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Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica, 30/7/2022
DECRETO 30 giugno 2022, n. 132, Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attivita' e organizzazione
(GU n.209 del 7-9-2022)
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica
Materia: finanza pubblica / trasparenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 30 giugno 2022, n. 132
Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato  di
attivita' e organizzazione.
(GU n.209 del 7-9-2022)
  Vigente al: 22-9-2022  

 
                             IL MINISTRO
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
  Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, recante «Misure urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionali
all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della  giustizia»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, per assicurare la
qualita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare
la qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere  alla
costante e  progressiva  semplificazione  e  reingegnerizzazione  dei
processi anche  in  materia  di  diritto  di  accesso,  le  pubbliche
amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative, di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con  piu'  di  cinquanta
dipendenti, entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  adottano  il  Piano
integrato di attivita' e organizzazione;
  Visto in particolare, il  comma  6,  del  citato  articolo  6,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2021,  n.   113,   cosi'   come   modificato
dall'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3),  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che con decreto  del  Ministro
per  la  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni;
  Visto altresi',  che  il  citato  comma  6,  dell'articolo  6,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che nel  Piano  tipo  sono
definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano  di  cui  al
comma  1  da  parte  delle  amministrazioni  con  meno  di  cinquanta
dipendenti;
  Visto  altresi',  il  comma  7-bis,  del  citato  articolo  6,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha stabilito che  le  regioni,
per quanto attiene alle aziende e agli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale adeguano i rispettivi ordinamenti ai  principi  di  cui  al
medesimo articolo 6 nonche' ai contenuti definiti nel Piano integrato
di organizzazione e attivita' di cui al presente decreto;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'articolo 7, comma 3,  che  riserva
alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del
Sottosegretario delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si  articola  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
  Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»;
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 2 dicembre 2021;
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio  2022
sullo schema di decreto  del  Presidente  della  Repubblica  previsto
dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2021,  n.  113,
nell'ambito del quale si attribuisce al decreto di cui  al  comma  6,
del citato articolo 6, valore regolamentare  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2022;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n.  400  del  1988
effettuata con nota n. 798, in data 24 giugno 2022;
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto definisce il contenuto del  Piano  integrato
di attivita' e organizzazione, di cui all'articolo 6,  comma  6,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  2.  Al  fine  di  adeguare  il  Piano  integrato  di  attivita'   e
organizzazione alle esigenze delle diverse pubbliche amministrazioni,
il presente decreto, definisce, altresi', le  modalita'  semplificate
per l'adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
  3. Le pubbliche amministrazioni conformano il  Piano  integrato  di
attivita'  e  organizzazione  alla   struttura   e   alle   modalita'
redazionali  indicate  nel  presente  decreto,  secondo   lo   schema
contenuto nell'allegato  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto.
                               Art. 2
 
                  Composizione del Piano integrato
                    di attivita' e organizzazione
 
  1. Il Piano integrato di attivita'  e  organizzazione  contiene  la
scheda anagrafica dell'amministrazione ed e' suddiviso nelle  sezioni
di cui agli articoli 3, 4 e 5. Le sezioni sono a loro volta ripartite
in sottosezioni di programmazione, riferite  a  specifici  ambiti  di
attivita' amministrativa e gestionali.  Ciascuna  sezione  del  piano
integrato  di  attivita'  e  organizzazione  deve   avere   contenuto
sintetico e descrittivo delle relative  azioni  programmate,  secondo
quanto stabilito dal presente decreto, per il periodo di applicazione
del  Piano  stesso,  con  particolare  riferimento,  ove  ve  ne  sia
necessita', alla fissazione di obiettivi temporali intermedi.
  2. Sono esclusi dal Piano integrato di attivita'  e  organizzazione
gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di
cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113.
                               Art. 3
 
                Sezione Valore pubblico, Performance
                          e Anticorruzione
 
  1.  La  sezione  e'  ripartita  nelle  seguenti   sottosezioni   di
programmazione:
    a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:
      1) i risultati  attesi  in  termini  di  obiettivi  generali  e
specifici, programmati in coerenza con i documenti di  programmazione
finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;
      2) le  modalita'  e  le  azioni  finalizzate,  nel  periodo  di
riferimento, a realizzare la piena accessibilita', fisica e digitale,
alle   pubbliche   amministrazioni    da    parte    dei    cittadini
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
      3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare,
secondo le misure previste dall'Agenda  Semplificazione  e,  per  gli
enti interessati  dall'Agenda  Digitale,  secondo  gli  obiettivi  di
digitalizzazione ivi previsti;
      4)  gli  obiettivi  di  valore  pubblico  generato  dall'azione
amministrativa, inteso come  l'incremento  del  benessere  economico,
sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini
e del tessuto produttivo.
    b) Performance: la sottosezione  e'  predisposta  secondo  quanto
previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del  2009  ed  e'
finalizzata, in particolare, alla programmazione  degli  obiettivi  e
degli  indicatori  di  performance  di  efficienza  e  di   efficacia
dell'amministrazione. Essa deve indicare, almeno:
      1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti
di pianificazione nazionali vigenti in materia;
      2) gli obiettivi di digitalizzazione;
      3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare  la
piena accessibilita' dell'amministrazione;
      4)  gli  obiettivi  per  favorire  le   pari   opportunita'   e
l'equilibrio di genere.
    c)  Rischi  corruttivi  e   trasparenza:   la   sottosezione   e'
predisposta dal Responsabile della  prevenzione  della  corruzione  e
della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici  in  materia
definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della  legge  6  novembre
2012, n. 190. Costituiscono elementi  essenziali  della  sottosezione
quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti
di regolazione generali adottati dall'ANAC ai  sensi  della  legge  6
novembre 2012 n. 190 del 2012 e  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33 del 2013. La sottosezione, sulla base  delle  indicazioni
del PNA, contiene:
      1)  la  valutazione  di  impatto  del  contesto  esterno,   che
evidenzia  se  le   caratteristiche   strutturali   e   congiunturali
dell'ambiente   culturale,   sociale   ed   economico    nel    quale
l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi  di  fenomeni
corruttivi;
      2)  la  valutazione  di  impatto  del  contesto  interno,   che
evidenzia se lo scopo dell'ente  o  la  sua  struttura  organizzativa
possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
      3) la mappatura dei processi,  per  individuare  le  criticita'
che, in ragione della natura  e  delle  peculiarita'  dell'attivita',
espongono  l'amministrazione  a  rischi  corruttivi  con  particolare
attenzione ai processi  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
performance volti a incrementare il valore pubblico;
      4) l'identificazione e valutazione dei  rischi  corruttivi,  in
funzione   della   programmazione   da    parte    delle    pubbliche
amministrazioni delle misure previste dalla legge n. 190 del  2012  e
di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
      5) la progettazione di misure organizzative per il  trattamento
del rischio, privilegiando l'adozione di misure  di  semplificazione,
efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa;
      6)  il  monitoraggio  sull'idoneita'  e  sull'attuazione  delle
misure;
      7) la programmazione dell'attuazione  della  trasparenza  e  il
monitoraggio  delle  misure  organizzative  per  garantire  l'accesso
civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.
  2. Per gli enti locali la sottosezione a) sul  valore  pubblico  fa
riferimento  alle  previsioni  generali   contenute   nella   Sezione
strategica del documento unico di programmazione.
                               Art. 4
 
               Sezione Organizzazione e Capitale umano
 
  1.  La  sezione  e'  ripartita  nelle  seguenti   sottosezioni   di
programmazione:
    a) Struttura organizzativa: in questa sottosezione e'  illustrato
il  modello  organizzativo  adottato  dall'Amministrazione   e   sono
individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
    b) Organizzazione del lavoro agile: in questa  sottosezione  sono
indicati, in coerenza con la definizione degli  istituti  del  lavoro
agile  stabiliti  dalla  Contrattazione  collettiva   nazionale,   la
strategia e gli obiettivi di sviluppo di  modelli  di  organizzazione
del lavoro, anche da remoto, adottati  dall'amministrazione.  A  tale
fine, ciascun Piano deve prevedere:
      1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in  modalita'
agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi
a favore degli utenti;
      2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che  puo'
prestare lavoro in modalita' agile, assicurando  la  prevalenza,  per
ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione  lavorativa  in
presenza;
      3)  l'adozione  di  ogni  adempimento   al   fine   di   dotare
l'amministrazione di una  piattaforma  digitale  o  di  un  cloud  o,
comunque,  di  strumenti  tecnologici  idonei  a  garantire  la  piu'
assoluta riservatezza dei  dati  e  delle  informazioni  che  vengono
trattate  dal  lavoratore  nello  svolgimento  della  prestazione  in
modalita' agile;
      4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro  arretrato,
ove presente;
      5) l'adozione  di  ogni  adempimento  al  fine  di  fornire  al
personale dipendente apparati digitali e  tecnologici  adeguati  alla
prestazione di lavoro richiesta;
    c)  Piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale:  indica  la
consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello
di adozione del Piano, suddiviso per  inquadramento  professionale  e
deve evidenziare:
      1) la capacita'  assunzionale  dell'amministrazione,  calcolata
sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
      2) la programmazione delle cessazioni dal servizio,  effettuata
sulla base della disciplina vigente, e la stima  dell'evoluzione  dei
fabbisogni di personale  in  relazione  alle  scelte  in  materia  di
reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi,
delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi,
attivita' o funzioni;
      3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
      4) le strategie di formazione del  personale,  evidenziando  le
priorita' strategiche in termini di riqualificazione o  potenziamento
delle competenze organizzate per livello organizzativo e per  filiera
professionale;
      5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze  di  personale,
in relazione alle esigenze funzionali.
                               Art. 5
 
                        Sezione Monitoraggio
 
  1. La sezione indica gli strumenti e le modalita' di  monitoraggio,
incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti,  delle  sezioni
precedenti, nonche' i soggetti responsabili.
  2. Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance
avviene secondo le modalita' stabilite dagli articoli 6 e  10,  comma
1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  mentre
il monitoraggio della sottosezione Rischi  corruttivi  e  trasparenza
avviene secondo le indicazioni di ANAC. Per la Sezione Organizzazione
e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi  di
performance  e'   effettuato   su   base   triennale   dall'Organismo
Indipendente  di  Valutazione  della   performance   (OIV)   di   cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal
Nucleo  di  valutazione,  ai  sensi  dell'articolo  147  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
                               Art. 6
 
               Modalita' semplificate per le pubbliche
          amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  con  meno  di  50   dipendenti,
procedono alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
n. 3), per la mappatura dei processi,  limitandosi  all'aggiornamento
di quella  esistente  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n.  190
del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:
    a) autorizzazione/concessione;
    b) contratti pubblici;
    c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
    d) concorsi e prove selettive;
    e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e  della  Trasparenza  (RPCT)  e  dai  responsabili  degli
uffici, ritenuti di maggiore  rilievo  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
  2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in
presenza di fatti corruttivi,  modifiche  organizzative  rilevanti  o
ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero
di  aggiornamenti  o  modifiche  degli  obiettivi  di  performance  a
protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validita',  il
Piano e' modificato  sulla  base  delle  risultanze  dei  monitoraggi
effettuati nel triennio.
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  sono  tenute,
altresi', alla predisposizione del Piano  integrato  di  attivita'  e
organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a),  b)
e c), n. 2.
  4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono
esclusivamente alle attivita' di cui al presente articolo.
                               Art. 7
 
             Redazione del Piano integrato di attivita'
                          e organizzazione
 
  1. Ai sensi dell'articolo 6, commi  1  e  4,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attivita' e organizzazione
e'  adottato  entro  il  31  gennaio,  secondo  lo  schema   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale  e
viene aggiornato annualmente entro la  predetta  data.  Il  Piano  e'
predisposto esclusivamente in formato digitale ed e'  pubblicato  sul
sito istituzionale del Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e  sul  sito  istituzionale  di
ciascuna amministrazione.
                               Art. 8
 
     Rapporto del Piano integrato di attivita' e organizzazione
            con i documenti di programmazione finanziaria
 
  1. Il Piano integrato di attivita' e  organizzazione  elaborato  ai
sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri  contenuti
ai documenti di programmazione finanziaria, previsti  a  legislazione
vigente  per  ciascuna  delle  pubbliche  amministrazioni,   che   ne
costituiscono il necessario presupposto.
  2. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il  termine  di
cui all'articolo 7, comma 1 del presente  decreto,  e'  differito  di
trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.
  3. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7,
comma 1, del presente decreto e' differito di 120 giorni successivi a
quello di approvazione del bilancio di previsione.
                               Art. 9
 
Monitoraggio dell'attuazione della disciplina sui Piani integrati  di
  attivita' e organizzazione e delle performance organizzative
 
  1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti  provvedono
al  monitoraggio  dell'attuazione   del   presente   decreto   e   al
monitoraggio  delle  performance   organizzative   anche   attraverso
l'individuazione di un ufficio  associato  tra  quelli  esistenti  in
ambito provinciale o  metropolitano,  secondo  le  indicazioni  delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il Piano integrato  di  attivita'  e
organizzazione e' comunque redatto secondo  il  modello  allegato  al
presente decreto.
                               Art. 10
 
                              Sanzioni
 
  1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, in caso di mancata  adozione  del  Piano  integrato  di
attivita' e organizzazione trovano applicazione le  sanzioni  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, ferme  restando  quelle  previste  dall'articolo  19,  comma  5,
lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
                               Art. 11
 
                    Adozione del Piano integrato
                    di attivita' e organizzazione
 
  1. Il piano di cui al presente decreto e' adottato dagli organi  di
indirizzo politico e per le pubbliche  amministrazioni  che  ne  sono
sprovviste, dagli organi  di  vertice  in  relazione  agli  specifici
ordinamenti. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.
                               Art. 12
 
                     Formazione e qualificazione
                            del personale
 
  1. Al fine di assicurare una adeguata formazione  e  qualificazione
al personale delle pubbliche amministrazioni pubbliche preposto  alla
redazione del piano di cui al presente decreto, il Dipartimento della
funzione   pubblica   predispone   e    divulga,    alle    pubbliche
amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di  attivita'
e organizzazione, ivi  incluse  quelle  di  cui  all'articolo  6  del
presente decreto, specifici moduli formativi  coerenti  con  i  nuovi
obiettivi di programmazione, per il loro inserimento nell'ambito  dei
piani di formazione gia' previsti e finanziati a legislazione vigente
e adotta apposite linee giuda  per  il  coordinamento  dei  contenuti
delle sezioni del Piano.
                               Art. 13
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  entro  il  30  giugno
2022, attiva sul proprio sito un portale per l'inserimento del  Piano
da parte delle pubbliche amministrazioni, ove  sono  consultabili  le
linee  guida  elaborate  dalle  competenti  autorita',  ed  e'   reso
disponibile il template per  la  predisposizione  del  Piano  per  le
pubbliche amministrazioni che lo richiedano.
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Dipartimento della funzione  pubblica,  d'intesa  con  la
conferenza   unificata,    effettua    un    costante    monitoraggio
sull'attuazione  del  presente  provvedimento,  anche  attraverso  lo
sviluppo  di  consultazioni  rivolte  ad  accertare  l'impatto  delle
semplificazioni introdotte nei confronti di cittadini ed imprese,  al
fine di adottare eventuali disposizioni  modificative  e  integrative
nel termine di cui  al  comma  1,  con  particolare  attenzione  alla
eliminazione di duplicazioni formali e sostanziali.
                               Art. 14
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dalle disposizioni del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le attivita' previste dal presente  decreto  sono  svolte  dalle
amministrazioni  interessate   nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Roma, 30 giugno 2022
 
                                                Il Ministro          
                                      per la pubblica amministrazione
                                                  Brunetta           
 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Franco
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2080
 
            PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
             Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche
                       GUIDA ALLA COMPILAZIONE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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