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legge, 29/7/2021
L. 29 luglio 2021, n. 108, di Conversione, con mod., del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammin. e di accelerazione e snellimento dell e proced
(GU n.181 del 30-7-2021 - Suppl. Ordinario n. 26)
legge
Materia: finanza pubblica / conti pubblici

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31  maggio 2021, n. 77, recante governance del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  e  prime  misure   di   rafforzamento   delle   strutture
amministrative e di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure.
(21G00118)
(GU n.181 del 30-7-2021 - Suppl. Ordinario n. 26)
  Vigente al: 31-7-2021  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante  governance  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e   prime   misure   di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento  delle  procedure,  e'  convertito  in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2.  Al  fine  di  monitorare  l'efficace  attuazione  dei  progetti
previsti dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  il
rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono  essere
completati sulla base del calendario concordato  con  le  istituzioni
europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti
le informazioni e i  documenti  utili  per  esercitare  il  controllo
sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per  gli  investimenti
complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  3. Il  Governo  fornisce  altresi'  alle  Commissioni  parlamentari
competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti  necessari
allo svolgimento dei loro compiti, anche al  fine  di  prevenire,  di
rilevare e di correggere eventuali criticita' relative all'attuazione
del PNRR.
  4. Il Governo trasmette,  inoltre,  alle  Commissioni  parlamentari
competenti i documenti, riguardanti le materie  di  competenza  delle
medesime,  inviati  agli  organi  dell'Unione  europea  relativamente
all'attuazione del PNRR.
  5.  Sulla  base  delle  informazioni  ricevute   e   dell'attivita'
istruttoria svolta,  anche  in  forma  congiunta,  con  le  modalita'
definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni  parlamentari
competenti:
    a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR  e  i  progressi
compiuti nella sua attuazione, anche  con  riferimento  alle  singole
misure, con particolare attenzione al rispetto  e  al  raggiungimento
degli obiettivi inerenti  alle  priorita'  trasversali  del  medesimo
Piano,  quali  il  clima,  il  digitale,  la  riduzione  dei   divari
territoriali, la parita' di genere e i giovani;
    b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai  fini
della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
  6. Le Camere possono stipulare con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  una  convenzione  per  disciplinare  le  modalita'  di
fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal  Sistema  informativo
unitario «ReGiS».
  7. I Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica,  al   fine   di   favorire   lo   svolgimento   congiunto
dell'attivita' istruttoria  utile  al  controllo  parlamentare  e  di
potenziare la capacita' di approfondimento dei profili tecnici  della
contabilita' e della finanza  pubblica  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari  competenti,  adottano  intese  volte  a  promuovere  le
attivita'  delle  Camere,   anche   in   forma   congiunta,   nonche'
l'integrazione delle attivita' svolte dalle rispettive  strutture  di
supporto tecnico.
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 29 luglio 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione
 
                                Colao,  Ministro  per   l'innovazione
                                tecnologica e la transizione digitale
 
                                Cingolani, Ministro della transizione
                                ecologica
 
                                Franceschini, Ministro della cultura
 
                                Giovannini,      Ministro       delle
                                infrastrutture  e   della   mobilita'
                                sostenibili
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta  Ufficiale
-  Serie  generale  -  n.  129  del  31  maggio   2021   -   Edizione
straordinaria), coordinato con la  legge  di  conversione  29  luglio
2021, n. 108 (in questo stesso S.O.), recante: «Governance del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure.». (21A04731)
(GU n.181 del 30-7-2021 - Suppl. Ordinario n. 26)
  Vigente al: 30-7-2021  
Parte I
Governance per il PNRR
Titolo I
SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

 
Avvertenza
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note.
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2021  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
                  Principi, finalita' e definizioni
 
  1. Il presente decreto  definisce  il  quadro  normativo  nazionale
finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi
e  degli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza, di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
  2. Ai fini del presente  decreto  e  della  sua  attuazione  assume
preminente valore l'interesse nazionale  alla  sollecita  e  puntuale
realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1,
nel pieno rispetto  degli  standard  e  delle  priorita'  dell'Unione
europea in materia di clima e di ambiente.
  3. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,  in  quanto
direttamente attuative  degli  obblighi  assunti  in  esecuzione  del
Regolamento  (UE)  2021/241,  sono  adottate   nell'esercizio   della
competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti  dello  Stato
con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma,  lettera
a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma,  lettera  m)  della  Costituzione,  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale.
  4. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «Cabina  di  regia»,  l'((organo))  con  poteri  di  indirizzo
politico, impulso  e  coordinamento  generale  sull'attuazione  degli
interventi del PNRR;
    b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia»,  il  fondo
di cui all'articolo 1, ((commi 1037  e  seguenti)),  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178;
    c)  «PNC»,  ((il   Piano))   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare  con  risorse  nazionali
gli interventi del PNRR;
    d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato
alla Commissione europea ai sensi ((degli articoli))  18  e  seguenti
del Regolamento (UE) 2021/241;
    e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme  previste
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
    f) «Regolamento (UE) 2021/241», ((il regolamento del)) Parlamento
europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza;
    g) «Segreteria tecnica», ((la struttura))  costituita  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle  attivita'
della Cabina di regia e del Tavolo permanente;
    h) «Semestre europeo», il processo definito  all'articolo  2  bis
del Regolamento (CE) n. 1466/97;
    i) «Servizio centrale per il PNRR», ((la struttura)) dirigenziale
di livello generale istituita presso  il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
    l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti  nel
PNRR», ((i Ministeri e le strutture)) della Presidenza del  Consiglio
dei ministri  responsabili  dell'attuazione  delle  riforme  e  degli
investimenti previsti nel PNRR;
    m) «Sistema  Nazionale  di  e-Procurement»,  il  sistema  di  cui
all'articolo 1, comma 1 del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, ((con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;))
    n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica  S.p.A.  di
cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
    o) «soggetti attuatori», ((i soggetti pubblici))  o  privati  che
provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
    p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per  il  partenariato
economico, sociale e territoriale,  organo  con  funzioni  consultive
nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;
    q) «Unita' di audit», ((la struttura)) che  svolge  attivita'  di
controllo sull'attuazione del PNRR  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)
2021/241;
    r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo
1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  struttura  che
svolge funzioni di valutazione e monitoraggio  degli  interventi  del
PNRR;
    s) «PNIEC», ((il Piano nazionale integrato  per  l'energia  e  il
clima)), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
                               Art. 2
 
                           Cabina di regia
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  la
Cabina di regia per il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
presieduta dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alla  quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di  Stato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri  competenti  in  ragione  delle  tematiche
affrontate  in  ciascuna  seduta.  ((In  relazione  alle   specifiche
esigenze  connesse  alla  necessita'  di  assicurare  la  continuita'
dell'azione    amministrativa,     garantendo     l'apporto     delle
professionalita' adeguate al raggiungimento degli obiettivi  riferiti
al Piano di cui al presente comma, per il  medesimo  periodo  in  cui
resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque
non  oltre  il  31  dicembre  2026,  e'  sospesa  l'applicazione   di
disposizioni che, con riguardo al personale che  a  qualunque  titolo
presta la propria attivita' lavorativa presso le  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto  il  limite  di
eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti  pubblici,  titolari
di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, determinano il rientro  del  medesimo  personale
presso l'amministrazione  statale  di  provenienza.  Resta  ferma  la
possibilita' di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello  stesso,
ai sensi della vigente disciplina.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400,))  la  Cabina  di  regia  esercita  poteri  di
indirizzo, impulso e  coordinamento  generale  sull'attuazione  degli
interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  puo'
delegare  a  un  Ministro  o  a  un  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri lo  svolgimento  di  specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare:
    a)  elabora  indirizzi  e  linee  guida  per  l'attuazione  degli
interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i  diversi
livelli territoriali;
    b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi,  anche  mediante  la  formulazione  di
indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta
dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;
    c) esamina, previa istruttoria della Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4, le tematiche e gli specifici  profili  di  criticita'
segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle
questioni di competenza regionale o  locale,  dal  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome;
    d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il  programma  di
governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono  adempimenti
normativi  e  segnala  all'Unita'  per  la  razionalizzazione  e   il
miglioramento della regolazione di  cui  all'articolo  5  l'eventuale
necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei
tempi di attuazione;
    e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per  il  tramite
del Ministro per i rapporti con il Parlamento,  una  relazione  sullo
stato  di  attuazione  del  PNRR,  recante  le  informazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1045, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
nonche', anche su  richiesta  delle  Commissioni  parlamentari,  ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento  degli  interventi,
il loro impatto e l'efficacia  rispetto  agli  obiettivi  perseguiti,
((con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione
e per l'integrazione socio-economica dei  giovani,  alla  parita'  di
genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
    f) riferisce periodicamente al))  Consiglio  dei  ministri  sullo
stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
    g) ((trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del presente decreto, la relazione  periodica  di  cui
alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  al
Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali
sono  costantemente  aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato   di
avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative;))
    h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di  governo  e
propone, ove ne ricorrano le  condizioni,  l'attivazione  dei  poteri
sostitutivi di cui all'articolo 12;
    i)  assicura  la  cooperazione  con  il  partenariato  economico,
sociale  e  territoriale  mediante  il  Tavolo  permanente   di   cui
all'articolo 3;
    l)   promuove   attivita'   di   informazione   e   comunicazione
((coerenti)) con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
  3. Alle sedute della  Cabina  di  regia  partecipano  i  Presidenti
((delle Regioni)) e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
quando sono esaminate questioni di competenza di una singola  regione
o provincia autonoma, ((ovvero il Presidente della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, quando  sono  esaminate  questioni
che riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il Presidente
dell'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani  e  il  Presidente
dell'Unione delle province d'Italia quando sono  esaminate  questioni
di interesse locale;)) in tali casi alla seduta partecipa  sempre  il
Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,   che   puo'
presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle
sedute della Cabina di regia  possono  essere  inoltre  invitati,  in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti  dei  soggetti
attuatori e dei rispettivi organismi  associativi  e  i  referenti  o
rappresentanti    del    ((partenariato    economico,    sociale    e
territoriale.))
  4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito  con
modificazioni dalla legge  22  aprile  2021,  n.  55  e  il  Comitato
interministeriale per la transizione ecologica  di  cui  all'articolo
57-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  svolgono,
sull'attuazione  degli  interventi  del  PNRR,   nelle   materie   di
rispettiva  competenza,  le  funzioni   di   indirizzo,   impulso   e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la
facolta' di partecipare attraverso un  delegato.  Le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono  sottoporre
alla Cabina di regia l'esame delle questioni che  non  hanno  trovato
soluzione all'interno del Comitato interministeriale.
  5. Negli ambiti in cui le  funzioni  statali  di  programmazione  e
attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale
complementare al PNRR richiedano  il  coordinamento  con  l'esercizio
delle competenze costituzionalmente  attribuite  alle  regioni,  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e agli  enti  locali,  e  al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi  della  Cabina
di regia di cui al comma 2, del ((Comitato interministeriale  per  la
transizione  ecologica  di  cui  all'articolo))  57-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  del  Comitato  interministeriale
((per la transizione digitale)) di cui all'articolo 8, comma  2,  del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ((e  con  la  programmazione  dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027,))
il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  partecipa  alle
sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di
questi,  promuove  le  conseguenti  iniziative  anche  in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'   di   Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo  periodo,  quando  si  tratta  di
materie nelle quali le regioni e le  province  autonome  vantano  uno
specifico  interesse,  ai  predetti  Comitati  partecipa   anche   il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo  3  aprile
2006,  n.  152  le  parole  «composto  da  un  rappresentante   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «composto  da  due  rappresentanti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie,».
  6-((bis. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  puo'  deferire
singole questioni al Consiglio dei  ministri  perche'  stabilisca  le
direttive alle quali la Cabina di regia deve  attenersi,  nell'ambito
delle  norme  vigenti.  Le  amministrazioni  di  cui   al   comma   1
dell'articolo  8  assicurano  che,  in  sede  di  definizione   delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il  40  per
cento delle risorse  allocabili  territorialmente,  anche  attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento  per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio  attivato  dal
Servizio centrale per il PNRR di  cui  all'articolo  6,  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo  e,  ove  necessario,  sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative.))
                               Art. 3
 
Tavolo  permanente  per  il   partenariato   economico,   sociale   e
                            territoriale
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ((entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,)) e' istituito il Tavolo permanente
per il partenariato economico, sociale e  territoriale,  composto  da
rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, degli  Enti  locali  e  dei
rispettivi organismi associativi ((nonche' di Roma capitale)),  delle
categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e  della
ricerca e della societa' civile ((nonche' delle organizzazioni  della
cittadinanza attiva. I componenti)) sono individuati sulla base della
maggiore rappresentativita', della comprovata esperienza e competenza
e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di
cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie  e
per  le  questioni  connesse  all'attuazione  del  PNRR.  Il   Tavolo
permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia  di
cui all'articolo 2  e  al  Servizio  centrale  per  il  PNRR  di  cui
all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per  la  realizzazione
del PNRR anche al fine di  favorire  il  superamento  di  circostanze
ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.
                               Art. 4
 
 Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303 e' costituita una struttura con funzioni  di  segreteria  tecnica
per il supporto alle attivita' della Cabina di  regia  e  del  Tavolo
permanente, la cui  durata  temporanea  e'  superiore  a  quella  del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera
in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo,
il Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.
  2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
    a)  supporta  la  Cabina  di  regia  e   il   Tavolo   permanente
nell'esercizio delle rispettive funzioni;
    b) elabora periodici rapporti informativi alla  Cabina  di  regia
sulla   base   dell'analisi   e   degli   esiti   del    monitoraggio
sull'attuazione del PNRR comunicati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
    c) individua e segnala al Presidente del Consiglio  dei  ministri
le  azioni  utili  al  superamento  delle  criticita'  segnalate  dai
Ministri competenti per materia;
    d)  acquisisce  dal  Servizio  centrale  per  il  PNRR  ((di  cui
all'articolo 6)) le informazioni e i dati di attuazione  del  PNRR  a
livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto
((dei tempi programmati)) ed a eventuali  criticita'  rilevate  nella
fase di attuazione degli interventi;
    e) ove ne  ricorrano  le  condizioni  all'esito  dell'istruttoria
svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri  i  casi  da
valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  sostitutivi  di
cui all'articolo 12;
    f) istruisce i procedimenti relativi  all'adozione  di  decisioni
finalizzate al superamento del dissenso  di  cui  all'articolo  13  e
all'articolo 44.
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno
degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio
autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, del ((decreto legislativo 30 luglio)) 1999,  n.
303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
                            ((Art. 4 bis
 
Misure per  il  supporto  tecnico  all'Osservatorio  nazionale  sulla
   condizione delle persone con disabilita' in attuazione del PNRR
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  supporto  tecnico  allo
svolgimento dei  compiti  istituzionali  dell'Osservatorio  nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3
della legge 3  marzo  2009,  n.  18,  con  specifico  riferimento  al
monitoraggio delle riforme in  attuazione  del  PNRR,  la  Segreteria
tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1,  comma
367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce  struttura  ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, con durata temporanea superiore a  quella  del  Governo
che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del  PNRR  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  contingente  di  esperti
della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma  1  e'  formato  da
personale non dirigenziale,  in  possesso  di  specifica  e  adeguata
competenza nell'ambito delle politiche in favore  delle  persone  con
disabilita',  in  numero  non  superiore  a  quindici.  Il   suddetto
contingente e' composto da personale di ruolo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori  ruolo  o
in posizione di comando o altra  analoga  condizione  prevista  dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o
istituzioni,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n.  127.  Il  trattamento  economico  del
personale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto
legislativo n. 303 del 1999.  Il  contingente  puo'  essere  composto
altresi' da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato  mediante
convenzioni  stipulate  previo  parere   favorevole   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale  non  appartenente
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del
decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico  e'
stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
limiti complessivi  dello  stanziamento  di  cui  al  comma  5,  sono
definite la modalita' di formazione del contingente di cui al comma 2
e di chiamata del personale nonche'  le  specifiche  professionalita'
richieste.
  4. Gli incarichi conferiti ad esperti  con  provvedimento  adottato
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi
rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1,  comma  368,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno  degli
anni 2024, 2025 e  2026,  cui  si  provvede  a  valere  sul  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.))
                               Art. 5
 
Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della  regolazione
                  e Ufficio per la semplificazione
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita  un
a struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione  e
il miglioramento della regolazione.
  2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella  del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato  un
contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
L'Unita' opera in raccordo con il  gruppo  di  lavoro  sull'((analisi
dell'impatto della regolamentazione)) (AIR) del ((Nucleo  istituito))
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ((ministri  ai   sensi))
dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  3. L'Unita' svolge i seguenti compiti:
    a) individua,  sulla  base  delle  segnalazioni  trasmesse  dalla
Cabina di regia di cui all'articolo 2,  gli  ostacoli  all'attuazione
corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel
PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure
attuative e propone rimedi;
    b) coordina, anche  sulla  base  delle  ((verifiche  dell'impatto
della regolamentazione))  di  cui  all'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246, curate dalle  amministrazioni,  l'elaborazione
di proposte per superare le  disfunzioni  derivanti  dalla  normativa
vigente e dalle relative misure attuative, ((al fine  di  garantire))
maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
    c) cura l'elaborazione di un programma di azioni  prioritarie  ai
fini della razionalizzazione e revisione normativa;
    d) promuove e potenzia iniziative di  sperimentazione  normativa,
anche  tramite  relazioni  istituzionali   con   analoghe   strutture
istituite in Paesi stranieri, europei ed  extraeuropei,  e  tiene  in
adeguata considerazione le migliori pratiche di  razionalizzazione  e
sperimentazione normativa a livello internazionale;
    e) riceve e considera ipotesi e proposte di  razionalizzazione  e
sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno
degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio
autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
  5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione
pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1,  comma
22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello  svolgimento
dei seguenti compiti:
    a) promozione e coordinamento delle  attivita'  di  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  nella  gestione   delle   procedure
complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le  task  force
di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste  dal
PNRR;
    b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione
e reingegnerizzazione delle procedure  e  della  predisposizione  del
catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti  nel
PNRR;
    c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri  a  carico  di
cittadini e imprese;
    d)  promozione   di   interventi   normativi,   organizzativi   e
tecnologici di semplificazione anche attraverso  una  Agenda  per  la
semplificazione condivisa con le regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e gli enti locali;
    e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi  di
semplificazione.
                               Art. 6
 
               Monitoraggio e rendicontazione del PNRR
 
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituito  un  ufficio
centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato   Servizio
centrale  per  il  PNRR,  con  compiti  di  coordinamento  operativo,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR,  che  rappresenta
il punto di contatto nazionale per l'attuazione  del  PNRR  ai  sensi
dell'articolo 22 del  Regolamento  (UE)  2021/241,  conformandosi  ai
relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicita'. Il
Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della  gestione
del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e  dei  connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti   del   PNRR,
assicurando  il  necessario  supporto  tecnico  alle  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8. Il Servizio centrale per il PNRR si  articola  in  sei  uffici  di
livello dirigenziale non  generale  e,  per  l'esercizio  dei  propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di  Societa'  partecipate  dallo
Stato, come previsto all'articolo 9.
  2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il  Servizio
centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e  con  gli
Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato.  Questi
ultimi concorrono  al  presidio  dei  processi  amministrativi  e  al
monitoraggio anche finanziario degli  interventi  del  PNRR  per  gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  cinque  posizioni
di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno  2021  e  di  euro
1.859.000 annui a decorrere dall'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 16.
                            ((Art. 6 bis
 
              Piano nazionale dei dragaggi sostenibili
 
  1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita'  marittima
e della  resilienza  delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo
conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi  dell'articolo
114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero  per  la
transizione ecologica, di concerto con il  Ministero  della  cultura,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano
nazionale  dei  dragaggi  sostenibili,   anche   sulla   base   della
programmazione delle autorita' di sistema portuale  e  delle  regioni
con particolare riferimento ai programmi  finanziati  dal  PNC  e  di
ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorita'  di
sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano
e' attuato tenendo conto delle  disposizioni  dell'articolo  109  del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
  2. Le attivita' di  dragaggio  nelle  infrastrutture  portuali  del
territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di
pubblica utilita' e indifferibili  e  urgenti  e  costituiscono,  ove
occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano  regolatore
del sistema portuale.
  3. L'autorizzazione alle attivita' di  dragaggio  e'  rilasciata  a
seguito di un procedimento  unico,  al  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   avviene   con
provvedimento  conclusivo  della  conferenza  di   servizi   di   cui
all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da  convocare
da parte dell'autorita' competente individuata ai sensi  del  decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori,  in
conformita'  al  progetto  approvato.  Il  termine  massimo  per   la
conclusione del  procedimento  unico  non  puo'  essere  superiore  a
novanta  giorni.  Resta  ferma  la  disciplina  del  procedimento  di
valutazione   di   impatto   ambientale,   laddove   richiesta.    Le
amministrazioni  interessate  nell'ambito  del   nuovo   procedimento
autorizzativo  svolgono  le  proprie   attivita'   con   le   risorse
finanziarie,  umane  e   strumentali   disponibili   a   legislazione
vigente.))
                               Art. 7
 
           Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
 
  1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -
Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con  l'Unione  europea
(IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non  generale
avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo
2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di
cui al primo periodo opera in posizione  di  indipendenza  funzionale
rispetto alle strutture  coinvolte  nella  gestione  del  PNRR  e  si
avvale, nello svolgimento delle  funzioni  di  controllo  relative  a
linee di intervento realizzate a livello  territoriale,  dell'ausilio
delle Ragionerie territoriali dello Stato.
  2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma  1050,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione  con
le amministrazioni di cui  all'articolo  8,  alla  predisposizione  e
attuazione del programma di valutazione in itinere  ed  ex  post  del
PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del  Regolamento
(UE) 2021/241, nonche' la coerenza ((dei relativi obiettivi finali  e
intermedi.))  Concorre  inoltre  alla  verifica  della   qualita'   e
completezza dei dati di monitoraggio  rilevati  dal  sistema  di  cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020,  n.  178  e
svolge attivita'  di  supporto  ai  fini  della  predisposizione  dei
rapporti e delle relazioni di attuazione  e  avanzamento  del  Piano.
((Al fine di avviare tempestivamente  le  procedure  di  monitoraggio
degli interventi del PNRR nonche' di  esercitare  la  gestione  e  il
coordinamento  dello  stesso,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in  aggiunta  alle  vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente  dotazione  organica,
un   contingente   di   personale   non    dirigenziale    di    alta
professionalita', da destinare ai Dipartimenti  del  tesoro  e  delle
finanze del medesimo Ministero,  pari  a  50  unita',  da  inquadrare
nell'Area  III,  posizione  economica  F3,  del   comparto   Funzioni
centrali. Il reclutamento del suddetto contingente  di  personale  e'
effettuato senza il previo svolgimento delle  previste  procedure  di
mobilita'  e  mediante  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie   di
concorsi pubblici.
  2-bis.  All'ultimo  periodo  del  comma  3  dell'articolo   3   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n.  227,  le  parole:  «e  per  i  Sottosegretari»  sono
soppresse.))
  3. L'Unita' di missione si articola in due uffici  dirigenziali  di
livello  non  generale.  Essa  provvede  altresi'  a  supportare   le
attivita' di valutazione  delle  politiche  di  spesa  settoriali  di
competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle  riforme  e  agli
investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di  iniziative  di
trasparenza  e  partecipazione  indirizzate  alle  istituzioni  e  ai
cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050,  della  Legge
30 dicembre  2020,  n.  178,  le  parole  ((«,  di  durata  triennale
rinnovabile una  sola  volta.  Al  fine  di  assicurare  l'invarianza
finanziaria,  e'  reso  indisponibile  nell'ambito  della   dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  numero  di
posti di funzione dirigenziale di livello  non  generale  equivalente
sul piano finanziario»)) sono soppresse.
  4. Per le finalita' dell'articolo 6 e  del  presente  articolo,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  e'  autorizzato  a  conferire  n.  7
incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
deroga ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite  procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere,  in  deroga  ai  vigenti  limiti
assunzionali, ((o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo  1,
comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per))  le  restanti
unita' di livello dirigenziale non generale. ((Per  le  finalita'  di
cui  al  presente  articolo,  presso  il  citato  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituita  una  posizione  di
funzione dirigenziale di livello generale  di  consulenza,  studio  e
ricerca; per le medesime finalita' il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' avvalersi del supporto della societa' Studiare  Sviluppo
srl,  anche  per  la  selezione  delle  occorrenti   professionalita'
specialistiche.))
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo  6
e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non
generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more  del
perfezionamento  del  regolamento  di  organizzazione  del   predetto
Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione,
da adottarsi entro il  31  gennaio  2022  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di  prima
applicazione, gli incarichi dirigenziali  di  cui  all'articolo  6  e
quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel
caso in  cui  le  procedure  di  nomina  siano  state  avviate  prima
dell'adozione del predetto regolamento di  organizzazione,  ma  siano
comunque conformi ai compiti e  all'organizzazione  del  Ministero  e
coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo  6  e  del
presente articolo.
  6. Sogei S.p.A. assicura  il  supporto  di  competenze  tecniche  e
funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione
del PNRR. Per tale attivita'  puo'  avvalersi  di  Studiare  Sviluppo
s.r.l., secondo  le  modalita'  che  saranno  definite  in  specifica
Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto.  ((Alla  societa'  Sogei  S.p.A.))  non  si  applicano   le
disposizioni  relative  ai  vincoli  in  materia  di   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa  e  la  stessa  determina  i
processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri  di
massima celerita' ed efficacia, prediligendo modalita'  di  selezione
basate su requisiti curriculari e  su  colloqui  di  natura  tecnica,
anche in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al  presente  comma  si  provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione  di  cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo
in particolare valutazioni di economicita', efficienza  ed  efficacia
circa  l'acquisizione   e   l'impiego   delle   risorse   finanziarie
provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale  controllo  si  informa  a
criteri di cooperazione e di coordinamento con  la  Corte  dei  conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo  3  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ((La Corte dei  conti
riferisce,  almeno  semestralmente,  al  Parlamento  sullo  stato  di
attuazione del PNRR, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.))
  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita'  di  controllo,  anche
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione,  delle
frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il  rischio  di
doppio finanziamento pubblico degli interventi, ((ferme  restando  le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale  anticorruzione,))  le
amministrazioni centrali titolari di  interventi  previsti  dal  PNRR
possono stipulare specifici protocolli d'intesa  con  la  Guardia  di
Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  ((9.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021  e
di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri
si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a  euro  436.000
annui a decorrere dall'anno  2022,  ai  sensi  dell'articolo  16  del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per  l'anno  2021  e  a  euro
476.027 annui a decorrere  dall'anno  2022,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a  euro  2.516.100
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.))
                               Art. 8
 
                 Coordinamento della fase attuativa
 
  1.  Ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di   interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative  attivita'
di  gestione,  nonche'  al  loro  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo.  A  tal  fine,   nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa, individua,  tra  quelle  esistenti,  la  struttura  di
livello dirigenziale generale di riferimento  ovvero  istituisce  una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino  al
completamento del PNRR, ((e comunque non oltre il)) 31 dicembre 2026,
articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali  di  livello
non generale, adottando, entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro  di
riferimento, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.
  2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di  contatto
con il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  per  l'espletamento  degli
adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,
per la presentazione alla  Commissione  europea  delle  richieste  di
pagamento  ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  2  del  medesimo
regolamento. La stessa provvede a trasmettere  al  predetto  Servizio
centrale per il PNRR i dati finanziari e di  realizzazione  fisica  e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento
((dell'attuazione  dei  relativi  obiettivi  intermedi  e   finali)),
attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di
selezione delle azioni coerenti con le regole  e  gli  obiettivi  del
PNRR ed  emana  linee  guida  per  assicurare  la  correttezza  delle
procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa
ed il conseguimento ((degli obiettivi intermedi e finali)) e di  ogni
altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  europea  e  nazionale
applicabile  al  PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di  supporto   nella
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione  di  programmi  e
progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e
internazionali,  nonche'  attivita'  di  supporto  all'attuazione  di
politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
  4. La struttura di cui al comma 1 vigila  sulla  regolarita'  delle
procedure e delle spese e adotta tutte  le  iniziative  necessarie  a
prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita'  e  gli  indebiti
utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie  a  prevenire
le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il  rischio  di  doppio
finanziamento  pubblico  degli   interventi,   anche   attraverso   i
protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.  Essa  e'
inoltre  responsabile  dell'avvio  delle  procedure  di  recupero   e
restituzione delle risorse indebitamente utilizzate,  ovvero  oggetto
di frode o doppio finanziamento pubblico.
  5. Al fine  di  salvaguardare  il  raggiungimento,  anche  in  sede
prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali  del
PNRR, i bandi, gli avvisi e  gli  altri  strumenti  previsti  per  la
selezione  dei  singoli  progetti  e  l'assegnazione  delle   risorse
prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di
mancato  raggiungimento,  nei  tempi   assegnati,   degli   obiettivi
previsti, e di riassegnazione  delle  somme,  fino  alla  concorrenza
delle risorse  economiche  previste  per  i  singoli  bandi,  per  lo
scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione
delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente  con  i
vincoli assunti con l'Unione europea.
  ((5-bis. Nell'ambito di un protocollo  d'intesa  nazionale  tra  il
Governo  e  le   parti   sociali   piu'   rappresentative,   ciascuna
amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR  prevede  lo
svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati
e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e
sociali sulle filiere produttive e industriali  nonche'  sull'impatto
diretto e indiretto anche nei singoli  ambiti  territoriali  e  sulle
riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle  ricadute
dirette  o  indirette  sul  lavoro  dei  suddetti  progetti.  Per  la
partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di  cui  al  primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.))
  6. Per ((l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis))  e'  autorizzata  la
spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021  e  di  euro  17.577.000  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri  si  provvede
ai sensi dell'articolo 16.
  ((6-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  con  particolare
riguardo  a  quelle  strettamente  connesse  al  coordinamento  delle
attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, e allo scopo di consentire  di  acquisire  rapidamente  le
risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento  e  il
monitoraggio sulle relative misure di incentivazione  e  sostegno  al
settore del turismo,  il  Ministero  del  turismo  puo'  svolgere  le
procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile
2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalita' semplificate  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.))
  ((6-ter. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  6-bis  e  per
garantire il conseguimento degli  obiettivi  e  degli  interventi  di
competenza  del  Ministero  del  turismo  previsti  nel   PNRR,   con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al  coordinamento
delle  attivita'  di   gestione   nonche'   al   loro   monitoraggio,
rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace  realizzazione
delle misure di sostegno e incentivazione del  settore  del  turismo,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in aggiunta alla
dotazione organica prevista dalla legislazione  vigente  e  a  valere
sulle risorse finanziarie iscritte nel  bilancio  di  previsione  per
l'anno 2021, ad  assumere,  entro  l'anno  2021,  facendo  ricorso  a
procedure  concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto  dei   principi
generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino
a 120 unita' di personale non  dirigenziale  con  contratto  a  tempo
determinato della durata massima di  ventiquattro  mesi,  di  cui  70
appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti  al  livello  terzo
del contratto collettivo nazionale del lavoro per  i  dipendenti  del
settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle  unita'
di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate da  un
apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il  Ministero  del
turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo,  da  stipulare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7,  comma
8,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,   n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento  di  organizzazione
del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministero del turismo». All'onere derivante dalle  assunzioni  di
cui al presente comma, pari a  3.041.667  euro  per  l'anno  2021,  a
7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante utilizzo delle  risorse  disponibili  nel  bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.))
  ((6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del
comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro  per  l'anno
2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per  l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.))
                            ((Art. 8 bis
 
       Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo
 
  1. Per garantire una piu'  efficace  attuazione  del  programma  di
Governo  e  anche  al  fine  della  trasmissione  alle  Camere  delle
relazioni periodiche sullo  stato  di  attuazione  dei  provvedimenti
attuativi di secondo livello previsti  in  disposizioni  legislative,
nonche' dell'aggiornamento costante del motore di  ricerca  del  sito
internet istituzionale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
e' rafforzata la  Rete  governativa  permanente  dell'attuazione  del
programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Ufficio per il  programma  di  Governo  e  costituita  dai
Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti
da  ciascun   Ministero   all'interno   degli   uffici   di   diretta
collaborazione con il compito specifico di provvedere  alla  costante
attuazione  dei  citati  provvedimenti  attuativi   e   al   recupero
dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti  provvedono
ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
                               Art. 9
 
                Attuazione degli interventi del PNRR
 
  1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR
provvedono le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla  base  delle
specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita'
degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie  strutture,
ovvero avvalendosi di  soggetti  attuatori  esterni  individuati  nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa  nazionale  ed
europea vigente.
  2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli
interventi del PNRR, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da
societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica,   rispettivamente,
statale, regionale e locale e da enti vigilati.
  3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle
amministrazioni per  l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR  sono
sottoposti  ai  controlli  ordinari  di  legalita'  e  ai   controlli
amministrativo-contabili  previsti   dalla   legislazione   nazionale
applicabile.
  4. Le amministrazioni di cui al  comma  1  assicurano  la  completa
tracciabilita'  delle  operazioni  e  la  tenuta  di   una   apposita
codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo
le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa
su supporti informatici adeguati e  li  rendono  disponibili  per  le
attivita' di controllo e di audit.
                               Art. 10
 
 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
 
  1. Per sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle  procedure  di
affidamento ed accelerare l'attuazione degli  investimenti  pubblici,
in  particolare  di  quelli  previsti  dal  PNRR  e  dai   cicli   di
programmazione  nazionale  e  ((dell'Unione  europea))  2014-2020   e
2021-2027,  le   amministrazioni   interessate,   mediante   apposite
convenzioni, possono  avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di
societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli  interventi
e comprende azioni di rafforzamento della  capacita'  amministrativa,
anche attraverso la messa a disposizione di  esperti  particolarmente
qualificati.
  3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, la valutazione della congruita'  economica  dell'offerta
ha  riguardo  all'oggetto  e  al  valore  della  prestazione   e   la
motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei  vantaggi,
rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di
risorse  economiche,  mediante   comparazione   degli   standard   di
riferimento ((della societa' Consip  S.p.A.))  e  delle  centrali  di
committenza regionali.
  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  2,  le
Regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti
locali, per il tramite delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,
possono avvalersi del supporto tecnico-operativo  delle  societa'  di
cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione  di  progetti  di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  definisce,  per  le
societa' in house statali, i contenuti minimi delle  convenzioni  per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 4.  Ai  relativi  oneri  le
Amministrazioni provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono  essere
posti  a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione   degli
((interventi  del  PNRR)),  ovvero  delle  risorse  per  l'assistenza
tecnica previste ((nei programmi dell'Unione europea)) 2021/2027  per
gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
  6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui  al
presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con  le
risorse interne, con personale esterno,  nonche'  con  il  ricorso  a
competenze - di  persone  fisiche  o  giuridiche  -  disponibili  sul
mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  ((6-bis.   In   considerazione   degli    effetti    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  l'esercizio  2020  non  si  computa  nel
calcolo del triennio  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  14,
comma 5, ne' ai fini dell'applicazione  dell'articolo  21  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.))
                               Art. 11
 
Rafforzamento   della   capacita'   amministrativa   delle   stazioni
                             appaltanti
 
  1. Per  aumentare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'attivita'  di
approvvigionamento  e   garantire   una   rapida   attuazione   delle
progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad  esso  collegati,
ivi compresi i programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il
periodo 2021/2027, ((la societa' Consip S.p.A.)) mette a disposizione
delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e
servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita', ((la societa'
Consip S.p.A.)) realizza un programma di informazione,  formazione  e
tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di
progettualita'   per   l'evoluzione   del   Sistema   Nazionale    di
e-Procuremente il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  e
tecnica  delle  pubbliche  amministrazioni.  ((La   societa'   Consip
S.p.A.)) si coordina con le centrali di committenza regionali per  le
attivita' degli enti territoriali di competenza.
  2. ((Le disposizioni del presente articolo))  trovano  applicazione
anche per  le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  informatici  e  di
connettivita' effettuati dalla Sogei S.p.A., per la  realizzazione  e
implementazione   dei   servizi   delle   pubbliche   amministrazioni
affidatarie in ottemperanza a  specifiche  disposizioni  normative  o
regolamentari, nonche' per la realizzazione delle  attivita'  di  cui
all'articolo 33-septiesdel decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
le cui procedure di affidamento sono poste in essere  ((dalla  Consip
S.p.A.)) ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135.
  3. Per realizzare le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  stipula  ((con  la  societa'
Consip S.p.A.)) un apposito disciplinare, nel limite  complessivo  di
spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 8 milioni ((di euro)) per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 16.
                            ((Art. 11 bis
 
Disposizioni in materia  di  produzione  di  basi  di  dati  mediante
informazioni  provenienti   da   archivi   amministrativi   ai   fini
                      dell'attuazione del PNRR
 
  1. In considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
della gestione della fase di ripresa e della necessita' e urgenza  di
disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte  a  soddisfare  i
nuovi fabbisogni  informativi,  l'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti  che  partecipano
al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni  statistiche
necessarie, mediante  l'utilizzo  e  l'integrazione  di  informazioni
provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine  di
soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica  e  a
quella successiva. Le amministrazioni  pubbliche  che  dispongono  di
archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione
delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi  e
alle informazioni individuali ivi  contenute,  con  esclusione  della
banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui  all'articolo
8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della  banca  dati  nazionale
unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  2. Le operazioni di cui al  comma  1,  svolte  nel  rispetto  delle
disposizioni  in  materia  di   tutela   della   riservatezza   degli
interessati,  sono  individuate  con  provvedimento  del   Presidente
dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti,  i  tipi  di
dati trattati, le fonti amministrative  utilizzate  e  le  operazioni
eseguibili, le  misure  di  sicurezza  e  le  garanzie  adottate  per
tutelare i diritti e le liberta' fondamentali  degli  interessati,  i
tempi di conservazione, nonche' le risorse richieste. I provvedimenti
sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.
  3. In  caso  di  trattamenti  che  richiedono  l'utilizzo  di  dati
personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  i
provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo  sono  adottati
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni  di  cui  agli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel  sito
internetistituzionale dell'Istituto.
  5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unita'  statistiche,  possono  essere
comunicati per finalita' scientifiche ai soggetti di cui al  comma  1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previsti, nonche' ai  soggetti  che
fanno parte o partecipano al  Sistema  statistico  nazionale  secondo
quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano  lo  scambio  dei
dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.
  6. L'ISTAT provvede alle attivita' previste dal  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.))
Titolo II
POTERI SOSTITUTIVI, SUPERAMENTO DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE

                               Art. 12
 
                         Poteri sostitutivi
 
  1. In caso di  mancato  rispetto  da  parte  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti  attuatori,
consistenti anche nella mancata  adozione  di  atti  e  provvedimenti
necessari all'avvio dei  progetti  del  Piano,  ovvero  nel  ritardo,
inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il  conseguimento
degli obiettivi intermedi e finali  del  PNRR  e  su  proposta  della
Cabina di regia  o  del  Ministro  competente,  assegna  al  soggetto
attuatore interessato un  termine  per  provvedere  non  superiore  a
trenta giorni.  In  caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o   l'ufficio,   ovvero   in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti necessari ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  ((dei
progetti,)) anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo  2  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni
specificamente indicate.
  2. Fermo restando l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di  cui  al
comma 1, e  nei  casi  ivi  previsti,  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie puo' promuovere le opportune  iniziative  di
impulso  e  coordinamento  ((nei  riguardi))  di  regioni,   province
autonome di Trento e di Bolzano,  citta'  metropolitane,  province  e
comuni, anche in sede di ((Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.))
  3. Nel caso in cui l'inadempimento,  il  ritardo,  l'inerzia  o  la
difformita' di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore
diverso dalle  regioni,  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, dalle citta' metropolitane, dalle  province  o  dai  comuni,
all'assegnazione del termine non  superiore  a  trenta  giorni  e  al
successivo esercizio del potere sostitutivo con le  stesse  modalita'
previste dal secondo periodo del comma  1  provvede  direttamente  il
Ministro competente. Lo stesso  Ministro  provvede  analogamente  nel
caso  in  cui  la  richiesta  di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi
provenga,  per  qualunque  ragione,  direttamente  da   un   soggetto
attuatore, ivi ((compresi))  le  regioni,  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
  4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui  al
comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o  eventi  ostativi  alla
realizzazione  dei  progetti  rientranti  nel  PNRR   non   risultino
altrimenti superabili con celerita', su proposta del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o della Cabina  di  regia,  il  Consiglio  dei
ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalita' previste  dal
comma 1.
  5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati  o  i
commissari ad acta  nominati  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  ove
strettamente   indispensabile   per   garantire   il   rispetto   del
cronoprogramma del progetto,  provvedono  all'adozione  dei  relativi
atti  mediante   ordinanza   motivata,   contestualmente   comunicata
all'Unita'  per  la  razionalizzazione  e  il  miglioramento  ((della
regolazione)) di cui all'articolo 5, in deroga ad  ogni  disposizione
di legge diversa da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento,  delle  disposizioni  del  codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso
in cui la deroga riguardi la legislazione regionale,  l'ordinanza  e'
adottata, previa intesa ((in sede di Conferenza))  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano,  da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  3  del   ((decreto
legislativo 28 agosto)) 1997, n. 281.  Nel  caso  in  cui  la  deroga
riguardi la legislazione in materia di  tutela  della  salute,  della
sicurezza  e  della  incolumita'  pubblica,   dell'ambiente   e   del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata  previa  autorizzazione
della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci  e
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  6. La Presidenza del Consiglio dei ministri  e  le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad
ogni rapporto contrattuale e obbligatorio  discendente  dall'adozione
di  atti,  provvedimenti  e  comportamenti  da  parte  dei   soggetti
individuati o nominati per  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  ai
sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni  nei  confronti
dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie,
esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.  Per  la  nomina  dei
Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi  compensi,  si  applicano  le  procedure  e   le   modalita'
applicative  previste  dall'articolo  15,  commi  da  1  a   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Gli  eventuali  oneri  derivanti
dalla nomina di Commissari  sono  a  carico  dei  soggetti  attuatori
inadempienti sostituiti.
  ((6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere  applicate
anche agli enti sottoposti  alla  vigilanza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano.  La  liquidazione  coatta
amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta,
che provvede altresi' alla nomina del commissario  e  agli  ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1»)).
                               Art. 13
 
                      Superamento del dissenso
 
  1.  In  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro   atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la  Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale
per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del  dissenso  non  sia
gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   di
sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri  per  le
conseguenti determinazioni.
  2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro  atto  equivalente
provenga da un organo della regione, o della  provincia  autonoma  di
Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per  il  PNRR,
qualora un meccanismo  di  superamento  del  dissenso  non  sia  gia'
previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie,  entro  i  successivi  cinque  giorni,  di  sottoporre  la
questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per  concordare
le iniziative da  assumere,  che  devono  essere  definite  entro  il
termine  di  quindici  giorni  dalla  data  di   convocazione   della
Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni  condivise
che  consentano  la  sollecita  realizzazione   dell'intervento,   il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le  autonomie  nei  pertinenti  casi,  propone  al
Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo  comma,  della  Costituzione,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti in materia.
                               Art. 14
 
     Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare
 
  1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione  per
l'efficace  e  tempestiva  attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente decreto, incluse  quelle  relative  al  rafforzamento  della
capacita'  amministrativa  delle  amministrazioni  e  delle  stazioni
appaltanti nonche' al meccanismo di superamento  del  dissenso  e  ai
poteri sostitutivi, si applicano anche  agli  investimenti  contenuti
nel  Piano  nazionale  complementare  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge n. 6 maggio 2021, n. 59, ((e ai contratti istituzionali
di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88.)) Resta  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente decreto agli interventi di cui  al  citato  articolo  1  del
decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
  2. Alla gestione delle risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  che  concorrono  al
finanziamento degli interventi previsti  dal  PNRR,  si  provvede  in
deroga  alla  specifica  normativa  di  settore,  con  le   procedure
finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di  cui  all'articolo
1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.
                            ((Art. 14 bis
 
Governance degli interventi del  Piano  complementare  nei  territori
        interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
 
  1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata  e  unitaria  degli
interventi  per  la  ricostruzione  e  il  rilancio   dei   territori
interessati dagli eventi  sismici  del  2009  e  del  2016,  per  gli
investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  numero
1),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  la  cabina  di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del  Dipartimento  «Casa
Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  3  maggio  2021,  nonche'  dal
sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci  del  cratere  del
sisma del 2009.
  2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e  procedurale  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,   n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
entro il 30 settembre 2021, la cabina di  coordinamento  individua  i
programmi unitari di intervento nei territori  di  cui  al  comma  1,
articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e  del  2016,
per  la  cui  attuazione  secondo  i  tempi   previsti   nel   citato
cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la  Struttura  tecnica  di
missione  di  cui  al  medesimo  comma  1,  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
che sono comunicati al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))
                               Art. 15
 
                  Procedure finanziarie e contabili
 
  1. All'articolo 1, comma 1039, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, le  parole  «su  un  conto  corrente  della  Tesoreria  centrale
appositamente istituito» sono sostituite dalle seguenti: «su un conto
aperto presso la Tesoreria statale».
  2. Le procedure relative alla gestione  finanziaria  delle  risorse
previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in  sede  di  emanazione
dei decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 1, comma 1042, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento ((e di Bolzano)),  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR
e del  PNC  che  a  fine  esercizio  confluiscono  nel  risultato  di
amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1,  commi
897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Gli enti  di  cui  al  comma  3  possono  accertare  le  entrate
derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e  del  PNC  sulla
base della  formale  deliberazione  di  riparto  o  assegnazione  del
contributo  a  proprio  favore,  senza  dover   attendere   l'impegno
dell'amministrazione  erogante,  con  imputazione  agli  esercizi  di
esigibilita' ivi previsti.
  ((4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio  o
gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026,
a iscrivere in  bilancio  i  relativi  finanziamenti  di  derivazione
statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo  163  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato  4/2  annesso  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.))
  5. All'articolo 4-quater, comma  1,  del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«2020, 2021 e 2022».
  6. Il piano dei conti integrato  per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  ((12
novembre)) 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31
dicembre 2009,  n.  196,  puo'  essere  aggiornato  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche  rivedendo  il  livello
minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti.  Il
termine della sperimentazione di  cui  all'articolo  38-sexies  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' prorogato di un anno.
                            ((Art. 15 bis
 
Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al  rendiconto
                  degli enti locali per l'anno 2020
 
  1. In deroga alle  modalita'  previste  per  la  deliberazione  del
rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  qualora  l'ente
locale  abbia  approvato  il  rendiconto  senza   aver   inviato   la
certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto  2020
relativi al risultato di amministrazione (allegato  a)  e  all'elenco
analitico delle risorse vincolate nel  risultato  di  amministrazione
(allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
e' effettuata dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  sentito
l'organo di revisione, salvo che non riguardi il  valore  complessivo
del  risultato  di  amministrazione.  Il  rendiconto  aggiornato   e'
tempestivamente  trasmesso  alla  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196.))
                               Art. 16
 
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, ((commi da  1
a 5-bis,)) e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno  2021,  28.672.000
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro  annui
a decorrere dal 2027, si provvede:
    a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    c) quanto a 6.021.000 euro per  l'anno  2021  e  12.040.000  euro
((annui  a  decorrere  dall'anno))  2022,   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno
2022 e 5.080.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2023;
      2)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dello   sviluppo
economico per 348.000 euro per l'anno 2021  e  a  696.000  ((annui  a
decorrere dall'anno)) 2022;
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((per l'anno 2022));
      5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
348.000 euro  per  l'anno  2021  e  a  696.000  ((annui  a  decorrere
dall'anno)) 2022;
      6) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'istruzione  per
348.000 euro  per  l'anno  2021  e  a  696.000  ((annui  a  decorrere
dall'anno)) 2022;
      7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a
696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
      8) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000  ((annui
a decorrere dall'anno)) 2022;
      9) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui  a
decorrere dall'anno)) 2022;
      10) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
348.000 euro  per  l'anno  2021  e  a  696.000  ((annui  a  decorrere
dall'anno)) 2022;
      11) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo  per  348.000  euro  per
l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
      12) l'accantonamento relativo al Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali per 348.000 euro per  l'anno  2021  e  a  696.000
((annui a decorrere dall'anno ))2022.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
Parte II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacitŕ amministrativa
Titolo I
TRANSIZIONE ECOLOGICA EACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Capo I
Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

                               Art. 17
 
          Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  all'articolo  8
sono apportate le seguenti modificazioni:
    ((a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:))
      «2-bis. Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  valutazione
ambientale di competenza statale  dei  progetti  compresi  nel  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  di  quelli  finanziati  a
valere sul fondo complementare nonche' ((dei progetti  attuativi  del
Piano nazionale integrato  per  l'energia  e  il  clima,  individuati
nell'allegato  I-bis  al  presente   decreto)),   e'   istituita   la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali  del
Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo
di quaranta unita',  in  possesso  di  diploma  di  laurea  o  laurea
magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e  con
competenze  adeguate   alla   valutazione   tecnica,   ambientale   e
paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale  di
ruolo delle amministrazioni  statali  e  regionali,  ((del  Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR),)) del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132,
((dell'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e  dell'Istituto  superiore  di
sanita' (ISS),)) secondo le modalita' di  cui  al  comma  2,  secondo
periodo,   ad   esclusione   del   personale   docente,    educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,
((fuori ruolo o nella posizione di)) comando, distacco, aspettativa o
altra  analoga  posizione,  secondo  i  rispettivi   ordinamenti.   I
componenti nominati nella  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC  svolgono
tale  attivita'  a  tempo  pieno  e  non  possono  far  parte   della
Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri  e'  garantito  il  rispetto  dell'equilibrio  di  genere.   I
componenti della Commissione Tecnica  PNRR-PNIEC  sono  nominati  con
decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
((anche  attingendo  dall'elenco  utilizzato  per   la   nomina   dei
componenti della Commissione tecnica di verifica di cui  all'articolo
8, comma)) 1, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in
possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis.  I  componenti
della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni  e
sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della  commissione
partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero
della cultura. Per  lo  svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  la
Commissione si avvale,  tramite  appositi  protocolli  d'intesa,  del
Sistema nazionale a rete per  la  protezione  dell'ambiente  a  norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri  enti  pubblici  di
ricerca.  Per  i  procedimenti  per  i  quali  sia  riconosciuto   da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse  regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di  voto  un  esperto
designato  dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di  adeguata  professionalita'
ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e
del  diritto  ambientale.  La  Commissione  opera  con  le  modalita'
previste  dall'articolo  20,  dall'articolo  21,  dall'articolo   23,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6
e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.
      ((2-ter. Al  fine  di  garantire  univocita'  di  indirizzo,  i
presidenti della Commissione tecnica  di  cui  al  comma  1  e  della
Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati  da  un  numero
massimo di due commissari per ciascuna Commissione,  individuati  dal
Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione  di
criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e
omogenea delle disposizioni di cui alla parte  seconda  del  presente
decreto.
      2-quater.  Il  Ministro  della   transizione   ecologica   puo'
attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi  1
o  2-bis,  anche  la  presidenza  dell'altra.  Nel  caso  in  cui  la
presidenza di entrambe le Commissioni sia  attribuita  al  presidente
della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo e' collocato  fuori
ruolo o in  posizione  di  comando,  distacco,  aspettativa  o  altra
analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico  e
per l'intera durata del medesimo.
      2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi  2-ter  e
2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati e' escluso  il
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche.
      2-sexies. La  denominazione  "Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC"
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
"Commissione tecnica PNIEC".
      2-septies. Qualora lo richieda  almeno  una  delle  Commissioni
parlamentari  competenti  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei   suoi
componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto  possono  essere  modificate,
con decreto del Ministro della transizione ecologica,  previo  parere
delle  Commissioni   parlamentari   competenti   da   rendere   entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi  i  quali  il  decreto
puo' essere comunque adottato»;))
    b) al comma 1 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  «Nella
trattazione  dei  procedimenti  di  sua  competenza  ai  sensi  della
normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la
Commissione ((di cui al comma 2-bis danno))  precedenza  ai  progetti
aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
ovvero  una  ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione  attesa
superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui  si
correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate  con  termine
perentorio dalla legge o  comunque  da  enti  terzi,  e  ai  progetti
relativi ad impianti gia' autorizzati  la  cui  autorizzazione  scade
entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.»;
    c) al comma 5  le  parole  «Commissione  tecnica  PNIEC»  ovunque
ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Commissione   tecnica
PNRR-PNIEC»  e  le  parole  «e  in  ragione  dei  compiti  istruttori
effettivamente  svolti,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «,
esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente
svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,»
                               Art. 18
 
Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione  del  PNRR  e
                              del PNIEC
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7-bis
      1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le opere,
gli impianti e le infrastrutture  necessari  alla  realizzazione  dei
progetti strategici per la transizione energetica del  Paese  inclusi
nel  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   (PNRR)   e   al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale  integrato
per l'energia e il  clima  (PNIEC),  predisposto  in  attuazione  del
Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato  I-bis,  e
le opere  ad  essi  connesse  costituiscono  interventi  di  pubblica
utilita', indifferibili e urgenti.»;
      2) il comma 2-ter e' abrogato;
    b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e'  inserito  l'allegato
I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.
    ((b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
      «9-bis. Nell'ambito  dei  progetti  gia'  autorizzati,  per  le
varianti progettuali legate a  modifiche,  estensioni  e  adeguamenti
tecnici  non  sostanziali  che  non  comportino  impatti   ambientali
significativi e negativi si applica la  procedura  di  cui  al  comma
9».))
                            ((Art. 18 bis
 
                        Intesa delle regioni
 
  1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   nei   procedimenti
disciplinati  dal  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni
dalla positiva conclusione della conferenza di servizi,  al  fine  di
consentire all'autorita' competente  il  rilascio  del  provvedimento
finale.))
                               Art. 19
 
Disposizioni   relative    al    procedimento    di    verifica    di
         assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19:
      1) al comma 4 la parola «quarantacinque»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trenta»;
      2) al comma 6 sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  «Nel
medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e
integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del
progetto al procedimento di VIA. In  tal  caso,  il  proponente  puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei  termini,  per  un
periodo  non  superiore   a   ((quarantacinque))   giorni,   per   la
presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora
il proponente non trasmetta  la  documentazione  richiesta  entro  il
termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.»;
      3) al comma 7 dopo il primo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
«Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si  pronuncia
sulla richiesta di condizioni  ambientali  formulata  dal  proponente
entro il termine di  trenta  giorni  con  determinazione  positiva  o
negativa,  esclusa  ogni  ulteriore  interlocuzione  o  proposta   di
modifica.»;
    b) all'articolo 20 sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole
«entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della   proposta.   Le
disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.».
    ((b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le
parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti:  «,
fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui  alla
precedente lettera b)»;
    b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2,  lettera  a),
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  fatta  salva  la
disciplina delle acque minerali e termali  di  cui  alla  lettera  b)
dell'allegato III alla parte seconda».))
                               Art. 20
 
Nuova  disciplina  della  valutazione   di   impatto   ambientale   e
         disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i
commi 2 e 2-bissono sostituiti dai seguenti:
    «2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione  di
quelli di cui all'articolo 8, comma  2-bis,  l'autorita'  competente,
entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della  fase  di
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di  VIA
previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale
del Ministero della cultura entro il termine di  trenta  giorni.  Nei
casi di cui al precedente periodo, qualora sia  necessario  procedere
ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle
ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere
((l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al Ministro)) entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
    2-bis. Per i progetti di cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  la
Commissione di cui al medesimo ((comma 2-bis si  esprime))  entro  il
termine  di  trenta  giorni   dalla   conclusione   della   fase   di
consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il  termine  di
centotrenta giorni dalla data di pubblicazione  della  documentazione
di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema  di  provvedimento  di
VIA.  Nei  successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale   del
Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA,
previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale
del Ministero della cultura entro il termine  di  venti  giorni.  Nel
caso di consultazioni transfrontaliere il  provvedimento  di  VIA  e'
adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
    2-ter.  Nei  casi  in  cui  i  termini  per  la  conclusione  del
procedimento di cui al comma 2-bis,  primo  e  secondo  periodo,  non
siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta  per  cento
dei  diritti  di  istruttoria  di  cui  all'articolo   33,   mediante
utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal  fine
istituito nello stato di previsione del Ministero  della  transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per  l'anno  2021,  di
euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro  1.260.000  per  l'anno  2023.
((In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo  periodo
del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente  del
50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono  dalla  data  della
prima  riunione  della  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma
2-bis.))
    2-quater. In caso di inerzia nella conclusione  del  procedimento
da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora  la  competente
commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata,  il  parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,  provvede  all'adozione
dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia
nella conclusione del procedimento da parte  del  direttore  generale
del ((Ministero della  transizione  ecologica))  ovvero  in  caso  di
ritardo nel rilascio del concerto da  parte  del  direttore  generale
competente del  Ministero  della  cultura,  il  titolare  del  potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del
1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro  i
successivi ((trenta giorni.))
    2-quinquies. Il concerto del competente  direttore  generale  del
Ministero   della   cultura   comprende   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ove
gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta
la compiuta redazione della relazione paesaggistica.».
  2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  capoverso  2-ter,  pari  a
840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 ((euro per  l'anno  2022))  e
1.260.000  ((euro   per   l'anno   2023)),   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il  Ministero
della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del  comma
12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 21
 
     Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 23:
      1) al comma 3, primo periodo  le  parole  «dieci  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti «quindici giorni», al secondo periodo  sono
premesse le parole «Entro il medesimo termine», nonche' dopo il terzo
periodo e' aggiunto il seguente: «I termini di cui al presente  comma
sono perentori.»;
      2) al comma 4 le parole «Per i progetti individuati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo  7-bis,
comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti «Per i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis»;
    b) all'articolo 24:
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il  termine
di sessanta giorni, ovvero  trenta  giorni  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8,  comma  2-bis,  dalla  pubblicazione  dell'avviso  al
pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia  interesse  puo'  prendere
visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni  all'autorita'  competente,  anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e  valutativi.  Entro
il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri  delle
Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la
comunicazione di cui all'articolo  23,  comma  4.  Entro  i  quindici
giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  ai  periodi
precedenti, il proponente ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'
competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri
pervenuti.»;
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora all'esito
della consultazione ovvero della presentazione delle  controdeduzioni
da  parte  del  proponente  si  renda  necessaria   la   modifica   o
l'integrazione degli elaborati  progettuali  o  della  documentazione
acquisita, l'autorita' competente, entro i venti  giorni  successivi,
ovvero entro  i  dieci  giorni  successivi  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis, puo', per una sola volta,  stabilire  un
termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in  formato  elettronico,  degli  elaborati   progettuali   o   della
documentazione modificati o  integrati.  Su  richiesta  motivata  del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ((ovvero a
centoventi giorni nei casi di integrazioni  che  richiedono  maggiori
approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della
particolare  complessita'  tecnica  del  progetto  o  delle  indagini
richieste.)) Nel  caso  in  cui  il  proponente  non  ottemperi  alla
richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende
respinta ed e' fatto obbligo all'autorita'  competente  di  procedere
all'archiviazione.»;
      3) al comma 5, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'autorita' competente, ricevuta la documentazione  integrativa,  la
pubblica immediatamente sul  proprio  sito  web  e,  tramite  proprio
apposito  avviso,  avvia  una  nuova  consultazione  del  pubblico.»,
nonche' al secondo periodo dopo le parole «si applica il  termine  di
trenta giorni» sono inserite le seguenti «ovvero quindici giorni  per
i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
                               Art. 22
 
    Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  all'articolo  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta,  o  atto  di  assenso  in  materia  ambientale,
richiesto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste» e le parole  «di
ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti  di
assenso  in  materia  ambientale  richiesti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle autorizzazioni di cui al comma 2»;
    b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il  seguente:
«E' facolta' del  proponente  richiedere  l'esclusione  dal  presente
procedimento    dell'acquisizione    di    autorizzazioni,    intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati,  nel  caso  in  cui  le  relative  normative  di  settore
richiedano,    per    consentire     una     compiuta     istruttoria
tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.»;
    c) al comma 4, le parole «ed enti  potenzialmente  interessati  e
comunque competenti in  materia  ambientale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali  di
cui al comma 2 richieste dal proponente»;
    d) al comma 6, la parola «cinque» e' sostituita  dalla  seguente:
«dieci» e le parole «, l'autorita' competente indice la conferenza di
servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  che  opera  secondo  quanto  disposto  dal  comma  8.
Contestualmente» sono soppresse;
    e) al comma 7,  dopo  le  parole  «l'autorita'  competente»  sono
inserite le seguenti: «indice la conferenza di servizi  decisoria  di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che  opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente»;
    f) al comma 8:
      1)  al  terzo  periodo,  le  parole  «Per  i  progetti  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
      2)  al  sesto  periodo,  le  parole  «per  i  progetti  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
                            ((Art. 22 bis
 
Ulteriori  disposizioni  finalizzate  ad  accelerare   le   procedure
  amministrative per la cessione  di  aree  nelle  quali  sono  stati
  edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica
 
  1. All'articolo 31 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 47 e' sostituito dal seguente:
  «47. La trasformazione del diritto  di  superficie  in  diritto  di
piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito  di  proposta  da
parte del comune e di accettazione da parte dei  singoli  proprietari
degli  alloggi,  e  loro  pertinenze,  per   la   quota   millesimale
corrispondente.  Trascorsi  cinque   anni   dalla   data   di   prima
assegnazione dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla  data  di
stipulazione  della  relativa  convenzione,  i  soggetti  interessati
possono presentare, di propria iniziativa, istanza di  trasformazione
del diritto di superficie in diritto di piena proprieta'.  Il  comune
deve  rispondere  entro  novanta  giorni  dalla  data  di   ricezione
dell'istanza  pervenendo  alla  definizione   della   procedura.   La
trasformazione del diritto di superficie  in  diritto  di  proprieta'
avviene, dietro pagamento di un corrispettivo  determinato  ai  sensi
del comma 48»;
  b) il comma 48 e' sostituito dal seguente:
  «48.  Il  corrispettivo  delle  aree  cedute   in   proprieta'   e'
determinato dal comune, su parere del  proprio  ufficio  tecnico,  in
misura  pari  al  60  per  cento  di  quello  determinato  ai   sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11  luglio  1992,  n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1992,  n.
359, escludendo la  riduzione  prevista  dal  secondo  periodo  dello
stesso comma, al netto degli oneri  di  concessione  del  diritto  di
superficie,  rivalutati  sulla  base  della   variazione,   accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati
i suddetti oneri e quello in cui  e'  stipulato  l'atto  di  cessione
delle aree. Comunque il costo dell'area cosi'  determinato  non  puo'
essere maggiore di quello stabilito dal comune  per  le  aree  cedute
direttamente in proprieta' al momento della trasformazione di cui  al
comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro  5.000  per  singola
unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale fino a 125 metri quadrati e  di  euro  10.000  per  singola
unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno
di stipulazione della relativa  convenzione.  Il  consiglio  comunale
delibera altresi' i criteri, le modalita'  e  le  condizioni  per  la
concessione  di  dilazioni  di   pagamento   del   corrispettivo   di
trasformazione.  La  trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con  scrittura
privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la  conservatoria
dei registri immobiliari»;
  c) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente:
  «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo  massimo
di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze  nonche'
del  canone  massimo  di  locazione  delle  stesse,  contenuti  nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie possono essere
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla  data  del
primo  trasferimento,  con  atto   pubblico   o   scrittura   privata
autenticata, stipulati a  richiesta  delle  persone  fisiche  che  vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di  diritti  reali  sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria  dei
registri  immobiliari,  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto  di  superficie,  in  misura  pari  ad  una  percentuale  del
corrispettivo  determinato  ai  sensi  del  comma  48  del   presente
articolo. In ogni  caso,  il  corrispettivo  di  affrancazione  cosi'
determinato non puo' superare il limite massimo  di  euro  5.000  per
singola unita' abitativa  e  relative  pertinenze  avente  superficie
residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per
singola unita' abitativa  e  relative  pertinenze  avente  superficie
residenziale catastale maggiore di 125  metri  quadrati.  I  soggetti
interessati possono presentare, di  propria  iniziativa,  istanza  di
affrancazione dei vincoli relativi  alla  determinazione  del  prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro  pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune  deve
rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
La percentuale  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  e'
stabilita,  anche  con  l'applicazione  di  eventuali  riduzioni   in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281. Il decreto  di  cui  al  periodo  precedente  individua
altresi' i criteri e le modalita' per la concessione,  da  parte  dei
comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di  affrancazione
dal vincolo. Nel caso in cui il  corrispettivo  della  trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprieta' e il corrispettivo
dell'affrancazione  sono  determinati  in  misura  corrispondente  al
limite massimo previsto dal comma 48 e  dal  presente  comma,  decade
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo  n.  281  del
1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e  delle
finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al  comma  48
individua altresi' i criteri, le modalita' e  le  condizioni  per  la
concessione, da parte del  comune,  di  dilazioni  di  pagamento  del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In  ragione  del  maggior
valore patrimoniale  dell'immobile,  conseguente  alle  procedure  di
affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in  piena
proprieta', le relative quote  di  spesa  possono  essere  finanziate
mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non
si applicano agli immobili in regime  di  locazione  ai  sensi  degli
articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei
piani di zona convenzionati».))
Capo II
Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

                               Art. 23
 
  Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26
e' inserito il seguente:
    «Art. 26-bis - (Fase preliminare al provvedimento  autorizzatorio
unico regionale). - 1. Per i progetti  sottoposti  a  valutazione  di
impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  il  proponente  puo'
richiedere,   prima   della   presentazione   dell'istanza   di   cui
all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla
definizione delle informazioni da inserire nello  studio  di  impatto
ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie  da
adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione
delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati,
necessari  alla  realizzazione  e  all'esercizio  del  progetto.   Il
proponente   trasmette   all'autorita'   competente,    in    formato
elettronico, i seguenti documenti:
      a) studio preliminare  ambientale  ovvero  una  relazione  che,
sulla base degli impatti ambientali  attesi,  illustra  il  piano  di
lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
      b) progetto avente  un  livello  di  dettaglio  equivalente  al
progetto di fattibilita' ((tecnica ed economica)) di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la  documentazione  di
cui al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con  modalita'  tali
da garantire la tutela della riservatezza di  eventuali  informazioni
industriali o commerciali  indicate  dal  proponente,  nel  sito  web
dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,  a  tutte
le amministrazioni ed  enti  potenzialmente  interessati  e  comunque
competenti a esprimersi  sulla  realizzazione  e  sull'esercizio  del
progetto,  l'avvenuta  pubblicazione.   Contestualmente   l'autorita'
competente indice una conferenza  di  servizi  preliminare  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed
enti.
    3. La conferenza di servizi preliminare di cui  all'articolo  14,
comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si  svolge  con  le
modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini
((possono essere ridotti fino alla meta'.)) Le amministrazioni e  gli
enti coinvolti  ai  sensi  del  comma  2  si  esprimono  in  sede  di
conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal  proponente,
relativamente alla definizione delle informazioni da  inserire  nello
studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del
rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche  la  variante
urbanistica e delle metodologie da adottare  per  la  predisposizione
dello studio nonche' alla definizione delle condizioni  per  ottenere
gli  atti   di   assenso,   comunque   denominati,   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del  medesimo  progetto.  Entro  cinque
giorni  dal  termine  dei  lavori   della   conferenza   preliminare,
l'autorita' competente  trasmette  al  proponente  le  determinazioni
acquisite.
    4.   L'autorita'   competente,   in   accordo   con   tutte    le
amministrazioni ed enti potenzialmente  interessati  e  competenti  a
esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio  del  progetto,  puo'
stabilire una riduzione dei termini della conferenza  di  servizi  di
cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, ((fornendo  congrua  motivazione
dei presupposti che determinano  tale  decisione  in  relazione  alle
risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede  di  conferenza
preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate  solo
in  presenza  di  significativi  elementi   emersi   nel   successivo
procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati  di
cui al comma 4 dell'articolo 27-bis.)) Le amministrazioni e gli  enti
che non si esprimono nella  conferenza  di  servizi  preliminare  non
possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi
ostativi   alla   realizzazione   dell'intervento   nel   corso   del
procedimento di cui all'articolo 27-bis, ((salvo che in  presenza  di
significativi elementi nuovi, emersi nel corso di  tale  procedimento
anche a seguito delle osservazioni degli interessati».))
  2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.   Le   amministrazioni    interessate    provvedono    alla
realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci.
                               Art. 24
 
            Provvedimento autorizzatorio unico regionale
 
  1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole «l'adeguatezza e» sono soppresse, ed  e'
aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui sia  richiesta
anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine  di
cui  al  primo  periodo  l'amministrazione  competente  effettua   la
verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.»;
    b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione  di  impatto
ambientale  e,  ove  necessarie,  la  valutazione  di   incidenza   e
l'autorizzazione integrata ambientale»  sono  soppresse,  e  dopo  il
terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Ove il progetto  comporti  la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del  pubblico
interessato riguardano anche tale variazione e,  ove  necessario,  la
valutazione ambientale strategica.»;
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5. Entro i successivi  trenta  giorni  l'autorita'  competente
puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti
i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico,
come  indicate  dagli  enti  e  amministrazioni  competenti  al  loro
rilascio, assegnando un termine non superiore  a  trenta  giorni.  Su
richiesta  motivata  del  proponente  l'autorita'   competente   puo'
concedere, per una sola volta, la  sospensione  dei  termini  per  la
presentazione della documentazione integrativa  per  un  periodo  non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,  l'istanza  si
intende ritirata ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di
procedere  all'archiviazione.  L'autorita'  competente,  ricevuta  la
documentazione integrativa, la  pubblica  sul  proprio  sito  web  e,
tramite proprio apposito avviso, avvia una  nuova  consultazione  del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto  a  quella  di
cui al comma 4.»;
    d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
      «7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo
32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci  giorni
dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al
comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del
provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.
La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di
novanta giorni decorrenti ((dalla data  della  prima  riunione.))  La
determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di  servizi
costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e
comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA
e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e  l'esercizio
del progetto. Nel caso in  cui  il  rilascio  di  titoli  abilitativi
settoriali sia compreso nell'ambito di  un'autorizzazione  unica,  le
amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso  partecipano
alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale.
      7-bis. Qualora  in  base  alla  normativa  di  settore  per  il
rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia  richiesto  un  livello
progettuale  esecutivo,  oppure  laddove  la   messa   in   esercizio
dell'impianto  o  l'avvio  dell'attivita'  necessiti  di   verifiche,
riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa,
la amministrazione competente indica in conferenza le  condizioni  da
verificare, secondo  un  cronoprogramma  stabilito  nella  conferenza
stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate
dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o  integrate
solo in presenza di  significativi  elementi  emersi  nel  corso  del
successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
      7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella  determinazione
motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  cui  al   comma   7
attribuiscano carattere  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
urgenza, costituiscano  variante  agli  ((strumenti  urbanistici))  e
vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto.».
                            ((Art. 24 bis
 
Autorizzazione unica  per  la  realizzazione  di  interventi  edilizi
                rilevanti nelle strutture turistiche
 
  1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi
regionali, gli interventi di modifica,  potenziamento  o  rifacimento
totale o parziale  delle  medesime  strutture,  come  definiti  dalla
normativa vigente, nonche' le opere connesse a tali interventi  e  la
realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attivita' delle
predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione  unica
rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei  limiti
individuati da ciascuna regione e provincia  autonoma  ai  sensi  del
comma 3.
  2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e' rilasciata all'esito
di  un  procedimento   unico,   al   quale   partecipano   tutte   le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza
di servizi decisoria, ai sensi degli articoli  14  e  seguenti  della
predetta legge n. 241  del  1990.  Fatti  salvi  gli  adempimenti  di
prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  il  rilascio
dell'autorizzazione unica costituisce titolo  valido  ai  fini  della
realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce  ogni  altro
atto di assenso comunque denominato.
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano gli interventi assoggettati ad  autorizzazione  unica  ai
sensi  del  comma  1  e  specificano  le  modalita'  e  i  tempi  del
procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))
Capo III
Competenza in materia di via, monitoraggio e interpello ambientale

                               Art. 25
 
Determinazione  dell'autorita'  competente  in  materia  di   VIA   e
                        preavviso di rigetto
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
      «4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati  da  piu'
elementi progettuali corrispondenti a diverse  tipologie  soggette  a
VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in  parte
nella  competenza  statale  e  in  parte  in  quella  regionale,   il
proponente, con riferimento alle voci  elencate  negli  allegati  II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del presente  decreto,  invia  in
formato elettronico al Ministero della transizione ecologica  e  alla
Regione  o   Provincia   autonoma   interessata   una   comunicazione
contenente:
        a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
        b) tipologia progettuale individuata come principale;
        c) altre tipologie progettuali coinvolte;
  soppressa
      4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
la Regione o  la  Provincia  autonoma  ((trasmette  al  Ministero  le
valutazioni  di  competenza,  anche  in   merito   all'individuazione
dell'autorita' competente allo svolgimento della procedura di  VIA  o
alla verifica di assoggettabilita' a VIA,))  dandone  contestualmente
comunicazione al proponente. Entro i  successivi  trenta  giorni,  in
base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla  parte
seconda del presente decreto, il  competente  ufficio  del  Ministero
comunica al  proponente  e  alla  Regione  o  Provincia  autonoma  la
determinazione in merito  all'autorita'  competente,  alla  quale  il
proponente  stesso  dovra'  presentare  l'istanza  per  l'avvio   del
procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito  l'assenso
del Ministero sulla posizione formulata  dalla  Regione  o  Provincia
autonoma.";
    b) all'articolo 6:
      1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Qualora nei
procedimenti di VIA  di  competenza  statale  l'autorita'  competente
coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di
impatto  ambientale  viene   rilasciata   dall'autorita'   competente
nell'ambito del procedimento autorizzatorio.  ((Resta  fermo  che  la
decisione di autorizzare  il  progetto  e'  assunta  sulla  base  del
provvedimento di VIA»));
      2) dopo il comma 10,  e'  inserito  il  seguente:  «10-bis.  Ai
procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo,  nonche'
all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo  10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
                               Art. 26
 
Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel  provvedimento
                               di VIA
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  terzo  periodo,  le  parole  «d'intesa  con  il
proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»;
    b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
nomina del 50  per  cento  dei  rappresentanti  del  Ministero  della
transizione ecologica tra soggetti estranei  all'amministrazione  del
Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per
l'esercizio delle funzioni;».
                               Art. 27
 
                        Interpello ambientale
 
  1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3  aprile  2006
n. 152, e' inserito il seguente:
    «Art. 3-septies  (Interpello  in  materia  ambientale).  - 1.  Le
regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano,  le  province,  le
citta'  metropolitane,  i  comuni,  le  associazioni   di   categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,  le
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e  quelle
presenti in almeno cinque regioni o province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, possono ((inviare)) al Ministero della transizione ecologica
istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa  statale
in materia ambientale. ((La risposta alle istanze  deve  essere  data
entro novanta  giorni  dalla  data  della  loro  presentazione)).  Le
indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di  cui  al  presente
comma costituiscono  criteri  interpretativi  per  l'esercizio  delle
attivita' di competenza delle pubbliche  amministrazioni  in  materia
ambientale, ((salva rettifica))  della  soluzione  interpretativa  da
parte   dell'amministrazione   con    ((efficacia))    limitata    ai
comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di  ottenere
gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti  dalla  vigente
normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e
riguardi la stessa  questione  o  questioni  analoghe  tra  loro,  il
Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
    2. Il  Ministero  della  transizione  ecologica,  in  conformita'
all'articolo 3-sexies del presente decreto e al  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio  le  risposte  fornite
alle istanze di cui al presente articolo  nell'ambito  della  sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito ((internet)) istituzionale
di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,
previo oscuramento dei dati comunque  coperti  da  riservatezza,  nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    3. La presentazione delle istanze  di  cui  al  comma  1  non  ha
effetto sulle scadenze previste dalle  norme  ambientali,  ne'  sulla
decorrenza dei termini di decadenza e  non  comporta  interruzione  o
sospensione dei termini di prescrizione».
Capo IV
Valutazione ambientale strategica

                               Art. 28
 
Modifica  della  disciplina  concernente  la  valutazione  ambientale
                             strategica
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12:
      1) al comma 1, le  parole  «ovvero,  nei  casi  di  particolare
difficolta' di ordine  tecnico,  anche  su  supporto  cartaceo»  sono
soppresse e dopo la parola «preliminare» sono inserite  le  seguenti:
«di assoggettabilita' a VAS»;
      2)  al  comma  2,  le  parole  «documento   preliminare»   sono
sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare di assoggettabilita'
a VAS»;
      3) al comma  4,  le  parole  «e,  se  del  caso,  definendo  le
necessarie prescrizioni» sono soppresse;
    b) all'articolo 13:
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
«L'autorita'   competente,   in   collaborazione   con    l'autorita'
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale  da
consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per  acquisire  i
contributi. I contributi sono  inviati  all'autorita'  competente  ed
all'autorita'  procedente  entro  trenta  giorni   dall'avvio   della
consultazione.»;
      2) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  L'autorita'
procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico:
        a) la proposta di piano o di programma;
        b) il rapporto ambientale;
        c) la sintesi non tecnica;
        d) le informazioni sugli eventuali  impatti  transfrontalieri
del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
        e)  l'avviso  al   pubblico,   con   i   contenuti   indicati
all'articolo 14 comma 1;
        f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo
di cui all'articolo 33.»;
      3) dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  La
documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e  resa
accessibile nel sito web dell'autorita' competente  e  dell'autorita'
procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale
sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale  e  del  pubblico  interessato  affinche'  questi  abbiano
l'opportunita' di esprimersi.»;
    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 14 (Consultazione). - 1.  L'avviso  al  pubblico  di  cui
all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
        a) la denominazione del piano o del  programma  proposto,  il
proponente, l'autorita' procedente;
        b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS  e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
        c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi
possibili effetti ambientali;
        d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione  della
documentazione  e   degli   atti   predisposti   dal   proponente   o
dall'autorita' procedente nella loro interezza;
        e) i termini e le specifiche modalita' per la  partecipazione
del pubblico;
        f) l'eventuale necessita' della valutazione  di  incidenza  a
norma dell'articolo 10, comma 3.
      2. Entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere  visione  della
proposta di piano o programma e del relativo  rapporto  ambientale  e
presentare  proprie  osservazioni  in  forma  scritta,   in   formato
elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi  e
valutativi.
      3.  In  attuazione  dei   principi   di   economicita'   e   di
semplificazione,   le   procedure   di   deposito,   pubblicita'    e
partecipazione, eventualmente  previste  dalle  vigenti  disposizioni
anche regionali per specifici piani e programmi,  si  coordinano  con
quelle di cui al presente articolo, in modo da  evitare  duplicazioni
ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente  articolo
e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali  forme  di  pubblicita'  tengono
luogo delle comunicazioni di cui  all'articolo  7  e  all'articolo  8
commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
    d) all'articolo 18:
      1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis.  L'autorita'   procedente   trasmette   all'autorita'
competente i risultati del monitoraggio  ambientale  e  le  eventuali
misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera
i), dell'Allegato VI alla parte seconda.
        2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta  giorni
sui risultati del monitoraggio ambientale e  sulle  eventuali  misure
correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.»;
      2) al comma 3, le parole «e  delle  Agenzie  interessate»  sono
soppresse;
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'autorita'
competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli
effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti  dalle  strategie  di
sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
Capo V
Disposizioni in materia paesaggistica

                               Art. 29
 
Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori  misure  urgenti  per
                        l'attuazione del PNRR
 
  1. Al fine di assicurare la piu' efficace e  tempestiva  attuazione
degli interventi del PNRR,  presso  il  Ministero  della  cultura  e'
istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di  livello
dirigenziale generale straordinario operativo  fino  al  31  dicembre
2026.
  2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni
culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati
dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in  sede  statale
oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno  due  uffici
periferici del Ministero.  La  Soprintendenza  speciale  opera  anche
avvalendosi,  per  l'attivita'  istruttoria,   delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio. In  caso  di  necessita'  e  per
assicurare la  tempestiva  attuazione  del  PNRR,  la  Soprintendenza
speciale  puo'  esercitare,  con  riguardo  a  ulteriori   interventi
strategici del PNRR,  i  poteri  di  avocazione  e  sostituzione  nei
confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
  3. Le funzioni di  direttore  della  Soprintendenza  speciale  sono
svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti
e paesaggio del Ministero, al quale spetta la  retribuzione  prevista
dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   per   gli   incarichi
dirigenziali ad interim.
  4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita  una  segreteria
tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del  Ministero,  da
un contingente di esperti di comprovata qualificazione  professionale
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per  singolo  incarico,  entro  il
limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021,  2022
e 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  1.  550.000
euro per ciascuno degli anni dal 2021  al  2023  e  50.000  euro  per
ciascuno degli  anni  dal  2024  al  2026,  ((si  provvede  quanto  a
1.550.000 euro)) per l'anno 2021  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a
1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Capo VI
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

                               Art. 30
 
              Interventi localizzati in aree contermini
 
  1.  Al  fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali   di
efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare
riguardo all'incremento del  ricorso  alle  fonti  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito  il
seguente:
    «3-bis. Il Ministero  della  cultura  partecipa  al  procedimento
unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti  aventi
ad oggetto impianti alimentati da fonti  rinnovabili,  ((comprese  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio degli stessi impianti,)) localizzati in aree sottoposte
a tutela, anche in itinere,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti
a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
  2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di
energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili,  localizzati  in
aree contermini  a  quelle  sottoposte  a  tutela  paesaggistica,  il
Ministero della cultura si esprime nell'ambito  della  conferenza  di
servizi con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso  inutilmente
il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero  della
cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda
di autorizzazione. In tutti i casi  di  cui  al  presente  comma,  il
rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi
per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                               Art. 31
 
Semplificazione  per  gli  impianti  di  accumulo  e  fotovoltaici  e
  individuazione delle infrastrutture per il  trasporto  del  GNL  in
  Sardegna
 
   1. All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  ((0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) e' sostituito dal
seguente:
  «3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  se  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da  fonti  rinnovabili  e'
gia' esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e  se
l'impianto di accumulo elettrochimico  non  comporta  occupazione  di
nuove aree»;))
    a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:  «2-quinquies.
Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo  "stand-alone"  e  le
relative connessioni alla rete elettrica di  cui  al  comma  2-quater
lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione
di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita'  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152,  salvo  che  le  opere  di
connessione non rientrino nelle suddette procedure.»;
    b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter.  In  caso
di mancata definizione  dell'intesa  con  la  regione  o  le  regioni
interessate per il rilascio dell'autorizzazione di  cui  al  comma  1
entro i novanta giorni successivi al termine di cui al  comma  2,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma  4-bis,
del  decreto-legge  29  agosto  2003,   n.   239,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.».
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo
il comma 9 e' inserito il seguente:
    «9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio  di  impianti
fotovoltaici di potenza ((sino a 20 MW)) connessi alla rete elettrica
di media tensione e localizzati in area a  destinazione  industriale,
produttiva o commerciale ((nonche' in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili
di ulteriore sfruttamento, per  i  quali  l'autorita'  competente  al
rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento
delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale  previste  nel
titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,  si
applicano le disposizioni di cui al  comma  1.))  Le  soglie  di  cui
all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura  di  verifica  di
assoggettabilita' alla  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo  19  del  medesimo  decreto,  si  intendono  per  questa
tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il  proponente  alleghi
alla dichiarazione di cui al comma 2  una  autodichiarazione  ((dalla
quale risulti)) che l'impianto non si trova all'interno di  aree  fra
quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera
f), al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  10  settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  18  settembre
2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra  con
edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  anche  qualora  la
pianificazione   urbanistica    richieda    piani    attuativi    per
l'edificazione.».
  ((2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, dopo le parole:  «su  edifici»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  come  definiti  alla  voce  32  dell'allegato   A   al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di
Conferenza  unificata  20  ottobre  2016,   n.   125/CU,   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture
e   manufatti   fuori   terra   diversi   dagli   edifici,    nonche'
l'installazione,  con  qualunque  modalita',   di   impianti   solari
fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, dopo le parole: «a servizio degli  edifici,»  sono  inserite  le
seguenti: «come definiti alla voce 32 dell'allegato A al  regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies,  del  presente  testo  unico,  o  degli  impianti  di   cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di  cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su  strutture  e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati  a  terra  in
adiacenza,».
  2-quater. Al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  19
maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio
2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al titolo sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «o  su
strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;
  b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 4-bis (Piccoli impianti  su  strutture  e  manufatti  diversi
dagli edifici o collocati  a  terra).  -  1.  Le  disposizioni  degli
articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione
e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici  al  servizio  degli
impianti di  cui  all'articolo  87  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
posti su strutture e manufatti fuori  terra  diversi  dagli  edifici,
come  definiti  alla  voce  32   dell'allegato   A   al   regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies, del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  collocati   a   terra   in
adiacenza».))
  3. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive
nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le  infrastrutture
necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.
  4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del  Consiglio
dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo  7-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto  dall'articolo  50  del
presente  decreto,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «di   cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152,».
  ((5. All'articolo 65 del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
  «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che
adottino soluzioni integrative innovative con  montaggio  dei  moduli
elevati da terra, anche prevedendo la rotazione  dei  moduli  stessi,
comunque in modo da non compromettere la continuita' delle  attivita'
di   coltivazione   agricola   e   pastorale,    anche    consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
  1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti  di  cui  al
comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale  realizzazione
di sistemi di monitoraggio che  consentano  di  verificare  l'impatto
sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita' agricola per  le
diverse tipologie di colture e la continuita' delle  attivita'  delle
aziende agricole interessate.
  1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e controllo risulti la
violazione delle condizioni di  cui  al  comma  1-quater,  cessano  i
benefici fruiti».))
  6. All'Allegato II alla Parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, al  paragrafo  2),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.».
  7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente
decreto.
  ((7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti  fotovoltaici
nonche'  delle  opere  connesse  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio di tali impianti all'interno delle  aree  dei  siti  di
interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali  per
la produzione di  energia  da  fonti  convenzionali  ovvero  in  aree
classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera  b)  del
punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.  152,  per  la  verifica  di  assoggettabilita'  alla
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo
decreto si intendono elevate a 10 MW.))
                            ((Art. 31 bis
 
 Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano
 
  1. Al  fine  di  semplificare  i  processi  di  economia  circolare
relativi alle attivita' agricole  e  di  allevamento,  nonche'  delle
filiere agroindustriali,  i  sottoprodotti  utilizzati  come  materie
prime  per  l'alimentazione  degli  impianti   di   biogas   compresi
nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine  di  produrre
biometano  attraverso  la  purificazione  del  biogas,  costituiscono
materie  prime  idonee   al   riconoscimento   della   qualifica   di
biocarburante avanzato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018.
  2. Le disposizioni dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2003,  n.  387,  si  applicano  anche  a  tutte  le   opere
infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano  nella  rete
esistente di trasporto e di distribuzione del gas  naturale,  per  le
quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso  compresi  nonche'
la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.))
                            ((Art. 31 ter
 
Misure per la promozione dell'economia circolare  nella  filiera  del
                               biogas
 
  1. Al fine di consentire la  piena  ed  efficace  attuazione  delle
disposizioni in materia di tutela della fertilita'  dei  suoli  e  di
favorire lo sviluppo  dell'economia  circolare  in  ambito  agricolo,
all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo
le  parole:  «e  materie  derivanti»   e'   inserita   la   seguente:
«prevalentemente» e dopo la parola: «realizzatrici» sono inserite  le
seguenti: «, nel rispetto  del  principio  di  connessione  ai  sensi
dell'articolo 2135 del codice civile,».))
                          ((Art. 31 quater
 
          Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico
 
  1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  dopo  le  parole:  «dalla
fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite  impianti
di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;
  b) all'articolo 12, comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Per  gli  impianti  di  accumulo  idroelettrico  attraverso
pompaggio puro l'autorizzazione e'  rilasciata  dal  Ministero  della
transizione ecologica, sentito il Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e d'intesa con  la  regione  interessata,
con le modalita' di cui al comma 4».))
                         ((Art. 31 quinquies
 
Semplificazione del sistema  di  tenuta  delle  scorte  di  sicurezza
                             petrolifere
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «16-bis. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  della  transizione
ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere  ai
soggetti obbligati una garanzia a copertura  del  mancato  versamento
del contributo di cui al comma 5 del presente articolo,  puo'  essere
delegata  all'OCSIT  l'autorizzazione  alla   tenuta   delle   scorte
all'estero e per l'estero ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  8,
possono  essere   apportate   modifiche   all'elenco   dei   prodotti
costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9  e
al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto
di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere».))
                               Art. 32
 
Norme  di  semplificazione  in  materia  di  produzione  di   energia
  elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di
  repowering
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Non
sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e
sugli  impianti  fotovoltaici  ed   idroelettrici   che,   anche   se
consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli  apparecchi,
della volumetria delle strutture e dell'area  destinata  ad  ospitare
gli impianti stessi, ne' delle opere  connesse  a  prescindere  dalla
potenza  elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento.  Restano
ferme,   laddove   previste,   le   procedure    di    verifica    di
assoggettabilita' e valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Non  sono  considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo  6,
comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti
eolici, nonche' sulle relative  opere  connesse,  che  a  prescindere
dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati
nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione
minima  del  numero  degli  aerogeneratori  rispetto  a  quelli  gia'
esistenti o autorizzati. ((Fermi restando il rispetto della normativa
vigente in materia di distanze minime di  ciascun  aerogeneratore  da
unita' abitative  munite  di  abitabilita',  regolarmente  censite  e
stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti
urbanistici vigenti, nonche' il rispetto della normativa  in  materia
di   smaltimento   e   recupero   degli   aerogeneratori,   i   nuovi
aerogeneratori)), a  fronte  di  un  incremento  del  loro  diametro,
dovranno avere un'altezza massima,  intesa  come  altezza  dal  suolo
raggiungibile dalla estremita' delle pale, non superiore  all'altezza
massima  dal  suolo  raggiungibile  dalla   estremita'   delle   pale
dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il  rapporto  fra
il diametro  del  rotore  del  nuovo  aerogeneratore  e  il  diametro
dell'aerogeneratore gia' esistente.»;
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
        a) nel caso di impianti su una  unica  direttrice,  il  nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa  direttrice  con  una  deviazione
massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una
tolleranza  pari  al  15  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
        b) nel caso di impianti  dislocati  su  piu'  direttrici,  la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno
della superficie autorizzata,  definita  dal  perimetro  individuato,
planimetricamente, dalla linea che  unisce,  formando  sempre  angoli
convessi, i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli  aerogeneratori
autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del  15  per
cento.
      3-ter. Per "riduzione minima del numero di  aerogeneratori"  si
intende:
        a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il  numero  dei
nuovi aerogeneratori  non  deve  superare  il  minore  fra  n1*2/3  e
n1*d1/(d2-d1);
        b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 superiore a 70  metri,  il  numero  dei  nuovi
aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2  arrotondato  per  eccesso
dove:
          1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati;
          2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati;
          3) d2: diametro nuovi rotori;
          4) h1: altezza raggiungibile dalla  estremita'  delle  pale
rispetto  al  suolo  (TIP)  dell'aerogeneratore  gia'   esistente   o
autorizzato.
  3-quater. ((Per  "altezza  massima  dei  nuovi  aerogeneratori"  h2
raggiungibile  dall'estremita'  delle  pale  si  intende,   per   gli
aerogeneratori di cui alla lettera a)del comma  3-ter,  due  volte  e
mezza l'altezza massima dal suolo  h1  raggiungibile  dall'estremita'
delle  pale   dell'aerogeneratore   gia'   esistente   e,   per   gli
aerogeneratori di cui alla lettera b)  del  citato  comma  3-ter,  il
doppio   dell'altezza   massima   dal    suolo    h1    raggiungibile
dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente».
  1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e interventi che comportano una riduzione di superficie o di
volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».))
                            ((Art. 32 bis
 
Semplificazione  dei  procedimenti  per  impianti  idroelettrici   di
                         piccole dimensioni
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  attuazione  delle   misure
finalizzate a contrastare i cambiamenti  climatici  e  a  perseguire,
entro l'anno  2030,  gli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii.  della  lettera
a)  del  punto  12.7  della  parte   II   delle   Linee   guida   per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili,  di
cui all'allegato annesso  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
219 del 18 settembre 2010, le parole: «compatibile con il  regime  di
scambio sul posto» sono sostituite dalle seguenti: «non  superiore  a
500 kW di potenza di concessione».))
                            ((Art. 32 ter
 
Norme di semplificazione in materia  di  infrastrutture  di  ricarica
                              elettrica
 
  1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 14 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In
conseguenza di quanto disposto  dal  primo  periodo,  l'installazione
delle infrastrutture di ricarica dei  veicoli  elettrici  ad  accesso
pubblico non e' soggetta al rilascio del permesso di costruire ed  e'
considerata attivita' di edilizia libera»;
  b) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
  «14-bis.  Ai  fini  della  semplificazione  dei  procedimenti,   il
soggetto che effettua l'installazione  delle  infrastrutture  per  il
servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta
all'ente proprietario della strada l'istanza  per  l'occupazione  del
suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di  ricarica  e
per le relative opere  di  connessione  alla  rete  di  distribuzione
concordate  con  il  concessionario  del  servizio  di  distribuzione
dell'energia  elettrica  competente.  Le  procedure   sono   soggette
all'obbligo di  richiesta  semplificata  e  l'ente  che  effettua  la
valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241,  rilascia  entro  trenta  giorni  un  provvedimento  di
autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo  pubblico
per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di  dieci
anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato  al  gestore
della rete, per le relative opere di connessione».))
                          ((Art. 32 quater
 
Semplificazioni  in  materia  di  sistemi  di  qualificazione   degli
                            installatori
 
  1. Il comma 7 dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
  «7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione  di
cui al presente articolo sono inseriti nella  visura  camerale  delle
imprese  dalle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura competenti per territorio, che li ricevono  dai  soggetti
che  li  rilasciano.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))
Capo VII
Disposizioni in materia di efficienza energetica

                               Art. 33
 
Misure di semplificazione in materia di  incentivi  per  l'efficienza
                  energetica e rigenerazione urbana
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
      «Tale  aliquota  si  applica  anche  agli  interventi  previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
anche ove effettuati  in  favore  di  persone  di  eta'  superiore  a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e  che  non
siano  gia'  richiesti  ai  sensi  del   comma   2   della   presente
disposizione.»;
    b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
      «10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di  cui  al
presente articolo, previsto per le  singole  unita'  immobiliari,  e'
moltiplicato  per  il  rapporto   tra   la   superficie   complessiva
dell'immobile    oggetto    degli    interventi    di    ((incremento
dell'efficienza  energetica)),  di  miglioramento  o  di  adeguamento
antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e  8,
e la superficie media  di  una  unita'  abitativa  immobiliare,  come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio  del
Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo
120-sexiesdecies del decreto legislativo ((1°  settembre))  1993,  n.
385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che  siano  in
possesso dei seguenti requisiti:
        a)   svolgano   attivita'   di   prestazione    di    servizi
socio-sanitari e assistenziali, e  i  cui  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione non  percepiscano  alcun  compenso  o  indennita'  di
carica;
        b) siano in possesso di immobili rientranti  nelle  categorie
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di  proprieta',  nuda  proprieta',
usufrutto o comodato d'uso gratuito.  Il  titolo  di  comodato  d'uso
gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni  di  cui  al  presente
articolo, a condizione che il contratto sia  regolarmente  registrato
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»;
        ((c) il comma 13-ter e' sostituito dai seguenti:))
          «13-ter.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,
((anche qualora riguardino le parti strutturali  degli  edifici  o  i
prospetti,)) con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria
e  sono  realizzabili  mediante  comunicazione   di   inizio   lavori
asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi  del  titolo
abilitativo che ha  previsto  la  costruzione  dell'immobile  oggetto
d'intervento  o  del  provvedimento   che   ne   ha   consentito   la
legittimazione ovvero  e'  attestato  che  la  costruzione  e'  stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione
della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo  di  cui
all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  Per  gli  interventi  di  cui  al
presente  comma,  la  decadenza  del   beneficio   fiscale   previsto
dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  380
del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
          a) mancata presentazione della CILA;
          b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
          c) assenza dell'attestazione dei dati  di  cui  al  secondo
periodo;
          d) non corrispondenza al vero delle attestazioni  ai  sensi
del comma 14.
  ((13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter,  resta
impregiudicata ogni valutazione circa la  legittimita'  dell'immobile
oggetto di intervento».))
  2.  Restano  in  ogni  caso  fermi,  ove  dovuti,  gli   oneri   di
urbanizzazione.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  0,3
milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b),  valutati  in
0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro  per  l'anno
2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
0,2 milioni di euro per l'anno 2033, ((e dal comma 3,  pari  a))  3,9
milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031  e  0,3
milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni  di
euro per l'anno 2021, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  1,2
milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,
0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per  l'anno  2032,
mediante  le  maggiori  entrate  derivanti  dal  medesimo  comma   1,
((lettere a) )) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno  2022,
10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per  l'anno
2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026  e  0,2
milioni di euro per l'anno 2033,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                            ((Art. 33 bis
 
Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119  del
                 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
interventi di dimensionamento del  cappotto  termico  e  del  cordolo
sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in
deroga alle distanze minime riportate  all'articolo  873  del  codice
civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»;
  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Le  violazioni  meramente   formali   che   non   arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la
decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita'
od omissione riscontrata. Nel caso in cui le  violazioni  riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'  competenti  siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la  decadenza  dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento  oggetto  di
irregolarita' od omissione»;
  c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'articolo 33  del  presente
decreto, sono inseriti i seguenti:
  «10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o  piu'
interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),  il  termine  per
stabilire la residenza di cui alla lettera  a),  della  nota  II-bis)
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico
delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.
  10-quater. Al primo periodo del comma  1-septies  dell'articolo  16
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  le  parole:  "entro
diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi"»;
  d)  dopo  il  comma  13-quater,  introdotto  dall'articolo  33  del
presente decreto, e' inserito il seguente:
  «13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di
edilizia libera ai  sensi  dell'articolo  6  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018,  o
della  normativa  regionale,  nella  CILA  e'   richiesta   la   sola
descrizione dell'intervento. In caso di varianti  in  corso  d'opera,
queste  sono  comunicate  alla  fine  dei  lavori   e   costituiscono
integrazione  della  CILA  presentata.   Non   e'   richiesta,   alla
conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione  certificata  di   inizio
attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».))
                            ((Art. 33 ter
 
 Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema
 
  1. Su proposta dell'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e
ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e  delle  finanze  e
della transizione  ecologica,  sono  rideterminate  le  modalita'  di
riscossione degli oneri generali di sistema,  prevedendo  che,  anche
avvalendosi di un soggetto  terzo  che  possegga  caratteristiche  di
terzieta' e indipendenza, le partite finanziarie relative agli  oneri
possano essere destinate  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali senza entrare nella disponibilita' dei venditori.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Capo VIII
Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

                               Art. 34
 
                Cessazione della qualifica di rifiuto
 
  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  3,  primo  periodo,  dopo  le   parole   «medesimi
procedimenti autorizzatori» sono inserite le seguenti: «previo parere
obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per  la
protezione ambientale territorialmente competente»;
    b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
    c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
                               Art. 35
 
 Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare
 
  1. Al fine di consentire la corretta  gestione  dei  rifiuti  e  la
migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale  di
ripresa e resilienza, anche al  fine  di  promuovere  l'attivita'  di
recupero nella gestione  dei  rifiuti  in  una  visione  di  economia
circolare  come  previsto  dal  nuovo  piano  d'azione  europeo   per
l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla parte IV, titolo I, le  parole  «e  assimilati»,  ovunque
ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le  parole  «e
assimilati» sono soppresse;
    b) all'articolo 185:
      1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione
di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o
metodi che non danneggiano l'ambiente  ne'  mettono  in  pericolo  la
salute umana»;
      2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «,  ad  eccezione  dei  rifiuti  da  "articoli  pirotecnici",
intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione  di  pirotecnici
di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il
periodo della loro validita', che siano in disuso  o  che  non  siano
piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario»;
  ((2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: «, fino al 31  dicembre
2022,» sono soppresse;))
      3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
        «4-bis. I rifiuti  provenienti  da  articoli  pirotecnici  in
disuso  sono  gestiti  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 34, comma 2, del ((decreto legislativo)) 29 luglio 2015,
n. 123, e, in virtu'  della  persistente  capacita'  esplodente,  nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica  sicurezza
per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione
dal  luogo  di  deposito  preliminare   ai   depositi   intermedi   o
all'impianto  di  trattamento,  secondo  le  vigenti  normative   sul
trasporto di materiali  esplosivi;  il  trattamento  e  recupero  o/e
distruzione mediante incenerimento sono svolti in  impianti  all'uopo
autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
        4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle  finalita'
di  tutela  ambientale  secondo  le  migliori  tecniche  disponibili,
ottimizzando il recupero dei  rifiuti  da  articoli  pirotecnici,  e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici  di
provvedere, singolarmente o in forma collettiva,  alla  gestione  dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi  sul  mercato  nazionale,
secondo i criteri direttivi di  cui  all'articolo  237  del  presente
decreto.»;
  ((c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati
alle operazioni intermedie di smaltimento, quali  il  raggruppamento,
il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai  punti  D13,
D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  la
responsabilita' per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita
al soggetto che effettua dette operazioni»));
    d)  all'articolo  188-bis,  comma  4,  lettera  h),   le   parole
«dell'avvenuto recupero» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'avvio
a recupero»;
  ((d-bis)  all'articolo  190,  comma  4,  le  parole:  «i  documenti
contabili, con analoghe  funzioni,  tenuti  ai  sensi  delle  vigenti
normative»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «analoghe   evidenze
documentali o gestionali»));
    e) all'articolo 193, comma 18,  dopo  le  parole  «da  assistenza
sanitaria» sono inserite le  seguenti:  «svolta  al  di  fuori  delle
strutture sanitarie di riferimento e da assistenza»;
  ((e-bis) all'articolo 230, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. I rifiuti provenienti dalle attivita'  di  pulizia  manutentiva
delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che
asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e  manufatti
analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma
3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che  svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il  trasporto  sono
accompagnati da un unico  documento  di  trasporto  per  automezzo  e
percorso di raccolta, il cui modello e'  adottato  con  deliberazione
dell'Albo nazionale gestori ambientali entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.  Tali  rifiuti
possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o  di
recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso
la sede o unita'  locale  del  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di
pulizia  manutentiva,  nel   rispetto   delle   condizioni   di   cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb).  Il  soggetto  che  svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto  all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, ai  sensi  dell'articolo  212,
comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita'  di
raccolta  e  di  trasporto  di  rifiuti,  e  all'iscrizione  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi  di  cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»));
    f) all'articolo 258,  comma  7,  le  parole  «,  comma  3,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, comma 5,»;
    g) all'articolo 206-bis, comma 1:
      1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«anche tramite audit  nei  confronti  dei  sistemi  di  gestione  dei
rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del  presente
decreto»;
      2) alla lettera b)  le  parole  da  «permanente  di  criteri  e
specifici» a «quadro di riferimento» sono sostituite dalle  seguenti:
«periodico di  misure»  e  le  parole  da  «efficacia,  efficienza  e
qualita'»  a  «smaltimento  dei  rifiuti;»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere  la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il  riutilizzo,  i
sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo  e  lo
smaltimento dei rifiuti;»;
      3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter),  g-quater)  e
g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:
        «c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei
rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della  parte  quarta  del
presente decreto, verificando le misure adottate e il  raggiungimento
degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione  europea  e
dalla normativa  nazionale  di  settore,  al  fine  di  accertare  il
rispetto della responsabilita' estesa del  produttore  da  parte  dei
produttori e degli importatori di beni;
        d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui  al
Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
        e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli
accordi di programma ai sensi dell'articolo  219-bis  e  ne  monitora
l'attuazione;
        f)  verifica   l'attuazione   del   Programma   generale   di
prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale
imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
        g) effettua il  monitoraggio  dell'attuazione  del  Programma
Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;
        h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti  ai  sensi
degli  articoli  178-bis  e  178-ter,  in  relazione  agli   obblighi
derivanti  dalla  responsabilita'  estesa   del   produttore   e   al
raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  dall'Unione  europea  in
materia di rifiuti.»;
  ((g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo,  la  parola:
«, 235,» e' sostituita dalla seguente: «e»)) e dopo le parole  «degli
articoli 227 e 228» sono aggiunte le seguenti: «, e i sistemi di  cui
agli articoli 178-bis e 178-ter»;
  ((g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo  periodo,  le  parole:
«almeno sessanta giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno
venti giorni»));
    h)  all'articolo  214-ter,  comma  1,  le  parole   «,   mediante
segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono  sostituite
dalle seguenti: «, successivamente alla verifica e al  controllo  dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma  2,  effettuati  dalle
province   ovvero   dalle   citta'   metropolitane   territorialmente
competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti
delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di
preparazione  per  il  riutilizzo  sono  comunicati  dalle  autorita'
competenti al Ministero della transizione ecologica. Le  modalita'  e
la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite
nel decreto di cui al comma 2.»;
    i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente:
      «Art. 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea). - 1.  I
piani di gestione e i programmi di prevenzione  di  cui  all'articolo
199, commi  1  e  3,  lettera  r),  e  le  loro  eventuali  revisioni
sostanziali,  sono  comunicati   al   Ministero   della   transizione
ecologica, utilizzando il formato adottato in sede  comunitaria,  per
la successiva trasmissione alla Commissione europea.
      2. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  comunica  alla
Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi
all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I  dati  sono  raccolti  e
comunicati  per  via  elettronica  entro  diciotto  mesi  dalla  fine
dell'anno a cui si  riferiscono,  secondo  il  formato  di  cui  alla
decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno  2019.  Il  primo
periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
      3. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  comunica  alla
Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi
all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati
per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  per  il
quale sono raccolti e secondo il formato di  cui  alla  decisione  di
esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo
e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del  28  novembre  2019
sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione  ha  inizio
il  primo  anno  civile  completo  dopo  l'adozione  delle   suddette
decisioni di esecuzione.
      4. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  comunica  alla
Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli  olii
industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato
nonche' sulla raccolta e trattamento degli  ((olii  usati.))  I  dati
sono comunicati per via elettronica entro diciotto  mesi  dalla  fine
dell'anno per il quale sono raccolti e  secondo  il  formato  di  cui
all'allegato VI ((alla decisione di esecuzione (UE)  2019/1004  della
Commissione, del 7 giugno 2019.)) Il primo periodo  di  comunicazione
ha inizio  il  primo  anno  civile  completo  dopo  l'adozione  della
suddetta decisione di esecuzione.
      5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 ((sono  corredati  di))  una
relazione di controllo della  qualita'  secondo  il  formato  per  la
comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive  decisioni  di
esecuzione, ((nonche' di)) una relazione sulle misure adottate per il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  agli  articoli  205-bis  e
182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi  di  scarto
medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il  formato  per  la
comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive  decisioni  di
esecuzione.
      6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti
((inerenti  alla  gestione  dei  rifiuti))   sono   comunicati   alla
Commissione europea.»; ((i-bis) all'articolo 219-bis:))
  ((1) al comma 1,  le  parole:  «Conformemente  alla  gerarchia  dei
rifiuti di cui all'articolo 179,  gli  operatori  economici  adottano
misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di  imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato  anche  attraverso  l'utilizzo  di
sistemi di restituzione con  cauzione  nonche'  dei  sistemi  per  il
riutilizzo degli imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine
di aumentare la percentuale degli imballaggi  riutilizzabili  immessi
sul  mercato  per  contribuire  alla  transizione  verso  un'economia
circolare, gli operatori economici, in forma individuale o  in  forma
collettiva, adottano sistemi di  restituzione  con  cauzione  nonche'
sistemi per il riutilizzo degli imballaggi»;
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in
plastica, in vetro e in metallo utilizzati  per  acqua  e  per  altre
bevande»;
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Con regolamento adottato mediante decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa consultazione delle  associazioni
delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  sono
stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del
comma 1 del presente articolo.  Con  il  medesimo  regolamento  sono,
inoltre, previsti:
  a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
  b) i valori cauzionali per ogni singola  tipologia  di  imballaggio
fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni  della
concorrenza;
  c) i termini di pagamento e  le  modalita'  di  restituzione  della
cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
  d) le premialita' e gli incentivi  economici  da  riconoscere  agli
esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
  e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente  articolo
ad altre tipologie di imballaggio;
  f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili  immessi  sul
mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
  g) la  promozione  di  campagne  di  sensibilizzazione  rivolte  ai
consumatori»;))
    l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      «6. I produttori  che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  del
sistema sono tenuti  a  presentare  annualmente  al  Ministero  della
Transizione  ecologica  e  al  CONAI   la   documentazione   di   cui
all'articolo 237, comma 6. Il programma  pluriennale  di  prevenzione
della produzione di rifiuti di imballaggio e il  piano  specifico  di
prevenzione e  gestione  relativo  all'anno  solare  successivo  sono
inseriti nel programma generale di  prevenzione  e  gestione  di  cui
all'articolo 225.»;
  ((l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV  alla  parte
seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad  esclusione
degli impianti mobili volti al recupero  di  rifiuti  non  pericolosi
provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la
campagna di attivita' abbia una durata inferiore a novanta giorni,  e
degli  altri  impianti  mobili  di  trattamento   dei   rifiuti   non
pericolosi,  qualora  la  campagna  di  attivita'  abbia  una  durata
inferiore a  trenta  giorni.  Le  eventuali  successive  campagne  di
attivita'  sul  medesimo  sito  sono  sottoposte  alla  procedura  di
verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  qualora  le  quantita'  siano
superiori a 1.000 metri cubi al giorno»;))
    m)  l'allegato  D  -  Elenco  dei  rifiuti.  Classificazione  dei
rifiuti, della Parte quarta e' ((sostituito))  dall'allegato  III  al
presente decreto.
  2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti  o  installazioni  gia'
autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non  comportino
un incremento della capacita' produttiva  autorizzata,  nel  rispetto
dei  limiti  di  emissione  per  coincenerimento  dei  rifiuti,   non
costituiscono una modifica  sostanziale  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 13 marzo  2013,  n.  59,  o  variante
sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19,  e  214,  214-bis,
214-ter, 215 e 216  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e
richiedono la  sola  comunicazione  dell'intervento  di  modifica  da
inoltrarsi,  unitamente  alla  presentazione   della   documentazione
tecnica descrittiva dell'intervento,  all'autorita'  competente.  Nel
caso in cui quest'ultima non si esprima entro  quarantacinque  giorni
dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere  all'avvio
della modifica. L'autorita' competente, se  rileva  che  la  modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di
un  titolo  autorizzativo,  nei   trenta   giorni   successivi   alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare  una  domanda
di nuova autorizzazione.  La  modifica  comunicata  non  puo'  essere
eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
  3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni  non  autorizzati
allo  svolgimento  delle  operazioni  R1,  che  non   comportino   un
incremento della capacita' produttiva autorizzata, non  costituiscono
una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma  1,  lettera
l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006  e  dell'articolo  2,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
59 del 2013, o variante sostanziale  ai  sensi  degli  articoli  208,
comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto  legislativo
n. 152 del  2006  e  richiedono  il  solo  aggiornamento  del  titolo
autorizzatorio,  nel   rispetto   dei   limiti   di   emissione   per
coincenerimento dei rifiuti, da comunicare  all'autorita'  competente
quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica.  Nel  caso  in
cui quest'ultima non si esprima  entro  quarantacinque  giorni  dalla
comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio  della
modifica.  L'autorita'  competente,  se  rileva   che   la   modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di
un  titolo  autorizzativo,  nei   trenta   giorni   successivi   alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare  una  domanda
di nuova autorizzazione.  La  modifica  comunicata  non  puo'  essere
eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
  ((3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' sostituito dal seguente:  «14.  Per  finalita'  di  tutela
ambientale, le amministrazioni dello Stato,  delle  regioni  e  degli
enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di  pubblica
utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio
per le loro flotte di autovetture  e  di  autoveicoli  commerciali  e
industriali, riservano all'acquisto  di  pneumatici  ricostruiti  una
quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se  alla  procedura  di
acquisto di due o piu' pneumatici di ricambio di cui al primo periodo
non e' riservata una quota di pneumatici ricostruiti che  rappresenti
almeno il 30 per cento del numero  complessivo  degli  pneumatici  da
acquistare,  la  procedura  e'  annullata  per  la  parte   riservata
all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del  presente
comma non si applicano agli  acquisti  di  pneumatici  riguardanti  i
veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e  i
veicoli delle Forze di polizia».
  3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «r-quater)  l'analisi  dei  flussi  derivanti   da   materiali   da
costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti  amianto,
idonee modalita' di gestione  e  smaltimento  nell'ambito  regionale,
allo  scopo  di  evitare  rischi  sanitari  e   ambientali   connessi
all'abbandono incontrollato di tali rifiuti».))
  4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                            ((Art. 35 bis
 
Misure di semplificazione e  di  promozione  dell'economia  circolare
                     nella filiera foresta-legno
 
  1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di  promozione
dell'economia  circolare  nella  filiera  foresta-legno,  attese   la
specificita'  e   la   multifunzionalita'   della   filiera   nonche'
l'opportunita'  di  un  suo  rilancio,  dopo  il  comma   4-quinquies
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti  i
seguenti:
  «4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi  di  foresta
nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti  di
imprese nel settore forestale, al fine di  valorizzare  le  superfici
pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche'  per  la
conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai
boschi.
  4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1
sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati,  di  cui
almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta'  o  di
un  altro  diritto  reale  o   personale   di   godimento   su   beni
agro-silvo-pastorali o almeno un contraente  deve  rappresentare,  in
forma consortile o associativa o ad altro titolo,  soggetti  titolari
dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale  di
godimento su beni agro-silvo-pastorali.
  4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo  scopo  di  valorizzare
superfici  private  e  pubbliche  a  vocazione   agro-silvo-pastorale
nonche' di assicurare la conservazione  e  l'erogazione  dei  servizi
ecosistemici,  nel  rispetto  della  biodiversita'  e  dei   paesaggi
forestali, possono:
  a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche  ed
economiche in funzione degli obiettivi condivisi e  sottoscritti  dai
contraenti con gli accordi medesimi;
  b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle  proprieta'
agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale  e  produttivo  delle
proprieta'  fondiarie  pubbliche  e  private,  singole  e  associate,
nonche' dei terreni  di  cui  alle  lettere  g)  e  h)  del  comma  2
dell'articolo 3 del testo unico  in  materia  di  foreste  e  filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
  c) prevedere la realizzazione di interventi  volti  alla  riduzione
dei  rischi  naturali,  del  rischio  idrogeologico  e  di   incendio
boschivo;
  d) prevedere la realizzazione di interventi  e  di  progetti  volti
allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e
socio-culturale dei contesti in cui operano;
  e) promuovere sinergie tra coloro che operano  nelle  aree  interne
sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o
personali sulle superfici agro-silvo-pastorali  sia  in  qualita'  di
esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere  ambientale,
educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i
soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo
le disposizioni del comma 4-quater.
  4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi  4-quinquies.1
e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti  di
impresa  agricole.  Le  regioni  promuovono  ogni  idonea  iniziativa
finalizzata alla loro diffusione e attuazione».))
                               Art. 36
 
     Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
 
  1. Le attivita' di manutenzione straordinaria  e  ripristino  delle
opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari
ad   alto   rischio   idrogeologico   e   di   frana,   sono   esenti
dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio  1904
n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie», e dall'autorizzazione  per
il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in  materia
di boschi e di terreni montani»,  e  successive  norme  regionali  di
recepimento.
  2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma  1,
lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  non  e'
richiesta  l'autorizzazione  paesaggistica  per  gli  interventi   di
manutenzione e  ripristino  delle  opere  di  sistemazione  idraulica
forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e
di frana, che non alterino lo  stato  dei  luoghi  e  siano  condotti
secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
  3. Sono soggetti al procedimento  di  autorizzazione  paesaggistica
semplificata di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree  vincolate  ai  sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004  n.  42,  e
nel rispetto di quanto previsto  dal  Piano  Forestale  di  Indirizzo
territoriale  e  dai  Piani  di  Gestione   Forestale   o   strumenti
equivalenti di cui all'articolo 6 del ((testo unico di cui al decreto
legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,))  ove  adottati,  i  seguenti
interventi ed opere di lieve entita':
    a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un
piano di tagli dettagliato;
    b) ricostituzione  e  restauro  di  aree  forestali  degradate  o
colpite  da  eventi  climatici  estremi  attraverso   interventi   di
riforestazione e sistemazione idraulica;
    c)  interventi  di   miglioramento   delle   caratteristiche   di
resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
  ((3-bis. Si considerano compresi tra gli  interventi  di  cui  alla
lettera A.15) dell'allegato  A  annesso  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,
anche i  cavi  interrati  per  il  trasporto  dell'energia  elettrica
facenti parte della rete  di  trasmissione  nazionale  alle  medesime
condizioni previste per le reti di distribuzione locale.
  3-ter.  All'articolo  57,  comma  2-octies,  ultimo  periodo,   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le  parole:  «Con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Con decreto del Ministro per gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base  dei  dati
relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, forniti  dal  Ministero  della  transizione
ecologica,».))
                            ((Art. 36 bis
 
Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico  e  idraulico  in
                              Calabria
 
  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto  capitale  della
regione  Calabria  volti  a  prevenire  e  a  mitigare   il   rischio
idrogeologico e idraulico in  relazione  al  contenimento  dei  danni
causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  3
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono  incrementate
di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro  per  l'anno
2022 e a 10 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.))
                            ((Art. 36 ter
 
Misure di  semplificazione  e  accelerazione  per  il  contrasto  del
                       dissesto idrogeologico
 
  1. I commissari  straordinari  per  le  attivita'  di  contrasto  e
mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del
suolo, comunque denominati, di cui  all'articolo  10,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  all'articolo  7,  comma  2,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  febbraio  2019,  recante
approvazione del Piano  nazionale  per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela  della  risorsa  ambientale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88  del  13  aprile  2019,  e
all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, di seguito denominati: «commissari  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto  idrogeologico»  o  «commissari  di  Governo»,
esercitano le competenze sugli interventi relativi al  contrasto  del
dissesto   idrogeologico    indipendentemente    dalla    fonte    di
finanziamento.
  2. Gli interventi  di  prevenzione,  mitigazione  e  contrasto  del
rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e
al  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  a  qualunque
titolo finanziati, nonche' quelli finanziabili tra le linee di azione
sulla  tutela  del  territorio  nell'ambito  del  PNRR  costituiscono
interventi di preminente interesse nazionale.
  3.  I  commissari  di  Governo  per  il  contrasto   del   dissesto
idrogeologico  promuovono  e  adottano  prioritariamente  le   misure
necessarie  per  la  piu'  rapida  attuazione  degli  interventi   di
preminente interesse nazionale di cui al  comma  2,  indirizzando  le
rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter
approvativo e autorizzativo  di  ogni  intervento  di  prevenzione  e
contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri
di priorita', ove definiti, dei piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le  strutture  regionali
preposte al rilascio di pareri e nulla osta,  anche  ambientali,  per
gli  interventi   di   prevenzione   e   mitigazione   del   dissesto
idrogeologico  assumono  le  attivita'  indicate  dai  commissari  di
Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando  il  sistema
di misurazione della performance con le modalita' di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una  relazione
annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di  ogni  anno,  contenente
l'indicazione  degli  interventi  di  competenza  dei  commissari  di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il  loro  stato
di attuazione.
  5. All'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1:
  1) al primo periodo, dopo le  parole:  «Presidenti  delle  regioni»
sono inserite le seguenti: «, di  seguito  denominati  commissari  di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,»;
  2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti delle  regioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo  per  il  contrasto
del dissesto idrogeologico»;
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Al  commissario  di  Governo  per  il  contrasto  del  dissesto
idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di  dimissioni  o
di  impedimento  del  predetto   commissario,   il   Ministro   della
transizione  ecologica  nomina   un   commissario   ad   acta,   fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento»;
  c) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della  regione»,  ovunque
occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «commissario di Governo».
  6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
le parole: «Commissari straordinari per  il  dissesto  idrogeologico»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «commissari  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico».
  7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  e  i  rispettivi
cronoprogrammi  sono  individuati  con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica previa intesa con  il  Presidente  di  ciascuna
regione territorialmente competente»;
  b) all'ultimo periodo  le  parole:  «Presidente  della  Regione  in
qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto  idrogeologico»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Commissario  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico»;
  c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «In  caso  di
mancato  rispetto  dei  termini  indicati  nei   cronoprogrammi   con
riferimento all'attuazione di  uno  o  piu'  interventi,  laddove  il
ritardo sia  grave  e  non  imputabile  a  cause  indipendenti  dalla
responsabilita' del  Commissario,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  transizione
ecologica, puo' essere revocato il Commissario in carica  e  nominato
un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto
idrogeologico, che subentra  nelle  medesime  funzioni  ed  assume  i
medesimi poteri del commissario revocato. Al Commissario nominato  ai
sensi del precedente  periodo  si  applicano  tutte  le  disposizioni
dettate per i commissari con funzioni di  prevenzione  e  mitigazione
del rischio idrogeologico e non sono corrisposti  gettoni,  compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati».
  8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, le parole: «Presidenti  delle  Regioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commissari di Governo».
  9. Il commissario di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico,
anche attraverso i contratti  di  fiume,  in  collaborazione  con  le
autorita' di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente
competenti,  puo'  attuare,  nel  limite  delle  risorse  allo  scopo
destinate,  interventi  di  manutenzione  idraulica   sostenibile   e
periodica  dei  bacini  e  sottobacini  idrografici  che  mirino   al
mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta
manutenzione delle foci e della sezione fluviale  anche  al  fine  di
ripristinare, in tratti di particolare pericolosita'  per  abitati  e
infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche  per  il  deflusso  delle
acque.
  10.  Fermi  restando  i  poteri  gia'  conferiti  in   materia   di
espropriazioni da norme di legge ai  commissari  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi
11, 12 e 13 si applicano  alle  procedure  relative  agli  interventi
finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi  derivanti
dal dissesto idrogeologico nel territorio  nazionale,  a  tutela  del
supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.
  11. I termini previsti dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo
unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),
dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico.
  12. In caso  di  emissione  di  decreto  di  occupazione  d'urgenza
preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione
degli interventi di cui al comma 1, alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati.
  13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali  espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di cui  al  comma  1,  l'autorita'  procedente,  qualora  lo  ritenga
necessario, convoca la conferenza di servizi di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio
dei pareri in sede di conferenza di servizi e' di trenta giorni.
  14. Il comma 3-bis dell'articolo 54  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, e il comma  5  dell'articolo  7  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono abrogati.  Il  secondo,  terzo  e  quarto
periodo del comma 6 dell'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, sono soppressi.
  15. Al fine di  razionalizzare  i  differenti  sistemi  informativi
correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli  previsti
nel PNRR, il Ministero della transizione  ecologica,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede alla ricognizione e  omogeneizzazione  dei
propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del
suolo, anche  avvalendosi  delle  indicazioni  tecniche  fornite  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, al  fine  di  assicurare  un
flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e  coerente
tra i diversi sistemi.
  16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale
(ISPRA), d'intesa  con  il  Ministero  della  transizione  ecologica,
all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora  uno  studio
per l'attuazione dei processi  di  interoperabilita'  tra  i  sistemi
informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere
pubbliche  e  degli  investimenti  correlati   agli   interventi   di
mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attivita' tecniche
e operative di propria competenza per  l'attuazione  del  conseguente
programma sulla base di apposita convenzione.
  17. L'ISPRA svolge le  predette  attivita'  sentite  le  competenti
strutture  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e   del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  in
raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze
in materia di interventi di difesa del suolo e difesa  idrogeologica,
al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed efficiente  il
sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo
un'adeguata  informazione  e  pubblicita'  agli  enti  legittimati  o
destinatari.
  18. Al fine di consentire un piu' rapido ed efficiente  svolgimento
delle attivita' di valutazione e selezione dei progetti da  ammettere
a  finanziamento,  l'ISPRA,  in  coordinamento  con   le   competenti
strutture del Ministero della transizione  ecologica,  provvede  alla
ricognizione delle funzionalita'  della  piattaforma  del  Repertorio
nazionale degli interventi per  la  difesa  del  suolo  (ReNDiS)  che
necessitano di aggiornamento,  adeguamento  e  potenziamento.  A  tal
fine, il Ministero della  transizione  ecologica  e  l'ISPRA  operano
d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  nonche'  in
raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e con le  altre  amministrazioni  centrali
con competenze in  materia  di  interventi  di  difesa  del  suolo  e
dissesto idrogeologico, al fine di rendere piu' integrato,  efficace,
veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei
progetti, garantendo una adeguata  informazione  e  pubblicita'  agli
enti legittimati o destinatari. L'alimentazione  del  sistema  ReNDiS
avviene assicurando il  principio  di  unicita'  dell'invio  previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice  di  cui  al
decreto  legislativo  18   aprile   2016,   n.   50,   e   garantendo
l'interoperabilita' con la banca dati di cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  19.  Agli  oneri  derivanti  dallo  svolgimento   delle   attivita'
dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno
2021  e  a  235.000  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente  articolo
non si applicano agli interventi  finalizzati  al  superamento  delle
emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi  dell'articolo  24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  21.  Al  fine  di  accelerare   e   semplificare   gli   interventi
infrastrutturali anche  connessi  alle  esigenze  di  contrastare  il
dissesto   idrogeologico,   all'articolo   1-bis,   comma   1,    del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  le  parole:  «limitatamente  a
quelli indicati  all'articolo  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«inclusi quelli indicati all'articolo 1».))
                               Art. 37
 
 Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali
 
  1. Al  fine  di  accelerare  le  procedure  di  bonifica  dei  siti
contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare
alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR  e  finanziabili
con gli ulteriori strumenti  di  finanziamento  europei,  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  Parte  quarta,  Titolo  V,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) (( (Soppressa) ));
    b) all'articolo 242:
      1) al comma  7,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole  «indicando
altresi' le eventuali prescrizioni necessarie  per  l'esecuzione  dei
lavori» sono inserite le seguenti: «, le verifiche intermedie per  la
valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le
attivita'  di  verifica  in   corso   d'opera   necessarie   per   la
certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri  a  carico
del proponente,»;
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
        «7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del
suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui
all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,
anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente
individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli
obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da
contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire  nel
tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle  acque  sotterranee
fino alla loro completa rimozione non comportino  un  rischio  per  i
fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale  da
comportare un peggioramento della qualita' ambientale  per  le  altre
matrici  secondo  le  specifiche  destinazioni  d'uso.  Le   garanzie
finanziarie di cui al comma 7 sono  comunque  prestate  per  l'intero
intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli
obiettivi di bonifica.»;
      3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
  ((3-bis) )) dopo il comma ((13-bis)) e' aggiunto il seguente:
  «13-ter. Qualora  la  procedura  interessi  un  sito  in  cui,  per
fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni  rilevate
superino  le  CSC  di  cui  alle  colonne  A  e  B  della  tabella  1
dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il  proponente  puo'
presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di  indagine
per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con
l'ARPA territorialmente competente, e' realizzato dal proponente  con
oneri a proprio carico, in  contraddittorio  con  la  medesima  ARPA,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dello  stesso.  Il
piano di indagine puo' fare riferimento anche ai  dati  pubblicati  e
validati  dall'ARPA  territorialmente  competente  relativi  all'area
oggetto di  indagine.  Sulla  base  delle  risultanze  del  piano  di
indagine, nonche' di altri dati disponibili  per  l'area  oggetto  di
indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce  i  valori  di
fondo. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente
competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate  nel
sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche  e  antropiche  del
contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale  caso  le  CSC
riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»;))
    c) all'articolo 242-ter:
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole  «possono  essere
realizzati»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «i  progetti  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza,»;
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        «1-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
anche per la realizzazione  di  opere  che  non  prevedono  scavi  ma
comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il  sito
oggetto di bonifica sia gia' caratterizzato  ai  sensi  dell'articolo
242.»;
      3) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte
le parole «e al comma 1-bis»;
      4) al comma 3, dopo le parole «individuate  al  comma  1»  sono
aggiunte le parole «e al comma 1-bis»;
      5) dopo il comma 4 e' aggiunto il  seguente:  «4-bis.  Ai  fini
della  definizione  dei  valori  di  fondo  naturale  si  applica  la
procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n.  120.  ((E'  fatta  comunque  salva  la
facolta' dell'ARPA territorialmente competente  di  esprimersi  sulla
compatibilita'  delle  CSC  rilevate  nel  sito  con  le   condizioni
geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale  in
cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel  sito  sono
ricondotte ai valori di fondo»));
    d) all'articolo 243:
      1) al comma 6  dopo  le  parole  «Il  trattamento  delle  acque
emunte» sono aggiunte le seguenti: «, da effettuarsi anche in caso di
utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,»;
      2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine
di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza,
di  emergenza  e  di  prevenzione,  i   termini   per   il   rilascio
dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.»;
    e) all'articolo 245, al comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente:  «Il  procedimento  e'  interrotto  qualora  il
soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente
il piano di caratterizzazione nel  termine  perentorio  di  sei  mesi
dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo  252,  comma
4.  In  tal  caso,  il   procedimento   per   l'identificazione   del
responsabile  della  contaminazione  deve  concludersi  nel   termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze  della
caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per  la  protezione
dell'ambiente competente.».;
    f) all'articolo 248:
  ((f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «entro  il  termine  di  novanta  giorni
dalla  mancata  individuazione  del   soggetto   responsabile   della
contaminazione  o  dall'accertato  inadempimento   da   parte   dello
stesso»));
    g) all'articolo 250, dopo il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le  province
autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o
attuatori, previa stipula di appositi  accordi  sottoscritti  con  il
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica,  attraverso  la  stipula  di  apposte  convenzioni,   delle
societa' in house del medesimo Ministero.»;
    h) all'articolo 252:
      1) al comma 3  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «I  valori
d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree  marine,
che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra  dei  quali
devono  essere  previste  misure  d'intervento   funzionali   all'uso
legittimo   delle   aree   e    proporzionali    all'entita'    della
contaminazione,  sono  individuati  con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministero della transizione ecologica  su  proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale
(ISPRA).»;
      2) al comma 4, primo periodo, le parole «, sentito il Ministero
delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti:  «sentito
il Ministero dello sviluppo economico»;
      3) al comma 4, e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  «A
condizione che siano rispettate le norme tecniche  di  cui  al  comma
9-quinquies, il  piano  di  caratterizzazione  puo'  essere  eseguito
decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di  inizio  attivita'  al
((Ministero della transizione  ecologica)).  Qualora  il  ((Ministero
della transizione ecologica)) accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche di cui al precedente  periodo,  dispone,  con  provvedimento
motivato, il divieto di inizio o di  prosecuzione  delle  operazioni,
salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e
secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo ((Ministero.»));
      4) il comma 4-quater e' abrogato;
      5) al comma 5,  dopo  le  parole  «altri  soggetti  qualificati
pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  coordinati
fra loro»;
      6) al comma  6,  primo  periodo,  la  parola  «sostituisce»  e'
sostituita dalla seguente: «ricomprende»;
      7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «A  tal
fine  il  proponente  allega  all'istanza  la  documentazione  e  gli
elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
al  rilascio  di  tutti  gli  atti  di  assenso  comunque  denominati
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e
indicati puntualmente in  apposito  elenco  con  l'indicazione  anche
dell'Amministrazione ordinariamente competente.»;
      8) il comma 8 e' abrogato;
      9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei siti di
interesse nazionale, l'applicazione a  scala  pilota,  in  campo,  di
tecnologie    di    bonifica    innovative,     anche     finalizzata
all'individuazione  dei   parametri   di   progetto   necessari   per
l'applicazione  a  piena  scala,  non  e'   soggetta   a   preventiva
approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo'  essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni  di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.  Il  rispetto
delle  suddette  condizioni  e'  valutato   dal   ((Ministero   della
transizione ecologica)) e dall'Istituto superiore di sanita'  che  si
pronunciano entro sessanta giorni  dalla  presentazione  dell'istanza
corredata della necessaria documentazione tecnica.»;
      10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
        «9-quater.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   il
Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle  istanze
per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i  contenuti  minimi
della documentazione tecnica da allegare.
        9-quinquies. Con  decreto  del  Ministero  della  transizione
ecologica  sono  adottate  le  norme  tecniche  in  base  alle  quali
l'esecuzione del  piano  di  caratterizzazione  ((e'  sottoposta))  a
comunicazione di inizio attivita' di cui al comma 4.»;
    i) all'articolo 252-bis:
  ((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole: «ai fini delle  metodiche  da  utilizzare
per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove
conformi ai limiti del test di  cessione,  devono  rispettare  quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica  dei  siti
contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche
e dei limiti da utilizzare per  escludere  rischi  di  contaminazione
delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare  quanto  previsto
dalla  legislazione  vigente  in  materia  di   bonifica   dei   siti
contaminati»;
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Le  matrici  materiali  di  riporto  che  non  siano  risultate
conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito  dei
procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le  migliori
tecniche  disponibili  e  a  costi  sostenibili  che  consentano   di
utilizzare l'area secondo la destinazione  urbanistica  senza  rischi
per la salute e per l'ambiente».))
  2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                            ((Art. 37 bis
 
        Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo
 
  1.  Al  fine  di  prevenire  la  contaminazione  del  suolo  dovuta
all'utilizzo  di  alcuni   tipi   di   correttivi   nell'agricoltura,
all'allegato  3,  tabella  2.1  «Correttivi  calcici  e  magnesiaci»,
colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto
legislativo 29  aprile  2010,  n.  75,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di
calcio» sono aggiunte le seguenti: «.  Non  sono  ammessi  fanghi  di
depurazione»;
  b) al numero 22 «Carbonato  di  calcio  di  defecazione»,  dopo  le
parole: «anidride carbonica» sono aggiunte le seguenti: «.  Non  sono
ammessi fanghi di depurazione».))
                            ((Art. 37 ter
 
        Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali
 
  1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  265  del  14
novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2,  lettera  d),  del
medesimo articolo 2, si intende  soddisfatta  anche  qualora  i  beni
siano  concessi  in  locazione  o  in  comodato   d'uso   agli   enti
attuatori.))
                          ((Art. 37 quater
 
Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti
                 con presenza di rifiuti radioattivi
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione   degli
interventi per la messa in sicurezza e il risanamento  dei  siti  con
presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo  1,  comma  536,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «rifiuti radioattivi»
e' inserita la seguente: «anche».))
Titolo II
TRANSIZIONE DIGITALE

                               Art. 38
 
Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche
                 amministrazioni e divario digitale
 
  1. All'articolo  26  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente  «5-bis.   Ai
destinatari di cui al comma 5, ove abbiano  comunicato  un  indirizzo
email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito
digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della
piattaforma  invia  anche  un  avviso  di   cortesia   in   modalita'
informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi'  tramite
il punto di accesso di cui all'articolo 64-bisdel decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.»;
    b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale
ultimo caso, il gestore della piattaforma  invia  anche  l'avviso  di
cortesia di cui al comma 5-bis,  ove  sussistano  i  presupposti  ivi
previsti.»;
    c) al comma 7:
      1) al primo  periodo,  le  parole  «e  con  applicazione  degli
articoli 7, 8 e 9 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti:
«e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge»;
      2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tutti  i
casi in  cui  la  legge  consente  la  notifica  a  mezzo  posta  con
raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione  dell'avviso
di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in
busta  chiusa,  a  mezzo  posta  direttamente   dal   gestore   della
piattaforma,  mediante  invio   di   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito
del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse
dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre
persone alle quali puo' essere  consegnato  il  plico,  l'addetto  al
recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare
l'indirizzo  dell'abitazione,  ufficio  o   sede   del   destinatario
irreperibile. Gli  accertamenti  svolti  e  il  relativo  esito  sono
verbalizzati e comunicati al gestore  della  piattaforma.  Ove  dagli
accertamenti svolti dall'addetto al  recapito  postale  ovvero  dalla
consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione  residente
o dal registro delle imprese sia possibile individuare  un  indirizzo
del destinatario diverso da quello  al  quale  e'  stato  tentato  il
precedente recapito,  il  gestore  della  piattaforma  invia  a  tale
diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso  contrario,
deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo  rende
cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo  puo'  in  ogni  caso
acquisire  copia  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione   tramite   il
fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal
decreto di cui al comma  15.  La  notifica  dell'avviso  di  avvenuta
ricezione si perfeziona nel decimo  giorno  successivo  a  quello  di
deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in  decadenze
e dimostri di non aver ricevuto la notifica per  causa  ad  esso  non
imputabile puo' essere rimesso in termini.»;
    d) -al comma 12, le parole «ai  sensi  della  legge  20  novembre
1982, n. 890», sono sostituite dalle  seguenti:  «effettuata  con  le
modalita' di cui al comma 7»;
    e) al comma 15:
      1) alla lettera h), le parole  «al  comma  7»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 5-bis, 6 e 7»;
      2) alla lettera i), dopo le parole «oggetto  di  notificazione»
sono inserite le seguenti: «o, nei casi previsti dal comma  7,  sesto
periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione»;
      3) dopo la lettera l), e' aggiunta la  seguente:  «l-bis)  sono
disciplinate le modalita'  con  le  quali  gli  addetti  al  recapito
postale  comunicano  al  gestore  della  piattaforma  l'esito   degli
accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.»;
    f) al comma 20, le parole «la spedizione dell'avviso di  avvenuta
ricezione e» sono soppresse.
  2. Al fine di semplificare  e  favorire  l'utilizzo  del  domicilio
digitale  e  dell'identita'  digitale  e  l'effettivo  esercizio  del
diritto all'uso delle nuove  tecnologie,  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3-bis:
  ((01) al comma 1-bis, dopo la parola: «eleggere» sono  inserite  le
seguenti: «o modificare»));
      1) al comma 1-ter, le parole «1 e 1-bis» sono sostituite  dalle
seguenti: «1, 1-bis e 4-quinquies»;
      2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «puo' essere reso
disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' attribuito»;
      3) al comma 4-bis, le parole «sottoscritti con firma  autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «su  cui  e'  apposto   a   stampa   il
contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis  o  l'indicazione  a
mezzo stampa del responsabile ((pro tempore)) in  sostituzione  della
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39»;
      4) al comma 4-ter, dopo le parole «e' stato  predisposto»  sono
inserite le seguenti: «come documento nativo digitale»  e  le  parole
«in conformita' alle Linee guida» sono soppresse;
      5)  al   comma   4-quater,   le   parole   «Le   modalita'   di
predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis  e  4-ter
soddisfano» sono sostituite dalle seguenti: «La copia  analogica  con
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in  sostituzione  della
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39, soddisfa»;
      6) al comma 4-quinquies, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale
per determinati atti, procedimenti o affari.»;
    b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole «AgID provvede»
sono aggiunte le seguenti: «costantemente all'aggiornamento e»;
  ((b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi
in rete» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio  di
neutralita' tecnologica,»;))
    c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente:
      «Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - 1.  E'  istituito
il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato  alla  responsabilita'
della  struttura  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
      2. Il SGD consente a chiunque di delegare  l'accesso  a  uno  o
piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita'  digitale  di  cui
all'articolo 64, comma 2-quater,  con  livello  di  sicurezza  almeno
significativo. La presentazione della  delega  avviene  mediante  una
delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli
sportelli di uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
presenti sul territorio. Con il  decreto  di  cui  al  comma  7  sono
disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD.
      3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato
un  attributo  qualificato  associato  all'identita'   digitale   del
delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con  Linee  guida.
Tale attributo puo'  essere  utilizzato  anche  per  l'erogazione  di
servizi in modalita' analogica.
      4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  sono  tenuti  ad
accreditarsi al SGD.
      5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e  per
l'erogazione  del  servizio,  la  struttura  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale si  avvale  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui  al  precedente
periodo e l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.  sono
regolati, anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,
con apposita convenzione.
      6. La struttura della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
il titolare del trattamento dei dati personali,  ferme  restando,  ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679,  le  specifiche
responsabilita' ((spettanti)) all'Istituto Poligrafico e Zecca  dello
Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2,  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2.
      7.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   decreto   di   cui
all'articolo 64, comma  2-sexies,  relativamente  alle  modalita'  di
accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di  concerto  con  il
Ministro  dell'interno,  ((sentiti))  l'AgID,  il  Garante   per   la
protezione dei dati  personali  e  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
((definiti)) le caratteristiche tecniche, l'architettura generale,  i
requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della  delega  e
di funzionamento del SGD. Con  il  medesimo  decreto,  inoltre,  sono
individuate le modalita' di adesione al sistema nonche' le  tipologie
di dati oggetto di trattamento, le categorie  di  interessati  e,  in
generale,  le  modalita'  e  procedure  per  assicurare  il  rispetto
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
      8.   All'onere   derivante   dall'attuazione   della   presente
disposizione si provvede con le risorse  disponibili  a  legislazione
vigente.»;
    d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo,  le
parole «di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza» e le
parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma  1-ter»
sono sostituite dalle seguenti:  «speciale,  ai  sensi  dell'articolo
3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni  a  cui  e'
riferita l'istanza o la dichiarazione».
  3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera  c),  i  cui
oneri sono a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione  di
progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla   definitiva
approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
  ((3-bis. Il comma  2-bis  dell'articolo  24  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente:
  «2-bis. Il malfunzionamento del  portale  del  processo  penale  e'
attestato  dal  Direttore  generale   per   i   servizi   informativi
automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale  dei  servizi
telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo
periodo. In tali ipotesi, il termine  di  scadenza  per  il  deposito
degli atti di cui ai commi 1 e 2 e'  prorogato  di  diritto  fino  al
giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale».
  3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, e' sostituito dal seguente:
  «2-ter. L'autorita' giudiziaria puo'  autorizzare  il  deposito  di
singoli  atti  e  documenti  in   formato   analogico   per   ragioni
specifiche»)).
                            ((Art. 38 bis
 
Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali  attraverso  la
  diffusione  delle   comunicazioni   digitali   con   le   pubbliche
  amministrazioni
 
  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della
Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale
o in triplice esemplare in forma cartacea»;
  b) all'articolo 25:
  1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro  il  venerdi'
precedente l'elezione,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il
giovedi' precedente  l'elezione,  anche  mediante  posta  elettronica
certificata,»;
  2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  «Le autenticazioni di cui al primo  periodo  del  primo  comma  del
presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti  siano
firmati digitalmente  o  con  un  altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma,
o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato  digitalmente  o
con un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  e  i  documenti
siano trasmessi mediante posta elettronica certificata».
  2. Al testo unico delle leggi per la  composizione  e  la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Il contrassegno  deve  essere  depositato  a  mano  su
supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;
  b) all'articolo 32, settimo comma:
  1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
  «1) un modello  di  contrassegno  depositato  a  mano  su  supporto
digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;
  2) al numero 4) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «.
L'autenticazione non e' necessaria nel caso in cui l'atto  sia  stato
firmato digitalmente  dai  delegati  e  il  documento  sia  trasmesso
mediante posta elettronica certificata»;
  c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdi'  precedente
l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite dalle seguenti:
«giovedi' precedente l'elezione,  anche  mediante  posta  elettronica
certificata, al segretario del Comune,».
  3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali,  riportante
i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero  di  iscrizione  alle
liste elettorali,  necessario  per  la  sottoscrizione  di  liste  di
candidati per  le  elezioni  politiche,  dei  membri  del  Parlamento
europeo  spettanti  all'Italia  e  amministrative,  di  proposte   di
referendum  e  di  iniziative  legislative  popolari,   puo'   essere
richiesto  anche  in  formato  digitale,  tramite  posta  elettronica
certificata, dal segretario,  dal  presidente  o  dal  rappresentante
legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da
uno dei soggetti promotori del referendum dell'iniziativa legislativa
popolare,  o  da  un  suo  delegato,  mediante   domanda   presentata
all'ufficio elettorale, accompagnata da  copia  di  un  documento  di
identita'  del  richiedente.  In  caso  di  richiesta  tramite  posta
elettronica certificata, e' allegata alla domanda l'eventuale delega,
firmata  digitalmente,  del  segretario,   del   presidente   o   del
rappresentante legale del partito o del movimento politico o  di  uno
dei soggetti promotori del referendum o  dell'iniziativa  legislativa
popolare.
  4.  Qualora  la  domanda  presentata  tramite   posta   elettronica
certificata  o  un  servizio  elettronico  di  recapito   certificato
qualificato sia riferita a  sottoscrizioni  di  liste  di  candidati,
l'ufficio elettorale deve rilasciare  in  formato  digitale,  tramite
posta elettronica  certificata,  i  certificati  richiesti  entro  il
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda.  Qualora  la
domanda  presentata  tramite  posta  elettronica  certificata  o   un
servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita
a  sottoscrizioni  di  proposte  di  referendum  popolare,  l'ufficio
elettorale  deve  rilasciare  in  formato  digitale,  tramite   posta
elettronica certificata, i certificati  richiesti  entro  il  termine
improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.
  5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4  costituiscono  ad
ogni effetto di legge copie conformi all'originale e  possono  essere
utilizzati per le finalita' di cui al comma 3 nel formato in cui sono
stati trasmessi dall'amministrazione.
  6.  La  conformita'  all'originale  delle  copie   analogiche   dei
certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del  comma  4  e'
attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato
con dichiarazione autografa autenticata  resa  in  calce  alla  copia
analogica dei certificati medesimi. Sono  competenti  a  eseguire  le
autenticazioni previste  dal  primo  periodo  del  presente  comma  i
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
  7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
  «14. Entro il quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  delle
elezioni politiche,  dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
all'Italia, regionali e amministrative,  escluse  quelle  relative  a
comuni con  popolazione  fino  a  15.000  abitanti,  i  partiti  e  i
movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma
11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito  internet  ovvero,
per le liste di cui al citato primo periodo del comma  11,  nel  sito
internet  del  partito  o  del  movimento  politico  sotto   il   cui
contrassegno si sono presentate  nella  competizione  elettorale,  il
curriculum  vitae  di  ciascun  candidato,  fornito   dal   candidato
medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di  cui
all'articolo 24 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi  pendenti,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,
rilasciato non oltre novanta giorni  prima  della  data  fissata  per
l'elezione. I rappresentanti  legali  dei  partiti  e  dei  movimenti
politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma
11, o persone da loro delegate, possono  richiedere,  anche  mediante
posta  elettronica  certificata,   i   certificati   del   casellario
giudiziale dei  candidati,  compreso  il  candidato  alla  carica  di
sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del
primo periodo  del  presente  comma,  previo  consenso  e  su  delega
dell'interessato, da sottoscrivere all'atto  dell'accettazione  della
candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al  richiedente  i
certificati entro il termine di cinque  giorni  dalla  richiesta.  Ai
fini  dell'ottemperanza  agli  obblighi  di  pubblicazione  nel  sito
internet di cui al  presente  comma  non  e'  richiesto  il  consenso
espresso degli interessati.  Nel  caso  in  cui  il  certificato  del
casellario  giudiziale  sia  richiesto  da   coloro   che   intendono
candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali  sono
stati   convocati   i   comizi   elettorali,   ed   essi   dichiarino
contestualmente  sotto   la   propria   responsabilita',   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici  i
dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte
di bollo e ogni altra spesa, imposta e  diritto  dovuti  ai  pubblici
uffici sono ridotti della meta'»;
  b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono
sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale  di
cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,»  e  le  parole:  «dal
casellario giudiziale» sono soppresse.
  8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono competenti ad eseguire le  autenticazioni  che  non  siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951,  n.  122,  dal  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo
1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la  composizione  e  la
elezione degli organi  delle  Amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio  1976,  n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  1976,  n.
240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  e  dalla  legge  25  maggio
1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge  7  aprile
2014, n.  56,  i  notai,  i  giudici  di  pace,  i  cancellieri  e  i
collaboratori  delle  cancellerie  delle  corti   d'appello   e   dei
tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i  membri  del
Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle  province,  i
sindaci  metropolitani,  i  sindaci,   gli   assessori   comunali   e
provinciali,  i  componenti   della   conferenza   metropolitana,   i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice
presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri  provinciali,
i consiglieri metropolitani e i  consiglieri  comunali,  i  segretari
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal  sindaco  e  dal
presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad  eseguire  le
autenticazioni  di  cui  al  presente  comma  gli  avvocati  iscritti
all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di
appartenenza, i cui nominativi sono  tempestivamente  pubblicati  nel
sito internet istituzionale dell'ordine.
  2. L'autenticazione deve essere compiuta con le  modalita'  di  cui
all'articolo  21,  comma  2,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445».
  9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7  agosto  2018,  n.
99, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle  formazioni  politiche,
dei movimenti e delle liste civiche che  aderiscono  alle  norme  del
codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono
trasmettere alla Commissione, con il consenso degli  interessati,  le
liste delle candidature provvisorie per le elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti  all'Italia,  nonche'  per  le  elezioni
politiche nazionali, regionali,  comunali  e  circoscrizionali  entro
settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime  elezioni.  La
Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni  ostative
alle candidature ai sensi del citato codice di  autoregolamentazione,
con riguardo ai nominativi trasmessi nelle  proposte  di  candidature
provvisorie.  Con  un  regolamento  interno  adottato  dalla   stessa
Commissione  sono  disciplinate  le  modalita'  di  controllo   sulla
selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera  i),
stabilendo in particolare:
  a) il regime di pubblicita' della declaratoria di  incompatibilita'
dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
  b) la riservatezza sull'esito del controllo  concernente  le  liste
provvisorie di candidati;
  c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei  controlli  sulle
liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e  tempi
tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti
e alle  liste  civiche  l'effettiva  possibilita'  di  modificare  la
composizione  delle  liste  prima  dello  scadere  dei   termini   di
presentazione  a  pena  di  decadenza  previsti  dalla   legislazione
elettorale.
  3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni  del  comma
3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro
dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione».
  10. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 627, dopo  le  parole:  «politiche»  sono  inserite  le
seguenti: «, regionali, amministrative»;
  b) al comma 628 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni del decreto di cui al primo periodo si  applicano  anche
alle  elezioni  regionali  e  amministrative,  previo  il  necessario
adeguamento da realizzare  entro  il  31  ottobre  2021  al  fine  di
consentire la  sperimentazione  per  il  turno  elettorale  dell'anno
2022».
  11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alla  relativa
attuazione  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.))
                            ((Art. 38 ter
 
        Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali
 
  1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e
di semplificare le procedure di invio e  ricezione  di  comunicazioni
tra imprese e utenti, all'articolo  1,  comma  291,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio  digitale
del   destinatario   ai   sensi   dell'articolo    6    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82».))
                          ((Art. 38 quater
 
Misure di semplificazione per la raccolta di firme  digitali  tramite
  piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli  adempimenti
  di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 341, le parole: «di raccolta delle  firme  digitali  da
utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della  legge  25
maggio 1970, n. 352» sono sostituite dalle seguenti: «per la raccolta
delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli
articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di
legge previsti dall'articolo 71, secondo comma,  della  Costituzione,
anche mediante la  modalita'  prevista  dall'articolo  65,  comma  1,
lettera b), del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  La  piattaforma  mette  a
disposizione del sottoscrittore,  a  seconda  delle  finalita'  della
raccolta  delle  firme,   le   specifiche   indicazioni   prescritte,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e  49  della  legge  25  maggio
1970, n.  352.  La  piattaforma  acquisisce,  inoltre,  il  nome,  il
cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune
nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini
italiani  residenti  all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle   liste
elettorali dell'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero.  Gli
obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della  legge
n.  352  del  1970  sono  assolti  mediante  il   caricamento   nella
piattaforma, da parte dei promotori della  raccolta,  successivamente
alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'annuncio  di  cui
all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n.  352  del  1970,
della proposta recante, a  seconda  delle  finalita'  della  raccolta
delle firme, le  specifiche  indicazioni  previste,  rispettivamente,
dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge  n.  352  del  1970.  La
piattaforma,  acquisita  la  proposta,  le  attribuisce  data   certa
mediante  uno  strumento   di   validazione   temporale   elettronica
qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE)  n.  910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e,  entro
due giorni, rende disponibile  alla  sottoscrizione  la  proposta  di
referendum anche ai fini del decorso del termine di cui  all'articolo
28 della legge n. 352 del 1970»;
  b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, con
proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le
caratteristiche tecniche, l'architettura  generale,  i  requisiti  di
sicurezza, le modalita' di funzionamento della stessa piattaforma,  i
casi di malfunzionamento nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta  il  suo  malfunzionamento  e  comunica  il
ripristino delle sue funzionalita'. Con il medesimo decreto, inoltre,
sono individuate le modalita' di accesso alla piattaforma di  cui  al
comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le  categorie
di interessati e, in  generale,  le  modalita'  e  le  procedure  per
assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,  nonche'
le modalita' con cui i promotori mettono a disposizione  dell'Ufficio
centrale per il referendum  presso  la  Corte  di  cassazione,  nella
stessa  data  in  cui  effettuano  il  deposito  di  eventuali  firme
autografe raccolte per il  medesimo  referendum,  le  firme  raccolte
elettronicamente. L'Ufficio centrale  per  il  referendum  presso  la
Corte di  cassazione  verifica  la  validita'  delle  firme  raccolte
elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma»;
  c) il comma 344 e' sostituito dal seguente:
  «344.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2021  e  fino  alla  data  di
operativita' della piattaforma di cui al comma 341,  le  firme  degli
elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75,  132
e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di  legge  previsti
dall'articolo 71, secondo comma, della  Costituzione  possono  essere
raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento  temporale
validamente  opponibile  ai  terzi.  I   promotori   della   raccolta
predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalita'
della   raccolta,   reca   le   specifiche   indicazioni    previste,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e  49  della  legge  25  maggio
1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome,  del  cognome,  del
luogo e della data di nascita del sottoscrittore e  il  comune  nelle
cui liste elettorali e' iscritto ovvero,  per  i  cittadini  italiani
residenti all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali
dell'Anagrafe  degli  italiani   residenti   all'estero.   Le   firme
elettroniche    qualificate    raccolte     non     sono     soggette
all'autenticazione  prevista  dalla  legge  n.  352  del  1970.   Gli
obblighi, previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge
n. 352 del 1970, sono assolti mediante la  messa  a  disposizione  da
parte  dei  promotori,  successivamente  alla   pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale  dell'annuncio  di  cui  all'articolo  7,  secondo
comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento  informatico
di cui al secondo periodo, da  sottoscrivere  con  firma  elettronica
qualificata. I promotori del referendum depositano le firme  raccolte
elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il  deposito  di
eventuali firme autografe raccolte per  il  medesimo  referendum.  Le
firme raccolte  elettronicamente  possono  essere  depositate  presso
l'Ufficio centrale per il referendum presso la  Corte  di  cassazione
come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
i-quinquies), del codice dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia  analogica
di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa  di  cui
all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice».
  2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati  elettorali
rilasciati mediante  posta  elettronica  certificata  o  un  servizio
elettronico  di  recapito  certificato  qualificato,  possono  essere
depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio  a
cui sono acclusi, come duplicato informatico ai  sensi  dell'articolo
1, comma 1, lettera  i-quinquies),  del  codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero
come  copia  analogica  di  documento  informatico  se   dotati   del
contrassegno a stampa  di  cui  all'articolo  23,  comma  2-bis,  del
medesimo codice».))
                               Art. 39
 
                  Semplificazione di dati pubblici
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2-bis, dopo  le  parole  «registri  di  stato  civile
tenuti dai  comuni,»  sono  inserite  le  seguenti  «garantendo  agli
stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo  del
medesimo» e le parole «con uno dei decreti di cui al comma 6, in  cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti «con uno o  piu'
decreti di cui al comma 6-bis»;
    b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Con uno o
piu' decreti di cui al comma 6-bis  sono  definite  le  modalita'  di
integrazione nell'ANPR delle liste elettorali  e  dei  dati  relativi
all'iscrizione  nelle  liste  di  sezione  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.»;
    c) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  «del  23  luglio
2014», sono aggiunte le seguenti:  «,  esenti  da  imposta  di  bollo
limitatamente all'anno 2021» e, al quinto  periodo,  dopo  le  parole
«inoltre possono consentire,» sono aggiunte le seguenti: «mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero»;
    d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente «6-bis.  Con  uno  o
piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ((di concerto))  con
il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il  Garante  per
la protezione dei dati personali  e  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento  dei  servizi  resi
disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli  organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati,  nonche'  l'adeguamento  e
l'evoluzione delle  caratteristiche  tecniche  della  piattaforma  di
funzionamento dell'ANPR.».
  2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del  patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e  la
semplificazione degli oneri ((per i  cittadini))  e  le  imprese,  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 50:
      1) al comma 2-ter, primo periodo, le  parole  «delle  pubbliche
amministrazioni e dei gestori  di  servizi  pubblici,  attraverso  la
predisposizione di accordi quadro» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dei soggetti che hanno diritto ad accedervi» e, al secondo  periodo,
le  parole  «Con  gli  stessi  accordi,  le»  sono  sostituite  dalla
seguente: «Le»;
      2) al comma 3-bis, dopo le parole «non modifica la  titolarita'
del dato» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  del  trattamento,  ferme
restando le responsabilita'  delle  amministrazioni  che  ricevono  e
trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento»;
      3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso;
    b) all'articolo 50-ter:
      1) al comma 1, dopo le parole «accedervi ai fini» sono aggiunte
le seguenti: «dell'attuazione dell'articolo 50 e» e le parole «e agli
accordi quadro previsti dall'articolo 50» sono soppresse;
      2)  al  comma  2,  quinto  periodo,  le  parole   «il   sistema
informativo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
(ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente  di  cui
all'articolo 62» sono sostituite dalle seguenti: «((le basi di dati))
di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis»;
      3) al comma 2,  sesto  periodo,  dopo  le  parole  «nonche'  il
processo di accreditamento e di  fruizione  del  catalogo  API»  sono
aggiunte le seguenti: «con i limiti e le condizioni di accesso  volti
ad assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai  sensi
della normativa vigente»;
      4) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i  test
e le prove tecniche  di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,
fissa il termine entro il quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla  stessa,  a  sviluppare  le
interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie  basi
dati.»;
  ((4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il
decreto di cui al  presente  comma  e'  comunicato  alle  Commissioni
parlamentari competenti»;))
    c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo  la  lettera  f-ter),  sono
aggiunte le seguenti:
      «f-quater)  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e   l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225  e  226
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
      f-quinquies)  il  sistema  informativo  dell'indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEE) di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
      f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221;
      f-septies)  l'indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle
persone fisiche, dei professionisti e degli  altri  enti  di  diritto
privato, non  tenuti  all'iscrizione  in  albi,  elenchi  o  registri
professionali o  nel  registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo
6-quater.»;
    d) all'articolo 60, comma  3-ter,  dopo  le  parole  «comunitari,
individua» ((e' inserita la seguente)): «, aggiorna» e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: «, ulteriori rispetto a quelle  individuate  in
via prioritaria dal comma 3-bis».
  3. Con esclusione ((della lettera)) c)  del  comma  1,  l'efficacia
delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a  carico  delle
risorse previste per l'attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,
resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte  del
Consiglio dell'Unione europea.
  4. All'articolo 264  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3 e' abrogato.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
445, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
    b) all'articolo 72, comma 1, le parole «e  della  predisposizione
delle  convenzioni  quadro  di  cui  all'articolo   58   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82» sono soppresse.
  6. La disposizione di cui al comma  5,  lettera  a),  ha  efficacia
dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  inserito  dal  presente
decreto.    Fino    alla    predetta    data,    resta     assicurata
l'interoperabilita' dei dati  di  cui  all'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro,  accordi  di
fruizione o apposita autorizzazione.
  ((6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione  derivanti
dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle  amministrazioni
centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle  autorita'
indipendenti e della Corte dei conti, nonche'  di  tutti  i  soggetti
istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentiti la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e  l'Istituto  nazionale  di
statistica,  sono  individuati  gli  adempimenti  degli  enti  locali
concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti
a  seguito   dell'invio   dei   bilanci   alla   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.))
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati  in  22,8
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
                            ((Art. 39 bis
 
Ulteriore proroga del termine per la  raccolta  di  sottoscrizioni  a
                          fini referendari
 
  1. Al comma 1-bis dell'articolo  11  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «15  maggio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
giugno»;
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  termini  previsti
dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata  legge  n.
352 del 1970 sono differiti di un mese».))
                            ((Art. 39 ter
 
Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per
                         attivita' politica
 
  1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste  devono
pervenire almeno dieci  giorni  prima  della  data  prevista  per  lo
svolgimento della  manifestazione  o  dell'iniziativa,  salvo  che  i
regolamenti comunali dispongano termini piu' brevi».))
                          ((Art. 39 quater
 
Disposizioni in materia  di  comunicazione  di  trattamenti  sanitari
           obbligatori all'autorita' di pubblica sicurezza
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole: «uffici  delle  Forze  dell'ordine»  sono
sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi delle Forze di polizia»;
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le
modalita' informatiche e telematiche con  le  quali  il  sindaco,  in
qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle
Forze  di  polizia  l'adozione  di  misure  o  trattamenti   sanitari
obbligatori connessi a patologie che possono  determinare  il  venire
meno dei requisiti psico-fisici per  l'idoneita'  all'acquisizione  e
alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di  armi,
nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35,  comma  7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come   da   ultimo   sostituito
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto».
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di  cui  all'articolo
6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,
come da ultimo modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  il
sindaco, quale autorita' sanitaria, comunica al prefetto i nominativi
dei soggetti nei  cui  confronti  ha  adottato  trattamenti  sanitari
obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire  meno
dei requisiti psico-fisici per l'idoneita'  all'acquisizione  e  alla
detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al  rilascio  di
qualsiasi licenza di porto di armi, nonche'  al  rilascio  del  nulla
osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773.
Il prefetto, quando accerti, per il tramite  dell'ufficio  o  comando
delle Forze  di  polizia  competente,  che  il  soggetto  interessato
detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie  esplodenti  o
e' titolare di una  licenza  di  porto  di  armi,  adotta  le  misure
previste dall'articolo 39 del citato testo  unico  di  cui  al  regio
decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita' per l'ufficio  o
comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare  delle
armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del  medesimo  articolo
39, secondo comma.))
                         ((Art. 39 quinquies
 
Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies  del  codice  di
  cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  altre  norme  in
  materia di istituzione dell'Anagrafe  nazionale  dell'istruzione  e
  dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore
 
  1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti,  in
fine, i seguenti articoli:
  «Art. 62-quater  (Anagrafe  nazionale  dell'istruzione).  - 1.  Per
rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare  il
processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi  per  i
cittadini  e  per  le  pubbliche   amministrazioni,   e'   istituita,
nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato  hubscuola,
realizzato  dal  Ministero  dell'istruzione,   l'Anagrafe   nazionale
dell'istruzione (ANIST).
  2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per
tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi  e
alle banche di  dati  degli  studenti,  dei  docenti,  del  personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),   delle   istituzioni
scolastiche e degli edifici scolastici,  anche  istituite  a  livello
regionale, provinciale  e  locale  per  le  medesime  finalita',  che
mantengono la  titolarita'  dei  dati  di  propria  competenza  e  ne
assicurano l'aggiornamento.
  3. L'ANIST assicura alle regioni,  ai  comuni  e  alle  istituzioni
scolastiche la disponibilita' dei  dati  e  degli  strumenti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di   propria   competenza,   garantisce
l'accesso  ai  dati  in  essa  contenuti  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni per le relative finalita'  istituzionali  e  mette  a
disposizione del Ministero dell'interno le informazioni  relative  ai
titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
  4.  Anche  ai  fini  del  comma  5  dell'articolo  62,  l'ANIST  e'
costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i  dati  degli
studenti e delle loro famiglie, dei  docenti  e  del  personale  ATA.
L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento
scolastico  degli  studenti  attraverso  l'interoperabilita'  con   i
registri  scolastici  di  cui   all'articolo   7,   comma   31,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  L'ANIST,  con  riferimento  alla
codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti,  e'
costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le  risultanze
dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui
al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso
di  cui  all'articolo  64-bis.  L'ANIST  rende  disponibili  i   dati
necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on  line  alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di  cui  all'articolo
7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale  e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il
30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti:
  a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST,  con  riferimento
alle tre componenti degli studenti, dei docenti  e  personale  ATA  e
delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
  b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare,  le  modalita'
di cooperazione dell'ANIST con banche di  dati  istituite  a  livello
regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le
modalita' di alimentazione da parte dei registri  scolastici  di  cui
all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali
e delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di  connettivita'.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di  dati  di  rilevanza
nazionale, regionale, provinciale e  locale  avviene  in  conformita'
alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'.
  Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale  dell'istruzione  superiore).
- 1. Per rafforzare gli interventi  nel  settore  dell'universita'  e
della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche  amministrazioni,
e' istituita, a cura del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).
  2. L'ANIS e'  alimentata,  con  le  modalita'  individuate  con  il
decreto di  cui  al  comma  5,  dalle  istituzioni  della  formazione
superiore,  che  mantengono  la  titolarita'  dei  dati  di   propria
competenza  e  ne   assicurano   l'aggiornamento,   nonche'   tramite
l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei  diplomati  e  dei  laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la  disponibilita'  dei
dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  propria
competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da  parte
delle   pubbliche   amministrazioni   per   le   relative   finalita'
istituzionali.  L'ANIS  rende  disponibili  i  dati   necessari   per
automatizzare le procedure di iscrizione  on  line  alle  istituzioni
della formazione superiore  e  assicura  l'interoperabilita'  con  le
altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse  del
Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative  finalita'
istituzionali.
  3. Ai sensi del comma  5  dell'articolo  62  del  presente  codice,
l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per  quanto  riguarda  i
dati degli studenti e dei laureati.
  4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalita' di
cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero  tramite  il  punto  di
accesso di cui all'articolo 64-bis.
  5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
transizione  digitale   e   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito  il
parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
stabiliti:
  a) i  contenuti  dell'ANIS,  tra  i  quali  i  dati  relativi  alle
iscrizioni degli  studenti,  all'istituzione  di  appartenenza  e  al
relativo corso di studi, i titoli conseguiti  e  gli  ulteriori  dati
relativi presenti nelle altre banche di dati di  rilevanza  nazionale
di interesse del Ministero dell'universita' e della  ricerca  cui  lo
stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali;
  b) le garanzie e le misure di  sicurezza  da  adottare  nonche'  le
modalita'  di  alimentazione  da  parte   delle   istituzioni   della
formazione  superiore  nonche'  tramite  l'Anagrafe  nazionale  degli
studenti,  dei  diplomati  e  dei  laureati  degli  istituti  tecnici
superiori  e  delle  istituzioni  della  formazione  superiore,   nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali
e delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di  connettivita'.
L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti  tecnici  superiori  e  delle
istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR  e  con  le  altre
anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della  ricerca
per le relative finalita' istituzionali avviene in  conformita'  alle
linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'».))
                          ((Art. 39 sexies
 
Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
 
  1.  L'articolo  234  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 234 (Misure  per  il  sistema  informativo  per  il  supporto
all'istruzione scolastica). - 1. Al fine  di  realizzare  un  sistema
informativo integrato per il  supporto  alle  decisioni  nel  settore
dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la  sistematizzazione  e
l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la  previsione  di
lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il
supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto  personale
anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la
didattica a distanza nonche' per l'organizzazione e il  funzionamento
delle strutture ministeriali centrali  e  periferiche,  il  Ministero
dell'istruzione si avvale della  societa'  di  cui  all'articolo  83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  sulla  base  di
specifica convenzione di durata pluriennale.
  2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita'  di  cui  al
medesimo comma  in  via  diretta  nonche'  avvalendosi  di  specifici
operatori del settore cui  affidare  le  attivita'  di  supporto  nel
rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti.
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica».))
                          ((Art. 39 septies
 
   Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
 
  1.  Gli  atti  costitutivi,  gli  statuti  e  le  loro   successive
modificazioni delle societa' start-up innovative di cui  all'articolo
25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  costituite
in forma di societa' a responsabilita' limitata, anche  semplificata,
depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
redatti con le  modalita'  alternative  all'atto  pubblico  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e
secondo le  disposizioni  dettate  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  17  febbraio  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 56 dell'8 marzo  2016,  restano  validi  ed  efficaci  e
conseguentemente le medesime  societa'  conservano  l'iscrizione  nel
registro delle imprese.
  2. Fino  all'adozione  delle  nuove  misure  concernenti  l'uso  di
strumenti  e  processi  digitali   nel   diritto   societario,   alle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate  dalle
societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, si applica  la  disciplina
di cui all'articolo 2480 del codice civile.
  3. Il  compenso  per  l'attivita'  notarile  concernente  gli  atti
deliberati ai  sensi  del  comma  2  e'  determinato  in  misura  non
superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D -
Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della  giustizia
20 luglio 2012, n. 140.))
                               Art. 40
 
Semplificazioni    del    procedimento    di    autorizzazione    per
  l'installazione di infrastrutture di  comunicazione  elettronica  e
  agevolazione per l'infrastrutturazione  digitale  degli  edifici  e
  delle unita' immobiliari
 
  1. ((All'articolo 86)) del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, ((alinea,)) le parole «sei mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni»;
  ((a-bis) al comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «proprieta'
pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «, compresi i  parchi
e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione
esterna dei parchi,»;))
    b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto del procedimento autorizzatorio  semplificato  di  cui  agli
((articoli 87 e 88 del presente codice»)).
  2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, primo periodo, la parola «denuncia» e'  sostituita
dalla seguente:  «segnalazione»  ((e  sono  aggiunti)),  in  fine,  i
seguenti periodi: «L'istanza ha valenza di istanza  unica  effettuata
per  tutti  i  profili  connessi  agli  interventi  e  per  tutte  le
amministrazioni  o  enti  comunque  coinvolti  nel  procedimento.  Il
soggetto richiedente da' notizia della presentazione  dell'istanza  a
tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
    b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
      «6. Quando l'installazione dell'infrastruttura  e'  subordinata
all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese,  concerti,  nulla  osta  o   altri   atti   di   concessione,
autorizzazione o  assenso,  co-munque  denominati,  ivi  comprese  le
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di  competenza
di diverse amministrazioni o  enti,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
servizi pubblici, il responsabile  del  procedimento  convoca,  entro
cinque  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,   una
conferenza  di  servizi,  alla  quale   prendono   parte   tutte   le
amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici
interessati  dall'installazione,  nonche'   un   rappresentante   dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge  22
febbraio 2001, n. 36.
      7. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso, comunque denominati,  necessari  per  l'installazione  delle
infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  di  competenza  di  tutte  le
amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici
interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica  utilita',
indifferibilita'  ed  urgenza  dei  lavori.  Della   convocazione   e
dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.
      8.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento
dei termini ivi indicati, ((ad eccezione  dei  termini))  di  cui  al
suddetto  articolo  14-quinquies,  e  fermo  restando  l'obbligo   di
rispettare il termine perentorio finale di conclusione  del  presente
procedimento indicato al comma 9 ((del presente articolo)).
      9. Le istanze di autorizzazione si intendono  accolte  qualora,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del
progetto e ((della relativa domanda)) non  sia  stato  comunicato  un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un  dissenso,
congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione  preposta  alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei  beni  culturali.
Nei predetti casi di dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia
stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di  cui
al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter,  della  legge
((7 agosto 1990, n. 241.)) Gli Enti locali possono prevedere  termini
piu' brevi  per  la  conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero
ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il  suddetto
termine, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine
perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente. Sono fatti salvi i  casi  in  cui  disposizioni  del
diritto dell'Unione europea richiedono  l'adozione  di  provvedimenti
((espressi»)).
  3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a  tutte  le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
    b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
      «3. Quando l'installazione di infrastrutture  di  comunicazione
elettronica  e'  subordinata   all'acquisizione   di   uno   o   piu'
provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o  assenso,   comunque
denominati,  ivi  incluse  le  autorizzazioni  previste  dal  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  da  adottare  a  conclusione  di
distinti procedimenti di  competenza  di  diverse  amministrazioni  o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione
procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca,  entro  cinque  giorni
lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,  una  conferenza   di
servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni,  enti  e
gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.
      4. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso,   comunque   denominati,   necessari   per   l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli
enti e dei gestori di beni o  servizi  pubblici  interessati  e  vale
altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori.
      5.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento
dei  termini  ivi  indicati,  ad  eccezione  dei   termini   di   cui
all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma  7
((del presente  articolo))  e  l'obbligo  di  rispettare  il  termine
perentorio finale di conclusione del presente  procedimento  indicato
al comma 9 ((del presente articolo»));
    c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «ivi
compreso il sedime ferroviario e  autostradale.  Decorsi  i  suddetti
termini, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine
perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente»;
    d) il comma 7-bis e' abrogato;
    e) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  «9.  Fermo  restando
quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi
entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla  data  di
presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi  in  cui  disposizioni
del   diritto   dell'Unione   europea   richiedono   l'adozione    di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione
decisoria della  conferenza  entro  il  predetto  termine  perentorio
equivale ad  accoglimento  dell'istanza,  salvo  che  non  sia  stato
espresso  un   dissenso,   congruamente   motivato,   da   parte   di
un'Amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di
dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia  stata  adottata  la
determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo  periodo,
si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto  1990,  n.
241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti
di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o
servizi pubblici interessati e vale altresi'  come  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori,  anche  ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Della  convocazione  e  dell'esito
della  conferenza  viene  tempestivamente  informato  il   Ministero.
Decorso  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,  l'amministrazione
procedente comunica, entro il termine  perentorio  di  sette  giorni,
l'attestazione  di  avvenuta  autorizzazione,  scaduto  il  quale  e'
sufficiente l'autocertificazione del richiedente.».
  ((e-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:))
  ((«9-bis. Per i progetti gia' autorizzati  ai  sensi  del  presente
articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia  in  caso
di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti  dal
comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso
d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi
accessori  previsti  nell'istanza  unica,  l'operatore  comunica   la
variazione all'amministrazione procedente che ha  ricevuto  l'istanza
originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con  un
preavviso di almeno quindici  giorni,  allegando  una  documentazione
cartografica dell'opera che dia conto  delle  modifiche.  L'operatore
avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione
della variazione,  i  soggetti  e  gli  enti  coinvolti  non  abbiano
comunicato  un  provvedimento  negativo.  Gli  enti  locali   possono
prevedere  termini  piu'  brevi  per  la  conclusione  dei   relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo».))
  4.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino  al  31  dicembre  2026,  in  deroga  agli
articoli 5 e 7 del decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,
nonche' ai  regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,  qualora  sia
tecnicamente  fattibile  per  l'operatore,  la  posa  in   opera   di
infrastrutture  a  banda  ultra  larga  viene   effettuata   con   la
metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo
e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00  a
4,00 cm, con profondita'  variabile  da  10  cm  fino  a  massimo  35
((cm) )), in ambito urbano ed extraurbano, anche in  prossimita'  del
bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi  di  posa
in opera di infrastrutture a banda  ultra  larga  effettuati  con  la
metodologia della micro trincea, nonche' per  quelli  effettuati  con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con  minitrincea,  non
sono richieste le autorizzazioni di cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  e  non  si  applicano  le  previsioni  di  cui
all'articolo 7, commi 2-bis  e  2-ter,  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2016, n.33. ((Resta  ferma,  in  ogni  caso,  l'applicazione
dell'ulteriore   semplificazione   di   cui   all'articolo   20   del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.)) L'operatore  di
rete si limita a comunicare, con  un  preavviso  di  almeno  quindici
giorni ((e di  otto  giorni  per  i  lavori  di  scavo  di  lunghezza
inferiore a duecento metri)), l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente,  allegando  la   documentazione   cartografica   prodotta
dall'operatore medesimo relativamente al  proprio  tracciato  e,  nel
caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri  storici,  un
elaborato tecnico che dia conto  delle  modalita'  di  risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della
strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondita' ((stabilite)) dall'operatore in funzione  delle  esigenze
di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare  con
l'operatore  stesso  accorgimenti   in   merito   al   posizionamento
dell'infrastruttura  allo  scopo  di  garantire  le   condizioni   di
sicurezza dell'infrastruttura stradale.
  5.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui
agli articoli 87 bis e 87 ter del  decreto  legislativo  ((1°  agosto
2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti  dal  punto  A.24
dell'allegato  A  annesso  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  2017,  n.   31,))   sono
realizzati    previa    comunicazione    di    avvio    dei    lavori
all'amministrazione  comunale,  corredata  da   un'autocertificazione
descrittiva degli interventi e delle caratteristiche  tecniche  degli
impianti e non sono richieste le autorizzazioni  di  cui  al  decreto
legislativo ((22 gennaio 2004, n. 42, purche' non comportino  aumenti
delle altezze superiori a 1,5 metri e  aumenti  della  superficie  di
sagoma superiori a 1,5 metri quadrati)). Gli impianti sono attivabili
qualora,  entro  trenta  giorni  dalla   richiesta   di   attivazione
all'organismo competente  di  cui  all'articolo  14  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36,  non  sia  stato  comunicato  dal  medesimo  un
provvedimento negativo.
  ((5-bis.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  91  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' inserito il seguente:))
  ((«2-bis. Il proprietario o  l'inquilino,  in  qualita'  di  utente
finale di un servizio di comunicazione elettronica,  deve  consentire
all'operatore  di  comunicazione  di  effettuare  gli  interventi  di
adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento
della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento  non
si configura  come  attivita'  avente  carattere  commerciale  e  non
costituisce  modifica  delle  condizioni  contrattuali  per  l'utente
finale, purche' consenta a quest'ultimo di  continuare  a  fruire  di
servizi  funzionalmente   equivalenti,   alle   medesime   condizioni
economiche gia' previste dal contratto in essere».))
  ((5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2019, n. 160, e' inserito il seguente:))
    «831-bis. Gli operatori che  forniscono  i  servizi  di  pubblica
utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui
al  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  di  cui  al   decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  che  non  rientrano  nella
previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a  800
euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.  Il
canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad  esso  non  e'
applicabile  alcun  altro  tipo  di  onere   finanziario,   reale   o
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per  qualsiasi
ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del
decreto  legislativo  n.  259  del  2003.  I  relativi  importi  sono
rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31  dicembre  dell'anno  precedente.  Il  versamento  del
canone e' effettuato entro il 30 aprile  di  ciascun  anno  in  unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del  codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
                               Art. 41
 
          Violazione degli obblighi di transizione digitale
 
  1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
ed  europea,  la  digitalizzazione  dei  cittadini,  delle  pubbliche
amministrazioni e  delle  imprese,  con  specifico  riferimento  alla
realizzazione  degli  obiettivi  fissati  dal  ((Piano  nazionale  di
ripresa  e   resilienza)),   nonche'   garantire   il   coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali  delle
prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  su  tutto  il
territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo  5,  comma  3,
lett. b-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e'  aggiunto  il
seguente:
    «Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale).
- 1. L'AgID esercita  poteri  di  vigilanza,  verifica,  controllo  e
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
ogni  altra  norma  in   materia   di   innovazione   tecnologica   e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese  quelle
contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale  per  l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  e  procede,  d'ufficio  ovvero  su
segnalazione del difensore civico  digitale,  all'accertamento  delle
relative violazioni da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica,  controllo
e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e  ogni  altra  informazione
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla  richiesta  di
dati, documenti o informazioni di cui al secondo  periodo  ovvero  la
trasmissione di informazioni o  dati  parziali  o  non  veritieri  e'
punita ai sensi del comma 5,  con  applicazione  della  sanzione  ivi
prevista ridotta della meta'.
    2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma  1,
procede  alla   contestazione   nei   confronti   del   trasgressore,
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti  difensivi  e
documentazione e per chiedere di essere sentito.
    3.  L'AgID,  ove  accerti   la   sussistenza   delle   violazioni
contestate, assegna al trasgressore un  congruo  termine  perentorio,
proporzionato rispetto al tipo e alla gravita' della violazione,  per
conformare  la  condotta  agli  obblighi  previsti  dalla   normativa
vigente,  segnalando  le  violazioni  all'ufficio  competente  per  i
procedimenti disciplinari di  ciascuna  amministrazione,  nonche'  ai
competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica  le
predette segnalazioni su apposita  area  del  proprio  sito  internet
istituzionale.
    4. Le violazioni  accertate  dall'AgID  rilevano  ai  fini  della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili e comportano  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice  e
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
    5. In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  richiesta  di  dati,
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
di violazione degli obblighi previsti dagli articoli ((5, 7, comma 3,
41, commi 2 e 2-bis, 43, comma  1-bis,))  50,  comma  3-ter,  50-ter,
comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente  Codice,  dall'articolo
65, comma 1, del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.  217  e
dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi
all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma  3,
l'AgID irroga la sanzione amministrativa  pecuniaria  nel  minimo  di
euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non
espressamente previsto dal presente  articolo,  la  disciplina  della
legge 24 novembre 1981,  n.  689.  I  proventi  delle  sanzioni  sono
versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento  dell'AgID
e per la  restante  parte  al  Fondo  di  cui  all'articolo  239  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
    6. Contestualmente all'irrogazione della  sanzione  nei  casi  di
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
segnala la violazione alla struttura della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione  digitale  ((che,  ricevuta  la  segnalazione)),  diffida
ulteriormente  il  soggetto  responsabile  a  conformare  la  propria
condotta agli obblighi previsti dalla  disciplina  vigente  entro  un
congruo termine perentorio, proporzionato al  tipo  e  alla  gravita'
della  violazione,  avvisandolo  che,  in  caso  di   inottemperanza,
potranno essere esercitati i poteri sostitutivi  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.  Decorso  inutilmente
il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale,
valutata la gravita' della violazione, puo' nominare  un  commissario
ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario  non
spettano compensi, indennita' o  rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o
ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede  all'esercizio
del potere sostitutivo di cui agli ((articoli 117,  quinto  comma,  e
120, secondo comma)), della Costituzione, ai  sensi  dell'articolo  8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
    7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina  le  procedure  di
contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle
sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
    8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.».
  2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con  lo
stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con  cui
le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi  1
e 1-bis.»;
    b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:
      «4-quinquies.  La  violazione  degli  obblighi   previsti   dal
presente articolo e'  accertata  dall'AgID  ed  e'  punita  ai  sensi
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
  3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
difensore civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della
segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell'AgID  per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo  18-bis»;  il  quarto,  il
quinto e il sesto periodo sono soppressi.
                               Art. 42
 
Implementazione della piattaforma  nazionale  per  l'emissione  e  la
  validazione delle certificazioni verdi COVID-19
 
  1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio  e  la
verifica  delle  certificazioni  COVID-19  interoperabili  a  livello
nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,))  e'  realizzata,  attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e
gestita dalla stessa per conto del Ministero della  salute,  titolare
del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.
  2. Le certificazioni verdi  COVID-19  di  cui  all'articolo  9  del
((decreto-legge   n.   52   del   2021)),   sono   rese   disponibili
all'interessato,  oltreche'  mediante  l'inserimento  nel   fascicolo
sanitario  elettronico   (FSE)   e   attraverso   l'accesso   tramite
autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma
1, anche tramite il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'  tramite
l'applicazione di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  30  aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2020, n.  70,  con  le  modalita'  individuate  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo  9,
comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto  di
coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la
prevenzione  dell'infezione  da   SARS-CoV-2,   per   consentire   la
comunicazione all'interessato di un codice univoco che  gli  consenta
di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai  canali  di
accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui  al  primo
periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle  regioni
e delle province autonome avviene,  per  coloro  che  hanno  ricevuto
almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore  del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al
menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n.  52  del  2021,
per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per  coloro  ai  quali
verranno somministrate una o piu'  dosi  di  vaccino  successivamente
all'entrata in vigore  del  menzionato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  per  il  tramite  dell'Anagrafe  Nazionale
Vaccini di cui al decreto del  Ministro  della  salute  17  settembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  5  novembre  2018,  n.
257.
  4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per
il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per  l'anno
2021, la spesa di 3.318.400  euro,  ((da  gestire  nell'ambito  della
vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  la  societa'
SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,)) alla
cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del  fondo
di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute. ((A tal fine le risorse di cui  al  primo
periodo  sono  iscritte  sull'apposito  capitolo   dello   stato   di
previsione  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e
costituiscono incremento del limite  di  spesa  annuo  della  vigente
convenzione.))
                            ((Art. 42 bis
 
                  Disposizioni in materia sanitaria
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 577, le  parole:  «30  aprile»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio»;
  b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. All'articolo 2 del  decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 4, le parole: «novanta giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi»;
  b) al comma 5:
  1) al primo periodo, le parole:  «o  di  mancata  approvazione  dei
bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse;
  2) al secondo periodo, le parole: «o di  mancata  approvazione  dei
bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse;
  c) al comma 6:
  1) il terzo periodo e' soppresso;?
  2) al quarto periodo, le parole: «o di decadenza» sono soppresse.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 491 e' inserito il seguente:
  «491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora  in  fase  di  attuazione
delle disposizioni del comma 491 non  siano  disponibili  i  dati  di
produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di  riparto,
si  procede  sulla  base  dei  valori   e   delle   ultime   evidenze
disponibili».
  4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' abrogato.))
                               Art. 43
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  digitalizzazione  e   servizi
  informatici del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
  sostenibili
 
  1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa e di favorire la sinergia tra  processi  istituzionali
afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi  e
dei  processi   attraverso   interventi   di   consolidamento   delle
infrastrutture,   razionalizzazione   dei   sistemi   informativi   e
interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli
obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento  (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio  2021  nonche'
quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,  il  Ministero  ((delle
infrastrutture e della mobilita')) sostenibili puo'  avvalersi  della
Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali  al  raggiungimento
dei propri obiettivi  istituzionali  e  funzionali,  nonche'  per  la
realizzazione  di  programmi  e  progetti  da   realizzare   mediante
piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari  degli  interventi,
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.
229 relativamente al monitoraggio dello  stato  di  attuazione  delle
opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono  definiti
mediante apposite convenzioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a  500.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
  ((2-bis. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro  dell'interno
e  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la   transizione
digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita'  attuative  e
degli strumenti operativi per la trasformazione digitale  della  rete
stradale nazionale (Smart Road), di cui  all'articolo  1,  comma  72,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali
minimi  a  cui  devono  attenersi  gli  operatori  di  settore  e   i
concessionari di  reti  stradali  e  autostradali.  Con  il  medesimo
decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento
della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di  sistemi
di  guida  automatica  e  connessa  nonche'  alla  disciplina   delle
sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a
guida autonoma e connessa, non omologati o  non  omologabili  secondo
l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  e'  istituito,  senza
nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  l'Osservatorio
tecnico di supporto per le  Smart  Road  e  per  i  veicoli  e  mezzi
innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica,  con
il  compito  di  analizzare  e  promuovere  l'adozione  di  strumenti
metodologici  e  operativi  per  monitorare,   con   idonee   analisi
preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione
delle infrastrutture viarie e  della  sperimentazione  su  strada  di
veicoli  a  guida  autonoma,  di  esprimere  pareri  in  merito  alle
richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida
autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di  trasformazione
digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare
proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in  materia  di
veicoli a guida autonoma.))
  ((2-ter. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  adottato  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, e' definita la composizione ed e'  disciplinato
il funzionamento dell'Osservatorio di cui  al  comma  2-bis.  Per  la
partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono riconosciuti
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati.))
  ((2-quater.  Al  fine  di  semplificare  i  procedimenti   per   il
conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite  mediche
per l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica  sono
svolte:
  a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36,  comma  3,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
  b) presso i gabinetti medici  dove  si  accertano  i  requisiti  di
idoneita' per le patenti di guida, nonche' presso le scuole guida, le
scuole nautiche, i consorzi per l'attivita' di scuola  nautica  e  le
sedi dei soggetti di cui alla  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  che
rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano  accessibili  e
fruibili dalle persone con disabilita', a condizione  che  le  visite
siano svolte da medici in possesso del codice identificativo  per  il
rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  31  gennaio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
  2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo  3
novembre 2017, n. 229, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
  «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e  morali
per il conseguimento, la  convalida  e  la  revisione  delle  patenti
nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica,  psichica
o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),
nonche' delle modalita'  di  accertamento  e  di  certificazione  dei
predetti requisiti;».))
Titolo III
PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

                               Art. 44
 
Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere   pubbliche   di
  particolare complessita' o di rilevante impatto
 
  1.  Ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di  cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione
appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto. Il Comitato speciale del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici
giorni dalla ricezione del  ((progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica)), l'esistenza di evidenti carenze,  di  natura  formale  o
sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,
paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del
parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla
stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione
del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle
modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro
e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione
del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
massimo di ((quarantacinque giorni)) dalla ricezione del progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo  di
venti giorni dalla ricezione  del  progetto  modificato  o  integrato
secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,  il
parere si intende reso in senso favorevole.
  ((1-bis. In relazione  agli  interventi  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il  parere  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ai  sensi  dell'articolo  215
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di  quello  previsto  dal
medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e  6  del
presente articolo, in caso di  approvazione  del  progetto  da  parte
della conferenza di servizi sulla  base  delle  posizioni  prevalenti
ovvero qualora siano stati espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,  relativamente
agli  effetti  della  verifica  del  progetto  effettuata  ai   sensi
dell'articolo 26, comma 6,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di  comunicazione  in  capo
alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione,  anche   ai   fini   dell'esercizio   dell'intervento
sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto.  Qualora  il
parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato  espresso
sul progetto definitivo, le disposizioni  dei  commi  4,  5  e  6  si
applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma  8
del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi  5  e  6,
terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante
comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per  il  tramite
della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta  approvazione
del livello progettuale da mettere a gara e  il  termine  di  novanta
giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.
  1-ter. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi  e,
in particolare, di quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice  di
cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il  parere  del
Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici    e'    obbligatorio
esclusivamente  con  riguardo  agli   interventi   il   cui   valore,
limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o  superiore  a
100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui  al  primo
periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100  milioni
di euro, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  previsto  dal
citato  articolo  215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione
del parere di cui  al  presente  comma,  la  Direzione  generale  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
competente in materia di trasporto pubblico locale a  impianti  fissi
provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria   e   alla
formulazione di una proposta di parere  al  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, che  si  pronuncia  nei  successivi  trenta  giorni.
Decorso  tale  termine,  il  parere  si   intende   reso   in   senso
favorevole.))
  2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  ((relativo))  agli
interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto  e'  trasmesso
dalla stazione  appaltante  alla  competente  soprintendenza  decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei  lavori
pubblici del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  ove
questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto  modificato  nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Il
termine di cui al comma 3,  secondo  periodo,  dell'articolo  25  del
decreto legislativo n.  50  del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva  sono  acquisite  nel
corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.
  3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della
valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del
decreto legislativo  ((3  aprile  2006,  n.  152)),  unitamente  alla
documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto
legislativo  ((3  aprile  2006,  n.  152)),  a  cura  della  stazione
appaltante decorsi quindici giorni dalla  trasmissione  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ove questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo
periodo del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al
citato Consiglio del progetto modificato  nei  termini  dallo  stesso
richiesti. Gli esiti della valutazione  di  impatto  ambientale  sono
trasmessi  e  comunicati   dall'autorita'   competente   alle   altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al
comma  4.  Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 46, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di  cui
all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
((Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli  interventi
di cui all'Allegato IV  del  presente  decreto  sono  svolte  con  le
modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al  comma  2-bis
dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.))
  4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo  periodo
del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al  citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per
l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del
decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'
svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le
prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono
acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate
dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  secondo
periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito  pubblico  e  le
osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui  all'((articolo  46
del presente  decreto)),  della  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico  e  della  valutazione   di   impatto   ambientale.   La
determinazione conclusiva della  conferenza  approva  il  progetto  e
tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini
della localizzazione  dell'opera,  della  conformita'  urbanistica  e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione
conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed
edilizio, l'intesa tra Stato  e  regione  o  provincia  autonoma,  in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di  variante  degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera.
  5. In caso di approvazione del progetto da parte  della  conferenza
di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano
stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi   dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  la
questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in  deroga  alle
previsioni di cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le
modalita' di cui al comma 6.
  6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla
determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa
documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal  comma  5,  con  la
partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno
espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno
partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto  dal  quarto
periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il  Comitato
speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
alla  stazione  appaltante,  con  la  quale  individua  le  eventuali
integrazioni e modifiche al ((progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica)) rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti
in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti  dal  comma  5  e
fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la
determinazione motivata del Comitato speciale individua  altresi'  le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione  del
principio di leale  collaborazione,  ad  una  soluzione  condivisa  e
sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4,  quella  della
conferenza di  servizi.  In  relazione  alle  eventuali  integrazioni
ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale  e'  acquisito,  ove
necessario,  il  parere   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   il
provvedimento di  VIA,  che  si  esprime  entro  venti  giorni  dalla
richiesta  e,  in  tal  caso,  il   Comitato   speciale   adotta   la
determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di
dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e
2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile
pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,
trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
recante l'illustrazione degli esiti della ((conferenza di  servizi)),
delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate
per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria
tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro
quindici giorni dalla ricezione della  relazione  di  cui  al  quinto
periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando
una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del
1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei
ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le
attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti
speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le
decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,
non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data
di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
  7. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016,  la  verifica  del  progetto  definitivo   e   del   ((progetto
esecutivo)) condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta altresi' l'ottemperanza alle  prescrizioni  impartite
in sede di  conferenza  di  servizi  e  di  VIA,  nonche'  di  quelle
impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la  stazione
appaltante  procede  direttamente   all'approvazione   del   progetto
definitivo ovvero del progetto esecutivo.
  8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di
aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione
della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del
comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma
6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui
all'articolo 2, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo
periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
modalita' di cui all'((articolo 12)).
  ((8-bis. Il quinto periodo del  comma  290  dell'articolo  2  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  sostituito  dal  seguente:  «Alla
societa' possono essere affidate le attivita' di realizzazione  e  di
gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e  straordinaria,
di  ulteriori  tratte  autostradali   situate   prevalentemente   nel
territorio della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni  limitrofe,  nei  limiti  e
secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo  178  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50».
  8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le  parole:  «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
  8-quater.  All'articolo  35,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le
tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione di  cui  al
terzo periodo, alla societa' ANAS  Spa  che  provvede  altresi'  alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei
limiti delle risorse  che  si  renderanno  disponibili  a  tale  fine
nell'ambito  del  contratto  di  programma  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa'  ANAS  Spa
relativo al periodo 2021-2025. Per  la  progettazione  ed  esecuzione
dell'intervento viario di cui  al  precedente  periodo,  a  decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto di programma  relativo  al
periodo   2021-2025   e   fino   al   completamento    dei    lavori,
l'amministratore delegato pro tempore  della  societa'  ANAS  Spa  e'
nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  Commissario
straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate».
  8-quinquies. Al fine di consentire  l'ultimazione  delle  procedure
espropriative  e  dei  contenziosi  pendenti  nonche'  dei   collaudi
tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere   realizzate   per   lo
svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  e  dei  IX  Giochi
Paralimpici invernali svoltisi  a  Torino  nel  2006  e  delle  opere
previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre
2023.))
                               Art. 45
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del  Consiglio
                    Superiore dei lavori pubblici
 
  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,  presso
il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  per  l'espressione  dei
pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli
interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato
speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e composto da:
    a) sei dirigenti  di  livello  generale  in  servizio  presso  le
amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei  quali  uno  appartenente
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  uno  appartenente  al
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  uno
appartenente  al   Ministero   della   transizione   ecologica,   uno
appartenente  al  Ministero  della  cultura,  uno   appartenente   al
Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e
delle finanze;
    b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti
tra soggetti in possesso di adeguate professionalita';
    c) tre rappresentanti designati dagli  Ordini  professionali,  di
cui uno designato  dall'Ordine  professionale  degli  ingegneri,  uno
designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato
dall'Ordine professionale dei geologi;
    d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di  chiara  ed
acclarata competenza;
    e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un
consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
  2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,  in  qualita'
di esperti per  la  trattazione  di  speciali  problemi,  studiosi  e
tecnici anche non appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni,  senza
diritto di voto. Per la partecipazione alle  attivita'  del  Comitato
non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o  altri
emolumenti comunque denominati.
  3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano  in  carica  tre
anni e possono essere confermati per un secondo triennio  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non
possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato  speciale  e'
corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo  24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  fermo  il
limite di cui all'articolo  23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso
l'amministrazione di  appartenenza  e  comunque  non  superiore  alla
((somma))) di 35.000 euro annui  comprensiva  degli  oneri  a  carico
dell'Amministrazione.
  4. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  del  Comitato
speciale e' istituita,  presso  il  Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021
e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di
supporto di durata temporanea  fino  al  31  dicembre  2026,  cui  e'
preposto un dirigente di livello generale,  in  aggiunta  all'attuale
dotazione  organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, e composta da  un  dirigente  di  livello  non
generale e da dieci unita' di personale di livello non  dirigenziale,
individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  ad  esclusione  del  personale  docente,   educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
posizione  di  fuori  ruolo,  comando,  distacco  o   altra   analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto
puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e  nel  limite
complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1
milione per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  di  societa'
controllate  da  Amministrazioni  dello  Stato  specializzate   nella
progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  4  quantificati  in  euro
((1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per)) ciascuno  degli
anni dal 2022 fino  al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
                               Art. 46
 
          Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, adottato su proposta  della  Commissione
nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,
del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono  essere
individuate, in relazione agli interventi  di  cui  all'articolo  44,
comma 1, nonche' a quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse del PNRR e  del  PNC,  soglie  dimensionali  delle  opere  da
sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a  quelle
previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi  di  cui
all'Allegato IV al presente decreto, il  dibattito  pubblico  ha  una
durata  massima  di  ((quarantacinque))  giorni  e  tutti  i  termini
((previsti dal  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri)) n. 76 del 2018, sono ridotti  della  meta'.  Nei  casi  di
obbligatorieta'  del  dibattito  pubblico,  la  stazione   appaltante
provvede ad avviare il  relativo  procedimento  contestualmente  alla
trasmissione del progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica  al
Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere
di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto
ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il  dibattito
pubblico e' sospeso con  avviso  pubblicato  sul  sito  istituzionale
della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo  del
presente comma riprende a decorrere dalla data di  pubblicazione  sul
medesimo ((sito internet istituzionale)) dell'avviso di  trasmissione
del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  integrato  o
modificato secondo le indicazioni  rese  dal  Comitato  speciale  del
Consiglio superiore di  lavori  pubblici.  Gli  esiti  del  dibattito
pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di
servizi di cui all'articolo 44, comma 4. Al  fine  di  assicurare  il
rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la
Commissione  nazionale  per  il  dibattito   pubblico   provvede   ad
istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di
comprovata  esperienza  e  competenza  nella  gestione  dei  processi
partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita'  di
programmazione e pianificazione in materia  urbanistica  o  di  opere
pubbliche, cui conferire l'incarico  di  coordinatore  del  dibattito
pubblico,  come  disciplinato  dal  decreto  adottato  in  attuazione
dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n.  50  del
2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante  dei
termini  di  svolgimento  del  ((dibattito  pubblico))  previsti  dal
presente comma, la Commissione nazionale per  il  dibattito  pubblico
esercita,  senza  indugio,  i  necessari   poteri   sostitutivi.   Ai
componenti  della  Commissione  nazionale  e'  riconosciuto,  per  il
periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi,
il rimborso delle spese  di  missione  nei  limiti  previsti  per  il
personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, con oneri non superiori a ((22.500 euro per l'anno  2021
e a 45.000 euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
  2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   1,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Titolo IV
CONTRATTI PUBBLICI

                               Art. 47
 
Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel
                           PNRR e nel PNC
 
  1. Per perseguire le finalita'  relative  alle  pari  opportunita',
generazionali e di genere ((e per promuovere l'inclusione  lavorativa
delle persone disabili)), in  relazione  alle  procedure  ((afferenti
agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con  le
risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,  nonche'
dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
  2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di  esclusione,
al momento della presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto  redatto,  con  attestazione
della  sua  conformita'  a  quello  trasmesso   alle   rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di
parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in
caso di inosservanza dei termini previsti dal comma  1  del  medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita'.
  3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma  2
e che occupano un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti,
entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  sono  tenuti  a
consegnare alla stazione appaltante una  relazione  di  genere  sulla
situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo  periodo  e'
tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e
al consigliere regionale di parita'.
  ((3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono,  altresi',
tenuti a consegnare, nel termine previsto dal  medesimo  comma,  alla
stazione appaltante la certificazione di cui  all'articolo  17  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data
di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione  di  cui  al
presente   comma   e'   trasmessa   alle   rappresentanze   sindacali
aziendali.))
  4. Le stazioni appaltanti  prevedono,  nei  bandi  di  gara,  negli
avvisi e negli inviti, specifiche clausole  dirette  all'inserimento,
come  requisiti  necessari  e  come  ulteriori   requisiti   premiali
((dell'offerta, di criteri)) orientati a  promuovere  l'imprenditoria
giovanile, ((l'inclusione lavorativa  delle  persone  disabili,))  la
parita' di genere e l'assunzione di giovani,  con  eta'  inferiore  a
trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole  e'  determinato
tenendo, tra l'altro,  conto  dei  principi  di  libera  concorrenza,
proporzionalita' e  non  discriminazione,  nonche'  dell'oggetto  del
contratto, della tipologia e della natura  del  singolo  progetto  in
relazione  ai   profili   occupazionali   richiesti,   dei   principi
dell'Unione europea,  degli  indicatori  degli  obiettivi  attesi  in
termini  di  occupazione  femminile  e  giovanile  ((e  di  tasso  di
occupazione delle persone disabili)) al 2026, anche in considerazione
dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti  indicatori
medi settoriali europei in  cui  vengono  svolti  i  progetti.  Fermo
restando  quanto  previsto  al  comma  7,  e'  requisito   necessario
dell'offerta  ((l'aver  assolto,  al  momento   della   presentazione
dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12  marzo  1999,
n. 68, e)) l'assunzione dell'obbligo  di  assicurare((,  in  caso  di
aggiudicazione del contratto,)) una  quota  pari  almeno  al  30  per
cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del  contratto  o
per la realizzazione di attivita' ad  esso  connesse  o  strumentali,
((sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.))
  5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un
punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
  a) nei tre anni antecedenti la data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti
relativi  ad   atti   o   comportamenti   discriminatori   ai   sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,
((dell'articolo))  3  della  legge  1°  marzo  2006,  n.   67,((degli
articoli)) 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile  2006,
n. 198, ovvero ((dell'articolo)) 54 del decreto legislativo 26  marzo
2001, n. 151;
  b) utilizzi o  si  impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di
conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i
propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del
lavoro;
  c) si impegni ad assumere, oltre  alla  soglia  minima  percentuale
prevista come  requisito  di  partecipazione,  ((persone  disabili)),
giovani,  con  eta'  inferiore  a  trentasei  anni,   e   donne   per
l'esecuzione del contratto o per la  realizzazione  di  attivita'  ad
esso connesse o strumentali;
  d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita'
di genere  e  adottato  specifiche  misure  per  promuovere  le  pari
opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del
rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi
e nel conferimento di incarichi apicali;
  ((d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato  gli  obblighi  di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;))
  e) abbia presentato o si impegni a presentare  per  ciascuno  degli
esercizi  finanziari,  ricompresi  nella  durata  del  contratto   di
appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n.
254.
  6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione  di  penali  per
l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ((al  comma  3,
al comma 3-bis ovvero al comma 4)), commisurate alla  gravita'  della
violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle
prestazioni del  contratto,  nel  rispetto  dell'importo  complessivo
previsto  dall'articolo  51  del  presente  decreto.  La   violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi',  l'impossibilita'
per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero  in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori
procedure di affidamento  ((afferenti  agli))  investimenti  pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
  7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi
di  gara,  negli  avvisi  e   negli   inviti   ((dei   requisiti   di
partecipazione)) di cui al comma 4, o stabilire una quota  inferiore,
dandone adeguata  e  specifica  motivazione,  qualora  l'oggetto  del
contratto, la tipologia o la natura del  progetto  o  altri  elementi
puntualmente  indicati  ne  rendano   l'inserimento   impossibile   o
contrastante  con  obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di
efficienza, di economicita' e di qualita'  del  servizio  nonche'  di
ottimale impiego delle risorse pubbliche
  8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
dei Ministri o delle autorita' delegati per le  pari  opportunita'  e
della famiglia e per le politiche  giovanili  e  il  servizio  civile
universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, ((con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le disabilita')),  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  ((sono
definiti)) le modalita' e i criteri applicativi delle misure previste
dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli
di clausole da inserire  nei  bandi  di  gara  ((differenziati))  per
settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
  9. I rapporti e le relazioni previste dai ((commi 2,  3  e  3-bis))
sono  pubblicati  sul  profilo   del   committente,   nella   sezione
«Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla  Presidenza  del
consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle  autorita'  delegati
per le  pari  opportunita'  e  della  famiglia  e  per  le  politiche
giovanili e il servizio civile universale.
                            ((Art. 47 bis
 
Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto
 
  1. Salvo quanto espressamente stabilito dal  presente  decreto,  la
composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto,
i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i  titolari  di
incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonche'  delle
relative  strutture  amministrative  di  supporto,  e'  definita  nel
rispetto del principio di parita' di genere, fermo restando il numero
di componenti previsto alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.))
                            ((Art. 47 ter
 
  Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
 
  1. All'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».))
                          ((Art. 47 quater
 
Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza  nei  contratti
  pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
 
  1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire  il
pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure  afferenti  agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal
PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o  nell'invito
criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie  imprese  nella
valutazione dell'offerta.
  2. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con  i  principi
di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza   e
proporzionalita'.))
                               Art. 48
 
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR
                                e PNC
 
  1. In relazione  alle  procedure  ((afferenti  agli))  investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile  unico  del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata,
valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del
contratto, anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 26, comma 6, del ((decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.))
  3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per  i
settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,
nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di  estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non  imputabili  alla
stazione appaltante, l'applicazione dei  termini,  anche  abbreviati,
previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'   compromettere    la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi  di  attuazione
di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
strutturali dell'Unione Europea.
  4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125  del  codice
del processo amministrativo di cui al decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104.
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione
dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita'  tecnica  ed
economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza  di
servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,
n. 241. L'affidamento  avviene  mediante  acquisizione  del  progetto
definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori. In ogni caso,  alla  conferenza  di  servizi
indetta ai fini dell'approvazione del progetto  definitivo  partecipa
anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,  ad
adeguare il  progetto  alle  eventuali  prescrizioni  susseguenti  ai
pareri resi in sede di conferenza  di  servizi.  A  tal  fine,  entro
cinque giorni  dall'aggiudicazione  ovvero  dalla  presentazione  del
progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso  non
sia stato acquisito in  sede  di  gara,  il  responsabile  unico  del
procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli
atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.
  6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui  al
comma 1, possono prevedere, nel bando di  gara  o  nella  lettera  di
invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella
progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui
all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  n.  50
del 2016. Tali  strumenti  utilizzano  piattaforme  interoperabili  a
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non  limitare  la
concorrenza tra i fornitori di  tecnologie  e  il  coinvolgimento  di
specifiche progettualita' tra  i  progettisti.  Entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, sono stabilite  le  regole  e  specifiche  tecniche  per
l'utilizzo dei  metodi  e  strumenti  elettronici  di  cui  al  primo
periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di  cui  al
decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13  del  citato
articolo 23.
  7. Per gli interventi di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
parere  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori   pubblici   e'   reso
esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  di
lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai
100 milioni di euro. In tali  casi,  il  parere  reso  dal  Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione
di congruita' del costo. In relazione agli  investimenti  di  cui  al
primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data
di entrata in vigore ((del presente decreto)) e fino al  31  dicembre
2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di  cui  all'articolo
215,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Con
provvedimento del  Presidente  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore ((del presente decreto)), sono  individuate  le  modalita'  di
presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma,  e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli  elaborati  di
cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n.  50  del
2016, occorrenti  per  l'espressione  del  parere,  e  sono  altresi'
disciplinate, fermo quanto previsto  dall'articolo  44  del  presente
decreto, procedure semplificate per  la  verifica  della  completezza
della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente
definizione accelerata del procedimento.
                               Art. 49
 
              Modifiche alla disciplina del subappalto
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
    a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  subappalto  non
puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo  del
contratto di lavori, servizi o forniture. E' ((soppresso)) l'articolo
1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
    b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50:
      1) al comma 1, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: «A  pena  di  nullita',  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo'  essere
ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di  appalto,  nonche'
la prevalente esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al  complesso
delle categorie prevalenti e dei  contratti  ad  alta  intensita'  di
manodopera. E' ammesso il  subappalto  secondo  le  disposizioni  del
presente articolo.»;
      2) al comma 14, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in  subappalto,  deve
garantire gli stessi standard qualitativi  e  prestazionali  previsti
nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori  un  trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi  contratti
collettivi nazionali di  lavoro,  qualora  le  attivita'  oggetto  di
subappalto   coincidano   con   quelle   caratterizzanti    l'oggetto
dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente
principale.».
  2. Dal 1°  novembre  2021,  al  citato  articolo  105  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo
30,  previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre,
eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti,
indicano nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni
oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura
dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229.»;
    b) il comma 5 e' abrogato;
  ((b-bis)  al  comma  7,  secondo  periodo,  le   parole   da:   «la
certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle  seguenti:  «la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante
l'assenza dei motivi di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  e  il
possesso dei requisiti speciali di cui agli  articoli  83  e  84.  La
stazione appaltante verifica  la  dichiarazione  di  cui  al  secondo
periodo del presente comma tramite la Banca  dati  nazionale  di  cui
all'articolo 81»;))
    c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.».
  3. Le amministrazioni competenti:
    a) assicurano la piena operativita' della  Banca  Dati  Nazionale
dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, come modificato  dall'((articolo  53))  del  presente
decreto;
    b) adottano il documento relativo alla congruita'  dell'incidenza
della manodopera, di cui  all'articolo  105,  comma  16,  del  citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo  8,  comma  10-bis,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
    c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma  7,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  4. Per garantire la piena operativita'  e  l'implementazione  della
banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa  di
euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli
anni dal 2022  al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 50
 
Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici  PNRR
                                e PNC
 
  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
e  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, in  relazione  alla  esecuzione  dei
contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con  le  risorse
previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea,  si
applicano  le  disposizioni   del   presente   titolo,   nonche'   le
disposizioni del presente articolo.
  2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto,
la consegna dei  lavori,  la  costituzione  del  collegio  consultivo
tecnico,  gli  atti  e  le  attivita'  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  nonche'  gli  altri  termini,
anche  endoprocedimentali,  previsti  dalla  legge,  dall'ordinamento
della stazione appaltante o  dal  contratto  per  l'adozione  ((delle
determinazioni)) relative all'esecuzione dei contratti pubblici  PNRR
e PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di  cui  all'articolo
2, comma 9-bis, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  titolare  del
potere sostitutivo in caso  di  inerzia,  d'ufficio  o  su  richiesta
dell'interessato, esercita il potere  sostitutivo  entro  un  termine
pari alla meta'  di  quello  originariamente  previsto,  al  fine  di
garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR  nonche'
al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  dell'Unione
Europea.
  3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione  e  non  trova
applicazione l'articolo 32, comma  12,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50.
  4. La stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di
indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei  lavori  avvenga
in anticipo rispetto al termine  ivi  indicato,  e'  riconosciuto,  a
seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del
certificato di collaudo o di verifica di conformita',  un  premio  di
accelerazione per ogni giorno  di  anticipo  determinato  sulla  base
degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,  mediante
utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento
alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,
sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni
assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50
del 2016, le penali  dovute  per  il  ritardato  adempimento  possono
essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per  mille
e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in
relazione all'entita' delle conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non
possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.
                               Art. 51
 
          Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
 
  1.  Al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2) al comma 2:
        2.1.  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  e
per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a
139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori
economici,  ((fermi  restando))  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza  che  siano  scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che
risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»;))
        2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o  superiore
a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore  a  350.000  euro  e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno  quindici  operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore  a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.
50 del 2016»;
    b) all'articolo 2:
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2) al  comma  2,  le  parole  «agli  articoli  61  e  62»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»;
  ((b-bis) all'articolo 2-ter:))
  ((1) al comma 1, lettera a), le parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
  2) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati
alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»;))
    c) all'articolo 3:
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2) al comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
  ((2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti  delle  interrogazioni»
sono inserite le seguenti: «, anche demandate  al  gruppo  interforze
tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati
del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero
dell'interno,»;))
    d) all'articolo 5:
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2) al comma 2, le parole «su  determinazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «su parere»;
    e) all'articolo 6:
      1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  «ciascuna  di
esse nomini uno o due  componenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
individuati anche tra il  proprio  personale  dipendente  ovvero  tra
persone  ad  esse  legate  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o   di
collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti
dal primo periodo,»;
      3) al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  corrisponde
interamente  al  contenuto  della  determinazione  ((del   collegio))
consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle  spese  sostenute
dalla parte  vincitrice  che  non  ha  osservato  la  determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute  dalla  parte  soccombente
relative allo stesso periodo, nonche' al versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo  corrispondente
al contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'  degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»;
      4) al comma 7, il secondo periodo e'  soppresso  e,  al  quarto
periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti:
«e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»;
      5) dopo il comma 8  e'  inserito  il  seguente:  «8-bis.  Entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, previo parere  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sono approvate  apposite  Linee  guida  volte  a
definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente  articolo,  i
requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del
Presidente del collegio consultivo tecnico, i  criteri  preferenziali
per la loro scelta, i parametri per la  determinazione  dei  compensi
rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,   nonche'
all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e  alla
qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e
funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri  istituti
consultivi, ((deflativi)) e contenziosi esistenti.  Con  il  medesimo
decreto, e'  istituito  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'
dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi
consultivi provvedono a  trasmettere  all'Osservatorio  gli  atti  di
costituzione del collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,
entro   cinque   giorni   dalla   loro   adozione.   Ai    componenti
dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni  di  presenza,
rimborsi  spese  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.   Al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici disponibili a legislazione vigente»;
    f) all'articolo 8, comma 1, le parole  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
  ((f-bis)  all'articolo  10,  dopo  il  comma  2  e'   inserito   il
seguente:))
  ((«2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro  per
la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  190
del 18 luglio  1975,  con  riferimento  agli  immobili  di  interesse
culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42:
  a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad  abitazione
e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri  per  i  corridoi,  i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
  b) per ciascun  locale  adibito  ad  abitazione,  l'ampiezza  della
finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e,  comunque,
la superficie finestrata apribile non  deve  essere  inferiore  a  un
sedicesimo della superficie del pavimento;
  c)  ai  fini  della  presentazione  e  del  rilascio   dei   titoli
abilitativi per il recupero e per la  qualificazione  edilizia  degli
immobili di cui al presente comma e  della  segnalazione  certificata
della  loro   agibilita',   si   fa   riferimento   alle   dimensioni
legittimamente  preesistenti  anche  nel  caso   di   interventi   di
ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»;))
    g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  2. La proroga di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  non  si
applica alle disposizioni di cui  al  comma  4  dell'articolo  2  del
decreto-legge n. 76 del 2020.
  3. Le modifiche apportate dal  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.  Per  le  procedure  i  cui
bandi o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano  pubblicati  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero  i  cui  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la  medesima
data continua ad applicarsi il citato articolo  1  del  decreto-legge
((n. 76 del 2020))  nella  formulazione  antecedente  alle  modifiche
apportate con il presente decreto.
                               Art. 52
 
          Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
        e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti
 
  1.  Al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1) al comma 1:
        1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
        1.2. alla lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole  «,  limitatamente  alle  procedure  non  ((afferenti   agli))
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021,  nonche'
dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti  complementari
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59.  Nelle
more di  una  disciplina  diretta  ad  assicurare  la  riduzione,  il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di
provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori,
oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   citta'
metropolitane e i comuni ((capoluogo di provincia»;))
      2) il comma 2 e' abrogato;
      3) al comma 3, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
      5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
      6) al comma 7, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del
parere del ((Consiglio superiore)) dei lavori pubblici  relativamente
alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»;
      7) al comma 10, le parole  «Fino  al  31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»;
      8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
      9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
  ((a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».))
  ((1-bis.  In  caso  di   comprovate   necessita'   correlate   alla
funzionalita'  delle  Forze  armate,  anche  connesse   all'emergenza
sanitaria,  le  misure  di   semplificazione   procedurale   di   cui
all'articolo  44  del  presente  decreto  si  applicano  alle   opere
destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo  233,  comma  1,
lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  individuate,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili.))
                               Art. 53
 
Semplificazione  degli  acquisti  di  beni  e   servizi   informatici
  strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia  di  procedure
  di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici
 
  1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni  e  servizi  di  importo
inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo   35   del   ((decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50)), quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera a), del  ((decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.
120)), cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto,  le  stazioni
appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui  all'articolo  48,
comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione  agli
affidamenti di importo superiore  alle  predette  soglie,  aventi  ad
oggetto l'acquisto di beni  e  servizi  informatici,  in  particolare
basati sulla tecnologia  cloud,  nonche'  servizi  di  connettivita',
finanziati in tutto o  in  parte  con  le  risorse  previste  per  la
realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a  contrarre  o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia  adottato  entro
il 31  dicembre  2026,  anche  ove  ricorra  la  rapida  obsolescenza
tecnologica delle soluzioni disponibili tale  da  non  consentire  il
ricorso ad altra procedura di affidamento.
  2. Al termine delle procedure  di  gara  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni stipulano il contratto e avviano  l'esecuzione  dello
stesso secondo le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  in  legge  24  aprile
2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32,  commi
9 e 10, del decreto legislativo n. 50  del  2016.  Per  le  verifiche
antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16  luglio  2020,
n.  76,  convertito   in   legge   11   settembre   2020,   n.   120.
L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti relativi ai beni, servizi  e  forniture,  sotto  condizione
risolutiva, ferme  restando  le  verifiche  successive  ai  fini  del
comprovato possesso  dei  requisiti  da  completarsi  entro  sessanta
giorni.
  3.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sentita  l'AgID,  in
relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma  1  ritenute
strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi
di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa  e
resilienza.
  4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma  3,  la  struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  detta  anche
prescrizioni,  obbligatorie  e   vincolanti   nei   confronti   delle
amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative
e  ((ai  tempi))  di  svolgimento  delle  procedure  di   affidamento
necessarie al fine di assicurare  il  conseguimento  degli  specifici
obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR  nel  rispetto
dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo  ai
singoli progetti, nonche' alla qualita' e alla  coerenza  tecnologica
complessiva delle architetture infrastrutturali.
  5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  "Codice
dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 29:
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «nonche'  alle
procedure  per  l'affidamento»  sono   inserite   le   seguenti:   «e
l'esecuzione»;
      2) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Tutte  le
informazioni   ((inerenti))   agli   atti    delle    amministrazioni
aggiudicatrici   e   degli   enti   aggiudicatori    relativi    alla
programmazione, alla  scelta  del  contraente,  all'aggiudicazione  e
all'esecuzione   di   lavori,   servizi    e    forniture    relativi
all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi  di
idee e di concessioni, compresi quelli di cui  all'articolo  5,  sono
gestite e trasmesse tempestivamente alla  Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse secondo le modalita'  indicate  all'articolo  213,
comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 53 e  ad  eccezione  di  quelli  che
riguardano  contratti  secretati  ai  sensi  dell'articolo  162,   la
trasmissione dei dati  all'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione
europea e la pubblicazione ai sensi  dell'articolo  73.  Gli  effetti
degli atti oggetto di  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  comma
decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati  nella  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.»;
      3) al comma 3, sono inserite,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme  telematiche
interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per
la gestione di tutte  le  fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici
secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9»;
      4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le  stazioni
appaltanti sono tenute ad utilizzare le  piattaforme  telematiche  di
cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»;
      5)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal   seguente:   «4-bis.
((L'interscambio)) dei dati e degli atti tra la Banca Dati  Nazionale
dei Contratti pubblici  dell'ANAC,  il  sistema  di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse avviene, nel rispetto del  principio  di  unicita'
del  luogo  di  pubblicazione  e   di   unicita'   dell'invio   delle
informazioni, in conformita' alle Linee  guida  AgID  in  materia  di
interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni  condivisi
costituiscono   fonte   informativa   prioritaria   in   materia   di
pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si
applica  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».
    b) all'articolo 36,  comma  6-bis,  secondo  periodo,  la  parola
«decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e,  al  terzo
periodo, le parole «Banca dati nazionale degli  operatori  economici»
sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale  dei  contratti
pubblici.»;
    c) all'articolo 77, comma  2,  le  parole  «puo'  lavorare»  sono
sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora».
    d) all'articolo 81:
      1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle  seguenti:
«Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,  di  cui  all'articolo
213, comma 8»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le  finalita'
di cui al comma  1,  l'ANAC  individua,  con  proprio  provvedimento,
adottato d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili  e  con  l'AgID,   i   dati   concernenti   la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione  ai  quali  e'
obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei
contratti  pubblici,   i   termini   e   le   regole   tecniche   per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i  criteri  e  le  modalita'
relative  all'accesso  e   al   funzionamento   della   Banca   dati.
L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati  gestite  dagli  enti
certificanti coinvolte nel procedimento,  nonche'  tra  queste  e  le
banche dati gestite dall'ANAC, e'  assicurata  secondo  le  modalita'
individuate dall'AgID ((con le)) Linee guida in materia.»;
      3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» e' sostituita
dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le  parole  «,
debitamente  informata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,» sono soppresse;
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Presso  la  Banca
dati nazionale dei  contratti  pubblici  e'  istituito  il  fascicolo
virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i  dati  di
cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi  di  esclusione
di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,  comma
1, per i soggetti esecutori di lavori  pubblici,  nonche'  i  dati  e
documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che
l'operatore economico carica. Il  fascicolo  virtuale  dell'operatore
economico e' utilizzato per la partecipazione alle  singole  gare.  I
dati e documenti contenuti nel fascicolo  virtuale,  nei  termini  di
efficacia di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
gare  diverse.  In  sede  di  partecipazione  alle  gare  l'operatore
economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti  generali
e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel  fascicolo
virtuale per consentire la valutazione  degli  stessi  alla  stazione
appaltante.»;
      5) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Le
amministrazioni competenti al rilascio delle  certificazioni  di  cui
all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure
organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla  Banca  Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici la  disponibilita'  in  tempo  reale
delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle
proprie   banche   dati,   con   modalita'   automatizzate   mediante
interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID  con  le
linee guida  in  materia.  L'ANAC  garantisce  l'accessibilita'  alla
propria  banca  dati  alle  stazioni  appaltanti,  ((agli   operatori
economici e agli organismi di attestazione di  cui  all'articolo  84,
commi 1 e seguenti)), limitatamente ai loro dati. Fino alla  data  di
entrata in vigore del provvedimento di cui al comma  2,  l'ANAC  puo'
predisporre elenchi  di  operatori  economici  gia'  accertati  e  le
modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»;
    e) all'articolo 85, comma 7, la parola  «decreto»  e'  sostituita
dalla seguente: «provvedimento»;
  ((e-bis) all'articolo 111:))
  ((1) al comma 1:
  1.1) al primo periodo,  le  parole:  «con  particolare  riferimento
alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»;
  1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» e'  sostituita  dalla
seguente: «regolamento»;
  2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «semplificazione»
sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie  e  strumentazioni
elettroniche»;
  3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le metodologie e  strumentazioni  elettroniche  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo  213,
comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai  sensi
del citato articolo 213, comma 9»));
    f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso;
    g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» e'  sostituita
dalla seguente: «provvedimento»;
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 593 e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo  «Il
superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per
le spese per l'acquisto di beni e  servizi  del  settore  informatico
finanziate con il PNRR»;
    b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.
  7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.
                               Art. 54
 
Estensione dell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  agli  interventi
  per la ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi  sismici
  del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo
 
  1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento  delle  procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per
gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi
sismici del mese di aprile 2009 nella regione  Abruzzo,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori  di  cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo
e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al
primo periodo,  devono  essere  iscritti,  a  domanda,  nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6,  del
decreto-legge n. 189 del 2016.  Sono  abrogati  i  commi  1,  2  e  4
dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  e'  abrogato.  Gli  operatori
economici gia' iscritti nella sezione speciale del  citato  comma  33
dell'articolo  2-bis  del   decreto-legge   ((n.   148   del   2017))
confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila,  nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.
  ((2-bis. Al fine di accelerare il  processo  di  ricostruzione  dei
territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma
9  dell'articolo  11  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le   amministrazioni
assegnatarie delle risorse  individuate  nei  piani  annuali  possono
delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo
ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente  competente,
che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione,  esercitera'
il  ruolo  di  soggetto  attuatore  degli  interventi  pubblici  gia'
finanziati o in corso di programmazione,  nell'ambito  delle  risorse
umane disponibili a legislazione vigente.))
  ((2-ter. Al fine di  favorire  il  piu'  celere  svolgimento  delle
procedure connesse all'affidamento  e  all'esecuzione  dei  contratti
pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei  processi
di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6
aprile 2009 puo' individuare, sulla base  di  specifica  motivazione,
interventi che  rivestono  un'importanza  essenziale  ai  fini  della
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali
interventi  possono  essere  realizzati   secondo   le   disposizioni
dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,
contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione  dell'appalto,
e'  rivolto   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'articolo  30,
comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In  mancanza  di
un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in
uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici  territoriali  del
Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre
2012, n. 190, che abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  nella
predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del  citato  articolo
30, comma 6, del  decreto-legge  n.  189  del  2016.  I  lavori  sono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016.))
                               Art. 55
 
         Misure di semplificazione in materia di istruzione
 
  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
di istruzione ricompresi nel PNRR e  garantirne  l'organicita',  sono
adottate le seguenti misure di semplificazione:
    a) per gli interventi di nuova  costruzione,  riqualificazione  e
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico
ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:
      1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche
suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano
per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il  collaudo  dei
lavori,  tenendo  conto  delle  regole  di   monitoraggio   e   delle
tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
      2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali   beneficiari
nell'espletamento  delle  procedure  per  la  progettazione   e   per
l'affidamento   dei   lavori,   nonche'   nelle   attivita'    legate
all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito  di
attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e  le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e  di  assicurare  il  diritto
allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;
      3) all'articolo 7-((ter, comma 1, alinea,)) del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, le parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
      4) gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  di
bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal  2021  al  2026,  ad
iscrivere  in  bilancio  i  relativi   finanziamenti   concessi   per
l'edilizia  scolastica  nell'ambito  del   PNRR   mediante   apposita
variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  dall'allegato  4/2  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
      5)  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  relativa  agli  interventi  di
edilizia  scolastica  autorizzati  nell'ambito  del  PNRR,  e'   resa
dall'amministrazione   competente   entro   sessanta   giorni   dalla
richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi.  Il  parere  del
soprintendente  di  cui  all'articolo  146,  comma  8,  del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni;
    b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,
al contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  alla  formazione  del
personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:
      1) al fine di rispettare le tempistiche e le  condizioni  poste
dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi  449  e  450,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  procedere  anche  in
deroga alla citata normativa  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente titolo;
      2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
interventi  ricompresi   nel   complessivo   PNRR,   procedono   agli
affidamenti nel rispetto delle soglie di cui  al  ((decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120)), come modificato dal presente decreto, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma  2,  lettera  a),
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
      3) fermo restando lo svolgimento dei compiti  di  controllo  di
regolarita' amministrativa e contabile  da  parte  dei  revisori  dei
conti delle istituzioni scolastiche, come  disciplinati  dal  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129
del 2018,  ai  fini  del  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse
assegnate  alle  istituzioni  scolastiche,  i  revisori   dei   conti
utilizzano apposita piattaforma digitale  messa  a  disposizione  dal
Ministero dell'istruzione, alla quale  e'  possibile  accedere  anche
tramite  il  sistema  pubblico   di   identita'   digitale,   secondo
indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze;
      4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate
al cablaggio e alla sistemazione degli  spazi  delle  scuole  possono
procedere direttamente  all'attuazione  dei  suddetti  interventi  di
carattere non  strutturale  previa  comunicazione  agli  enti  locali
proprietari degli edifici.
                            ((Art. 55 bis
 
Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale
 
  1. All'articolo 1-septies, comma  2,  del  decreto-legge  29  marzo
2016, n. 42, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima
data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data».))
                            ((Art. 55 ter
 
         Semplificazione in materia di incasso degli assegni
 
  1. All'articolo 66 del regio decreto 21  dicembre  1933,  n.  1736,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia
informatica dell'assegno all'originale cartaceo  mediante  l'utilizzo
della propria firma digitale quando sia stato  delegato  dalla  banca
negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
  La  banca  negoziatrice  delegante  assicura  il   rispetto   delle
disposizioni attuative e  delle  regole  tecniche  dettate  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 7, lettere d)  ed  e),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della  copia  informatica
all'originale cartaceo.
  Il girante per l'incasso invia alla  banca  negoziatrice  la  copia
informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita'  che
assicurano l'autenticazione  del  mittente  e  del  destinatario,  la
riservatezza, l'integrita'  e  l'inalterabilita'  dei  dati  e  danno
certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo».))
                               Art. 56
 
Disposizioni in  materia  di  semplificazione  per  l'attuazione  dei
  programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale
  di ripresa e resilienza
 
  1. Per i programmi di  edilizia  sanitaria  indicati  nel  PNRR  di
competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di
cui all'articolo 10,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  ((nonche'  per  il  programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione  edilizia  e
di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge  11
marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR,))
il permesso di  costruire  puo'  essere  rilasciato  in  deroga  alla
disciplina urbanistica  ed  alle  disposizioni  di  legge  statali  e
regionali in materia  di  localizzazione  delle  opere  pubbliche;  i
medesimi  programmi,  ove   riconducibili   alle   ipotesi   di   cui
all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della  Repubblica
n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle  disposizioni
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi
regionali, dei piani regolatori e  dei  regolamenti  edilizi  locali,
fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali,
igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica
degli edifici, di tutela del  paesaggio  e  dei  beni  culturali,  di
quelle sui vincoli idrogeologici  nonche'  di  quelle  sul  risparmio
energetico.
  2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui  all'articolo
2, comma 203, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  la
disciplina del  contratto  istituzionale  di  sviluppo  di  cui  agli
articoli 1 e 6 del decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88  e
all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai
programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della  salute
((e  al  programma  pluriennale   di   interventi   in   materia   di
ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico,  di  cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.))
                            ((Art. 56 bis
 
Iniziative  di  elevata  utilita'  sociale  nel  campo  dell'edilizia
                   sanitaria valutabili dall'INAIL
 
  1. In relazione alle esigenze  di  ammodernamento  delle  strutture
sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria  territoriale,  anche
conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  entro  il  30
settembre 2021, su proposta del Ministro della  salute,  di  concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono  essere
individuate  iniziative  di  investimento  immobiliare   di   elevata
utilita'  sociale  nel  campo  dell'edilizia   sanitaria,   ulteriori
rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8.
  2. Le iniziative  di  cui  al  comma  1  sono  valutate  dall'INAIL
nell'ambito dei propri piani  triennali  di  investimento,  a  valere
sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma
15,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))
                            ((Art. 56 ter
 
     Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca
 
  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne  l'organicita',
sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
  a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo il terzo periodo e'  aggiunto  il  seguente:  «Relativamente  al
settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo'
essere rilasciata anche da un dottore agronomo  o  forestale,  da  un
agrotecnico laureato o da un perito agrario»;
  b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 99, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'accertamento
eseguito  da  una  regione  ha  efficacia  in  tutto  il   territorio
nazionale».))
                          ((Art. 56 quater
 
Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui  al  decreto
                 legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
 
  1. Al codice  della  proprieta'  industriale,  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente:
  «Art. 70-bis - (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale
sanitaria). - 1. Nel caso di  dichiarazione  di  stato  di  emergenza
nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate
difficolta'  nell'approvvigionamento  di   specifici   medicinali   o
dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse,  nel
rispetto  degli   obblighi   internazionali   ed   europei,   licenze
obbligatorie per l'uso,  non  esclusivo,  non  alienabile  e  diretto
prevalentemente  all'approvvigionamento  del  mercato  interno,   dei
brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validita' vincolata  al
perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi
dalla cessazione dello stesso.
  2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al  comma  1  e'
concessa con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  previo   parere   dell'Agenzia
italiana   del   farmaco   in   merito   all'essenzialita'   e   alla
disponibilita' dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e  sentito
il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il  medesimo
decreto e' stabilita  anche  l'adeguata  remunerazione  a  favore  di
quest'ultimo,  determinata  tenendo  conto   del   valore   economico
dell'autorizzazione.
  3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma
1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro dello  sviluppo  economico,  previo  parere  dell'Agenzia
nazionale   per   i   servizi   sanitari    regionali    in    merito
all'essenzialita' e  alla  disponibilita'  dei  dispositivi  rispetto
all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di
proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita  anche
l'adeguata  remunerazione  a  favore  di  quest'ultimo,   determinata
tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione»;
  b) all'articolo 72:
  1) al comma 1, le parole: «articoli 70 e 71» sono sostituite  dalle
seguenti: «articoli 70, 70-bis e 71»;
  2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei  casi
di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al  presente  comma  e'
adottato in conformita' ai commi 2 e 3 del medesimo articolo».))
Titolo V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

                               Art. 57
 
                      Zone Economiche Speciali
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) al comma 6, secondo periodo, le parole «, nominato ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e
dopo le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' da un rappresentante dei consorzi di
sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della  legge  5  ottobre
1991, n. 317, ovvero di quelli  costituiti  ai  sensi  della  vigente
legislazione  delle  regioni  a  statuto   speciale,   presenti   sul
territorio»;
  ((1-bis) al  comma  6,  dopo  il  terzo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «Nel caso in cui  tali  porti  rientrino  nella  competenza
territoriale di piu'  Autorita'  di  sistema  portuale,  al  Comitato
partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita' di sistema portuale»;
  1-ter) al comma 6, sesto periodo,  le  parole:  «dell'Autorita'  di
sistema  portuale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  ciascuna
Autorita' di sistema portuale»;))
      2) dopo il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  Il
Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la  coesione
territoriale, d'intesa con il Presidente della  Regione  interessata.
Nel caso  di  mancato  perfezionamento  dell'intesa  nel  termine  di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il
sud e la coesione territoriale sottopone la  questione  al  Consiglio
dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto  e'
stabilita la misura del compenso spettante al  Commissario,  previsto
dal comma 6, nel rispetto dei  limiti  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima  della
data di entrata in vigore della presente  disposizione  cessano,  ove
non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.»;
      3) il comma 7-quater ((e' sostituito)) dal seguente: «7-quater.
L'Agenzia per  la  Coesione  territoriale  supporta  l'attivita'  dei
Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti  della  Cabina
di regia  sulle  ZES  di  cui  all'articolo  5,  ((comma  1,  lettera
a-quater) )),  il  coordinamento  della  loro  azione  nonche'  della
pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite  proprio
personale amministrativo e tecnico a  cio'  appositamente  destinato,
con  le  risorse  umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
vigente. L'Agenzia per  la  Coesione  territoriale  fornisce  inoltre
supporto  ai  singoli  Commissari  mediante   personale   tecnico   e
amministrativo individuato ai sensi dell'articolo  7,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dotato  di   idonee
competenze, al fine di garantire efficacia e operativita' dell'azione
commissariale. ((A tale fine e' autorizzata la spesa di  4,4  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al  2034.))  Il  Commissario  straordinario  si  avvale
inoltre   delle   strutture   delle   amministrazioni   centrali    o
territoriali, di societa' controllate dallo  Stato  o  dalle  regioni
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
      4)  dopo  il  comma  7-quater,   e'   inserito   il   seguente:
«7-quinquies. Al fine di assicurare la  piu'  efficace  e  tempestiva
attuazione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES,  fino  al  31
dicembre 2026, il Commissario straordinario puo', a  richiesta  degli
enti competenti,  assumere  le  funzioni  di  stazione  appaltante  e
operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli  articoli
30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  nonche'
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e dei vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea, ivi inclusi quelli  derivanti  dalle  direttive  2014/23/UE,
2014/ 24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze.»;
      5) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
      «8-bis. Le Regioni adeguano  la  propria  programmazione  o  la
riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento
e sviluppo della ZES e concordano le relative linee  strategiche  con
il  Commissario,  garantendo  la  massima  sinergia   delle   risorse
materiali e strumentali approntate per  la  piena  realizzazione  del
piano strategico di sviluppo.»;
    b) all'articolo 5:
      1) al comma 1,  lettera  a-bis),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
        1.1  prima  delle  parole  «eventuali   autorizzazioni   sono
inserite  le  seguenti:  «nell'ambito   del   procedimento   di   cui
all'articolo 5-bis,»;
        1.2 sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti  parole:  «e  sono
altresi' ridotti alla meta' i termini  di  cui  all'articolo  17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;»;
      2) al comma 1, lettera a-ter), le parole  da  «e  lo  sportello
unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84»  a  «conclusione  del
procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e  i  procedimenti  di
cui all'articolo 5-bis».
      3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I  termini
di cui al  comma  1  previsti  per  il  rilascio  di  autorizzazioni,
approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti  di
conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici  ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso,  comunque  denominati,  degli
enti locali, regionali, delle  amministrazioni  centrali  nonche'  di
tutti gli altri  competenti  enti  e  agenzie  sono  da  considerarsi
perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli  atti  si  intendono
resi in senso favorevole.»;
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione agli
investimenti effettuati  nelle  ZES,  il  credito  d'imposta  di  cui
all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e'  commisurato  alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo,  per  ciascun
progetto di investimento, di 100 milioni di euro.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al  medesimo  articolo  1,
commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito
d'imposta  e'  esteso  all'acquisto  di  immobili  strumentali   agli
investimenti.»;
    c) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
      «Art. 5-bis - (( (Autorizzazione unica) )). -  1.  Fatto  salvo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di  autorizzazione  di
impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre
attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita'  di
sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione  di
progetti infrastrutturali nelle zone  economiche  speciali  (ZES)  da
parte di soggetti pubblici  e  privati  sono  di  pubblica  utilita',
indifferibili ed urgenti.
      2.  I  progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche   ovvero
all'insediamento di attivita' industriali,  produttive  e  logistiche
all'interno delle ZES, non soggetti  a  segnalazione  certificata  di
inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto
delle  normative  vigenti  in  materia  di  valutazione  di   impatto
ambientale.  L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,   costituisce
variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale,
ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
      3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono  tutti  gli
atti di autorizzazione, assenso e  nulla  osta  comunque  denominati,
previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera   da
eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere,
e'  rilasciata  dal  Commissario  straordinario  della  ZES,  di  cui
all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di  servizi,
in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241.
      4.  Alla  conferenza  di  servizi  sono  convocate   tutte   le
amministrazioni  competenti,  anche   per   la   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale,   dei    beni    culturali,    demaniale,
antincendio, della salute dei cittadini e  preposte  alla  disciplina
doganale.
      5. Il rilascio dell'((autorizzazione unica))  sostituisce  ogni
altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque  denominati  e
consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e  attivita'
previste nel progetto.
      6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresi'
alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti  nella
competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal
caso,  l'autorizzazione  unica  ((prevista  dai))  citati  commi   e'
rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.».
  2. ((L'efficacia delle disposizioni di cui al  comma  1)),  lettera
a),  numero  4),  da  attuare  con  le  risorse   previste   per   la
realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta  subordinata  alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del  Consiglio  dell'Unione
europea.
  ((3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a
8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2034,  si
provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni
di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per  l'anno  2023,  a
carico del Programma operativo complementare al  Programma  nazionale
Governance e  capacita'  istituzionale  2014-2020  e,  quanto  a  4,4
milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034, mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.))
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati
in 45,2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  Sviluppo
e la Coesione -  ((periodo  di  programmazione))  2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
                               Art. 58
 
     Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15
e'  sostituito  dal  seguente:  «15.  L'attuazione  degli  interventi
individuati ai  sensi  del  comma  14  e'  perseguita  attraverso  la
cooperazione  tra  i  livelli  istituzionali  interessati,   con   il
coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale  che
si avvale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale,  nelle  forme  e
con  le  modalita'  definite  con  apposita  delibera  del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque  non
oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e'  perseguita
attraverso la sottoscrizione degli accordi di ((programma quadro)) di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della  legge  23  dicembre
1996, n.  662,  in  quanto  applicabile,  con  il  coordinamento  del
Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale,  ((che  si  avvale
dell'Agenzia per la coesione territoriale»)).
                               Art. 59
 
      Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale
 
  ((1.  Nelle  more   di   una   ridefinizione,   semplificazione   e
razionalizzazione  del  procedimento  finalizzato  alla  perequazione
infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n.
42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  prorogato  al  31  dicembre
2021.))
                               Art. 60
 
  Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2,  dopo  la  parola  «Ministri»,  sono  inserite  le
seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il  sud  e  la  coesione
territoriale» e le parole «anche avvalendosi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e»;
    b) al comma 3,  dopo  la  parola  «Ministri»,  sono  inserite  le
seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il  sud  e  la  coesione
territoriale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il
tramite dell'Agenzia per la  coesione  territoriale.  L'Agenzia  puo'
assumere le  funzioni  di  soggetto  attuatore,  avvalendosi  di  una
centrale di committenza ai fini  dell'effettiva  realizzazione  degli
interventi».
                            ((Art. 60 bis
 
Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie
 
  1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione  dei  beni
confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  anche  allo  scopo   di
garantire  il  tempestivo  svolgimento   delle   attivita'   connesse
all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti  beni,
previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma  3,  lettera  c),  settimo  periodo,  dopo  le  parole:
«finalita'  sociali»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero  per  il
sostenimento delle spese di manutenzione  straordinaria  inerenti  ai
beni confiscati utilizzati per le medesime finalita'»;
  b) al comma 13 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
notifica del provvedimento di destinazione  dei  beni  immobili  agli
enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e  d),  perfeziona
il trasferimento  del  bene  al  patrimonio  indisponibile  dell'ente
destinatario, che ne effettua  la  trascrizione  entro  i  successivi
dieci giorni»;
  c) dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente:
  «15-quinquies. In  caso  di  revoca  della  destinazione,  il  bene
rientra nella disponibilita' dell'Agenzia,  che  ne  verifica,  entro
sessanta giorni, la possibilita' di destinazione secondo la procedura
ordinaria. Qualora tale verifica  dia  esito  negativo,  il  bene  e'
mantenuto al patrimonio dello Stato  con  provvedimento  dell'Agenzia
stessa. La relativa gestione e'  affidata  all'Agenzia  del  demanio.
L'Agenzia  del  demanio  provvede  alla  regolarizzazione  del   bene
confiscato avvalendosi  della  facolta'  prevista  dall'articolo  51,
comma 3-ter, nonche' alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello
stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per  gli
interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche  per
la successiva  assegnazione,  a  titolo  gratuito,  agli  enti  e  ai
soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per  le
finalita' ivi previste».))
Titolo VI
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

                               Art. 61
 
          Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo
 
  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 9-bis:
      1) il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «L'organo  di
governo  individua  un  soggetto  nell'ambito  delle  figure  apicali
dell'amministrazione o una unita'  organizzativa  cui  attribuire  il
potere sostitutivo in caso di inerzia.»;
      2)  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole  «l'indicazione   del
soggetto» sono inserite le seguenti: «o dell'unita' organizzativa»";
    b) il comma 9-ter e' sostituito  dal  seguente:  «9-ter.  Decorso
inutilmente il termine per la conclusione del procedimento  o  quello
superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa
di cui al comma 9-bis, d'ufficio  o  su  richiesta  dell'interessato,
esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, conclude il procedimento  attraverso
le strutture competenti o con la nomina di un commissario.».
                               Art. 62
 
           Modifiche alla disciplina del silenzio assenso
 
  1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
    «2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale
a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi  restando
gli   effetti   comunque   intervenuti    del    silenzio    assenso,
l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a  rilasciare,
in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei  termini  del
procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento  della  domanda
ai sensi del presente  articolo.  Decorsi  inutilmente  dieci  giorni
dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita  da  una  dichiarazione
del privato ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
                               Art. 63
 
                       Annullamento d'ufficio
 
  1. All'articolo 21-nonies, comma 1 ((e comma 2-bis)), della legge 7
agosto 1990,  n.  241,  la  parola  «diciotto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dodici».
                            ((Art. 63 bis
 
Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre  2017,  n.  168,  in
  materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute  aventi
  a oggetto terreni a uso civico
 
  1. All'articolo 3 della  legge  20  novembre  2017,  n.  168,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e  permute
aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio  civico
in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che
i predetti terreni:
  a) abbiano irreversibilmente perso la  conformazione  fisica  o  la
destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per
oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore  della
legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali  opere  realizzate  siano
state autorizzate dall'amministrazione comunale;
  b) siano stati utilizzati in conformita' ai  vigenti  strumenti  di
pianificazione urbanistica;
  c) non  siano  stati  trasformati  in  assenza  dell'autorizzazione
paesaggistica o in difformita' da essa.
  8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui
al comma 8-bis  hanno  a  oggetto  terreni  di  superficie  e  valore
ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei
comuni, delle regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. I trasferimenti dei  diritti  e  le  permute  comportano  la
demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e  a  essi
si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42.
  8-quater. I terreni dai quali sono  trasferiti  i  diritti  di  uso
civico ai sensi di quanto disposto  dai  commi  8-bis  e  8-ter  sono
sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il vincolo  paesaggistico».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.))
Titolo VII
ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITŔ AMMINISTRATIVA

                               Art. 64
 
Semplificazione  delle  procedure  di  valutazione  dei  progetti  di
  ricerca ed ulteriori misure attuative  del  PNRR  nel  campo  della
  ricerca
 
  1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le  parole
«tramite appositi comitati,» e «, tenendo conto  in  particolare  dei
principi della tecnica di valutazione tra pari» sono soppresse.
  2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' sostituito
dal seguente:
    «Art. 21  -  ( ((Comitato  nazionale  per  la  valutazione  della
ricerca ))). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della  ricerca  e
assicurare il buon funzionamento delle procedure di  valutazione,  e'
istituito il Comitato nazionale  per  la  valutazione  della  ricerca
(CNVR).  Il  CNVR  e'  composto  da  quindici  studiosi,  italiani  o
stranieri,  di  elevata  qualificazione  scientifica  internazionale,
appartenenti a una pluralita'  di  aree  disciplinari,  nominati  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, ((tra i  quali
tre componenti sono scelti  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca e gli  altri  dodici  sono  designati,  due  ciascuno  e  nel
rispetto  del  principio  della  parita'  di  genere,  dal  Consiglio
universitario  nazionale,  dalla   Conferenza   dei   rettori   delle
universita'  italiane,  dalla  Consulta  dei  presidenti  degli  enti
pubblici di ricerca, dall'European Research Council e  dall'Accademia
nazionale  dei  lincei  e,  uno  ciascuno,  dalla  European   Science
Foundation  e  dal  Consiglio  nazionale  dei   ricercatori   e   dei
tecnologi.)) Il Comitato e' regolarmente costituito con almeno  dieci
componenti.
    2. Il CNVR, in particolare:
      a) indica i criteri generali per le attivita'  di  selezione  e
valutazione dei  progetti  di  ricerca,  nel  rispetto  dei  principi
indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di
cui  all'articolo  20,   tenendo   in   massima   considerazione   le
raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali  ((di  cui
l'Italia e' parte));
      b)  nomina  i  componenti  dei  comitati  di  valutazione,  ove
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di
cui all'articolo 20;
      c) provvede allo svolgimento, anche parziale,  delle  procedure
di selezione dei progetti o  programmi  di  ricerca  di  altri  enti,
pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
      d) definisce i criteri per la individuazione e  l'aggiornamento
di  liste  di  esperti  tecnico-scientifici   e   professionali   per
l'affidamento di incarichi  di  valutazione  tecnico-scientifica  dei
progetti   di   ricerca,   istituite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca;
      e) predispone rapporti specifici sull'attivita'  svolta  e  una
relazione annuale  in  materia  di  valutazione  della  ricerca,  che
trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione
dei rapporti e delle relazioni del CNVR.
    3. Il CNVR  definisce  le  proprie  regole  di  organizzazione  e
funzionamento  ed  elegge  al  proprio  interno  il   presidente,   a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti  pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la  durata  del  mandato.
L'incarico di componente del CNVR  e'  di  durata  quinquennale,  non
rinnovabile. In caso di  cessazione  di  un  componente  prima  della
scadenza del proprio mandato, il componente  che  viene  nominato  in
sostituzione resta in carica per la durata residua  del  mandato.  Il
compenso dei componenti del Comitato  e'  stabilito  nel  decreto  di
nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178.
    4. Nell'esercizio delle sue funzioni  il  CNVR  si  avvale  delle
risorse   umane,   strumentali   e    finanziarie    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca.».
  3. In sede di prima applicazione,  il  Comitato  nazionale  per  la
valutazione  della  ricerca  di  cui  al  comma  2  e'  composto  dai
componenti del Comitato nazionale  dei  garanti  per  la  ricerca  in
carica alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  ed  e'
integrato nella sua piena composizione dal Ministro  dell'universita'
e della ricerca nel rispetto del principio della parita'  di  genere.
Sono fatti salvi gli atti  inerenti  alle  procedure  valutative  del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale
dei  garanti  della  ricerca»  devono  intendersi  riferite,  ovunque
ricorrano, al «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca».
  4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «Comitato  nazionale  dei  garanti  per  la  ricerca»  sono
sostituite dalle seguenti: «Comitato  nazionale  per  la  valutazione
della ricerca».
  5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
la lettera b) ((e' abrogata)).
  6. In relazione alle accresciute esigenze in tema  di  selezione  e
valutazione  dei  programmi  e  dei  progetti  di  ricerca   connessi
all'attuazione  del  PNRR,  il  Fondo  per  la   valutazione   e   la
valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo  1,  comma
550, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e'  incrementato  di  5
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro  ((annui))  a
decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e  le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni
di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere  l'attivita'  di
valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali,  anche
in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma  551,  della  legge  n.  178  del  2020,
nonche'  alla  stipula  di  accordi  o  convenzioni   con   enti   ed
istituzioni, anche  esteri,  di  riconosciuto  prestigio  nell'ambito
della valutazione  della  ricerca,  in  ordine  allo  svolgimento  di
attivita' di supporto specialistico  e  di  analisi,  di  valutazione
economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e  controllo
sugli  interventi  nel  settore  della   ricerca,   con   particolare
riferimento  a  quelli  previsti  dal  PNRR.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e a 20 milioni di euro ((annui))  a  decorrere  dall'anno
2022    si     provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai
compiti  dell'Agenzia  Nazionale  della   ricerca   in   materia   di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
  ((6-bis. Anche al  fine  di  supportare  l'attivita'  del  Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca  di  cui  all'articolo  21
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad assumere, nei limiti della  dotazione
organica e  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le  procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma
938, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sessantanove  unita'  di
personale da inquadrare nell'Area III,  posizione  F1,  del  comparto
Funzioni centrali,  con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui  al  quarto  periodo
dell'articolo 1,  comma  939,  della  legge  n.  178  del  2020.  Per
l'espletamento delle  procedure  concorsuali  previste  dal  presente
comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli
oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a  euro
100.000 per  l'anno  2021  e  a  euro  2.760.845  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca.
  6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di  cui
al  presente  decreto,  la  dotazione  complessiva  del   contingente
previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,
e' incrementata, nei limiti della dotazione  organica  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di  cui  al
primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al  citato  articolo
9, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito  un  posto
di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle  dirette
dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalita' di cui al presente
comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili  per
gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno  2021  e
di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al  2027.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61
euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2027, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca.
  6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e  messa  a
regime  dei  sistemi  e  delle  nuove  funzionalita'  strumentali  di
gestione  amministrativa  e  contabile  finalizzate  a  rendere  piu'
efficiente ed efficace l'azione amministrativa e  per  potenziare  le
attivita' a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure  di
attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e  di  supportare
gli  enti  locali  nell'attuazione  degli  interventi   di   edilizia
scolastica, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  assumere,
nel  biennio   2021-2022,   in   aggiunta   alle   vigenti   facolta'
assunzionali,  un  contingente  di  alta  professionalita'   pari   a
cinquanta unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
F3. Per il reclutamento del suddetto  contingente  di  personale,  il
Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza  il  previo
svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite procedure
concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il  possesso,  oltre  che  del  titolo  di  studio
previsto per  il  profilo  professionale  di  inquadramento  e  della
conoscenza della  lingua  inglese,  anche  di  dottorato  di  ricerca
pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi  di  selezione
stabiliscono i titoli da  valutare  e  i  punteggi  attribuibili,  lo
svolgimento  di  un  esame  orale  da  parte  del  candidato,   anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua  inglese  nonche'
dell'eventuale  altra   lingua   straniera   tra   quelle   ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di  cui  al  «Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi
e  secondo  le  modalita'  indicate  dall'amministrazione  anche  con
l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali,  nel  rispetto  dei
principi  inerenti  allo  svolgimento  in  modalita'   decentrata   e
telematica delle procedure concorsuali, garantendo  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilita' e  le  modalita'  di  composizione  delle  commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste
dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  euro
100.000.
  6-quinquies.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma   6-quater   e'
autorizzata la spesa di euro  100.000  per  l'anno  2021  e  di  euro
2.236.523 annui a decorrere dall'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.
  6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici del Ministero
dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede
all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero,
apportando modifiche  ai  regolamenti  di  organizzazione  vigenti  e
prevedendo l'istituzione di tre  posizioni  dirigenziali  di  livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica  dei  dirigenti  di
prima fascia e' corrispondentemente  incrementata.  Per  le  medesime
finalita'  la  dotazione  finanziaria  per  gli  uffici  di   diretta
collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021  e  di
800.000  euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2022.   Ai   fini
dell'attuazione del presente  comma,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e  di  euro  1.542.200
annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385,  lettera
h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della  Fondazione
«I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei  Lincei  e'
prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  dell'istruzione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.))
  7. Al fine di realizzare  interventi  di  investimento  finalizzati
alla rigenerazione delle periferie  urbane  disagiate  attraverso  la
realizzazione di nuove sedi delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela  di  strutture  di
particolare  rilievo  storico  ed   architettonico   delle   medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per  l'anno
2021 da assegnare alle istituzioni dell'((alta formazione)) artistica
musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi  di
cui al presente comma.
  ((7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7)), pari a 12  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede:
  ((a) quanto a 8 milioni)) di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  ((131,
della  legge))  30  dicembre  2004,   n.   311,   come   rifinanziata
dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  ((b) quanto a 4 milioni)) di euro mediante  utilizzo  delle  somme,
conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma ((131,
della  legge))  30  dicembre  2004,   n.   311,   come   rifinanziata
dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.  160.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
  8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2,
la parola «50» e' sostituita dalla seguente «75».
  9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri  sono  a
carico delle risorse previste per l'attuazione di  progetti  compresi
nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR  da
parte del Consiglio dell'Unione europea.
                            ((Art. 64 bis
 
Misure di semplificazione nonche' prime misure attuative del PNRR  in
     materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica
 
  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR,
si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 102 e' sostituito dal seguente:
  «102. Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta  formazione
artistica e musicale e favorire la  crescita  del  Paese  e  al  fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'
prescritto il possesso nonche'  per  l'accesso  ai  corsi  di  laurea
magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo
livello  rilasciati  dalle  istituzioni  facenti  parte  del  sistema
dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  sono
equipollenti  ai  titoli  di  laurea  rilasciati  dalle   universita'
appartenenti alle seguenti classi  di  corsi  di  laurea  di  cui  al
decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
  a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per
le industrie artistiche;
  b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da  istituzioni  diverse  da
quelle di cui alla lettera a)»;
  b) al comma 104, dopo  le  parole:  «o  di  specializzazione»  sono
inserite le seguenti: «nonche' a  borse  di  studio,  ad  assegni  di
ricerca e ad ogni altro bando per attivita'  di  formazione,  studio,
ricerca o perfezionamento».
  3. Nelle more della piena attuazione  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.  143,  le
istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21  dicembre  1999,  n.
508,  possono  reclutare,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate,  personale  amministrativo  a  tempo  indeterminato  nei
profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1  ed  EP/2
con procedure  concorsuali  svolte  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Nelle more della piena attuazione  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.  143,  le
assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  pari
al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma  654,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  autorizzate  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  5. Il reclutamento  di  docenti  nelle  accademie  di  belle  arti,
accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o  di  istituto,
per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28  di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonche' per  gli  insegnamenti  ABPR72,
ABPR73, ABPR74, ABPR75 e  ABPR76  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30  dicembre  2010,
n. 302, e' subordinato al possesso dei requisiti  del  corpo  docente
individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 42 del  2004,  nonche'  all'inserimento
nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo
182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
in  uno  o  piu'  settori  di  competenza  coerenti  con  il  settore
artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.
  6.  Al  primo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  3-quater  del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «ad esclusione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
comma 5, del medesimo  regolamento,  che  si  applicano  a  decorrere
dall'anno accademico 2021/2022».
  7.  Gli   organi   delle   istituzioni   dell'alta   formazione   e
specializzazione artistica e musicale previsti  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
febbraio 2003, n.  132,  possono  essere  rimossi,  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  previa  diffida,  nei
seguenti casi: a) per gravi o persistenti  violazioni  di  legge;  b)
quando non possa essere assicurato  il  normale  funzionamento  degli
organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in  caso  di
dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione
non consenta  il  regolare  svolgimento  dei  servizi  indispensabili
ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai  debiti  liquidi
ed esigibili nei confronti dei  terzi.  Con  il  decreto  di  cui  al
presente comma  si  provvede  alla  nomina  di  un  commissario,  che
esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi  rimossi  nonche'
gli   ulteriori   eventuali   compiti   finalizzati   al   ripristino
dell'ordinata gestione dell'istituzione.
  8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di  cui  all'articolo
2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo  parere
favorevole  dell'Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca, puo' essere autorizzata  l'istituzione
di corsi di studio delle istituzioni statali di cui  all'articolo  2,
comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi  diverse  dalla
loro sede legale, senza oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  su
proposta  dell'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario  e  della  ricerca,  sono  definiti  le  procedure  per
l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma
e i requisiti di idoneita' delle strutture, di  sostenibilita'  e  di
adeguatezza delle risorse  finanziarie  nonche'  di  conformita'  dei
servizi che sono assicurati nelle  predette  sedi  decentrate,  ferme
restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro  dodici  mesi
dalla data di adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo  del
presente comma, le istituzioni statali di cui al citato  articolo  2,
comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno gia' attivato corsi in
sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma,
ove non  gia'  autorizzati  sulla  base  di  specifiche  disposizioni
normative. Dopo il termine di  cui  al  terzo  periodo  del  presente
comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni  assicurano  agli
studenti il completamento dei  corsi  presso  le  sedi  legali  delle
medesime  istituzioni  ovvero  presso   un'altra   istituzione,   con
applicazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  5,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, e i titoli  di  studio  rilasciati  presso  sedi
decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
  9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, si interpreta nel senso che le  procedure  di  cui  al  medesimo
comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate
a  coloro  che  hanno  maturato  il  requisito,  riferito  agli  anni
accademici di insegnamento, nelle istituzioni di  alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale statali italiane.
  10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, le parole: «di validita'» sono sostituite dalle seguenti: «di
conseguimento» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».))
                            ((Art. 64 ter
 
           Proroga degli organi degli Enti parco nazionali
 
  1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR
nelle aree protette,  la  durata  in  carica  del  presidente  e  del
consiglio  direttivo  di  ciascun  Ente  parco  nazionale,   ove   il
rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,  e'  prorogata  fino
alla scadenza dell'organo nominato in data piu' recente.))
                          ((Art. 64 quater
 
               Fruizione delle aree naturali protette
 
  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle  risorse  a
essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione  delle  aree  naturali
protette  possono  regolamentare  l'accesso  a  specifiche   aree   o
strutture in cui sia necessario il contingentamento  dei  visitatori,
affidando il servizio di fruizione di tali aree o  strutture,  previo
esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso
di  adeguata  formazione  e  prevedendo  la  corresponsione   di   un
contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.))
                         ((Art. 64 quinquies
 
       Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica
 
  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo  16,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«l'attivita' ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, la  ricerca
clinica, la comunicazione al paziente»;
  b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo,  dopo  le  parole:
«alla medicina di genere e  all'eta'  pediatrica»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' alla comunicazione tra il medico e il paziente».
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.))
                               Art. 65
 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie  e  delle
               infrastrutture stradali e autostradali
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni  di  sicurezza  del
sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali,  direttamente  sulla  base  del  programma  annuale  di
attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle  forme  e  secondo  le
modalita' indicate nei commi da 3 a 5.»;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4.  Con  riferimento  alla  sicurezza   delle   infrastrutture
stradali  e  autostradali  e  fermi   restando   i   compiti   e   le
responsabilita' dei soggetti gestori,  l'Agenzia,  anche  avvalendosi
degli altri soggetti pubblici che operano  in  materia  di  sicurezza
delle infrastrutture:
        a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla  verifica
dell'attivita' di  manutenzione  svolta  dai  gestori,  dei  relativi
risultati  e  della   corretta   organizzazione   dei   processi   di
manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a  campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori,  in  quanto  responsabili
dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in  atto  le  necessarie
misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al  Ministero
delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili   ed   alla
Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  5  ottobre
2006, n. 264;
        b) promuove  l'adozione  da  parte  dei  gestori  delle  reti
stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della  Sicurezza  per
le  attivita'  di  verifica  e  manutenzione   delle   infrastrutture
certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
        c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili l'adozione, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del  decreto
legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
        d)  stabilisce,   con   proprio   provvedimento,   modalita',
contenuti e documenti costituenti la  valutazione  di  impatto  sulla
sicurezza  stradale  per  i  progetti  di   infrastruttura   di   cui
all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
        e) cura  la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che  possono
effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4  del  citato  decreto
legislativo  n.  35  del  2011  nonche'  la  relativa  attivita'   di
formazione, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  9  del
medesimo decreto;
        f)  provvede  alla  classificazione  dei  tratti  ad  elevata
concentrazione  di  incidenti  nonche'  alla  classificazione   della
sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche  al  fine  di
definire,  con  proprio  provvedimento,  criteri  e   modalita'   per
l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal  medesimo
decreto;
        g) effettua, in attuazione del programma annuale di attivita'
di cui  al  comma  5-bis  e  comunque  ogni  qual  volta  ne  ravvisi
l'opportunita' anche sulla base  delle  segnalazioni  effettuate  dal
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  o  di
altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di  sicurezza  previste
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche
compiendo verifiche sulle attivita'  di  controllo  gia'  svolte  dai
gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
        h) adotta le misure di sicurezza temporanee da  applicare  ai
tratti di rete stradale interessati da lavori stradali,  fissando  le
modalita' di svolgimento  delle  ispezioni  volte  ad  assicurare  la
corretta applicazione delle stesse;
        i)  sovraintende  alla  gestione  dei  dati  secondo   quanto
previsto dall'articolo 7 del citato decreto  legislativo  n.  35  del
2011;
        l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste  dall'articolo  10
del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
        m) svolge attivita' di studio, ricerca e  sperimentazione  in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»;
    c) dopo il comma 5, e' inserito il  seguente:  «5-bis.  L'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia  sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
da espletarsi nel corso dell'anno successivo,  dandone  comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  ed
alla Commissione di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il
programma di cui al primo periodo e'  adottato  entro  il  31  agosto
2021. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al
Ministro delle infrastrutture e  ((della  mobilita'  sostenibili))  e
alle  competenti  Commissioni  parlamentari   una   relazione   sulle
attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte  nel  corso  dell'anno
precedente.».
                            ((Art. 65 bis
 
Proroga della concessione di esercizio della  tratta  italiana  della
                    ferrovia Domodossola-Locarno
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' del  servizio  pubblico  di
trasporto  di   interesse   nazionale   costituito   dalla   ferrovia
internazionale   Domodossola-Locarno,   come    disciplinato    dalla
Convenzione internazionale resa esecutiva  dalla  legge  16  dicembre
1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18  giugno  1998,
n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 agosto 2031».  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo  si   provvede   nell'ambito   delle   risorse   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))
                               Art. 66
 
        Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali
 
  ((01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «delle  attivita'  di  cui
all'articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle  eventuali
attivita' diverse di cui all'articolo 6»;
  b) sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «I  beni  che
compongono il patrimonio destinato  sono  indicati  nel  regolamento,
anche con  atto  distinto  ad  esso  allegato.  Per  le  obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli
enti religiosi civilmente  riconosciuti  rispondono  nei  limiti  del
patrimonio  destinato.  Gli  altri  creditori   dell'ente   religioso
civilmente riconosciuto non possono  far  valere  alcun  diritto  sul
patrimonio destinato allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  ai
citati articoli 5 e 6».
  02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «Ai fini del calcolo della quota percentuale  di
cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali  e
provinciali di protezione civile».))
  1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole:  «31  maggio
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022».
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che
compongono il patrimonio destinato  sono  indicati  nel  regolamento,
anche con  atto  distinto  ad  esso  allegato.  Per  le  obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti
religiosi  civilmente  riconosciuti   rispondono   nei   limiti   del
patrimonio  destinato.  Gli  altri  creditori   dell'ente   religioso
civilmente riconosciuto non possono  far  valere  alcun  diritto  sul
patrimonio destinato allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
citato articolo 2».))
  2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Esclusivamente  per
le   medesime   finalita',   l'INPS   ((consente    alle    pubbliche
amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela
delle  persone  con  disabilita'   maggiormente   rappresentative   e
capillarmente diffuse a livello  territoriale,  che  erogano  beni  o
servizi  in  favore  delle  persone   con   disabilita',   l'accesso,
temporaneo e  limitato  al  solo  disbrigo  delle  pratiche  connesse
all'erogazione   di   detti   beni   o    servizi,    su    richiesta
dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute
nei verbali di accertamento dello stato di invalidita' o  disabilita'
in tutti i casi stabiliti  dalla  legge)),  attraverso  lo  strumento
della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali, individua la tipologia di dati soggetti al  trattamento  e
le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento  della  Carta  e
all'accesso alle predette informazioni nonche' le  misure  necessarie
alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.».
                            ((Art. 66 bis
 
                Modifiche a disposizioni legislative
 
  1. Al primo periodo del comma 2  dell'articolo  5  della  legge  15
dicembre 1990, n.  395,  le  parole:  «individuate  con  decreto  del
Ministro» sono soppresse.
  2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: «Con  decreto  del
Ministro della giustizia» fino a: «che  assicurano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «E' assicurata».
  3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
abrogato.
  4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: «, secondo  le  modalita'  definite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare»  sono
soppresse.
  5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e' abrogato.
  6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  il  quarto
periodo del comma 38 e' soppresso e il comma 937 e' abrogato.
  7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n.  154,
e' abrogato.
  8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151, e' abrogato.
  9.  La  lettera  a)  del  comma  4  dell'articolo  3  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' abrogata.
  10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del  Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' abrogato.
  11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo  21  maggio
2018, n. 74, e' abrogato.
  12. Il comma 20-ter dell'articolo 83  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' abrogato.
  13.  Il  comma  13  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  7
settembre 2018, n. 114, e' abrogato.
  14.  Il  secondo  periodo  del  comma  2   dell'articolo   15   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' soppresso.
  15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo  6  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, e' abrogato.
  16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' soppresso.))
                            ((Art. 66 ter
 
Misure di semplificazione per l'erogazione  dell'assegno  sostitutivo
                    dell'accompagnatore militare
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n.
288, e' inserito il seguente:
  «4-bis. Nelle more dell'adozione del  decreto  annuale  di  cui  al
comma 4, le amministrazioni preposte continuano a  erogare  l'assegno
di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente
a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».))
                          ((Art. 66 quater
 
Semplificazione delle segnalazioni  relative  a  banconote  e  monete
                        sospette di falsita'
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 152, dopo  le  parole:  «sospette  di  falsita',»  sono
inserite le seguenti: «non oltre il  quindicesimo  giorno  lavorativo
successivo all'individuazione delle stesse,»;
  b) al comma 153, le parole: «fino ad euro  5.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da euro 300 a euro 5.000 secondo la  gravita'  della
violazione».))
                         ((Art. 66 quinquies
 
Destinazione di parte  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie per violazioni del codice  della  strada  all'acquisto  di
mezzi per finalita' di protezione civile
  1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, o all'acquisto  di  automezzi,  mezzi  e
attrezzature  per  finalita'  di  protezione  civile  di   competenza
dell'ente interessato».))
                          ((Art. 66 sexies
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con  le  relative
norme di attuazione.))
                               Art. 67
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato I
        (Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b))
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato II
                                                        (Articolo 31)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                         Allegato III
                                                        (Articolo 35)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato IV
                                                        (articolo 44)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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