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decreto, 15/9/2022
Decreto del ministero della salute
(GU n.252 del 27-10-2022)
decreto
Materia: sanità / salute

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 settembre 2022
Riparto del  fondo  istituito  in  merito  alla  somministrazione  di
vaccini in farmacia. (22A06085)
(GU n.252 del 27-10-2022)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante  disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile,  ed  in  particolare  l'art.  11  recante
«Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio  sanitario  nazionale  nonche'  disposizioni
concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»;
  Visto il decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,  recante
«Individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie  nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia  di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie  rurali,  a  norma
dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
  Visto in particolare l'art.  1,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  che
prevedono la collaborazione  ai  programmi  di  educazione  sanitaria
della popolazione realizzati a livello  nazionale  e  regionale,  nel
rispetto   di   quanto   previsto   dai   singoli   piani   regionali
socio-sanitari, nonche' la realizzazione di campagne  di  prevenzione
delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando
analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle  condizioni
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano;
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  16  dicembre  2010,
recante «Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni
professionali»  che  all'art.  3,  comma  3,   lettera   b)   prevede
«l'effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo»;
  Visto il decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1  della  legge  31  luglio  2017,  n.  119,
recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale  di
malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione
di farmaci» e in  particolare  l'art.  4-bis,  che  prevede  che  con
decreto  del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, e'  istituita  presso  il  Ministero
della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici  o  di
parti di essi gia' realizzati  da  altre  amministrazioni  sanitarie,
l'Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i  soggetti
vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui  all'art.
1, commi 2 e 3, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2017, nonche' le
dosi e i tempi di somministrazione delle  vaccinazioni  effettuate  e
gli eventuali effetti indesiderati;
  Visto il decreto del Ministro  della  salute,  17  settembre  2018,
recante «Istituzione dell'anagrafe nazionale vaccini»;
  Visto l'art. 1, comma 471, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»,   come
sostituito dall'art. 20, comma 2, lettera h),  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, il quale prevede che  «In  attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 11, comma 1, lettere  b)  e  c),  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, e dall'art. 3, comma 3, lettera b),  del  decreto
del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011,  e  tenuto  conto  delle  recenti
iniziative  attuate  nei  Paesi   appartenenti   all'Unione   europea
finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni
di contrasto e di  prevenzione  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2,  e'
consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione
di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico  da
parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalita' di  cui
al comma 465, anche con specifico  riferimento  alla  disciplina  del
consenso  informato  che   gli   stessi   provvedono   ad   acquisire
direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi
con  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  delle  farmacie,
sentito il competente ordine professionale, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Nell'ambito  dei  predetti
accordi sono disciplinati anche gli  aspetti  relativi  ai  requisiti
minimi strutturali dei locali per la  somministrazione  dei  vaccini,
nonche'  le  opportune  misure  per  garantire  la  sicurezza   degli
assistiti. Al  fine  di  assicurare  il  puntuale  adempimento  degli
obblighi informativi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
marzo 2021, n. 29, i farmacisti  sono  tenuti  a  trasmettere,  senza
ritardo e con modalita' telematiche  sicure,  i  dati  relativi  alle
vaccinazioni effettuate alla regione o  alla  provincia  autonoma  di
riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da  queste
ultime anche attraverso il Sistema tessera sanitaria.»;
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 2021,  n.  2,
convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021,  n.  29,  che
stabilisce che siano affidate «alle regioni e alle province  autonome
le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni
da  Sars-CoV-2»,   che   «le   operazioni   di   prenotazione   delle
vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei  vaccini  e
di certificazione delle stesse sono gestite  dalle  regioni  e  dalle
province autonome, che le  eseguono,  in  qualita'  di  titolari  del
trattamento, attraverso i propri sistemi informativi vaccinali» e che
il «sistema tessera  sanitaria  rende  disponibili  alla  piattaforma
nazionale i dati individuali necessari alla corretta  gestione  delle
operazioni   di   cui   al   precedente   periodo,   in   regime   di
sussidiarieta'»;
  Visto il successivo comma 5, che  prevede  che  «le  regioni  e  le
province autonome, mediante i propri sistemi informativi  o  mediante
la piattaforma nazionale (...) trasmettono altresi' i  dati  relativi
alle  prenotazioni  delle  vaccinazioni,  in  forma   aggregata,   al
Ministero della salute, il quale, rende disponibili alla  piattaforma
nazionale (...) strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni  sia
delle somministrazioni dei vaccini»;
  Visto l'Accordo quadro tra il Governo, le  regioni  e  le  province
autonome, FEDERFARM e ASSOFARM, per la somministrazione da parte  dei
farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2, sottoscritto in data 29 marzo
2021;
  Visto il protocollo d'intesa, tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
province autonome, la Federazione nazionale unitaria dei titolari  di
farmacia  italiani  (FEDERFARMA),  l'Associazione  delle  aziende   e
servizi socio-farmaceutici (ASSOFARM) e FARMACIEUNITE  che  definisce
la cornice nazionale e le modalita' per il  coinvolgimento,  su  base
volontaria,  dei  farmacisti  nelle  vaccinazioni   anti-Covid-19   e
anti-influenzali, nonche' nell'esecuzione dei  test  diagnostici  che
prevedono il prelevamento del campione biologico  a  livello  nasale,
salivare  o  orofaringeo  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  lettera
e-quater, del decreto  legislativo  n.  15  del  2009,  e  successive
modificazioni, sottoscritto in data 28 luglio 2022;
  Visto l'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
con il quale, per l'anno 2021, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero della salute, un fondo con una  dotazione  iniziale  di
400 milioni  di  euro  da  destinare  all'acquisto  di  vaccini  anti
SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19;
  Considerato che le suddette risorse risultano iscritte sul capitolo
di  bilancio  4384,  piano  gestionale  1,  denominato  «Risorse   da
destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei  farmaci  per
la cura dei pazienti con COVID-19», istituito per le finalita'  sopra
indicate nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione
della salute umana ed assistenza sanitaria al personale  navigante  e
aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello  stato  di
previsione del Ministero della salute;
  Visto il decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221  «Proroga  dello
stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per  il  contenimento
della  diffusione  dell'epidemia   da   COVID-19»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
  Visto il comma 1 dell'art. 12 del citato decreto-legge n.  221  del
2021,   recante   «Proroga   delle   disposizioni   in   materia   di
somministrazione dei vaccini in farmacia»  il  quale  proroga  al  31
dicembre 2022 le disposizioni di cui all'art.  1,  comma  471,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, quantificando  i  relativi  oneri  in
euro 4.800.000 a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 447  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, che a tal  fine  viene  integrato  di
euro 4.800.000 per il 2021;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2021, n. 308308 che ha apportato la relativa  variazione  di
bilancio per l'importo di 4.800.000,00 in termini di competenza e  di
cassa per  l'anno  2021,  del  Capitolo  4384,  gia'  assegnato  alla
Direzione generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della
salute per la gestione delle risorse di cui trattasi;
  Considerato che dette risorse risultano iscritte, nel corrente anno
2022, in conto residui di stanziamento sul capitolo 4384 dello  stato
di previsione della spesa del Ministero della salute;
  Tenuto conto  che  la  remunerazione  dell'atto  professionale  del
farmacista  che  inocula  la  singola   dose   vaccinale   e'   stato
quantificato in euro 6,00  nell'ambito  dell'Accordo  quadro  del  29
marzo 2021, tra il Governo, le regioni e le province  autonome  e  le
associazioni di categoria volto a disciplinare la somministrazione da
parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2;
  Vista la nota prot. n. 10814 del 10 febbraio 2022 con la  quale  la
Direzione generale della  prevenzione  sanitaria  ha  richiesto  alle
regioni e alle Province autonome di Trento e  Bolzano,  tra  l'altro,
informazioni sul rinnovo degli accordi regionali con le  farmacie  ed
una stima del numero di somministrazioni che si  effettueranno  nelle
stesse per l'anno 2022;
  Considerata  l'imprevedibilita'  dell'evoluzione  della  situazione
pandemica, la conseguente incertezza  sull'andamento  della  campagna
vaccinale e l'indisponibilita'  di  dati  che  consentano  una  stima
attendibile sul numero di  somministrazioni  che  saranno  effettuate
nelle farmacie nell'anno 2022;
  Considerata inoltre, la necessita' di ripartire le risorse in  modo
equo  e  di  garantirne  un  efficiente  utilizzo  adottando  in  via
precauzionale un criterio di ripartizione a pie' di lista;
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  alla  definizione  dei
criteri e delle  modalita'  di  ripartizione  tra  le  regioni  e  le
province autonome;
  Acquisita altresi', l'intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 14 settembre 2022;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                         Finalita' e oggetto
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di  riparto  tra  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle  risorse,
pari a euro 4.800.000  per  l'anno  2021,  di  cui  all'art.  12  del
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga  dello  stato
di emergenza nazionale e ulteriori misure per il  contenimento  della
diffusione dell'epidemia da COVID-19,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
                               Art. 2
 
            Criteri e modalita' di riparto delle risorse
 
  1. Per l'anno 2022, le risorse di cui al precedente  art.  1,  sono
ripartite tra le regioni e le  province  autonome  sulla  base  delle
somministrazioni di vaccini anti SARS-CoV-2 effettuate alla data  del
30 settembre 2022.
  2. Qualora il numero  delle  somministrazioni  erogate  sull'intero
territorio  nazionale,  ricavato  dalla  rendicontazione  di  cui  al
successivo  art.  3,  ecceda   il   numero   delle   somministrazioni
rimborsabili con lo stanziamento  di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto,  pari  a  800.000,  la   ripartizione   avverra'   in   modo
proporzionale, tenuto conto del rapporto  tra  il  numero  totale  di
somministrazioni   effettuate   in   Italia   ed   il    numero    di
somministrazioni rimborsabili.
                               Art. 3
 
                        Riparto delle risorse
 
  1. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della
salute, Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria,  entro  il
termine perentorio del 15 ottobre 2022 il resoconto dettagliato delle
vaccinazioni anti  SARS-CoV-2  effettuate  in  farmacia  nel  periodo
intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre 2022.
  2. Il Ministero della  salute,  verificata  la  coerenza  dei  dati
trasmessi anche attraverso  le  informazioni  presenti  nell'anagrafe
nazionale vaccini,  entro  il  successivo  30  novembre,  eroga  alle
regioni e province autonome le risorse di cui all'art. 1 del presente
decreto, sulla base dei criteri individuati nell'art. 2.
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 settembre 2022
 
                                                Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2672

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