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legge, 28/3/2022
L.28/03/2022, n. 25, con mod., del d.l. 27/01/2022, n. 4, recante misure urgenti in mat.di sostegno alle imprese e agli oper. econom., di lavoro, salute e serv. territor., connesse all'emer. Covid, nonchè per il conten.degli effetti degli aum.prezzi
(GU n.73 del 28-3-2022 - Suppl. Ordinario n.13)
legge
Materia: energia / energia elettrica

LEGGE 28 marzo 2022, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, recante  misure  urgenti  in  materia  di  sostegno  alle
imprese e agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi
territoriali, connesse all'emergenza  da  COVID-19,  nonche'  per  il
contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico. (22G00035)
(GU n.73 del 28-3-2022 - Suppl. Ordinario n. 13)
  Vigente al: 29-3-2022  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
    1. Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli  operatori  economici,  di
lavoro, salute e  servizi  territoriali,  connesse  all'emergenza  da
COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi  nel  settore  elettrico,  e'  convertito  in  legge  con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.
  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
delle disposizioni abrogate dal decreto-legge 25  febbraio  2022,  n.
13.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 marzo 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
                                   

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 21 del 27  gennaio  2022),  coordinato  con  la
legge  di  conversione  28  marzo  2022,  n.  25  (in  questo  stesso
Supplemento  ordinario),  recante:  «Misure  urgenti  in  materia  di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per
il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi  nel  settore
elettrico.». (22A02000)
(GU n.73 del 28-3-2022 - Suppl. Ordinario n. 13)
  Vigente al: 28-3-2022  
Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
COVID-19

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
 
                               Art. 1
 
             Misure di sostegno per le attivita' chiuse
 
  1. Il Fondo per il sostegno delle attivita'  economiche  chiuse  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
rifinanziato in misura pari a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2022
destinati alle attivita' che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto risultano chiuse  in  conseguenza  delle  misure  di
prevenzione  adottate  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge  24  dicembre   2021,   n.   221((,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio   2022,   n.   11)).   Per
l'attuazione della presente  disposizione  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2
del decreto-legge n. 73  del  2021,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2021.
  2.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale  o  la  sede
operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o
sospese ((fino al 31 marzo 2022)) ai sensi dell'articolo 6, comma  2,
del  decreto-legge  24  dicembre  2021  n.  221,  ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,)) sono sospesi:
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
    b) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  ((entro
il 16 ottobre 2022)). Non si fa luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di  euro  per

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