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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16/5/2022
D.P.C.M. 16/05/2022, recante Predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni
(GU n.167 del 19-7-2022)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: enti locali / contabilitŕ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

16 maggio 2022

Predisposizione del  Piano  nazionale  per  la  riqualificazione  dei
piccoli comuni.
(GU n.167 del 19-7-2022)

 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»;
  Vista la legge 6 ottobre 2017,  n.  158,  recante  «Misure  per  il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi
comuni»
  Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n.  158
che  ha  previsto  che  «Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno e' istituito, con una dotazione di 10  milioni  di  euro
per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2018 al 2023, un Fondo  per  lo  sviluppo  strutturale,  economico  e
sociale  dei  piccoli   comuni,   destinato   al   finanziamento   di
investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni  culturali,
alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e  alla
riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa  in  sicurezza
delle infrastrutture stradali e  degli  istituti  scolastici  nonche'
alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento
di nuove attivita' produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di
cui  al  primo  periodo  confluiscono  altresi'  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, che  sono  destinate  esclusivamente  al  finanziamento
degli  interventi  di  ristrutturazione   dei   percorsi   viari   di
particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi
turistici che utilizzino  modalita'  di  trasporto  a  basso  impatto
ambientale.»;
  Visto l'art. 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che
ha  disposto  l'incremento  del  citato   Fondo   per   lo   sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni  dell'importo  di
10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018;
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi  della  quale  la
dotazione finanziaria  per  l'anno  2019  del  citato  Fondo  per  lo
sviluppo strutturale, economico e  sociale  dei  piccoli  comuni,  e'
stata ridotta di 220.798 euro;
  Visto l'art. 3, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n.  158
che ha previsto che «Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di
cui al  comma  1,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del  turismo,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  con  il  Ministro  dell'interno,  con  il  Ministro   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  si
provvede  alla  predisposizione  di  un  Piano   nazionale   per   la
riqualificazione dei piccoli comuni»;
  Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158,
che ha stabilito che «In particolare il  Piano  di  cui  al  comma  2
assicura priorita' ai seguenti interventi:
    a)  qualificazione  e  manutenzione  del   territorio,   mediante
recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse,
nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
    b) messa in sicurezza  e  riqualificazione  delle  infrastrutture
stradali e degli edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
quelli scolastici e a  quelli  destinati  ai  servizi  per  la  prima
infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e
alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
    c) riqualificazione e  accrescimento  dell'efficienza  energetica
del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione  di  impianti
di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
    d) acquisizione e riqualificazione di terreni  e  di  edifici  in
stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5,  anche  al
fine di sostenere l'imprenditoria  giovanile  per  l'avvio  di  nuove
attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione  e  alla
promozione del territorio e dei suoi prodotti;
    e) acquisizione di  case  cantoniere  e  del  sedime  ferroviario
dismesso per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1;
    f) recupero e riqualificazione  urbana  dei  centri  storici,  ai
sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di  alberghi
diffusi;
    g) recupero di beni culturali, storici, artistici e  librari,  ai
sensi dell'articolo 7;
    h) recupero dei pascoli montani, anche al  fine  di  favorire  la
produzione di carni e di formaggi di qualita'.»;
  Visto l'art. 3, comma 4, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158,
che ha stabilito che «Il  Piano  di  cui  al  comma  2  definisce  le
modalita'  per  la  "presentazione"  dei  progetti  da  parte   delle
amministrazioni  comunali,  nonche'  quelle   per   la   "selezione",
attraverso bandi pubblici,  dei  progetti  medesimi  da  parte  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sulla  base  dei  seguenti
criteri:
    a) tempi di realizzazione degli interventi;
    b)  capacita'  e  modalita'  di  coinvolgimento  di  soggetti   e
finanziamenti pubblici e privati  e  di  attivazione  di  un  effetto
moltiplicatore del  finanziamento  pubblico  attraverso  il  concorso
degli investimenti privati;
    c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri
di sostenibilita' ambientale e mediante l'applicazione di  protocolli
internazionali di qualita' ambientale;
    d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
    e)  miglioramento  della  qualita'  di  vita  della  popolazione,
nonche'  del  tessuto  sociale  e  ambientale   del   territorio   di
riferimento;
    f) impatto  socio-economico  degli  interventi,  con  particolare
riferimento agli incrementi occupazionali.»;
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158,
che, nel precisare che per piccoli comuni si intendono i  comuni  con
popolazione  residente  fino  a  5.000  abitanti  nonche'  i   comuni
istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione
fino a 5.000 abitanti, prevede l'accesso ai  finanziamenti  a  valere
sul citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei
piccoli  comuni  a  quelli  che  rientrano  in  una  delle   seguenti
tipologie:
    a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni  di  dissesto
idrogeologico;
    b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
    c) comuni nei quali si e' verificato un significativo  decremento
della popolazione residente rispetto  al  censimento  generale  della
popolazione effettuato nel 1981;
    d) comuni caratterizzati da condizioni  di  disagio  insediativo,
sulla base di specifici parametri  definiti  in  base  all'indice  di
vecchiaia, alla percentuale di  occupati  rispetto  alla  popolazione
residente e all'indice di ruralita';
    e) comuni caratterizzati da  inadeguatezza  dei  servizi  sociali
essenziali;
    f) comuni  ubicati  in  aree  contrassegnate  da  difficolta'  di
comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
    g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita'  non
superiore ad ottanta abitanti per chilometro quadrato;
    h) comuni comprendenti frazioni con  le  caratteristiche  di  cui
alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal  caso,  i  finanziamenti
disposti ai  sensi  dell'art.  3  sono  destinati  ad  interventi  da
realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
    i) comuni appartenenti alle  unioni  di  comuni  montani  di  cui
all'art. 14, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  o
comuni  che,  comunque,   esercitano   obbligatoriamente   in   forma
associata, ai sensi del predetto comma 28, le  funzioni  fondamentali
ivi richiamate;
    l) comuni con territorio compreso totalmente o  parzialmente  nel
perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o  di  un'area
protetta;
    m) comuni istituiti a seguito di fusione;
    n) comuni rientranti nelle aree periferiche  e  ultraperiferiche,
come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, di cui  all'art.  1,  comma  13,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147;
  Visto l'art. 72, comma 2, della legge  28  dicembre  2015,  n.  221
«Disposizioni in materia ambientale per promuovere  misure  di  green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»
che, nell'illustrare la definizione della Strategia  nazionale  delle
Green community, precisa i  campi  del  relativo  piano  di  sviluppo
sostenibile:
    a)   gestione   integrata   e    certificata    del    patrimonio
agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti  dalla
cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversita' e la
certificazione della filiera del legno;
    b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
    c) produzione di energia da fonti  rinnovabili  locali,  quali  i
microimpianti idroelettrici, le biomasse,  il  biogas,  l'eolico,  la
cogenerazione e il biometano;
    d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di  valorizzare  le
produzioni locali;
    e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio  edilizio  e
delle infrastrutture di una montagna moderna;
    f)  efficienza  energetica  e  integrazione  intelligente   degli
impianti e delle reti;
    g) sviluppo sostenibile delle attivita'  produttive  (zero  waste
production);
    h) integrazione dei servizi di mobilita';
    i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia
anche energeticamente indipendente attraverso la produzione  e  l'uso
di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e  dei
trasporti;
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito dalla legge del 11  settembre  2020,  n.  120,  che
stabilisce la nullita' degli atti  amministrativi,  anche  di  natura
regolamentare, adottati dalle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico, in  assenza  dell'inserimento  del
Codice unico di  progetto  (CUP)  degli  interventi  che  costituisce
elemento essenziale dell'atto stesso;
  Visto l'art. 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120,  ai  cui
effetti  le  amministrazioni  che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico  associano  negli  atti  stessi  il
Codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  213
del 27 agosto 2020, adottato ai sensi dell'art.  1,  comma  4,  della
citata  legge  n.  158  del  2017,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con  il  quale
sono stati definiti i  parametri  occorrenti  per  la  determinazione
delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del
Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e  sociale  dei  piccoli
comuni di cui all'art. 3 della medesima legge;
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
che, tra l'altro, ha ridenominato il «Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti» in «Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili»,  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio del mare» in «Ministero della transizione  ecologica»,  il
«Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo»  in
«Ministero della cultura»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 220 del 14 settembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 1,
comma 5, della citata legge n. 158 del 2017, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro della transizione ecologica, con  il  quale
sono stati individuati i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie
di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge  6  ottobre  2017,  n.
158, secondo  i  parametri  definiti  con  il  decreto  del  Ministro
dell'interno in  data  10  agosto  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 27 agosto 2020;
  Acquisita l'intesa rep. atti n. 196/CU, nei termini  ivi  indicati,
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 2 dicembre 2021;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili;
  Di  concerto  con  il  Ministro  della  cultura,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  con  il
Ministro della transizione ecologica;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                    Oggetto - Piano nazionale per
               la riqualificazione dei piccoli comuni
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 6  ottobre  2017,  n.
158, il presente decreto disciplina  la  predisposizione  del  «Piano
nazionale per la riqualificazione dei  piccoli  comuni»,  di  seguito
denominato «Piano», finalizzato alla tutela dell'ambiente e dei  beni
culturali,  alla  mitigazione   del   rischio   idrogeologico,   alla
salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici,  alla
messa in sicurezza delle infrastrutture  stradali  e  degli  istituti
scolastici nonche' alla promozione dello sviluppo economico e sociale
e  all'insediamento  di   nuove   attivita'   produttive,   ai   fini
dell'utilizzo delle risorse del Fondo per  lo  sviluppo  strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art.  3,  comma  1,
della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
  2. Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 6  ottobre  2017,
n. 158, il Piano definisce le modalita' per  la  «presentazione»  dei
progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonche' quelle  per
la «selezione» dei progetti medesimi, mediante bandi pubblici  ed  e'
aggiornato  ogni  tre  anni  sulla  base  delle  risorse  disponibili
nell'ambito del Fondo di cui all'art. 3, comma 1, della citata  legge
6 ottobre 2017, n. 158.
                               Art. 2
 
               Modalita' di presentazione dei progetti
 
  1. Sono ammessi a presentare i  progetti  i  comuni  che  rientrano
nell'elenco dei piccoli comuni definito con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 14  settembre
2021, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6 ottobre  2017,  n.
158.
  2. L'elenco dei  piccoli  comuni  ammessi  alla  presentazione  dei
progetti e' aggiornato ogni tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma  6,
della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
  3.  Ogni  piccolo  comune  puo'  presentare  un  solo  progetto,  o
singolarmente o in convenzione con altri piccoli comuni facenti parte
dell'elenco di cui al precedente comma. Possono  altresi'  presentare
domanda le unioni di comuni per i progetti relativi al  comune  o  ai
comuni per i quali la medesima unione esercita la funzione.
  4.  La  forma  associata  deve  essere  perfezionata  prima   della
presentazione del progetto con indicazione, in caso  di  convenzione,
del comune capofila. In caso di unione la funzione per  la  quale  si
presenta il progetto e' prevista  dallo  Statuto  o  attribuita  alla
stessa con apposito provvedimento.
  5. I progetti devono avere ad oggetto interventi  finalizzati  alla
tutela dell'ambiente del patrimonio culturale e del  paesaggio,  alla
mitigazione  del   rischio   idrogeologico,   alla   salvaguardia   e
riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa  in  sicurezza
delle infrastrutture  stradali  e  degli  istituti  scolastici,  alla
promozione dello sviluppo economico e  sociale  e  l'insediamento  di
nuove attivita'  produttive,  nonche',  interventi  finalizzati  alla
ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore  storico  e
culturale destinati ad accogliere  flussi  turistici  che  utilizzino
modalita' di trasporto a basso  impatto  ambientale,  ai  quali  sono
esclusivamente destinate le risorse di cui  all'art.  1,  comma  640,
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che,  per  gli
anni 2017 e 2018, sono confluite nel citato  Fondo  per  lo  sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.
  6. I progetti devono  contenere  esclusivamente  interventi  per  i
quali sia stata valutata almeno la fattibilita' tecnica ed economica,
mediante un progetto gia' perfezionato all'atto della domanda.
  7. Il Piano assicura la priorita' ai seguenti interventi:
    a)  qualificazione  e  manutenzione  del   territorio,   mediante
recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse,
nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
    b) messa in sicurezza  e  riqualificazione  delle  infrastrutture
stradali e degli edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
quelli scolastici e a  quelli  destinati  ai  servizi  per  la  prima
infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e
alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
    c) riqualificazione e  accrescimento  dell'efficienza  energetica
del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione  di  impianti
di produzione e distribuzione di energia da  fonti  rinnovabili,  nel
rispetto della normativa in materia  di  tutela  dei  valori  storico
paesaggistici;
    d) acquisizione e riqualificazione di terreni  e  di  edifici  in
stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'art. 5 della  legge  6
ottobre 2017, n. 158, anche  al  fine  di  sostenere  l'imprenditoria
giovanile per l'avvio di nuove  attivita'  turistiche  e  commerciali
volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi
prodotti. In particolare, ai sensi del citato art. 5  della  legge  6
ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono adottare misure  volte
all'acquisizione e alla  riqualificazione  di  immobili  al  fine  di
contrastare l'abbandono:
      1) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di  dissesto
idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione
delle operazioni di gestione sostenibile del  bosco,  anche  di  tipo
naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e
la regimazione delle acque, compresi gli interventi di  miglioramento
naturalistico e ripristino ambientale;
      2) di edifici in stato di abbandono o di  degrado,  anche  allo
scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;
    e) acquisizione di  case  cantoniere  e  del  sedime  ferroviario
dismesso per le finalita' di cui all'art. 6, comma 1  della  legge  6
ottobre 2017, n. 158. In particolare, ai sensi  del  citato  art.  6,
comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli  comuni,  anche
in  forma   associata,   possono   acquisire   stazioni   ferroviarie
disabilitate o case cantoniere della societa' ANAS S.p.a., al  valore
economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio,
ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle,
anche  attraverso  la   concessione   in   comodato   a   favore   di
organizzazioni di volontariato, a  presidi  di  protezione  civile  e
salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei  prodotti
tipici locali o ad altre attivita' di interesse  comunale.  Ai  sensi
del medesimo articolo, i piccoli comuni possono inoltre acquisire  il
sedime  ferroviario  dismesso  e   non   recuperabile   all'esercizio
ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste
ciclabili, in conformita' agli strumenti di programmazione della rete
ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
    f) recupero e riqualificazione  urbana  dei  centri  storici,  ai
sensi dell'art. 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche  ai  fini
della realizzazione di alberghi diffusi. Ai sensi dell'art. 4 comma 1
e 2 i piccoli comuni possono  inoltre  individuare,  all'interno  del
perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio,  dal  punto
di vista della tutela dei  beni  architettonici  e  culturali,  nelle
quali realizzare interventi integrati pubblici e privati  finalizzati
alla  riqualificazione   urbana,   nel   rispetto   delle   tipologie
costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti  a
tale fine previsti dalla vigente normativa  statale  e  regionale  in
materia. Detti interventi integrati, prevedono:  il  risanamento,  la
conservazione e il recupero  del  patrimonio  edilizio  da  parte  di
soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di  interesse
pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi  e  tipici  delle
zone di cui al  comma  1;  la  manutenzione  straordinaria  dei  beni
pubblici gia' esistenti da parte dell'ente  locale  e  il  riuso  del
patrimonio edilizio inutilizzato; il  miglioramento  e  l'adeguamento
degli arredi e dei servizi  urbani;  gli  interventi  finalizzati  al
consolidamento statico e antisismico degli  edifici  storici  nonche'
alla  loro   riqualificazione   energetica;   la   realizzazione   di
infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano
e dei servizi urbani quali  l'apertura  e  la  gestione  di  siti  di
rilevanza storica, artistica e culturale.
    g) salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici
e librari anche stipulando convenzioni con le  diocesi  della  Chiesa
cattolica e con le rappresentanze delle altre  confessioni  religiose
che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'art.  8,  terzo
comma,  della  Costituzione,  relativamente  ai   beni   degli   enti
ecclesiastici o degli enti  delle  confessioni  religiose  civilmente
riconosciuti.
    h) recupero dei pascoli montani, anche al  fine  di  favorire  la
produzione di carni e di formaggi di qualita'.
  8. La presentazione del  progetto  deve  essere  formulata  tramite
specifica  «Domanda  di  inserimento  nel  Piano  nazionale  per   la
riqualificazione dei piccoli comuni»,  sottoscritta  digitalmente  ai
sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
denominato  «Codice  dell'amministrazione   digitale»,   dal   legale
rappresentante del comune, dell'unione, ovvero  del  comune  capofila
della convenzione, o da un suo delegato, a pena di esclusione.
  9. La domanda,  predisposta  secondo  quanto  sopra  specificato  e
completa dei prescritti documenti di cui al  comma  10  del  presente
articolo, deve essere  inviata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata  (PEC),
ovvero mediante cooperazione applicativa a cura della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  conformemente  alle  norme   del   «Codice
dell'amministrazione digitale».
  10. Alla  «Domanda  di  inserimento  nel  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione dei piccoli comuni» deve essere allegata la seguente
documentazione:
    a) relazione descrittiva del progetto, che, muovendo dall'analisi
dei fabbisogni, illustri la logica dell'intervento, ovvero  l'insieme
di obiettivi generali e specifici, risultati attesi e attivita'  che,
a diversi livelli, rappresentano la ragion d'essere del progetto e ne
riassumono la strategia operativa.
    Al fine di fornire concretezza e precisione alla descrizione  del
progetto, la relazione  dovra'  altresi'  descrivere  gli  indicatori
utilizzati per la misurazione degli obiettivi  e  dei  risultati,  le
fonti  di  verifica,  i  costi  (comprensivo   di   indicazione   del
coinvolgimento  di  eventuali  ulteriori  soggetti  e   finanziamenti
pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore  del
finanziamento pubblico attraverso  il  concorso  degli  investimenti,
dimostrando inoltre il rapporto diretto tra il finanziamento  statale
e gli altri  investimenti  pubblici  e/o  privati)  e  i  beneficiari
diretti e indiretti;
    b) relazione tecnica di progetto che descriva in  modo  esaustivo
tutti  gli  interventi  progettati,   con   relativo   cronoprogramma
attuativo e quadro economico di progetto;
    c) tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici di progetto
a livello di progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica  di  cui
all'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e  relativa
delibera di approvazione; qualora disponibili, il progetto definitivo
ed esecutivo degli interventi e relativa delibera di approvazione;
    d)  documentazione  relativa  alla  formalizzazione  delle  forme
associative,  con  l'indicazione  del  comune  capofila  in  caso  di
convenzione;
    e)   delibera   comunale   relativa   alla   disponibilita'    di
finanziamenti pubblici (nazionali  o  europei)  e/o  privati:  per  i
finanziamenti privati, valido atto  d'impegno  al  finanziamento  del
titolare o rappresentante legale;
    f) preventiva dichiarazione in merito alla  compatibilita'  degli
interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici  preposti  alla
tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e
III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    g) dichiarazione rilasciata dalle autorita' competenti in materia
ambientale in merito alla assoggettabilita' o meno del progetto  alle
procedure di valutazione;
    h) per  gli  interventi  tra  i  cui  obiettivi  e'  prevista  la
riduzione   dei   rischi   idrogeologici,   preventivo   parere    di
compatibilita' con la vigente pianificazione in  materia,  rilasciato
dalla competente autorita' di bacino distrettuale;
    i) dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'area  tecnica
comunale ovvero,  in  caso  di  partecipazione  in  forma  associata,
dichiarazione sottoscritta dal  responsabile  dell'area  tecnica  del
comune capofila, relativa alla coerenza degli interventi proposti con
tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati;
    j) per i comuni in convenzione, delibera del  consiglio  comunale
con la quale gli enti stabiliscono di partecipare al bando  in  forma
convenzionale,  nonche'   provvedimento   convenzionale   debitamente
sottoscritto con individuazione del comune capofila. Per le unioni di
comuni,  statuto  o  provvedimento  di  attribuzione  della  funzione
oggetto di intervento, nonche' provvedimento unionale che  stabilisce
la partecipazione al bando da parte dell'unione per conto dei  comuni
interessati.
  11. A pena di inammissibilita' della domanda, i  progetti  proposti
devono essere identificati dal  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e
l'elenco definitivo degli interventi ammessi al  finanziamento  sara'
comunicato al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Ragioneria
generale dello Stato al termine  della  procedura  di  selezione  dei
progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
                               Art. 3
 
                 Modalita' di selezione dei progetti
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro  novanta  giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del  presente  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla  definizione  di
bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della
domanda ed i criteri di selezione dei progetti.
  2. La procedura di  selezione  dei  progetti  e'  effettuata  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le seguenti fasi:
    a) accertamento della completezza della documentazione  trasmessa
con la domanda e verifica dei  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, pena l'esclusione dalla procedura di
selezione;
    b) selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei  punteggi
sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nei  relativi
allegati e secondo i criteri definiti  nel  bando,  nel  rispetto  di
quanto  indicato  nella  nota  metodologica,  allegata  al   presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
    3. Sulla base dell'attivita' istruttoria svolta, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6,
della citata legge  6  ottobre  2017,  n.  158,  sono  individuati  i
progetti  da  finanziare  nei  limiti  di  capienza   delle   risorse
disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o  accordi  di
programma con gli enti promotori dei  progetti  medesimi,  nonche'  i
termini per la stipulazione  degli  stessi.  Il  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dovra' riportare gli interventi
identificati dal CUP, ai sensi dell'art. 11  della  legge  n.  3  del
2003.
                               Art. 4
 
                    Monitoraggio degli interventi
 
  1.  Il  monitoraggio  finanziario,  fisico  e   procedurale   degli
interventi ammessi  al  finanziamento  e'  effettuato  da  parte  dei
soggetti titolari degli interventi medesimi attraverso propri sistemi
informativi gestionali, ai sensi dell'art. 1 del decreto  legislativo
29 dicembre 2011,  n.  229  e  periodicamente  inviati  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  secondo  modalita'  tecniche   dallo   stesso
definite, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo.  Gli
interventi sono classificati sotto la voce: «Legge n. 158 del 2017  -
riqualificazione piccoli comuni».
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende  disponibili  i
predetti dati alle amministrazioni interessate  in  apposita  sezione
della Banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  di  cui
all'art. 13 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
                               Art. 5
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 maggio 2022
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri
                               Draghi
 
   Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
                             Giovannini
 
                      Il Ministro della cultura
                            Franceschini
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                               Franco
 
                      Il Ministro dell'interno
                              Lamorgese
 
     Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
                             Patuanelli
 
               Il Ministro della transizione ecologica
                              Cingolani
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1757
                                                             Allegato
 
Nota metodologica  finalizzata  all'individuazione  dei  criteri  per
  l'attribuzione dei punteggi a ciascun  progetto,  nel  rispetto  di
  quanto previsto dall'art. 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
 
    Considerata   l'eterogeneita'   delle   classi   di    interventi
prioritariamente ammissibili a finanziamento ai  sensi  dell'art.  3,
comma  3,  della  legge  n.  158/2017,  si  ritiene  utile  prevedere
specifici criteri e punteggi per classe di interventi.
    1. I  punteggi  massimi  attribuibili  a  ciascuna  tipologia  di
intervento individuata dall'art. 3, comma 3, della legge n. 158/2017,
da inserire nei bandi pubblici predisposti da parte della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, potranno  essere  articolati  secondo  la
seguente modalita':
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    2. I criteri per la selezione dei progetti, da inserire nei bandi
pubblici predisposti da parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, potranno  essere  articolati,  per  ciascuna  tipologia  di
intervento, secondo la seguente modalita':
      Criteri generali:
        1. Progetti non prioritari per classi di interventi ai  sensi
dell'art. 3, comma  3,  della  legge  6  ottobre  2017,  n.  158:  il
punteggio complessivo, attribuito a ciascun intervento, dovra' essere
moltiplicato per un coefficiente riduttivo pari 0,6.
        Coeff.gen. 1 = 0,6
        2. Progetti non prioritari in quanto non presentati da comuni
istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni,  ai
sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017,  n.  158:  il
punteggio complessivo, attribuito a ciascun intervento, dovra' essere
moltiplicato per un coefficiente riduttivo pari 0,8.
        Coeff.gen. 2 = 0,8
        Criterio A - Tempi di realizzazione degli interventi:
        A.1 - Tempi di progettazione
          1.   Interventi   con   progetto    esecutivo,    approvato
dall'amministrazione - Coeff.prog.1 = 0,6
          2.   Interventi   con   progetto   definitivo,    approvato
dall'amministrazione - Coeff.prog.2 = 0,4
          3. Interventi  con  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica, approvato dall'amministrazione - Coeff.prog.3 = 0,2
          Il livello del progetto e' quello indicato  nella  delibera
comunale di approvazione del progetto del singolo intervento  di  cui
all'art. 2, comma 10, lettera e),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
        A.2 - Tempi di esecuzione
          1. Interventi da concludersi entro sei mesi dall'avvio  dei
lavori - Coeff.esec.1 = 0,4
          2. Interventi da concludersi entro diciotto mesi dall'avvio
dei lavori - Coeff.esec.2 = 0,2
          I  tempi  di  esecuzione  degli  interventi   sono   quelli
riportati nel cronoprogramma; in caso  di  piu'  interventi,  inclusi
nello stesso progetto, si tiene conto del  tempo  di  esecuzione  del
progetto con maggiore  durata;  ogni  singolo  progetto  deve  essere
approvato  con  delibera  comunale  e  allegato  alla   «Domanda   di
inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione  dei  piccoli
comuni» di cui all'art. 2, comma 8, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
          Formula:      Punteggio      A       =       PA.max       x
[Coeff.prog.(alternativamente   1,   2    o    3)    +    Coeff.esec.
(alternativamente 1 o 2)]
      Criterio  B  -  Capacita'  e  modalita'  di  coinvolgimento  di
soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di  attivazione  di  un
effetto  moltiplicatore  del  finanziamento  pubblico  attraverso  il
concorso degli investimenti privati:
        B.1  -  Interventi  con  ulteriori  finanziamenti   pubblici,
compresi quelli europei
        Coeff. Finanz.1 = 0,6 + %Fin. Pubb fino ad un valore  massimo
pari a 0,4
        B.2    -     Interventi     con     finanziamenti     privati
(proponente/promotore/concessionario)
        Coeff. Finanz.2 = 0,7 + %Fin. Priv. fino ad un valore massimo
pari a 0,3
        B.3 -  Interventi  con  concorrenza  di  altri  finanziamenti
pubblici e privati
        Coeff. Finanz.3 = 0,8 + %Fin. Pubb./Priv. fino ad  un  valore
massimo pari a 0,2
        Formula:       Punteggio       B       =       PB.max       x
Coeff.Finanz.(alternativamente 1, 2 o 3)
        L'importo dei finanziamenti  pubblici  e  privati,  per  ogni
singolo  intervento,  e'  quello  indicato  nella  documentazione  in
allegato alla domanda di cui all'art. 2, comma  8,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri.
      Criterio C -  Miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale
secondo   criteri   di   sostenibilita'   ambientale    e    mediante
l'applicazione di protocolli internazionali di qualita' ambientale:
        C.1 - Interventi in cui, nell'ambito della relazione  di  cui
all'art. 2, comma 10,  del  DPCM,  si  prevede  il  contenimento  del
consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo
        Coeff.Miglior.Infr.1 = 0,4
        C.2 - Interventi in cui, nell'ambito delle relazioni  di  cui
all'art. 2, comma  10,  del  DPCM,  si  prevede  la  riqualificazione
ambientale di aree residuali degradate o abbandonate
        Coeff.Miglior.Infr.2 = 0,3
        C.3 - Interventi in cui, nell'ambito della relazione  di  cui
all'art.  2,  comma  10,  del  DPCM,  si  prevede  il   miglioramento
dell'efficienza energetica e contenimento dei  consumi  energetici  e
delle risorse idriche
        Coeff.Miglior.Infr.3 = 0,3
        Formula: Punteggio C =  PC.max  x  [Coeff.Miglior.Infr.1  (se
previsto) + Coeff.Miglior.Infr.2 (se previsto) + Coeff.Miglior.Infr.3
(se previsto)]
      Criterio D - Valorizzazione delle filiere  locali  della  green
economy:
        D.1 - Interventi che rientrano in uno dei  campi  individuati
dal comma 2, dell'art. 72, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  221
recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure  di
green economy e per il contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse
naturali»
        Coeff.GE.1 = 0,6
        D.2 - Interventi che rientrano in ulteriori campi individuati
dal comma 2, dell'art. 72, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  221
recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure  di
green economy e per il contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse
naturali»
        Coeff.GE.2 = 0,05 x n. ulteriori campi
        I campi individuati dal comma 2, dell'art. 72, della legge 28
dicembre 2015, n. 221 sono i seguenti:
          a)  gestione  integrata  e   certificata   del   patrimonio
agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti  dalla
cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversita' e la
certificazione della filiera del legno;
          b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
          c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali
i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas,  l'eolico,  la
cogenerazione e il biometano;
          d)  sviluppo  di  un   turismo   sostenibile,   capace   di
valorizzare le produzioni locali;
          e)  costruzione  e  gestione  sostenibile  del   patrimonio
edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
          f) efficienza energetica e integrazione intelligente  degli
impianti e delle reti;
          g) sviluppo sostenibile delle  attivita'  produttive  (zero
waste production);
          h) integrazione dei servizi di mobilita';
          i) sviluppo di un modello di azienda  agricola  sostenibile
che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e
l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico,  termico
e dei trasporti.
        Formula: Punteggio D = PD.max x (Coeff.GE.1 + Coeff.GE.2)
      Criterio  E  -  Miglioramento  della  qualita'  di  vita  della
popolazione, nonche' del tessuto sociale e ambientale del  territorio
di riferimento:
        E.1 - Interventi che perseguano uno degli obiettivi nazionali
di sviluppo sostenibile di cui delibera CIPE n. 108 del  22  dicembre
2017 recante «Approvazione della Strategia nazionale per lo  sviluppo
sostenibile», monitorati  dagli  indicatori  BES-Istat  presenti  nel
documento di economia e finanza
        Coeff.BES.1 = 0,6
        E.2 - Interventi che perseguano ulteriori Obiettivi Nazionali
di Sviluppo Sostenibile di cui delibera CIPE n. 108 del  22  dicembre
2017 recante «Approvazione della Strategia nazionale per lo  sviluppo
sostenibile», monitorati  dagli  indicatori  BES-Istat  presenti  nel
documento di economia e finanza
        Coeff.BES.2 = 0,05 x n. ulteriori obiettivi perseguiti
        Tra  gli  obiettivi  nazionali   di   sviluppo   sostenibile,
monitorati dagli  indicatori  BES-Istat  presenti  nel  documento  di
economia e finanza, sono considerati i seguenti:
          a) ridurre l'intensita' della poverta';
          b) diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi  di
prevenzione;
          c) garantire accessibilita', qualita' e  continuita'  della
formazione;
          d) garantire la parita' di genere;
          e) intensificare la lotta alla criminalita';
          f) diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori  di
rischio ambientale e antropico;
          g) aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo;
          h)  arrestare  il  consumo  del  suolo  e   combattere   la
desertificazione;
          i) assicurare  lo  sviluppo  del  potenziale,  la  gestione
sostenibile  e  la  custodia  dei  territori,  dei  paesaggi  e   del
patrimonio culturale;
          Formula: Punteggio E = PE.max x (Coeff.BES.1 + Coeff.BES.2)
      Criterio F -  Impatto  socio-economico  degli  interventi,  con
particolare riferimento agli incrementi occupazionali
        F.1 - Interventi  a  seguito  dei  quali,  nell'ambito  delle
relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, si prevede un impatto sul mercato locale  del
lavoro  mediante  un  incremento  della  percentuale  degli  occupati
rispetto alla popolazione residente e/o domiciliata nei comuni
        Coeff.Imp.SE.1 = 0,4
        F.2 - Interventi  a  seguito  dei  quali,  nell'ambito  delle
relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, si prevede  un  incremento  del  reddito  pro
capite della popolazione residente e/o domiciliata  nel  comune,  con
conseguente aumento del reddito medio comunale
        Coeff.Imp.SE.2 = 0,4
        F.3 - Interventi  a  seguito  dei  quali,  nell'ambito  delle
relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,  si  prevede  un  miglioramento  dei  servizi
legati al welfare locale (servizi sociali, assistenziali, ecc.)
        Coeff.Imp.SE.3 = 0,2
        Formula: Punteggio F = PF.max x [Coeff.Imp.SE.1 (se previsto)
+ Coeff.Imp.SE.2 (se previsto) + Coeff.Imp.SE.3 (se previsto)]
    3. Il punteggio complessivo di  ciascun  progetto,  per  ciascuna
tipologia di intervento individuata dall'art. 3, comma 3, della legge
n. 158/2017, e' calcolato secondo la seguente formula:
    Formula: Punteggio finale = Coeff.gen. 1 (se ricorre il  caso)  x
Coeff.gen. 2 (se ricorre il caso) x (Punteggio  A  +  Punteggio  B  +
Punteggio C + Punteggio D + Punteggio E + Punteggio F)
    4. Al termine della procedura sara' redatta apposita graduatoria,
contenente l'elenco dei  progetti  con  indicazione  del  livello  di
priorita' in funzione del punteggio complessivo attribuito.

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