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decreto legge, 23/9/2022
D.l. 23 settembre 2022, n.144 , recante Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
(GU n.223 del 23-9-2022)
decreto legge
Materia: energia / disciplina

DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144,

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00154)
(GU n.223 del 23-9-2022)
  Vigente al: 24-9-2022  

Capo I
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti  per  il   rafforzamento   della   capacita'   amministrativa
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»;
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»;
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per  contenere  gli  effetti   derivanti   dall'aumento   del   costo
dell'energia e dei carburanti, nonche' a sostegno dell'economia e  in
materia di politiche sociali;
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
adottare misure per l'attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza,  in  particolare  in  materia   di   ambiente,   energia,
istruzione, universita'  e  giustizia,  nonche'  per  l'accelerazione
degli investimenti;
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure per contrastare gli  effetti  economici  della  grave
crisi  internazionale,  anche  in  ordine  allo   svolgimento   delle
attivita' produttive;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 settembre 2022;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,
della transizione ecologica, delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,  della
giustizia, della cultura, dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
 
  1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi
per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base
della media del terzo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati  dall'impresa,  e'   riconosciuto   un   contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento  delle  spese
sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente
utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta
e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica
prodotta dalle imprese  di  cui  al  primo  periodo  e  dalle  stesse
autoconsumata nei mesi di  ottobre  e  novembre  2022.  In  tal  caso
l'incremento del costo  per  kWh  di  energia  elettrica  prodotta  e
autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo
unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati  dall'impresa  per
la produzione della  medesima  energia  elettrica  e  il  credito  di
imposta  e'  determinato  con  riguardo   al   prezzo   convenzionale
dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e
novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
  2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti  per  l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022,  per
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo
trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato
Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. Ai fini  del  presente  comma,  e'  impresa  a  forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei  settori  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio
2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare  dell'anno  2022,  un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore  al  25
per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo  3,  comma
1, del medesimo  decreto,  al  netto  dei  consumi  di  gas  naturale
impiegato in usi termoelettrici.
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte
consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.
300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione
dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della
componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di
credito di imposta, pari al 30 per cento della  spesa  sostenuta  per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei
mesi di ottobre e novembre  2022,  comprovato  mediante  le  relative
fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla
base della media riferita al terzo trimestre  2022,  al  netto  delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri
effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al
40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,
consumato nei mesi di ottobre e novembre  2022,  per  usi  energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il  prezzo  di  riferimento
del gas naturale, calcolato come media, riferita al  terzo  trimestre
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito  un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa
destinataria  del  contributo  si  rifornisca  nel  terzo   trimestre
dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre  e  novembre  2022,  di  energia
elettrica o  di  gas  naturale  dallo  stesso  venditore  da  cui  si
riforniva nel terzo trimestre dell'anno  2019,  il  venditore,  entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su  sua  richiesta,  una
comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento  di
costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta
spettante per i mesi di  ottobre  e  novembre  2022.  L'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione
e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
  6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto.
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I
crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente
e comunque entro la medesima data del 31  marzo  2023.  Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
decreto-legge n. 34 del 2020.
  8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai
commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto  alla  fruizione
del credito non ancora  fruito,  inviano  all'Agenzia  delle  Entrate
un'apposita   comunicazione   sull'importo   del   credito   maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore
del presente decreto.
  9. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  8.586
milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno  2023,
che aumentano in termini di indebitamento netto a  9.586  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'  articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
    b) al comma 7, terzo periodo, le parole «31 dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
                               Art. 2
 
Estensione del credito di imposta per l'acquisto  di  carburanti  per
  l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca.
 
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina, alle imprese esercenti attivita' agricola e  della  pesca  e
alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica  di  cui  al  codice
ATECO 1.61 e' riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina
per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette
attivita', un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di
imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto
del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022,
comprovato  mediante  le  relative  fatture  d'acquisto,   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. Il contributo di cui al comma 1 e', altresi', riconosciuto  alle
imprese esercenti attivita' agricola e della pesca in relazione  alla
spesa sostenuta  nel  quarto  trimestre  solare  dell'anno  2022  per
l'acquisto  del  gasolio  e   della   benzina   utilizzati   per   il
riscaldamento  delle  serre  e  dei  fabbricati  produttivi   adibiti
all'allevamento degli animali.
  3. Il credito d'imposta di cui ai  commi  1  e  2  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997.  Il
credito  d'imposta  e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente
e comunque entro la medesima data del 31  marzo  2023.  Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai
commi 1 e 2, a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del
credito  non  ancora  fruito,  inviano  all'Agenzia   delle   Entrate
un'apposita   comunicazione   sull'importo   del   credito   maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore
del presente decreto.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  183,77
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.
  8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 3
 
Misure a supporto  delle  imprese  colpite  dall'aumento  dei  prezzi
                            dell'energia
 
  1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle  imprese
nel  contesto  dell'emergenza  energetica,  assicurando  le  migliori
condizioni  del  mercato  dei  finanziamenti  bancari  concessi  alle
imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il  pagamento  delle
fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2022, le  garanzie  prestate  da  SACE  S.p.A.,  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono  concesse,
a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime
«de minimis» di  cui  alla  Comunicazione  della  Commissione  Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per
categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota
garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di
garanzia, il rendimento dei buoni  del  Tesoro  poliennali  (BTP)  di
durata  media  pari  o  immediatamente  superiore  al   finanziamento
concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovra' essere
limitato al recupero dei  costi  e  essere  inferiore  al  costo  che
sarebbe stato richiesto dal soggetto  o  dai  soggetti  eroganti  per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive  della  garanzia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale  dei  suddetti
soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso  gratuito  alla  garanzia,  i
soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di  richiesta,
nonche' nel  contratto  di  finanziamento  stipulato,  le  condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
  2.  Nel  rispetto  delle  pertinenti   previsioni   di   cui   alla
Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina,  al  fine  di  contenere  gli  effetti
economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle  forniture
energetiche, con riferimento alle misure temporanee per  il  sostegno
alla liquidita' delle  imprese  tramite  garanzie  prestate  da  SACE
S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui  all'articolo
15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere elevato
fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi  12  mesi
per le piccole e medie imprese e per  i  successivi  6  mesi  per  le
grandi imprese, in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25
milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia  classificabile
come impresa a forte consumo di energia, ai sensi  dell'articolo  17,
paragrafo 1,  lettera  a)  della  direttiva  2003/96/CE  e  che  tale
fabbisogno sia attestato mediante  apposita  autocertificazione  resa
dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre, 2000, n. 445.
  3.  Con  riferimento  alle  misure  temporanee  di  sostegno   alla
liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia  del  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalita'
di copertura dei costi d'esercizio per il  pagamento  delle  fatture,
per consumi energetici,  emesse  nei  mesi  di  ottobre,  novembre  e
dicembre 2022, puo' essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1, e  nella  misura  massima
dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore
di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente  dalla  fascia  di
appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla  parte  IX,
lettera A, delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019.
  4.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  3  le  parole:  «che  presentano  un  fatturato  non
superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021,»  sono
soppresse;
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
      «5-bis La garanzia di cui  al  comma  3  puo'  altresi'  essere
rilasciata da SACE S.p.A.  a  titolo  gratuito,  nel  rispetto  delle
previsioni  in  materia  di  regime  "de   minimis"   di   cui   alla
Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della  Russia  contro  l'Ucraina  e  ai  pertinenti  regolamenti  "de
minimis" o di esenzione per categoria, nei  casi  in  cui  il  premio
applicato dalle imprese di  assicurazione  autorizzate  all'esercizio
del ramo credito e cauzioni non superi la  componente  di  rendimento
applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali  (BTP)  di  durata  media
pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della  proposta
di convenzione da parte di SACE  S.p.A..  Fermo  quanto  previsto  al
comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e
attestato  dal  rappresentante  legale  delle  suddette  imprese   di
assicurazione, dovra' essere limitato al recupero dei costi. Ai  fini
dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono
tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica  inviata  a
SACE  S.p.A.  dopo  l'assunzione  dell'esposizione,   le   condizioni
economiche di maggior favore applicate ai  beneficiari  per  ciascuna
esposizione.».
  5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della
domanda» sono soppresse;
    b) dopo le parole: «quale conseguenza  immediata  e  diretta  dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in  atto
e  che  le  esigenze  di  liquidita'   sono   conseguenza   di   tali
circostanze.» e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono
altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese  relative
agli obblighi di fornire collaterali per le  attivita'  di  commercio
sul mercato dell'energia.».
  6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020  n.
120, le parole: «a  duecento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
seicento».
  7.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  8. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di  cui
ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede  a  valere  sulle
risorse  disponibili,  a  legislazione  vigente,  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Alla
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma  3
del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili,
a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  entro  il  limite
massimo di impegno ivi indicato.
                               Art. 4
 
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
                          alcuni carburanti
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022  e  fino  al  31  ottobre
2022:
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri;
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo;
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella  A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al  citato   decreto
legislativo n. 504 del 1995, non si applica per  il  periodo  dal  18
ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al citato decreto legislativo n.  504  del  1995  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono,  entro
il  10  novembre  2022,   all'ufficio   competente   per   territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma
6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo usati come carburante  giacenti  nei  serbatoi  dei
relativi depositi e impianti  alla  data  del  30  ottobre  2022.  La
predetta comunicazione non  e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla
scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote  di
accisa stabilita dal comma 1,  lettera  a),  del  presente  articolo,
venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote  come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,
del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni  di
cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 492,13 milioni  di
euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno  2024,  si
provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 5
 
     Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  come  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo  16
del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato
per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro,  da  destinare  per
160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro  in
favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione
del fondo tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 31 ottobre 2022, in  relazione  alla  spesa  per
utenze di energia elettrica e gas.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3.  Allo  scopo  di  contribuire  ai  maggiori  costi   determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare  degli
effetti della pandemia, il livello del finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni  di  euro
assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
  4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3, nonche' delle
risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministero  della  salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base  delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate  nell'ambito
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  anche  in  deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma 3, un  contributo
una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al
comma 4, non  superiore  allo  0,8  per  cento  del  tetto  di  spesa
assegnato per l'anno 2022, a fronte di  apposita  rendicontazione  da
parte  della   struttura   interessata   dell'incremento   di   costo
complessivo sostenuto nel medesimo anno  per  le  utenze  di  energia
elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia  dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 6
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale  e
                              regionale
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  9,  comma   1,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di  cui  al  medesimo
articolo 9 e' incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati
al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla  base  dei  costi
sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento  di  costo,  al
netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   sostenuto   nel   terzo
quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per  l'alimentazione
dei mezzi di trasporto  destinati  al  trasporto  pubblico  locale  e
regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro il 31  ottobre  2022,  sono  stabiliti  i  criteri  di
riparto delle risorse tra gli  enti  territoriali  competenti  per  i
servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le  modalita'
per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante
il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al  comma  1
alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla  gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione
governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di
contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del
limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di
rendicontazione.
  3. Per finalita' di semplificazione  e  uniformita',  le  procedure
previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto
ed il riconoscimento delle risorse stanziate  nel  fondo  di  cui  al
comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre
2022.
  4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al  comma
2 possono essere destinate ad incrementare la  quota  finalizzata  al
riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 7
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport
 
  1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le  risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da
destinare  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le  discipline
sportive, per gli enti di promozione sportiva e  per  le  federazioni
sportive, anche nel  settore  paralimpico,  che  gestiscono  impianti
sportivi e piscine.
  2. Con decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
sport, da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sono  individuati  le  modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 43.
                               Art. 8
 
     Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore
 
  1. Al fine di sostenere gli enti  del  terzo  settore  e  gli  enti
religiosi   civilmente   riconosciuti    che    gestiscono    servizi
sociosanitari   e   sociali   svolti    in    regime    residenziale,
semiresidenziale  rivolti  a  persone  con  disabilita',   a   fronte
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo  e
quarto trimestre del 2022, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   per   il   successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito
fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022,  per
il successivo trasferimento al conto  di  cui  al  comma  5,  per  il
riconoscimento, nei  predetti  limiti  di  spesa,  di  un  contributo
straordinario   calcolato   in   proporzione   ai   costi   sostenuti
nell'analogo periodo 2021.
  2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale  del
Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni  di
promozione sociale coinvolte nel processo di  trasmigrazione  di  cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di  cui  al  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa  anagrafe
e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per  i  maggiori  oneri
sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della  componente  energia  e
del gas naturale, e' istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno  2022  per  il  successivo
trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un
contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi  sostenuti
nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
e i termini  di  presentazione  delle  richieste  di  erogazione  dei
contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalita' di erogazione
nonche' le procedure di controllo.
  4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra  loro
e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi
sono cumulabili con altre  agevolazioni  che  abbiano  ad  oggetto  i
medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche
della non concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
porti al superamento del costo sostenuto.
  5. Per le operazioni relative alla gestione dei  fondi  di  cui  ai
commi 1 e 2  e  all'erogazione  dei  contributi,  le  amministrazioni
interessate si avvalgono, ai sensi dell'articolo  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e  previa  stipula  di  apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri  a  carico
delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati  nel  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma  3,  di
societa' in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1
e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre  2022,  su  appositi  conti
correnti  infruttiferi  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato
intestati alla societa' incaricata della gestione.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  170  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita' di  cui  all'articolo  1,  comma
178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  quanto  a  4  milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
quanto a 6 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  quanto  a  20
milioni di euro mediante riduzione per  28,57  milioni  di  euro  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 9
 
Disposizioni   per   la   realizzazione   di   nuova   capacita'   di
                          rigassificazione
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora,  in  sede
di autorizzazione di cui al  comma  2,  siano  imposte  prescrizioni,
ovvero sopravvengano fattori che impongano  modifiche  sostanziali  o
localizzazioni alternative.».
                               Art. 10
 
Contributo del  Ministero  dell'interno  alla  resilienza  energetica
                              nazionale
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza  energetica  nazionale,  il  Ministero  dell'interno
utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i
beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per
installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,
anche ricorrendo, per la copertura  degli  oneri,  alle  risorse  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  Missione  2,  previo
accordo con il Ministero  della  transizione  ecologica,  qualora  ne
ricorrano le condizioni in termini  di  coerenza  con  gli  obiettivi
specifici  del  PNRR  e  di  conformita'  ai  relativi  principi   di
attuazione.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno  e
i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1  possono  costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e  c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del  medesimo  decreto
legislativo anche per la quota di energia  condivisa  da  impianti  e
utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021,  e
sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22
del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.  Competente  ad
esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
                               Art. 11
 
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della
                               cultura
 
  1. Al fine di  mitigare  gli  effetti  dell'aumento  dei  costi  di
fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da  sale  teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno
2022. Con decreto del  Ministro  della  cultura,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definite le  modalita'  di  ripartizione  e  assegnazione  delle
risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 40 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si
provvede, quanto  a  15  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89,  comma
1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e,  quanto  a  15
milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai
sensi dell'articolo 43.
  2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
le altre agevolazioni previste dal presente Capo.
                               Art. 12
 
Rifinanziamento  del  Fondo  destinato   all'erogazione   del   bonus
                              trasporti
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, e' incrementato di 10 milioni di euro per  l'anno
2022.
  2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 13
 
Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica  delle  scuole
                              paritarie
 
  1. Per fronteggiare le maggiori  esigenze  connesse  al  fabbisogno
energetico   degli    istituti    scolastici    paritari    derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo  di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo  2000,  n.  62  e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 14
 
       Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  e'  autorizzata  la
spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel
limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore
dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  e,  nel
limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi  di
trasporto di persone su strada resi ai sensi e per  gli  effetti  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su
strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di
determinazione, le  modalita'  di  assegnazione  e  le  procedure  di
erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.
                               Art. 15
 
     Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato
 
  1. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza  prestate  dagli
istituti di patronato  e  fronteggiare  le  ripercussioni  economiche
negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge  30  marzo
2001, n. 152, e' concesso un contributo una tantum, pari a  100  euro
per  ciascuna  sede  centrale,  regionale  e  provinciale  e  zonale,
riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  a
parziale compensazione dei costi sostenuti  per  il  pagamento  delle
utenze di energia elettrica e gas.
  2. Il contributo e' riconosciuto, previa presentazione  di  istanza
contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede  il  contributo
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  presentarsi
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,  pari  a  euro
769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede
ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 16
 
                  Procedure di prevenzione incendi
 
  1. In relazione alle esigenze poste  dall'emergenza  energetica  in
atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio
di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi,  nel  caso
in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie  di  impianti,
sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini  di
cui all'articolo  3,  comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  sono  ridotti,
fino  al  31  dicembre  2024,  da  sessanta  a  trenta  giorni  dalla
presentazione della documentazione completa.
                               Art. 17
 
    Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti
 
  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole «35.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «62.000
euro».
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali

                               Art. 18
 
          Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti
 
  1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con  rapporto
di  lavoro  domestico,  aventi  una  retribuzione  imponibile   nella
competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538
euro, e che non siano titolari dei trattamenti  di  cui  all'articolo
19, e' riconosciuta per  il  tramite  dei  datori  di  lavoro,  nella
retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022,  una
somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a  150  euro.
Tale  indennita'  e'   riconosciuta   in   via   automatica,   previa
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni
di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche nei casi in
cui  il  lavoratore  sia  interessato  da  eventi  con  copertura  di
contribuzione  figurativa  integrale  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS).
  3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta  ai  lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui  siano  titolari  di
piu' rapporti di lavoro.
  4.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non   e'   cedibile,   ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai  fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali.
  5. Nel mese di novembre  2022,  il  credito  maturato  per  effetto
dell'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma  1  e'  compensato
attraverso  la  denuncia  di  cui  all'articolo  44,  comma  9,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  secondo  le
indicazioni che saranno fornite dall'INPS.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  4,  valutati  in  1.005
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.
                               Art. 19
 
 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
 
  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari  di  uno  o
piu'  trattamenti  pensionistici  a   carico   di   qualsiasi   forma
previdenziale  obbligatoria,  di  pensione  o  assegno  sociale,   di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti,  nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro
il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile  ad  IRPEF,
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non  superiore
per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale (INPS)  corrisponde  d'ufficio  nel  mese  di  novembre  2022
un'indennita' una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti  di  cui
al presente comma risultino titolari  esclusivamente  di  trattamenti
non  gestiti  dall'INPS,  il  casellario  centrale  dei   pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971,   n.   1388,   individua   l'Ente   previdenziale    incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede negli  stessi
termini e alle medesime condizioni ed e'  successivamente  rimborsato
dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
  2. Agli effetti delle disposizioni del  comma  1  dal  computo  del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al  netto  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
  3. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  non  costituisce
reddito  ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della  corresponsione   di
prestazioni previdenziali ed  assistenziali,  non  e'  cedibile,  ne'
sequestrabile, ne' pignorabile.
  4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'  corrisposta  sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata
per  ogni   singola   tipologia   di   redditi   dall'Amministrazione
finanziaria e da ogni  altra  amministrazione  pubblica  che  detiene
informazioni utili.
  5.  L'Ente  erogatore  procede  alla  verifica   della   situazione
reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza,  provvede
alla notifica dell'indebito  entro  l'anno  successivo  a  quello  di
acquisizione delle informazioni reddituali.
  6. L'indennita' una tantum di cui al  comma  1  e'  corrisposta,  a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche  nel  caso  in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa.
  7. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  6,  valutati  in  1.245
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.
  8.  L'INPS  eroga,  ai  lavoratori   domestici   gia'   beneficiari
dell'indennita' di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere  uno  o  piu'  rapporti  di
lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese
di novembre 2022, un'indennita' una tantum pari a 150 euro.
  9. Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre  2022  le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo  4
marzo 2015, n. 22,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una  indennita'  una
tantum pari a 150 euro.
  10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita'  di
disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32
della legge 29 aprile 1949, n. 264,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una
ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro.
  11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore  indennita'  una  tantum
pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile
e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca  i  cui  contratti  sono
attivi alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e che  sono  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335.  I
soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1
del presente articolo. L'indennita' e' corrisposta esclusivamente  ai
soggetti che  hanno  reddito  derivante  dai  suddetti  rapporti  non
superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42  del  decreto-legge  25  maggio
2021 n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennita' una tantum pari a
150 euro. La medesima indennita' e' erogata da Sport e Salute  S.p.A.
in favore dei collaboratori sportivi come  individuati  dall'articolo
32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, con le medesime modalita' ivi indicate. A tal fine, per
il 2022, e' trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma  di  euro  24
milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute  S.p.A.  per  le
finalita' di cui al  secondo  periodo  sono  versate  dalla  predetta
societa', entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del  bilancio  dello
Stato.
  13. L'INPS, a domanda, eroga  ai  lavoratori  stagionali,  a  tempo
determinato e intermittenti di cui agli  articoli  da  13  a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  che,  nel  2021,  hanno
svolto  la  prestazione  per  almeno  50  giornate,   una   ulteriore
indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita' e' corrisposta ai
soggetti che  hanno  reddito  derivante  dai  suddetti  rapporti  non
superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
  14. L'INPS, a  domanda,  eroga  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno  almeno  50
contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari  a  150
euro. L'indennita' e'  corrisposta  ai  soggetti  che  hanno  reddito
derivante dai suddetti rapporti  non  superiore  a  20.000  euro  per
l'anno 2021.
  15. Ai beneficiari delle indennita' una tantum di cui  all'articolo
32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022,  e'  riconosciuta
una ulteriore indennita' una tantum di 150 euro.
  16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza  di
cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.  26,  e'  corrisposta
d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile  di
competenza, un'indennita' una tantum pari a  150  euro.  L'indennita'
non  e'  corrisposta  ai  nuclei  in  cui  e'  presente   almeno   un
beneficiario delle indennita' di cui all'articolo  18  e  di  cui  ai
commi da 1 a 15 del presente articolo.
  17. Le indennita' di 150 euro di cui  ai  commi  da  9  a  15  sono
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di  lavoro
di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.
  18. Le indennita' di cui ai commi da 8 a  16  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  19. Le prestazioni di cui al presente articolo  e  all'articolo  18
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a  ciascun
soggetto avente diritto una sola volta.
  20. Le modalita' di  corresponsione  delle  indennita'  di  cui  al
presente articolo saranno fornite  dall'INPS  e  da  Sport  e  Salute
S.p.A. entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a  16,  valutati  in  256,5
milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 20
 
           Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
 
  1. L'indennita' una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo
33  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata  di
150 euro a condizione che, nel periodo  d'imposta  2021,  i  soggetti
destinatari della predetta indennita' abbiano  percepito  un  reddito
complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il  limite
di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33  e'  incrementato
di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5  milioni  di  euro
per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 21
 
                    Recupero prestazioni indebite
 
  1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate  alla  campagna
di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della  legge
30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonche'
alle  verifiche  di  cui   all'articolo   35,   comma   10-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  relative  al
periodo di imposta 2019, e' avviato entro il 31 dicembre 2023.
Capo III
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)
Sezione I
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia ambientale

                               Art. 22
 
Procedure autorizzatorie per  l'economia  circolare  e  rafforzamento
  delle attivita' di vigilanza e controllo dei  sistemi  di  gestione
  dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
 
  1.  Le  opere,  gli  impianti  e  le  infrastrutture  necessari  ai
fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale  per  la
gestione  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo  198-bis  del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  costituiscono  interventi  di
pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
  2.  Nei  procedimenti  autorizzativi  non  di  competenza   statale
relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari  ai  fabbisogni
impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto  legislativo  n.  152
del 2006,  e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ove
l'autorita' competente non provveda sulla domanda  di  autorizzazione
entro i termini previsti dalla legislazione  vigente,  il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   della
transizione ecologica, assegna all'autorita' medesima un termine  non
superiore a quindici giorni per provvedere.  In  caso  di  perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o  del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorita' competente,
il Consiglio dei ministri nomina un commissario  ad  acta,  al  quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti  o  i
provvedimenti  necessari,  anche  avvalendosi  di  societa'  di   cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  o  di
altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
  3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. Al fine di rafforzare le  attivita'  di  vigilanza  e  di
controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e
autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei  rifiuti  di
imballaggio di cui al  presente  articolo,  e'  istituito  presso  il
Ministero della transizione ecologica l'Organismo  di  vigilanza  dei
consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione  dei  rifiuti,  degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di  vigilanza  e'
composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero  della  transizione
ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due  rappresentanti
del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un   rappresentante
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato,   un
rappresentante dell'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e
ambiente, un rappresentante dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del  Ministero  della  transizione
ecologica, di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sono  stabilite  le  modalita'  di  funzionamento  dell'Organismo  di
vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'
dell'Organismo  di   vigilanza   sono   rese   pubbliche   sul   sito
istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro  il  30
aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza
sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere
dall'anno  2023.  Ai  componenti  dell'Organismo  di  vigilanza   non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per  l'anno
2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
                               Art. 23
 
Misure in materia di fornitura di energia elettrica per  la  ricarica
                        dei veicoli elettrici
 
  1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel
caso in cui  l'infrastruttura  di  ricarica,  per  cui  e'  richiesta
l'autorizzazione, insista sul  suolo  pubblico  o  su  suolo  privato
gravato da un  diritto  di  servitu'  pubblica,  il  comune  pubblica
l'avvenuto ricevimento dell'istanza  di  autorizzazione  sul  proprio
sito istituzionale nonche' sulla Piattaforma unica nazionale  di  cui
all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257, dal momento della  sua  operativita'.  Decorsi  quindici  giorni
dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere  rilasciata
al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano presentato
istanza e il rilascio dell'autorizzazione a  piu'  soggetti  non  sia
possibile  ovvero  compatibile  con  la  programmazione  degli  spazi
pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici  adottata  dal
comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito
di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto  dei
principi   di   imparzialita',   parita'   di   trattamento   e   non
discriminazione tra gli operatori.»;
    b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono  inserite
le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei
costi di rete e degli oneri generali di sistema,».
                               Art. 24
 
           Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia
 
  1. All'articolo 1, comma 1-quater, del  decreto-legge  16  dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio
2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al  fine  di
dare attuazione agli interventi del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, con riferimento  agli  investimenti  legati  all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione  2,
Componente 2, e all'allocazione delle risorse  finanziarie  pubbliche
ivi previste per tali finalita', nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e
dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai  sensi  del
primo periodo  del  presente  comma  e'  individuata  quale  soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per  la
produzione del preridotto -  direct  reduced  iron,  con  derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da
fonti rinnovabili, aggiudicati  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 e delle altre vigenti  disposizioni  di  settore.  A  tal
fine, le risorse finanziarie di cui  al  sesto  periodo,  preordinate
alla realizzazione dell'impianto per la produzione,  con  derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da
fonti  rinnovabili,  del  preridotto  -  direct  reduced  iron,  sono
assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore
degli interventi di  cui  al  medesimo  periodo.  L'impianto  per  la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito  dalla
societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione  di  ogni  iniziativa
utile all'apertura del  capitale  della  societa'  di  cui  al  primo
periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati  requisiti
finanziari, tecnici e  industriali,  individuati  mediante  procedure
selettive di evidenza pubblica, in conformita' al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore.».
Sezione II
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di universita'

                               Art. 25
 
Nuove  misure  di  attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
  resilienza  in  materia  di  alloggi  e  residenze   per   studenti
  universitari
 
  1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente  1,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1  della
legge 14 novembre 2000, n. 338, e' inserito il seguente:
    «Art.  1-bis  (Nuovo  housing  universitario).  -   1.   Per   il
perseguimento delle finalita' previste dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)  e,  in  particolare,  dalla  Riforma  1.7  della
Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la  disponibilita'  di
nuovi posti letto presso  alloggi  o  residenze  per  studenti  delle
istituzioni della formazione superiore, e'  istituito  fino  all'anno
2026 un fondo denominato "Fondo per l'housing universitario", con una
dotazione  pari  a  660  milioni  di  euro.  Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni  di  euro,  si
provvede a valere sulle risorse  previste  dalla  Riforma  1.7  della
Missione 4, Componente 1, del PNRR.
  2. Alle risorse del Fondo di cui al  comma  1  accedono,  anche  in
convenzione ovvero in partenariato con le universita', le istituzioni
AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le imprese, gli
operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  p),  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  o  gli  altri  soggetti
privati di cui all'articolo 1, comma 1,  sulla  base  delle  proposte
selezionate  da  una  commissione  istituita  presso   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca, secondo le procedure  definite  dal
decreto di cui al  comma  7.  Ai  componenti  della  commissione  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.
  3. La ripartizione delle risorse tra  le  proposte  selezionate  ai
sensi  del  comma  2  e'  effettuata,  con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, sulla base  del  numero  dei  posti
letto previsti in  base  a  ciascuna  proposta  e  tenuto  conto  dei
fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata  con  le  modalita'
indicate dal decreto di cui  al  comma  7,  nonche'  della  quota  da
riservare alle regioni del Mezzogiorno,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108.  L'erogazione  delle  risorse  di  cui  al  presente  comma   e'
effettuata in  esito  alla  effettiva  messa  a  disposizione,  anche
tramite appositi  bandi,  dei  posti  letto  relativi  alle  proposte
ammesse a finanziamento.
  4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 e'  assicurato  il
corrispettivo, o parte di esso, dovuto per  il  godimento  dei  posti
letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso  alloggi
o residenze per i primi tre anni dalla  effettiva  fruibilita'  degli
stessi.
  5. I soggetti aggiudicatari ai sensi  del  comma  3  assicurano  la
destinazione  d'uso  prevalente  degli  immobili  utilizzati  per  le
finalita' del presente articolo ad alloggio o residenza per  studenti
con possibilita' di destinazione ad altra finalita', anche  a  titolo
oneroso, delle parti della struttura  eventualmente  non  utilizzate,
ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai  periodi  non
correlati allo svolgimento delle attivita' didattiche.
  6. La riduzione della disponibilita' di  posti  letto  rispetto  al
numero  degli  stessi  indicato  in  sede  di  proposta  comporta  la
riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9  e  10
in misura proporzionale alla riduzione della disponibilita' prevista.
In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad  alloggio
o residenza per studente degli immobili utilizzati per  le  finalita'
del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici
di cui ai commi 9, 10 e 11.
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentite la Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definiti:
    a) la composizione della commissione di  valutazione  di  cui  al
comma 2;
    b) le procedure per la ricognizione dei  fabbisogni  territoriali
di posti letto;
    c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento
e per la loro valutazione, nonche' il numero minimo  di  posti  letto
per intervento;
    d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo
unitario per i posti letto, tenendo conto  dell'ambito  territoriale,
dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli  immobili
e del  livello  dei  servizi  offerti  agli  studenti  nonche'  della
riduzione del 15 per cento in ragione della finalita'  sociale  delle
misure di cui al presente articolo;
    e) le garanzie patrimoniali minime per accedere  alle  misure  di
cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un  vincolo  di
destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno,  con
decorrenza dall'acquisizione della  disponibilita'  degli  alloggi  o
delle residenze per l'utilizzo previsto;
    f)  gli  standard  minimi  qualitativi  degli  alloggi  o   delle
residenze e degli ulteriori servizi offerti, in  relazione  sia  allo
spazio comune per studente che alle relative  dotazioni  strumentali,
fermo restando il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (DNSH).
  8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo
sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base  delle
graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.
  9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le  somme  corrisposte
ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione  del  reddito  ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta
sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore  netto
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione  di  posti
letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui  al
presente articolo,  salvo  quanto  previsto  al  primo  periodo,  non
concorrono alla formazione  del  reddito  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa', nonche' alla formazione del valore della  produzione  netta
ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  nella
misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi  rappresentino
piu'   della   meta'   del   reddito    complessivamente    derivante
dall'immobile.
  10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi  o
residenze per  studenti  universitari  stipulati  in  relazione  alle
proposte ammesse al finanziamento di cui al  presente  articolo  sono
esenti dall'imposta di bollo di  cui  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131.
Ferma restando la decadenza  dal  beneficio  prevista  dal  comma  6,
qualora a seguito della stipula degli atti di cui  al  primo  periodo
non venga dato seguito, entro i  termini  previsti,  agli  interventi
finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o
delle  residenze  universitarie,  si  determina  la   decadenza   dal
beneficio fiscale di cui al presente comma.
  11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 e'  riconosciuto
un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima
pari all'importo versato a titolo di imposta  municipale  propria  di
cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad  alloggio
o residenza per studenti ai sensi del presente articolo.  Il  credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le disposizioni attuative  della  misura,
con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione
del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al  fine  del
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,  nonche'  alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei  controlli.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede  nel  limite
di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»
  12. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  9,  secondo
periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e  in  10,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante  riduzione  per  12,1
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2024  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca;
    b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.
  13. L'efficacia  delle  misure  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero  dell'universita'
e della ricerca.».
Sezione III
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di istruzione

                               Art. 26
 
            Misure per la riforma degli istituti tecnici
 
      1. Al fine di poter adeguare costantemente  i  curricoli  degli
istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze  del  settore
produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza,  orientandoli  anche  verso  le   innovazioni
introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di  piena
sostenibilita' ambientale, con uno o piu'  regolamenti,  da  adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla revisione  dell'assetto  ordinamentale  dei
percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio  del
Paese consolidando il  legame  tra  crescita  economica  e  giustizia
sociale.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, secondo le modalita' stabilite al comma 4 nel  rispetto  dei
principi   del   potenziamento   dell'autonomia   delle   istituzioni
scolastiche   e   della   maggiore   flessibilita'   nell'adeguamento
dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:
      1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche
e  scientifiche,  la  connessione  al  tessuto   socioeconomico   del
territorio  di   riferimento,   favorendo   la   laboratorialita'   e
l'innovazione;
      2)  valorizzare  la  metodologia  didattica   per   competenze,
caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e  dalle  unita'
di apprendimento, nonche' aggiornare il Profilo educativo,  culturale
e  professionale  dello  studente  e  l'incremento  degli  spazi   di
flessibilita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  conseguentemente
definiti gli specifici indirizzi  e  i  relativi  quadri  orari,  nel
rispetto dei criteri di cui  al  presente  articolo,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    b) previsione di meccanismi volti a  dare  la  continuita'  degli
apprendimenti nell'ambito  dell'offerta  formativa  dei  percorsi  di
istruzione tecnica  con  i  percorsi  dell'istruzione  terziaria  nei
settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa  finalizzata
all'accesso a tali percorsi, anche in  relazione  alle  esigenze  del
territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia
di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99,  e  in  materia  di
lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre
2021, n. 163;
    c) previsione di  specifiche  attivita'  formative  destinate  al
personale  docente   degli   istituti   tecnici,   finalizzate   alla
sperimentazione di modalita'  didattiche  laboratoriali,  innovative,
coerentemente  con  le  specificita'   dei   contesti   territoriali,
nell'ambito delle attivita' previste ai  sensi  dell'articolo  16-ter
del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59  e  dell'articolo  1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
    d) previsione a livello regionale o  interregionale  di  accordi,
denominati  «Patti  educativi   4.0»,   per   l'integrazione   e   la
condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di
cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese,  gli
enti di formazione accreditati dalle Regioni,  gli  ITS  Academy,  le
universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione
dei poli tecnico-professionali e dei patti  educativi  di  comunita',
nonche' la  programmazione  di  esperienze  laboratoriali  condivise,
nell'ambito delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le
linee guida per la definizione delle modalita' di conclusione  e  dei
contenuti  di  tali  accordi,  che  riguardano   anche   gli   ambiti
provinciali, sono definite con decreto del Ministro  dell'istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    e)  previsione,  nell'ambito  della  programmazione  dell'offerta
formativa regionale, dell'erogazione  diretta  da  parte  dei  Centri
provinciali di istruzione  per  gli  adulti  (CPIA)  di  percorsi  di
istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche
di secondo  grado  o  non  adeguatamente  sufficienti  rispetto  alle
richieste dell'utenza e del territorio;
    f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio
europeo dell'istruzione in coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Unione
europea in materia di istruzione e formazione professionale.
  3. Gli studenti che hanno completato almeno il  primo  biennio  del
percorso di istruzione tecnica acquisiscono  una  certificazione  che
attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del
Quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento  permanente,  di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del  22  maggio
2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio  del
percorso di istruzione tecnica acquisiscono  una  certificazione  che
attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo  livello  del
Quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento  permanente,  di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del  22  maggio
2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalita'
di rilascio delle  certificazioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo.
  4. I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'istruzione e  acquisito  il  parere  della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.  Eventuali   disposizioni   modificative   e   integrative   dei
regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalita'  di  cui
al presente comma entro il 31 dicembre 2024.
  5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti  di
cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di  legge,  individuate
espressamente nei regolamenti, regolatrici degli  ordinamenti  e  dei
percorsi  dell'istruzione  tecnica,  ivi  comprese  le   disposizioni
previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88.
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
                               Art. 27
 
         Misure per la riforma degli istituti professionali
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e di favorire, altresi', la transizione nel mondo del lavoro
e delle professioni, anche con riferimento  alle  tecnologie  di  cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;
    b) all'articolo 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su  uno
stretto raccordo della  scuola  con  il  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione  europea,  in
coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilita'  ambientale
e competitivita' del sistema produttivo in un'ottica di promozione  e
sviluppo  dell'innovazione  digitale  determinata  dalle   evoluzioni
generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e  di  personalizzazione
dei percorsi contenuta nel  Progetto  formativo  individuale  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a).»;
    c) all'articolo 8, comma 2, dopo  le  parole  «nel  rispetto  dei
criteri generali di  cui  al  presente  articolo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e di linee guida adottate  dal  Ministero  dell'istruzione
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione  in
via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»;
    d) all'Allegato A, comma 1, lettera  b),  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', in coerenza  con  la
strategia di transizione digitale del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo
1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
  2.   Le   istituzioni   scolastiche   provvedono   al   conseguente
aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui  all'articolo
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
61, nelle modalita' e nei termini ivi indicati, coerentemente con  le
previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.
  3.  Sono  definite,  con  linee  guida   adottate   dal   Ministero
dell'istruzione entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, misure di  supporto  allo  sviluppo  dei
processi  di  internazionalizzazione  per  la   filiera   tecnica   e
professionale   per   la   realizzazione   dello    Spazio    europeo
dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea  in
materia di istruzione e formazione professionale,  nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 28
 
   Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale
 
  1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4,  Componente  1,  del
PNRR «Potenziamento dell'offerta dei  servizi  di  istruzione:  dagli
asili nido all'universita' - Riforma 1.1  -  Riforma  degli  Istituti
tecnici  e  professionali»,  al  fine  di  rafforzare   il   raccordo
permanente con le filiere produttive e professionali  di  riferimento
degli istituti tecnici e professionali, di  ridurre  il  divario  tra
domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema  nazionale
della   formazione   nella   progettazione   dell'offerta   formativa
territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento  nei  curricoli
degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle  conoscenze
tecnologiche   previste,   e'   istituito   presso    il    Ministero
dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione  tecnica  e
professionale che svolge funzioni consultive e  di  proposta  per  il
miglioramento del settore.
  2. L'Osservatorio e' composto da quindici  esperti  dell'istruzione
tecnica  e  professionale,  e  comunque  del  sistema  nazionale   di
istruzione  e  formazione,  nominati   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione.  I  componenti  dell'Osservatorio  sono  individuati
anche  tra  le  organizzazioni  datoriali  e  sindacali  maggiormente
rappresentative, compresa una  rappresentanza  delle  regioni,  degli
enti locali, del sistema camerale,  dell'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del  sistema  di  istruzione  e  formazione  (INVALSI)  e
dell'Istituto nazionale  di  documentazione,  innovazione  e  ricerca
educativa (INDIRE).  L'incarico  ha  durata  annuale  e  puo'  essere
rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario  non  da'  diritto  ad
esonero o semi esonero dall'insegnamento e  non  deve  in  ogni  caso
determinare oneri di sostituzione.
  3.  L'Osservatorio  puo'  proporre  al   Ministro   dell'istruzione
l'aggiornamento degli indirizzi di studio e  delle  articolazioni,  e
delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa  idonea  a  rafforzare
l'efficacia dell'insegnamento  e  delle  metodologie  collegate  alla
didattica  per  competenze,  ai  fini  dell'adeguamento  dell'offerta
formativa alla domanda  di  nuove  competenze  attraverso  l'utilizzo
degli spazi di flessibilita' ordinamentale e l'area territoriale  del
curricolo.
  4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli  organismi  della  rete
delle scuole professionali  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,  del
decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  e  con  il  Comitato
nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della  legge  15  luglio
2022, n. 99.
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il
medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso
gli uffici scolastici regionali di analoghi  osservatori  locali,  le
forme di raccordo  organico  con  enti  e  istituzioni  specializzati
nell'analisi  dell'evoluzione  del   mondo   del   lavoro   e   delle
professioni.
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.   La   partecipazione   ai   lavori
dell'Osservatorio, sia  a  livello  nazionale  che  locale,  non  da'
diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza,  rimborso
spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.
Sezione IV
Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza

                               Art. 29
 
         Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili
 
  1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio delle
opere  indifferibili  di  cui   all'articolo   26,   comma   7,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  la  procedura  disciplinata  dai
commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
213 del 12 settembre 2022, si applica  anche  agli  interventi  degli
enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e  13)  e  lettera  d),
numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
  2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al
comma 1 considerano come importo preassegnato a  ciascun  intervento,
in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di  assegnazione
relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15  per
cento dell'importo gia'  assegnato  dal  predetto  provvedimento.  La
preassegnazione delle risorse di cui  al  primo  periodo  costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli  enti
locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui  al
comma 1 con le procedure  disciplinate  dall'articolo  5  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  luglio  2022,
l'amministrazione  finanziatrice,  sentito  l'ente  locale,  provvede
all'annullamento della preassegnazione di cui al  secondo  periodo  o
della domanda di accesso.
  3. Nei limiti degli importi  annuali  delle  risorse  preassegnate,
ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto  di  specifiche
esigenze espresse  dai  soggetti  attuatori  e  del  monitoraggio  in
itinere da  porre  in  essere  mediante  il  ricorso  ai  sistemi  di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,  puo'  rimodulare
la richiamata preassegnazione di contributo.
  4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico
delle  risorse   autorizzate   dall'articolo   34,   comma   1,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi  del  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio  2021,  n.  101,  nei  limiti   degli   stanziamenti   annuali
disponibili.
                               Art. 30
 
Utilizzo  economie  da  contratti  di  forniture  e  servizi   o   di
                 concessione di contributi pubblici
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 1046 e' aggiunto il seguente:
    «1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente,
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali  da
costruzione, nonche' dei carburanti e  dei  prodotti  energetici,  le
risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di
contratti pubblici, aventi ad oggetto  lavori,  servizi  e  forniture
ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  possono  essere
utilizzate dalle amministrazioni titolari,  previa  comunicazione  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  nell'ambito  dei
medesimi interventi  per  far  fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti
dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali,  delle
attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».
                               Art. 31
 
Realizzazione piattaforme per la  gestione  di  informazioni  e  dati
  relativi all'attuazione delle misure del PNRR del  Ministero  dello
  sviluppo economico.
 
  1.  Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione  e
controllo delle misure previste dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR),  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale
Amministrazione  centrale  titolare  dei  previsti   interventi,   e'
autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di  piattaforme
informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione  e
la gestione dei relativi dati e processi a societa' ed enti in house.
  2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione  delle  piattaforme  di
cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno  2022
si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  43.   Per   la   gestione   e
l'aggiornamento delle piattaforme di cui al  comma  1,  il  Ministero
dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unita'  di  missione
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 32
 
 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
 
  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
    «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio  degli  investimenti  di
cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate  e
flessibili  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici,  garantendo
laddove necessario l'impiego uniforme dei principi e delle  priorita'
trasversali previste dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR) ed agevolando al  contempo  le  attivita'  di  monitoraggio  e
controllo degli interventi, in  attuazione  di  quanto  previsto  dal
comma 1,  d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate,  Invitalia
S.p.A. promuove la definizione e la conclusione di  appositi  accordi
quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e  dei  lavori.  I
soggetti attuatori che  si  avvalgono  di  una  procedura  avente  ad
oggetto accordi quadro per servizi tecnici e  lavori  non  sostengono
alcun onere per attivita' di centralizzazione  delle  committenze  in
quanto gli stessi sono posti a carico delle  convenzioni  di  cui  al
comma 5.».
                               Art. 33
 
                 Disposizioni in materia di concorso
              per l'accesso alla magistratura ordinaria
 
  1. Al fine del raggiungimento  degli  obiettivi  di  riduzione  del
contenzioso pendente  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, anche tramite la celere assunzione di  nuovi  magistrati,
al decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Con decreto del Ministro  della  giustizia  possono  essere
disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante
strumenti informatici.»;
    b) all'articolo 2, comma 1:
      1) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)  i  laureati
in possesso del diploma di laurea  in  giurisprudenza  conseguito  al
termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore  a
quattro anni;»;
      2) le lettere i) e l) sono abrogate.
    c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui  si  applicano,  a
loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  »
sono soppresse.
  2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in
forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i)
e l), del decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  nel  testo
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. I professori universitari di  ruolo  nominati  componenti  della
commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, nonche' di cui all'articolo 26-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  24  agosto  2021,   n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati,  a
richiesta, dal proprio  ateneo,  anche  parzialmente,  dall'attivita'
didattica.
  4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto- legge 24 agosto 2021,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  2021,
n.  147,  le  parole  «cui  si  applicano,  a  loro   richiesta,   le
disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.
  5. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023  e
di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno  2024,  cui  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 34
 
Estensione e  rifinanziamento  della  misura  PNRR  in  favore  delle
                     farmacie rurali sussidiate
 
  1. Allo scopo di completare il programma  di  consolidamento  delle
farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo
1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso  pubblico  approvato
con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione  territoriale,
n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3,  Investimento  1,  sub
investimento 1.2, puo' essere concesso  anche  alle  farmacie  rurali
sussidiate che operano in  Comuni,  centri  abitati  o  frazioni  con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del
perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027
di cui all'accordo di partenariato  2021/2027.  Il  finanziamento  e'
concesso alle condizioni, nei limiti  e  con  le  modalita'  previste
dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
28 milioni di euro per l'anno 2022  in  favore  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse  del  Fondo
per  lo  sviluppo  e  la  coesione-programmazione  2021-2027  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Capo IV
Ulteriori disposizioni urgenti

                               Art. 35
 
Partecipazione  dello  Stato  italiano  al  programma  di  Assistenza
         MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina
 
  1.  In  adesione  alle  iniziative  assunte   dall'Unione   Europea
nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale
a favore dell'Ucraina, di cui alla  comunicazione  della  Commissione
del 18 maggio  2022  (COM(2022)  233  final),  alle  conclusioni  del
Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24  giugno  2022  e  alla
decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
12 luglio  2022,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per
la partecipazione dello Stato italiano al  programma  e  al  relativo
rilascio della garanzia  dello  Stato,  per  un  importo  complessivo
massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per  la  copertura,  nei
limiti della quota di spettanza  dello  Stato  italiano,  dei  rischi
sostenuti dall'Unione europea.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per
l'anno 2022, si provvede  a  valere  sulle  somme  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
                               Art. 36
 
 Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale
 
  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  al
comma 1-bis le parole «di euro 13 milioni»  sono  sostituite  con  le
parole «di euro 28 milioni».
  2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 37
 
Norme in materia di  delocalizzazione  o  cessione  di  attivita'  di
             imprese non vertenti in situazione di crisi
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 227, le parole «dello scadere del termine di  novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di
centottanta giorni  ovvero  del  minor  termine  entro  il  quale  e'
sottoscritto il piano di cui al comma 233»;
    b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni»;
    c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti
dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano  da  parte
delle organizzazioni sindacali, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge  28
giugno  2012,  n.  92  innalzato  del  500  per  cento.  In  caso  di
sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente  ai
soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione,  dando  evidenza
del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione,  nonche'  dei
risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro  da'  comunque
evidenza della mancata presentazione del  piano  ovvero  del  mancato
raggiungimento dell'accordo sindacale  di  cui  al  comma  231  nella
dichiarazione  di  carattere  non  finanziario  di  cui  al   decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»;
    d) il comma 236 e' abrogato;
    e) dopo il comma 237 e' inserito il seguente:
      «237-bis. Sono in  ogni  caso  fatte  salve  le  previsioni  di
maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti  collettivi  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
  2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di  cui  all'articolo
1, commi 224 e seguenti, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  il
datore di lavoro cessi definitivamente l'attivita' produttiva  o  una
parte   significativa   della   stessa,   anche   per   effetto    di
delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al
40 per cento di  quello  impiegato  mediamente  nell'ultimo  anno,  a
livello  nazionale  o  locale  ovvero  nel  reparto   oggetto   della
delocalizzazione o chiusura, lo stesso e'  tenuto  alla  restituzione
delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  o
vantaggi economici a carico  della  finanza  pubblica  di  cui  hanno
beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto  delle  cessazioni  o
ridimensionamenti di attivita' di cui alla presente  disposizione,  e
rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro
aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni  antecedenti  l'avvio  della
procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione  del
personale. Fino alla completa restituzione  delle  somme  di  cui  al
primo periodo  al  soggetto  debitore  non  possono  essere  concessi
ulteriori   sovvenzioni,   contributi,   sussidi   ed   ausili.    Il
provvedimento delle  singole  amministrazioni  che  hanno  erogato  i
predetti benefici che da' atto della sussistenza dei presupposti  per
la restituzione ai  sensi  della  presente  disposizione  costituisce
titolo per la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai  sensi  del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le  somme  in  tal  modo
riscosse sono riversate in  apposito  capitolo  di  bilancio  e  sono
destinate  per  processi  di  reindustrializzazione  o  riconversione
industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attivita'.
  3. La presente disposizione si applica anche alle procedure avviate
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente  decreto
e non gia' concluse. Qualora alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma  224,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia gia' stata  effettuata,  il
termine di cui all'articolo 1, comma 231, entro il  quale  lo  stesso
deve essere discusso, e' comunque pari a centoventi giorni.
                               Art. 38
 
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito
                    di imposta ricerca e sviluppo
 
  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215 le parole «entro il 30  settembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 ottobre 2022».
                               Art. 39
 
       Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali
 
  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
    «2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al  comma  1,  nei
casi di affidamento diretto da parte del Ministero  della  cultura  a
societa'  in  house  del  medesimo  Ministero  dei  servizi  di   cui
all'articolo 117 del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
trova applicazione l'articolo 50 del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50.».
                               Art. 40
 
           Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese
 
  1. L'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  9-ter,
comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata  al
31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
                               Art. 41
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  regime  fiscale  per  le  navi
  iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667  final
  dell'11  giugno  2020  della  Commissione  europea.  Caso  SA.48260
  (2017/NN)
 
  1. Al decreto-legge 30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1.  E'  istituito  il  registro  delle  navi  adibite   alla
navigazione   internazionale,   di   seguito   denominato   "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  le
navi che effettuano attivita' di  trasporto  marittimo,  inteso  come
trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un
impianto o una struttura in mare aperto, nonche' quelle che  svolgono
attivita' assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto  previsto
dal presente comma, quali:
          a)  navi  che  forniscono   assistenza   alle   piattaforme
offshore, quali  le  unita'  che  prestano  servizi  antincendio,  di
trasporto di materiali e personale tecnico;
          b) navi d'appoggio quali le navi che  prestano  servizi  di
rimorchio   d'alto   mare,   servizio    antincendio    e    servizio
antinquinamento;
          c)  navi  posacavi   che   effettuano   l'installazione   e
l'attivita' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
          d) navi da ricerca scientifica  e  sismologica  ovvero  che
effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto;
          e)  draghe  che,  oltre  alle   attivita'   di   dragaggio,
effettuano anche attivita' di trasporto del materiale dragato;
          f)  navi  di  servizio  che  forniscono  altre   forme   di
assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino  in  contesti
normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo
dell'Union europea in termini di  protezione  del  lavoro,  requisiti
tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;
      2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
        «1-ter.  Ai  fini   istruttori   propedeutici   al   rilascio
dell'autorizzazione  all'iscrizione  nel  Registro  internazionale  o
all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter,  comma  2,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
acquisisce  dal  proprietario  o  dall'armatore  di  ogni  nave   una
dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  i  limiti  previsti  dagli
orientamenti marittimi,  corredata  dalla  pertinente  documentazione
tecnica della nave.  Le  autorita'  marittime  locali  verificano  il
rispetto di tale impegno  e  l'effettivo  esercizio  delle  attivita'
autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e  alla
partenza delle navi.
        1-quater. Le  attivita'  svolte  sui  rimorchiatori  e  sulle
draghe iscritti in uno  stato  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio
economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto  soltanto
a condizione che  almeno  il  cinquanta  per  cento  delle  attivita'
annuali delle navi costituisca  trasporto  marittimo  e  soltanto  in
relazione a tali  attivita'  di  trasporto.  A  tal  fine,  i  ricavi
derivanti da attivita' di trasporto marittimo e quelli  derivanti  da
altre  attivita'  non  ammissibili   devono   essere   riportati   in
contabilita' separata.»;
    b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:
      «Art.  6-ter   (Estensione   delle   agevolazioni   fiscali   e
contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi  battenti
bandiera di  Stati  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4,  6  e  9-quater,  si
applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti
aventi stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 162 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, che  utilizzano  navi  iscritte  nei  registri
degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo
ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione  europea  o  dello
Spazio  economico   europeo   adibite   esclusivamente   a   traffici
commerciali internazionali in relazione alle attivita'  di  trasporto
marittimo o alle attivita' assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. Per l'accesso ai benefici  di  cui  agli  articoli  4,  6  e
9-quater, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su  istanza  delle
imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 1, comma 1-ter, in  apposito  elenco  tenuto  presso  il
Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili.  Le
Amministrazioni che  applicano  gli  sgravi  fiscali  o  contributivi
accedono in via telematica all'elenco di cui  al  presente  comma  al
fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  a  condizione
che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e  3  e
che siano rispettate  le  disposizioni  concernenti  la  composizione
minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.
      4. L'esonero dal  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione  che
sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto
disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (CE)  n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
      5. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  le
modalita' di costituzione, alimentazione e aggiornamento  dell'elenco
di cui al comma 2.
       Art. 6-quater (Quota minima  di  navi  iscritte  nei  registri
degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo
ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e
9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei  registri
degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo
ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
economico  europeo  costituiscano  almeno  il  25   per   cento   del
tonnellaggio della flotta dell'impresa.
      2. Qualora la quota di tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo della flotta dell'impresa  sia  inferiore  o
pari al 60 per cento, fermo restando il limite  minimo  previsto  dal
comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare  tale  quota.
Qualora la  quota  di  tonnellaggio  di  cui  al  primo  periodo  sia
superiore al 60 per cento, l'impresa e'  obbligata  esclusivamente  a
garantire che la  quota  di  tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.
       Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili). - 1. La  disposizione
di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in  relazione  al  reddito
derivante:
        a) dai proventi  principali  risultanti  dalle  attivita'  di
trasporto marittimo, quali i  proventi  derivanti  dalla  vendita  di
biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di
passeggeri, dalla  locazione  di  cabine  nel  contesto  del  viaggio
marittimo e dalla vendita  di  alimenti  e  bevande  per  il  consumo
immediato a bordo;
        b) dallo svolgimento delle attivita' assimilate a  quelle  di
trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;
        c) dallo svolgimento delle attivita' accessorie derivanti  da
attivita'  di  trasporto  marittimo,  a  condizione  che  in  ciascun
esercizio i relativi ricavi di competenza  non  superino  il  50  per
cento dei ricavi totali  ammissibili  derivanti  dalla  utilizzazione
della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma  non  si
applica alla quota eccedente il 50 per cento.
      2.  I  proventi  dei  contratti  non  collegati  al   trasporto
marittimo, quali  l'acquisizione  di  autovetture,  bestiame  e  beni
immobili,   costituiscono   proventi   non   ammissibili   ai    fini
dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
      3. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  sono  individuate  le
attivita' accessorie di cui  al  comma  1,  lettera  c),  nonche'  le
modalita' di acquisizione  da  parte  dell'impresa,  presso  societa'
controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate,
dei servizi a  terra,  come  le  escursioni  locali  e  il  trasporto
parziale su strada, inclusi nel  pacchetto  di  servizi  complessivo,
fermo quanto previsto dal comma 5.
      4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi  1  e  2
devono essere differenziati e tenuti in contabilita' separata.
      5.  Alle  operazioni  fra  le  societa',  il  cui  reddito   e'
determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma  2,  e
le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello  Stato,  si
applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di
mercato di cui all'articolo 9  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
       Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a viaggio di navi). - 1.  Le
previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attivita' delle
navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una delle
seguenti condizioni:
        a) se le navi  sono  noleggiate  a  tempo  o  a  viaggio  con
attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il  beneficiario
conta nella propria flotta anche navi per cui  assicura  la  gestione
tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno  il  20  per
cento del tonnellaggio della flotta;
        b) la quota di navi noleggiate a tempo o a  viaggio  che  non
sono registrate in  uno  stato  appartenente  allo  Spazio  economico
europeo non supera il 75 per  cento  della  flotta  del  beneficiario
ammissibile al regime;
        c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario
battente  bandiera  di  Stati  appartenenti  allo  Spazio   economico
europeo.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6-quater,  nei
casi di cui al comma 1  il  beneficiario  e'  tenuto  a  mantenere  o
aumentare la quota di navi  di  proprieta'  o  locate  a  scafo  nudo
battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto  al  totale
della propria flotta.
       Art. 6-septies (Locazione di navi  a  scafo  nudo).  -  1.  Le
previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle
attivita' di locazione a  scafo  nudo  nel  rispetto  delle  seguenti
condizioni:
        a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati  a  un
periodo massimo di tre anni;
        b) l'attivita' di locazione a scafo  nudo  corrisponde  a  un
eccesso temporaneo di capacita'  connessa  ai  servizi  di  trasporto
marittimo del beneficiario;
        c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a
essere gestito dal beneficiario.
      2.  Le  condizioni  di  cui  al  comma  1  non   si   applicano
all'attivita' di locazione a scafo nudo posta in essere tra  soggetti
appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno  Stato  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
       Art. 6-octies (Conformita' agli orientamenti marittimi). -  1.
Il livello degli  aiuti  concessi  in  relazione  all'iscrizione  nel
Registro  internazionale  e  all'annotazione   nell'elenco   di   cui
all'articolo 6-ter, comma 2, e'  conforme  a  quanto  previsto  dagli
orientamenti comunitari in materia di aiuti  di  Stato  ai  trasporti
marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.
      2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi  di
sicurezza sociale dei marittimi e  la  riduzione  dell'imposta  sulle
societa' per le attivita' di  trasporto  marittimo  sono  il  livello
massimo di aiuto autorizzato.».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da  6-ter
a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  come
introdotte dal comma 1, lettera b), valutati in 14,5 milioni di  euro
per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1  milioni
di  euro  a  decorrere   dall'anno   2024,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre  2012,  n.
234. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 49-quinquies:
      1)  al  comma  1,  le  parole  «purche'  abitualmente   e   non
occasionalmente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «anche  su  base
temporanea o occasionale»;
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.
All'esercizio della professione di istruttore professionale  di  vela
si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto  legislativo
9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo o svizzeri,  nonche'  l'articolo  49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,
per i cittadini di Paesi terzi.»;
    b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo  periodo
e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  verifica  del  requisito   della
conoscenza  della  lingua  italiana  puo'  essere   effettuata   solo
successivamente al riconoscimento  del  brevetto  o  della  qualifica
professionale di cui  alla  lettera  d)  o  al  riconoscimento  della
qualifica professionale di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre
2007,  n.  206.  Si  prescinde  dal  requisito  di  competenza  nella
conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito
ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».
Capo V
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 42
 
Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo  di  compensazione
  sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, le parole da «, nonche' le modalita'» fino alla  fine  del  comma
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «.   I   proventi   derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro  il
30 novembre 2022 in modo cumulato  per  il  periodo  da  febbraio  ad
agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  e  restano  acquisiti   all'erario   fino   a
concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.».
  2. Le eventuali maggiori somme affluite  all'entrata  del  bilancio
dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1, sono  riassegnate
ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  essere  destinate,
prioritariamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui
all'articolo 1.
  3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresi' alla
finalizzazione  di  eventuali  ulteriori  risorse  eccedenti   quanto
previsto ai commi  precedenti  a  misure  volte  a  fronteggiare  gli
incrementi dei costi di energia elettrica e gas.
                               Art. 43
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 36, determinati in 13.138,169 milioni  di
euro per l'anno 2022, 1.347,70 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e
22,54 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano  ai  fini  della
compensazione degli effetti  in  termini  di  indebitamento  netto  a
14.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
    a) quanto a 3.701,20 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  e  280
milioni di euro per l'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione
degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle  Missioni  e  dei
Programmi per  gli  importi  indicati  nell'allegato  1  al  presente
decreto;
    b) quanto a 421,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data 30 agosto 2022, non sono  state
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite  per  detto
importo all'erario;
    c) quanto a  5,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;
    d) quanto a 32,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    e) quanto  a  23  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    f) quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    g) quanto a 2.767 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  1.013,77
milioni di  euro  per  l'anno  2023,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno a 1.023,86 milioni di euro per l'anno 2023  e  in  termini
indebitamento netto a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti   dagli
articoli 4 e 42;
    h) quanto a 57,04 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;
    i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati  il
15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della  relazione
presentata al Parlamento ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243.
  2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 2 annesso  al  presente  decreto  in  coerenza  con  la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge
16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.  105,
della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118
e della legge 31 agosto 2022, n. 140.
  4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022,  n.  23, sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: «, anche in conto residui».
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                               Art. 44
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 settembre 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica
 
                                  Patuanelli,     Ministro      delle
                                  politiche  agricole  alimentari   e
                                  forestali
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia
 
                                  Franceschini,    Ministro     della
                                  cultura
 
                                  Bianchi, Ministro dell'istruzione
 
                                  Messa, Ministro dell'universita'  e
                                  della ricerca
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

                                                           Allegato 1
 
                                    (Articolo 43, comma 1, lettera a)
   

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa
(Stato di previsione/Missione/Programma)
===============================================
|                                                   |  2022 |  2023 |
+==============================================
|      Ministero dell'economia e delle finanze      |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|23. FONDI DA RIPARTIRE (33)                        | 620,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|23.2 Fondi di riserva e speciali (2)               | 620,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                                   |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E |          
|TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)                 | 920,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi |       |       |
|di imposte (5)                                     | 870,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e     |       |       |
|gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)     | 50,0  |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                                   |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)    |1.651,2|      
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della|       |       |
|fiscalita' (9)                                     |1.651,2|       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                                   |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|   Ministero del lavoro e delle politiche sociali  |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25)                    | 110,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|2.1 Previdenza obbligatoria e complementare,       |       |       |
|assicurazioni sociali (3)                          | 110,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                                   |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |       |      
|(24)                                               | 400,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|3.2 Trasferimenti assistenziali a enti             |       |       |
|previdenziali, finanziamento nazionale spesa       |       |       |
|sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione|       |       |
|politiche sociali e di inclusione attiva (12)      | 400,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                                   |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|              Ministero della difesa               |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|1. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5)           |       | 280,0
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e   |       |       |
|approvvigionamenti militari (6)                    |       | 280,0 |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                            TOTALE |3.701,2| 280,0 |
+---------------------------------------------------+-------+-------+

   
                                                           Allegato 2
 
                                               (articolo 43, comma 2)
 
                                                          «Allegato 1
                                                (articolo 1, comma 1)
                                         (importi in milioni di euro)
   
=================================================
|                       RISULTATI DIFFERENZIALI                     |
=================================================
|                           - COMPETENZA -                          |
+===========================================+====
|    Descrizione risultato differenziale    | 2022  | 2023  | 2024  |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da         |       |       |       |
|finanziare, tenuto conto degli effetti     |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge             |241.900|184.748|119.970|
|                                           +-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato     |       |       |       |
|finanziario, tenuto conto degli effetti    |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge (*)         |519.247|494.848|438.645|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                             - CASSA -                             |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|    Descrizione risultato differenziale    | 2022  | 2023  | 2024  |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da         |       |       |       |
|finanziare, tenuto conto degli effetti     |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge             |318.900|249.748|177.170|
|                                           +-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato     |       |       |       |
|finanziario, tenuto conto degli effetti    |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge (*)         |596.272|559.848|495.845|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare     |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti    |
|con ammortamento a carico dello Stato.                             |
+-------------------------------------------------------------------+
   
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