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decreto legge, 27/1/2022
D.l. 27/01/2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli oper. econ., di lavoro, salute e servizi territ., connesse all'emerg. da COVID-19, nonche' per il contenim. degli effetti degli aumenti dei prezzi nel sett. el
(GU n.21 del 27-1-2022)
decreto legge
Materia: sanità / salute

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori
economici, di  lavoro, salute e servizi  territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)
(GU n.21 del 27-1-2022)
  Vigente al: 27-1-2022  

Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
COVID-19

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio  2021  e
del 21 aprile 2021, nonche' l'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  24
dicembre  2021,  n.  221,  con  i  quali  e'   stato   dichiarato   e
successivamente  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;
  Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure a sostegno dei  settori  economici  e
lavorativi piu' direttamente interessati  dalle  misure  restrittive,
adottate, con i predetti decreti,  per  la  tutela  della  salute  in
connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi  a  tutela
del lavoro, della salute, di garantire la continuita'  di  erogazione
dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 gennaio 2022;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico, del turismo, della  transizione  ecologica,
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dell'istruzione,  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, della  salute,  del  lavoro  e
delle politiche sociali e della cultura;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
             Misure di sostegno per le attivita' chiuse
 
  1. Il Fondo per il sostegno delle attivita'  economiche  chiuse  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
rifinanziato in misura pari a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2022
destinati alle attivita' che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto risultano chiuse  in  conseguenza  delle  misure  di
prevenzione  adottate  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 24  dicembre  2021,  n.  221.  Per  l'attuazione  della
presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti
misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
  2.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale  o  la  sede
operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o
sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,
del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
    b) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
16 settembre 2022. Non  si  fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di  euro  per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 2
 
          Fondo per il rilancio delle attivita' economiche
                      di commercio al dettaglio
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di  prevedere  specifiche  misure  di  sostegno  per  i
soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per
il rilancio delle attivita' economiche», con  una  dotazione  di  200
milioni di euro per l'anno  2022,  finalizzato  alla  concessione  di
aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle  imprese,
in possesso dei requisiti di cui al comma  2,  che  svolgono  in  via
prevalente attivita'  di  commercio  al  dettaglio  identificate  dai
seguenti codici  della  classificazione  delle  attivita'  economiche
ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e
47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e
47.99.
  2.  Per  poter  beneficiare  degli  aiuti  previsti  dal   presente
articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare
di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro  e  aver
subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore  al  trenta
per cento rispetto al  2019.  Ai  fini  della  quantificazione  della
riduzione del fatturato rilevano i ricavi  di  cui  all'articolo  85,
comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di
presentazione  della  domanda  le  medesime  imprese  devono  essere,
altresi', in possesso dei seguenti requisiti:
    a) avere sede legale od operativa nel territorio  dello  Stato  e
risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive»  nel  Registro
delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1;
    b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie;
    c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre  2019,  come  da
definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  fatte  salve  le
eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia
di aiuti Stato di cui al comma 3;
    d) non essere destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231.
  3. I contributi, quantificati con le modalita' di cui al  comma  5,
sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1,
ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla
Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19»  di  cui
alla  comunicazione  della  Commissione  europea  2020/C  91  I/01  e
successive  modificazioni,  ovvero,  successivamente  al  periodo  di
vigenza  dello  stesso,  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre  2013.  Nel  caso  di  applicazione  del
predetto  Quadro  temporaneo,   la   concessione   degli   aiuti   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea.
  4. Al fine  di  ottenere  il  contributo,  le  imprese  interessate
presentano,  esclusivamente  in  via  telematica,  una   istanza   al
Ministero  dello  sviluppo   economico,   con   l'indicazione   della
sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti  commi,  comprovati
attraverso apposite  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.
L'istanza deve essere presentata entro i termini e con  le  modalita'
definite con provvedimento del Ministero  dello  sviluppo  economico,
con il  quale  sono  fornite,  altresi',  le  occorrenti  indicazioni
operative in merito alle modalita' di concessione ed erogazione degli
aiuti e ogni altro elemento necessario  all'attuazione  della  misura
prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le
necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli,
anche  con  modalita'  automatizzate,  relative  ai  contenuti  delle
dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonche' al recupero  dei
contributi nei casi revoca, disposta ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza
di uno o  piu'  requisiti,  ovvero  di  documentazione  incompleta  o
irregolare, per  fatti  comunque  imputabili  al  richiedente  e  non
sanabili.  In  ogni  caso,  all'erogazione  del  contributo  non   si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le  verifiche
sulla regolarita' contributiva delle imprese beneficiarie.
  5.  Successivamente  alla  chiusura  del  termine  finale  per   la
trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato  con  il
provvedimento di cui al comma 4, le  risorse  finanziarie  del  fondo
previsto al comma 1 sono ripartite tra  le  imprese  aventi  diritto,
riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato
applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio
mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021  e  l'ammontare
medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come
segue:
    a) sessanta per cento, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al
periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
    b) cinquanta per cento, per i soggetti  con  ricavi  relativi  al
periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a  un
milione di euro;
    c) quaranta per cento, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al
periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e  fino  a  due
milioni di euro.
  6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del  comma
5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b)
del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Resta  fermo
che, con  riferimento  a  ciascuna  impresa  istante,  l'importo  del
contributo determinato ai  sensi  del  comma  5  e'  ridotto  qualora
necessario al fine  di  garantire  il  rispetto  della  normativa  in
materia di aiuti di Stato  applicabile  ai  sensi  del  comma  3.  Ai
predetti fini, il provvedimento previsto dal comma 4  individua,  tra
l'altro,  anche  le  modalita'  per  assicurare  il  rispetto   delle
condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti
di Stato applicabile.
  7. Qualora la dotazione finanziaria di  cui  al  comma  1  non  sia
sufficiente a soddisfare la  richiesta  di  agevolazione  riferita  a
tutte le istanze ammissibili, successivamente al  termine  ultimo  di
presentazione delle stesse, il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede a ridurre in modo proporzionale  il  contributo  sulla  base
delle  risorse  finanziare  disponibili  e  del  numero  di   istanze
ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse  fasce  di  ricavi
previste dal comma 5.
  8.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi  di
societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri
derivanti dalla  predetta  convenzione  sono  posti  a  carico  delle
risorse assegnate al fondo di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
  9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  200  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 3
 
Ulteriori misure di sostegno per attivita' economiche particolarmente
                colpite dall'emergenza epidemiologica
 
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del  decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno
2022, da destinare ad  interventi  in  favore  dei  parchi  tematici,
acquari, parchi geologici e  giardini  zoologici.  Al  riparto  delle
risorse si procede secondo le modalita' di cui al richiamato articolo
26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione  del
decreto di riparto decorre dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.
  2. All'articolo 1-ter del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Contributi  per  i
settori  del  wedding,  dell'intrattenimento,  dell'HORECA  e   altri
settori in difficolta'»;
    b) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  le
finalita'  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione  degli  effetti
dell'emergenza epidemiologica, per  l'anno  2022  sono  stanziati  40
milioni  di  euro,  che  costituisce  limite  massimo  di  spesa,  da
destinare ad interventi per le imprese che svolgono,  come  attivita'
prevalente comunicata ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633,  una  di  quelle
attivita' identificate  dai  seguenti  codici  della  classificazione
delle attivita' economiche  ATECO:  96.09.05,  56.10,  56.21,  56.30,
93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi  di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al  40  per  cento
rispetto ai ricavi del 2019. Per  le  imprese  costituite  nel  corso
dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione  di  cui  al  primo
periodo  deve  far  riferimento  all'ammontare  medio   mensile   del
fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi  a  quello
di apertura della partita IVA rispetto  all'ammontare  medio  mensile
del fatturato e dei corrispettivi del 2021;
    c) al comma 3, le  parole  «Agli  oneri  derivanti  dal  presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri  derivanti  dal
comma 1».
  3.  Il  credito  d'imposta   di   cui   all'articolo   48-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto,  per  l'esercizio
in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore
del commercio dei prodotti tessili, della moda,  del  calzaturiero  e
della pelletteria che svolgono attivita'  identificate  dai  seguenti
codici della classificazione delle attivita' economiche  ATECO  2007:
47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma  1,
ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole  «150
milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti  «250
milioni di euro per l'anno 2022».
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  160  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 4
 
                    Fondo Unico Nazionale Turismo
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  366,  della  legge  31
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2022.
  2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1°  gennaio  2022
al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuto,  con  le  medesime  modalita',
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque  sino  ad
un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato  o  con
contratto di lavoro  stagionale  nei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti  contratti  in
rapporto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  l'esonero  di
cui al primo periodo  del  presente  comma  e'  riconosciuto  per  un
periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il  beneficio
di cui ai primi due periodi del presente comma  e'  riconosciuto  nel
limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse
di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 100 milioni di euro  per
l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2  valutate  in
9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e in  0,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 5
 
          Credito d'imposta in favore di imprese turistiche
                 per canoni di locazione di immobili
 
  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le
modalita' e alle condizioni ivi indicate in  quanto  compatibili,  in
relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno  dei  mesi  di
gennaio, febbraio e marzo 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i
soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato  o
dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il
50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»,  e  successive  modifiche.  Gli
operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia
delle entrate attestante il possesso  dei  requisiti  e  il  rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni  3.1  «Aiuti  di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi
non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni  sono  stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia  medesima,  da  adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. L'efficacia della  presente  misura  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  128,1
milioni di euro per l'anno 2022 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
32.
                               Art. 6
 
                      Buoni per servizi termali
 
  1. In  considerazione  della  permanente  situazione  di  emergenza
epidemiologica, i buoni per l'acquisto  di  servizi  termali  di  cui
all'articolo  29-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro  la
data del 31 marzo 2022.
                               Art. 7
 
               Disposizioni in materia di trattamenti
                      di integrazione salariale
 
  1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici  ATECO  indicati
nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla  data  del
1° gennaio  2022  fino  al  31  marzo  2022,  sospendono  o  riducono
l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14  settembre
2015, n.  148,  sono  esonerati  dal  pagamento  della  contribuzione
addizionale di cui agli  articoli  5  e  29,  comma  8,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3  milioni  di  euro
per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
    a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli  effetti  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante  riduzione  per
120,4 milioni di euro del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  120,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
    b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 8
 
       Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura
 
  1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2022  di  50  milioni  di
euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi
in conto capitale.
  2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2022».
  4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo  65,
comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato di
3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo  tra
gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione
prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 9
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il  decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, gia' prorogate dall'articolo  10,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche
per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio  2022  al
31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  per  un  importo
complessivo pari a 20 milioni di euro per il  primo  trimestre  2022,
che costituisce tetto di spesa.
  2.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il  decreto-legge
n. 229 del 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma
3,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce  limite  di
spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto
a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e  per
l'effettuazione di  test  di  diagnosi  dell'infezione  da  COVID-19,
nonche' di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei  protocolli
sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle  autorita'
governative competenti per l'intero periodo dello stato di  emergenza
nazionale, in favore  delle  societa'  sportive  professionistiche  e
delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte  al
registro nazionale delle associazioni e societa' dilettantistiche.
  3. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 introdotte con il  decreto-legge  n.  229  del  2021,  le
risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento  del  movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  possono  essere   parzialmente   destinate
all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni  e
societa'  sportive  dilettantistiche   maggiormente   colpite   dalle
restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota
delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione  complessiva  del
fondo di  cui  al  presente  comma,  e'  destinata  alle  societa'  e
associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'
natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
  4. Il «Fondo unico  a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede  con  risorse  ai  sensi
dell'articolo 32.
                               Art. 10
 
                        Piano transizione 4.0
 
  1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono inseriti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  la  quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi  nel  PNRR,
diretti alla realizzazione  di  obiettivi  di  transizione  ecologica
individuati con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con  il  Ministro  della  transizione  ecologica  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  il  credito  d'imposta  e'
riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo  fino  al  limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a  50  milioni  di
euro.».
  2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1,
valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25  milioni  di  euro  nel
2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro  nel  2026,
16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni  di  euro  nel  2028,  si
provvede ai sensi dell'articolo 32.
  3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Titolo II
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

                               Art. 11
 
Contributo  statale  alle  spese  sanitarie  collegate  all'emergenza
  COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome
 
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma  8-septies,
del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e'  incrementata
di 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 32.
                               Art. 12
 
     Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per i mancati incassi relativi al primo  trimestre  del
2022, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il  30
aprile 2022.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 13
 
           Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate
               agli Enti locali negli anni 2020 e 2021
 
  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  822,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178,  sono  vincolate  alla  finalita'  di
ristorare l'eventuale perdita di gettito  e  le  maggiori  spese,  al
netto delle minori spese, connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la  predetta
emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano  nelle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge
n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma  2,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno  2022
per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo
periodo non utilizzate alla fine  dell'esercizio  2022,  confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non  possono
essere svincolate  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  non  sono  soggette  ai  limiti
previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
  2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in
eccesso dalle regioni e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
  3. Gli enti locali che utilizzano le risorse  di  cui  al  comma  1
nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando  l'applicativo  web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
31  maggio  2023,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario  e  dall'organo   di   revisione   economico-finanziaria,
attraverso un modello e con le modalita'  definiti  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 30 ottobre 2022. La  certificazione  di  cui  al
primo periodo non  include  le  riduzioni  di  gettito  derivanti  da
interventi autonomamente assunti dalla regione o  provincia  autonoma
per gli enti locali  del  proprio  territorio,  con  eccezione  degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale.  La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1, del codice  dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  Gli  obblighi  di
certificazione di cui al presente comma, per gli  enti  locali  delle
regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di
finanza locale in via esclusiva, sono assolti per  il  tramite  delle
medesime regioni e province autonome.
  4. Gli enti locali che trasmettono  la  certificazione  di  cui  al
comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma  entro  il
30  giugno  2023,  sono  assoggettati  a  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  all'80  per  cento
dell'importo delle risorse  attribuite,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020,  da  applicare
in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024.  Nel  caso  in  cui  la
certificazione di cui al comma 3 e'  trasmessa  nel  periodo  dal  1°
luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio,  dei  trasferimenti  compensativi  o   del   fondo   di
solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' comminata in  misura
pari al 90  per  cento  dell'importo  delle  risorse  attribuite,  da
applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. La  riduzione
del   fondo   sperimentale   di   riequilibrio,   dei   trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale  di  cui  al  primo
periodo e' applicata in misura pari al  100  per  cento  dell'importo
delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a  decorrere
dall'anno  2024,  qualora  gli  enti  locali   non   trasmettano   la
certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023.  A
seguito dell'invio tardivo  della  certificazione,  le  riduzioni  di
risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 ottobre  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
ottobre 2023».
  6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «limitatamente  agli  esercizi  finanziari  2020  e  2021»,
ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «limitatamente
agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA

                               Art. 14
 
Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le  utenze
  con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
 
  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo  1  comma
504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di  regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad  annullare,  per  il
primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022,  le  aliquote
relative agli oneri generali di sistema  applicate  alle  utenze  con
potenza disponibile pari o superiore a 16,5  kW,  anche  connesse  in
media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o
di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,
relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore  dei
servizi  energetici  (GSE)  sull'apposito  conto  aperto  presso   la
tesoreria  dello  Stato  da  reimputare  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici  e  ambientali  (CSEA).  Qualora  i   versamenti   mensili
risultino  inferiori  al  fabbisogno  di  cassa  della   CSEA,   come
determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e  delle
finanze, puo' autorizzare, su richiesta della  CSEA,  il  ricorso  ad
anticipazioni della tesoreria  statale  da  estinguere  entro  il  31
dicembre 2022.
  3. Qualora i versamenti di cui al comma 2,  effettuati  dal  GSE  a
favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro,
alla  differenza  si  provvede,  entro  l'anno  2022,   mediante   il
versamento per pari importo alla CSEA di  quota  parte  dei  proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati
ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto  presso
la tesoreria dello Stato. A tal fine non si da' luogo  al  versamento
all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle  somme  giacenti  nella
Tesoreria  dello  Stato  sino  al  conseguimento  da  parte  di  CSEA
dell'importo spettante ai sensi del comma 2.
                               Art. 15
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
                      delle imprese energivore
 
  1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi
per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base
della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto  delle  imposte  e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh
superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati  dall'impresa,  e'   riconosciuto   un   contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento  delle  spese
sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente
utilizzata nel primo trimestre 2022.
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di
cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per  l'anno
2022, si provvede:
    a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente  utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.
47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore  dei  servizi
energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;
    b) quanto  a  24,11  milioni  di  euro  mediante  utilizzo  delle
maggiori  entrate   derivanti   dalla   soppressione   delle   misure
agevolative previste all'articolo 18, comma 1;
    c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto
monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al
comma 1, risulta  inferiore  alla  spesa  indicata  al  comma  3,  la
differenza e' versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.
                               Art. 16
 
Interventi sull'elettricita' prodotta da impianti a fonti rinnovabili
 
  1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del
31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da  impianti
fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che  beneficiano  di  premi
fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti  dai
prezzi di mercato, nonche' sull'energia elettrica immessa da impianti
di  potenza  superiore  a  20  kW   alimentati   da   fonte   solare,
idroelettrica,  geotermoelettrica  ed  eolica  che  non  accedono   a
meccanismi  di  incentivazione,  e'  applicato   un   meccanismo   di
compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Gestore  dei  Servizi
Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i  valori  di
cui alle seguenti lettere a) e b):
    a) un prezzo di riferimento medio fissato  pari  alla  media  dei
prezzi zonali orari registrati dalla data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto fino al 31 dicembre 2020,  rivalutati  sulla  base  del
tasso di variazione annuo dei prezzi al  consumo  delle  famiglie  di
operai e impiegati rilevati dall'ISTAT,  ovvero,  qualora  l'impianto
sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla
media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio  2010  al  31
dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
    b) il prezzo zonale orario  di  mercato  dell'energia  elettrica,
ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  che  non  rispettano  le
condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei  contratti
medesimi.
  3. Qualora la differenza di cui al comma 2  sia  positiva,  il  GSE
eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta
differenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a
richiedere al produttore l'importo corrispondente.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente
(ARERA) disciplina le modalita' con le quali e' data attuazione  alle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' le  modalita'  con  le
quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito
presso la Cassa per i servizi energetici e  ambientali  e  portati  a
riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri  generali  afferenti
al sistema elettrico di cui all'articolo 3,  comma  11,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  non  si  applicano
all'energia oggetto di contratti di fornitura  conclusi  prima  della
data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che  non
siano  collegati  all'andamento   dei   prezzi   dei   mercati   spot
dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un  prezzo  medio
superiore del 10 per cento rispetto al valore  di  cui  al  comma  2,
lettera  a),  limitatamente  al  periodo  di  durata   dei   predetti
contratti.
                               Art. 17
 
   Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
 
  1. Al fine di accelerare  ulteriormente  i  processi  autorizzativi
degli impianti di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e
incrementare il livello  di  autosufficienza  energetica  del  Paese,
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2-bis:
      1) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I  componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'
a tempo pieno ad eccezione  dei  componenti  nominati  ai  sensi  del
quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,
su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui  al
comma 1, fino a un massimo di  sei,  possono  essere  nominati  anche
componenti della Commissione di cui al presente comma.»;
      2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto  previsto
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si
applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari  nell'ambito
delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori.»;
    b) dopo il comma 2-septies, e' inserito il  seguente:  «2-octies.
Allo  scopo  di  consentire  l'incremento   di   operativita'   delle
Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di
un contingente massimo di quattro unita'  di  personale  del  Comando
unita'  forestali,  ambientali   e   agroalimentari   dell'Arma   dei
carabinieri,  che  il  Comando  medesimo  provvede  a  individuare  e
distaccare entro dieci giorni dalla  richiesta  del  Ministero  della
transizione ecologica.».
                               Art. 18
 
            Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi
 
  1. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
i numeri 4 e 14 sono soppressi.
  2. All'articolo 22  del  decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 2-ter e' abrogato.
  3. All'articolo 23, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, dopo le parole  «sviluppo  delle  imprese»  sono
inserite le seguenti:  «,  ad  eccezione  dei  progetti  di  ricerca,
sviluppo e  innovazione  riguardanti  i  settori  del  petrolio,  del
carbone e del gas naturale».
Titolo IV
ALTRE MISURE URGENTI

                               Art. 19
 
      Misure urgenti per la scuola, l'universita' e la famiglia
 
  1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2  a
favore  degli  alunni  e  del  personale  scolastico  in  regime   di
autosorveglianza di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  7  gennaio
2022, n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica
interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie  e  gli
altri  rivenditori  autorizzati  che  hanno  aderito  al   protocollo
d'intesa stipulato ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  30
dicembre  2021,  n.  229,  forniscono  tempestivamente  le   suddette
mascherine  alle  medesime  istituzioni  scolastiche,  maturando   il
diritto alla prestazione di cui al  comma  2.  Per  l'attuazione  del
primo periodo, il fondo per l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'  incrementato  nel  limite  di
spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022.
  2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura  di  cui
al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente  al
riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19  per  il
successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme  necessarie
alle istituzioni scolastiche. Le modalita'  attuative  sono  definite
con decreto del Ministero dell'istruzione.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo
32.
  4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga  ai  sensi
dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69 e che terminano il percorso di dottorato  nell'anno  accademico
2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di  proroga,  non
superiore a tre mesi, del termine finale del  corso,  senza  oneri  a
carico della finanza pubblica. Resta ferma  la  possibilita'  per  le
universita' di  finanziare  le  borse  di  studio  corrispondenti  al
periodo della proroga con proprie  risorse,  ovvero  a  valere  sulle
risorse provenienti da convenzioni con  altri  soggetti,  pubblici  o
privati.
  5. Della proroga di cui  al  comma  4  possono  altresi'  fruire  i
dottorandi non percettori di borsa  di  studio,  nonche'  i  pubblici
dipendenti in congedo per la frequenza di un  dottorato  di  ricerca,
per  i  quali  la  pubblica  amministrazione  di  appartenenza   puo'
prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga  del
corso di dottorato.
  6. All'articolo 12  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  lettera  d),  primo  periodo,  dopo  le  parole
«provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti:
«, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non  spetti
la detrazione ai sensi della lettera c)»;
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter.  Ai  fini
delle  disposizioni  fiscali  che  fanno  riferimento  alle   persone
indicate nel presente articolo, anche richiamando le  condizioni  ivi
previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della
lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.».
                               Art. 20
 
Disposizioni in materia  di  vaccini  anti  Sars-CoV2  e  misure  per
  assicurare  la  continuita'   delle   prestazioni   connesse   alla
  diagnostica molecolare
 
  1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  L'indennizzo  di  cui  al
comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti  dalla  presente
legge, anche a coloro che abbiano  riportato  lesioni  o  infermita',
dalle quali sia derivata una menomazione permanente della  integrita'
psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2  raccomandata
dall'autorita' sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in  50
milioni di euro per l'anno 2022 e in 100  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo  32.  Le
risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio  del  Ministero
della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonche'
al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle  risorse
nel   limite   del   fabbisogno   derivante   dagli   indennizzi   da
corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente  dalla
Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome  entro  il  31
gennaio. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le modalita' di monitoraggio  annuale  delle  richieste  di
accesso agli indennizzi e dei relativi  esiti,  nonche',  sulla  base
delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, l'entita' e  le  modalita'  di  trasferimento  del
finanziamento spettante alle regioni.»
  2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica  in  atto  da
SARS-CoV-2,  e  di  assicurare  continuita'  operativa  delle  unita'
mediche e scientifiche preposte  alla  erogazione  delle  prestazioni
connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione
del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con  il
Piano di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato fino a un massimo di quindici unita'  di  personale  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica,  il  personale  che  ha  superato  le  procedure
concorsuali  semplificate  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite  di
spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si  provvede  a
valere sulle facolta' assunzionali del Ministero  della  difesa  gia'
maturate e disponibili a legislazione vigente.
  4. Per  il  potenziamento  dei  servizi  sanitari  militari  e  del
Dipartimento  scientifico  del   Policlinico   militare   del   Celio
necessario   ad   affrontare   le   eccezionali   esigenze   connesse
all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con  il  servizio
sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacita'  di
prevenzione,    diagnostiche,     diagnostiche     molecolari,     di
sequenziamento, di profilassi e di  cura,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro  8.000.000  per  l'anno  2022  per  l'adeguamento
infrastrutturale  e  bioinformatico  delle  strutture   nonche'   per
l'approvvigionamento di  dispositivi  medici,  macchinari  e  presidi
igienico-sanitari.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4,  pari  a  euro  8.000.000  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 21
 
        Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico
                  e governo della sanita' digitale
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale  fissati  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fascicolo  sanitario
elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e  governo
della sanita' digitale»;
    b) al comma 2:
      1) alla lettera a), la parola «prevenzione,» e' soppressa;
      2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
    «a-bis) prevenzione;
    a-ter) profilassi internazionale;»;
    c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «di cui  al  comma
15-ter" sono inserite le  seguenti:  «e  alimenta  l'ecosistema  dati
sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater»;
    d) al comma 4, le parole «che prendono in cura l'assistito»  sono
soppresse;
    e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Le finalita' di cui alla lettera a-bis) del  comma  2  sono
perseguite dai  soggetti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
servizi socio-sanitari  regionali,  dagli  esercenti  le  professioni
sanitarie  nonche'  dagli  Uffici  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome  competenti  in  materia  di  prevenzione  sanitaria  e  dal
Ministero della salute.
  4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter)  del  comma  2  sono
perseguite dal Ministero della Salute.»;
    f) al comma 5, le parole «alla lettera a)» sono sostituite  dalle
seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»;
    g) al  comma  6-bis,  secondo  periodo,  le  parole  da  «secondo
modalita'» fino alla fine del comma sono soppresse;
    h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) le parole «entro 90 giorni dalla di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto» sono soppresse;
      2) dopo le parole «innovazione tecnologica»  sono  inserite  le
seguenti: «e la transizione digitale»;
      3) le parole «il Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione e» sono soppresse;
      4) le parole «ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» sono soppresse;
      5) le parole «i sistemi di codifica dei dati,» sono soppresse;
      6) dopo le  parole  «di  cui  ai  commi  4»  sono  inserite  le
seguenti: «4-bis, 4-ter,»;
      7) le parole da «, i criteri per l'interoperabilita'» fino alla
fine del comma sono soppresse;
    i) il comma 9 e' abrogato;
    l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
  «13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro della salute, acquisito il  parere  del  Garante
per la protezione dei dati personali  e  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuati,  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2-sexies  del
decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i  tipi  di  dati  da
raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui  al
presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati  da
questi conoscibili,  le  operazioni  eseguibili,  nonche'  le  misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti  fondamentali  e  gli
interessi dell'interessato.
  14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni  caso
informarsi ai principi di cui all'articolo  5  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e
alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
    m) al comma 15, dopo le parole «dal decreto di cui  al  comma  7»
sono inserite le seguenti: «e dalle  linee  guida  di  cui  al  comma
15-bis»;
    n) il comma 15-bis e' sostituito dal seguente:  «15-bis.  Per  il
potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali (AGENAS), previa approvazione del  Ministro  della  salute,
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida.  In  sede  di
prima applicazione, le linee guida  di  cui  al  primo  periodo  sono
adottate dal Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano.  Le  linee  guida  dettano  le   regole   tecniche   per
l'attuazione dei decreti di cui  al  comma  7,  ivi  comprese  quelle
relative al sistema di  codifica  dei  dati  e  quelle  necessarie  a
garantire l'interoperabilita' del FSE a livello regionale,  nazionale
ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del  sistema  pubblico
di connettivita'. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di
aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di
cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali  di  adeguamento
del FSE sono oggetto di  monitoraggio  e  valutazione  da  parte  del
Ministero  della  salute  e  della  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale, con  il  supporto  dell'AGENAS.  La  regione  o
provincia autonoma che non abbia presentato il  piano  regionale  nei
termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale  non
conforme alle linee guida, ovvero che  non  abbia  attuato  il  piano
adottato e' tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale di  cui
al comma 15-ter, numero 3). Nel  caso  di  inerzia  o  ritardo  nella
presentazione o nell'attuazione del  predetto  piano  di  adeguamento
ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento
della infrastruttura nazionale di cui al sesto  periodo,  si  procede
all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto
comma,  e  120,  secondo  comma,   della   Costituzione,   ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta fermo che la
predisposizione e l'attuazione del piano regionale di cui al presente
comma in conformita' a quanto disposto dal decreto di cui al comma  7
e alle linee guida sono  ricomprese  tra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute  le  regioni  e  le  province  autonome   per   l'accesso   al
finanziamento integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale
da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa
sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della  predetta
intesa del 23 marzo 2005 .»;
    o) al comma 15-ter:
      1) all'alinea, dopo le parole «le funzioni»  sono  inserite  le
seguenti: «e i poteri»; le parole «l'Agenzia per  l'Italia  digitale»
sono sostituite dalle seguenti: «l'AGENAS»; le  parole  «in  accordo»
sono sostituite dalle seguenti:  «d'intesa  con  la  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e»;
      2) al numero 1), la parola «regionali» e' soppressa;
      3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) per le  regioni
e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze  e  al   Ministero   della   salute   di   volersi   avvalere
dell'infrastruttura nazionale ai sensi  del  comma  15,  nonche'  per
quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura  ai  sensi  del
comma 15-bis, l'interconnessione dei  soggetti  di  cui  al  presente
articolo per la trasmissione  telematica,  la  codifica  e  la  firma
remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7 e alle  linee
guida del comma 15-bis, ad  esclusione  dei  dati  di  cui  al  comma
15-septies,  per  la  successiva   alimentazione,   consultazione   e
conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 del FSE  da  parte  delle  medesime  regioni  e  province
autonome, secondo le modalita' da stabilire con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute  e  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
transizione digitale;»;
      4) il numero 4) e' soppresso;
    p) dopo il comma 15-ter e' inserito il seguente:
  «15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e  resilienza  e  fino  al  31  dicembre   2026,   la   progettazione
dell'infrastruttura     nazionale     necessaria     a      garantire
l'interoperabilita' dei FSE di cui al comma 15-ter  e'  curata  dalla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in  raccordo  con
il Ministero della  salute  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.»;
    q) il comma 15-quater e' sostituito dal seguente: «15-quater.  Al
fine di garantire il coordinamento informatico e  assicurare  servizi
omogenei  sul  territorio  nazionale  per  il   perseguimento   delle
finalita' di cui al comma 2 il Ministero della Salute,  d'intesa  con
la struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  assicurando
l'adeguatezza  delle  infrastrutture  tecnologiche  e  la   sicurezza
cibernetica  in  raccordo  con  l'Agenzia   per   la   cybersicurezza
nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema  Dati  Sanitari  (di
seguito EDS), avvalendosi della  societa'  di  cui  all'articolo  83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  con  cui  stipula
apposita convenzione. L'EDS e' alimentato dai  dati  trasmessi  dalle
strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie,  dagli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite  il  sistema
Tessera  Sanitaria.  Il  Ministero  della  salute  e'  titolare   del
trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS,  la  cui  gestione
operativa e' affidata all'AGENAS, che  la  effettua  in  qualita'  di
responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero  e  che
all'uopo si avvale, mediante  la  stipula  di  apposita  convenzione,
della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute,  adottato
di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e
la transizione digitale e con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  e  acquisiti  i  pareri  dell'Autorita'  garante   per   la
protezione dei dati personali e dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, sono individuati i contenuti  dell'EDS,  le  modalita'  di
alimentazione dell'EDS, nonche' i soggetti che hanno accesso all'EDS,
le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza  per  assicurare  i
diritti degli  interessati.  Al  fine  di  assicurare,  coordinare  e
semplificare la corretta e omogenea formazione dei  documenti  e  dei
dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della societa' di
cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133  del  2008,  rende
disponibili alle strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  specifiche
soluzioni  da  integrare  nei  sistemi  informativi  delle   medesime
strutture con le seguenti funzioni:
    a)  di  controllo  formale  e  semantico  dei  documenti  e   dei
corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie  per
alimentare FSE,
    b) di conversione delle informazioni secondo i  formati  standard
di cui al comma 15-octies;
    c) di invio dei dati da parte  della  struttura  sanitaria  verso
l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione  del  potenziamento  del
FSE  di  cui  al  comma  15-bis,   verso   il   FSE   della   regione
territorialmente competente per le  finalita'  di  cui  alla  lettera
a-bis) del comma 2;
    r) il comma 15-sexies e' abrogato;
    s) al comma 15-septies, la parola «regionali» e' soppressa;
    t) il comma 15-octies e' sostituito dal seguente: «15-octies.  Le
specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico,
definite con i decreti attuativi di cui al  comma  7  e  dalle  linee
guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito  portale
di  monitoraggio  e  informazione  a  cura  dalla   struttura   della
Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione  tecnologica  e
la transizione digitale.»;
    u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti:
  «15-decies. Al fine di garantire l'omogeneita' a livello  nazionale
e l'efficienza  nell'attuazione  delle  politiche  di  prevenzione  e
nell'erogazione  dei  servizi  sanitari,  ivi   inclusi   quelli   di
telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle  Linee  guida  AGID  per  la
digitalizzazione della pubblica amministrazione di  cui  all'articolo
71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per  la  sanita'
digitale (ASD), assicurando il potenziamento  della  digitalizzazione
dei servizi e dei processi in sanita'.
  15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti  attribuiti  dalla  legge,
all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:
    a)  predisposizione,  pubblicazione   e   aggiornamento,   previa
approvazione del Ministro della salute e del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di  linee  guida
contenenti  regole,  guide  tecniche,  codifiche,  classificazioni  e
standard necessari ad assicurare la raccolta,  la  conservazione,  la
consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte  degli  enti
del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti  pubblici  e  privati
che erogano prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie  ai  cittadini
italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;
    b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle  linee  guida  di
cui alla lettera a) e controllo  della  qualita'  dei  dati  sanitari
raccolti;
    c)   promozione   e   realizzazione   di   servizi   sanitari   e
socio-sanitari  basati  sui  dati,  destinati  rispettivamente   agli
assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare  strumenti
di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;
    d) certificazione  delle  soluzioni  IT  che  realizzano  servizi
sanitari digitali, accreditamento  dei  servizi  sanitari  regionali,
nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per  favorirne
lo sviluppo coordinato;
    e) supporto al Ministero della salute per  la  valutazione  delle
richieste da parte  di  soggetti  terzi  di  consultazione  dei  dati
raccolti nell'EDS per finalita' di ricerca;
    f) supporto alla Cabina di regia del  Nuovo  sistema  informativo
sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il
Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
    g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;
    h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento  delle
tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con  decreto  del
Ministro della salute.
  15-duodecies.  L'AGENAS  esercita  le  funzioni  di  cui  al  comma
15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro  della  salute  e
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la  transizione
digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze,  e  trasmette
agli stessi una relazione annuale sull'attivita' svolta. Le  funzioni
di cui alle lettere a) e d) del  comma  15-undecies  sono  esercitate
d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
  15-terdecies. Nella fase  di  attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, AGENAS
esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater,  15-decies  e
15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, mediante  stipula  di  apposita  convenzione
nell'ambito  delle  risorse  umane  e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.».
  2. All'articolo  13  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2-bis, le parole «12, comma 13,» sono soppresse;
    b) il comma 2-quater e' abrogato.
  3. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera f-ter),  dopo  le  parole  «per  l'esercizio  dei
propri compiti  istituzionali»  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»;
    2), dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti:
    «f-quater) il Ministero della salute, al fine della realizzazione
dell'Ecosistema Dati  Sanitari  (EDS)  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS),  nella  qualita'  di  Agenzia  nazionale  per  la   sanita'
digitale, per  la  gestione  dell'EDS  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 221 del 2012 e per la messa a  disposizione  alle  strutture
sanitarie  e  socio-sanitarie  di  specifiche   soluzioni   software,
necessarie ad assicurare, coordinare e  semplificare  la  corretta  e
omogenea formazione dei  documenti  e  dei  dati  che  alimentano  il
Fascicolo sanitario elettronico (FSE).».
                               Art. 22
 
Proroga del  trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore  di
  imprese  di  rilevante  interesse  strategico  nazionale  e   della
  sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia
 
  1. In via eccezionale, le  imprese  con  un  numero  di  lavoratori
dipendenti  non  inferiore  a  mille  che   gestiscono   almeno   uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione
salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021,  n.
103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre  2021,  n.
125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane  fruibili
fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di
euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di  cui  al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per
l'anno   2022   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19 le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo,  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai
commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di  1.500.000  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 23
 
Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia
  di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso;
    b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole  «o  per
il saldo» sono soppresse; la  parola  «inizia»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «e' collocato» e le parole «dall'adozione» sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla comunicazione»;
    c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  «a
tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»;
    d) all'articolo 14, comma 2, dopo  le  parole  «esame  congiunto»
sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»;
    e) all'articolo 16, comma 1,  le  parole  «dalla  sede  dell'INPS
territorialmente  competente»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'INPS»;
    f) all'articolo 22-ter, il comma 5 e' abrogato;
    g) all'articolo 24, comma 3, dopo  le  parole  «esame  congiunto»
sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»;
    h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di  cui  al  presente
Capo» sono sostituite dalle  seguenti:  "straordinarie  del  presente
Capo e del Titolo II»;
    i)  all'articolo  29,  comma  3-bis,  la  parola  «ordinarie»  e'
soppressa;
    l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo,  dopo  le  parole
"assegno  di  integrazione  salariale  di  importo"  e'  inserita  la
seguente: «almeno";
    m) all'articolo 36, comma 2, primo  periodo,  le  parole  «per  i
fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il
fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» e' soppressa;
    n) all'articolo 40,  comma  1-bis,  dopo  le  parole  «di  lavoro
medesimi» sono inserite le seguenti: «ai  soli  fini  dell'erogazione
dei trattamenti di integrazione salariale».
                               Art. 24
 
Disposizioni urgenti in materia di trasporto  pubblico  locale  e  di
                   trasporto di persone su strada
 
  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo  1,  comma  816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 80
milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022,
termine  del  medesimo  stato  di  emergenza,   sono   destinate   al
finanziamento dei servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei  tavoli
prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n.  35,  e  subordinatamente  alla  rilevazione  dell'effettivo
utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle  regioni,  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  alle  aziende
esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano  in
capo  alla  competenza  statale  e  sono  ripartite  con  le   stesse
percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate  per
la medesima finalita' dall'articolo 51, del decreto legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106.
  3. Gli enti di cui al  comma  2  rendicontano  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 15  maggio  2022,  l'utilizzo
delle risorse assegnate, attestando che  i  servizi  aggiuntivi  sono
stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante  dalle
limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui  al
comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente
utilizzati dagli utenti.
  4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento  complessivo  di
cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma
3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022,  per  il  potenziamento
delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo
dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga  in  conformita'  alle
misure di contenimento e di contrasto dei rischi  sanitari  derivanti
dalla diffusione del COVID-19,  nonche'  per  le  finalita'  previste
dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con
le stesse modalita' di cui al comma 3, gli enti di  cui  al  comma  2
rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui
al presente comma.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
  6. In considerazione del perdurare  della  situazione  emergenziale
connessa al COVID- 19 e al fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi
prodotti al settore dei servizi di  trasporto  effettuati  su  strada
mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio  pubblico,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili un fondo, con una dotazione di 15  milioni  di  euro  per
l'anno  2022,  destinato  a  compensare,  nel  limite  delle  risorse
disponibili e per un importo massimo non superiore al  40  per  cento
dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,
e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione  del
fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di  contenimento  e
di contrasto all'emergenza da  COVID-19  dalle  imprese  esercenti  i
servizi di cui al presente comma ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla
base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli  enti  locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nonche' dalle imprese esercenti servizi  di
noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto  2003,
n. 218. Per i soggetti che hanno  attivato  la  partita  IVA  dal  1°
gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo e' determinato in
misura non superiore al  40  per  cento  dei  ricavi  registrati  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2022  ed  il  31  marzo  2022,  e,
comunque, nel limite massimo dell'8 per  cento  della  dotazione  del
fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo  perduto  non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  attivita'  risulti  cessata
alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che
hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore  del  presente
decreto.
  7. Per  le  medesime  finalita'  del  comma  6,  il  fondo  di  cui
all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni  di  euro  destinati  al
ristoro delle rate di finanziamento o  dei  canoni  di  leasing,  con
scadenza compresa anche per effetto di dilazione  tra  il  1  gennaio
2021 e il 31 marzo 2022 e  concernenti  gli  acquisti  effettuati,  a
partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante  contratti  di  locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2  e  M3,  da
parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6  del  presente
articolo ai sensi e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base  di  autorizzazioni
rilasciate dalle regioni e dagli enti locali  ai  sensi  delle  norme
regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.
  8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per l'erogazione delle risorse di  cui  ai  commi  6  e  7.
Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al  fine  di
evitare sovracompensazioni, sono definiti  anche  tenendo  conto  dei
costi  cessanti,  dei  minori  costi  di  esercizio  derivanti  dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso  esclusi  gli
importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra
fonte per il ristoro del medesimo danno.
  9. L'efficacia dei  decreti  di  cui  al  comma  8  e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 25
 
              Misure urgenti per il settore ferroviario
 
  1.  Allo  scopo  di  sostenere  il   settore   ferroviario   e   in
considerazione  del  perdurare   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034 a favore  di  Rete  ferroviaria  italiana
Spa. Lo stanziamento di cui al  primo  periodo  e'  dedotto  da  Rete
ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai  servizi
del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal  1°  gennaio
2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento  di
cui  al  medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del  canone   per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria  fino  al  100  per  cento
della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla
prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi
ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e
per  i  servizi  ferroviari   merci.   Il   canone   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui  al  secondo
periodo e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione
definite dall'Autorita' di regolazione dei  trasporti  (Art)  di  cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma
1,  sono  destinate  a  compensare  il  gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito  del
canone per l'utilizzo dell'infrastruttura  ferroviaria  nel  medesimo
periodo. Entro il 31  maggio  2022,  Rete  ferroviaria  italiana  Spa
trasmette  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili  e  all'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   una
rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma
3,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
                               Art. 26
 
           Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo
 
  1. Al fine di tutelare gli allevamenti  suinicoli  dal  rischio  di
contaminazione dal virus responsabile della peste  suina  africana  e
indennizzare gli operatori della filiera  suinicola  danneggiati  dal
blocco alla movimentazione degli  animali  e  delle  esportazioni  di
prodotti trasformati, nello stato di previsione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali sono  istituiti  due  fondi
denominati,  rispettivamente,  «Fondo  di  parte  capitale  per   gli
interventi strutturali e funzionali in materia di  biosicurezza»  (di
seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15  milioni
di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente  per  il  sostegno
della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con
una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al  rafforzamento  degli
interventi strutturali e funzionali in materia  di  biosicurezza,  in
conformita' alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed
e' ripartito tra le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e
del numero delle strutture produttive a  maggiore  rischio,  comprese
quelle ad uso familiare  e  che  praticano  l'allevamento  semibrado,
attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63,
paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e alle province  confinanti
con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti
di blocco alla movimentazione degli animali.
  3. Il Fondo di parte corrente  e'  destinato  ad  indennizzare  gli
operatori   della   filiera   colpiti   dalle    restrizioni    sulla
movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti
derivati.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  di  quantificazione  dei
contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola  a  titolo
di sostegno per i danni subiti, sulla  base  dell'entita'  del  reale
danno economico patito.
  4. La concessione dei  contributi  economici  di  cui  al  presente
articolo e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita'
dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea  in  materia
di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50  milioni
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 27
 
     Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 54:
      1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni  di
euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo
complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro
per impresa»;
      2) al comma 2, le parole «al di  sotto  del  massimale  di  1,8
milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti:  «al  di
sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Gli  aiuti  non
possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000  euro  per
ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura
o di 290.000 euro per impresa operante nel settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli; l'aiuto  puo'  essere  concesso  sotto
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di  pagamento  o
in altre forme  come  anticipi  rimborsabili,  garanzie,  prestiti  e
partecipazioni, a condizione che il valore nominale  totale  di  tali
misure non superi il massimale di 345.000 euro  o  290.000  euro  per
impresa;  tutti  i  valori  utilizzati  devono  essere  al  lordo  di
qualsiasi imposta o altro onere.»;
      4) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti
concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo  e
rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono  presi  in
considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e'
stato superato.»;
    b) all'articolo 60-bis:
      1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «12 milioni di euro»;
      2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.  Gli  aiuti
concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo  e
rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono  presi  in
considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e'
superato».
  2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, e' abrogato.
                               Art. 28
 
             Misure di contrasto alle frodi nel settore
              delle agevolazioni fiscali ed economiche
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 121, comma 1:
      1) alla lettera a),  le  parole  «con  facolta'  di  successiva
cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti:  «cedibile  dai
medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari  finanziari»  sono
inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione»;
      2) alla lettera b) le parole  «,  con  facolta'  di  successiva
cessione» sono soppresse e dopo le  parole  «gli  altri  intermediari
finanziari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  senza   facolta'   di
successiva cessione»;
      b)  all'articolo  122,  comma  1,   dopo   le   parole   «altri
intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta'
di successiva cessione».
  2. I  crediti  che  alla  data  del  7  febbraio  2022  sono  stati
precedentemente oggetto di una  delle  opzioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  121  del  decreto-legge  n.  34   del   2020,   ovvero
dell'opzione di  cui  al  comma  1  dell'articolo  122  del  medesimo
decreto-legge  n.   34   del   2020,   possono   costituire   oggetto
esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,  compresi
gli istituti di credito e  gli  altri  intermediari  finanziari,  nei
termini ivi previsti.
  3. Sono nulli:
    a)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del  decreto-legge  n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  a),  del  presente
articolo;
    b)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del  decreto-legge  n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  b),  del  presente
articolo;
    c)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui al comma 2.
                               Art. 29
 
        Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  2023,  al  fine  di   incentivare   gli
investimenti pubblici, nonche' al fine di far  fronte  alle  ricadute
economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento   e
dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus
COVID-19, in relazione alle procedure di  affidamento  dei  contratti
pubblici, i cui bandi o avvisi con cui  si  indice  la  procedura  di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi  o  di  avvisi,  qualora  l'invio  degli
inviti a presentare le offerte sia  effettuato  successivamente  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le
seguenti disposizioni:
    a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali,
delle clausole di revisione dei prezzi  previste  dall'articolo  106,
comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e  dal  terzo
periodo del medesimo comma 1;
    b) per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga  all'articolo
106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n.
50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da
costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla
stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori
al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto
dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In  tal  caso  si
procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari
all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di  cui
al comma 7.
  2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il  Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  definisce  la
metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei  materiali
di costruzione di cui alla lettera b)  del  comma  1,  anche  per  le
finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Entro il  31  marzo  e  il  30  settembre  di
ciascun anno, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili procede alla determinazione con  proprio  decreto,  sulla
base  delle  elaborazioni  effettuate  dall'Istituto   nazionale   di
statistica, delle  variazioni  percentuali  dei  singoli  prezzi  dei
materiali  da  costruzione  piu'  significativi  relative  a  ciascun
semestre.
  3. La compensazione di cui al comma 1, lettera  b)  e'  determinata
applicando la percentuale di variazione  che  eccede  il  cinque  per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati  nelle
lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto  di
cui al comma 2, secondo periodo,  e  nelle  quantita'  accertate  dal
direttore dei lavori.
  4. A  pena  di  decadenza,  l'appaltatore  presenta  alla  stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,  lettera
b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui  al  comma  2,
secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori
della stazione appaltante  verifica  l'eventuale  effettiva  maggiore
onerosita' subita  dall'esecutore,  e  da  quest'ultimo  provata  con
adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle
variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei
materiali da costruzione pagato  dall'esecutore,  rispetto  a  quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.  Il
direttore dei lavori verifica altresi' che  l'esecuzione  dei  lavori
sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma.
Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad
una variazione percentuale inferiore a quella riportata  nel  decreto
di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,  la  compensazione   e'
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per
la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all'80
per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  dall'esecutore  una
maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale  superiore
a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   e'
riconosciuta nel limite massimo pari alla  variazione  riportata  nel
decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola  parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80  per  cento  di
detta eccedenza.
  5.  Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati
nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
  6. La compensazione non e' soggetta al  ribasso  d'asta  ed  e'  al
netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
  7. Per le finalita' di cui al  comma  1,  lettera  b),  si  possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per  imprevisti,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro  economico
di ogni intervento, in misura  non  inferiore  all'1  per  cento  del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le  somme  relative  agli
impegni contrattuali gia' assunti,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo   stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.
Possono altresi' essere utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla
base delle norme vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad
altri interventi ultimati di competenza  dei  soggetti  aggiudicatori
per i quali siano stati eseguiti i relativi  collaudi  ed  emanati  i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
  8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse  di  cui  al
comma 7 del presente articolo e limitatamente  alle  opere  pubbliche
finanziate, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla  copertura
degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione  di  cui
alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento
delle risorse annualmente  disponibili  e  che  costituiscono  limite
massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76
del 2020 stabilisce, altresi', le modalita' di accesso al  fondo  per
le finalita' di cui al presente comma.
  9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2026
a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei  finanziamenti
statali relativi  a  interventi  di  spesa  in  conto  capitale,  con
esclusione di quelle relative al PNRR  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
al programma React-EU, di  cui  al  regolamento  (UE)  2020/2221  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23  dicembre  2020,  al  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.  101,  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate  al  Fondo  di  cui  all'articolo   7,   comma   1,   del
decreto-legge n. 76 del 2020.
  10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  n.
76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno  2022  e
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024,  interamente
destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera  b),  per  le
opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  al  Fondo  di
parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
  11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni  intervento,  nelle
more della determinazione dei prezzari  regionali  secondo  le  linee
guida di cui al comma 12, le stazioni  appaltanti,  per  i  contratti
relativi a lavori, possono, ai fini della  determinazione  del  costo
dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.  50,  incrementare  ovvero  ridurre  le  risultanze  dei  prezzari
regionali di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  23,  in  ragione
degli  esiti  delle  rilevazioni,  effettuate  dal  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili su  base  semestrale  ai
sensi del comma 2 del presente articolo.
  12.  Al  fine  di  assicurare  l'omogeneita'  della  formazione   e
dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo0 23, comma 7, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato, entro  il  30
aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  nonche'  previa
intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  approvate
apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.
  13. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  all'articolo
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
inserito, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  fini  dell'accesso  al
Fondo, i giustificativi da allegare  alle  istanze  di  compensazione
consistono unicamente  nelle  analisi  sull'incidenza  dei  materiali
presenti all'interno di lavorazioni  complesse,  da  richiedere  agli
appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».
                               Art. 30
 
           Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione
                 dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola
 
  1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero  2),  primo  periodo,
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in  classe,
dopo una  sospensione  delle  attivita'  educative  e  didattiche  in
presenza a causa dell'accertamento di casi di positivita' al COVID-19
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2),  e  c),
numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni  in
autosorveglianza  ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   7-bis,   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  senza  aver  effettuato  un  test
antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito  negativo  puo'  essere
controllata mediante l'applicazione  mobile  per  la  verifica  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo  9,  comma  10,
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione
mobile di cui al  primo  periodo  e'  tecnicamente  adeguata  per  il
conseguimento delle finalita' del presente comma.
  2. La misura relativa all'esecuzione gratuita  di  test  antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui  all'articolo
5 del decreto-legge 7 gennaio 2022,  n.  1,  si  applica  anche  alla
popolazione  scolastica  delle  scuole   primarie.   Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del
citato decreto-legge e' incrementata di  19,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.
                               Art. 31
 
Commissario straordinario per  le  celebrazioni  del  Giubileo  della
  Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma
 
  1. All'articolo  1,  comma  421,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, le parole «ai  sensi  dell'articolo  11  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,»  e  le  parole  «del  Governo»  sono
soppresse.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

                               Art. 32
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli  da  1  a  5,  7,  comma  2,
lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma
5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di  euro
per l'anno 2024, 144,46 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  136,16
milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di  euro  per  l'anno
2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:
    a) quanto a 1.200 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da
16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  gia'  nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle  entrate  che,  a  tal  fine,   provvede   ad   effettuare   il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
    b) quanto a  329  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  commi
30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del  2021,  convertito,  con
modificazioni, dalla n. 106 del 2021, gia' nella disponibilita' della
contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a
tal  fine,  provvede  ad  effettuare  il  corrispondente   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato;
    c) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  486,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
    d) quanto a 27,22 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  13-duodecies
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
    e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni
di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno  2025,  55
milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui
a decorrere dall'anno 2029,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge  30
dicembre 2021, n. 234;
    f) quanto a 54,86  milioni  di  euro  per  l'anno  2026  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    g) quanto a  5,19  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  mediante
utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;
    h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e  26,3  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2024  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e  18,  comma
1.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                               Art. 33
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico
 
                                  Garavaglia, Ministro del turismo
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili
 
                                  Patuanelli,     Ministro      delle
                                  politiche  agricole  alimentari   e
                                  forestali
 
                                  Bianchi, Ministro dell'istruzione
 
                                  Colao, Ministro  per  l'innovazione
                                  tecnologica   e   la    transizione
                                  digitale
 
                                  Speranza, Ministro della salute
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Franceschini,    Ministro     della
                                  cultura
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato I all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di
integrazione salariale
 
+-------------------------------------------------------------------+
|Turismo                                                            |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)                           |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e      |
|79.90)                                                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|Ristorazione                                                       |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)             |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)          |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco|
|56.29)                                                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)    |
+-------------------------------------------------------------------+
|- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)         |
+-------------------------------------------------------------------+
|Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)         |
+-------------------------------------------------------------------+
|Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)                       |
+-------------------------------------------------------------------+
|Attivita' ricreative                                               |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco     |
|93.29.1)                                                           |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)                   |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Altre attivita' di intrattenimento e divertimento (sale bingo)  |
|(codici ateco 93.29.9)                                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|Altre attivita'                                                    |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e  |
|altre attivita' di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici   |
|ateco 49.31 e 49.39.09)                                            |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)        |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti     |
|parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco     |
|49.39.01)                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Attivita' dei servizi radio per radio taxi (codici ateco        |
|52.21.90)                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
| - Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)                              |
+-------------------------------------------------------------------+
|- Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo e per |
|vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)                                |
+-------------------------------------------------------------------+
|- Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco  |
|52.23.00)                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
|- Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di        |
|programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)                       |
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|- Attivita' di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) |
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|- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)      |
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