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legge, 17/12/2021
L. 17 dicembre 2021, n. 215, di conv., con mod., del d.l. 21/10/2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale,a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
(GU n.301 del 20-12-2021)
legge
Materia: finanza pubblica / conti pubblici

LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e  fiscale,
a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
(GU n.301 del 20-12-2021)
  Vigente al: 21-12-2021  


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro  e  per  esigenze
indifferibili, e' convertito in legge con le modificazioni  riportate
in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 17 dicembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la  legge
di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante «Misure urgenti in materia  economica
e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze  indifferibili.».
(21A07536)
(GU n.301 del 20-12-2021)
  Vigente al: 20-12-2021  
Capo I
Misure urgenti in materia fiscale


Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2022 si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
                       ((Rimessione in termini
             per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Il versamento delle rate da corrispondere  negli  anni  2020  e
2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3  e  5
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  all'articolo
16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  all'articolo  1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni  se
effettuato  integralmente,  con   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.  119  del
2018, entro il 9 dicembre 2021».))
                            ((Art. 1 bis
 
Proroga  di  termini  per  il  versamento  dell'IRAP  e  dell'imposta
  immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi
  1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«31 gennaio 2022».
  2. All'articolo 38 del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta  e'
effettuato  entro  il  16  dicembre  2021  allo  Stato  che  provvede
all'attribuzione del gettito di spettanza  comunale  sulla  base  del
decreto di cui al comma 4. A tale fine, le  somme  di  spettanza  dei
comuni  per  l'anno  2021  sono  riassegnate  ad  apposito   capitolo
istituito nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze
comunica al Ministero dell'interno l'importo  del  gettito  acquisito
nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni».))
                               Art. 2
 
Estensione del termine di pagamento  per  le  cartelle  di  pagamento
  notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
  1.  Con  riferimento  alle   cartelle   di   pagamento   notificate
dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31  dicembre  2021,
il termine  per  l'adempimento  dell'obbligo  risultante  dal  ruolo,
previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli
articoli 30 e 50, comma 1, dello  stesso  decreto,  in  ((centottanta
giorni)).
                               Art. 3
 
        Estensione della rateazione per i piani di dilazione
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
comma 2-ter, ((dopo  la  parola:  «rateazione,»))  sono  inserite  le
seguenti: «rispettivamente, di diciotto e».
  2. I debitori che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, siano incorsi in decadenza da  piani  di  dilazione  di  cui
all'articolo 19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8  marzo  2020  sono
automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente  ai  quali
il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68,
commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 e' fissato al 31
ottobre 2021,  ferma  restando  l'applicazione  a  tali  piani  delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo.
  3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione  di
cui al comma 2:
    a) restano validi gli atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base dei  medesimi;  b)  restano  acquisiti,  relativamente  ai
versamenti  delle  rate  sospese  dei  predetti  piani  eventualmente
eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora  corrisposti  ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973, nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive
corrisposte  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
                            ((Art. 3 bis
 
              Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo
                e limiti all'impugnabilita' del ruolo
 
  1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. L'estratto di ruolo non  e'  impugnabile.  Il  ruolo  e  la
cartella di pagamento che si  assume  invalidamente  notificata  sono
suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che  dall'iscrizione  a  ruolo  possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a  una  procedura  di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo  80,  comma  4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di  somme  allo  stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche  di
cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la  perdita
di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».))
                            ((Art. 3 ter
 
Rimessione in termini per il versamento  degli  importi  richiesti  a
  seguito del controllo automatizzato e formale  delle  dichiarazioni
  da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio
  2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio
  2020, n. 77
 
  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31  maggio  2020  e  non
eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale,
entro il 16 dicembre 2020, possono  essere  effettuati  entro  il  16
dicembre  2021,  senza  l'applicazione  di   ulteriori   sanzioni   e
interessi. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 2. Alle
minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in
6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022  al  2030,
si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
                           ((Art. 3 quater
 
Misure urgenti per il parziale  ristoro  delle  federazioni  sportive
  nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni  e
  delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche
 
  1. Al fine di far fronte alla significativa  riduzione  dei  ricavi
determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e
delle successive misure di contenimento e gestione,  a  favore  delle
federazioni sportive nazionali, degli enti  di  promozione  sportiva,
delle associazioni e  delle  societa'  sportive  professionistiche  e
dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato e' disposto  il
rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al
31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
  2. I  versamenti  sospesi  ai  sensi  del  comma  1  devono  essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni e di  interessi,  in  nove
rate mensili a decorrere  dal  31  marzo  2022.  Non  si  procede  al
rimborso di quanto gia' versato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  termini
di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.))
                               Art. 4
 
           Integrazione del contributo a favore di Agenzia
        delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 326, le parole «450 milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «550 milioni» e le parole  «112  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «212 milioni»;
    b) al comma 327, le parole «112 milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «212 milioni».
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a 100 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17.
                               Art. 5
 
               Disposizioni urgenti in materia fiscale
 
  1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18,  comma
2, del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre   2018,   n.   136,   pari
complessivamente a 56.000.000 di euro  a  decorrere  dal  2021,  sono
destinate:
    a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a  44.326.170
euro per l'anno  2021,  a  44.790.000  euro  per  l'anno  2022  ed  a
44.970.000 euro a  decorrere  dall'anno  2023,  all'attribuzione  dei
premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232;
    b) per un ammontare pari  a  11.673.830  euro  per  l'anno  2021,
11.210.000 euro per l'anno 2022  e  a  11.030.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2023 per le spese  amministrative  e  di  comunicazione  da
attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.
  ((2-bis. La tassa sui rifiuti di cui  all'articolo  1,  comma  639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non e' dovuta per gli  immobili
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del  Trattato  fra  la  Santa
Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge  27
maggio 1929, n. 810.
  2-ter. La disposizione di cui al  comma  2-bis  si  applica  per  i
periodi  d'imposta  per  i  quali  non  e'  decorso  il  termine   di
accertamento del tributo nonche' ai rapporti pendenti e non  definiti
con sentenza passata in giudicato.))
  3. ((All'articolo 141 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 1-ter e' sostituito dal seguente:))
  ((«1-ter. Per l'esercizio)) 2020, le spese di cui  al  comma  1-bis
sono gestite, d'intesa  con  ((il  Dipartimento  delle  finanze,  dal
Dipartimento dell'amministrazione)) generale,  del  personale  e  dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.».
  ((3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b),  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77,  le  parole:  «12  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «24 mesi». Il termine di cui  all'articolo  199,  comma  3,
lettera b), del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, come prorogato
ai sensi del primo periodo, non si applica in presenza  di  procedure
di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni  previste
dall'articolo  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,   ovvero
dall'articolo 36 del codice  della  navigazione,  gia'  definite  con
l'aggiudicazione alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Qualora le  procedure  di  evidenza
pubblica di cui al secondo periodo  risultino  gia'  avviate  a  tale
data,  la  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente  necessario
all'aggiudicazione.))
  4. ((Con effetto a decorrere dal 1°  gennaio  2021)),  all'articolo
18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  le  parole:
«le   spese   amministrative»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«l'attribuzione  dei  premi  e   le   spese   amministrative   e   di
comunicazione».
  5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, le parole «nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo
d'imposta  nel  quale  e'  stata  sostenuta  la  spesa  ovvero»  sono
soppresse. 5.
  6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, le parole da «e, fermo restando quanto» fino a  «delle  societa'
da esse partecipate» sono soppresse.
  ((6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
    b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
  «4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di  mercato  di
cui al comma 4, gli interventi  del  Patrimonio  Destinato  hanno  ad
oggetto anche le societa'  di  cui  all'articolo  162-bis,  comma  1,
lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917.
  4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di
cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi  del  Patrimonio
Destinato nella forma di  operazioni  sul  mercato  primario  tramite
partecipazione ad aumenti di capitale e  sottoscrizione  di  prestiti
obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui  al
comma 5, anche le societa'  che  presentano  un  risultato  operativo
positivo in due dei tre anni  precedenti  la  data  di  richiesta  di
intervento, cosi' come riportato dal bilancio consolidato o,  se  non
disponibile, dal bilancio d'esercizio,  approvato  e  assoggettato  a
revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto  alla  data
di richiesta di intervento, senza che, in tal  caso,  rilevi  l'utile
riportato nel bilancio della societa'».))
  7. I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta  per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  maturato  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2019, possono effettuare il  riversamento  dell'importo  del  credito
utilizzato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e   interessi,   alle
condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
  8. La procedura di riversamento spontaneo di  cui  al  comma  7  e'
riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al  medesimo
comma 7 abbiano  realmente  svolto,  sostenendo  le  relative  spese,
attivita' in tutto o in parte non  qualificabili  come  attivita'  di
ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai  fini  del
credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche  i  soggetti
che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis  dell'articolo  3
del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non  conforme  a
quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione  autentica  recata
dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  La
procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche  dai
soggetti  che  abbiano  commesso  errori  nella   quantificazione   o
nell'individuazione  delle  spese  ammissibili  in   violazione   dei
principi di pertinenza  e  congruita'  nonche'  nella  determinazione
della media storica di riferimento. L'accesso alla  procedura  e'  in
ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato  in
compensazione  sia  il  risultato   di   condotte   fraudolente,   di
fattispecie  oggettivamente  o  soggettivamente  simulate,  di  false
rappresentazioni della  realta'  basate  sull'utilizzo  di  documenti
falsi o di fatture che documentano  operazioni  inesistenti,  nonche'
nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare  il
sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti
di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si
considerano acquisite a titolo di acconto sugli  importi  dovuti  nel
caso in cui gli Uffici,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  ((agli
articoli 31 e seguenti)) del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui  al  comma  9
del presente articolo, accertino condotte fraudolente.
  9.  I  soggetti  che  intendono  avvalersi   della   procedura   di
riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono
inviare apposita richiesta all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  30
settembre 2022, specificando il periodo  o  i  periodi  d'imposta  di
maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta,
gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli
altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita'  e  alle
spese ammissibili. Il contenuto e le modalita'  di  trasmissione  del
modello di comunicazione  per  la  richiesta  di  applicazione  della
procedura  ((sono  definiti))   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.
  10. L'importo del  credito  utilizzato  in  compensazione  indicato
nella comunicazione inviata all'Agenzia  delle  entrate  deve  essere
riversato entro il  16  dicembre  2022.  Il  versamento  puo'  essere
effettuato  in  tre  rate  di  pari  importo,  di  cui  la  prima  da
corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro  il  16
dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In  caso  di  pagamento  rateale
sono  dovuti,  a  decorrere  dal  17  dicembre  2022,  gli  interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli  importi  dovuti  e'
effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11. La procedura prevista dai commi da 7 a  10  si  perfeziona  con
l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi  commi.
In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento  di  una  delle
rate entro la scadenza prevista comporta il  mancato  perfezionamento
della procedura, l'iscrizione a ruolo  dei  residui  importi  dovuti,
nonche' l'applicazione di una sanzione pari al  30  per  cento  degli
stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo  20  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al  corretto
perfezionamento  della  procedura  di  riversamento  e'  esclusa   la
punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10- quater del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
  12. La procedura di cui  ai  commi  da  7  a  10  non  puo'  essere
utilizzata per  il  riversamento  dei  crediti  il  cui  utilizzo  in
compensazione sia gia'  stato  accertato  con  un  atto  di  recupero
crediti,  ovvero  con  altri   provvedimenti   impositivi,   divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Nel
caso  in  cui  l'utilizzo  del  credito  d'imposta  sia  gia'   stato
constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un  atto  di
recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non  ancora
divenuti definitivi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il riversamento deve obbligatoriamente  riguardare  l'intero
importo   del   credito   oggetto   di   recupero,   accertamento   o
constatazione, senza applicazione di sanzioni  e  interessi  e  senza
possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10.
  ((12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° luglio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
  12-ter.  All'articolo  2,  comma  6-quater,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  le  parole:  «1°  gennaio
2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
  12-quater. All'articolo  10-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020
e 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  i  periodi  d'imposta
2019, 2020, 2021 e 2022».))
  13.  All'articolo  1  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 13, la lettera h) e' sostituita dalle seguenti:
    «h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5,  6,
commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;
    h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»;
    b) al comma 16, dopo le parole: «Ministro dell'economia  e  delle
finanze» sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentita  la  ((Conferenza
Stato-citta')) ed autonomie locali,».
  14. ( ((soppresso)) ).
  ((14-bis.  L'articolo  15-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 15-bis (Disposizioni speciali sul pagamento in modo  virtuale
per determinati soggetti). - 1. I soggetti indicati al comma 3, entro
il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di  acconto,  una  somma
pari al 100 per  cento  dell'imposta  provvisoriamente  liquidata  ai
sensi dell'articolo 15. Per esigenze  di  liquidita'  l'acconto  puo'
essere scomputato dal primo dei versamenti  da  effettuare  nell'anno
successivo a quello di pagamento dell'acconto.
  2.  I  medesimi  soggetti  presentano  la  dichiarazione   di   cui
all'articolo 15, quinto comma, entro il mese  di  febbraio  dell'anno
successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il
termine per il versamento della prima rata bimestrale e'  posticipato
all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto
comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la differenza a debito o
a credito  della  prima  rata  bimestrale,  scadente  ad  aprile,  o,
occorrendo, di quella successiva.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  ai  seguenti
soggetti:
    a) la societa' Poste italiane S.p.a.;
    b) le banche;
    c) le societa' di gestione del risparmio;
    d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui  all'articolo
61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    e) le societa' di intermediazione mobiliare;
    f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato  testo
unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del  1993,  nonche'  le
societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo
59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
    g) le imprese di assicurazioni».
  14-ter.  All'articolo  1,  comma   3-bis,   alinea,   del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
  14-quater. All'articolo 1, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.  695,  le
parole: «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due  miliardi
di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a
5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro».
  14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
    a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei
settori in cui e' prevista una separazione,  in  ragione  di  assetti
normativi, regolamentari o  contrattuali,  tra  i  soggetti  titolari
delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di  vendita
del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna
occupazione  in  via  mediata  ed  alcun  utilizzo  materiale   delle
infrastrutture da parte della  societa'  di  vendita,  il  canone  e'
dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di  concessione
delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette societa'  di
vendita;
    b) per occupazioni permanenti  di  suolo  pubblico  con  impianti
direttamente funzionali all'erogazione del  servizio  a  rete  devono
intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti  attivita'
strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita', quali  la
trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per
tali occupazioni il canone annuo e' dovuto nella misura minima di 800
euro.))
  15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, ((valutate))
in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029,  si
provvede ai sensi dell'articolo 17.
  ((15-bis. Ai fini del recepimento della  direttiva  (UE)  2021/1159
del  Consiglio,  del  13  luglio  2021,  che  modifica  la  direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni  temporanee  applicabili
alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta  alla
pandemia di COVID-19, all'articolo  72,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la  lettera
c) e' inserita la seguente:
    «c-bis) le  cessioni  di  beni  effettuate  nei  confronti  della
Commissione europea o di un'agenzia o di  un  organismo  istituito  a
norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o  tale
agenzia  od  organismo  acquisti  tali  beni  o  servizi  nell'ambito
dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea
al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel  caso  in
cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente  o
in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate  a
titolo oneroso dalla Commissione o  da  tale  agenzia  od  organismo.
Qualora vengano meno le condizioni previste dal  periodo  precedente,
la  Commissione,  l'agenzia  interessata  o  l'organismo  interessato
informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali  beni  e'
soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento».
  15-ter. Il regime di non imponibilita' previsto  dall'articolo  72,
comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972,  n.  633,  come  introdotta  dal  comma  15-bis  del
presente articolo, e il conseguente regime di  cui  all'articolo  68,
lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal  1°
gennaio 2021. Per rendere non imponibili le  operazioni  assoggettate
all'imposta sul valore  aggiunto,  effettuate  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai  sensi
dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 633 del 1972.
  15-quater. Al decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) al quarto comma, le parole da: «, ad esclusione  di  quelle»
fino a: «organizzazioni nazionali» sono soppresse;
      2) al quinto comma, le  parole:  «,  escluse  le  pubblicazioni
delle associazioni politiche, sindacali e  di  categoria,  religiose,
assistenziali, culturali, sportive  dilettantistiche,  di  promozione
sociale  e  di  formazione  extra-scolastica  della  persona   cedute
prevalentemente ai propri associati» nonche' le parole: «le  cessioni
di beni e le  prestazioni  di  servizi  effettuate  in  occasione  di
manifestazioni propagandistiche dai  partiti  politici  rappresentati
nelle assemblee nazionali e regionali» sono soppresse;
      3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;
    b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
  «L'esenzione  dall'imposta  si  applica   inoltre   alle   seguenti
operazioni,  a  condizione  di  non   provocare   distorsioni   della
concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
    1) le prestazioni di servizi  e  le  cessioni  di  beni  ad  esse
strettamente  connesse,  effettuate  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali da associazioni politiche, sindacali  e  di  categoria,
religiose, assistenziali,  culturali,  di  promozione  sociale  e  di
formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento  di
corrispettivi specifici, o di  contributi  supplementari  fissati  in
conformita' dello statuto,  in  funzione  delle  maggiori  o  diverse
prestazioni  alle  quali  danno  diritto,  nei  confronti  di   soci,
associati o partecipanti, di associazioni che  svolgono  la  medesima
attivita' e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di
un'unica organizzazione locale o nazionale,  nonche'  dei  rispettivi
soci, associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive
organizzazioni nazionali;
    2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica
dello sport o dell'educazione fisica rese  da  associazioni  sportive
dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o  l'educazione
fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le  medesime
attivita' e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di
un'unica organizzazione locale o nazionale,  nonche'  dei  rispettivi
soci, associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive
organizzazioni nazionali;
    3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate  in
occasione di  manifestazioni  propagandistiche  dagli  enti  e  dagli
organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a  loro
esclusivo profitto;
  4) la somministrazione di  alimenti  e  bevande  nei  confronti  di
indigenti  da  parte  delle  associazioni   di   promozione   sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,  lettera  e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le  cui  finalita'  assistenziali
siano  riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  sempreche'   tale
attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle
svolte  in  diretta  attuazione  degli  scopi  istituzionali  e   sia
effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'.
  Le disposizioni di cui al quarto comma si  applicano  a  condizione
che le associazioni interessate abbiano il  divieto  di  distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di  gestione  nonche'  fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione,  salvo  che  la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge,  e  si
conformino alle seguenti clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o  della
scrittura   privata   autenticata   o   registrata,    ovvero    alle
corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
  1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente,  in  caso  di  suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini  di  pubblica  utilita',  sentito  l'organismo  di
controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
  2) disciplina uniforme del rapporto associativo e  delle  modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del  rapporto  medesimo,
escludendo  espressamente  ogni   limitazione   in   funzione   della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto  di  voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  3) obbligo di redigere e di  approvare  annualmente  un  rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi; principio  del
voto singolo di cui all'articolo  2538,  secondo  comma,  del  codice
civile; sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o  partecipanti
e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di
pubblicita'   delle   convocazioni   assembleari,   delle    relative
deliberazioni, dei bilanci o  rendiconti;  e'  ammesso  il  voto  per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al  1°  gennaio  1997,  preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e  sempreche'  le
stesse abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive  di
organizzazione a livello locale;
  5) intrasmissibilita'  della  quota  o  contributo  associativo  ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte  e  non  rivalutabilita'
della stessa.
  Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto  comma  non  si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle  confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese,  nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria».
  15-quinquies. In attesa della piena operativita' delle disposizioni
del titolo X  del  codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di  volontariato
e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito  ricavi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai  soli
fini dell'imposta sul valore aggiunto,  il  regime  speciale  di  cui
all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.
  15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies
rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 27:
  1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole  completamente
denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte,  nelle
misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione
notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di  cui
all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22
novembre 1993, e successive modificazioni»;
  2) al comma 3:
  2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  «a) completamente denaturati e destinati alla vendita  come  alcole
etilico»;
  2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b)  impiegati  in  prodotti  non  destinati  al   consumo   umano,
realizzati con alcole etilico previamente denaturato con  formule  di
denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria  diverse  da
quelle di cui al comma 2-bis»;
  2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
  «b-bis)  utilizzati,  previa  denaturazione  con  le   formule   di
denaturazione di cui alla  lettera  b),  per  la  manutenzione  e  la
pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la  realizzazione
dei prodotti di cui alla medesima lettera b)»;
  2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d)  impiegati  per  la  produzione  di   medicinali   secondo   la
definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  6  novembre  2001,  recepita  con  il   decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/  83/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con
il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219»;
  3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche
per l'alcole etilico  trasferito  nel  territorio  nazionale  con  la
scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un
altro  Stato  membro,  al  quale,  nel  medesimo  Stato,  sono  state
aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa
formula di denaturazione di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  3199/93,
notificata dal medesimo Stato  membro  e  oggetto  di  riconoscimento
reciproco»;
  b) all'articolo 29, comma 2,  le  parole:  «alcole  denaturato  con
denaturante  generale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «alcole
completamente denaturato»;
  c) all'articolo 30:
  1) al comma 1, le parole:  «denaturati  con  denaturante  generale»
sono sostituite dalle seguenti: «completamente denaturati»;
  2) al comma 2, lettera d), le parole: «l'alcole denaturato  con  il
denaturante  generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'alcole
completamente denaturato»;
  d) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
  «Art. 30-bis (Circolazione dell'alcole e  delle  bevande  alcoliche
non completamente denaturati). - 1. L'alcole e le  bevande  alcoliche
denaturati con modalita' diverse da quelle di  cui  all'articolo  27,
comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo
6»;
  e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo  l'articolo  33
e' aggiunto il seguente:
  «Art. 33-bis (Piccole distillerie indipendenti). - 1. Per le  ditte
esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
numero  1),   l'Amministrazione   finanziaria,   su   richiesta   del
depositario e ricorrendone le condizioni, certifica,  sulla  base  di
una  dichiarazione   resa   dal   medesimo   depositario   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di  alcole
etilico realizzato  nell'anno  precedente,  che  non  puo'  risultare
superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria  e'  legalmente
ed economicamente indipendente da  altre  distillerie,  che  utilizza
impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda  e
che non opera sotto licenza di utilizzo  dei  diritti  di  proprieta'
immateriale altrui»;
  f) all'articolo 35:
  1) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Per
grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si  intende  la  quantita'  in
grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui  la
birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande
non alcoliche aggiunte  alla  birra  prodotta.  A  decorrere  dal  1°
gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantita'  in  grammi  di
estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la  birra  e'
derivata, alla quale e' sommato anche il quantitativo  di  tutti  gli
ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il  completamento
della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica
determinata ai sensi del presente comma e' arrotondata a un decimo di
grado, trascurando  le  frazioni  di  grado  pari  o  inferiori  a  5
centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori»;
  2) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
  «3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28,  comma
1,  lettera  c),  l'Amministrazione  finanziaria,  su  richiesta  del
depositario e ricorrendone le condizioni, certifica,  sulla  base  di
una  dichiarazione   resa   dal   medesimo   depositario   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo  di  birra
realizzato  nella  fabbrica  nell'anno  precedente,  che   non   puo'
risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica  e'
legalmente ed economicamente indipendente  da  altre  fabbriche,  che
utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di  qualsiasi  altra
azienda e che non opera sotto licenza  di  utilizzo  dei  diritti  di
proprieta' immateriale altrui»;
  g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea e' sostituito dal
seguente: «"vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC  2204
10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205
che:»;
  h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo  l'articolo  37
e' aggiunto il seguente:
  «Art. 37-bis  (Piccolo  produttore  indipendente  di  vino).  -  1.
L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di
cui all'articolo 37, comma 1, e sulla  base  degli  elementi  forniti
dalla competente Direzione generale  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali,   certifica,   ricorrendone   le
condizioni e sulla  base  di  una  dichiarazione  resa  dal  medesimo
depositario ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  il
quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno  precedente,
che non puo' risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che  lo  stesso
produttore e' legalmente  ed  economicamente  indipendente  da  altri
produttori di vino, che utilizza  impianti  fisicamente  distinti  da
quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera  sotto  licenza  di
utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»;
  i) all'articolo 38, comma 2, lettera b),  le  parole  da:  «nonche'
tutti i prodotti» fino a: «le seguenti condizioni:»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nonche' tutti i prodotti di cui ai  codici  NC  2204
10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205
non  previsti   all'articolo   36,   che   soddisfino   le   seguenti
condizioni:»;
  l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo l'articolo 38 e'
aggiunto il seguente:
  «Art. 38-bis (Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra). - 1.  Per  le  ditte  esercenti  gli
stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera
d),  che  producono  bevande  di  cui   all'articolo   38,   ottenute
esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo
fresco  o  concentrato  ricavato  da  tali  prodotti   ovvero   dalla
fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di
alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su
richiesta del depositario e ricorrendone  le  condizioni,  certifica,
sulla base di una dichiarazione  resa  dal  medesimo  depositario  ai
sensi dell'articolo  47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  degli
elementi forniti dalla competente Direzione  generale  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, il  quantitativo  di
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte  nell'anno
precedente, che non puo' essere superiore a 15.000 ettolitri,  e  che
l'impianto produttivo e' legalmente ed economicamente indipendente da
altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle
di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di  utilizzo
dei diritti di proprieta' immateriale altrui»;
  m) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti  di  produzione  di
cui  all'articolo  28,  comma  1,   lettera   b),   l'Amministrazione
finanziaria,  su  richiesta  del  depositario   e   ricorrendone   le
condizioni, certifica, sulla  base  di  una  dichiarazione  resa  dal
medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
il quantitativo dei prodotti di  cui  al  comma  1  realizzati  nello
stabilimento nell'anno precedente, che non puo'  essere  superiore  a
250  ettolitri,  e  che  lo  stesso  stabilimento  e'  legalmente  ed
economicamente  indipendente  da  altri  stabilimenti,  che  utilizza
impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda  e
che non opera sotto licenza di utilizzo  dei  diritti  di  proprieta'
immateriale altrui».))
                            ((Art. 5 bis
 
Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico  dei
             dipendenti pubblici in servizio all'estero
 
  1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:   «due   volte
l'indennita' base»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ottantasette
quarantesimi dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di
cui  all'articolo   1808,   comma   1,   lettera   b),   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, due volte l'indennita' base».
  2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  1,  alinea,  le  parole  da:  «un  contributo  fisso
onnicomprensivo» fino a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle
seguenti: «una maggiorazione dell'indennita' di  servizio  all'estero
la cui misura e' rapportata all'indennita'  personale  spettante  per
sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del  coefficiente
di cui all'articolo 176, comma 2»;
  b) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
maggiorazione di cui al comma 1 non e' in ogni caso  superiore  a  un
nono dell'indennita'  personale  annuale,  calcolata,  a  parita'  di
situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica,
con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2,
e rapportata alla distanza conformemente al comma 1»;
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera,  il  dipendente
presenta  un'attestazione  dell'effettivo  ricevimento   dei   propri
effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro  tre  mesi  dal
rientro  all'amministrazione   centrale,   il   dipendente   presenta
un'attestazione  dell'effettiva  spedizione   dei   propri   effetti,
rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia  le
attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base  degli  atti  in
suo possesso oppure a  seguito  di  verifiche  in  loco.  La  mancata
presentazione  delle  attestazioni  entro  i  termini  stabiliti  dal
presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione  di
cui al  presente  articolo  e  la  restituzione  degli  importi  gia'
percepiti».
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio  2022  e  con  riferimento  alle  anzianita'
contributive maturate a decorrere dalla predetta data.))
                            ((Art. 5 ter
 
Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
  2014, n. 175, in materia di controllo formale  delle  dichiarazioni
  precompilate
 
  1. All'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo  21  novembre
2014, n.  175,  dopo  le  parole:  «non  operano  le  esclusioni  dal
controllo di cui al comma 1, lettera a)» sono aggiunte  le  seguenti:
«, ad eccezione dei dati relativi agli  oneri,  forniti  da  soggetti
terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che  non  risultano
modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che
risultano  modificati  rispetto  alla   dichiarazione   precompilata,
l'Agenzia delle entrate effettua il controllo  formale  relativamente
ai documenti che hanno determinato la modifica».))
                           ((Art. 5 quater
 
              Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49
               del decreto legislativo n. 231 del 2007
 
  1. All'articolo 49,  comma  3-bis,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  le  parole:  «e  la  predetta
soglia sono riferiti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al
comma 1 e' riferito».))
                         ((Art. 5 quinquies
 
Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto
                  legislativo 14 marzo 2011, n. 23
 
  1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14  marzo
2011, n. 23, ai sensi  del  quale  si  attribuisce  la  qualifica  di
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della
struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e  si
definisce  la   relativa   disciplina   sanzionatoria,   si   intende
applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.))
                           ((Art. 5 sexies
 
       Misure a sostegno delle attivita' di bed and breakfast
                        a gestione familiare
 
  1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le  parole:  «delle
strutture ricettive extralberghiere a carattere non  imprenditoriale»
sono sostituite dalle seguenti: «dei bed  and  breakfast  a  gestione
familiare»; b) dopo le parole: «dell'attivita' ricettiva di  bed  and
breakfast» sono inserite le seguenti: «a gestione familiare».))
                          ((Art. 5 septies
 
                 Modifica all'articolo 9 del decreto
           del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
 
  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  «Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i
servizi di trasporto resi a soggetti  diversi  dall'esportatore,  dal
titolare del regime di transito, dall'importatore,  dal  destinatario
dei beni o dal prestatore  dei  servizi  di  cui  al  numero  4)  del
medesimo primo comma».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1°
gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente
a tale data in conformita' alla sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.))
                           ((Art. 5 octies
 
           Modalita' di pagamento delle spese di giudizio
               da parte dell'agente della riscossione
 
  1. L'agente della riscossione provvede  al  pagamento  delle  somme
dovute a titolo di spese e  onorari  di  giudizio  liquidati  con  la
pronuncia  di  condanna,  nonche'  di  ogni  accessorio   di   legge,
esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente
della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal  fine,
le somme di cui al primo periodo sono  richieste  in  pagamento  alla
competente  struttura  territoriale  dell'agente  della  riscossione,
indicata  nel  relativo  sito  internet  istituzionale,  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  di  posta  elettronica
certificata. Il soggetto legittimato e' tenuto  a  fornire,  all'atto
della richiesta, gli estremi del proprio conto  corrente  bancario  e
non puo' procedere alla notificazione del  titolo  esecutivo  e  alla
promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette  somme,
se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa
richiesta. 2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  alle
pronunce di condanna emesse a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.))
                           ((Art. 5 novies
 
Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e  strumenti  per
  la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali
 
  1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli operatori di cui
al  primo  periodo  trasmettono  telematicamente  all'Agenzia   delle
entrate,  anche  tramite  la   societa'   PagoPA   S.p.a.,   i   dati
identificativi degli strumenti di pagamento  elettronico  di  cui  al
comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti,  nonche'  l'importo
complessivo delle transazioni  giornaliere  effettuate  mediante  gli
stessi strumenti».
  2. Le pubbliche  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))
                           ((Art. 5 decies
 
                Modifiche all'articolo 1, comma 741,
                     della legge n. 160 del 2019
 
  1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge  27  dicembre
2019, n. 160, al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «situati  nel
territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi»
e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  scelto  dai
componenti del nucleo familiare».))
                               Art. 6
 
                 Semplificazione della ((disciplina
                    del cosiddetto «patent box»))
 
  1. I soggetti titolari di  reddito  d'impresa  possono  optare  per
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.
L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile.
  2. I soggetti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera  d),  del
testo unico delle imposte sui redditi,  ((di  cui  al  decreto))  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  a  condizione  di  essere
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio  di  informazioni  sia
effettivo.
  3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in  relazione  a  software
protetto  da  copyright,  brevetti  industriali,  marchi   d'impresa,
disegni e modelli, nonche' processi, formule e informazioni  relativi
a  esperienze  acquisite  nel  campo   industriale,   commerciale   o
scientifico  giuridicamente  tutelabili,  che  siano   dagli   stessi
soggetti utilizzati direttamente o indirettamente  nello  svolgimento
della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 90 per  cento.
Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che
i soggetti che esercitano l'opzione di cui al  comma  1  svolgano  le
attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di  ricerca
stipulati  con  societa'  diverse  da  quelle  che   direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero  con
universita' o enti di ricerca  e  organismi  equiparati,  finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.
  5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai  fini
della determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  6. ((I soggetti di cui ai commi 1 e 2)) che  intendano  beneficiare
della maggiore deducibilita' dei costi ai  fini  fiscali  di  cui  al
presente articolo possono indicare le  informazioni  necessarie  alla
determinazione  della  predetta   maggiorazione   ((mediante   idonea
documentazione))  predisposta   secondo   quanto   previsto   da   un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  In  caso  di
rettifica della maggiorazione determinata ((dai soggetti  di  cui  ai
commi 1 e 2)), da cui derivi una maggiore imposta  o  una  differenza
del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  qualora,  nel
corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria,
il   contribuente   consegni   all'Amministrazione   finanziaria   la
documentazione indicata  nel  medesimo  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a  consentire  il  riscontro  della
corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
ne   da'   comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria    nella
dichiarazione relativa al periodo di imposta per il  quale  beneficia
dell'agevolazione.  In  assenza  della  comunicazione  attestante  il
possesso della documentazione idonea,  in  caso  di  rettifica  della
maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore  del
presente decreto.
  9. I soggetti che esercitano  l'opzione  di  cui  al  comma  1  non
possono fruire, per l'intera  durata  della  predetta  opzione  e  in
relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per  le  attivita'
di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a  206  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  10. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58. ((I soggetti di  cui  ai  commi  1  e  2))  che  abbiano
esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,  in  data  antecedente  a  quella  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  scegliere,   in
alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo  di
cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. Sono  esclusi  dalla  previsione  di  cui  al  secondo
periodo  coloro  che  abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla
procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero  presentato  istanza  di
rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo  con  l'Agenzia
delle entrate a conclusione di dette procedure,  nonche'  i  soggetti
che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58. I soggetti  che  abbiano  presentato  istanza  di
accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  ovvero
istanza di rinnovo dei termini dell'accordo gia' sottoscritto  e  che
non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al  regime
agevolativo di cui  al  presente  articolo,  comunicano,  secondo  le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, la volonta' di rinunciare alla  procedura  di  accordo
preventivo o di rinnovo della stessa.
                               Art. 7
 
          Rifinanziamento ((del Fondo per l'incentivazione
                 della mobilita' a basse emissioni))
 
  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente  ripartizione,
che costituisce limite di spesa:
    a) 65 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2  )  per  chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;
    b) 20 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria  N1  nuovi
di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica,
di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, di cui euro  15  milioni  riservati  ai  veicoli  esclusivamente
elettrici;
    c) 10 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per  chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;
    d)  5  milioni  di  euro  ai  contributi  di   cui   all'articolo
73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 100 milioni di euro ((per  l'anno  2021)),  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17.
  ((2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili provvede alla concessione dei  contributi
di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera  b-bis),  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita' stabilite con il  decreto
di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A
tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020  e
a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  autorizzate  dall'articolo
74-bis, comma 3,  del  medesimo  decreto-legge,  sono  trasferite  su
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.))
Capo II
Misure urgenti in materia di lavoro

                            ((Art. 7 bis
 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporti
                   in condizioni di eccezionalita'
 
  1. All'articolo 10 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati  dagli
articoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse  per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, che puo'  essere  effettuato  integrando  il
carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque  in
numero non superiore a sei unita', fino al completamento della  massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo  62,  ma
nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato,  con
generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare  l'intera
superficie utile del piano di carico del veicolo o del  complesso  di
veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa  eccezionale
a  disposizione,  fatta  eccezione  per  gli  elementi  prefabbricati
compositi e le apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia
per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi
i casi la predetta massa complessiva non puo' essere superiore  a  38
tonnellate se si tratta di autoveicoli  isolati  a  tre  assi,  a  48
tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi,  a  86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a  sei  assi,  a  108
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso
di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108  tonnellate
effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il  decreto
di cui al comma 10-bis sono stabilite le  specifiche  tecniche  e  le
modalita'   indispensabili   per   il   rilascio    della    relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i  richiamati
limiti di massa possono essere superati nel  solo  caso  in  cui  sia
trasportato un unico pezzo indivisibile»;
  b) al comma 10, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
  c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
  «10-bis. Fermo quanto previsto dal comma  9-bis,  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare entro  il  30  aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'
della  classificazione  e  gestione  del   rischio,   nonche'   della
valutazione della  compatibilita'  dei  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita' con la conservazione  delle  sovrastrutture  stradali,
con  la  stabilita'  dei  manufatti  e   con   la   sicurezza   della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo  periodo
definiscono:
  a) le modalita' di verifica della compatibilita' del  trasporto  in
condizioni   di   eccezionalita'   con   la    conservazione    delle
sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei  manufatti  e  con  la
sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto  previsto  dalle
linee guida di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130;
  b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in
condizioni  di  eccezionalita'  per  massa  complessiva  fino  a  108
tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a  otto  assi  di
cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni  di
eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i  limiti  di
massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
  1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle  condizioni
delle sovrastrutture  stradali  e  della  stabilita'  dei  manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', che l'ente
e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad  effettuare,  anche  in
considerazione  del  numero  e  della  frequenza  dei  trasporti   in
condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione;
  2) le specifiche modalita' di  verifica  della  compatibilita'  del
trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione  delle
sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti;
  3) le  specifiche  modalita'  di  monitoraggio  e  controllo  delle
sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita',  differenziate  in  considerazione  del
numero  e  della   frequenza   dei   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita';
  4) le specifiche modalita' di transito del trasporto eccezionale».
  2. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 10,  comma  10-  bis,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma  1  del
presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile  2022,  continua
ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati  mediante  complessi  di
veicoli a otto assi, la disciplina  di  cui  al  citato  articolo  10
vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia  fino  alla
loro scadenza le autorizzazioni  alla  circolazione  gia'  rilasciate
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato  articolo
10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-  bis,
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
introdotto dal comma 1 del  presente  articolo,  l'autorizzazione  al
trasporto in condizioni  di  eccezionalita',  fermo  restando  quanto
previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo,
come modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  puo'  essere
rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva  di  38
tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi,  di
48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo  isolato  a  quattro
assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a
sei assi.))
                               Art. 8
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
 
  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole «Il periodo  trascorso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso»;
    b) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Dal
31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS
connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2  sono  finanziati  dallo
Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno
2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
eventi cronologicamente anteriori.»;
    c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
  «7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le  tutele
di cui al presente articolo, i datori di lavoro del  settore  privato
con obbligo previdenziale presso le  Gestioni  dell'INPS,  esclusi  i
datori di lavoro domestico, hanno diritto a un  rimborso  forfettario
per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti  non
aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.
Per ciascun anno solare, il rimborso e'  riconosciuto  al  datore  di
lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed e' previsto solo nei
casi in cui la prestazione lavorativa, durante  l'evento,  non  possa
essere svolta in modalita' agile. Il rimborso e'  erogato  dall'INPS,
per  un  importo  pari  a  euro   600,00   per   lavoratore,   previa
presentazione da parte del datore di lavoro di ((apposita domanda  in
via telematica)) corredata  da  dichiarazione  attestante  i  periodi
riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle
modalita' ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS.  L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi  dell'((articolo  71
del testo unico di cui al decreto)) del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori  di
lavoro, e' autorizzato all'acquisizione e  al  trattamento  dei  dati
sensibili   contenuti   nelle   certificazioni   mediche   e    nella
documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio  di
cui al presente comma e' riconosciuto nel  limite  massimo  di  spesa
complessivo pari a 188,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  dando
priorita' agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS  procede  al
((monitoraggio del rispetto dei limiti)) di spesa di cui al  presente
comma sulla base ((delle domande ricevute; qualora)) venga  raggiunto
il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
482 e' abrogato.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno
2021, mediante utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione
delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di  euro
per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.
                               Art. 9
 
                          Congedi parentali
 
  1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di
anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi
dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte  alla
durata della sospensione  dell'attivita'  didattica  o  educativa  in
presenza del figlio, alla durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del
figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta  dal
Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL)
territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto.
Il beneficio di cui al primo periodo e' riconosciuto ai  genitori  di
figli con disabilita' in situazione di gravita'  accertata  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  a
prescindere dall'eta' del figlio, per  la  durata  dell'infezione  da
SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la  durata  della  quarantena  del
figlio ovvero nel caso in  cui  sia  stata  disposta  la  sospensione
dell'attivita'  didattica  o  educativa  in  presenza  o  il   figlio
frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata
disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere
fruito in forma giornaliera od oraria.
  2. Per i periodi di astensione fruiti ai  sensi  del  comma  1,  e'
riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di  cui
al comma 7, un'indennita' pari al 50  per  cento  della  retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo  2001,
n.  151,  fruiti  dai  genitori  a  decorrere  dall'inizio  dell'anno
scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica  o
educativa  in  presenza  del  figlio  ovvero  di  sospensione   delle
attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale dei  quali  sia
stata disposta la chiusura, ((o di durata dell'infezione da SARSCoV-2
del figlio, o di durata)) della quarantena del figlio, possono essere
convertiti a domanda nel congedo  di  cui  al  comma  1  con  diritto
all'indennita'  di  cui  al  comma  2  e  non  sono   computati   ne'
indennizzati a titolo di congedo parentale.
  4. In caso di figli di eta' compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei
genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere  delle
condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal  lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'  riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto
alla conservazione del posto di lavoro.
  5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo  di  cui  ai
commi 1 e 4 oppure  non  svolge  alcuna  attivita'  lavorativa  o  e'
sospeso dal lavoro, l'altro genitore non  puo'  fruire  del  medesimo
congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori  di  anni
quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di  alcuna
delle stesse misure.
  6. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al  comma  1  e
per il periodo di cui al comma 9, ((nel limite di spesa)) di  cui  al
comma 7, per i figli conviventi minori  di  anni  quattordici,  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico  congedo,  per  il
quale  e'  riconosciuta  una  indennita',   per   ciascuna   giornata
indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato
secondo la base di calcolo utilizzata ai  fini  della  determinazione
dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita'  e'  estesa  ai
genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per
ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della  retribuzione
convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente  dalla  legge,   a
seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite
di spesa di 29,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Le  modalita'
operative per accedere ai benefici di cui al presente  articolo  sono
stabilite dall'INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'INPS
provvede al monitoraggio ((del rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma,)) comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
  8. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente  articolo,
e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.
  9. Le misure di cui al presente articolo si applicano  fino  al  31
dicembre 2021.
  10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
                            ((Art. 9 bis
 
Modifiche alla disciplina del fondo per la continuita' di  erogazione
  dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati
 
  1. L'articolo 12-bis  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 12-bis (Istituzione  di  un  fondo  per  genitori  lavoratori
separati  o  divorziati  al  fine  di  garantire  la  continuita'  di
erogazione dell'assegno di mantenimento). - 1. Al fine  di  garantire
al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio
e dei figli  minori,  nonche'  dei  figli  maggiorenni  portatori  di
handicap grave, conviventi,  che  non  abbia  ricevuto  l'assegno  di
mantenimento per inadempienza dovuta  all'incapacita'  a  provvedervi
del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto  e  che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha  cessato,
ridotto o sospeso la propria attivita' lavorativa a decorrere  dall'8
marzo 2020 per  una  durata  minima  di  novanta  giorni  o  per  una
riduzione del reddito di almeno il 30 per  cento  rispetto  a  quello
percepito nel 2019, e' istituito presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  un  fondo  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  1  si  provvede
all'erogazione di una parte o dell'intero  assegno  di  mantenimento,
fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del  genitore
in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilita'
stabilite con il decreto di cui al comma 3.
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  su  proposta  del  Ministro  per   le   pari
opportunita' e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e  della  giustizia,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per la verifica dei presupposti di cui al  comma  1  e  per
l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di  cui  al  comma  1,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  al  presente
articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».))
                               Art. 10
 
               Integrazione salariale per i lavoratori
            di Alitalia in amministrazione straordinaria
 
  1. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito  dei
lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo  79,  comma  4-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il  trattamento  di
integrazione sala riale di cui  all'articolo  7,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  puo'  essere  concesso  ai
lavoratori dipendenti ((di Alitalia - Societa' aerea italiana  Spa  e
di Alitalia Cityliner Spa)) in amministrazione straordinaria per  una
durata  complessiva  di  12  mesi.  Il  predetto   trattamento   puo'
proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attivita'  del
commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La  proroga
dei trattamenti di cui al presente comma e' riconosciuta  nel  limite
di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Il Fondo di solidarieta' per il settore del  trasporto  aereo  e
del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali n. 95269  del  7  aprile  2016,  ((pubblicato
nella))  Gazzetta  Ufficiale  ((n.  118  del  21  maggio  2016,))  e'
incrementato di 212,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  destinati
all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
                               Art. 11
 
          Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti
                      di integrazione salariale
 
  1. I  datori  di  lavoro  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  21  maggio  2021,  n.  69,  che  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per  i  lavoratori  in
forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di  cui
agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1°
ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalita' previste al comma
4. Per i trattamenti concessi ai sensi  del  presente  comma  non  e'
dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente
comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9  milioni
di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni  di  euro  per  i
trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni  di  euro  per  i
trattamenti di cassa  integrazione  in  deroga.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande.
  2. I datori di lavoro di cui  all'articolo  50-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106,  che  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per  i  lavoratori  in
forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli  articoli
19 e 20 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  per  una  durata
massima di nove settimane nel periodo tra  il  1°  ottobre  e  il  31
dicembre 2021, secondo le  modalita'  previste  al  comma  4.  Per  i
trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto  alcun
contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente  comma  sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per
l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di  spesa  di
cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga  che
e' stato raggiunto anche in  via  prospettica  il  limite  di  spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  3. Le tredici settimane dei trattamenti di  cui  al  comma  1  sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia'  interamente
autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui  all'articolo  8,
comma 2, del  decreto-legge  n.  41  del  2021,  decorso  il  periodo
autorizzato. Le nove settimane di  cui  al  comma  2  ((del  presente
articolo)) sono riconosciute ai datori di lavoro di cui  all'articolo
50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il  periodo
autorizzato.
  4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   fase   di   prima
applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  e'
fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  5. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la  possibilita'
di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo  22-quater,  comma
4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro e' tenuto  a
inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a
quello in cui e' collocato  il  periodo  di  integrazione  salariale,
oppure,  se  posteriore,  entro   il   termine   di   trenta   giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella  di  cui
al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali  termini,  il  pagamento
della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
  6. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma  7,  ((del
decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali e' garantita anche
l'erogazione  dell'assegno  ordinario  di  cui  al  comma   1,   sono
rideterminate  in  844  milioni  di  euro  e  le   risorse   di   cui
all'articolo)) 1, comma 303, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano  l'assegno
ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.
  7. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione
salariale. Ai medesimi  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei  dipendenti,  la  facolta'  di   recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  8. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  7  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22.  Sono  altresi'  esclusi
((dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui  al  comma
7)) i licenziamenti intimati in caso di fallimento,  quando  non  sia
previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta  la
cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto  per
uno  specifico  ramo  dell'azienda,  ((sono  esclusi  dalla  predetta
applicazione)) i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi
nello stesso.
  9. Il limite di spesa ((di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e  6)),
del decreto-legge n. 73 del 2021, e' incrementato di  80  milioni  di
euro per l'anno 2021.
  ((9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo  50-bis,  comma  6,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  e'  ulteriormente
incrementato di 100 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))
  10. Il limite di spesa di cui all'articolo  40-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 73 del 2021, e' rideterminato in 106 milioni di euro
per l'anno 2021.
  11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo
41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, e'  rideterminato  in
216 milioni di euro per l'anno 2021 ((e in 108 milioni)) di euro  per
l'anno 2022.
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a  878,4  milioni
di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 11
valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
    a) quanto a 456 milioni di  euro  per  l'anno  2021  mediante  le
economie derivanti dal comma 6;
    b) quanto a 245 milioni di  euro  per  l'anno  2021  mediante  le
economie derivanti dal comma 10;
    c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  quota
delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;
    d) quanto a 11,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2023  ai  sensi
dell'articolo 17.
  13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 200  milioni  di
euro per l'anno 2021.
  14. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  13  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17.
  ((15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo  15  giugno
2015, n. 81, il  quinto  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
disposizione di cui al periodo precedente ha  efficacia  fino  al  30
settembre 2022».))
  16. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 16.
    a) dopo il comma 251-bis, e' aggiunto il seguente:  «251-ter.  Ai
lavoratori di cui all'articolo 251-bis  che,  a  norma  del  medesimo
comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione
dell'indennita' di cui al comma 251, la stessa indennita' puo' essere
concessa in continuita' fino al 31 dicembre 2021.»;
    b) al comma 253, le  parole  «dei  commi  251  e  251-bis»,  sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 251, 251-bis e 251-ter».
  17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di  1,39
milioni di euro per l'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo  del  presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  58-bis,
comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019. n. 124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
                            ((Art. 11 bis
 
Misure in materia di termini procedurali relativi  ai  trattamenti  e
  assegni di integrazione salariale emergenziale
  1. I termini di decadenza per l'invio dei  dati  necessari  per  il
conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di  accesso
ai trattamenti  di  integrazione  salariale  collegati  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  scaduti  tra  il  31  gennaio  e  il  30
settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le  domande  gia'
inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  non   accolte,   sono   considerate   validamente
presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel
limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  limite
di spesa.
  2.  L'INPS  provvede  al   monitoraggio   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del comma 1 al fine  di  garantire  il  rispetto  del
limite di spesa ivi previsto.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa
relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.))
                            ((Art. 11 ter
 
                       Fondo Nuove Competenze
 
  1. Al fine di potenziare  gli  interventi  previsti  dal  PNRR,  le
risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresi' destinate a  favore
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per
essere utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 88,  comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita
l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle  risorse
del Fondo di cui all'articolo  88,  comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi  ai
contributi previdenziali e assistenziali  delle  ore  destinate  alla
formazione; le caratteristiche  dei  datori  di  lavoro  che  possono
presentare  istanza,  avendo  particolare  attenzione  a  coloro  che
operano  nei  settori  maggiormente  interessati  dalla   transizione
ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti  formativi.  Il
secondo e il terzo periodo del comma 324, nonche' i commi  da  325  a
328 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa
l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021,  n.  125,  sono  attuati  nell'ambito  del  programma
Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione  5,
Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma
1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con decisione  del  Consiglio  ECOFIN
del 13 luglio 2021.))
                               Art. 12
 
         Disposizioni in materia di mobilita' del personale
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «servizio
sanitario nazionale», sono inserite le seguenti: «e degli enti locali
con un numero di dipendenti a tempo  indeterminato  non  superiore  a
100»;
    b) al comma 1.1. il primo periodo e' soppresso.
  ((1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso
le amministrazioni titolari di interventi previsti nel  PNRR,  ovvero
nel  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  si  applicano
fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma  5-bis
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.))
                            ((Art. 12 bis
 
         Disposizioni in materia di formazione specialistica
                        del personale medico
 
  1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, dopo le parole: «Le aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «nonche' le
strutture  sanitarie  private  accreditate,  appartenenti  alla  rete
formativa,»;
  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le strutture
private accreditate di cui al primo periodo, la facolta' assunzionale
e' limitata agli specializzandi che  svolgono  l'attivita'  formativa
presso le medesime strutture»;
  c) al quarto periodo, dopo le parole: «alle attivita' assistenziali
svolte, si applicano»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  per  quanto
riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario  nazionale,»  e
dopo le parole: «del Servizio sanitario nazionale» sono  aggiunte  le
seguenti: «e, per quanto  riguarda  le  strutture  sanitarie  private
accreditate, le  disposizioni  dei  rispettivi  contratti  collettivi
nazionali di lavoro della dirigenza».))
                            ((Art. 12 ter
 
        Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13
                  della legge 30 marzo 1971, n. 118
 
  1. Il requisito dell'inattivita' lavorativa previsto  dall'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n.  118,  deve  intendersi  soddisfatto
qualora l'invalido parziale svolga  un'attivita'  lavorativa  il  cui
reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies
del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,   per   il
riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.))
                          ((Art. 12 quater
 
                       Assunzione di personale
                per l'Accademia nazionale dei Lincei
 
  1.  Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze   di   servizio   di
particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuita' e lo
sviluppo delle attivita' istituzionali in  relazione  agli  effettivi
fabbisogni, l'Accademia nazionale dei Lincei e' autorizzata,  per  il
biennio 2022-2023,  a  bandire  procedure  concorsuali  pubbliche  e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali  previste
a legislazione vigente e con corrispondente incremento della  vigente
dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari
a 5 unita', di cui 3 di area C, posizione economica C1, e 2  di  area
B,  posizione  economica  B1.  Per  l'espletamento  delle   procedure
concorsuali di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa  pari  a
euro 58.000, a cui si provvede nei limiti delle  risorse  disponibili
presenti nel bilancio dell'Accademia nazionale dei Lincei.
  2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del  comma  1,
pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e  a  euro  248.548  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.))
                         ((Art. 12 quinquies
 
          Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo
       dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale
 
  1. Le imprese, residenti in Italia e  costituite  da  non  piu'  di
sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un  anno,
come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in  proporzione
uguale o superiore  a  due  terzi  della  forza  lavoro  complessiva,
lavoratori  con  disturbi  dello  spettro  autistico  ed   esercitano
attivita' d'impresa al fine dell'inserimento  lavorativo  di  persone
con disturbi dello spettro autistico di  cui  alla  legge  18  agosto
2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai  sensi
dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. La  retribuzione  dei  lavoratori  assunti  da  una  start-up  a
vocazione sociale e' costituita da una  parte  che  non  puo'  essere
inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello  di
inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e  da  una  parte
variabile,  consistente  in  trattamenti  collegati  a  obiettivi   o
parametri di rendimento concordati  tra  le  parti.  La  retribuzione
percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto
dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione  del
reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia  ai  fini
fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o  della
pensione di invalidita', ove percepiti dal  lavoratore,  soggetti  ai
limiti  di  reddito  di  cui  al   decreto   annuale   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  sospesa  per  il  periodo   di
assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica
tempestivamente  all'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale
(INPS)  la  variazione  della  propria  situazione  reddituale,   per
attivare la procedura di sospensione, pena la perdita  del  beneficio
di cui al presente comma e  il  versamento  contestuale  delle  somme
indebitamente  percepite.   L'INPS,   accertata,   su   comunicazione
dell'interessato,  la  sussistenza  dei  requisiti   reddituali   per
percepire l'assegno o la pensione  di  invalidita',  al  termine  del
periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a  partire
dal mese successivo al  termine  del  contratto  di  assunzione.  Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  definite   le   modalita'
attuative del presente comma.
  3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attivita' di impresa della
start-up a vocazione  sociale  non  sono  imponibili  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di  inizio
di attivita'.
  4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3
e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali.
  5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del  17  giugno  2014,  ai  datori  di  lavoro  e'
concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei  mesi  e
nella misura del  70  per  cento  della  retribuzione  mensile  lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni  lavoratore  con  disturbi
dello spettro autistico  assunto  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato.  L'incentivo  e'  corrisposto  al  datore  di   lavoro
mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.  Con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  sono  adottate  le
modalita' di attuazione del presente comma.
  6. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  5,22
milioni di euro per l'anno 2022, 6,69  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro  per
l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni  di
euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per  l'anno  2028,  14,16
milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni  di  euro  per  l'anno
2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al  lavoro
dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12  marzo  1999,  n.
68.))
Capo III
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

                               Art. 13
 
                  Disposizioni in materia di salute
                  e sicurezza nei luoghi di lavoro
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e
puo' essere convocato anche su  richiesta  dell'ufficio  territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»;
    b) all'articolo 8:
      1) al comma 1:
        1.1. le parole «e  per  indirizzare»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  per  programmare  e  valutare,  anche  ai   fini   del
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale,»;
        1.2.  le  parole:  «negli  attuali»  sono  sostituite   dalla
seguente: «nei»;
        1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di
vigilanza alimentano  un'apposita  sezione  del  Sistema  informativo
dedicata  alle  sanzioni   irrogate   nell'ambito   della   vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.»;
      2) al comma 2:
        2.1. le parole «Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
        2.2.  dopo  le  parole  «dal  Ministero  dell'interno,»  sono
inserite  le  seguenti:  «dal  Dipartimento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,»;
        2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
        2.4.  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:
«Ulteriori amministrazioni potranno essere  individuate  con  decreti
adottati ai sensi del comma 4.»;
      3)  il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.   L'INAIL
garantisce  le  funzioni  occorrenti   alla   gestione   tecnica   ed
informatica del SINP e  al  suo  sviluppo,  nel  rispetto  di  quanto
disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016)), e  dal  decreto  legislativo  10
agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento  dei
dati secondo quanto previsto ((dal codice in  materia  di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196.)) L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza,  e
all'Ispettorato nazionale del lavoro i  dati  relativi  alle  aziende
assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli  sotto  la
soglia  di   indennizzabilita',   e   alle   malattie   professionali
denunciate.»;
      4) al comma 4,  primo  periodo,  le  parole  da  «Ministro  del
lavoro» fino  a  «pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale» e le parole  «da  adottarsi  entro  180  giorni
dalla  ((data  dell'entrata  in   vigore))   del   presente   decreto
legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti:  «sono
definiti i criteri e»;
      5) dopo il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Per
l'attivita' di coordinamento e sviluppo del  SINP,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare,  acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il
coordinamento del sistema informativo nazionale  per  la  prevenzione
(SINP), istituito ai sensi dell'((articolo 5 del regolamento  di  cui
al decreto)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del
Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La partecipazione
delle parti sociali al  Sistema  informativo  avviene  attraverso  la
periodica consultazione in ordine ai flussi  informativi  di  cui  al
comma 6.»;
    c) all'articolo 13:
      1) al  comma  1,  dopo  le  parole  «e'  svolta  dalla  azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio»  sono   aggiunte   le
seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»;
      2) il comma 2 e' abrogato;
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La  vigilanza  di
cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento
di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito  della
programmazione regionale realizzata  ai  sensi  dell'articolo  7,  le
aziende  sanitarie  locali  e  l'Ispettorato  nazionale  del   lavoro
promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di  vigilanza
esercitata da tutti gli organi di  cui  al  presente  articolo.  Sono
adottate le conseguenti modifiche al  ((decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»;))
      4) al comma 6:
        4.1. dopo le parole «L'importo delle somme  che  l'ASL»  sono
inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale del lavoro»  ((e  la
parola: «ammette» e' sostituita dalla seguente: «ammettono»;))
        4.2.  le  parole   «l'apposito   capitolo   regionale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «rispettivamente,  l'apposito  capitolo
regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
        4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti  di  prevenzione
delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»;
      5)  dopo  il  comma  7  e'  aggiunto   il   seguente:   «7-bis.
L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare,  entro  il
30 giugno di ogni anno al  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per la trasmissione al Parlamento,  una  relazione  analitica
sull'attivita' svolta in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  del
lavoro irregolare e  che  dia  conto  dei  risultati  conseguiti  nei
diversi  settori  produttivi  e  delle   prospettive   di   sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di
lavoro.»;
    d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il  contrasto
del lavoro irregolare e per la tutela della salute  e  sicurezza  dei
lavoratori). - 1.  Ferme  restando  le  attribuzioni  previste  dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al
fine di far cessare il ((pericolo per la salute)) e la sicurezza  dei
lavoratori,   nonche'   di   contrastare   il   lavoro    irregolare,
l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta  un  provvedimento   di
sospensione,  quando  riscontra  che  almeno  il  10  per  cento  dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al  momento
dell'accesso   ispettivo,   senza   preventiva    comunicazione    di
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ((ovvero  inquadrato   come
lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste
dalla normativa,)) nonche', a prescindere dal settore di  intervento,
in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza  del  lavoro  di  cui  all'Allegato  I.  ((Con  riferimento
all'attivita'  dei  lavoratori  autonomi  occasionali,  al  fine   di
svolgere attivita' di monitoraggio e  di  contrastare  forme  elusive
nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio  dell'attivita'
dei  suddetti  lavoratori  e'  oggetto  di  preventiva  comunicazione
all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da
parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano
le modalita' operative di cui all'articolo 15, comma 3,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015,  n.  81.  In  caso  di  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  secondo  periodo  si   applica   la   sanzione
amministrativa da euro 500  a  euro  2.500  in  relazione  a  ciascun
lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa  o  ritardata
la comunicazione. Non si applica  la  procedura  di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.))  Il
provvedimento di sospensione e'  adottato  in  relazione  alla  parte
dell'attivita'  imprenditoriale  interessata  dalle   violazioni   o,
alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata  dai  lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato  I.
Unitamente al provvedimento di  sospensione  l'Ispettorato  nazionale
del lavoro puo' imporre specifiche  misure  atte  a  far  cessare  il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori  durante  il
lavoro.
  2.  ((Per  tutto  il  periodo  di  sospensione  e'  fatto   divieto
all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e  con  le
stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.)) A tal fine  il
provvedimento di sospensione e' comunicato all'((Autorita'  nazionale
anticorruzione (ANAC) e al Ministero)) delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, per gli aspetti di  rispettiva  competenza  al
fine dell'adozione da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita'  sostenibili  del  provvedimento  interdittivo.  ((Il
datore di lavoro e'  tenuto  a  corrispondere  la  retribuzione  e  a
versare i relativi contributi ai lavoratori interessati  dall'effetto
del provvedimento di sospensione.))
  3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui
al  comma  1  per  il  tramite  del   proprio   personale   ispettivo
nell'immediatezza degli  accertamenti  nonche',  su  segnalazione  di
altre  amministrazioni,  entro  sette  giorni  dal  ricevimento   del
relativo verbale.
  4. I provvedimenti di cui al comma 1,  per  le  ipotesi  di  lavoro
irregolare, non trovano applicazione nel caso in  cui  il  lavoratore
risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso  di  sospensione,
gli effetti della stessa possono essere  fatti  decorrere  dalle  ore
dodici del  giorno  lavorativo  successivo  ovvero  dalla  cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non  puo'  essere  interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo  imminente  o  di
grave rischio per la salute dei lavoratori  o  dei  terzi  o  per  la
pubblica incolumita'.
  5. ((Ai provvedimenti di cui al presente articolo)) si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6.   Limitatamente   ai   provvedimenti   adottati   in   occasione
dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,
provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o  le  altre  amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni  in  materia  di  prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco, il quale procede ai sensi  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  7. In materia di prevenzione incendi, in ragione  della  competenza
esclusiva  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ((prevista
dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano)) le disposizioni
di cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139.
  8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai  servizi  ispettivi
delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia
di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
  9.  E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte
dell'amministrazione che lo ha adottato:
    a)  la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da  altra  documentazione  obbligatoria  anche  sotto  il
profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
    b) l'accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di
lavoro nelle ipotesi di violazioni della  disciplina  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
    c) la rimozione delle  conseguenze  pericolose  delle  violazioni
nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
    d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una  somma
aggiuntiva pari a 2.500 euro ((qualora siano impiegati fino a  cinque
lavoratori)) irregolari e pari a 5.000 euro qualora  siano  impiegati
piu' di cinque lavoratori irregolari;
    e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma
aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato  I
con riferimento a ciascuna fattispecie.
  10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e)  del  comma  9
sono raddoppiate nelle ipotesi in cui,  nei  cinque  anni  precedenti
alla adozione  del  provvedimento,  la  medesima  impresa  sia  stata
destinataria di un provvedimento di sospensione.
  11.  Su  istanza  di  parte,  fermo  restando  il  rispetto   delle
condizioni di  cui  al  comma  9,  la  revoca  e'  altresi'  concessa
subordinatamente  al  pagamento  del  venti  per  cento  della  somma
aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per
cento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato.
  12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali,
civili e amministrative vigenti.
  13. Ferma  restando  la  destinazione  della  percentuale  prevista
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, l'importo delle somme  aggiuntive  di  cui  al  comma  9,
lettere d) ed e), integra, in funzione  dell'amministrazione  che  ha
adottato  i  provvedimenti  di  cui   al   comma   1,   il   bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale
ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi
di  lavoro  svolta  dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o   dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
  14. Avverso  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  adottati  per
l'impiego   di   lavoratori   senza   preventiva   comunicazione   di
instaurazione del rapporto di lavoro e'  ammesso  ricorso,  entro  30
giorni, all'Ispettorato interregionale  del  lavoro  territorialmente
competente, il quale si pronuncia nel  termine  di  30  giorni  dalla
notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale  ultimo  termine  ((il
provvedimento di sospensione perde efficacia.))
  15. Il datore di lavoro  che  non  ottempera  al  provvedimento  di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto  fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in  materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e  con  l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare.
  16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle
contravvenzioni, accertate ai sensi del  comma  1,  a  seguito  della
conclusione della procedura di prescrizione prevista  dagli  articoli
20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,  comporta
la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo  restando,  ai
fini della verifica dell'ottemperanza  alla  prescrizione,  anche  il
pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;
  ((d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b)  e'  inserita
la seguente:
  «b-bis) individuare il preposto o i  preposti  per  l'effettuazione
delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 19.  I  contratti  e
gli accordi  collettivi  di  lavoro  possono  stabilire  l'emolumento
spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al
precedente periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno  a
causa dello svolgimento della propria attivita'»;
  d-ter) all'articolo 19, comma 1:
  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  «a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte  dei  singoli
lavoratori dei loro obblighi di  legge,  nonche'  delle  disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e  di  uso  dei
mezzi di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di  protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso  di  rilevazione  di
comportamenti non conformi alle disposizioni e  istruzioni  impartite
dal datore di  lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini  della  protezione
collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento
non conforme for- nendo le necessarie indicazioni  di  sicurezza.  In
caso  di  mancata  attuazione  delle  disposizioni  impartite  o   di
persistenza   dell'inosservanza,   interrompere    l'attivita'    del
lavoratore e informare i superiori diretti»;
  2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
  «f-bis) in caso di rilevazione di  deficienze  dei  mezzi  e  delle
attrezzature di lavoro e di  ogni  condizione  di  pericolo  rilevata
durante la vigilanza,  se  necessario,  interrompere  temporaneamente
l'attivita' e,  comunque,  segnalare  tempestivamente  al  datore  di
lavoro e al dirigente le non conformita' rilevate»;
  d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  «8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di  attivita'  in  regime  di
appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori
devono indicare espressamente al  datore  di  lavoro  committente  il
personale che svolge la funzione di preposto»;
  d-quinquies) all'articolo 37:
  1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro  il
30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  adotta  un
accordo nel quale provvede  all'accorpamento,  alla  rivisitazione  e
alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia
di formazione, in modo da garantire:
  a) l'individuazione della durata,  dei  contenuti  minimi  e  delle
modalita' della  formazione  obbligatoria  a  carico  del  datore  di
lavoro;
  b)  l'individuazione  delle  modalita'  della  verifica  finale  di
apprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di  tutti  i  percorsi
formativi e di aggiornamento  obbligatori  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche  di  efficacia
della   formazione   durante   lo   svolgimento   della   prestazione
lavorativa»;
  2)  al  comma  5  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso  corretto  e
in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze,
dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l'addestramento
consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure  di
lavoro in  sicurezza.  Gli  interventi  di  addestramento  effettuati
devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;
  3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. Il  datore  di  lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti  ricevono
un'adeguata e specifica formazione e un  aggiornamento  periodico  in
relazione ai propri compiti in materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro, secondo quanto previsto  dall'accordo  di  cui  al  comma  2,
secondo periodo»;
  4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
  «7-ter.  Per  assicurare  l'adeguatezza  e  la  specificita'  della
formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei  preposti  ai  sensi
del comma 7, le relative attivita'  formative  devono  essere  svolte
interamente con modalita' in presenza e devono  essere  ripetute  con
cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario
in ragione dell'evoluzione  dei  rischi  o  all'insorgenza  di  nuovi
rischi»));
    e) all'articolo 51:
      1) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il
Ministero del lavoro ((e  delle  politiche  sociali))  istituisce  il
repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri
identificativi, ((sentite le associazioni  sindacali  dei  datori  di
lavoro e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale per il settore  di  appartenenza,  entro  centottanta
giorni   dalla   data   di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione.»));
      2) il comma 8-bis e' sostituito dai seguenti:
  «8-bis. Gli  organismi  paritetici  comunicano  annualmente,  ((nel
rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016  (regolamento
generale sulla protezione dei dati-GDPR),)) all'Ispettorato nazionale
del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
    a) alle imprese che hanno  aderito  al  sistema  degli  organismi
paritetici e a quelle che  hanno  svolto  l'attivita'  di  formazione
organizzata dagli stessi organismi;
    b)  ai   rappresentanti   dei   lavoratori   per   la   sicurezza
territoriali;
    c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
  8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai  fini  della
individuazione di criteri di  priorita'  nella  programmazione  della
vigilanza   e   di   criteri   di   premialita'   nell'ambito   della
determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. ((Per la
definizione dei suddetti criteri si tiene  conto  del  fatto  che  le
imprese facenti parte degli organismi  paritetici  aderiscono  ad  un
sistema paritetico volontario  che  ha  come  obiettivo  primario  la
prevenzione sul luogo di lavoro»;
  e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: «entro il  31  dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
  e-ter) all'articolo 55, comma 5:
  1) alla lettera c), dopo le parole: «commi 1, 7,»  e'  inserita  la
seguente: «7- ter,»;
  2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500  a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere  a),
b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi  2,  3,  primo  periodo,  e
8-bis»;
  e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: «ed  f)»
sono sostituite dalle seguenti: «, f) e f-bis)»;
  e-quinquies) all'articolo 79, comma  2-bis,  dopo  le  parole:  «1°
giugno 2001» sono aggiunte le seguenti: «, aggiornato con le edizioni
delle norme UNI piu' recenti»;
  e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera
f) del presente comma, e' premesso il seguente:
  «1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di  cui  al
comma  1   la   trasmettono   alla   cassa   edile   territorialmente
competente»));
    f) all'articolo 99, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una  apposita
banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma
l'interoperabilita' con le banche dati  esistenti.  Con  decreto  del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono  individuate  le
modalita' tecniche, la data  di  effettivo  avvio  dell'alimentazione
della banca dati e le modalita' di  condivisione  delle  informazioni
con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;
    g)  l'Allegato  I  e'  sostituito  dall'Allegato  I  al  presente
decreto.
  ((1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, le parole: «somme aggiuntive di cui all'articolo
14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9,  lettere
d) ed e)»)).
  2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1,
lettera  c),  numero  1),  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   e'
autorizzato,  per  il  biennio  2021-  2022,  a   bandire   procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto
di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione   vigente   e   con
corrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,   un
contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita' da  inquadrare
nell'Area terza, posizione economica F1, ((del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali)). A tal  fine  e'
autorizzata la spesa di  euro  22.164.286  per  il  2022  e  di  euro
44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni  di  cui
al presente comma, nonche' di euro 9.106.800 per il 2022  e  di  euro
6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse
alle medesime assunzioni, nonche' di euro 1.500.000 per  il  2022  in
relazione alle spese relative allo svolgimento e  alla  gestione  dei
concorsi pubblici.
  3. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione
delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale  e
sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma
dei  carabinieri  di  cui  all'articolo  826,  comma  1,  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita'  in  soprannumero  rispetto
all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, le parole:  «570  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «660 unita'»;
    b) alla lettera b), il numero «6»  e'  sostituito  dal  seguente:
«8»;
    c) la lettera c) e' abrogata;
    d) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)  ispettori:
246»;
    e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  «f)  appuntati  e
carabinieri: 229».
  5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica,  l'Arma
dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle  ordinarie
facolta'  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di   unita'   di
personale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45  unita'
del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per  l'anno  2022,
euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024,  euro
4.544.998 per l'anno 2025,  euro  4.595.330  per  l'anno  2026,  euro
4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal
2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a
decorrere dall'anno 2033.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a  45.329.374
euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro  per  l'anno  2023,  65.513.994
euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro  per  l'anno  2025,  65.780.701
euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro  per  l'anno  2027,  65.898.783
euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031,  65.951.795  euro  per
l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  si
provvede ((ai sensi dell'articolo 17.))
                            ((Art. 13 bis
 
Disposizioni in materia di interventi strutturali e  di  manutenzione
  per la sicurezza delle istituzioni scolastiche
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche  sono  esentati  da
qualsiasi responsabilita' civile,  amministrativa  e  penale  qualora
abbiano tempestivamente richiesto gli  interventi  strutturali  e  di
manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza
dei  locali  e  degli  edifici  assegnati,  adottando  le  misure  di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione  vigente.  In  ogni  caso  gli  interventi
relativi  all'installazione  degli  impianti  e  alla  loro  verifica
periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti  ad
aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche
nonche' ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti  delle  sedi
delle istituzioni scolastiche restano a  carico  dell'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,  alla  loro
fornitura e manutenzione.  Qualora  i  dirigenti,  sulla  base  della
valutazione svolta con la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia,
rilevino la sussistenza di un pericolo  grave  e  immediato,  possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo  dei  locali  e  degli
edifici   assegnati,   nonche'   ordinarne   l'evacuazione,   dandone
tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai  sensi  delle
norme  o  delle  convenzioni   vigenti,   alla   loro   fornitura   e
manutenzione,  nonche'  alla   competente   autorita'   di   pubblica
sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli
articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
  3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione  dei
rischi strutturali degli  edifici  e  l'individuazione  delle  misure
necessarie   a    prevenirli    sono    di    esclusiva    competenza
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni
vigenti,  alla  loro  fornitura  e  manutenzione.  Il  documento   di
valutazione  di  cui  al   comma   2   e'   redatto   dal   dirigente
dell'istituzione   scolastica   congiuntamente    all'amministrazione
tenuta, ai sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,  alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro  dell'istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  stabilisce  le  modalita'  di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici»)).
Capo IV
Misure finanziarie urgenti

                               Art. 14
 
Disposizioni  urgenti  per  l'adempimento  di  obblighi   europei   e
  internazionali e per la  liquidazione  degli  enti  dipendenti  dal
  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  senza  soluzione  di
continuita' delle  trasmissioni  della  San  Marino  RTV  S.p.A.,  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
autorizzato  a  erogare,  ad  integrazione  del  contributo  di   cui
all'Accordo di  collaborazione  in  materia  radiotelevisiva  fra  il
Governo della Repubblica italiana e il Governo  della  Repubblica  di
San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato  e
reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre  2015,  n.  164,  un
contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a
2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno  2022,  a
1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno  2024,  a
1.769.431 euro per  l'anno  2025  e  a  1.839.431  euro  a  decorrere
dall'anno  2026.   L'erogazione   del   contributo   addizionale   e'
condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre
2021, a favore dell'Italia dei canali 7,  26,  30,  51,  12B  e  12C,
assegnati alla Repubblica di San  Marino  ai  sensi  dell'Accordo  di
Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.  Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma   e'
autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di  1.613.431
euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431
euro per l'anno  2024,  di  1.769.431  euro  per  l'anno  2025  e  di
1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. Per  gli  adempimenti  connessi  alla  presidenza  italiana  del
Consiglio d'Europa e  in  attuazione  dello  Statuto  della  predetta
organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e  reso
esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, e' autorizzata
la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di  euro  1,5  milioni
per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, ((pari a)) 2.219.431  euro
per l'anno 2021, 3.113.431 euro  per  l'anno  2022  ((e  a  1.839.431
euro))   a   decorrere   dall'anno   2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. I debiti derivanti  da  rapporti  di  lavoro,  anche  atipici  o
occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa  e  l'Oriente  sono
posti in capo al Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo  stato
passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalita' di
cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro  2  milioni  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro  per  l'anno
2021,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  5.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Le promozioni da attribuire ai  primi  cappellani  militari
capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza  nell'organico  dei
secondi cappellani militari capo, come  fissato  dall'articolo  1546,
comma 1, ((lettera a) ))»;
    b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Fino  al  collocamento  in  congedo  dei  terzi  cappellani
militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al  raggiungimento  del
numero complessivo di unita' dei  secondi  cappellani  militari  capo
fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a),  le  immissioni  dei
cappellani  militari   sono   determinate   nel   limite   dell'onere
finanziario complessivo teorico a regime.
  3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento  del
numero complessivo di unita' dei secondi  cappellani  militari  capo,
fissato dall'articolo  1546,  comma  1,  lettera  a),  non  ha  luogo
l'avanzamento dei primi cappellani militari capo.
  3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano  le  promozioni  a
terzo cappellano militare capo.
  3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani  militari
non sono attribuite le  maggiorazioni  delle  indennita'  di  impiego
operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n.  78,  a  esclusione  di
quelle di  cui  all'articolo  4,  e  delle  indennita'  per  servizio
d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e  successive
modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla  data  del  21
maggio 2021,  che  percepiscono  l'indennita'  di  impiego  operativo
ovvero l'indennita' per servizio di istituto  superiore,  di  importo
superiore all'indennita' di cui all'articolo 2 della legge  23  marzo
1983, n. 78, la differenza e' attribuita sotto forma  di  assegno  ad
personam riassorbibile con i  futuri  incrementi  dell'indennita'  di
impiego operativo di base.».
  6. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge  6  agosto  2021,  n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «15 ottobre 2021» sono sostituire dalle seguenti «31
dicembre 2021»;
    b) dopo le parole ((«9-quater»)), sono aggiunte le seguenti  ((«,
nonche' 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies»)).
                               Art. 15
 
Proroga ((dell'incremento di  personale  per  l'operazione))  «Strade
  sicure»  e  misure  urgenti  per  il  presidio  del  territorio  in
  occasione del vertice G-20
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,  l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2021.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui  euro
1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 3.830.070  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale.
  3. Al fine di potenziare i dispositivi della cornice  di  sicurezza
connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di  Governo
dei Paesi appartenenti al G-20, il  contingente  di  personale  delle
Forze armate di cui  all'articolo  l,  comma  1023,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di ulteriori  400  unita'.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
  4. Per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata la  spesa  di  euro
309.159 per  l'anno  2021  per  il  personale  di  cui  al  comma  74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Al  fine  di  assicurare  la  necessaria  cornice  di  sicurezza
marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato  e
di Governo dei Paesi appartenenti al G-20,  attraverso  l'impiego  di
assetti aeronavali della Difesa, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.659.477 ((per l'anno 2021)).
  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
                            ((Art. 15 bis
 
Misure urgenti in favore  degli  iscritti  agli  enti  di  previdenza
  obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,
  e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
 
  1.  Gli  enti  di  previdenza  obbligatoria,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, con delibera degli organi competenti corredata
di  una  nota  che  specifichi  e  garantisca  l'equilibrio   tecnico
finanziario  dell'ente  mediante  compensazione  con   corrispondente
riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali
e previo parere positivo dei Ministeri  vigilanti  da  rendere  entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono  adottare
iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino
in condizioni di quarantena o  di  isolamento  su  indicazione  delle
autorita'  sanitarie  ovvero  che  abbiano  subito   una   comprovata
riduzione della propria attivita' per effetto di emergenze  sanitarie
o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti.))
Capo V
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 16
 
Misure urgenti per l'anticipo di spese  nell'anno  corrente,  nonche'
  per la finanza regionale e il riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
  comunale
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.300  milioni  di
euro nell'anno 2021.
  2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di
Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95
e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di  200
milioni di euro.
  3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle
capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementata
di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  ((3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la  capacita'
amministrativa delle pubbliche  amministrazioni,  le  amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le  regioni  e  gli
enti locali, possono utilizzare  le  graduatorie  ancora  vigenti  di
concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi  anche
da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse
nel limite delle assunzioni effettuabili  ai  sensi  della  normativa
assunzionale vigente.))
  4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per  gli
anni 2022 e successivi e' attribuito alla  regione  per  l'anno  2021
l'importo di 66,6 milioni di euro, a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  da
destinare alla compensazione degli  svantaggi  strutturali  derivanti
dalla condizione di insularita'.
  5.  In  attuazione  dell'accordo  sottoscritto  tra   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente  della  regione  Friuli
Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per  gli  anni  2022  e
successivi, e' attribuito alla regione per l'anno 2021  l'importo  di
66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui  all'articolo  1,
comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto  importo
puo' essere compensato con il contributo alla  finanza  pubblica  per
l'anno 2021.
  6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la ((Regione siciliana)) in materia di finanza pubblica per
gli anni 2022 e successivi per l'anno 2021 e' attribuito alla regione
l'importo di 66,8 milioni di euro, a  valere  sulle  risorse  di  cui
dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze, la regione ((Trentino-Alto Adige)) e  le  province  autonome
((di Trento e di Bolzano)) in materia di  finanza  pubblica  per  gli
anni 2022 e successivi, la  somma  spettante,  a  titolo  definitivo,
((alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento  alle
entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con  vincita  in
denaro di natura non tributaria per  gli  anni  antecedenti  all'anno
2022 e' pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento
e a 100 milioni di euro per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  da
attribuire nell'anno 2021.))
  8. L'attribuzione delle risorse di  cui  ai  commi  da  4  a  7  e'
subordinata   all'effettiva   sottoscrizione   degli   Accordi    ivi
richiamati.
  ((8-bis. Al fine di accompagnare  il  processo  di  efficientamento
della riscossione delle entrate  proprie,  ai  comuni  della  Regione
siciliana e' destinato un contributo di natura corrente,  nel  limite
complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.))
  ((8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono  raggruppati  in  fasce
sulla base del  rapporto  tra  le  previsioni  definitive  del  Fondo
crediti di  dubbia  esigibilita'  di  parte  corrente  e  le  entrate
correnti  dell'esercizio  finanziario  2019,  assegnando  a  ciascuna
fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al  comma
8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i  quali
il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per  cento;  b)  20  per
cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il  rapporto  sia
compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento  alla  fascia
comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre  il  9,6  per
cento; d) 5 per cento  alla  fascia  comprendente  i  comuni  che  si
trovano in condizione di dissesto  finanziario,  o  che  hanno  fatto
ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi  di
cui alle lettere da a) a c),  e  individuando,  all'interno  di  ogni
singola  fascia,  il  contributo  spettante  a  ciascun   comune   in
proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre  2019,  al
netto dei contributi di cui  all'articolo  52  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58.
  8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter,  da  destinare  alla
riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  sulla  base  dei  rendiconti  2019
inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche
su dati di preconsuntivo, e non puo' essere superiore al disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre  2019.  A  seguito  dell'utilizzo  del
contributo,   l'eventuale   maggiore   ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione,  applicato  al  primo  esercizio  del  bilancio   di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo'  non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
  8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo  di  citta'  metropolitana
con disavanzo pro capite superiore a  euro  700  e'  riconosciuto  un
contributo complessivo di 150  milioni  di  euro  nell'anno  2021  da
ripartire in proporzione all'entita' del predetto disavanzo, al netto
dei  contributi  assegnati  nel  2021  di  cui  all'articolo  53  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al  comma  775  dell'articolo  1
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   all'articolo   52   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e  all'articolo  38,  comma
1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo
del  disavanzo  pro  capite,  si  fa  riferimento  al  disavanzo   di
amministrazione  risultante  dai  rendiconti   2020   o   dall'ultimo
rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo,  ridotto
dei  contributi  di  cui  al   periodo   precedente   assegnati   per
l'annualita'  2021.  Il  contributo  di  cui  al  primo  periodo,  da
destinare alla riduzione del disavanzo,  e'  ripartito  entro  cinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A seguito  dell'utilizzo
del  contributo,  l'eventuale  maggiore  ripiano  del  disavanzo   di
amministrazione,  applicato  al  primo  esercizio  del  bilancio   di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo'  non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
  8-sexies. Il contributo di cui ai  commi  8-bis  e  8-quinquies  e'
iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della  gestione
provvisoria.  Le  relative  variazioni  di  bilancio  possono  essere
deliberate sino al 31 dicembre 2021,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 175, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione
di 600 milioni di euro quale contributo statale a  titolo  definitivo
alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza  rappresentate
dalle  regioni  e  dalle  province  autonome   nell'anno   2021.   Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le
province  autonome,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale  al  finanziamento  sanitario   corrente,   secondo   una
ripartizione da definire sulla base di apposita  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  da  adottare  entro  il  31
dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  provvede
all'erogazione alle regioni e alle province autonome  delle  relative
spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome
a  valere  sul  fondo  di  cui  al  primo  periodo  concorrono   alla
valutazione  dell'equilibrio  finanziario   per   l'anno   2021   dei
rispettivi servizi sanitari.
  8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, si  interpretano  nel  senso  che  le  autonomie
speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per
gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti
in  materia  di  compartecipazione  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria corrente, nonche' alle  condizioni  di  erogabilita'  delle
somme  ivi  previste.  Il  finanziamento  e'  erogato  per  stati  di
avanzamento delle attivita' secondo  il  cronoprogramma  approvato  e
verificato dal Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione
dei  livelli  essenziali  di   assistenza.   In   caso   di   mancato
completamento delle attivita' di cui  al  medesimo  articolo  29  nel
termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal
diritto al finanziamento per la quota non maturata che,  con  decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, e' riassegnata alle regioni e alle province autonome
che abbiano completato le attivita' di cui allo stesso  articolo  29,
per quota d'accesso al fabbisogno  sanitario  standard  dell'anno  di
riferimento.
  8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute  una
relazione  dettagliata,  attestante  le   prestazioni   assistenziali
destinate  a  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  Entro  il  31
dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la  coerenza  delle
informazioni contenute nella  predetta  relazione  con  le  attivita'
assistenziali  previste  dalla  normativa  citata,  con   particolare
riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa,  favorito  dal
progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari  regionali
dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   dal    previsto
rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla  base
delle risultanze della verifica operata dal Ministero  della  salute,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
rendere disponibili per i  rispettivi  servizi  sanitari  le  risorse
correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021  previste  dalla
normativa citata, per  tutte  le  attivita'  assistenziali  rese  dai
rispettivi servizi sanitari regionali nel  2021,  prescindendo  dalle
singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di  finanziamento.
Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia  trasmessa  nel
termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata
con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano  assicurano  in  ogni  caso  l'erogazione  delle  prestazioni
assistenziali negli  anni  2021  e  2022  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.))
  9.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento  dei  programmi  di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di  cui
agli articoli 536 e seguenti ((del codice dell'ordinamento  militare,
di cui al decreto legislativo)) 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021
e' autorizzata la spesa di  euro  340  milioni.  Il  Ministero  della
difesa provvede alla rimodulazione delle consegne  e  dei  ((relativi
cronoprogrammi.))
  10.  In  attuazione  delle  sentenze  del  Consiglio  di  Stato  n.
05854/2021 e n. 05855/ 2021 del 12 agosto 2021,  e'  riconosciuto  ai
comuni ricorrenti un  contributo  del  complessivo  importo  di  euro
62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella  1
allegata al presente decreto.
  ((10-bis.  Le  somme  dovute  ai  comuni  frontalieri,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020
e  2021,  a  titolo  di  compensazione  finanziaria,  possono  essere
impiegate, in ragione  della  grave  crisi  economica  causata  dalla
pandemia e  dal  perdurare  dello  stato  di  emergenza,  dai  comuni
medesimi, in parte corrente nel  limite  massimo  del  50  per  cento
dell'importo annualmente attribuito per le citate annualita'.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a  100
milioni di euro per  l'anno  2021,  9  e  10  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17.
  11-bis. Agli oneri  derivanti  dai  commi  7,  limitatamente  a  90
milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari
complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
  a)  quanto  a  310  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma  10,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  b)  quanto  a  380  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  c)  quanto  a  94  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione del  fondo  di  cui  all'articolo  9-quater,
comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
  d)  quanto  a  116  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
  e)  quanto  a  45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;
  f)  quanto  a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  g)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.))
                            ((Art. 16 bis
 
Misure  di  semplificazione  ed  accelerazione  degli  interventi  di
  rifunzionalizzazione degli immobili per  il  soddisfacimento  delle
  esigenze logistiche delle amministrazioni statali
 
  1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprieta' di  terzi
utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o  in  scadenza
entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in  uso  alle
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma  222,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso  la  rapida  realizzazione
degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprieta'
statale, da destinare al soddisfacimento  delle  esigenze  allocative
delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le  finalita'
di digitalizzazione e sostenibilita'  ecologica  previste  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio  convoca  la
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Nella medesima conferenza di servizi,  da  intendersi  indetta
anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
383, e' acquisito il parere, da rendere ai  sensi  dell'articolo  215
del citato codice di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilita' tecnica
ed economica da parte del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
ovvero del comitato tecnico amministrativo presso  il  provveditorato
interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso  a  cura  dell'Agenzia
del demanio.
  2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma
1, predisposto in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  48,
comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso altresi', a cura dell'Agenzia  del  demanio,  all'autorita'
competente ai fini dell'espressione del provvedimento di  valutazione
ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13,
comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.  152  del
2006,   e   all'autorita'   preposta   alla    verifica    preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i  termini
di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno  2019,  n.  55.  Gli  esiti  delle  valutazioni  ambientale  e
archeologica sono trasmessi e comunicati dalle  autorita'  competenti
alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il  dibattito  pubblico,  e'
escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo  24-bis
del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e  tiene  luogo  dei
pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione
conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed
edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine
alla  localizzazione  dell'opera,  ha  effetto  di   variante   degli
strumenti  urbanistici  vigenti  e  comprende  il  parere  reso   dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal  comitato  tecnico
amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  provvedimento  di  valutazione
ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo  10  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni
agli interessati di cui all'articolo  14,  comma  5,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase  partecipativa  di  cui
all'articolo 11 del medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera.
  4.  In  deroga  all'articolo  27  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  la  verifica  del   progetto
definitivo e del progetto esecutivo condotta ai  sensi  dell'articolo
26, comma 6, del medesimo codice  accerta,  altresi',  l'ottemperanza
alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica, a  quelle  impartite  in  sede  di
valutazione ambientale e archeologica nonche' a quelle  eventualmente
impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14- quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito  della  verifica  di
cui  al  comma  4,  l'Agenzia  del   demanio   procede   direttamente
all'approvazione  del  progetto  definitivo   ovvero   del   progetto
esecutivo.
  6. L'Agenzia del demanio puo' procedere  all'affidamento  congiunto
della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla
base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica. L'affidamento
avviene mediante acquisizione del  progetto  definitivo  in  sede  di
offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto  i
successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle  opere  e
il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa  al  prezzo  indica
distintamente  il  corrispettivo   richiesto   per   i   livelli   di
progettazione affidati e per  l'esecuzione  dei  lavori.  Laddove  si
rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio  puo'
indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione  del
progetto definitivo e alla stessa e'  chiamato  a  partecipare  anche
l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad  adeguare
il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in
sede di conferenza di servizi.
  7. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e
delle attivita' della pubblica amministrazione, anche per far  fronte
alle esigenze derivanti dal prolungamento  dell'emergenza  sanitaria,
gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale  non
sia ancora spirato alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, anche se  eventualmente  sia  stato
gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati  dalla
Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi  ad  oggetto  servizi
applicativi  e  sistemistici,  servizi  cloud   e   contact   center,
sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software,
sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale,
fatta  salva  la  facolta'   di   recesso   dell'aggiudicatario   con
riferimento a tale incremento, da esercitare  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.
  8.  All'articolo  38,  comma  1,  terzo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, dopo  le  parole:  «Difesa  servizi  S.p.A.,»  sono  inserite  le
seguenti: «l'Agenzia del demanio,».
  9. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
transizione ecologica ed innovazione digitale  perseguiti  dal  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  nonche'  per  accelerare   la
realizzazione  degli  interventi  di  valorizzazione,   manutenzione,
rifunzionalizzazione,  efficientamento  energetico   ed   adeguamento
sismico degli immobili di proprieta' statale,  inclusi  gli  immobili
confiscati gestiti dall'Agenzia  del  demanio,  la  predetta  Agenzia
opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione  di
beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a
170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di
cui al presente comma opera  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.))
                            ((Art. 16 ter
 
Modifica all'articolo 14-quater del  regio  decreto-legge  24  luglio
  1931, n.  1223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
  dicembre 1931, n. 1710
 
  1. All'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24  luglio  1931,
n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931,
n. 1710, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  «I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte
eccedente i bisogni normali per il pagamento delle  indennita',  sono
impiegati in acquisti e investimenti  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio  1934,
n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568».))
                          ((Art. 16 quater
 
                      Modifiche all'articolo 4
            del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «In
deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al
medesimo personale possono essere conferiti piu' incarichi,  per  una
durata complessiva non superiore a dodici  anni.  Al  termine  di  un
periodo massimo  di  otto  anni  continuativi  di  servizio  prestato
all'estero, gli esperti sono reimpiegati  nel  territorio  nazionale,
con  possibilita'  di  ulteriore   destinazione   all'estero   presso
rappresentanze diplomatiche e  uffici  consolari  diversi  da  quelli
presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni»;
  b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «5-bis. Il  servizio  prestato  dagli  ufficiali  del  Corpo  della
Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 e'  riconosciuto
come servizio utile a tutti gli effetti ai fini  dell'avanzamento  al
grado superiore».
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2030.))
                         ((Art. 16 quinquies
 
               Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL
 
  1. E' istituita presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di
GPL (ANSO)  installati  sul  territorio  nazionale,  con  le  risorse
disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di  1  milione  di
euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono individuati criteri e modalita' di  attuazione
per la predetta Anagrafe.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro  per
l'anno 2022 in  termini  di  indebitamento  netto  e  fabbisogno,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.))
                          ((Art. 16 sexies
 
Disciplina  dei  contratti  di  locazione  passiva  stipulati   dalle
  Amministrazioni statali entro il 31 dicembre  2023  e  contenimento
  della spesa per societa' pubbliche
 
  1. In considerazione delle modalita' organizzative del lavoro delle
pubbliche  amministrazioni  e  avuto  riguardo  agli   obiettivi   di
digitalizzazione e di  transizione  ecologica  perseguiti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni  centrali  come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le  Autorita'  indipendenti,  ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob),
e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i  contratti  di
locazione passiva stipulati dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023,
non applicano le riduzioni del canone di mercato previste  dai  commi
4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
presenza di una delle seguenti condizioni:
  a)  classe  di  efficienza  energetica  dell'immobile  oggetto   di
locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili
sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  b)  rispetto  da  parte  delle  amministrazioni  statali   di   cui
all'articolo 2, comma 222, primo periodo,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri  quadrati  per
addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per  gli
immobili  non  di  nuova  costruzione  con   limitata   flessibilita'
nell'articolazione degli spazi interni;
  c) il nuovo canone di  locazione  deve  essere  inferiore  rispetto
all'ultimo  importo  corrisposto,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, per le amministrazioni statali.
  2. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale  e  ferma
restando l'autonomia finanziaria  e  operativa  della  societa',  per
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024  non  si  applicano  alla
societa' AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in  materia
di gestione, organizzazione, contabilita',  finanza,  investimenti  e
disinvestimenti, previste dalla legislazione  vigente  a  carico  dei
soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di  cui  all'articolo  14,
commi  8-bis  e  8-ter,  della  medesima  legge  n.  196  del   2009,
all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867,  868,  869,  870,
871 e 872, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  al  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La societa' rispetta l'obbligo  di
informazione preventiva al competente  Ministero  in  relazione  alle
operazioni finanziarie che comportano la variazione  dell'esposizione
debitoria della societa' stessa.
  3. Avuto  riguardo  agli  effetti  sull'economia  e  sui  risultati
economici  delle  societa'  derivanti  dall'epidemia   da   COVID-19,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  734,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sospesa per gli anni 2021  e
2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020,  2021  e  2022  non
sono comunque considerati nel computo delle annualita' in perdita. Le
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  734,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  non   si   applicano   alle   societa'   a
partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2,  comma
1,  lettera  p),  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, nonche' alle societa' da queste controllate.))
                          ((Art. 16 septies
 
                 Misure di rafforzamento dell'Agenas
           e del servizio sanitario della regione Calabria
 
  1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo il primo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Al  fine  di
consentire all'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali
(Agenas) di supportare  le  attivita'  dei  commissari  ad  acta  per
l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi  sanitari  regionali,
per l'anno 2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche,  secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga  alle
ordinarie procedure di mobilita', e conseguentemente ad  assumere,  a
decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'  assunzionali,
un  contingente  di  40  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nella categoria D,  con  corrispondente  incremento  della
vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro  1.790.000
a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
al primo periodo».
  2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n.  168
del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, nonche' al fine di assicurare  il  rispetto
della direttiva europea sui tempi di  pagamento  e  l'attuazione  del
piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria:
  a) l'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (Agenas)
assegna il per- sonale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del
presente  articolo,  a  supporto  del   commissario   ad   acta   per
l'attuazione del  piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della
regione Calabria fino al 31 dicembre  2024.  Il  predetto  personale,
sulla base dei fabbisogni  stimati  dal  commissario  ad  acta,  puo'
operare anche presso il Dipartimento  tutela  della  salute,  servizi
sociali e socio-sanitari della regione Calabria e  gli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario  della  medesima  regione
che assicurano le risorse strumentali necessarie;
  b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  del  ser-  vizio
sanitario della regione Calabria, al fine di supportare  le  funzioni
delle unita' operative semplici  e  complesse,  comunque  denominate,
deputate al processo di controllo,  liquidazione  e  pagamento  delle
fatture, sia per la gestione corrente che per  il  pregresso,  previa
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino
al 31 dicembre 2020, e'  autorizzato  a  reclutare,  sulla  base  dei
fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario ad acta,
fino a 5 unita' di  personale  non  dirigenziale,  categoria  D,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  determinato  di  durata  non
superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate
dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.  Le  predette  unita'  sono
reclutate tramite procedura  selettiva  pubblica  direttamente  dagli
enti  ovvero  avvalendosi  della  Commissione  per  l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di  euro
1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede
per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno
2024 a valere sulle risorse di  cui  alla  lettera  f)  del  presente
comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta  entro
il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria,  il
corrispondente debito si intende non dovuto;
  c) dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia  di  finanza,
nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unita' operative
semplici e complesse deputate al monitoraggio  e  alla  gestione  del
contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente  di  5  ispettori
per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  del  servizio
sanitario  della  regione  Calabria.  Le  modalita'  operative  della
collaborazione sono  definite  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa
previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181.
A tal fine la Guardia di  finanza,  fermo  restando  quanto  previsto
dagli articoli 703 e 2199 del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  autorizzata,  in
deroga  a  quanto  previsto   dall'articolo   66,   comma   10,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022
di 45 unita' di  personale  del  ruolo  ispettori  della  Guardia  di
finanza quale anticipazione delle  facolta'  assunzionali  del  2025.
Agli oneri di cui alla presente lettera, pari a euro 1.517.491 per il
2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  d) al fine di  garantire  la  piena  operativita'  delle  attivita'
proprie  della  gestione  sanitaria  accentrata  (GSA)  del  servizio
sanitario della regione Calabria operante ai sensi  dell'articolo  22
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la regione  Calabria,
nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali  previsti  dalla  normativa
vigente  e  a  valere  sulle  risorse  del   proprio   bilancio,   e'
autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,  di  durata  non
superiore a trentasei mesi, di 1 unita' di personale  dirigenziale  e
di 4 unita' di per-  sonale  non  dirigenziale  da  inquadrare  nella
categoria D, tramite procedura selettiva pubblica  operata,  d'intesa
con il commissario ad acta ovvero avvalendosi della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Il  menzionato  contingente  di
personale puo' essere integrato, a valere sulle risorse del  bilancio
della regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti,
nominati  nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali  previsti   dalla
normativa vigente e del limite di spesa complessivo di  500.000  euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il  medesimo  triennio
2022-2024  la  regione  Calabria  e'  autorizzata  a  conferire   due
incarichi  dirigenziali  in  deroga  ai  limiti  percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165;
  e) per l'anno 2022 non si da' luogo alla compensazione del saldo di
mobilita' extraregionale  definita  per  la  regione  Calabria  nella
matrice della mobilita' extraregionale approvata dal Presidente della
Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome  ed  inserita
nell'atto  formale  di  individuazione   del   fabbisogno   sanitario
regionale standard e delle relative fonti di finanziamento  dell'anno
2022. Le relative somme sono  recuperate  dalle  regioni  e  province
autonome in  un  arco  quinquennale  a  partire  dall'anno  2026.  Il
Ministero dell'economia e delle  finanze  provvede  a  tal  fine.  Si
applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  f)  e'  autorizzato  nell'ambito  del  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale un contributo di  solidarieta'  in  favore  della
regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025;
  g) al fine di coadiuvare le attivita' previste dal presente  comma,
assicurando  al  servizio  sanitario  della   regione   Calabria   la
liquidita'  necessaria  allo  svolgimento  delle  predette  attivita'
finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei
confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,
non possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive.  I
pignoramenti e le prenotazioni a  debito  sulle  rimesse  finanziarie
trasferite dalla regione Calabria  agli  enti  del  proprio  servizio
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del  servizio  sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  il  pagamento
dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il  suddetto
periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino  al
31 dicembre 2025.
  3. Il comma 2 si applica nei confronti della regione Calabria anche
ove, in considerazione dei risultati  raggiunti,  cessi  la  gestione
commissariale del piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della
regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario  ad
acta per l'attuazione del piano di  rientro  si  intende  fatto  alla
regione Calabria.))
                          ((Art. 16 octies
 
Semplificazione e  accelerazione  delle  attivita'  finalizzate  alla
  realizzazione del programma di interventi per le citta' di  Bergamo
  e Brescia designate «Capitale italiana della cultura» per il 2023
 
  1. In considerazione della designazione delle citta' di  Bergamo  e
Brescia quali «Capitale italiana  della  cultura»  per  l'anno  2023,
disposta dall'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere  realizzazione
degli interventi di  manutenzione  straordinaria  degli  immobili  di
proprieta' dello Stato insistenti nei relativi territori,  ricompresi
nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con  le  strutture
territoriali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, l'esecuzione dei predetti  interventi  manutentivi  puo'
essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi
ad immobili rientranti nei  piani  per  la  prevenzione  del  rischio
sismico,  per  l'efficientamento  energetico  o  in  altri  piani  di
investimento della medesima Agenzia, ovvero  laddove  possano  essere
comunque garantite economie di scala  e  forme  di  razionalizzazione
degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al
primo periodo l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad utilizzare, nel
limite complessivo di 6 milioni  di  euro,  le  risorse  stanziate  a
legislazione  vigente  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  6,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»)).
                               Art. 17
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Il Fondo assegno universale e servizi alla  famiglia,  ((di  cui
all'articolo 1, comma 339)), della legge 27 dicembre 2019, n. 160  e'
incrementato di 6.000 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo ((di cui all'articolo)) 1, comma 2, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
  2. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  700,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 187 milioni ((di euro)) per
l'anno 2021 al fine  di  far  fonte  alle  esigenze  derivanti  dagli
interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma  2,  lettera  d),
del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 7, 8,  9,  10,  11,
13, 15, 16 e dal  comma  2  del  presente  articolo,  determinati  in
3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022,
111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per  l'anno  2024,
101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per  l'anno  2026,
101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli
anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per  ciascuno  degli  anni  2030  e
2031, 65.951.795 euro per l'anno  2032  e  66.031.541  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di ((saldo  netto
da finanziare di cassa, a)) 3.457.272.932 euro per  l'anno  2021,  si
provvede:
    a) quanto a  187  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del  ((Fondo  di  cui  all'articolo  44  del
codice della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo))  2
gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
    b) quanto a 1.600 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del ((Fondo di cui  all'articolo  26,  comma
10, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,))  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
    c) quanto a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo all'erario;
    d) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    e) quanto a  550  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    f) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67;
    h) quanto a 55,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del  decreto-legge  13  marzo
2021, n. 30, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  maggio
2021, n. 61;
    i) quanto a  115  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 maggio 2021,  n.  69,
relativa)) ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.
    l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205;
    m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021 ((e a 165  milioni
di euro)) per l'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi
alla ((gestione della tesoreria», azione «Interessi))  sui  conti  di
tesoreria»  della  missione  «Politiche  economico-finanziarie  e  di
bilancio  e  tutela  della  finanza  ((pubblica))»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021;
    n)  quanto  a  euro   1.500.000   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    o)  quanto  a  euro  25.804.000  per  l'anno  2022  ((e  a   euro
34.304.000))   annui   a   decorrere   dall'anno    2023,    mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4  milioni  di
euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro  per  l'anno  2025,  51.576.701
euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro  per  l'anno  2027,  51.694.783
euro per ciascuno  degli  anni  2028  e  2029,  16.094.783  euro  per
ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per  l'anno  2032  e
16.227.541  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2033,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307;
    q) quanto a 15,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far  fronte  ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190.
    r) quanto a 192,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ((173,7
milioni)) di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023
e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento
netto e fabbisogno, a  254,235  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
((298,369 milioni)) di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni  di  euro
per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno  2024,  mediante
utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  e  minori  spese
derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                               Art. 18
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato I
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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