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Ordinanza del Ministero della Salute, 1/4/2022
Ordinanza del Min. della salute del 1 aprile 2022, recante " Adozione delle " linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico".
(GU n.78 del 2-4-2022)
Ordinanza del Ministero della Salute
Materia: sanità / salute

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 1 aprile 2022
Adozione delle «Linee guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 nel trasporto pubblico». (22A02205)
(GU n.78 del 2-4-2022)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
                           di concerto con
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione;
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione  delle  persone  durante  la  pandemia  di  COVID-19,  e
successive modificazioni;
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare,   l'art.   9-quater,   concernente    l'impiego    delle
certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto;
  Visto, altresi', l'art. 10-bis del citato decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52,  come  sostituito,  a  decorrere  dal  1°  aprile  2022,
dall'art. 3  del  decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  rubricato
«Disciplina del potere di ordinanza  del  Ministro  della  salute  in
materia di ingressi nel territorio nazionale e  per  la  adozione  di
linee guida e protocolli connessi  alla  pandemia  da  COVID-19»,  ai
sensi del quale: «1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile  2022
e fino al 31 dicembre 2022, in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato di emergenza e in relazione  all'andamento  epidemiologico,  il
Ministro della salute, con propria ordinanza: a) di  concerto  con  i
Ministri competenti per materia o d'intesa con  la  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, puo' adottare e  aggiornare  linee
guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in  sicurezza  dei
servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali; (...)»;
  Visto l'art. 10-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021,  n.
52, inserito, a  decorrere  dal  1°  aprile  2022,  dall'art.  5  del
decreto-legge 24  marzo  2022,  n.  24,  concernente  l'utilizzo  dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»;
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 agosto 2021, recante
«Adozione delle "Linee guida per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19  nel  trasporto  pubblico"»,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 1° settembre 2021, n. 209;
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  11  novembre  2021,
recante «Adozione del "Protocollo condiviso di  regolamentazione  per
il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del
trasporto e della logistica"», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 15 novembre 2021, n. 272;
  Visto il documento recante «Linee  guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione  del  COVID-19  nel  trasporto  pubblico»,  proposto   dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
  Preso atto del parere reso dal Comitato tecnico  scientifico  nella
seduta del 30 marzo 2022, nel quale, in merito al predetto documento,
si esprime  «un  complessivo  apprezzamento  per  il  documento,  che
declina,  in  maniera  rigorosa  e  chiara,   misure   che   appaiono
proporzionate all'obiettivo del contenimento dei rischi»;
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
nazionale e internazionale;
  Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente
alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza
del servizio  di  trasporto  pubblico,  al  fine  di  contrastare  il
diffondersi del contagio da Sars-Cov-2 e di  garantire  una  graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali;
  Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai  sensi  dell'art.  10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  come  sostituito
dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo  2022,  n.  24,  il  documento
recante «Linee guida per l'informazione agli utenti  e  le  modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del  COVID-19  nel
trasporto pubblico»;
 
                                Emana
                       la seguente ordinanza:
 
                               Art. 1
 
  1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi di
trasporto pubblico, gli stessi  devono  svolgersi  nel  rispetto  del
documento recante «Linee guida per l'informazione agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati  dal  Comitato
tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022,  che  costituisce
parte integrante della presente ordinanza.
                               Art. 2
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e  fino
al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di  legge
vigenti in materia.
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano.
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 1° aprile 2022
 
                                             Il Ministro della salute
                                                     Speranza        
Il Ministro delle infrastrutture
  e della mobilita' sostenibili  
           Giovannini           

Registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, registrazione n. 751
                                                             Allegato
 
Linee  guida  per  l'informazione  agli   utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del  COVID-19  nel
trasporto pubblico.
 
    In relazione alla cessazione dello  stato  di  emergenza  e  alla
percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale,  si  ritiene
di adottare le presenti linee guida che stabiliscono le modalita'  di
informazione agli utenti, nonche' le misure organizzative da  attuare
nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo
svolgimento nel superato contesto emergenziale da  pandemia  COVID-19
del servizio di trasporto pubblico,  indispensabile  per  l'esercizio
delle  funzioni  pubbliche   e   delle   attivita'   private,   nella
consapevolezza della necessita'  di  contemperare,  in  relazione  al
rientro  nell'ordinaria  attivita'  economico-sociale,   in   maniera
appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19.
 
Misure «di sistema».
    La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per  garantire:  a)  la
tenuta di comportamenti corretti; b) l'attuazione di corrette  misure
igieniche; c) la prevenzione di comportamenti che  possono  aumentare
il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione  in  ogni
contesto (stazioni ferroviarie,  metropolitane,  aeroporti,  stazioni
autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli a  informazione
mobile, e' un punto essenziale per comunicare  le  necessarie  regole
comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
    In particolare, ai sensi dell'art. 9-quater del decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n.  87,  come  modificato  dall'art.  6,  comma  5,  del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dal 1° aprile al 30  aprile  2022
e' consentito, sull'intero territorio  nazionale,  esclusivamente  ai
soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto  green   pass   base,
l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
      aeromobili  adibiti  a  servizi  commerciali  di  trasporto  di
persone;
      navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale,
ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi  nello
Stretto di Messina e di quelli impiegati nei  collegamenti  marittimi
da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
      treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri
di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
      autobus adibiti a servizi di trasporto di persone,  ad  offerta
indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
      autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
    Inoltre, ai sensi dell'art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, come inserito dall'art. 5  del  decreto-legge  24  marzo
2022, n. 24, dal 1° aprile 2022 fino al  30  aprile  2022,  e'  fatto
obbligo  di  indossare  i  dispositivi  di   protezione   delle   vie
respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso:
      a) ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
        aeromobili adibiti a  servizi  commerciali  di  trasporto  di
persone;
        navi   e   traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto
interregionale;
        treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto   ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita';
        autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
        autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
        mezzi impiegati nei servizi di trasporto  pubblico  locale  o
regionale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico non di  linea
quali taxi, ncc e natanti;
        mezzi di  trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
      b) a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con  la
chiusura delle cupole paravento, con finalita'  turistico-commerciale
e anche ove ubicate in comprensori sciistici.
    In aggiunta, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
      nelle stazioni o  nei  luoghi  di  acquisto  dei  biglietti  e'
opportuno installare punti  vendita  e  distributori  di  dispositivi
individuali di protezione di tipo FFP2;
      vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme  di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto,  sulla  necessita'  e  sul
corretto utilizzo negli spazi chiusi di  dispositivi  individuali  di
protezione di tipo FFP2;
      la sanificazione e l'igienizzazione dei locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi di lavoro  devono  riguardare  tutte  le  parti
frequentate  da  viaggiatori  e/o  lavoratori,  compresi  i   servizi
igienici, ed  essere  effettuate  con  le  modalita'  definite  dalle
specifiche circolari  del  Ministero  della  salute  e  dell'Istituto
superiore  di  sanita',  tra  le  quali  i  biocidi  ed   i   presidi
medici/chirurgici comunemente accettati (cfr. l'appendice al presente
allegato,   nonche'   il    rapporto    ISS-COVID-19    n.    12/2021
«Raccomandazioni ad interim  sulla  sanificazione  di  strutture  non
sanitarie  nell'attuale   emergenza   COVID-19:   ambienti/superfici.
Aggiornamento   del   Rapporto    ISS    COVID-19    n.    25/2020»).
L'igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno  una
volta  al  giorno  e  la  sanificazione  deve  essere  effettuata  in
relazione  alle  specifiche  realta'  aziendali  come   previsto   da
prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi;
      nelle   stazioni   ferroviarie,   nelle   autostazioni,   negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza  e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri;
      sulle metropolitane, sugli  autobus  e  su  tutti  i  mezzi  di
trasporto  pubblico  regionale  e  locale  devono  essere  installati
appositi dispenser per la distribuzione  di  soluzioni  idroalcoliche
per la frequente detersione delle mani;
      vanno adottati sistemi di informazione e di  divulgazione,  nei
luoghi  di  transito  dell'utenza,  relativi  al  corretto  uso   dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' ai  comportamenti  che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle  stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti  e  dei  luoghi  di  attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto  e  durante  il
trasporto medesimo;
      vanno adottate misure  organizzative  per  la  regolamentazione
degli  accessi  alle  principali  stazioni   e   autostazioni,   agli
aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti;
      va  realizzata,  ove  strutturalmente  possibile,   anche   con
specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi
di trasporto.
    Raccomandazioni per tutti gli utenti  dei  servizi  di  trasporto
pubblico:
      non  usare  il  trasporto  pubblico  se  si  hanno  sintomi  di
infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
      usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre dispositivi
di protezione individuale di tipo FFP2 negli spazi al chiuso;
      seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno  delle
stazioni o alle fermate evitando assembramenti;
      nel corso del  viaggio,  igienizzare  le  mani  ed  evitare  di
toccarsi il viso.
 
          Allegato tecnico - Singole modalita' di trasporto
 
                       Settore trasporto aereo
 
    Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali.
    In aggiunta alle misure «di sistema», e' necessario osservare  le
seguenti misure da parte dei gestori, degli  operatori  aeroportuali,
dei vettori e dei passeggeri:
      adottare   interventi   organizzativi   e   gestionali   e   di
contingentamento degli accessi al fine di:
        prevenire affollamenti  in  tutte  le  aree  e  in  tutte  le
operazioni aeroportuali;
        prevedere percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e
nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi  di
utenti in entrata e uscita;
        assicurare,   anche   tramite   segnaletica,   le   procedure
organizzative per ridurre i rischi  di  affollamento  nella  fase  di
ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna;
        consentire l'accesso nell'area sensibile  dell'aeroporto,  ad
eccezione del personale che presta la  propria  attivita'  lavorativa
nella predetta area, esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base;
        svolgere attivita' di igienizzazione e sanificazione in  ogni
area dell'infrastruttura, terminal e aeromobili, anche piu' volte  al
giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili,  con
specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere  toccate
dai passeggeri in circostanze ordinarie.  Tutti  i  gate  di  imbarco
devono essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli  impianti
di climatizzazione vanno gestiti con  procedure  e  tecniche  miranti
alla prevenzione della contaminazione batterica e virale.
 
    Misure da adottare a bordo degli aeromobili.
    In aggiunta alle misure «di sistema»:
      le operazioni di imbarco e di sbarco devono  avvenire  evitando
ogni assembramento;
      sia acquisita dal vettore al momento  dell'imbarco,  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base;
      al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, sia assunto
l'impegno  da  parte  dei  viaggiatori,  previa   indicazione   delle
conseguenze  giuridiche  e  delle  responsabilita'  derivanti   dalla
violazione di  detto  impegno,  di  comunicare  anche  al  vettore  e
all'autorita'  sanitaria  territoriale  competente  l'insorgenza   di
sintomatologia COVID-19 comparsa entro  cinque  giorni  dallo  sbarco
dall'aeromobile.
 
                    Settore marittimo e portuale
 
    Misure da adottare per il trasporto marittimo di passeggeri.
    In aggiunta alle misure «di sistema», nel settore  del  trasporto
marittimo  specifiche  previsioni  sono   dettate   in   materia   di
prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale  di  bordo  e  di
sanificazione degli ambienti della nave. In particolare, e'  prevista
l'adozione delle sottoelencate misure:
      consentire l'accesso nelle aree di  imbarco  esclusivamente  ai
soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
      assicurare i servizi di pulizia, ove necessario anche  mediante
l'utilizzo di macchinari specifici che permettono  di  realizzare  la
disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali,  quali
uffici, servizi igienici, biglietterie e magazzini;
      eseguire l'attivita' di  disinfezione  in  modo  appropriato  e
frequente sia a bordo (con modalita'  e  frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in  porto,  avendo  cura
che  le  operazioni  di  disinfezione   non   interferiscano   o   si
sovrappongano con l'attivita'  commerciale  dell'unita'.  Nei  locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico  le  superfici  toccate
frequentemente  come  pulsanti,  maniglie  o  tavolini.  Le   normali
attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di  lavoro
devono avvenire,  con  modalita'  appropriate  alla  tipologia  degli
stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l'uso di
prodotti messi  a  disposizione  dall'azienda  osservando  le  dovute
prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.);
      adottare  da  parte  delle  imprese  misure  organizzative  per
evitare ogni forma di affollamento e assembramento in tutte  le  fasi
della navigazione, incluse le operazioni di imbarco e sbarco.  Per  i
traghetti con  trasporto  di  autoveicoli  dovranno  essere  previste
misure  organizzative  e  di  contingentamento  per  evitare  che   i
passeggeri affollino le vie di accesso nella  fase  di  recupero  dei
veicoli al momento dello sbarco;
      fornire  a  cura  delle   imprese   indicazioni   e   opportuna
informativa tramite il proprio personale  o  mediante  display  delle
misure organizzative adottate.
 
    Misure da  adottare  per  la  gestione  di  terminal  passeggeri,
stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri.
    In aggiunta alle misure «di  sistema»,  al  fine  di  evitare  la
concentrazione   di   persone   nei   luoghi   soggetti   a   diffusa
frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e  le
banchine di imbarco/sbarco di passeggeri, sono indicate  le  seguenti
misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi  sia  a  cura  dei
terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti  di
gestione delle aree portuali in relazione al regime  giuridico  delle
aree stesse:
      predisposizione  di  un  apposito  piano   di   prevenzione   e
protezione, contenente l'analisi del rischio e le  misure  necessarie
alla  sua  mitigazione,  in  coerenza  con  le  vigenti  disposizioni
nazionali in materia di emergenza da COVID-19;
      corretta         gestione         delle          infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla  sosta/transito  di
passeggeri avendo cura di:
        consentire l'accesso nelle aree di imbarco esclusivamente  ai
soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
        informare l'utenza in  merito  ai  rischi  esistenti  e  alle
necessarie misure di prevenzione, come l'igiene periodica delle mani;
        evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito
attraverso il ricorso a forme di  contingentamento  e  programmazione
degli accessi;
        installare   un   adeguato   numero   di   distributori    di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
        programmare  un'appropriata  sanificazione  e  igienizzazione
degli ambienti nei quali transitano i passeggeri  e  delle  superfici
esposte al contatto, con particolare riguardo ai servizi igienici.
 
Settore del trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano,
  tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare,  costiero  e
  ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome
 
    In aggiunta alle misure  «di  sistema»,  e'  prevista  l'adozione
delle sottoelencate misure:
      il ricambio dell'aria nei mezzi adibiti al  trasporto  pubblico
locale ed extraurbano deve essere  costante,  predisponendo  in  modo
stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale;
      l'azienda  responsabile  del  servizio  di  trasporto   procede
all'igienizzazione, sanificazione e  disinfezione  dei  treni  e  dei
mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie in materia  oltre  che  delle  ordinanze  regionali  e  del
Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e  MIT  in
data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione  e  la  disinfezione
almeno una volta al giorno  e  la  sanificazione  in  relazione  alle
specifiche realta' aziendali come previsto dal citato protocollo.  Si
raccomanda un'ulteriore  operazione  di  pulizia  e  di  disinfezione
infragiornaliera per i mezzi a piu' elevata frequenza di  utilizzo  e
capacita' di trasporto;
      negli autobus e nei tram va prevista la salita da una  porta  e
la discesa dall'altra porta, ove possibile. Puo' essere utilizzata la
porta in prossimita' del conducente  nel  caso  in  cui  siano  stati
installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;
      vanno rispettati idonei tempi di  attesa  al  fine  di  evitare
contatto tra chi scende e chi sale;
      per i tram  di  vecchia  generazione  e'  possibile  l'apertura
permanente  dei  finestrini;  ove  possibile,  occorre  mantenere  in
esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.
    Tali  misure  sono  applicabili,  in  quanto  compatibili,   alle
metropolitane.  Inoltre,  nelle  stazioni  della   metropolitana   e'
necessario:
      prevedere differenti flussi di entrata e di uscita,  garantendo
ai  passeggeri  adeguata  informazione  per  l'individuazione   delle
banchine e dell'uscita;
      installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte  al  giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
 
       Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie)
 
    In aggiunta alle misure «di sistema», per il settore  funiviario,
ossia funivie, cabinovie e seggiovie, anche ubicate  nei  comprensori
sciistici, con finalita' turistico commerciale, trovano  applicazione
le seguenti misure minime di sicurezza:
      a bordo di tutti i sistemi di trasporto  o  veicoli  vigono  le
seguenti disposizioni:
        il dispositivo di protezione individuale di tipo FFP2  potra'
anche essere inserito in  strumenti  (come  fascia  scalda  collo  in
inverno) che ne facilitano l'utilizzabilita';
        disinfezione sistematica dei mezzi;
        l'accesso agli impianti deve avvenire in  modo  ordinato,  al
fine di evitare code e assembramenti di persone;
        i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la  fase
di trasporto dei  passeggeri,  devono  essere  areati,  mantenendo  i
finestrini aperti;
      nelle stazioni:
        deve essere organizzata la disposizione di tutti i  percorsi,
nonche' delle file d'attesa, in modo tale da evitare assembramenti;
        va eseguita la disinfezione sistematica dei locali;
        vanno  installati  dispenser  di  facile  accessibilita'  per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.
 
    Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato
 
    In aggiunta alle misure «di sistema», in relazione alla fruizione
dei servizi di trasporto ferroviario  di  tipo  Intercity,  Intercity
Notte e Alta Velocita' ed al fine di definire la  tracciabilita'  dei
contatti, sia assunto l'impegno  da  parte  dei  viaggiatori,  previa
indicazione delle  conseguenze  giuridiche  e  delle  responsabilita'
derivanti dalla violazione di detto impegno, di comunicare  anche  al
vettore   e   all'autorita'   sanitaria    territoriale    competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque  giorni
dalla conclusione del viaggio.
 
    Nelle principali stazioni vanno previste le seguenti azioni:
      garanzia della massima  accessibilita'  alle  stazioni  e  alle
banchine  per  ridurre  gli  affollamenti  sia  in  afflusso  che  in
deflusso;
      interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione  del
pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare  affollamenti
nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
      previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
      attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione  periodica  degli  spazi  comuni  delle  stazioni,  ivi
compresi i servizi igienici;
      installazione  di  dispenser  di  facile   accessibilita'   per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
      annunci di richiamo alle regole di evitare assembramenti  sulle
piattaforme.
    Nelle attivita' commerciali vanno previsti:
      la separazione dei flussi di entrata/uscita;
      la regolamentazione delle code di attesa.
 
    A bordo treno e' necessario:
      posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo,  ove
cio' sia possibile;
      assicurare una adeguata dotazione di mascherine FFP2 da mettere
a disposizione dei passeggeri in caso di necessita';
      eliminare la temporizzazione di chiusura  delle  porte  esterne
alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno
delle carrozze ferroviarie;
      sanificare in modo sistematico i treni;
      mantenere un adeguato livello del personale dedito  ai  servizi
di igiene e decoro;
      individuare sistemi di regolamentazione di salita e discesa  in
modo da evitare assembramenti in corrispondenza  delle  porte,  anche
ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa.
 
    Sui treni a lunga percorrenza:
      al  fine  di  definire  la  tracciabilita'  dei   contatti,   i
viaggiatori assumono  l'impegno  di  comunicare,  previa  indicazione
delle conseguenze giuridiche e delle responsabilita' derivanti  dalla
violazione di  detto  impegno,  di  comunicare  anche  al  vettore  e
all'autorita'  sanitaria  territoriale  competente  l'insorgenza   di
sintomatologia  COVID-19   comparsa   entro   cinque   giorni   dalla
conclusione del viaggio;
      e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a  media  lunga  percorrenza  con  modalita'
semplificate che  prevedano  misure  organizzative  atte  ad  evitare
assembramenti di  passeggeri  nei  vagoni  attraversati  al  fine  di
recarsi nel vagone bar e nel vagone bar medesimo;
      rinnovare  l'aria  a   bordo   sia   mediante   l'impianto   di
climatizzazione sia mediante  l'apertura  alle  fermate  delle  porte
esterne e delle porte degli scompartimenti, ove esistenti, prevedendo
che i flussi siano verticali e siano adottate procedure  al  fine  di
garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano
aperte durante le soste programmate nelle stazioni;
      i vettori ferroviari, nonche' i loro delegati,  sono  tenuti  a
verificare che l'utilizzo  del  servizio  di  trasporto  avvenga  nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche individuali  della
certificazione verde COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base, e' effettuata a bordo treno all'atto  del
controllo del titolo di viaggio. Nel caso in cui il  viaggiatore  non
esibisca la predetta certificazione o la stessa  risulti  essere  non
veritiera, il viaggiatore e' invitato a  spostarsi  in  una  apposita
zona riservata, con adeguato ricircolo dell'aria, ai passeggeri senza
certificazione verde COVID-19 e dovra' scendere dal mezzo alla  prima
fermata utile.  Il  Capo  treno  provvedera'  il  prima  possibile  a
trasmettere una apposita relazione alla polizia ferroviaria  al  fine
di  verificare  la  sussistenza   dell'eventuale   reato   di   falsa
dichiarazione  resa  all'atto  della  prenotazione  in  relazione  al
possesso della certificazione verde COVID-19.
 
     Settore dei servizi di trasporto commerciali e non di linea
 
    Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionali  e
di collegamento fra due regioni limitrofe, nonche' per i  servizi  di
navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le
previsioni di carattere generale stabilite per  tutti  i  servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale.
    Per i viaggi  di  lunga  percorrenza,  al  fine  di  definire  la
tracciabilita'   dei   contatti,   e'    obbligatoria    l'assunzione
dell'impegno da  parte  dei  viaggiatori,  previa  indicazione  delle
conseguenze  giuridiche  e  delle  responsabilita'  derivanti   dalla
violazione di  detto  impegno,  di  comunicare  anche  al  vettore  e
all'autorita'  sanitaria  territoriale  competente  l'insorgenza   di
sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dalla  fine  del
viaggio.
    I gestori terrestri, nonche'  i  loro  delegati,  sono  tenuti  a
verificare che l'utilizzo  del  servizio  di  trasporto  avvenga  nel
rispetto   delle   predette   prescrizioni.   Le   verifiche    delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base, e' effettuato prima della salita a bordo.
 
                              Appendice
 
Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di  trasporto  e
dei mezzi di lavoro.
 
    Sulla scorta di quanto  chiarito  nel  Rapporto  ISS-COVID-19  n.
12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:
      l'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio  1997,  n.  274
del Ministero dell'industria e del commercio definisce  sanificazione
«quelle attivita' che  riguardano  il  complesso  di  procedimenti  e
operazioni  atti  a  rendere  sani  determinati   ambienti   mediante
l'attivita' di pulizia e/o di  disinfezione  e/o  di  disinfestazione
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni  del
microclima per  quanto  riguarda  la  temperatura,  l'umidita'  e  la
ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore»;
      si definisce  igienizzazione,  equivalente  di  detersione,  la
rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei  microrganismi  in
esso presenti, con conseguente riduzione della carica  microbica.  Il
risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione
meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura
e durata dell'intervento. La detersione e' un intervento obbligatorio
prima di disinfezione e sterilizzazione, perche' lo sporco  e'  ricco
di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e' in grado di
ridurre l'attivita' dei disinfettanti;
      si definisce disinfezione l'attivita' che riguarda il complesso
di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di
un ambiente, superficie,  strumento,  ecc.,  con  prodotti  applicati
direttamente, vaporizzati/aerosolizzati  (room  disinfection)  o  con
sistemi generanti in  situ  sostanze  come  principi  attivi/radicali
liberi ossidanti ecc.  Per  i  virus,  una  superficie  si  definisce
disinfettata in presenza di un abbattimento della  carica  virale  di
circa  10.000  unita'  di  quello  iniziale.  Per  le  attivita'   di
disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o  presidi
medico-chirurgici) efficaci nei confronti dei diversi microrganismi.
    Poiche' lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti  biocidi
e  disinfettanti  presidi  medici   chirurgici,   per   ottenere   la
sanificazione dell'ambiente e' necessario abbinare la fase di pulizia
(detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o
presidi medico-chirurgici, come  da  indicazioni  ECDC  e  OMS.  Tali
prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in  campo
sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.
    Procedure  diverse  dall'uso  di  prodotti/disinfettanti  chimici
possono essere ipotizzate in funzione del tipo di  applicazione  ove,
ad esempio, non sia possibile utilizzare i  prodotti  chimici  o  nel
caso di esigenze diverse da quelle descritte  nelle  linee  guida  di
ECDC, CDC e  OMS  in  merito  alla  disinfezione  ambienti/superfici.
Tuttavia, come riportato nel capitolo  6  del  rapporto  COVID-19  n.
12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e
presentano rischi di tossicita' per cui la sanificazione con prodotti
chimici appare di norma preferibile.
    La  frequenza  deve  essere  intesa  come  «almeno  giornaliera»,
essendo  una  frequenza  maggiore   auspicabile;   tuttavia,   questa
frequenza piu' alta non dovrebbe  interferire  con  le  attivita'  di
servizio. A tale scopo  trovano  luogo  le  raccomandazioni  per  una
frequente igiene delle  mani  degli  utenti  e  l'uso  di  mascherina
chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari
nei mezzi di trasporto.
    Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione  dovranno
conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22  maggio
2020, n. 17644, del Ministero della salute.

 

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