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legge, 17/11/2022
L. 17/11/2022, n. 175, di conv., con mod., del d.l. 23/09/2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di polit. energetica naz., produttività delle imprese, politiche sociali e per l realizzazione del PNRR.
(GU n.269 del 17-11-2022)
legge
Materia: energia / disciplina

LEGGE 17 novembre 2022, n. 175

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   23
settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti  in  materia
di  politica  energetica  nazionale,  produttivita'  delle   imprese,
politiche sociali e per  la  realizzazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR).
(GU n.269 del 17-11-2022)
  Vigente al: 18-11-2022  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  recante  ulteriori
misure  urgenti  in  materia  di   politica   energetica   nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e' convertito  in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 17 novembre 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144

Testo del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  223  del  23  settembre  2022),
coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n.  175  (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.  1),  recante:  «Ulteriori
misure  urgenti  in  materia  di   politica   energetica   nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». (22A06657)
(GU n.269 del 17-11-2022)
  Vigente al: 17-11-2022  
Capo I
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note.
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022 si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
 
  1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi
per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base
della media del terzo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati  dall'impresa,  e'   riconosciuto   un   contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento  delle  spese
sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente
utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta
e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica
prodotta dalle imprese  di  cui  al  primo  periodo  e  dalle  stesse
autoconsumata nei mesi di  ottobre  e  novembre  2022.  In  tal  caso
l'incremento del costo  per  kWh  di  energia  elettrica  prodotta  e
autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo
unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati  dall'impresa  per
la produzione della  medesima  energia  elettrica  e  il  credito  di
imposta  e'  determinato  con  riguardo   al   prezzo   convenzionale
dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e
novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
  2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti  per  l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022,  per
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo
trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato
Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal  ((Gestore  dei   mercati
energetici)) (GME), abbia subito un incremento superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. Ai fini  del  presente  comma,  e'  impresa  a  forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei  settori  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  5  ((dell'8
gennaio 2022)), e ha consumato, nel primo trimestre solare  dell'anno
2022,  un  quantitativo  di  gas  naturale  per  usi  energetici  non
inferiore al 25  per  cento  del  volume  di  gas  naturale  indicato
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto  dei  consumi
di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte
consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.
300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione
dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della
componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di
credito di imposta, pari al 30 per cento della  spesa  sostenuta  per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei
mesi di ottobre e novembre  2022,  comprovato  mediante  le  relative
fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla
base della media riferita al terzo trimestre  2022,  al  netto  delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri
effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al
40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,
consumato nei mesi di ottobre e novembre  2022,  per  usi  energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il  prezzo  di  riferimento
del gas naturale, calcolato come media, riferita al  terzo  trimestre
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal ((Gestore dei mercati energetici)) (GME), abbia subito
un incremento superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca((,))  nel  terzo  trimestre
dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre  e  novembre  2022,  di  energia
elettrica o  di  gas  naturale  dallo  stesso  venditore  da  cui  si
riforniva nel terzo trimestre dell'anno  2019,  il  venditore,  entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su  sua  richiesta,  una
comunicazione   nella   quale   ((sono   riportati))    il    calcolo
dell'incremento di costo della componente  energetica  e  l'ammontare
del credito d'imposta spettante per i  mesi  di  ottobre  e  novembre
2022.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  definisce  il  contenuto
della predetta  comunicazione  e  le  sanzioni  in  caso  di  mancata
ottemperanza da parte del venditore.
  6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto.
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I
crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali ((sarebbero stati  utilizzati))  dal  soggetto
cedente e comunque entro la medesima  data  del  31  marzo  2023.  Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e  alla
tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
decreto-legge n. 34 del 2020.
  8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai
commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto  alla  fruizione
del credito non ancora fruito, inviano ((all'Agenzia delle  entrate))
un'apposita   comunicazione   sull'importo   del   credito   maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni ((dalla data di entrata
in vigore)) del presente decreto.
  9. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  8.586
milioni di ((euro per l'anno 2022))  e  1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a  9.586
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.
  10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'  articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
    b) al comma 7, ((quinto periodo)), le parole «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
                               Art. 2
 
Estensione del credito di imposta per l'acquisto  di  carburanti  per
  l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca
 
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina, alle imprese esercenti attivita' agricola e  della  pesca  e
alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica  di  cui  al  codice
ATECO 1.61 e' riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina
per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette
attivita', un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di
imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto
del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022,
comprovato  mediante  le  relative  fatture  d'acquisto,   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. Il contributo di cui al comma 1 e', altresi', riconosciuto  alle
imprese esercenti attivita' agricola e della pesca in relazione  alla
spesa sostenuta  nel  quarto  trimestre  solare  dell'anno  2022  per
l'acquisto  del  gasolio  e   della   benzina   utilizzati   per   il
riscaldamento  delle  serre  e  dei  fabbricati  produttivi   adibiti
all'allevamento degli animali.
  3. Il credito d'imposta di cui ai  commi  1  e  2  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997.  Il
credito  d'imposta  e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente
e comunque entro la medesima data del 31  marzo  2023.  Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai
commi 1 e 2, a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del
credito non ancora  fruito,  inviano  ((all'Agenzia  delle  entrate))
un'apposita   comunicazione   sull'importo   del   credito   maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni ((dalla data di entrata
in vigore)) del presente decreto.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  183,77
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.
  8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 3
 
               Misure a supporto delle imprese colpite
                dall'aumento dei prezzi dell'energia
 
  1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle  imprese
nel  contesto  dell'emergenza  energetica,  assicurando  le  migliori
condizioni  del  mercato  dei  finanziamenti  bancari  concessi  alle
imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il  pagamento  delle
fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2022, le garanzie prestate ((dalla societa' SACE S.p.A.)),
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto  delle  previsioni  in
materia di regime «de minimis»  di  cui  alla  ((comunicazione  della
Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro))  temporaneo  di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina((,)) e  ai  pertinenti
regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria,  nei  casi  in
cui  il  tasso  di  interesse  applicato  alla  quota  garantita  del
finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia,  il
rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari
o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo  restando
che il costo del finanziamento dovra' essere limitato al recupero dei
costi e essere inferiore al costo che  sarebbe  stato  richiesto  dal
soggetto o dai soggetti  eroganti  per  operazioni  con  le  medesime
caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato
dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti.  Ai  fini
dell'accesso gratuito alla garanzia,  i  soggetti  finanziatori  sono
tenuti ad indicare, in sede ((di richiesta nonche')) nel contratto di
finanziamento stipulato, le condizioni economiche di  maggior  favore
applicate ai beneficiari.
  2.  Nel  rispetto  delle  pertinenti   previsioni   di   cui   alla
((comunicazione della Commissione europea 2022/C  131  I/01,  recante
Quadro)) temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina, al  fine  di  contenere  gli  effetti  economici  negativi
derivanti dall'aumento dei prezzi delle  forniture  energetiche,  con
riferimento alle misure temporanee per il  sostegno  alla  liquidita'
delle  imprese  tramite  garanzie  prestate  ((dalla  societa'   SACE
S.p.A.)),   l'ammontare   garantito   del   finanziamento,   di   cui
all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
puo' essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per  i
successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i  successivi
6 mesi per le grandi imprese, in  ogni  caso  entro  un  importo  non
superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario  sia
classificabile come impresa a forte  consumo  di  energia,  ai  sensi
dell'articolo  17,  paragrafo  1,  lettera  a)((,))  della  direttiva
2003/96/CE e che tale  fabbisogno  sia  attestato  mediante  apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del  ((testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui  al  decreto))  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445.
  3.  Con  riferimento  alle  misure  temporanee  di  sostegno   alla
liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia  del  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi  alla  data  di
entrata in vigore ((del presente decreto)) e destinati a finalita' di
copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle  fatture,  per
consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre  e  dicembre
2022,  puo'  essere  concessa,  a  titolo  gratuito,  laddove   siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1, e  nella  misura  massima
dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore
di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente  dalla  fascia  di
appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla  parte  IX,
lettera A, delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019.
  4.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  3  le  parole:  «che  presentano  un  fatturato  non
superiore a 50 milioni di euro alla data del  ((31  dicembre  2021))»
sono soppresse;
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «5-bis  La  garanzia  di  cui  al  comma  3  puo'  altresi'  essere
rilasciata ((dalla societa' SACE  S.p.A.))  a  titolo  gratuito,  nel
rispetto delle previsioni in materia di regime "de  minimis"  di  cui
alla ((comunicazione  della  Commissione  europea  2022/C  131  I/01,
recante Quadro)) temporaneo di crisi per misure di aiuto di  Stato  a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per
categoria, nei casi in cui  il  premio  applicato  dalle  imprese  di
assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito  e  cauzioni
non superi la componente di  rendimento  applicabile  dei  Buoni  del
Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a  12  mesi  vigente  al
momento della pubblicazione della proposta di  convenzione  da  parte
((della SACE S.p.A.)) Fermo quanto previsto  al  comma  5,  il  costo
dell'operazione, sulla base di quanto  documentato  e  attestato  dal
rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovra'
essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso  gratuito
alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute  ad  indicare,
nella prima rendicontazione periodica inviata  ((alla  SACE  S.p.A.))
dopo  l'assunzione  dell'esposizione,  le  condizioni  economiche  di
maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.».
  5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della
domanda» sono soppresse;
    b) dopo le parole: «quale conseguenza  immediata  e  diretta  dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in  atto
e  che  le  esigenze  di  liquidita'   sono   conseguenza   di   tali
circostanze.» e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono
altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese  relative
agli obblighi di fornire collaterali per le  attivita'  di  commercio
sul mercato dell'energia.».
  6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020  n.
120, le parole: «a  duecento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
seicento».
  7.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  8. ((All'attuazione delle)) disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  4
del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili,
a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo  1,  comma  14,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5  giugno  2020,  n.   40.   ((All'attuazione   delle))
disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo  si  provvede  a
valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente,  sul  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.
                               Art. 4
 
           Disposizioni in materia di accisa e di imposta
              sul valore aggiunto su alcuni carburanti
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022
((nonche' dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022)):
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri;
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo;
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella  A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al  citato   decreto
legislativo n. 504 del 1995, non si applica per  il  periodo  dal  18
ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 ((nonche' per il periodo dal 4
novembre 2022 fino al 18 novembre 2022)).
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al citato decreto legislativo n.  504  del  1995  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo ((articolo 25 trasmettono, entro
il  28  novembre  2022)),  all'ufficio  competente   per   territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma
6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo usati come carburante  giacenti  nei  serbatoi  dei
relativi depositi e impianti alla data del  ((18  novembre  2022.  La
predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui sia disposta
la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle
aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a))).
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,
del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni  di
cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  ((957,34  milioni
di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno  2024)),
si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 5
 
            Misure straordinarie in favore delle regioni
                         e degli enti locali
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  come  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo  16
del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato
per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro,  da  destinare  per
160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro  in
favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione
del fondo tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 31 ottobre 2022, in  relazione  alla  spesa  per
utenze di energia elettrica e gas.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. Allo scopo di contribuire ((a far  fronte))  ai  maggiori  costi
determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche  ((e  dal
perdurare))  degli   effetti   della   pandemia,   il   livello   del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno
2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la  legge  5  agosto
2022, n. 111.
  4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 ((del presente
articolo)), nonche' delle risorse di cui all'articolo  40,  comma  1,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi  con
decreto  del  ((Ministro))  della  salute,   di   concerto   con   il
((Ministro)) dell'economia e delle finanze, previa intesa  ((in  sede
di)) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome di Trento ((e di  Bolzano)),  sulla  base  delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate  nell'ambito
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  anche  in  deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma 3 ((del  presente
articolo)),  un  contributo  una  tantum,  a  valere  sulle   risorse
ripartite con il decreto di cui al comma 4, non  superiore  allo  0,8
per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a  fronte  di
apposita rendicontazione, ((da parte della  struttura  interessata)),
dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno  per
le utenze di energia elettrica e  gas,  comunque  ferma  restando  la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  ((6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla  copertura
dei debiti fuori bilancio e  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese  correnti
connesse  con  l'emergenza  energetica  in  corso,  la  quota  libera
dell'avanzo   di   amministrazione    dell'anno    precedente    dopo
l'approvazione   del   rendiconto   della   gestione   dell'esercizio
finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche
prima del giudizio di parifica della sezione regionale  di  controllo
della Corte dei conti e della successiva approvazione del  rendiconto
da parte del consiglio regionale o provinciale.
  6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  non  si  applica  in  relazione  alle  risorse
trasferite  agli  enti  locali  ai  sensi  di  norme  di  legge   per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  in
relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai  medesimi
enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai  consumi  di  energia
elettrica e gas.))
                               Art. 6
 
        Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico
                         locale e regionale
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  9,  comma   1,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di  cui  al  medesimo
articolo 9((, comma 1,)) e' incrementato di ulteriori 100 milioni  di
euro destinati al riconoscimento di un  contributo,  calcolato  sulla
base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per  l'incremento
di costo, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  sostenuto  nel
terzo  quadrimestre  2022,  per   l'acquisto   del   carburante   per
l'alimentazione  dei  mezzi  di  trasporto  destinati  al   trasporto
pubblico  locale  e  regionale  su  strada,  lacuale,   marittimo   o
ferroviario.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro il 31  ottobre  2022,  sono  stabiliti  i  criteri  di
riparto delle risorse tra gli  enti  territoriali  competenti  per  i
servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le  modalita'
per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante
il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al  comma  1
alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla  gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione
governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di
contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del
limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di
rendicontazione.
  3. Per finalita' di semplificazione  e  uniformita',  le  procedure
previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto
ed il riconoscimento delle risorse stanziate  nel  fondo  di  cui  al
comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre
2022.
  4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al  comma
2 possono essere destinate ad incrementare la  quota  finalizzata  al
riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 7
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport
 
  1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le  risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da
destinare  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le  discipline
sportive, per gli enti di promozione sportiva e  per  le  federazioni
sportive, anche nel  settore  paralimpico,  che  gestiscono  impianti
sportivi e piscine.
  2. Con decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
sport, da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sono  individuati  le  modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 43.
                               Art. 8
 
                   Disposizioni urgenti in favore
                    degli enti del terzo settore
 
   
  ((1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia  termica
ed elettrica  registrato  nel  terzo  trimestre  dell'anno  2022,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi,  al  conto  di
cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di  120  milioni
di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei  predetti
limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei  costi  sostenuti
rispetto  all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
straordinario a favore degli  enti  del  Terzo  settore  iscritti  al
Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'articolo
54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017,
delle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui  al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella  relativa
anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che  erogano
servizi  socio-sanitari  e  socio-assistenziali  svolti   in   regime
residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'.))
  2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale  del
Terzo settore di cui all'articolo ((45 del codice del Terzo  settore,
di  cui  al  decreto  legislativo))  3  luglio  2017,  n.   117,   le
organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'articolo
((54 del medesimo codice di cui al  decreto  legislativo))  3  luglio
2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte  alla
relativa anagrafe((, diversi dai soggetti di cui al comma 1,)) e  non
ricompresi tra quelli  di  cui  al  comma  1  per  i  maggiori  oneri
sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della  componente  energia  e
del gas naturale, e' istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno  2022  per  il  successivo
trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un
contributo straordinario calcolato  ((in  proporzione  all'incremento
dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno  2022  rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021)) per la componente energia  e  il
gas naturale.
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ((sono  individuati,  in
coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso
alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1  e  2,
le  modalita'  e  i  termini  di  presentazione  delle  richieste  di
contributo,  i  criteri  di  quantificazione  del  contributo  stesso
nonche' le procedure di controllo)).
  4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra  loro
e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi
sono cumulabili con altre  agevolazioni  che  abbiano  ad  oggetto  i
medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche
della non concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
porti al superamento del costo sostenuto.
  5. Per le operazioni relative alla gestione dei  fondi  di  cui  ai
commi 1 e 2  e  all'erogazione  dei  contributi,  le  amministrazioni
interessate  si  avvalgono  ((di  societa'  in  house)),   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
((previa stipulazione di apposite convenzioni)) e previa  stipula  di
apposite convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a
carico delle risorse dei medesimi fondi nei  limiti  individuati  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  3,
di societa' in house. A tal fine, le risorse  dei  fondi  di  cui  ai
commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022,  su  appositi
conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello  Stato
intestati alla societa' incaricata della gestione.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  170  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita' di  cui  all'articolo  1,  comma
178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  quanto  a  4  milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 96 ((del codice di cui al decreto legislativo)) 3
luglio  2017,  n.  117,  quanto  a  6  milioni  di   euro,   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per
28,57 milioni di euro del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  120,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai
sensi dell'articolo 43.
                               Art. 9
 
                  Disposizioni per la realizzazione
               di nuova capacita' di rigassificazione
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano
alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora,  in  sede
di autorizzazione di cui al comma  2,  siano  imposte  ((prescrizioni
ovvero)) sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali  o
localizzazioni alternative.».
                               Art. 10
 
Contributo  del  Ministero  dell'interno,   ((del   Ministero   della
  giustizia e degli uffici giudiziari))  alla  resilienza  energetica
  nazionale
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza energetica nazionale, il  Ministero  dell'interno((,
il Ministero della  giustizia  e  gli  uffici  giudiziari  utilizzano
direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte,  i  beni
demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e  uffici
giudiziari,)) per installare impianti di  produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la  copertura  degli  oneri,
alle risorse del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
Missione  2,  previo  accordo  con  il  Ministero  della  transizione
ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di  coerenza
con gli obiettivi specifici del PNRR e  di  conformita'  ai  relativi
principi di attuazione.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno((,
il Ministero della giustizia,  gli  uffici  giudiziari))  e  i  terzi
concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunita'
energetiche  rinnovabili  nazionali   anche   con   altre   pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e  c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  e
con facolta'  di  accedere  ai  regimi  di  sostegno  ((previsti  dal
medesimo  decreto  legislativo))  anche  per  la  quota  di   energia
condivisa da impianti e utenze  di  consumo  non  connesse  sotto  la
stessa  cabina  primaria,  previo  pagamento  degli  oneri  di   rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021,  e
sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22
del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.  Competente  ad
esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
                               Art. 11
 
((Contributo per i costi delle forniture di energia e  gas  sostenuti
  da sale  cinematografiche)),  teatri  e  istituti  e  luoghi  della
  cultura
  1. Al fine di  mitigare  gli  effetti  dell'aumento  dei  costi  di
fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da  sale  teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del ((codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
autorizzata la spesa di 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Con
decreto del Ministro della cultura, da adottare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite
le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse di  cui  al
primo periodo. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto
a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione  ((del  Fondo
di  parte  corrente  di  cui  all'articolo   89,   comma   1)),   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, ((n. 27, quanto)) a 15 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e,
quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.
  2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
le altre agevolazioni previste dal presente Capo.
                               Art. 12
 
                 Rifinanziamento del Fondo destinato
                 all'erogazione del bonus trasporti
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, e' incrementato di 10 milioni di euro per  l'anno
2022.
  2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 13
 
       Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica
                       delle scuole paritarie
 
  1. Per fronteggiare le maggiori  esigenze  connesse  al  fabbisogno
energetico   degli    istituti    scolastici    paritari    derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo  di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo  2000,  n.  62  e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 14
 
       Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  e'  autorizzata  la
spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel
limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore
dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2,
lettera  a),  ((del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504,)) e, nel limite  di  15  milioni  di  euro,  al
sostegno del settore dei servizi di trasporto di  persone  su  strada
resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  21  novembre
2005, n. 285, ovvero sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della
legge 11 agosto 2003, n. 218.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di
determinazione, le  modalita'  di  assegnazione  e  le  procedure  di
erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.
                               Art. 15
 
     Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato
 
  1. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza  prestate  dagli
istituti di patronato  e  fronteggiare  le  ripercussioni  economiche
negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge  30  marzo
2001, n. 152, e' concesso un contributo una tantum, pari a  100  euro
per ciascuna sede  centrale,  ((regionale,  provinciale))  e  zonale,
riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  a
parziale compensazione dei costi sostenuti  per  il  pagamento  delle
utenze di energia elettrica e gas.
  2.  Il  contributo  ((e'  riconosciuto  previa))  presentazione  di
istanza contenente l'elenco delle sedi per  le  quali  si  chiede  il
contributo al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,  pari  a  euro
769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede
ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 16
 
             Procedure di ((prevenzione degli incendi))
 
  1. In relazione alle esigenze poste  dall'emergenza  energetica  in
atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio
di attivita' soggette ai controlli di ((prevenzione degli  incendi)),
nel caso in cui, a seguito dell'installazione di  tali  tipologie  di
impianti, sia necessaria la valutazione del progetto  antincendio,  i
termini di cui  all'articolo  3,  comma  3,  secondo  periodo,  ((del
regolamento di cui al decreto)) del Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, sono ridotti,  fino  al  31  dicembre  2024,  da
sessanta a trenta giorni  dalla  presentazione  della  documentazione
completa.
                               Art. 17
 
    Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti
 
  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole «35.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «62.000
euro».
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali

                               Art. 18
 
          Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti
 
  1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con  rapporto
di  lavoro  domestico,  aventi  una  retribuzione  imponibile   nella
competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538
euro, e che non siano titolari dei trattamenti  di  cui  all'articolo
19, e' riconosciuta per  il  tramite  dei  datori  di  lavoro,  nella
retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022,  una
somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a  150  euro.
Tale  indennita'  e'   riconosciuta   in   via   automatica,   previa
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni
di cui all'articolo 19, commi 1 e 16. ((Limitatamente  ai  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi  di  pagamento
delle  retribuzioni  del  personale   siano   gestiti   dal   sistema
informatico del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  i
beneficiari  dell'indennita'  sono  individuati   mediante   apposite
comunicazioni tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. Per i dipendenti di cui  al  terzo  periodo  non  sussiste
l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.))
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche nei casi in
cui il lavoratore sia interessato  da  eventi  ((che  diano  luogo  a
copertura   di   contribuzione   figurativa   integrale   da    parte
dell'Istituto)) nazionale della previdenza sociale (INPS).
  3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta  ai  lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui  siano  titolari  di
piu' rapporti di lavoro.
  4.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non   e'   cedibile,   ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai  fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali.
  5. Nel mese di novembre  2022,  il  credito  maturato  per  effetto
dell'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma  1  e'  compensato
attraverso  la  denuncia  di  cui  all'articolo  44,  comma  9,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  secondo  le
indicazioni che saranno fornite dall'INPS.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  4,  valutati  in  1.005
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.
                               Art. 19
 
 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
 
  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari  di  uno  o
piu'  trattamenti  pensionistici  a   carico   di   qualsiasi   forma
previdenziale  obbligatoria,  di  pensione  o  assegno  sociale,   di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti,  nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro
il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile  ad  IRPEF,
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non  superiore
per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale (INPS)  corrisponde  d'ufficio  nel  mese  di  novembre  2022
un'indennita' una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti  di  cui
al presente comma risultino titolari  esclusivamente  di  trattamenti
non  gestiti  dall'INPS,  il  casellario  centrale  dei   pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971,   n.   1388,   individua   l'Ente   previdenziale    incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum((,))  che  provvede  negli
stessi termini e  alle  medesime  condizioni  ed  e'  successivamente
rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
  2. Agli effetti delle disposizioni del  comma  1  dal  computo  del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al  netto  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
  3. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  non  costituisce
reddito  ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della  corresponsione   di
prestazioni previdenziali ed  assistenziali,  non  e'  cedibile,  ne'
sequestrabile, ne' pignorabile.
  4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'  corrisposta  sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata
per  ogni   singola   tipologia   di   redditi   dall'Amministrazione
finanziaria e da ogni  altra  amministrazione  pubblica  che  detiene
informazioni utili.
  5.  L'Ente  erogatore  procede  alla  verifica   della   situazione
reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza,  provvede
alla notifica dell'indebito  entro  l'anno  successivo  a  quello  di
acquisizione delle informazioni reddituali.
  6. L'indennita' una tantum di cui al  comma  1  e'  corrisposta,  a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche  nel  caso  in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa.
  7. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  6,  valutati  in  1.245
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.
  8. L'INPS eroga((, nel  mese  di  novembre  2022)),  ai  lavoratori
domestici gia' beneficiari dell'indennita' di  cui  all'articolo  32,
comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  che  abbiano  in
essere uno o piu' rapporti ((di lavoro  alla  data))  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennita'
una tantum pari a 150 euro.
  9. ((A coloro)) che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo  4
marzo 2015, n. 22,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una  indennita'  una
tantum pari a 150 euro.
  10. ((A coloro)) che nel corso del 2022  percepiscono  l'indennita'
di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo
32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' riconosciuta dall'INPS  una
ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro.
  11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore  indennita'  una  tantum
pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile
e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca ((i cui  contratti  sono
in corso)) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e che  sono  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335.  I
soggetti ((richiedenti)) non devono essere titolari  dei  trattamenti
di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennita' e'  corrisposta
esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante  dai  suddetti
rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42  del  decreto-legge  25  maggio
2021 n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennita' una tantum pari a
150 euro. La medesima indennita' e' erogata ((dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A.)) in favore dei collaboratori sportivi come individuati
dall'articolo 32, comma 12, secondo  periodo,  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22,  comma  2,  del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalita'  ivi
indicate. A tal fine, per il  2022,  e'  trasferita  ((alla  societa'
Sport e Salute S.p.a.)) la somma di euro 24 milioni. Le  risorse  non
utilizzate ((dalla societa' Sport e Salute S.p.A.)) per le  finalita'
di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta societa', entro
il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.
  13.  L'INPS,  a  domanda,  eroga  ((ai  lavoratori  stagionali  con
rapporti di lavoro)) a tempo determinato e intermittenti di cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,
che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per  almeno  50  giornate,
una ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita'  e'
corrisposta ai soggetti che  hanno  reddito  derivante  dai  suddetti
rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
  14. L'INPS, a  domanda,  eroga  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo((,)) che, nel 2021, hanno almeno
50 contributi giornalieri versati, un'indennita' una  tantum  pari  a
150 euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che  hanno  reddito
derivante dai suddetti rapporti  non  superiore  a  20.000  euro  per
l'anno 2021.
  15. Ai beneficiari delle indennita' una tantum di cui  all'articolo
32, commi  15  e  16((,))  del  decreto-legge  n.  50  del  2022,  e'
riconosciuta una ulteriore indennita' una tantum di 150 euro.
  16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza  di
cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.  26,  e'  corrisposta
d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile  di
competenza, un'indennita' una tantum pari a  150  euro.  L'indennita'
non  e'  corrisposta  ai  nuclei  in  cui  e'  presente   almeno   un
beneficiario delle indennita' di cui all'articolo  18  e  di  cui  ai
commi da 1 a 15 del presente articolo.
  17. Le indennita' di 150 euro di cui  ai  commi  da  9  a  15  sono
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di  lavoro
di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.
  18. Le indennita' di cui ai commi da 8 a  16  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi ((del testo unico di cui al decreto))
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  19. Le prestazioni di cui al presente articolo  e  all'articolo  18
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a  ciascun
soggetto avente diritto una sola volta.
  20. Le modalita' di  corresponsione  delle  indennita'  di  cui  al
presente articolo ((sono stabilite dall'INPS e dalla societa' Sport e
Salute S.p.A.)) entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto.
  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a  16,  valutati  in  256,5
milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 20
 
           Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
 
  1. L'indennita' una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo
33  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata  di
150 euro a condizione che, nel periodo  d'imposta  2021,  i  soggetti
destinatari della predetta indennita' abbiano  percepito  un  reddito
complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il  limite
di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33  e'  incrementato
di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5  milioni  di  euro
per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 21
 
               Recupero ((delle prestazioni)) indebite
 
  1.  Il  recupero  delle  prestazioni  indebite  ((correlato))  alla
campagna di verifica reddituale, di cui  all'articolo  13,  comma  2,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al  periodo  d'imposta
2020, nonche' alle verifiche di cui all'articolo  35,  comma  10-bis,
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  relative  al
periodo di imposta 2019, e' avviato entro il 31 dicembre 2023.
Capo III
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)
Sezione I
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia ambientale

                               Art. 22
 
Procedure autorizzatorie per  l'economia  circolare  e  rafforzamento
  delle attivita' di vigilanza e controllo dei  sistemi  di  gestione
  dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
 
  1.  Le  opere,  gli  impianti  e  le  infrastrutture  necessari  ai
fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale  per  la
gestione  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo  198-bis  del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  costituiscono  interventi  di
pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
  2.  Nei  procedimenti  autorizzativi  non  di  competenza   statale
relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari  ai  fabbisogni
impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto  legislativo  n.  152
del 2006,  e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ove
l'autorita' competente non provveda sulla domanda  di  autorizzazione
entro i termini previsti dalla legislazione  vigente,  il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   della
transizione ecologica, assegna all'autorita' medesima un termine  non
superiore a ((venti)) giorni per provvedere. In  caso  di  perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o  del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorita' competente,
il Consiglio dei ministri nomina un commissario  ad  acta,  al  quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti  o  i
provvedimenti  necessari,  anche  avvalendosi  di  societa'  di   cui
all'articolo  2  del  ((testo  unico  in  materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui al)) decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, o di  altre  amministrazioni  specificamente  indicate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di  rafforzare  le  attivita'  di  vigilanza  e  di
controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e
autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei  rifiuti  di
imballaggio di cui al  presente  articolo,  e'  istituito  presso  il
Ministero della transizione ecologica l'Organismo  di  vigilanza  dei
consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione  dei  rifiuti,  degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di  vigilanza  e'
composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero  della  transizione
ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due  rappresentanti
del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un   rappresentante
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato,   un
rappresentante dell'Autorita' di regolazione ((per energia, reti))  e
ambiente, un rappresentante dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del  Ministero  della  transizione
ecologica, di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
((sono stabiliti)) le modalita' di  funzionamento  dell'Organismo  di
vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'
dell'Organismo di  vigilanza  ((sono  pubblicate  nel  sito  internet
istituzionale)) del Ministero della transizione ecologica entro il 30
aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza
sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere
dall'anno  2023.  Ai  componenti  dell'Organismo  di  vigilanza   non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per  l'anno
2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
                               Art. 23
 
         Misure in materia di fornitura di energia elettrica
                per la ricarica dei veicoli elettrici
 
  1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel
caso in cui  l'infrastruttura  di  ricarica,  per  cui  e'  richiesta
l'autorizzazione, insista sul  suolo  pubblico  o  su  suolo  privato
gravato da un  diritto  di  servitu'  pubblica,  il  comune  pubblica
l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione  ((nel  proprio
sito internet istituzionale e nella)) Piattaforma unica nazionale  di
cui all'articolo 8, comma 5,  del  decreto  legislativo  16  dicembre
2016, n. 257, dal momento della sua  operativita'.  Decorsi  quindici
giorni dalla data  di  pubblicazione,  l'autorizzazione  puo'  essere
rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano
presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu'  soggetti
non sia possibile ovvero  compatibile  con  la  programmazione  degli
spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata
dal  comune,  l'ottenimento  della  medesima  autorizzazione  avviene
all'esito di una procedura valutativa  trasparente  che  assicuri  il
rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento e  non
discriminazione tra gli operatori.»;
    b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono  inserite
le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei
costi di rete e degli oneri generali di sistema,».
                               Art. 24
 
           Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia
 
  1. All'articolo 1, comma 1-quater, del  decreto-legge  16  dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio
2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «?Al fine  di
dare attuazione agli interventi del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, con riferimento  agli  investimenti  legati  all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione  2,
Componente 2, e all'allocazione delle risorse  finanziarie  pubbliche
ivi previste per tali finalita', nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e
dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai  sensi  del
primo periodo  del  presente  comma  e'  individuata  quale  soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per  la
produzione del preridotto -  direct  reduced  iron,  con  derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da
fonti rinnovabili, ((aggiudicati ai sensi del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,))  e
delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine,  le  risorse
finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate  alla  realizzazione
dell'impianto  per  la  produzione,  con  derivazione   dell'idrogeno
necessario  ai  fini  della  produzione   esclusivamente   da   fonti
rinnovabili, del preridotto - direct  reduced  iron,  sono  assegnate
entro il limite di 1 miliardo di euro  al  soggetto  attuatore  degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per  la  produzione
del preridotto di cui al settimo periodo e'  gestito  dalla  societa'
costituita  ai  sensi  del  primo  periodo.  A  tal  fine,  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione  di  ogni  iniziativa
utile all'apertura del  capitale  della  societa'  di  cui  al  primo
periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati  requisiti
finanziari, tecnici e  industriali,  individuati  mediante  procedure
selettive di evidenza pubblica, in conformita' al ((codice di cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,))  e  alle  altre  vigenti
disposizioni di settore.».
Sezione II
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di universita'

                               Art. 25
 
Nuove  misure  di  attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
  resilienza  in  materia  di  alloggi  e  residenze   per   studenti
  universitari
 
  1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente  1,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1  della
legge 14 novembre 2000, n. 338, e' inserito il seguente:
  "Art. 1-bis  (Nuovo  housing  universitario).  -  ((1.  Le  risorse
previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  sono  destinate,  per  un
importo  pari  a  660  milioni  di   euro,   all'acquisizione   della
disponibilita' di nuovi posti letto presso alloggi  o  residenze  per
studenti delle istituzioni della formazione superiore,  ai  fini  del
perseguimento delle finalita' previste dalla medesima riforma.))
  2. ((Le risorse destinate ai sensi  del  comma  1  sono  assegnate,
anche in convenzione ovvero in partenariato con le  universita',  con
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli
operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  p),  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo
1,  comma  1,  della  presente  legge))  sulla  base  delle  proposte
selezionate  da  una  commissione  istituita  presso   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca, secondo le procedure  definite  dal
decreto di cui al  comma  7.  Ai  componenti  della  commissione  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.
  3. La ripartizione delle risorse tra  le  proposte  selezionate  ai
sensi  del  comma  2  e'  effettuata,  con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, sulla base  del  numero  dei  posti
letto previsti in  base  a  ciascuna  proposta  e  tenuto  conto  dei
fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata  con  le  modalita'
indicate dal decreto di cui  al  comma  7,  nonche'  della  quota  da
riservare alle regioni del Mezzogiorno,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108.  L'erogazione  delle  risorse  di  cui  al  presente  comma   e'
effettuata in  esito  alla  effettiva  messa  a  disposizione,  anche
tramite appositi  bandi,  dei  posti  letto  relativi  alle  proposte
ammesse a finanziamento.
  4. ((Le risorse assegnate ai sensi del comma 3  sono  destinate  al
pagamento del  corrispettivo)),  o  parte  di  esso,  dovuto  per  il
godimento dei posti letto resi  disponibili  ai  sensi  del  presente
articolo presso alloggi o  residenze  per  i  primi  tre  anni  dalla
effettiva fruibilita' degli stessi.
  5. I soggetti aggiudicatari ai sensi  del  comma  3  assicurano  la
destinazione  d'uso  prevalente  degli  immobili  utilizzati  per  le
finalita' del presente articolo ad alloggio o residenza per  studenti
con possibilita' di destinazione ad altra finalita', anche  a  titolo
oneroso, delle parti della struttura  eventualmente  non  utilizzate,
ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai  periodi  non
correlati allo svolgimento delle attivita' didattiche.
  6. La riduzione della disponibilita' di  posti  letto  rispetto  al
numero  degli  stessi  indicato  in  sede  di  proposta  comporta  la
riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9  e  10
in misura proporzionale alla riduzione della disponibilita' prevista.
In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad  alloggio
o residenza per studente degli immobili utilizzati per  le  finalita'
del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici
di cui ai commi 9, 10 e 11.
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentite la Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definiti:
    a) la composizione della commissione di  valutazione  di  cui  al
comma 2;
    b) le procedure per la ricognizione dei  fabbisogni  territoriali
di posti letto;
    c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento
e per la loro valutazione, nonche' il numero minimo  di  posti  letto
per intervento;
    d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo
unitario per i posti letto, tenendo conto  dell'ambito  territoriale,
dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli  immobili
e del  livello  dei  servizi  offerti  agli  studenti  nonche'  della
riduzione del 15 per cento in ragione della finalita'  sociale  delle
misure di cui al presente articolo;
    e) le garanzie patrimoniali minime per accedere  alle  misure  di
cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un  vincolo  di
destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno,  con
decorrenza dall'acquisizione della  disponibilita'  degli  alloggi  o
delle residenze per l'utilizzo previsto;
    f)  gli  standard  minimi  qualitativi  degli  alloggi  o   delle
residenze e degli ulteriori servizi offerti, in  relazione  sia  allo
spazio comune per studente che alle relative  dotazioni  strumentali,
fermo restando il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (DNSH).
  8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo
sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base  delle
graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.
  9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le  somme  corrisposte
ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione  del  reddito  ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta
sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore  netto
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione  di  posti
letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui  al
presente articolo,  salvo  quanto  previsto  al  primo  periodo,  non
concorrono alla formazione  del  reddito  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa', nonche' alla formazione del valore della  produzione  netta
ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  nella
misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi  rappresentino
piu'   della   meta'   del   reddito    complessivamente    derivante
dall'immobile.
  10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi  o
residenze per  studenti  universitari  stipulati  in  relazione  alle
proposte ammesse al finanziamento di cui al  presente  articolo  sono
esenti dall'imposta di bollo di  cui  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  e  dall'imposta  di  registro
((prevista dal testo unico)) di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando  la  decadenza  dal
beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli
atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i  termini
previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione  e  messa  a
disposizione  degli  alloggi  o  delle  residenze  universitarie,  si
determina la decadenza dal  beneficio  fiscale  di  cui  al  presente
comma.
  11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 e'  riconosciuto
un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima
pari all'importo versato a titolo di imposta  municipale  propria  di
cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad  alloggio
o residenza per studenti ai sensi del presente articolo.  Il  credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le disposizioni attuative  della  misura,
con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione
del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al  fine  del
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,  nonche'  alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei  controlli.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede  nel  limite
di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»
  12. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  9,  secondo
periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e  in  10,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante  riduzione  per  12,1
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2024  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca;
    b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.
  13. L'efficacia  delle  misure  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero  dell'universita'
e della ricerca.».
Sezione III
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di istruzione

                               Art. 26
 
            Misure per la riforma degli istituti tecnici
 
  1. Al fine  di  poter  adeguare  costantemente  i  curricoli  degli
istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze  del  settore
produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza,  orientandoli  anche  verso  le   innovazioni
introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di  piena
sostenibilita' ambientale, con uno o piu'  regolamenti,  da  adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla revisione  dell'assetto  ordinamentale  dei
percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio  del
Paese consolidando il  legame  tra  crescita  economica  e  giustizia
sociale.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, secondo le modalita' stabilite al comma 4 nel  rispetto  dei
principi   del   potenziamento   dell'autonomia   delle   istituzioni
scolastiche   e   della   maggiore   flessibilita'   nell'adeguamento
dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:
      1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche
e  scientifiche,  la  connessione  al  tessuto   socioeconomico   del
territorio  di   riferimento,   favorendo   la   laboratorialita'   e
l'innovazione;
      2)  valorizzare  la  metodologia  didattica   per   competenze,
caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e  dalle  unita'
di apprendimento, nonche' aggiornare il Profilo educativo,  culturale
e professionale  dello  studente  ((e  incrementare  gli  spazi))  di
flessibilita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  conseguentemente
definiti gli specifici indirizzi  e  i  relativi  quadri  orari,  nel
rispetto dei criteri di cui  al  presente  articolo,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    b) previsione di meccanismi volti a  dare  la  continuita'  degli
apprendimenti nell'ambito  dell'offerta  formativa  dei  percorsi  di
istruzione tecnica  con  i  percorsi  dell'istruzione  terziaria  nei
settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa  finalizzata
all'accesso a tali percorsi, anche in  relazione  alle  esigenze  del
territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia
di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99,  e  in  materia  di
lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre
2021, n. 163;
    c) previsione di  specifiche  attivita'  formative  destinate  al
personale  docente   degli   istituti   tecnici,   finalizzate   alla
sperimentazione di modalita'  didattiche  laboratoriali,  innovative,
coerentemente  con  le  specificita'   dei   contesti   territoriali,
nell'ambito delle attivita' previste ai  sensi  dell'articolo  16-ter
del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59  e  dell'articolo  1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
    d) previsione a livello regionale o  interregionale  di  accordi,
denominati  «?Patti  educativi  4.0?»,  per   l'integrazione   e   la
condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di
cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese,  gli
enti di formazione accreditati dalle Regioni,  gli  ITS  Academy,  le
universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione
dei poli tecnico-professionali e dei patti  educativi  di  comunita',
nonche' la  programmazione  di  esperienze  laboratoriali  condivise,
nell'ambito delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le
linee guida per la definizione delle ((modalita' di stipulazione))  e
dei contenuti di  tali  accordi,  che  riguardano  anche  gli  ambiti
provinciali, sono definite con decreto del Ministro  dell'istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  ((e
con il  Ministro))  dell'universita'  e  della  ricerca,  sentita  la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
    e)  previsione,  nell'ambito  della  programmazione  dell'offerta
formativa regionale, dell'erogazione  diretta  da  parte  dei  Centri
provinciali di istruzione  per  gli  adulti  (CPIA)  di  percorsi  di
istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche
di secondo grado ((o erogati in  misura  non  sufficiente))  rispetto
alle richieste dell'utenza e del territorio;
    f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio
europeo dell'istruzione in coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Unione
europea in materia di istruzione e formazione professionale.
  3. Gli studenti che hanno completato almeno il  primo  biennio  del
percorso di istruzione tecnica acquisiscono  una  certificazione  che
attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del
Quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento  permanente,  di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del  22  maggio
2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio  del
percorso di istruzione tecnica acquisiscono  una  certificazione  che
attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo  livello  del
Quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento  permanente,  di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del  22  maggio
2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalita'
di rilascio delle  certificazioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo.
  4. I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'istruzione e  acquisito  il  parere  della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.  Eventuali   disposizioni   modificative   e   integrative   dei
regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalita'  di  cui
al presente comma entro il 31 dicembre 2024.
  5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti  di
cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di  legge,  individuate
espressamente nei regolamenti, regolatrici degli  ordinamenti  e  dei
percorsi  dell'istruzione  tecnica,  ivi  comprese  le   disposizioni
previste ((nel regolamento di cui al decreto)) del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
                               Art. 27
 
         Misure per la riforma degli istituti professionali
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e di favorire, altresi', la transizione nel mondo del lavoro
e delle professioni, anche con riferimento  alle  tecnologie  di  cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, ((n. 205))»;
    b) all'articolo 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su  uno
stretto raccordo della  scuola  con  il  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione  europea,  in
coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilita'  ambientale
e competitivita' del sistema produttivo in un'ottica di promozione  e
sviluppo  dell'innovazione  digitale  determinata  dalle   evoluzioni
generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e  di  personalizzazione
dei percorsi contenuta nel  Progetto  formativo  individuale  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a).»;
    c) all'articolo 8, comma 2, dopo  le  parole  «nel  rispetto  dei
criteri generali di  cui  al  presente  articolo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e di linee guida adottate  dal  Ministero  dell'istruzione
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione  in
via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»;
    d) all'Allegato A, comma 1, lettera  b),  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', in coerenza  con  la
strategia di transizione digitale del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo
1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, ((n. 205))».
  2.   Le   istituzioni   scolastiche   provvedono   al   conseguente
aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui  all'articolo
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
61, nelle modalita' e nei termini ivi indicati, coerentemente con  le
previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.
  3.  Sono  definite,  con  linee  guida   adottate   dal   Ministero
dell'istruzione entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, misure di  supporto  allo  sviluppo  dei
processi  di  internazionalizzazione  per  la   filiera   tecnica   e
professionale   per   la   realizzazione   dello    Spazio    europeo
dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea  in
materia di istruzione e formazione professionale,  nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 28
 
   Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale
 
  1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4,  Componente  1,  del
PNRR «Potenziamento dell'offerta dei  servizi  di  istruzione:  dagli
asili nido all'universita' - Riforma 1.1  -  Riforma  degli  Istituti
tecnici  e  professionali»,  al  fine  di  rafforzare   il   raccordo
permanente con le filiere produttive e professionali  di  riferimento
degli istituti tecnici e professionali, di  ridurre  il  divario  tra
domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema  nazionale
della   formazione   nella   progettazione   dell'offerta   formativa
territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento  nei  curricoli
degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle  conoscenze
tecnologiche   previste,   e'   istituito   presso    il    Ministero
dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione  tecnica  e
professionale che svolge funzioni consultive e  di  proposta  per  il
miglioramento del settore.
  2. L'Osservatorio e' composto da quindici  esperti  dell'istruzione
tecnica  e  professionale,  e  comunque  del  sistema  nazionale   di
istruzione  e  formazione,  nominati   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione.  I  componenti  dell'Osservatorio  sono  individuati
anche  ((tra  rappresentanti  delle  organizzazioni))   datoriali   e
sindacali maggiormente rappresentative, compresa  una  rappresentanza
delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione  e  formazione
(INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca educativa (INDIRE).  L'incarico  ha  durata  annuale  e  puo'
essere rinnovato per una sola volta.  L'eventuale  partecipazione  di
personale docente, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  non  da'
diritto ad esonero ((totale o parziale)) dall'insegnamento e non deve
in ogni caso determinare oneri di sostituzione.
  3.  L'Osservatorio  puo'  proporre  al   Ministro   dell'istruzione
l'aggiornamento degli indirizzi di studio((, delle articolazioni))  e
delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa  idonea  a  rafforzare
l'efficacia dell'insegnamento  e  delle  metodologie  collegate  alla
didattica  per  competenze,  ai  fini  dell'adeguamento  dell'offerta
formativa alla domanda  di  nuove  competenze  attraverso  l'utilizzo
degli   spazi   di   flessibilita'   ordinamentale   ((e    dell'area
territoriale)) del curricolo.
  4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli  organismi  della  rete
delle scuole professionali  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,  del
decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  e  con  il  Comitato
nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della  legge  15  luglio
2022, n. 99.
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il
medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso
gli uffici scolastici regionali di analoghi  osservatori  locali,  le
forme di raccordo  organico  con  enti  e  istituzioni  specializzati
nell'analisi  dell'evoluzione  del   mondo   del   lavoro   e   delle
professioni.
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.   La   partecipazione   ai   lavori
dell'Osservatorio, sia  a  livello  nazionale  che  locale,  non  da'
diritto  ad  alcun  compenso,  indennita',   gettone   di   presenza,
((rimborso  di  spese))  e  qualsivoglia  altro  emolumento  comunque
denominato.
Sezione IV
Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza

                               Art. 29
 
         Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili
 
  1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio  ((di
opere  indifferibili,))  di  cui  all'articolo  26,  comma   7,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  la  procedura  disciplinata  dai
commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
213 del 12 settembre 2022, si applica  anche  agli  interventi  degli
enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e  13)  e  lettera  d),
numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
  2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al
comma 1 considerano come importo preassegnato a  ciascun  intervento,
in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di  assegnazione
relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15  per
cento dell'importo gia'  assegnato  dal  predetto  provvedimento.  La
preassegnazione delle risorse di cui  al  primo  periodo  costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli  enti
locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui  al
comma 1 con le procedure  disciplinate  dall'articolo  5  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  luglio  2022,
l'amministrazione  finanziatrice,  sentito  l'ente  locale,  provvede
all'annullamento della preassegnazione di cui al  secondo  periodo  o
della domanda di accesso.
  3. Nei limiti degli importi  annuali  delle  risorse  preassegnate,
ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto  di  specifiche
esigenze espresse  dai  soggetti  attuatori  e  del  monitoraggio  in
itinere da  porre  in  essere  mediante  il  ricorso  ai  sistemi  di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,  puo'  rimodulare
la richiamata preassegnazione di contributo.
  4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico
delle  risorse   autorizzate   dall'articolo   34,   comma   1,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi  del  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio  2021,  n.  101,  nei  limiti   degli   stanziamenti   annuali
disponibili.
                               Art. 30
 
   ((Utilizzo delle economie derivanti)) da contratti di forniture
          e servizi o di concessione di contributi pubblici
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 1046 e' aggiunto il seguente:
  «1046-bis. Fermo restando quanto previsto a  legislazione  vigente,
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali  da
costruzione, nonche' dei carburanti e  dei  prodotti  energetici,  le
risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di
contratti pubblici, aventi ad oggetto  lavori,  servizi  e  forniture
ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  possono  essere
utilizzate dalle amministrazioni titolari,  previa  comunicazione  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  nell'ambito  dei
medesimi interventi  per  far  fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti
dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali,  delle
attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».
                               Art. 31
 
((Realizzazione delle piattaforme)) per la gestione di informazioni e
  dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR ((da parte)) del
  Ministero dello sviluppo economico
  1.  Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione  e
controllo delle misure previste dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR),  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale
Amministrazione  centrale  titolare  dei  previsti   interventi,   e'
autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di  piattaforme
informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione  e
la gestione dei relativi dati e processi a societa' ed enti in house.
  2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione  delle  piattaforme  di
cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno  2022
si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  43.   Per   la   gestione   e
l'aggiornamento delle piattaforme di cui al  comma  1,  il  Ministero
dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unita'  di  missione
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 32
 
               Misure per accelerare la realizzazione
                     degli investimenti pubblici
 
  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
  «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di  cui
al presente articolo mediante il  ricorso  a  procedure  aggregate  e
flessibili  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici,  garantendo
laddove necessario ((l'applicazione)) uniforme dei principi  e  delle
priorita' trasversali ((previsti)) dal Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  ed  agevolando  al  contempo  le   attivita'   di
monitoraggio e controllo degli interventi, in  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 1, d'intesa con  le  amministrazioni  interessate,
((la  societa'))  Invitalia  S.p.A.  promuove  la  definizione  e  la
((stipulazione)) di appositi accordi quadro, ai  sensi  dell'articolo
54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'affidamento
dei servizi tecnici  e  dei  lavori.  I  soggetti  attuatori  che  si
avvalgono di una procedura  avente  ad  oggetto  accordi  quadro  per
servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attivita'  di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti  a
carico delle convenzioni di cui al comma 5.».
                               Art. 33
 
                 Disposizioni in materia di concorso
              per l'accesso alla magistratura ordinaria
 
  1. Al fine del raggiungimento  degli  obiettivi  di  riduzione  del
contenzioso pendente  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, anche tramite la celere assunzione di  nuovi  magistrati,
al decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Con decreto del Ministro  della  giustizia  possono  essere
disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante
strumenti informatici.»;
    b) all'articolo 2, comma 1:
      1) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)  i  laureati
in possesso del diploma di laurea  in  giurisprudenza  conseguito  al
termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore  a
quattro anni;»;
      2) le lettere i) e l) sono abrogate.
    c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui  si  applicano,  a
loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono
soppresse.
  2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in
forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i)
e l), del decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  nel  testo
vigente ((il giorno antecedente la data)) di entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  3. I professori universitari di  ruolo  nominati  componenti  della
commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, nonche' di cui all'articolo 26-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  24  agosto  2021,   n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati,  a
richiesta, dal proprio  ateneo,  anche  parzialmente,  dall'attivita'
didattica.
  4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto- legge 24 agosto 2021,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  2021,
n.  147,  le  parole  «cui  si  applicano,  a  loro   richiesta,   le
disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.
  5. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023  e
di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno  2024,  cui  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 34
 
Estensione e rifinanziamento della  misura  ((del  PNRR))  in  favore
                  delle farmacie rurali sussidiate
 
  1. Allo scopo di completare il programma  di  consolidamento  delle
farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo
1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso  pubblico  approvato
con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione ((territoriale
n. 305)) del 28 dicembre  2021,  attuativo  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente  3,  Investimento
1, sub investimento 1.2, puo' essere  concesso  anche  alle  farmacie
rurali sussidiate che operano in Comuni, centri  abitati  o  frazioni
con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori
del perimetro delle  aree  interne,  come  definito  dalla  mappatura
2021-2027  di  cui  all'accordo   di   partenariato   2021/2027.   Il
finanziamento e' concesso  alle  condizioni,  nei  limiti  e  con  le
modalita' ((previsti)) dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
28 milioni di euro per l'anno 2022  in  favore  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse  del  Fondo
per  lo  sviluppo  e  la  coesione-programmazione  2021-2027  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
                            ((Art. 34 bis
 
Affidamento di  incarichi  di  responsabile  unico  del  procedimento
                nell'ambito dell'attuazione del PNRR
 
  1. Al fine di accelerare gli investimenti a  valere  sulle  risorse
del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo  determinato  ai
sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli
incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo
31 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50.))
Capo IV
Ulteriori disposizioni urgenti

                               Art. 35
 
Partecipazione  dello  Stato  italiano  al  programma  di  Assistenza
  MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina
 
  1.  In  adesione  alle  iniziative  assunte   dall'Unione   Europea
nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale
a favore dell'Ucraina, di cui alla  comunicazione  della  Commissione
del 18 maggio  2022  (COM(2022)  233  final),  alle  conclusioni  del
Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24  giugno  2022  e  alla
decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
12 luglio  2022,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per
la partecipazione dello Stato italiano al  programma  e  al  relativo
rilascio della garanzia  dello  Stato,  per  un  importo  complessivo
massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per  la  copertura,  nei
limiti della quota di spettanza  dello  Stato  italiano,  dei  rischi
sostenuti dall'Unione europea.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per
l'anno 2022, si provvede  a  valere  sulle  somme  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
                            ((Art. 35 bis
 
Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,
  in materia di garanzie  su  mutui  per  l'acquisto  della  casa  di
  abitazione
 
  1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «?Per  le  domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i
requisiti di priorita' e le  condizioni  di  cui  al  primo  periodo,
l'elevazione  della  garanzia  fino  all'80  per  cento  della  quota
capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi,  puo'
essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo  globale
(TEG)  sia  superiore  al  tasso  effettivo  globale   medio   (TEGM)
pubblicato  trimestralmente  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo  1996,  n.  108,
nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del
tasso interest rate  swap  a  dieci  anni  pubblicato  ufficialmente,
calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la  media  del
tasso interest rate swap a dieci anni  pubblicato  ufficialmente  del
trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in  vigore.
Nel caso  in  cui  il  differenziale  risulti  negativo,  i  soggetti
finanziatori sono tenuti ad applicare  le  condizioni  economiche  di
maggior favore rispetto al TEGM  in  vigore  e  a  darne  indicazione
secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis?».
  2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, dopo le parole: «in  sede  di  richiesta  della  garanzia»  sono
inserite  le  seguenti:  «nonche'  nel  contratto  di   finanziamento
stipulato».))
                               Art. 36
 
 Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale
 
  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  al
comma 1-bis le parole «di euro 13 milioni»  sono  sostituite  con  le
parole «di euro 28 milioni».
  2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 37
 
Norme in materia di delocalizzazione o  cessazione  di  attivita'  di
           imprese che non versano in situazione di crisi
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 227, ((al primo periodo, le parole: «novanta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»  e,  al  secondo
periodo,)) le parole «dello scadere del termine  di  novanta  giorni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dello  scadere  del  termine  di
centottanta giorni  ovvero  del  minor  termine  entro  il  quale  e'
sottoscritto il piano di cui al comma 233»;
    b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni»;
    c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti
dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano  da  parte
delle organizzazioni sindacali, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge  28
giugno 2012, n. 92, ((aumentato)) del  500  per  cento.  In  caso  di
sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente  ai
soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione,  dando  evidenza
del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione,  nonche'  dei
risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro  da'  comunque
evidenza della mancata presentazione del  piano  ovvero  del  mancato
raggiungimento dell'accordo sindacale  di  cui  al  comma  231  nella
dichiarazione  di  carattere  non  finanziario  di  cui  al   decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»;
    d) il comma 236 e' abrogato;
    e) dopo il comma 237 e' inserito il seguente:
  «237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le  previsioni  di  maggior
favore per i lavoratori  sancite  dai  contratti  collettivi  di  cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
  2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di  cui  all'articolo
1, ((commi da 224 a 237-bis)), della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
il datore di lavoro cessi definitivamente  l'attivita'  produttiva  o
una  parte  significativa  della  stessa,  anche   per   effetto   di
delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al
40 per cento di  quello  impiegato  mediamente  nell'ultimo  anno,  a
livello  nazionale  o  locale  ovvero  nel  reparto   oggetto   della
delocalizzazione o chiusura, lo stesso e'  tenuto  alla  restituzione
delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  o
vantaggi economici a carico  della  finanza  pubblica  di  cui  hanno
beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto  delle  cessazioni  o
ridimensionamenti di attivita' di cui alla presente  disposizione,  e
rientranti  fra  quelli  oggetto  di  iscrizione  obbligatoria  ((nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato)), percepiti nei  dieci  anni
antecedenti l'avvio della procedura  medesima,  in  proporzione  alla
percentuale  di  riduzione  del   personale.   Fino   alla   completa
restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore
non  possono  essere  concessi  ulteriori  sovvenzioni,   contributi,
sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che
hanno erogato i predetti benefici che da' atto della sussistenza  dei
presupposti per la restituzione ai sensi della presente  disposizione
costituisce titolo per la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai
sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  Le  somme  in
tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di  bilancio  e
sono destinate per processi di reindustrializzazione o  riconversione
industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attivita'.
  3. ((Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano))  anche
alle procedure avviate  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e non gia' concluse. Qualora,  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, la  comunicazione  di  cui
all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sia
gia' stata effettuata, ((il termine di cui al  citato  articolo))  1,
comma 231, entro il quale ((deve essere discusso il piano di  cui  al
medesimo articolo 1, comma  228)),  e'  comunque  pari  a  centoventi
giorni.
                              ((Art. 38
 
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito
  d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
   
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il  30  settembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
    b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre  2022»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  16  dicembre
2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre  2024»
e   «a   decorrere   dal   17   dicembre   2022»   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e  il  16
dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;
    c) al comma 11, secondo periodo, le parole:  «17  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».
  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per  l'attestazione  della
qualificazione  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ai  sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9»;
    b) al terzo periodo, le parole:  «La  certificazione  di  cui  al
primo e secondo periodo puo' essere richiesta» sono sostituite  dalle
seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e  al  terzo
periodo possono essere richieste».
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni  di
euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
    a) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023  e  2024,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307;
    c) quanto  a  65  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  derivanti  dal  comma
1.))
                               Art. 39
 
       Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali
 
  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi
di affidamento  diretto  da  parte  del  Ministero  della  cultura  a
societa'  in  house  del  medesimo  Ministero  dei  servizi  di   cui
all'articolo 117 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui  al))  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42,   trova
applicazione  l'articolo  50  ((del  codice  di  cui   al))   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
                               Art. 40
 
           Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese
 
  1. L'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  9-ter,
comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata  al
31 dicembre 2022, ((salva disdetta da parte)) dell'interessato.
  ((1-bis. Per le domande di finanziamento  agevolato  riferite  alla
linea progettuale «?Rifinanziamento e ridefinizione del fondo  394/81
gestito da SIMEST?» - sub-misura  del  PNRR  M1.C2.I5,  presentate  a
valere sulla delibera quadro  approvata  il  30  settembre  2021  dal
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo
2022, di cui all'avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  83
dell'8 aprile 2022, ed  eccedenti  il  limite  di  spesa  previsto  a
copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del  decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla vigente normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di
importanza minore (de minimis), a valere sulle  risorse  disponibili,
come da ultimo  incrementate  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo  comma,
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  1981,  n.  394,  fino  ad  un
ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di  risorse  del
fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo  perduto,
fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.))
                               Art. 41
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  regime  fiscale  per  le  navi
  iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667  final
  dell'11  giugno  2020  della  Commissione  europea.  Caso  SA.48260
  (2017/NN)
 
  1. Al decreto-legge 30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. E' istituito il registro delle navi  adibite  alla  navigazione
internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale",  nel
quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le navi che  effettuano
attivita' di trasporto marittimo, inteso come trasporto via  mare  di
passeggeri o merci tra porti, tra  un  porto  e  un  impianto  o  una
struttura in mare  aperto,  nonche'  quelle  che  svolgono  attivita'
assimilate  al  trasporto  marittimo,  secondo  quanto  previsto  dal
presente comma, quali:
    a) navi che  forniscono  assistenza  alle  piattaforme  offshore,
quali le unita' che prestano servizi  antincendio,  di  trasporto  di
materiali e personale tecnico;
    b)  navi  d'appoggio  quali  le  navi  che  prestano  servizi  di
rimorchio   d'alto   mare,   servizio    antincendio    e    servizio
antinquinamento;
    c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attivita'  di
manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
    d)  navi  da  ricerca  scientifica  e  sismologica   ovvero   che
effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto;
    e) draghe che, oltre  alle  attivita'  di  dragaggio,  effettuano
anche attivita' di trasporto del materiale dragato;
    f) navi di servizio che forniscono altre forme  di  assistenza  o
servizi di salvataggio in mare  che  operino  in  contesti  normativi
nell'Unione  europea  simili  a  quello   del   trasporto   marittimo
((dell'Unione  europea))  in  termini  di  protezione   del   lavoro,
requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;
      2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
  «1-ter.   Ai   fini    istruttori    propedeutici    al    rilascio
dell'autorizzazione  all'iscrizione  nel  Registro  internazionale  o
all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter,  comma  2,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
acquisisce  dal  proprietario  o  dall'armatore  di  ogni  nave   una
dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  i  limiti  previsti  dagli
orientamenti marittimi, ((corredata della)) pertinente documentazione
tecnica della nave.  Le  autorita'  marittime  locali  verificano  il
rispetto di tale impegno  e  l'effettivo  esercizio  delle  attivita'
autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e  alla
partenza delle navi.
  1-quater. Le attivita' svolte  sui  rimorchiatori  e  sulle  draghe
iscritti  ((in  uno  Stato))  dell'Unione  europea  o  dello   Spazio
economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto  soltanto
a condizione che  almeno  il  cinquanta  per  cento  delle  attivita'
annuali delle navi costituisca  trasporto  marittimo  e  soltanto  in
relazione a tali  attivita'  di  trasporto.  A  tal  fine,  i  ricavi
derivanti da attivita' di trasporto marittimo e quelli  derivanti  da
altre  attivita'  non  ammissibili   devono   essere   riportati   in
contabilita' separata.»;
      b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:
  «Art. 6-ter (Estensione delle agevolazioni fiscali  e  contributive
alle navi iscritte nei registri degli  Stati  dell'Unione  europea  o
dello Spazio economico europeo ((e alle navi)) battenti  bandiera  di
Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1.  Le
disposizioni degli articoli 4, 6 ((e 9-quater  si))  applicano  anche
alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi  stabile
organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo  162
del ((testo unico delle imposte sui redditi, di cui al)) decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che  utilizzano
navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico europeo  ovvero  navi  battenti  bandiera  di  Stati
dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico   europeo   adibite
esclusivamente a traffici  commerciali  internazionali  in  relazione
alle attivita' di trasporto marittimo o alle attivita' assimilate  di
cui all'articolo 1, comma 1.
  2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e  9-quater,
le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese  di
navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le Amministrazioni  che
applicano  gli  sgravi  fiscali  o  contributivi  accedono   in   via
telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di  effettuare
le verifiche sui beneficiari.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano  a  condizione  che
sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3  e  che
siano rispettate le disposizioni concernenti la  composizione  minima
dell'equipaggio e le tabelle di armamento.
  4.  L'esonero  dal  versamento  dei  contributi   previdenziali   e
assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione  che
sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto
disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (CE)  n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio((,))  del  29  aprile
2004.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  le  modalita'  di
costituzione, alimentazione e aggiornamento  dell'elenco  di  cui  al
comma 2.
  Art. 6-quater (Quota minima di navi  iscritte  nei  registri  degli
Stati dell'Unione europea o dello  Spazio  economico  europeo  ovvero
navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio
economico europeo). - 1.  Le  disposizioni  degli  articoli  4,  6  e
9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei  registri
degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo
ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
economico  europeo  costituiscano  almeno  il  25   per   cento   del
tonnellaggio della flotta dell'impresa.
  2. Qualora  la  quota  di  tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo della flotta dell'impresa  sia  inferiore  o
pari al 60 per cento, fermo restando il limite  minimo  previsto  dal
comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare  tale  quota.
Qualora la  quota  di  tonnellaggio  di  cui  al  primo  periodo  sia
superiore al 60 per cento, l'impresa e'  obbligata  esclusivamente  a
garantire che la  quota  di  tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.
  Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili). - 1.  La  disposizione  di
cui all'articolo 4, comma 2,  si  applica  in  relazione  al  reddito
derivante:
    a)  dai  proventi  principali  risultanti  dalle   attivita'   di
trasporto marittimo, quali i  proventi  derivanti  dalla  vendita  di
biglietti o tariffe per il ((trasporto  di  merci))  e,  in  caso  di
trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel  contesto  del
viaggio marittimo e dalla  vendita  di  alimenti  e  bevande  per  il
consumo immediato a bordo;
    b) dallo svolgimento  delle  attivita'  assimilate  a  quelle  di
trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;
    c) dallo svolgimento  delle  attivita'  accessorie  derivanti  da
attivita'  di  trasporto  marittimo,  a  condizione  che  in  ciascun
esercizio i relativi ricavi di competenza  non  superino  il  50  per
cento dei ricavi totali  ammissibili  derivanti  dalla  utilizzazione
della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma  non  si
applica alla quota eccedente il 50 per cento.
  2. I proventi dei contratti non collegati al  trasporto  marittimo,
quali  l'acquisizione  di  autovetture,  bestiame  e  beni  immobili,
costituiscono proventi  non  ammissibili  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 4, comma 2.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione,  sono  individuate  le  attivita'
accessorie di cui al comma 1, lettera c),  nonche'  le  modalita'  di
acquisizione da  parte  dell'impresa,  presso  societa'  controllate,
controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei  servizi
a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada,
inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo  quanto  previsto
dal comma 5.
  4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono
essere differenziati e tenuti in contabilita' separata.
  5. Alle operazioni fra le societa', il cui reddito  e'  determinato
anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4,  comma  2,  e  le  altre
imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato,  si  applica,
ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di  mercato
di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte  sui  redditi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917.
  Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a  viaggio  di  navi).  -  1.  Le
((disposizioni)) dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attivita'
delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una
delle seguenti condizioni:
    a)  se  le  navi  sono  noleggiate  a  tempo  o  a  viaggio   con
attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il  beneficiario
conta nella propria flotta anche navi per cui  assicura  la  gestione
tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno  il  20  per
cento del tonnellaggio della flotta;
    b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che  non  sono
registrate  in  uno  ((Stato))  appartenente  allo  Spazio  economico
europeo non supera il 75 per  cento  della  flotta  del  beneficiario
ammissibile al regime;
    c) almeno il 25 per cento  dell'intera  flotta  del  beneficiario
((batte))  bandiera  di  Stati  appartenenti  allo  Spazio  economico
europeo.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei  casi
di cui al comma 1 il beneficiario e' tenuto a mantenere  o  aumentare
la quota di navi di proprieta'  o  locate  a  scafo  nudo  ((battenti
bandiera  di  Stati  appartenenti  allo))  Spazio  economico  europeo
rispetto al totale della propria flotta.
  Art.  6-septies  (Locazione  di  navi  a  scafo  nudo).  -  1.   Le
((disposizioni)) dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio
delle attivita' di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti
condizioni:
    a) i contratti di locazione a  scafo  nudo  sono  limitati  a  un
periodo massimo di tre anni;
    b) l'attivita' di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso
temporaneo di capacita' connessa ai servizi  di  trasporto  marittimo
del beneficiario;
    c) almeno il 50 per cento della  flotta  ammissibile  continua  a
essere gestito dal beneficiario.
  2. Le condizioni di cui al comma 1 non si  applicano  all'attivita'
di locazione a scafo nudo posta in essere tra  soggetti  appartenenti
allo stesso gruppo di imprese in  uno  Stato  dell'Unione  europea  o
dello Spazio economico europeo.
  Art. 6-octies (Conformita' agli orientamenti marittimi).  -  1.  Il
livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro
internazionale e  all'annotazione  nell'elenco  di  cui  all'articolo
6-ter, comma 2, e' conforme  a  quanto  previsto  dagli  orientamenti
((dell'Unione europea)) in materia di aiuti  di  Stato  ai  trasporti
marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.
  2. L'azzeramento delle imposte sul  reddito  e  dei  contributi  di
sicurezza sociale dei marittimi e  la  riduzione  dell'imposta  sulle
societa' per le attivita' di  trasporto  marittimo  sono  il  livello
massimo di aiuto autorizzato.».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da  6-ter
a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  come
introdotte dal  comma  1,  lettera  b),  ((del  presente  articolo,))
valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno  2022,  20,3  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di  euro  ((annui))  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui  all'articolo
41-bis  della  legge  24  dicembre  2012,   n.   234.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. ((Al  codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al  decreto
legislativo)) 18 luglio 2005, n.  171,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 49-quinquies:
      1)  al  comma  1,  le  parole  «purche'  abitualmente   e   non
occasionalmente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «anche  su  base
temporanea o occasionale»;
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.
All'esercizio della professione di istruttore professionale  di  vela
si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto  legislativo
9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo o svizzeri,  nonche'  l'articolo  49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,
per i cittadini di Paesi terzi.»;
    b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo  periodo
e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  verifica  del  requisito   della
conoscenza  della  lingua  italiana  puo'  essere   effettuata   solo
successivamente al riconoscimento  del  brevetto  o  della  qualifica
professionale di cui  alla  lettera  d)  o  al  riconoscimento  della
qualifica professionale di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206.  Si  prescinde  dal  requisito  di  competenza  ((della
conoscenza))  della  lingua  italiana  qualora   l'insegnamento   sia
impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».
Capo V
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 42
 
Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo  di  compensazione
  sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, le parole da «, nonche' le modalita'» fino alla  fine  del  comma
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «.   I   proventi   derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro  il
30 novembre 2022 in modo cumulato  per  il  periodo  da  febbraio  ad
agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  e  restano  acquisiti   all'erario   fino   a
concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.».
  2. Le eventuali maggiori somme affluite  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  rispetto  all'importo  di  cui  ((al  comma  1   sono))
riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  essere
destinate, prioritariamente, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di
imposta di cui all'articolo 1.
  3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresi' alla
finalizzazione  di  eventuali  ulteriori  risorse  eccedenti   quanto
previsto ai commi precedenti ((al finanziamento di misure))  volte  a
fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.
                               Art. 43
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  ((1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7,  8,  11,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e  36  nonche'  dal  comma  4-bis  del
presente articolo, determinati in  13.603,379  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023  e  in  43,8
milioni di euro  per  l'anno  2024,  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento  netto,  a
14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
    a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per  l'anno  2022  e  a  280
milioni di euro per l'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione
degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle  missioni  e  dei
programmi per  gli  importi  indicati  nell'allegato  1  al  presente
decreto;
    b) quanto a 621,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo all'erario;
    c) quanto a  5,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;
    d) quanto a 32,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    e) quanto a 44,26 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    f) quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  1.053,18
milioni di euro  per  l'anno  2023,  che  aumentano,  in  termini  di
fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in  termini
di indebitamento netto, a 3.739 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
dagli articoli 4 e 42;
    h) quanto a 116,86 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;
    i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati  il
15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della  relazione
presentata al Parlamento ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243.
    l) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui  passivi  della  spesa  di  parte  corrente  eliminati  negli
esercizi   precedenti   per   perenzione   amministrativa,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    m) quanto a 65,21 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui  passivi  della  spesa  in  conto  capitale  eliminati  negli
esercizi   precedenti   per   perenzione   amministrativa,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))
  2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 2 annesso  al  presente  decreto  in  coerenza  con  la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge
16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.  105,
della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118
e della legge 31 agosto 2022, n. 140.
  4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n.  23,  sono
aggiunte((,  in  fine,))  le  seguenti  parole:  «,  anche  in  conto
residui».
  ((4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.))
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                            ((Art. 43 bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
   
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.))
                               Art. 44
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato 1
 
                                    (Articolo 43, comma 1, lettera a)
   

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa
(Stato di previsione/Missione/Programma)
================================================
|                                                   |  2022 |  2023 |
+===============================================
|      Ministero dell'economia e delle finanze      |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|23. FONDI DA RIPARTIRE (33)                        | 620,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|23.2 Fondi di riserva e speciali (2)               | 620,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                                   |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E |
|TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)                 | 920,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi |       |       |
|di imposte (5)                                     | 870,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e     |       |       |
|gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)     | 50,0  |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                                   |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)    |1.651,2|
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della|       |       |
|fiscalita' (9)                                     |1.651,2|       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                                   |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|   Ministero del lavoro e delle politiche sociali  |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25)                    | 110,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|2.1 Previdenza obbligatoria e complementare,       |       |       |
|assicurazioni sociali (3)                          | 110,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                                   |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |      
|(24)                                               | 400,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|3.2 Trasferimenti assistenziali a enti             |       |       |
|previdenziali, finanziamento nazionale spesa       |       |       |
|sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione|       |       |
|politiche sociali e di inclusione attiva (12)      | 400,0 |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                                   |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|              Ministero della difesa               |       |       |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|1. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5)           |       | 280,0 |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e   |       |       |
|approvvigionamenti militari (6)                    |       | 280,0 |
+---------------------------------------------------+-------+-------+
|                                            TOTALE |3.701,2| 280,0 |
+---------------------------------------------------+-------+-------+

   
                                                           Allegato 2
 
                                               (articolo 43, comma 2)
 
                                                          «Allegato 1
                                                (articolo 1, comma 1)
                                         (importi in milioni di euro)
   
===============================================
|                       RISULTATI DIFFERENZIALI                     |
===============================================
|                           - COMPETENZA -                          |
+===========================================+==
|    Descrizione risultato differenziale    | 2022  | 2023  | 2024  |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da         |       |       |       |
|finanziare, tenuto conto degli effetti     |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge             |241.900|184.748|119.970|
|                                           +-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato     |       |       |       |
|finanziario, tenuto conto degli effetti    |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge (*)         |519.247|494.848|438.645|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                             - CASSA -                             |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|    Descrizione risultato differenziale    | 2022  | 2023  | 2024  |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da         |       |       |       |
|finanziare, tenuto conto degli effetti     |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge             |318.900|249.748|177.170|
|                                           +-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato     |       |       |       |
|finanziario, tenuto conto degli effetti    |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge (*)         |596.272|559.848|495.845|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare     |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti    |
|con ammortamento a carico dello Stato.                             |
+-------------------------------------------------------------------+
   
                                                                    »
 

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