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schema di decreto legislativo, 22/9/2022
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'art. 2 della l. 5 agosto 2022 n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici

schema di decreto legislativo
Materia: concessioni / disciplina

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022 N. 118, PER LA MAPPATURA E LA TRASPARENZA DEI REGIMI CONCESSORI DI BENI PUBBLICI

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” e, in particolare, l’articolo 2 che attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

CONSIDERATO che l’eterogeneità del fenomeno delle concessioni di beni pubblici rende necessaria la costituzione di banche dati settoriali o locali, in aggiunta a quelle esistenti, destinate ad alimentare il sistema informativo gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di soddisfare specifiche esigenze conoscitive;

CONSIDERATO, inoltre, che obiettivo della delega è di pervenire ad una mappatura di tutti i rapporti concessori;

RITENUTO che la complessità tecnica del sistema di rilevazione rende necessario avvalersi di una società specializzata nella costituzione e gestione di banche dati, da individuarsi tra le società strumentali interamente partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in data......;

ACQUISITO il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del .....;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie,

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

ART. 1

(Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici)

1. È costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP) al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7.

2. L’alimentazione del sistema informativo avviene con l’acquisizione delle informazioni detenute dai soggetti di cui all’articolo 2, che siano o meno organizzate in banche dati, garantendo il coordinamento e l’interoperabilità con gli altri sistemi informativi esistenti in materia di concessione di beni pubblici.

 

ART. 2

(Soggetti obbligati)

1. Sono obbligati alla comunicazione continuativa dei dati di cui all’articolo 3, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà ovvero la gestione del bene oggetto della concessione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente in modalità telematica.

 

ART. 3

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli da articoli 822 a 830 del codice civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni comportanti l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva di tali beni.

2. Il sistema informativo di cui all’articolo 1 è alimentato con le seguenti informazioni minime, per quanto compatibili con lo specifico regime concessorio:

a) la natura del bene oggetto di concessione,

b) l’ente proprietario e, se diverso, l’ente gestore;

c) le generalità del concessionario;

d) la modalità di assegnazione della concessione;

e) l’identificativo dell’atto, del contratto ovvero della convenzione che regola la

concessione;

f) la durata della concessione;

g) i rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

h) l’entità del canone concessorio nonché ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico.

 

ART. 4

(Trasmissione dei dati)

1. Le specifiche tecniche, le modalità e la tempistica per l’invio dei dati al SICONBEP da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 sono definite dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso linee guida pubblicate sul proprio sito internet istituzionale.

2. Le linee guida individuano, in particolare, le categorie dei beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi omogenee, sulla base delle caratteristiche fisiche, giuridiche ed economiche di ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica del fenomeno, nonché i criteri standard da utilizzare per la comunicazione dei dati, con riferimento alle nomenclature e ai sistemi di misurazione fisici ed economici.

3. Il Responsabile per la trasparenza di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è il responsabile delle comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui al presente decreto, salvo diversa individuazione da parte dell’amministrazione tenuta agli obblighi di cui all’articolo 2. L’omessa comunicazione da parte del responsabile costituisce illecito disciplinare a carico dello stesso [è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare dello stesso].

 

ART. 5

(Banche dati settoriali e locali)

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze può promuovere la costituzione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, anche in forma associata, di banche dati settoriali o locali, ove lo richiedano specifiche esigenze conoscitive che non siano soddisfatte con i patrimoni informativi disponibili, al fine di alimentare il sistema informativo di cui all’articolo 1.

 

ART. 6

(Trasparenza)

1. I dati di cui all’articolo 3, comma 2, sono pubblicati, anche in forma aggregata, su apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze, fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 7.

 

ART. 7

(Difesa, sicurezza e tutela dei dati personali)

1. La pubblicazione di cui all’articolo 6 è effettuata nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

2. La pubblicazione è esclusa ove si tratti di beni destinati alla difesa nazionale e nei casi in cui ricorrano specifiche e concrete esigenze di tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico.

 

ART. 8

(Gestione del sistema informativo)

1. Per la costituzione e la gestione del sistema informativo di cui al presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

ART. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede mediante le risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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