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decreto, 10/2/2022
Istituzione di un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti inoovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale ..
(GU n.78 del 2-4-2022)
decreto
Materia: comunità europea / aiuti di stato


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 febbraio 2022
Istituzione di un  regime  di  aiuto  per  il  sostegno,  nell'intero
territorio  nazionale,  di  investimenti  innovativi  e   sostenibili
proposti da micro, piccole e medie  imprese,  volti  a  favorire,  in
particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione
verso  il  paradigma  dell'economia  circolare  e  la  sostenibilita'
energetica. (22A02042)
(GU n.78 del 2-4-2022)


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria;
  Considerata l'esigenza di istituire un apposito  regime  di  aiuto,
volto a favorire nuovi investimenti innovativi  e  sostenibili  delle
imprese, al fine di  superare  la  contrazione  indotta  dalla  crisi
pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti  verso  ambiti
strategici per  la  competitivita'  e  la  crescita  sostenibile  del
sistema  imprenditoriale,  quali  la  trasformazione  tecnologica   e
digitale dell'impresa, la transizione del tessuto economico verso  il
paradigma  dell'economia  circolare  e  l'efficienza  energetica  nei
processi produttivi;
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,  in  particolare,  la
Sezione 3.13 recante «Sostegno  agli  investimenti  per  una  ripresa
sostenibile»;
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli  14
e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con  il
mercato comune ed esenti dall'obbligo di  notifica,  rispettivamente,
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti e  gli  aiuti  alle
piccole e medie imprese per servizi di consulenza;
  Vista la Carta degli aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale  per
l'Italia relative al periodo 1º gennaio  2022  -  31  dicembre  2027,
approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021)  8655
final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia);
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  L  347  del  20  dicembre  2013,  e  successive
modifiche e  integrazioni,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio;
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14  dicembre
2020, che istituisce uno strumento  dell'Unione  europea  a  sostegno
della ripresa dopo la crisi COVID-19;
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia («REACT-EU»);
  Visto, in particolare, il nuovo obiettivo tematico  «Promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia»,  previsto  dal  predetto
regolamento (EU) 2020/2221 che integra gli obiettivi tematici di  cui
all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2021/182  della  Commissione
del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro
delle risorse REACT-EU per l'anno 2021, e la successiva decisione  di
esecuzione (UE) 2021/2055 della Commissione del 23 novembre 2021, che
modifica la predetta decisione  2021/182  al  fine  di  stabilire  la
ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2022;
  Visto il documento «Programmazione delle risorse  REACT-EU:  quadro
generale, linee di intervento e risorse» del 7 aprile 2021, trasmesso
alla Commissione europea con nota  del  Ministro  per  il  sud  e  la
coesione territoriale n. 378 del 9 aprile 2021;
  Visto  il  Programma   operativo   nazionale   (PON)   «Imprese   e
competitivita'» 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione
di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021, che assegna  al
Programma  operativo  le  risorse  REACT-EU  messe   a   disposizione
dell'Italia a titolo di entrata con destinazione specifica esterna, a
norma dell'art. 3, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2020/2094
del Consiglio, per il gia' citato  nuovo  obiettivo  tematico  e  che
istituisce, tra l'altro, il nuovo Asse prioritario VI coincidente con
il medesimo obiettivo;
  Considerato  che,  nell'ambito  del  suddetto   Asse   prioritario,
risultano disponibili risorse pari a euro 250.207.123,57 da destinare
all'attuazione del risultato atteso 3.1 «Rilancio  della  propensione
agli investimenti del sistema produttivo»,  attraverso  interventi  a
favore del settore produttivo aventi ad oggetto i principali  aspetti
di resilienza  su  cui  le  piccole  e  medie  imprese  possono  fare
affidamento per superare l'attuale situazione di crisi;
  Visto l'art. 242, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
che, in attuazione delle modifiche introdotte  dal  regolamento  (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del  23  aprile  2020
(Coronavirus response investment initiative plus), stabilisce che  le
Autorita' di gestione di  programmi  operativi  2014-2020  dei  fondi
strutturali europei possono richiedere l'applicazione  del  tasso  di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi  UE  per  le
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno  2021,  anche  a  valere
sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e alla mitigazione  degli  effetti  sanitari,  economici  e
sociali generati dall'epidemia di COVID-19;
  Visto, inoltre, il comma 2 del predetto art.  242,  che  stabilisce
che le risorse erogate dall'Unione europea  a  rimborso  delle  spese
rendicontate per le  misure  emergenziali  di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo sono riassegnate alle  stesse  amministrazioni  che
hanno  proceduto  alla  rendicontazione,  fino  a   concorrenza   dei
rispettivi  importi,  per  essere  destinate  alla  realizzazione  di
programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
  Visto, altresi', il comma 3 del piu' volte  citato  art.  242,  che
destina ai medesimi programmi complementari di  cui  al  comma  2  le
risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16   aprile   1987,   n.   183,   rese   disponibili   per    effetto
dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE  dei  programmi  di
cui al predetto comma 1 dell'art. 242;
  Vista la Circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 18 del  28
settembre 2020, avente ad oggetto «Anno contabile 1° luglio 2020 - 30
giugno  2021.  Certificazione   spese   per   l'emergenza   COVID-19.
Cofinanziamento UE 100%. Programmi operativi FESR e FSE»;
  Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41,  con  la  quale,  in
attuazione di quanto previsto  dall'art.  242  del  decreto-legge  n.
34/2020 e per le finalita' ivi indicate, il  Programma  complementare
«Imprese e competitivita'» e'  incrementato  dell'importo  indicativo
programmatico di 2.064,8 milioni di  euro,  per  tenere  conto  delle
nuove risorse che vi confluiscono a seguito  dei  rimborsi  derivanti
dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;
  Considerato che, in considerazione della sopra richiamata  delibera
CIPESS,  nell'ambito   del   Programma   complementare   «Imprese   e
competitivita'»   risultano   disponibili   risorse   pari   a   euro
337.668.396,00  per  favorire   nuovi   investimenti   innovativi   e
sostenibili delle imprese;
  Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
  Visto il Quadro comunitario di sostegno  per  le  Regioni  italiane
dell'obiettivo 1 2000-2006 (QCS 2000-2006), approvato con decisione C
(2000) 2050 della Commissione europea del 1° agosto 2000 e aggiornato
con decisione C (2004) 4689 della Commissione europea del 30 novembre
2004, e, in particolare, quanto previsto dal paragrafo 6.3.6  recante
«Utilizzo delle risorse liberate»;
  Visto   il   Programma   operativo   nazionale   (PON)    «Sviluppo
imprenditoriale locale» 2000-2006 (PON SIL), approvato con  decisione
C (2000) 2342 della Commissione europea  dell'8  agosto  2000  e,  in
particolare, il paragrafo 5.3.5 relativo all'utilizzo  delle  risorse
liberate;
  Vista la nota della  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 26621 del  31
luglio 2013 con cui,  secondo  quanto  previsto  dal  punto  3  delle
«Modalita' di attuazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse
liberate», e' stata comunicata al Dipartimento per lo sviluppo  e  la
coesione economica la nuova quantificazione delle  risorse  liberate,
pari a euro 1.022.918.898,53  alla  data  del  30  giugno  2013,  per
effetto delle revoche  intervenute  sui  progetti  coerenti  e  della
decertificazione dal PON SIL  2000-2006  degli  importi  relativi  ai
progetti coerenti non conclusi fisicamente alla data  del  30  giugno
2012;
  Considerato che nell'ambito  della  ricognizione  effettuata  sulla
base dei dati di monitoraggio del PON SIL,  alla  data  del  presente
provvedimento e' accertata, presso la contabilita' speciale  n.  1726
«Interventi per le aree depresse» nel  cui  ambito  sono  gestite  le
predette risorse liberate, l'esistenza di risorse libere  da  impegni
programmatici per l'importo di euro 90.000.000,00;
  Accertato che nella  predetta  contabilita'  speciale  n.  1726,  a
valere sulle risorse liberate rivenienti dalla chiusura del  PON  SIL
2000-2006 libere da impegni programmatici, risultano  disponibili  le
risorse finanziarie necessarie per procedere all'impegno suddetto;
  Accertato che le iniziative oggetto del presente atto rispettano  i
vincoli territoriali  (Regioni  obiettivo  1:  Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e tematici del QCS  2000-2006  e
risultano coerenti con gli obiettivi del PON SIL 2000-2006;
  Tenuto conto che, con nota prot.  n.  1001  del  14  gennaio  2022,
l'Agenzia per la coesione  territoriale  ha  comunicato  la  chiusura
della procedura scritta  per  la  modifica  del  documento  «Progetti
finanziati  con  risorse  liberate  -  Modalita'  operative  per   la
conclusione della programmazione e impiego  delle  risorse  liberate»
avviata in data 23 dicembre 2021 e,  pertanto,  e'  prorogato  al  31
dicembre  2023   il   termine   per   l'assunzione   di   impegni   e
l'effettuazione dei pagamenti per i progetti finanziati  con  risorse
liberate della programmazione 2000-2006;
  Considerato, pertanto, che, sulla base delle diverse assegnazioni e
riprogrammazioni previste dagli atti sopra citati  risultano  risorse
disponibili  da  destinare  agli  obiettivi  di  sviluppo  strategici
perseguiti dalla  presente  iniziativa  pari  all'attualita'  a  euro
677.875.519,57;
  Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0:  quale
modello applicare al  tessuto  industriale  italiano.  Strumenti  per
favorire la digitalizzazione delle  filiere  industriali  nazionali»,
approvata all'unanimita' nella seduta del  30  giugno  2016  dalla  X
Commissione permanente (attivita' produttive,  commercio  e  turismo)
sulla base del quale e' stato elaborato il Piano nazionale  industria
4.0  e,  in  particolare,  le   tecnologie   abilitanti   individuate
all'interno della predetta indagine conoscitiva;
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020 «Un  nuovo  piano
d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita  e  piu'
competitiva»;
  Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico
e dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento
di inquadramento e di posizionamento strategico», avente  l'obiettivo
di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare  nonche'
di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art. 9, che  individua
gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio  di
non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonche' la
comunicazione  della  Commissione  europea  2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza»;
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione  del
4  giugno  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
  Visto il regolamento (UE) n. 523/2021 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che  modifica  il  regolamento  (UE)  2015/1017  e,  in  particolare,
l'allegato V, Sezione  B,  che  definisce  l'elenco  delle  attivita'
escluse e non finanziabili a valere del fondo InvestEU;
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive  2004/8/CE  e  2006/32/CE»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta  disposizioni  in
materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»;
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio
2014, n. 57, in materia di rating di legalita' delle imprese;
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni:
    a) «conto corrente vincolato»: il contratto di conto corrente  il
cui funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione  tra  il
Ministero, il soggetto gestore  e  l'Associazione  bancaria  italiana
(ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018,
che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati  in  tempi
celeri e strettamente correlati  al  versamento  sul  suddetto  conto
corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti
al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultimo, della quota  di
cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
    b) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita'  o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato  in
una  parte  contraente   dello   Spazio   economico   europeo   (SEE)
(stabilimento iniziale) verso lo  stabilimento  situato  in  un'altra
parte contraente del  SEE  in  cui  viene  effettuato  l'investimento
sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il
prodotto  o  servizio  nello  stabilimento  iniziale  e   in   quello
sovvenzionato serve almeno parzialmente per  le  stesse  finalita'  e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi
e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o  attivita'
analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
    c) «DNSH»: il principio di non arrecare  un  danno  significativo
agli  obiettivi  ambientali  («Do  no  significant  harm»)   definito
all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
    d) «energia primaria»: l'energia prodotta da fonti rinnovabili  e
non rinnovabili che non ha subito alcun  processo  di  conversione  o
trasformazione;
    e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
    f) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media  dimensione,  come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea  2003/361/CE
del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, recante «Adeguamento alla  disciplina  comunitaria  dei
criteri di  individuazione  di  piccole  e  medie  imprese»,  nonche'
dall'allegato I del regolamento GBER;
    g) «rating di legalita'»: la certificazione  istituita  dall'art.
5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le  cui  modalita'
attuative sono disciplinate  dalla  delibera  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato 15  maggio  2018,  n.  27165,  e  dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e  dello  sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57;
    h) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea;
    i) «risparmio energetico»: la differenza, in termini  di  energia
primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di  petrolio),  fra
il consumo di «baseline» (situazione di  riferimento)  e  il  consumo
energetico   conseguente   alla   realizzazione   della   misura   di
efficientamento  energetico.  Tale  risparmio  e'  determinato,   con
riferimento   al   medesimo   servizio    reso,    assicurando    una
normalizzazione  delle  condizioni  che   influiscono   sul   consumo
energetico;
    j) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
    k) «Temporary framework»: la comunicazione C(2020) 1863 final del
19 marzo 2020, e successive modifiche, con la  quale  la  Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;
    l)  «unita'  produttiva»:  la  struttura  produttiva  dotata   di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente articolata su piu' sedi o impianti,  anche  fisicamente
separati ma funzionalmente collegati;
    m) «zone A»: le Regioni Molise, Basilicata,  Calabria,  Campania,
Puglia, Sicilia e Sardegna;
    n)  «zone  diverse   dalle   zone   A»:   le   Regioni   Abruzzo,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta
e Veneto.
                               Art. 2
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
 
  1. Il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  un  regime  di  aiuto  per  il
sostegno, nell'intero territorio  nazionale,  di  nuovi  investimenti
imprenditoriali  innovativi  e  sostenibili  volti  a   favorire   la
trasformazione  tecnologica  e  digitale  dell'impresa,  al  fine  di
superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di  orientare
la  ripresa  degli  investimenti  verso  ambiti  strategici  per   la
competitivita' e la crescita sostenibile del sistema economico.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il  presente  decreto  disciplina  le
condizioni e le  modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione  di
agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti  da  PMI
conformi ai vigenti  principi  di  tutela  ambientale  e  ad  elevato
contenuto tecnologico, coerente con il  piano  Transizione  4.0,  con
priorita' per quelli in grado di offrire  un  particolare  contributo
agli obiettivi di sostenibilita' definiti dall'Unione europea  e  per
quelli volti, in particolare, a:
    a)  favorire  la  transizione  dell'impresa  verso  il  paradigma
dell'economia circolare;
    b) migliorare la sostenibilita' energetica dell'impresa;
                               Art. 3
 
                         Risorse disponibili
 
  1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto
sono disponibili risorse complessivamente pari a euro  677.875.519,57
(seicentosettantasettemilioniottocentosettantacinquemilacinquecentodi
ciannove/57), di cui:
    a)                      euro                       250.207.123,57
(duecentocinquantamilioniduecentosettemilacentoventitre/57),  per  le
Regioni  del  centro-nord  (Regioni  Emilia-Romagna,   Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,  Toscana,  Valle
d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di  Trento),
a  valere  sulle  risorse  dell'iniziativa  «REACT  -  EU»  destinate
all'Asse prioritario  VI  del  Programma  operativo  nazionale  (PON)
«Imprese e competitivita'» 2014-2020;
    b)                      euro                       427.668.396,00
(quattrocentoventisettemilioniseicentosessantottomilatrecentonovantas
ei/00), per le Regioni del mezzogiorno (Regioni Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia  e  Sardegna,  a  valere,
quanto              a               euro               337.668.396,00
(trecentotrentasettemilioniseicentosessantottomilatrecentonovantasei/
00), sul Programma complementare «Imprese e competitivita'» e, quanto
a euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00), sulle risorse liberate  del
Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale»
2000-2006. Le predette  risorse  sono  utilizzate  nel  rispetto  dei
vincoli di assegnazione territoriale previsti dalle fonti finanziarie
di riferimento.
  2. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento  delle  risorse  di
cui al comma 1 e' destinata  ai  programmi  proposti  dalle  micro  e
piccole imprese.
                               Art. 4
 
                          Soggetto gestore
 
  1. Per la gestione degli interventi previsti dal presente  decreto,
il Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, si avvale dell'Agenzia  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia,  alla  quale
sono affidati gli adempimenti tecnici  e  amministrativi  riguardanti
l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  delle
agevolazioni, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
  2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del  1998,
sono posti a carico delle risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  3,
entro il limite massimo dell'1,5 (unovirgolacinque) per  cento  delle
medesime risorse.
  3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore,
sono regolati i reciproci rapporti connessi alle  attivita'  previste
dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle
risorse finanziarie al soggetto gestore.
                               Art. 5
 
                        Soggetti beneficiari
 
  1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le
PMI, alla data di  presentazione  della  domanda,  devono  essere  in
possesso dei seguenti requisiti:
    a)  essere  regolarmente  costituite,  iscritte  e  «attive»  nel
registro delle imprese.  Le  imprese  non  residenti  nel  territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile
e commerciale  vigenti  nello  Stato  di  residenza  e  iscritte  nel
relativo registro delle imprese e, fermo restando il  possesso,  alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli  ulteriori
requisiti  previsti  dal  presente  articolo,  devono  dimostrare  la
disponibilita'  dell'unita'  produttiva  oggetto  del  programma   di
investimento nel territorio nazionale,  alla  data  di  presentazione
della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
    c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, secondo la
definizione di cui all'art. 2, punto 18,  del  regolamento  GBER.  La
predetta condizione  non  si  applica  alle  microimprese  e  piccole
imprese, purche' risulti rispettato quanto previsto dalla lettera  b)
e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto  aiuti
per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
    d) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati e depositati presso  il  registro  delle
imprese ovvero aver presentato, nel caso  di  imprese  individuali  e
societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    e) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in  regola  in
relazione agli obblighi contributivi;
    f) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    g) non aver effettuato, nei 2 anni  precedenti  la  presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto
dell'investimento  in  relazione  al  quale  vengono   richieste   le
agevolazioni di cui al presente decreto,  impegnandosi  a  non  farlo
anche fino ai due anni successivi al completamento  dell'investimento
stesso.
  2. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le PMI:
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
    b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda, siano  stati  condannati,  con  sentenza
definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
vigente alla data di presentazione della domanda;
    c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla
Commissione europea;
    d) nei cui confronti sia  verificata  l'esistenza  di  una  causa
ostativa  ai  sensi  della  disciplina  antimafia  di   cui   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    e) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.
                               Art. 6
 
                        Programmi ammissibili
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto  i
programmi che prevedono la realizzazione di investimenti  innovativi,
sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente  al  piano
nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie  di
cui all'allegato 1, in grado di aumentare il livello di efficienza  e
di   flessibilita'   nello   svolgimento   dell'attivita'   economica
dell'impresa proponente.
  2. Per i programmi caratterizzati da un  particolare  contenuto  di
sostenibilita', sono previsti specifici criteri di  valutazione,  che
consentono  all'impresa  proponente  di   conseguire   un   punteggio
aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso di cui all'art.  9,
secondo quanto ivi specificato. A tal  fine,  sono  valorizzati,  tra
l'altro, sulla base  di  indicatori  di  sostenibilita'  dedicati,  i
programmi di cui al comma 1 volti:
    a) alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia
circolare,  attraverso  l'applicazione   delle   soluzioni   di   cui
all'allegato 2;
    b) al miglioramento della sostenibilita' energetica dell'impresa,
con il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato 3,  di
un   risparmio   energetico,   all'interno   dell'unita'   produttiva
interessata dall'intervento, non inferiore al 10  (dieci)  per  cento
rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data  di  presentazione
della domanda.
  3. I  programmi  di  investimento  devono,  in  ogni  caso,  essere
finalizzati allo svolgimento  delle  seguenti  attivita'  economiche,
come specificate nell'allegato n. 4:
    a) attivita' manifatturiere;
    b) attivita' di servizi alle imprese.
  4. In conformita' con i divieti e le  limitazioni  derivanti  dalle
disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque,  ammissibili
alle agevolazioni i programmi di investimento:
    a)  inerenti  al  settore   siderurgico,   del   carbone,   della
costruzione navale, delle fibre sintetiche,  dei  trasporti  e  delle
relative   infrastrutture,   nonche'   della   produzione   e   della
distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,  secondo
quanto previsto dall'art. 13 del regolamento GBER;
    b)  che  non  garantiscono  il  rispetto  del   principio   DNSH,
verificato sulla base  degli  orientamenti  e  delle  istruzioni  per
l'attuazione in sede nazionale degli investimenti per la ripresa e la
resilienza, secondo le indicazioni contenute nella circolare  RGS-MEF
n. 32 del 30 dicembre 2021  e  delle  eventuali  relative  successive
integrazioni. In  ogni  caso,  sono  escluse  dalle  agevolazioni  le
attivita' di cui all'Allegato V,  sezione  B,  del  regolamento  (UE)
2021/523 del Parlamento europeo e del  Consiglio  che  istituisce  il
programma InvestEU e che modifica il  regolamento  (UE)  2015/1017  e
quelle non conformi alla pertinente normativa ambientale  dell'Unione
europea e nazionale.
  5. Non sono, altresi', ammissibili i programmi che prevedono misure
di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli
normativi o a prescrizioni di natura amministrativa,  fatti  salvi  i
casi di programmi che generano risparmi energetici  addizionali,  con
un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti
dai predetti  vincoli  e  prescrizioni,  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 2.
  6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni,  i  programmi  di
investimento devono:
    a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti  al
piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato  1.  L'ammontare  delle
spese riconducibili alle predette tecnologie  deve,  in  particolare,
risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili  del
programma;
    b)  essere  diretti   all'ampliamento   della   capacita',   alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti  mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale  del  processo
di  produzione  di  un'unita'  produttiva   esistente   ovvero   alla
realizzazione di una nuova  unita'  produttiva,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 2, lettera b);
    c) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata  nel
territorio nazionale e nella disponibilita' dell'impresa alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, fatta  eccezione  per  i
programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita'  produttiva,
nonche' per i programmi  realizzati  da  imprese  non  residenti  nel
territorio  italiano,  per  i  quali   l'impresa   interessata   deve
dimostrare la predetta  disponibilita'  alla  data  di  presentazione
della prima richiesta di erogazione delle  agevolazioni,  a  pena  di
revoca delle agevolazioni;
    d)  rispettare  le  seguenti  soglie  di  importo   delle   spese
ammissibili, fermo restando che i programmi di  investimento  possono
prevedere spese di importo complessivamente superiore  alle  predette
soglie e che, in tale evenienza, la parte eccedente  non  e'  oggetto
delle agevolazioni di cui al presente decreto:
      d1) nel caso di programmi di investimento da  realizzare  nelle
zone A, spese  ammissibili  non  inferiori  complessivamente  a  euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a  euro  3.000.000,00
(tremilioni/00) e, comunque, all'80 (ottanta) percento del  fatturato
dell'ultimo bilancio approvato e depositato;
      d2) nel caso di programmi di investimento da  realizzare  nelle
zone  diverse  dalle  zone  A,  spese   ammissibili   non   inferiori
complessivamente a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori a
euro  3.000.000,00  (tremilioni/00)  e,  comunque,  all'80  (ottanta)
percento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato.
    e)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di cui all'art. 9. Per data di avvio del programma si intende
la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento
oppure  la  data  del  primo  impegno  giuridicamente  vincolante  in
relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di  qualsiasi  altro
impegno che renda irreversibile l'investimento, a  seconda  di  quale
condizione si verifichi prima.  L'acquisto  di  terreno  e  i  lavori
preparatori, quali la richiesta di permessi  o  la  realizzazione  di
studi di fattibilita', non  sono  presi  in  considerazione  ai  fini
dell'individuazione della data di avvio dei lavori;
    f) prevedere un termine di ultimazione non  successivo  a  dodici
mesi dalla data del provvedimento di concessione delle  agevolazioni.
Per data di ultimazione del programma si intende la data  dell'ultimo
titolo  di   spesa   rendicontato   e   ritenuto   ammissibile   alle
agevolazioni.
                               Art. 7
 
                          Spese ammissibili
 
  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  le  spese   strettamente
funzionali alla realizzazione dei programmi di  investimento  di  cui
all'art. 6, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali
e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice
civile, che riguardino:
    a) macchinari, impianti e attrezzature;
    b) opere murarie, nei limiti del  40  (quaranta)  per  cento  del
totale dei costi ammissibili;
    c) programmi informatici e  licenze  correlati  all'utilizzo  dei
beni materiali di cui alla lettera a);
    d) acquisizione  di  certificazioni  ambientali,  secondo  quanto
specificato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
  2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono:
    a) essere relative a immobilizzazioni, materiali  e  immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che  non  hanno  relazioni  con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
    b) essere riferite a beni  ammortizzabili  e  capitalizzati,  che
figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente
e  mantengono  la  loro  funzionalita'  rispetto  al   programma   di
investimento per almeno tre anni dalla data  di  erogazione  a  saldo
delle agevolazioni;
    c) essere riferite a beni utilizzati  esclusivamente  nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento;
    d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per
i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020  di  cui  al
regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22;
    e) essere pagate esclusivamente tramite  bonifici  bancari,  SEPA
Credit  Transfer  ovvero  ricevute  bancarie  (RI.BA.),  in  modo  da
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal  fine,  il
soggetto beneficiario puo' utilizzare  un  conto  corrente  vincolato
ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente  ordinario,  non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione  del
programma di investimento;
    f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente  quelli
non  targati  strettamente  necessari  al  ciclo  di  produzione   e,
pertanto, dimensionati in base  all'effettiva  capacita'  produttiva;
tali   mezzi   mobili,   inoltre,   devono   essere    identificabili
singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita'  produttiva  oggetto
del programma di investimento;
    g)  nel  caso  di  programmi   di   investimento   diretti   alla
diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento)
per cento il valore contabile degli attivi che vengono  riutilizzati,
come  risultante  nell'esercizio   finanziario   precedente   l'avvio
dell'investimento;
    h) conformi al principio DNSH.
  3. Per i progetti di investimento  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
lettera b), sono,  altresi',  ammissibili,  ai  sensi  e  nei  limiti
dell'art. 18 del regolamento GBER, le spese aventi ad oggetto servizi
di consulenza diretti alla definizione della diagnosi  energetica  di
cui decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102  relativa  all'unita'
produttiva oggetto misure di efficientamento energetico,  nei  limiti
del  3  (tre)  per  cento  dell'importo   complessivo   delle   spese
ammissibili e a condizione che  l'effettuazione  della  diagnosi  non
costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi  della
normativa di riferimento. Alle predette spese si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del comma 2.
  4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole  grado
di complessita'  e  integrazione  tecnico-produttiva  possono  essere
realizzati, in tutto o in parte, anche  attraverso  il  ricorso  alla
modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano».  Fermo  restando
che non  sono  agevolabili  prestazioni  derivanti  da  attivita'  di
intermediazione  commerciale,  i  contratti  «chiavi  in  mano»  sono
ammissibili solo a condizione  che  nell'ambito  degli  stessi  siano
identificate e quantificate monetariamente,  in  maniera  distinta  e
separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente  ammissibili  alle
agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono
alla  fornitura,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite   con   il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
  5. Non sono ammesse le spese:
    a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
    b) connesse a commesse interne;
    c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
    d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
    e) di funzionamento, ivi incluse quelle  per  scorte  di  materie
prime, semilavorati,  prodotti  finiti  e  materiali  di  consumo  di
qualsiasi genere;
    f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le
spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
    g) relative alla formazione del personale impiegato dal  soggetto
proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni
previste dal programma;
    h) imputabili a imposte e tasse;
    i) inerenti a beni la cui installazione non  e'  prevista  presso
l'unita' produttiva interessata dal programma;
    j) correlate all'acquisto di mezzi targati;
    k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a
500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.
                               Art. 8
 
                      Agevolazioni concedibili
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti  di  quanto
previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma  del
contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale
massima  delle  spese  ammissibili  determinata   in   funzione   del
territorio di  realizzazione  dell'investimento  e  della  dimensione
delle imprese beneficiarie. In particolare:
    a) per i programmi di investimento da  realizzare  nelle  zone  A
ricadenti nei territori delle  Regioni  Calabria,  Campania,  Puglia,
Sicilia, il contributo massimo e' pari al  60  (sessanta)  per  cento
delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola  dimensione
e al 50 (cinquanta) per cento per le imprese di media dimensione;
    b) per i programmi di investimento da  realizzare  nelle  zone  A
ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e  Sardegna,
il contributo massimo e' pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese
ammissibili per le imprese di micro e  piccola  dimensione  e  al  40
(quaranta) per cento per le imprese di media dimensione;
    c) per i programmi  di  investimento  da  realizzare  nelle  zone
diverse dalle zone A, il contributo massimo e' pari al 35  per  cento
per le imprese di micro e piccola dimensione e  al  25  (venticinque)
per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.
  2. Per le sole spese di cui all'art. 7, comma  3,  le  agevolazioni
sono concesse ai sensi e nei  limiti  dell'art.  18  del  regolamento
GBER.
  3. Per i programmi di investimento realizzati  nelle  zone  A,  nel
caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla
data di concessione delle agevolazioni, e' riconosciuta, in  aggiunta
a quanto previsto al comma 1 e nei limiti delle intensita' massime di
aiuto previste dalla normativa ivi indicata,  una  maggiorazione  del
contributo in conto impianti pari a  5  (cinque)  punti  percentuali.
Tale maggiorazione viene erogata contestualmente  all'erogazione  del
saldo delle  agevolazioni,  di  cui  all'art.  10,  comma  3,  previa
verifica del rispetto delle intensita' massime di aiuto.
  4. L'ammontare complessivo delle agevolazioni e' rideterminato  dal
soggetto  gestore  a  conclusione  del  programma  di   investimento,
effettuati i controlli di cui all'art. 12,  sulla  base  delle  spese
effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria.
  5.  Le  agevolazioni  concesse  in  relazione   ai   programmi   di
investimento di cui al presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con  altre  agevolazioni  pubbliche,
che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi  dell'art.
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati
ai sensi dei regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
attribuite  in  «de  minimis»  ove  concesse  per   specifici   costi
ammissibili, ad eccezione di  quelle  ottenute  esclusivamente  nella
forma di benefici fiscali e di garanzia e  comunque  entro  i  limiti
delle intensita' massime previste dalle pertinenti  disposizioni  del
Regolamento GBER.
                               Art. 9
 
        Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per gli incentivi alle  imprese  del  Ministero,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nel  sito
internet del  Ministero  (www.mise.gov.it)  e  del  soggetto  gestore
(www.invitalia.it).  Con  il  medesimo   provvedimento,   sono   resi
disponibili gli schemi in base ai quali devono essere  presentate  le
domande di agevolazione e i piani di  investimento  ed  e'  precisata
l'ulteriore  documentazione  utile  allo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria  da  parte  del  soggetto   gestore,   ivi   inclusa   la
documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della
dimostrazione  della  capacita'  del  programma  di  investimento  di
conseguire i particolari obiettivi di  sostenibilita'  ambientale  di
cui all'art. 6, comma 2, nonche' sono forniti gli ulteriori  elementi
atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti  dal
presente decreto. Le domande di agevolazione devono,  in  ogni  caso,
essere presentate, a partire  dalla  data  fissata  con  il  predetto
provvedimento,  esclusivamente   per   via   telematica,   attraverso
l'apposita procedura informatica resa disponibile sul  sito  Internet
del soggetto gestore.
  3.  Ciascuna  impresa  puo'  presentare   una   sola   domanda   di
agevolazione, fatta salva la possibilita'  di  presentazione  di  una
nuova domanda di agevolazione, in caso  di  rigetto  dell'istanza  in
esito alla relativa istruttoria.
  4. Le  domande  sono  valutate  sulla  base  dei  criteri  e  degli
indicatori di cui all'allegato n. 5. Le  condizioni  e  le  eventuali
soglie minime di ammissibilita' per ciascuno dei predetti  criteri  e
indicatori, nonche' il punteggio aggiuntivo  correlato  all'eventuale
possesso da parte dell'impresa del rating di legalita', sono definiti
con il provvedimento di cui al comma 2.
  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e  integrazioni,  le  imprese
beneficiarie  hanno  diritto  alle  agevolazioni  esclusivamente  nei
limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.  Il  Ministero   comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore  generale  per  gli
incentivi  alle  imprese  del  Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle
risorse   finanziarie   disponibili   nell'ambito   dello   specifico
sportello. In  caso  di  insufficienza  delle  suddette  risorse,  le
domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione
delle  agevolazioni  sono  ammesse  all'istruttoria  in   base   alla
posizione assunta nell'ambito di una specifica  graduatoria,  fino  a
esaurimento delle medesime risorse.  La  graduatoria  e'  formata  in
ordine decrescente sulla base del  punteggio  attribuito  a  ciascuna
impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi di  cui  agli
indicatori   i,   ii,   iii,   iv   del   criterio   di   valutazione
«Caratteristiche del soggetto proponente» e dei punteggi di cui  agli
indicatori i, ii,iii e iv del criterio «Sostenibilita' ambientale del
programma di investimento» di cui all'allegato n. 5.
  6.  Il  soggetto  gestore   procede,   nel   rispetto   dell'ordine
cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma
5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni  di  ammissibilita'
previste dal presente decreto  e  all'istruttoria  delle  domande  di
agevolazioni  sulla  base  dei  criteri   di   valutazione   di   cui
all'allegato n. 5, completando l'istruttoria, per  ciascuna  domanda,
entro sessanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della  stessa.
Qualora,  nel  corso  di  svolgimento  di  tale  attivita',   risulti
necessario  acquisire  ulteriori  informazioni,  dati   o   documenti
rispetto  a  quelli  presentati  dal   soggetto   proponente   ovvero
precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione   gia'
prodotta, il soggetto gestore puo', una sola  volta,  richiederli  al
soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un
termine per la loro presentazione. In  tale  circostanza,  i  termini
previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono  sospesi
fino  al  ricevimento  dei  predetti  chiarimenti  o  delle  predette
integrazioni. Nel caso in cui la  documentazione  richiesta  non  sia
presentata in modo completo ed esauriente entro i termini  assegnati,
la domanda di agevolazione e'  valutata  sulla  base  degli  elementi
disponibili. Nelle more delle attivita' di valutazione dei  programmi
di investimento e della verifica della conformita' degli stessi  alle
disposizioni nazionali e europee di riferimento, il soggetto  gestore
verifica la  vigenza  e  la  regolarita'  contributiva  del  soggetto
proponente nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente
normativa antimafia.
  7.  Per  le  domande  di  agevolazione  per  le  quali  l'attivita'
istruttoria si e' conclusa con esito positivo,  il  soggetto  gestore
procede  alla  registrazione  dell'aiuto  individuale  nel   Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,  e,
ove  nulla  osti,  adotta  il  provvedimento  di  concessione   delle
agevolazioni.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono  indicati   gli
investimenti ammessi, le agevolazioni  riconosciute,  gli  impegni  a
carico  dell'impresa  beneficiaria  in  ordine,  tra  l'altro,   agli
obiettivi, alle modalita' e ai termini di realizzazione del programma
di  investimento  e  all'utilizzo  delle  fonti  finanziarie  di  cui
all'art. 3, con particolare riferimento agli adempimenti  in  materia
di informazione e pubblicita', nonche' le circostanze determinanti la
revoca delle agevolazioni.
  8. Per le domande che hanno  ottenuto  un  punteggio  inferiore  al
minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili  per
insussistenza dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti  dal
presente decreto, il soggetto  gestore  comunica  i  motivi  ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
                               Art. 10
 
                    Erogazione delle agevolazioni
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore in non piu' di
tre stati di avanzamento lavori, a  seguito  della  presentazione  di
richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in  relazione
a titoli di spesa, anche singoli,  inerenti  alla  realizzazione  del
programma di  investimento,  per  un  ammontare  almeno  pari  al  25
(venticinque) per cento  dell'importo  complessivo  dell'investimento
ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di  erogazione  che  puo'
essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate
secondo una delle seguenti modalita':
    a) sulla base di  titoli  di  spesa  non  quietanzati  attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato;
    b)  sulla  base  di  titoli  di  spesa   quietanzati   attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.
  2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2,  sono  definite
le modalita' di  presentazione  delle  domande  di  erogazione  e  di
rendicontazione dei  costi  nonche'  la  relativa  documentazione  da
allegare.
  3. La richiesta di erogazione a saldo delle  agevolazioni  concesse
deve essere presentata entro e non oltre  60  giorni  dalla  data  di
ultimazione dell'investimento come  definita  all'art.  6,  comma  6,
lettera f). L'ammontare  delle  agevolazioni  spettanti  e'  definito
sulla  base  dell'investimento  complessivamente   ammesso   in   via
definitiva.
  4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa  presentato
costituisce acconto, i beni relativi  alla  richiesta  di  erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso  l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini:
    a) nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  scelto  la
modalita' di erogazione  mediante  conto  corrente  vincolato,  entro
sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
    b) nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  scelto  la
modalita' di erogazione mediante conto corrente  bancario  ordinario,
alla data di presentazione della richiesta di erogazione.
  5.  Il  soggetto  gestore  effettua  le  verifiche   indicate   nel
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, entro sessanta giorni dalla
presentazione delle domande di erogazione e  provvede  a  erogare  le
quote di agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.
  6. Fermo restando  il  termine  di  ultimazione  del  programma  di
investimento di cui all'art. 6,  comma  6,  lettera  f),  le  imprese
beneficiarie sono tenute, entro sessanta giorni  dalla  presentazione
della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare
l'avvenuta attivazione, per l'unita' produttiva agevolata, del codice
di attivita' economica (ATECO) a cui e' finalizzato il  programma  di
investimento, trasmettendo  la  comunicazione  effettuata  presso  il
registro delle imprese.
                               Art. 11
 
       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
 
  1. L'impresa beneficiaria,  oltre  al  rispetto  degli  adempimenti
previsti dagli altri articoli del presente decreto, e' tenuta a:
    a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno  tre  anni
dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni  o,  se
successiva, dalla data di installazione dell'ultimo  bene  agevolato,
nel territorio della regione in cui e'  ubicata  l'unita'  produttiva
agevolata. Nel caso in  cui,  nei  suddetti  tre  anni,  alcuni  beni
strumentali  diventino  obsoleti  o  inutilizzabili,   e'   possibile
procedere,  previa  comunicazione  al  soggetto  gestore,  alla  loro
sostituzione;
    b)  effettuare  i  pagamenti  dei  titoli  di  spesa   attraverso
modalita' che consentano la  loro  piena  tracciabilita'  e  la  loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,
nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la  modalita'  di
erogazione mediante  un  conto  corrente  bancario  ordinario  e  non
dedicato, e' tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno  dei
titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con
ricevute bancarie (RI.BA.);
    c)  tenere  a  disposizione  tutti  i  documenti  giustificativi,
relativi alle  spese  rendicontate,  nei  dieci  anni  successivi  al
completamento del programma di investimento.  In  ogni  caso,  tenuto
conto di quanto stabilito  dall'art.  140  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento e del Consiglio  europeo,  del  17  dicembre
2013, i documenti giustificativi di spesa  devono  essere  conservati
sotto forma di originali o, in casi debitamente  giustificati,  sotto
forma di copie autenticate o  su  supporti  per  i  dati  comunemente
accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o
i documenti esistenti  esclusivamente  in  versione  elettronica  che
rispondano a standard di sicurezza accettati;
    d) consentire e favorire, in ogni fase  del  procedimento,  anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero,  dal  soggetto  gestore,  dalla
Commissione europea e da  altri  organismi  nazionali  o  dell'Unione
europea competenti in materia, al fine  di  verificare  lo  stato  di
avanzamento dei programmi  e  le  condizioni  di  mantenimento  delle
agevolazioni;
    e) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici disposte  dal  Ministero  o  dal  soggetto
gestore allo  scopo  di  effettuare  il  monitoraggio  dei  programmi
agevolati;
    f)  garantire  che  sia  mantenuto  un  sistema  di  contabilita'
separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tutte   le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali;
    g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni  dei  soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  e  successive  modifiche  e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del  programma
di investimento;
    h) adempiere agli obblighi di  pubblicazione  delle  agevolazioni
ricevute, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  125  e
seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche  e
integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a
rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies
della predetta legge n. 124  del  2017  nella  nota  integrativa  del
bilancio  oppure,  ove  non  tenuti   alla   redazione   della   nota
integrativa, sul proprio sito internet o, in  mancanza,  sul  portale
digitale   delle   associazioni   di   categoria   di   appartenenza.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla predetta disciplina.
    i) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento  di
tutte le attivita' previsti in materia di monitoraggio,  controllo  e
pubblicita'  dalla  normativa  europea  relativa  all'utilizzo  delle
risorse di  cui  all'art.  3,  secondo  le  indicazioni  fornite  dal
Ministero;
    j) aderire a tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita'
dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui  all'art.  3,  con  le
modalita' allo scopo individuate dal Ministero.
                               Art. 12
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli
 
  1. In ogni fase del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare,
anche per il tramite del soggetto  gestore,  controlli  e  ispezioni,
anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine  di  verificare
le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle  agevolazioni,
nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
  2. A conclusione del programma di investimento, il soggetto gestore
effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione  del  programma  di
investimento. In tale fase, il Ministero provvede ad  effettuare  una
verifica in loco  per  un  campione  significativo  di  programmi  di
investimento  agevolati,   nominando   un'apposita   commissione   di
accertamento. Il campione  e'  definito  sulla  base  di  criteri  di
estrazione casuale in modo da  assicurare  la  verifica  in  loco  su
almeno il 10 (dieci) per cento dei programmi giunti a conclusione. Il
campione  selezionato  deve  essere  composto,  per  almeno   il   50
(cinquanta) per cento, da programmi con un importo degli investimenti
superiore a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).  Gli  oneri
delle commissioni di accertamento sono posti a carico  delle  risorse
di cui all'art. 3.
                               Art. 13
 
                             Variazioni
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
nonche'  variazioni  relative  agli  obiettivi  complessivi  o   alla
localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate
al soggetto  gestore  affinche'  proceda  alle  opportune  verifiche,
valutazioni  e  adempimenti,  anche  al  fine  della  verifica  della
permanenza  dei  requisiti   soggettivi   e   delle   condizioni   di
ammissibilita'  dell'iniziativa  agevolata.  La  comunicazione   deve
essere accompagnata da  un'argomentata  relazione  illustrativa.  Nel
caso in cui le  verifiche  e  valutazioni  si  concludano  con  esito
negativo, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.
  2.  Fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi  connessi  alla
realizzazione del progetto, le variazioni rispetto  alla  domanda  di
agevolazione  che  riguardano  l'ammontare  complessivo  delle  spese
sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di
spesa, non  devono  essere  preventivamente  comunicate  al  soggetto
gestore e sono valutate in fase di erogazione del contributo.
                               Art. 14
 
                               Revoche
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura totale nei seguenti casi:
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque  imputabili  all'impresa
beneficiaria e non sanabili;
    b)  mancata  realizzazione  del  programma  di  investimento  nei
termini di cui all'art. 6, comma  6,  lettera  f).  La  realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale  nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
    c) mancata attivazione,  con  riferimento  all'unita'  produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art. 10,  comma  6,  del  codice
ATECO di attivita' economica  cui  e'  finalizzato  il  programma  di
investimento;
    d)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti  del  medesimo  di  altra  procedura  concorsuale,  laddove
intervenuti    antecedentemente    alla    data    di     ultimazione
dell'investimento e fatta  salva  la  possibilita'  per  il  soggetto
gestore di valutare, nel caso di apertura nei confronti  dell'impresa
beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dal fallimento,  la
compatibilita' della  procedura  medesima  con  la  prosecuzione  del
programma di investimento agevolato;
    e)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modifiche e integrazioni;
    f) trasferimento, entro cinque anni  dalla  data  di  conclusione
dell'iniziativa  o  del  completamento  dell'investimento  agevolato,
dell'attivita' economica specificamente  incentivata  o  di  una  sua
parte,  in  violazione  delle  previsioni  di  cui  all'art.  5   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai  fini  della  valutazione  della
presente causa di revoca si considera il trasferimento dell'attivita'
economica effettuata da parte  della  medesima  impresa  beneficiaria
dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa  in  rapporto  di
controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
    g) accertamento della violazione del principio DNSH.
  2. Con riferimento ai casi di revoca totale  di  cui  al  comma  1,
l'impresa beneficiaria non ha diritto alle quote  residue  ancora  da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
  3. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura parziale nei seguenti casi:
    a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini  indicati  all'art.
11, comma 1, lettera a);
    b) cessione, nei  3  anni  successivi  alla  data  di  erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni,  della  proprieta'  dell'unita'
produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato   ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti  di  accesso  indicati
dal presente decreto;
    c) modifica sostanziale, nei tre anni  successivi  alla  data  di
erogazione  dell'ultima  quota  delle  agevolazioni,   dell'attivita'
economica e/o della capacita' produttiva  oggetto  del  programma  di
investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le  condizioni  di
attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento
degli obiettivi originari;
    d) realizzazione  parziale  del  programma  di  investimento  nei
termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). Nel caso  in  cui  la
parte di investimento realizzata risulti organica  e  funzionale,  si
procede alla revoca parziale delle  agevolazioni  limitatamente  alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
    e) mancata  installazione  dei  beni  oggetto  del  programma  di
investimento agevolato nei termini  di  cui  all'art.  10,  comma  4,
purche'  la  parte  di  investimento  realizzata  relativa  ai   beni
istallati risulti organica e funzionale;
    f) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 8, comma 5, purche' la parte di investimento  realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale.
  4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
    a) Nei casi di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  e'  riconosciuta
all'impresa   beneficiaria   esclusivamente   la   quota   parte   di
agevolazioni commisurata al periodo in cui  e'  stato  verificato  il
pieno rispetto degli obblighi;
    b) nei casi  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e)  e'  riconosciuta
all'impresa   beneficiaria   esclusivamente   la   quota   parte   di
agevolazioni commisurata ai beni  in  relazione  ai  quali  e'  stato
verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
    c) nel caso di cui alla lettera f)  e'  riconosciuta  all'impresa
beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile
ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti.
  5. Le agevolazioni di  cui  al  presente  decreto  sono,  altresi',
revocate in misura totale o parziale, in  relazione  alla  natura  ed
entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori
obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonche' nei casi di  mancato
o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal  programma  di
investimento, e in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di
concessione.
                               Art. 15
 
                         Disposizioni finali
 
  1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto  e'
subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea  ai
sensi dell'art. 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.
  2. La registrazione del regime  di  aiuti  nel  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modificazioni e integrazioni  e'  effettuata  dal
Ministero. Il soggetto  gestore  provvede  alla  registrazione  degli
aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
  3. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2,  e'  pubblicato
l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente
decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge  11  novembre
2011, n. 180.
  4. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»  sono  pubblicate  le
informazioni  relative  alla  misura  agevolativa  istituita  con  il
presente provvedimento.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
 
    Roma, 10 febbraio 2022
 
                                               Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2022
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 217
                                                           Allegato 1
 
                                                (articolo 6, comma 1)
 
      Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano
   Transizione 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica
                       e digitale dell'impresa
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
 
                                    (articolo 6, comma 2, lettera a))
 
       Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere
         il processo produttivo piu' sostenibile e circolare
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3
 
                                    (articolo 6, comma 2, lettera b))
 
                Elenco delle misure atte a migliorare
              la sostenibilita' energetica dell'impresa
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4
 
                                                (articolo 6, comma 3)
 
            Elenco delle attivita' economiche ammissibili
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 5
 
                                                (articolo 9, comma 4)
 
              Determinazione dei criteri di valutazione
                    delle domande di agevolazione
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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