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decreto, 31/12/2021
Dec. del min. della trans. ecol., recante Def. dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro tempor. per le misure di aiuto di Stato ..
(GU n.57 del 9-3-2022)
decreto
Materia: sanità / salute

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 31 dicembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del fondo per
il sostegno delle societa' di gestione degli impianti di riciclo  dei
rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19.
(22A01515)
(GU n.57 del 9-3-2022)

 
               IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
 
                           di concerto con
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  che  ne  ha
definito le funzioni;
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
  Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come  modificata
dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 30 maggio 2018;
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche  alla  Parte  IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme  in  materia
ambientale;
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
  Visto, in particolare, l'art. 6-ter del citato decreto-legge n.  73
del 2021, che istituisce, nello stato  di  previsione  del  Ministero
della transizione ecologica, un  fondo  di  3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di  assicurare  il  sostegno
delle societa' di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che,
nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con
difficolta' a operare nonostante la crisi del  sistema  generata  dal
calo della domanda di materiale riciclato;
  Visto il comma 2 dell'art. 6-ter del citato decreto-legge n. 73 del
2021, che  demanda  a  un  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
la definizione dei  criteri  e  delle  modalita'  di  attuazione  del
predetto fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
Covid-19,  di  cui  alla  comunicazione   C(2020)1863   final   della
Commissione del 19 marzo 2020;
  Vista la comunicazione C(2020)1863 della Commissione del  19  marzo
2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale  emergenza  del  Covid-19  e,  in
particolare, la sezione 3.1 recante aiuti sotto forma di  sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
  Visto il regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria;
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,  in  particolare,
l'art. 19, comma 5, che  stabilisce  che  «le  amministrazioni  dello
Stato, cui sono attribuiti per legge  fondi  o  interventi  pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale  interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo
analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  svolgono  la
propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni»;
  Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni  e  modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  125   e   seguenti   recanti
disposizioni  in  merito  agli  obblighi   di   pubblicazione   delle
agevolazioni ricevute;
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto l'art. 53 del decreto-legge n. 34 del 2020,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  che,  in  deroga
all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  consente
ai  soggetti  beneficiari  di  aiuti  non  rimborsati,  di   cui   e'
obbligatorio  il  recupero  in  esecuzione  di  una  decisione  della
Commissione  europea,  in  ragione  delle  straordinarie   condizioni
determinate dall'epidemia  di  Covid-19,  di  ricevere  nuovi  aiuti,
previsti da atti legislativi o  amministrativi  adottati,  a  livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella  vigenza  della
comunicazione  della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020,   C
(2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e
non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino  alla  data
dell'erogazione;
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176   e,   in
particolare, l'art. 10-bis,  che  dispone  che  «I  contributi  e  le
indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale  a  seguito
dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  diversi  da   quelli
esistenti prima della  medesima  emergenza,  da  chiunque  erogati  e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione,  nonche'
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
  Visto il regolamento UE  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla  protezione
dei dati);
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  di  demandare  a  un   ente   strumentale
dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al  contributo,  per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del contributo;
  Vista  la  convenzione  del  25  marzo  2021  sottoscritta  tra  il
Ministero  della  transizione  ecologica  -  Direzione  generale  per
l'economia circolare e l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  registrata
con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerata la necessita' di adottare  il  presente  decreto  nelle
more  della   decisione   della   Commissione   europea   concernente
l'approvazione del relativo  regime  di  aiuti,  fermo  restando  che
l'efficacia dello stesso e' subordinata a detta approvazione;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                   Oggetto e dotazione finanziaria
 
  1. Il presente decreto  definisce  le  modalita'  e  i  criteri  di
attuazione del Fondo di  cui  all'art.  6-ter  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio  2021,  n.  106,  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della transizione ecologica e finalizzato  a  sostenere  le
societa' di gestione degli  impianti  di  riciclo  dei  rifiuti  che,
nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con
difficolta' a operare nonostante la crisi del  sistema  generata  dal
calo della domanda di materiale riciclato.
  2. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto  sono
destinate le risorse iscritte su apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  della  transizione  ecologica,  con   una
dotazione pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e
2022.
                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni:
    a) «decreto-legge»: il  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
    b) «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica;
    c)  «procedura  informatica»:  il  sistema  telematico   per   la
presentazione  delle  domande   di   accesso   all'agevolazione   per
l'erogazione della  stessa,  disponibile  presso  l'apposita  sezione
dedicata presente sul sito internet del Ministero;
    d) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863  final  del
19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale
la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita'  con  il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    e) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti  di  Stato  istituito
dall'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017
a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del  regolamento
n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del  direttore  generale  per
gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;
    f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    g) «Ricavi»: i ricavi e i compensi di cui all'art. 85,  comma  1,
lettere a) e b) del TUIR.
                               Art. 3
 
                        Soggetti beneficiari
 
  1.  Possono  presentare  domanda  di  concessione  del   contributo
straordinario a valere sul Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  2,  le
societa' di gestione degli impianti di  selezione  e  di  riciclo  di
rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e  che,  alla  data  di
presentazione  della  domanda,  siano  in  possesso   dei   seguenti,
ulteriori requisiti:
    a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle
imprese e attive;
    b)  dimostrino,  con  la  dichiarazione  dei   redditi   relativa
all'ultimo periodo di imposta, l'ultimo bilancio depositato presso il
registro delle imprese e una situazione  patrimoniale  e  finanziaria
aggiornata, di aver continuato a  operare  nonostante  la  crisi  del
sistema generata dal calo della domanda  di  materiale  riciclato  in
conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;
    c) abbiano registrato una riduzione  dell'ammontare  dei  ricavi,
nelle misure previste dal successivo art. 4;
    d) risultino iscritte all'assicurazione generale  obbligatoria  o
alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995, n. 335;
    e) non siano  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
non sussistano nei loro confronti le cause di  divieto,  decadenza  o
sospensione di cui all'art. 67 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159;
    f) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano  soggetti  a
procedure concorsuali con finalita' liquidatoria.
  2. Non possono, in  ogni  caso,  essere  ammessi  al  contributo  i
soggetti che, alla  data  del  31  dicembre  2019,  si  trovavano  in
condizioni tali da  risultare  impresa  in  difficolta',  cosi'  come
individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE)  n.  651/2014,
fatta  eccezione  per  le  microimprese   e   le   piccole   imprese,
classificate tali ai sensi dell'allegato I del  medesimo  regolamento
(UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni  di  cui  al
presente decreto anche se gia' in difficolta' alla predetta data  del
31 dicembre  2019,  ferma  restando,  in  ogni  caso,  la  condizione
prevista alla lettera f) del  comma  1,  e  purche'  le  imprese  non
abbiano  ricevuto  aiuti  per  il  salvataggio   o   aiuti   per   la
ristrutturazione.
                               Art. 4
 
        Determinazione e misura del contributo straordinario
 
  1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa  in  forma
di  contributo  in  conto  esercizio,  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie disponibili di cui all'art. 1, comma 2,  e  ai  sensi  di
quanto previsto dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo.
  2. Il contributo e' concedibile fino al 20% (venti per cento) della
riduzione  dell'ammontare  dei   ricavi   registrata   dal   soggetto
richiedente  nell'esercizio  2020  rispetto  al  valore  dei   ricavi
relativo all'esercizio 2019, e non puo' comunque risultare  superiore
alla misura prevista dal regolamento UE 1407/2013  della  Commissione
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis».
  3.  Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni
concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della
dotazione finanziaria di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente
decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in
proporzione  all'importo  dell'agevolazione   spettante   a   ciascun
soggetto istante. Tutti  i  soggetti  ammissibili  alle  agevolazioni
concorrono al riparto, senza alcuna  priorita'  connessa  al  momento
della presentazione della domanda.
                               Art. 5
 
                 Modalita' di accesso ai contributi
 
  1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i
soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda,  ai  sensi
del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica.
  2. Ciascun soggetto istante puo' presentare  una  sola  domanda  di
ammissione all'agevolazione.
  3. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale  per  l'economia  circolare   del   Ministero,   a   seguito
dell'approvazione del presente decreto  da  parte  della  Commissione
europea di cui all'art. 16, comma 3. Con  il  medesimo  provvedimento
sono resi  disponibili  lo  schema  in  base  al  quale  deve  essere
presentata la domanda di  ammissione  alle  agevolazioni,  unitamente
all'ulteriore documentazione utile  allo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria da parte del Ministero.
  4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato
camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale  e'
stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
                               Art. 6
 
                         Soggetto attuatore
 
  1. L'attivita' istruttoria di cui al presente decreto e' svolta dal
Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del  25  marzo
2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art.  19,  comma
5,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a.- Invitalia.
                               Art. 7
 
                   Concessione delle agevolazioni
 
  1. Trascorso il termine finale per la presentazione  delle  domande
di  accesso  alle  agevolazioni,  il  Ministero,  tramite   l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia, verifica la completezza e  la  regolarita'  della
domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di
ammissibilita' sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  dal  soggetto
istante e il rispetto del massimale di aiuti previsto  dalla  sezione
3.1. del quadro temporaneo.
  2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione
a corredo dell'istanza, il Ministero procede  alla  trasmissione  dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
  3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono   positivamente,   il   Ministero,   sulla   base    delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione
concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma  2,
tenendo conto  dell'eventuale  riparto,  procede  alla  registrazione
dell'aiuto individuale sul RNA e  adotta  uno  o  piu'  provvedimenti
cumulativi  di  concessione  delle  agevolazioni  con   decreto   del
direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare  sul  sito
web del Ministero (http://www.mite.gov.it), fermi, in ogni caso,  gli
obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli  26
e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Le comunicazioni inerenti al procedimento  di  cui  al  presente
decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta
elettronica certificata (PEC).
                               Art. 8
 
                               Cumulo
 
  1. Il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con altri
aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1. del
quadro temporaneo e in generale dal citato regolamento UE 1407/2013.
                               Art. 9
 
                      Erogazione del contributo
 
  1. Il contributo e' erogato dal Ministero,  previa  verifica  della
vigenza della regolarita'  contributiva  del  soggetto  beneficiario,
tramite l'acquisizione  d'ufficio,  ai  sensi  dell'art.  44-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
documento  unico  di   regolarita'   contributiva   (DURC),   nonche'
dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita'  nell'ambito  delle
attivita' di verifica di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  provvede
all'erogazione  secondo  le  modalita'  e  i  tempi  previsti   dalle
procedure  per  l'attivazione  dell'intervento  sostitutivo  di   cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero  a  segnalare
l'inadempimento  alle  amministrazioni  competenti   secondo   quanto
previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
                               Art. 10
 
       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
 
  1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:
    a) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero ai sensi dell'art. 11, anche mediante sopralluoghi,  al
fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' oggetto di
concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti
dal presente decreto;
    b) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  o  dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia allo scopo di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
valutazione degli effetti dei benefici concessi.
                               Art. 11
 
                              Controlli
 
  1. Il Ministero, successivamente  all'erogazione  dell'agevolazione
spettante, procede allo  svolgimento  dei  controlli  previsti  dalle
disposizioni  nazionali  al  fine  di  verificare,  su  un   campione
significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di atto  notorio  rilasciate  dai  medesimi
soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione.  Nel  caso
di esito negativo dei controlli, il  Ministero  procede  alla  revoca
delle agevolazioni.
  2. A tal fine, il Ministero puo' effettuare accertamenti  d'ufficio
anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli  archivi
e dei pubblici  registri  utili  alla  verifica  degli  stati,  delle
qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le  dichiarazioni   sostitutive
presentate  dai  soggetti   beneficiari   durante   il   procedimento
amministrativo disciplinato dal presente decreto.
                               Art. 12
 
                               Revoche
 
  1.  Il  contributo  concesso  e'  revocato,   ferme   restando   le
disposizioni  vigenti  per   le   responsabilita'   penali   per   le
dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
    a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di
ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti  irregolare
la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al  soggetto
beneficiario e non sanabili;
    b) risultino  false  o  non  conformi  le  dichiarazioni  rese  e
sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
    c) il soggetto beneficiario non  adempia  agli  obblighi  di  cui
all'art. 10;
    d)  il  soggetto  beneficiario  non  consenta  le  attivita'   di
controllo di cui all'art. 11;
    e) sia riscontrato il superamento  dei  limiti  di  cumulo  delle
agevolazioni di cui all'art. 8.
  2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la
revoca, totale o  parziale,  del  contributo  e,  anche  mediante  il
soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate,  anche
con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  fatte  salve  le  ulteriori
sanzioni previste dalla normativa vigente.
  3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono  versate  su  un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per  restare
acquisite all'erario.
                               Art. 13
 
     Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario
 
  1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione delle  agevolazioni  ricevute  ai  sensi  del  presente
decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125  e
seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini,  i  soggetti
beneficiari  sono  tenuti  a  rilasciare  la  dichiarazione  prevista
dall'art. 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124  del  2017
nella nota integrativa del  bilancio  oppure,  ove  non  tenuti  alla
redazione della nota integrativa, sul proprio  sito  Internet  o,  in
mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di  categoria  di
appartenenza.
                               Art. 14
 
                   Trattamento dei dati personali
 
  1. Il Ministero assicura che i  dati  personali  di  cui  entra  in
possesso  a  seguito  dell'attuazione  del  presente  decreto   siano
trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196
e del regolamento (UE) 2016/679.
                               Art. 15
 
                       Invarianza della spesa
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
di cui all'art. 1, comma 2,  del  presente  decreto,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi  dell'art.
6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a.-  Invitalia  si  provvede  esclusivamente
nell'ambito  della  convenzione  del  25  marzo  2021,  citata  nelle
premesse, stipulata ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  123  e  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
                               Art. 16
 
                         Disposizioni finali
 
  1.  Il  Ministero  garantisce,  ai  sensi  dell'art.   18-ter   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento  degli  obblighi  di
comunicazione sulla piattaforma telematica  «Incentivi.gov.it»  delle
informazioni relative alla misura agevolativa di cui al decreto.
  2. Con il provvedimento di cui all'art. 5,  comma  3,  e'  definito
l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente
decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge  11  novembre
2011, n. 180.
  3. La concessione delle agevolazioni di  cui  al  presente  decreto
resta  subordinata  all'approvazione  da  parte   della   Commissione
europea, all'esito della notifica da parte  del  Ministero  ai  sensi
dell'art. 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 31 dicembre 2021
 
                                                  Il Ministro        
                                          della transizione ecologica
                                                   Cingolani         
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Franco

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 56

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