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decreto, 6/12/2021
Decreto 6/12/2021, recante Approv. del modello con il quale le citta' metropol., in attuazione della linea progettuale «Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del PNRR, individuano gli interventi finanziabili per investimenti...
(GU n.295 del 13-12-2021)
decreto
Materia: finanza pubblica / conti pubblici

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 dicembre 2021
Approvazione del modello con il quale  le  citta'  metropolitane,  in
attuazione  della  linea  progettuale  «Piani  integrati  -  M5C2   -
Investimento 2.2»  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, individuano gli interventi finanziabili per  investimenti
in progetti relativi a piani  urbani  integrati,  per  interventi  di
valore non inferiore a 50 milioni di euro, nel limite  massimo  delle
risorse assegnate dall'allegato 1  dell'articolo  21,  comma  3,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. (21A07294)
(GU n.295 del 13-12-2021)

 
                        IL DIRETTORE CENTRALE
                        della finanza locale
 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
  Vista, in particolare, la misura di investimento «Piani  integrati»
- M5C2 - Investimento 2.2 del PNRR;
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target;
  Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178  ai
sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite  le  procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037;
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
  Visto l'art. 17, regolamento (UE) n.  2020/852  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione (UE) n. 2021/C 58/01 recante «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»;
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani;
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
  Visto il comma 1 dell'art. 21  del  decreto-legge  del  6  novembre
2021, n. 152, ai sensi del quale «Al fine di  favorire  una  migliore
inclusione sociale  riducendo  l'emarginazione  e  le  situazioni  di
degrado sociale, promuovere la  rigenerazione  urbana  attraverso  il
recupero,   la    ristrutturazione    e    la    rifunzionalizzazione
ecosostenibile delle  strutture  edilizie  e  delle  aree  pubbliche,
nonche' sostenere progetti legati alle smart cities, con  particolare
riferimento ai trasporti ed al  consumo  energetico,  sono  assegnate
risorse  alle  citta'  metropolitane,  in  attuazione   della   linea
progettuale «Piani integrati - M5C2 - Investimento  2.2»  nell'ambito
del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  per  un  ammontare
complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026,
nel limite massimo di 125,75 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  di
125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per
l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025  e  di  754,52
milioni di euro per l'anno 2026. Ai  relativi  oneri  si  provvede  a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione  del  Next  Generation
EU-Italia di cui all'art. 1, comma  1037,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del
medesimo art. 1»;
  Visto il comma 2 del succitato art. 21, secondo cui le  risorse  di
cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con  le
risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera l), del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, che, nello specifico prevede, per  piani  urbani
integrati 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  30
milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
  Visto il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge n. 152/2021, con il
quale le citate risorse sono ripartite tra le citta' metropolitane in
base al peso della radice quadrata  della  popolazione  residente  in
ciascuna  area  metropolitana  moltiplicata  per  il  quadrato  della
mediana dell'Indice di vulnerabilita'  sociale  e  materiale  (IVSM),
come da importi definiti nell'Allegato 1;
  Visto il seguente comma 4, a norma del quale al fine di  rafforzare
gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del  «Fondo  ripresa
resilienza Italia» di cui all'art. 8 del decreto-legge  n.  152/2021,
e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni  di  euro  per
l'attuazione della linea progettuale «Piani integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del PNRR. E'  altresi'  autorizzato
il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei  predetti  piani,  con
oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8,
mediante stipula di mutui con BEI, CEB,  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun  ente
attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o
quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre  forme  di
indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto  degli
equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118  e  18
agosto 2000, n. 267;
  Visto il comma 5 dell'art. 21 dell'anzidetto decreto, in forza  del
quale le citta' metropolitane, sulla base  dei  criteri  previsti  ai
commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui  al  comma
3, sono tenute ad individuare  i  progetti  finanziabili  all'interno
della propria area urbana  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge n. 152/2021, tenendo conto  delle
progettualita' espresse anche dai comuni  appartenenti  alla  propria
area  urbana.  Nel  caso  di  progettualita'  espressa  dalla  citta'
metropolitana,   la   stessa   puo'   avvalersi    delle    strutture
amministrative del comune capoluogo che, pertanto,  diviene  soggetto
attuatore;
  Rilevato che, in base a quanto previsto dal successivo comma 6,  il
costo totale dei progetti oggetto di finanziamento  non  puo'  essere
inferiore a 50 milioni di euro, e che gli stessi devono riguardare:
    a)  la  manutenzione  per  il  riuso  e  la  rifunzionalizzazione
ecosostenibile di aree pubbliche e di  strutture  edilizie  pubbliche
esistenti per finalita' di interesse pubblico;
    b) il miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto sociale e  ambientale,  anche  mediante  la  ristrutturazione
degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo  sviluppo  e
potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle
attivita' culturali e sportive;
    c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle  smart
cities, con  particolare  riferimento  ai  trasporti  ed  al  consumo
energetico, volti al miglioramento della qualita'  ambientale  e  del
profilo  digitale  delle  aree  urbane  mediante  il  sostegno   alle
tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2;
  Considerato il successivo comma 7 a norma  del  quale,  a  pena  di
inammissibilita', i sopra citati progetti devono:
    a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e'  superiore  a  99  o
superiore alla mediana dell'area territoriale;
    b) avere un livello progettuale  che  assicuri  il  rispetto  dei
termini di cui al comma 10  e,  in  ogni  caso,  non  inferiore  alla
progettazione  preliminare  ovvero  studio  di  fattibilita'  tecnico
economica;
    c)   assicurare,   nel   caso   di   edifici    oggetto    riuso,
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di  almeno  due
classi energetiche;
    d) assicurare  l'equilibrio  tra  zone  edificate  e  zone  verdi
nonche'  potenziare  l'autonomia  delle  persone  con  disabilita'  e
l'inclusione sociale attraverso la promozione di  servizi  sociali  e
sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli
all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo  conto
anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie;
    e)  prevedere  la  valutazione  di  conformita'  alle  condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant  Harm),  previsto
dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
    f) prevedere  la  quantificazione  del  target  obiettivo:  metri
quadri  area   interessata   all'intervento,   intesa   come   bacino
territoriale che beneficia dell'intervento;
  Visto, ancora, il comma 8 dell'art. 21, decreto-legge n.  152/2021,
secondo cui i progetti oggetto  di  finanziamento  possono,  inoltre,
prevedere:
    a) la possibilita' di partecipazione dei privati,  attraverso  il
«Fondo ripresa resilienza Italia» di cui all'art. 8 del decreto-legge
n. 152/2021, nel limite massimo del 25 per  cento  del  costo  totale
dell'intervento;
    b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici  nella
proposta progettuale;
    c) la co-progettazione con il Terzo settore;
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP;
  Visto il comma 9 dell'art. 21 del  decreto-legge  n.  152/2021,  ai
sensi  del  quale  «I  singoli  interventi  rientranti  nei  progetti
integrati, di cui al comma  6,  sono  identificati  da  CUP,  di  cui
all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati  attraverso
modalita' guidate (template) messe a  disposizione  dal  Dipartimento
per la programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del  sistema
CUP, secondo le  specifiche  fornite  dal  Ministero  dell'interno  -
Direzione centrale per la finanza  locale.  Entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  152/2021,  le
citta' metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione
centrale per la finanza locale - i progetti  integrati  finanziabili,
completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi  dei  singoli
interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi».
  Considerato l'ultimo capoverso del comma 9 succitato, ai sensi  del
quale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
n. 152/2021 e' approvato, con decreto del  Ministero  dell'interno  -
Direzione centrale per la finanza locale, il modello di presentazione
delle proposte progettuali integrate, contenente le  indicazioni  per
una corretta classificazione dei progetti  integrati  e  dei  singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP;
  Visto il disposto di cui al comma 10, ove viene previsto il termine
di  centocinquanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 152/2021, entro il quale con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per  ciascun
progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per
i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP)  ed  e'
siglato uno specifico «atto di  adesione  ed  obbligo»  contenente  i
criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che  regolano  il  rapporto
con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto
di cui al primo periodo disciplinano altresi' i termini  di  avvio  e
conclusione dei lavori (marzo 2026), le  modalita'  di  erogazione  e
revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione  di
gara per  il  rispetto  DNSH  (Do  Not  Significant  Harm),  previsto
dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per
il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR  per  la  gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia
di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio
2021, in base alle indicazioni riportate  nell'atto  di  adesione  ed
obbligo di cui al primo periodo, e  l'obbligo  di  alimentazione  del
sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione  delle  risorse,
il  Ministero  dell'interno  trasmette   al   Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri la  lista  dei  CUP  finanziati
all'interno  di  ciascun   piano   integrato,   per   l'aggiornamento
dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP;
  Visto, infine, il comma 11 del succitato  art.  21,  ai  sensi  del
quale ai fini del  rispetto  del  regolamento  (UE)  n.  2021/241,  i
soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del  sistema
di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati  di  avanzamento
attuativo degli interventi  finanziati  con  particolare  riferimento
agli elementi  anagrafici  e  identificativi  dell'operazione,  della
localizzazione,  dei   soggetti   correlati   all'operazione,   delle
informazioni inerenti le procedure di  affidamento  dei  lavori,  dei
costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli  avanzamenti
fisici, procedurali e finanziari,  nonche'  dei  milestone  e  target
collegati  e  di  ogni  altro  elemento  necessario  richiesto  dalla
regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti  gli
atti  e  la  relativa  documentazione  giustificativa   su   supporti
informatici adeguati e li rendono disponibili  per  le  attivita'  di
controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi  all'individuazione
delle progettualita' di cui al comma 5;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                Citta' metropolitane - Individuazione
                    progetti e soggetti attuatori
 
  1. Per il periodo 2022-2026 le citta' metropolitane, in  attuazione
della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 -  Investimento  2.2»
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  individuano
i progetti finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani
urbani integrati, con valore non inferiore a 50 milioni  di  euro,  e
nel limite massimo delle risorse assegnate dall'Allegato 1  dell'art.
21,  comma  3,  decreto-legge  n.  152/2021,  aventi  ad  oggetto  la
manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di
aree pubbliche  e  di  strutture  edilizie  pubbliche  esistenti,  il
miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto  sociale
e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle
smart cities, ed i relativi soggetti attuatori nell'ambito  dell'area
metropolitana, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno
- Direzione centrale della finanza locale,  con  le  modalita'  ed  i
termini di cui ai successivi articoli 3 e 4.
                               Art. 2
 
                        Tipologie di progetti
 
  1. I progetti oggetto di finanziamento, di cui al  precedente  art.
1, devono riguardare investimenti volti  al  miglioramento  di  ampie
aree  urbane  degradate,  per  la  rigenerazione  e  rivitalizzazione
economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi
alla persona e  alla  riqualificazione  dell'accessibilita'  e  delle
infrastrutture,   permettendo   la   trasformazione   di    territori
vulnerabili in citta' intelligenti e sostenibili, attraverso:
    a)  la  manutenzione  per  il  riuso  e  la  rifunzionalizzazione
ecosostenibile di aree pubbliche e di  strutture  edilizie  pubbliche
esistenti per finalita' di interesse pubblico;
    b) il miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto sociale e  ambientale,  anche  mediante  la  ristrutturazione
degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo  sviluppo  e
potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle
attivita' culturali e sportive;
    c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle  smart
cities, con  particolare  riferimento  ai  trasporti  ed  al  consumo
energetico, volti al miglioramento della qualita'  ambientale  e  del
profilo  digitale  delle  aree  urbane  mediante  il  sostegno   alle
tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.
  2. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a  pena  di
inammissibilita':
    a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e'  superiore  a  99  o
superiore alla mediana dell'area territoriale;
    b) avere un livello progettuale  che  assicuri  il  rispetto  dei
termini di cui al comma 10  e,  in  ogni  caso,  non  inferiore  alla
progettazione preliminare o studio di fattibilita' tecnico economica;
    c)   assicurare,   nel   caso   di   edifici    oggetto    riuso,
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di  almeno  due
classi energetiche;
    d) assicurare  l'equilibrio  tra  zone  edificate  e  zone  verdi
nonche'  potenziare  l'autonomia  delle  persone  con  disabilita'  e
l'inclusione sociale attraverso la promozione di  servizi  sociali  e
sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli
all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo  conto
anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie;
    e)  prevedere  la  valutazione  di  conformita'  alle  condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant  Harm),  previsto
dall'all'art. 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020;
    f) prevedere  la  quantificazione  del  target  obiettivo:  metri
quadri  area   interessata   all'intervento,   intesa   come   bacino
territoriale che beneficia dell'intervento.
  3. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
    a) la possibilita' di partecipazione dei privati,  attraverso  il
«Fondo ripresa resilienza  Italia»  di  cui  all'art.  8  nel  limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
    b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici  nella
proposta progettuale;
    c) la co-progettazione con il terzo settore.
                               Art. 3
 
        Modello presentazione proposte progettuali integrate
 
  1. E' approvato il fac-simile di  modello  di  presentazione  delle
proposte progettuali integrate, riportato  nell'allegato  1,  con  il
quale le citta'  metropolitane  interessate  comunicano  le  proposte
progettuali, complete dei CUP identificativi dei singoli  interventi,
del  cronoprogramma  dei  lavori,  dei  relativi  soggetti  attuatori
nonche' dei target di  riferimento  (metri  quadri  area  oggetto  di
rigenerazione  e  risparmio  energetico  in  tep   annuo),   per   la
realizzazione degli interventi  integrati,  attraverso  le  tipologie
individuate alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente  art.
2, tenendo conto di quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo  art.
2.
  2. Le proposte progettuali sono trasmesse  da  parte  delle  citta'
metropolitane interessate esclusivamente  tramite  Pec  all'indirizzo
finanzalocale.prot@pec.interno.it  utilizzando   il   fac-simile   di
modello dell'allegato 1.
  Ciascuna proposta progettuale e' completa di:
    a) una relazione dettagliata delle  finalita'  dell'intervento  e
dei  benefici  attesi,  completa  di  precipua  specificazione  delle
iniziative  volte  al  risparmio  energetico,  nonche'   del   target
obiettivo relativo ai mq  dell'area  urbana  oggetto  di  intervento,
firmata  digitalmente  dal   legale   rappresentante   della   citta'
metropolitana;
    b)  un'autodichiarazione,   firmata   digitalmente   dal   legale
rappresentante di ciascun soggetto attuatore relativa al rispetto dei
principi previsti per gli interventi del PNRR (allegato 2);
    c) gli atti amministrativi attestanti le modalita' e le procedure
attraverso le quali sono stati selezionati i progetti presentati.
                               Art. 4
 
                 Modalita' e termini di trasmissione
 
  1. Per la validita' della comunicazione, le  citta'  metropolitane,
entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del
7 marzo 2022 sono  tenute  a  trasmettere  le  proposte  progettuali,
esclusivamente          tramite           Pec           all'indirizzo
finanzalocale.prot@pec.interno.it   munita   della    sottoscrizione,
mediante apposizione di firma  digitale,  del  rappresentante  legale
della citta' metropolitana.
                               Art. 5
 
                       Istruzioni e specifiche
 
  1. E' facolta' delle citta' metropolitane, che avessero  necessita'
di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre tramite Pec, un
nuovo modello, completo della documentazione di cui all'art. 3, comma
2, comunque entro i termini  di  trasmissione  fissati  dall'art.  4,
previo ritiro della precedente domanda che perdera' la sua validita'.
  2.  Le  richieste  devono  indicare  il  CUP  dell'opera  valido  e
correttamente individuato in relazione all'opera per la  quale  viene
richiesto il contributo e devono essere  coerenti  con  le  finalita'
individuate alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 dell'art.
2.
  3. Gli interventi identificati dal CUP secondo le  prescrizioni  di
cui al comma 2  del  presente  art.  5,  devono  essere  classificati
secondo i settori e Sotto-settori indicati di seguito:
    a) settore  Infrastrutture  sociali  -  Sotto-settore  sociali  e
scolastiche oppure abitative  oppure  Beni  culturali  oppure  sport,
spettacolo, tempo libero oppure altre infrastrutture sociali;
    b)  settore  Infrastrutture  ambientali  e  risorse   idriche   -
Sotto-settore  protezione,  valorizzazione  e  fruizione   ambientale
oppure riassetto e recupero di siti urbani e produttivi;
    c) settore Infrastrutture di trasporto -  Sotto-settore  stradali
oppure  trasporto  urbano  oppure  trasporti  multimodali   e   altre
modalita' di trasporto;
  4. Si rappresenta, infine, che non saranno considerate  ammissibili
le proposte progettuali non coerenti con  i  risultati  attesi  degli
interventi e le loro tempistiche di  realizzazione,  con  particolare
riferimento ai milestone e  ai  target  indicati  per  la  misura  di
investimento «Piani Integrati» - M5C2 - Investimento 2.2 del PNRR.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 dicembre 2021
 
                                     Il direttore centrale: Colaianni
                                                           Allegato 1
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
 
AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER  GLI
                         INTERVENTI DEL PNRR
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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