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legge, 19/5/2022
L. 19/05/2022, n. 52, con mod., del d.l. 24/03/22, n. 24, recante disposiz.urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
(GU n.119 del 23-5-2022)
legge
Materia: sanità / salute

LEGGE 19 maggio 2022, n. 52

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
(GU n.119 del 23-5-2022)
  Vigente al: 24-5-2022  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 24 marzo  2022,  n.  24,  recante  disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato di emergenza, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 19 maggio 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

Testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2022), coordinato con la legge di
conversione  19  maggio  2022,  n.  52  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale, alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  il
superamento delle misure di contrasto alla  diffusione  dell'epidemia
da  COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello   stato   di
emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria.». (22A03196)
(GU n.119 del 23-5-2022)
  Vigente al: 23-5-2022  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
 
                               Art. 1
 
Disposizioni volte a favorire il rientro  nell'ordinario  in  seguito
  alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
 
  1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia
((di COVID-19)) le  misure  di  contrasto  in  ambito  organizzativo,
operativo e logistico emanate  con  ordinanze  di  protezione  civile
durante  la  vigenza  dello  stato  di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  da
ultimo prorogato fino al 31  marzo  2022,  preservando,  fino  al  31
dicembre 2022, la necessaria capacita' operativa e di pronta reazione
delle   strutture   durante   la   fase   di   progressivo    rientro
nell'ordinario, possono essere adottate una o piu' ordinanze ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 26 ((del codice di cui al))  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze,  da  adottare,
((nel rispetto dei principi di adeguatezza e  di  proporzionalita',))
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata
delle   Amministrazioni   competenti,   possono   contenere    misure
derogatorie negli ambiti di cui al  primo  periodo,  individuate  nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre
2022. Le ordinanze di cui al  presente  articolo  sono  adottate  nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
sono comunicate tempestivamente alle Camere.
                               Art. 2
 
Misure  urgenti  connesse  alla   cessazione   delle   funzioni   del
  Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
  misure di contenimento e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
  COVID-19
 
  1. Al fine di continuare a  disporre,  anche  successivamente  alla
data del 31 marzo 2022, di una struttura con  adeguate  capacita'  di
risposta  a  possibili  aggravamenti  del   contesto   epidemiologico
nazionale in ragione della epidemia ((di COVID-19)), nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, dal 1° aprile 2022 e'  temporaneamente  istituita  un'Unita'
per il completamento della campagna vaccinale  e  per  l'adozione  di
altre misure di ((contrasto della)) pandemia, che opera  fino  al  31
dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori  oneri  ((a
carico della finanza pubblica.)) Il direttore  agisce  con  i  poteri
attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento,  definisce
la struttura dell'Unita', avvalendosi  di  una  parte  del  personale
della Struttura di supporto alle  attivita'  del  citato  Commissario
straordinario, nonche' di personale in servizio presso  il  Ministero
della salute, secondo le modalita' indicate dallo  stesso  Ministero,
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, e' nominato  un  dirigente  di  prima  fascia,
appartenente ai ruoli del  Ministero  della  salute,  al  quale  sono
attribuite le funzioni ((vicarie,)) che opera in  coordinamento  e  a
supporto del direttore dell'Unita' di cui al  presente  comma,  senza
nuovi o maggiori oneri ((a carico della finanza pubblica.))  L'Unita'
subentra in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  facenti  capo  al
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19 e, in raccordo con  il  Ministero  della  salute  e  con  il
supporto tecnico dell'Ispettorato generale  della  sanita'  militare,
cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle  attivita'
amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data  del
31  marzo  2022,  gia'  attribuite  alla  competenza   del   predetto
Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e'  assegnata  la
titolarita'  della  contabilita'  speciale  e  del   conto   corrente
bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020. Alla medesima Unita'  si  applicano,  ove  compatibili,  le
disposizioni di cui al citato articolo 122 del  decreto-legge  n.  18
del 2020.
  2. Al 31  dicembre  2022,  l'Unita'  procede  alla  chiusura  della
contabilita' speciale e del conto corrente di cui al  comma  1,  ((ai
sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,))  e
le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate in tutto o  in  parte,  anche  con
profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere  Generale  dello
Stato, ai pertinenti stati di previsione della  spesa.  Le  eventuali
risorse non piu' necessarie sono acquisite  all'erario.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1  e'  soppressa  e  il
Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i  rapporti
attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1.
  3. Al fine  di  rafforzare  l'efficienza  operativa  delle  proprie
strutture per garantire le azioni  di  supporto  nel  contrasto  alle
pandemie in favore dei sistemi sanitari  regionali,  assicurando  gli
approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura  delle  patologie
epidemico-pandemiche  emergenti  e  di  dispositivi   di   protezione
individuale, anche in relazione agli  obiettivi  ed  agli  interventi
connessi,  nell'immediato,  alla  attuazione  del  piano   strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi  457  e  seguenti,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero  della  salute  e'
autorizzato ad  assumere,  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2022,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia,  3  dirigenti  sanitari;  50
unita' di  personale  non  dirigenziale  con  professionalita'  anche
tecnica, da inquadrare nell'area III,  posizione  economica  F1,  del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della
salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia,  di  3  dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale  non  dirigenziale  appartenenti
all'area III. Le assunzioni del presente comma  sono  autorizzate  in
deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165.  Per  l'attuazione  del  presente   comma   e'
autorizzata la  spesa  di  euro  760.837  per  l'anno  2022  ed  euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
  4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al  comma  3
si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza  obbligo
di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita'
semplificate previste dall'articolo 10 del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici o attraverso procedure  di  mobilita'  volontaria  ai  sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001.  Il
personale assunto e' progressivamente assegnato, fino al 31  dicembre
2022, all'Unita' di cui al comma 1,  in  sostituzione  del  personale
appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la  predetta
Unita'. Per l'attuazione  del  presente  comma  e'  autorizzata,  per
l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000  per  la  gestione  delle
procedure concorsuali e  una  spesa  pari  ad  euro  124.445  per  le
maggiori  spese  di  funzionamento  derivanti   dall'assunzione   del
predetto contingente di personale.
  5. Il Ministero della salute provvede entro  il  31  dicembre  2022
alla  definizione  del  nuovo  assetto  organizzativo.  Le   funzioni
attribuite al predetto Ministero dal presente  articolo,  nelle  more
della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale  di
cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014,  n.  59  o  da  altra  direzione  generale
individuata con decreto del Ministro della salute.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3  e  4,  pari  a
euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute.
  7. Ai fini dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, al comma 2, dopo le parole «degli  alimenti»  sono  inserite  le
seguenti: «, di contrasto ((di ogni  emergenza))  sanitaria,  nonche'
ogni    iniziativa    volta     alla     cura     delle     patologie
((epidemico-pandemiche)) emergenti.».
  ((8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente:))
    «e-quater)  la  somministrazione,  con  oneri  a   carico   degli
assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti  opportunamente
formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e  di
successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore
di sanita', di vaccini anti SARS-CoV-2 e  di  vaccini  antinfluenzali
nei confronti dei soggetti di eta' non  inferiore  a  diciotto  anni,
previa  presentazione  di  documentazione  comprovante  la  pregressa
somministrazione   di   analoga   tipologia   di   vaccini,   nonche'
l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del
campione biologico a  livello  nasale,  salivare  o  orofaringeo,  da
effettuare in aree, locali o  strutture,  anche  esterne,  dotate  di
apprestamenti idonei sotto il profilo  igienico-sanitario  e  atti  a
garantire la tutela della  riservatezza.  Le  aree,  i  locali  o  le
strutture  esterne  alla  farmacia  devono  essere   compresi   nella
circoscrizione  farmaceutica  prevista  nella  pianta   organica   di
pertinenza della farmacia stessa».
                            ((Art. 2 bis
 
Potenziamento dell'attivita' della Lega italiana per la lotta  contro
                              i tumori
 
  1. Al fine di riprendere le attivita' di contrasto delle  patologie
oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica,  campagne  di
prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega
italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata, per il triennio
2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di
previo espletamento delle procedure di mobilita' e ad  assumere,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
complessivo di quattro unita' di personale, di cui due di  Area  C  -
posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1,  per
completare la copertura della propria pianta  organica,  in  aggiunta
alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente.  La
dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro  i  tumori
e' rideterminata in dodici unita' complessive, di cui  un'unita'  con
qualifica C5, tre unita' con qualifica C1,  un'unita'  con  qualifica
B3, sei unita' con qualifica B1 e un'unita' con qualifica A3. Per  lo
svolgimento delle procedure concorsuali di cui al  primo  periodo  e'
autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a  euro  8.350,  cui  si
provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana  per
la lotta contro i tumori.
  2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione  del  presente
articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.))
                               Art. 3
 
Disciplina del potere di  ordinanza  del  Ministro  della  salute  in
  materia di ingressi nel territorio nazionale e per la  adozione  di
  linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19
 
1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:
«Art.10-bis. (Disciplina del potere di ordinanza del  Ministro  della
salute in materia di ingressi  nel  territorio  nazionale  e  per  la
adozione di linee  guida  e  protocolli  connessi  alla  pandemia  di
COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello  stato  di
emergenza e in relazione all'andamento  epidemiologico,  il  Ministro
della salute,  ((nel  rispetto  dei  principi  di  adeguatezza  e  di
proporzionalita',)) con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o  d'intesa  con
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo'  adottare
e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento
in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche,  produttive  e
sociali;
b)  sentiti  i  Ministri  competenti  per  materia,  puo'  introdurre
limitazioni agli spostamenti  da  e  per  l'estero,  nonche'  imporre
misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».
                               Art. 4
 
                    Isolamento e autosorveglianza
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente:
    «Art. 10-ter. (Isolamento e autosorveglianza). - 1.  A  decorrere
dal 1° aprile 2022  e'  fatto  divieto  di  mobilita'  dalla  propria
abitazione   o   dimora   alle   persone   sottoposte   alla   misura
dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in  quanto
risultate  positive  al  SARS-CoV-2,  fino   all'accertamento   della
guarigione, ((salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria  o
altra struttura allo scopo destinata.))
    2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma  1,  a  coloro
che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi  al
SARS- CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente
nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui ((all'articolo  10-quater,  comma
4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto
o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio
di contagio, c), e comma 5,)) fino al decimo giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione di SARS-CoV-2, anche  presso  centri  privati  a  cio'
abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora  sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
    3. Con circolare del Ministero  della  salute  sono  definite  le
modalita' attuative dei commi 1 e 2.  La  cessazione  del  regime  di
isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di  un  test
antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2,
effettuato  anche  presso  centri  privati  a  cio'   abilitati.   In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche,
al  dipartimento  di  prevenzione  territorialmente  competente   del
referto, con esito  negativo,  determina  la  cessazione  del  regime
dell'isolamento.».
                               Art. 5
 
          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, dopo  l'articolo  10-ter,  come  inserito  dal  presente
decreto, e' inserito il seguente:
    «Art.   10-quater.   (Dispositivi   di   protezione   delle   vie
respiratorie). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  3
per il sistema educativo, scolastico e formativo, e' fatto obbligo di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo
FFP2 nei seguenti casi:
      a) ((fino al  15  giugno  2022,))  per  l'accesso  ai  seguenti
((mezzi di trasporto)) e per il loro utilizzo:
        1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di  trasporto  di
persone;
        2)  navi  e  traghetti  adibiti  a   servizi   di   trasporto
interregionale;
        3) treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto  ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita';
        4) autobus adibiti a servizi  di  trasporto  di  persone,  ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
        5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
        6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o
regionale;
        7) mezzi di trasporto scolastico dedicato  agli  studenti  di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
      b) ((fino  al  30  aprile  2022,))  per  l'accesso  a  funivie,
cabinovie e seggiovie,  qualora  utilizzate  con  la  chiusura  delle
cupole paravento, con finalita'  turistico-commerciale  e  anche  ove
ubicate in comprensori sciistici;
      c) ((fino al 30 aprile 2022,)) per  gli  spettacoli  aperti  al
pubblico che si svolgono al chiuso o  all'aperto  in  sale  teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento  e
musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi
e le competizioni sportivi; ((dal 1° maggio 2022 al 15  giugno  2022,
per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono  al  chiuso  in
sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche,  locali  di
intrattenimento e musica dal  vivo  e  in  altri  locali  assimilati,
nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono  al
chiuso.))
    2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi  da
quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle  abitazioni  private,
e' fatto obbligo,  sull'intero  territorio  nazionale,  di  indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. ((Fino al 15 giugno
2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi  di  protezione  delle
vie respiratorie i  lavoratori,  gli  utenti  e  i  visitatori  delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,  comprese
le strutture di ospitalita' e lungodegenza,  le  residenze  sanitarie
assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le  strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti,  e  comunque  le
strutture  residenziali  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
2017.))
    3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e  locali
assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie  respiratorie,  ad  eccezione  del  momento  del
ballo.
    4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di  protezione
delle vie respiratorie:
      a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
      b) le persone con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare  con
una persona con disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare  uso  del
dispositivo;
      c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
    5. L'obbligo di cui al  comma  2  non  sussiste  quando,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non
conviventi.
    6. I  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche'  i  loro
delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di  cui
al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto  delle  prescrizioni  di
cui al medesimo comma 1.
    7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui ai
commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il  rispetto
delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.
    8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i
lavoratori, sono considerati dispositivi  di  protezione  individuale
(DPI) di cui all'articolo 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari. ((Le disposizioni di  cui  al  presente  comma
continuano ad applicarsi ai lavoratori  delle  strutture  di  cui  al
comma 2, secondo periodo, del presente articolo  fino  al  15  giugno
2022».))
                               Art. 6
 
              Graduale eliminazione del green pass base
 
  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
concernente  le  uscite  temporanee  degli  ospiti  dalle   strutture
residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone
ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre  2022,
alle persone ospitate».
  2. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione, guarigione  o  test,  cosiddetto  green  pass  base,  a
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Dal  1°  al  30  aprile  2022,  e'  consentito  sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e
attivita':
        a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
        b) servizi di ristorazione svolti al banco o  al  tavolo,  al
chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
        c) concorsi pubblici;
        d) corsi di formazione pubblici  e  privati,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo  9-ter.1  ((del  presente  decreto))  e
dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
        e)  colloqui  visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e   gli
internati, all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e
minori;
        f) partecipazione del  pubblico  agli  spettacoli  aperti  al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono all'aperto.»;
    b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
  1. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso
in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a  decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2022».
  2. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso
alle strutture della formazione superiore, al comma  1,  a  decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2022».
  3. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei  mezzi  di
trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Dal  1°  al  30  aprile  2022,  e'  consentito  sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di  trasporto
e il loro utilizzo:
        a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di  trasporto  di
persone;
        b)  navi  e  traghetti  adibiti  a   servizi   di   trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i  collegamenti
marittimi  nello  Stretto  di  Messina  e  di  quelli  impiegati  nei
collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
        c) treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto  ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita';
        d) autobus adibiti a servizi  di  trasporto  di  persone,  ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
        e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;
    b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma  2-bis»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 10-quater, comma 6»;
    d) al comma 3-bis, le  parole  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono
sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le  parole  «e  fino  al  31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale»
sono soppresse;
    e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.
  6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore
pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022,  le  parole
«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
  7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da  parte  dei
magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a  decorrere  dal  1°
aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione  dello
stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
  8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  nel  settore
privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) ai commi  1  e  6,  le  parole  «31  marzo  2022,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 aprile 2022»;
    b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2022».
                               Art. 7
 
           Graduale eliminazione del green pass rafforzato
 
  1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green  pass  rafforzato,  a
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale,
e'  consentito  esclusivamente  ai   soggetti   in   possesso   delle
certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso  ai  seguenti  servizi  e
attivita':
        a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e  di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi  adibiti  a
spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori  delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione
dell'eta' o di disabilita';
        b) convegni e congressi;
        c) centri culturali, centri  sociali  e  ricreativi,  per  le
attivita' che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri
educativi per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative
attivita' di ristorazione;
        d) feste comunque denominate, conseguenti e  non  conseguenti
alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati
che si svolgono al chiuso;
        e) attivita' di sale gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e
casino';
        f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati;
        g) partecipazione del  pubblico  agli  spettacoli  aperti  al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono al chiuso.».
    b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia  di  accesso  dei  visitatori   a   strutture   residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie  e  hospice,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello  stato
di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
    b)  al  comma  1-sexies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre  2022,
e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza
delle strutture ospedaliere secondo le  modalita'  di  cui  ai  commi
1-bis e 1-ter.».
    ((b-bis) dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente:))
      «1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di  cui  al
comma 1 puo' adottare misure precauzionali piu' restrittive di quelle
previste dal presente articolo in relazione allo  specifico  contesto
epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria locale competente  per  territorio,  che,  ove
ritenga non sussistenti le condizioni di rischio  sanitario  addotte,
ordina, nel termine  perentorio  di  tre  giorni,  con  provvedimento
motivato, che non si dia corso alle misure piu' restrittive».
                            ((Art. 7 bis
 
Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19
 
  1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22  aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, al primo  periodo,  le  parole:  «prima  dose  di  vaccino»  sono
sostituite dalle seguenti: «prima dose di  un  vaccino  con  schedula
vaccinale a due dosi»  e,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «ciclo
vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo  vaccinale
primario, che comprende anche  la  somministrazione  di  vaccini  con
schedula vaccinale a una dose,».))
                               Art. 8
 
                         Obblighi vaccinali
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti  le  professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica»;
    b) al comma 5:
      1) al primo periodo, le parole «non oltre  il  termine  di  sei
mesi  a  decorrere  dal  15  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
      2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di
intervenuta  guarigione   l'Ordine   professionale   territorialmente
competente,  su  istanza  dell'interessato,  dispone  la   cessazione
temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine  in  cui
la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle
circolari  del  Ministero  della  salute.  La  sospensione   riprende
efficacia automaticamente qualora  l'interessato  ometta  di  inviare
all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro  e  non
oltre  tre  giorni   dalla   scadenza   del   predetto   termine   di
differimento.»;
    c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «al
31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 4-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo
le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al
31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia  di  obblighi   vaccinali,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) nell'alinea, dopo le parole  «Dal  15  dicembre  2021»  sono
inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
      2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;
    b) il comma 1-bis e' abrogato;
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. La vaccinazione costituisce  requisito  essenziale  per  lo
svolgimento delle attivita'  lavorative  dei  soggetti  obbligati  ai
sensi del comma 1. I  responsabili  delle  strutture  in  cui  presta
servizio il personale di  cui  al  comma  1  assicurano  il  rispetto
dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;
    d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno  2022.»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di  intervenuta
guarigione si applica la disposizione ((dell'articolo 4, comma 5)).»;
    e) il comma 4 e' abrogato;
    f) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Obbligo  vaccinale
per il personale  delle  strutture  di  cui  all'articolo  8-ter  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono inseriti i seguenti:
    «Art. 4-ter.1. (Obbligo vaccinale per il personale della  scuola,
del comparto difesa, sicurezza e  soccorso  pubblico,  della  polizia
locale, degli organismi di cui alla legge  3  agosto  2007,  n.  124,
dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza   nazionale,   degli   istituti
penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli istituti  tecnici  superiori,
nonche' dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale).  -  1.
Fino al 15  giugno  2022,  l'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione
dell'infezione  da  SARS-CoV-2  di   cui   all'articolo   3-ter,   da
adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,  entro  i
termini di validita' delle  certificazioni  verdi  COVID-19  previsti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si
applica alle seguenti categorie:
      a) personale scolastico del sistema  nazionale  di  istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  l'infanzia  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica  superiore,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
4-ter.2;
      b) personale del comparto della difesa,  sicurezza  e  soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di  cui  agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  e  personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo  12
del  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
      c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa    alle    dirette     dipendenze     del     Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti
penitenziari per adulti e minori;
      d) personale  delle  universita',  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli  istituti  tecnici
superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle  regioni  a
statuto speciale.
    2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate,  attestate  dal  proprio  medico  curante  di   medicina
generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle  circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
((anti SARS-CoV-2)); in tali casi la vaccinazione puo' essere  omessa
o differita.
    Art. 4-ter.2. (Obbligo vaccinale  per  il  personale  docente  ed
educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2
di cui all'articolo 3-ter, da  adempiersi,  per  la  somministrazione
della  dose  di  richiamo,  entro  i  termini  di   validita'   delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  applica  anche  al  personale
docente ed educativo  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  delle
scuole non paritarie, dei servizi educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65,  dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore.
    2.  La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per  lo
svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli  alunni  da
parte dei soggetti obbligati  ai  sensi  del  comma  1.  I  dirigenti
scolastici e i responsabili delle  istituzioni  di  cui  al  comma  1
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
    3. I  soggetti  di  cui  al  comma  2  verificano  immediatamente
l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo  le
informazioni necessarie anche secondo le modalita'  definite  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la
presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni
dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di
presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
dell'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione  della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di
accertamento dell'inadempimento impone  al  dirigente  scolastico  di
utilizzare il docente inadempiente  in  attivita'  di  supporto  alla
istituzione scolastica. ((Il quinto periodo si interpreta  nel  senso
che ai docenti inadempienti si applica, per  quanto  compatibile,  il
regime stabilito per i docenti  dichiarati  temporaneamente  inidonei
alle proprie funzioni.))
    4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle  istituzioni  di
cui al comma 1 provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al  termine  delle
lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022,  alla   sostituzione   del
personale docente e educativo non vaccinato  mediante  l'attribuzione
di contratti a tempo determinato che  si  risolvono  di  diritto  nel
momento in cui i soggetti sostituiti,  avendo  adempiuto  all'obbligo
vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica.
    5. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  euro
29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di  euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e,  quanto  a
14.207.391     euro,      mediante      corrispondente      riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    6. Ai fini dell'immediata attuazione del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni ((di bilancio))».
  5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
riguardante     l'estensione     dell'obbligo     vaccinale      agli
ultracinquantenni,  al  comma  1,  le  parole  «((e))   4-ter»   sono
sostituite dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».
  6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'
sostituito dal seguente:
    «Art. 4-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19
nei luoghi  di  lavoro  per  coloro  che  sono  soggetti  all'obbligo
vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). -  1.
Fermi  restando  gli  obblighi  vaccinali  e  il  relativo   ((regime
sanzionatorio)) di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui  agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater,  fino
al 30  aprile  2022,  per  l'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  devono
possedere e, su richiesta, esibire  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,  cosiddetto  green  pass
base  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  ((lettera  a-bis),))  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies,
9-octies e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».
  7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia di sanzioni  pecuniarie,  al  comma  1,  le  parole  «di  cui
all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater».
  8.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter,
comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'articolo
4-ter.2»;
    b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
    c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
    d) all'articolo 9-sexies,  comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
    e) all'articolo 9-septies, comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2».
                               Art. 9
 
Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione  da
  SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
 
  1.  L'articolo  3  del  decreto-legge  22  aprile  2021,   n.   52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a
decorrere dal 1° aprile 2022, e' sostituito dal seguente:
    «Art. 3. (Disposizioni per il  sistema  educativo,  scolastico  e
formativo, ivi comprese modalita' di gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2). - 1. A decorrere dal  1°  aprile  2022,
fino  alla  conclusione  ((dell'anno  scolastico  2021/2022)),  ferma
restando  per  il  personale  scolastico  l'applicazione  del  regime
dell'autosorveglianza  di  cui  all'articolo  10-ter   del   presente
decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito
della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema  educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
si applicano le misure di  cui  ai  commi  2  e  3.  Resta  fermo  lo
svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche  e  la
possibilita' di svolgere uscite didattiche e  viaggi  di  istruzione,
ivi   compresa   la   partecipazione   a   manifestazioni   sportive.
All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili ((a legislazione vigente)).
    1. Nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita'
tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione  o  gruppo  classe,
l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e  i
docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione  delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni  dall'ultimo  contatto
con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi
e, se ancora sintomatici,  al  quinto  giorno  successivo  all'ultimo
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche
in centri privati abilitati, o un test  antigenico  autosomministrato
per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo  ultimo  caso,
l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.
    2. Nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  e  nelle   scuole
secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole  secondarie
di  secondo  grado  e  nel  sistema  di   istruzione   e   formazione
professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226,  in  presenza  di  almeno  quattro  casi  di
positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita'  didattica
prosegue per tutti in  presenza  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima
comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno
successivo all'ultimo contatto,  va  effettuato  un  test  antigenico
rapido o molecolare, anche in centri privati  abilitati,  o  un  test
antigenico  autosomministrato  per   la   rilevazione   dell'antigene
SARS-CoV-2. In questo ultimo  caso,  l'esito  negativo  del  test  e'
attestato con una autocertificazione.
    3. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole  secondarie  di
primo e secondo grado  e  del  sistema  di  istruzione  e  formazione
professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in  seguito
all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire  l'attivita'  scolastica
nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della
famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in  classe
dei suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione  di  avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a cio' abilitati.
    4. Fino  alla  conclusione  ((dell'anno  scolastico  2021/2022)),
nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo  nonche'
negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti
misure di sicurezza:
      a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia
protettiva, ((fatta eccezione  per  i  bambini  accolti  nel  sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2,  comma
2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)),  per  i  soggetti
con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso  dei  predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;
      b) e' raccomandato il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
      c) resta  fermo,  in  ogni  caso,  il  divieto  di  accedere  o
permanere  nei  locali  scolastici  se  positivi   all'infezione   da
SARS-CoV-2  o  se  si  presenta  una  sintomatologia  respiratoria  e
temperatura corporea superiore a 37,5°.».
  2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022,  n.  18,  e'
abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi
del citato  articolo  3-sexies  sono  ridefinite  in  funzione  della
presente disposizione.
  3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 24  aprile  2020,
n. 27)), e' sostituito dal seguente:
    «3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica  e  finale,
oggetto dell'attivita' didattica svolta  in  presenza  o  a  distanza
nell'anno scolastico 2021/2022,  produce  gli  stessi  effetti  delle
attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal
decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  62,  e  per  le  istituzioni
scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,  e
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».
                            ((Art. 9 bis
 
Disciplina della formazione  obbligatoria  in  materia  di  salute  e
                        sicurezza sul lavoro
 
  1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di  cui  all'articolo  37,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, la formazione obbligatoria in materia di salute e  sicurezza  sul
lavoro puo' essere erogata sia con la modalita' in presenza  sia  con
la  modalita'   a   distanza,   attraverso   la   metodologia   della
videoconferenza in modalita' sincrona, tranne che  per  le  attivita'
formative per le quali  siano  previsti  dalla  legge  e  da  accordi
adottati in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  un
addestramento   o   una   prova   pratica,   che   devono   svolgersi
obbligatoriamente in presenza.))
                               Art. 10
 
     Proroga dei termini correlati alla pandemia ((di COVID-19))
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
  ((1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti  dalle  patologie  e
condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2  e  7-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  fino
al 30 giugno 2022.))
  1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure  in  materia
di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27.  Al  fine  di
garantire  la  sostituzione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche
che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1-bis  e
1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:
    a)  quanto  a  4.650.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione per 350.000 euro;
    b)  quanto  a  4.500.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi,  di  cui  all'articolo  1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  2.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato B sono prorogati al ((31 luglio  2022))  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
  ((2-bis. Le  disposizioni  dell'articolo  90,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile  per  i
lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino  al  31
agosto 2022.))
  3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni
universitarie,  alle  Istituzioni  di  alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e  c),  del  decreto-legge  6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre 2021, n. 133.
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260,
commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  continuano  ad
applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in  atto
nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.
  5. Le aree sanitarie temporanee,  gia'  attivate  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  per  la  gestione
dell'emergenza COVID-19  possono  continuare  ad  operare,  anche  in
deroga ai requisiti autorizzativi e di  accreditamento,  fino  al  31
dicembre 2022.
  ((5-bis. Il termine di cui  al  comma  5  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  materia  di  conferimento  di
incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, a dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al
personale del ruolo sanitario  del  comparto  sanita',  collocati  in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente  albo  professionale
in conseguenza del collocamento  a  riposo,  nonche'  agli  operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al  31  dicembre
2022. All'attuazione della disposizione di cui al  primo  periodo  si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
giugno 2019, n. 60.))
  5-ter. Al comma 9 dell'articolo  34  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021 e per  il  primo  trimestre
dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021  e
2022».
  5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23  luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, le parole: «fino al 31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  5-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   5-ter   del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al  30
giugno 2022.
                            ((Art. 10 bis
 
                       Medicina trasfusionale
 
  1. Al fine di ridurre il rischio  di  contagio  degli  operatori  e
degli  assistiti  e  di  garantire   la   continuita'   assistenziale
nell'ambito  dello  svolgimento  delle  attivita'  trasfusionali,  le
prestazioni sanitarie relative all'accertamento  dell'idoneita'  alla
donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e
degli  emocomponenti  e  alla  diagnosi   e   cura   nella   medicina
trasfusionale  sono  inserite  nell'elenco   delle   prestazioni   di
telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal  Centro
nazionale  sangue  sulla  base  delle   Indicazioni   nazionali   per
l'erogazione di  prestazioni  in  telemedicina,  di  cui  all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il  17
dicembre 2020.))
                               Art. 11
 
                        Sanzioni e controlli
 
  1. All'articolo  13  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a
decorrere  dal  1°   aprile   2022   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. La violazione delle disposizioni di cui  agli  articoli  9,
commi  9-bis  e  9-ter,  9-bis,  9-bis.1,  ((10-ter,   comma   2,   e
10-quater)), nonche' delle  ordinanze  di  cui  all'articolo  10-bis,
comma 1, lettera b), e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35.  Dopo  due  violazioni  delle
disposizioni di cui al  comma  9-ter  dell'articolo  9,  al  comma  4
dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e  al  comma  7
dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica,  a
partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci giorni.
Dopo una violazione delle disposizioni di cui  all'articolo  9-bis.1,
comma 1, lettere f) e g), in  relazione  al  possesso  di  una  delle
certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda
violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione  amministrativa
accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.»;
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
      «2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai  sensi
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave  reato,  la
violazione della misura di  cui  all'articolo  10-ter,  comma  1,  e'
punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934,
n. 1265.».
  2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo  2
del  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  continuano  a
trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad
essi espresso rinvio.
                               Art. 12
 
Disposizioni  in  materia  di  proroga  delle  Unita'   speciali   di
  continuita' assistenziale  e  di  contratti  in  favore  di  medici
  specializzandi ((nonche' in  materia  di  formazione  specifica  in
  medicina generale))
 
  1. All'articolo 4-bis del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 4 e' abrogato.
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  295,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. All'articolo 2-bis,  comma  1,  lettera  a),  terzo  periodo,  e
all'articolo 2-ter, comma 5, quarto  periodo,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente  durante  lo  stato  di
emergenza» sono soppresse.
  ((3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni:))
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  le  regioni  e  le
province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  24,
comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la
limitazione del massimale degli assistiti  in  carico  fino  a  1.000
assistiti, anche con il supporto dei tutori di  cui  all'articolo  27
del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999,  o  del  monte  ore
settimanale e possono organizzare i corsi  anche  a  tempo  parziale,
garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione
delle  attivita'  assistenziali   non   pregiudichino   la   corretta
partecipazione   alle   attivita'   didattiche   previste   per    il
completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
Le ore di attivita' svolte dai medici assegnatari degli incarichi  ai
sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali
attivita' pratiche, da computare nel monte ore  complessivo  previsto
dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368  del
1999».
  3-ter. Al comma 3  dell'articolo  27  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, le parole: «dieci anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinque anni».
  3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
                               Art. 13
 
Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2  e  per
  il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle  condizioni
  di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
 
  1. Per continuare a  garantire  la  sorveglianza  epidemiologica  e
microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti  dal
Ministero della salute, ((nonche' per garantire maggiore supporto  ai
sistemi sanitari regionali per  la  programmazione  di  una  gestione
ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2,)) anche dopo il 31  marzo  2022,
l'Istituto superiore di sanita'  gestisce  la  specifica  piattaforma
dati a tal fine  gia'  istituita  presso  il  medesimo  Istituto  con
l'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  27
febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50  del
28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui  casi,  acquisiti
ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del ((decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34,)) convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
luglio 2020,  n.  77,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  34-bis  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le  modalita'  indicate
dal predetto Istituto,  adottando  misure  tecniche  e  organizzative
idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai
sensi   del   presente   comma   sono   comunicati    tempestivamente
dall'Istituto superiore di sanita' al Ministero della salute, secondo
le modalita' da quest'ultimo stabilite e, in  forma  aggregata,  sono
messi a disposizione delle regioni e delle province autonome((, anche
ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuita' operativa
e  qualitativa  di  tale  processo,  precedentemente  realizzato   in
collaborazione con il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri)).
  2.  Ai  fini  del   monitoraggio   delle   risposte   immunologiche
all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati   per   la   prevenzione
dell'infezione  da  SARS-CoV-2  da  svolgersi  nel   rispetto   delle
modalita' concordate con il Ministero della salute, anche dopo il  31
marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanita',
in interoperabilita' con la piattaforma di cui al  comma  1,  i  dati
individuali relativi ai  soggetti  cui  sono  somministrate  dosi  di
vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
  3. Anche dopo il 31 marzo  2022,  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il  sistema  Tessera  sanitaria
trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il  numero  dei  tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle
malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.
  4. I dati personali raccolti mediante  la  piattaforma  di  cui  al
comma 1 sono trattati dai soggetti indicati  dal  presente  articolo,
per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali,  per  motivi
di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,  nonche'  a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca  scientifica
o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo
2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/ 679  ((del  Parlamento
europeo e del Consiglio,)) del 27 aprile 2016,  adottando  le  misure
tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza  e  la
sicurezza del  dato,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia di protezione dei dati personali.
  5. Allo scopo di  garantire  la  collaborazione  scientifica  e  di
sanita' pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla
piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono
essere   condivisi,   per   il    perseguimento    delle    finalita'
internazionalmente   riconosciute,   con   gli   specifici   database
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro  europeo  per
la prevenzione e il controllo delle malattie ((e sono pubblicati  nel
sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanita')).
  6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle  funzioni  di
ricerca,   controllo,   consulenza,    regolazione    e    formazione
dell'Istituto superiore di sanita', anche  mediante  lo  sviluppo  di
nuovi modelli interpretativi dei dati  sanitari,  i  trattamenti  dei
dati raccolti con la piattaforma di cui al comma  1,  sulla  base  di
specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa  apposita
pseudonimizzazione e adottando le misure  tecniche  ed  organizzative
idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono
essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico  e
di ricerca, nonche' da enti di particolare rilevanza scientifica,  di
livello nazionale e internazionale, e da  pubbliche  amministrazioni,
che a tale scopo assumono la qualita' di responsabili del trattamento
ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)  2016/679  ((del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Titolare  del
trattamento  dei  dati  ai  sensi  dell'articolo  24   del   medesimo
regolamento (UE) 2016/679 e' l'Istituto superiore di sanita')).
  7. Per garantire lo svolgimento in condizioni  di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano monitorano  con  cadenza  giornaliera
l'andamento  della  situazione   epidemiologica   determinata   dalla
diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale
andamento,  le  condizioni  di  adeguatezza  del  sistema   sanitario
regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  raccolgono  i
dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero
della salute e  li  comunicano  quotidianamente  al  Ministero  della
salute e all'Istituto superiore di sanita'.
  8. L'Istituto superiore  di  sanita',  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Ministero  della  salute
provvedono agli adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. ((Le disposizioni di cui al  presente  comma  continuano  ad
applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma  2,  secondo
periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022.))
                               Art. 14
 
                             Abrogazioni
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1,  2,
3-bis, 4,  4-bis,  5,  5-bis,  6,  6-bis,  7,  8,  ((8-bis,  8-ter  e
9-quater.1)) sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.
                            ((Art. 14 bis
 
Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a  tutela
  delle persone con disturbi dello spettro autistico
 
  1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente:
    «402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
Ministro per le disabilita', con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e
le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo  di  cui  al
comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma
402-bis, prevedendo che tali risorse siano  destinate,  nel  rispetto
della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito
dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016,  ai  seguenti
settori di intervento:
      a) per una quota  pari  al  15  per  cento,  allo  sviluppo  di
progetti  di  ricerca  di  base  o  applicata,  nonche'  su   modelli
clinico-organizzativi  e  sulle  buone   pratiche   terapeutiche   ed
educative, da parte di  enti  di  ricerca  e  strutture  pubbliche  e
private  accreditate  da  parte  del  Servizio  sanitario  nazionale,
selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;
      b) per una quota pari al 50 per  cento,  da  ripartire  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento
del   personale   del   Servizio   sanitario    nazionale    preposto
all'erogazione degli interventi  previsti  dalle  linee  guida  sulla
diagnosi e sul  trattamento  dei  disturbi  dello  spettro  autistico
elaborate dall'Istituto superiore di sanita';
      c) per una  quota  pari  al  15  per  cento,  a  iniziative  di
formazione quali  l'organizzazione  di  corsi  di  perfezionamento  e
master universitari in analisi applicata del  comportamento  e  altri
interventi  previsti  dalle  linee  guida  di  cui  alla  lettera  b)
indirizzati al personale e  agli  operatori  del  Servizio  sanitario
nazionale e al personale socio-sanitario, compreso  il  personale  di
cui  alla  medesima  lettera  b),  sulla  base  di  convenzioni   tra
universita' e strutture del Servizio sanitario nazionale;
      d) per una quota pari al  20  per  cento,  a  iniziative  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate,
con il supporto dell'Istituto superiore di sanita', allo sviluppo di:
        1)  una  rete  di   cura   territoriale   con   funzioni   di
riconoscimento,  diagnosi  e  intervento  precoce  sui  disturbi  del
neurosviluppo, nel  quadro  di  un'attivita'  di  sorveglianza  della
popolazione  soggetta  a  rischio  e  della   popolazione   generale,
nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei  bilanci
di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva  neonatale  e  di
neonatologia;
        2) progetti di vita individualizzati basati sul  concetto  di
qualita' della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanita', assicurando percorsi diagnostico-terapeutici,  assistenziali
ed educativi e la continuita' di cura in  tutto  l'arco  della  vita,
l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa».
  2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, e' abrogato.
  3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo,  e'
inserito il seguente:
    «402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro per le disabilita' e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione  delle  risorse
di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, nell'ambito delle finalita'  previste  all'articolo  1,
comma 182, della medesima legge?».
  4. Il decreto di cui all'articolo 1,  comma  402,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente  articolo,
e' adottato entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.))
                            ((Art. 14 ter
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.))
                               Art. 15
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
                                                           Allegato A
                                                        (Articolo 10)
 
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.|
|      |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile    |
|      |2020, n. 27. Conferimento di incarichi temporanei a laureati|
|      |in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti |
|1.    |del Servizio sanitario nazionale                            |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.   |
|      |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile    |
|      |2020, n. 27. Trattenimento in servizio dei dirigenti medici |
|2.    |e sanitari e del personale sanitario                        |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo    |
|      |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  |
|      |aprile 2020, n. 27. Disposizioni sul trattamento dei dati   |
|3.    |personali nel contesto pandemico da COVID-19                |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,|
|      |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.|
|      |41. Misure urgenti per la tempestiva adozione dei           |
|4.    |provvedimenti del Ministero dell'istruzione                 |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n.   |
|      |127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre |
|      |2021, n. 165. Temporaneo superamento di alcune              |
|      |incompatibilita' per gli operatori delle professioni        |
|5.    |sanitarie                                                   |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,    |
|      |convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre     |
|      |2020, n. 120. Semplificazioni per la realizzazione di       |
|5-bis.|spettacoli dal vivo.                                        |
+------+------------------------------------------------------------+
 
 
                                                           Allegato B
                                                        (Articolo 10)
 
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020,  |
|   |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio    |
|   |2020, n. 77. Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente    |
|1. |esposti a rischio di contagio                                  |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. |
|   |34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |
|   |n. 77. Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori|
|2. |del settore privato                                            |
+---+---------------------------------------------------------------+
|3. |Soppresso                                                      |
+---+---------------------------------------------------------------+
 

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