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decreto legge, 16/6/2022
D.L. 16 giugno 2022, n. 68, recante dispos. urg. per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutt., dei trasporti e della mob. sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzion. del Ministero delle infrastr. e della mob. sostenibili.
(GU n.139 del 16-6-2022)
decreto legge
Materia: trasporti / disciplina

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68

Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza   e   lo   sviluppo   delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile,  nonche'
in materia di grandi eventi e  per  la  funzionalita'  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (22G00082)
(GU n.139 del 16-6-2022)
  Vigente al: 16-6-2022  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
  Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  recante  «Riordino  della
legislazione in materia portuale»;
  Visto il decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  recante  «Misure
urgenti in materia di dighe»;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
  Visto il decreto-legge 20 luglio  2021,  n.  103,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, recante «Misure
urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e  per
la salvaguardia di  Venezia,  nonche'  disposizioni  urgenti  per  la
tutela del lavoro»;
  Considerata la  necessita'  ed  urgenza  di  adottare  disposizioni
finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri  e
marittimi, con la primaria finalita' di ridurre l'inquinamento  e  di
promuovere una mobilita' sostenibile, anche nell'ottica di perseguire
la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della
circolazione;
  Considerata la necessita' di  introdurre  disposizioni  finalizzate
alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi,  nonche'
alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe;
  Considerata  la  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere   ulteriori
disposizioni sull'utilizzo di dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2022;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
      Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere
      per la viabilita' della citta' di Roma e il Giubileo 2025
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle  opere
funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica  per
il 2025 nella citta' di Roma, in relazione agli  interventi  indicati
nel programma dettagliato di cui all'articolo  1,  comma  422,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, ferma restando  l'applicazione  delle
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale  di  cui
alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e
della riduzione dei termini prevista dall'articolo 4,  comma  2,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le  procedure  di  valutazione  di
impatto ambientale sono svolte  nei  tempi  e  secondo  le  modalita'
previsti per i progetti di  cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  ai  fini  della  verifica
preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo  25  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
del 2016, n. 50, in relazione ai progetti di  interventi  di  cui  al
comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo,
del citato codice dei contratti pubblici e' ridotto a  quarantacinque
giorni.
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 427, sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  «In
relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione
straordinaria delle strade previsti dal programma  dettagliato  degli
interventi di cui al comma 422,  la  societa'  "Giubileo  2025"  puo'
sottoscrivere,  per  l'affidamento  di  tali   interventi,   apposite
convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita'  di  centrale  di
committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del codice dei  contratti  pubblici  di
cui al decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  la  selezione  degli
operatori  economici  da  parte  della  societa'  ANAS  S.p.a.   puo'
avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche  nell'ambito
degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice  dei
contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla  data  di
sottoscrizione delle convenzioni e  in  relazione  ai  quali  non  e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti  basati
sui medesimi accordi quadro ovvero non si  e'  provveduto  alla  loro
esecuzione secondo le modalita'  previste  dal  citato  articolo  54,
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici. In  relazione
alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a., la societa'  "Giubileo  2025"
e' autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al  comma
420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in  sicurezza
e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una
quota, entro il limite di  cui  all'articolo  36,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della
contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente  sostenute
da parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.»;
    b) dopo il comma 427, e' inserito il seguente:
      «427-bis. Agli affidamenti relativi  alla  realizzazione  degli
interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi  utili  ad
assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa
cattolica  per  il  2025  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108.  Al  fine  di
ridurre i tempi di realizzazione degli interventi  del  programma  di
cui al comma 422, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 48,
comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  77  del  2021   fissa   il
cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti  preposti
alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle  opere
mitigatrici, prevedendo, in caso  di  ritardo  nell'esecuzione  delle
lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma,  l'applicazione  nei
confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di  cui
all'articolo 113-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50.».
  4. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 422, 423, 426 e 427
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare la celere
realizzazione degli  interventi  per  la  messa  in  sicurezza  e  la
manutenzione delle strade  comunali  di  Roma  Capitale,  nonche'  lo
sviluppo  e  la   riqualificazione   funzionale   delle   strade   di
penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Citta'
metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza
connesse al traffico e  alla  mobilita'  derivanti  dalle  condizioni
delle strade in  vista  dei  flussi  di  pellegrinaggio  e  turistici
previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di
Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto  nel  programma
dettagliato degli  interventi  di  cui  al  citato  comma  422,  sono
autorizzati a sottoscrivere per  l'affidamento  di  tali  interventi,
nell'ambito dei rapporti  di  collaborazione  con  lo  Stato  di  cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  apposite
convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita'  di  centrale  di
committenza. Per le finalita' di cui al primo periodo,  limitatamente
agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016, la selezione degli operatori economici  da  parte  della
societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel  rispetto  del  principio  di
rotazione,  anche   nell'ambito   degli   accordi   quadro   previsti
dall'articolo 54 del citato codice dei contratti  pubblici,  da  essa
conclusi  e  ancora  efficaci  alla  data  di  sottoscrizione   delle
convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla  medesima
data l'aggiudicazione  degli  appalti  basati  sui  medesimi  accordi
quadro ovvero non si e' provveduto alla loro  esecuzione  secondo  le
modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e  6  del
codice dei contratti pubblici. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione
del presente comma si provvede a valere sulle risorse assegnate  alla
Citta'  metropolitana  di  Roma  Capitale  con  il  decreto  di   cui
all'articolo 1, comma 406, della medesima  legge  n.  234  del  2021,
nonche' sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma Capitale  e  la
Citta' metropolitana di Roma  Capitale  intendano  destinare  a  tale
finalita'.
  5. In relazione alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a. ai sensi del
comma 4, Roma Capitale e la Citta'  metropolitana  di  Roma  Capitale
sono autorizzate a riconoscere  a  detta  societa',  a  valere  sulle
risorse di cui al medesimo comma 4, una quota, entro il limite di cui
all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sulla base delle risultanze della  contabilita'  analitica  afferente
alle spese effettivamente sostenute  da  parte  della  medesima  ANAS
S.p.a. per le attivita' di investimento.
  6. Al fine di assicurare  una  celere  e  coordinata  realizzazione
degli interventi di viabilita' comunale di  competenza  della  Citta'
metropolitana di Roma Capitale, le risorse relative  agli  interventi
di competenza di quest'ultima possono  essere  utilizzate  anche  per
l'esecuzione di interventi di viabilita' comunale in continuita'  con
quelli della medesima Citta' metropolitana.
                               Art. 2
 
Misure urgenti in materia di costruzione,  manutenzione  e  messa  in
  sicurezza delle dighe, nonche' di controllo sul loro esercizio
 
  1. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi
agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e  alla
messa in sicurezza delle dighe, in coerenza  con  le  previsioni  del
Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  nonche'  di  rafforzare
l'attivita' di vigilanza  sul  loro  esercizio,  all'articolo  2  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma  1  e'  sostituito  dal
seguente:
    «1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  e'  adottato,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento  per  la  disciplina  del
procedimento di approvazione  dei  progetti  e  del  controllo  sulla
costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in
particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:
      a) modalita' e termini per  la  presentazione  dei  progetti  e
della relativa documentazione,  per  l'istruttoria  e  l'approvazione
tecnica,  nonche'  per  l'acquisizione  del  parere   del   Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
      b)   modalita',   termini   e   contenuti   dei   provvedimenti
dell'amministrazione   relativamente   a    costruzione,    esercizio
sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;
      c) potere di emanare atti generali contenenti  norme  tecniche,
anche con riferimento alle modalita' di esercizio  degli  invasi,  di
riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;
      d)  potere   di   prescrivere   interventi   di   manutenzione,
miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di
sicurezza delle opere;
      e)  potere  di  limitazione  dell'esercizio   per   motivi   di
sicurezza;
      f)  poteri  ispettivi  relativamente  alla   esecuzione,   alla
costruzione, all'esercizio  e  alla  dismissione  delle  opere,  alla
conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;
      g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere  di
derivazione  funzionalmente  connesse   all'invaso   in   classi   di
attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;
      h) modalita' e termini per la presentazione  di  una  periodica
perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione  delle
opere;
      i) termini e modalita' di  coordinamento  tra  procedimenti  di
approvazione tecnica di cui alla lettera a) e  procedimenti  relativi
al rilascio delle concessioni di derivazione  di  acqua  pubblica  da
parte delle  regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.».
  2. A decorrere dall'anno 2022, una quota fino al 15  per  cento,  e
comunque entro il limite massimo di 800.000 euro annui, delle risorse
di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286, confluiscono nel fondo risorse decentrate del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere destinate  al
riconoscimento di incentivi, con le modalita' e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata  integrativa  e  nei  limiti  delle
risorse effettivamente confluite nel medesimo fondo,  in  favore  dei
dipendenti  di   livello   non   dirigenziale   in   servizio   nelle
articolazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma   171,   del   citato
decreto-legge n. 262 del  2006,  per  lo  svolgimento  di  specifiche
funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe
e delle opere di derivazione, nonche' di istruttoria di progetti e di
valutazione della sicurezza.  Gli  incentivi  corrisposti  nel  corso
dell'anno al personale di cui al primo periodo sono comprensivi anche
degli    oneri    previdenziali    e    assistenziali    a     carico
dell'amministrazione e non possono  superare  l'importo  del  15  per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
  3. Una quota fino al 4 per  cento  e,  comunque,  entro  il  limite
massimo di 200.000 euro annui, delle risorse di cui  all'articolo  2,
comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,  sono  destinate
alle spese di missione del personale di  cui  al  comma  2  impegnato
nello svolgimento delle relative funzioni.
                               Art. 3
 
Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie  di  Porto  -  Guardia
   Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
 
  1. Per assicurare la funzionalita' delle  Capitanerie  di  Porto  -
Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di  interventi  da
eseguire in un arco temporale ultradecennale per  la  costruzione  di
nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione,  l'ampliamento,  il
completamento,    l'esecuzione    di     interventi     straordinari,
l'efficientamento energetico, l'acquisto dei  relativi  arredi  e  il
miglioramento antisismico di quelle gia' esistenti, oltre  che  delle
annesse pertinenze,  comprese  quelle  confiscate  alla  criminalita'
organizzata,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e'  istituito  un  fondo
con una dotazione di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 mila
euro per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente  comma
gli immobili in locazione passiva alle Capitanerie di porto - Guardia
costiera. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano:
    a) per le opere di edilizia previste dall'elenco  di  interventi,
considerate opere destinate alla difesa militare, le disposizioni  di
cui all'articolo 33, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
    b) per le procedure di affidamento, le disposizioni di  cui  alla
parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
    c) le disposizioni di cui all'articolo 15 della  legge  7  agosto
1990, n. 241, in relazione  alla  funzione  di  stazione  appaltante,
svolta  dai  competenti  Provveditorati  interregionali  alle   opere
pubbliche, dall'Agenzia del demanio o dagli enti locali,  sulla  base
di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.
  2. L'approvazione dei progetti delle opere  previste  dal  comma  1
equivale a tutti gli effetti a  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
nonche' di urgenza e indifferibilita' delle  opere  stesse.  L'elenco
degli interventi, predisposto dal Comando generale delle  Capitanerie
di   porto   -   Guardia   Costiera   e   relativo,   tra    l'altro,
all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire
e ai parametri progettuali da rispettare, e'  approvato  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  il
Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  ed  e'
comunicato alle  competenti  Commissioni  parlamentari  entro  trenta
giorni dalla sua approvazione. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili  riferisce  annualmente  alle  competenti
Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli  interventi.
Gli  interventi  sono   realizzati   ricorrendo   preferibilmente   a
infrastrutture demaniali che possono essere abbattute  e  ricostruite
sullo  stesso  sedime;  alla  rifunzionalizzazione   degli   immobili
confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  anche  attraverso  il  loro
abbattimento e la successiva  ricostruzione,  laddove  economicamente
piu' vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di  comandi
o uffici di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto,  tramite
l'Agenzia del demanio, di immobili privati tra cui quelli destinati a
comandi o reparti delle Capitanerie di porto -  Guardia  costiera  in
regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree  o  immobili
di  proprieta'  dei  comuni  interessati,  acquisiti  anche  mediante
permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato.
  3. L'elenco di cui al comma 2 riporta il codice unico  di  progetto
(CUP) per ogni intervento.  Il  monitoraggio  avviene  attraverso  il
sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per
l'anno 2022, a 500 mila euro per l'anno 2023, a 6,4 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 4,4 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede:
    a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024  al  2036,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, allo scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili;
    b) quanto a 800.000 euro per l'anno  2022,  a  500.000  euro  per
l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al  Fondo
di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
  5. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 475:
      1) all'alinea, primo periodo:
        1.1) le parole «dei servizi di  istituto  dell'organizzazione
territoriale  e  del   Comando   unita'   forestali,   ambientali   e
agroalimentari» sono soppresse;
        1.2)  le  parole  «di  un  programma   ultradecennale»   sono
sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di
interventi»;
        1.3)  le  parole  «l'adeguamento»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «il miglioramento»;
      2) alla lettera a), le parole «dal programma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»;
      3) alla lettera e):
        3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'elenco di interventi»;
        3.2) le parole «del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta» sono soppresse;
        3.3)  le  parole  «del  programma»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «degli interventi»;
      4) alla lettera f):
        4.1) le parole «del programma» sono soppresse;
        4.2) dopo  le  parole  «tramite  l'Agenzia  del  demanio,  di
immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli»;
    b) al comma 476:
      1) all'alinea, primo periodo:
        1.1) le parole «dei servizi di istituto» sono soppresse;
        1.2)  le  parole  «di  un  programma   ultradecennale»   sono
sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di
interventi»;
        1.3)  le  parole  «l'adeguamento»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «il miglioramento»;
      2) alla lettera a), le parole «dal programma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»;
      3) alla lettera e):
        3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'elenco di interventi»;
        3.2)  le  parole  «del  programma»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «degli interventi»;
      4) alla lettera f):
        4.1) le parole «del programma» sono soppresse;
        4.2) dopo  le  parole  «tramite  l'Agenzia  del  demanio,  di
immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli».
                               Art. 4
 
Misure urgenti in materia di trasporto marittimo  di  passeggeri,  di
  adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia
 
  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attivita' crocieristica
2022 nella laguna di Venezia, il  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  16  settembre  2021,  n.  125,  e'
autorizzato a realizzare, secondo le modalita' previste dai commi 1 e
3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco  temporaneo
nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto
passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT,  nel  limite
di spesa di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022.  Il  Commissario
straordinario indica, nella relazione periodica  prevista  dal  comma
2-bis del citato articolo 2 del decreto-legge n.  103  del  2021,  lo
stato di realizzazione dell'intervento di cui al  primo  periodo  del
presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche  in
funzione delle eventuali criticita' rilevate nel corso  del  processo
di realizzazione.
  2. Al fine di garantire  un'organizzazione  efficace  del  traffico
delle navi  da  crociera  e  migliorare  i  livelli  di  servizio  ai
passeggeri, e' autorizzata la spesa, nel limite complessivo  di  euro
675  mila  per  ciascuno  degli  anni  2022   e   2023,   in   favore
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico  orientale  per
l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine  dei  porti  di
Monfalcone  e  di  Trieste.  Il  trasferimento   delle   risorse   e'
subordinato alla corretta alimentazione dei sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato e  alla  comunicazione  al  Ministero
dell'economia e delle finanze del codice unico di progetto  (CUP)  di
ciascun intervento e del relativo cronoprogramma procedurale.
  3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  quantificati  in  euro
1.675.000 per l'anno 2022 e in  euro  675.000  per  l'anno  2023,  si
provvede:
    a)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili;
    b) quanto a 675.000 euro per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al  fondo
di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
  4. All'articolo 95  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le  parole  «l'Autorita'  per  la  laguna  di
Venezia» sono inserite le seguenti: «- Nuovo Magistrato alle Acque»;
    b) al comma 2:
      1) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorita'
puo' provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
      2) alla lettera c), le parole «e all'alta sorveglianza su tutti
gli» sono sostituite dalle seguenti: «degli»;
      3) alla lettera e), la  parola  «svolge»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «puo' svolgere»;
      4) alla lettera i), dopo le parole «provvede» sono inserite  le
seguenti: «, in relazione alle attivita' di propria competenza,»;
      5) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) provvede  al
rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle  acque
reflue e alla verifica della qualita' degli scarichi in relazione  ai
limiti legali, nonche' alla gestione  dell'attivita'  amministrativa,
contabile  e  di  riscossione  dei  canoni  relativi  agli   scarichi
industriali. Le autorizzazioni degli  scarichi  civili  e  di  quelli
relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e
alle  aziende  turistiche  ricettive  e  della   ristorazione,   sono
rilasciate previa approvazione dei progetti da parte  del  comune  di
Venezia e i relativi canoni, determinati in base al  consumo  idrico,
sono introitati direttamente dal comune di Venezia;»;
      6)  alla  lettera  q),  le  parole  «ed  altre  materie»   sono
sostituite dalle seguenti: «ed altri materiali»;
      7) alla lettera s), le parole «valuta ed esprime i pareri» sono
sostituite dalle seguenti: «esprime pareri obbligatori»;
    c) al comma 5, secondo periodo, le parole «, sentiti  la  Regione
Veneto e il Comune di Venezia,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e
d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,»;
    d) al comma 6, quinto periodo,  dopo  le  parole  «Il  Presidente
sottopone alla» e' inserita la seguente: «preventiva»;
    e)  al  comma  7,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «dotati  di
specifiche e comprovate competenze  ed  esperienza»  e'  inserita  la
seguente: «anche»;
    f) al comma 9:
      1)  al  primo  periodo,  dopo   le   parole   «dal   Presidente
dell'Autorita',» sono inserite le seguenti:  «sentiti  il  Presidente
della regione Veneto e  il  Sindaco  della  citta'  metropolitana  di
Venezia,»;
      2)  al  quinto  periodo,  le  parole  «puo'   avvalersi»   sono
sostituite dalle seguenti: «si avvale»;
    g) al comma 27-bis¸ le parole «di mare» sono soppresse;
    h) al comma 27-quinquies, secondo periodo,  le  parole  «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 29 novembre 1984,  n.  798,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Esso approva il piano
degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e  decide  sulla
ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione,  nonche'
l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite.».
                               Art. 5
 
              Disposizioni urgenti per la funzionalita'
                 dell'impianto funiviario di Savona
 
  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
    «7-bis. In caso di cessazione entro il  31  dicembre  2022  della
concessione Funivia Savona - San  Giuseppe  di  Cairo  e  nelle  more
dell'individuazione  di  un  nuovo  concessionario,   il   Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare  Ligure  occidentale,  in
deroga  alle  previsioni  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo  massimo
di ventiquattro mesi ad eseguire  gli  interventi  necessari  per  il
recupero della piena funzionalita' tecnica di detta funivia,  nonche'
all'individuazione di un nuovo concessionario  secondo  le  modalita'
previste  dal  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo
e' prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente
necessario al completamento delle  procedure  di  individuazione  del
nuovo concessionario. Nelle  more  dell'individuazione  di  un  nuovo
concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale  del
Mar Ligure occidentale  provvede,  altresi',  alla  gestione  diretta
dell'impianto funiviario.
    7-ter. Qualora non  sia  stato  possibile  individuare  un  nuovo
concessionario all'esito della procedura di cui al  comma  7-bis,  la
regione Liguria subentra allo  Stato,  quale  titolare  e  concedente
dell'impianto funiviario. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, previo accordo di  programma  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera  a),  della  legge  15  marzo
1997,  n.  59,  si  provvede  all'attuazione   del   conferimento   e
all'attribuzione alla regione Liguria,  a  decorrere  dalla  data  di
effettivo trasferimento dell'impianto funiviario,  delle  risorse  di
cui al comma 7-quater.
    7-quater. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  ai  commi
7-bis e 7-ter e  per  l'eventuale  supporto  tecnico,  il  presidente
dell'Autorita' di sistema portuale del Mar  Ligure  occidentale  puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di
strutture dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o  indirettamente  dallo
Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui  oneri  sono  posti  a
carico delle risorse di cui al comma 7-quinquies nel  limite  massimo
di spesa di 70 mila euro per l'anno 2022  e  di  200  mila  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024.
    7-quinquies. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  7-bis  e  7-ter,
quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per l'anno 2022 e  di
euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
      a)  quanto  ad  euro   700.000   per   l'anno   2022   mediante
corrispondente utilizzo delle  risorse  di  cui  al  Fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
      b) quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023 a valere
sulle risorse finanziarie disponibili a  legislazione  vigente  nello
stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per  l'esercizio  di
ferrovie,  tramvie  extraurbane,  funivie  e  ascensori  in  servizio
pubblico e  autolinee  non  di  competenza  delle  regioni  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.».
  2.  All'articolo   16,   comma   3-sexies,   primo   periodo,   del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  le  parole:  «31
agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
                               Art. 6
 
             Disposizioni in materia di trasporto aereo
 
  1.  Al  fine  di  accelerare  lo  sviluppo  del  Sistema  nazionale
integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare  l'accesso  ferroviario
mediante mezzo pubblico agli aeroporti, nonche'  di  incrementare  la
rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti  intercontinentali
italiani:
    a) le procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nonche' quelle relative alle  opere  inserite  nei  piani  di
sviluppo aeroportuali, ivi inclusi gli interventi  di  mitigazione  e
miglioramento ambientale,  sono  svolte  nei  tempi  previsti  per  i
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto  legislativo
n. 152 del 2006;
    b) il dibattito pubblico  di  cui  all'articolo  22  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  svolge  secondo  i  termini
previsti  dall'articolo   46,   comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
    c) sono ridotti della  meta'  i  termini  per  l'accertamento  di
conformita' di cui all'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, relativamente ai piani di sviluppo
aeroportuale e alle opere inserite in detti piani.
  2. Le opere di cui al  comma  1  che  comportano  un  miglioramento
dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate sono recepite in  via
prioritaria   all'interno   degli   strumenti    di    pianificazione
urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti.
  3. In relazione ai piani di sviluppo aeroportuale  degli  aeroporti
di interesse nazionale diversi da quelli di cui al comma  1,  nonche'
alle opere inserite nei medesimi piani di sviluppo, i  termini  delle
procedure di valutazione ambientale di cui  alla  Parte  Seconda  del
decreto legislativo n. 152 del 2006  sono  ridotti  della  meta'.  Si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al comma 1, lettere b)  e
c).
                               Art. 7
 
           Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
       circolazione stradale e di infrastrutture autostradali
 
  1.  Al  fine  di  ridurre  gli  oneri   amministrativi   a   carico
dell'utenza, di favorire lo  sviluppo  della  mobilita'  sostenibile,
nonche' di incrementare la sicurezza della circolazione stradale,  al
decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 24:
      1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «manufatti per il
rifornimento» sono inserite le seguenti: «e la ricarica dei veicoli»;
      2) al comma 5, dopo le  parole:  «da  aree  di  servizio»  sono
inserite le seguenti: «, da aree per la ricarica dei veicoli,»;
      3)  al  comma  5-bis,  dopo  le   parole:   «dei   servizi   di
distribuzione di carbolubrificanti» sono  inserite  le  seguenti:  «,
delle  norme  che  disciplinano  l'installazione  e  la  gestione  di
stazioni di ricarica elettrica»;
    b) all'articolo 47, al comma 2, lettera a), i capoversi categoria
L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai
seguenti:
      «- categoria L1e: veicoli a due ruote  la  cilindrata  del  cui
motore non supera i 50 cc per  i  motori  a  combustione  interna  ad
accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non  supera
i 4 kW e la cui velocita' massima di  costruzione  non  supera  i  45
km/h;
      - categoria L2e: veicoli a tre  ruote  la  cilindrata  del  cui
motore non supera i 50 cc per  i  motori  a  combustione  interna  ad
accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione
interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore  elettrico
non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i  270
kg e la cui velocita' massima di costruzione non supera i 45 km/h;
      - categoria L3e: veicoli a due ruote  che  non  possono  essere
classificati come appartenenti alla categoria;
      - categoria L4e: veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche  rispetto
all'asse longitudinale mediano, costituiti da  veicoli  di  categoria
L3e dotati di sidecar, con un  numero  massimo  di  quattro  posti  a
sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per
passeggeri nel sidecar;»;
    c) all'articolo 50:
      1) al comma  1,  dopo  le  parole  «potenza  nominale  continua
massima di 0,25 KW» sono inserite le seguenti: «,  o  di  0,5  KW  se
adibiti al trasporto di merci,»;
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I
velocipedi adibiti al trasporto di merci devono  avere  un  piano  di
carico approssimativamente piano  e  orizzontale,  aperto  o  chiuso,
corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico  ×
larghezza del piano  di  carico =  0,3  ×  lunghezza  del  veicolo  ×
larghezza massima del veicolo.»;
      3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        «2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti  ad
una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma  1
sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo
97.
        2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o  vende
velocipedi  a  pedalata  assistita  che  sviluppino   una   velocita'
superiore a quella prevista dal comma 1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.
Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 e' soggetto chi effettua  sui
velocipedi a pedalata assistita  modifiche  idonee  ad  aumentare  la
potenza nominale continua massima del motore ausiliario  elettrico  o
la velocita' oltre i limiti previsti dal comma 1.».
    d) all'articolo 97, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis. In caso di trasferimento  di  residenza  delle  persone
fisiche  intestatarie  di  certificati  di  circolazione,   l'ufficio
competente del Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV),  di  cui
agli articoli  225  e  226.  A  tal  fine,  i  comuni  danno  notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'archivio
nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena  eseguita  la
registrazione della variazione anagrafica. In caso  di  trasferimento
della sede delle persone giuridiche intestatarie  di  certificati  di
circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli  e'
richiesto dalle medesime persone  giuridiche  all'ufficio  competente
del Dipartimento per la mobilita' sostenibile o a uno dei soggetti di
cui alla legge 8 agosto  1991,  n.  264,  abilitati  al  collegamento
telematico con il centro elaborazione dati  del  Dipartimento  stesso
entro trenta giorni dal trasferimento.»;
    e) all'articolo 116, comma 3, la lettera f) e'  sostituita  dalla
seguente:
      «f) B:
        1) autoveicoli la cui massa massima  autorizzata  non  supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
persone oltre al conducente; ai  veicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata
non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata
superi  750  kg,  purche'  la  massa  massima  autorizzata  di   tale
combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi
3500 chilogrammi,  e'  richiesto  il  superamento  di  una  prova  di
capacita' e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito
codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  puo'  condurre  tali
complessi di veicoli;
        2) veicoli senza rimorchio adibiti  al  trasporto  di  merci,
alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo  2  della
direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con  una  massa
autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a
condizione che la massa superiore ai 3500 kg  non  determini  aumento
della capacita' di carico in relazione  allo  stesso  veicolo  e  sia
dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione
in relazione al sistema di propulsione di  un  veicolo  delle  stesse
dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad
accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la
patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;»;
    f) all'articolo 117, comma 2-bis,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito  il  seguente:  «Per  le  autovetture  elettriche  o  ibride
plug-in, il limite di potenza specifica e' di  65  kW/t  compreso  il
peso della batteria.»;
    g) all'articolo 120:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Requisiti  morali
per ottenere il  rilascio  della  patente  di  guida  e  disposizioni
sull'interdizione  alla   conduzione   di   velocipedi   a   pedalata
assistita»;
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
        «6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma  1,  il
giudice con la sentenza di  condanna  o  con  l'applicazione  di  una
misura  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ovvero  il  prefetto  con
l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma  1,  lettera
a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  309  del  1990,  puo'  disporre
l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a  pedalata  assistita
di  cui  all'articolo  50,  comma  1,  fatti  salvi  gli  effetti  di
provvedimenti  riabilitativi  e,  per  i  soggetti  destinatari   dei
predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi  di  cui  al
comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente  di
guida   puo'   disporre    l'applicazione    dell'ulteriore    misura
dell'interdizione dalla conduzione dei predetti  velocipedi.  Avverso
il provvedimento interdittivo del  prefetto  e'  ammesso  ricorso  ai
sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui  al
presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 7.000 ed e' disposta la confisca del mezzo.»;
    h) all'articolo 126:
      1) al comma 8, le parole «La validita'» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validita'»
e le parole «Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;
      2) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
        «8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da  piu'  di
cinque  anni,  la  conferma  della  validita'  e'  subordinata  anche
all'esito  positivo  di  un  esperimento  di  guida   finalizzato   a
comprovare  il  permanere  dell'idoneita'  tecnica  alla  guida   del
titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento  per  la
mobilita'   sostenibile   rilasciano,   previa   acquisizione   della
certificazione  medica  di  cui  al  comma  8  e  su  richiesta   del
conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento  di  guida,
valida  per  condurre  il  veicolo  fino  al  giorno   della   prova.
L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno  una  delle
manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti
per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento  della  patente  della  medesima  categoria  di  quella
posseduta.  Se,  il  giorno  della  prova,  il  conducente  che  deve
sottoporsi all'esperimento di guida e' assente, o nel caso  di  esito
negativo dell'esperimento, la patente e' revocata.»;
      3) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Si
applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.»;
      4) al comma 10, dopo le  parole:  «Direzione  generale  per  la
motorizzazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i  servizi   ai
cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione» e
le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  sistemi
informativi   e   statistici»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;
      5) al comma 10-bis, le parole: «Dipartimento per  i  trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite
dalle seguenti: «Dipartimento per  la  mobilita'  sostenibile»  e  le
parole  «Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti»   sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili»;
    i) all'articolo 190, comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Le macchine per uso di  persone  con  disabilita'  possono,
altresi',  circolare  sui  percorsi  ciclabili  e   sugli   itinerari
ciclopedonali,  nonche',  se  asservite  da   motore,   sulle   piste
ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per  doppio
senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.».
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, sono definite le modalita'  di  annotazione  sul  documento
unico dell'eccesso  di  massa  connesso  al  sistema  di  propulsione
installato,  nonche'  di  aggiornamento  del  documento  unico   gia'
rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera
e), e' subordinata alla definizione della procedura di  consultazione
della Commissione europea  ai  sensi  della  direttiva  96/53/CE  del
Consiglio del 25 luglio 1996 e la medesima  disposizione  di  cui  al
comma 1, lettera e), si applica ai veicoli per i quali  il  documento
di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo.
  3. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di dodici  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di ventiquattro mesi».
  4. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico  dell'utenza,
dal 1° luglio 2022 al 31  dicembre  2022  e  comunque  non  oltre  la
conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per  la
prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio delle autostrade A24 e
A25, ove tale conclusione sia anteriore alla  data  del  31  dicembre
2022,  e'  sospeso  l'incremento  delle  tariffe  di  pedaggio  delle
autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo  di  sospensione,  si
applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data  del  31  dicembre
2017.
                               Art. 8
 
        Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico
                         locale e regionale
 
  1. Al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, nonche' della mobilita' locale nelle sue
diverse modalita', in coerenza con gli obiettivi del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007,  n.  244,  le  parole  «Osservatorio  nazionale  sulle
politiche  del  trasporto  pubblico  locale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione
e per il monitoraggio della mobilita' pubblica locale sostenibile».
  2. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge  n.
244 del 2007, provvede, altresi':
    a) alla predisposizione periodica di modelli di elaborazione  dei
dati trasportistici, economici e ambientali per la programmazione dei
servizi di trasporto pubblico locale integrata,  ove  possibile,  con
programmi di mobilita' attiva, di soluzioni innovative  di  mobilita'
sostenibile nelle aree urbane, ivi compresi  i  servizi  di  noleggio
senza conducente  di  cui  all'articolo  84,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilita' di effettuare
noleggi anche  per  pochi  minuti  senza  interazione  con  personale
dedicato (sharing mobility);
    b) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli  di
elaborazione  digitale  utili  ad  assicurare   un'attivita'   minima
uniforme dei mobility manager d'area e dei mobility manager aziendali
e scolastici;
    c) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli  di
elaborazione digitale utili a definire gli  elementi  minimi  per  la
predisposizione dei Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS);
    d)  all'acquisizione  periodica  e  alla  predisposizione,  anche
d'intesa con il Ministero dello sviluppo  economico,  di  modelli  di
elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel
settore della mobilita' locale coordinandole  con  gli  indirizzi  di
politica   industriale   che   riguardano   le   filiere   produttive
interessate;
    e) all'acquisizione  di  dati  statistici  e  analitici  utili  a
predisporre modelli minimi di integrazione dello  sviluppo  urbano  e
metropolitano con lo sviluppo della  programmazione  della  mobilita'
pubblica.
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma   2,
l'Osservatorio puo' stipulare apposite convenzioni con  le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, con le aziende di trasporto pubblico locale,  nonche'  con  i
mobility manager d'area, i mobility manager aziendali  e  i  mobility
manager  scolastici,  finalizzate  a  favorire  l'acquisizione  e  lo
scambio  dei  dati  e  delle  informazioni,   anche   con   modalita'
automatizzate e  mediante  l'interoperabilita'  tra  le  banche  dati
esistenti secondo le modalita' individuate dall'Agenzia per  l'Italia
digitale (AgID) con le linee guida in materia.
  4. Per le medesime attivita' di cui al comma 2,  l'Osservatorio  si
puo'  avvalere,  oltreche'  del   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  di  quello  messo  a
disposizione dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti di  cui  al
comma 3 mediante le convenzioni ivi previste,  anche  di  esperti  di
particolare e comprovata specializzazione, nel numero  massimo  di  8
unita', cui il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibile e' autorizzato a conferire appositi  incarichi  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  a
valere   sulle   risorse   destinate   all'Osservatorio   ai    sensi
dell'articolo 27, comma  2,  lettera  e-bis),  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017,  n.  96,  come  modificato  dal  comma  5  del  presente
articolo, nel limite massimo di spesa  di  complessivi  euro  200.000
nell'anno 2022 e di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
  5. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  3,  per
l'implementazione e lo sviluppo della banca  dati  dell'Osservatorio,
nonche' per il conferimento  degli  incarichi  di  cui  al  comma  4,
all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le parole: «dello 0,025  per  cento  dell'ammontare  del
Fondo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dello  0,105  per  cento
dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro  5,2
milioni annui».
  6.  Per  promuovere  la  sperimentazione  di  servizi  di   sharing
mobility, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, lo 0,3 per cento
della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di  cui  all'articolo
16-bis del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e'  destinato  al
finanziamento di  specifici  progetti  individuati  con  uno  o  piu'
decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  7. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a  obbligo  di  servizio  pubblico
anche  a  seguito  degli  effetti  negativi  derivanti  dalla   crisi
internazionale in atto in  Ucraina,  la  ripartizione  delle  risorse
stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale  per  il  concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico  locale  di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95  del  2012,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e'
effettuata:
    a) quanto a euro 4.879.079.381 e fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 27, comma 2-bis, del  decreto-legge  n.  50  del  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  96  del  2017,  senza
l'applicazione di penalita' e applicando le modalita'  stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 26 giugno 2013;
    b) quanto a euro 75.350.957,  secondo  modalita'  e  criteri  che
tengono conto dei costi standard di cui  all'articolo  1,  comma  84,
della legge 27 dicembre 2013, n.  147  e  dei  livelli  adeguati  dei
servizi di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  definiti  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
il 31 ottobre 2022;
    c) quanto a euro 14.923.662 per le finalita' di cui al comma 6;
    d) quanto a euro 5.200.000 per le finalita' di  cui  all'articolo
27, comma 2, lettera  e-bis),  del  decreto-legge  n.  50  del  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.
  8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7,  l'erogazione  alle
regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo
27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno
2022, e da calcolarsi sulle  risorse  di  cui  alla  lettera  a)  del
predetto comma 7, e' effettuata in un'unica soluzione entro  la  data
del 31 luglio 2022, per la  parte  relativa  ai  pagamenti  non  gia'
avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  9. Al fine di garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi
di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende  esercenti
tali servizi e le aziende che gestiscono le  infrastrutture  dedicate
su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022  e,
successivamente, con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo  16-bis,
comma  7,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, all'Osservatorio  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, i dati  delle
manutenzioni programmate dei sottosistemi dei  sistemi  di  trasporto
utilizzati nonche', per ciascun sottosistema,  le  date  di  prevista
effettuazione  dell'attivita'  manutentiva,  secondo   le   modalita'
indicate dal decreto di cui  al  comma  10.  In  caso  di  mancata  o
ritardata effettuazione degli interventi  manutentivi  comunicati  ai
sensi del presente  comma,  l'ente  concedente  ovvero  affidante  il
servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli  interventi
manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonche' ad  applicare
nei confronti della stessa una  sanzione  amministrativa  di  importo
complessivo non inferiore a 10.000 euro e  non  superiore  a  500.000
euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto  di
cui al comma 10, nonche' dell'entita'  degli  interventi  manutentivi
non  eseguiti,   delle   conseguenze   che   l'omessa   o   ritardata
effettuazione degli interventi determina sulla  continuita',  nonche'
delle attivita' poste in essere al fine di assicurare  la  tempestiva
realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma  si
applicano in  quanto  compatibili  le  disposizioni  della  legge  24
novembre 1981,  n.  689.  Le  somme  derivanti  dal  pagamento  delle
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, e sono destinate,  nella  misura  del  50  per
cento, all'implementazione e  allo  sviluppo  della  banca  dati  del
predetto  Osservatorio  e,  nella  misura  del  50  per   cento,   al
finanziamento di iniziative  dirette  al  miglioramento  dei  servizi
erogati all'utenza.
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili adottato, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro  il  31  luglio  2022,  sono  individuati  e,  successivamente,
aggiornati almeno ogni tre anni:
    a) i  sottosistemi  e  i  livelli  manutentivi  per  i  quali  e'
obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;
    b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la  comunicazione
dei dati;
    c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le
modalita' di contestazione dell'inadempimento, nonche' i  criteri  di
quantificazione delle sanzioni.
  11. Nelle  more  dell'effettuazione  degli  interventi  manutentivi
programmati, nonche' durante lo svolgimento degli stessi, al fine  di
evitare interruzioni o limitazioni  nell'erogazione  dei  servizi  di
trasporto in ambito metropolitano, l'ente concedente  o  committente,
sulla base delle  indicazioni  fornite  da  una  Commissione  tecnica
indipendente, dallo stesso appositamente  costituita  e  composta  da
soggetti di comprovata  esperienza  in  materia  di  trasporti  e  di
sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della  valutazione
dell'effettivo  stato  di  manutenzione  del  sistema  di   trasporto
interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni  dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali e,  ove  necessario,  del  costruttore,  puo'
autorizzare  l'esercizio   del   predetto   sistema   di   trasporto,
prescrivendo  le  necessarie  misure  di  mitigazione,   nonche'   le
modalita' di controllo e delle  periodiche  verifiche  di  sicurezza.
Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto  non  puo'
comunque superare il periodo  di  sei  mesi,  prorogabile,  una  sola
volta, e per non piu' di sei mesi. Al funzionamento della Commissione
tecnica di  cui  al  primo  periodo,  nonche'  agli  oneri  necessari
all'acquisizione delle valutazioni in  ordine  alla  possibilita'  di
proseguire  l'esercizio  del  sistema  di  trasporto,   si   provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie  dell'ente
concedente o  committente  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non   si   applicano   ai
sottosistemi delle reti ferroviarie, nonche' agli impianti a fune.
  12.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi
immediatamente cantierabili previsti dal programma di  ammodernamento
delle ferrovie regionali, nonche' l'acquisto di  materiale  rotabile,
e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025. All'assegnazione
dei contributi ai singoli interventi si provvede mediante decreto del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Gli  interventi  devono  essere  identificati  dal  Codice  unico  di
progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, e monitorati attraverso  il  sistema  di  cui  al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il decreto  di  cui
al secondo periodo  sono  definiti  altresi'  l'entita'  massima  dei
contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori  fonti
di finanziamento, il  cronoprogramma  degli  interventi,  nonche'  le
ipotesi e le modalita' di revoca dei  contributi  riconosciuti.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 70 milioni  di  euro  per  l'anno
2025,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
                               Art. 9
 
Interventi  urgenti  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
            infrastrutture e della mobilita' sostenibili
 
  1. Al  fine  di  realizzare  gli  investimenti  di  competenza  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,
all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 393, primo periodo, le  parole:  «e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  100
milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250
milioni di euro per l'anno 2026 e 300  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2029 al 2036» sono sostituite dalle seguenti:
«e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per  l'anno  2022,  30
milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024,
200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026,
300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro  per  l'anno
2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320 milioni  di  euro  per
l'anno 2030 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2036»;
    b) al comma 394, primo periodo, le parole: «la spesa  complessiva
di 5.000 milioni di euro, di cui 50  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  200
milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2028 al 2030, 450 milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  650
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni
di euro per l'anno 2035» sono sostituite dalle  seguenti:  «la  spesa
complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di  euro
per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni  di
euro per l'anno 2030, 450  milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  650
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni
di euro per l'anno 2035»;
    c) al comma 395, le parole: «la spesa di 20 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300  milioni  di
euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2033
al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 20  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno  2023,  di  20
milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di  euro  per  l'anno
2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2027 e 2028,  di  480  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, di 460 milioni di euro per l'anno 2030, di  500  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036».
  2. Sono  autorizzate  le  variazioni  delle  dotazioni  finanziarie
relative  alle  autorizzazioni  di  spesa  indicate  nell'allegato  I
annesso al presente decreto.
  3. All'articolo 5 del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  puo'  essere  riconosciuta  al  coordinatore  del  CISMI
un'indennita' di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa  di
cui al comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e  comunque  non
superiore a 25.000 euro.»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      «1-bis. In deroga alle previsioni di  cui  al  comma  1,  terzo
periodo, e fermo restando il limite di  spesa  di  cui  al  comma  3,
l'incarico di  coordinatore  del  CISMI  puo'  essere  conferito  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili ad un professore universitario di  I  fascia,  che  viene
collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, con conservazione del trattamento  economico  in
godimento, che e' posto integralmente a carico  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili.   L'incarico   di
coordinatore ha una durata non inferiore a tre anni ed e' rinnovabile
una sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui  al  comma  3,  per  l'intera  durata  dell'incarico  e'  reso
contestualmente indisponibile all'interno del contingente di  cui  al
comma 1 il posto destinato al dirigente di ricerca.».
  4. L'articolo 5-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  e'
abrogato.
  5. All'articolo  1,  comma  238,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all'importo  di  euro  7.309.900
annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «,
all'importo di 7.309.900  euro  per  l'anno  2021  e  all'importo  di
10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022».
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede  mediante  utilizzo
delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 4.
  7. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Qualora
l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000  euro,  l'esecuzione
degli interventi di manutenzione  ordinaria  ovvero  di  manutenzione
straordinaria, di cui alle lettere a) e b) del comma 2,  puo'  essere
curata  direttamente  dalle   Amministrazioni   utilizzatrici   degli
immobili.».
  8. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 3 e 4, le parole «Dipartimento per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»;
    b) al comma 5, le parole «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
    c) al comma 5-bis, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «La Direzione generale  del  personale,  del
bilancio, degli affari generali  e  della  gestione  sostenibile  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede
a un controllo di qualita' sul predetto personale e a una  formazione
periodica dello stesso, secondo modalita' e  programmi  indicati  dal
Dipartimento per la mobilita' sostenibile.».
  9. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione  e  la
pubblicita' degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto e per l'annotazione sulla licenza di
navigazione, al decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.  171,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 17, comma  2,  le  parole:  «venti  giorni»  sono
sostitute dalle seguenti: «sessanta giorni»;
    b) all'articolo 24, comma 2, le parole: «venti  giorni»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
    c) all'articolo 58, comma  1,  le  parole:  «venti  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
  10. All'allegato A, punto 10), della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
le parole «e Monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «, Monopoli  e
Termoli».
                               Art. 10
 
Disposizioni urgenti in materia di  opere  pubbliche  di  particolare
  complessita' o di rilevante impatto, nonche' per  la  funzionalita'
  del Consiglio superiore dei lavori pubblici
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 44, comma 3, quarto  periodo,  le  parole  «degli
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti gli interventi»
ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  relazione  agli
interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto,  per  la  cui
realizzazione e'  nominato  un  commissario  straordinario  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  fermo  quanto
previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresi',
la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4,  comma  2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32  del  2019,  compatibilmente
con i vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva  2011/92/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.»;
    b) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo,  sono  aggiunte,
in fine,  le  seguenti  parole:  «,  tenuto  conto  delle  preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»;
    c) all'articolo 46, comma  1,  quinto  periodo,  dopo  le  parole
«all'articolo 44, comma 4» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera  e  della  sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di  cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».
  2. In considerazione  degli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici, in relazione  ai  progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica di  lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o  comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o
superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente,  in
base alle vigenti disposizioni, al parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, non si applica, per gli anni  2022  e  2023,  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge
30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 gennaio 2006, n. 21, e, al fine di assicurare la funzionalita' del
medesimo Consiglio e' autorizzata la  spesa  di  euro  1.600.000  per
l'anno 2022 e di euro 3.200.000  per  l'anno  2023,  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 5.
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica  esclusivamente  ai
progetti sottoposti al parere obbligatorio  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici successivamente alla data di  entrata  in  vigore
del presente  decreto.  E'  escluso  il  rimborso  delle  somme  gia'
versate, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 2006, n. 21, in relazione ai progetti di cui al comma 2.
  4. In considerazione dell'esigenza di garantire che lo  svolgimento
delle procedure di dibattito pubblico di cui articolo 22 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risulti coerente con  i  tempi  di
realizzazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 46  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  e'  autorizzata,  per   il
finanziamento delle attivita'  della  Commissione  nazionale  per  il
dibattito pubblico di cui al comma 2  dell'articolo  22  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la spesa di euro 150.000 per l'anno  2022
e di euro 300.000 per l'anno 2023.
  5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2  e  4,  quantificati   in
complessivi euro 1.750.000 per l'anno 2022 e di  euro  3.500.000  per
l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui  al
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
                               Art. 11
 
        Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di
                  protezione delle vie respiratorie
 
  1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a):
      1) all'alinea, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2022»;
      2) il numero 1 e' abrogato;
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole «15 giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
  2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del  primo  e
del secondo ciclo di istruzione, nonche' degli esami  conclusivi  dei
percorsi degli istituti  tecnici  superiori,  per  l'anno  scolastico
2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui  all'articolo
3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.
                               Art. 12
 
Misure in materia  di  funzionamento  della  Commissione  tecnica  di
  verifica dell'impatto ambientale VIA  e  VAS  e  della  Commissione
  tecnica PNRR-PNIEC
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il   corretto   funzionamento   della
Commissione tecnica VIA e  Commissione  PNRR-PNIEC,  ad  integrazione
delle risorse di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti  dal  presente
comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della transizione ecologica.
                               Art. 13
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 16 giugno 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
                                                           Allegato I
                                                (articolo 9, comma 2)
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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