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legge, 5/8/2022
Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante L. annuale per il mercato e la concorrenza
(GU Serie Generale n. 188 del 12-08-2022) Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2022
legge
Materia: concorrenza / disciplina

LEGGE 5 agosto 2022, n. 118

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Capo I
Finalita'

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
                              Finalita'
 
  1.  La  presente  legge  reca  disposizioni  per  la  tutela  della
concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009,  n.
99, finalizzate, in particolare, a:
    a) promuovere lo sviluppo della concorrenza,  anche  al  fine  di
garantire l'accesso ai  mercati  di  imprese  di  minori  dimensioni,
tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica  sociale
connessi  alla  tutela  dell'occupazione,  nel  quadro  dei  principi
dell'Unione europea, nonche' di contribuire  al  rafforzamento  della
giustizia sociale, di  migliorare  la  qualita'  e  l'efficienza  dei
servizi pubblici e di potenziare lo  sviluppo  degli  investimenti  e
dell'innovazione  in  funzione  della  tutela  dell'ambiente,   della
sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;
    b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di  carattere  normativo  e
amministrativo, all'apertura dei mercati;
    c) garantire la tutela dei consumatori.
Capo II
Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. Regimi concessori

                               Art. 2
 
Delega al Governo per  la  mappatura  e  la  trasparenza  dei  regimi
                     concessori di beni pubblici
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   un   decreto
legislativo per la costituzione e  il  coordinamento  di  un  sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine
di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza,  anche  in  forma
sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a  tutti
i rapporti concessori, tenendo  conto  delle  esigenze  di  difesa  e
sicurezza.
  2. Il decreto legislativo  di  cui  al  comma  1  e'  adottato  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   definizione   dell'ambito   oggettivo   della   rilevazione,
includendo  tutti  gli  atti,  i  contratti  e  le  convenzioni   che
comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo
in via esclusiva del bene pubblico;
    b)   identificazione   dei   destinatari   degli   obblighi    di
comunicazione continuativa  dei  dati  in  tutte  le  amministrazioni
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che
abbiano la proprieta' del bene ovvero la sua gestione;
    c)  previsione  della  piena  conoscibilita'  della  durata,  dei
rinnovi in favore del medesimo concessionario o di una societa' dallo
stesso controllata o ad esso collegata ai  sensi  dell'articolo  2359
del codice civile, del canone, dei beneficiari e della  natura  della
concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore,
nonche'  di  ogni  altro  dato  utile  a  verificare  la  proficuita'
dell'utilizzo economico del bene  in  una  prospettiva  di  tutela  e
valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;
    d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente  in
modalita' telematica;
    e) standardizzazione della nomenclatura e delle  altre  modalita'
di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per
classi omogenee di  beni,  in  relazione  alle  esigenze  di  analisi
economica del fenomeno;
    f) affidamento della gestione del sistema informativo di  cui  al
comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;
    g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei  dati  di  cui
alla lettera c), anche in modalita' telematica,  nel  rispetto  della
normativa in materia di tutela dei dati personali;
    h)  coordinamento  e  interoperabilita'  con  gli  altri  sistemi
informativi e di trasparenza esistenti in materia di  concessioni  di
beni pubblici.
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro  per  l'anno
2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema  informativo
di cui al comma 1, nonche' la spesa di 2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua  manutenzione  e
il suo sviluppo.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione
di euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero,  e,  quanto  a  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 3
 
Disposizioni  sull'efficacia  delle  concessioni  demaniali   e   dei
 rapporti di gestione per finalita' turistico-ricreative e sportive
 
  1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre  2023,  ovvero
fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se  in  essere
alla data di entrata in vigore della presente  legge  sulla  base  di
proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
    a) le concessioni demaniali marittime,  lacuali  e  fluviali  per
l'esercizio delle  attivita'  turistico-ricreative  e  sportive,  ivi
comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa'  e  associazioni
sportive  iscritte  al  registro  del  CONI,   istituito   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
luglio 1999, n. 242,  o,  a  decorrere  dalla  sua  operativita',  al
Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche  di  cui
al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite  dagli
enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e  quelle  per  la
realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto, inclusi i punti d'ormeggio;
    b)  i  rapporti  aventi  ad  oggetto  la  gestione  di  strutture
turistico-ricreative  e  sportive  in  aree  ricadenti  nel   demanio
marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio
dell'utilizzazione.
  2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e  b),
che con atto dell'ente concedente sono individuati  come  affidati  o
rinnovati mediante  procedura  selettiva  con  adeguate  garanzie  di
imparzialita' e  di  trasparenza  e,  in  particolare,  con  adeguata
pubblicita' dell'avvio  della  procedura  e  del  suo  svolgimento  e
completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto
dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine
previsto e' anteriore a tale data.
  3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la  conclusione
della procedura selettiva entro il  31  dicembre  2023,  connesse,  a
titolo  esemplificativo,  alla  pendenza  di  un  contenzioso   o   a
difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa,
l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il  termine
di scadenza delle concessioni in essere  per  il  tempo  strettamente
necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area  demaniale
da parte del concessionario uscente e' comunque  legittima  anche  in
relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili
trasmette alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2024,  una  relazione
concernente lo stato delle procedure selettive al 31  dicembre  2023,
evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse  e,  per
quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito
la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi' alle  Camere,
entro il  31  dicembre  2024,  una  relazione  finale  relativa  alla
conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogati:
    a) i commi  675,  676,  677,  678,  679,  680,  681,  682  e  683
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77;
    c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126.
                               Art. 4
 
Delega  al  Governo  in  materia  di  affidamento  delle  concessioni
demaniali   marittime,   lacuali    e    fluviali    per    finalita'
                   turistico-ricreative e sportive
 
  1. Al fine di assicurare un piu' razionale e  sostenibile  utilizzo
del demanio marittimo, lacuale  e  fluviale,  favorirne  la  pubblica
fruizione e promuovere, in coerenza  con  la  normativa  europea,  un
maggiore dinamismo concorrenziale nel settore  dei  servizi  e  delle
attivita' economiche  connessi  all'utilizzo  delle  concessioni  per
finalita'  turistico-ricreative  e  sportive,  nel   rispetto   delle
politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministro  del
turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi volti  a  riordinare  e  semplificare  la  disciplina  in
materia di concessioni demaniali marittime, lacuali  e  fluviali  per
finalita'  turistico-ricreative  e  sportive,  ivi   incluse   quelle
affidate  ad  associazioni  e  societa'  senza  fini  di  lucro,  con
esclusione  delle  concessioni  relative   ad   aree,   strutture   e
infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e
alla mitilicoltura.
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche  in  deroga
al codice della navigazione:
    a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione  delle
aree  suscettibili  di  affidamento   in   concessione,   assicurando
l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le  aree
libere o libere attrezzate, nonche' la costante  presenza  di  varchi
per il libero e gratuito accesso e  transito  per  il  raggiungimento
della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione,  anche
al fine di balneazione, con la previsione, in  caso  di  ostacoli  da
parte del titolare della concessione al libero e gratuito  accesso  e
transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;
    b)  affidamento  delle  concessioni  sulla  base   di   procedure
selettive,  nel  rispetto  dei   principi   di   imparzialita',   non
discriminazione,  parita'  di  trattamento,  massima  partecipazione,
trasparenza e adeguata pubblicita', da avviare con adeguato  anticipo
rispetto alla loro scadenza;
    c) in sede di  affidamento  della  concessione,  e  comunque  nel
rispetto  dei  criteri  previsti  dal  presente  articolo,   adeguata
considerazione degli investimenti, del valore aziendale  dell'impresa
e dei beni materiali e immateriali, della professionalita'  acquisita
anche da parte di imprese titolari di  strutture  turistico-ricettive
che  gestiscono  concessioni  demaniali,  nonche'  valorizzazione  di
obiettivi di politica sociale, della salute  e  della  sicurezza  dei
lavoratori, della protezione dell'ambiente e della  salvaguardia  del
patrimonio culturale;
    d)  definizione  dei  presupposti  e  dei  casi  per  l'eventuale
frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali  da  affidare  in
concessione, al fine di  favorire  la  massima  partecipazione  delle
microimprese e delle piccole imprese;
    e)  definizione  di  una  disciplina  uniforme  delle   procedure
selettive di affidamento delle concessioni sulla  base  dei  seguenti
criteri:
      1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la
massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;
      2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione
di offerte  presentate  da  operatori  economici  in  possesso  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  e  da  imprese  a  prevalente  o
totale partecipazione giovanile;
      3) previsione di termini per  la  ricezione  delle  domande  di
partecipazione non inferiori a trenta giorni;
      4)  adeguata  considerazione,  ai   fini   della   scelta   del
concessionario,  della  qualita'  e  delle  condizioni  del  servizio
offerto agli utenti, alla luce del programma di  interventi  indicati
dall'offerente  per  migliorare  l'accessibilita'  e  la  fruibilita'
dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con  disabilita',  e
dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul
paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema,  con  preferenza  per  il
programma  di  interventi  che  preveda  attrezzature  non  fisse   e
completamente amovibili;
      5) valorizzazione e  adeguata  considerazione,  ai  fini  della
scelta del concessionario:
        5.1) dell'esperienza tecnica e professionale  gia'  acquisita
in relazione all'attivita' oggetto di concessione, secondo criteri di
proporzionalita' e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non
precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;
        5.2) della  posizione  dei  soggetti  che,  nei  cinque  anni
antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno  utilizzato  una
concessione quale prevalente fonte  di  reddito  per  se'  e  per  il
proprio nucleo familiare, nei limiti  definiti  anche  tenendo  conto
della titolarita', alla data di avvio della procedura  selettiva,  in
via diretta o indiretta, di altra concessione o  di  altre  attivita'
d'impresa o di tipo professionale del settore;
      6)  previsione  di  clausole  sociali  volte  a  promuovere  la
stabilita' occupazionale del personale impiegato  nell'attivita'  del
concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea
e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di  politica
sociale connessi alla tutela dell'occupazione,  anche  ai  sensi  dei
principi contenuti nell'articolo 12,  paragrafo  3,  della  direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  dicembre
2006;
      7) previsione della durata della concessione per un periodo non
superiore  a  quanto  necessario  per  garantire  al   concessionario
l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti  autorizzati
dall'ente concedente in sede  di  assegnazione  della  concessione  e
comunque da determinare in ragione  dell'entita'  e  della  rilevanza
economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe
e rinnovi anche automatici;
    f) definizione di criteri  uniformi  per  la  quantificazione  di
canoni annui concessori che  tengano  conto  del  pregio  naturale  e
dell'effettiva redditivita'  delle  aree  demaniali  da  affidare  in
concessione,  nonche'  dell'utilizzo  di  tali  aree  per   attivita'
sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte
in forma singola  o  associata  senza  scopo  di  lucro,  ovvero  per
finalita' di interesse pubblico;
    g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui  sono
consentiti  l'affidamento  da  parte  del  concessionario  ad   altri
soggetti della gestione delle attivita',  anche  secondarie,  oggetto
della concessione e il subingresso nella concessione stessa;
    h) definizione di una  quota  del  canone  annuo  concessorio  da
riservare all'ente concedente e da destinare a interventi  di  difesa
delle coste e delle sponde e del  relativo  capitale  naturale  e  di
miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere;
    i)  definizione  di  criteri  uniformi  per  la   quantificazione
dell'indennizzo da riconoscere al  concessionario  uscente,  posto  a
carico del concessionario subentrante;
    l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle  microimprese
e delle piccole imprese  alle  attivita'  connesse  alle  concessioni
demaniali  per  finalita'  turistico-ricreative  e  sportive  e   nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita',  del  numero
massimo di concessioni di cui puo' essere titolare, in via diretta  o
indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale,
regionale  o  nazionale,  prevedendo  obblighi  informativi  in  capo
all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate,  al  fine
di verificare il rispetto del numero massimo;
    m) revisione della disciplina del  codice  della  navigazione  al
fine di adeguarne il  contenuto  ai  criteri  previsti  dal  presente
articolo;
    n)  adeguata  considerazione,  in  sede  di   affidamento   della
concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di  societa'  o
associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente
articolo.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1  abrogano  espressamente
tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la  disciplina
di coordinamento in relazione alle disposizioni non  abrogate  o  non
modificate.
  4. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa
acquisizione dell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  del
parere  del  Consiglio  di  Stato,  da   rendere   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla data  di  trasmissione  degli  schemi  di
decreto legislativo,  decorso  il  quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere. Gli schemi di  decreto  legislativo  sono  successivamente
trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
si  pronunciano  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi  possono  essere
comunque adottati.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 5
 
                  Concessione delle aree demaniali
 
  1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  sostituito
dal seguente:
    «Art. 18. (Concessione di aree e banchine). -  1. L'Autorita'  di
sistema portuale e,  laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima
danno in  concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine  comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo  16,  comma  3,
per   l'espletamento   delle   operazioni   portuali,   fatta   salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni  pubbliche
per lo svolgimento di funzioni attinenti  ad  attivita'  marittime  e
portuali.  Sono  altresi'   sottoposte   a   concessione   da   parte
dell'Autorita'  di  sistema  portuale  e,  laddove   non   istituita,
dell'autorita' marittima, la realizzazione e  la  gestione  di  opere
attinenti alle  attivita'  marittime  e  portuali  collocate  a  mare
nell'ambito  degli  specchi  acquei  esterni  alle  difese   foranee,
anch'essi  da  considerare  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
interessati dal traffico portuale e  dalla  prestazione  dei  servizi
portuali,  anche  per  la  realizzazione  di  impianti  destinati  ad
operazioni di imbarco e  sbarco  rispondenti  alle  funzioni  proprie
dello  scalo  marittimo.  Le  concessioni   sono   affidate,   previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei
traffici portuali ivi svolti, sulla base  di  procedure  ad  evidenza
pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione  di  un
avviso, nel rispetto dei principi  di  trasparenza,  imparzialita'  e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli
avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,  trasparente,   proporzionato
rispetto all'oggetto  della  concessione  e  non  discriminatorio,  i
requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle
domande, nonche' la durata  massima  delle  concessioni.  Gli  avvisi
indicano altresi' gli elementi riguardanti  il  trattamento  di  fine
concessione,  anche  in  relazione  agli  eventuali   indennizzi   da
riconoscere al concessionario  uscente.  Il  termine  minimo  per  la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione dell'avviso.
  2. Al fine di  uniformare  la  disciplina  per  il  rilascio  delle
concessioni di cui  al  comma  1,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i criteri per:
    a) l'assegnazione delle concessioni;
    b) l'individuazione della durata delle concessioni;
    c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle
autorita' concedenti;
    d) le modalita' di rinnovo e le modalita' di trasferimento  degli
impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
    e)  l'individuazione  dei  limiti  dei  canoni   a   carico   dei
concessionari;
    f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire il rispetto
del  principio  di  concorrenza  nei  porti  di  rilevanza  economica
internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.
  3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo  concessorio,  i
contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonche' i
canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
istituite, dalle autorita' marittime,  relativi  a  concessioni  gia'
assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento  delle
operazioni portuali da parte di  altre  imprese  non  titolari  della
concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equita'
e parita' di trattamento.
  5. Le concessioni per  l'impianto  e  l'esercizio  dei  depositi  e
stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice  della  navigazione  e
delle  opere  necessarie  per  l'approvvigionamento   degli   stessi,
dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,
hanno durata almeno decennale.
  6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni  di
cui al comma 1,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
istituita, l'autorita' marittima  possono  stipulare  accordi  con  i
privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare  il
rispetto  dei  principi   di   trasparenza,   imparzialita'   e   non
discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla  concessione
del bene.
  7. Le  concessioni  o  gli  accordi  di  cui  al  comma  6  possono
comprendere anche  la  realizzazione  di  opere  infrastrutturali  da
localizzare preferibilmente  in  aree  sottoposte  ad  interventi  di
risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.
  8. Ai fini del rilascio della concessione di  cui  al  comma  1  e'
richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:
    a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita',
assistito da idonee  garanzie,  anche  di  tipo  fideiussorio,  volto
all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto;
    b) possiedano adeguate  attrezzature  tecniche  e  organizzative,
idonee anche dal punto di  vista  della  sicurezza  a  soddisfare  le
esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere  continuativo
e integrato per conto proprio e di terzi;
    c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di
attivita' di cui alla lettera a).
  9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di  un'area  demaniale
deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto  la
concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di  altra
area demaniale nello stesso porto, a  meno  che  l'attivita'  per  la
quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di  cui
alle concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e  non
puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da  quelli  che  le
sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di  cui  al
primo periodo  non  si  applica  nei  porti  di  rilevanza  economica
internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo  4,  e
in tale caso e' vietato lo scambio di manodopera tra le diverse  aree
demaniali date in  concessione  alla  stessa  impresa  o  a  soggetti
comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non  vige  il
divieto  di  cumulo  la  valutazione  in  ordine  alla  richiesta  di
ulteriori concessioni e' rimessa all'Autorita' di  sistema  portuale,
che tiene conto dell'impatto  sulle  condizioni  di  concorrenza.  Su
motivata   richiesta   dell'impresa    concessionaria,    l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese  portuali,
autorizzate ai  sensi  dell'articolo  16,  dell'esercizio  di  alcune
attivita' comprese nel ciclo operativo.
  10. L'Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non  istituita,
l'autorita' marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale  al
fine  di  verificare  il  permanere  dei  requisiti   posseduti   dal
concessionario  al  momento  del   rilascio   della   concessione   e
l'attuazione degli investimenti previsti nel programma  di  attivita'
di cui al comma 8, lettera a).
  11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti  da  parte
del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi
indicati nel programma di attivita' di cui al comma  8,  lettera  a),
senza giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove
non istituita, l'autorita' marittima, nel rispetto  delle  previsioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza  del
rapporto concessorio.
  12. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  ai
depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo  stato
liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».
                               Art. 6
 
            Concessioni di distribuzione del gas naturale
 
  1. Al fine di valorizzare adeguatamente le  reti  di  distribuzione
del  gas  di  proprieta'  degli  enti  locali  e  di  rilanciare  gli
investimenti  nel  settore  della  distribuzione  del  gas  naturale,
accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione  delle  gare
per il  servizio  di  distribuzione  di  gas  naturale  previste  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:
    a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano  anche  ai  casi  di
trasferimento di proprieta' di impianti da un ente  locale  al  nuovo
gestore subentrante all'atto della gara di affidamento  del  servizio
di distribuzione;
    b) qualora un ente locale o una societa' patrimoniale delle reti,
in occasione delle gare di affidamento del servizio di  distribuzione
del gas  naturale,  intenda  alienare  le  reti  e  gli  impianti  di
distribuzione e di misura di sua titolarita', detti reti  e  impianti
sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base
alle linee guida adottate ai sensi  dell'articolo  4,  comma  6,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e  in  accordo  con  la  disciplina
stabilita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente
(ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge;
    c) nei casi di cui alla lettera  b)  si  applica  l'articolo  15,
comma 5, del  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  come
modificato dal comma 2 del presente articolo,  con  riferimento  alla
verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA
prima  della  pubblicazione  del  bando  di  gara  e  alle  eventuali
osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore  aggiudicatario
della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di  rimborso
e il valore delle immobilizzazioni nette,  al  netto  dei  contributi
pubblici in conto capitale  e  dei  contributi  privati  relativi  ai
cespiti di localita';
    d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento  del
servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, il  gestore,  nell'offerta  di  gara,  puo'
versare agli enti locali l'ammontare pari al  valore  dei  titoli  di
efficienza energetica corrispondenti agli  interventi  di  efficienza
energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le  modalita'
definite nello schema di disciplinare di gara  tipo.  Il  valore  dei
titoli di efficienza  energetica  da  versare  agli  enti  locali  e'
determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo  8,
comma 6, del citato regolamento di cui al  decreto  interministeriale
12 novembre 2011, n. 226.
  2. All'articolo 15, comma 5,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, il sesto e  il  settimo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: «Tale disposizione non si  applica  qualora  l'ente  locale
concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo,
che  il  valore  di  rimborso  e'  stato  determinato  applicando  le
disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalita' applicative per
la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione
del gas naturale, di cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129
del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e  del
valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici
in conto capitale e dei contributi privati  relativi  ai  cespiti  di
localita',  aggregato  d'ambito,  tenuto  conto  della  modalita'  di
valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante  ai  fini
del  calcolo  dello  scostamento:  a)  non  risulti  superiore   alla
percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB  valutata  al  100  per
cento sulla base della RAB  effettiva,  purche'  lo  scostamento  del
singolo comune non superi il 25 per cento; b) non  risulti  superiore
alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB  valutata  al  100
per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica  definiti
dall'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (RAB
parametrica), purche' lo scostamento del singolo comune non superi il
45 per cento; c) non risulti superiore alla somma  dei  prodotti  del
peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del  peso
della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento,  negli  altri
casi, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 35  per
cento».
  3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    «7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a  fornire  all'ente  locale
tutte le informazioni necessarie per predisporre il  bando  di  gara,
entro  un  termine,  stabilito  dallo   stesso   ente   in   funzione
dell'entita' delle informazioni richieste, comunque non  superiore  a
sessanta giorni.  Qualora  il  gestore  uscente,  senza  giustificato
motivo, ometta di fornire le informazioni richieste  ovvero  fornisca
informazioni  inesatte  o   fuorvianti   oppure   non   fornisca   le
informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale  puo'  imporre
una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo puo'  giungere
fino  all'1  per  cento  del  fatturato  totale  realizzato   durante
l'esercizio sociale precedente, e valutare  il  comportamento  tenuto
dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma
5, lettera c-bis), del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro della  transizione  ecologica  e  del
Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  sentita  l'ARERA,
sono aggiornati i criteri di gara previsti dal regolamento di cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, prevedendo in  particolare  l'aggiornamento  dei  criteri  di
valutazione degli  interventi  di  innovazione  tecnologica  previsti
dall'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato regolamento di  cui
al decreto interministeriale n. 226 del 2011, al fine di  valorizzare
nuove tipologie di intervento piu' rispondenti  al  rinnovato  quadro
tecnologico.
                               Art. 7
 
Disposizioni  in  materia  di  concessioni  di   grande   derivazione
                            idroelettrica
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
      «1-ter.1. Le procedure di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del  comma
1-ter  e  in  ogni  caso  secondo  parametri  competitivi,   equi   e
trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei  canoni
concessori  di  cui  al  comma  1-quinquies  e  degli  interventi  di
miglioramento della sicurezza delle  infrastrutture  esistenti  e  di
recupero  della  capacita'  di  invaso,  prevedendo  a   carico   del
concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei
limiti di quanto previsto al comma  1,  secondo  periodo,  che  tenga
conto   dell'ammortamento   degli   investimenti    effettuati    dal
concessionario uscente, definendo la durata  della  concessione,  nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla  base  di
criteri economici fondati sull'entita' degli  investimenti  proposti,
determinando le misure di compensazione  ambientale  e  territoriale,
anche a carattere finanziario, da destinare ai territori  dei  comuni
interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi
tra i punti di presa e di  restituzione  delle  acque,  e  garantendo
l'equilibrio  economico-finanziario  del  progetto  di   concessione,
nonche' i livelli minimi in termini di  miglioramento  e  risanamento
ambientale  del   bacino   idrografico.   Al   fine   di   promuovere
l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di
grande  derivazione  idroelettrica,  l'affidamento   delle   relative
concessioni  puo'  avvenire  anche  facendo  ricorso  alle  procedure
previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
    b) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
      «1-quater. Le procedure di assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due  anni  dalla
data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter
e comunque non oltre il  31  dicembre  2023.  Le  regioni  comunicano
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il  termine
di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle
leggi regionali entro  i  termini  prescritti  dal  comma  1-ter,  il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  propone
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della  legge
5  giugno  2003,  n.  131,  ai  fini  dell'avvio,  sulla  base  della
disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto
previsto dal comma 1-ter.1, delle  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo  dei  canoni
concessori, in deroga all'articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del
decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  resti  acquisito  al
patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze  statali
di cui al decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  e  di  cui  alla
legge 1° agosto 2002, n. 166»;
    c) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente:
      «1-sexies.   Per   le   concessioni   di   grandi   derivazioni
idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore  al  31
dicembre 2024, ivi incluse quelle gia' scadute,  le  regioni  possono
consentire la prosecuzione dell'esercizio della  derivazione  nonche'
la conduzione delle opere e dei  beni  passati  in  proprieta'  delle
regioni ai sensi del comma 1, in favore del  concessionario  uscente,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure
di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data  di  entrata
in vigore della presente  disposizione,  stabilendo  l'ammontare  del
corrispettivo   che   i   concessionari   uscenti   debbono   versare
all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e
delle opere affidate in concessione,  o  che  lo  erano  in  caso  di
concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali  oneri  aggiuntivi
da porre a carico del concessionario uscente  nonche'  del  vantaggio
competitivo  derivante  dalla   prosecuzione   dell'esercizio   degli
impianti oltre il termine di scadenza».
  2.  All'articolo  13,  comma  6,  del  testo  unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, le parole: «31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2024»  e  le   parole:   «data   successiva
individuata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «data   successiva
eventualmente individuata».
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Capo III

Servizi pubblici locali e trasporti

                               Art. 8
 
       Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali  di
rilevanza economica, anche tramite l'adozione di  un  apposito  testo
unico.
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale
di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,   lettera   p),   della
Costituzione,  da  esercitare  nel  rispetto   della   tutela   della
concorrenza, dei principi  e  dei  criteri  dettati  dalla  normativa
dell'Unione  europea  e  dalla  legge  statale,  delle  attivita'  di
interesse generale il  cui  svolgimento  e'  necessario  al  fine  di
assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunita' locali, in
condizioni di accessibilita' fisica  ed  economica,  di  continuita',
universalita' e  non  discriminazione,  e  dei  migliori  livelli  di
qualita' e sicurezza, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo
e la coesione sociale e territoriale;
    b) adeguata considerazione delle  differenze  tra  i  servizi  di
interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis,  comma
6-bis, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  e  gli  altri
servizi pubblici locali di  rilevanza  economica,  nel  rispetto  del
principio di proporzionalita' e tenuto conto dell'industrializzazione
dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina
relativa alla gestione e all'organizzazione del  servizio  idonea  ad
assicurarne  la  qualita'  e  l'efficienza   e   della   scelta   tra
autoproduzione e ricorso al mercato;
    c) ferme restando le competenze delle autorita'  indipendenti  in
materia  di  regolazione  economico-tariffaria  e   della   qualita',
razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione  e  di
controllo tra tali soggetti e i diversi livelli  di  governo  locale,
prevedendo altresi' la separazione, a livello locale, tra le funzioni
regolatorie e le funzioni  di  diretta  gestione  dei  servizi  e  il
rafforzamento dei poteri  sanzionatori  connessi  alle  attivita'  di
regolazione;
    d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o
esclusivi, anche in considerazione  delle  peculiari  caratteristiche
economiche,  sociali,  ambientali  e  geomorfologiche  del   contesto
territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in  base
ai principi di adeguatezza e proporzionalita' e in  conformita'  alla
normativa dell'Unione europea; superamento dei  regimi  di  esclusiva
non conformi a tali principi  e,  comunque,  non  indispensabili  per
assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio;
    e)  definizione  dei  criteri   per   l'ottimale   organizzazione
territoriale   dei   servizi   pubblici   locali,   anche    mediante
l'armonizzazione  delle  normative  di  settore,  e  introduzione  di
incentivi e meccanismi di premialita' che favoriscano  l'aggregazione
delle attivita' e delle gestioni dei servizi a livello locale;
    f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalita' di
affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonche' la durata dei
relativi   rapporti   contrattuali,   nel   rispetto   dei   principi
dell'ordinamento   dell'Unione   europea   e    dei    principi    di
proporzionalita' e ragionevolezza;
    g) fatto salvo il  divieto  di  artificioso  frazionamento  delle
prestazioni, previsione, per gli  affidamenti  di  importo  superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici,
di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  di  una
motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la  scelta  o
la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di  un'efficiente
gestione del servizio, che dia conto delle  ragioni  che,  sul  piano
economico e sociale, con riguardo agli  investimenti,  alla  qualita'
del servizio, ai costi dei  servizi  per  gli  utenti,  nonche'  agli
obiettivi  di  universalita',   socialita',   tutela   ambientale   e
accessibilita' dei servizi, giustificano  tale  decisione,  anche  in
relazione  ai  risultati  conseguiti  nelle  pregresse  gestioni   in
autoproduzione;
    h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi  ai  fini  del
mantenimento degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  nonche'  della
qualita', dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi
pubblici locali;
    i) previsione che l'obbligo di procedere  alla  razionalizzazione
periodica prevista dall'articolo 20 del testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che,  sul  piano
economico e della qualita' dei servizi, giustificano il  mantenimento
dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti  nella
gestione;
    l) previsione di una disciplina che, in caso di  affidamento  del
servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del  principio  di
proporzionalita', misure di tutela  dell'occupazione  anche  mediante
l'impiego di apposite clausole sociali;
    m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea,
della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali,  in  materia
di scelta della modalita' di gestione del servizio e  di  affidamento
dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;
    n) revisione delle discipline settoriali in  materia  di  servizi
pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e
alla  gestione  del  servizio  idrico,   al   fine   di   assicurarne
l'armonizzazione e il coordinamento;
    o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina  dei  servizi
pubblici locali  e  la  disciplina  per  l'affidamento  dei  rapporti
negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformita' agli
indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
    p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con
la normativa in  materia  di  contratti  pubblici  e  in  materia  di
societa'  a  partecipazione   pubblica   per   gli   affidamenti   in
autoproduzione;
    q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle  reti,
degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei  beni
in caso di subentro, anche al fine di assicurare  un'adeguata  tutela
della proprieta' pubblica, nonche'  un'adeguata  tutela  del  gestore
uscente;
    r) razionalizzazione  della  disciplina  e  dei  criteri  per  la
definizione dei regimi tariffari, anche al  fine  di  assicurare  una
piu'  razionale  distribuzione   delle   competenze   tra   autorita'
indipendenti ed enti locali;
    s) previsione di modalita' per la  pubblicazione,  a  cura  degli
affidatari, dei dati relativi alla qualita' del servizio, al  livello
annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino
al termine dell'affidamento;
    t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalita' di
partecipazione degli utenti nella fase di definizione della  qualita'
e quantita' del servizio, degli obiettivi e dei  costi  del  servizio
pubblico locale e  rafforzamento  degli  strumenti  di  tutela  degli
utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;
    u)  rafforzamento,  attraverso  la  banca  dati   nazionale   dei
contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resa interoperabile con
le banche dati nazionali gia'  costituite,  e  la  piattaforma  unica
della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza  e
della comprensibilita' degli atti e dei dati  concernenti  la  scelta
del regime di gestione,  ivi  compreso  l'affidamento  in  house,  la
regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il
concreto andamento della gestione dei  servizi  pubblici  locali  dal
punto di vista sia economico sia della qualita'  dei  servizi  e  del
rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
    v) definizione di strumenti per la trasparenza dei  contratti  di
servizio nonche' introduzione di contratti di servizio tipo.
  3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   con   riguardo
all'esercizio della delega  relativamente  ai  criteri  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e  v)  del
comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo  all'esercizio
della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h),
i), p) e u) dello stesso comma 2, nonche' sentita, per i  profili  di
competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
altresi' il parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo puo' essere comunque adottato.
  4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono  adottati
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per   la   finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a  legislazione  vigente.  Qualora  uno  o  piu'  decreti
legislativi determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino
compensazione al proprio interno, i decreti legislativi  stessi  sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 9
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
 
  1. Al fine di promuovere l'affidamento  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza  pubblica,
nonche'  di  consentire  l'applicazione  delle  decurtazioni  di  cui
all'articolo 27, comma 2, lettera d),  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le  regioni  a  statuto  ordinario  attestano,  mediante
apposita comunicazione inviata entro il 31  maggio  di  ciascun  anno
all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma  300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre
dell'anno precedente,  delle  informazioni  di  cui  all'articolo  7,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o  dei  bandi  di  gara  ovvero
l'avvenuto  affidamento,  entro  la  medesima  data,  con   procedure
conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i  servizi
di trasporto pubblico locale e regionale con  scadenza  entro  il  31
dicembre dell'anno  di  trasmissione  dell'attestazione,  nonche'  la
conformita' delle procedure di gara alle misure di cui alle  delibere
dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  adottate  ai   sensi
dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio  della  facolta'  di  cui
all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
l'attestazione di cui  al  primo  periodo  reca  l'indicazione  degli
affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.
  2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione  di  cui  al
comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   e
l'Autorita' di regolazione dei  trasporti  definiscono,  ciascuno  in
relazione  agli  specifici   ambiti   di   competenza,   con   propri
provvedimenti, le modalita' di controllo,  anche  a  campione,  delle
attestazioni di cui al  comma  1,  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  previste  dal  comma  2,  nonche'   le   modalita'   di
acquisizione delle informazioni necessarie ai fini  dell'applicazione
delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma  2,  lettera  d),
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96.  I  predetti
Ministeri e l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  definiscono
altresi', senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, mediante appositi accordi  i  termini  e  le  modalita'  di
trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti  nello
svolgimento dell'attivita' di controllo.
  4. In caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre  dell'anno
precedente, delle informazioni di cui all'articolo  7,  paragrafo  2,
del regolamento (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, o del bando di gara ovvero in caso di
mancato affidamento, entro la medesima data, con  procedure  conformi
al citato regolamento (CE) n. 1370/2007,  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale  e  regionale  con  scadenza  entro  il  31  dicembre
dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui  al  comma  1,  il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  propone
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della  legge
5 giugno  2003,  n.  131,  ai  fini  dell'avvio  delle  procedure  di
affidamento ad evidenza pubblica.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si  applicano  ai  fini
della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio
finanziario 2023 sul Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle
stesse  avvenga  secondo   criteri   diversi   da   quelli   previsti
dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale  ultimo
caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente  articolo  si
applica sulla quota assegnata alla  regione  a  statuto  ordinario  a
valere sulle risorse del predetto Fondo.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente.
                               Art. 10
 
Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori
  economici  che  gestiscono  reti,  infrastrutture  e   servizi   di
  trasporto e utenti o consumatori
 
  1. All'articolo 37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera e), dopo  le  parole:  «infrastrutture  di
trasporto» sono inserite le  seguenti:  «e  a  dirimere  le  relative
controversie»;
    b) al comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
      «h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita'  per  la
soluzione non giurisdizionale delle controversie  tra  gli  operatori
economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di  trasporto
e gli utenti o  i  consumatori  mediante  procedure  semplici  e  non
onerose anche in forma  telematica.  Per  le  predette  controversie,
individuate con  i  provvedimenti  dell'Autorita'  di  cui  al  primo
periodo, non e' possibile proporre ricorso  in  sede  giurisdizionale
fino a che non  sia  stato  esperito  un  tentativo  obbligatorio  di
conciliazione, da ultimare entro  trenta  giorni  dalla  proposizione
dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire  in  sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del  termine  per  la
conclusione del procedimento di conciliazione».
  2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo
37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come  modificata
dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  dalla  presente  legge  e  si
applicano ai processi successivamente iniziati.
                               Art. 11
 
Modifica  della   disciplina   dei   controlli   sulle   societa'   a
                       partecipazione pubblica
 
  1. Al testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5:
      1) al comma 3,  le  parole:  «alla  Corte  dei  conti,  a  fini
conoscitivi, e» sono soppresse;
      2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  e
alla Corte dei conti, che delibera,  entro  il  termine  di  sessanta
giorni dal ricevimento, in ordine alla conformita' dell'atto a quanto
disposto dai commi  1  e  2  del  presente  articolo,  nonche'  dagli
articoli 4, 7 e  8,  con  particolare  riguardo  alla  sostenibilita'
finanziaria e alla compatibilita' della  scelta  con  i  principi  di
efficienza,   di   efficacia   e    di    economicita'    dell'azione
amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine  di
cui  al  primo  periodo,  l'amministrazione   puo'   procedere   alla
costituzione della societa' o all'acquisto  della  partecipazione  di
cui al presente articolo»;
      3) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «La
segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque
giorni dal deposito,  all'amministrazione  pubblica  interessata,  la
quale e' tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel
proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o  in
parte negativo, ove l'amministrazione  pubblica  interessata  intenda
procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente  le  ragioni
per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicita', nel
proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni»;
    b)  all'articolo  20,  comma  9,  le  parole:  «tre  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «due anni».
Capo IV
Concorrenza, energia e sostenibilita' ambientale

                               Art. 12
 
                        Colonnine di ricarica
 
  1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'ultimo periodo, dopo le parole: «selezionare  l'operatore»
sono inserite  le  seguenti:  «  ,  mediante  procedure  competitive,
trasparenti e non discriminatorie,  nel  rispetto  del  principio  di
rotazione, »;
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  procedure  di
cui  al  periodo  precedente  prevedono  l'applicazione  di   criteri
premiali per le offerte in cui si propone  l'utilizzo  di  tecnologie
altamente   innovative,   con   specifico   riferimento,    in    via
esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli  e  la
rete elettrica, denominata vehicle to grid, ai  sistemi  di  accumulo
dell'energia,  ai  sistemi  di  ricarica  integrati  con  sistemi  di
produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi  evoluti
di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore
a 50 kW, nonche' ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in
grado  di  garantire  la  visualizzazione  dei  prezzi  e  del   loro
aggiornamento».
  2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, si applica anche alle concessioni gia' in essere  alla  data  di
entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di
rinnovo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  A  tal  fine,  le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 13
 
Disposizioni per  l'anagrafe  degli  impianti  di  distribuzione  dei
                             carburanti
 
  1. Al fine di disporre di una  completa  ed  aggiornata  conoscenza
della  consistenza  della  rete  nazionale   di   distribuzione   dei
carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017,  n.
124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' fatto,  inoltre,
obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione  di  procedere
all'aggiornamento  periodico  dell'anagrafe  di  cui  al  comma  100,
secondo  le  modalita'  e  i  tempi  indicati  dal  Ministero   della
transizione ecologica con decreto direttoriale. In  caso  di  mancato
adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei
carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma
105».
  2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le
parole: «da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di  ritardo  dal
termine previsto per l'iscrizione  all'anagrafe  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di euro 15.000».
                               Art. 14
 
                   Servizi di gestione dei rifiuti
 
  1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
    «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui
all'articolo  183,  comma  1,  lettera  b-ter),  numero  2.,  che  li
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attivita' di recupero  dei  rifiuti  stessi  sono  escluse
dalla corresponsione  della  componente  tariffaria  rapportata  alla
quantita' dei rifiuti conferiti; le  medesime  utenze  effettuano  la
scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato per un periodo non inferiore a due anni».
  2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente
(ARERA) definisce entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione  adeguati  standard  tecnici  e
qualitativi per lo svolgimento dell'attivita'  di  smaltimento  e  di
recupero, procedendo alla verifica in ordine  ai  livelli  minimi  di
qualita' e alla copertura dei costi efficienti.
    1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni  relative  ai
costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi  e  a  ogni  altro
elemento idoneo a monitorare le  concrete  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita' di smaltimento e di recupero e la loro  incidenza  sui
corrispettivi applicati all'utenza finale».
  3. All'articolo 224, comma 5, alinea,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, le parole: «e i  gestori  delle  piattaforme  di
selezione (CSS)» sono soppresse.
Capo V
Concorrenza e tutela della salute

                               Art. 15
 
Revisione e trasparenza dell'accreditamento  e  del  convenzionamento
  delle strutture private nonche' monitoraggio  e  valutazione  degli
  erogatori privati convenzionati
 
  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8-quater, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      «7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte  di  nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso in  base  alla  qualita'  e  ai
volumi dei servizi da  erogare,  nonche'  sulla  base  dei  risultati
dell'attivita' eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle  prestazioni  sanitarie  e  degli  esiti
delle  attivita'  di  controllo,  vigilanza  e  monitoraggio  per  la
valutazione delle attivita' erogate in termini di qualita', sicurezza
ed appropriatezza, le cui modalita' sono  definite  con  decreto  del
Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
    b) all'articolo 8-quinquies:
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        «1-bis.  I  soggetti  privati  di  cui  al   comma   1   sono
individuati,  ai  fini  della  stipula  degli  accordi  contrattuali,
mediante procedure trasparenti, eque e  non  discriminatorie,  previa
pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente  criteri
oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la  qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.  La  selezione  di
tali soggetti deve essere  effettuata  periodicamente,  tenuto  conto
della programmazione sanitaria regionale e sulla  base  di  verifiche
delle  eventuali  esigenze  di  razionalizzazione   della   rete   in
convenzionamento  e,  per  i  soggetti  gia'  titolari   di   accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta;  a  tali  fini  si  tiene  conto
altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera  continuativa  e
tempestiva  del  fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE)  ai   sensi
dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del  medesimo
articolo 12,  nonche'  degli  esiti  delle  attivita'  di  controllo,
vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita'  erogate,
le cui modalita' sono definite con il  decreto  di  cui  all'articolo
8-quater, comma 7»;
    2) al comma 2,  alinea,  dopo  le  parole:  «dal  comma  1»  sono
inserite le seguenti: «e con le modalita' di cui al comma 1-bis» e le
parole: «, anche attraverso valutazioni  comparative  della  qualita'
dei costi,» sono soppresse;
      c) all'articolo 8-octies,  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il
seguente:
        «4-bis. Salvo il  disposto  dei  commi  2  e  3,  il  mancato
adempimento degli obblighi di alimentazione del  fascicolo  sanitario
elettronico (FSE), nei termini indicati dall'articolo  12,  comma  1,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e  nel  rispetto
delle modalita' e delle misure  tecniche  individuate  ai  sensi  del
comma 7 del medesimo articolo  12,  costituisce  grave  inadempimento
degli obblighi assunti mediante la  stipula  dei  contratti  e  degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies»;
      d) all'articolo 9:
        1) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
          «c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria
che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
          c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano
a carico del Servizio sanitario nazionale;
          c-quater)   le   prestazioni   sociali    finalizzate    al
soddisfacimento dei bisogni del paziente  cronico  che  non  siano  a
carico   del   Servizio   sanitario   nazionale,    ferma    restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della  legge
8 novembre 2000, n. 328»;
      2) al comma 9, le parole: «il cui funzionamento e' disciplinato
con il regolamento di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti:
«con finalita' di studio e  ricerca  sul  complesso  delle  attivita'
delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalita' di
funzionamento, la cui organizzazione  e  il  cui  funzionamento  sono
disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute»;
      3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
        «9-bis. Al Ministero della salute  e'  inoltre  assegnata  la
funzione di monitoraggio delle attivita' svolte dai fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale nonche' dagli enti,  dalle  casse  e
dalle  societa'  di  mutuo  soccorso   aventi   esclusivamente   fini
assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917.  A  tal  fine  ciascun  soggetto  interessato   invia
periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al
numero e alle  tipologie  dei  propri  iscritti,  al  numero  e  alle
tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonche' ai volumi e  alle
tipologie  di  prestazioni  complessivamente  erogate,  distinte  tra
prestazioni  a   carattere   sanitario,   prestazioni   a   carattere
socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre  tipologie,
nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute».
  2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Sono  altresi'
tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci
certificati e i dati sugli aspetti  qualitativi  e  quantitativi  dei
servizi erogati e sull'attivita' medica svolta».
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  alle  attivita'
previste nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 16
 
                      Distribuzione dei farmaci
 
  1. All'articolo 105, comma 1, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi
i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi  dell'articolo  18  e  i
medicinali generici, che sia tale da  rispondere  alle  esigenze  del
territorio    geograficamente    determinato    cui    e'    riferita
l'autorizzazione   alla    distribuzione    all'ingrosso,    valutate
dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione sulla  base
degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA.  Tale  obbligo  non  si
applica ai medicinali non ammessi a rimborso da  parte  del  Servizio
sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del  rivenditore  al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».
                               Art. 17
 
               Rimborsabilita' dei farmaci equivalenti
 
  1. All'articolo 11 del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
il comma 1-bis e' abrogato.
  2. I produttori di  farmaci  equivalenti  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni possono  presentare  all'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA) istanza  di  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio (AIC), nonche' istanza per la determinazione del  prezzo  e
la classificazione ai  fini  della  rimborsabilita'  del  medicinale,
prima della scadenza del brevetto o  del  certificato  di  protezione
complementare.
  3.  I  farmaci  equivalenti  di  cui  al  comma  2  possono  essere
rimborsati a carico del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere
dalla data di scadenza del brevetto o del certificato  di  protezione
complementare sul principio attivo, pubblicata  dal  Ministero  dello
sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
                               Art. 18
 
             Farmaci in attesa di definizione del prezzo
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, primo periodo, le parole:  «un'eventuale  domanda»
sono sostituite dalle seguenti: «una domanda»;
    b) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
      «5-ter. In caso di mancata presentazione  entro  trenta  giorni
dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  di  un
medicinale di cui al comma 3,  l'AIFA  sollecita  l'azienda  titolare
della  relativa  autorizzazione   all'immissione   in   commercio   a
presentare la domanda di classificazione di cui al comma  1  entro  i
successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine,  e'  data
informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed e' applicato
l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno  del  quarto  livello
del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC)».
                               Art. 19
 
Revisione del sistema di produzione  dei  medicinali  emoderivati  da
                           plasma italiano
 
  1. L'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e' sostituito
dal seguente:
    «Art. 15. -  (Produzione  di  medicinali  emoderivati  da  plasma
nazionale).  -  1.  I  medicinali  emoderivati  prodotti  dal  plasma
raccolto   dai   servizi    trasfusionali    italiani,    proveniente
esclusivamente dalla donazione volontaria,  periodica,  responsabile,
anonima e gratuita del sangue  umano  e  dei  suoi  componenti,  sono
destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e,  nell'ottica
della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e  dei  suoi
componenti,   sono   utilizzati   prioritariamente   rispetto    agli
equivalenti commerciali, tenendo conto della continuita'  terapeutica
di specifiche categorie di assistiti.
  2. In coerenza con i principi di cui agli articoli 4 e 7, comma  1,
per la lavorazione del  plasma  raccolto  dai  servizi  trasfusionali
italiani  per  la  produzione  di   medicinali   emoderivati   dotati
dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni
e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  singolarmente  o
consorziandosi  tra  loro,  stipulano  convenzioni  con  le   aziende
autorizzate ai sensi del comma 4, in conformita' allo schema tipo  di
convenzione  predisposto  con  decreto  del  Ministro  della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo
di   convenzione   tiene   conto   dei   principi   strategici    per
l'autosufficienza  nazionale  di  cui  all'articolo  14,   prevedendo
adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e  appropriato
utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi  derivanti  dalla
lavorazione   del   plasma   nazionale,   anche   nell'ottica   della
compensazione  interregionale.  Le   aziende   garantiscono   che   i
medicinali  emoderivati  oggetto  delle  convenzioni  sono   prodotti
esclusivamente con il plasma nazionale.
  3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al  comma  2,  le
aziende  produttrici  di  medicinali  emoderivati  si  avvalgono   di
stabilimenti di lavorazione, frazionamento e  produzione  ubicati  in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono  parte  di
accordi  di  mutuo  riconoscimento  con  l'Unione  europea,  nel  cui
territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori
volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui  al  primo  periodo
sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla
produzione  di  medicinali  emoderivati  dalle  rispettive  autorita'
nazionali  competenti,  secondo   quanto   previsto   dalle   vigenti
disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
  4. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  sentiti  il  Centro
nazionale sangue e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
approvato l'elenco  delle  aziende  autorizzate  alla  stipula  delle
convenzioni di cui al comma 2.
  5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui  al
comma 2, nel presentare  al  Ministero  della  salute  l'istanza  per
l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, documentano il  possesso
dei  requisiti  di  cui  al  comma  3,  indicano   gli   stabilimenti
interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione  dei
medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni
alla  produzione  e  le  certificazioni  rilasciate  dalle  autorita'
competenti. Con decreto del Ministro della salute  sono  definite  le
modalita' per  la  presentazione  e  per  la  valutazione,  da  parte
dell'Agenzia italiana del farmaco, delle  istanze  di  cui  al  primo
periodo.
  6. Presso le aziende che stipulano  le  convenzioni  e'  conservata
specifica  documentazione,  da  esibire  a  richiesta  dell'autorita'
sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le  donazioni
di plasma da cui il prodotto finito e' derivato.
  7. I lotti di medicinali emoderivati  da  plasma  nazionale,  prima
della loro restituzione alle regioni  e  alle  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  fornitrici  del  plasma,  come   specialita'
medicinali, sono sottoposti, con esito favorevole,  al  controllo  di
Stato, secondo le procedure europee, in  un  laboratorio  della  rete
europea dei laboratori ufficiali  per  il  controllo  dei  medicinali
(General european  Official  medicines  control  laboratories  (OMCL)
network - GEON).
  8. Le aziende che stipulano le convenzioni  documentano,  per  ogni
lotto di  produzione  di  emoderivati,  compresi  gli  intermedi,  le
regioni e le province autonome di provenienza del plasma  utilizzato,
il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre
norme stabilite dall'Unione europea, nonche' l'esito del controllo di
Stato.
  9. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma  2,
lettera i), e 14,  il  Ministero  della  salute,  sentiti  il  Centro
nazionale sangue e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
definisce   specifici   programmi   finalizzati   al   raggiungimento
dell'autosufficienza  nella  produzione  di  medicinali   emoderivati
prodotti da plasma nazionale derivante  dalla  donazione  volontaria,
periodica, responsabile, anonima e  gratuita.  Per  il  perseguimento
delle finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di  6
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2022  per  interventi  di
miglioramento organizzativo delle strutture dedicate  alla  raccolta,
alla  qualificazione  e  alla  conservazione  del  plasma   nazionale
destinato alla produzione di medicinali emoderivati.
  10. Al fine di promuovere la donazione  volontaria  e  gratuita  di
sangue e di emocomponenti, e' autorizzata la spesa di  1  milione  di
euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione  da  parte  del
Ministero della salute, in collaborazione  con  il  Centro  nazionale
sangue e le associazioni e le federazioni di  donatori  volontari  di
sangue,  di  iniziative,  campagne  e  progetti  di  comunicazione  e
informazione istituzionale.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro
annui a decorrere dal  2022,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662.
  12. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4  e  5
in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, continuano  a
trovare applicazione le convenzioni stipulate  prima  della  data  di
entrata in vigore  del  presente  articolo  e  sono  stipulate  nuove
convenzioni,  ove  necessario  per  garantire  la  continuita'  delle
prestazioni assistenziali».
                               Art. 20
 
                 Selezione della dirigenza sanitaria
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
    «7-bis.  Le  regioni,  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie
ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse  previste
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto  conto
delle norme in materia  stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,
disciplinano i criteri e  le  procedure  per  il  conferimento  degli
incarichi di direzione di  struttura  complessa,  previo  avviso  cui
l'azienda e' tenuta a  dare  adeguata  pubblicita',  sulla  base  dei
seguenti principi:
      a) la selezione e' effettuata da una commissione  composta  dal
direttore sanitario dell'azienda interessata e da  tre  direttori  di
struttura  complessa  nella  medesima  disciplina  dell'incarico   da
conferire, dei quali almeno due responsabili di  strutture  complesse
in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda  interessata  alla
copertura  del  posto.  I  direttori  di  struttura  complessa   sono
individuati tramite  sorteggio  da  un  elenco  nazionale  nominativo
costituito dall'insieme degli  elenchi  regionali  dei  direttori  di
struttura complessa appartenenti  ai  ruoli  regionali  del  Servizio
sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato piu' di  un  direttore
di struttura complessa della medesima regione ove ha  sede  l'azienda
interessata alla copertura del posto, e'  nominato  componente  della
commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio  fino  a
individuare almeno due  componenti  della  commissione  direttori  di
struttura complessa in regioni diverse  da  quella  ove  ha  sede  la
predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo  o  al
terzo periodo la meta' dei direttori di struttura complessa non e' di
genere diverso, si prosegue nel  sorteggio  fino  ad  assicurare  ove
possibile l'effettiva parita'  di  genere  nella  composizione  della
commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al  terzo
periodo. Assume  le  funzioni  di  presidente  della  commissione  il
componente con maggiore anzianita' di servizio tra  i  tre  direttori
sorteggiati. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione
prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al
primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la  selezione  per
il conferimento degli incarichi di direzione di  struttura  complessa
e' effettuata da una commissione  composta  dal  direttore  sanitario
dell'azienda interessata e da tre direttori  di  struttura  complessa
nella medesima  disciplina  dell'incarico  da  conferire,  dei  quali
almeno un responsabile di struttura complessa in regione  diversa  da
quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto;
      b) la commissione riceve dall'azienda il profilo  professionale
del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa  dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto  anche  riguardo
alle necessarie competenze organizzative  e  gestionali,  dei  volumi
dell'attivita' svolta, dell'aderenza al  profilo  ricercato  e  degli
esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato
un punteggio complessivo secondo criteri  fissati  preventivamente  e
redige  la  graduatoria  dei   candidati.   Il   direttore   generale
dell'azienda sanitaria procede  alla  nomina  del  candidato  che  ha
conseguito il miglior punteggio. A parita' di  punteggio  prevale  il
candidato piu' giovane di eta'. L'azienda sanitaria interessata  puo'
preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data  del
conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni  o  decadenza  del
dirigente a cui  e'  stato  conferito  l'incarico,  si  procede  alla
sostituzione  conferendo  l'incarico   mediante   scorrimento   della
graduatoria dei candidati;
      c) la nomina dei responsabili di unita' operativa  complessa  a
direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa
con il rettore,  sentito  il  dipartimento  universitario  competente
ovvero, laddove  costituita,  la  competente  struttura  di  raccordo
interdipartimentale,  sulla  base  del   curriculum   scientifico   e
professionale del responsabile da nominare;
      d) il profilo professionale  del  dirigente  da  incaricare,  i
curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio,  la
graduatoria dei candidati  e  la  relazione  della  commissione  sono
pubblicati nel sito  internet  dell'azienda  prima  della  nomina.  I
curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina  sono  pubblicati
nei  siti   internet   istituzionali   dell'ateneo   e   dell'azienda
ospedaliero-universitaria interessati».
                               Art. 21
 
Procedure relative alla formazione manageriale in materia di  sanita'
                              pubblica
 
  1.  Al  fine  di  assicurare   una   maggiore   efficienza   e   la
semplificazione delle procedure relative alla formazione  in  materia
di sanita' pubblica e di organizzazione e  gestione  sanitaria  e  di
favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale  in
sanita', consentendo l'efficace tutela degli interessi  pubblici,  il
diploma  di  master  universitario  di  II  livello  in  materia   di
organizzazione  e  gestione  sanitaria  ha  valore  di  attestato  di
formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma  4,  lettera  c),
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove  il  programma
formativo del master sia coerente con i contenuti  e  le  metodologie
didattiche definiti con l'accordo in sede  di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma  4,  lettera
c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le regioni e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  abbiano  riconosciuto
preventivamente con provvedimento  espresso,  entro  sessanta  giorni
dalla richiesta delle universita',  la  riconducibilita'  dei  master
stessi alla formazione manageriale di cui  al  medesimo  articolo  1,
comma 4, lettera c). A tal fine, le universita', nella certificazione
del  diploma  di  master,   indicano   gli   estremi   dell'atto   di
riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle  regioni  e
alle province autonome che hanno riconosciuto i  corsi  l'elenco  dei
soggetti che hanno conseguito il diploma di master.
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  diploma  di  master
universitario di II livello in materia di organizzazione  e  gestione
sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con
i contenuti e le  metodologie  didattiche  dei  corsi  di  formazione
manageriale di cui  agli  articoli  15  e  16-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati  e  attivati  dalle
regioni, ovvero  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  per  i  ruoli
dirigenziali della sanita' pubblica, e in particolare con i contenuti
e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in
materia, ha  valore  di  attestato  rilasciato  all'esito  dei  corsi
stessi, ove le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
abbiano  riconosciuto  preventivamente  con  provvedimento  espresso,
entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta   delle   universita',   la
riconducibilita' di tali master alla predetta formazione manageriale.
A tal fine  le  universita',  nella  certificazione  del  diploma  di
master,  indicano  gli  estremi   dell'atto   di   riconoscimento   e
trasmettono  alle  regioni  e  alle  province  autonome   che   hanno
riconosciuto i corsi, ovvero anche all'Istituto superiore di  sanita'
per  i  ruoli  dirigenziali  della  sanita'  pubblica,  l'elenco  dei
dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.
Capo VI
Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di
comunicazione elettronica

                               Art. 22
 
Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
        «a) l'infrastruttura fisica  sia  oggettivamente  inidonea  a
ospitare gli elementi di reti di comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'; nel comunicare  il  rifiuto  devono  essere  elencati  gli
specifici motivi di inidoneita' allegando, nel rispetto  dei  segreti
commerciali del gestore  della  infrastruttura  e  dell'operatore  di
rete,  planimetrie  e  ogni  documentazione  tecnica   che   avvalori
l'oggettiva inidoneita',  con  esclusione  della  documentazione  che
possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini  della
concorrenza  o  che  possa  mettere  a  rischio  la  sicurezza  delle
infrastrutture fisiche»;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
        « b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi  di
reti   di    comunicazione    elettronica    ad    alta    velocita'.
L'indisponibilita' puo' avere riguardo anche a necessita' future  del
fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessita'  siano
concrete,  adeguatamente  dimostrate,  oltre  che  oggettivamente   e
proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel  comunicare  il
rifiuto devono essere elencati gli specifici  motivi  di  carenza  di
spazio  allegando  planimetrie  e  ogni  documentazione  tecnica  che
avvalori l'oggettiva indisponibilita' rispetto allo spazio richiesto,
con esclusione della documentazione che possa costituire uno  scambio
di informazioni sensibili ai  fini  della  concorrenza  o  che  possa
mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;
    b) ai commi 5 e 6, le parole: «due mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sessanta giorni».
                               Art. 23
 
       Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40  della  legge
1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni
operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente  opere  di
genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini  del  coordinamento
con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei
permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di  opere  del
genio  civile  e  della  condivisione  dei  costi  di  realizzazione.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali  accordi  di
coordinamento degli operatori.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in
sede di esecuzione delle opere di  cui  al  primo  periodo,  eseguite
successivamente  all'adozione  delle  linee   guida   medesime,   sia
incentivata  l'installazione  di  infrastrutture  fisiche  aggiuntive
qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso  degli  altri
operatori  di  rete.  In  assenza  di   infrastrutture   disponibili,
l'installazione delle  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita' e' effettuata preferibilmente con  tecnologie  di  scavo  a
basso impatto ambientale e secondo quanto previsto  dall'articolo  6,
comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma  4,  lettera  c),  nelle  more
dell'emanazione del decreto ministeriale da  adottare  ai  sensi  del
citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n.  145  del  2013,
trovano applicazione le norme tecniche e  le  prassi  di  riferimento
nella specifica materia elaborate  dall'Ente  nazionale  italiano  di
unificazione».
                               Art. 24
 
Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione  della  prova
                            del consenso
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
    «3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori  dei  servizi  di
telefonia e di comunicazioni  elettroniche,  ai  fini  dell'eventuale
addebito al cliente del costo di servizi in  abbonamento  offerti  da
terzi, di  acquisire  la  prova  del  previo  consenso  espresso  del
medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di  telefonia
e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso
espresso e documentato del  consumatore  o  dell'utente,  servizi  in
abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi  quei
servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti  sia
mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonche' servizi  di
messaggistica  istantanea,  con  addebito  su  credito  telefonico  o
documento di fatturazione, offerti sia  da  terzi,  sia  direttamente
dagli operatori di accesso».
                               Art. 25
 
                 Norme in materia di servizi postali
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
    «8-bis.  Il   Ministero   dello   sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita'  per   le   garanzie   nelle   comunicazioni,   riesamina
periodicamente l'ambito di applicazione degli  obblighi  di  servizio
universale sulla base degli orientamenti della  Commissione  europea,
delle esigenze degli utenti e  delle  diverse  offerte  presenti  sul
mercato nazionale in termini di  disponibilita',  qualita'  e  prezzo
accessibile,  segnalando  periodicamente  alle  Camere  le  modifiche
normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei  mercati
e delle tecnologie, tenendo comunque conto  di  quanto  previsto  dal
comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».
  2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31  luglio  1997,  n.  249,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), numero 5),  dopo  le  parole:  «operatori  di
comunicazione» sono inserite le  seguenti:  «e  postali»  e  dopo  le
parole: «amministrazioni competenti,» sono inserite le  seguenti:  «i
fornitori di servizi postali, compresi  i  fornitori  di  servizi  di
consegna dei pacchi,»;
    b) alla lettera c), numero 11), dopo le  parole:  «operatori  del
settore delle  comunicazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  del
settore postale».
Capo VII
Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parita' di
trattamento tra gli operatori

                               Art. 26
 
Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in
  funzione di sostegno alla concorrenza e per la  semplificazione  in
  materia di fonti energetiche rinnovabili
 
  1.  Ai  fini  dell'individuazione  dell'elenco  dei  nuovi   regimi
amministrativi delle attivita' private, della semplificazione e della
reingegnerizzazione in digitale delle  procedure  amministrative,  il
Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la
ricognizione, la semplificazione e l'individuazione  delle  attivita'
oggetto  di  procedimento  di  segnalazione  certificata  di   inizio
attivita' o di silenzio assenso nonche' di quelle  per  le  quali  e'
necessario il titolo espresso  o  e'  sufficiente  una  comunicazione
preventiva.  L'individuazione   dei   regimi   amministrativi   delle
attivita' e' effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e  gli
adempimenti  non  necessari,  eventualmente  anche   modificando   la
disciplina  generale  delle  attivita'  private   non   soggette   ad
autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel
rispetto  dei  principi  del  diritto  dell'Unione  europea  relativi
all'accesso alle attivita' di servizi e in modo da ridurre gli  oneri
amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche  tenendo
conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata  al  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo  principi  di
ragionevolezza e proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
    a)   tipizzare   e   individuare   le   attivita'   soggette   ad
autorizzazione,  giustificata  da  motivi  imperativi  di   interesse
generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di  principi
e interessi costituzionalmente rilevanti;
    b) tipizzare  e  individuare  le  attivita'  soggette  ai  regimi
amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e  20  della  legge  7
agosto 1990, n. 241,  nonche'  quelle  soggette  a  mero  obbligo  di
comunicazione, individuando gli  effetti  della  presentazione  della
comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica
amministrazione in fase di controllo;
    c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e  le
misure  incidenti  sulla  liberta'  di   iniziativa   economica   non
indispensabili,  fatti  salvi   quelli   previsti   dalla   normativa
dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi  e  interessi
costituzionalmente rilevanti;
    d)  semplificare  i  procedimenti   relativi   ai   provvedimenti
autorizzatori, gli adempimenti e le misure  non  eliminati  ai  sensi
delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il  numero  delle  fasi
procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando  e
razionalizzando le competenze degli uffici,  accorpando  le  funzioni
per settori omogenei e individuando discipline e tempi  uniformi  per
tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la  possibilita'
di  delegare   un   altro   soggetto,   persona   fisica   o   libero
professionista, a provvedere  agli  adempimenti  presso  la  pubblica
amministrazione;
    e)  estendere  l'ambito  delle  attivita'   private   liberamente
esercitabili senza necessita' di alcun adempimento, inclusa  la  mera
comunicazione;
    f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti
per  la  loro  completa   digitalizzazione,   anche   prevedendo   la
possibilita' di delegare un altro soggetto, persona fisica  o  libero
professionista, a provvedere  agli  adempimenti  presso  la  pubblica
amministrazione;
    g) eliminare i livelli di regolazione superiori a  quelli  minimi
richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;
    h) ridurre i tempi dei  procedimenti  autorizzatori  per  l'avvio
dell'attivita' di impresa;
    i)  ridefinire  i   termini   dei   procedimenti   amministrativi
dimezzandone  la  durata,  salva  la  possibilita'  di   individuare,
d'intesa con le amministrazioni competenti, quelli  esclusi  da  tale
riduzione, prevedendo che tra i criteri  base  di  valutazione  della
performance   individuale   e   organizzativa   sia   compreso,   ove
applicabile,  il  monitoraggio   dei   tempi   di   trattazione   dei
procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;
    l) introdurre misure per consentire  la  tracciabilita'  digitale
dei procedimenti;
    m) armonizzare,  attraverso  l'adozione  di  moduli  unificati  e
standardizzati da approvare mediante accordo in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, la modulistica  per  la  presentazione  delle  istanze,
delle   segnalazioni   o   delle   comunicazioni    alle    pubbliche
amministrazioni, anche relative alle attivita' commerciali;
    n) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell'esercizio  della
libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere
procedimentale e amministrativo.
  3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati,  entro
ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, su proposta del Ministro per la  pubblica  amministrazione  di
concerto  con  i  Ministri  competenti  per   materia,   sentiti   le
associazioni  imprenditoriali  e  professionali  nonche'   gli   enti
rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del  parere
e,  per  i  profili  di  competenza  regionale,   dell'intesa   della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di  Stato,  che  sono
resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione
di ciascuno schema  di  decreto  legislativo,  decorso  il  quale  il
Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun  decreto
legislativo   e'   successivamente   trasmesso   alle   Camere    per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per materia e per  i  profili  finanziari,  che  si  pronunciano  nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,  decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
  4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi in  materia  di  fonti  energetiche  rinnovabili,
anche ai fini dell'adeguamento della  normativa  vigente  al  diritto
dell'Unione europea, della razionalizzazione, del  riordino  e  della
semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri
regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di
competitivita' del Paese.
  5. I decreti legislativi di  cui  al  comma  4  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia  di
fonti  energetiche   rinnovabili,   al   fine   di   conseguire   una
significativa  riduzione  e  razionalizzazione   delle   disposizioni
legislative e regolamentari e  di  assicurare  un  maggior  grado  di
certezza del  diritto  e  di  semplificazione  dei  procedimenti,  in
considerazione degli aspetti peculiari della materia;
    b) coordinamento, sotto il profilo formale e  sostanziale,  delle
disposizioni legislative vigenti  in  materia  di  fonti  energetiche
rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea,
apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare  la
coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico,  logico
e sistematico;
    c) assicurare l'unicita', la contestualita', la  completezza,  la
chiarezza e la semplicita'  della  disciplina  in  materia  di  fonti
energetiche rinnovabili  concernente  ciascuna  attivita'  o  ciascun
gruppo di attivita';
    d) semplificazione dei procedimenti  amministrativi  nel  settore
delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante  la  soppressione
dei  regimi  autorizzatori,  razionalizzazione  e  accelerazione  dei
procedimenti e previsione di termini certi  per  la  conclusione  dei
procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in  particolare,  l'avvio
dell'attivita' economica nonche' l'installazione e  il  potenziamento
degli impianti, anche a uso domestico;
    e) aggiornamento delle procedure, prevedendo  la  piu'  estesa  e
ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con
i destinatari dell'azione amministrativa;
    f) adeguamento dei  livelli  di  regolazione  ai  livelli  minimi
richiesti dalla normativa dell'Unione europea.
  6. I decreti legislativi di cui al comma 4  abrogano  espressamente
tutte le  disposizioni  oggetto  di  riordino  o  comunque  con  essi
incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento  in
relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
  7. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e  del  Ministro   della   transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e previa  acquisizione  del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che e' reso  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione di ciascuno schema di decreto  legislativo,  decorso  il
quale il Governo puo' comunque  procedere.  Gli  schemi  dei  decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione  dei  pareri
da parte della Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine  di  trenta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi  possono
essere  comunque  adottati.   Qualora   il   termine   previsto   per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  scada  nei
trenta giorni  che  precedono  la  scadenza  del  termine  di  delega
previsto dal comma 4, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
novanta giorni.
  8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o
piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni   integrative   e
correttive, nel rispetto della procedura di cui  al  comma  3  e  dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
  9. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
4, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative  e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di  cui  al
comma 5 e della procedura di cui al comma 7.
  10. La Commissione parlamentare  per  la  semplificazione  verifica
periodicamente lo stato di attuazione  del  presente  articolo  e  ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere.
  11. Il Governo, nelle materie di competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione
adeguandole ai decreti legislativi adottati  ai  sensi  del  presente
articolo.
  12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge sono adottate disposizioni modificative e  integrative
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di
interventi  e  opere  di   lieve   entita'   e   di   operare   altre
semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori  tipologie  di
interventi  non  soggetti  ad  autorizzazione  paesaggistica   oppure
sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata,  nonche'  al
fine di riordinare, introducendo la relativa  disciplina  nell'ambito
del predetto regolamento, le fattispecie  di  interventi  soggetti  a
regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.
                               Art. 27
 
Delega al Governo in materia di semplificazione dei  controlli  sulle
                        attivita' economiche
 
  1. Al fine di assicurare la  semplificazione  degli  adempimenti  e
delle attivita' di controllo,  consentendo  l'efficace  tutela  degli
interessi pubblici, nonche' di favorire  la  ripresa  e  il  rilancio
delle attivita' economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno  o  piu'  decreti
legislativi volti a semplificare, rendere piu' efficaci ed efficienti
e coordinare i controlli sulle attivita' economiche, nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15  marzo  1997,
n. 59, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli
interessi  pubblici,  nonche'  delle  corrispondenti   attivita'   di
controllo;
    b) semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  necessari
sulla base del principio di proporzionalita' rispetto  alle  esigenze
di tutela degli interessi pubblici;
    c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle
amministrazioni  per  evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni   dei
controlli  e   ritardi   al   normale   esercizio   delle   attivita'
dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
    d) programmazione dei controlli secondo i principi di  efficacia,
efficienza e proporzionalita', tenendo conto  delle  informazioni  in
possesso  delle  amministrazioni  competenti,  definendo   contenuti,
modalita' e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle
verifiche  e  delle  ispezioni  pregresse,  nonche'  sulla  base  del
possesso di certificazioni del sistema di gestione  per  la  qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori
economici di adeguati sistemi e modelli per  l'identificazione  e  la
gestione dei rischi;
    e) ricorso alla diffida  o  ad  altri  meccanismi  di  promozione
dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici  per
valorizzare l'attivita' di controllo come strumento  di  governo  del
sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche  conoscitiva,  di
sostegno all'adempimento e di indirizzo;
    f) promozione della collaborazione tra  le  amministrazioni  e  i
soggetti controllati al fine di  prevenire  rischi  e  situazioni  di
irregolarita',  anche  introducendo  meccanismi  di  dialogo   e   di
valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
    g) accesso ai dati e scambio  delle  informazioni  da  parte  dei
soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento
e   della   programmazione    dei    controlli    anche    attraverso
l'interoperabilita' delle banche dati, secondo la  disciplina  recata
dal  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
e del codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui  al
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  nonche'  attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di  cui  all'articolo  43-bis  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli
compiuti, con i relativi esiti, quando essi  confermino,  limitino  o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
    h) individuazione, trasparenza e conoscibilita' degli obblighi  e
degli adempimenti che le imprese devono  rispettare  per  ottemperare
alle disposizioni normative, nonche' dei processi e  metodi  relativi
ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati  alla
gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e
indirizzi uniformi;
    i) verifica e valutazione degli esiti dell'attivita' di controllo
in termini di efficacia, efficienza e sostenibilita';
    l) divieto per  le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  dei
controlli sulle attivita' economiche, di richiedere la produzione  di
documenti e informazioni  gia'  in  loro  possesso  anche  prevedendo
sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze;
    m) individuazione di  specifiche  categorie  per  i  creatori  di
contenuti digitali, tenendo conto dell'attivita' economica svolta;
    n) previsione di  meccanismi  di  risoluzione  alternativa  delle
controversie  tra  creatori  di   contenuti   digitali   e   relative
piattaforme.
  2. I decreti legislativi di cui al  comma  1  sono  adottati  entro
ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,  del
Ministro dello sviluppo economico,  del  Ministro  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dei  Ministri  competenti  per  materia,  sentiti  le
associazioni imprenditoriali, gli enti  rappresentativi  del  sistema
camerale e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative  su  base
nazionale, previa acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo  e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo
puo' essere comunque adottato.
  3. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al  medesimo
comma 1 e secondo la procedura di cui al comma 2.
  4. Le regioni, le province autonome di Trento e di  Bolzano  e  gli
enti  locali,  nell'ambito  dei  propri  ordinamenti,  conformano  le
attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
1.
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto della procedura e dei principi e  criteri  direttivi  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al comma  1  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 28
 
Disposizioni concernenti la compatibilita' tra le attivita' di agente
               immobiliare e di mediazione creditizia
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989,  n.
39, e' inserito il seguente:
    «3-bis. In deroga a quanto  disposto  dal  comma  3,  l'esercizio
dell'attivita' di agente immobiliare e'  compatibile  con  quella  di
dipendente  o  collaboratore  di  imprese  esercenti  l'attivita'  di
mediazione  creditizia  disciplinata  dagli  articoli  128-sexies   e
seguenti  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
L'esercizio   dell'attivita'   di   mediazione   creditizia    rimane
assoggettato alla  relativa  disciplina  di  settore  e  ai  relativi
controlli».
  2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141, e' sostituito dal seguente:
    «4-quater. L'attivita' di mediazione  creditizia  e'  compatibile
con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione,
di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi  restando  i
rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo
o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi  del
presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  del  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della  legge
3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e'  verificato  per
via informatica. L'esercizio di tali  attivita'  rimane  assoggettato
alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».
                               Art. 29
 
Abbreviazione dei termini della comunicazione unica  per  la  nascita
                            dell'impresa
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Le amministrazioni competenti  comunicano  all'interessato  e
all'ufficio  del  registro  delle  imprese,   per   via   telematica,
immediatamente il  codice  fiscale  e  la  partita  IVA  ed  entro  i
successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate».
                               Art. 30
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento  europeo
  e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e  il
  riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato
 
  1.  Al  fine  di  rafforzare  la  concorrenza  nel  mercato   unico
dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo  sulle
conformita'  delle  merci,  e  di  promuovere,   al   contempo,   una
semplificazione  e  razionalizzazione  del  sistema  di  vigilanza  a
vantaggio di operatori e utenti finali, il  Governo  e'  delegato  ad
adottare, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica, uno o piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2019/1020
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  giugno  2019,  sulla
vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti,  nonche'  per
la  razionalizzazione  e  la  semplificazione  di  tale  sistema   di
vigilanza, nel rispetto dei seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui  all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
    a) individuazione delle autorita' di vigilanza e delle  autorita'
incaricate del  controllo,  compreso  il  controllo  delle  frontiere
esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea  ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del  regolamento  (UE)
2019/1020  e  delle  relative  attribuzioni,   attivita'   e   poteri
conformemente alla disciplina dell'Unione  europea,  con  contestuale
adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e  semplificazione
della normativa  vigente,  nella  maniera  idonea  a  implementare  e
massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i
livelli di tutela per  utenti  finali  e  operatori,  favorendo,  ove
funzionale a tali obiettivi, la  concentrazione  nell'attribuzione  e
nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle
medesime  per  gruppi  omogenei  di  controlli  o   prodotti   e   la
razionalizzazione del loro riparto tra le autorita' e  tra  strutture
centrali e  periferiche  della  singola  autorita',  sulla  base  dei
principi di competenza, adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione
e unitarieta' dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione
della titolarita' dei procedimenti di vigilanza secondo le regole  di
prevalenza dei profili  di  competenza  rispetto  alla  natura  e  al
normale  utilizzo  dei  prodotti,  e  comunque  garantendo  la  netta
definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione  delle
risorse, di bilancio, umane e  strumentali,  disponibili  in  maniera
adeguata all'espletamento delle  funzioni  attribuite,  ad  eccezione
delle attribuzioni  delle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  quali
autorita' di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso
civile e articoli pirotecnici;
    b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di  vigilanza  e
conformita'  dei  prodotti,  riducendo,  senza  pregiudizio  per  gli
obiettivi di vigilanza,  gli  oneri  amministrativi,  burocratici  ed
economici a carico delle imprese, anche mediante  la  semplificazione
del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti
che entrano nel mercato dell'Unione europea  e  quelle  rimesse  alle
autorita' di  vigilanza,  e  semplificazione  dei  procedimenti,  nel
rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea,  in  ragione  delle
caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in  cui  i
rischi potenziali o i casi di non conformita'  siano  bassi  o  delle
situazioni in cui i prodotti  siano  commercializzati  principalmente
attraverso  catene  di   approvvigionamento   tradizionali,   nonche'
garantire  a  operatori  e  utenti  finali,  secondo  i  principi  di
concentrazione  e  trasparenza,   facile   accesso   a   informazioni
pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative  applicabili,
ad  eccezione  delle  attribuzioni  delle   autorita'   di   pubblica
sicurezza,  ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  del
relativo regolamento di esecuzione;
    c) individuazione  dell'ufficio  unico  di  collegamento  di  cui
all'articolo 10 del regolamento (UE)  2019/1020,  anche  in  base  al
criterio della competenza  prevalente,  prevedendo  che  al  medesimo
siano  attribuite  le  funzioni  di  rappresentanza  della  posizione
coordinata delle autorita' di vigilanza e delle autorita'  incaricate
del controllo  dei  prodotti  che  entrano  nel  mercato  dell'Unione
europea e di comunicazione delle  strategie  nazionali  di  vigilanza
adottate ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  (UE)  2019/1020,
garantendo, per lo svolgimento  delle  funzioni  assegnate,  adeguate
risorse finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  anche  mediante
assegnazione  di  unita'  di  personale   dotate   delle   necessarie
competenze ed esperienze, provenienti dalle autorita' di vigilanza  o
comunque  dalle  amministrazioni  competenti  per  le  attivita'   di
vigilanza  e  controllo  delle  normative  armonizzate  di   cui   al
regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o  altro  analogo
istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  ai   sensi   delle
disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127;
    d)  previsione   di   adeguati   meccanismi   di   comunicazione,
coordinamento e cooperazione tra le autorita' di vigilanza e  con  le
autorita' incaricate del  controllo  dei  prodotti  che  entrano  nel
mercato dell'Unione europea e tra tali autorita' e l'ufficio unico di
collegamento, favorendo l'utilizzo  del  sistema  di  informazione  e
comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e
comunque garantendo un  adeguato  flusso  informativo  con  l'ufficio
unico di collegamento;
    e)  rafforzamento  della  digitalizzazione  delle  procedure   di
controllo, di vigilanza e di raccolta dei  dati,  anche  al  fine  di
favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza  artificiale  per
il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi;
    f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti  rilevanti
ai fini della sicurezza in caso di incendio, della  possibilita'  per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni  con
altre pubbliche amministrazioni  per  l'affidamento  di  campagne  di
vigilanza su prodotti di interesse prevalente  e  lo  sviluppo  delle
strutture di prova dei vigili del fuoco;
    g) verifica e aggiornamento,  in  base  ad  approcci  basati,  in
particolare,  sulla  valutazione  del  rischio,  delle  procedure  di
analisi e test per ogni categoria di prodotto e previsione di  misure
specifiche per le attivita' di vigilanza sui prodotti offerti per  la
vendita  online  o  comunque  mediante  altri  canali  di  vendita  a
distanza, nonche' ricognizione degli impianti  e  dei  laboratori  di
prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2019/1020;
    h)  definizione,  anche  mediante  riordino  e  revisione   della
normativa vigente, del sistema  sanzionatorio  da  applicare  per  le
violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative  indicate
all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto
dei principi di efficacia e dissuasivita' nonche' di ragionevolezza e
proporzionalita', e previsione della riassegnazione di una quota  non
inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da  destinare  agli
appositi  capitoli  di  spesa  delle  autorita'  di  vigilanza  e  di
controllo e dell'ufficio unico di collegamento;
    i) definizione delle ipotesi  in  cui  e'  ammesso  il  recupero,
totale ai sensi dell'articolo 15 del  regolamento  (UE)  2019/1020  o
parziale, dall'operatore  economico  dei  costi  delle  attivita'  di
vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi  che  possono  essere
recuperati e delle relative modalita' di recupero.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al comma  1  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente.
Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio  interno,  i  medesimi
decreti   legislativi   sono   adottati   solo   successivamente    o
contestualmente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi
che  stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie,  in  conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 31
 
Modifica  alla   disciplina   del   risarcimento   diretto   per   la
                     responsabilita' civile auto
 
  1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente:
    «2.   Le   disposizioni   relative   alla   procedura    prevista
dall'articolo 149 si applicano anche alle  imprese  di  assicurazione
con sede legale in altri Stati  membri  che  operano  nel  territorio
della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24».
  2. Le disposizioni del presente articolo entrano in  vigore  il  1°
gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con  accadimento  da  tale
data.
Capo VIII
Rafforzamento dei poteri in materia di attivita' antitrust

                               Art. 32
 
                           Concentrazioni
 
  1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette  a
comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  16,  l'Autorita'  valuta  se
ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato
nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa  della
costituzione o del rafforzamento di  una  posizione  dominante.  Tale
situazione deve  essere  valutata  in  ragione  della  necessita'  di
preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto  della
struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza  attuale
o potenziale, nonche'  della  posizione  sul  mercato  delle  imprese
partecipanti,  del  loro  potere  economico  e   finanziario,   delle
possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,  del  loro
accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi  di  mercato,
dell'esistenza  di  diritto  o  di  fatto  di  ostacoli  all'entrata,
dell'andamento dell'offerta  e  della  domanda  dei  prodotti  e  dei
servizi in questione, degli interessi  dei  consumatori  intermedi  e
finali, nonche' del progresso tecnico ed economico purche' esso sia a
vantaggio  del  consumatore  e  non  costituisca   impedimento   alla
concorrenza. L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di
acquisizioni  di  controllo  su   imprese   di   piccole   dimensioni
caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo  delle  nuove
tecnologie»;
    b) all'articolo 16:
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        «1-bis. L'Autorita' puo' richiedere alle imprese  interessate
di notificare entro trenta  giorni  un'operazione  di  concentrazione
anche nel caso in cui sia superata  una  sola  delle  due  soglie  di
fatturato di cui al comma 1, ovvero nel  caso  in  cui  il  fatturato
totale realizzato  a  livello  mondiale  dall'insieme  delle  imprese
interessate sia superiore a 5 miliardi di  euro,  qualora  sussistano
concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale,  o  in  una
sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli
per lo sviluppo e la diffusione  di  imprese  di  piccole  dimensioni
caratterizzate da strategie innovative, e non siano  trascorsi  oltre
sei mesi dal perfezionamento dell'operazione.  L'Autorita'  definisce
con proprio provvedimento generale,  in  conformita'  all'ordinamento
dell'Unione europea, le regole  procedurali  per  l'applicazione  del
presente comma. In caso di omessa notifica si applicano  le  sanzioni
di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni del  presente  comma
non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima
della data della sua entrata in vigore»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il
fatturato e' sostituito dalla somma delle seguenti voci  di  provento
al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto  e  di  altre
imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi  e  proventi
assimilati;
          b) proventi di azioni, quote  ed  altri  titoli  a  reddito
variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni  in
imprese collegate e altri proventi su titoli;
          c) proventi per commissioni;
          d) profitti da operazioni finanziarie;
          e) altri proventi di gestione.
        Per le imprese di assicurazione il  fatturato  e'  sostituito
dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti  gli  importi
incassati o  da  incassare  a  titolo  di  contratti  d'assicurazione
stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto,  inclusi  i
premi ceduti ai riassicuratori, previa  detrazione  delle  imposte  o
tasse parafiscali riscosse sull'importo  dei  premi  o  sul  relativo
volume complessivo»;
    c) all'articolo 5:
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        «c) quando due o piu' imprese procedono alla costituzione  di
un'impresa comune che  esercita  stabilmente  tutte  le  funzioni  di
un'entita' autonoma»;
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune
che realizza una concentrazione abbia per oggetto o  per  effetto  il
coordinamento  del  comportamento  di  imprese   indipendenti,   tale
coordinamento  e'  valutato  secondo  i  parametri  adottati  per  la
valutazione delle intese restrittive della liberta'  di  concorrenza,
al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze  di  cui
all'articolo 6. In  tale  valutazione  l'Autorita'  tiene  conto,  in
particolare, della presenza significativa e simultanea di due o  piu'
imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su  un
mercato situato a monte o a valle  di  tale  mercato,  ovvero  su  un
mercato contiguo strettamente legato a detto mercato,  nonche'  della
possibilita' offerta alle imprese  interessate,  attraverso  il  loro
coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa
comune, di eliminare la concorrenza per  una  parte  sostanziale  dei
prodotti e servizi in questione».
                               Art. 33
 
    Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica
 
  1. All'articolo  9  della  legge  18  giugno  1998,  n.  192,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Salvo
prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso  in  cui
un'impresa utilizzi i  servizi  di  intermediazione  forniti  da  una
piattaforma digitale che ha un  ruolo  determinante  per  raggiungere
utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete  o  di
disponibilita' dei dati»;
    b) al comma 2 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
pratiche abusive realizzate dalle  piattaforme  digitali  di  cui  al
comma 1 possono consistere anche  nel  fornire  informazioni  o  dati
insufficienti in merito  all'ambito  o  alla  qualita'  del  servizio
erogato  e  nel  richiedere  indebite  prestazioni  unilaterali   non
giustificate dalla natura  o  dal  contenuto  dell'attivita'  svolta,
ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo
di diverso fornitore  per  il  medesimo  servizio,  anche  attraverso
l'applicazione di  condizioni  unilaterali  o  costi  aggiuntivi  non
previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere»;
    c) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono  proposte
di fronte alle sezioni specializzate in materia  di  impresa  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
31 ottobre 2022.
  3. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  il
Ministero  della  giustizia  e  sentita  l'Autorita'  garante   della
concorrenza e del mercato, puo' adottare apposite linee guida dirette
a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,  in
coerenza con i principi della normativa europea,  anche  al  fine  di
prevenire il contenzioso e favorire  buone  pratiche  di  mercato  in
materia di concorrenza e libero esercizio dell'attivita' economica.
                               Art. 34
 
                      Procedura di transazione
 
  1. Dopo l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  e'
inserito il seguente:
    «Art.  14-quater. (Procedura  di  transazione).-  1.  Nel   corso
dell'istruttoria  aperta  ai  sensi  dell'articolo   14,   comma   1,
l'Autorita' puo'  fissare  un  termine  entro  il  quale  le  imprese
interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilita' a
partecipare a discussioni in vista  dell'eventuale  presentazione  di
proposte di transazione.
  2.  L'Autorita'  puo'  informare  le  parti   che   partecipano   a
discussioni di transazione circa:
    a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
    b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire  gli  addebiti
che intende muovere;
    c)  versioni  non  riservate  di  qualsiasi  specifico  documento
accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura  in
cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di  consentirle
di accertare la sua posizione in merito a un periodo  di  tempo  o  a
qualsiasi altro aspetto particolare del cartello;
    d) la forcella delle potenziali ammende. Tali  informazioni  sono
riservate nei confronti di  terzi  salvo  che  l'Autorita'  ne  abbia
esplicitamente autorizzato la divulgazione.
  3. In caso di esito favorevole  di  tali  discussioni,  l'Autorita'
puo' fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono
impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte
transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in
cui riconoscano  la  propria  partecipazione  a  un'infrazione  degli
articoli 2 e 3 della presente legge ovvero degli articoli 101  e  102
del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  nonche'  la
rispettiva responsabilita'.
  4. L'Autorita'  puo'  decidere  in  qualsiasi  momento  di  cessare
completamente le discussioni  in  vista  di  una  transazione,  anche
rispetto a una o piu'  parti  specifiche,  qualora  ritenga  che  sia
comunque  compromessa  l'efficacia   della   procedura.   Prima   che
l'Autorita' fissi un termine per la presentazione delle  proposte  di
transazione, le parti interessate hanno il diritto  a  che  sia  loro
divulgata a tempo debito, su  richiesta,  l'informazione  specificata
nel comma 2. L'Autorita' non e' obbligata a tener conto  di  proposte
di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
  5. L'Autorita' definisce con  proprio  provvedimento  generale,  in
conformita' con l'ordinamento dell'Unione  europea  e  garantendo  il
diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la
presentazione e la valutazione delle proposte di transazione  di  cui
al presente articolo e l'entita' della riduzione  della  sanzione  di
cui  all'articolo  15,  comma  1-bis,  da  accordare   in   caso   di
completamento con successo della procedura».
                               Art. 35
 
                          Poteri istruttori
 
  1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2  e  3  della
presente legge, nonche' per l'applicazione degli articoli 101  e  102
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorita'  puo'
in ogni momento richiedere a  imprese  e  a  enti  che  ne  siano  in
possesso di fornire informazioni e di esibire documenti  utili.  Tali
richieste di informazioni indicano le basi  giuridiche  su  cui  sono
fondate  le  richieste,  sono  proporzionate  e   non   obbligano   i
destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o  102  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli  articoli
2 o 3 della presente legge.
      2-ter. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e'
richiesto di fornire o esibire gli elementi di  cui  al  comma  2-bis
sono  sottoposti  alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'articolo 14, comma 5, se rifiutano  od  omettono  di  fornire  le
informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se  forniscono
informazioni   od   esibiscono   documenti   non   veritieri,   senza
giustificato motivo. L'Autorita' riconosce  ai  soggetti  di  cui  al
comma 2-bis un congruo periodo  di  tempo,  anche  in  ragione  della
complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore  a
sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata,  per  rispondere
alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita'  stessa.  Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;
    b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
      «Art.  16-bis. (Richieste  di  informazioni   in   materia   di
concentrazioni tra imprese). - 1. Ai fini dell'esercizio  dei  poteri
di cui al presente capo, l'Autorita' puo' in ogni momento  richiedere
a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e
di esibire documenti utili. Tali richieste di  informazioni  indicano
le  basi  giuridiche  su  cui  sono  fondate   le   richieste,   sono
proporzionate  e   non   obbligano   i   destinatari   ad   ammettere
un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
      2. Con provvedimento dell'Autorita', i  soggetti  ai  quali  e'
richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al  comma  1  sono
sottoposti   alle   sanzioni   amministrative   pecuniarie   di   cui
all'articolo 14, comma 5, se rifiutano  od  omettono  di  fornire  le
informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se  forniscono
informazioni   od   esibiscono   documenti   non   veritieri,   senza
giustificato motivo. L'Autorita' riconosce  ai  soggetti  di  cui  al
comma  1  un  congruo  periodo  di  tempo,  anche  in  ragione  della
complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore  a
sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata,  per  rispondere
alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita'  stessa.  Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente».
Capo IX
Clausola di salvaguardia

                               Art. 36
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  Le disposizioni della presente legge si applicano nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
  La presente legge munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 5 agosto 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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