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decreto legge, 30/4/2022
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36, Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(GU n.100 del 30-4-2022)
decreto legge
Materia: finanza pubblica / conti pubblici

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR).
(GU n.100 del 30-4-2022)
  Vigente al: 1-5-2022  
Capo I
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di pubblica amministrazione e universita' e ricerca


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti  per  il   rafforzamento   della   capacita'   amministrativa
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)  e  per  l'efficienza  della   giustizia»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
  Visto il  decreto-legge  del  6  novembre  2021,  n.  152,  recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
2021, n. 233;
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza  di  un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure,  incluse  quelle  di
spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, nonche' di adottare misure  per  il  rafforzamento  della
capacita'  amministrativa  delle   amministrazioni   titolari   degli
interventi;
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di realizzare  la
riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti nonche'
di  migliorarne  le  procedure  di  reclutamento  entro  il   termine
stabilito dall'accordo operativo sull'attuazione del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 13 e del 21 aprile 2022;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,  per  la
pubblica  amministrazione,  per  l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione digitale, per il Sud e la  coesione  territoriale,  della
transizione ecologica,  della  giustizia,  dell'universita'  e  della
ricerca e del turismo, di concerto con i Ministri del lavoro e  delle
politiche sociali, dello sviluppo economico, per le pari opportunita'
e la famiglia, della salute, delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Definizione dei profili  professionali  specifici  nell'ambito  della
              pianificazione di fabbisogni di personale
 
  1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono  soppresse  e  le
parole «di nuove figure e competenze professionali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi  profili  professionali
individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, competenze,  capacita'  del  personale  da
assumere anche per sostenere la  transizione  digitale  ed  ecologica
della pubblica amministrazione».
  2.  In  fase  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
come modificato dal presente decreto,  le  linee  di  indirizzo  sono
emanate entro il 30 giugno 2022.
                               Art. 2
 
         Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare
     le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
35-bis e' inserito il seguente:
  «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1. L'assunzione  a
tempo determinato e  indeterminato  nelle  amministrazioni  pubbliche
centrali  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  e   nelle   autorita'
amministrative  indipendenti,  avviene  mediante  concorsi   pubblici
orientati alla massima partecipazione ai  quali  si  accede  mediante
registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56,di  seguito  "Portale",
disponibile    all'indirizzo    www.InPA.gov.it,    sviluppato    dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, che ne cura la gestione.
  2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il
proprio  curriculum  vitae,  completo   di   tutte   le   generalita'
anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC
a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa
alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa  quella  relativa
all'eventuale assunzione  in  servizio,  unitamente  ad  un  recapito
telefonico. La registrazione al Portale e'  gratuita  e  puo'  essere
realizzata esclusivamente mediante i sistemi  di  identificazione  di
cui  all'articolo  64,  commi  2-quater  e  2-nonies,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta  il
consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con  le
modalita' di cui al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni  che  non
contengono tutte le  indicazioni  circa  il  possesso  dei  requisiti
richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai  bandi  di
concorso.
  3. Le informazioni  necessarie  per  l'iscrizione  al  Portale,  le
modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello  stesso  da  parte  delle
amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione  dei
bandi di  concorso  sono  definite  entro  il  31  ottobre  2022  con
protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna
amministrazione. Per i  reclutamenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 3, i protocolli tengono  conto  delle  specificita'  dei
rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo  19  della
legge 4 novembre 2010, n. 183.
  4. Il Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le  rispettive
selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di  Regioni
ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022,  con  decreto
del Ministro della pubblica amministrazione, adottato  previa  intesa
in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
  5. I bandi per il reclutamento e per  la  mobilita'  del  personale
pubblico sono pubblicati sul Portale secondo  lo  schema  predisposto
dal Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il  Portale  garantisce
l'acquisizione della documentazione  relativa  a  tali  procedure  da
parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto  e  organizza
la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo  parametri
utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
  2. Il Portale  unico  del  reclutamento  di  cui  al  comma  1,  e'
operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, puo'
essere utilizzato dalle amministrazioni  pubbliche  centrali  di  cui
all'articolo  1,  comma   2,   e   dalle   autorita'   amministrative
indipendenti.  Dal  1°  novembre  2022  le  medesime  amministrazioni
utilizzano il Portale per tutte le procedure di  assunzione  a  tempo
determinato   e   indeterminato.   Resta   fermo   quanto    previsto
dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113.
  3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  alla
data di pubblicazione del bando.
  4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul  Portale  di  cui  al
comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo  3,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
33,  si  intendono   assolti   mediante   pubblicazione,   da   parte
dell'amministrazione cui e' indirizzata  l'istanza  di  accesso  agli
atti o di accesso civico generalizzato, di  un  apposito  avviso  sul
medesimo Portale.
  5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole:  «avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3,  comma  7,  della
legge 19 giugno 2019, n. 56.».
  6. All'articolo 247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
commi 8 e 9 sono abrogati.
  7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle  commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  svolti  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto  dei
principi della parita' di genere, attraverso il  Portale  di  cui  al
comma 1. Fino alla predetta  data,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   anche
avvalendosi  della  Commissione  per  l'attuazione  del  progetto  di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina  i
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e delle procedure selettive di  cui  dell'articolo  35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di
elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di
comprovata professionalita' e competenza. Gli  elenchi  sono  formati
dalle   amministrazioni   destinatarie   delle   predette   procedure
concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e
imparzialita' dell'azione amministrativa. Le disposizioni di  cui  al
presente comma si applicano anche  alla  procedura  di  nomina  delle
sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalita' di cui
al presente comma, i termini di cui all'articolo 53,  comma  10,  del
decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    relativi
all'autorizzazione  a  rivestire  l'incarico  di  commissario   nelle
procedure   concorsuali   di   cui   al   presente   articolo,   sono
rideterminati,  rispettivamente,  in   dieci   e   quindici   giorni.
L'articolo 3, comma  15,  della  legge  19  giugno  2019,  n.  56  e'
abrogato.
                               Art. 3
 
Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche
                           amministrazioni
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, e'  inserito
il seguente:
  «Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione  del  personale  non
dirigenziale). - 1. I concorsi per  l'assunzione  del  personale  non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
ivi inclusi quelli indetti dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:
    a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a  contenuto
teorico-pratico, e di una prova  orale,  comprendente  l'accertamento
della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le  prove  di  esame
sono finalizzate ad accertare il possesso  delle  competenze,  intese
come  insieme  delle  conoscenze  e  delle   capacita'   tecniche   o
manageriali, che devono essere specificate nel bando  e  definite  in
maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto.
Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
e correzione  devono  contemperare  l'ampiezza  e  profondita'  della
valutazione delle competenze definite nel  bando  con  l'esigenza  di
assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati
ai principi espressi nel comma 2;
    b)  l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   digitali   e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
    c) che le prove di esame possano essere  precedute  da  forme  di
preselezione  con  test  predisposti  anche  da  imprese  e  soggetti
specializzati in selezione di personale,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili   a   legislazione   vigente,   e   possono    riguardare
l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui
alla lettera a, indicate nel bando;
    d) che i contenuti di ciascuna  prova  siano  disciplinati  dalle
singole  amministrazioni   responsabili   dello   svolgimento   delle
procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia
selettiva  piu'  conferente  con  la  tipologia  dei  posti  messi  a
concorso, prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
oltre  alle  competenze,  siano  valutate  le  esperienze  lavorative
pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere
che nella predisposizione delle prove le commissioni siano  integrate
da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,  in  sede  di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase  di  valutazione
dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla
natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
    f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i
titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a  un
terzo, alla formazione del punteggio finale.
  2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si  svolgono  con
modalita'  che   ne   garantiscano   l'imparzialita',   l'efficienza,
l'efficacia  e  la  celerita'   di   espletamento,   che   assicurino
l'integrita' delle prove, la  sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle
comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di  sistemi  digitali  diretti
anche a realizzare forme di preselezione ed a  selezioni  decentrate,
anche non contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni
non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza
e l'omogeneita' delle prove somministrate in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
  3.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi   possono   essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari  a  quello  delle  commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente.  La  commissione  definisce  in   una   seduta   plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per  tutte  le  sottocommissioni.  Tali  procedure   e   criteri   di
valutazione sono pubblicati nel  sito  internet  dell'amministrazione
procedente contestualmente alla  graduatoria  finale.  All'attuazione
del presente comma le amministrazioni  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente.».
  2. All'articolo 10,  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  77,  i
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati.
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  le
parole «all'articolo 10 del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.76,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
  4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  alla
data di pubblicazione del bando.
  5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione
delle  medesime   disposizioni,   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione,  acquisite  le  proposte  della   Scuola   nazionale
dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  adotta  specifiche
linee guida.».
  6. Con decreto del Presidente  della  Repubblica  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31
dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  nel
rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti
criteri:
    a)  raccolta  organica  delle  disposizioni   regolamentari   che
disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa  alla  nuova
disciplina di livello primario;
    b) semplificazione e coordinamento, sotto il  profilo  formale  e
sostanziale,  del  testo  delle  disposizioni  vigenti,   assicurando
l'unicita', la contestualita', la  completezza,  la  chiarezza  e  la
semplicita' della disciplina;
    c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle
previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020,  n.  77,  dal  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  e
di ogni altra disposizione incompatibile con  quelle  introdotte  dal
presente decreto.
  7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n.  87,  il  Ministro  della  salute,  su  proposta  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,   puo'   aggiornare   i
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni  di
sicurezza.
                               Art. 4
 
              Aggiornamento dei codici di comportamento
               e formazione in tema di etica pubblica
 
  1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito, il seguente:  «1-bis.  Il  codice
contiene, altresi', una sezione dedicata al corretto  utilizzo  delle
tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da
parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di  tutelare  l'immagine
della pubblica amministrazione.»;
    b) al comma 7 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
pubbliche  amministrazioni  prevedono  lo  svolgimento  di  un  ciclo
formativo la cui durata e intensita' sono proporzionate al  grado  di
responsabilita' e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili  a
legislazione  vigente,   sui   temi   dell'etica   pubblica   e   sul
comportamento etico.».
  2. Il codice di comportamento di cui all'articolo  54  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiornato entro il 31 dicembre
2022 anche al fine di dare attuazione alle  disposizioni  di  cui  al
comma 1, lettera a)..
                               Art. 5
 
                     Rafforzamento dell'impegno
                 a favore dell'equilibrio di genere
 
  1. Al fine  di  dare  effettiva  applicazione  al  principio  della
parita' di genere nell'organizzazione  e  gestione  del  rapporto  di
lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157,  comma
4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  ed  in
coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale
per la parita' di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi
specifici ovvero evitino o compensino  svantaggi  nelle  carriere  al
genere meno rappresentato.  I  criteri  di  discriminazione  positiva
devono essere proporzionati allo scopo da perseguire  ed  adottati  a
parita' di qualifica da ricoprire e  di  punteggio  conseguito  nelle
prove concorsuali. A  tal  fine,  entro  il  30  settembre  2022,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  di  concerto   con   il   Dipartimento   delle   pari
opportunita', adotta specifiche linee guida.
                               Art. 6
 
                   Revisione del quadro normativo
                     sulla mobilita` orizzontale
 
  1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del  comma  1,
e' soppresso;
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
  «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al  comma
1,  e  in  ogni  caso  di  avvio  di  procedure  di   mobilita',   le
amministrazioni provvedono a pubblicare il  relativo  avviso  in  una
apposita  sezione  del  Portale  unico  del   reclutamento   di   cui
all'articolo 35-ter. Il  personale  interessato  a  partecipare  alle
predette  procedure  invia  la  propria  candidatura,  per  qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal
proprio curriculum vitae esclusivamente in  formato  digitale.  Dalla
presente disposizione non derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.
  1-quinquies.   Per   il   personale    non    dirigenziale    delle
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle  autorita'
amministrative indipendenti e dei soggetti di  cui  all'articolo  70,
comma 4, i comandi o distacchi, sono  consentiti  esclusivamente  nel
limite del 25  per  cento  dei  posti  non  coperti  all'esito  delle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  non  si  applica  ai  comandi  o  distacchi
obbligatori, previsti da disposizioni di legge,  ivi  inclusi  quelli
relativi agli uffici di  diretta  collaborazione,  nonche'  a  quelli
relativi  alla  partecipazione  ad   organi,   comunque   denominati,
istituiti da disposizioni legislative o regolamentari  che  prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai
comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni
di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».
  2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, esclusi quelli di cui  all'articolo  30,  comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla  data  del
31 dicembre  2022  o  alla  naturale  scadenza,  se  successiva  alla
predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano  gia'  attivato
procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
  3.  Al   fine   di   non   pregiudicarne   la   funzionalita',   le
amministrazioni interessate possono attivare,  fino  al  31  dicembre
2022, a favore del personale di cui al comma 2, gia'  in  servizio  a
tempo indeterminato presso  le  amministrazioni,  le  Autorita'  e  i
soggetti, di cui all'articolo  30,  comma  1-quinquies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal  comma  1  del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente  al  servizio
sanitario nazionale e  quello  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio  2022
si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50  per
cento  delle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nell'ambito   della
dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della
anzianita' maturata in comando o distacco, del rendimento  conseguito
e della idoneita' alla  specifica  posizione  da  ricoprire.  Non  e'
richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
  4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le  parole  «per  gli  estranei  e  per  gli  appartenenti  a
categorie sottratte alla contrattazione collettiva»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di
polizia».
  5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi  in  cui  al  proprio
personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l'Unione
europea non sono corrisposte  dalle  istituzioni,  organi  o  agenzie
europei  interessati,  sulla  base  di  intese  con  gli  stessi,  le
indennita'  di  soggiorno,  comunque   denominate,   previste   dalla
disciplina dell'Unione europea,  possono  corrispondere  al  predetto
personale, per il periodo  di  effettiva  assegnazione  come  esperti
nazionali distaccati, una indennita' forfettaria  e  omnicomprensiva,
non pensionabile, destinata a sostenere le  spese  di  soggiorno,  di
entita' non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le
medesime  posizioni.  A  tal  fine  e'  autorizzata  sullo  stato  di
previsione  del  Ministero  degli   esteri   e   della   cooperazione
internazionale la  spesa  di  400.000  euro  per  l'anno  2022  e  di
1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023  che  costituisce  il
limite di spesa per l'erogazione della indennita' di cui al  presente
comma.».
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno
2022 e 1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
  7.  Al  fine  di  potenziare  la  capacita'  delle  amministrazioni
attuatrici del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono
essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di  cittadinanza
italiana di organizzazioni internazionali o  dell'Unione  europea  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, anche in  deroga  alle  percentuali  ivi  previste.  Il
conferimento  degli  incarichi  ai  sensi  del  presente   comma   e'
consentito  nei  limiti  dei  posti  disponibili  e  delle   facolta'
assunzionali dell'amministrazione che  conferisce  l'incarico,  senza
nuovi  o  ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli
incarichi di cui al presente comma  sono  conferiti  per  una  durata
comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.
  8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 30 giugno 2022».
                               Art. 7
 
Ulteriori  misure  urgenti  abilitanti  per  l'attuazione  del  Piano
                  nazionale di ripresa e resilienza
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6:
      1) al comma 6-bis le parole «entro  il  30  aprile  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni,
per quanto riguarda le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi  di  cui  al
presente articolo e ai contenuti  del  Piano  tipo  definiti  con  il
decreto di cui al comma 6.»;
    b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e»  sono
soppresse;
    c) all'articolo 9, dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro della  pubblica  amministrazione  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie,  adottato  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto
2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  229  del  24  settembre
2021, residue e non impegnate pari  a  48.100.000,00  euro  a  valere
sulle  risorse  complessive  destinate  dal  Sub-investimento   2.2.1
"Assistenza tecnica a livello centrale e locale"  della  misura  M1C1
pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro
al  conferimento,  da  parte  delle  amministrazioni  attuatrici,  di
ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalita' e i
criteri gia' definiti con il medesimo decreto di cui al  comma  1  e,
quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attivita'  per  il
coordinamento  e  il  rafforzamento  delle  attivita'  operative   di
governance del progetto di cui  al  medesimo  comma  1,  mediante  la
realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di  un
Portale di progetto e di una Unita' centrale, che cessa entro  il  31
dicembre 2026, composta da professionisti  ed  esperti  reclutati  ai
sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attivita'  dei  pool
territoriali,  alla  misurazione  dei  tempi  e  alla  verifica   dei
risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati
a livello regionale e  nazionale,  all'elaborazione  di  proposte  di
interventi di semplificazione, nonche'  al  supporto  ai  lavori  del
Tavolo di coordinamento istituito  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione  titolare
dell'intervento e' il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  quale
Amministrazione  centrale  responsabile  del  sub-investimento  2.2.1
della misura M1C1;  resta  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni
inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle  riferite  alla
rendicontazione, monitoraggio e controllo.».
  2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre  2021  n.  233,  dopo  le  parole  «A  tale  fine  i  comuni
interessati comunicano» sono inserite le seguenti:  «,  entro  il  30
luglio 2022,».
                               Art. 8
 
                      Disposizioni per FormezPA
 
  1. Al fine di ottimizzare e rendere piu' efficienti le procedure di
assunzione di personale pubblico, anche  nell'ambito  delle  esigenze
assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di
tesoreria centrale  intestato  a  FormezPA  appositamente  istituito.
FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno  finanziario,  preleva  le
predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di  anticipazione
delle  somme  necessarie  a  fronteggiare  le  spese  connesse   allo
svolgimento di procedure concorsuali oggetto di  convenzioni  con  le
pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.
  2. FormezPA, in relazione alle condizioni  definite  ai  sensi  del
comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui  al  comma  1,
unitamente agli  interessi  passivi  calcolati  applicando  il  tasso
dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate  dal
conto corrente di tesoreria centrale di  cui  al  medesimo  comma  1,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere
dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31  dicembre  2027,  anche  a  valere
sulle somme ottenute dalle  pubbliche  amministrazioni  in  relazione
alle convenzioni di cui al comma  1,  con  conseguente  chiusura  del
predetto conto corrente di tesoreria centrale.
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo  si  provvede  alla
sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA,  nel  quale  sono
definite  le  condizioni  dell'anticipazione,  prevedendo   altresi',
qualora FormezPA non adempia al rimborso  delle  stesse  nei  termini
stabiliti, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze,  sia  l'applicazione  di
interessi moratori. A tal fine il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a trattenere le  risorse  necessarie,  fino  a
concorrenza  della  rata  da  rimborsare,  a  valere  sulle  somme  a
qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge  28  ottobre
2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  dicembre
2020, n. 176.
                               Art. 9
 
Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia,  proroga
  assunzioni  presso  il  Ministero  della  transizione  ecologica  e
  attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227
 
  1. All'articolo 11, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo  le  parole  «a  tempo  determinato»,  sono
aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».
  2.  Il  termine  per  l'assunzione  di   trecentocinquanta   unita'
appartenenti  all'area   III   posizione   economica   F1,   previste
all'articolo 1, comma 317, della  legge  30  dicembre  2018  n.  145,
relativo al triennio 2019-2021, e' differito al triennio 2021-2023.
  3. Al fine di garantire l'attuazione della  delega  legislativa  di
cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del  Consiglio
dei ministri e' autorizzata  ad  incrementare  la  propria  dotazione
organica di una posizione dirigenziale  di  prima  fascia  e  di  due
posizioni dirigenziali di seconda  fascia  e  a  indire  una  o  piu'
procedure per il  reclutamento  di  personale  non  dirigenziale,  da
destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone
con  disabilita',  nell'ambito  delle  facolta'   assunzionali   gia'
autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure  di
cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125.
  4. Alla legge 22 dicembre 2021, n.  227,  l'articolo  1,  comma  5,
lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo  3,  comma
2, sono abrogati.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per
l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede,  quanto  a  333.102   euro   per   l'anno   2022   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze  indifferibili  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190
e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno  2023,  mediante
utilizzo di parte delle risorse rivenienti  dalle  abrogazioni  delle
disposizioni di cui al comma 4.
                               Art. 10
 
        Disposizioni in materia di conferimento di incarichi
           per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2026,  le  amministrazioni  titolari  di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  ivi
incluse le regioni e  gli  enti  locali,  in  deroga  al  divieto  di
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in  quiescenza
ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da  almeno
due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nei  limiti  delle   risorse
finanziarie gia' destinate per tale  finalita'  nei  propri  bilanci,
sulla base della legislazione vigente, fuori  dalle  ipotesi  di  cui
all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  2. Al personale di cui al comma  1  possono  essere  conferiti  gli
incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche', in presenza di particolari esigenze alle
quali non e' possibile far fronte con personale in servizio e per  il
tempo strettamente necessario  all'espletamento  delle  procedure  di
reclutamento del personale  dipendente,  l'incarico  di  responsabile
unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.
  3. All'articolo 1, comma 2,  primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le  amministrazioni  di  cui  al
comma 1» sono inserite  le  seguenti:  «e  i  soggetti  attuatori  di
interventi previsti dal medesimo Piano».
  4. Al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, anche
nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  riferimento  a  procedure  da
avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle modalita' di selezione
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
                               Art. 11
 
Potenziamento amministrativo  delle  regioni  e  delle  politiche  di
                              coesione
 
  1. Al solo fine di consentire l'attuazione  dei  progetti  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  le  regioni  a
statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli  interventi
previsti dai predetti progetti possono,  in  deroga  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  assumere  con
contratto  a  tempo   determinato   personale   con   qualifica   non
dirigenziale  in  possesso  di  specifiche  professionalita'  per  un
periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la  durata
di attuazione dei progetti e comunque  il  termine  del  31  dicembre
2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato
dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli  ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato nel  bilancio  di  previsione,  per  la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella  1
di cui all'Allegato 1 al presente  decreto.  Le  predette  assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di  revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di  bilancio.  La  spesa  di
personale derivante dall'applicazione del presente comma  non  rileva
ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 179, e' aggiunto il seguente:
  «179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra  le  amministrazioni
interessate sulla base del comma 180,  e  non  impegnate  in  ragione
dell'insufficiente  numero  di  idonei  all'esito   delle   procedure
svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4,  del  decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione  della  proposta  di
assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione,  comunque  non
superiore a trenta giorni, possono essere  destinate  dalle  predette
amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai  sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, con soggetti in possesso  di  professionalita'  tecnica
analoga  a  quella  del  personale  non  reclutato.  I  contratti  di
collaborazione sono stipulati sulla base di  uno  schema  predisposto
dall'Agenzia  per  la  coesione  territoriale   che   definisce,   in
particolare, le modalita',  anche  temporali,  della  collaborazione,
comunque non superiori a trentasei mesi, e la  soglia  massima  della
remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per  il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di  cui  al  decreto
del direttore della predetta  Agenzia,  n.  107,  in  data  8  giugno
2018.».
                               Art. 12
 
      Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione
 
  1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma  1,  dopo  le  parole  «Il  Comitato  di
gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede,» sono  inserite
le seguenti: «dal Vicepresidente,»;
    b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che  lo  sostituisce
in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal
Presidente.
  4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra  le  medesime  categorie  di
soggetti di cui al  comma  1.  L'incarico  del  Vicepresidente  cessa
contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente  che  lo
ha nominato. Il Vicepresidente puo' essere confermato  per  una  sola
volta. Se dipendente statale o docente  universitario,  per  l'intera
durata dell'incarico, puo' essere collocato nella posizione di  fuori
ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
Qualora  sia  collocato  nelle  predette   posizioni,   conserva   il
trattamento  economico  in   godimento   che   e'   incrementato   da
un'indennita' di carica stabilita con decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze. Diversamente  conserva  il  trattamento  economico  in
godimento con oneri a carico dell'amministrazione di  appartenenza  e
percepisce una indennita', comprensiva di rimborsi spese, nel  limite
massimo  di  20.000  euro  annui  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e
contributivi  a  carico  dell'amministrazione,   stabilita   con   le
modalita'  di  cui  al  precedente  periodo.  Per   la   figura   del
Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno  2022  e
301.263 annui a decorrere dall'anno 2023»;
    c) all'articolo 11:
      1) dopo il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  autorizzata  a  reclutare,
dall'anno  2023,  con  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  con
corrispondente aumento della dotazione  organica  del  personale  non
dirigenziale, ventotto  unita'  di  personale  non  dirigenziale,  da
inquadrare  nella  categoria  A,  posizione  economica  F1,  mediante
apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono  essere
valorizzate  le  esperienze  lavorative  maturate  dai  titolari   di
contratti  stipulati  nell'ultimo  triennio  per  lo  svolgimento  di
attivita' di tutoraggio ai sensi del  comma  1-bis.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui  a  decorrere  dall'anno
2023.»;
    d) all'articolo 12:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Scuola ha sede
in Roma. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso  la  sede
distaccata  di  Caserta  e  presso  poli  formativi  localizzati  sul
territorio nazionale.»;
      2) al comma 2, dopo le parole «di  una  sede  distaccata»  sono
aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;
      3)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il   seguente:   «2-bis.
Dall'istituzione dei poli formativi non  derivano  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della
SNA, quest'ultima  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie gia' previste a legislazione vigente.»;
    e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di assicurare  alla  Scuola  lo  svolgimento  delle
attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  autorizzata  a  reclutare,
dall'anno 2023, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e
attraverso procedure concorsuali pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo
35-quater  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari  a  trenta  unita'  di  personale  di   categoria   A,   profilo
professionale di specialista esperto di formazione,  comunicazione  e
sistemi di gestione, posizione economica F3  e  a  trenta  unita'  di
personale  di  categoria  B,  profilo  di   assistente   specialista,
posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione
organica  del  personale  non  dirigenziale  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.
  2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31  dicembre  2026,  presso  la
Scuola opera un contingente di personale in  possesso  di  specifiche
competenze utili allo svolgimento delle sue attivita'  istituzionali,
assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche  comparative,  con
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
  2-quater. Il contingente di personale di cui  al  comma  2-ter  non
puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione  economica
F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di  supporto
alla didattica e dieci unita'  per  le  attivita'  di  supporto  alla
gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in  materia
di attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  alle
procedure concorsuali  che  la  Scuola  svolge  e  alle  funzioni  di
reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
  2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a  tempo
determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili,  non
puo' essere superiore a trentasei mesi.
  2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e  2-quinquies
e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno  2022  e  di  euro
1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  2-septies. Per il potenziamento e lo  sviluppo  dei  compiti  della
Scuola connessi all'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali  e  di
quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di  lavoro,  la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' aumentata di  due  unita'  dirigenziali  di  livello  non
generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,
in sede di prima  applicazione  possono  essere  conferiti  incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo  19,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
deroga ai  relativi  limiti  percentuali  vigenti  nell'ambito  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e'  autorizzata  la
spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152  a  decorrere
dall'anno 2023.
  2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei  concorsi
pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del
personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle  risorse
derivanti  dal   contributo   finanziario   ordinario   dello   Stato
disponibile a legislazione vigente.»;
  2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere  b),c)
ed e), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a  euro  7.754.490  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026  e  a  euro  6.545.085  annui  a
decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425  per  l'anno
2022 e euro 4.500.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2023  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro  3.254.490  per
ciascuno degli anni dal  2023  al  2026  e  euro  2.045.085  annui  a
decorrere dall'anno  2027  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365,  lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
                               Art. 13
 
Durata  e  disciplina  del  corso  di  formazione  iniziale   per   i
  consiglieri penitenziari nominati all'esito  dei  concorsi  banditi
  nell'anno 2020
 
  1. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto  legislativo  15  febbraio  2006,  n.   63,   i   consiglieri
penitenziari nominati in esito ai  concorsi  banditi  con  decreto  5
maggio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  IV  Sezione
Speciale - 19 maggio 2020 n. 39, nonche' con decreto 28 agosto  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 74 del
22 settembre 2020, e con decreto 28  agosto  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre  2020,
svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e  sostengono
gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine
del primo semestre e quelli  per  la  formulazione  del  giudizio  di
idoneita' al termine del secondo semestre del corso.
  2. Per i consiglieri penitenziari nominati  in  esito  ai  concorsi
indicati al comma 1, le materie e le  modalita'  di  svolgimento  del
corso di formazione  iniziale,  le  modalita'  degli  esami  previsti
durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo
dei funzionari  risultati  idonei  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro della giustizia in deroga all'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400.
                               Art. 14
 
          Disposizioni in materia di Universita' e ricerca
 
  1. Al fine di dare attuazione alle misure di  cui  all'Investimento
1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di  avvisi
pubblicati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   le
universita' possono procedere alla copertura di posti di  ricercatore
a tempo determinato di cui all'articolo  24,  comma  3,  lettera  a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre  2005,
n. 230, riservate  a  studiosi  che  hanno  ottenuto  un  Sigillo  di
Eccellenza (Seal of Excellence)  a  seguito  della  partecipazione  a
bandi, emanati nell'ambito  dei  Programmi  quadro  Horizon  2020  ed
Horizon Europe negli anni 2022 o  precedenti,  relativi  alle  Azioni
Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo
non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a  seguito  di
avvisi pubblicati dal Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,
possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante
le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo
4 giugno 2003, n.  127.  Alla  copertura  degli  oneri  previsti  dal
presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse  assegnate
all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le chiamate di  cui
all'articolo 1, comma  9,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,
relative  ai  vincitori  dei  programmi  di  ricerca  dello  European
Research Council avvengono anche in deroga alle facolta' assunzionali
e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297,
lettera c), della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  assegnate  alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537.
  3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei  programmi  di
ricerca di cui al comma 2 e' considerato merito eccezionale ai  sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,  e
non richiede la valutazione di cui al comma 3 del  medesimo  articolo
16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati  dal
Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  comunque  nei  limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, nel periodo  di  attuazione
del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  possono  assumere  per
chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo
periodo, anche in deroga ai  limiti  quantitativi  dell'articolo  16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  4. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite misure operative  specifiche  per  le
chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo  finalizzate  ad
incentivare l'accoglimento  dei  ricercatori  presso  le  universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti
di  istruzione  universitaria  a  ordinamento  speciale  e  gli  enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n. 218.
  5. All'articolo 12 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis)  Le  risorse  di  cui  al  comma  1,  terzo  periodo,   non
costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non  concorrono
al computo della percentuale a  carico  delle  regioni,  con  risorse
proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto legislativo n. 68 del 2012.»
  6. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  14  gennaio
2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».
                               Art. 15
 
       Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL
 
  1. Al fine di potenziare le funzioni di  coordinamento  della  rete
dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono  inseriti
i seguenti:
  «4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL
vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e'
incrementata di un numero complessivo di 43 unita' di  personale,  di
cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un  dirigente  di
livello dirigenziale non generale e 40 unita' appartenenti alla terza
area funzionale, fascia economica  F1.  L'ANPAL  e'  autorizzata,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, ad assumere, con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, il contingente di  personale  di  cui  al  primo
periodo. Il contingente di personale di livello non  dirigenziale  e'
assunto tramite l'avvio di  procedure  concorsuali  pubbliche  ovvero
l'utilizzo di graduatorie esistenti.
  4-ter. Per l'assunzione del contingente  di  personale  di  cui  al
comma 4-bis e' autorizzata una  spesa  pari  ad  euro  1.283.627  per
l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere  dall'anno
2023. E', altresi', autorizzata, per l'anno 2022, una spesa  pari  ad
euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure  concorsuali
pubbliche.
  4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  del
comma 4-ter si provvede a  valere  sugli  stanziamenti  ordinari  del
bilancio  dell'ANPAL,  con  corrispondente  utilizzo  delle   entrate
accertate annualmente rivenienti dal Fondo  di  cui  all'articolo  9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.».
                               Art. 16
 
Potenziamento   della   capacita'   amministrativa   del    Ministero
  dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa
  e resilienza - PNRR
 
  1. Al fine  di  garantire  le  attivita'  connesse  alla  gestione,
erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti  statali  agli
investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali  previsti  dalla
disciplina vigente, il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  per
l'anno 2022 ad assumere per le  esigenze  del  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali - Direzione  centrale  per  la  finanza
locale, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici, 20  unita'  di  personale,  da  inquadrare  nell'Area  III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali,  nei  profili
professionali economico, informatico,  giuridico  e  statistico,  con
contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,  di  durata
complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella
di attuazione dei progetti e comunque  il  termine  del  31  dicembre
2026.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro  435.422  per  l'anno
2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal  2023  al  2026  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno.
                               Art. 17
 
Misure   di   potenziamento   dell'esecuzione   penale   esterna    e
  rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione  per
  la  giustizia  minorile  e  di  comunita',  nonche'  autorizzazione
  all'assunzione
 
  1. Ai fini del rafforzamento delle misure per  l'esecuzione  penale
esterna  e  per  garantire  la  piena   operativita'   degli   uffici
territoriali  del  Dipartimento  per  la  Giustizia  minorile  e   di
comunita', la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo
di esecuzione penale esterna e' incrementata di  11  unita'.  A  tale
fine e' autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro
1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli  anni
2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026  e  2027,
di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni  2028  e  2029  e  di  euro
1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e'
aumentata  di  1.092  unita'  di  personale  del  comparto   funzioni
centrali, di cui 895 unita' dell'Area III, posizione economica  F1  e
197 unita' dell'Area II, posizione  economica  F2.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di euro  7.791.328  per  l'anno  2022,  di  euro
46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero  della
giustizia e' autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, le procedure  concorsuali  finalizzate  all'assunzione,
con contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  con
decorrenza 1°  luglio  2022,  del  citato  contingente  di  personale
dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, anche
tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Per la copertura della dotazione organica conseguente  a  quanto
disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia e'  autorizzato  ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,
e in data  non  anteriore  al  1°  novembre  2022,  1.092  unita'  di
personale amministrativo non dirigenziale, di  cui  895  appartenenti
all'Area III,  posizione  economica  F1  e  197  unita'  appartenenti
all'Area II,  posizione  economica  F2,  mediante  l'espletamento  di
procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
scorrimento delle graduatorie in corso  di  validita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta  alle  ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia  minorile
e di comunita' previste dalla  normativa  vigente.  L'amministrazione
comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni
dalle  assunzioni,  i  dati  concernenti  le  unita'   di   personale
effettivamente assunte ai sensi dei precedenti  commi  e  i  relativi
oneri sostenuti.
  5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le  dotazioni
organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non
dirigenziale,  indicate  nel  regolamento   di   organizzazione   del
Ministero della giustizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3
e 4 e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,  2  e  6  del
presente articolo pari a euro 10.313.266  per  l'anno  2022,  a  euro
47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni
2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a
euro 47.874.641 per  ciascuno  degli  anni  2028  e  2029  e  a  euro
47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:
    a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000
annui a decorrere dall'anno 2023, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  Fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2022-2024,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;
    b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per  ciascuno  degli
anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per  ciascuno  degli  anni  2028  e
2029, euro 30.402.240 annui  a  decorrere  dall'anno  2030,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
Capo II
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia finanziaria e fiscale

                               Art. 18
 
Disposizioni riguardanti le sanzioni  per  mancata  accettazione  dei
  pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica  e  i  pagamenti
  elettronici
 
  1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti
elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 30 giugno 2022».
  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  del  5  agosto
2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica  e  trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi  dati,  le  parole  da  «Sono
esonerati  dalle  predette  disposizioni»   fino   alle   parole   «o
committente soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse.
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a  partire  dal  1°
luglio  2022  per  i  soggetti  che  nell'anno   precedente   abbiano
conseguito ricavi ovvero percepito compensi,  ragguagliati  ad  anno,
superiori a euro 25.000, e a  partire  dal  1°  gennaio  2024  per  i
restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022,
le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applicano  ai  soggetti  ai  quali
l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a  decorrere  dal  1°
luglio 2022, se la  fattura  elettronica  e'  emessa  entro  il  mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
  4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei  dati  relativi
alle  operazioni  giornaliere  saldate   con   mezzi   di   pagamento
elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse.
                               Art. 19
 
                   Portale nazionale del sommerso
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Al  fine  di  una
efficace   programmazione   dell'attivita'   ispettiva   nonche'   di
monitorare il fenomeno del lavoro sommerso  su  tutto  il  territorio
nazionale,  le  risultanze   dell'attivita'   di   vigilanza   svolta
dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  dal  personale   ispettivo
dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della  Guardia  di
finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso  nonche'  in
materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in  un  portale
unico  nazionale  gestito  dall'Ispettorato  nazionale   del   lavoro
denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale
del  sommerso  sostituisce  e  integra  le  banche   dati   esistenti
attraverso le quali l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  l'INPS  e
l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Nel  portale
di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonche' ogni altro
provvedimento consequenziale all'attivita' di vigilanza, ivi compresi
tutti gli atti  relativi  ad  eventuali  contenziosi  instaurati  sul
medesimo verbale.».
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro  5
milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000  annui  a  partire  dall'anno
2023 si provvede:
    a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali;
    b)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
                               Art. 20
 
Misure per il contrasto del fenomeno  infortunistico  nell'esecuzione
  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il  miglioramento
  degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 
  1. Allo scopo di assicurare  un'efficace  azione  di  contrasto  al
fenomeno infortunistico e di tutela della salute  e  della  sicurezza
sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi  protocolli
di intesa con aziende e grandi  gruppi  industriali  impegnati  nella
esecuzione dei singoli interventi previsti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:
    a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e
sicurezza che, fermi restando gli  obblighi  formativi  spettanti  al
datore di lavoro, mirano a qualificare  ulteriormente  le  competenze
dei  lavoratori  nei  settori  caratterizzati  da  maggiore  crescita
occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
    b)  di  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione  di   soluzioni
tecnologiche in materia,  tra  l'altro,  di  robotica,  esoscheletri,
sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro,  materiali
innovativi per l'abbigliamento  lavorativo,  dispositivi  di  visione
immersiva e realta' aumentata, per il miglioramento degli standard di
salute e sicurezza sul lavoro;
    c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi  avanzati  di
analisi e gestione  dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  negli
ambienti di lavoro inclusi  quelli  da  interferenze  generate  dalla
compresenza di lavorazioni multiple;
    d) di iniziative congiunte di comunicazione  e  promozione  della
cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 21
 
               Utilizzo di economie degli investimenti
             del Piano nazionale di ripresa e resilienza
 
  1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo  delle  economie
di progetto e delle risorse disponibili per  la  compensazione  degli
oneri derivanti dall'incremento dei prezzi  dei  materiali  necessari
alla realizzazione delle opere,  le  amministrazioni  titolari  degli
interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
possono destinare eventuali risorse delle missioni e  componenti  del
Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito  alle  procedure
di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti  Bandiera  di
cui all'articolo  33,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n.  233,  proposti  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e Bolzano  all'interno  delle  stesse  missioni  e
componenti del Piano, in coerenza con le relative  condizionalita'  e
previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi  e
obiettivi gia' fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui
all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  e
con allocazione nelle aree territoriali alle  quali  le  risorse  non
assegnate  erano  originariamente  destinate,  salve  le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza.
  2. Alla realizzazione dei Progetti  Bandiera  di  cui  al  comma  1
possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo
e coesione, programmazione 2021/2027, di cui  all'articolo  1,  comma
178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
                               Art. 22
 
      Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto
 
  1.  Al  fine  di  rendere  effettivi  gli  obiettivi  della  misura
«Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla  missione
M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
istituito  un  Fondo  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti  beni,
da  trasferire  all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  con  la
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri  si
provvede mediante riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per  la
coesione territoriale con propri provvedimenti in favore  degli  enti
beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della
misura di cui al comma 1.
Capo III
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico
e salute

                               Art. 23
 
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da  fonti
  rinnovabili, di concessioni di  derivazioni  per  uso  irriguo,  di
  accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino
 
  1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
di elettrolisi per la produzione di  idrogeno  verde,  anche  qualora
l'impianto di produzione e  quello  di  elettrolisi  siano  collegati
attraverso una rete con obbligo  di  connessione  di  terzi,  non  e'
soggetto al pagamento  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica sono  individuati  i  casi  e  le  condizioni  tecniche  di
dettaglio al ricorrere dei quali  si  applica  il  comma  1.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita'  con  le  quali
l'Autorita' di regolazione per energia reti  e  ambiente  provvede  a
dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. L'idrogeno prodotto ai sensi del  comma  1  non  rientra  tra  i
prodotti energetici di cui all'articolo  21  del  testo  unico  delle
accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  non
risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non
direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
  4. All'articolo 21, quarto comma, del  regio  decreto  11  dicembre
1933, n. 1775, in materia  di  concessioni  di  derivazioni  per  uso
irriguo,  dopo  le  parole  «prevedendo  se   necessario   specifiche
modalita' di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e privilegiando
la  digitalizzazione   per   migliorare   il   controllo   remoto   e
l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua».
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di
approvazione  dei  piani  di  bacino,  dopo  le  parole  «sentita  la
Conferenza  Stato-regioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «che   si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di  parere,  decorsi  i
quali si procede anche in mancanza del parere»;
    b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte
dell'amministrazione, dopo le  parole  «ripristino  ambientale»  sono
inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle  acque,  le
Autorita' di bacino distrettuali».
                               Art. 24
 
Potenziamento  del  sistema  di   monitoraggio   dell'efficientamento
  energetico  attraverso  le  misure  di  Ecobonus  e  Sismabonus   e
  governance dell'ENEA
 
  1.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  90,  il  comma  2-bis
dell'articolo 16 e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Al  fine  di
garantire la corretta attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3,  Investimento
2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110  per  cento  per  l'efficienza
energetica  e  la  sicurezza  degli  edifici»,  nonche'  al  fine  di
effettuare il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al  presente
articolo, compresa la valutazione del risparmio  energetico  da  essi
conseguito,  in  analogia  a  quanto  gia'  previsto  in  materia  di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli  edifici,
sono trasmesse per via  telematica  all'ENEA  le  informazioni  sugli
interventi effettuati. L'ENEA elabora  le  informazioni  pervenute  e
trasmette una relazione sui risultati degli interventi  al  Ministero
della transizione  ecologica,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, alle Regioni  e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».
  2. Al fine di assicurare al Ministero della  transizione  ecologica
il supporto necessario per l'espletamento delle attivita' tecniche  e
scientifiche correlate alla attuazione e al  monitoraggio  del  Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  l'ENEA  modifica  il
proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura  del  direttore
generale. Con decreto del Ministro della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la  dotazione
organica dell'Agenzia e' modificata con l'inserimento di  una  unita'
dirigenziale  di  livello  generale.  Per  l'istituzione  del   posto
funzione di livello dirigenziale generale e' autorizzata la spesa  di
67.456 euro per l'anno 2022 e  di  202.366  euro  annui  a  decorrere
dall'anno   2023;   alla   cui   copertura   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
  3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 e'
sostituito  dal  seguente:  «5.  Al  Presidente  spetta   la   legale
rappresentanza dell'Agenzia.».
                               Art. 25
 
      Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti
 
  1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, la lettera i) e' abrogata.
  2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresi'
parte integrante del piano  di  gestione  dei  rifiuti  il  piano  di
gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo  e  dalla
demolizione di edifici ed  infrastrutture  a  seguito  di  un  evento
sismico. Il piano e' redatto in conformita' alle linee guida adottate
entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
su proposta del Ministro  della  transizione  ecologica,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.».
                               Art. 26
 
Supporto  tecnico  operativo  per  le  misure  attuative  del   Piano
  nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della
  transizione ecologica
 
  1. Al fine di garantire il supporto  tecnico  operativo  necessario
per l'attuazione delle  misure  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica e'
istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero
il Fondo per l'attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza di competenza del  Ministero  della  transizione
ecologica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2022, 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi  di  riserva  e
speciali   della  missione  Fondi  da  ripartire   dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della transizione ecologica.
                               Art. 27
 
        Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute
                  dai rischi ambientali e climatici
 
  1. Allo scopo  di  migliorare  e  armonizzare  le  politiche  e  le
strategie messe in atto  dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  la
prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e  croniche,
trasmissibili e non trasmissibili, associate a  rischi  ambientali  e
climatici, e' istituito il Sistema nazionale prevenzione  salute  dai
rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS».
  2.  Il  SNPS,  mediante  l'applicazione  dell'approccio   integrato
«one-health»  nella  sua  evoluzione  «planetary  health»  e  tramite
l'adeguata interazione  con  il  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132,  di
seguito  «SNPA»,  concorre  al  perseguimento  degli   obiettivi   di
prevenzione primaria correlati in particolare alla  promozione  della
salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati
direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e  climatici,
anche  derivanti  da  cambiamenti  socio-economici,  valorizzando  le
esigenze di tutela delle comunita' e delle persone vulnerabili  o  in
situazioni di vulnerabilita', in coerenza con i principi di equita' e
prossimita'.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:
    a) identifica e valuta le  problematiche  sanitarie  associate  a
rischi ambientali e climatici, per  contribuire  alla  definizione  e
all'implementazione   di   politiche   di   prevenzione    attraverso
l'integrazione con altri settori;
    b) favorisce l'inclusione della salute nei  processi  decisionali
che  coinvolgono  altri  settori,  anche  attraverso   attivita'   di
comunicazione istituzionale e formazione;
    c) concorre, per i profili  di  competenza,  alla  definizione  e
all'implementazione  degli  atti  di  programmazione  in  materia  di
prevenzione e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  associati  a
priorita' di prevenzione primaria, assicurando  la  coerenza  con  le
azioni in materia di livelli essenziali  delle  prestazioni  tecniche
ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016,
n. 132;
    d) concorre alla  individuazione  e  allo  sviluppo  di  criteri,
metodi e sistemi di  monitoraggio  integrati,  anche  avvalendosi  di
sistemi   informativi   funzionali   all'acquisizione,   all'analisi,
all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
    e) assicura il supporto alle  autorita'  competenti  nel  settore
ambientale per l'implementazione della valutazione di  impatto  sulla
salute (VIS)  nell'ambito  della  valutazione  ambientale  strategica
(VAS),   della   valutazione   di   impatto   ambientale   (VIA)    e
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
  4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una
logica di rete:
    a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7  e  7-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con  le
previsioni di cui  all'articolo  7-ter,  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo decreto legislativo;
    b) le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti  di  cui
alla lettera a) tra di loro e con  le  altre  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie,  nonche'  con  gli  altri  enti  del  territorio  di
competenza, che concorrono  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
SNPS;
    c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
    d) l'Istituto superiore di sanita', con compiti di  coordinamento
e supporto tecnico-scientifico;
    e)  il  Ministero  della  salute,  con  compiti   di   indirizzo,
programmazione,  monitoraggio,  comunicazione  istituzionale,   anche
mediante l'adozione di apposite direttive.
  5. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e  comunque  nel  rispetto  della  tempistica   e   degli   obiettivi
individuati per il progetto di cui al  comma  8  dell'allegato  1  al
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  15  luglio
2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli  obblighi  di
comunicazione dei dati personali, anche appartenenti  alle  categorie
particolari di cui all'articolo 9 del  Regolamento  UE  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  che  tutti  i
soggetti di cui  al  comma  4  svolgono  nell'ambito  del  SNPS,  per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della salute e del Ministro  della  transizione
ecologica,  da  adottare  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati  per  il  progetto  di  cui  al  comma  8
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, sono definite le  modalita'  di  interazione  del
SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione
di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri  di
efficacia,  economicita'  e  buon  andamento,  delle   modalita'   di
interazione del SNPS con il SNPA, con il  decreto  di  cui  al  primo
periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
una Cabina di regia, della quale fanno parte:
    a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che la presiede;
    b) due rappresentanti del  SNPS,  designati  dal  Ministro  della
salute tra i dirigenti del Ministero  e  dell'Istituto  superiore  di
sanita', con comprovate  competenze  nel  settore  della  prevenzione
sanitaria;
    c) due rappresentanti designati dal  Ministro  della  transizione
ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del  SNPA  con  comprovate
competenze nel settore;
    d) un rappresentante delle regioni e delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
  7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita'  promosse
dalla Cabina di regia non comporta la  corresponsione  di  gettoni  o
altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di  spese,
diarie e indennita', e non determina nuovi o maggiori oneri a  carico
del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
  8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si  provvede
con gli interventi  indicati,  per  il  progetto  «Salute,  Ambiente,
Biodiversita' e Clima»,  nell'allegato  1  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  15  luglio  2021,  nel  limite  delle
risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  e),  n.  1,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti
connessi all'attuazione del presente articolo con  le  risorse  umane
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Capo IV
Transizione digitale

                               Art. 28
 
Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo  sviluppo,
  la manutenzione e la gestione di soluzioni software  e  di  servizi
  informatici a favore degli enti  previdenziali  e  delle  pubbliche
  amministrazioni centrali
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati  nella  Missione  1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio
2021,  con  particolare  riguardo  alla  misura  R  1.2.,  e  per  lo
svolgimento delle attivita' di sviluppo, manutenzione e  gestione  di
soluzioni software  e  di  servizi  informatici,  e'  autorizzata  la
costituzione della societa' 3-I S.p.A., con sede in Roma, a  capitale
interamente pubblico. La  societa'  svolge  le  proprie  attivita'  a
favore   dell'Istituto   nazionale   previdenza    sociale    (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche  sociali  e  delle  altre  pubbliche  amministrazioni
centrali indicate nell'elenco pubblicato ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  fermo  restando
quanto  stabilito  dall'articolo  33-septies  del  decreto-legge   18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A.,
pari a 45 milioni di euro, e' interamente sottoscritto e versato,  in
tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di
un terzo per ciascun ente, o  nella  diversa  misura  indicata  nello
statuto di cui al comma 2.
  2. Lo statuto della societa' di cui al  comma  1  e'  adottato  con
deliberazione congiunta dei  presidenti  degli  Istituti  di  cui  al
medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale,  entro  novanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilita' degli
organi della societa',  nonche'  le  regole  di  funzionamento  della
societa'. Lo statuto definisce altresi' le modalita' di esercizio del
controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, al fine di assicurare il  coordinamento  con  gli  obiettivi
istituzionali e  la  coerenza  con  le  finalita'  della  transizione
digitale nazionale.
  3. Il consiglio di amministrazione della societa'  e'  composto  da
cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre  membri
sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma  1,  tra
gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e  sono  nominati
con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.
  4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da  tre  membri
titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dal
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale e dal Ministro dell'economia e delle  Finanze,  quest'ultimo
con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti,  di  cui
uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno
dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  al  fine  di
consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A.,
sono  in  ogni  caso  sottoposti  all'approvazione  preventiva  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a:
    a) affidamenti di attivita' da parte di  amministrazioni  diverse
da quelle che esercitano il controllo  sulla  societa',  per  importi
maggiori di 500 mila euro;
    b) costituzione di nuove societa';
    c) acquisizioni di partecipazioni in societa';
    d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
    e) designazione di amministratori;
    f) proposte di revoca di amministratori;
    g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o
di societa' partecipate;
    h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
  6.  Il  rapporto  della  societa'  con  gli  Istituti  e   con   le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da  apposito  contratto
di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei  servizi,  i
livelli  minimi  inderogabili  delle  prestazioni   e   le   relative
compensazioni  economiche,  conformemente  agli  atti  di   indirizzo
strategico  approvati  dal  consiglio  di  amministrazione.  Per   il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di  servizio  la
societa'  puo'   stipulare   contratti   di   lavoro   e   provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti
previsioni di legge.
  7. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli
altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  individuate,
tenendo  conto   delle   esigenze   di   autonomia   degli   Istituti
partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle  quote
del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta'
degli Istituti di cui  al  comma  1,  gli  strumenti,  i  mezzi,  gli
apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione  e  ogni
altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa'  3-I  S.p.A.  per
l'assolvimento dei propri  compiti,  e  sono  stabilite  le  relative
modalita' di trasferimento della societa'.
  8. La pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione  di  societa'  per   azioni   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge.
  9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del  capitale  sociale
della societa', si provvede a valere sulle risorse appostate, per  le
medesime finalita', nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al
comma 1, come certificate dagli  organi  di  revisione  dei  medesimi
Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.
A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto
capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.
                               Art. 29
 
           Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali
 
  1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono aggiunte in fine le seguenti  parole:  «,  nonche',  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, per  l'acquisizione
di servizi cloud infrastrutturali».
                               Art. 30
 
            Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)
                e del settore spaziale e aerospaziale
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2:
      1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio 1989,  n.  168,  e
successive modificazioni,» sono  soppresse  e,  dopo  le  parole  «al
decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,»  sono  inserite  le
seguenti: «al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»;
      2)  al  comma   3   le   parole   «Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   o   il   ministro   o
sottosegretario delegato»; e le parole «le  competenze  attribuitegli
dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza»;  in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero dell'Universita'
e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente
all'attivita' di ricerca scientifica svolta dall'ASI.»;
    b)  all'articolo  3,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
      1) alla lettera a) dopo le parole «degli  indirizzi  del»  sono
inserite le  seguenti:  «Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
ministro o sottosegretario delegato e del»;
      2) alla lettera a-bis) dopo le  parole  «degli  indirizzi  del»
sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei  ministri  o
ministro o sottosegretario delegato e del»;
      3) alla lettera b) dopo le parole «degli  indirizzi  del»  sono
inserite le  seguenti:  «Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
ministro o sottosegretario delegato e del»;
      4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono
inserite le  seguenti:  «Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
ministro  o  sottosegretario  delegato  e  del»  e  dopo  le   parole
«l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto  riguarda  il
settore dell'astrofisica» sono inserite le seguenti: «e con gli altri
enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della  ricerca
nazionale,  assicurato  dal  Ministero   dell'Universita'   e   della
ricerca»;
      5) alla lettera f), le parole «dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'Agenzia Nazionale di valutazione del  sistema  Universitario  e
della ricerca (ANVUR)»;
    c) all'articolo 6:
      1) al comma 1, la lettera f) e' abrogata;
      2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed
e' individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con
il Ministro dell'universita' e della ricerca, con le procedure di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica  quattro  anni  e
puo' essere confermato una sola volta.»;
    d) all'articolo 7:
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «Consiglio  di
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi  i  poteri
del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   e   del   Comitato
interministeriale di cui all'articolo 21,»;
      2)  al  comma  1,  lettera  e),  le  parole  «,   comitato   di
valutazione, e il direttore generale» sono soppresse;
      3) al comma 1, lettera h), le parole «al  direttore  generale,»
sono soppresse;
      4)  al  comma   2,   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o  ministro  o
sottosegretario delegato»; la parola «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente «sei» e dopo  le  parole  «dei  quali  uno  designato»  sono
inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  o
ministro   o   sottosegretario    delegato,    uno    dal    Ministro
dell'universita' e della ricerca, uno»;
      5)  al  comma   3,   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o ministro  o  sottosegretario
delegato»;
    e) all'articolo 9, comma 2:
      1) al  primo  periodo,  le  parole  «Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o ministro  o  sottosegretario
delegato»;
      2) al secondo periodo, dopo le  parole  «due  membri  supplenti
sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno  effettivo  e  uno
supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»;
    f) all'articolo 11, dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis.  Il   direttore   generale   e'   nominato   dal   Presidente
dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»;
    g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al   comma   4   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o ministro  o  sottosegretario
delegato»;
      2) al comma 6, dopo le parole  «Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» sono inserite le seguenti: «o  ministro  o  sottosegretario
delegato»; e le parole «, su proposta del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse;
    h) all'articolo 14 dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Il piano triennale  dell'ente  ed  i  relativi  aggiornamenti
annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  o
ministro o sottosegretario delegato, con  proprio  decreto,  d'intesa
con il Ministero dell'universita' e della ricerca limitatamente  agli
aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per   gli   aspetti   di
competenza.»;
    i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, lettera a),  le  parole  «per  il  finanziamento
degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1  e  2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite  dalle
seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI),
di cui al comma 2-bis»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui  al
comma 2-bis, assegna priorita' alle risorse destinate ad obbligazioni
derivanti   da   programmi   internazionali.   Sono   esclusi   dalla
determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA
ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa  la  legge
29 gennaio 2001, n. 10. Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   trasmette   al   Ministro
dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri  per  il
successivo   esercizio   derivanti   dalle   predette    obbligazioni
internazionali.»;
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  dell'Agenzia   spaziale
italiana (ASI), con una dotazione  pari  a  499  milioni  di  euro  a
decorrere  dal  2022,  destinato  alla  copertura  delle   spese   di
funzionamento e gestione dell'ASI,  nonche'  al  finanziamento  delle
attivita' dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei  programmi
in collaborazione con l'ESA.  Le  risorse  del  predetto  Fondo  sono
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per essere assegnate all'Autorita' delegata per le politiche
spaziali e aerospaziali, che ne cura  la  ripartizione  con  apposito
decreto.»;
    l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso
sottoposte alla previa autorizzazione del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  o  del  ministro  o   sottosegretario   delegato.   La
disposizione di cui al primo periodo non si applica  agli  accordi  e
alle convenzioni con le universita' e gli enti pubblici di ricerca di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218,
adottati in esecuzione di azioni  previste  nel  piano  triennale  di
attivita'  di  cui  all'articolo  14,  limitatamente   agli   aspetti
riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.»;
      2) al comma 4 sono inserite, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche' con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio
dei ministri»;
    m) all'articolo 17, comma  1,  le  parole  «in  coerenza  con  le
procedure e modalita' di cui all'articolo  8  della  legge  9  maggio
1989,  n.  168.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sottoposti  al
controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con
le  procedure  e  modalita'  di  cui  all'articolo  4   del   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»;
    n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono  inviati»  sono
inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri,».
  2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana  (ASI)  nella
societa'  CIRA,  di  cui  al  regolamento  emanato  con  decreto  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
del 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a  titolo  gratuito,  al
Consiglio nazionale delle ricerche.
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto  ed  i
propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
  4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  3,  il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario
delegato assegna all'ente un termine di  tre  mesi  per  adottare  le
modifiche  statutarie  e  regolamentari;  decorso  inutilmente   tale
termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  commissione
composta da tre  membri,  compreso  il  presidente,  in  possesso  di
adeguata professionalita', con il compito di  attuare  le  necessarie
modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
  5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana  rimangono  in  carica
fino alla scadenza naturale del loro mandato.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), n. 1),  2)  e  3),
pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno  1998,
n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1,  lettera
a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della  legge
31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse.
  8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi gia'  assegnati  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  fermo
restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non  puo'  ricevere  altre
risorse o  contributi  comunque  denominati  disposti  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca in favore di altri enti pubblici  di
ricerca vigilati dal medesimo ministero.
                               Art. 31
 
Struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per   le
                  politiche spaziali e aerospaziali
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche'  di
realizzazione, mantenimento  e  ristabilimento  della  pace  e  della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88  e  89  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  ai  fini  dell'espletamento  delle
attivita' di supporto al Presidente del Consiglio  dei  ministri  per
l'esercizio  delle  funzioni  di  alta   direzione,   responsabilita'
politica generale  e  coordinamento  delle  politiche  dei  Ministeri
relative ai programmi  spaziali  e  aerospaziali,  e  per  quelle  di
supporto ad ogni altra ulteriore funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nell'area
funzionale delle politiche  spaziali  e  aerospaziali,  la  dotazione
organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri  e'
incrementata di una posizione di livello generale e di due  posizioni
di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento  delle
funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in  sede
di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  anche  in  deroga  ai
relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza  del
Consiglio dei ministri.
  2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di  cui
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'  procedere,
a  valere  sulle  attuali  facolta'  assunzionali,  al  reclutamento,
tramite apposito concorso da espletarsi con le modalita' semplificate
di cui all'articolo 10 del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  di
5 unita'  di  personale  non  dirigenziale.  Per  l'espletamento  del
predetto concorso, la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
avvalersi  della  Commissione  per  l'attuazione  del   progetto   di
riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125.
La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresi',  di  un
contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro
della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello  sviluppo
economico, in possesso  di  specifica  ed  elevata  competenza  nelle
materie delle applicazioni e dei  servizi  spaziali  e  aerospaziali,
nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio  1999,  n.  303.  Il  predetto  contingente  e'  aggiuntivo
rispetto a quello  di  cui  all'articolo  9,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  3. Ai maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
508.102 euro  per  l'anno  2022  e  in  euro  1.016.204  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
                               Art. 32
 
Misure per la realizzazione degli obiettivi di  transizione  digitale
  fissati dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  per  il
  rafforzamento dei servizi digitali
 
  1. Al fine di favorire maggiore  efficienza  e  celerita'  d'azione
nella realizzazione degli obiettivi di transizione  digitale  fissati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari
di cui al  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
    a) all'articolo 239 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, le parole  «interventi,  acquisti  e  misure  di
sostegno a favore di una strategia di  condivisione  e  utilizzo  del
patrimonio  informativo  pubblico   a   fini   istituzionali,   della
diffusione dell'identita' digitale, del domicilio  digitale  e  delle
firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di  servizi
in rete, dell'accesso ai  servizi  in  rete  tramite  le  piattaforme
abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64  e  64-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i servizi e le attivita'
di  assistenza  tecnico-amministrativa  necessarie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e  servizi,  misure  di
sostegno, attivita' di assistenza tecnica e  progetti  nelle  materie
dell'innovazione tecnologica,  dell'attuazione  dell'agenda  digitale
italiana  ed  europea,  del  programma  strategico  sull'intelligenza
artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  imprese,
della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo  e  della
diffusione delle infrastrutture digitali materiali  e  immateriali  e
delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche  amministrazioni,
nonche' della diffusione delle competenze,  dell'educazione  e  della
cultura digitale»;
      2) al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole  «degli  aspetti
correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le  seguenti:  «e
nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia  per
la cybersicurezza nazionale»;
    b) all'articolo 64-ter, comma 7, del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dopo  le  parole  «e  di  funzionamento  del  SGD»  sono
inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di adozione di un manuale
operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del  SGD
e di attuazione del decreto»;
    c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: «l-ter)  sono
individuate  le  modalita'  di  adozione  di  un  manuale   operativo
contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al
presente comma.».
Capo V
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche
speciali e zone logistiche semplificate

                               Art. 33
 
              Disposizioni urgenti per la realizzazione
            degli impianti di elettrificazione dei porti
 
  1. Al  fine  di  provvedere  alla  realizzazione  degli  interventi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4
Riforma 1.3, i progetti  destinati  alla  realizzazione  di  opere  e
impianti  di  elettrificazione  dei  porti  nonche'  le  opere  e  le
infrastrutture connesse, necessarie o  comunque  indispensabili  alla
costruzione, alla elettrificazione  e  all'esercizio  degli  impianti
stessi, autorizzati ai sensi del comma 2,  sono  da  considerarsi  di
pubblica utilita', anche ai sensi dell'articolo 12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  caratterizzati
da indifferibilita' ed urgenza.
  2.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  di  competenza  del   Ministero
dell'interno in materia di  prevenzione  incendi,  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  impianti  di  elettrificazione  dei  porti,   gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o  parziale
e  riattivazione  di  detti  impianti,  nonche'   le   opere   e   le
infrastrutture   connesse,   necessarie   o    indispensabili    alla
costruzione, alla elettrificazione  e  all'esercizio  degli  impianti
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in  demolizione
di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per
la riqualificazione delle aree di insediamento degli  impianti,  sono
soggetti  ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione
competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di  tutela
dell'ambiente,   di   tutela   del   paesaggio   e   del   patrimonio
storico-artistico,  che  costituisce,  ove  occorra,  variante   allo
strumento urbanistico.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e'  rilasciata  all'esito  di
una  conferenza  di  servizi,  promossa  dall'Autorita'  di   sistema
portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalita'  di
cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano  tutte  le  amministrazioni  interessate,  ivi   compresa
l'autorita' competente al rilascio  ai  sensi  dell'articolo  36  del
codice della navigazione di cui al regio decreto 30  marzo  1942,  n.
327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici  anni
e con canone determinato ai sensi dell'articolo  39,  secondo  comma,
del    medesimo    codice    della    navigazione.    Il     rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire  ed  esercire  gli
impianti, in conformita' al progetto approvato.  Il  termine  massimo
per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a
centoventi  giorni,  ovvero  a  centottanta  nel  caso  in  cui   sia
necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o  la
verifica  di   assoggettabilita'   sul   progetto   di   fattibilita'
tecnico-economica.
  4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale
o della verifica di assoggettabilita' da svolgersi  sul  progetto  di
fattibilita' tecnico - economica, ivi inclusi quelli  che  riguardano
le  opere  connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili,   e'   di
competenza della regione.  A  tal  fine,  tutti  i  termini  previsti
dall'articolo 27-bis, commi da 1  a  5,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.
  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 34
 
                      Rafforzamento del sistema
              di certificazione della parita' di genere
 
  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 93, comma 7, le parole  «decreto  legislativo  n.
231/2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 231
del 2001, o in possesso di certificazione della parita' di genere  di
cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.
198,»;
    b) all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e l'adozione  di  politiche  tese  al  raggiungimento  della
parita' di genere comprovata dal  possesso  di  certificazione  della
parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto  legislativo
11 aprile 2006, n. 198».
                               Art. 35
 
Procedure  attuative  e  tempi  di  realizzazione  degli   interventi
  finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
 
  1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo le parole  «In  relazione  alle  procedure  afferenti  agli
investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, anche  suddivisi
in lotti funzionali,».
                               Art. 36
 
Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di  competenza
                     del Ministero della cultura
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  gli  interventi
di  importo  non  superiore  alla  soglia  comunitaria  su  beni   di
proprieta'  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere  individuati
quali  soggetti  attuatori  esterni.  L'intervento  e'  attuato   nel
rispetto  delle  disposizioni  normative  vigenti   in   materia   di
affidamento ed esecuzione di contratti  pubblici,  secondo  modalita'
definite in apposito atto adottato dal  soggetto  attuatore  pubblico
titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare
di   obblighi    nei    confronti    dell'amministrazione    titolare
dell'investimento.».
  2. All'articolo 14,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 1, e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Con  riferimento
agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti
del  patrimonio  culturale,  edifici  e   aree   naturali,   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101,  nell'ambito  del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni
di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso
dalla Soprintendenza speciale per il Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  e  per  il   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  di  cui
all'articolo 29.».
                               Art. 37
 
                Disposizioni in materia di ZES e ZLS
 
  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo  decreto
e'  definita,  in  via  generale,  una  procedura  straordinaria   di
revisione  del  perimetro  delle  aree  individuate,  improntata   al
principio di massima semplificazione e  celerita',  da  attivarsi  su
iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo
delle superfici fissato per ciascuna  regione,  in  coerenza  con  le
linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico.  La  proposta
di revisione, in relazione alle singole ZES, e' approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del
Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.».
  2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il credito di  imposta  e'
esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione
ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per
rafforzare la struttura produttiva  delle  Zone  economiche  speciali
(ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti  di  sviluppo»  di
cui all'articolo  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a  valere  sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  programmazione  2021-2027,
di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno  degli  anni
2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con  delibera  CIPESS
al Ministero dello  sviluppo  economico,  nell'ambito  del  Piano  di
sviluppo e coesione,  programmazione  2021/2027,  di  competenza  del
predetto  Ministero,  con  specifica  destinazione  al  finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il  Ministero
dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e  la
coesione territoriale,  definisce  con  apposite  direttive  le  aree
tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi,
nonche' le modalita'  di  vigilanza  e  monitoraggio  sull'attuazione
degli  interventi  finanziati  e   sui   risultati   conseguiti.   La
valutazione  delle  singole  iniziative  segue  criteri  di   massima
semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto  gia'  previsto
dai decreti di cui all'articolo 3,  comma  4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98.».
  3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
sostituito  dal  seguente:  «65.  Con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il  sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilita'
sostenibile e con il Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di
istituzione delle  Zone  logistiche  semplificate,  le  modalita'  di
funzionamento  e  di  organizzazione,  nonche'   sono   definite   le
condizioni  per  l'applicazione  delle  misure   di   semplificazione
previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91  ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123.
Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto  decreto,  si
applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla
procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati  in  9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Capo VI
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di turismo

                               Art. 38
 
              Digitalizzazione agenzie «Tour Operator»
 
  1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea  progettuale
M1C3, sub investimento  4.2.2  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono
destinate  ad  incrementare  la  dotazione  finanziaria  della  linea
progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale
di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni  di  euro,  di  cui
all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021,
e' destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate
dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell'articolo 4 del
medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.
                               Art. 39
 
         Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
 
  1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al  fine  di
assicurare l'immediata operativita' della  misura,  il  consiglio  di
gestione del Fondo  opera  anche  nelle  more  dell'attuazione  delle
disposizioni di cui al secondo periodo.».
                               Art. 40
 
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione
  di «Caput Mundi-Next Generation EU» per grandi eventi turistici
 
  1. Ai fini della realizzazione degli  investimenti  in  materia  di
«Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui
alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, il Ministro del turismo puo'  avvalersi  del  Commissario
Straordinario del Governo di cui all'articolo  1,  comma  421,  della
legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  delegandolo  alla  stipula  degli
accordi con i soggetti attuatori e alla  conseguente  fase  attuativa
del programma.
  2. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  in
relazione alla  disciplina  delle  celebrazioni  del  Giubileo  della
Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del  Commissario
straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 420, dopo le  parole  «funzionali  all'evento»,  sono
inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  per  la   realizzazione   degli
interventi  di  cui  alla  Misura  M1C3-Investimento  4.3  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a
500 milioni in favore del predetto investimento,»;
    b) al comma 421, dopo le  parole  «nella  citta'  di  Roma»  sono
inserite le seguenti: «e l'attuazione degli interventi relativi  alla
Misura di cui al comma 420»;
    c) al comma 422, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura  di
cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo,
il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla  stipula  di
specifici accordi con i soggetti attuatori.»;
    d) al comma 426, dopo le parole «al comma 427» sono  inserite  le
seguenti: «, tenendo conto, in  relazione  agli  interventi  relativi
alla Misura di cui al  comma  420,  dell'obbligo  di  rispettare  gli
obiettivi intermedi  e  gli  obiettivi  finali  stabiliti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza»;
    e) al comma 427, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«In relazione agli interventi relativi alla Misura di  cui  al  comma
420, la societa' "Giubileo  2025"  agisce  in  qualita'  di  stazione
appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti
individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;
    f) al comma 434, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per
gli  interventi  relativi  alla  Misura  di  cui  al  comma  420,  la
composizione della Cabina di coordinamento e' integrata dal  Ministro
del turismo.»;
    g) al comma 438, dopo le parole «o agli enti locali interessati,»
sono inserite le seguenti:  «nonche',  ai  soggetti  attuatori  degli
interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,»;
    h) al comma 441, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per
gli  interventi  relativi  alla  Misura  di  cui  al  comma  420,  il
Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi  intermedi  e
degli obiettivi finali stabiliti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio
delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108.».
Capo VII
Disposizioni in materia di giustizia

                               Art. 41
 
Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico  per  il
  monitoraggio  sull'efficienza   della   giustizia   civile,   sulla
  ragionevole durata del processo e sulla  statistica  giudiziaria  e
  del  Comitato   tecnico   -   scientifico   per   il   monitoraggio
  sull'efficienza della giustizia penale,  sulla  ragionevole  durata
  del procedimento e sulla statistica giudiziaria
 
  1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  dopo  il
comma 37, sono inseriti i seguenti:
  «37-bis. Con decreto del Ministro della  giustizia  e'  costituito,
presso il Ministero della giustizia, il Comitato  tecnico-scientifico
per il monitoraggio sull'efficienza  della  giustizia  civile,  sulla
ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale
organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del
raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei
procedimenti civili, nel rispetto dei  canoni  del  giusto  processo,
nonche' di  effettiva  funzionalita'  degli  istituti  finalizzati  a
garantire un alleggerimento del carico  giudiziario.  Nel  perseguire
tali obiettivi il Comitato si  avvale  della  Direzione  generale  di
statistica    e    analisi     organizzativa     del     Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del  personale  e  dei  servizi  del
Ministero della  giustizia,  dell'Istituto  italiano  di  statistica,
nonche' dei soggetti appartenenti al Sistema statistico  nazionale  e
delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato  promuove
la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione  dei
dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza  delle
statistiche attraverso pubblicazioni periodiche  e  i  siti  internet
istituzionali.
  37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma  37-bis  e'
presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo  delegato  ed  e'
formato da un numero di  componenti  non  superiore  a  quindici  che
durano in carica tre anni. Ai componenti del  Comitato  non  spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e
i competenti Dipartimenti del Ministero della  giustizia  riferiscono
al Ministro della giustizia con cadenza annuale,  a  decorrere  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   in   ordine
all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato  pendente  e
sui tempi di definizione dei processi. Il  Ministro  della  giustizia
assume le conseguenti iniziative riguardanti  l'organizzazione  e  il
funzionamento dei  servizi  relativi  alla  giustizia  necessarie  ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi  di  ragionevole  durata
del  processo.  I  risultati  del  monitoraggio  sono  trasmessi   al
Consiglio superiore della  magistratura,  per  le  determinazioni  di
competenza  in  materia  di  amministrazione  della  giustizia  e  di
organizzazione del lavoro giudiziario.».
  2. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a  decorrere  dall'anno  2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
  3. Al fine di garantire la piena operativita' del Comitato  tecnico
- scientifico per il  monitoraggio  sull'efficienza  della  giustizia
penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla  statistica
giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre 2021,  n.  134,
il   comma   17   e'   sostituito   dal   seguente:   «Il    Comitato
tecnico-scientifico di cui al comma 16  e'  presieduto  dal  Ministro
della giustizia o da un suo delegato ed e' formato da  un  numero  di
componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai
componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza  o
altri emolumenti comunque denominati.».
  4. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a  decorrere  dall'anno  2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
                               Art. 42
 
Modifiche  all'articolo  389  del  Codice  della  crisi  d'impresa  e
  dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.
  14
 
  1.  All'articolo  389  del   Codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «15 luglio 2022» e  le  parole  «ai  commi  1-bis  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma»;
    b) il comma 1-bis e' abrogato.
                               Art. 43
 
Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti  dalle  vittime
  di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di  diritti
  inviolabili della  persona,  compiuti  sul  territorio  italiano  o
  comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich
  nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945
 
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini  di
guerra e contro l'umanita' per  la  lesione  di  diritti  inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque  in  danno
di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra  il
1°  settembre  1939  e  l'8  maggio  1945,  assicurando   continuita'
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la  Repubblica  Federale  di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente  della  Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione  di  euro  20.000.000  per
l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal  2024  al
2026.
  2. Hanno diritto all'accesso al Fondo alle condizioni e secondo  le
modalita' previste dal presente articolo e  dal  decreto  di  cui  al
comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito  da  sentenza
passata  in  giudicato  avente  ad  oggetto   l'accertamento   e   la
liquidazione dei danni di  cui  al  comma  1,  a  seguito  di  azioni
giudiziarie avviate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a  carico  del
Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate  nelle  sentenze
di cui al  primo  periodo.  Resta  ferma,  in  relazione  ai  giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  a
quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello  Stato,
la facolta' di  definizione  mediante  transazione,  che  costituisce
titolo per l'accesso al Fondo.
  3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche
nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  sentenze  aventi  ad  oggetto   l'accertamento   e   la
liquidazione dei  danni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia
esecutiva  al  momento  del  passaggio  in  giudicato.  Le  procedure
esecutive basate sui titoli aventi ad  oggetto  la  liquidazione  dei
danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e  i
giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con il Ministro  della  giustizia,  da  emanare  non
oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite:
    a) la procedura di accesso al Fondo;
    b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto;
    c)  le  ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
articolo.
  5. Il pagamento effettuato con le procedure  previste  al  comma  4
estingue ogni diritto o ragione di  credito  correlata  alle  pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
  6.  Fatta  salva  la   decorrenza   degli   ordinari   termini   di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei  danni  di
cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza,  entro  trenta
giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio  dal
giudice.  Gli  atti  introduttivi  relativi  a  tali   giudizi   sono
notificati  presso  gli  uffici  dell'Avvocatura  dello  Stato,   nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura  civile.  Se  tale
notifica e' omessa, il giudice assegna  un  termine  perentorio  alla
parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
  7. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  euro
20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026, si provvede quanto a  euro  10.000.000  per  l'anno
2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno  2023
ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al  2026  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Capo VIII
Istruzione

                               Art. 44
 
                   Formazione iniziale e continua
                 dei docenti delle scuole secondarie
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  la  rubrica  del  Capo  I  e'  sostituita   dalla   seguente:
«Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti  e  selezione
per concorso»;
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 1 (Modello integrato di  formazione  e  di  abilitazione  dei
docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei
docenti delle scuole secondarie basandola  su  un  modello  formativo
strutturato e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole,  idoneo
a sviluppare coerentemente le competenze necessarie  per  l'esercizio
della professione di insegnante, nonche'  per  dare  attuazione  alla
riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale  di
ripresa e resilienza,  e'  introdotto  un  percorso  universitario  e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune,  compresi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,   delle   scuole
secondarie di primo e secondo grado.
  2. Il percorso  di  formazione  iniziale,  selezione  e  prova,  in
particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare  nei  futuri
docenti:
    a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche
e metodologiche, specie quelle dell'inclusione,  rispetto  ai  nuclei
basilari dei saperi e ai traguardi  di  competenza  fissati  per  gli
studenti;
    b)  le  competenze  proprie  della  professione  di  docente,  in
particolare pedagogiche,  relazionali,  valutative,  organizzative  e
tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari
nonche'  con  le  competenze  giuridiche  in  specie  relative   alla
legislazione scolastica;
    c) la capacita' di progettare  percorsi  didattici  flessibili  e
adeguati alle capacita' e ai talenti degli studenti da promuovere nel
contesto scolastico, al fine di favorire  l'apprendimento  critico  e
consapevole  e  l'acquisizione  delle  competenze  da   parte   degli
studenti;
    d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione di docente e con  l'organizzazione  scolastica  e  la
deontologia professionale.
  3. La formazione continua obbligatoria al pari di  quella  continua
incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo  prosegue
e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema  integrato,
coerente con le  finalita'  di  innovazione  del  lavoro  pubblico  e
coesione sociale, volto  a  metodologie  didattiche  innovative  e  a
competenze linguistiche e digitali. Per la  realizzazione  di  questo
obiettivo  la  Scuola  di  alta  formazione  dell'istruzione  di  cui
all'articolo  16-bis,  in  stretto  raccordo   con   le   istituzioni
scolastiche,  oltre  ad  indirizzare  lo  sviluppo  delle   attivita'
formative del personale scolastico, indica  e  aggiorna  le  esigenze
della formazione iniziale degli insegnanti. Le  iniziative  formative
di  cui  al  presente  comma  si  svolgono   fuori   dell'orario   di
insegnamento.»;
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).  -  1.
Il sistema di formazione iniziale e  di  accesso  in  ruolo  a  tempo
indeterminato si articola in:
    a)  un  percorso  universitario  e   accademico   abilitante   di
formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di  60
crediti formativi universitari o accademici,  di  seguito  denominati
CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti  competenze
teorico-pratiche;
    b) un concorso pubblico nazionale, indetto su  base  regionale  o
interregionale;
    c) un periodo di prova in servizio di  durata  annuale  con  test
finale e valutazione conclusiva.
  2. La formazione iniziale dei docenti e' progettata e realizzata in
coordinamento  con  il  Piano  nazionale   di   formazione   di   cui
all'articolo 1, comma 124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' con la formazione continua incentivata  di  cui  all'articolo
16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico  specifico
finalizzato all'acquisizione di  elevate  competenze  linguistiche  e
digitali, nonche' di conoscenze  e  competenze  teoriche  e  pratiche
inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione  della  professione  del
docente  negli  ambiti  delle  metodologie  e  tecnologie  didattiche
applicate alle discipline di riferimento e delle discipline  volte  a
costruire  una  scuola  di  qualita'   e   improntata   ai   principi
dell'inclusione e dell'eguaglianza,  con  particolare  attenzione  al
benessere psicofisico degli allievi con disabilita'.  I  percorsi  di
formazione iniziale si concludono con prova finale  comprendente  una
prova scritta e una lezione simulata. La  selezione  dei  docenti  di
ruolo avviene sulla base di un concorso  pubblico  nazionale  per  la
copertura   dei   posti   vacanti   e    disponibili    dell'organico
dell'autonomia.»;
    d) dopo il Capo I e' inserito il seguente:
  «Capo I-bis (Percorso  universitario  e  accademico  di  formazione
iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie) - Art.
2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale).  -
1. Il percorso universitario e accademico di formazione  iniziale  e'
organizzato  ed  e'  impartito   dalle   universita'   ovvero   dalle
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
attraverso centri  individuati  dalle  istituzioni  della  formazione
superiore, anche in forma  aggregata,  nell'ambito  della  rispettiva
autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma  4,
sono individuati  i  requisiti  di  accreditamento  dei  percorsi  di
formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualita'  e  la
solidita', e sono altresi' definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di
coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo  decreto
sono definite le modalita' con cui detti  percorsi  sono  organizzati
per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico.
  2. Il Ministero  dell'istruzione  stima  e  comunica  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca il  fabbisogno  di  docenti  per  il
sistema  nazionale  di  istruzione  nel  triennio   successivo,   per
tipologia di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema  di
formazione iniziale dei docenti generi,  in  maniera  tendenzialmente
omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati  sufficiente  a
garantire la selettivita' delle procedure concorsuali senza  che,  in
generale o  su  specifiche  classi  di  concorso,  si  determini  una
consistenza numerica di abilitati tale che il  sistema  nazionale  di
istruzione non sia in grado di assorbirla.
  3. Si puo' accedere all'offerta formativa dei centri universitari e
accademici  di  formazione  iniziale  dei  docenti  anche  durante  i
percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a
ciclo unico, secondo i margini di flessibilita' dei relativi piani di
studio. Nel caso  di  cui  al  primo  periodo,  i  crediti  formativi
universitari o accademici di formazione iniziale  per  l'insegnamento
sono aggiuntivi rispetto a  quelli  necessari  per  il  conseguimento
della laurea triennale e  della  laurea  magistrale  o  della  laurea
magistrale a ciclo unico.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti  precisati
all'articolo  2,  comma  2,  sono   definiti   i   contenuti   e   la
strutturazione dell'offerta formativa  corrispondente  a  60  crediti
formativi universitari  o  accademici  necessari  per  la  formazione
iniziale, comprendente un periodo  di  tirocinio  diretto  presso  le
scuole e uno di  tirocinio  indiretto  non  inferiore  a  20  crediti
formativi  universitari  o  accademici,  e  in  modo   che   vi   sia
proporzionalita' tra le diverse componenti di detta offerta formativa
e  tenendo  in   considerazione   le   specificita'   delle   materie
scientifiche, tecnologiche  e  matematiche.  I  tirocini  di  cui  al
presente comma non sono retribuiti.
  5. Con il medesimo decreto di cui al comma  4,  sono  stabilite  le
competenze professionali che  devono  essere  possedute  dal  docente
abilitato, nonche' le modalita' di svolgimento della prova finale del
percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta  e
la  lezione  simulata,  gli  standard  necessari  ad  assicurare  una
valutazione  omogenea  dei  partecipanti  e  la  composizione   della
relativa commissione giudicatrice nella quale e' comunque presente un
membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di  riferimento  e
un membro esterno esperto di formazione  nelle  materie  inerenti  al
percorso  abilitante.  La  nomina  di  personale   scolastico   nella
commissione di cui al precedente periodo non deve  determinare  oneri
di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
  6. Alle attivita' di tutoraggio del percorso di formazione iniziale
sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e  di  secondo
grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  i
Ministri dell'universita' e della ricerca  e  dell'economia  e  delle
finanze, e' stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua
ripartizione tra  le  universita'  e  le  istituzioni  AFAM.  Con  il
medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri  di  selezione  dei
docenti che aspirano alla funzione di  tutor.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  123  della
Legge 13 luglio 2015, n. 107.
  Art. 2-ter (Abilitazione  all'insegnamento).  -  1.  L'abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado  si
consegue a seguito dello svolgimento  del  percorso  universitario  e
accademico di formazione iniziale  di  almeno  60  crediti  formativi
universitari o accademici e del superamento della  prova  finale  del
suddetto  percorso  secondo  le  modalita'  di   cui   al   comma   5
dell'articolo 2-bis.
  2. Il  conseguimento  dell'abilitazione  di  cui  al  comma  1  non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun  diritto  relativamente
al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali  per
l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
  3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado ha durata illimitata.
  4. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su  una  classe
di concorso o su altro grado di  istruzione  e  coloro  che  sono  in
possesso  della  specializzazione  sul  sostegno  possono  conseguire
l'abilitazione in altre classi di  concorsi  o  gradi  di  istruzione
attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario  e
accademico di formazione iniziale,  di  cui  20  CFU/CFA  nell'ambito
delle metodologie e tecnologie didattiche applicate  alle  discipline
di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
  5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici  di  formazione
iniziale nonche' dello svolgimento delle prove finali che portano  al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono  a  carico  dei
partecipanti.»;
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). - 1. Costituisce
requisito per la partecipazione al concorso  relativamente  ai  posti
comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo  grado,  il
possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo  unico,  oppure
del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  di
II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con  le
classi di concorso vigenti alla data di  indizione  del  concorso,  e
dell'abilitazione  all'insegnamento  specifica  per  la   classe   di
concorso.
  2.  Costituisce  requisito  per  la  partecipazione   al   concorso
relativamente ai posti di  insegnante  tecnico-pratico,  il  possesso
della laurea, oppure  del  diploma  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica di  I  livello,  oppure  titolo  equipollente  o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla  data  di
indizione  del   concorso,   e   dell'abilitazione   all'insegnamento
specifica per la classe di concorso.
  3.  Costituisce  titolo  per   la   partecipazione   al   concorso,
relativamente ai posti di sostegno, il superamento  dei  percorsi  di
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con  disabilita'  di  cui  al  regolamento  adottato  in   attuazione
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. La partecipazione al concorso  e'  in  ogni  caso  consentita  a
coloro che hanno svolto, entro  il  termine  di  presentazione  delle
istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio  presso  le
istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici,  anche
non continuativi, nei  cinque  anni  precedenti,  valutati  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
    f) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Periodo
di prova e immissione in ruolo»;
    g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). -  1.  I  vincitori
del  concorso   su   posto   comune,   che   abbiano   l'abilitazione
all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale  di  prova  in
servizio,  il  cui   positivo   superamento   determina   l'effettiva
immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di  prova  in
servizio e' subordinato allo svolgimento del servizio  effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali  almeno  centoventi
per le attivita' didattiche. Il personale docente in periodo di prova
e' sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in
competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari  e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla
base dell'istruttoria di  un  docente  al  quale  sono  affidate  dal
dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono  determinare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso  di
mancato superamento del test finale o  di  valutazione  negativa  del
periodo di prova in servizio, il personale docente e' sottoposto a un
secondo periodo annuale  di  prova  in  servizio,  non  ulteriormente
rinnovabile. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  da  adottare
entro il 31 luglio 2022, sono definite le  modalita'  di  svolgimento
del test finale e i criteri  per  la  valutazione  del  personale  in
periodo di prova.
  2. I vincitori del concorso,  che  non  abbiano  ancora  conseguito
l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla  procedura
concorsuale ai sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  sottoscrivono  un
contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico  regionale  a
cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire,  in
ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra  quelli
che compongono il percorso universitario di  formazione  iniziale  di
cui  all'articolo  2-bis,  con  oneri  a  proprio  carico.   Con   il
superamento  della  prova  finale  del  percorso   universitario   di
formazione   iniziale    i    docenti    conseguono    l'abilitazione
all'insegnamento    di    cui    all'articolo    2-ter.    Conseguita
l'abilitazione, i  docenti  sono  assunti  a  tempo  indeterminato  e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il  cui  positivo
superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
  3. Con il decreto di  cui  al  comma  4  dell'articolo  2-bis,  con
riferimento ai vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  2,  sono
altresi' definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a
30 crediti formativi  universitari  o  accademici  necessari  per  la
formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le
modalita'  di   svolgimento   della   prova   finale   del   percorso
universitario e accademico, comprendente  una  prova  scritta  e  una
lezione simulata, e la composizione della relativa commissione.
  4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti  a
un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo  superamento
determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano  al  suddetto
anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
  5. In caso di superamento  del  test  finale  e  della  valutazione
finale positiva, il docente e' cancellato da ogni altra  graduatoria,
di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia  iscritto  ed
e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha
svolto il periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e  classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di  prova,
cui si aggiunge, per i soggetti di cui  al  comma  2  e  all'articolo
18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e
acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero
o di applicazione dell'articolo 33,  commi  5  o  6,  della  legge  5
febbraio  1992,  n.   104,   limitatamente   a   fatti   sopravvenuti
successivamente al termine di  presentazione  delle  istanze  per  il
relativo concorso. Il docente puo' presentare, in ogni caso,  domanda
di  assegnazione  provvisoria  e  utilizzazione   nell'ambito   della
provincia  di  appartenenza  e  puo'  accettare  il  conferimento  di
supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia  o  classe
di concorso per le quali abbia titolo.»;
    h) dopo il Capo IV e' inserito il seguente:
  «Capo IV-bis (Scuola di Alta formazione dell'istruzione  e  sistema
di formazione continua incentivata) - Art.  16-bis  (Scuola  di  alta
formazione dell'istruzione). - 1. E' istituita, con  sede  legale  in
Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico  di
istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'istruzione. La suddetta Scuola:
    a) promuove e coordina la formazione in servizio dei  docenti  di
ruolo, in coerenza e continuita' con la formazione  iniziale  di  cui
all'articolo  2-bis  nel  rispetto  dei  principi  del  pluralismo  e
dell'autonomia didattica del docente;
    b) dirige  e  indirizza  le  attivita'  formative  dei  dirigenti
scolastici, dei direttori dei servizi  amministrativi  generali,  del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
    c) assolve alle funzioni correlate al sistema di  incentivo  alla
formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter.
  2. La Scuola si avvale, per  lo  svolgimento  delle  sue  attivita'
istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e  ricerca  educativa  (INDIRE)  e  dell'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione
(INVALSI), e' dotata di autonomia amministrativa  e  contabile  e  si
raccorda,  per  le  funzioni  amministrative,  con  gli  uffici   del
Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni
con le universita', con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e
privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
  3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo,
il Comitato scientifico internazionale.
  4. Il  Presidente  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  ed
e' scelto tra professori universitari ordinari o tra  altri  soggetti
parimenti  dotati  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
professionale. Il Presidente dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'
essere confermato una sola volta. Se  dipendente  statale  o  docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato  nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla  Scuola,  ne
ha la rappresentanza legale e presiede il  Comitato  d'indirizzo.  E'
responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della  Scuola  ed
elabora  le  strategie  di  sviluppo  dell'attivita'  di  formazione,
d'intesa con il Direttore generale di cui al comma  6  e  sentito  il
Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni
pubbliche, conserva il trattamento economico  in  godimento,  se  non
dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio  mandato  a
titolo gratuito.
  5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola,
si compone di cinque membri, tra i quali i  Presidenti  di  INDIRE  e
INVALSI e due componenti nominati dal  Ministro  dell'istruzione  tra
personalita'  di  alta  qualificazione  professionale.  Il   Comitato
d'indirizzo rimane in carica tre  anni  e,  attraverso  il  Direttore
generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti,  predispone
le convenzioni e svolge le attivita' di  coordinamento  istituzionale
della Scuola. Il Comitato  d'indirizzo,  all'atto  dell'insediamento,
approva il regolamento della Scuola, nel quale sono  disciplinate  le
modalita'  del  suo  funzionamento,  nonche'  quelle   del   Comitato
d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai  componenti
del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i  rimborsi  per  le
spese di viaggio, vitto e alloggio.
  6. Presso la Scuola viene  istituita  una  Direzione  Generale.  Il
Direttore generale e' nominato dal  Ministro  dell'istruzione  tra  i
dirigenti di prima  fascia  del  Ministero,  con  collocamento  nella
posizione  di   fuori   ruolo,   o   tra   professionalita'   esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa
senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo e  resta
in carica per tre anni. L'incarico e'  rinnovabile  una  sola  volta.
L'organizzazione e il funzionamento  della  direzione  generale  sono
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
  7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito  per  adeguare
lo sviluppo delle attivita' formative del personale  scolastico  alle
migliori  esperienze  internazionali  e  alle  esigenze  proprie  del
sistema nazionale  di  istruzione  e  formazione,  rimane  in  carica
quattro anni, ed e' composto da un massimo di sette membri,  nominati
con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  che  indica  altresi'  i
criteri  per  la  nomina.  Ai  componenti  del  Comitato  scientifico
internazionale spettano esclusivamente i rimborsi  per  le  spese  di
viaggio, vitto e alloggio.
  8. La dotazione organica della Scuola e' definita nella  Tabella  1
di cui  all'Allegato  A.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  il
reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola,  nei
limiti di cui all'Allegato A e delle risorse  finanziarie  assegnate,
procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi  per
funzionari  di  area  terza  del   Ministero   dell'istruzione.   Con
riferimento all'incarico al dirigente di seconda  fascia,  la  Scuola
procede conferendo l'incarico, ai sensi  dell'articolo  19,  comma  5
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di  organi  costituzionali,
previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita,  comando
o analogo  provvedimento  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Nella
Scuola non puo' essere impiegato a qualunque titolo personale docente
del comparto Scuola.
  9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla  relativa
copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi
di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2  del  PNNR,  e  a
decorrere   dall'anno   2027,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  123  della
Legge 13 luglio 2015, n. 107.
  Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli
insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza, con  riferimento  alle  metodologie  didattiche
innovative  e  alle  competenze  linguistiche  e  digitali,   e   con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia  dell'istituzioni
scolastiche,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2023/2024,   fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  in  ordine  alla  formazione  obbligatoria  che
ricomprende le competenze digitali e  l'uso  critico  e  responsabile
degli  strumenti  digitali,  anche  con  riferimento   al   benessere
psicofisico degli allievi con disabilita', e' introdotto  un  sistema
di  formazione  e  aggiornamento  permanente  dei  docenti  di  ruolo
articolato in percorsi di durata  almeno  triennale.  Per  rafforzare
tanto le conoscenze quanto  le  competenze  applicative,  sono  parte
integrante  di  detti  percorsi  di  formazione  anche  attivita'  di
progettazione,  mentoring,  tutoring  e  coaching  a  supporto  degli
studenti nel  raggiungimento  di  obiettivi  scolastici  specifici  e
attivita' di sperimentazione di nuove  modalita'  didattiche  che  il
docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle  di  didattica  in
aula  previste  dalla  normativa  vigente.  La  partecipazione   alle
attivita' formative dei  percorsi  si  svolge  fuori  dell'orario  di
insegnamento. Lo svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente
comma, ove le stesse siano  funzionali  all'ampliamento  dell'offerta
formativa,  puo'  essere  retribuito  a  valere  sul  fondo  per   il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi  in  misura
forfetaria.
  2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono  definiti  dalla
Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell'INVALSI e
dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
    a)  accreditamento  delle  istituzioni  deputate  ad  erogare  la
formazione continua per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,
anche attraverso la piattaforma digitale per  l'accreditamento  degli
enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione  e  verifica
dei requisiti di cui al comma 7;
    b)  adozione  delle  linee  di  indirizzo  sui  contenuti   della
formazione articolata in gradi di  cui  al  comma  4,  del  personale
scolastico in linea con gli standard europei;
    c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti
alla formazione in servizio.
  3. Al fine  di  promuovere  e  sostenere  processi  di  innovazione
didattica e  organizzativa  della  scuola  e  rafforzare  l'autonomia
scolastica, la Scuola definisce altresi' i  programmi  per  attivita'
formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito
dell'organizzazione della scuola delle attivita' di  progettazione  e
sperimentazione di nuove  modalita'  didattiche  che  possono  essere
parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1  e  possono
essere  retribuite  con  emolumenti  nell'ambito  del  fondo  per  il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi  in  misura
forfettaria.  Nell'ambito  delle  prerogative   dei   propri   organi
collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure  necessarie
ai bisogni di innovazione previsti nel Piano  triennale  dell'offerta
formativa,  nel  Rapporto  di  autovalutazione   e   nel   Piano   di
miglioramento della offerta formativa.
  4. L'accesso ai percorsi di formazione  di  cui  al  comma  1,  nei
limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno  scolastico
2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio  per  i  docenti
immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto  collettivo
ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso  ai  predetti
percorsi formativi e' previsto un elemento retributivo una tantum  di
carattere accessorio riconosciuto  all'esito  positivo  del  percorso
formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni  ordine  e  grado
del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione
si puo' conseguire una incentivazione stabilita dalla  contrattazione
collettiva nazionale nei limiti e secondo le modalita'  previste  dal
comma 5. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali,  svolte
sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle
attivita' realizzate nel corso del periodo  oggetto  di  valutazione,
nonche' una verifica finale nella quale il docente da'  dimostrazione
di avere raggiunto un adeguato livello di  formazione  rispetto  agli
obiettivi. Le verifiche intermedie e quella  finale  sono  effettuate
dal comitato per la valutazione dei docenti di  cui  all'articolo  11
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e,  in  particolare,
nella verifica finale il comitato viene  integrato  da  un  dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico.
In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva puo'
essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e
finali sono  previste  anche  nel  caso  di  formazione  obbligatoria
assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello
di valutazione approvato con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un  programma
di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per
ciascun percorso  di  formazione,  ivi  compresi  gli  indicatori  di
performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche
secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa,  anche  al
fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella
verifica finale il comitato di valutazione dei  docenti  tiene  anche
conto dei risultati  ottenuti  in  termini  di  raggiungimento  degli
obiettivi e di  miglioramento  degli  indicatori  di  cui  all'ottavo
periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianita'.
  5. Al fine  di  dare  attuazione  al  riconoscimento  dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio di cui  al  precedente
comma, e' istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione  la  cui
dotazione e' pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni  di  euro
nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028,  236  milioni  di
euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2031. Il  riconoscimento  dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite  di  spesa
di cui al precedente periodo, e' rivolto  ai  docenti  di  ruolo  che
hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse  del  fondo
per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano  conseguito
una  valutazione  individuale  positiva  secondo  gli  indicatori  di
performance di cui al comma precedente, in base ai criteri  stabiliti
in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi  del  comma  8  e  con
l'obiettivo di  riconoscere  tale  elemento  retributivo  in  maniera
selettiva e non generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta
nel  limite  di  spesa  di  cui  al  primo  periodo,   nell'anno   di
conseguimento della  valutazione  individuale  positiva.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
razionalizzazione  dell'organico  di  diritto  effettuata  a  partire
dall'anno scolastico 2026/2027,  in  misura  pari  a  1.600  posti  a
decorrere dall'anno scolastico 2026/2027,  2.000  posti  a  decorrere
dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a  decorrere  dall'anno
scolastico 2028/2029, 2.000 posti a  decorrere  dall'anno  scolastico
2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031,
relativa in via  prioritaria  al  contingente  annuale  di  posti  di
organico per il  potenziamento  dell'offerta  formativa,  nell'ambito
delle  cessazioni  annuali   con   corrispondente   riduzione   degli
stanziamenti  di  bilancio  dei  pertinenti  capitoli   relativi   al
personale cessato. Il fondo di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere
incrementato in misura corrispondente alle ulteriori  cessazioni  del
predetto  organico  per  il   potenziamento.   La   definizione   del
contingente  annuale  di  posti  non  facenti   parte   dell'organico
dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle
situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa  vigente,  e
non possono essere previsti incrementi per  compensare  l'adeguamento
dei posti in applicazione della disposizione  di  cui  al  precedente
periodo. Le risorse  del  Fondo  sono  ripartite  annualmente  previa
adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge  30
dicembre 2021, n. 234, con il quale,  tra  l'altro,  si  accertano  i
risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione  di  organico
effettuata  in  misura  corrispondente   alle   cessazioni   previste
annualmente.
  6.  Non  necessitano  di  accreditamento  per  l'erogazione   della
formazione continua  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  la  Scuola
nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le  Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le  istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di  ricerca,  le  istituzioni  museali
pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le  cui  lingue
sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
  7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a),
i  soggetti  che  posseggano  i  requisiti  di  moralita',  idoneita'
professionale,        capacita'        economico-finanziaria        e
tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del  Ministro
dell'istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui  deve
attenersi la  direttiva  di  cui  al  primo  periodo,  la  previsione
espressa  della  formazione  dei  docenti  tra  gli  scopi  statutari
dell'ente,  un'esperienza  almeno  decennale   nelle   attivita'   di
formazione in favore dei docenti svolta in  almeno  tre  regioni,  la
stabile  disponibilita'  di  risorse  professionali  con   esperienza
universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di
risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di  formazione.
I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati  per
analoghi interventi formativi finanziati con  risorse  del  Programma
Operativo Nazionale.
  8. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentite  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al  comma
1. La definizione del numero di ore  aggiuntivo  e  dei  criteri  del
sistema di incentivazione e' rimessa alla contrattazione  collettiva.
In  sede  di  prima  applicazione,  nelle  more   dell'adozione   del
regolamento    e    dell'aggiornamento    contrattuale    di     cui,
rispettivamente,  al  primo  e  al  secondo  periodo,  la  formazione
continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere  l'accesso
ai detti percorsi di  formazione  presentano  i  contenuti  minimi  e
seguono i vincoli di cui all'Allegato B.»;
  9. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1  relativi
all'erogazione della formazione pari a  complessivi  euro  17.256.575
per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e  primaria,
per gli  anni  2023  e  2024,  complessivi  euro  41.218.788  per  la
formazione dei docenti delle scuole secondarie  di  primo  e  secondo
grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la
formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo  di
istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno
2027 e a  euro  43.856.522  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,  si
provvede:
    a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024,
a valere sulle risorse di cui  alla  Missione  4  -  Componente  1  -
Riforma 2.2 del PNRR;
    b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e  2024
e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e  2026,  a  valere
sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la
Scuola» 2014-2020;
    c) quanto a euro  40.000.000  per  l'anno  2027  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
    d)  quanto  a  euro   3.856.522   per   l'anno   2027,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
    e) quanto a euro 43.856.522 annui  a  decorrere  dall'anno  2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
    i) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
  «Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso  al  concorso  e  per
l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando
il possesso del titolo di  studio  necessario  con  riferimento  alla
classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare  al  concorso
per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo
grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che  abbiano
conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici  del
percorso universitario e accademico di  formazione  iniziale  di  cui
all'articolo 2-bis, a condizione  che  parte  dei  crediti  formativi
universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
  2. Con il decreto di  cui  al  comma  4  dell'articolo  2-bis,  con
riferimento ai vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1,  sono
definiti i  contenuti  dell'offerta  formativa  corrispondente  a  30
crediti  formativi  universitari  o   accademici   condizionanti   la
partecipazione al concorso e  agli  ulteriori  30  crediti  formativi
universitari  o  accademici  necessari  per  il  completamento  della
formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le
modalita'  di   svolgimento   della   prova   finale   del   percorso
universitario e accademico, comprendente  una  prova  scritta  e  una
lezione simulata, nonche' la composizione della relativa commissione,
nella quale sono comunque presenti un membro  designato  dall'Ufficio
scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno  esperto  di
formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.  La  nomina
di personale  scolastico  nella  commissione  di  cui  al  precedente
periodo non deve determinare  oneri  di  sostituzione  a  carico  del
bilancio dello Stato.
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma  10-ter,  dell'articolo
59  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  i  vincitori  del
concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i  requisiti
di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto  annuale  di  supplenza
con l'ufficio scolastico  regionale  a  cui  afferisce  l'istituzione
scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico
di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio
carico.  Con  il  superamento  della  prova   finale   del   percorso
universitario  e  accademico  di  formazione  iniziale,  i  vincitori
conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter,
e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e  sottoposti
al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo  superamento
determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto
anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.
  4. Al fine di garantire  la  maggiore  copertura  delle  classi  di
concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del
Ministro   dell'istruzione,   di    concerto    con    il    Ministro
dell'universita' e della ricerca, da  adottare  entro  il  30  giugno
2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere
integrati.»;
    l) sono introdotti gli allegati  A  e  B,  allegati  al  presente
decreto.
                               Art. 45
 
                Valorizzazione del personale docente
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 593, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    «b-bis)  valorizzazione  del  personale  docente  che  garantisca
l'interesse  dei  propri   alunni   e   studenti   alla   continuita'
didattica.»;
    b) dopo il comma 593, e' inserito il seguente:
  «593-bis.  In   sede   di   prima   applicazione   e   nelle   more
dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello
stanziamento  annuale  previsto  al  comma  592  e'  riservato   alla
valorizzazione del personale docente che garantisca  l'interesse  dei
propri alunni e studenti alla  continuita'  didattica  ai  sensi  del
comma   593,   lettera   b-bis),   e   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono  stabiliti
i criteri per l'attribuzione  delle  suddette  risorse,  che  tengono
conto almeno degli  anni  di  permanenza  del  docente  nella  stessa
istituzione scolastica e della  residenza  o  domicilio  abituale  in
luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».
                               Art. 46
 
Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento
                          degli insegnanti
 
  1. All'articolo  59  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10:
      1) alla lettera a), primo periodo,  dopo  le  parole  «risposta
multipla» sono inserite le seguenti «o di una prova strutturata  fino
al 31 dicembre 2024 e con piu' quesiti a risposta aperta a  far  data
dal 1° gennaio 2025» e dopo la  parola  «nonche'»  sono  inserite  le
seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale  e
disciplinare,»;
      2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono  aggiunte
le  seguenti  «nella  quale  si  accertano,  oltre  alle   conoscenze
disciplinari, le competenze didattiche e le capacita' e  l'attitudine
all'insegnamento anche attraverso un test specifico»;
      3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
    «d-bis) formazione della graduatoria  dei  soggetti,  che  devono
ancora conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento  specifica  sulla
classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle  lettere
a),  b)  e  c),  in  applicazione  dell'articolo  5,   comma   4,   e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;
    b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
  «10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma
10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una o piu' universita'. E'
altresi' istituita con  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  da
emanarsi  entro  il  10  giugno  2022,  una  commissione  di  elevata
qualificazione scientifica e  professionale  che,  anche  sulla  base
delle evidenze desunte dalla prima applicazione della  riforma  delle
procedure di reclutamento di cui al  presente  articolo,  propone  al
Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia
di redazione dei quesiti affinche' questi consentano di accertare  le
concrete   competenze    tecniche    e    metodologiche    necessarie
all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare  dei
candidati. Ai componenti della  Commissione  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati»;
    e) dopo il comma 10-bis, e' inserito il seguente:
  «10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis,
i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di  cui  al  comma
10, lettera d), sono immessi in  ruolo  con  precedenza  rispetto  ai
vincitori inclusi nella graduatoria  di  cui  al  comma  10,  lettera
d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni
annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;
    f) il comma 12 e' abrogato;
    g) dopo il comma 21, e' aggiunto il seguente:
  «21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui  al
comma 10, lettera d-bis), cessa di avere  efficacia  dal  1°  gennaio
2025.».
                               Art. 47
 
       Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
    e resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione
 
  1. Al fine di potenziare le azioni  di  supporto  alle  istituzioni
scolastiche  per  l'attuazione  degli  interventi  legati  al   Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza  relativi  alla  digitalizzazione
delle scuole, per  ciascuno  degli  anni  scolastici  ricompresi  tra
l'anno  scolastico  2022/2023  e  l'anno  scolastico   2025/2026   e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il
PNRR  un  numero  di  docenti  e  assistenti  amministrativi  pari  a
ottantacinque e  un  numero  fino  a  un  massimo  di  tre  dirigenti
scolastici da porre in posizione di comando presso  l'Amministrazione
centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione
del Gruppo di supporto alle  scuole  per  il  PNRR.  Tale  Gruppo  di
supporto, nonche' le equipe formative territoriali,  gia'  costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e rientranti tra i progetti in essere del  PNRR,  assicurano  un
costante   accompagnamento   alle   istituzioni    scolastiche    per
l'attuazione  degli  investimenti  del  PNRR,  con  il  coordinamento
funzionale dell'Unita' di missione del PNRR.
  2. All'articolo 55, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «al contrasto della dispersione  scolastica  e  alla
formazione del personale scolastico  da  realizzare  nell'ambito  del
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli  investimenti  ricompresi
nell'ambito del PNRR  e  alle  azioni  ricomprese  nell'ambito  delle
programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi
strutturali europei per l'istruzione».
  3. All'articolo 24 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1) al quarto periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «cosi' come  in  caso  di  assenza  di  proposte  progettuali
pervenute per il concorso o della loro inidoneita'»;
      2)  al  sesto  periodo,  le  parole  «euro  2.340.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi
livelli di progettazione  sono  affidati  nei  limiti  delle  risorse
disponibili nei quadri economici  di  progetto  indicati  dagli  enti
locali in sede di candidatura delle aree.
  2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target  del  PNRR
e' possibile autorizzare un numero piu' ampio  di  aree  e  progetti,
relativi all'investimento 1.1 della Missione 2  -  Componente  3  del
PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a  legislazione
vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;
    c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono  sostituite  dalle
seguenti  «euro  6.873.240»,  le  parole  «euro  9.861.360»,  ovunque
riportate, sono sostituite dalle  seguenti  «euro  11.486.360»  e  le
parole  «euro  2.340.000»  sono  sostituite  dalle   seguenti   «euro
2.640.000,00».
  4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e
milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse  di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e  64,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e  48,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  gia'  utilizzate
per i  progetti  in  essere,  sono  vincolate,  dall'annualita'  2022
all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  1.068.362
per l'anno 2022, a euro 2.670.904 per ciascuno degli anni 2023,  2024
e 2025 e pari a euro 1.602.543 per l'anno 2026, si provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  gli   anni   dal   2022   al   2026,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Capo IX
Disposizioni finali

                               Art. 48
 
                             Abrogazioni
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
relativo  alle  procedure  di  monitoraggio,  alle  risorse  e   alle
modalita' necessarie ai fini della valutazione delle  misure  urgenti
per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR;
    b) l'articolo 13-bis, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112, relativo al sistema comune d'informazione  e  di
biglietteria integrate;
    c) l'articolo 59, comma 1, lettere  l),  q)  e  r),  del  decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe  nazionale
delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di  approdo  per  le
unita' da diporto utilizzate a  fini  commerciali  battenti  bandiera
diversa  da  quella  italiana  e  alle  procedure  e  modalita'   per
l'accertamento del tasso alcolemico;
    d) l'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 16
dicembre  2021,  n.  237,  relativo  ai  certificati   nazionali   di
conduzioni di navi per il trasporto di merci e  persone  nel  settore
della navigazione interna.
                               Art. 49
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 50
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 aprile 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
                                  Bianchi, Ministro dell'istruzione
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Colao, Ministro  per  l'innovazione
                                  tecnologica   e   la    transizione
                                  digitale
 
                                  Carfagna, Ministro per il Sud e  la
                                  coesione territoriale
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia
 
                                  Messa, Ministro dell'universita'  e
                                  della ricerca
 
                                  Garavaglia, Ministro del turismo
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico
 
                                  Bonetti,  Ministro  per   le   pari
                                  opportunita' e la famiglia
 
                                  Speranza, Ministro della salute
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili
 
                                  Gelmini, Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

                                                           Allegato 1
 
                                               (Articolo 11, comma 1)
Tabella 1
 
=====================================================================
|                 Fascia demografica                 |  Percentuale |
+====================================================+==============+
| regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre          | 0,025%       |
+----------------------------------------------------+--------------+
| regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti          | 0,030%       |
+----------------------------------------------------+--------------+
| regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti          | 0,035%       |
+----------------------------------------------------+--------------+
| regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti            | 0,045%       |
+----------------------------------------------------+--------------+
| regioni con meno di 800.000 abitanti               | 0,070%       |
+----------------------------------------------------+--------------+
 
                                                           Allegato 2
 
                                    (articolo 44, comma 1, lettera l)
Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:
 
                                                          «Allegato A
                                           (articolo 16-bis, comma 8)
Tabella 1
Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione
 
   ===============================================================
   |                   Ruolo                   |    Quantita'    |
   +===========================================+=================+
   |Direttore generale                         |1                |
   +-------------------------------------------+-----------------+
   |Dirigente II fascia                        |1                |
   +-------------------------------------------+-----------------+
   |Personale Area III F1                      |12               |
   +-------------------------------------------+-----------------+
 
                                                           Allegato 3
 
                                    (articolo 44, comma 1, lettera l)
Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:
 
                                                           Allegato B
                                           (articolo 16-ter, comma 8)
1) Vincoli
    - il  riconoscimento  dell'elemento  retributivo  una  tantum  di
carattere accessorio e' deciso dal comitato per la valutazione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  nella
composizione  che   effettua   la   valutazione   finale   ai   sensi
dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato  determina  i  criteri,
tra  i  quali  l'innovativita'  delle  metodologie  e  dei  linguaggi
didattici, la qualita' e l'efficacia della  progettazione  didattica,
la  capacita'  di   inclusione,   per   rendere   il   riconoscimento
dell'elemento  retributivo  una  tantum   di   carattere   accessorio
selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non piu' del 40
per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta,  in  funzione  di
una graduazione degli esiti della  valutazione  finale.  Il  comitato
puo' prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;
    a) per l'orario aggiuntivo  svolto  dal  docente  in  formazione,
funzionale all'ampliamento  dell'offerta  formativa,  e'  corrisposto
comunque un compenso in misura forfetaria;
    b)  annualmente  con  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
e' ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo  di  cui
all'articolo 16-ter, comma 5;
    c)  l'incentivazione  retributiva  non  puo'  essere   attribuita
secondo  criteri  di  rotazione  tra  il  personale  interessato.  La
violazione di  tale  vincolo  costituisce  fonte  di  responsabilita'
dirigenziale.
2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati
    Il docente  che  scelga  di  accedere  alla  formazione  continua
incentivata, si immette in un percorso formativo di durate  triennale
che consta delle seguenti attivita':
      a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della  pedagogia
e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione  con  le
competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale
universitaria);
      b) contributo al  miglioramento  dell'offerta  formativa  della
istituzione scolastica presso cui il docente  presta  servizio  nelle
modalita' delineate all'art. 16-ter, comma 1;
      c) acquisizione, secondo la scelta del  docente,  dei  seguenti
contenuti specifici erogati dagli enti di  cui  all'articolo  16-ter,
commi  5  e  6,  che  a  seconda  della  complessita'  possono  avere
un'estensione pluriennale:
        1. approfondimento dei contenuti specifici  della  disciplina
di insegnamento;
        2. strumenti e  tecniche  di  progettazione-partecipazione  a
bandi nazionali ed europei;
        3. governance della scuola: teoria e pratica;
        4. leadership educativa;
        5.  staff   e   figure   di   sistema:   formazione   tecnico
metodologica, socio-relazionale, strategica;
        6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
        7.  continuita'  e  strategie  di  orientamento  formativo  e
lavorativo;
        8. potenziamento delle competenze in ordine alla  valutazione
degli alunni;
        9. profili applicativi del sistema nazionale  di  valutazione
delle istituzioni scolastiche;
        10. tecniche della didattica digitale.
    Le attivita'  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c  sono  svolte
flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito  del  monte
ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono  previste  15
ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30  ore  per  la  scuola
secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi  dedicati
allo sviluppo della professionalita' del  docente.  Le  restanti  ore
sono dedicate ad attivita' di progettazione,  mentoring,  tutoring  e
coaching a supporto degli studenti nel  raggiungimento  di  obiettivi
scolastici  specifici  e  di  sperimentazione  di   nuove   modalita'
didattiche.».

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