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legge, 29/12/2021
L. 29 dicembre 2021, n. 233, di conv., con mod., del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
(GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48)
legge
Materia: pubblica amministrazione / attività

LEGGE 29 dicembre 2021, n. 233

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
infiltrazioni mafiose (21G00257)
(GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48)
  Vigente al: 1-1-2022  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  recante  disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle  infiltrazioni   mafiose,   e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 29 dicembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152

Testo del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021),  coordinato
con la legge di conversione 29  dicembre  2021,  n.  233  (in  questo
stesso Supplemento Ordinario),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.». (21A07784)
(GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48)
  Vigente al: 31-12-2021  
Titolo I
MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PNRR PER IL 2021
Capo I
Turismo

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2022 si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
Contributi a  fondo  perduto  e  credito  d'imposta  per  le  imprese
                             turistiche
 
  1. Al fine di migliorare  la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  in
attuazione   della   linea   progettuale   «   Miglioramento    delle
infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit
» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui  al  comma
4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80  per
cento delle spese sostenute per gli interventi  di  cui  al  comma  5
realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2024.
  2. ((Ai soggetti)) di cui al comma 4 e'  riconosciuto  altresi'  un
contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle  spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000
euro ((per ciascun beneficiario)). Il contributo a fondo  perduto  e'
riconosciuto per un importo massimo  pari  a  40.000  euro  che  puo'
essere aumentato anche cumulativamente:
    a) fino ad ulteriori 30.000 euro,  qualora  l'intervento  preveda
una quota di spese per  la  digitalizzazione  e  l'innovazione  delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di  almeno  il  15  per
cento dell'importo totale dell'intervento;
    b) fino ad ulteriori 20.000 euro, ((per le imprese o le  societa'
aventi   i   requisiti   previsti   per   l'imprenditoria   femminile
dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198)), per le societa' cooperative e le societa' di persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani,  ((per
le societa'  di  capitali))  le  cui  quote  di  partecipazione  sono
possedute in misura non inferiore ai due terzi da  giovani  e  i  cui
organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due  terzi  da
giovani, ((e per le imprese individuali))  gestite  da  giovani,  che
operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera,  per
giovani si intendono le persone  con  eta'  compresa  ((tra  18  anni
compiuti)) e 35 anni non compiuti alla data  di  presentazione  della
domanda;
    c)  fino  ad  ulteriori  10.000  euro,  per  le  imprese  ((o  le
societa')) la cui sede  operativa  e'  ubicata  nei  territori  delle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia.
  3. Gli incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  cumulabili,  a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non  concorrenza
alla formazione del reddito  e  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti  al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L'ammontare massimo del contributo a  fondo  perduto  e'  erogato  in
un'unica soluzione a  conclusione  dell'intervento,  fatta  salva  la
facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non  superiore  al
30  per  cento  del  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte   della
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti  di  solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le  rispettive  attivita'  o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
cauzione costituita, a scelta  del  beneficiario,  in  contanti,  con
bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito  pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno  del  deposito,  presso  le
aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli  assegni  circolari,
presso  la  tesoreria  statale,  a   titolo   di   pegno   a   favore
dell'amministrazione.
  4. Gli incentivi di cui ai commi  1  e  2  sono  riconosciuti  alle
imprese  alberghiere,  ((alle  imprese  che  esercitano))   attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti  norme  regionali,  ((alle  imprese  che  gestiscono
strutture ricettive))  all'aria  aperta,  nonche'  alle  imprese  del
comparto  turistico,  ricreativo,  fieristico  e  congressuale,   ivi
compresi gli stabilimenti balneari,  i  complessi  termali,  i  porti
turistici,  i  parchi  tematici,  ((inclusi  i  parchi  acquatici   e
faunistici. Gli incentivi sono  riconosciuti  altresi'  alle  imprese
titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui
e' esercitata una delle attivita' imprenditoriali di cui al  presente
comma.))
  5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui  redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Il contributo a fondo perduto e  il  credito  d'imposta  sono
riconosciuti in  relazione  alle  spese  sostenute,  ((compreso))  il
servizio di progettazione, per eseguire, nel  rispetto  dei  principi
della  «progettazione  universale»  di  cui  alla  Convenzione  delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata  a
New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa  esecutiva  ai  sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:
    a) interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  delle
strutture e di riqualificazione antisismica;
    b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  in
conformita' alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
    c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cui
alle lettere a) e b) ((del presente comma));
    d)  realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di
attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita'
termali, ((relativamente)) alle strutture di cui all'articolo 3 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323;
    e) ((interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese))
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106.
  6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi  alla
comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non  arrecare  un
danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi  dell'articolo
17 del ((regolamento (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 giugno 2020)).
  7. Per le spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo  progetto  non
coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  e'  possibile  fruire
anche del finanziamento a tasso agevolato previsto  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017  recante
«Modalita' di funzionamento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza
energetica », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del  6  marzo
2018, a condizione che almeno il 50 per cento ((di tali  spese))  sia
dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto
delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico delle finanze pubbliche.
  8. Il credito d'imposta ((di cui al comma 1 del presente articolo))
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dall'anno successivo a quello in cui  gli  interventi  sono
stati realizzati, senza applicazione dei limiti di  cui  all'articolo
34, comma 1,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i
servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il
rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  L'ammontare  del   credito
d'imposta utilizzato in compensazione  non  deve  eccedere  l'importo
concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di
versamento. Ai fini  del  controllo  di  cui  al  terzo  periodo,  il
Ministero del turismo, ((prima della))  comunicazione  ((ai  soggetti
beneficiari)), trasmette all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'
telematiche definite  d'intesa  ((tra  il  Ministero  del  turismo  e
l'Agenzia delle entrate)), l'elenco delle imprese  ammesse  a  fruire
dell'agevolazione e l'importo  del  credito  concesso,  unitamente  a
quello  del  contributo  a  fondo  perduto,  nonche'   le   eventuali
variazioni  e  revoche.  Allo  scopo  di  consentire  la  regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso  il  modello  F24
telematico, le risorse stanziate a copertura  del  credito  d'imposta
concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la  Tesoreria  dello
Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, in tutto  o  in  parte,  con
facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche
e  gli  altri  intermediari  finanziari.  Il  credito  d'imposta   e'
usufruito dal cessionario  con  le  stesse  modalita'  con  le  quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. ((Il credito d'imposta
e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.
917)). Nei casi di utilizzo illegittimo  del  credito  d'imposta,  il
Ministero del turismo  provvede  al  recupero  dei  relativi  importi
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto- legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito con  modificazioni  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle  attivita'
di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  Per  le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli  articoli  119  e
121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto (((il Ministero del turismo pubblica)) un  avviso  contenente
le modalita' applicative per l'erogazione  degli  incentivi  previsti
dai  commi  1  e  2,  ((compresa))   l'individuazione   delle   spese
considerate eleggibili ai  fini  della  determinazione  dei  predetti
incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  del  22  dicembre  2017  per
quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano,  in
via telematica, apposita domanda in cui dichiarano,  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, il  possesso  dei  requisiti  necessari  per  la
fruizione degli incentivi.
  10. Gli incentivi di cui ai commi 1  e  2  sono  concessi,  secondo
l'ordine cronologico delle  domande,  nel  limite  di  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025,  con  una
riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti  al  supporto
degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.  L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato ((nel sito
internet istituzionale)) del Ministero del turismo.
  11. Le disposizioni di cui al ((comma 1  si  applicano))  anche  in
relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
((conclusi alla)) data di entrata in vigore del presente  decreto,  a
condizione che le relative spese siano sostenute  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  12. Agli interventi conclusi  prima  ((della  data  di  entrata  in
vigore)) del presente decreto continuano ad applicarsi, ai  fini  del
credito  d'imposta  e  nei  limiti  delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente, le disposizioni  di  cui  all'articolo  79  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al  comma  1
((e' autorizzata l'ulteriore)) spesa  di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79,  comma
3,  del  decreto-legge  14  agosto  2020  n.  104,   convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.  126.  Conseguentemente,
all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  le  parole:  «per  i  tre  periodi  d'imposta»  sono
sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta».
  14. Gli incentivi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con altri contributi, sovvenzioni e  agevolazioni  pubblici  concessi
per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui  ai  ((commi  1  e  2
sono)) riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
al ((regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013)), relativo  all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «  de
minimis » e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».
Il Ministero del turismo provvede  agli  adempimenti  degli  obblighi
inerenti al ((Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato))  di  cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli
obiettivi di cui al presente articolo e del grado  di  raggiungimento
degli stessi, il  Ministero  del  turismo,  con  decreto  da  emanare
((entro il 31 marzo 2023)),  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata, provvede ad aggiornare gli standard  minimi,  uniformi  in
tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni  per  la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
  16. Sono abrogati i  commi  2-ter  ((e  5))  dell'articolo  10  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  17. Agli oneri derivanti dal comma 10  si  provvede  a  valere  sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EUItalia  di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo  1.  ((Nell'attuazione  delle  disposizioni   del   presente
articolo e' garantito)) il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
2, comma 6-bis, ((secondo  periodo)),  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108.
  17-bis.  ((Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  e  la  continuita'
dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'
istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo  perduto
alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.))
  17-ter. ((Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.))
  17-quater. ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.))
  17-quinquies. ((L'efficacia delle disposizioni dei commi da  17-bis
a  17-quater  e'  subordinata  all'autorizzazione  della  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea.))
                               Art. 2
 
         Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
 
  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla  nascita
e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo"
del Fondo di garanzia per le PMI)», Misura M1C3, investimento  4.2.4,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  nell'ambito  del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'
istituita una  «Sezione  Speciale  Turismo»  per  la  concessione  di
garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4,  ((del  presente
decreto)) e ai giovani fino a 35 anni di eta' che  intendono  avviare
un'attivita' nel settore turistico, con una dotazione di 100  milioni
di euro per l'anno 2021, 58 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  100
milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50  per  cento  dedicata
agli   interventi   volti   al   supporto   degli   investimenti   di
riqualificazione energetica. ((Per i giovani  che  intendono  avviare
attivita' nel settore agrituristico  le  garanzie  di  cui  al  primo
periodo sono concesse ai soggetti  di  eta'  compresa  tra  18  e  40
anni)). La concessione di  garanzie  sui  finanziamenti  erogati,  in
conformita' alla misura M1C3  4.2.4  del  PNRR,  deve  rispettare  le
disposizioni nazionali e  unionali  che  regolano  il  meccanismo  di
funzionamento del fondo, in particolare richiamando  la  decisione  C
(2010)4505  del  6  luglio  2010  della  Commissione  europea  e   il
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17  giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea.  In  fase   di   attuazione
l'intervento deve rispettare il  principio  di  «non  arrecare  danno
significativo all'ambiente» (DNSH), con  riferimento  al  sistema  di
tassonomia delle attivita' ecosostenibili  indicato  all'articolo  17
del  regolamento  UE  n.  2020/852  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
  2. Le garanzie di cui al ((comma 1  sono  rilasciate))  su  singoli
finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi  di
riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto  del
principio   «non   inquinare   significativamente»,   di   cui   alla
comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare
la continuita'  aziendale  delle  imprese  del  settore  turistico  e
garantire il fabbisogno di liquidita' e gli investimenti del settore.
  3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 157  del  7  luglio  2017,  come  autorizzato  dalla  decisione  C
(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al ((comma  1  si
applicano)) le seguenti disposizioni:
    a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
    b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5
milioni di euro;
    c) sono ammesse  alla  garanzia  le  imprese  con  un  numero  di
dipendenti non superiore a 499;
    d)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e'
determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40.
Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la
percentuale di copertura della garanzia diretta  e'  stabilita  nella
misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione
finanziaria;  tale  copertura  puo'  essere  incrementata,   mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  all'80  per  cento
dell'importo dell'operazione finanziaria;
    e)  la  percentuale  di  copertura   della   riassicurazione   e'
determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23  del  2020.
Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la
percentuale di copertura della  riassicurazione  e'  stabilita  nella
misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o
da altro fondo di garanzia, a condizione che le  garanzie  da  questi
rilasciate non superino la percentuale massima di  copertura  dell'80
per  cento;  tale  copertura  puo'  essere   incrementata,   mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  al  90  per  cento
dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia  per  la
riassicurazione;
    f) sono ammissibili alla garanzia del  Fondo  i  finanziamenti  a
fronte di  operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  del  soggetto
beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione  al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in  misura  pari
ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere
del finanziamento oggetto di rinegoziazione e  a  condizione  che  il
rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una
maggior  durata  del  finanziamento  rispetto  a  quello  oggetto  di
rinegoziazione;
    g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,  comma  2,  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157  del  7  luglio  2017,  la
garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di
cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni  di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019;
    h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali
che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni
nei   confronti   del   soggetto   finanziatore   classificate   come
inadempienze probabili  o  come  esposizioni  scadute  o  sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle  avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio
2008, purche' la predetta classificazione non  sia  stata  effettuata
prima del 31 gennaio 2020;
    i) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo  10,  comma  2,  del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
    l) per operazioni di investimento  immobiliare  la  garanzia  del
Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite  sui
finanziamenti; m) la garanzia del Fondo puo' essere  richiesta  anche
su operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione da parte
del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi.  In  tali  casi,  il
soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una
dichiarazione  attestante  la  riduzione  del  tasso   di   interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
  3-bis. ((Nell'attivita' di rilascio delle garanzie di cui al  comma
1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione
del rischio adeguato alle  specificita'  economico-finanziarie  delle
imprese  turistiche.  Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,   la
composizione del consiglio di gestione del Fondo e' integrata con  un
membro designato dal Ministero del turismo e  con  un  rappresentante
delle organizzazioni  nazionali  maggiormente  rappresentative  delle
imprese turistiche.))
  4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto
previsto dal decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248  e  dalle   disposizioni
operative del Fondo.
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche'
l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano  disponibili  risorse
addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono
all'incremento della misura della garanzia  e  della  riassicurazione
rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d)  ed  e),  e,
previo accordo con il Ministero del turismo e  Mediocredito  Centrale
S.p.a.,  possono  provvedere   all'istruttoria   delle   istanze   di
ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia
di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1.
                               Art. 3
 
Fondo  rotativo  imprese  per  il  sostegno  alle   imprese   e   gli
                investimenti di sviluppo nel turismo
 
  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese
(FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti  di  sviluppo»,
Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per
gli  interventi  di   riqualificazione   energetica,   sostenibilita'
ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a  500.000
euro e non superiore a 10 milioni di  euro  realizzati  entro  il  31
dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.
  2. Sono soggetti beneficiari le  imprese  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, incluse quelle titolari  del  diritto  di  proprieta'  delle
strutture   immobiliari   in   cui   viene   esercitata   l'attivita'
imprenditoriale.
  3.  Il  contributo  diretto  alla  spesa  di  cui  al  comma  1  e'
concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese  e  dei
costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva  del  50  per  cento
dedicata agli interventi volti  al  supporto  degli  investimenti  di
riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1  devono
risultare conformi alla comunicazione della  Commissione  UE  (2021/C
58/01)  e  non  arrecare  un  danno  significativo   agli   obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE  n.  2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  4. A copertura  della  quota  di  investimenti  non  assistita  dal
contributo diretto alla spesa di cui  al  comma  1  e  dall'eventuale
quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli  operatori
economici, e' prevista la concessione di finanziamenti agevolati  con
durata  fino  a  quindici  anni,  comprensivi  di   un   periodo   di
preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti  delle  risorse
disponibili, a valere sulla quota delle risorse  del  Fondo  rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca  di  cui
all'articolo 1, comma 354, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
stabilita con delibera  del  ((Comitato  interministeriale  per  la))
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai  sensi
dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in  aggiunta
a finanziamenti  bancari,  di  pari  importo  e  durata,  concessi  a
condizioni di mercato.
  5. Gli incentivi di cui al presente  articolo  sono  alternativi  a
quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili  con
altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni  pubblici  concessi  per
gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della  vigente
normativa sugli aiuti di  Stato  e  delle  deroghe  previste  per  il
periodo di applicazione del « Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C
91  I/01,  come  integrata  dalle  successive   comunicazioni   della
Commissione.
  6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione
e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie ((di  cui  al  presente
articolo)), in conformita'  alla  predetta  Misura  M1C3,  intervento
4.2.5, e gli adempimenti  relativi  alla  gestione  degli  interventi
agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di  cui  al  comma  1  e
all'erogazione  del  contributo  diretto  alla  spesa.  Tale  decreto
assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma  357,
della citata legge n. 311 del 2004.
  7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e  provinciali,
nonche'  l'Istituto  per  il  credito   sportivo,   possono   rendere
disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al
comma 1, previo accordo con  il  Ministero  del  turismo,  prevedendo
idonee  forme  di  collaborazione  per  l'istruttoria  relativa  alle
istanze di ammissione agli incentivi  di  cui  al  presente  articolo
presentate a valere sulle predette risorse addizionali.
  8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli  investimenti  di
cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi  a  valere  sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6,  comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  rilasciate
((dalla societa' SACE S.p.a.)) nei  limiti  delle  disponibilita'  di
risorse a legislazione vigente.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next  Generation  EUItalia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei  limiti  delle
risorse    finanziarie    disponibili    a    legislazione    vigente
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.
  9-bis. ((Al fine di rendere piu' efficienti gli investimenti di cui
al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati  a  sostenere
la crescita economica nazionale e la  competitivita'  delle  imprese,
all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «  Tale
limite massimo e'  ridotto  al  50  per  cento  per  le  assegnazioni
effettuate  nel  periodo  2022-2024,  al  fine  di   promuovere   gli
investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108
»)).
                            ((Art. 3 bis
 
                            Fondo turismo
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' sostituito dal seguente: «3. Il Fondo di cui  al  comma  1  e'
incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni  di
euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e  di  30
milioni di euro per l'anno  2025  mediante  corrispondente  riduzione
delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo   e   la   coesione   -
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27  dicembre  2013,  n.  147,  previa  deliberazione   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile volta a rimodulare e  ridurre,  per  i  predetti  importi
annuali, le somme  gia'  assegnate  al  Piano  operativo  "Cultura  e
turismo", come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del
28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  231  del  17
settembre 2020,  relativamente  agli  interventi  di  competenza  del
Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio».))
                               Art. 4
 
Credito d'imposta per la digitalizzazione di  agenzie  di  viaggio  e
                            tour operator
 
  1. Per l'attuazione  della  linea  progettuale  «  Digitalizzazione
Agenzie  e  Tour  Operator  »,  Misura  M1C3,   investimento   4.2.2,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie
di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12,  e'
riconosciuto un contributo sotto forma di  credito  d'imposta,  nella
misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2024
per investimenti e  attivita'  di  sviluppo  digitale  come  previste
dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106, fino all'importo massimo complessivo cumulato  di  25.000  euro,
nel limite di spesa complessivo di 18  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  60
milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione,  l'intervento
rispetta  il  principio  di   «non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia  delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE
n. 2020/852.
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244.  A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato
esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia
delle entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  Il
credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con  facolta'  di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri
intermediari  finanziari.  Il  credito  d'imposta  e'  usufruito  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente. Il credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61  e  109,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'incentivo di cui al  presente  articolo  spetta  nel  rispetto
della vigente normativa sugli aiuti di Stato di  cui  al  regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe  previste  per
il periodo di applicazione del Quadro temporaneo  per  le  misure  di
aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863  della  Commissione
europea  del  19  marzo  2020,  come   integrata   dalle   successive
comunicazioni della Commissione. Il Ministero  del  turismo  provvede
agli adempimenti degli  obblighi  inerenti  al  ((Registro  nazionale
degli aiuti di Stato)) di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Con decreto del  Ministero  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalita' applicative del presente articolo, anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Identico.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next  Generation  EUItalia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1.
Capo II
Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche

                               Art. 5
 
                   Semplificazione delle procedure
               riguardanti gli investimenti ferroviari
 
  1. Al  fine  di  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione  dei
traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di  ripresa
e resilienza di cui al regolamento  (UE)  2021/  241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, nonche' di  ridurre  i  tempi  di  realizzazione
degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
        «7. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31  marzo  dell'anno  di  scadenza  del
contratto  di  programma  di  cui  all'articolo  15,   un   documento
strategico,   con   validita'   di   norma   quinquennale,    recante
l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di  passeggeri
e  merci  per  ferrovia,  delle  attivita'  per  la  gestione  e   il
rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonche'
l'individuazione dei  criteri  di  valutazione  della  sostenibilita'
ambientale, economica  e  sociale  degli  interventi  e  i  necessari
standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale  anche  con  riferimento  agli  effetti   dei   cambiamenti
climatici. Il documento strategico contiene, altresi', la descrizione
degli assi  strategici  in  materia  di  mobilita'  ferroviaria,  con
particolare riferimento a: programmi di  sicurezza  e  di  resilienza
delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi  di
legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e
migliorare le prestazioni con riferimento ((alla rete  del  Sistema))
nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo  livello;
interventi prioritari sulle direttrici, nonche' interventi prioritari
da sottoporre a revisione progettuale; attivita'  relative  al  fondo
per la progettazione degli interventi e le  relative  indicazioni  di
priorita'  strategica;  individuazione  delle  priorita'  strategiche
relative  ai  collegamenti  di  ultimo  miglio  dei  porti  e   degli
aeroporti;  localizzazione  degli  interventi,   con   la   specifica
indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in
conformita' agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma  2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18;  le  linee
strategiche   delle   sperimentazioni   relative   alle   innovazioni
tecnologiche e ambientali; la  ricognizione  dei  fabbisogni  per  la
manutenzione  e  i  servizi  per  l'infrastruttura  ferroviaria;   le
metodologie  di  valutazione  degli  investimenti,  con   particolare
riferimento   alla   sostenibilita'   ambientale   e   sociale    ((e
all'accessibilita')) per le persone con  disabilita';  i  criteri  di
valutazione delle ((prestazioni rese dal gestore)) e  delle  relative
penalita'.»;
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
        «7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si esprimono sul documento strategico nel termine  di  trenta  giorni
dalla  sua  ricezione,  decorso   il   quale   il   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede all'approvazione
di detto documento con proprio decreto. Il  documento  strategico  e'
sottoposto ad aggiornamento dopo tre  anni  o  comunque  in  caso  di
mutamento  degli  scenari  di  carattere  eccezionale,   secondo   le
modalita' indicate nel comma 7 e nel presente comma.»;
    b) all'articolo 15:
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un  periodo
minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per  l'attuazione
delle   strategie   di   sviluppo   sostenibile   dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale  come  individuate  nel   documento   di   cui
all'articolo 1, comma 7, e per definire  altresi'  la  programmazione
degli investimenti, anche  previsti  da  specifiche  disposizioni  di
legge, relativi  alla  manutenzione,  al  rinnovo  e  alla  sicurezza
dell'infrastruttura ferroviaria,»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili
finanziari, entro il mese di giugno dell'anno  precedente  all'inizio
di  ciascun  quinquennio  programmatorio  sottopone  lo   schema   di
contratto all'approvazione del Comitato inter-  ministeriale  per  la
programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  (( (CIPESS) ,))
che adotta la relativa delibera entro  trenta  giorni.  Il  Ministero
delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili   informa
l'organismo di regolazione, che  si  esprime  entro  quindici  giorni
relativamente ai  profili  di  competenza,  e,  mediante  il  gestore
dell'infrastruttura,  i  richiedenti  e,   su   loro   richiesta,   i
richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema  di  contratto  di
programma, al  fine  di  consentire  agli  stessi  di  esprimersi  al
riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione  del  CIPESS.
La delibera del CIPESS e' sottoposta al controllo di legittimita'  da
parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma  5,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una  piu'
celere realizzazione  degli  interventi  ferroviari,  e'  ammessa  la
registrazione anche parziale della delibera del CIPESS,  che  diviene
efficace limitatamente a quanto  oggetto  di  registrazione.  In  tal
caso, il CIPESS puo' adottare,  su  richiesta  del  Ministro  ((delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili)),  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, una  delibera  integrativa  o
modificativa delle parti non registrate. Lo schema  di  contratto  di
programma e' sottoscritto tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e il  gestore  dell'infrastruttura  entro
quindici giorni dalla registrazione da parte della  Corte  dei  conti
della delibera di approvazione  del  medesimo  schema  da  parte  del
CIPESS. ((Il contratto di programma e' trasmesso, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al CIPESS, con  apposita  informativa.))  Gli  investimenti
ferroviari autorizzati e finanziati  da  specifiche  disposizioni  di
legge sono inseriti di diritto nel contratto di  programma  in  corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  di  dette  disposizioni   e   ne
costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti  di  cui  al  comma
2-bis  danno  evidenza  di   tali   investimenti   e   dei   relativi
finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle  disposizioni
di legge.»;
      3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, il Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
provvedono  alla  sottoscrizione  degli  aggiornamenti  annuali   del
contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento
strategico di cui all'articolo  1,  comma  7.  Gli  aggiornamenti  di
importo pari o inferiore  a  5  miliardi  di  euro  complessivi  sono
approvati con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di
importo superiore a 5  miliardi  di  euro,  al  netto  delle  risorse
finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura
di  cui  al  comma  2.  ((Gli  aggiornamenti,  entro  cinque   giorni
dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti
dal terzo periodo, dalla loro  sottoscrizione,  sono  trasmessi  alle
Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.))
        2-ter. Il Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  riferisce  annualmente  alle  Camere  sullo   stato   di
attuazione dei contratti di programma.»;
      4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui
all'articolo 1,  comma  7,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,».
  2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026,  il  documento
di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112 e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari  e
alla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31  dicembre  2021  e  lo
schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 e' trasmesso al Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile entro il 31 marzo 2022.
  3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia
di  trasmissione  al  Parlamento  dei  contratti  di  servizio  delle
Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»;
    b) all'articolo 1: 1) al comma  1,  le  parole  «i  contratti  di
programma e» sono soppresse; 2) il comma 2-bis  e'  abrogato;  3)  al
comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti:  «di
servizio».
                               Art. 6
 
                Approvazione dei progetti ferroviari
                      e di edilizia giudiziaria
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53
e' inserito il seguente:
    «Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia  di  infrastrutture
ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di  ridurre,  in
attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione  degli
interventi relativi alle infrastrutture  ferroviarie,  nonche'  degli
interventi  relativi  alla  edilizia  giudiziaria  e  alle   relative
infrastrutture di supporto, ivi compresi  gli  interventi  finanziati
con risorse diverse da quelle previste dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai
programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei  relativi  lavori
puo' avvenire anche sulla base del progetto di  fattibilita'  tecnica
ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto  progetto  sia  redatto
secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo  48,  comma
7, quarto periodo. In tali casi, la  conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  50  del
2016 e' svolta ((dalla stazione appaltante)) in forma semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina
la  dichiarazione  di   pubblica   utilita'   dell'opera   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla  osta  e  autorizzazioni
necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della  conformita'
urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione  delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.  ((La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'
effettuata senza  il  previo  espletamento  della  procedura  di  cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383.  Il  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione
di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo del  presente  comma.
Gli esiti della valutazione di impatto ambientale  sono  trasmessi  e
comunicati dall'autorita' competente alle altre  amministrazioni  che
partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva
della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale.)) Resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,  altresi',  ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra  Stato  e  regione  o
provincia autonoma, in  ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. ((Le disposizioni del presente comma si  applicano  anche
ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai  quali,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  non  sia
stata ancora indetta la conferenza di ser- vizi di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
383 del 1994.))
    1-bis.  ((Gli  effetti  della  determinazione  conclusiva   della
conferenza di servizi di cui al comma 1 si  producono  anche  per  le
opere  oggetto  di  commissariamento  a  norma  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a  seguito  dell'approvazione  del
progetto da parte del  Commissario  straordinario,  d'intesa  con  il
presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo  articolo
4.))
    1-ter. ((In relazione alle procedure concernenti gli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione
sono    richiesti    idonei    requisiti    economico-finanziari    e
tecnico-professionali  al  progettista   individuato   dall'operatore
economico che partecipa alla procedura  di  affidamento,  o  da  esso
associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50.))
    2. Per  gli  interventi  di  edilizia  giudiziaria,  qualora  sia
necessario acquisire il parere obbligatorio del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici ovvero  del  ((comitato  tecnico-amministrativo))
presso il Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche,  cui
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a  cura
della  stazione  appaltante,  esso  e'   acquisito   nella   medesima
conferenza dei  servizi  sul  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica.
    3.  Per  i  progetti  di  cui  al   comma   1,   ferma   restando
l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di  valutazione  di
impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto  legislativo
3 aprile 2006,  n.  152,  le  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale sono svolte, in relazione agli inter- venti finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal  PNC  e  dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi  e  secondo  le  modalita'  previsti  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto  legislativo  n.  152
del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato
IV del presente decreto, per la  cui  realizzazione  e'  nominato  un
commissario   straordinario   ai   sensi   dell'((articolo   4    del
decreto-legge)) 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  giugno  2019,  n.   55,   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 44, comma  3,  ((del  presente  decreto))  si  applica,
altresi', la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo  4,
comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto  legge  n.  32  del  2019,
compatibilmente    con    i    vincoli     inderogabili     derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli  previsti
dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi  da
quelli di cui al primo e al secondo periodo, i  termini  relativi  al
procedimento per la verifica dell'assoggettabilita' alla  valutazione
di impatto ambientale, nonche' del  procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale sono ridotti della meta'.
    4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse  archeologico
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n.  50  del  2016,  in
relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine  di
cui  all'articolo  25,  comma  3,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto  a  quarantacinque  giorni.  Le
risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel  corso  della
conferenza di servizi di cui al comma 1.
    5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo  n.  50  del
2016, la verifica del progetto da porre a  base  della  procedura  di
affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite
in sede  di  conferenza  di  servizi  e  di  valutazione  di  impatto
ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante  procede
direttamente  all'approvazione  del  progetto  posto  a  base   della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali.
    6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non  si  applicano  agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.".
    6-bis. ((In considerazione  delle  esigenze  di  accelerazione  e
semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture  di  cui
al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al  fine
di assicurare una realizzazione coordinata di tutti  gli  interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un
unico soggetto attuatore nonche'  l'applicazione  delle  disposizioni
del presente decreto anche agli  interventi  finanziati  con  risorse
diverse da quelle previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a  esclusione
di quelle relative alla  vigilanza,  al  controllo  e  alla  verifica
contabile ».))
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10  settembre
2021, n. 121, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156.))
  2-bis. ((Dopo il comma 6  dell'articolo  44  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente:))
    (("6-bis.  La  determinazione  conclusiva  della  conferenza   di
servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata
dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  o
la nuova determinazione conclusiva del  Consiglio  dei  ministri  nei
casi previsti dal  comma  6,  ove  gli  elaborati  progettuali  siano
sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste
dal capo  IV  del  titolo  II  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327,  determinano  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del  medesimo  testo
unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di
pubblica utilita' di cui all'articolo 16 del citato  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001  e'
integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata  dal  comma  4  del  presente
articolo».))
                            ((Art. 6 bis
 
              Disposizioni in materia di progettazione
                        delle opere pubbliche
 
  1. Al fine di promuovere la massima  partecipazione  ai  bandi  per
l'assegnazione  delle  risorse  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza o del Piano nazionale per gli  investimenti  complementari
destinate alla realizzazione di  opere  pubbliche,  le  procedure  di
affidamento dell'attivita' di progettazione  richiesta  dai  predetti
bandi possono essere espletate anche in  mancanza  di  una  specifica
previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50.))
                             Art. 6 ter
 
         ((Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli
     investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR))
 
  ((1. All'articolo 48, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferma restando  la
possibilita', per gli operatori economici, di manifestare interesse a
essere invitati alla procedura, la pubblicazione di  cui  al  periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a
seguito del  quale  qualsiasi  operatore  economico  puo'  presentare
un'offerta».))
                           ((Art. 6 quater
 
         Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico
                      delle stazioni appaltanti
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1,  le  parole:
«e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' di»; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis.  In
ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico,
determinati ai  sensi  del  comma  7,  non  possono  complessivamente
superare:
    a) in  caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da  tre
componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per  cento  del  valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento  per  la  parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di  euro  e  allo
0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
    b) in caso di collegio  consultivo  tecnico  composto  da  cinque
componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per  cento  del  valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per  cento  per  la  parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di  euro  e  allo
0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».))
Capo III
Innovazione tecnologica e transizione digitale

                               Art. 7
 
   Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale
 
  1. All'articolo 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  dopo  le  parole  «INVITALIA -  Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono
aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».
  2. All'articolo  11  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole  «nonche'  per  la  realizzazione  delle
attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221,» sono soppresse;
    b)  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa
servizi S.p.A. di cui all'articolo 535  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66,  in  qualita'  di  centrale  di  committenza,  per
l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di
cui all'articolo 33-septies, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221. ((La societa' Difesa  servizi  S.p.A.  puo'  avvalersi,
senza  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   del   patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,
di  cui  al  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,   per   la
rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attivita' di cui
al presente comma.)) Con apposite convenzioni da  stipularsi  fra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la
societa'  Difesa  servizi  S.p.A.  sono  definite  le  modalita'   di
attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai  sensi  del
presente comma, per gli  anni  dal  2022  al  2026,  agli  organi  di
((Difesa servizi S.p.A.)) e ai soggetti, anche esterni, che hanno  in
essere rapporti di lavoro autonomo  o  subordinato  con  la  medesima
societa', il divieto  di  cui  all'articolo  53,  comma  16-ter,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  applica  limitatamente
ai  due  anni  successivi  alla  cessazione  ((dell'incarico  o   del
rapporto)) di lavoro autonomo o  subordinato.  Per  la  realizzazione
delle attivita' assegnate ((alla societa' Difesa servizi S.p.A.))  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021, 2022 e 2023.».
  3. All'articolo 33-septies del decreto legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «o  verso  l'infrastruttura  di  cui  al
comma 4-ter» sono soppresse;
    b) al comma 4,  le  parole:  «((ai  commi  1  e  4-ter))»  ((sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1»));
    c) il comma 4-ter e' abrogato.
  4. All'articolo 51, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, dopo la  lettera  f-bis)  e'  aggiunta  la  seguente:  «  f-ter)
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui  all'articolo
5  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con  riguardo  alla
sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del  sistema  informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. ».
  ((4-bis. In coerenza con gli investimenti del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza connessi  con  la  missione  1  -  componente  1
«Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo  scopo  di
favorire  la  transizione  digitale  del  Ministero  della  difesa  e
potenziare le capacita' dei processi di conservazione digitale  degli
archivi  e  dei  sistemi  di  controllo  di  qualita'  delle   unita'
produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonche'  per  la
realizzazione   di   interventi   di   ammodernamento,   manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, e'  autorizzato  a
favore della predetta Agenzia un contributo di  11.300.000  euro  per
l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a  11.300.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, eroga  servizi  in  qualita'  di  infrastruttura
nazionale cloud a favore delle amministrazioni  per  le  quali  opera
sulla  base  di  affidamenti  in  house   e   dell'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale nonche' delle altre amministrazioni centrali
che si avvalgono della predetta societa' ai  sensi  dell'articolo  51
del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come  modificato
dal comma 4 del presente articolo.))
  6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a  5  milioni
di euro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali  »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo.
Capo IV
((Procedure di spesa e controllo parlamentare))

                               Art. 8
 
                   Fondo ripresa resilienza Italia
 
  1.  Per  l'attuazione  delle   linee   progettuali   Piani   urbani
integrati - Fondo di Fondi della BEI -  M5C2,  intervento  2.2  b)  e
Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo  dei
Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' autorizzata la costituzione di un Fondo  dei
Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia  »  del  quale  lo
Stato italiano e' contributore unico e la cui  gestione  e'  affidata
alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE)
2021/241 ((del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  12  febbraio
2021)), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
  ((1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della
medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla
ricerca all'impresa», del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,
con decreto del Ministro della  salute,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (Agenas), previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri,  le
modalita' e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor  board
nell'ambito delle reti oncologiche regionali e  per  l'individuazione
dei  centri  specialistici  per  l'esecuzione   dei   test   per   la
profilazione genomica estesa Next  generation  sequencing  (NGS),  da
parte di ciascuna regione  e  provincia  autonoma.  Con  il  medesimo
decreto sono altresi' definiti i compiti e le regole di funzionamento
dei Molecular tumor board nonche' le modalita' e  i  termini  per  la
raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la  profilazione
genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.
  1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui  comma
1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e  assicurando  la
parita' di accesso e di trattamento nonche' la multidisciplinarita' e
l'interdisciplinarita', le regioni e le province autonome  provvedono
all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri  specialistici
di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi  1-bis  e  1-ter  con  le  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
  2.  Ai  fini  dell'immediata  operativita'   del   «Fondo   ripresa
resilienza Italia» di cui al comma 1, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli
investimenti uno  o  piu'  accordi  necessari  a  consentire  la  sua
costituzione ed a trasferire le risorse del  Fondo  su  di  un  conto
corrente  infruttifero  appositamente  acceso  presso  la   Tesoreria
centrale  dello  Stato,  intestato  alla  Banca   europea   per   gli
investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.
  3.  Con  apposito  accordo  di  finanziamento  viene  conferita  la
gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui  al  comma  1
alla Banca europea per  gli  investimenti  e  vengono  definiti,  tra
l'altro, le modalita' ed i criteri di gestione delle risorse da parte
della Banca, nel rispetto dei  principi  e  degli  obblighi  riferiti
all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non  arrecare
danno  significativo  all'ambiente  (DNSH)  »,  le  priorita'  e   la
strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilita'  per
i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i
poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonche' i
settori target in cui investire.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'
istituito  il  Comitato  per  gli  investimenti,  presieduto  da   un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto
struttura di coordinamento centrale per l'implementazione  del  PNRR,
composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per
settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo
non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di  presenza  ne'
alcun tipo di emolumento.
  5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del  5
per  cento  dell'importo  totale  delle  contribuzioni   erogate   ai
destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7  per  cento
dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali
in investimenti in equity e quasi-equity, puo' essere destinata  agli
oneri di gestione connessi all'attivita' oggetto degli accordi di cui
ai commi 2 e 3. Le risorse ((rivenienti)) dall'attuazione  del  Fondo
sono reinvestite per gli  stessi  obiettivi  e  le  stesse  priorita'
strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalita'  del
PNRR  e  con  i  principi  di  digitalizzazione,  sostenibilita'   ed
efficienza energetica,  nell'ambito  del  «Fondo  Ripresa  Resilienza
Italia» di cui al comma 1 e' costituita una sezione denominata «Fondo
per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro  per
l'attuazione della linea  progettuale  Sviluppo  e  resilienza  delle
imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3  intervento
4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  con  una  riserva
del 50 per cento dedicata agli interventi  volti  al  supporto  degli
investimenti di riqualificazione energetica per quanto  attiene  alle
linee progettuali riferite al settore turistico.
                            ((Art. 8 bis
 
           Disposizioni in materia di distretti turistici
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 4, le parole: «Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro
del turismo»;
  b) al comma 5, la parola:  «2021»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2023» e le parole: «dei beni e delle  attivita'  culturali  e»  sono
soppresse.))
                               Art. 9
 
Rafforzamento ed efficienza dei processi  di  gestione,  revisione  e
  valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi
  procedimenti.
 
  1. All'articolo 242, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre ((2025.))» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026.  Le  risorse  dei  programmi  operativi  complementari
possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico  e  operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
  2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione
delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di  pagamento  dei
debiti commerciali delle pubbliche  amministrazioni,  all'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 861, dopo le  parole  «amministrativa  e  contabile.»
((e' aggiunto il seguente periodo)): «  Limitatamente  agli  esercizi
2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e
860 possono elaborare l'indicatore  relativo  al  debito  commerciale
residuo sulla base dei  propri  dati  contabili  previo  invio  della
comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti
anche  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche   soggette   alla
rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e  seguenti,  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  previa  verifica  da  parte  del
competente  organo  di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile. »;
    b) al comma 862, dopo le parole  «la  contabilita'  finanziaria,»
sono  inserite  le  seguenti:  «anche  nel   corso   della   gestione
provvisoria o esercizio provvisorio,»;
    c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),»  sono  inserite  le
seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli  enti  che  si
avvalgono della facolta' prevista  dall'ultimo  periodo  del  ((comma
861))».
  3. Al fine di favorire la produzione  di  analisi  sull'impatto  su
occupazione e retribuzione del lavoro  dipendente  e  autonomo  e  su
altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  tramite  la  stipula  di  convenzioni  o  l'avvio  di
programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,
possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di  dati  provenienti
da archivi amministrativi e la  loro  integrazione  con  informazioni
provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.
  4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al
comma  3  sono  pubblicati  nel  sito  internet  istituzionale  delle
amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i  tipi
di dati trattati, le fonti utilizzate,  le  misure  di  sicurezza,  i
titolari del trattamento nonche' i  tempi  di  conservazione  e  ogni
altra  garanzia  adottata  per   tutelare   la   riservatezza   degli
interessati, coerentemente con  l'articolo  5  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016.
In ogni caso, i dati trattati sono privati di  ogni  riferimento  che
permetta   l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche
sottostanti.
  5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai  commi
3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.
  6. Al fine di consentire il  tempestivo  avvio  ed  esecuzione  dei
progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del
bilancio dello Stato, ((il Ministro dell'economia e delle  finanze)),
nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del
Next Generation EU-Italia - Contributi a  fondo  perduto  »,  di  cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
((con proprio decreto)), puo' disporre anticipazioni da destinare  ai
soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti  territoriali,
sulla base di motivate  richieste  presentate  dalle  amministrazioni
centrali titolari degli inter- venti PNRR. ((Gli schemi  dei  decreti
del Ministro dell'economia e delle  finanze  adottati  ai  sensi  del
primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
profili finanziari, che sono resi entro sette giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorsi i  quali  i  decreti  possono  essere  comunque
adottati)). Per i soggetti attuatori,  le  anticipazioni  di  cui  al
presente  comma  costituiscono  trasferimenti  di  risorse   per   la
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
  7. Le risorse erogate ai sensi del  comma  6  sono  tempestivamente
reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria,  dalle  medesime
amministrazioni titolari degli inter- venti, a valere sui  pertinenti
stanziamenti di bilancio.
  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita',  degli  strumenti  di
analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica  e  dei  processi  di
revisione  e   valutazione   della   spesa,   presso   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato, e' istituito il  Comitato  scientifico  per  le
attivita' inerenti alla revisione  della  spesa,  ((con  funzioni  di
indirizzo  e  programmazione  delle  attivita'  di   analisi   e   di
valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per   l'applicazione
dell'articolo 22-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il
Comitato  opera  in  coerenza  con  le  linee  guida  stabilite   dal
Presidente del Consiglio dei ministri e con i  conseguenti  specifici
indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze)).  Il  Comitato
indica i criteri e le metodologie per la definizione dei  processi  e
delle attivita' di revisione della spesa, nonche'  gli  obiettivi  da
perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato,
che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli  di
volta in volta competenti in  relazione  alla  materia  trattata,  un
componente della segreteria  tecnica  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  un   rappresentante   della   Banca   d'Italia,   un
rappresentante dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (Istat),  un
rappresentante della Corte dei  conti.  Alle  riunioni  del  Comitato
possono    essere    invitati    rappresentanti    delle    pubbliche
amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle
materie trattate. La partecipazione alle riunioni  del  Comitato  non
da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Alle spese di funzionamento  del  Comitato  si  provvede  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  9. Per le  attivita'  istruttorie  e  di  segreteria  del  Comitato
scientifico di cui al comma  8  e'  istituita,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, una apposita Unita'  di  missione,  che  svolge
anche attivita' di segreteria tecnica, cui e' preposto  un  dirigente
di livello generale e due dirigenti  di  livello  non  generale,  con
corrispondente  incremento  della  dotazione  organica  dirigenziale.
((L'Unita' di missione, anche in collaborazione con  gli  ispettorati
generali del Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
svolge attivita' di analisi e  valutazione  della  spesa  sulla  base
degli indirizzi e del  programma  di  lavoro  definiti  dal  Comitato
scientifico di cui al comma  8.  L'Unita'  di  missione,  nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 22-bis della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, collabora alle attivita'  necessarie  alla  definizione
degli obiettivi di  spesa  dei  Ministeri  e  dei  relativi  accordi,
nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle  relative
relazioni. L'Unita' di missione concorre all'attivita' dei nuclei  di
analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata
legge n. 196 del  2009.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma))  e'
autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022
e il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale  di  cui
al  presente  comma  in  deroga  ai   limiti   percentuali   previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. ((Si applicano le disposizioni dell'articolo  7,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.))
  10. Per il rafforzamento delle  strutture  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione  di
cui al comma  9  e  i  Nuclei  di  valutazione  della  spesa  di  cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per  le
attivita' di implementazione dei processi di redazione  del  bilancio
di genere e del bilancio ambientale,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato per il biennio  2021-2022,  a  reclutare
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente  di  40  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo
svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di
apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle  vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la  spesa
di euro 1.864.375  annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  ((Anche  in
considerazione delle esigenze di cui al presente comma,  all'articolo
1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  gli
anni 2021 e 2022»)).
  11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal  presente  articolo
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del  supporto
di societa' a  prevalente  partecipazione  pubblica,  nonche'  di  un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di  comprovata
qualificazione professionale, fino  a  un  importo  massimo  di  euro
50.000 lordi annui per singolo incarico, entro  il  limite  di  spesa
complessivo  di  euro   500.000.   ((I   nominativi   degli   esperti
selezionati, le loro  retribuzioni  e  i  loro  curricula  sono  resi
pubblici nel  sito  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti  delle
rispettive nomine,  nel  rispetto  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti a legislazione vigente e delle disposizioni  in  materia  di
trattamento dei dati personali.))
  Per  le  medesime  finalita'  il  Dipartimento  e'  autorizzato   a
stipulare convenzioni con universita', enti e  istituti  di  ricerca.
((Per l'attuazione del presente comma)) e' autorizzata  la  spesa  di
euro 600.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022.
  12. Le risorse iscritte  nel  bilancio  dello  Stato  espressamente
finalizzate alla realizzazione degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza possono  essere  versate  ((con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze))   sui   conti   correnti
infruttiferi aperti presso la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita'  di
gestione  del  PNRR.  ((Gli   schemi   dei   decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze adottati ai  sensi  del  primo  periodo
sono trasmessi alle Camere ai fini  dell'espressione  dei  pareri  da
parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  i   profili
finanziari,  che  sono  resi  entro  sette  giorni  dalla   data   di
trasmissione, decorsi i  quali  i  decreti  possono  essere  comunque
adottati.))
  13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e  seguenti
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  nonche'  sulle  apposite
contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato  per
la gestione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza - Italia non sono  soggetti  ad  esecuzione  forzata.  Sui
fondi ivi  depositati  non  sono  ammessi  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato,  a  pena  di
nullita' rilevabile anche d'ufficio.  Gli  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento eventualmente  notificati  non  determinano  obbligo  di
accantonamento da parte delle sezioni medesime.
  14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  denominata  «Dotare  le
pubbliche  amministrazioni  italiane   di   un   sistema   unico   di
contabilita'  economico-patrimoniale»,  inserita  nella  missione  1,
componente 1, dello stesso Piano,  sono  svolte  dalla  Struttura  di
governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato con determina del  Ragioniere  generale  dello  Stato  n.
35518 del 5 marzo 2020.
  15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello
Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina
del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto,  per  gli  anni
dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un  importo  annuo
non superiore a 8.000 euro per singolo  componente.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno  ((degli  anni  dal
2022 al 2026.)) Per il finanziamento  delle  spese  di  funzionamento
della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle  risorse
disponibili a legislazione vigente.
  16. Al fine di favorire la partecipazione degli  enti  territoriali
alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, le proposte relative  ai  principi  e  ((agli  standard))
contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui  al  comma  15
sono trasmesse, per  il  parere,  alla  Commissione  Arconet  di  cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale  dello  Stato,
sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518
del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto  stabilito  dai
commi 15 e 16.
  18. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a  3.155.946
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2026  e  a  3.035.946  euro
annui a decorrere dall'anno 2027,  si  provvede  per  3.155.946  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito  del  programma  «
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da  ripartire  »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
  ((18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A tal fine, con
circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabiliti
le modalita',  le  condizioni  e  i  criteri  in  base  ai  quali  le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare  nel
relativo quadro economico  i  costi  per  il  predetto  personale  da
rendicontare a carico del PNRR »;
  b) al terzo periodo, le parole: « L'ammissibilita' di tali spese  a
carico del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: «  L'ammissibilita'
di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto  a  quelle
di cui al secondo periodo ».))
                            ((Art. 9 bis
 
Consultazione  e  informazione  del  Parlamento   nel   processo   di
  attuazione e di valutazione della spesa del PNRR.
 
  1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, dopo la parola: «nonche'» sono  inserite  le  seguenti:
«una nota esplicativa relativa alla  realizzazione  dei  traguardi  e
degli obiettivi stabiliti nel periodo di  riferimento  e».  2.  Nelle
ipotesi di cui all'articolo 21  del  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il  Governo
trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e
in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la  proposta  di
un piano per la ripresa e la resilienza  modificato  o  di  un  nuovo
piano per la ripresa e la resilienza.))
                               Art. 10
 
Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del  Ministero
  delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
  1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituto nello stato  di
previsione  della  spesa  del  medesimo  Ministero  il   «Fondo   per
l'attuazione degli interventi del PNRR di  competenza  del  Ministero
delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
((con modificazioni, dalla legge)) 29 luglio 2021, n. 108».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  euro  ((2  milioni))  per
ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2021-  2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
  ((2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, dopo le parole: «e locale» sono inserite le seguenti:  «,  dagli
enti del sistema camerale».))
                            ((Art. 10 bis
 
Potenziamento degli interventi in materia  di  nuove  competenze  dei
  lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del  Piano
  nazionale di ripresa e resilienza  e  disposizioni  in  materia  di
  ammortizzatori sociali.
 
  1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui  all'articolo  88,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono  incrementate
di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 2.  Il  limite  delle  minori
entrate  contributive  di  cui  all'articolo  41,   comma   10,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' rideterminato in 108,8 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022. 3.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in
3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
  a) quanto a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  le
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni  del  comma  2  per  il
medesimo anno 2021;
  b)  quanto  a  3,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
Capo V
Zone economiche speciali

                               Art. 11
 
Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello
                              unico ZES
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5:
      1) al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo  4,
comma 6, opera  uno  sportello  unico  digitale  presso  il  quale  i
soggetti  interessati  ad  avviare  una  nuova   attivita'   soggetta
all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5-bis,  presentano  il
proprio progetto. Lo sportello unico e'  reso  disponibile  anche  in
lingua inglese e opera secondo i migliori standard  tecnologici,  con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in  uso  presso  gli  enti  coinvolti  nell'istruttoria  del
procedimento. Ciascun Commissario rende noto, ((con avviso pubblicato
nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione,)) la  data  a  partire
dalla quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della  piena
operativita'  dello  sportello  unico   digitale,   le   domande   di
autorizzazione unica sono presentate  allo  sportello  unico  per  le
attivita'  produttive  (SUAP)  territorialmente  competente  di   cui
all'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ((che
le trasmette al Commissario con  le  modalita'  determinate  mediante
accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP»));
      2) al comma 1,  lettera  a-sexies),  le  parole  «entro  il  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  dicembre
2023»;
      3) al comma 6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Agenzia per la  coesione  affida  i  servizi  tecnologici  per  la
realizzazione dello sportello unico digitale e per la  sua  messa  in
funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si  avvale,
mediante convenzione, di piattaforme gia' in  uso  ad  altri  enti  o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di  2,5  milioni  di
euro,  sono  posti  a  carico  del  PON  Governance  2014/2020  e  in
particolare  sulla  quota  React  UE  assegnata  al  programma  nello
specifico Asse di Assistenza Tecnica e  Capacita'  amministrativa  di
cui alla Decisione della Commissione Europea C  (2021)  7145  del  29
settembre 2021.»;
    b) all'articolo 5-bis:
      1)  al  comma  3,  le  parole:  ((«dell'articolo  14-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis e seguenti»));
      2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «
Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute  e  delle
pubblica incolumita', ovvero le  amministrazioni  delle  Regioni,  si
oppongano  alla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto
1990, n. 241, la riunione di cui al comma  4  di  detto  articolo  e'
indetta dall'Autorita' politica delegata per il  sud  e  la  coesione
territoriale, sulla base di una motivata  relazione  del  Commissario
della ZES  interessata.  Le  attivita'  propedeutiche  e  istruttorie
necessarie  all'individuazione,  in  esito  alla  riunione,  di   una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale  collaborazione,
sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.
Se la soluzione condivisa  non  e'  raggiunta,  l'Autorita'  politica
delegata per il sud e la coesione territoriale rimette  la  questione
al Consiglio dei ministri  con  propria  proposta  motivata,  secondo
quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo.
Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita'  produttiva
sia sottoposto a valutazione  di  impatto  ambientale  di  competenza
regionale  e  trovi  applicazione  l'articolo  27-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  alla  conferenza  di  ser-  vizi
indetta dall'Autorita' competente  partecipa  sempre  il  Commissario
della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti  tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che ((abbiano))  condotto
ad  un  diniego  di  autorizzazione,  il  Commissario  puo'  chiedere
all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale
il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini  di
una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione   degli   interessi
pubblici coinvolti. ((L'Autorita' politica delegata per il Sud  e  la
coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una
riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni  che
hanno  espresso  valutazioni  contrastanti.  In   tale   riunione   i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa,  che
sostituisca, in tutto o  in  parte,  il  diniego  di  autorizzazione.
Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta,
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma  6,
secondo  periodo,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  L'intera
procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni».
  1-bis. Ai fini  dell'applicazione,  in  favore  dei  lavoratori  in
esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto
legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di  cui  all'articolo
3, comma 2, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  in  relazione  alle
giornate  di  mancato  avviamento  al  lavoro,  ferma   restando   la
necessita' di stati di crisi aziendale o cessazioni  delle  attivita'
terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste  dal
medesimo comma 1 dell'articolo  9-bis,  relativamente  ai  porti  nei
quali devono operare o aver operato dette imprese, devono  intendersi
come alternative.
  1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «  Il
Commissario e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater,
di una struttura di supporto composta da un  contingente  massimo  di
per- sonale di 10 unita', di cui 2 di livello dirigenziale di seconda
fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di  livello  non  dirigenziale,
appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie  funzioni,
con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il  personale  di
cui al precedente periodo e' individuato mediante apposite  procedure
di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e
del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza  del
Consiglio dei ministri o delle corrispondenti  qualifiche  funzionali
dei  Ministeri,  delle  altre  pubbliche  amministrazioni   o   delle
autorita'  amministrative  indipendenti.  Il  predetto  personale  e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta  la  durata
di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
e' reso indisponibile un numero di posti  equivalente  dal  punto  di
vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di per-  sonale  si
provvede nell'ambito e nei limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma
7-quater;
  b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' mediante il finanziamento delle spese  di
funzionamento della struttura e di  quelle  economali»  e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: «A tale fine»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' ai fini di cui al comma 6-bis».))
Capo VI
Universita' e ricerca

                               Art. 12
 
            Borse di studio per l'accesso all'universita'
 
  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, presentato alla Commissione  europea  ai  sensi
degli articoli 18  e  seguenti  del  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle  more
dell'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse  di
studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse  sono
definiti, per il periodo di riferimento del  PNRR,  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca,   in   deroga   alle
disposizioni  del  medesimo  articolo  7,  comma   7,   del   decreto
legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al primo periodo,
le risorse indicate dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo n. 68 del  2012,  e  sono  ripartite  con  le
modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo.
                               Art. 13
 
   Supporto tecnico al Ministero dell'universita' e della ricerca
 
  1. All'articolo  64  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
    «6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del
Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e  assolvere  ai  connessi
adempimenti in tema  di  monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
degli investimenti, il Ministero dell'universita' e della ricerca  e'
autorizzato, entro il limite di spesa  di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni
previste dal Programma  di  gare  strategiche  ICT  ((della  societa'
Consip Spa)), servizi professionali  di  assistenza  tecnica  per  la
trasformazione  digitale,  il  data  management,  la  definizione  di
strategie e soluzioni per il cloud  e  per  la  cybersicurezza.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca. ».
                               Art. 14
 
     Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea
 
  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, all'articolo  17,  comma  95,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:
«Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere  ((l'interdisciplinarita'))  dei  corsi  di  studio  e  la
formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti
formativi complessivi puo' essere riservata  ad  attivita'  affini  o
integrative, comunque relative a settori  scientifico-disciplinari  o
ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,  laboratori,
esercitazioni,  seminari  o  altre  attivita'   purche'   finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.».
  2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con  i  decreti
di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
si provvede alla razionalizzazione e  all'aggiornamento  dei  settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di assicurare la  loro  rispondenza  agli
elementi di flessibilita' e di  ((interdisciplinarita'))  di  cui  al
comma 1.
  ((2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale  per  gli  investimenti
complementari,  in  riferimento  a  quanto  disposto  dal   comma   2
dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il  Sud  e  la  coesione
territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
149 del 24 giugno 2021,  relativamente  all'ampliamento  dell'offerta
formativa universitaria  nel  territorio  delle  regioni  dell'Italia
centrale  colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016,  il   Ministero
dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare la presentazione di
proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al  citato
ampliamento   dell'offerta   formativa,   in   deroga   ai    termini
ordinariamente previsti, al  fine  di  garantirne  l'avvio  dall'anno
accademico 2022/2023.))
                               Art. 15
 
                        Alloggi per studenti
 
  1. All'articolo 1 della  legge  14  novembre  2000,  n.  338,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, sono aggiunti, in fine  i  seguenti  periodi:  «Al
fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione  e
il  monitoraggio  degli  interventi,  le  procedure  sono  effettuate
esclusivamente   con   modalita'    digitali    e    attraverso    la
informatizzazione  del  processo  edilizio   e   del   progetto   con
l'esclusivo utilizzo di strumenti per  la  rappresentazione  digitale
del processo costruttivo. I progetti  devono  prevedere,  a  pena  di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti
ammessi a finanziamento e sono assegnate  le  relative  risorse,  con
conseguente individuazione ed assegnazione dei posti  letto  riferiti
ai singoli progetti.»;
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis.  Al  fine  di
perseguire  gli  obiettivi  individuati  nella  comunicazione   della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019  sul  Green  Deal  europeo,
recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  sono  promossi
prioritariamente  la  ristrutturazione,  la   trasformazione,   anche
attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di
strutture ed  immobili  esistenti  con  la  finalita'  di  perseguire
elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione  degli
interventi.»
Titolo II
ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE
INIZIATIVE PNRR
Capo I
Ambiente

                               Art. 16
 
                           Risorse idriche
 
  1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
della transizione ecologica  ((e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari)) e forestali»,  e  dopo  le  parole  «dei  costi
ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti:  «e
dell'inquinamento,  conformemente   al   ((principio   "chi   inquina
paga",))»;
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
      «3-bis. ((Con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica,))  sono  definiti  i   criteri   per   incentivare   l'uso
sostenibile dell'acqua in agricoltura,  e  per  sostenere  l'uso  del
((Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche
in  Agricoltura  (SIGRIAN) ))  per  usi  irrigui  collettivi   e   di
autoapprovvigionamento, ((sentite le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano.))».
  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il  Piano  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  a  valere  sulle
risorse di bilancio del  Ministero  della  transizione  ecologica  e'
adottato, anche per stralci, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
della transizione ecologica previa  intesa  con  i  Presidenti  delle
regioni e delle province autonome di  Trento  e  Bolzano  interessate
agli interventi ammessi a  finanziamento  nei  rispettivi  territori,
((corredati dei)) relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti  dal
sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto  (CUP),  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e'  effettuato  dalle
amministrazioni titolari dei CUP con il sistema  di  monitoraggio  di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i  sistemi
ad esso collegati e gli interventi sono classificati  sotto  la  voce
"MITE -  Mitigazione  del  rischio  idrogeologico".  Con  i  medesimi
decreti di cui al primo periodo sono  disciplinate  le  modalita'  di
trasferimento   delle   risorse,    le    riprogrammazioni    e    le
rimodulazioni.»;
    b) al quarto periodo, le  parole:  «accordo  di  programma»  sono
sostituite dalle seguenti:  «provvedimento  di  individuazione  degli
interventi  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico»  ((e   sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei territori
dei comuni collocati in aree  interessate  da  fenomeni  di  dissesto
idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge
6 ottobre 2017, n. 158»)).
  3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio  2021,  n.  108,  le  parole:  «  e  dei  piani   di   assetto
((idrologico. » sono)) sostituite ((dalle seguenti: « ,  dei  piani))
di assetto idrogeologico e della valutazione del  rischio  a  livello
nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n.  1313/2013/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  su  un
meccanismo unionale di protezione civile, nonche'  del  principio  di
non arrecare un danno significativo. »
  4. All'articolo 1, comma 1074, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, il primo periodo e' sostituto ((dai seguenti)):
    «Gli  interventi  di  cui  al  comma  1073,  lettera   b),   sono
individuati con decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,
d'intesa con i Presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome
interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,  primo  periodo,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164.  I  medesimi
interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi  dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.»
  5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre  1933,
n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: «da 3.000  euro  a  30.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;
    b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».
  6. Allo scopo di garantire  lo  sviluppo  sostenibile  dei  sistemi
idrici sotto il profilo ambientale, per le domande  di  utilizzazione
d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento  di  rilascio  del
relativo titolo, si provvede, su idonea  documentazione  fornita  dal
richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo,  ai  sensi
dell'articolo  4,  paragrafo  7,  della  direttiva   2000/60/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,  su  tutti  i
corpi  idrici  potenzialmente  interessati.  E'  fatto   divieto   di
espandere il  sistema  irriguo  esistente,  anche  se  finalizzato  a
conseguire obiettivi di efficienza, se  i  corpi  idrici  interessati
sono in uno stato inferiore al buono ((o qualora siano previste o  si
renda necessario adottare misure finalizzate  al  raggiungimento,  al
mantenimento o al ripristino degli obiettivi di  qualita'  ambientale
del corpo idrico di cui all'articolo 76  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne  l'ulteriore  deterioramento,
anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto  dell'evoluzione
dei cambiamenti climatici.))
                            ((Art. 16 bis
 
       Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato
                alla societa' Acquedotto pugliese Spa
 
  1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente  per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa'
di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  nonche'  di  consentire  l'utilizzo  dei  fondi   messi   a
disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i ter-
mini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del  COVID-19
possano  inficiare  l'efficacia  delle  procedure  da   avviare   per
l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia,  al
comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: « 31 dicembre 2023  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».))
                            ((Art. 16 ter
 
Disposizioni  in  materia  di  contratti  di  fornitura  di   energia
  elettrica  per  clienti  vulnerabili,  in  condizioni  di  poverta'
  energetica e clienti domestici
 
  1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n.  124,  per  la  cessazione  del  servizio  di
maggior tutela per i clienti domestici, in via  transitoria  e  nelle
more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione
del servizio di  vendita  a  tutele  graduali,  i  clienti  domestici
continuano a essere riforniti di energia elettrica dal ser- vizio  di
tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  18  giugno
2007, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro
della transizione ecologica.
  2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  adotta,
ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge  4  agosto  2017,  n.
124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele
graduali per i clienti domestici, mediante procedure  competitive  da
concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuita' della
fornitura di energia elettrica.
  3. Qualora alla suddetta data di  cui  all'articolo  1,  comma  60,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure
previste  dall'articolo  11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, nei confronti dei  clienti  vulnerabili  e  in
condizioni di poverta' energetica continua ad applicarsi il  servizio
di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 125, secondo gli  indirizzi  definiti  con  il  decreto  del
Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1  del  presente
articolo.
  4. All'articolo 11, comma 2, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse.
  5. Ai fini  dell'individuazione  dei  clienti  vulnerabili  di  cui
all'articolo 11, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, definisce le modalita' di acquisizione
del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di  trasmissione
delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale al  Sistema  informativo  integrato  gestito  dalla  societa'
Acquirente unico Spa.))
                               Art. 17
 
               Piano d'azione per la riqualificazione
                           dei siti orfani
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro della transizione  ecologica,  ((previa
intesa in sede di)) Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito  Piano
d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine  di  ridurre
l'occupazione  del  terreno  e  migliorare  il  risanamento   urbano,
conformemente  alle  previsioni  indicate   nella   Misura   M2C4   -
investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma  1  si  applicano  le
definizioni, l'ambito di applicazione e  i  criteri  di  assegnazione
delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo
1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2.  Identico.  3.
Le informazioni necessarie alla predisposizione  del  Piano  d'azione
sono fornite dalle singole regioni e province autonome  di  Trento  e
Bolzano,  secondo  le  modalita'   indicate   dal   Ministero   della
transizione ecologica.
                            ((Art. 17 bis
 
            Disposizioni per la riperimetrazione dei siti
                 contaminati di interesse nazionale
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentiti la regione  e  gli  enti
locali  interessati,   sono   effettuate   la   ricognizione   e   la
riperimetrazione dei siti  contaminati  attualmente  classificati  di
interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le  aree  e  i
territori che non soddisfano piu' i  requisiti  di  cui  all'articolo
252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
                               Art. 18
 
                Riduzione dei tempi del procedimento
                di valutazione ambientale strategica
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    ((0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:))
      ((«3-bis. Qualora  l'autorita'  competente  stabilisca  di  non
assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i
motivi  principali  di  tale  decisione  in  relazione   ai   criteri
pertinenti elencati nell'allegato I alla presente  parte  e,  tenendo
conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia
ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali
raccomandazioni per  evitare  o  prevenire  effetti  significativi  e
negativi sull'ambiente»;))
    a) all'articolo 13
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole   «impatti
ambientali  significativi,»  sono  inserite   le   seguenti:   «anche
transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole  «l'autorita'
competente, individua» sono inserite le seguenti: «e  seleziona»;  2)
al comma 2, la parola  «concordato»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«comunicato dall'autorita' competente» e le parole  «novanta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al  comma
5, la lettera f) e' abrogata;
    b) all'articolo 14, comma 2, le  parole  «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
    ((c) all'articolo 15:))
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Valutazione  del
rapporto ambientale e degli esiti ((della consultazione»;))
      2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «quarantacinque giorni».
  ((1-bis. All'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 18, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Per  i
progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale,
ai  sensi  dell'articolo  7-bis,  comma  8-bis,  del  citato  decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  il  Ministero   della   transizione
ecologica, con il supporto della Commissione di  cui  all'articolo  8
del medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  effettua  la
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto  ambientale
regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale ».))
                            ((Art. 18 bis
 
Modifiche alla disciplina concernente  il  Commissario  straordinario
  unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione  degli
  interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di  collettamento,
  fognatura e depurazione alle sentenze di condanna  della  Corte  di
  giustizia dell'Unione europea sul trattamento  delle  acque  reflue
  urbane
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione
degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al  comma
2,  oggetto  di  procedure  di  infrazione  europee,  gli  interventi
medesimi  sono  dichiarati  di  pubblica  utilita',  indifferibili  e
urgenti.
    2-ter. In considerazione del carattere  di  eccezionalita'  e  di
estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario  unico
di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di  atti  di
assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'.
    2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli
atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale  o
relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono
acquisiti con esito positivo.  Restano  ferme  le  responsabilita'  a
carico degli enti e delle amministrazioni che  non  hanno  fornito  i
pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al  citato  comma
2-ter.
    2-quinquies.   Nei   procedimenti   espropriativi   avviati   dal
Commissario unico, i termini legislativi  previsti  dal  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta'».))
                               Art. 19
 
         Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici
 
  1. Al fine di definire gli obblighi  dei  produttori  in  relazione
alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo
24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    ((a) il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «  Per  la
gestione dei RAEE derivanti da AEE  di  fotovoltaico,  incentivate  e
installate precedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  28  luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro  dello
sviluppo  economico  19  febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  97  del  24  agosto  2010,  5  maggio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio  2011,  e  5
luglio 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  e'  previsto  il  trattenimento
delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo  40,
comma  3,  del  presente  decreto.   In   alternativa,   i   soggetti
responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia
finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi  riconosciuti  in
base agli importi determinati  dal  Gestore  dei  servizi  energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i  citati
sistemi  collettivi.   I   soggetti   responsabili   degli   impianti
incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro  dello  sviluppo
economico 5  maggio  2011  e  5  luglio  2012  adeguano  la  garanzia
finanziaria  per  la  completa  gestione  a  fine  vita  dei   moduli
fotovoltaici  all'importo  della  trattenuta  stabilita  dal  GSE  in
attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto»;))
    b) al terzo periodo, dopo le parole  «modalita'  operative»  sono
inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione» ((e le parole:  «deliberazioni  e
disciplinari tecnici puo' provvedere» sono sostituite dalle seguenti:
«istruzioni operative provvede»));
    c) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nei  casi  di
ammodernamento tecnologico (revamping)  degli  impianti  fotovoltaici
incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al  trattenimento
della garanzia finanziaria di  cui  all'articolo  40,  comma  3,  dei
moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in  cui
i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria
nel trust di uno dei sistemi  collettivi  riconosciuti.  Gli  importi
trattenuti sono restituiti ai soggetti  responsabili  degli  impianti
solo dopo una puntuale verifica della documentazione che  attesti  la
avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli  fotovoltaici
sostituiti o dismessi.».
  ((1-bis. Al fine di garantire la completa  razionalizzazione  delle
disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3,  del  decreto
legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono
inserite le seguenti: «domestici e professionali non  incentivati»  e
le parole: «fatta salva la ripartizione degli  oneri  che  sia  stata
eventualmente gia' definita in conformita' alle disposizioni  di  cui
all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
28» sono soppresse;
    b)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «  previsti  dai   decreti
ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « ovvero ai costi determinati  dai  sistemi  collettivi  di
gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo  importo  per  tutti  i
meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le  parole:
« un nuovo  pannello  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  nuovi
pannelli »;
    c) al sesto periodo, le parole: « Entro un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,  il  GSE  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  Il  GSE,  previa  approvazione   del
Ministero della transizione ecologica, »)).
                            ((Art. 19 bis
 
             Misure urgenti a sostegno della produzione
                   di energia da fonti rinnovabili
 
  1. Con riguardo alla misura M2-C2 « Energia rinnovabile,  idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile »  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e  al  fine  di  contribuire  allo  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili  che  possono  fornire  un  contributo  importante   agli
obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti  dal  Piano
azionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo  56,  comma
4,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  la  parola:  «
che, » e' sostituita dalla seguente: « prevista » e le  parole:  «  ,
non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli  di  cui
allo stesso comma 3, e » sono soppresse.))
                            ((Art. 19 ter
 
           Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti
              effettuati con carte di debito e credito
 
  1. All'articolo 15 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, le parole: «carte di debito e  carte  di  credito»
sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad
almeno una carta di debito e una carta di credito»;
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei  casi  di  mancata
accettazione di un pagamento, di qualsiasi  importo,  effettuato  con
una carta di pagamento di cui al comma 4, da  parte  di  un  soggetto
obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei  confronti  del
medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4  per  cento  del  valore
della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del
pagamento. Per  le  sanzioni  relative  alle  violazioni  di  cui  al
presente comma si applicano le procedure e i termini  previsti  dalla
legge 24 novembre 1981, n.  689,  a  eccezione  dell'articolo  16  in
materia di pagamento in  misura  ridotta.  L'autorita'  competente  a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima  legge  n.
689 del 1981 e' il prefetto della  provincia  nella  quale  e'  stata
commessa  la  violazione.  All'accertamento  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del
1981».))
Capo II
Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilita'
sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e
coesione territoriale

                               Art. 20
 
Interventi  comunali  in  materia  di   efficientamento   energetico,
  rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e  messa  in  sicurezza
  degli edifici e valorizzazione del territorio.
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e  35»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche'  di
quelli  relativi  all'alimentazione   tempestiva   del   sistema   di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;
    b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:
      «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e
29-bis, confluite  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento
delle  risorse  assegnate  nel  periodo  dal  2020   al   2024,   per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui  alla  lettera  a)
del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli  incarichi  per  la
progettazione  esecutiva  affidati  entro  il   31   dicembre   2021,
comunicati al  Ministero  dell'interno-Dipartimento  per  gli  affari
interni e territoriali.
      31-ter. I comuni beneficiari  dei  contributi  rispettano  ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli
obblighi ((in materia di applicazione del principio di «non  arrecare
un danno significativo all'ambiente» ai sensi  dell'articolo  17  del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020, e  gli  obblighi))  in  materia  di  comunicazione  e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione ((del sistema di monitoraggio»;))
    c) al comma  32,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024,
a concludere i lavori entro il 31  dicembre  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;
    d) al comma 33:
      1) al primo periodo, le parole «per il restante 50  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per  cento  previa
verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio  di
cui al  comma  35  e  del  sistema  di  monitoraggio  previsto  dalla
regolamentazione attuativa del PNRR.»;
      2) all'ultimo periodo, dopo le  parole  «avvenga  previa»  sono
inserite le seguenti:  «verifica  della  completa  alimentazione  del
sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonche'  del  sistema  di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione  attuativa  del  PNRR  e
della»;
    e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
      «42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni  dal
2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.  Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo  2021.  42-ter.
Agli oneri di cui al comma 42- bis, pari a 100 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 200 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023  e
2024, si provvede a valere sul Fondo di  rotazione  per  l'attuazione
del Next Generation EU-Italia di  cui  all'articolo  1,  comma  1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui  ai
commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo  1.  42-quater.  I  comuni
beneficiari delle risorse di cui al  comma  42-bis,  rispettano  ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli  obblighi  in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del  sistema
di monitoraggio.».
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    ((0a) al comma 139 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle  procedure  di
assegnazione dei contributi, almeno il 40  per  cento  delle  risorse
allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno»;))
      a) dopo il comma 139-bis e' inserito il seguente:
        «139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al  comma
139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al comma 139-  bis,
confluite nell'ambito del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN  del  13  luglio
2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026  e  rispettano  ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli  obblighi  in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del  sistema  di
monitoraggio. »;
    b) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche  in  caso  di
mancato rispetto dei termini di conclusione  dei  lavori  di  cui  al
comma 139-ter.».
  3.  Ai  fini  del  rispetto  del  regolamento  (UE)  2021/241   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio  2021,  i  comuni
beneficiari delle risorse di  cui  al  presente  articolo  assicurano
l'alimentazione  tempestiva  del  sistema  di  monitoraggio  per   la
rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli
inter- venti finanziati, con particolare  riferimento  agli  elementi
anagrafici e identificativi  dell'operazione,  della  localizzazione,
dei soggetti correlati all'operazione,  delle  informazioni  inerenti
alle procedure di affidamento dei lavori, dei  costi  previsionali  e
delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e
finanziari, nonche' ((dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e
finali (target) )) e di  ogni  altro  elemento  necessario  richiesto
dalla regolamentazione  attuativa  del  PNRR.  Conservano,  altresi',
tutti  gli  atti  e  la  relativa  documentazione  giustificativa  su
supporti  informatici  adeguati  e  li  rendono  disponibili  per  le
attivita' di controllo e  di  audit.  Per  le  finalita'  di  cui  al
presente  comma  i  soggetti  attuatori  integrano  le   informazioni
presenti sui sistemi di monitoraggio gia' operativi e  conservano  la
documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste
dal sistema informatico di cui  all'articolo  1,  comma  1043,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
                            ((Art. 20 bis
 
Misure di semplificazione per gli investimenti per  la  ricostruzione
  post-sisma  del  2009  previsti  dal  Piano   nazionale   per   gli
  investimenti complementari.
 
  1. Al fine di semplificare  e  accelerare  gli  interventi  per  la
ricostruzione e il rilancio dei territori  interessati  dagli  eventi
sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli  investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati  dagli
eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016  si
applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma  del
6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai  comuni
della provincia di Campobasso e ai comuni della citta'  metropolitana
di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55.))
                               Art. 21
 
                           Piani integrati
 
  1. Al fine di favorire una migliore  inclusione  sociale  riducendo
l'emarginazione e le situazioni di  degrado  sociale,  promuovere  la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e  delle
aree pubbliche, ((l'efficientamento energetico e idrico degli edifici
e la riduzione del consumo di suolo anche  attraverso  operazioni  di
demolizione    e    ricostruzione    finalizzate    alla    riduzione
dell'impermeabilizzazione del suolo gia' consumato  con  modifica  di
sagome e impianti urbanistici,)) nonche'  sostenere  progetti  legati
alle smart cities, con particolare riferimento  ai  trasporti  ed  al
consumo energetico, sono assegnate risorse alle citta' metropolitane,
in attuazione della linea progettuale «  Piani  Integrati  -  M5C2  -
Investimento 2.2 » nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79  milioni  di
euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di  125,75  milioni
di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per  l'anno  2023,
di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di  euro
per l'anno 2025 e di 754,52 milioni  di  euro  per  l'anno  2026.  Ai
relativi oneri si provvede  a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation  EUItalia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per  gli  anni  dal
2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
l),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Le  risorse  di
cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le citta' metropolitane in base
al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna
area  metropolitana  moltiplicata  per  il  quadrato  della   mediana
dell'Indice di vulnerabilita' sociale e  materiale  (IVSM),  come  da
tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).
  4. Al fine di rafforzare  gli  interventi  previsti  dal  comma  1,
nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo
8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro  per
l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento  dei  progetti
ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico  del  bilancio  dei
soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di  mutui  con
((la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa (CEB), la)) Cassa Depositi e Prestiti  S.p.A.  ((e
il sistema)) bancario. Restano,  comunque,  ferme  per  ciascun  ente
attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o
quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre  forme  di
indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto  degli
equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118  e  18
agosto 2000, n. 267.
  5. Le citta' metropolitane provvedono ad  individuare,  sulla  base
dei criteri di cui ai commi 6, 7 e  8  e  nei  limiti  delle  risorse
assegnate di cui al comma  3,  i  progetti  finanziabili  all'interno
della propria area urbana entro ((centotrenta)) giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tenendo   conto   delle
progettualita' espresse anche dai comuni  appartenenti  alla  propria
area urbana. Resta fermo che  nel  caso  di  progettualita'  espressa
dalla  citta'  metropolitana  la  medesima  possa   avvalersi   delle
strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto,  diviene
soggetto attuatore.
  6. I progetti  oggetto  di  finanziamento,  ((il  costo  totale  di
ciascuno dei quali)) non puo' essere inferiore a 50 milioni di  euro,
devono   riguardare   la   manutenzione   per   il   riuso    e    la
rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di  strutture
edilizie pubbliche ((e private, tenendo conto di quanto previsto  dal
comma 8, lettera a),)) esistenti per finalita' di interesse pubblico,
il miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano  e  del  tessuto
sociale, ((economico)) e ambientale, con particolare riferimento allo
sviluppo e potenziamento dei  servizi  sociali  e  culturali  e  alla
promozione delle  attivita'  ((economiche)),  culturali  e  sportive,
nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
cities,   con   particolare   riferimento   ((alla   rivitalizzazione
economica)), ai trasporti ed al consumo energetico.
  7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a  pena  di
inammissibilita':
  a) intervenire su aree urbane il cui  IVSM  e'  superiore  a  99  o
superiore alla mediana dell'area territoriale;
  b) avere un  livello  progettuale  che  assicuri  il  rispetto  dei
termini di cui al comma 10  ((e,  in  ogni  caso,  non  inferiore  al
progetto di fattibilita' tecnico-economica;))
  c)  assicurare,  nel  caso  di  edifici   ((oggetto   di   riuso)),
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di  almeno  due
classi energetiche;
  d)  assicurare  l'equilibrio  tra  zone  edificate  e  zone  verdi,
((limitando il consumo di  suolo)),  nonche'  potenziare  l'autonomia
delle persone con disabilita' e l'inclusione  sociale  attraverso  la
promozione di servizi sociali e sanitari  di  prossimita'  a  livello
locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli  all'accesso  agli
alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove
possibilita' offerte dalle tecnologie ((e dal  lavoro  da  remoto  ai
fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare  ed  esigenze
lavorative, nel rispetto del principio di parita' di genere e ai fini
della  riduzione  dei  flussi  di  traffico  veicolare   nelle   aree
metropolitane;))
  ((d-bis) assicurare ampi processi di  partecipazione  degli  attori
economici e della  societa'  civile  in  fase  di  definizione  degli
interventi oggetto dei Piani integrati;))
  e)  prevedere  la  valutazione  di  conformita'   alle   condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), ((previsto
dall'articolo)) 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
  f) prevedere  la  quantificazione  del  target  obiettivo:  ((metri
quadrati dell'area)) interessata all'intervento, intesa  come  bacino
territoriale che beneficia dell'intervento.
  8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
  a) la possibilita' di partecipazione  dei  privati,  attraverso  il
«Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo  8  nel  limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
  b) la presenza facoltativa di start-up di  servizi  pubblici  nella
proposta progettuale;
  c) la co-progettazione con il terzo settore.
  ((c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le  strutture  edilizie
interessate dal progetto o a gruppi  di  esse,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, delle detrazioni di  cui  agli  articoli  14  e  16  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  e   all'articolo   119   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
  9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati,  di  cui
al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo  11,  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso  modalita'  guidate
(template)   messe   a   disposizione   dal   Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del  Sistema  CUP,
secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno -  Direzione
centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  le  citta'  metropolitane
comunicano al Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la
finanza  locale  i  progetti  integrati  finanziabili,  completi  dei
soggetti attuatori, dei CUP identificativi  dei  singoli  interventi,
del cronoprogramma di  attuazione  degli  stessi.  A  tal  fine,  con
decreto del  Ministero  dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la
finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e' approvato il modello di  presentazione  delle
proposte progettuali integrate, contenente  le  indicazioni  per  una
corretta  classificazione  dei  progetti  integrati  e  dei   singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.
  10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  assegnate  le
risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato  oggetto
di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli  interventi  che
ne fanno parte (identificati da CUP) ((e, per  ciascun  progetto,  e'
sottoscritto uno specifico « atto di adesione ed obbligo »,  allegato
al  medesimo  decreto  del  Ministro  dell'interno,))  contenente   i
criteri, ((gli indirizzi)) ed i relativi  obblighi  che  regolano  il
rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed  obbligo  ed
il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresi' i termini di
avvio  e  conclusione  dei  lavori  (marzo  2026),  le  modalita'  di
erogazione e revoca  delle  risorse,  i  contenuti  essenziali  della
documentazione di gara per il ((rispetto del principio DNSH)) (Do Not
Significant Harm),  previsto  dall'articolo  17  del  regolamento  UE
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno  2020,
ed ogni altro elemento  utile  per  il  rispetto  delle  disposizioni
riportate nel PNRR per la gestione,  controllo  e  valutazione  della
misura,  ivi  inclusi  obblighi  in  materia   di   comunicazione   e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in  base
alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al
primo  periodo,  e  l'obbligo  di  alimentazione   del   sistema   di
monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero
dell'interno trasmette al Dipartimento per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano
integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema
CUP.
  11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i  soggetti
attuatori  assicurano  l'alimentazione  tempestiva  del  sistema   di
monitoraggio per la rilevazione  puntuale  dei  dati  di  avanzamento
attuativo degli interventi  finanziati  con  particolare  riferimento
agli elementi  anagrafici  e  identificativi  dell'operazione,  della
localizzazione,  dei   soggetti   correlati   all'operazione,   delle
informazioni ((inerenti alle procedure)) di affidamento  dei  lavori,
dei  costi  previsionali  e  delle  relative  voci  di  spesa,  degli
avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonche' ((dei collegati
obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) )) collegati  e  di
ogni  altro  elemento  necessario  richiesto  dalla  regolamentazione
attuativa del  PNRR.  Conservano,  altresi',  tutti  gli  atti  e  la
relativa  documentazione  giustificativa  su   supporti   informatici
adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e  di
audit,  ivi  inclusi   quelli   relativi   all'individuazione   delle
progettualita' di cui al comma 5. ((Assicurano  inoltre  il  rispetto
del principio di «non arrecare un danno  significativo  all'ambiente»
ai  sensi  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)   2020/852   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.))
                               Art. 22
 
Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con
  le risorse del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  volti  a
  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa ((in sede di Conferenza)) permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  si
provvede all'assegnazione e al  trasferimento  alle  Regioni  e  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano  delle  risorse  finanziarie
della missione 2, componente 4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di  euro,  finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a  fronteggiare  il
rischio di alluvione e  il  rischio  idrogeologico  rientranti  nelle
tipologie di cui all'articolo 25, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  il  cui  coordinamento  e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base dei  piani  definiti  d'intesa
tra il citato Dipartimento, le Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro  il  31  dicembre  2021  nel  rispetto  dei
criteri stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.
21 del 26 gennaio 2017. ((Il  decreto  tiene  conto,  inoltre,  della
classificazione  dei  territori  dei   comuni   collocati   in   aree
interessate  da  fenomeni  di   dissesto   idrogeologico   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017,  n.
158)). Con il medesimo decreto sono disciplinate anche  le  modalita'
di impiego delle citate risorse finanziarie e le  relative  modalita'
di gestione contabile.
  ((1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere  rimodulato,  con
le modalita' previste dal medesimo comma  1,  entro  il  31  dicembre
2023,  sulla  base  degli  esiti  del  monitoraggio  dello  stato  di
attuazione degli interventi, anche  ridefinendo  la  ripartizione  su
base  territoriale  delle  risorse  finanziarie,  fermo  restando  il
rispetto del termine ultimo per  la  realizzazione  degli  interventi
stabilito  al  quarto  trimestre  dell'anno  2025.  Le  rimodulazioni
possono essere elaborate integrando i criteri  di  riparto  stabiliti
dal citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla  performance
operativa dei soggetti attuatori degli interventi.
  1-ter. La ripartizione delle ulteriori  risorse  finanziarie  della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
il cui coordinamento e' attribuito al Dipartimento  della  protezione
civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  relative  a
interventi gia' individuati nell'ambito  della  programmazione  delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, finalizzate  all'attuazione  di  inter-  venti
pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione  e  il  rischio
idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei
piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e  le
province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei  criteri
stabiliti  dal  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2016, puo' essere rimodulata entro il 31 dicembre
2023 con appositi  decreti  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
province autonome interessate, anche  nella  qualita'  di  Commissari
delegati  titolari  di  contabilita'  speciali  per  l'attuazione  di
ordinanze di  protezione  civile,  previa  intesa  con  il  capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato  di
attuazione degli interventi, anche  ridefinendo  la  ripartizione  su
base  territoriale  delle  risorse  finanziarie,  fermo  restando  il
rispetto del termine ultimo per  la  realizzazione  degli  interventi
stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.
  1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74-  bis  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' abrogato.
  1-quinquies. Dopo il comma  2-bis  dell'articolo  147  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il  seguente:  «2-ter.
Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del  servizio  idrico  in  forma
autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora
espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al
comma  2-bis,  lettera  b),   confluiscono   nella   gestione   unica
individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente  di
governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore  unico  tutte  le
gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis».
  1-sexies.   Nell'individuazione   degli   inter-   venti   previsti
dall'articolo 25, comma  2,  lettere  d)  ed  e),  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, si deve dare  conto  della  valutazione  della  ripetitivita'  dei
fenomeni alluvionali e di  dissesto  idrogeologico  verificatisi  nei
territori  interessati  nel  decennio   precedente,   dell'estensione
sovracomunale del loro impatto nonche'  delle  vittime  eventualmente
provocate dagli eventi medesimi.))
                               Art. 23
 
Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  ((ed
  estensione delle procedure PNRR))
 
  1. All'articolo 1, comma 178,  lettera  d),  sesto  periodo,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole  «di  immediato  avvio
dei lavori»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  il  completamento  di
interventi in corso, cosi' come risultanti  dai  sistemi  informativi
del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,   fermi
restando i requisiti di  addizionalita'  e  di  ammissibilita'  della
spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».
  ((1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli
interventi  non  ancora  realizzati  della  programmazione  2014-2020
nonche' agli interventi della programmazione 2021-2027, si  applicano
le misure di semplificazione  di  cui  all'articolo  48,  commi  2  e
seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni  interessate  e
previa  deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su  proposta  del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini  del  cofinanziamento
regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge
n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR  e
FSE plus della programmazione 2021-2027, al  fine  di  ridurre  nella
misura massima di 15 punti la  percentuale  di  tale  cofinanziamento
regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate  in
prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione
(PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.))
Capo III
Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e
mobilita' dei docenti universitari

                               Art. 24
 
                 Progettazione di scuole innovative
 
  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza relative alla costruzione di scuole innovative  dal  punto
di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il
massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire
una  didattica  basata  su  metodologie  innovative   e   una   piena
fruibilita'  degli  ambienti   didattici,   ((anche   attraverso   un
potenziamento  delle  infrastrutture  per  lo  sport,))  e'  prevista
l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo
IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale  concorso  e'
indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche  e  gli
enti locali individuati  a  seguito  della  procedura  selettiva  per
l'attuazione  delle  misure  della  Missione  2  -  Componente  3   -
Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve  rispettare
il principio  di  «non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente»
(DNSH), con riferimento al  sistema  di  tassonomia  delle  attivita'
ecosostenibili  indicato  all'articolo  17  del  regolamento  UE   n.
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  2. Il concorso di progettazione e'  articolato  in  due  gradi.  Il
primo grado e' finalizzato alla presentazione  di  proposte  di  idee
progettuali legate agli obiettivi di  cui  al  comma  1.  Il  secondo
grado, cui accedono le migliori  proposte  di  idee  progettuali,  e'
volto alla predisposizione di progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica per ciascuno degli interventi individuati a  seguito  della
procedura selettiva  di  cui  al  comma  1.  L'intera  procedura  del
concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni
dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il  quale  gli  enti
locali  possono   procedere   autonomamente   allo   sviluppo   della
progettazione.  Al  termine  del  concorso  di  progettazione,   tali
progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta'
degli enti locali che attuano  gli  interventi.  ((Ai  vincitori  del
concorso  di  progettazione,  laddove  in  possesso   dei   requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti  dal  bando  di
concorso per ogni singolo intervento, e' corrisposto un premio e sono
affidate, da parte dei suddetti enti  locali,  la  realizzazione  dei
successivi livelli di progettazione nonche' la direzione  dei  lavori
con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di  gara.))  Al
fine di rispettare  ((i  tempi  previsti  dal))  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione  sono
nominate Commissioni giudicatrici per aree  geografiche  per  il  cui
funzionamento e'  previsto  un  compenso  definito  con  decreto  del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo  di  euro
2.340.000,00.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro  per
l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede,  quanto  a
4.233.240 euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360
euro   per   l'anno   2023,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,  della
legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare  «Per  la
scuola. Competenze e  ambienti  per  l'apprendimento»  2014-2020  del
Ministero dell'istruzione sono  trasferite,  per  l'importo  di  euro
62.824.159,15, al Programma  operativo  complementare  «Governance  e
Capacita'  istituzionale»  2014-2020  dell'Agenzia  per  la  coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione  e
il  Ministro  ((per  il  Sud))  e  la  coesione  territoriale,  ((per
l'attuazione  di  misure  di  supporto  tecnico-amministrativo   alle
istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica,
agli enti locali,)) nell'ambito del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo  con
l'Agenzia per la coesione territoriale.
  5. Per garantire una  piu'  efficace  attuazione  degli  interventi
previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  fino  al
completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre  2026,
in deroga ai regolamenti  di  organizzazione  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e ((nelle  more  dell'adozione
del regolamento)) di organizzazione di  cui  all'articolo  64,  comma
6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  possono  essere
posti alle dipendenze dell'apposita unita'  di  missione  di  livello
dirigenziale generale  istituita  dal  Ministero  dell'istruzione  ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108,  anche  gli  uffici  dirigenziali  di   livello   non   generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e  il  cui
ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le  finalita'  del
Piano,  individuati  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 55, comma 1:
      1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il  seguente:
« 1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente
per  territorio  gli  interventi  che  ha  autorizzato  affinche'  il
Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte  degli  enti  locali
mediante  l'attivazione  di  tavoli  di   coordinamento   finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita'; »;
      2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio
2021, » sono aggiunte le seguenti: «  nonche'  dal  regolamento  (UE)
2020/2221, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23  dicembre
2020, »; b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo,
e' inserito il seguente: « Nelle more dell'adozione del  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni
dirigenziali di livello generale sono temporaneamente  assegnate  nel
numero  di  una  all'Ufficio  di  gabinetto  e  due   ai   rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di  un
incarico di studio, consulenza e ricerca  per  le  esigenze  connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».
  ((6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge  27
dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza e' fissato con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023  al
fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.))
                            ((Art. 24 bis
 
                 Sviluppo delle competenze digitali
 
  1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1
- Investimento 3.1 «Nuove competenze e  nuovi  linguaggi»  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  per  favorire  e   migliorare
l'apprendimento e  le  competenze  digitali,  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2022/2023  e  per  un  triennio,  il  Piano  nazionale  di
formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e  grado,  di  cui
all'articolo 1, comma 124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nell'ambito delle  risorse  ad  esso  destinate  dal  comma  125  del
medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  individua,  tra  le
priorita'   nazionali,   l'approccio   agli    apprendimenti    della
programmazione informatica (coding) e della didattica digitale.
  2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del
Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non gia'  previsti,  gli
obiettivi specifici di apprendimento  e  i  traguardi  di  competenza
delle  Indicazioni  nazionali   per   il   curricolo   della   scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione  e  delle  Indicazioni
nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni  scolastiche
del secondo ciclo di istruzione.
  3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/  2026,  nelle  scuole  di
ogni  ordine  e  grado  si  persegue  lo  sviluppo  delle  competenze
digitali, anche  favorendo  gli  apprendimenti  della  programmazione
informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti  esistenti,  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.))
                               Art. 25
 
          Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  all'articolo  238,
comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «  In  attuazione
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
presentato alla Commissione europea ai  sensi  degli  articoli  18  e
seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il  dispositivo
per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo,
limitatamente all'anno 2021, possono essere  utilizzate  al  fine  di
consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020.  Con  decreto
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  possono   essere
stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima  per
ciascun settore European  Research  Council  (ERC),  nell'ambito  dei
progetti eleggibili, ai fini  dell'ammissione  al  finanziamento  dei
PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da  quelle  di  cui  al
presente comma.»
                            ((Art. 25 bis
 
          Misure di semplificazione nel campo della ricerca
 
  1. Dopo l'articolo 4 del testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, e' inserito il seguente:
  «Art.  4-bis.  -  (Disposizioni  speciali  per  lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca nell'ambito del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza) - 1. Le attivita' di  ricerca  svolte  dalle  societa'  a
partecipazione pubblica e dagli  enti  pubblici  di  ricerca  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, per la realizzazione degli interventi  compresi  nel  quadro  di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano  tra
quelle per- seguibili dalle amministrazioni pubbliche  ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto».))
                            ((Art. 25 ter
 
Progetto di rilevante  interesse  internazionale  «Legacy  Expo  2020
                               Dubai»
 
  1. Al fine di conseguire gli  obiettivi  di  internazionalizzazione
della ricerca fissati dal Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,
nell'ambito della missione 4 «Istruzione  e  ricerca»,  componente  2
«Dalla ricerca all'impresa», anche per potenziare  le  competenze  di
supporto   all'innovazione   e   per   costruire   percorsi    ibridi
interdisciplinari e interculturali e nuovi profili  professionali  su
ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo
dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale
di cui al comma 2, quale legacy della partecipazione italiana a  Expo
2020 Dubai.
  2. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e  il
Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai  dell'Italia,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020
Dubai, sono individuate le modalita' di coordinamento delle azioni di
competenza  delle  amministrazioni  coinvolte  e  di  promozione  dei
progetti concernenti la  realizzazione  di  un  campus  universitario
arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per  la
digitalizzazione  e  ricostruzione  dei  beni  culturali  e  per   la
produzione artistica e culturale legata all'intelligenza  artificiale
e alle nuove tecnologie e di un campus di ricerca e  alta  formazione
sulla trasformazione del cibo ed e' disposto il riparto delle risorse
di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024, 2025 e 2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione  di  quanto
previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.))
                               Art. 26
 
Sostegno  della  mobilita',   anche   internazionale,   dei   docenti
                            universitari
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  ((a) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio e a valere  sulle  facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente,  le  universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore mediante  chiamata  diretta  di
studiosi  stabilmente  impegnati   all'estero   o   presso   istituti
universitari o di ricerca esteri, anche  se  ubicati  nel  territorio
italiano,  in  attivita'  di  ricerca  o   insegnamento   a   livello
universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni
universitarie  o  di  ricerca   estere   una   posizione   accademica
equipollente sulla base  di  tabelle  di  corrispondenza  definite  e
aggiornate ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito  il  Consiglio  universitario  nazionale  ovvero  di
studiosi che  siano  risultati  vincitori  nell'ambito  di  specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il  Consiglio  universitario  nazionale,  finanziati,  in   esito   a
procedure  competitive  finalizzate  al  finanziamento  di   progetti
condotti da singoli ricercatori, da  amministrazioni  centrali  dello
Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni  internazionali.
»;))
    b)  al  terzo  periodo  le  parole  «  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca » sono sostituite dalle  seguenti  «
Ministro dell'universita' e della ricerca » e dopo le parole « previo
parere » sono inserite le seguenti: « , in merito alla  coerenza  del
curriculum dello studioso  con  il  settore  concorsuale  in  cui  e'
ricompreso il settore scientifico disciplinare  per  il  quale  viene
effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso  dei  requisiti
per il riconoscimento della chiara fama, ».
  2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
      «5-bis. ((Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio
e a valere sulle facolta'  assunzionali  disponibili  a  legislazione
vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca
o di terza missione, le universita' possono procedere  alla  chiamata
di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque  anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per  la
quale viene bandita la  selezione,  ovvero  di  studiosi  stabilmente
impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di  insegnamento,  che
ricoprono da almeno cinque  anni  presso  universita'  straniere  una
posizione  accademica  equipollente  sulla   base   di   tabelle   di
corrispondenza definite e  aggiornate  ogni  tre  anni  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio  universitario
nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive  in  ordine
alla  corrispondenza  delle  proposte  progettuali   presentate   dal
candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o  di  terza  missione
espresse dalle universita'.)) Per le chiamate di professori  ordinari
ai sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il possesso dei
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per   gli   aspiranti
commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di
cui all'articolo 16. Le universita'  pubblicano  ((nel  proprio  sito
internet istituzionale)) l'avviso pubblico  ai  fini  della  raccolta
delle manifestazioni di  interesse  per  la  copertura  di  posti  di
personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della
candidatura  ai  fini  della  manifestazione  di  interesse  non  da'
diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure  d'accesso  alle
qualifiche del personale docente  dell'Universita'.  La  proposta  di
chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei  professori  ordinari,  nel
caso di chiamata di un professore ordinario,  ovvero  dei  professori
ordinari  e  associati,  nel  caso  di  chiamata  di  un   professore
associato, e viene sottoposta, previo parere del  Senato  accademico,
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che  si  pronuncia
entro il termine di trenta  giorni.  La  proposta  di  chiamata  puo'
essere formulata anche  direttamente  dal  Senato  accademico,  ferma
restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione  secondo  le
modalita' di cui al secondo periodo.
      5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma  5-bis  possono
partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli
enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti  inquadrati  nei  ruoli  a
tempo  indeterminato,   ovvero   a   tempo   determinato   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, degli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale,  preclinica
e clinica. ((Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente
comma devono essere in ser- vizio da almeno cinque anni presso l'ente
di appartenenza ed essere in possesso  dell'abilitazione  scientifica
nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui  si  riferisce
la procedura.))
      5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.».
    b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita'  stessa»
sono aggiunte  le  seguenti:  ((«,  ovvero))  alla  chiamata  di  cui
all'articolo 7, ((comma 5-bis».))
  ((2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del  decreto  legislativo
25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio  e  a
valere  sulle  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di  primo
ricercatore,  primo  tecnologo,  dirigente  di  ricerca  e  dirigente
tecnologo mediante chiamata diretta di per- sonale in servizio con la
medesima qualifica da  almeno  cinque  anni  presso  altro  Ente.  Le
chiamate  sono  effettuate  mediante  lo  svolgimento  di   procedure
selettive in ordine alla corrispondenza  delle  proposte  progettuali
presentate  dal  candidato  alle  esigenze  del  piano  triennale  di
attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito inter-  net  l'avviso
pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per
la copertura dei posti di cui al presente comma.
  3-ter. Alle procedure selettive  di  cui  al  comma  3-bis  possono
partecipare   anche   professori    universitari    associati,    per
l'inquadramento  come  primo  ricercatore  o   primo   tecnologo,   e
professori universitari ordinari, per l'inquadramento come  dirigente
di ricerca o dirigente tecnologo, pur- che'  in  servizio  da  almeno
cinque anni presso l'universita'».
  2-ter. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo sono stabilite con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca, sentito il Ministro della salute.))
Capo IV
Servizi digitali e ((disposizioni in materia di crisi d'impresa))

                               Art. 27
 
        Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale ((di ripresa e resilienza)),  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 3-bis, comma  1-ter,  secondo  periodo,  dopo  le
parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «,  di
quello  reso  disponibile  on-line  ((dall'Anagrafe  nazionale  della
popolazione  residente  (ANPR) ))  di  cui  all'articolo  62,  ovvero
recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»;
    b) all'articolo 5:
      1) il comma 2-bis e' abrogato;
      2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le
seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»;
    c) all'articolo 6-quater, comma 3, le  parole  «Al  completamento
dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo  le  parole
«al presente articolo ((nell'ANPR))», sono aggiunte le  seguenti:  «e
il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento  e
al  trasferimento  dei  domicili  digitali  delle   persone   fisiche
contenuti nell'ANPR nell'elenco  di  cui  al  presente  articolo.  Le
funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della ((finanza pubblica»;))
    d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato
di indirizzo» sono soppresse;
    e) articolo 62:
      1) al comma 3, secondo periodo, dopo le  parole  «  svolgimento
delle proprie funzioni  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  anche
ampliando  l'offerta  dei  servizi  erogati  on-line  a  cittadini  e
imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari  dei  servizi  »;
dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « I Comuni accedono
alle informazioni anagrafiche contenute ((nell'ANPR)),  nel  rispetto
delle disposizioni in materia di  protezione  dei  dati  personali  e
delle misure di sicurezza definite con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  del  comma  6,  lettera  a),  per
l'espletamento, anche  con  modalita'  automatiche,  delle  verifiche
necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle
proprie funzioni. »;
      2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
garantiscono   un   costante   allineamento   dei   propri    archivi
informatizzati con le anagrafiche contenute ((nell'ANPR))».
  2. All'articolo  21  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
    2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo  sono  soppressi  e,
all'ultimo  periodo,  le  parole  «le   modalita'   di   nomina,   le
attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato  di  indirizzo
e» sono soppresse.
  ((2-bis. Al  fine  di  garantire  all'autorita'  di  vigilanza  sui
mercati  finanziari  maggiore  celerita'  nella  realizzazione  degli
obiettivi della transizione digitale, in coerenza con  l'esigenza  di
rafforzare i servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, promuovendo  lo  sviluppo  del  processo  di
digitalizzazione  dell'attivita'  istituzionale   della   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa a tutela dei risparmiatori e del
mercato finanziario, al Fondo istituito ai  sensi  dell'articolo  32-
ter.1, comma 1, del testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e  2023.  Alle  spese  effettuate  mediante  le
risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo  8,  comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Nell'ambito  delle
risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando
la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso  alla  procedura
ivi  prevista,  possono  essere   finanziati   progetti   finalizzati
all'ottimizzazione  e  all'evoluzione   dell'architettura   e   delle
infrastrutture  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  digitali,
adeguando la capacita' dei sistemi alle nuove esigenze applicative  e
infrastrutturali,  anche  in  materia  di  sistemi  di   intelligenza
artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.
  2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  10
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 3-bis e' abrogato;
  b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «, e del comma 3».
  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  2-quinquies. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2-bis  con
riguardo all'esigenza di  rafforzare  i  servizi  digitali  anche  in
conformita' al Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  nonche'  al
fine di assicurare  la  trasformazione  digitale  dei  servizi  della
pubblica amministrazione in coerenza con  gli  obiettivi  e  i  tempi
previsti dalla linea di intervento M1C1-  riforma  1.3  del  medesimo
Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei  processi  di  spesa
nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
nonche' la Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  a
decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di  attuazione
del  predetto  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono
proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione  o  con  i
provvedimenti  di  assestamento  dei   bilanci   stessi,   variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti   previsti,   nell'ambito   delle   proprie    dotazioni
finanziarie,  per   gli   investimenti   relativi   alle   tecnologie
dell'informazione e della  comunicazione  in  attrezzature,  quali  i
server   e   altri   impianti   informatici,   e   quelli    relativi
all'acquisizione di  servizi  cloud  infrastrutturali.  La  vigilanza
sulla  corretta  applicazione  del  presente  comma  da  parte  delle
amministrazioni centrali  dello  Stato  e'  assicurata  dagli  uffici
centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle
amministrazioni centrali dello Stato,  i  collegi  di  revisione  dei
conti e i collegi sindacali presso  gli  enti  e  organismi  pubblici
vigilano sulla corretta applicazione del presente  comma  nell'ambito
dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123.
  2-sexies. Il comma 1 dell'articolo  41  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e'
abrogato.
  2-septies. All'articolo 7, comma 2,  del  decreto  legislativo  del
Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di organizzazione e
gestione di una rete unitaria di  connessione,  di  interoperabilita'
tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti  Ordini
e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente  concorrendo  ai
relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica».
  2-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 341, la parola: «, 132» e' soppressa;
  b) al comma 344, la parola: «, 132» e' soppressa.
  2-novies. Dopo il comma 2 dell'articolo 4  della  legge  9  gennaio
2004, n. 4, e' inserito il seguente:
  «2-bis. Nelle more dell'adozione della  disciplina  di  recepimento
della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni  mobili  realizzati,
alla data di pubblicazione delle linee guida di cui  all'articolo  11
della presente legge, dai soggetti erogatori di cui  all'articolo  3,
comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge  in
materia di rispetto dei  requisiti  di  accessibilita'  entro  il  28
giugno 2022»
  2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole:  «  di  associato  in
partecipazione con apporto lavorativo, » sono inserite le seguenti: «
nonche' di lavoro intermediato da piattaforma digitale,  comprese  le
attivita' di lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: « data certa di trasmissione
» sono inserite le seguenti: « ,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-quinquies »;
  b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
  «2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si  presume
lavoro intermediato da piattaforma digitale la  prestazione  d'opera,
compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo  e'  erogato  dal
committente tramite una piattaforma digitale.
  2-quinquies.  Nel  caso  di  lavoro  intermediato  da   piattaforma
digitale, la comunicazione di  cui  al  comma  2  e'  effettuata  dal
committente  entro  il   ventesimo   giorno   del   mese   successivo
all'instaurazione del rapporto di lavoro.  In  caso  di  stipulazione
contestuale di  due  o  piu'  contratti  di  lavoro  intermediato  da
piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 puo' essere assolto
mediante  un'unica  comunicazione  contenente  le   generalita'   del
committente e  dei  prestatori  d'opera,  la  data  di  inizio  e  di
cessazione della prestazione, la durata presunta, in termini di  ore,
della prestazione e l'inquadramento  contrattuale.  Le  modalita'  di
trasmissione della  comunicazione  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione».
  2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle  entrate,  con  proprio
provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  provvede
all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati  all'accesso  al
sistema telematico dell'Agenzia delle entrate  per  la  consultazione
delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio  16   settembre   2010,
pubblicato nel sito internet  della  medesima  Agenzia,  al  fine  di
inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle
notizie  economiche  e  amministrative,  tenuto   dalle   camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti
immobiliari  che  siano  muniti   di   delega   espressa   da   parte
dell'intestatario catastale.))
                               Art. 28
 
Servizio di collegamento  delle  imprese  alla  Piattaforma  Digitale
                           Nazionale Dati
 
  1. Nell'ambito dell'intervento  «Servizi  digitali  e  cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, ((industria, artigianato
e agricoltura)), per il tramite del gestore del  sistema  informativo
nazionale di cui all'articolo 8, comma 6,  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580,  mettono  a  disposizione  delle  imprese  il  servizio
dedicato di  collegamento  telematico  con  la  Piattaforma  Digitale
Nazionale  Dati  (PDND)  di  cui  all'articolo  50-ter  del   decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  che  consente  alle  imprese  di
effettuare  controlli  automatizzati  e  di   acquisire   certificati
relativi ai propri fatti, stati e qualita'.
  2. Al fine di predisporre  sistemi  informativi  necessari  per  la
messa a disposizione del servizio  di  cui  al  comma  1,  consentire
l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la  manutenzione
fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' stipulata una convenzione tra la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, il  Ministero  dello  sviluppo
economico, Unioncamere  e  Infocamere  in  qualita'  di  gestore  del
servizio, ((sentite)) e l'AgID e la societa' di cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il
cronoprogramma di attuazione, le regole  tecniche,  le  modalita'  di
funzionamento, nonche' la misura e le  modalita'  di  erogazione  del
finanziamento  del  progetto  sulla  base  dei  costi  sostenuti.  La
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale  comunica  con
cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze,  anche
sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili  dai  sistemi  di
monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n.  59
del 2021,  le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi e gli  obiettivi  conseguiti.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma per la realizzazione  della  piattaforma,  nel  limite
massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere
sulle ((risorse destinate agli interventi)) di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.
  3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, adottato di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri  a  carico
delle imprese che usufruiscono del servizio di cui  al  comma  1,  al
fine  di  assicurare  la  remunerazione  dei  costi  a   regime   per
l'erogazione  del  servizio  e  lo   sviluppo   e   la   manutenzione
dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore  informatico  del
servizio.
  ((3-bis. Al fine di semplificare e di  agevolare  la  realizzazione
degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
nonche'  di  consentire  l'accelerazione   degli   investimenti   ivi
previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «ad acta» sono soppresse;
  b) dopo le  parole:  «delle  predette»  e'  inserita  la  seguente:
«nuove»;
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  scelto  tra  i
segretari generali delle camere  di  commercio  accorpate  o  tra  il
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti
di comprovata esperienza professionale. Gli organi  delle  camere  di
commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono
a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo».))
                            ((Art. 28 bis
 
Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici  concessi
                   dalle amministrazioni pubbliche
 
  1. Nell'ambito dell'intervento  «Servizi  digitali  e  cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari,  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del  decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la  digitalizzazione  dei
pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di
erogazione dei  benefici  economici  concessi  dalle  amministrazioni
pubbliche e di consentire un piu' efficiente  controllo  della  spesa
pubblica,  i  benefici  economici  concessi   da   un'amministrazione
pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  a  favore  di  persone  fisiche  o  giuridiche
residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti
da effettuare  attraverso  terminali  di  pagamento  (POS)  fisici  o
virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili
a  legislazione  vigente,   mediante   utilizzo   della   piattaforma
tecnologica  prevista   all'articolo   5,   comma   2,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.
  2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di  gestione  del
sistema informatico destinato all'erogazione dei  benefici  economici
di cui al comma 1 sono svolti dalla societa' di cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
  3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali  per  gli
aspetti di competenza, sono definiti  il  cronoprogramma  procedurale
per  la  progettazione   e   la   realizzazione   dell'infrastruttura
tecnologica  per  l'erogazione  dei  benefici  di  cui  al   presente
articolo, nonche' le modalita' di attuazione del  medesimo  articolo,
comprese le modalita' di funzionamento della piattaforma  di  cui  al
comma 1, stabilendo, in particolare, le modalita' di colloquio con  i
sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la
gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi
dei benefici, di verifica  del  rispetto  dei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione  vigente,  nonche'  di  remunerazione  del
servizio da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  che  intendono
avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della  piattaforma
e di garantirne l'autosostenibilita'  a  regime.  Le  amministrazioni
pubbliche  di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 determinano  i  casi  di  utilizzo  della
piattaforma di cui al comma 1 del  presente  articolo,  nel  rispetto
delle modalita' di funzionamento stabilite  dal  decreto  di  cui  al
primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti  dall'utilizzo
della piattaforma di cui al comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
  4.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e  delle
finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati  dai
sistemi  di  monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate,  lo  stato
di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non
oneroso, una o piu' convenzioni con la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  al  fine  di
definire le modalita' e i tempi di comunicazione dei flussi contabili
relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo  nonche'
le modalita' di accreditamento dei medesimi benefici.
  6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e  dalla  realizzazione
dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al  presente
articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno  2022  e
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  a),  numero  1,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri
di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma  1  del
presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e  a  3,5
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  ai
sensi del comma 3 del presente  articolo  e,  per  l'eventuale  parte
residua,  a  valere  sulle  risorse  del  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  per  la  quota  riferibile  al
Fondo per l'innovazione tecnologica  e  la  digitalizzazione  di  cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
                               Art. 29
 
                  Fondo per la Repubblica Digitale
 
  1.  Nell'ambito  dell'intervento  «Servizi  digitali  e  competenze
digitali» del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli  anni  2022,  2023,
2024, 2025 e 2026, e' istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale
», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente
postale dalle fondazioni di cui  al  decreto  legislativo  17  maggio
1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita'  istituzionale.  Le
modalita' di gestione  del  conto  di  cui  al  presente  comma  sono
definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
  2. Il Fondo e' destinato esclusivamente  al  sostegno  di  progetti
rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con  la  finalita'
di  accrescere  le  competenze  digitali,  anche  ((allo   scopo   di
migliorare)) i corrispondenti  indicatori  del  Digital  Economy  and
Society Index (DESI) della Commissione europea.
  3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  il  Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  ((sono  definite  le  modalita'))  di
inter- vento del Fondo di cui  al  comma  1  e  sono  individuate  le
caratteristiche,   le   modalita'   di   valutazione,   selezione   e
monitoraggio dei progetti da finanziare, al  fine  di  assicurare  la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e  l'efficacia  degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono  altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del medesimo Fondo.
((Nel definire le modalita' di intervento del Fondo  si  tiene  conto
del principio di omogeneita' territoriale nazionale.))
  4. Con il protocollo d'intesa di  cui  al  comma  3  sono  altresi'
((definiti)) le modalita' di costituzione del Comitato strategico  di
indirizzo, il numero dei componenti  e  le  regole  di  funzionamento
dello stesso. Al predetto Comitato e' affidato il compito di definire
le linee strategiche e le priorita' d'azione per l'utilizzo del Fondo
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei processi di selezione e di
valutazione dei progetti  in  considerazione  della  capacita'  degli
stessi  di  accrescere  il  livello  delle  competenze  digitali  dei
cittadini e della  coerenza  con  le  linee  strategiche.  Lo  stesso
protocollo  d'intesa  definisce  le  modalita'  di  costituzione  del
Comitato scientifico indipendente a cui e'  affidato  il  compito  di
monitorare  e  valutare  l'efficacia   ex   post   degli   interventi
finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui  al  presente  comma
non da'  diritto  a  retribuzioni,  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o emolumenti comunque  denominati.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
  ((4-bis. A decorrere dal 31  gennaio  2022  e  fino  alla  completa
realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma  4
presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  una
relazione sulla  ripartizione  territoriale  del  programma  e  degli
interventi finanziati ai sensi del comma 2.))
  5. ((Alle fondazioni))  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al  65  per  cento
dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli
anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il
contributo  e'  assegnato  secondo  l'ordine  temporale  in  cui   le
fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i  progetti  individuati
secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a  esaurimento
delle risorse disponibili che vengono  individuate  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica o la  transizione  digitale  a
valere sulle risorse  del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
consiglio dei  ministri  anche  in  relazione  alle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2,  del  decreto  legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101. Il credito e'  riconosciuto  dall'Agenzia  delle
entrate con apposita comunicazione che da'  atto  della  trasmissione
della delibera di impegno irrevocabile al versamento al  Fondo  delle
somme da ciascuna stanziate,  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale  mancato  versamento
al Fondo delle somme indicate nella delibera  di  impegno  rispondono
solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito  e'
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta di riconoscimento e puo' essere  utilizzato  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale  lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e
previa  adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'  del  diritto   al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e  assicurativi.
La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
sono definite le procedure per la concessione del contributo  di  cui
al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.
  7.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
comunica con cadenza semestrale al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche sulla base dei dati e  delle  informazioni  ricavabili
dai sistemi di monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge n. 59 del 2021, le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di
attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
                               Art. 30
 
  Digitalizzazione dell'intermodalita' e della logistica integrata
 
  1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della
Piattaforma  per  la  gestione  della  rete  logistica  nazionale  in
coerenza con  il  cronoprogramma  previsto  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  trasferite  al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  le
funzioni  di  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  61-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  2. Gli effetti delle convenzioni previste  dall'articolo  1,  comma
456, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  dall'articolo  61-bis,
comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  dall'articolo  1,
comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,  n.  18,  dall'articolo
16-ter del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla ((legge 3 agosto 2017)), n.  123,  dall'articolo
1,  ((comma  583,  della  legge))  27  dicembre  2017,  n.   205,   e
dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, ove non gia' scadute, cessano alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
provvede, ((entro centoventi giorni)) dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai  relativi
stanziamenti o autorizzazioni di spesa:
    a)  all'accertamento  e  all'erogazione  al  precedente  soggetto
attuatore dei contributi eventualmente  ancora  dovuti  in  relazione
alle attivita' specificamente previste dalle  convenzioni  stipulate,
in attuazione dell'articolo 1, comma 456,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma  5,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, e dell'articolo  1,  comma  211,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228;
    b)  in  relazione  alle  convenzioni  stipulate   in   attuazione
dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n.  243  del  2016  e
dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91  del  2017,  nonche'  in
relazione alle attivita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1,  del
decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi  i  pagamenti
gia' effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli
costi, ((derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti)), dallo
stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, e strettamente  ((afferenti  alle  attivita'))
previste dalle citate disposizioni.
  4. Entro il medesimo termine di  cui  al  comma  3,  il  precedente
soggetto attuatore provvede a mettere a  disposizione  del  Ministero
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  tutto  quanto
realizzato  o  in  corso  di  realizzazione   in   attuazione   delle
convenzioni e delle  disposizioni  indicate  nello  stesso  comma  3,
nonche' quanto  necessario  per  assicurare  il  funzionamento  della
piattaforma per la gestione della rete  logistica  nazionale  di  cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
  5. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  puo'
avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di
cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000
annui a decorrere dall'anno  2022,  della  societa'  Rete  Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.A. 5. Identico. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al
fine di far fronte alle ulteriori attivita' derivanti dall'attuazione
degli interventi finanziati in tutto o in parte con  le  risorse  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, la societa' Rete  Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.A. e' autorizzata,  in  deroga  all'articolo  19,  comma  5,  del
decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato 19 unita' di personale non dirigenziale, con comprovata
competenza  ((multidisciplinare))  in  materia  di  logistica  e   di
logistica digitale, di cui due  quadri,  da  inquadrare  in  base  al
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.  La  societa'  Rete
Autostrade Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i
trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del  personale  di  cui  al
primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a
1.426.000 euro ((annui))  a  decorrere  dall'anno  2022  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55.
  ((6-bis. Ai fini dell'autorizzazione  delle  opere  concernenti  la
realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree  adiacenti  ai
porti, le  medesime  aree  sono  equiparate  alle  zone  territoriali
omogenee B previste dal decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444, ai fini  dell'applicabilita'  della  disciplina
stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.
42."))
                            ((Art. 30 bis
 
Intermodalita' e  logistica  integrata:  processi  di  innovazione  e
            razionalizzazione delle attivita' logistiche
 
  1. In attuazione della missione 3 - componente 2 -  «Intermodalita'
e logistica integrata», nell'ambito  della  riforma  2.3,  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  e   al   fine   di   favorire
ulteriormente i processi di  innovazione  e  razionalizzazione  delle
attivita' logistiche, al codice civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) l'articolo 1696 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 1696. - (Limiti al  risarcimento  del  danno  per  perdita  o
avaria delle cose trasportate) - Il danno derivante da per- dita o da
avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle  cose  trasportate
nel luogo e nel tempo della riconsegna.
  Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere  superiore  a  1
euro per ogni  chilogrammo  di  peso  lordo  della  merce  perduta  o
avariata nei trasporti  nazionali  terrestri  e  all'importo  di  cui
all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto
di trasporto internazionale  di  merci  su  strada,  con  Protocollo,
firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della  legge
6 dicembre 1960, n. 1621,  nei  trasporti  internazionali  terrestri,
ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni  internazionali  o  dalle
leggi  nazionali  applicabili  per  i  trasporti  aerei,   marittimi,
fluviali  e  ferroviari,  sempre  che  ricorrano  i  presupposti  ivi
previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore.
  Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di  piu'
mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in
quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il  risarcimento
dovuto dal vettore non puo' in ogni caso essere superiore  a  1  euro
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei
trasporti nazionali e a 3 euro per ogni  chilogrammo  di  peso  lordo
della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
  Le  disposizioni  dei  commi  primo,  secondo  e  terzo  non   sono
derogabili a favore del vettore se non nei casi e  con  le  modalita'
previsti dalle leggi  speciali  e  dalle  convenzioni  internazionali
applicabili.
  Il   vettore   non   puo'   avvalersi   della   limitazione   della
responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo  ove  sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria  della  merce  sono  stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e
preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli  si  sia  avvalso
per l'esecuzione del trasporto, quando tali  soggetti  abbiano  agito
nell'esercizio delle loro funzioni»;
  b) l'articolo 1737 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione e' un  mandato
con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in  nome
proprio  e  per  conto  del  mandante  o,  se  dotato  di  poteri  di
rappresentanza, in  nome  e  per  conto  del  mandante,  uno  o  piu'
contratti di trasporto con uno  o  piu'  vettori  e  di  compiere  le
operazioni accessorie»;
  c) l'articolo 1739 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione  del
mandato lo spedizioniere e' tenuto  a  osservare  le  istruzioni  del
mandante.
  Lo spedizioniere non ha l'obbligo di  provvedere  all'assicurazione
delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante»;
  d) l'articolo 1741 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo  spedizioniere  che  con
mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in  tutto  o
in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
  Nell'ipotesi di perdita o avaria delle  cose  spedite,  si  applica
l'articolo 1696»;
  e) l'articolo 2761 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 2761.  -  (Crediti  del  vettore,  dello  spedizioniere,  del
mandatario,  del  depositario  e  del  sequestratario)  -  I  crediti
dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le
spese d'imposta anticipate dal vettore o  dallo  spedizioniere  hanno
privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste  rimangono
presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche  su  beni
oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui
e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano
esecuzione  di  un  unico  contratto  per  prestazioni  periodiche  o
continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del  mandato  hanno
privilegio sulle cose del mandante  che  il  mandatario  detiene  per
l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario  abbia  provveduto  a
pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo  credito  ha
il privilegio di cui all'articolo 2752.
  I crediti derivanti dal deposito o dal  sequestro  convenzionale  a
favore  del  depositario  e  del   sequestratario   hanno   parimenti
privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o
del sequestro. Si applicano a questi privilegi  le  disposizioni  del
secondo e del terzo comma dell'articolo 2756».))
                            ((Art. 30 ter
 
Interoperabilita' tra la  piattaforma  telematica  nazionale  per  la
composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre
                           banche di dati
 
  1.  La  piattaforma  telematica  nazionale   istituita   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e'  collegata
alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche  di  dati
dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale e dell'agente della riscossione.
  2. L'esperto nominato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  6,  del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche  di  dati  di
cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore  ai  sensi
del  regolamento  (UE)  2016/  679  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, ed estrae la documentazione  e  le  informazioni  necessari  per
l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e  con  le
parti interessate.
  3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al
comma 1 non modifica la  disciplina  relativa  alla  titolarita'  del
trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilita'  ai  sensi
dell'articolo 28 del citato regolamento (UE)  2016/679  spettanti  al
soggetto gestore della piattaforma  nonche'  le  responsabilita'  dei
soggetti che trattano i dati in qualita'  di  titolari  autonomi  del
trattamento.))
                          ((Art. 30 quater
 
Scambio di documentazione  e  di  dati  contenuti  nella  piattaforma
telematica nazionale per la composizione negoziata per  la  soluzione
       delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori
 
  1. I creditori accedono alla piattaforma  telematica  nazionale  di
cui all'articolo 30- ter, comma 1, e inseriscono al  suo  interno  le
informazioni  sulla   propria   posizione   creditoria   e   i   dati
eventualmente richiesti dall'esperto  di  cui  al  medesimo  articolo
30-ter, comma 2. Essi  accedono  ai  documenti  e  alle  informazioni
inseriti  nella  piattaforma  dall'imprenditore  al   momento   della
presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o  nel
corso delle trattative. La documentazione e le informazioni  inserite
nella  piattaforma  sono  accessibili   previo   consenso   prestato,
dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, e del codice in materia di protezione dei  dati  personali,  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))
                         ((Art. 30 quinquies
 
Istituzione di un programma informatico  per  la  sostenibilita'  del
  debito  e  l'elaborazione  di  piani  di  rateizzazione  automatici
  nell'ambito della composizione negoziata  per  la  soluzione  delle
  crisi d'impresa
 
  1. Sulla  piattaforma  telematica  nazionale  di  cui  all'articolo
30-ter,  comma  1,  e'  reso  disponibile  un  programma  informatico
gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilita'
del debito esistente e che consente all'imprenditore di  condurre  il
test pratico di cui all'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre  2021,  n.   147,   per   la   verifica   della   ragionevole
perseguibilita' del risanamento.
  2. Se  l'indebitamento  complessivo  dell'imprenditore  non  supera
l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta  dal
programma di cui al comma 1,  tale  debito  risulta  sostenibile,  il
programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore  comunica
la rateizzazione ai creditori interessati dalla  stessa  avvertendoli
che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, il piano  si  intendera'  approvato  e
sara' eseguito secondo le modalita' e i tempi nello stesso  indicati.
Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia  di  crediti
di lavoro e di  riscossione  dei  crediti  fiscali  e  previdenziali.
Restano altresi'  ferme  le  responsabilita'  per  l'inserimento  nel
programma di dati o informazioni non veritieri.
  3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma  informatico,
le specifiche tecniche per il suo funzionamento  e  le  modalita'  di
calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono
definiti con decreto di natura non regolamentare del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.))
                          ((Art. 30 sexies
 
           Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
 
  1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  l'Agenzia  delle
entrate   e    l'Agenzia    delle    entrate-Riscossione    segnalano
all'imprenditore e, ove esistente,  all'organo  di  controllo,  nella
persona del presidente del  collegio  sindacale  in  caso  di  organo
collegiale, tramite posta elettronica  certificata  o,  in  mancanza,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
risultante dall'anagrafe  tributaria:  a)  per  l'Istituto  nazionale
della previdenza sociale, il ritardo  di  oltre  novanta  giorni  nel
versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
  1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,  al
30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e  all'importo  di
euro 15.000;
  2) per le imprese senza lavoratori subordinati  e  parasubordinati,
all'importo di euro 5.000;
  b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto  e
non versato relativo  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  risultante
dalla comunicazione dei dati delle  liquidazioni  periodiche  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
superiore all'importo di euro 5.000;
  c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di  crediti
affidati  per  la  riscossione,  autodichiarati   o   definitivamente
accertati e scaduti  da  oltre  novanta  giorni,  superiori,  per  le
imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa'  di
persone, all'importo di  euro  200.000  e,  per  le  altre  societa',
all'importo di euro 500.000.
  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
  a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di
presentazione delle comunicazioni  di  cui  all'articolo  21-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e  dall'Agenzia
delle  entrate-Riscossione,  entro  sessanta  giorni  decorrenti  dal
verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati
nel medesimo comma 1.
  3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere
la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge  24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
  a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in  relazione
ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai  debiti  risultanti
dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre  dell'anno
2022;
  c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi
affidati all'agente della  riscossione  a  decorrere  dal  1°  luglio
2022.))
Capo V
Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio
civile

                               Art. 31
 
Conferimento di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai
  procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
      «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento  delle  migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i  professionisti  assunti  a  tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non
e'  richiesta  la  cancellazione   dall'albo,   collegio   o   ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non  determina
in nessun  caso  la  cancellazione  d'ufficio.  ((Per  gli  incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si  applicano  i  divieti  di  cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.))
      7-quater.   I   professionisti    assunti    dalle    pubbliche
amministrazioni ai  sensi  del  ((comma  7-ter)),  possono  mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi  previdenziali  obbligatori  di
cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103.  E'  in  ogni  caso  escluso
qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b),  nel
caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento  ((dell'iscrizione
alla  cassa  previdenziale))  di  appartenenza.  ((Le  modalita'   di
applicazione del presente comma sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali  di  diritto
privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione»;))
    b) all'articolo 3, comma 4-bis,  dopo  la  parola  «((regioni,))»
sono inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e dopo
le parole «Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali»  sono
inserite le seguenti  «e  dell'Autorita'  politica  delegata  per  le
disabilita'»;
    c) all'articolo 9, comma  1,  le  parole  «delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  e  degli  enti  locali»  sono
sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano» e le parole «((nel numero massimo)) complessivo  di
mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero  minimo  di
mille unita'», e dopo le parole «per il supporto  ai  predetti  enti»
sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».
  ((1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a  250.000  abitanti,
interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di  ripresa
e  resilienza,  al  fine   di   accelerarne   la   programmazione   e
l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette  dipendenze
del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  possono  essere  conferiti  a
esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  incarichi  di
consulenza e collaborazione, fino al numero  massimo  complessivo  di
quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo  massimo  di
30.000 euro lordi annui per singolo  incarico  e  fino  a  una  spesa
complessiva annua di 300.000 euro. Gli  incarichi  hanno  durata  non
superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque  automaticamente  con
la cessazione del mandato amministrativo del conferente  e  non  sono
cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma.
Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo
periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse,  fermo
restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale  di  bilancio.  Agli
incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471,  della
legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e  l'articolo  13,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
                            ((Art. 31 bis
 
          Potenziamento amministrativo dei comuni e misure
                a supporto dei comuni del Mezzogiorno
 
  1. Al solo fine di consentire l'attuazione  dei  progetti  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  i  comuni  che
provvedono  alla  realizzazione  degli  inter-  venti  previsti   dai
predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto  a
tempo  determinato  personale  con  qualifica  non  dirigenziale   in
possesso  di  specifiche  professionalita'  per  un   periodo   anche
superiore  a  trentasei  mesi,  ma  non  eccedente   la   durata   di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,  nel
limite di una spesa aggiuntiva  non  superiore  al  valore  dato  dal
prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi  tre
rendiconti approvati, considerate  al  netto  del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato nel  bilancio  di  previsione,  per  la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella  1
annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono  subordinate
all'asseverazione da parte  dell'organo  di  revisione  del  rispetto
pluriennale  dell'equilibrio  di  bilancio.  La  spesa  di  personale
derivante dall'applicazione del presente comma,  anche  nel  caso  di
applicazione  del  regime  di  «scavalco  condiviso»  previsto  dalle
vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai  fini  dell'articolo
33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo  1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. In relazione alle esigenze di cui  al  comma  1,  con  specifico
riferimento alle attivita'  di  supporto  riferite  ai  progetti  ivi
indicati, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 9,  comma  10,
presso il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti  un  posto  di
funzione dirigenziale di  livello  generale  per  lo  svolgimento  di
attivita' di consulenza, studio e ricerca  e  un  posto  di  funzione
dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di  attivita'
di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento  del  tesoro
del medesimo Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale
di livello generale per lo svolgimento di  attivita'  di  consulenza,
studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma
5,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e con le modalita'
ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari
o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in
dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243,
243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, previa verifica della Commissione per la stabilita'  finanziaria
degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto  testo  unico,
come  ridenominata  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   7,   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  da  effettuare  entro  trenta
giorni  dal  ricevimento  della  richiesta   inoltrata   dai   comuni
interessati.
  4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e  3  i
comuni possono applicare le disposizioni previste dagli  articoli  1,
comma 3, 3-bis e 3-ter  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  5. Al fine del concorso alla  copertura  dell'onere  sostenuto  dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per  le  assunzioni
previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno, con  una  dotazione  di  30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026.  Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori  dei  progetti
previsti dal PNRR  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del  monitoraggio  delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  le  esigenze  di
personale connesse alla carenza delle  professionalita'  strettamente
necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo  non  e'
sostenibile a valere sulle risorse  disponibili  nel  bilancio  degli
enti. Il comune  beneficiario  e'  tenuto  a  riversare  ad  apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo
non utilizzato nell'esercizio finanziario.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari  a  30  milioni  di  euro
annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine  di
accelerare la definizione e l'attuazione  degli  interventi  previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione  2014-2020  e  2021-2027,  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale puo' stipulare contratti di collaborazione,  di
durata non superiore a trentasei mesi e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2026, con professionisti e personale  in  possesso  di  alta
specializzazione, da destinare  a  supporto  degli  enti  locali  del
Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva  di  67  milioni  di
euro,  a  carico  delle  disponibilita'   del   Programma   operativo
complementare  al  Programma  operativo  nazionale  «  Governance   e
capacita' istituzionale 2014-2020 », di cui  alla  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  n.
47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del  16  febbraio  2017,  integrato  sul  piano   finanziario   dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020  del  28  luglio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti  di
cui al presente comma non danno in alcun  caso  luogo  a  diritti  in
ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.
  8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato  dall'Agenzia  per
la coesione territoriale con le  modalita'  e  le  procedure  di  cui
all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113.  L'Agenzia,  previa  ricognizione  dei  fabbisogni  degli   enti
beneficiari,  avuto  anche  riguardo  agli  esiti   della   procedura
concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178,  e  a  quanto  previsto  dal  comma  5  del
presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la  Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti
cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo  e
provvede alla relativa contrattualizzazione e  assegnazione  entro  i
successivi sessanta giorni.
  9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza  tecnica  e
operativa qualificata presso gli enti di assegnazione  e  svolge,  in
particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi
di fattibilita' tecnico-economica  nonche'  degli  ulteriori  livelli
progettuali; analisi e  predisposizione  delle  attivita'  necessarie
alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che
prevedono iniziative per la  valorizzazione  della  cultura  e  della
tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi  nazionali  e
regionali a valere sui fondi strutturali,  nonche'  degli  interventi
finanziati dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione;  verifica,
controllo e monitoraggio  dell'esecuzione  dei  lavori  al  fine  del
rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di
finanziamento.
  10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno
deliberato il ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dall'articolo  243-bis  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere,  con  oneri  a
carico  dei  propri  bilanci,  all'assunzione  di  collaboratori  con
contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui  all'articolo
90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalita' nell'ultimo rendiconto precedente
alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale.))
                            ((Art. 31 ter
 
Potenziamento amministrativo del Ministero dell'universita'  e  della
                               ricerca
 
  1. Dopo il comma 6-ter.1  dell'articolo  64  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente:
    «6-ter.2.  In  ragione  del  processo  di  riorganizzazione   del
Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una  maggiore  flessibilita'
gestionale e una piu' efficace realizzazione degli obiettivi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6,
commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo  5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  rideterminati
con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  In  ragione
del  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  primo  periodo   e'
rideterminata, altresi', la consistenza del fondo per la retribuzione
della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima  e
di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'universita'  e
della ricerca.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  secondo
periodo, pari a 950.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1,  comma
1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
"non dirigenziale" sono soppresse ».
  2. Per le finalita' di cui al comma 6-ter.1  dell'articolo  64  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e  in  ragione  del  processo  di
riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca,  per
la   progettazione   e   la    gestione    dell'Anagrafe    nazionale
dell'istruzione   superiore,   istituita   ai   sensi   dell'articolo
62-quinquies del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il  predetto  Ministero  si
avvale  della  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  sulla  base  di   specifica
convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al
primo periodo e' altresi'  disciplinato  l'avvalimento  della  citata
societa' anche ai fini  della  digitalizzazione  dei  servizi  e  dei
processi organizzativi  e  amministrativi  interni,  nonche'  per  la
gestione giuridica ed economica del personale.))
                               Art. 32
 
                              FormezPA
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il
comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Le  amministrazioni  dello
Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di  comuni  e  le
comunita' montane, le altre amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  gli
enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione
di cui al comma 1.».
                               Art. 33
 
              Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni
 
  1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni ((tra  le
amministrazioni)) statali titolari di interventi del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali e'  istituito,
presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le  Regioni  e
le Province autonome di Trento e  Bolzano,  denominato  «Nucleo  PNRR
Stato-Regioni».
  2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo  fino  al  31  dicembre
2026.
  3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il
supporto tecnico per la realizzazione delle attivita'  di  competenza
volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal  PNRR  in
raccordo  con  le  altre  amministrazioni  dello  Stato  titolari  di
interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a:
    a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali
con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e  gli  enti
locali;
    b) prestare supporto alle Regioni e  alle  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le  linee  del
PNRR, di un progetto  avente  particolare  rilevanza  strategica  per
ciascuna  Regione  e   Provincia   Autonoma,   denominato   «Progetto
bandiera»;
    c) prestare attivita' di assistenza agli enti  territoriali,  con
particolare riferimento ai piccoli  comuni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni  insulari  e
delle zone montane, anche in raccordo  con  le  altre  iniziative  di
supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
    d) condividere con le competenti strutture della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  le  informazioni  raccolte  e   comunicare,
d'intesa con  le  medesime  strutture,  le  attivita'  svolte,  anche
mediante la progettazione e gestione di uno spazio  web  informativo,
dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di
cui alla lettera c).
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'
per le attivita'  di  competenza,  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale,  di  cui
una  con  qualifica  dirigenziale  di  livello  generale  e  due  con
qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il  personale  delle   altre   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ((30  marzo  2001)),
n.  165,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche  e
((del personale)) del Ministero dell'economia e delle finanze, che e'
collocato in posizione di comando  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente
e' comprensivo delle unita' di per- sonale non  dirigenziale  di  cui
alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 luglio 2021, recante ripartizione delle unita'  di  personale  non
dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  e  sostituisce  le   unita'
organizzative di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30  luglio  2021,  che  e'
conseguentemente modificato al fine di  definire  compiti  e  assetto
organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni  dirigenziali  di
cui al predetto contingente  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per
le finalita' del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno  degli
anni  dal  2022  al  2026.  Per  il  finanziamento  delle  spese   di
funzionamento del Nucleo di cui al comma 1  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  assegnate   al
predetto Dipartimento.
  5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o ((i collocamenti  fuori
ruolo)) del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il
31 dicembre 2026.
  6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate  le  risorse  di  cui
alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo
7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1°  gennaio
2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa'  a  prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a
un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per  singolo  incarico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, di comprovata qualificazione  professionale,  entro  il
limite  di  spesa  complessivo  di  euro  300.000.  A  tal  fine   e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  110.437
per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal  2022
al   2026,   si   provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 34
 
Reclutamento  di  personale  per  il  Ministero   della   transizione
  ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica
  del PNRR.
 
  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e  i  traguardi
della transizione ecologica  previsti  nell'ambito  del  PNRR,  anche
fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per
il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di  cui  al
medesimo Piano,  nonche'  per  fornire  supporto  alla  struttura  di
missione di cui all'articolo 17-sexies  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e'  assegnato,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2023, un apposito contingente massimo  di  centocinquantadue  unita',
nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso  di  specifica
ed elevata ((competenza))  nello  sviluppo  e  gestione  di  processi
complessi nell'ambito della transizione  ecologica  ed  energetica  o
della tutela del territorio o della biodiversita'  o  dello  sviluppo
dell'economia circolare, nonche' di significativa  esperienza  almeno
triennale in tali materie, ovvero anche da personale di  livello  non
dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di   appartenenza,
proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche,  nonche'  del  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Con decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per la pubblica amministrazione,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definiti
la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.
  2.  Gli  esperti  di  cui  al  comma  1  sono  individuati   previa
valutazione  dei   titoli,   delle   competenze   e   dell'esperienza
professionale richiesta ((e mediante almeno un colloquio))  che  puo'
essere  effettuato  anche  in  modalita'  telematica.   Le   predette
valutazioni  selettive  ovvero  loro  singole  fasi  possono   essere
effettuate con modalita' telematiche anche automatizzate.
  ((2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i
nominativi degli esperti selezionati, i  loro  curricula  e  le  loro
retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a
legislazione vigente e delle disposizioni in materia  di  trattamento
dei  dati  personali,  sono   resi   pubblici   nel   sito   internet
istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro  trenta
giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime.))
  3. Per le esigenze  di  funzionamento  connesse  all'attivita'  del
contingente di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  complessiva
massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7  milioni  di  euro
per  l'anno  2022  e  1,6  milioni   di   euro   per   l'anno   2023,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno  2022
e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'economia e delle finanze.
                            ((Art. 34 bis
 
Disposizioni in materia  di  personale  del  Ministero  degli  affari
  esteri e della cooperazione internazionale per  l'attuazione  degli
  obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo  comma,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967,  n.  18,  le  parole:  «3.000  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3.100 unita'». Ai fini dell'incremento del contingente  di
personale assunto  a  contratto  dalle  rappresentanze  diplomatiche,
dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di  cultura  e  dalle
delegazioni diplomatiche speciali  determinato  ai  sensi  del  primo
periodo, e' autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per  l'anno  2022,
di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024,
di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026,
di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028,
di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno  2030
e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  2.178.050  euro  per
l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni,  per  i
medesimi  anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
                            ((Art. 34 ter
 
Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero
  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  l'attuazione  degli
  obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
 
  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e  i  traguardi
in materia di lavoro e politiche  sociali  previsti  nell'ambito  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di fornire  supporto
all'unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  8,  comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali,  in  aggiunta  al   contingente   gia'   previsto
dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, e' autorizzato ad assumere un ulteriore contingente  di
dieci unita' di personale non dirigenziale con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, con decorrenza  1°  gennaio  2022-31
dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione  economica  F1,
nel profilo professionale giuridico, da reclutare  tramite  selezione
pubblica o mediante  utilizzo  di  graduatorie  vigenti.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  per  il  personale
assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al
2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e  5,
e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono  incrementate
rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e  di  36.016  euro.
Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157.))
                               Art. 35
 
         Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia
 
  1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, ((il secondo periodo e' sostituito)) dal seguente:  «  Il  bando
indica in relazione alle  assunzioni  degli  uffici  giudiziari  siti
nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati  al  gruppo  di
lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al  gruppo  di  lingua
ladina e prevede come requisito per  la  partecipazione  il  possesso
dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo  equipollente,  delle
lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,
numero 4), del decreto del  Presidente  dalla  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. »
  2. Al fine di incrementare il livello di  efficacia  ed  efficienza
dell'azione del  Ministero  della  giustizia  a  livello  di  singolo
ufficio giudiziario nell'attuazione del  processo  di  riforma  e  di
innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire  un
monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della
giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi
conoscitivi di natura statistica, al decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 16, comma 3:
      1)  alla  lettera  b),  le  parole  «anche  informatici»   sono
soppresse;
      2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.»  sono
sostituite dalle seguenti: « dei beni ad essi relativi;»
      3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
        « d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi  statistica  e  le  politiche  di  coesione:  gestione  dei
processi e delle risorse connessi alle tecnologie  dell'informazione,
della comunicazione e della  innovazione;  gestione  della  raccolta,
organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione  delle  procedure  di
raccolta dei dati e della relativa  elaborazione  statistica  secondo
criteri di completezza,  affidabilita',  trasparenza  e  pubblicita';
monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia  con  particolare
riferimento alle nuove  iscrizioni,  alle  pendenze  e  ai  tempi  di
definizione dei procedimenti negli uffici  giudiziari;  coordinamento
della  programmazione  delle  attivita'  della  politica   regionale,
nazionale e comunitaria e di coesione. »;
    b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
      «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei  compiti  indicati
al  comma  3,  il  Ministero  della  giustizia,  fermo  il   disposto
dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.
24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti
i servizi connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
raccolti dagli uffici giudiziari.»;
    c) all'articolo 17,  la  parola  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  2,  con
decorrenza   non   anteriore   al   1°   marzo   2022,    nell'ambito
dell'amministrazione  giudiziaria  e'  istituito  un  posto  di  Capo
dipartimento, un posto di  vice  Capo  dipartimento  e  un  posto  di
funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e'  resa  stabile  la
struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle
politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,
inclusi  i  due  uffici  dirigenziali  di   livello   non   generale.
Conseguentemente, la dotazione organica  del  personale  dirigenziale
dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni  di
livello generale e di tre posizioni di livello non generale.
  4.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria e  per  il  potenziamento
dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non  anteriore  al
1° marzo  2022,  e'  istituita  una  apposita  struttura  di  livello
dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi  e  degli
interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la
dotazione organica del  per-  sonale  dirigenziale  penitenziario  e'
aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario.
  ((4-bis.  Per  il  potenziamento  funzionale   delle   attribuzioni
demandate  all'amministrazione  della   giustizia   minorile   e   di
comunita', con  decorrenza  non  anteriore  al  1°  luglio  2022,  e'
istituito presso il Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di
comunita'  del  Ministero  della  giustizia  un  ufficio  di  livello
dirigenziale non generale di seconda  fascia  del  comparto  Funzioni
centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per  l'acquisizione
di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e  di
coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei  dirigenti
di  seconda  fascia  della  carriera  amministrativa   del   medesimo
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di
un'unita'.))
  5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e
4-bis, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  ((del  presente
decreto)) e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di  organizzazione
del Ministero della giustizia, ivi incluso  quello  degli  uffici  di
diretta collaborazione, e' adottato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia,  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri. ((Sullo stesso  regolamento))  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato.
  ((6.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per  l'anno  2022,
di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di  euro  1.678.545  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350  per  ciascuno  degli  anni
2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028  e  2029,
di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni  2030  e  2031  e  di  euro
1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a
euro 1.351.521 per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia, e, quanto  a  euro  1.674.739  per  l'anno  2023,  a  euro
1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro  1.682.350  per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno  degli
anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno  degli  anni  2030  e
2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere  dall'anno  2032,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
  7. Al fine di conseguire gli  obiettivi  di  complessiva  riduzione
dell'arretrato della Giustizia  amministrativa  stabiliti  dal  Piano
nazionale  per  la  ripresa  e  la  resilienza,  qualora  i  concorsi
espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i  posti
messi a concorso, l'Amministrazione  puo'  coprire  i  posti  rimasti
vacanti, a parita' di spesa, mediante scorrimento  delle  graduatorie
dei  candidati  risultati  idonei,  non  vincitori,  anche  di  altro
profilo,    tenuto    conto    dell'effettivo    fabbisogno     delle
professionalita' dei candidati  idonei  presenti  nelle  graduatorie,
oppure mediante una  nuova  procedura  concorsuale  alla  quale  sono
ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda  per
la  procedura  indetta  dal  Segretario  generale   della   Giustizia
amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi
a partecipare alla prova scritta del corrispondente  profilo  perche'
non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del  bando.
Alla nuova procedura e' ammesso un numero di candidati pari a  cinque
volte i posti messi a concorso  per  ciascun  profilo.  La  procedura
concorsuale  e'  unica  per   ogni   Ufficio   giudiziario   previsto
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80  del  2021  ed  e'
costituita da una prova scritta.
                            ((Art. 35 bis
 
Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato  e  la  riduzione  dei
  tempi di definizione dei procedimenti giudiziari.
 
  1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per
l'abbattimento  dell'arretrato  e  per  la  riduzione  dei  tempi  di
definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni  assunti
con il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  all'articolo  37,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'alinea,  dopo  la  parola:  «sentiti,»  sono  inserite  le
seguenti: «per il settore penale,  il  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,»  e'
inserita la seguente: «penali,»;
    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la  seguente:  «b-bis)  per  il
settore  penale,  i  criteri  di  priorita'  nella  trattazione   dei
procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle
linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».))
                            ((Art. 35 ter
 
Rafforzamento  degli  obblighi  di  formazione  e  aggiornamento  dei
  giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso  di
  trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli  impegni  assunti
  con il Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  relazione  alla
  specializzazione dei magistrati che svolgono  funzioni  in  materia
  concorsuale.
 
  1. Il magistrato che svolge, anche in  misura  non  prevalente,  le
funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da  non  piu'
di  otto  anni  assicura  la  propria   formazione   e   il   proprio
aggiornamento professionale e, a tale fine, e' tenuto a  frequentare,
in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni,
almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi  dalla  Scuola
superiore della magistratura nella materia concorsuale.
  2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e  di  aggiornamento
di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacita' di
cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti  ai
fini  dei  pareri  per  il   conseguimento   delle   valutazioni   di
professionalita'.
  3. In caso di trasferimento  ad  altro  ufficio,  la  formazione  e
l'aggiornamento in conformita' a quanto previsto dal  comma  1  e  la
positiva esperienza maturata per non meno di tre anni  nella  materia
concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione  di
posti che comportano la trattazione di  procedimenti  nella  medesima
materia.
  4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni  di
giudice delegato alle procedure  concorsuali  per  almeno  otto  anni
presso lo  stesso  ufficio  giudiziario  e'  assegnato  un  punteggio
aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso  or-  dinari
per il trasferimento ad altro ufficio.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  il  Consiglio  superiore  della
magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.))
                               Art. 36
 
          Potenziamento dell'unita' per la semplificazione
 
  1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio  2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita'  per  la
semplificazione.»;
    b)  le  parole  «e  la  qualita'  della   regolazione»,   ovunque
ricorrano, sono soppresse;
    c) al settimo periodo le parole «della segreteria  tecnica»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unita'»;
    d)  dopo  il  settimo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione  e'  costituita
da  una  figura  dirigenziale  di  prima  fascia  con   funzioni   di
coordinatore, individuata tra figure, anche  estranee  alla  pubblica
amministrazione,  di  comprovata   esperienza   nel   settore   della
legislazione ((e della semplificazione  normativa)),  da  tre  figure
dirigenziali di  seconda  fascia,  scelte  anche  tra  estranei  alla
pubblica amministrazione, e da un  contingente  di  sette  unita'  di
personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti
ai ruoli ((della Presidenza del Consiglio dei ministri, del  comparto
Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il  personale
non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai
Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e  continuativo  in
godimento con oneri a carico dell'amministrazione di  appartenenza.))
Dell'Unita' fanno parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata
competenza e quindici componenti scelti tra esperti  nei  settori  di
interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del  Ministro  per
la pubblica amministrazione.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732
per l'anno 2021 e a euro 136.388  annui  a  decorrere  dal  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                            ((Art. 36 bis
 
Potenziamento del tavolo istituzionale  per  il  coordinamento  degli
                   interventi per il Giubileo 2025
 
  1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «due senatori e due deputati»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre senatori e tre deputati».))
                            ((Art. 36 ter
 
   Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
 
  1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, le parole: «partecipa anche il Presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome»  sono  sostituite
dalle seguenti: «partecipano anche  il  Presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche'  i  Presidenti  delle
regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza
che  riguardano  la  loro  regione  o  provincia   autonoma   ».   2.
All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «nonche',  per  gli
interventi di interesse delle regioni e delle province autonome,  con
il Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie  sentita  la
Conferenza delle regioni e delle province autonome».))
                               Art. 37
 
               Integrazione della Commissione tecnica
                      per i fabbisogni standard
 
  1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «la Commissione e'  formata  da  undici  componenti»
sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione e' formata da  dodici
componenti»; b) dopo le parole  «Ministro  delegato  per  gli  affari
regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno  designato
dall'Autorita'   politica   delegata   in   materia    di    coesione
territoriale,».
                               Art. 38
 
Proroga  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e   del
  Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia  italiana  del
  farmaco.
 
  1. Nelle more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere  gli  investimenti  in
ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui  farmaci  in  attuazione
della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al  28  febbraio  2022,
restano  in  carica  i  componenti   della   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR),  di
cui  all'articolo  19  del  decreto  del  Ministro  della  salute  20
settembre 2004, n. 245,  nominati  con  decreto  del  Ministro  della
salute del 20 settembre 2018.
                            ((Art. 38 bis
 
     Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
 
  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento  e  allo
sviluppo  delle  competenze  tecniche,  digitali  e  manageriali  del
personale del sistema sanitario, a decorrere dal  triennio  formativo
2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo
10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e' condizionata  all'assolvimento
in misura non  inferiore  al  70  per  cento  dell'obbligo  formativo
individuale dell'ultimo  triennio  utile  in  materia  di  formazione
continua in medicina.))
                            ((Art. 38 ter
 
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione
dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale
                       di ripresa e resilienza
 
  1. All'articolo  56  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-bis. Per l'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  2,  il
Ministro  della  salute  promuove  e   stipula   appositi   contratti
istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione».))
                          ((Art. 38 quater
 
Riduzione dei termini per l'accesso alle  terapie  per  pazienti  con
                            malattie rare
 
  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza relative alla missione 6 -  salute  e  politiche  sociali,
volte  a  rafforzare  le  prestazioni  erogate  sul  territorio   con
interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale  e
a garantire un piu' elevato livello di salute,  nonche'  al  fine  di
accelerare  il  procedimento  per   l'aggiornamento   dei   prontuari
terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori  in  tutte
le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012,  n.  189,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «
L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro
due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare.
Contestualmente  all'aggiornamento,  ciascuna  regione  e'  tenuta  a
indicare, con deliberazione  della  giunta  regionale,  i  centri  di
prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico».))
                         ((Art. 38 quinquies
 
Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito
  della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
 
  1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6
del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione,
alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale
e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica,  con  decreto
del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalita'  per
il sistema di valutazione tra pari (peer review) dei  progetti  proof
of concept (PoC) e dei progetti nel campo delle  malattie  rare,  dei
tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonche' i criteri
per la remunerazione delle attivita' dei revisori  e  dei  componenti
del gruppo scientifico di valutazione dei predetti progetti. 2.  Agli
oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000  euro  per  le  attivita'
funzionali al processo di valutazione, si provvede nei  limiti  delle
complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti  ai
progetti di cui al medesimo  comma  1,  a  valere  sui  finanziamenti
previsti dall'investimento 2.1 della missione 6,  componente  2,  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza.))
                               Art. 39
 
            Inviato speciale per il cambiamento climatico
 
  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3  e'  sostituito  ((dal  seguente:  «3.  L'inviato))
speciale  e'  individuato  nell'ambito  del  personale   di   livello
dirigenziale  dipendente  di  amministrazioni   pubbliche.   Per   lo
svolgimento  delle  funzioni  non  spettano  emolumenti  o  compensi,
comunque denominati, aggiuntivi oltre a  quelli  gia'  in  godimento,
ferma  restando  la  corresponsione  del  trattamento  economico   di
missione  nei  limiti  spettanti  conformemente  all'ordinamento   di
appartenenza.»;
    b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021,  euro  211.620  per  l'anno
2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».
                               Art. 40
 
Razionalizzazione e semplificazione del sistema  di  servizio  civile
                             universale
 
  1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio
civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n.  40,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2:
      1) alla lettera a), le parole «per piani  annuali,  articolati»
sono soppresse;
      2) la lettera b) ((e' abrogata));
      1) al comma 1, le parole «modulato per Piani annuali  ed»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «,   suscettibile   di   aggiornamento
annuale,»;
      2) al comma 2, le parole «e i Piani annuali tengono conto» sono
sostituite delle seguenti: «tiene conto»;
      3) al comma 3, le parole «e i Piani  annuali,  in  relazione  a
ciascun anno» sono soppresse e la parola «contengono»  e'  sostituita
dalla seguente: «contiene»;
      4) al comma 4, le parole «ed i Piani annuali sono  predisposti»
sono sostituite dalle seguenti: «e' predisposto» e  le  parole  «sono
approvati» sono sostituite dalle seguenti: «e' approvato»;
    c) all'articolo 5:
      1) al comma 5, le parole «e  nei  limiti  della  programmazione
finanziaria prevista all'articolo 24» sono soppresse ed e'  aggiunto,
in  fine,  il  seguente  periodo:  «I  programmi  di  intervento   da
finanziare sono individuati  ogni  anno  con  decreto  dipartimentale
sulla base  delle  risorse  disponibili  indicate  nel  documento  di
programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.»;
      2) al comma 7, le parole  «dai  Piani»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal Piano»;
    d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le  parole
«e dei Piani annuali» sono soppresse.
                            ((Art. 40 bis
 
Personale che presta assistenza tecnica presso le  sedi  territoriali
  delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza.
 
  1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione  e  di
assunzione delle unita' di  personale  da  destinare  ai  centri  per
l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n.  26,  al  fine  di  consentire  la  continuita'  delle
attivita'  di  assistenza  tecnica  per  garantire   l'avvio   e   il
funzionamento del reddito di cittadinanza  nelle  fasi  iniziali  del
programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo
periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019,  la  societa'  ANPAL
Servizi Spa e' autorizzata a prorogare i contratti stipulati  con  il
personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle
province autonome per svolgere le predette  attivita'  di  assistenza
tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui  al  primo  periodo
avviene nei limiti e a valere  sulle  risorse  assegnate  a  ciascuna
regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge  n.
4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.))
Titolo III
GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT
Capo I
Gestioni commissariali e Alitalia

                               Art. 41
 
                    Comprensorio Bagnoli-Coroglio
 
  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50»;
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
      «10-bis.   Ferma   restando   l'applicazione   del   comma    9
((relativamente))  alle  modalita'  di  approvazione  del  programma,
qualora nella fasi di  istruttoria  riferite  all'elaborazione  della
proposta di programma, ovvero di attuazione  dello  stesso,  emergano
dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente  provenienti
da un organo di un ente  territoriale  interessato  che,  secondo  la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
il procedimento e non sia previsto un meccanismo di  superamento  del
dissenso, ((il Commissario straordinario propone)) al Presidente  del
Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108.»;
    c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
      «11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11,  il
Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025,  e'  individuato
nel Sindaco pro tempore di  Napoli.  Il  Commissario  e'  nominato  a
titolo  gratuito  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottare entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Con  il  predetto  decreto  e',
inoltre, definita la struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni   commissariali,   posta   alle   dirette   dipendenze   del
Commissario, composta da un contingente massimo di personale  pari  a
dieci unita' di livello non dirigenziale  e  due  unita'  di  livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente, educativo, ((amministrativo, tecnico  e  ausiliario))  delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle  modalita'  di
reperimento e  alla  retribuzione  del  personale  non  dirigenziale,
quanto previsto dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto  per-
sonale, e' reso indisponibile, per tutta la durata  del  collocamento
fuori  ruolo,  un  numero   di   posti   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento,  al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di
posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi
attribuiti ai titolari  di  incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione.  Detto  personale  dirigenziale   e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico  e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza,  che  resta  a  carico  della   medesima,   mentre   il
trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo   della   struttura
commissariale. ((Il  Commissario,  per  lo  svolgimento  del  proprio
mandato, puo' altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non  piu'  di  due
subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni proprie,  scelti
tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza
funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La  remunerazione
dei   sub-commissari   e'   stabilita   nell'atto   di   conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per  ciascun  sub-commissario,
di 75.000 euro  lordi  onnicomprensivi.))  La  struttura  cessa  alla
scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il  soggetto
attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga  ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto  e
per la realizzazione degli interventi di cui  al  presente  comma  e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, nella  quale  confluiscono  le  risorse
pubbliche all'uopo destinate.  Agli  oneri  relativi  alle  spese  di
personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro  per
l'anno 2021 e di ((544.213 euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il  Commissario
puo' avvalersi, per  le  attivita'  strumentali  all'esercizio  delle
proprie  funzioni,  delle  strutture  e  degli   uffici   tecnici   e
amministrativi   del   comune   di   Napoli,    dei    provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonche',  mediante  convenzione,
di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica.  Il   Commissario   puo'   altresi'
avvalersi,  in  relazione  a  specifici  interventi  che   richiedano
particolari competenze, e nei limiti in  cui  cio'  sia  strettamente
necessario per il  piu'  celere  conseguimento  degli  obiettivi  del
programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari  di  ser-
vizi pubblici e societa' a  partecipazione  pubblica  o  a  controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la  stipula
di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri,  adottato  su  proposta  del  Commissario  si
provvede alla conseguente  riduzione  dei  compensi  riconosciuti  al
Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli  interventi  che
sono stati trasferiti.»;
    d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle  infrastrutture
e  dei  trasporti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   ((«,   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili)) e della cultura» e, al
secondo periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite
le seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati  e
gli altri soggetti rappresentativi di interessi  diffusi,  a  livello
nazionale o locale, il cui scopo  associativo  sia  connesso  con  le
tematiche trattate»;
    e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
«Considerata la complessita' della  pianificazione  e  la  necessita'
che,  ai  fini  della  VAS,  siano  previamente  definiti  i  profili
localizzativi e le azioni che, in ragione  della  loro  pluralita'  e
contestualita', sono suscettibili di generare  effetti  cumulativi  e
sinergici, puo' procedersi alla valutazione integrata della  VAS  con
la  VIA.  In  tal  caso  la  valutazione  integrata   e'   effettuata
dall'Autorita' competente per la VAS  e  si  conclude  con  un  unico
provvedimento.»;
    f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1.  Il
Soggetto attuatore redige e trasmette al  Commissario,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo  alle  attivita'
di  realizzazione  di  infrastrutture  e  di   rigenerazione   urbana
dell'area  interessata  dagli  inter-  venti,  nonche'  delle   altre
attivita'  di  cui  al  comma  3,  che  e'  approvato   con   proprio
provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli
interventi da  realizzare  sono  identificati  dal  Codice  Unico  di
Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi  e'
effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il Commissario, in caso di mancata  trasmissione  del  cronoprogramma
nonche' di  mancato  rispetto  dello  stesso,  dispone,  con  proprio
provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle
Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per
cento.
    13-bis.2. In caso di  mancato  rispetto  da  parte  del  soggetto
attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione
del programma, o di suoi stralci,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione  di  atti  e   provvedimenti   necessari   all'avvio   degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti del suddetto programma, nonche' qualora  ((sia  messo  a
rischio  il  conseguimento))  degli  obiettivi  intermedi  e   finali
previsti dallo stesso, il  Commissario  straordinario,  informata  la
cabina di regia di cui al comma 13,  assegna  al  soggetto  attuatore
interessato un termine per provvedere non superiore a trenta  giorni.
In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario,  sentita
la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente,  l'organo  o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore,  al
quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti
o provvedimenti necessari, ovvero di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi,  anche  avvalendosi  delle  societa'  in
controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e  o),
del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  o  di   altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto
attuatore inadempiente non sono riconosciuti  compensi.  In  caso  di
gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita
la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto
attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e  la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
    g)  dopo  il   comma   13-quater   e'   aggiunto   il   seguente:
«13-quinquies. Gli interventi relativi  alle  aree  del  comprensorio
BagnoliCoroglio, in ragione della  loro  particolare  complessita'  e
della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi
tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione  e  accelerazione
previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto,  del  medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021. ».
  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il  soggetto  attuatore  di  cui
all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, consegna al nuovo Commissario il quadro  degli  interventi  gia'
realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con  indicazione
del  Codice  Unico  di  Progetto,  dei  relativi  costi  e  fonti  di
finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle
criticita' emerse nella realizzazione degli interventi previsti.
                               Art. 42
 
                          Citta' di Taranto
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge  7  agosto  2012,  n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, le  parole  «un  anno,  prorogabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre
2023»;
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'  definita   la
struttura di supporto per l'esercizio delle  funzioni  commissariali,
posta  alle  dirette  dipendenze  del  Commissario,  composta  da  un
contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello  non
dirigenziale, e una  unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale
appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,   con   esclusione    del    personale    docente,    educativo,
((amministrativo)),   tecnico   e   ausiliario   delle    istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e
alla retribuzione del personale  non  dirigenziale,  quanto  previsto
dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.   Ferme
restando le  predette  modalita'  di  reperimento,  al  personale  di
livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione  in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari
di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  nonche'  un'indennita'  sostitutiva  della
retribuzione  di  risultato,  determinata   con   provvedimento   del
Commissario straordinario, di importo non superiore al 50  per  cento
della retribuzione di posizione. Detto per-  sonale  dirigenziale  e'
posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o  altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e  conserva  lo
stato   giuridico   e   il   trattamento    economico    fondamentale
dell'amministrazione  di  appartenenza,  che  resta  a  carico  della
medesima, mentre il trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo
della struttura  commissariale.  La  struttura  cessa  alla  scadenza
dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, ((delle norme in materia ambientale, di cui al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.
42,)) nonche' dei vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea. In caso  di  dissensi,  dinieghi,  opposizioni  o
altro  atto  equivalente  provenienti  da  un  organo  di   un   ente
territoriale interessato che, secondo la  legislazione  vigente,  sia
idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e  non  sia
previsto un meccanismo di superamento del  dissenso,  il  Commissario
straordinario propone al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  le
opportune  iniziative.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108. Agli oneri relativi alle  spese  di  personale  della  struttura
commissariale di cui al presente comma  si  provvede  nel  limite  di
28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
                               Art. 43
 
            Potenziamento della struttura del Commissario
           unico per la bonifica delle discariche abusive
 
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «ivi  inclusi  i  membri  della
Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite  le  seguenti:
«eccetto i subcommissari eventualmente  individuati  dal  Commissario
unico ai sensi del comma 3-bis»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      «1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui
al comma 1 sono  estese  su  richiesta  delle  singole  regioni  agli
interventi di bonifica o messa in sicurezza delle  discariche  e  dei
siti contaminati di competenza regionale, nonche'  su  richiesta  del
Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti  contaminati  di  interesse  nazionale,  limitatamente  ai  soli
interventi per i quali  sono  stati  gia'  previsti  finanziamenti  a
legislazione vigente con  contestuale  trasferimento  delle  relative
risorse da parte degli enti richiedenti.  Sulla  base  di  intese  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento  che
saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;
    c) al comma 3, le parole «dodici unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici unita'»;
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis. Il Commissario unico ((puo' avvalersi di subcommissari,
fino al numero massimo di tre,)) individuati tra i  componenti  della
struttura di supporto di cui al comma 3, che operano  sulla  base  di
specifiche  deleghe  definite  dal  Commissario  unico.   A   ciascun
subcommissario e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva  pari  a
30.000 euro annui. Per le finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari  a  324.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma « ((Fondi)) di  riserva  e  speciali  »  della  missione  «
((Fondi)) da ripartire » dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
                            ((Art. 43 bis
 
Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate  di
  somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato
 
  1. L'importo di 35  milioni  di  euro,  versato  dalla  Camera  dei
deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4  novembre  2021
sul  capitolo  2368,  articolo   8,   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio  2021,  al  Fondo  per  la
ricostruzione delle aree  terremotate,  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  per  essere  trasferito  alla
contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione dei territori interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal  24  agosto  2016,  nominato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.
  2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a  destinare
le risorse di cui al comma 1 del  presente  articolo  e  quelle  gia'
versate  nella  contabilita'  speciale  ai  sensi   del   comma   412
dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178,   al
finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il  recupero
del tessuto socioeconomico delle aree colpite dagli  eventi  sismici,
da coordinare con gli interventi finanziati con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli
interventi di cui al presente comma, una  quota  non  superiore  a  5
milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata
agli oneri  strettamente  connessi  all'attuazione  degli  interventi
medesimi.))
                            ((Art. 43 ter
 
Modifica all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
  8, in materia di credito d'imposta per investimenti  nelle  regioni
  colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A  decorrere  dal
1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito  d'imposta  di
cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle  condizioni
previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020)  1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer- genza  del
COVID-19" ».))
                          ((Art. 43 quater
 
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal
  disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria
 
  1. All'articolo 3 del  decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole da: «, nel  termine  di  trenta  giorni»
fino a: «sessanta giorni,» sono soppresse;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. I progetti di edilizia sanitaria  da  finanziare  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque  sia  il
livello di progettazione  raggiunto,  compresi  gli  interventi  gia'
inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento  tecnologico  della  rete  di   emergenza,   della   rete
ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del  Programma  di
ammodernamento tecnologico  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli  interventi  inseriti  negli
accordi di programma gia' sottoscritti ai sensi  dell'articolo  5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nonche'  gli  altri
programmi sottoscritti con il Ministero della  salute,  sono  attuati
dal Commissario ad acta anche  avvalendosi  allo  scopo  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per  i  servizi
sanitari regionali. Ove necessario  in  relazione  alla  complessita'
degli interventi,  il  Commissario  ad  acta  puo'  nominare  esperti
individuati  all'esito  di  una  selezione   comparativa   effettuata
mediante avviso pubblico tra  persone  di  comprovata  esperienza  ed
elevata professionalita', nel rispetto delle  previsioni  del  quadro
economico generale degli interventi».))
                               Art. 44
 
           Disposizioni ((concernenti la societa' Alitalia
                 in amministrazione straordinaria))
 
   1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  11-quater,  comma   9,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  puo'  essere  utilizzato,  nei
limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il  rimborso  degli
indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non  utilizzati  nonche'
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione  straordinaria,
anche  non  connessi  con  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.
L'indennizzo e' erogato nell'ipotesi in  cui  non  sia  garantito  al
contraente un analogo servizio di trasporto  ed  e'  quantificato  in
misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il
Ministero  dello  sviluppo  economico   provvede   al   trasferimento
all'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.A.   e   all'Alitalia
Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla
base  di  specifica  richiesta  dei   Commissari   straordinari   che
quantifica l'ammontare complessivo dei  titoli,  voucher  o  analoghi
titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.
                            ((Art. 44 bis
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  accelerazione  delle  procedure
  della gestione commissariale di liquidazione di societa' pubbliche
 
  1. Al fine di accelerare le procedure della gestione  commissariale
di liquidazione di societa' pubbliche, all'articolo 1 della legge  11
dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:
      «132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura  di
liquidazione  della  societa'  di  cui  al  comma  126  del  presente
articolo, agevolando  in  tal  modo  il  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni  socie
il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario  per
la liquidazione della societa' di cui all'articolo 14, comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  trasmette  alle  amministrazioni
socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attivita'
liquidatorie  alla  data  del  31  dicembre  2021,  unitamente  a  un
prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici  attivi
e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti  in  capo
alla societa', ancora pendenti alla data del  31  dicembre  2021.  Il
Commissario straordinario per la liquidazione della societa'  di  cui
al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro  il
28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello  Stato  e  dei
bilanci delle altre amministrazioni socie  l'avanzo  di  liquidazione
derivante dalla chiusura della liquidazione  della  stessa  societa',
con esclusione dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi,  anche  di
natura contenziosa e  processuale,  di  cui  al  precedente  periodo,
pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici  attivi
e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo
periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre  2021,
sorti in capo alla societa' di cui al medesimo articolo 14, comma  2,
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla  societa'  Fintecna
Spa o a diversa societa' da questa interamente partecipata  entro  il
30 aprile 2022. Gli atti e le  operazioni  posti  in  essere  per  il
trasferimento dei rapporti giuridici di cui  al  terzo  periodo  sono
esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione
di tasse. La societa' trasferitaria procede alla  liquidazione  delle
posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e  passivi  oggetto
di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresi' nei
contenziosi pendenti alla data  del  31  dicembre  2021.  I  rapporti
giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla
societa' Fintecna Spa o a  diversa  societa'  da  questa  interamente
partecipata costituiscono un unico patrimonio separato  rispetto  sia
al patrimonio della societa' trasferitaria, sia ai patrimoni separati
ad essa trasferiti in virtu' di specifiche disposizioni  legislative.
La societa' trasferitaria non risponde in alcun modo con  il  proprio
patrimonio dei debiti e degli  oneri  sorti  in  forza  dei  rapporti
giuridici  attivi  e  passivi,  anche   di   natura   contenziosa   e
processuale, trasferiti  al  patrimonio  separato  di  cui  al  sesto
periodo, ivi compresi quelli da sostenersi  per  la  liquidazione  di
tale patrimonio. Agli oneri derivanti  dal  compenso  da  riconoscere
alla  societa'  Fintecna  Spa  o  alla  diversa  societa'  da  questa
interamente partecipata per la liquidazione  dei  rapporti  giuridici
trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   in   misura   comunque
complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede  a  valere
sulle risorse affluite al patrimonio separato.  Alla  cessazione  dei
rapporti attivi, passivi, contenziosi  e  processuali  trasferiti  al
patrimonio separato, la societa' trasferitaria procede al  versamento
delle eventuali somme  attive  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, alla regione Lombardia, al comune  di  Milano,  alla  citta'
metropolitana di Milano e alla camera di commercio  di  Milano  Monza
Brianza Lodi, per ciascuno  in  proporzione  alla  partecipazione  al
capitale della societa' di cui al primo periodo del  presente  comma.
Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
      132-ter. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo  e'  soppresso.  All'articolo
7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il  comma  2  e'
abrogato»;
    b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.
  2. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al  raggiungimento  dell'oggetto  sociale  della
societa' Fintecna  Spa,  ferma  restando  l'autonomia  finanziaria  e
operativa della societa', alla stessa non si applicano  i  vincoli  e
gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti
dalla  legge  a  carico  dei  soggetti  inclusi   nel   provvedimento
dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))
Capo II
Imprese agricole

                               Art. 45
 
                Compensazione per le imprese agricole
 
  1. All'articolo  01  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
comma 16 e' sostituito dal seguente:
    «16. Fermo  restando  il  rispetto  della  normativa  europea  in
materia  di  aiuti  di  Stato,  per  le  imprese  agricole,  ai  fini
dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  10,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo  1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e  nell'articolo  31
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento
degli aiuti comunitari  e  nazionali,  gli  organismi  pagatori  sono
autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti
da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi  dell'articolo  18
del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  con  i  contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti
alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli  interessi
di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute  a  titolo  di
sanzione. A tale  fine,  l'istituto  previdenziale  comunica  in  via
informatica i  dati  relativi  ai  contributi  previdenziali  scaduti
contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli organismi pagatori e ai  diretti  interessati,  anche  tramite  i
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165.
In caso  di  contestazioni,  la  legittimazione  processuale  passiva
compete all'istituto previdenziale.».
Capo III
Sport

                               Art. 46
 
             Fondi per il rilancio del sistema sportivo
 
  1. Al fine di potenziare il  supporto  agli  organismi  sportivi  e
consentire ((la ripresa)) delle relative attivita', per l'anno  2021,
e' riconosciuto un contributo di euro 27.200.000  ((in  favore  della
societa')) Sport e Salute S.p.A., destinato  al  finanziamento  degli
organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630,  terzo  periodo,
della  legge   30   dicembre   2018,   n.145.   All'onere   derivante
dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
                            ((Art. 46 bis
 
Finanziamento di organismi sportivi per la promozione  dell'attivita'
                          sportiva di base
 
  1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile  di  vita  sano  e
attivo  per  tutte  le  fasce  della  popolazione,  con   particolare
riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore  al  50
per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e'  destinata  agli  organismi
sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1,  comma  630,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la  realizzazione
dell'attivita' sportiva di base in tutto il territorio nazionale.
  2. I criteri e le  modalita'  attuative  per  l'attribuzione  delle
risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 1, comma 562,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport si avvale della societa' Sport e salute Spa.))
Titolo IV
INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA
Capo I
Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

                               Art. 47
 
  Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende
 
  1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nel
caso in cui risultino applicate le misure previste  dall'((articolo))
94-bis, il ((tribunale)) valuta se adottare in loro  sostituzione  il
provvedimento di cui al comma 2, ((lettera b) ))»;
    b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale,  sentiti
il procuratore  distrettuale  competente  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  tribunale,  sentiti   il   procuratore   distrettuale
competente, il prefetto  che  ha  adottato  l'informazione  antimafia
interdittiva nonche'»;
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:  «7.  Il  provvedimento
che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o
il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo  sospende  il
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti  di  cui
all'articolo  94.  Lo  stesso  provvedimento  e'   comunicato   dalla
cancelleria del tribunale ((al prefetto della  provincia  in  cui  ha
sede)) legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca  dati
nazionale unica della documentazione antimafia  di  cui  all'articolo
96, ed e' valutato anche ai fini dell'applicazione  delle  misure  di
cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».
                               Art. 48
 
Contraddittorio  nel  procedimento  di   rilascio   dell'interdittiva
                              antimafia
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 92:
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Procedimento  di
rilascio delle informazioni antimafia»;
      2) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
        «2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli  esiti
delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti  i
presupposti per l'adozione dell'informazione  antimafia  interdittiva
ovvero  per  procedere   all'applicazione   delle   misure   di   cui
all'articolo  94-bis,  e  non  ricorrano  particolari   esigenze   di
celerita'  del  procedimento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al
soggetto  interessato,  indicando  gli   elementi   sintomatici   dei
tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  Con  tale  comunicazione   e'
assegnato un termine non superiore  a  venti  giorni  per  presentare
osservazioni scritte, eventualmente corredate da  documenti,  nonche'
per  richiedere  l'audizione,  da  effettuare  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non  possono
formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi
informativi  il  cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare
procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso,  ovvero
l'esito di altri  accertamenti  finalizzati  alla  prevenzione  delle
infiltrazioni  mafiose.  La  predetta  comunicazione  sospende,   con
decorrenza  dalla  relativa  data  di  invio,  il  termine   di   cui
all'articolo  92,  comma  2.  La  procedura  del  contraddittorio  si
conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta
comunicazione.
        2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio  di  cui
al  comma  2-bis,  il  prefetto,  ove   non   proceda   al   rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria:
          a) dispone l'applicazione delle misure di cui  all'articolo
94-bis, dandone comunicazione, entro cinque  giorni,  all'interessato
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici
dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  siano   riconducibili   a
situazioni di agevolazione occasionale;
          b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo
alla  comunicazione  all'interessato  entro  il  termine  e  con   le
modalita' di  cui  alla  lettera  a),  nel  caso  di  sussistenza  di
tentativi   di   infiltrazione   mafiosa.   Il   prefetto,   adottata
l'informazione  antimafia  interdittiva  ai  sensi   della   presente
lettera,  verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso  positivo,  ne  informa
tempestivamente    il     Presidente     dell'Autorita'     nazionale
anticorruzione.
        2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di
cui  al  comma  2-bis   e   la   conclusione   della   procedura   in
contraddittorio, il cambiamento  di  sede,  di  denominazione,  della
ragione o dell'oggetto sociale, della composizione  degli  organi  di
amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli  organi
sociali, della rappresentanza legale  della  societa'  nonche'  della
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote  societarie,
il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque  qualsiasi
variazione  dell'assetto   sociale,   organizzativo,   gestionale   e
patrimoniale delle societa' e imprese interessate  dai  tentativi  di
infiltrazione ((mafiosa possono)) essere oggetto  di  valutazione  ai
fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. »;
    b) all'articolo 93, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      «7.  Il  prefetto  competente  all'adozione   dell'informazione
((antimafia)), sulla base della documentazione e  delle  informazioni
acquisite nel corso dell'accesso, puo' invitare in sede di  audizione
personale  i  soggetti  interessati  a  produrre  ogni   informazione
ritenuta utile, anche allegando  elementi  documentali,  qualora  non
ricorrano particolari esigenze di celerita' del  procedimento  ovvero
esigenze  di  tutela  di  informazioni  che,  se  disvelate,  ((siano
suscettibili))  di   pregiudicare   procedimenti   amministrativi   o
attivita' processuali in corso, ovvero l'esito di altri  procedimenti
amministrativi  finalizzati  alla  prevenzione  delle   infiltrazione
mafiose. ».
                            ((Art. 48 bis
 
    Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 83,  comma  3-bis,  le  parole:  «europei  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «europei per un importo superiore a 25.000
euro o di fondi»;
  b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: «5.000»  e'  sostituita
dalla seguente: «25.000».))
                               Art. 49
 
                      Prevenzione collaborativa
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
94, e' inserito il seguente:
    «Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione  collaborativa
applicabili in caso di agevolazione occasionale). - 1.  Il  prefetto,
quando  accerta  che  i  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa   sono
riconducibili a situazioni  di  agevolazione  occasionale,  prescrive
all'impresa, societa' o associazione interessata,  con  provvedimento
motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a dodici mesi, di una o piu' delle seguenti misure:
      a) adottare  ed  efficacemente  attuare  misure  organizzative,
anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231,  atte  a  rimuovere  e  prevenire  le  cause  di
agevolazione occasionale;
      b)  comunicare  al  gruppo  interforze  istituito   presso   la
prefettura competente per il luogo di sede  legale  o  di  residenza,
entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di  disposizione,
di  acquisto  o  di  pagamento  effettuati,  gli  atti  di  pagamento
ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o
di gestione fiduciaria ricevuti, di valore ((non  inferiore  a  5.000
euro)) o di valore  superiore  stabilito  dal  prefetto,  sentito  il
predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona ((o
al patrimonio e al volume di affari)) dell'impresa;
      c) per le societa' di capitali  o  di  persone,  comunicare  al
gruppo   interforze   ((i   finanziamenti,   in   qualsiasi    forma,
eventualmente erogati)) da parte dei soci o di terzi;
      d) comunicare al gruppo interforze i contratti di  associazione
in partecipazione stipulati;
      e) utilizzare un conto corrente  dedicato,  anche  in  via  non
esclusiva, per gli atti  di  pagamento  e  riscossione  di  cui  alla
lettera b), nonche' per i  finanziamenti  di  cui  alla  lettera  c),
osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2,  della
legge 13 agosto 2010, n. 136,  le  modalita'  indicate  nella  stessa
norma.
    2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma  1,  puo'
nominare, anche d'ufficio, uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35,  comma
2-bis, con il compito di svolgere funzioni  di  supporto  finalizzate
all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  collaborativa.   Agli
esperti di cui al primo periodo spetta un  compenso,  ((determinato))
con il decreto di nomina, non superiore al 50  per  cento  di  quello
liquidabile sulla base dei  criteri  stabiliti  dal  decreto  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14.  Gli
oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico
dell'impresa, societa' o associazione.
    3. Le misure di  cui  al  presente  articolo  cessano  di  essere
applicate se il tribunale dispone il  controllo  giudiziario  di  cui
all'articolo 34-bis,  comma  2,  lettera  b).  Del  periodo  di  loro
esecuzione puo' tenersi conto  ai  fini  della  determinazione  della
durata del controllo giudiziario.
    4. Alla scadenza del termine di durata delle  misure  di  cui  al
presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi
formulate dal gruppo  interforze,  il  venir  meno  dell'agevolazione
occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione  mafiosa,
rilascia  un'informazione  antimafia  liberatoria  ed   effettua   le
conseguenti  iscrizioni  nella  banca  dati  nazionale  unica   della
documentazione antimafia.
    5. Le misure  di  cui  al  presente  articolo  sono  annotate  in
un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui e'
precluso l'accesso ai  soggetti  privati  sottoscrittori  di  accordi
conclusi  ai  sensi  dell'articolo  83-bis,  e  sono  comunicate  dal
prefetto  alla   cancelleria   del   ((tribunale))   competente   per
l'applicazione delle misure di prevenzione.».
  2. ((Le disposizioni dell'articolo 94-bis  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma  1
del  presente  articolo,  si  applicano   anche))   ai   procedimenti
amministrativi per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e'  stato  effettuato  l'accesso  alla  banca  dati
nazionale unica della documentazione antimafia e non e' stata  ancora
rilasciata l'informazione antimafia.
  ((2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
in ogni momento revocate o modificate e  non  impediscono  l'adozione
dell'informativa antimafia interdittiva.»))
                            ((Art. 49 bis
 
Cambiamento della sede del soggetto  sottoposto  a  verifica  per  il
               rilascio della comunicazione antimafia
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 86:
  1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. I legali  rappresentati  degli  organismi  societari  hanno
l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2,  nelle  more  dell'emanazione  della  documentazione
antimafia,  l'intervenuto  cambiamento   della   sede   dell'impresa,
trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»;
  2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui  al  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli  obblighi  di  cui  ai  commi  3  e
3-bis»;
  b) all'articolo 87, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria  con
rappresentanza del soggetto sottoposto a  verifica,  successivo  alla
richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il
cambiamento della competenza del  prefetto  cui  spetta  il  rilascio
della comunicazione antimafia, come determinata ai  sensi  del  comma
2».))
Titolo V
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Abrogazioni e disposizioni finali

                               Art. 50
 
                             Abrogazioni
 
  1. All'articolo 76, comma 1,  lettera  a-  bis),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica ((29 settembre 1973)), n. 602, le  parole
«e individuato  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  d'intesa  con  l'Agenzia  delle  entrate  e  con  l'Istituto
nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato
ai sensi dell'articolo 514 ((del codice di procedura civile))».
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le  parole  «,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  direttore  dell'Agenzia  per
l'Italia Digitale,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottarsi entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,» sono soppresse;
    b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le
seguenti: «due componenti indicati dalla struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale,».
  3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' abrogato.
  4. All'articolo 41-quater del decreto legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 1 e' abrogato.
  5. All'articolo 1  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
i commi 1 e 2-bis sono abrogati.
                               Art. 51
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                            ((Art. 51 bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.))
                               Art. 52
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato 1
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella 1
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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