rilevanza  costituzionale,  regioni,  Province
autonome di Trento e Bolzano, comuni, province, citta'  metropolitane
o altri organismi pubblici si applicano  i  controlli  amministrativo
contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.
                               Art. 10
 
           Modalita' di rendicontazione dei conti correnti
         di Tesoreria centrale e delle contabilita' speciali
 
  1. I conti correnti di tesoreria di cui  all'art.  1  del  presente
decreto hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori
bilancio, ai sensi della legge  25  novembre  1971,  n.  1041  e  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.
  2. Per  ciascuno  dei  predetti  conti  correnti  di  tesoreria  il
Servizio centrale per il PNRR  provvede  a  predisporre  il  relativo
rendiconto ed all'invio alla Corte dei conti ed all'Ufficio  centrale
di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
  3. Il rendiconto e' predisposto utilizzando  le  funzionalita'  del
sistema informatico del Dipartimento della RGS  -  Servizio  centrale
per il PNRR.
  4.  Nel  caso  di  gestione  delle  risorse   attraverso   apposite
contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla
relativa  rendicontazione  provvedono  le   singole   amministrazioni
intestatarie delle stesse, secondo quanto  previsto  dalla  normativa
vigente.  Alle  rendicontazioni  predisposte  dalle  amministrazioni,
organismi e organi dello Stato  dotati  di  autonomia  finanziaria  e
contabile si applicano i controlli amministrativo-contabili  previsti
dai rispettivi ordinamenti.
  5.  Alle  contabilita'  speciali  intestate  alle  Presidenza   del
Consiglio dei ministri per la gestione delle risorse rese disponibili
ai  sensi  dell'art.  2  del  presente  decreto   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 11 ottobre 2021
 
                                                  Il Ministro: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1518

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