HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4/2/2022
DPCM 04/02/2022, recante individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti - COVID-19
(GU n.31 del 7-2-2022)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: sanità / salute

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

4 febbraio 2022

Individuazione delle specifiche tecniche per  trattare  in  modalita'
digitale  le   certificazioni   di   esenzione   dalla   vaccinazione
anti-COVID-19. (22A00988)
(GU n.31 del 7-2-2022)

Capo I
Parte generale

 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
              IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE
 
                                  e
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m), q) e r),  e  comma
3, e 118 della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», convertito con modificazioni dalla  legge
17 giugno  2021,  n.  87  che  all'art.  9  reca  disposizioni  sulle
«certificazioni verdi COVID-19»  e,  in  particolare,  l'art.  9-bis,
comma 3, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della  salute,  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, siano individuate le specifiche tecniche per  trattare  in
modalita' digitale le certificazioni di esenzione dalla  vaccinazione
anti-COVID-19,  al  fine  di  consentirne   la   verifica   digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse
contenute;
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» (SSN);
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
  Visto il decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  6,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni
urgenti per  il  recupero  degli  introiti  contributivi  in  materia
previdenziale», e in particolare  l'art.  2,  recante  «Scambio  dati
attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»;
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,  il  comma
9;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art.  50,  recante
la «Disponibilita' dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni»,  che
prevede  la   formazione,   la   raccolta,   la   conservazione,   la
disponibilita'  e   l'accessibilita'   dei   dati   delle   pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione, l'art.  64,  relativo  al  «Sistema  pubblico  per  la
gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso  ai  servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che  istituisce  il
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), e l'art. 64-bis,  recante  «Accesso  telematico  ai
servizi della pubblica  amministrazione»,  che  istituisce  un  unico
punto di accesso per tutti i servizi digitali  attraverso  l'app  IO,
erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale  di
PagoPA S.p.a.;
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria  e
di  competitivita'  economica»,  e,  in  particolare,  il  comma  15,
concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e  delle
finanze della Tessera  sanitaria  su  supporto  Carta  nazionale  dei
servizi (TS-CNS);
  Visto l'art. 12, recante «Fascicolo sanitario elettronico e sistemi
di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del
Paese»;
  Visto il  decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  31  luglio   2017,   n.   119,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di
malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione
di farmaci»;
  Visto  l'art.  6,  recante  «Sistema  di  allerta  COVID-19»,   del
decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante  «Misure  urgenti  per  la
funzionalita' dei  sistemi  di  intercettazioni  di  conversazioni  e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti  in  materia  di  ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile,  amministrativa  e  contabile  e  misure
urgenti per l'introduzione del  sistema  di  allerta  COVID-19»,  che
istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta COVID-19;
  Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, che prevedono l'adozione del piano strategico  nazionale  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2  e  ne
disciplinano la relativa attuazione;
  Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del  2020,
che consente, in via sperimentale,  la  somministrazione  di  vaccini
nelle farmacie aperte al pubblico;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,   recante
«Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   contenimento   e
prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi
informativi funzionali all'implementazione del piano  strategico  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»  e
successive modificazioni, e in particolare  gli  articoli  3-ter,  4,
4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies;
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che  all'art.
34, comma 9-quater, prevede l'esecuzione gratuita di test  antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'art.  9,
comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
somministrati nelle farmacie di cui all'art.  1,  commi  418  e  419,
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  ovvero  nelle  strutture
sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1,
del  decreto-legge  23  luglio  2021,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i  soggetti
che  non  possono  ricevere  o  completare   la   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  105  del
2021, e secondo i criteri definiti con circolare del  Ministro  della
salute;
  Visto  l'art.  42,  recante  «Implementazione   della   Piattaforma
nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19», del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione  e  snellimento  delle   procedure»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108  che  disciplina  il
sistema  di  realizzazione  della   Piattaforma   nazionale-DGC   per
l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n.  127,  convertito  con
modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione COVID-19  e  il  rafforzamento  del  sistema  di
screening», che prevede che le disposizioni in materia di  estensione
dell'ambito di  applicazione  delle  certificazioni  verdi  COVID-19,
introdotte dallo stesso, non si applicano ai  soggetti  esenti  dalla
campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea  certificazione   medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute;
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
prorogato lo stato di emergenza,  dichiarato  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al 31 marzo 2022;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»;
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
Serie generale, 16  ottobre  2013,  n.  243,  recante  «Modalita'  di
consegna, da  parte  delle  aziende  sanitarie,  dei  referti  medici
tramite  web,  posta  elettronica  certificata  e   altre   modalita'
digitali,  nonche'  di  effettuazione  del  pagamento  online   delle
prestazioni erogate, ai sensi  dell'art.  6,  comma  2,  lettera  d),
numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015, n. 178, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana,  Serie  generale,  11  novembre  2015,  n.  263,
recante   «Disciplina   di   attuazione   del   Fascicolo   sanitario
elettronico, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni»;
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  17  settembre  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, 5 novembre 2018, n. 257, che  disciplina  il  funzionamento
presso il Ministero della salute dell'Anagrafe nazionale vaccini;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il  Ministero  della  salute,  3  giugno  2020,  recante
«Modalita'  tecniche  per  il  coinvolgimento  del  Sistema   tessera
sanitaria  ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  di   prevenzione
nell'ambito delle misure di  sanita'  pubblica  legate  all'emergenza
COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale, 8 giugno  2020,  n.  144,  che  prevede  le
funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria  per  le
finalita' di cui al citato art. 6 del decreto-legge 30  aprile  2020,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,  n.
70;
  Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2,  emanata  dal  Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, 15 febbraio 2021, n. 38, che  dispone  l'utilizzazione  del
Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati tra
gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti
SARS-CoV-2;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  12  marzo   2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del  Piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni
da  SARS-CoV-2  costituito  dal  documento   recante   «Elementi   di
preparazione della  strategia  vaccinale»,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche'  dal  documento  recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52  "Misure  urgenti  per  la
graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel  rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"» e successive modifiche e integrazioni;
  Vista la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto
2021 relativa alle «Certificazioni di  esenzione  dalla  vaccinazione
anti-COVID-19», pubblicata sul portale  istituzionale  del  Ministero
della  salute,  che  individua  le  condizioni  cliniche  documentate
necessarie ad ottenere l'esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
e le modalita' di rilascio delle certificazioni  di  esenzione  dalla
vaccinazione anti-COVID-19 in formato cartaceo;
  Vista la circolare del Ministero della salute n. 35444 del 5 agosto
2021 relativa  alla  «Certificazione  di  esenzione  temporanea  alla
vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che  hanno  partecipato  alla
sperimentazione COVITAR»;
  Vista la circolare del Ministero  della  salute  n.  43366  del  25
settembre  2021  relativa  alla  «Proroga   della   validita'   delle
certificazioni di esenzione alla vaccinazione  anti-COVID-19»  al  30
novembre 2021, in cui e' precisato che non e'  «necessario  un  nuovo
rilascio delle certificazioni gia' emesse, salvo i  casi  in  cui  le
stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a
quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile  (es.
motivazione clinica della esenzione)»;
  Vista la circolare del Ministero  della  salute  n.  53922  del  25
novembre  2021  relativa  alla   «Proroga   della   validita'   delle
certificazioni    di     esenzione     alla     vaccinazione     anti
SARS-CoV-2/COVID-19» al 31 dicembre 2021;
  Vista la circolare del Ministero  della  salute  n.  59069  del  23
dicembre  2021,  relativa  alla  «Proroga   della   validita'   delle
certificazioni       di       esenzione       alla       vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19» al 31 gennaio 2022;
  Ritenuto che  per  l'emissione  delle  certificazioni  digitali  di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e per la loro acquisizione
e  verifica  digitale  possa   essere   utilizzata   la   Piattaforma
nazionale-DGC opportunamente alimentata per il  tramite  del  Sistema
TS;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso con provvedimento del 27 gennaio 2022, n. 18;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «Piattaforma nazionale digital green certificate  (Piattaforma
nazionale-DGC)», di seguito PN-DGC,  per  l'emissione  e  validazione
delle  certificazioni  verdi  COVID-19,  interoperabili   a   livello
europeo, e  delle  certificazioni  di  esenzione  dalla  vaccinazione
anti-COVID-19: sistema informativo nazionale di cui agli  articoli  9
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con  modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e 42 del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n.  108,  per  il  rilascio,  la   verifica   e   l'accettazione   di
certificazioni verdi COVID-19 e di certificazioni di esenzione  dalla
vaccinazione anti-COVID-19;
    b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo  stato  di
avvenuta   guarigione   dall'infezione    da    SARS-CoV-2,    ovvero
l'effettuazione  di  un  test  molecolare  o  antigenico  rapido  con
risultato negativo  al  virus  SARS-CoV-2,  di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
    c) «vaccinazione»:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2  effettuate
nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2,  di  cui  all'art.   9
decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
    d)    «certificazione    di    esenzione    dalla    vaccinazione
anti-COVID-19»: la certificazione rilasciata, a titolo gratuito,  dai
medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e  degli  enti
dei servizi sanitari regionali, dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta dell'assistito,  dai  medici  USMAF  o  dai
medici SASN, che operano nell'ambito della campagna  di  vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 nazionale, nei casi in  cui  la  vaccinazione  stessa
venga omessa o differita per la  presenza  di  specifiche  condizioni
cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente  o
temporanea.
    e) «codice a  barre  bidimensionale  (QR  code)»:  strumento  per
memorizzare e rappresentare, in  un  formato  visivo  leggibile  solo
meccanicamente,   le   informazioni   necessarie    per    verificare
l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle  certificazioni  di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
    f) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art.  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    g) «Sistema TS»: il sistema informativo di  cui  e'  titolare  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
    h) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto  Carta  nazionale  dei
servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326;
    i) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra
i  FSE,  istituita  ai  sensi  del  comma  15-ter  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  221,  e  realizzata  a  cura  del
Ministero dell'economia e delle finanze;
    j) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che  richiede
l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:
«qualcosa di conosciuto», come una password o un  PIN;  «qualcosa  di
posseduto», come  una  smart  card  oppure  un  token  crittografico;
«qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona»;
    k) «sigillo elettronico»,  dati  in  forma  elettronica,  acclusi
oppure connessi tramite associazione logica ad altri  dati  in  forma
elettronica per garantire l'origine e l'integrita' di questi ultimi;
    l) «sigillo elettronico avanzato»,  un  sigillo  elettronico  che
soddisfa i requisiti previsti  all'art.  36  del  regolamento  UE  n.
2014/910;
    m) «sigillo  elettronico  qualificato»,  un  sigillo  elettronico
avanzato creato da un dispositivo per  la  creazione  di  un  sigillo
elettronico qualificato e basato su un  certificato  qualificato  per
sigilli elettronici;
    n)  «SASN»:  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
31 luglio 1980, n. 620;
    o) «USMAF»: gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
del Ministero della  salute,  che  svolgono  attivita'  di  vigilanza
transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie
di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;
    p)  «assistito»:  il  soggetto  che  ha  diritto   all'assistenza
sanitaria;
    q) «MMG/PLS»: i medici di  medicina  generale  e  i  pediatri  di
libera scelta, convenzionati con il SSN;
    r) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o  privata
autorizzata o accreditata con il SSN;
    s)  «verificatore»:  soggetto   deputato   al   controllo   delle
certificazioni verdi COVID-19 e  delle  certificazioni  di  esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19;
    t)  «identificativo   univoco»:   codice   alfanumerico   univoco
attribuito  automaticamente  dalla  PN-DGC  alle  certificazioni   di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, non identificativo  della
tipologia di certificazione;
    u) «Codice univoco esenzione vaccinale (CUEV)»: codice rilasciato
dal Sistema  TS  in  fase  di  generazione  della  certificazione  di
esenzione   dalla   vaccinazione   anti-COVID-19    che    identifica
univocamente la certificazione nel Sistema TS;
    v) «App Immuni»:  applicazione  mobile  per  il  contact  tracing
digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,
convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
    w) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso  telematico
di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
                               Art. 2
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le  disposizioni
di cui all'art. 9-bis, comma 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
le  specifiche  tecniche  per  trattare  in  modalita'  digitale   le
certificazioni  di  esenzione  dalla  vaccinazione  anti-COVID-19   e
consentirne la verifica digitale.
                               Art. 3
 
Dati riportati nelle certificazioni di esenzione  dalla  vaccinazione
  anti-COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC
 
  1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19,
rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano  nella  sezione
che include il QR code i  seguenti  dati  generali  presentati  nelle
stesse modalita' grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:
    a) cognome e nome;
    b) data di nascita;
    c)  identificativo  univoco  della  certificazione  digitale   di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
    e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:
    d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
    e)  la  dicitura:  «Soggetto  esente  dalla   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2/COVID-19.»;
    f) la data di inizio validita' della certificazione;
    g) la  data  di  fine  di  validita'  della  certificazione,  ove
prevista;
    h)  il  codice  fiscale  del  medico   che   ha   rilasciato   la
certificazione;
    i) il codice univoco esenzione  vaccinale  (CUEV)  assegnato  dal
Sistema TS;
    j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.
  2. I dati trattati, per la corretta gestione  e  generazione  delle
certificazioni di esenzione dalla  vaccinazione  anti-COVID-19  dalla
Piattaforma  nazionale-DGC,  sono  indicati  nell'Allegato   A,   che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  3. Il medico  che  emette  la  certificazione  di  esenzione  dalla
vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in
formato cartaceo o  digitale,  identificata  con  il  codice  univoco
(CUEV), riportante i dati di cui al comma 1 del presente  articolo  e
la  motivazione  che  giustifica   l'esenzione   dalla   vaccinazione
anti-COVID-19, secondo le modalita' riportate nell'Allegato C.
Capo II
Caratteristiche e modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC per le Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

                               Art. 4
 
Funzioni  e  servizi   della   Piattaforma   nazionale-DGC   per   le
  certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19
 
  1. La  piattaforma  nazionale-DGC  rende  disponibili,  oltre  alle
funzioni  e  servizi  descritti  nell'allegato  B  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, le funzioni e i
servizi descritti nell'Allegato B al presente decreto, relativi a:
    a) raccolta e  gestione  delle  informazioni  necessarie  per  la
generazione e la  revoca  della  validita'  delle  certificazioni  di
esenzione   dalla   vaccinazione   anti-COVID-19,    attraverso    le
funzionalita' del Sistema TS;
    b) generazione e cessazione della validita' delle  certificazioni
di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
    c) messa a disposizione delle certificazioni di  esenzione  dalla
vaccinazione anti-COVID-19 ai soggetti intestatari delle stesse;
    d) verifica delle certificazioni di esenzione dalla  vaccinazione
anti-COVID-19;
    e)  messa  a  disposizione  dei  dati  trattati   per   finalita'
epidemiologiche;
    f) messa a  disposizione  dei  dati  trattati  per  finalita'  di
monitoraggio sulla correttezza, veridicita'  e  congruita'  dei  dati
medesimi.
                               Art. 5
 
Servizi per la  generazione  e  la  revoca  delle  certificazioni  di
  esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19
 
  1.  La  piattaforma  nazionale-DGC  viene  alimentata,   attraverso
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C,
con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di
cui all'Allegato A, e genera le medesime certificazioni di  esenzione
secondo le regole e le modalita' descritte nell'Allegato B.
  2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al  comma
1 dai medici  di  medicina  generale  e  pediatri  di  libera  scelta
dell'assistito nonche' dai seguenti medici operativi  nella  campagna
di vaccinazione anti-COVID-19:
    a) medici vaccinatori  delle  strutture  sanitarie,  pubbliche  e
private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali;
    b) medici USMAF e medici SASN,
  e consente la stampa ovvero l'invio tramite  posta  elettronica  di
dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al
comma  3,  complete  della  motivazione  clinica  dell'esenzione,  da
fornire su richiesta all'interessato.
  3. Al momento della trasmissione dei dati di cui  al  comma  2,  il
Sistema TS attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV).
  4. Dalla data di efficacia del presente decreto, le  certificazioni
di  esenzione  dalla  vaccinazione  anti-COVID-19   sono   rilasciate
esclusivamente  in  modalita'  digitale.  Entro  venti  giorni  dalla
predetta data, le  certificazioni  di  esenzione  dalla  vaccinazione
anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalita' cartacea  ai  sensi
delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalita'
digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato
al medico certificatore. Decorso tale  termine,  cessa  la  validita'
delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalita'
cartacea.
  5.  La  generazione  delle  certificazioni   di   esenzione   dalla
vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in  cui  la  vaccinazione
stessa venga  omessa  o  differita  per  la  presenza  di  specifiche
condizioni cliniche documentate, che la  controindichino  in  maniera
permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero
della   salute   citate   in   premessa   ed   eventuali   successivi
aggiornamenti.
  6. Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione
di esenzione dalla  vaccinazione  anti-COVID-19  non  sono  riportate
nella  certificazione  digitale,  ma  sono  indicate   in   fase   di
alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal  comma  2  per
finalita'  epidemiologiche  e  di  monitoraggio  sulla   correttezza,
veridicita' e congruita' dei dati.
  7.  La  Piattaforma   nazionale-DGC   genera   una   revoca   delle
certificazioni  di   esenzione   dalla   vaccinazione   anti-COVID-19
eventualmente gia' rilasciate e ancora in corso di validita', secondo
le modalita' descritte all'art. 8, commi  5  e  6,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e nei  casi  ivi
previsti.
  8. Qualora uno dei soggetti di cui al comma  2  accerti  il  venire
meno della specifica condizione clinica riportata  sul  documento  di
cui all'art. 3, comma 3, che  ha  giustificato  il  rilascio  di  una
certificazione di esenzione dalla vaccinazione  anti-COVID-19  ancora
in corso di validita', ne dispone la revoca tramite apposita funzione
del Sistema TS, inserendo la data di fine  validita'  e  la  relativa
motivazione.
                               Art. 6
 
Accesso ai dati delle certificazioni di esenzione dalla  vaccinazione
                            anti-COVID-19
 
  1. Per garantire, a fini di sanita' pubblica, nell'ambito del piano
nazionale di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19,  il  monitoraggio
delle  esenzioni  dalla  vaccinazione  anti-COVID-19   rilasciate   e
l'elaborazione di  indicatori  epidemiologici  a  livello  nazionale,
regionale e aziendale, nonche' per lo svolgimento  delle  funzioni  e
dei compiti amministrativi concernenti la raccolta e  lo  scambio  di
informazioni con gli organismi  comunitari  ed  internazionali  e  la
redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e delle  altre
relazioni o rapporti di carattere  nazionale,  le  competenti  unita'
organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria  e
della  Direzione  generale  della   digitalizzazione,   del   sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero  della  salute
hanno  accesso   ai   dati   delle   esenzioni   dalla   vaccinazione
anti-COVID-19  registrati  nel  Sistema  TS,  in   forma   aggregata,
attraverso idonea reportistica.
  2. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle  anagrafi  regionali
vaccinali  con  le  mancate  vaccinazioni,  nonche'   per   finalita'
epidemiologiche  e  di  verifica  della  correttezza,  congruita'   e
veridicita' dei dati, il  Sistema  TS,  con  le  modalita'  riportate
nell'Allegato C, mette a disposizione delle regioni e delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano le informazioni su  base  individuale
relative alle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19  emesse  dai
medici  del  proprio  territorio  e  quelle  emesse,  per  i   propri
residenti, in una regione o in  una  provincia  autonoma  diversa  da
quella di residenza.
  3. Per la verifica della correttezza, congruita' e veridicita'  dei
dati   delle   certificazioni   di   esenzione   dalla   vaccinazione
anti-COVID-19, la Direzione generale della  prevenzione  sanitaria  e
della  Direzione  generale  della   digitalizzazione,   del   sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero  della  salute
accedono  ai  dati,  su  base  individuale,  delle  esenzioni   dalla
vaccinazione anti-COVID-19, attraverso una funzione di interrogazione
puntuale che il Sistema TS mette a disposizione del  Ministero  della
salute, secondo le modalita' previste  nell'allegato  C  al  presente
decreto.
                               Art. 7
 
Struttura  dell'identificativo  univoco   delle   certificazioni   di
  esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e  del  codice  a  barre
  interoperabile
 
  1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione  anti-COVID-19
sono identificate attraverso un codice  univoco  alfanumerico  munito
delle caratteristiche  descritte  nell'Allegato  B,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.
  2. Ai fini della verifica di autenticita', integrita'  e  validita'
delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di
cui all'art. 9, e'  prevista  l'apposizione  di  un  codice  a  barre
bidimensionale (QR  code),  generato  con  le  caratteristiche  e  le
modalita' descritte nell'Allegato B.
                               Art. 8
 
Messa a disposizione dei dati delle certificazioni di esenzione dalla
  vaccinazione anti-COVID-19 al fascicolo sanitario elettronico
 
  1.  L'INI,  attraverso  l'interoperabilita'  con   la   Piattaforma
nazionale-DGC, secondo le modalita'  descritte  nell'Allegato  B  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021,
garantisce la messa a disposizione agli indici dei  sistemi  FSE  dei
metadati  delle  certificazioni  di  esenzione   dalla   vaccinazione
anti-COVID-19.
  2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione  dei
metadati  comunicando   all'INI,   oltre   ai   dati   identificativi
dell'assistito, gli estremi  dei  metadati  della  certificazione  di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 da gestire.
                               Art. 9
 
Messa  a  disposizione  agli  interessati  delle  certificazioni   di
  esenzione   dalla   vaccinazione   anti-COVID-19   generate   dalla
  Piattaforma nazionale-DGC
 
  1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19,
generate ai sensi  dell'art.  5,  sono  messe  a  disposizione  degli
interessati, ai sensi dell'art. 42, comma  2,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le
modalita' definite nell'allegato E del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:
    a) portale della Piattaforma nazionale-DGC,  cui  si  accede  sia
attraverso identita' digitale sia con autenticazione a piu' fattori;
    b) Fascicolo sanitario elettronico;
    c) App Immuni;
    d) App IO;
    e) Sistema TS, per il tramite dei soggetti di  cui  all'art.  11,
comma 1, lettera e) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 giugno, nonche' di cui all'art. 5, comma 2, del  presente
decreto.
  2. Le modalita' di accesso alle certificazioni di  esenzione  dalla
vaccinazione anti-COVID-19 sono quelle descritte nell'Allegato E  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno  2021
che prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il
rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.
  3. Tutti gli strumenti digitali del  presente  articolo  permettono
all'interessato  di   consultare,   visualizzare   e   scaricare   le
certificazioni anche in  formato  stampabile,  secondo  le  modalita'
descritte  nell'Allegato  E  e  nell'Allegato  C  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
  4. L'esercente la responsabilita' genitoriale sull'assistito minore
di eta', nel momento in cui  la  certificazione  di  esenzione  dalla
vaccinazione anti-COVID-19 relativa al minore e' generata e  visibile
e scaricabile con le specifiche modalita' definite nell'Allegato E  e
nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 giugno 2021, riceve un codice univoco ai dati di contatto indicati
in occasione della richiesta della certificazione di esenzione.
                               Art. 10
 
Verifica  delle  certificazioni  di  esenzione   dalla   vaccinazione
  anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC e del rispetto
  dell'obbligo vaccinale
 
  1. La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19 e' effettuata con le stesse modalita' per  la  verifica
della  certificazioni  verdi  COVID-19,  stabilite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 17  giugno  2021,  mediante  la
lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di
controllare  l'autenticita',  la  validita'  e   l'integrita'   della
certificazione, e  di  conoscere  le  generalita'  dell'intestatario,
senza rendere visibili  le  informazioni  che  ne  hanno  determinato
l'emissione.
  2. In caso di possesso di una  certificazione  di  esenzione  dalla
vaccinazione  anti-COVID-19  in  corso  di  validita',  le  verifiche
effettuate con le modalita' automatizzate descritte negli Allegati  G
e H del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  17  giugno
2021 forniscono il  medesimo  esito  del  caso  di  possesso  di  una
certificazione verde COVID-19 in corso di validita'.
  3.  L'intestatario  della   certificazione   di   esenzione   dalla
vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica di cui  al  comma
1, dimostra, a  richiesta  dei  verificatori,  la  propria  identita'
personale mediante l'esibizione di un documento di identita'.
  4. L'attivita' di verifica delle certificazioni  non  comporta,  in
alcun caso, la  raccolta  dei  dati  dell'intestatario  in  qualunque
forma.
  5. In caso di possesso di una  certificazione  di  esenzione  dalla
vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validita',  le  verifiche  del
rispetto  dell'obbligo  vaccinale,  effettuate   con   le   modalita'
automatizzate descritte negli Allegati G, I, L e M  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,  forniscono  il
medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione.
                               Art. 11
 
Verifica  delle  certificazioni  di  esenzione   dalla   vaccinazione
  anti-COVID-19   emesse   dalla   Piattaforma   nazionale-DGC    per
  l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la  rilevazione
  di antigene SARS-CoV-2
 
  1. Nelle farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178 ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al
protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e' effettuata, solo  su  richiesta
dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva  verifica,
tramite il  Sistema  TS,  della  validita'  della  certificazione  di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19  esibita  dall'interessato
unitamente al relativo CUEV.
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Sistema  TS  rende
disponibile  le  funzionalita'  di  interrogazione  puntuale  per  la
verifica di sussistenza e validita' della certificazione di esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato.
  3. Tutti  i  soggetti  preposti  alla  verifica  di  sussistenza  e
validita'  della  certificazione  di  esenzione  dalla   vaccinazione
anti-COVID-19 devono essere appositamente  autorizzati  dal  titolare
della farmacia o dal responsabile della  struttura  sanitaria,  nella
qualita' di titolare del trattamento, ai sensi degli  articoli  29  e
32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.  2016/679  e  2-quaterdecies
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere  le
necessarie istruzioni in merito  al  trattamento  dei  dati  connesso
all'attivita'  di  verifica,   con   particolare   riferimento   alla
possibilita' di utilizzare tale funzionalita' esclusivamente  per  le
finalita' indicate nel presente articolo.
Capo III
Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza

                               Art. 12
 
Titolare e responsabile  del  trattamento  dei  dati  trattati  nella
  Piattaforma nazionale-DGC per le certificazioni di esenzione  dalla
  vaccinazione anti-COVID-19
 
  1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati
della    Piattaforma     nazionale-DGC     realizzata,     attraverso
l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla societa'  Sogei
S.p.a.  nell'ambito  della  vigente  convenzione  fra  il   Ministero
dell'economia e delle finanze e la predetta societa' Sogei S.p.a. per
la medesima infrastruttura.
  2. Il Ministero  della  salute  fornisce  direttamente  alla  Sogei
S.p.a.  indicazioni  per  la  progettazione,  l'implementazione,   la
gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC anche per  le
certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.
  3. Il Ministero della salute designa il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e la  societa'  Sogei  S.p.a.  quali  responsabili  del
trattamento dei dati di cui al comma 1.
  4. Il Ministero della salute  designa  la  societa'  PagoPA  S.p.a.
quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite  l'app
IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni
di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.
                               Art. 13
 
  Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa
 
  1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione  anti-COVID-19
e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono  conservati  fino
al termine di validita' delle certificazioni  medesime.  I  dati  che
hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono
cancellati dal Sistema TS, alla scadenza della stessa, ove  prevista,
ovvero alla cessazione della vigenza delle  norme  in  materia  delle
certificazioni verdi COVID-19, salvo che gli stessi siano  utilizzati
per  altri  trattamenti,  disciplinati   da   apposite   disposizioni
normative, che prevedono un tempo di conservazione piu' ampio.
  2. L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dagli  articoli
15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 2016/679,  secondo  le  modalita'
indicate nell'ambito  delle  informazioni  rese  all'interessato,  ai
sensi degli articoli 13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.  2016/679,
mediante pubblicazione sul sito  istituzionale  del  Ministero  della
salute e attraverso gli strumenti digitali  di  cui  all'art.  8  del
presente decreto.
  3.  In  ragione  della  necessita'  di  assicurare  l'esattezza   e
l'aggiornamento dei dati trattati  ai  sensi  del  presente  decreto,
l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art.
16 del regolamento (UE) n. 2016/679 attraverso  il  servizio  di  cui
all'art. 12, comma 2, lettera a),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 giugno  2021,  con  garanzia  di  riscontro
entro un termine congruo rispetto alla validita' della certificazione
rilasciata all'interessato.
                               Art. 14
 
                         Misure di sicurezza
 
  1. Il trattamento dei dati e' effettuato  adottando  le  misure  di
sicurezza, tecniche ed organizzative,  per  la  protezione  dei  dati
stessi e contro la falsificazione delle certificazioni  di  esenzione
dalla  vaccinazione  anti-COVID-19,  descritte  nell'Allegato  F  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
Capo IV
Aggiornamenti delle specifiche tecniche

                               Art. 15
 
Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle  specifiche  tecniche
                    delle funzioni e dei servizi
 
  1.  Gli  aggiornamenti  alle  specifiche  tecniche  relative   alle
funzioni e ai servizi di cui al presente decreto,  che  non  incidano
sui tipi  di  dati  trattati  e  sulle  operazioni  eseguibili,  sono
pubblicati in apposite sezioni  dei  siti  web  del  Ministero  della
salute,  del  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Sistema  TS  del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Ove necessario e  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  le
specifiche  tecniche  e  gli  allegati  al  presente   decreto   sono
aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali.
Capo V
Disposizioni finali

                               Art. 16
 
                        Copertura finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.
  2. Tutte  le  attivita'  relative  agli  sviluppi  tecnologici  del
Sistema  TS  e  della  Piattaforma   nazionale-DGC   sono   sostenute
nell'ambito della  vigente  convenzione  fra  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato,  l'Agenzia  delle  entrate  e  Sogei
S.p.a., del 23 dicembre 2009, e dei  relativi  accordi  convenzionali
attuativi.
  Il presente decreto e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  ha
efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
    Roma, 4 febbraio 2022
 
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei ministri
                               Draghi
 
                      Il Ministro della salute
                              Speranza
 
              Il Ministro dell'innovazione tecnologica
                    e della transizione digitale
                                Colao
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Franco
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 236
 
                               ______
 
Avvertenza:
    Gli  allegati  al  suddetto  decreto  sono  pubblicati  sul  sito
istituzionale del  Ministero  della  salute  al  seguente  indirizzo:
https://www.salute.gov.it/
 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici