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legge, 4/3/2022
L.4 marzo 2022, n.18, di conv., con mod., del d.l.7/01/22, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
(GU n.56 del 8-3-2022)
legge
Materia: sanitą / salute

LEGGE 4 marzo 2022, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7  gennaio
2022, n. 1,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli
istituti della formazione superiore. (22G00027)
(GU n.56 del 8-3-2022)
  Vigente al: 9-3-2022  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,  recante  misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei  luoghi  di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n.  5,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 4 marzo 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Speranza, Ministro della salute
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1

Testo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2022), coordinato con la legge di
conversione 4 marzo 2022, n. 18 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale
alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli
istituti della formazione superiore.». (22A01546)
(GU n.56 del 8-3-2022)
  Vigente al: 8-3-2022  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
Estensione dell'obbligo vaccinale per la  prevenzione  dell'infezione
                            da SARS-CoV-2
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  dopo  l'articolo
4-ter sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-quater (Estensione  dell'obbligo  di  vaccinazione  per  la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2  agli  ((ultracinquantenni))
). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e
fino al 15 giugno 2022, al fine di  tutelare  la  salute  pubblica  e
mantenere adeguate  condizioni  di  sicurezza  nell'erogazione  delle
prestazioni  di  cura  e  assistenza,  l'obbligo  vaccinale  per   la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo  3-ter,
si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri  dell'Unione
europea  residenti  nel  territorio  dello  Stato,   nonche'   ((agli
stranieri)) di cui agli articoli 34 e  35  del  ((testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il  cinquantesimo  anno  di
eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
  2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in  caso  di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del  Ministero
della  salute  in  materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione   anti
SARS-CoV-2; in  tali  casi  la  vaccinazione  puo'  essere  omessa  o
differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento  della
vaccinazione fino alla prima data utile  prevista  sulla  base  delle
circolari del Ministero della salute.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro  che
compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a quella di
entrata in vigore della presente disposizione, fermo il  termine  del
15 giugno 2022, di cui al comma 1.
  Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali
e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro). - 1. A  decorrere  dal  15
febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e
2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo  vaccinale  di  cui
all'articolo 4-quater ((del  presente  decreto)),  per  l'accesso  ai
luoghi  di  lavoro  nell'ambito  del  territorio  nazionale,   devono
possedere e sono tenuti a  esibire  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma
2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.
  2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies  del
decreto-legge n. 52 del 2021, i  datori  di  lavoro  privati  di  cui
all'articolo 9-septies  del  decreto-legge  n.  52  del  2021  ((e  i
responsabili)) della sicurezza  delle  strutture  in  cui  si  svolge
l'attivita'   giudiziaria   di   cui   all'articolo   9-sexies    del
decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per  i
soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di  cui  all'articolo
4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei  rispettivi
luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui al comma 1 ((del  presente  articolo))  sono  effettuate  con  le
modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52
del 2021.
  3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19  di
cui al comma 1  da  parte  dei  soggetti  sottoposti  all'obbligo  di
vaccinazione di  cui  all'articolo  4-quater  che  svolgono  la  loro
attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei  luoghi  di  lavoro  e'
effettuata dai soggetti di cui al comma  2,  nonche'  dai  rispettivi
datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)).
  4. I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui  comunichino
di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di  cui
al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell'accesso
ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori  nei  luoghi   di   lavoro,   sono   considerati   assenti
ingiustificati, senza conseguenze disciplinari  e  con  diritto  alla
conservazione del rapporto di lavoro, fino alla  presentazione  della
predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo  periodo,  non
sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominati. Per le imprese,  fino  al  15  giugno  2022,  si  applica
l'articolo 9-septies, comma 7, del decreto-legge n. 52 del 2021.
  5. E' vietato l'accesso ((dei soggetti))  di  cui  al  comma  1  ai
luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto  comma
1.
  6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  5  e'
sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione
amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma
da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze  disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
  7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita,  il
datore di lavoro adibisce i soggetti di  cui  all'articolo  4-quater,
comma  2,  a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della
retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2.
  8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies,  commi  8  e
8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso  di  inosservanza
dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei  seguenti
casi:
    a) soggetti che alla  data  del  1°  febbraio  2022  non  abbiano
iniziato il ciclo vaccinale primario;
    b) soggetti che a decorrere dal  1°  febbraio  2022  non  abbiano
effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario  nel
rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del
Ministero della salute;
    c) soggetti che a decorrere dal  1°  febbraio  2022  non  abbiano
effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi  COVID-19
previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87.
  2. La sanzione di cui al comma  1  si  applica  anche  in  caso  di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter.
  3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi
stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute  per  il  tramite
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede,  sulla  base
degli  elenchi  dei  soggetti  inadempienti   all'obbligo   vaccinale
periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero,  anche
acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria  sui
soggetti assistiti dal Servizio  Sanitario  Nazionale  vaccinati  per
COVID-19, nonche'  su  quelli  per  cui  non  risultano  vaccinazioni
comunicate dal Ministero della salute  al  medesimo  sistema  e,  ove
disponibili, sui soggetti che risultano  esenti  dalla  vaccinazione.
Per la finalita'  di  cui  al  presente  comma,  il  Sistema  Tessera
Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle  informazioni  su  base
individuale inerenti alle somministrazioni,  acquisite  dall'Anagrafe
Nazionale  Vaccini  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5-ter,   del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche'  al  trattamento  dei  dati
relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalita' definite con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
  4.  Il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione, comunica ai soggetti  inadempienti  l'avvio  del
procedimento  sanzionatorio  e  indica  ai  destinatari  il   termine
perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per   comunicare
all'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo
vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva
impossibilita'. Entro il medesimo  termine,  gli  stessi  destinatari
danno notizia  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell'avvenuta
presentazione di tale comunicazione.
  5. L'Azienda sanitaria locale competente per  territorio  trasmette
all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  nel  termine  perentorio  di
dieci giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  dei  destinatari
prevista  al  comma   4,   previo   eventuale   contraddittorio   con
l'interessato,   un'attestazione    relativa    alla    insussistenza
dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di  cui  al
comma 4.
  6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in  cui  l'Azienda
sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo
vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma  4,
provvede, in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24
novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, ((entro)) centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di  un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano,  in
quanto   compatibili,   le   disposizioni   dell'articolo   30    del
decreto-legge   31   maggio   2010,   n.   78,   convertito((,    con
modificazioni,)) dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  7. In caso di opposizione alla sanzione  contenuta  nell'avviso  di
cui al comma 6 resta ferma  la  competenza  del  Giudice  di  Pace  e
l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
  8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente  versate  a
cura ((dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)) ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
((Fondo per le emergenze  nazionali))  di  cui  all'articolo  44  del
((codice della protezione civile, di cui al)) decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27.».
                               Art. 2
 
Estensione dell'obbligo vaccinale  al  personale  delle  universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
                 e degli istituti tecnici superiori
 
  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Dal  1°
febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione  dell'infezione
da SARS-CoV-2 di cui  al  comma  1  si  applica  al  personale  delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e  coreutica  e  degli  istituti  tecnici  superiori((,  nonche'   al
personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale))»;
    b) al comma 2:
      1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte  le
seguenti: «e del comma 1-bis»;
      2) al secondo periodo, dopo le parole «comma  1,  lettera  a),»
sono inserite le seguenti: «((e al comma 1-bis) e))»;
    c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere  dal
15 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  15  giugno
2022»;
    d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari»  sono
sostituite dalle seguenti:  «,  degli  istituti  penitenziari,  delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori».
                            ((Art. 2-bis
 
Durata   delle   certificazioni   verdi    COVID-19    di    avvenuta
  somministrazione della dose di  richiamo  della  vaccinazione  anti
  SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19.
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «la  certificazione
verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima
somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la  certificazione
verde   COVID-19   ha   validita'   a   far   data   dalla   medesima
somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»;
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
      «4-bis.  A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi
accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno
dalla somministrazione della prima dose  di  vaccino  e'  rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha  validita'  di  sei  mesi  a  decorrere  dall'avvenuta
guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi  accertati
positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della  relativa  dose  di  richiamo  e'  rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta  guarigione  senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo».))
                            ((Art. 2-ter
 
       Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza
 
  1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74, e' inserito il seguente:
   
  «7-quater.   Le   disposizioni    di    cui    al    comma    7-bis
sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione
avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale
primario».))
                           ((Art. 2-quater
 
Coordinamento con le regole di altri Paesi  per  la  circolazione  in
                         sicurezza in Italia
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
      «9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso
di un certificato, rilasciato dalle  competenti  autorita'  sanitarie
estere, di  avvenuta  guarigione  o  di  avvenuta  vaccinazione  anti
SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente
in Italia, nel caso in cui siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dal
completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  anti   SARS-CoV-2   o
dall'avvenuta guarigione dal COVID-19,  e'  consentito  l'accesso  ai
servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  nel  territorio  nazionale
sussiste  l'obbligo  di  possedere  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a),
b)  e  c-bis),  cosiddetto  «  green  pass   rafforzato   »,   previa
effettuazione di  test  antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito
negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera  c),  avente
validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o
di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al
primo periodo non e' obbligatoria  in  caso  di  avvenuta  guarigione
successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di
vaccinazioni con vaccini non  autorizzati  o  non  riconosciuti  come
equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita'  di  cui
al primo periodo e' consentito in ogni caso previa  effettuazione  di
test antigenico rapido o  molecolare  con  esito  negativo  al  virus
SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  di
quarantotto  ore  dall'esecuzione,  se  antigenico   rapido,   o   di
settantadue ore, se molecolare.
      9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di
cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti
servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo  comma  9-bis.  Le  verifiche  delle  certificazioni   verdi
COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma
10. Nelle more della modifica del menzionato decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  sono  autorizzati  gli  interventi  di
adeguamento necessari a consentire le verifiche»;
    b) all'articolo 13:
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola:  «8-ter»  sono
inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»;
      2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:  «due  violazioni
delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter
dell'articolo 9 e».))
                               Art. 3
 
     Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 9-bis:
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente  ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi  COVID-19,  di
cui  all'articolo  9,  comma  2,  l'accesso  ai  seguenti  servizi  e
attivita', nell'ambito del territorio nazionale:
        a) servizi alla persona;
        b) pubblici uffici, servizi postali,  bancari  e  finanziari,
attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il
soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie  della  persona,
individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta  del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  dello
sviluppo economico  e  ((per  la  pubblica  amministrazione)),  entro
quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione;
        c)  colloqui  visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e   gli
internati, all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e
minori.
      1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e  c),
si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione  di  cui  al  comma
1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla  data  di
efficacia del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui alla medesima  lettera,  se  diversa.  Le  verifiche  ((volte  ad
accertare)) che l'accesso ai servizi, alle attivita' e agli uffici di
cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui  al
medesimo comma sono  effettuate  dai  relativi  titolari,  gestori  o
responsabili ai sensi del comma 4.»;
      2) al comma 3, le parole «al comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
        b) all'articolo 9-sexies:
        1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici  popolari»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche'  ai  difensori,  ai  consulenti,  ai
periti   e   agli   altri   ausiliari   del    magistrato    estranei
((all'amministrazione della giustizia))»;
        2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti  del
processo.»;
        3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza
del difensore  con  seguente  al  mancato  possesso  o  alla  mancata
esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1  non
costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.»;
        c) all'articolo 9-septies,  il  comma  7  e'  sostituito  dal
seguente: «7.  Nelle  imprese,  dopo  il  quinto  giorno  di  assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto  di
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque  per  un  periodo  non
superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto ter
mine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con  diritto
alla conservazione del posto di lavoro  per  il  lavoratore  sospeso.
((E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro
non appena il  lavoratore  entri  in  possesso  della  certificazione
necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia'  stipulato  un
contratto di lavoro per la sua sostituzione.))».
  2.  All'articolo  6  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di  San
Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Fino al ((31 marzo 2022)), ai soggetti di cui  al  comma  1
non  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e  all'articolo  1
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».
  ((2-bis. La procedura di emissione e trasmissione  del  certificato
di guarigione dal l'infezione  da  SARS-CoV-2  da  parte  del  medico
curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19  non
comporta alcun onere a carico del paziente.))
                            ((Art. 3-bis
 
Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto
                         scolastico dedicato
 
  1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' inserito il seguente:
  «Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari
e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione  fino  al  31  marzo
2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per  gli
spostamenti da e per le isole di cui all'allegato  A  alla  legge  28
dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e  lacustri,
per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta'  pari  o
superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria  e
secondaria di primo grado e di secondo grado, sono  consentiti  anche
ai soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19,
comprovante  l'effettuazione  di  un   test   antigenico   rapido   o
molecolare,  con  esito  negativo  al  virus   SARS-CoV-2,   di   cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di  quarantotto
ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue  ore,  se
molecolare.
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli  studenti  della
scuola primaria e  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado  sono
consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato  e  il
loro utilizzo, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  9-quater,
fermi restando l'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle  linee  guida
per il trasporto scolastico  dedicato,  di  cui  all'allegato  16  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021».))
                            ((Art. 3-ter
 
Disposizioni in materia di somministrazione di  cibi  e  bevande  nei
                      locali di intrattenimento
 
  1. A decorrere dal 10 marzo 2022, e' consentito il consumo di  cibi
e bevande nelle sale teatrali, da concerto  e  cinematografiche,  nei
locali  di  intrattenimento  e  di  musica  dal  vivo  e  in   quelli
assimilati,  nonche'  nei  luoghi  in  cui  si  svolgono   eventi   e
competizioni sportive.))
                           ((Art. 3-quater
 
Misure per garantire la  continuita'  delle  visite  nelle  strutture
  residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice.
 
  1. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
maggio  2021,  n.  76,  le  parole:  «possibilita'  di  visita»  sono
sostituite dalle seguenti: «continuita' delle visite».))
                         ((Art. 3-quinquies
 
Misure   concernenti   l'accesso   alle   strutture    sanitarie    e
                           sociosanitarie
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, e' sostituito dal seguente: «2. Agli accompagnatori dei  pazienti
in possesso del riconoscimento di  disabilita'  con  connotazione  di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, nonche' agli  accompagnatori  di  soggetti  affetti  da
Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi
o moderati, certificati, e' sempre  consentito  prestare  assistenza,
anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle
indicazioni del  direttore  sanitario  della  struttura,  purche'  in
possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9,  comma  1,
lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base».))
                           ((Art. 3-sexies
 
Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel
              sistema educativo, scolastico e formativo
 
  1. Ferma restando per il personale  scolastico  l'applicazione  del
regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nella  gestione  dei  contatti
stretti tra gli alunni a seguito della positivita'  all'infezione  da
SARS-CoV-2  nel  sistema  educativo,  scolastico  e  formativo,   ivi
compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i  centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano  le  seguenti
misure:
    a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65:
      1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e
gli alunni  presenti  nella  sezione  o  gruppo  classe,  l'attivita'
educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con  l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo
alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato
positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico
autosomministrato per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso  di  utilizzo  del
test antigenico  autosomministrato,  l'esito  negativo  e'  attestato
tramite autocertificazione;
      2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa
sezione o gruppo classe,  si  applica  alla  medesima  sezione  o  al
medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attivita' per la
durata di cinque giorni;
    b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
      1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli  alunni
presenti in classe,  l'attivita'  didattica  prosegue  per  tutti  in
presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti  e  degli  alunni  che
abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  successivo
alla data del l'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato
positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico
autosomministrato,   l'esito   negativo   e'   atte   stato   tramite
autocertificazione;
      2) con cinque o piu' casi  di  positivita'  accertati  tra  gli
alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di
avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  essere  guariti  da
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale
primario,  oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove
prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con  l'ultimo
soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro  che  posseggano
un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita'
didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo  dei  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni di eta' superiore a  sei  anni  fino  al  decimo  giorno
successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto
confermato  positivo  al  COVID-19,  su  richiesta  di   coloro   che
esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli  altri  alunni  si
applica la didattica digitale  integrata  per  la  durata  di  cinque
giorni;
    c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59,  nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione
e formazione professionale, di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
      1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti
in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza,  con
l'utilizzo di dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie  di
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al  decimo  giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato
positivo al COVID-19;
      2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli  alunni
presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di  avere
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di
centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica
prosegue in presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli
alunni  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per  coloro
che  posseggano   un'idonea   certificazione   di   esenzione   dalla
vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue  in   presenza,   con
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di
tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto  con  il  soggetto  confermato  positivo  al  COVID-19,   su
richiesta di coloro che esercitano  la  responsabilita'  genitoriale,
per  i  minori,  e  degli  alunni  di  rettamente   interessati,   se
maggiorenni. Per gli altri alunni si applica  la  didattica  digitale
integrata per la durata di cinque giorni.
  2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in  ogni
caso,  tenute  a  garantire  e  rendere  effettivo  il  principio  di
inclusione degli studenti con disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali, anche nelle ipotesi di sospensione  o  di  riorganizzazione
delle attivita' previste dal comma 1.  In  tali  casi,  su  richiesta
delle famiglie al dirigente  scolastico,  e'  comunque  garantita  ai
predetti studenti la possibilita' di svolgere attivita' didattica  in
presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa
richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),  lettera  b),
numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo,  ai
bambini e agli alunni  della  sezione,  gruppo  classe  o  classe  si
applica il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  all'articolo
1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con  esclusione
del l'obbligo di indossare i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia
applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si  applicano  la
quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui
cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2,  e  l'obbligo
di  indossare  per  i  successivi  cinque  giorni  i  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta'  superiore
a sei anni. La riammissione in  classe  dei  soggetti  in  regime  di
quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,  anche  in
centri privati a cio' abilitati.
  4. Nelle istituzioni e nelle scuole di  cui  al  presente  articolo
resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere  nei
locali  scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura
corporea superiore a 37,5°.
  5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la  sospensione
delle attivita' di cui al numero 2)  avviene  se  l'accertamento  del
quinto  caso  di  positivita'  si  verifica   entro   cinque   giorni
dall'accertamento del caso  precedente.  Per  le  scuole  primarie  e
secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione
e  formazione  professionale,  si  ricorre  alla  didattica  digitale
integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo,  e
lettera  c),  numero  2),   terzo   pe   riodo,   se   l'accertamento
rispettivamente del quinto e  del  secondo  caso  di  positivita'  si
verifica entro cinque giorni dall'accertamento del  caso  precedente.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19  non  e'
considerato il personale educativo e scolastico.
  6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di
cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e  lettera  c),
numero 2), primo periodo, puo' essere controllata  dalle  istituzioni
scolasti che mediante l'applicazione mobile  per  la  verifica  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo  9,  comma  10,
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione
mobile  di  cui  al  primo  periodo  e'  tecnicamente   adeguata   al
conseguimento delle  finalita'  del  presente  comma  e  puo'  essere
impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di  cui  al
primo periodo.
  7. Le misure gia' disposte ai sensi delle disposizioni  in  materia
di gestione dei casi di positivita' all'infezione da  SARS-CoV-2  nel
sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione
di quanto disposto dal presente articolo.))
                               Art. 4
 
                          (( (Soppresso) ))
 
                               Art. 5
 
Misure urgenti per il tracciamento  dei  contagi  da  COVID-19  nella
                       popolazione scolastica
 
  1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita'  di
tracciamento dei contagi da COVID-19  nell'ambito  della  popolazione
scolastica  delle  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo   grado,
((soggetta)) alla autosorveglianza ((di cui all'articolo 3-sexies del
presente decreto,)) mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo
9, comma 1, lettera d), del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sulla base di idonea prescrizione medica  rilasciata  dal  medico  di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie
di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, o le strutture sanitarie aderenti al protocollo  d'intesa  di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  23  luglio  2021,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, e'  autorizzata  a  favore  del  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19  ((e
per l'esecuzione della campagna vaccinale  nazionale))  la  spesa  di
92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ai sensi dell'((articolo)) 34, comma 9-quater, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106.
  2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie  ((dei
mancati  introiti))  derivanti  dall'applicazione  del  comma  1,  il
Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse
alle regioni e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
base dei dati disponibili ((nel Sistema)) Tessera Sanitaria,  secondo
le  medesime  modalita'  previste  dai  protocolli  d'intesa  di  cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  3. Alla compensazione degli effetti ((delle disposizioni del  comma
1)) in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a  42,505  milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
                            ((Art. 5-bis
 
                    Fondo per i ristori educativi
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare  alla
promozione di  iniziative  di  recupero  e  di  consolidamento  degli
apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da  parte
degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento  dovute
all'infezione da  SARS-CoV-2,  attraverso  attivita'  gratuite  extra
scolastiche, quali attivita' culturali, attivita' sportive, soggiorni
estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del
Fondo e' di 667.000 euro per l'anno 2022  e  di  1.333.000  euro  per
l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione  sono  definiti
le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000
euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'arricchimento  e
l'ampliamento   dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi
perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre  1997,  n.
440.))
                            ((Art. 5-ter
 
         Lavoro agile per genitori di figli con disabilita'
 
  1.  Fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti  privati
che hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  di  disabilita'  grave
riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  o  almeno
un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che  l'attivita'
lavorativa non richieda necessariamente  la  presenza  fisica,  hanno
diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile  anche
in assenza degli accordi  individuali,  fermo  restando  il  rispetto
degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a  23  della
legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2. Ferma restando l'applicazione della  disciplina  gia'  stabilita
dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1,
per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al
medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario  per  l'accesso  al
lavoro agile.))
                           ((Art. 5-quater
 
                             Abrogazioni
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, e' abrogato.))
                         ((Art. 5-quinquies
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.))
                               Art. 6
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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