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Regolamento, 30/3/2022
Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 160/2022).
(GU n.89 del 15-4-2022)
Regolamento
Materia: appalti / disciplina

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 30 marzo 2022
Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza  collaborativa
in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 160/2022). (22A02376)
(GU n.89 del 15-4-2022)

 
                            IL CONSIGLIO
               dell'autorita' nazionale anticorruzione
 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e,   in
particolare, l'art. 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto;
  Visto il regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza  in
materia di contratti pubblici approvato con  delibera  del  4  luglio
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  n.  241
del 16 ottobre 2018;
  Visto il regolamento  sull'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza
collaborativa  in  materia  di  contratti  pubblici   approvato   dal
Consiglio nell'adunanza del 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 178 del 1° agosto 2017;
  Vista  la  delibera  n.  654  del   22   settembre   2021   recante
«Pubblicazione  nel  sito  istituzionale  anche   dei   provvedimenti
conclusivi dei  procedimenti  in  forma  semplificata  sottoposti  al
Consiglio, da rimettere alla  firma  del  Presidente.  Conoscibilita'
degli atti a firma del  Presidente  adottati  in  sede  di  vigilanza
collaborativa»;
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e    il
funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione  approvato  con
delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e successivamente modificato  con
le delibere n. 1125 del 4 dicembre 2019, n. 50 del 22  gennaio  2020,
n. 458 del 27 maggio 2020 e n. 453 del 14 giugno 2021;
  Ritenuto  opportuno  ampliare  la  possibilita'  per  le   stazioni
appaltanti di ricorso allo strumento della vigilanza collaborativa;
 
                              E m a n a
 
  il seguente regolamento, che avra' efficacia con  decorrenza  dalla
data  di  pubblicazione  della  presente  delibera   nella   Gazzetta
Ufficiale:
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    b) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
    c) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';
    d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
    e)  «ufficio»,  l'ufficio  vigilanza   collaborativa,   vigilanze
speciali e centrali di committenza;
    f)  «UOS»  l'Unita'  operativa  speciale,  istituita   ai   sensi
dell'art. 30 del decreto-legge n. 90/2014;
    g) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
    h) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1,
lettera o), del codice;
    i) «vigilanza collaborativa», l'attivita'  di  vigilanza  di  cui
all'art. 213, comma 3, lettera h), del codice;
    l) «protocollo di vigilanza», i protocolli  di  intesa  stipulati
dall'Autorita' con le stazioni appaltanti richiedenti di cui all'art.
213, comma 3, lettera h), del codice.
                               Art. 2
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente regolamento e' adottato  nell'ambito  dell'autonomia
regolamentare riconosciuta all'Autorita' e si applica agli appalti  e
alle concessioni per l'acquisizione di servizi,  forniture  e  lavori
che le amministrazioni aggiudicatrici,  gli  enti  aggiudicatori,  le
centrali di committenza o gli altri  soggetti  aggiudicatori  di  cui
all'art. 3 del codice intendono bandire sulla base dei  programmi  di
acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 21 del  codice
o, anche al  di  fuori  della  programmazione,  qualora  ricorrano  i
presupposti di cui al presente regolamento.
                               Art. 3
 
                              Finalita'
 
  1. Le stazioni appaltanti di cui all'art. 1, prima  di  indire  una
procedura  di  gara,  possono  chiedere  all'Autorita'  di   svolgere
un'attivita' di vigilanza  preventiva  finalizzata  a  supportare  le
medesime nella predisposizione degli atti di gara, a  verificarne  la
conformita' alla normativa  di  settore,  a  individuare  clausole  e
condizioni idonee a prevenire tentativi di  infiltrazione  criminale,
situazioni  di  conflitto  di  interesse,  nonche'  a  monitorare  lo
svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di
esecuzione.
                               Art. 4
 
     Presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa
 
  1. Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa,  in  quanto
di particolare interesse, ai sensi dell'art. 213,  comma  3,  lettera
h), del codice:
    a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari
di interventi in occasione di grandi eventi  di  carattere  sportivo,
religioso, culturale o a contenuto economico;
    b) gli affidamenti disposti a seguito di calamita' naturali;
    c) gli  interventi  di  realizzazione  di  grandi  infrastrutture
strategiche;
    d)  gli  affidamenti   di   lavori   di   importo   superiore   a
100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo  superiore
a 15.000.000,00 di euro;
    e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00
di euro o di servizi e forniture di importo superiore a  5.000.000,00
di euro, rientranti in programmi di  interventi  realizzati  mediante
investimenti di fondi comunitari.
  2. Anche al di fuori delle  ipotesi  individuate  al  comma  1,  in
presenza di ricorrenti indici di elevato rischio  corruttivo  ovvero,
in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque,  sintomatiche
di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio  puo'  disporre
l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione  e
atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara.
  3. L'attivita' di cui  al  comma  1  puo'  essere  richiesta  dalle
stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o piu' contratti  siano
stati oggetto dell'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  32,
comma 1, del decreto-legge n. 90/2014.
                               Art. 5
 
                 Istanza di vigilanza collaborativa
 
  1.  La  richiesta  di   vigilanza   collaborativa   e'   presentata
all'Autorita' con  istanza  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
della stazione appaltante.
  2. L'istanza contiene le motivazioni  specifiche  della  richiesta,
con l'espressa indicazione di uno o piu' dei presupposti tassativi di
cui all'art. 4, nonche' le informazioni di dettaglio circa i  lavori,
i  servizi  o  le  forniture,  per  cui  si  richiede  la   vigilanza
collaborativa.  In  particolare,  l'istanza  indica  l'elenco   degli
affidamenti per i quali si  richiede  l'attivazione  della  vigilanza
collaborativa, specificando la tipologia, l'oggetto  e  l'importo  di
ciascuna delle procedure che si intendono attivare, e se la procedura
di gara sara' gestita direttamente dalla stazione appaltante  istante
ovvero da altro soggetto (come centrali  di  committenza  o  soggetti
aggregatori).
  3. Qualora l'istanza contenga l'indicazione di  una  pluralita'  di
affidamenti, il protocollo individua una o piu'  procedure,  ritenute
maggiormente significative, da sottoporre a vigilanza preventiva.
  4. Le richieste  di  vigilanza  collaborativa  sono  sottoposte  al
Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai  sensi  del
presente  regolamento  e  la  presumibile  incidenza   dell'attivita'
richiesta rispetto  alle  vigilanze  preventive  gia'  approvate,  ne
dispone l'accoglimento.
  5.  Il  rigetto  della  richiesta  di  attivazione   di   vigilanza
collaborativa   non   esclude   ogni   altro   tipo   di   intervento
dell'Autorita' nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi
dell'art. 213, comma 3, del codice.
                               Art. 6
 
                       Protocollo di vigilanza
 
  1. Le modalita' di svolgimento della vigilanza collaborativa con la
stazione  appaltante  sono  definite  in  un  protocollo  di  azione,
predisposto dall'ufficio competente, su indicazione  del  Presidente,
che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.
  2. I protocolli di vigilanza collaborativa  hanno  durata  annuale,
salvo  diversa  decisione  del  Consiglio,  in  considerazione  della
specificita' della stazione appaltante e degli interventi per cui  e'
richiesta la collaborazione che, in ogni caso, non potra'  avere  una
durata superiore ai  due  anni.  Resta  fermo  che,  qualora  avviata
durante  la  vigenza  del  protocollo,   l'attivita'   di   vigilanza
collaborativa proseguira', senza procedere  al  formale  rinnovo  del
protocollo, sino al completamento della procedura  di  aggiudicazione
e, ove previsto, anche durante la fase di esecuzione.
  3. I protocolli di  vigilanza  collaborativa  sono  tempestivamente
pubblicati sul sito istituzionale  dell'Autorita'  in  una  specifica
sezione suddivisa per annualita'.
  4.  Dal  momento  della  pubblicazione,  il  protocollo  acquisisce
efficacia.
                               Art. 7
 
                 Documentazione oggetto di verifica
 
  1. Formano oggetto di verifica  preventiva  tutti  gli  atti  della
procedura di affidamento, secondo la seguente elencazione indicativa:
    determina a contrarre o provvedimento equivalente;
    bando di gara o lettera di invito o inviti a  presentare  offerta
nel caso di procedura negoziata;
    disciplinare di gara;
    capitolato;
    schema di contratto/convenzione;
    provvedimento di nomina dei commissari e  di  costituzione  della
commissione giudicatrice;
    verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione
delle offerte anormalmente basse;
    elenco dei partecipanti alla gara;
    elenco dei nominativi dei subappaltatori;
    elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
  provvedimenti di esclusione;
  provvedimenti  di  aggiudicazione,  proposta  di  aggiudicazione  e
aggiudicazione;
  contratto o convenzione stipulata;
  ogni altro  atto,  determinazione  o  documento  predisposto  dalla
stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
  2.   L'Autorita'   puo'   in   ogni   caso   richiedere   ulteriore
documentazione ritenuta utile  o  necessaria  ai  fini  del  corretto
svolgimento dell'attivita' di vigilanza collaborativa.
  3. Possono formare oggetto di verifica preventiva anche atti  della
fase  di  esecuzione  contrattuale,  specificamente  individuati  nel
protocollo.
                               Art. 8
 
               Procedimento di vigilanza collaborativa
 
  1.  Il  procedimento  di  vigilanza  collaborativa  si  svolge   in
contraddittorio con la stazione appaltante, secondo  quanto  indicato
nel presente articolo.
  2. Salve le specificita'  di  ogni  procedura  di  affidamento,  il
procedimento di vigilanza segue le fasi della procedura di gara ed in
particolare:  (a)  pubblicazione  del  bando   o   dell'avviso;   (b)
ammissione/esclusione dei  concorrenti  e  nomina  della  commissione
giudicatrice;  (c)  valutazione   delle   offerte   e   proposta   di
aggiudicazione;  (d)   verifica   dell'anomalia   dell'offerta;   (e)
aggiudicazione e stipulazione del contratto.
  3. Gli atti e i documenti di cui all'articolo  7,  in  relazione  a
ciascuna fase della procedura di gara, sono  trasmessi  all'Autorita'
prima della loro formale adozione.
  4.  A  seguito  della  trasmissione,  l'ufficio  competente  svolge
l'attivita'  di  verifica  degli   atti   sottoposti   al   controllo
preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di
osservazioni   sottoposta   al    Presidente    dell'Autorita'    per
l'approvazione.
  5.  Le  osservazioni  di   cui   al   comma   4   sono   comunicate
tempestivamente  alla  stazione  appaltante   a   cura   dell'ufficio
competente.
  6. La stazione appaltante vi si adegua, modificando  o  sostituendo
l'atto in conformita' e inviando una nota  di  riscontro,  unitamente
alla documentazione.
  7. Qualora non ritenga di aderire alle  osservazioni,  la  stazione
appaltante presenta le proprie motivazioni  all'Autorita'.  L'ufficio
competente formula  le  osservazioni  conclusive,  con  le  modalita'
indicate al comma 4,  trasmettendole  tempestivamente  alla  stazione
appaltante.
  8. Ricevute le osservazioni conclusive dell'Autorita', la  stazione
appaltante puo' decidere se adeguarsi o, nell'esercizio della propria
discrezionalita' amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti  di
propria competenza.
  9. L'ufficio  competente,  ove  ritenga  particolarmente  grave  il
mancato adeguamento della stazione  appaltante,  sottopone  i  propri
rilievi al Consiglio dell'autorita' che puo' disporre la  risoluzione
del protocollo di vigilanza e l'attivazione  di  tutti  i  poteri  di
vigilanza attribuiti dalla legge.
  10. Il procedimento di  vigilanza  collaborativa  si  conclude,  di
norma, con l'invio da parte della stazione appaltante  del  contratto
stipulato con l'operatore economico aggiudicatario,  salvo  l'ipotesi
in cui l'attivita' di verifica preventiva prosegua anche per la  fase
di esecuzione dell'affidamento.
  11. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di  vigilanza,
le parti possono prevedere deroghe al procedimento  disciplinato  nel
presente articolo.
  12. Nell'espletamento delle attivita' di verifica nell'ambito della
vigilanza collaborativa l'Autorita' puo' avvalersi del supporto della
Guardia di finanza.
  13. L'eventuale  richiesta  di  accesso  agli  atti  relativa  alla
documentazione    riguardante    l'espletamento    della    vigilanza
collaborativa e' riscontrata dalla stazione appaltante firmataria del
protocollo.
  14. La stazione appaltante,  con  la  stipula  del  protocollo,  si
impegna ad aderire alle  istanze  di  precontenzioso  presentate,  ai
sensi dell'art. 211, comma 1,  decreto  legislativo  n.  50/2016,  da
parte di altri soggetti  legittimati  durante  lo  svolgimento  della
procedura   di   gara,   adeguandosi   all'eventuale   parere    reso
dall'Autorita'.
                               Art. 9
 
               Risoluzione del protocollo di vigilanza
 
  1. Il Consiglio dell'Autorita' puo'  disporre  la  risoluzione  del
protocollo di vigilanza collaborativa:
    a) quando,  decorsi  almeno  tre  mesi  dalla  pubblicazione  del
protocollo, la stazione appaltante beneficiaria non  abbia  inoltrato
all'Autorita' alcuna documentazione di gara o,  comunque,  non  abbia
richiesto alcun intervento  dell'Autorita'  medesima;  non  producono
effetti  interruttivi  del  predetto  termine   richieste   meramente
dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza  della  vigilanza
collaborativa o, comunque, estranee alle competenze dell'Autorita';
    b) qualora la stazione  appaltante  si  renda  inadempiente  agli
obblighi   di   comunicazione   preventiva   degli   atti   e   della
documentazione di gara di cui all'art. 7;
    c) qualora la stazione appaltante non si adegui alle osservazioni
formulate dall'Autorita', nell'ipotesi in cui il mancato  adeguamento
sia ritenuto particolarmente grave;
    d)  per  sopravvenute  e  motivate  ragioni  di   merito   o   di
opportunita'.
                               Art. 10
 
Relazione periodica al Consiglio dell'Autorita' e  pubblicita'  della
            relazione e degli atti a firma del Presidente
 
  1. L'ufficio competente invia almeno  semestralmente  al  Consiglio
dell'Autorita'   una   relazione    sull'attivita'    di    vigilanza
collaborativa  espletata,  con  l'indicazione   dei   protocolli   di
vigilanza stipulati, delle procedure sottoposte a vigilanza,  nonche'
degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione.
  2. Il Consiglio puo' disporre la pubblicazione  della  relazione  e
degli  allegati  atti  adottati  o  di  una  loro  sintesi  sul  sito
istituzionale dell'Autorita'.
                               Art. 11
 
           Ulteriori attivita' di vigilanza collaborativa
 
  1.  Il  presente   regolamento   si   applica,   ove   compatibile,
all'attivita'  di  vigilanza  preventiva  svolta  dall'UOS  nei  casi
previsti dalla legge, nonche'  a  quella  svolta  nei  confronti  dei
soggetti che possono operare in deroga alla normativa in  materia  di
contratti pubblici e che stipulano specifici protocolli di azione con
l'Autorita'.
                               Art. 12
 
                   Entrata in vigore e abrogazione
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
  2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e'  abrogato  il
regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza  collaborativa
in  materia   di   contratti   pubblici   approvato   dal   Consiglio
nell'adunanza del 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 178 del 1° agosto 2017.
 
                                                 Il Presidente: Busia
  Depositato presso la segreteria del  Consiglio  in  data  7  aprile
2022.
 
                                              p. Il segretario: Greco

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