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Ordinanza del Ministero della Salute, 15/6/2022
ORDINANZA 15 giugno 2022, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid 19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(GU n.139 del 16-6-2022)
Ordinanza del Ministero della Salute
Materia: sanità / salute


MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 15 giugno 2022
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle
vie respiratorie.
(GU n.139 del 16-6-2022)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della  sanita'  puo'  emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni»;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare,  l'art.  3,  recante  «Disposizioni   per   il   sistema
educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalita' di gestione
dei  casi  di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2»  e  l'art.
10-quater,   recante   «Dispositivi   di   protezione    delle    vie
respiratorie»;
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»;
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia
sanitaria»;
  Vista la nota della Direzione generale della prevenzione  sanitaria
prot. 0029233-14/06/2022-DGPRE;
  Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico,
persistono esigenze indifferibili di contrasto al  diffondersi  della
pandemia da COVID-19 in relazione all'accesso ai mezzi  di  trasporto
nei quali si determinano situazioni di assembramento e  affollamento,
nonche'    alle    strutture     sanitarie,     socio-sanitarie     e
socio-assistenziali,  nelle  quali,  in  ragione  della  presenza  di
persone fragili o in condizioni di fragilita', sussiste una  maggiore
pericolosita' del contagio;
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  prot.  AOOGABMI  n.
50956 del 15 giugno  2022,  con  cui  si  rappresenta  l'esigenza  di
consentire l'immediata  soppressione  dell'obbligo  di  utilizzo  dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie per  lo  svolgimento
degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021-2022;
  Ritenuto che le modalita' di svolgimento delle prove degli esami di
Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonche'
degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori,
per l'anno scolastico in corso, consentano di  assicurare  misure  di
distanziamento interpersonale adeguate  a  prevenire  il  rischio  di
contagio;
  Vista la nota del Centro europeo per il controllo e la  prevenzione
delle malattie infettive  (ECDC)  e  della  Agenzia  europea  per  la
sicurezza aerea (EASA) dell'11 maggio 2022,  in  ordine  all'uso  dei
dispositivi di protezione individuale per i viaggi in aereo;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario   e   urgente   prevedere,   anche
successivamente al 15 giugno 2022, misure concernenti l'utilizzo  dei
dispositivi  di  protezione  delle   vie   respiratorie   sull'intero
territorio nazionale;
 
                                Emana
 
                       la seguente ordinanza:
 
                               Art. 1
 
  1. E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione  delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per  l'accesso  ai  seguenti  mezzi  di
trasporto e per il loro utilizzo:
    1)  navi   e   traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto
interregionale;
    2)  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto   ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita';
    3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad  offerta
indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
    5) mezzi impiegati nei servizi di  trasporto  pubblico  locale  o
regionale;
    6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola
primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
  2. E' altresi' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie ai lavoratori, agli  utenti  e  ai  visitatori
delle strutture  sanitarie,  socio-sanitarie  e  socio-assistenziali,
comprese le strutture di ospitalita'  e  lungodegenza,  le  residenze
sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative,  le
strutture residenziali per  anziani,  anche  non  autosufficienti,  e
comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 65 del 18 marzo 2017.
  3. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie:
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una
persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del
dispositivo;
    c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
  4. L'obbligo di  cui  al  comma  2  non  sussiste  quando,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non
conviventi.
  5. I vettori marittimi e terrestri, nonche' i loro  delegati,  sono
tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di  cui  al  comma  1,
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
  6. I responsabili delle strutture di cui al comma 2 sono  tenuti  a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
  7. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del  primo  e
del secondo ciclo di istruzione, nonche' degli esami  conclusivi  dei
percorsi degli istituti  tecnici  superiori,  per  l'anno  scolastico
2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui  all'art.  3,
comma 5, lettera  a),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
                               Art. 2
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dalla data odierna fino al
22 giugno 2022.
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano.
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 15 giugno 2022
 
                                                Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 1718

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