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Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunitą, 7/12/2021
DECRETO 7 dicembre 2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunita' di genere e generazionali, nonche' l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.
(GU n.309 del 30-12-2021)
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunitą
Materia: pubblica amministrazione / lavoro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 7 dicembre 2021
Adozione delle linee guida volte a favorire la pari  opportunita'  di
genere e generazionali, nonche' l'inclusione lavorativa delle persone
con disabilita' nei contratti pubblici finanziati con le risorse  del
PNRR e del PNC. (21A07771)
(GU n.309 del 30-12-2021)

 
                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
                            E LA FAMIGLIA
 
                                  e
 
               IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
                   E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
 
                           di concerto con
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
                                  e
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                                  e
 
                             IL MINISTRO
                         PER LE DISABILITA'
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 5 novembre  2021,  n.  162,  recante  «Modifiche  al
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e  altre
disposizioni in materia di pari opportunita'  tra  uomo  e  donna  in
ambito lavorativo»;
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 17;
  Visto il decreto del  Presidente  dei  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni  e
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo
2018, recante modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 20 dicembre 2013;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio  2019,  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 22 novembre 2010,  concernente  la  disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15  marzo
2021, recanti deleghe di funzioni del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ai Ministri senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti  e  On.
Fabiana Dadone;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
giugno 2021  con  il  quale  e'  stata  istituita  nell'ambito  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  la  struttura  di  missione
denominata «Segreteria tecnica del PNRR»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
giugno 2021  con  il  quale  e'  stata  istituita  nell'ambito  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  la  struttura  di  missione
denominata «Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento  della
regolazione»;
  Visto il Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  per  l'Italia
definitivamente approvato con decisione di esecuzione  del  Consiglio
dell'Unione europea del 13 luglio 2021;
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 47;
 
                             Decretano:
 
                               Art. 1.
 
  1. Ai sensi dell'art. 47, comma  8,  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    Roma, 7 dicembre 2021
 
                Il Ministro per le pari opportunita'
                            e la famiglia
                               Bonetti
 
               Il Ministro per le politiche giovanili
                   e il servizio civile universale
                               Dadone
 
                  Il Ministro delle infrastrutture
                    e della mobilita' sostenibili
                             Giovannini
 
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Orlando
 
                   Il Ministro per le disabilita'
                               Stefani
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
3046
                                                           Allegato 1
 
LINEE  GUIDA  PER  FAVORIRE  LA  PARI  OPPORTUNITA'   DI   GENERE   E
GENERAZIONALI,  NONCHE'   L'INCLUSIONE   LAVORATIVA   DELLE   PERSONE
CONDISABILITA' NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON LE  RISORSE  DEL
PNRR E DEL PNC
 
  1. FINALITA'
 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che nei "bandi  di
gara saranno indicati,  come  requisiti  necessari  e,  in  aggiunta,
premiali dell'offerta,  criteri  orientati  verso  gli  obiettivi  di
parita'. I criteri saranno definiti tenendo conto fra  l'altro  degli
obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e  giovanile  al
2026 e dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei".
 
L'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.108,  (di  seguito
"articolo  47")  in  attuazione  dei  predetti   principi,   contiene
disposizioni volte a  favorire  le  pari  opportunita'  di  genere  e
generazionali, nonche'  l'inclusione  lavorativa  delle  persone  con
disabilita' in relazione alle procedure afferenti  alla  stipulazione
di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
10 febbraio 2021  e  al  Regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal  Piano  nazionale
per gli investimenti complementari (PNC).
 
Al fine di perseguire dette finalita',  il  comma  8  del  richiamato
articolo 47  affida  a  specifiche  linee  guida  la  definizione  di
orientamenti in ordine alle modalita' e ai criteri applicativi  delle
disposizioni di cui allo stesso articolo, con l'indicazione di misure
premiali e  modelli  di  clausole  da  inserire  nei  bandi  di  gara
differenziati per settore, tipologia e natura  del  contratto  o  del
progetto.
 
Nella redazione delle linee guida si e' tenuto  conto  del  rilevante
sforzo di innovazione che l'articolo 47 richiede tanto alle  stazioni
appaltanti,  quanto  agli  operatori  economici.  Gli  obiettivi   di
miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile  che  si
intendono perseguire con questo  dispositivo  determineranno  infatti
modifiche significative nell'esercizio della funzione di  committenza
pubblica e adeguamenti nell'organizzazione del lavoro  delle  aziende
fornitrici di beni e servizi e di  quelle  aggiudicatarie  di  lavori
pubblici.
 
Sara' dunque necessario esercitare  una  osservazione  attenta  della
prima applicazione della disciplina, in modo da valutare la capacita'
delle stazioni  appaltanti  di  declinare  nella  specificita'  delle
singole procedure  di  gara  i  dispositivi  volti  ad  assicurare  i
meccanismi di incremento occupazionale previsti dall'articolo 47.  La
prima  attuazione  delle  linee  guida   ne   permettera'   possibili
affinamenti, che  potranno  tenere  conto  anche  dell'analisi  delle
interazioni tra le disposizioni in esame e la disciplina in corso  di
trasformazione   relativa   ad   altri   importanti   profili   della
contrattualistica pubblica, dal subappalto alla qualificazione  delle
stazioni appaltanti. Le decisioni che saranno assunte nella revisione
del codice dei contratti pubblici potranno cosi' fondarsi anche sulle
valutazioni di impatto della regolazione in  materia  di  occupazione
femminile e giovanile negli appalti.
 
  2. AMBITO DI APPLICAZIONE
 
Le misure di incentivazione  e  di  tutela  delle  pari  opportunita'
generazionali e di genere, nonche' quelle per l'inclusione lavorativa
delle persone con disabilita' di cui alle  presenti  linee  guida  si
applicano a tutte le procedure afferenti  gli  investimenti  pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste  nell'ambito
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  di  cui  al  Regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10  febbraio
2021 e al Regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' del Piano nazionale  per  gli
investimenti complementari (PNC) di cui  al  decreto-legge  6  maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021, n. 101.
 
Le linee guida trovano applicazione sia nell'ambito delle concessioni
sia nell'ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore  alle
soglie di rilevanza europea.
 
L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  47   deve
considerarsi,  pertanto,  generalizzata  e  riferibile  a   tutti   i
contratti pubblici del Piano nazionale di ripresa e resilienza e  del
Piano nazionale per gli investimenti complementari.
 
Fermi restando tali obiettivi, alcune  delle  misure  previste  dalle
disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano  alle  procedure  di
gara e  ai  contratti  PNRR  e  PNC  senza  necessita'  di  specifico
inserimento  da  parte  delle  stazioni  appaltanti   di   specifiche
previsioni nei bandi di gara.
 
In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte a
impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi  del
proprio contesto lavorativo, attraverso:
 
    a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del
       personale, di cui all'articolo 46 del decreto  legislativo  11
       aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);
    b) la consegna della relazione di  genere  sulla  situazione  del
       personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);
    c) la presentazione della dichiarazione e della  relazione  circa
       il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro
       delle persone con disabilita', di cui  all'articolo  17  della
       legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).
 
Gli obblighi di consegna previsti  all'articolo  47,  commi  2,  3  e
3-bis, derivano direttamente dalla legge  e  si  applicano  anche  in
mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di
certezza dei rapporti giuridici e di  tutela  dell'affidamento  degli
operatori economici e' senz'altro opportuno che il contenuto di detti
obblighi  sia  espressamente  indicato  nel  bando  di  gara  e   nel
contratto.
 
Altre misure, invece, richiedono che le stazioni appaltanti traducano
i principi enucleati dalla norma primaria  in  clausole  da  inserire
all'interno dei bandi di gara, tenendo conto delle  specificita'  dei
settori in cui agiscono le gare d'appalto, delle tipologie specifiche
di contratto nonche' del loro oggetto (art. 47, commi 4, 5 e 7).
 
  3. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL  PERSONALE,  RELAZIONE  DI  GENERE
     SULLA  SITAUZIONE  DEL  PERSONALE  MASCHILE   E   FEMMINILE,   E
     DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' SUL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE
     CON DISABILITA' (articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis)
 
Rapporto sulla situazione del personale.
 
L'articolo 47, comma 2, introduce una nuova causa di esclusione dalle
gare, applicabile a tutte le  procedure  avviate  dopo  l'entrata  in
vigore del decreto-legge n. 77 del  2021  per  investimenti  pubblici
finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR o del
PNC.
 
In particolare,  gli  operatori  economici  pubblici  e  privati  che
occupano oltre  cinquanta  dipendenti  devono  produrre,  a  pena  di
esclusione dalla gara, copia dell'ultimo  rapporto  sulla  situazione
del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi  dell'articolo
46 del codice delle pari opportunita' di cui al  decreto  legislativo
11 aprile 2006, n. 198, con  attestazione  della  sua  conformita'  a
quello eventualmente gia'  trasmesso  alle  rappresentanze  sindacali
aziendali e ai consiglieri regionali di parita'.
 
Si tratta  di  un  rapporto  che  le  aziende  devono  predisporre  e
trasmettere  con  cadenza  biennale  alle  rappresentanze   sindacali
aziendali. La consigliera  e  il  consigliere  regionale  di  parita'
elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera  o  al
consigliere nazionale di parita', al Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, al Dipartimento per  le  pari  opportunita'  della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  all'Istituto  nazionale  di
statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
 
Il rapporto ha ad oggetto la  situazione  del  personale  maschile  e
femminile in ognuna delle professioni  ed  in  relazione  allo  stato
delle assunzioni, della formazione, della  promozione  professionale,
dei livelli, dei passaggi di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri
fenomeni  di  mobilita',  dell'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei  prepensionamenti  e  pensionamenti,
nonche' della retribuzione effettivamente corrisposta ed  e'  redatto
in conformita' alle indicazioni definite dal Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali con proprio decreto del  3  maggio  2018.  Si
ricorda che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 novembre 2021,
n. 162, sara' adottato un decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per  le  pari
opportunita', che  dara'  nuove  indicazioni  per  la  redazione  del
rapporto.
 
Qualora le imprese non abbiano trasmesso  il  suddetto  rapporto  nei
termini previsti dal richiamato articolo 46  del  codice  delle  pari
opportunita', esse  sono  tenute  a  predisporlo  e  a  trasmetterlo,
contestualmente  alla  sua  produzione  in   sede   di   gara,   alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita'. Considerato che la legge 5 novembre
2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese  tenute
alla redazione del  rapporto,  che  ora  deve  essere  predisposto  e
trasmesso da  operatori  che  occupano  oltre  cinquanta  dipendenti,
mentre in precedenza doveva essere redatto dalle  imprese  con  oltre
cento dipendenti, deve ritenersi che le  imprese  con  un  numero  di
dipendenti compreso tra cinquantuno e  cento  dovranno  produrre,  al
momento  della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione   o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto  redatto,  con  attestazione
della sua  contestuale  trasmissione  alle  rappresentanze  sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'.
 
La mancata produzione del rapporto sulla situazione del  personale  e
delle relative attestazioni  di  trasmissione  costituisce  causa  di
esclusione della gara.
   

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|Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e       |
|femminile                                                          |
|                                                                   |
|Per la predisposizione del Rapporto le aziende utilizzano la       |
|piattaforma "equalmonitor" del Ministero del lavoro e delle        |
|politiche sociali, cui accedono con le proprie credenziali:        |
|                                                                   |
|hiips://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor                         |
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Relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile  e
femminile
 
L'articolo 47, comma 3, impone agli operatori economici che  occupano
un numero pari o superiore a quindici dipendenti e  non  superiore  a
cinquanta di consegnare alla  stazione  appaltante,  entro  sei  mesi
dalla conclusione  del  contratto,  una  relazione  di  genere  sulla
situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
professioni ed  in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,  della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei  licenziamenti
dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
effettivamente corrisposta.
 
Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per il  rapporto
sulla situazione del personale di cui all'articolo  47  comma  2,  la
relazione  deve  essere  trasmessa  alle   rappresentanze   sindacali
aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parita'.
 
A differenza degli effetti derivanti  dalle  omissioni  previste  dal
comma 2, la  mancata  produzione  della  relazione  di  genere  sulla
situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da
adempiersi a valle della  stipulazione  del  contratto,  non  conduce
all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui  al
comma 6 dell'articolo 47, da commisurarsi in base alla gravita' della
violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle
prestazioni dello stesso.
 
La violazione dell'obbligo di produzione della  relazione  di  genere
imposto  dal  comma  3  determina,   inoltre,   l'impossibilita'   di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi,  ad  ulteriori  procedure  di  affidamento
afferenti  agli  investimenti  pubblici  finanziati  con  le  risorse
derivanti da PNRR e PNC.
 
Per le  sanzioni  si  veda  anche  lo  specifico  paragrafo  relativo
all'applicazione delle penali.
 
Dichiarazione di regolarita' sul diritto al lavoro delle persone  con
disabilita'.
 
L'articolo 47, comma  3-bis,  impone  agli  operatori  economici  che
occupano un numero pari o  superiore  a  quindici  dipendenti  e  non
superiore a cinquanta di consegnare alla stazione  appaltante,  entro
sei mesi dalla  conclusione  del  contratto,  una  dichiarazione  del
legale rappresentante che attesti di essere in regola  con  le  norme
che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con  disabilita',
nonche' una relazione che  chiarisca  l'avvenuto  assolvimento  degli
obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12  marzo  1999,
n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico
delle imprese nel triennio  precedente  la  data  di  scadenza  della
presentazione delle offerte. Tale  relazione  deve  essere  trasmessa
anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
 
L'obbligo di cui al comma 3-bis si aggiunge a quello  gia'  previsto,
in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
ai sensi del quale le imprese che partecipino  a  bandi  per  appalti
pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione  con
pubbliche  amministrazioni  devono  presentare  preventivamente  alla
controparte  pubblica,  a  pena  di   esclusione   dalla   gara,   la
dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto  al  lavoro  delle
persone con disabilita'.
 
Alla  luce  di  quanto   gia'   previsto   a   legislazione   vigente
dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e  al  fine  di
assicurare il piu' ampio rispetto delle  norme  che  disciplinano  il
diritto al  lavoro  delle  persone  con  disabilita',  l'assolvimento
dell'obbligo di cui al comma 3-bis  dovrebbe  essere  richiesto,  con
espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici
con piu' di cinquanta dipendenti.
 
La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al
comma 3-bis determina l'applicazione delle penali di cui al  comma  6
dell'articolo  47,  da  commisurarsi  in  base  alla  gravita'  della
violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle
prestazioni dello stesso.
 
Per le  sanzioni  si  veda  anche  lo  specifico  paragrafo  relativo
all'applicazione delle penali.
 
  4. CLAUSOLE CONTRATTUALI E MISURE PREMIALI (articolo 47, commi 4  e
     5)
 
I  commi  4  e  5  dell'articolo  47  recano   disposizioni   dirette
all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori  requisiti
premiali   dell'offerta,   di   criteri   orientati   a    promuovere
l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone  con
disabilita', la parita' di genere e l'assunzione di giovani  di  eta'
inferiore a  trentasei  anni  e  di  donne.  Tali  misure  richiedono
specifiche declinazioni attuative nell'ambito dei bandi di gara,  che
tengano conto delle caratteristiche del progetto e delle peculiarita'
dei vari settori del mercato del lavoro.
 
In particolare, si  prevede  che  costituiscano  requisiti  necessari
dell'offerta:
 
    a) l'aver assolto, al momento  della  presentazione  dell'offerta
       stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle  persone  con
       disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
    b) l'assunzione  dell'obbligo   di   assicurare,   in   caso   di
       aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30  per
       cento,  delle  assunzioni  necessarie  per  l'esecuzione   del
       contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse
       o   strumentali,    sia    all'occupazione    giovanile    sia
       all'occupazione femminile.
 
Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei  bandi  di
gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione  di
cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone  adeguata  e
specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la  tipologia
o la natura del progetto o altri elementi  puntualmente  indicati  ne
rendano l'inserimento impossibile o  contrastante  con  obiettivi  di
universalita' e socialita',  di  efficienza,  di  economicita'  e  di
qualita' del servizio  nonche'  di  ottimale  impiego  delle  risorse
pubbliche.
 
Si prevede, inoltre, che i bandi contengano ulteriori misure premiali
che prevedano l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente
o al candidato.
 
Per tali ragioni, le presenti linee guida intendono  fornire  criteri
applicativi alle stazioni appaltanti e agli  operatori  economici  in
ordine alla declinazione delle disposizioni di cui  all'articolo  47,
commi 4, 5 e 7, in relazione a:
 
    a) la definizione della metodologia da utilizzare per definire la
       quota  del  30  per  cento  delle  assunzioni  da   destinare,
       rispettivamente, a occupazione giovanile e femminile;
    b) l'indicazione  delle  circostanze  che  rendono   il   ricorso
       all'inserimento di clausole di premialita' o il rispetto della
       destinazione  della  quota  del  30  per  cento   alle   nuove
       assunzioni  giovanili  e  femminili,  in  tutto  o  in   parte
       impossibile o contrastante con obiettivi  di  universalita'  e
       socialita', di efficienza, di economicita' e di  qualita'  del
       servizio nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche e
       pertanto plausibile il ricorso alle deroghe previste dal comma
       7 dell'articolo 47;
    c) l'indicazione  esemplificativa  e  non  esaustiva  di   alcune
       clausole di premialita' che  le  stazioni  appaltanti  possono
       utilizzare per  la  predisposizione  della  documentazione  di
       gara.
 
  5. REQUISITO  DELLA  QUOTA  DEL  30  PER  CENTO  DI  ASSUNZIONI  DA
     DESTINARE A NUOVA OCCUPAZIONE GIOVANILE  E  FEMMINILE  (articolo
     47, comma 4)
 
Gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di  genere  che
si intendono perseguire con le risorse previste dal Regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e  dal  Regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal  PNC,  costituiscono  due
distinti target di policy. Cio'  significa  che  nelle  procedure  di
affidamento si  deve  intendere  autonomo  il  target  di  incremento
dell'occupazione  giovanile  rispetto   a   quello   dell'occupazione
femminile.
   

+-------------------------------------------------------------------+
|Calcolo della quota del 30 per cento                               |
|                                                                   |
|L'obbligo e' finalizzato a garantire un incremento sia dei         |
|lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale |
|di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le|
|tipologie.                                                         |
|                                                                   |
|Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio,   |
|esclusa un'azienda che si impegna all'incremento del 30 per cento  |
|componendolo con il 20 per cento di giovani e il 10 per cento di   |
|donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri      |
|per l'applicazione delle deroghe indicati di seguito.              |
|                                                                   |
|Diversamente, invece, va, ad esempio, ammessa l'azienda che        |
|garantisce l'impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non  |
|superano la percentuale del 30 per cento, garantiscono tuttavia il |
|target con un numero inferiore di unita' in tutto o in parte       |
|caratterizzate dal doppio requisito di genere ed eta' (30 per cento|
|di donne con meno di 36 anni oppure 20 per cento di donne con meno |
|di 36 anni, 10 per cento di donne di almeno 36 anni e 10 per cento |
|di uomini con meno di 36 anni).In termini assoluti, ad esempio,    |
|l'aggiudicatario che assume 20 persone rispettera' le quote        |
|previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36   |
|anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne |
|con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e|
|2 donne con almeno 36.                                             |
+-------------------------------------------------------------------+

   
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 47,  comma
4,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori   economici   faranno
riferimento alle seguenti indicazioni:
 
  1. in ordine alla  platea  di  lavoratori  da  considerare  per  il
     calcolo della percentuale si deve  fare  riferimento  al  numero
     complessivo  di  nuove  assunzioni  da  impiegare  lungo  l'arco
     temporale di esecuzione del contratto;
  2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile  e  femminile
     si identificano con il perfezionamento di  contratti  di  lavoro
     subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015,
     n.  81,  e   dai   contratti   collettivi   sottoscritti   dalle
     organizzazioni comparativamente piu' rappresentative  a  livello
     nazionale.
 
L'ultima parte del comma 4 prevede che l'obbligo  di  assicurare  una
quota pari almeno al 30 per cento riguardi le  assunzioni  necessarie
per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad
esso connesse o strumentali.
 
Fermo restando che il bando puo' limitarsi a riprendere il  contenuto
della disposizione,  mentre  l'eventuale  violazione  della  clausola
rilevera' in sede esecutiva del contratto, da tale inciso  emerge  la
necessita' di definire due punti.
 
Il primo  riguarda  le  attivita'  necessarie  per  l'esecuzione  del
contratto. Tale riferimento non implica di distinguere tra assunzioni
necessarie e non necessarie, ma introduce una relazione  o  un  nesso
funzionale tra l'esecuzione del contratto e le assunzioni, nel  senso
che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni
obbligatorie  occorre  fare  riferimento  a   tutte   le   assunzioni
funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato. Devono
ritenersi escluse dal citato computo le assunzioni non  funzionali  a
garantire l'esecuzione del contratto. In questo senso la disposizione
deve essere esaminata contestualmente alla tipologia di contratti  di
lavoro rilevanti ai fini del calcolo della medesima quota del 30  per
cento.
 
Il riferimento alla realizzazione di attivita' connesse o strumentali
richiede, invece, di svolgere  un'interpretazione  sistematica  della
clausola, muovendo dalle seguenti  considerazioni:  la  disposizione,
come emerge dal primo comma, trova applicazione solo per i  contratti
finanziati in tutto o in parte con  le  risorse  previste  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240
del Parlamento europeo e del Consiglio del  10  febbraio  2021  e  al
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021,  nonche'  dal  PNC;  il  punto  di  riferimento  e'
comunque  il  contratto  stipulato  tra  la  stazione  appaltante   e
l'aggiudicatario e, quindi, le prestazioni da esso ricavabili.
 
Il dettato normativo non fa riferimento alla nozione di  collegamento
contrattuale, ma introduce una relazione tra esecuzione del contratto
e attivita' ad esso connesse o strumentali. Deve quindi ritenersi che
il legislatore non abbia voluto introdurre una clausola  estensiva  o
ampliativa delle ipotesi in cui e' applicabile il citato obbligo  (ad
esempio anche ai contratti stipulati con terzi  -  es.  contratti  di
fornitura - o ai contratti relativi ad opere non  finanziate  con  le
risorse descritte al comma 1 della  disposizione),  ma  abbia  inteso
riferirsi alla  realizzazione  di  attivita'  comunque  funzionali  e
strumentali rispetto alla esecuzione  delle  obbligazioni  principali
del contratto - come sovente avviene nella prassi contrattuale in cui
viene  indicato  il  riferimento  allo   svolgimento   di   attivita'
strumentali  e   funzionali   alla   esecuzione   delle   prestazioni
contrattuali  di  carattere  principale  o  relative  alla  categoria
prevalente.
 
Ne discende che il perimetro applicativo dell'obbligo  di  assunzione
e' comunque delimitato all'interno del  contratto  aggiudicato  e  la
disposizione introduce un obbligo rivolto al  contraente  principale.
L'obbligo deve comunque essere  inteso  come  riferibile  anche  alle
prestazioni che  questi  esegue  tramite  subappalto  o  avvalimento,
purche' rientranti nel descritto perimetro  applicativo.  Sul  punto,
ferma  l'autonomia  della  stazione   appaltante   in   ordine   alla
determinazione delle preferibili modalita' di indicazione del  citato
obbligo assunzionale all'appaltatore e al subappaltatore  -  con  uno
specifico riferimento in sede di autorizzazione del  subappalto,  fin
dal momento della stipulazione del contratto con l'appaltatore ovvero
con entrambe le modalita' - le quote di cui all'articolo 47, comma 4,
sono  calcolate  sul   totale   delle   assunzioni   necessarie   per
l'esecuzione del contratto o per le  attivita'  ad  esso  connesse  e
strumentali, restando invece  irrilevante  la  concreta  ripartizione
delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.
 
Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora l'appaltatore abbia  gia'
raggiunto la percentuale del 30  per  cento,  il  subappaltatore  non
sara' tenuto  ad  assumere  lavoratori  appartenenti  alle  categorie
indicate dalla norma primaria, fermo restando che  le  assunzioni  da
questi effettuate rileveranno per  determinare  la  base  di  calcolo
della quota del 30 per cento.
 
Il rispetto dell'impegno di assicurare, ai  sensi  dell'articolo  47,
comma 4, una quota pari almeno  al  30  per  cento  delle  assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la  realizzazione  di
attivita'  ad  esso  connesse  o  strumentali   sia   all'occupazione
giovanile sia  all'occupazione  femminile  e'  oggetto  di  specifico
controllo in sede di verifica di conformita' da parte delle  stazioni
appaltanti.
 
  6. DEROGHE  ALL'APPLICAZIONE  DEI  DISPOSITIVI  PER  LA  PROMOZIONE
     DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE (articolo 47, comma 7)
 
Il comma 7 dell'articolo 47 prevede  due  tipologie  di  deroga  alle
misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo. La  prima  deroga
consiste nella possibilita' per le stazioni appaltanti  di  escludere
l'inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi e  negli  inviti,  dei
requisiti  di  partecipazione  di  cui  al  comma  4:   i   requisiti
considerati corrispondono, segnatamente, all'inserimento di  clausole
necessarie e/o di premialita' e all'obbligo di assicurare, in caso di
aggiudicazione del contratto, una quota non inferiore al 30 per cento
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o  per  la
realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o  strumentali,  sia
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.  La  seconda
deroga corrisponde alla possibilita' per le  stazioni  appaltanti  di
stabilire  una  quota  inferiore  al  30  per  cento  delle  predette
assunzioni, che puo' quindi essere ridotta  a  una  percentuale  piu'
bassa. In questo secondo caso, rimarrebbe ferma l'applicazione  delle
clausole premiali di cui al comma 4, salvo non vi  siano  adeguate  e
specifiche ragioni per escluderne, anche in tal caso,  l'applicazione
(si veda infra).
 
L'attuazione delle deroghe  rappresenta  una  facolta'  rimessa  alle
stazioni appaltanti, che possono,  in  ogni  caso,  decidere  di  non
avvalersi delle suddette deroghe, anche qualora ricorressero in linea
astratta alcuni presupposti per la loro applicazione.
 
In ogni caso, le deroghe non possono operare in modo  incondizionato,
in  quanto  la  loro  attivazione  e'  subordinata  all'esistenza  di
specifici presupposti stabiliti dallo stesso  comma  7  dell'articolo
47. Tali presupposti corrispondono, per ambo le tipologie di  deroga,
ai casi in cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura  del
progetto  o  altri  elementi  puntualmente  indicati  dalla  stazione
appaltante  rendano  l'inserimento  delle  clausole  premiali  e   il
predetto  obbligo  assunzionale  nella  quota  del   30   per   cento
impossibile  o  contrastante  con  obiettivi   di   universalita'   e
socialita',  di  efficienza,  di  economicita'  e  di  qualita'   del
servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
 
L'esistenza di tali presupposti obbliga le stazioni appaltanti, cosi'
come espressamente sancito dalla disposizione normativa in  esame,  a
dare una adeguata e specifica motivazione nei casi in  cui  intendano
avvalersi di una delle deroghe. Si  tratta,  pertanto,  di  un  onere
motivazionale particolarmente stringente, che le stazioni  appaltanti
sono tenute ad esternare, con atto espresso  del  responsabile  della
stazione  appaltante,  prima  o   contestualmente   all'avvio   della
procedura ad evidenza pubblica. L'esternazione  puo'  avvenire  nella
determina a contrarre o in un  atto  immediatamente  esecutivo  della
determina stessa.
 
La motivazione dovra' riportare una  specificazione  e  dimostrazione
delle ragioni per cui l'oggetto del  contratto,  la  tipologia  o  la
natura del progetto o  altri  elementi  puntualmente  indicati  dalla
stazione appaltante (come ad esempio il tipo di procedura, il mercato
di riferimento, l'entita' dell'importo del contratto,  ecc.)  rendano
impossibile l'applicazione delle misure  di  cui  al  comma  4  o  la
rendano contrastante con obiettivi di universalita' e socialita',  di
efficienza, di economicita' e di qualita' del  servizio,  nonche'  di
ottimale  impiego  delle  risorse  pubbliche.  Si  pensi,  a   titolo
esemplificativo e non esaustivo, ai casi di affidamenti  diretti  per
importi di modico valore o di procedure che prevedano  un  numero  di
assunzioni inferiore a tre unita'  di  personale,  all'assunzione  di
personale con abilitazioni tali da rendere la platea  dei  potenziali
interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo,  a  procedure
per  somma  urgenza  o  protezione  civile  o,  comunque,  altrimenti
giustificate da specifiche ragioni di urgenza. Ad ogni modo, nel caso
in cui si ravvisi il contrasto con i predetti obiettivi, la  stazione
appaltante dovra' fornire evidenza del suddetto  contrasto  per  ogni
tipologia di obiettivo suindicato.
 
Al contrario, in via generale e  salve  valutazioni  piu'  specifiche
relative alle peculiarita' delle diverse fattispecie, deve  ritenersi
difficilmente motivabile l'applicazione di deroghe negli  appalti  di
servizi relativi a contratti ad alta intensita'  di  manodopera  (che
presentino un costo della manodopera pari ad almeno il 50  per  cento
dell'importo totale del contratto). Al contempo, in tutti casi in cui
nelle   nuove   assunzioni   intervengono   "clausole   sociali"   di
riassorbimento occupazionale -  come  puo'  accadere  nel  cambio  di
appalti di servizi - la  deroga  puo'  trovare  adeguata  motivazione
nell'obiettivo di garantire stabilita' occupazionale agli addetti che
escono da una precedente fornitura.
 
Per quanto  attiene  all'occupazione  giovanile,  la  motivazione,  a
sostegno della deroga all'obbligo di assicurare una quota pari almeno
al 30 per cento di nuove assunzioni di giovani, potrebbe  considerare
i casi in cui  esigenze  specifiche  correlate  alle  caratteristiche
delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del contratto  o  per  la
realizzazione  di  attivita'  ad   esso   connesse   o   strumentali,
richiedano, per oltre il 70 per cento  delle  nuove  assunzioni,  una
pregressa esperienza o specializzazione tali  da  rendere  la  fascia
anagrafica  giovanile  con  esse  incompatibile,  quale,   a   titolo
esemplificativo,  quella  corrispondente   ad   un   arco   temporale
ultraquindicennale. In tali  casi,  quindi,  la  stazione  appaltante
potra' individuare la riduzione della  quota  da  applicare  ritenuta
piu' congrua, motivando,  in  modo  analitico,  la  necessita'  della
predetta esperienza.
 
Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, nella
motivazione la stazione appaltante potra' fare anche  riferimento  al
livello  dei  tassi  di  occupazione  femminile,  che,   del   resto,
presentano significative differenziazioni  tra  settori  economici  e
tipologie di committenza pubblica (lavori, servizi e forniture),  per
cui il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle  nuove
assunzioni potrebbe incontrare difficolta' in particolari contesti di
attivita' in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni
da svolgere o del contesto di applicazione per gli  appalti  relativi
al PNRR o al PNC.  Una  rigida  applicazione  della  regola  potrebbe
determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per  i  settori
in cui i tassi  di  occupazione  femminile  sono  lontani  da  quelli
prevalenti nel sistema economico a livello nazionale. In questi casi,
quindi, le stazioni  appaltanti  possono  motivare  il  ricorso  alla
deroga, specificando che in quel  determinato  settore  il  tasso  di
occupazione    femminile    rilevato    dall'ISTAT    si     discosta
significativamente dalla  media  nazionale  complessiva  nei  settori
osservati.
 
Quanto alle concrete modalita' applicative della deroga che  consente
la  definizione  di  una  quota  inferiore  al  30  per  cento  delle
assunzioni da destinare a occupazione  femminile,  si  ritiene  utile
individuare  un  target  differenziato  in  relazione  alla   diversa
distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori
produttivi  a  livello  nazionale.  In  particolare,  nello   spirito
dell'articolo 47, la percentuale del 30  per  cento  dovrebbe  essere
interpretata come parametro di riferimento pur consentendone, in caso
di deroga motivata, un'applicazione  comunque  orientata  all'aumento
del tasso di occupazione secondo il seguente schema. In questi  casi,
l'individuazione del target in base alla  valutazione  del  tasso  di
occupazione femminile nel  settore  di  riferimento  puo'  costituire
adeguata e specifica motivazione ai sensi del comma  7  dell'articolo
47.
   

=====================================================================
|       MOTIVAZIONE DELLA DEROGA      |           TARGET            |
+=====================================+=============================+
|Presenza di un tasso di occupazione  |Assunzione di una percentuale|
|femminile nel settore ATECO 2 Digit  |di donne superiore di 5 punti|
|di riferimento inferiore al 25 per   |percentuali al tasso di      |
|cento                                |occupazione femminile        |
|                                     |registrato a livello         |
|                                     |nazionale nel settore ATECO 2|
|                                     |Digit di riferimento         |
+-------------------------------------+-----------------------------+

   
In caso di attivazione delle deroghe all'applicazione dei dispositivi
per la promozione  dell'occupazione  giovanile  e  femminile  di  cui
all'articolo 47, comma  7,  alla  luce  della  necessita'  posta  dal
medesimo articolo 47 di concorrere al perseguimento  delle  finalita'
di pari opportunita', generazionali e di genere,  in  relazione  alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)  2021/240  del
Parlamento e del  Consiglio  europeo  del  10  febbraio  2021  e  del
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio europeo  del
12 febbraio 2021, nonche' del PNC, le  stazioni  appaltanti  potranno
rafforzare  nei  bandi  di  gara  misure   premiali   che   prevedano
l'assegnazione di punteggi aggiuntivi all'offerente o al candidato.
 
  7. APPLICAZIONE DELLE PENALI (articolo 47, comma 6)
 
Il comma 6 dell'articolo 47, al fine di garantire  effettivita'  alle
previsioni di  cui  al  medesimo  articolo,  individua,  anche  nelle
ipotesi in cui non sia prevista l'esclusione dell'operatore economico
dalla partecipazione  alla  gara,  ulteriori  meccanismi  lato  sensu
sanzionatori rispetto al mancato adempimento delle previsioni di cui:
 
    a) al comma 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla
       situazione del personale maschile e femminile);
    b) al  comma  3-bis  (mancata  produzione   della   dichiarazione
       relativa all'assolvimento  delle  norme  che  disciplinano  il
       diritto al  lavoro  delle  persone  con  disabilita'  e  della
       relazione  relativa  a  tale  assolvimento  e  alle  eventuali
       sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la  data  di
       scadenza di presentazione delle offerte);
    c) al comma 4 (mancato rispetto della quota del 30 per  cento  di
       assunzioni di giovani e donne);
    d) ad altre ipotesi individuate dalle  stazioni  appaltanti  come
       requisiti premiali.
 
Per tutte le fattispecie citate e' prevista l'applicazione di  penali
commisurate alla gravita' della violazione e  proporzionali  rispetto
all'importo del  contratto  o  alle  prestazioni  dello  stesso,  nel
rispetto  dell'importo  complessivo  previsto  dall'articolo  50  del
medesimo decreto (il riferimento all'articolo 51 contenuto nel  testo
dell'articolo 47,  comma  6,  deve  infatti  considerarsi  un  errore
materiale).
 
Per i soli casi di cui alla  lettera  a)  (mancata  produzione  della
relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile  e
femminile) si prevede, inoltre, l'interdizione dalla  partecipazione,
per  un  periodo  di  dodici  mesi,  sia  in  forma  singola  sia  in
raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito  PNRR
e PNC.
 
In tale ambito,  la  gravita'  dell'inadempimento  potra',  a  titolo
esemplificativo,  essere  commisurata   dalla   stazione   appaltante
all'inadempimento  totale  o  parziale,  anche   sotto   il   profilo
temporale,  ovvero  all'eventuale   reiterazione   dell'inadempimento
contestato.
 
Con riferimento alla quantificazione delle penali applicabili, potra'
farsi  riferimento,  in   via   sistematica,   a   quanto   stabilito
nell'articolo 50 del medesimo decreto-legge n. 77 del  2021,  ove  si
stabilisce  che,  in  deroga   all'articolo   113-bis   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le penali dovute (ancorche' per il
ritardato adempimento e su misura giornaliera) possono consistere  in
una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille el'1 per mille
dell'ammontare  netto  contrattuale.  In  tal  senso,in  ipotesi   di
inadempienza a quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 4, potra' trovare
applicazione  il  medesimo  principio,  graduando  la  misura   sulla
gravita' dell'inadempimento, per tutta la durata dello stesso fino al
raggiungimento del limite massimo stabilito dal medesimo articolo 50,
ai  sensi  del  quale  le  penali  non  possono  comunque   superare,
complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
 
  8. CONDIZIONI NECESSARIE
 
Come  anticipato  nei  precedenti  paragrafi,   il   legislatore   ha
individuato  alcuni  requisiti  necessari  dell'offerta,  applicabili
quindi agli operatori economici partecipanti alla procedura  di  gara
pur in mancanza di una espressa previsione nel bando.  Tuttavia,  per
esigenze  di  certezza   dei   rapporti   giuridici   e   di   tutela
dell'affidamento   degli   stessi   partecipanti    alla    procedura
competitiva, e'  senz'altro  opportuno  che  il  contenuto  di  detti
obblighi  sia  espressamente  indicato  nel  bando  di  gara  e   nel
contratto.
 
Per tanto, al fine di agevolare l'attivita' delle stazioni appaltanti
e ferma la discrezionalita' delle  stesse  in  ordine  alle  concrete
modalita' di redazione delle stesse, le clausole  disciplinate  dalle
presenti linee guida relative a previsioni di necessaria applicazione
sono le seguenti:
 
   

=====================================================================
|          Oggetto        |           Modello di clausola           |
+=========================+=========================================+
|Rapporto sulla situazione|Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del  |
|del personale per        |decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,     |
|operatori economici che  |convertito, con modificazioni, dalla     |
|occupano oltre 50        |legge 29 luglio 2021, n. 108, gli        |
|dipendenti (par. 3 linee |operatori economici tenuti alla redazione|
|guida - art. 47, comma 2)|del rapporto sulla situazione del        |
|                         |personale, ai sensi dell'articolo 46 del |
|                         |decreto legislativo 11 aprile 2006, n.   |
|                         |198, producono, a pena di esclusione, al |
|                         |momento della presentazione della domanda|
|                         |di partecipazione o dell'offerta, copia  |
|                         |dell'ultimo rapporto redatto, con        |
|                         |attestazione della sua conformita' a     |
|                         |quello eventualmente trasmesso alle      |
|                         |rappresentanze sindacali aziendali e alla|
|                         |consigliera e al consigliere regionale di|
|                         |parita', ovvero, in caso di inosservanza |
|                         |dei termini previsti dal comma 1 del     |
|                         |medesimo articolo 46, con attestazione   |
|                         |della sua contestuale trasmissione alle  |
|                         |rappresentanze sindacali aziendali e alla|
|                         |consigliera e al consigliere regionale di|
|                         |parita'.                                 |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Relazione di genere sulla|Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del  |
|situazione del personale |decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,     |
|maschile e femminile per |convertito, con modificazioni, dalla     |
|operatori economici che  |legge 29 luglio 2021, n. 108, gli        |
|occupano un numero pari o|operatori economici che occupano un      |
|inferiore a 50 dipendenti|numero pari o superiore a quindici       |
|(par. 3 linee guida -    |dipendenti e non tenuti alla redazione   |
|art. 47, comma 3)        |del rapporto sulla situazione del        |
|                         |personale, ai sensi dell'articolo 46 del |
|                         |decreto legislativo 11 aprile 2006, n.   |
|                         |198, sono tenuti, entro sei mesi dalla   |
|                         |conclusione del contratto, a consegnare  |
|                         |alla stazione appaltante una relazione di|
|                         |genere sulla situazione del personale    |
|                         |maschile e femminile in ognuna delle     |
|                         |professioni ed in relazione allo stato di|
|                         |assunzioni, della formazione, della      |
|                         |promozione professionale, dei livelli,   |
|                         |dei passaggi di categoria o di qualifica,|
|                         |di altri fenomeni di mobilita',          |
|                         |dell'intervento della Cassa integrazione |
|                         |guadagni, dei licenziamenti, dei         |
|                         |prepensionamenti e pensionamenti, della  |
|                         |retribuzione effettivamente corrisposta. |
|                         |L'operatore economico e' altresi' tenuto |
|                         |a trasmettere la relazione alle          |
|                         |rappresentanze sindacali aziendali e alla|
|                         |consigliera e al consigliere regionale di|
|                         |parita'. La mancata produzione della     |
|                         |relazione comporta l'applicazione delle  |
|                         |penali di cui all'articolo 47, comma 6,  |
|                         |del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, |
|                         |convertito, con modificazioni, dalla     |
|                         |legge 29 luglio 2021, n. 108, da         |
|                         |commisurarsi in base alla gravita' della |
|                         |violazione e proporzionali rispetto      |
|                         |all'importo del contratto o alla         |
|                         |prestazione dello stesso, nonche'        |
|                         |l'impossibilita' di partecipare in forma |
|                         |singola ovvero in raggruppamento         |
|                         |temporaneo, per un periodo di dodici     |
|                         |mesi, ad ulteriori procedure di          |
|                         |affidamento afferenti agli investimenti  |
|                         |pubblici finanziati con le risorse       |
|                         |derivanti da PNRR e PNC.                 |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Dichiarazione di         |Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis,  |
|regolarita' sul diritto  |del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, |
|al lavoro delle persone  |convertito, con modificazioni, dalla     |
|con disabilita' (par. 3  |legge 29 luglio 2021, n. 108, gli        |
|linee guida - art. 47,   |operatori economici che occupano un      |
|comma 3-bis).            |numero pari o superiore a quindici       |
|                         |dipendenti sono tenuti, entro sei mesi   |
|                         |dalla conclusione del contratto, a       |
|                         |consegnare alla stazione appaltante una  |
|                         |relazione che chiarisca l'avvenuto       |
|                         |assolvimento degli obblighi previsti a   |
|                         |carico delle imprese dalla legge 12 marzo|
|                         |1999, n. 68, e illustri eventuali        |
|                         |sanzioni e provvedimenti imposti a carico|
|                         |delle imprese nel triennio precedente la |
|                         |data di scadenza della presentazione     |
|                         |delle offerte. L'operatore economico e'  |
|                         |altresi' tenuto a trasmettere la         |
|                         |relazione alle rappresentanze sindacali  |
|                         |aziendali. La mancata produzione della   |
|                         |relazione comporta l'applicazione delle  |
|                         |penali di cui all'articolo 47, comma 6,  |
|                         |del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, |
|                         |convertito, con modificazioni, dalla     |
|                         |legge 29 luglio 2021, n. 108, da         |
|                         |commisurarsi in base alla gravita' della |
|                         |violazione e proporzionali rispetto      |
|                         |all'importo del contratto o alla         |
|                         |prestazione dello stesso. Ai sensi       |
|                         |dell'articolo 17 della legge 12 marzo    |
|                         |1999, n. 68, le imprese, pubbliche o     |
|                         |private, partecipanti alla procedura di  |
|                         |gara in oggetto sono tenute a presentare,|
|                         |a pena di esclusione, al momento della   |
|                         |presentazione dell'offerta, la           |
|                         |dichiarazione del legale rappresentante  |
|                         |che attesti di essere in regola con le   |
|                         |norme che disciplinano il diritto al     |
|                         |lavoro delle persone con disabilita'.    |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Rispetto degli obblighi  |Costituisce causa di esclusione          |
|di cui alla legge 12     |dell'operatore economico dalla procedura |
|marzo 1999, n. 68 (par. 4|di gara, il mancato rispetto, al momento |
|linee guida - art. 47,   |della presentazione dell'offerta, degli  |
|comma 4)                 |obblighi in materia di lavoro delle      |
|                         |persone con disabilita' di cui alla legge|
|                         |12 marzo 1999, n. 68.                    |
+-------------------------+-----------------------------------------+

   
  9. CLAUSOLE DI PREMIALITA' (articolo 47, comma 5)
 
Ai sensi  del  comma  4  dell'articolo  47,  le  stazioni  appaltanti
prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche
clausole dirette all'inserimento, come ulteriori  requisiti  premiali
dell'offerta,  di  criteri  orientati  a  promuovere  l'imprenditoria
giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita',  la
parita' di genere e l'assunzione di  giovani  con  eta'  inferiore  a
trentasei anni e donne.
 
Il comma 5 del medesimo articolo 47  individua  alcune  tipologie  di
clausole  di  premialita',  prevedendo  che  possa  essere   prevista
l'assegnazione  di  un  punteggio  aggiuntivo  all'offerente   o   al
candidato che:
 
    a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza  del  termine  di
       presentazione  delle  offerte,  non  risulti  destinatario  di
       accertamenti relativi ad atti o  comportamenti  discriminatori
       ai sensi dell'articolo 44 del decreto  legislativo  25  luglio
       1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
       2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
       2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1°  marzo  2006,  n.
       67, degli articoli 35 e 55-quinquies del  decreto  legislativo
       11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo  54  del  decreto
       legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    b) utilizzi o si impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di
       conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro  per
       i  propri  dipendenti,   nonche'   modalita'   innovative   di
       organizzazione del lavoro;
    c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia  minima  percentuale
       prevista  come  requisito  di  partecipazione,   persone   con
       disabilita', giovani con eta' inferiore  a  trentasei  anni  e
       donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
       attivita' ad esso connesse o strumentali;
    d) abbia,  nell'ultimo  triennio,  rispettato  i  principi  della
       parita' di genere e adottato specifiche misure per  promuovere
       le pari opportunita' generazionali e di genere, anche  tenendo
       conto del rapporto tra uomini e donne  nelle  assunzioni,  nei
       livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
    e) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli  obblighi  di  cui
       alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia  di  lavoro  delle
       persone con disabilita';
    f) abbia presentato o si impegni a presentare, per ciascuno degli
       esercizi finanziari ricompresi nella durata del  contratto  di
       appalto,  una  dichiarazione  volontaria  di   carattere   non
       finanziario ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo
       30 dicembre 2016, n. 254.
 
Di seguito si riportano esempi di clausole contrattuali da utilizzare
nella costruzione del disciplinare di gara.
 
   

=====================================================================
|                                         | Ipotesi di modalita' di |
|          Criterio di valutazione        |    attribuzione del     |
|                                         |        punteggio        |
+=========================================+=========================+
|Possesso della certificazione di         |Si = X p                 |
|responsabilita' sociale ed etica SA 8000 |No = 0 p                 |
|o equivalente                            |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Natura di cooperativa sociale            |= 50% = Y + X p          |
|dell'impresa ai sensi dell'articolo 1,   |= 30% = Y p              |
|comma 1, lettera b), della legge 8       |< 30% = 0 p              |
|novembre 1991, n. 381, a condizione che  |                         |
|le persone con disabilita' impiegate     |                         |
|siano almeno il 30 per cento dei         |                         |
|lavoratori della cooperativa (al netto   |                         |
|cioe' delle altre categorie di lavoratori|                         |
|"svantaggiati" di cui all'articolo 4     |                         |
|della legge n. 381 del 1991).            |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Imprese o start-up di cui siano titolari |Si = X p                 |
|persone con disabilita' o di cui la      |No = 0 p                 |
|maggioranza dei soci siano persone con   |                         |
|disabilita' o che abbiano persone con    |                         |
|disabilita' nel ruolo di presidente,     |                         |
|amministratore delegato, direttore       |                         |
|generale.                                |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Impiego o assunzione di persone con      |X p per ogni unita'      |
|disabilita' in quota eccedente l'obbligo |eccedente l'obbligo      |
|minimo di legge.                         |minimo di legge          |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Impiego o assunzione, anche nell'ambito  |X p per ogni unita' con  |
|della quota obbligatoria per legge, di   |grado di invalidita' pari|
|persone con grado di invalidita' pari o  |o superiore all'80 per   |
|superiore all'80 per cento               |cento                    |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Assenza di verbali di discriminazione di |Si = X p                 |
|genere. Sara' valutata l'assenza, nei 3  |No = 0 p                 |
|anni antecedenti la data di presentazione|                         |
|dell'offerta, di verbali di conciliazione|                         |
|extragiudiziale per discriminazione di   |                         |
|genere (artt. 37-41 del decreto          |                         |
|legislativo n. 198 del 2006) con Ufficio |                         |
|Consigliera di parita'.                  |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Previsione nell'organico aziendale della |Si = X p                 |
|figura del disability manager            |No = 0 p                 |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Adozione di strumenti di conciliazione   |Adozione di:             |
|delle esigenze di cura, di vita e di     |                         |
|lavoro per i propri dipendenti, nonche'  |meno di 4 strumenti = 0 p|
|modalita' innovative di organizzazione   |                         |
|del lavoro che prevedano:                |fra 4 e 6 strumenti = Yp |
|                                         |                         |
|a) asilo nido aziendale /territoriale    |7 o piu' strumenti = Xp  |
|convenzionato inclusivo;                 |                         |
|b) misure di flessibilita' oraria in     |Nel caso di              |
|entrata, uscita, roll up;                |partecipazione di RTI o  |
|c) telelavoro o Smart working;           |Consorzi verra'          |
|d) part time, aspettativa per motivi     |attribuito il punteggio  |
|personali;                               |in proporzione alla quota|
|e) integrazione economica a congedi      |di esecuzione del        |
|parentali;                               |servizio di ciascuna     |
|f) benefit di cura per infanzia e        |impresa del RTI          |
|anziani/disabili non autosufficienti e   |                         |
|loro familiari;                          |                         |
|g) sportello informativo su non          |                         |
|discriminazione/pari                     |                         |
|opportunita'/inclusione persone con      |                         |
|disabilita';                             |                         |
|h) forme di comunicazione esterna e      |                         |
|interna o aziendale (intranet)           |                         |
|accessibile;                             |                         |
|i) formazione sui temi delle pari        |                         |
|opportunita' e non discriminazione e     |                         |
|della inclusione delle persone con       |                         |
|disabilita';                             |                         |
|j) adesione a network territoriali per la|                         |
|parita';                                 |                         |
|k) identificazione di una figura         |                         |
|aziendale per le politiche anti          |                         |
|discriminatorie (es. diversity manager); |                         |
|l) attuazione di accomodamenti           |                         |
|ragionevoli finalizzati alla inclusione  |                         |
|delle persone sorde (servizi-ponte);     |                         |
|m) Adozione di servizi di sicurezza sul  |                         |
|lavoro specificamente rivolti alle       |                         |
|persone con disabilita'                  |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Imprese o cooperative sociali il cui     |Si = X p                 |
|direttivo e' costituito per la           |No = 0 p                 |
|maggioranza da giovani tra i diciotto e i|                         |
|trentacinque anni                        |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Imprese o start-up in cui la compagine   |Si = X p                 |
|societaria sia composta, per oltre la    |No = 0 p                 |
|meta' numerica dei soci e di quote di    |                         |
|partecipazione, da soggetti di eta'      |                         |
|inferiore ai 36 anni                     |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Adozione di un welfare aziendale         |Adozione di 3 interventi:|
|orientato a fornire sostegno ai giovani  |Xp                       |
|dipendenti attraverso i seguenti         |                         |
|interventi:                              |Adozione di 2 interventi:|
|                                         |Yp                       |
|a) adozione di misure idonee a favorire  |                         |
|la conciliazione dei tempi di vita e di  |Adozione di 1 intervento:|
|lavoro;                                  |Zp                       |
|b) adozione di una formazione            |                         |
|professionale dedicata ai giovani        |Adozione di 0 interventi:|
|dipendenti con l'attivazione di percorsi |0p                       |
|formativi specifici per l'inserimento nel|                         |
|contesto aziendale delle nuove figure    |                         |
|professionali e per l'aggiornamento      |                         |
|costante delle risorse presenti;         |                         |
|c) adozione di una formazione            |                         |
|professionale dedicata ai giovani        |                         |
|dipendenti con l'attivazione di corsi    |                         |
|finalizzati a promuovere la              |                         |
|cybersecurity, l'acquisizione di digital |                         |
|skills e l'utilizzo consapevole e        |                         |
|responsabile delle piattaforme digitali. |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Dimostrazione che la propria attivita'   |Si = X p                 |
|aziendale ha prodotto un beneficio       |No = 0 p                 |
|specifico sui giovani di eta' inferiore a|                         |
|36 anni. La valutazione dell'impatto     |                         |
|generato deve essere prodotta utilizzando|                         |
|lo standard di valutazione esterno di cui|                         |
|all'Allegato n. 4 annesso alla legge 28  |                         |
|dicembre 2015, n. 308.                   |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+

   
Le  clausole  di  premialita'  devono  operare  tra  i   criteri   di
valutazione con i seguenti pesi:
 
  1. Peso non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico nel caso
     di componente di lavoro femminile inferiore al 10 per cento  nel
     settore economico di attivita' prevalente per l'impresa;
  2. Peso non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico nel caso
     di componente di lavoro femminile inferiore al 20 per cento  nel
     settore economico di attivita' prevalente per l'impresa;
  3. Peso non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico nel caso
     di componente di lavoro femminile inferiore al 30 per cento  nel
     settore economico di attivita' prevalente per l'impresa;
  4. Peso non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico nel caso
     di componente di lavoro giovanile inferiore al 10 per cento  nel
     settore economico di attivita' prevalente per l'impresa;
  5. Peso non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico nel caso
     di componente di lavoro giovanile inferiore al 20 per cento  nel
     settore economico di attivita' prevalente per l'impresa;
  6. Peso non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico nel caso
     di componente di lavoro giovanile inferiore al 30 per cento  nel
     settore economico di attivita' prevalente per l'impresa.
 
  10. MONITORAGGIO (articolo 47, comma 9)
 
Sul  profilo  del   committente,   nella   sezione   "Amministrazione
trasparente", sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 
    a) il  rapporto  sulla   situazione   del   personale,   di   cui
       all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
       (art. 47, comma 2);
    b) la relazione di genere sulla situazione del personale maschile
       e femminile (art. 47, comma 3);
    c) la  dichiarazione  circa   il   rispetto   delle   norme   che
       disciplinano  il  diritto  al   lavoro   delle   persone   con
       disabilita', di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
       n. 68 (art. 47, comma 3-bis).
 
I   medesimi   documenti   sono   trasmessi,   contestualmente   alla
pubblicazione,  ai  Ministri  o  autorita'  delegati  per   le   pari
opportunita' e la famiglia, per le politiche giovanili e il  servizio
civile universale, per le politiche in favore della disabilita'.
 
Con provvedimento dell'ANAC sono individuati i dati e le informazioni
che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori  devono  fornire,
secondo termini e forme di comunicazione standardizzate,  alla  Banca
Dati  Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,  al  fine  di   monitorare
l'adozione  dei  requisiti  e  dei  criteri  premiali  per  le   pari
opportunita' generazionali e  di  genere,  nonche'  per  l'inclusione
lavorativa delle persone con disabilita', di cui all'articolo 47.
 

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