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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12/11/2021
Dpcm 12/11/2021Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
(GU Serie Generale n.284 del 29-11-2021)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: sanitŕ / salute

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2021 

Riparto  delle  risorse  per  il   conferimento   di   incarichi   di
collaborazione  per  il  supporto  ai   procedimenti   amministrativi
connessi all'attuazione del PNRR. (21A07051) 
(GU n.284 del 29-11-2021)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  «Next  Generation
Italia» (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13  luglio  2021
con cui e' stato definitivamente approvato il PNRR; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Vista  la  Missione  1  -  Componente  1  ed  in   particolare   il
Subinvestimento 2.2.1:  «Assistenza  tecnica  a  livello  centrale  e
locale del PNRR»,  incluso  nell'Investimento  2.2,  per  un  importo
totale assegnato pari a euro 368.400.000; 
  Considerato che  per  l'Investimento  2.2  del  PNRR  il  Piano  ha
previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare  entro  e
non oltre il 31 dicembre 2021, «il completamento della  procedura  di
assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per  tre  anni  a
supporto delle amministrazioni nella gestione delle  nuove  procedure
per fornire assistenza tecnica»; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  il
quale prevede che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e
con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa  intesa
in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per  il
conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del  medesimo
provvedimento, di incarichi di  collaborazione  a  professionisti  ed
esperti per il supporto agli enti territoriali nella  gestione  delle
procedure complesse; 
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  il
quale prevede che agli oneri relativi ai reclutamenti di cui al comma
1, pari a euro 38.800.000  per  l'anno  2021,  euro  106.800.000  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per  l'anno  2024,
si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a
1050 del medesimo art. 1; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio  2021,   n.   77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
quale prevede l'esercizio di poteri sostitutivi nei casi  di  mancato
rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento  e
di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e  dei  comuni
degli obblighi  e  impegni  finalizzati  all'attuazione  del  PNRR  e
assunti in qualita' di soggetti attuatori, nonche'  a  richiesta  dei
medesimi enti; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art.  1,
commi da 1037 a 1350; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  14
ottobre 2021 relativo alle modalita' per l'istituzione degli  elenchi
dei  professionisti  e  del  personale   in   possesso   di   un'alta
specializzazione per il PNRR; 
  Visto il decreto 11 ottobre 2021 del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma  1042,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
  Considerato  che  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  iscritto,  quale  anticipazione
rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il  Fondo  di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Atteso  l'obbligo  di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto delle risorse finanziarie su
base regionale in parte in quota fissa e in parte in quota  variabile
in funzione della consistenza della popolazione residente; 
  Visto il documento repertorio atti n. 139/CU del  7  ottobre  2021,
recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata,
dal quale risulta che nella seduta stessa e' stata sancita l'intesa; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; 
  Di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il
sud e la coesione territoriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Riparto delle risorse per il supporto 
               alla gestione delle procedure complesse 
 
  1. Il contributo di 320,3 milioni di euro a valere  sul  «Fondo  di
rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia»,  iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle finanze,
e  destinato  al  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione   a
professionisti  ed  esperti  per  il  supporto  alla  gestione  delle
procedure complesse, e'  erogato  da  parte  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  in
qualita' di amministrazione  titolare  dell'Investimento  «2.2:  Task
force digitalizzazione,  monitoraggio  e  performance»  del  PNRR,  a
favore delle regioni e province autonome. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito secondo  l'allegato
A, che forma parte integrante del presente provvedimento. 
  3. Qualora una regione o provincia autonoma ne faccia richiesta  o,
in ogni caso, decorsi inutilmente  i  termini  di  presentazione  dei
fabbisogni previsti dall'art.  3  o  i  termini  di  presentazione  o
approvazione dei Piani territoriali previsti all'art. 4, il  Ministro
per  la  pubblica  amministrazione  attiva  l'esercizio  dei   poteri
sostitutivi  secondo  le  procedure   previste   dall'art.   12   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
                               Art. 2 
 
                Destinazione e utilizzo delle risorse 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 1 e' finalizzato al  conferimento,
da  parte  di  regioni  e  province   autonome,   di   incarichi   di
collaborazione a professionisti  ed  esperti  per  il  supporto  alla
gestione  delle  procedure  complesse  nel  territorio,  in  funzione
dell'implementazione delle attivita' di semplificazione previste  dal
PNRR. 
  2. Le  regioni  e  province  autonome  provvedono,  sulla  base  di
appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province,
delle citta' metropolitane, dei comuni e delle loro unioni una  quota
dei professionisti ed esperti di cui all'art. 1, tenendo conto: 
    a) del grado di coinvolgimento di ciascun  livello  istituzionale
nelle  procedure  amministrative  individuate  come  critiche   nello
specifico territorio  regionale  e  indicate  all'interno  dei  Piani
territoriali di cui all'art. 4; 
    b) della titolarita' di tali procedure. 
  3. Le regioni e province autonome utilizzano il contributo  di  cui
all'art. 1 in base ai criteri e alle modalita' di cui all'allegato B,
che forma parte integrante del presente provvedimento. 
                               Art. 3 
 
               Definizione preliminare dei fabbisogni 
 
  1. Ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le
regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono  in
via  preliminare,  entro  il  30  ottobre  2021,  nei  limiti   delle
assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in  termini
di profili professionali, secondo lo schema di  cui  all'allegato  C,
che forma parte integrante del presente provvedimento. 
                               Art. 4 
 
                         Piani territoriali 
 
  1. I Piani territoriali sono  redatti  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato   D,   che   forma   parte   integrante   del   presente
provvedimento. 
  2. I Piani sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti
ad approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine  da
parte del Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza. 
                               Art. 5 
 
                    Conferimento degli incarichi 
 
  1. Le  regioni  e  province  autonome  che  non  abbiano  richiesto
l'esercizio dei poteri sostitutivi e che abbiano rispettato i termini
previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, provvedono al conferimento  degli
incarichi entro dicembre 2021 sulla  base  delle  procedure  previste
dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. 
  2. Per i fini di cui al comma 1,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,  ricorrendo  al
portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della  legge  19
giugno 2019, n. 56, attraverso le procedure disciplinate dal  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre  2021,  entro
dieci giorni dalla presentazione dei fabbisogni di  cui  all'art.  3,
fornisce alle regioni e province autonome di cui al comma 1 un elenco
di professionisti ed esperti coerente con i fabbisogni  indicati,  da
utilizzare ai fini delle procedure selettive. 
                               Art. 6 
 
                    Monitoraggio, rendicontazione 
                     ed erogazione delle risorse 
 
  1. Per l'Investimento 2.2 del PNRR, di cui all'art. 1, il Piano  ha
previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare  entro  e
non oltre il 31 dicembre 2021, «il completamento della  procedura  di
assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per  tre  anni  a
supporto delle amministrazioni nella gestione delle  nuove  procedure
per fornire assistenza tecnica». 
  2. Con successivo decreto  del  Capo  Dipartimento  della  funzione
pubblica si provvedera' a definire le modalita'  di  anticipazione  e
gestione del finanziamento, le modalita' di  rendicontazione  nonche'
le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,
fisica  e  procedurale  relativi  agli  interventi   finanziati   dal
Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalita' e i
tempi di erogazione delle stesse sulla  base  dei  decreti  attuativi
previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche'
gli ulteriori requisiti previsti dalla regolamentazione  comunitaria,
ivi  compresi  gli  obblighi   in   materia   di   comunicazione   ed
informazione. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 novembre 2021 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                           amministrazione 
                              Brunetta 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                Il Ministro per gli affari regionali 
                           e le autonomie 
                               Gelmini 
 
                       Il Ministro per il sud 
                     e la coesione territoriale 
                              Carfagna 
 

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2847 
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato B 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato C 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato D 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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