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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162,, 31/10/2022
D.l. 31/10/22, n. 162, recante Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenz. nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vig. del d.lgs 10/10/22, n.150

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162,
Materia: sanità / salute

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162

Misure urgenti in materia di  divieto di  concessione dei benefici
penitenziari nei confronti  dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150,  di  obblighi  di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei  raduni illegali.
(GU n.255 del 31-10-2022)
  Vigente al: 31-10-2022  


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77, 87 e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione;
  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'»;
  Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante «Disposizioni  in
materia  di  misure  di  prevenzione  di  carattere  patrimoniale  ed
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio  1962,
n. 57 e 31 maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di  una  commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia»;
  Visto il decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio   1991,   n.   20,   recante
«Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa»;
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia
sanitaria»;
  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150,  recante
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari»;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   apportare
modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354,  in  ragione  dei  moniti  rivolti  dalla  Corte
costituzionale  al  legislatore   per   l'adozione   di   una   nuova
regolamentazione dell'istituto al fine di  ricondurlo  a  conformita'
con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022,
fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria  decisione
in assenza di un intervento del legislatore;
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del  fenomeno  dei
raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine  pubblico  o
la pubblica incolumita' o la salute pubblica;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  differire
l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150,
fissata al 1°  novembre  2022,  per  consentire  una  piu'  razionale
programmazione  degli  interventi  organizzativi  di  supporto   alla
riforma;
  Tenuto conto dell'andamento  della  situazione  epidemiologica  che
registra una diminuzione  dell'incidenza  dei  casi  di  contagio  da
COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilita' sebbene  al  di
sopra della soglia epidemica, con  un  lieve  aumento  nel  tasso  di
occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza  alla
stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto  in  terapia
intensiva;
  Considerata la necessita' di riavviare un progressivo ritorno  alla
normalita' nell'attuale fase post pandemica, nella quale  l'obiettivo
da perseguire e' il controllo efficace dell'endemia;
  Ritenuto necessario far  fronte  alla  preoccupante  carenza  degli
esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle  procedure
di sospensione di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, per garantire l'effettivita'  del  diritto  alla  salute
mediante il reintegro del personale  sanitario  nell'esercizio  delle
relative funzioni;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 2022;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della giustizia, dell'interno e della  salute,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 4-bis:
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La
disposizione del  primo  periodo  si  applica  altresi'  in  caso  di
esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da  quelli  ivi
indicati, in  relazione  ai  quali  il  giudice  della  cognizione  o
dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire  od
occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo  ovvero  per
conseguire o assicurare al condannato o ad altri  il  prodotto  o  il
profitto o il prezzo ovvero l'impunita' di detti reati.»;
      2) il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:
        «1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi,
anche  in  assenza  di  collaborazione  con  la  giustizia  ai  sensi
dell'articolo 58-ter,  ai  detenuti  e  agli  internati  per  delitti
commessi per finalita' di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di  atti  di
violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis  e  416-ter  del
codice penale, per  delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al  fine  di
agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,  per  i
delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui  all'articolo  291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'articolo 74 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili
e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla  condanna
o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino  elementi
specifici,  diversi  e  ulteriori  rispetto  alla  regolare  condotta
carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso  rieducativo
e  alla  mera  dichiarazione  di  dissociazione   dall'organizzazione
criminale di eventuale  appartenenza,  che  consentano  di  escludere
l'attualita'  di  collegamenti  con  la   criminalita'   organizzata,
terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di  ripristino  di  tali  collegamenti,
anche indiretti o  tramite  terzi,  tenuto  conto  delle  circostanze
personali  e  ambientali,  delle  ragioni  eventualmente  dedotte   a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica  della
condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al  fine
della concessione  dei  benefici,  il  giudice  accerta  altresi'  la
sussistenza di iniziative dell'interessato a  favore  delle  vittime,
sia  nelle  forme  risarcitorie  che  in   quelle   della   giustizia
riparativa.
        1-bis.1.  I  benefici  di  cui  al  comma  1  possono  essere
concessi, anche in assenza di  collaborazione  con  la  giustizia  ai
sensi dell'articolo  58-ter  della  presente  legge  o  dell'articolo
323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i  delitti  di
cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis,  319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 600, 600-bis,  primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del
codice penale, purche'  gli  stessi  dimostrino  l'adempimento  delle
obbligazioni  civili  e  degli  obblighi  di  riparazione  pecuniaria
conseguenti  alla  condanna  o  l'assoluta  impossibilita'  di   tale
adempimento e  alleghino  elementi  specifici,  diversi  e  ulteriori
rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione  del
detenuto  al  percorso  rieducativo,  che  consentano  di   escludere
l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il
contesto nel quale il reato e' stato  commesso,  tenuto  conto  delle
circostanze  personali  e  ambientali,  delle  ragioni  eventualmente
dedotte a sostegno  della  mancata  collaborazione,  della  revisione
critica  della  condotta  criminosa  e  di  ogni  altra  informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici,  il  giudice  di
sorveglianza  accerta   altresi'   la   sussistenza   di   iniziative
dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie
che in quelle della giustizia riparativa.
        1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che  per  taluno
dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla  commissione  dei
delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»;
      3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nei
casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice, prima  di  decidere
sull'istanza, chiede altresi' il parere del pubblico ministero presso
il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se  si  tratta
di condanne per i delitti indicati all'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di  procedura  penale,  del  pubblico  ministero
presso  il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  ove  e'  stata
pronunciata la sentenza di primo grado e  del  Procuratore  nazionale
antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni  dalla  direzione
dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato  e  dispone,  nei
confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare  e
delle  persone  ad  esso  collegate,  accertamenti  in  ordine   alle
condizioni  reddituali  e  patrimoniali,  al  tenore  di  vita,  alle
attivita'  economiche  eventualmente  svolte  e   alla   pendenza   o
definitivita' di misure di prevenzione personali  o  patrimoniali.  I
pareri, le informazioni e gli esiti  degli  accertamenti  di  cui  al
quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla  richiesta.
Il termine puo'  essere  prorogato  di  ulteriori  trenta  giorni  in
ragione della complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il
giudice decide anche in assenza  dei  pareri,  delle  informazioni  e
degli esiti degli  accertamenti  richiesti.  Quando  dall'istruttoria
svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di  collegamenti  con
la  criminalita'  organizzata,  terroristica  o  eversiva  o  con  il
contesto nel quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di
ripristino di tali collegamenti, e'  onere  del  condannato  fornire,
entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni
caso, nel provvedimento con cui decide  sull'istanza  di  concessione
dei  benefici   il   giudice   indica   specificamente   le   ragioni
dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima,  tenuto  conto
dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefici  di  cui
al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto
a  regime  speciale  di  detenzione  previsto  dall'articolo   41-bis
solamente dopo  che  il  provvedimento  applicativo  di  tale  regime
speciale sia stato revocato o non prorogato.»;
      4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini  della  concessione  dei
benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;
      5) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
        «2-ter.  Alle  udienze  del  tribunale  di  sorveglianza  che
abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma  1  ai
condannati per  i  reati  di  cui  all'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale,  le  funzioni  di  pubblico
ministero possono essere svolte  dal  pubblico  ministero  presso  il
tribunale del capoluogo del distretto ove  e'  stata  pronunciata  la
sentenza di primo grado.»;
      6) il comma 3-bis e' abrogato;
    b) all'articolo 21, comma 4, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o  internati
condannati per delitti commessi per finalita'  di  terrorismo,  anche
internazionale, o di eversione dell'ordine  democratico  mediante  il
compimento di  atti  di  violenza,  nonche'  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 416-bis del codice penale o commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,  all'approvazione
provvede il tribunale di sorveglianza.»;
    c) all'articolo 30-ter:
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «magistrato  di
sorveglianza» sono inserite le seguenti:  «o,  quando  si  tratta  di
condannati per delitti commessi per finalita'  di  terrorismo,  anche
internazionale, o di eversione dell'ordine  democratico  mediante  il
compimento di  atti  di  violenza,  nonche'  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 416-bis del codice penale o commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in  esso  previste,  il  tribunale  di
sorveglianza,»;
      2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono  aggiunte
le seguenti: «, emesso dal magistrato di  sorveglianza,»  e  dopo  le
parole: «le procedure  di  cui  all'art.  30-bis»  sono  inserite  le
seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla  comunicazione
del provvedimento medesimo».
                               Art. 2
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  152,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. I condannati per i delitti indicati nei commi  1,  1-ter  e
1-quater dell'articolo 4-bis della legge  26  luglio  1975,  n.  354,
possono  essere  ammessi  alla  liberazione  condizionale   solo   se
ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis  per  la
concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei  commi  2,
2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli  altri  limiti
di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale  e  fatto  salvo
quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n.  304,
i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla
liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della
pena temporanea o almeno trenta anni di  pena,  quando  vi  e'  stata
condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati  nel  comma  1
dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal  caso,
la pena dell'ergastolo  rimane  estinta  e  le  misure  di  sicurezza
personali ordinate dal giudice con la  sentenza  di  condanna  o  con
provvedimento successivo sono revocate, ai sensi  dell'articolo  177,
secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla  data  del
provvedimento di liberazione condizionale  e  la  liberta'  vigilata,
disposta ai sensi dell'articolo  230,  primo  comma,  numero  2,  del
codice penale, comporta  sempre  per  il  condannato  il  divieto  di
incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati  per
i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi  delle
lettere a), b), d), e), f) e g)  del  comma  1  dell'articolo  4  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno
dei reati indicati nelle citate lettere.».
                               Art. 3
 
Disposizioni transitorie in materia di  divieto  di  concessione  dei
                        benefici penitenziari
 
  1. La disposizione di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),
numero 1), non  si  applica  quando  il  delitto  diverso  da  quelli
indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' stato commesso prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di  entrata
in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal
comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,  nei
casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,  accertata
nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti
e delle responsabilita', operato con sentenza  irrevocabile,  rendano
comunque  impossibile  un'utile  collaborazione  con  la   giustizia,
nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti  dei   medesimi
detenuti o  internati  sia  stata  applicata  una  delle  circostanze
attenuanti previste dall'articolo 62,  numero  6,  anche  qualora  il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo  la  sentenza  di  condanna,
dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice
penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo  VI  del
titolo I della  citata  legge  n.  354  del  1975  e  la  liberazione
condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui  al
comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge  n.  354  del  1975,
purche' siano acquisiti elementi tali da  escludere  l'attualita'  di
collegamenti  con  la  criminalita'   organizzata,   terroristica   o
eversiva. In tali casi, ai condannati alla  pena  dell'ergastolo,  ai
fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente
decreto.  Nondimeno,  la  liberta'  vigilata,   disposta   ai   sensi
dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta
sempre per  il  condannato  il  divieto  di  incontrare  o  mantenere
comunque  contatti  con  soggetti  condannati  per  i  reati  di  cui
all'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,  del  codice  di  procedura
penale o sottoposti a misura di prevenzione ai  sensi  delle  lettere
a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice  delle
leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o  condannati  per  alcuno  dei
reati indicati nelle citate lettere.
                               Art. 4
 
   Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646
 
  1. All'articolo 25 della legge 13  settembre  1982,  n.  646,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono  inserite
le seguenti: «sia stato adottato un decreto di  cui  al  comma  2-bis
dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
    b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Copia
del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n.  354,  e'  trasmessa,  a  cura  del  Ministero  della
giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma
1.».
                               Art. 5
 
Norme in materia di occupazioni abusive e  organizzazione  di  raduni
                              illegali
 
  1. Dopo l'articolo 434 del codice penale e' inserito il seguente:
    «Art.  434-bis  (Invasione  di  terreni  o  edifici  per   raduni
pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute
pubblica). - L'invasione di terreni o edifici per  raduni  pericolosi
per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la  salute  pubblica
consiste nell'invasione  arbitraria  di  terreni  o  edifici  altrui,
pubblici o privati, commessa da un  numero  di  persone  superiore  a
cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando  dallo  stesso
puo' derivare un  pericolo  per  l'ordine  pubblico  o  l'incolumita'
pubblica o la salute pubblica.
    Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al  primo  comma
e' punito con la pena della reclusione da tre a sei  anni  e  con  la
multa da euro 1.000 a euro 10.000.
    Per il  solo  fatto  di  partecipare  all'invasione  la  pena  e'
diminuita.
    E' sempre  ordinata  la  confisca  ai  sensi  dell'articolo  240,
secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono  o  furono
destinate a commettere il reato di cui  al  primo  comma  nonche'  di
quelle utilizzate nei  medesimi  casi  per  realizzare  le  finalita'
dell'occupazione.».
    2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle  leggi  antimafia  e
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo  la  lettera  i-ter),  e'  aggiunta  la  seguente:
«i-quater) ai soggetti indiziati  del  delitto  di  cui  all'articolo
434-bis del codice penale.».
    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal  giorno
successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                               Art. 6
 
Modifica dell'entrata in vigore del decreto  legislativo  10  ottobre
                            2022, n. 150
 
  1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.
150, e' aggiunto il seguente:
  «Art. 99-bis (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in
vigore il 30 dicembre 2022.»
                               Art. 7
 
 Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) al comma 1, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
      2) al comma 5, alla fine del  primo  periodo,  le  parole:  «31
dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
      3) al comma 6, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
    b) all'articolo 4-bis, comma 1, le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
    c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».
                               Art. 8
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 9
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Schillaci, Ministro della salute
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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