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legge, 13/1/2023
L. 13 gennaio 2023, n. 6, di conv., con mod., del d.l.18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
(GU n.13 del 17-1-2023)
legge
Materia: energia / disciplina

LEGGE 13 gennaio 2023, n. 6

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   18
novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore
energetico e di finanza pubblica. (23G00010)
(GU n.13 del 17-1-2023)
  Vigente al: 18-1-2023  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,  recante  misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, e' abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 179 del 2022.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato  sara'  inserita
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 gennaio 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio
                                       
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176

Testo del  decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2022), coordinato
con la legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6 (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di sostegno
nel settore energetico e di finanza pubblica.». (23A00273)
(GU n.13 del 17-1-2023)
  Vigente al: 17-1-2023  
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
 
                               Art. 1
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e  gas  naturale,
  per il mese di dicembre 2022.
 
  1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta,  di
cui ai commi  1,  primo  periodo,  2,  3  e  4  dell'articolo  1  del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre   2022,   n.   175,   sono
riconosciuti,  alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  anche   in
relazione  alla  spesa  sostenuta  nel  mese  di  dicembre  2022  per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
  2. Il  contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  previsto
dall'articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste  dal
terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione
alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel  mese
di  dicembre  2022  ed  e'  determinato  con   riguardo   al   prezzo
convenzionale dell'energia elettrica pari  alla  media,  relativa  al
mese di  dicembre  2022,  del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica.
  3. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
((2,  3  e  4)),  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e  dell'articolo  6  del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi  al  terzo  trimestre
2022, sono utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
la data del ((30 settembre 2023)). Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  I  crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli
61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917.  I  crediti  d'imposta  sono  cumulabili  con   altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi  costi,  a  condizione
che tale cumulo,  tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita'  produttive,  non  porti  al  superamento  del  costo
sostenuto.
  4. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
((2,  3  e  4)),  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e  dell'articolo  6  del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi  al  terzo  trimestre
2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese  beneficiarie  ad
altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta
salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate  a
favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I
crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali ((sarebbero stati  utilizzati))  dal  soggetto
cedente e comunque entro la medesima data del ((30 settembre  2023)).
Le modalita' attuative delle disposizioni relative  alla  cessione  e
alla tracciabilita' dei crediti  d'imposta,  da  effettuarsi  in  via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 ((del  presente
articolo)) si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo  1  del  decreto-legge  23  settembre  2022,   n.   144
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
  6. Entro il 16 marzo 2023,  i  beneficiari  dei  crediti  d'imposta
richiamati ai commi 3 e 4, a  pena  di  decadenza  dal  diritto  alla
fruizione del credito non ancora fruito,  inviano  all'Agenzia  delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del  credito  maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione sono definiti  con  provvedimento  del  direttore
della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo,  valutati  in  2.726,454
((milioni di euro per l'anno 2022)) e 317,546  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a  3.044
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
15.
                               Art. 2
 
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
                          alcuni carburanti
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino  al  31  dicembre
2022:
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
  ((1) benzina: 478,40 euro per  mille  litri,  a  decorrere  dal  19
novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e  578,40  euro  per  mille
litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
  2) oli da gas o gasolio usato  come  carburante:  367,40  euro  per
mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al  30  novembre
2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022
e fino al 31 dicembre 2022;
  3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come  carburanti:  182,61
euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022  e  fino
al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere
dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;))
  4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato  come  carburante,  stabilita((,  a  decorrere  dal  19
novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,)) dal comma 1, lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 ((al
30 novembre 2022)).
  ((3. Gli esercenti i depositi commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25  trasmettono,  entro
il  12  dicembre  2022,   all'ufficio   competente   per   territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma
6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1,  lettera  a),  numeri
1), 2) e 3),del presente articolo, usati  come  carburanti,  giacenti
nei serbatoi dei relativi  depositi  e  impianti  alla  data  del  30
novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresi', entro il 12
gennaio 2023,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalita'  e  l'utilizzo
dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di
cui al comma 1,  lettera  a),  numeri  1),  2)  e  3),  del  presente
articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi  dei  relativi
depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.))
  4. ((Per la mancata comunicazione delle giacenze di  cui  al  comma
3)) trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo  50,  comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.  La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  ((6. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  valutati  in
1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di  euro  per
l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 15.))
                            ((Art. 2 bis
 
Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per  l'acquisto  di
  carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola  e  della  pesca
  per il quarto trimestre 2022.
 
  1. All'articolo 2 del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, le parole: «31 marzo  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023»;
  b) al comma 4, le parole: «31 marzo  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023»;
  c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «16 marzo 2023».))
                               Art. 3
 
        Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti  dell'eccezionale  incremento
dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in  Italia  a
esse intestate hanno facolta' di richiedere  la  rateizzazione  degli
importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica
di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi  dagli  usi
termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita'
di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1°  gennaio  e
il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022  al
31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine,  le
imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori,  secondo
modalita' semplificate  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma
1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma  4  e
di effettiva disponibilita' di almeno una  impresa  di  assicurazione
autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa
richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa  sull'intero
credito  rateizzato  nell'interesse  del  fornitore  di  energia,  il
fornitore ha l'obbligo di offrire  ai  richiedenti  una  proposta  di
rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del
tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare  il
saggio  di  interesse  pari  al  rendimento  dei  buoni  del   Tesoro
poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata
e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici  e  un
massimo di trentasei rate mensili.
  3. In caso di inadempimento ((nel pagamento)) di due rate anche non
consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione  decade  dal
beneficio della rateizzazione ed e' tenuta al versamento, in un'unica
soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.
  4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di
cui al presente articolo, ((la societa' SACE S.p.A.)) e'  autorizzata
a concedere, conformemente alle disposizioni di cui  all'articolo  8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  in  favore  delle
imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e
cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati
dalle esposizioni  relative  ai  crediti  vantati  dai  fornitori  di
energia elettrica e gas naturale residenti  in  Italia,  per  effetto
dell'inadempimento, da parte delle imprese con  sede  in  Italia,  di
tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui
al comma 2. Sulle obbligazioni ((della SACE)) S.p.A. derivanti  dalle
garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia
dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la  cui  operativita'
e'  registrata  ((dalla  SACE))  S.p.A.  con  gestione  separata.  La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e  si
estende al rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  a
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute  per
le medesime garanzie. ((La SACE)) S.p.A. svolge anche per  conto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le  attivita'   relative
all'escussione della garanzia e al recupero  dei  crediti,  che  puo'
altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti. ((La SACE)) S.p.A.
opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti ((alla  SACE))
S.p.A. indirizzi sulla  gestione  dell'attivita'  di  rilascio  delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti  indirizzi  e  dei  criteri  e
((delle condizioni)) previsti dal presente articolo.
  5. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di  liquidita'
derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia
elettrica e gas  naturale  con  sede  in  Italia  possono  richiedere
finanziamenti  bancari  assistiti  da  garanzia  pubblica,   prestata
((dalla  SACE))  S.p.A.,  alle  condizioni  e  nei  termini  di   cui
all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  6. La garanzia di cui al comma 5 e'  rilasciata  a  condizione  che
l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia  approvato
la distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel  corso
degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione
a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con sede
in  Italia  che  faccia  parte  del  medesimo  gruppo  cui  la  prima
appartiene,  comprese   quelle   soggette   alla   direzione   e   al
coordinamento da parte della medesima. Qualora  le  suddette  imprese
abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni  al  momento
della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici  mesi
successivi.  La  medesima  garanzia  e'   rilasciata,   altresi',   a
condizione che  l'impresa  aderente  al  piano  di  rateizzazione  si
impegni  a  gestire  i  livelli  occupazionali   attraverso   accordi
sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi
diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
  7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al ((comma 2)),  per
i periodi corrispondenti, e' alternativa alla fruizione  dei  crediti
d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1
del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
  8.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024»  e  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma  6,  le  parole  «con  una  dotazione  iniziale  pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni  di  euro»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «con  una   dotazione   iniziale   pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro».
  9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono  inserite  le
seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;
    b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti:  «euro
3.000».
  11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23  settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «60
milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte
le  seguenti:  «,  nonche'  per  il   Comitato   Olimpico   Nazionale
Italiano-CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP  e  per  la
societa' Sport e Salute S.p.A.».
  12. All'articolo 8 del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole  «120  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a  50  milioni  di
euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel  predetto
limite di spesa e in proporzione all'incremento dei  costi  sostenuti
rispetto  all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
straordinario destinato, in via  esclusiva,  ((agli  enti  del  Terzo
settore)) iscritti al Registro unico nazionale del Terzo  settore  di
cui all'articolo 45 del ((codice di cui al))  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni  di  volontariato  e  delle
associazioni  di  promozione  sociale  coinvolte  nel   processo   di
trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460,  iscritte  alla  relativa  anagrafe,  delle  fondazioni,   delle
associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi  civilmente
riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e  socioassistenziali
in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.»;
    b) al comma 2, le parole «50 milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «100 milioni di euro».
  13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno  2023,  e  dai
commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.
  14. Agli oneri derivanti dal  comma  12,  lettera  b),  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo   35,   comma   1,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
                            ((Art. 3 bis
 
      Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile  2022,  n.  34,  come  da  ultimo  incrementato
dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.
175, e' ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni  di
euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per
20 milioni di euro in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province. Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  10  dicembre
2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
  2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma  1,  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, gia' incrementato ai sensi  dell'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente
incrementato di 320 milioni di euro  per  l'anno  2022  destinati  al
riconoscimento di un  contributo,  calcolato  sulla  base  dei  costi
sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021,  per  l'incremento  di
costo, al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  sostenuto  nel
secondo quadrimestre  dell'anno  2022,  per  l'acquisto  dell'energia
elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto
destinati  al  trasporto  pubblico  locale  e  regionale  su  strada,
lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste
di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la
ripartizione  delle  risorse  tra  gli   operatori   richiedenti   e'
effettuata in misura proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato
limite massimo di spesa.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro il 9 dicembre 2022, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i  criteri  di  riparto
delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i  servizi  di
trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalita'  per
il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante  il
servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle
imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla  gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio ferroviario Domodossola-confine  svizzero  e  alla  gestione
governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del  limite
di  spesa  ivi   previsto,   nonche'   le   relative   modalita'   di
rendicontazione.
  4.  Al  fine  di  permettere  il  contenimento  delle   conseguenze
derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del
gas naturale, e' autorizzata la spesa di  350  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo e' trasferito entro il
31 dicembre 2022 alla Cassa per i  servizi  energetici  e  ambientali
(CSEA).
  5. E' autorizzata per l'anno 2022  a  favore  della  societa'  ANAS
S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:
  a)  125  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da  destinare  alla
compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei  costi
sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle  strade
nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della  societa'  di
adeguate misure di efficientamento energetico  per  la  compensazione
degli oneri degli anni successivi;
  b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla  copertura
degli oneri connessi alle attivita'  di  monitoraggio,  sorveglianza,
gestione,  vigilanza,  infomobilita'  e  manutenzione  delle   strade
inserite nella rete di interesse nazionale  di  cui  ai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21  novembre  2019,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del  28  gennaio  2020,  e  trasferite
dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna  e  Toscana
all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 15.))
                            ((Art. 3 ter
 
Modifiche alla disciplina del  close-out  netting  per  aumentare  la
  liquidita'  dei  mercati  dell'energia  e  ridurre  i  costi  delle
  transazioni.
 
  1. All'articolo 3-bis, comma  1,  del  decreto-legge  27  settembre
2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
2021, n. 171, le parole: «Indipendentemente dalla  data  di  consegna
ivi prevista, per i contratti di fornitura  e  i  contratti  derivati
gia'  in  essere  o  stipulati  entro  il  31  dicembre  2022,»  sono
soppresse.))
                           ((Art. 3 quater
 
Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto  di  beni  e
                               servizi
 
  1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «almeno del 10  per  cento  per  le  categorie  merceologiche
telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento» sono sostituite
dalle  seguenti:  «almeno  del  5  per   cento   per   le   categorie
merceologiche  telefonia  fissa  e  telefonia  mobile  e  del  2  per
cento».))
                               Art. 4
 
      Misure per l'incremento della produzione di gas naturale
 
  1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli
approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione  delle  emissioni
di gas climalteranti  ((tra  cui  il  metano,  rispettando  l'impegno
volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27a
Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite
sui  cambiamenti  climatici  (COP  27)  )),  attraverso  l'incremento
dell'offerta di gas di produzione nazionale  destinabile  ai  clienti
finali  industriali  a  prezzo  accessibile,  all'articolo   16   del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2:
      1) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «in  condizione  di
sospensione volontaria delle attivita'» sono aggiunte le seguenti: «e
considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli vincoli
costituiti  dalla  vigente  legislazione  nazionale  ed   europea   o
derivanti da accordi internazionali»;
      2) dopo il secondo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
disposizione di  cui  al  primo  periodo  si  applica  altresi'  alle
concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto  di  mare
compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del
ramo di Goro del fiume Po,  a  una  distanza  dalle  linee  di  costa
superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas  per  un
quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di  500  milioni
di metri cubi. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4  della
legge 9 gennaio 1991, n.  9,  e'  consentita  la  coltivazione  delle
concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita  utile  del
giacimento a condizione che i  titolari  delle  concessioni  medesime
aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di
analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di  monitoraggio
e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza  sulle
linee  di  costa  da  condurre  sotto  il  controllo  del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
      3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  comunicazione  di  cui  al   primo
periodo»;
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
      «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di  gas
naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' consentito il rilascio di  nuove  concessioni
di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12
miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine
e costiere protette,  limitatamente  ai  siti  aventi  un  potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che  acquisiscono  la
titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono  tenuti  a
aderire alle procedure di cui al comma 1.»;
    c) al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole  «dei  piani  di
interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'
quelli  relativi  al  conferimento   delle   nuove   concessioni   di
coltivazione di cui al comma 2-bis,» e  le  parole  «sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di  diritti  di
lungo termine sul gas di cui  al  comma  1,  in  forma  di  contratti
finanziari per differenza  rispetto  al  punto  di  scambio  virtuale
(PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei  termini
alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai  commi  2  e
2-bis, a un prezzo che  garantisce  la  copertura  dei  costi  totali
effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri  fiscali  e  di
trasporto, nonche' un'equa remunerazione. Il prezzo di cui  al  primo
periodo, stabilito con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  e'
definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva,  ai
prezzi  giornalieri  registrati  al  punto  di  scambio  virtuale,  e
comunque varia nel limite di livelli minimi e  massimi  quantificati,
rispettivamente,  in  50  e  100  euro  per  MWh.  Nelle  more  della
conclusione delle procedure  autorizzative  di  cui  al  comma  3,  a
partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione
delle quantita' aggiuntive di gas di cui al comma 1,  i  titolari  di
concessioni di coltivazione di  gas  naturale  che  abbiano  risposto
positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2  e
2-bis mettono a  disposizione  del  Gruppo  GSE  un  quantitativo  di
diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad  almeno  il  75  per
cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi
2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad  almeno  il  50  per
cento dei volumi produttivi attesi dagli  investimenti  medesimi.  Il
quantitativo di cui al terzo periodo non  e'  comunque  superiore  ai
volumi  di  produzione  effettiva  di  competenza  dei  titolari   di
concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul  territorio
nazionale ((che abbiano)) risposto positivamente alla  manifestazione
d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;
    e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
      «5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre,  al  prezzo
di cui al comma 4, primo periodo,  i  diritti  sul  gas  oggetto  dei
contratti di cui al medesimo comma complessivamente  acquisiti  nella
sua disponibilita' a clienti finali industriali a  forte  consumo  di
gas, che agiscano anche  in  forma  aggregata,  aventi  diritto  alle
agevolazioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica ((n. 541  del  21  dicembre  2021,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022)), e che
hanno consumato nel 2021 un quantitativo  di  gas  naturale  per  usi
energetici  non  inferiore  al  volume  di  gas   naturale   indicato
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori
oneri per il Gruppo GSE. Le modalita' e  i  criteri  di  assegnazione
sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy.  I
diritti  offerti  sono  aggiudicati   all'esito   di   procedure   di
assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito  a  tali
procedure,  il  Gruppo  GSE  stipula  con  ciascun   cliente   finale
assegnatario un contratto finanziario per differenza  per  i  diritti
aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato  dai  clienti
finali in forma aggregata, il contratto  medesimo  assicura  che  gli
effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il  contratto
prevede, altresi', che:
        a)  la  quantita'  di  diritti  oggetto  del  contratto   sia
rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base  delle  effettive
produzioni nel corso dell'anno precedente;
        b) e' fatto divieto di cessione  tra  i  clienti  finali  dei
diritti derivanti dal contratto.
  5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5  e'
predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia  e
delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
                            ((Art. 4 bis
 
Disposizioni  per  la  promozione  del   passaggio   di   aziende   a
                      combustibili alternativi
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo
il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al fine  di  fronteggiare  l'eccezionale  instabilita'  del
sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in  Ucraina
e di consentire il riempimento degli  stoccaggi  di  gas  per  l'anno
termico 2022-2023, nonche'  di  massimizzare  l'impiego  di  impianti
alimentati con combustibili diversi dal gas naturale,  esclusivamente
fino  al  31  marzo  2024,  la  sostituzione  del  gas  naturale  con
combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario,
e  le  relative  modifiche   tecnico-impiantistiche   ai   fini   del
soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti  industriali
sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si  applicano  i
limiti  di  emissione   nell'atmosfera   previsti   dalla   normativa
dell'Unione europea o,  in  mancanza,  quelli  previsti  dalle  norme
nazionali  o  regionali  per  le  sostanze  indicate  nella  predetta
normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine
all'autorita' competente al rilascio  della  valutazione  di  impatto
ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata  ambientale
le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di
combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del
relativo  fabbisogno  energetico.   Decorsi   trenta   giorni   dalla
comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con  il
combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un  provvedimento
di diniego motivato da  parte  dell'autorita'  competente  rilasciato
entro   tale   termine.   L'autorita'   competente   puo'    assumere
determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli   articoli
21-quinquies e 21-nonies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Le
deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo  di  sei
mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza  del
termine  di  sei  mesi,  qualora  la  situazione  di   eccezionalita'
permanga, i gestori  comunicano  all'autorita'  competente  le  nuove
deroghe  necessarie  alle  condizioni  autorizzative  ai  sensi   del
presente comma. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
sicurezza antincendio».))
                               Art. 5
 
          Proroghe di termini nel settore del gas naturale
 
  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124,  le
parole: «a decorrere dal  1°  gennaio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».
  ((2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «10 novembre 2023»;
  b) al comma 4, le parole: «20 dicembre 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «20 novembre 2023».
  2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al
comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio  2022,
n. 50.
  2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 10 gennaio 2024».))
  3. Agli effetti in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto
derivanti dal presente articolo, pari a 4.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
                               Art. 6
 
Contributo del  Ministero  della  difesa  alla  sicurezza  energetica
                              nazionale
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla  seguente:
«ottimizzazione»;
      2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti:
«della sicurezza»;
      3) dopo le parole  «a  qualunque  titolo  in  uso  al  medesimo
Ministero,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  gli  immobili
individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e  non  ancora
consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;
      4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite
le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per  il
PNRR»;
      5) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il  Ministero
della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma
all'Agenzia del demanio.»;
    b) al comma 3, dopo  le  parole  «dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono inserite  le  seguenti:  «,
possono ospitare sistemi  di  accumulo  energetico  senza  limiti  di
potenza»;
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la
programmazione degli interventi finalizzati  all'installazione  degli
impianti e  per  la  gestione  dei  procedimenti  autorizzatori,  con
decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  nominati,  senza   oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e
due  vice  commissari  speciali,  questi  ultimi  rispettivamente  su
proposta del Ministro della cultura e del  Ministro  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica.  Al  commissario  speciale  e  ai  vice
commissari speciali non spettano, per l'attivita'  di  cui  al  primo
periodo, compensi o ((rimborsi di spese)).
      ((3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis  convoca
una conferenza  di  servizi  per  l'acquisizione  delle  intese,  dei
concerti, dei nulla osta o degli assensi  comunque  denominati  delle
altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui  al  comma  1,
che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli  articoli
da  14  a  14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Le
amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per  i
procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel  termine  di
trenta giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuta la pronuncia
dell'autorita' competente, i pareri, i  nulla  osta  e  gli  assensi,
comunque denominati, si  intendono  resi.  La  determinazione  finale
della  conferenza  di  servizi  costituisce  provvedimento  unico  di
autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere  o  atto  di
assenso comunque denominato.))
      3-quater. Quota parte  degli  utili  ((della  Difesa  Servizi))
S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui  al  comma  1,  determinata
secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualita' di socio
unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia
di accantonamento, confluisce in  un  fondo  istituito  nel  bilancio
della societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo
nel settore della filiera connessa  alla  produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e  la  sicurezza
energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita'
svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.»;
  ((c-bis) alla rubrica, la parola: «resilienza» e' sostituita  dalla
seguente: «sicurezza».))
                            ((Art. 6 bis
 
         Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza
 
  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui  al  comma  1,  a
decorrere dal 2023 la  quota  di  biocarburanti  liquidi  sostenibili
utilizzati in purezza immessa in consumo dai  soggetti  obbligati  e'
gradualmente aumentata ed e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate
per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad  1
milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.  In  caso  di
violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal  presente  comma
si applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  55  del  7  marzo  2015,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116»;
  b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
  «3-bis. Al  fine  di  promuovere  la  produzione  di  biocarburanti
liquidi sostenibili da utilizzare  in  purezza,  aggiuntiva  rispetto
alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente  articolo,  la
riconversione  totale  o  parziale  delle   raffinerie   tradizionali
esistenti e' incentivata mediante l'erogazione di  un  contributo  in
conto capitale assegnato secondo modalita' e criteri definiti  con  i
decreti  di  cui  al  comma  3-ter  e  comunque  nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter»;
  c) al comma 3-ter, alinea, il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 3-bis,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la
riconversione verde delle raffinerie  esistenti,  con  una  dotazione
pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno
2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il  31
marzo 2023, sono definiti modalita' e criteri per  la  partecipazione
alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis»;
  d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai  commi  1»
e' inserita la seguente: «, 1-bis» e le parole:  «da  emanarsi  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  primo  dei  quali  da
emanare entro il 31 dicembre 2022».))
                               Art. 7
 
              Disposizione in materia di autotrasporto
 
  1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
17  novembre  2022,  n.  175,  destinati  al  sostegno  del   settore
dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle  imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione in  Italia  esercenti  le
attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), ((del testo unico di cui  al  decreto  legislativo))  26  ottobre
1995, n. 504.
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  14  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, si  applicano  nel  rispetto  della  normativa
europea in  materia  di  aiuti  di  Stato.  Ai  relativi  adempimenti
provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                            ((Art. 7 bis
 
  Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  effettuato,
entro il 31 ottobre di ogni anno,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. In caso di mancata intesa si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281. Tale ripartizione e' effettuata:
  a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto  dei
costi standard di cui  all'articolo  1,  comma  84,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere  d)
ed e);
  b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto  dei
livelli  adeguati  dei  servizi  di  trasporto  pubblico   locale   e
regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
  c) applicando una riduzione annuale  delle  risorse  del  Fondo  da
trasferire alle regioni  qualora  i  servizi  di  trasporto  pubblico
locale e regionale non risultino affidati con procedure  di  evidenza
pubblica entro il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, ovvero ancora non ne risulti  pubblicato  alla  medesima
data il bando di gara, nonche' nel caso di  gare  non  conformi  alle
misure  di  cui  alle  delibere  dell'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma  2,  lettera  f),
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora  bandite
successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di  cui
alla presente  lettera  non  si  applica  ai  contratti  di  servizio
affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  e  alle  disposizioni  normative
nazionali vigenti. La riduzione, applicata  alla  quota  di  ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e' pari  al  15
per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio  non
affidati con le predette procedure;  le  risorse  derivanti  da  tale
riduzione sono  ripartite  tra  le  altre  regioni  con  le  medesime
modalita';
  d)  mediante   destinazione   annuale   dello   0,105   per   cento
dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di  euro  5,2
milioni  annui,   alla   copertura   dei   costi   di   funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244;
  e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo,  non
inferiore all'1 per cento  e  non  superiore  al  2  per  cento,  per
l'adeguamento,  in  considerazione  della  dinamica  inflattiva,  dei
corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della  gestione
dei servizi di trasporto pubblico locale e  regionale  sottoposto  ad
obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a  statuto
ordinario  applicando  le  modalita'  stabilite   dal   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013»;
  b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
  «2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse
disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non  puo'
determinare,  per  ciascuna  regione,  un'assegnazione   di   risorse
inferiore a quella risultante dalla ripartizione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi
del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla
societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonche'
delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2,  lettera
c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto
2022, n. 118»;
  c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma
1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31  luglio
2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  gli
indicatori per determinare  i  livelli  adeguati  di  servizio  e  le
modalita' di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del
medesimo Fondo».))
                            ((Art. 7 ter
 
Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di
                    distribuzione automobilistica
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi  derivanti
dalla  crisi  energetica  sulla  filiera  distributiva  del   settore
dell'automotive, all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  agosto
2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  agli
accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del  contratto  di
agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il
costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli  distributori
autorizzati  per  la  commercializzazione  di  veicoli   non   ancora
immatricolati, nonche' di autoveicoli che siano  stati  immatricolati
dai distributori autorizzati da non  piu'  di  sei  mesi  e  che  non
abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri»;
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Gli  accordi  tra  il  costruttore  o   l'importatore   e   il
distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a  termine,
hanno durata minima  di  cinque  anni  e  regolano  le  modalita'  di
vendita,  i  limiti  del  mandato,  le   rispettive   assunzioni   di
responsabilita' e la ripartizione dei costi  connessi  alla  vendita.
Per gli accordi  a  tempo  indeterminato,  il  termine  di  preavviso
scritto fra le parti per il recesso e' di ventiquattro mesi; per  gli
accordi  a  tempo  determinato,  ciascuna  parte  comunica  in  forma
scritta, almeno sei mesi prima della scadenza,  l'intenzione  di  non
procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della
medesima comunicazione»;
  c)  al  comma  4,  alinea,  le  parole:   «prima   della   scadenza
contrattuale» sono soppresse;
  d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1   a   5   sono
inderogabili».))
Capo II
Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
l'efficientamento energetico, nonche' per l'accelerazione delle
procedure

                               Art. 8
 
           Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
 
  1. Ai ((soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)  ))
obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' concesso un  contributo
per  l'adeguamento  da  effettuarsi  nell'anno  2023,   per   effetto
dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
degli  strumenti  utilizzati  per  la   predetta   memorizzazione   e
trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della
spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento  e,  in
ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.
Il contributo e' concesso sotto forma di credito  d'imposta  di  pari
importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al  credito  d'imposta  di
cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  i  limiti   di   cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  il  suo
utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui  e'  stata
registrata  la  fattura  relativa  all'adeguamento  degli   strumenti
mediante i quali effettuare la memorizzazione e la  trasmissione  dei
dati dei corrispettivi ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile,
il  relativo   corrispettivo.   Con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  definiti  le
modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del  credito
d'imposta, il regime dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il  rispetto
del limite di spesa previsto.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni ((di  euro))
per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
                               Art. 9
 
      Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 8-bis:
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90  per  cento  per
quelle sostenute nell'anno 2023»;
      2) al secondo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
      3) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per  gli
interventi  avviati  a  partire  dal  1°  gennaio  2023   su   unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche  per  le  spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia  un  reddito  di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a
15.000 euro.»;
    b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
      «8-bis.1. Ai fini  dell'applicazione  del  comma  8-bis,  terzo
periodo, il reddito di riferimento e' calcolato  dividendo  la  somma
dei redditi complessivi posseduti,  nell'anno  precedente  quello  di
sostenimento  della  spesa,  dal  contribuente,   dal   coniuge   del
contribuente, dal soggetto legato da unione civile  o  convivente  se
presente nel suo nucleo  familiare,  e  dai  familiari,  diversi  dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di  cui  all'articolo
12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  presenti  nel
suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento
della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato  secondo  la
Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;
    c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli  interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
    d) ((soppressa)).
  ((1-bis. Dopo la tabella 1  allegata  al  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' inserita la  tabella  1-bis  di  cui  all'allegato  1
annesso al presente decreto.))
  2. ((Soppresso)).
  3. Al fine di procedere alla corresponsione  di  un  contributo  in
favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, ((come modificato dal comma 1 del presente articolo, per
gli interventi di cui  al  suddetto  comma  8-bis,))  primo  e  terzo
periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno  2023  di  20  milioni  di
euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato  dall'Agenzia
delle entrate, secondo criteri e modalita'  determinati  con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  non  concorre   alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo
periodo, del medesimo decreto-legge, i  crediti  d'imposta  derivanti
dalle comunicazioni di  cessione  o  di  sconto  in  fattura  inviate
all'Agenzia delle entrate entro il  31  ottobre  2022  e  non  ancora
utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari  importo,
in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti  crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da  parte
del fornitore o del cessionario, da effettuarsi  in  via  telematica,
anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3  dell'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. La quota di  credito  d'imposta  non  utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non  puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali
operazioni,   effettua   un   monitoraggio    dell'andamento    delle
compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui  saldi
di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dei  provvedimenti  previsti  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater((, della legge  31
dicembre 2009, n. 196)). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le modalita' attuative della disposizione
di cui al presente comma.
  ((4-bis.  All'articolo  121,  comma  1,  lettere  a)  e   b),   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la  parola:  «due»  e'  sostituita
dalla seguente: «tre».
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche  ai
crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione  di  cessione
del credito o dello  sconto  in  fattura  inviate  all'Agenzia  delle
entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto.
  4-quater. La societa' SACE S.p.A. puo' concedere le garanzie di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.   91,   alle
condizioni, secondo le procedure  e  nei  termini  ivi  previsti,  in
favore  di   banche,   di   istituzioni   finanziarie   nazionali   e
internazionali e degli altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del
credito  in  Italia,  per  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,
strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita' delle imprese con
sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici
ATECO 41 e  43  e  che  realizzano  interventi  in  edilizia  di  cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77.  I  crediti
d'imposta  eventualmente  maturati  dall'impresa  alla  data  del  25
novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77,  possono  essere  considerati  dalla  banca  o
istituzione finanziatrice quale parametro ai fini  della  valutazione
del merito di credito dell'impresa  richiedente  il  finanziamento  e
della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.))
  5. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  8,6
milioni di euro per l'anno 2022, 92,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di  euro
per l'anno 2025, 946,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  1.274,8
milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro ((per l'anno 2034 e)) pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro
per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro  per  l'anno  2034,  ai  sensi
dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante  utilizzo  di  quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma
1.
                            ((Art. 9 bis
 
Disposizioni  in  materia  di  produzione  di  energia  elettrica  da
                    impianti solari fotovoltaici
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2,  comma  173,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  di  cui
all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo  economico  19  febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli  19  e  20
del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui
all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  5
maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
2011, e di  cui  all'articolo  17  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  5  luglio  2012,  pubblicato   nel   supplemento
ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10  luglio  2012,
le definizioni di «soggetto responsabile» contenute in ciascuna delle
citate disposizioni si interpretano nel senso che  gli  enti  locali,
come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  ovvero  le  regioni,  in
ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli  impianti
fotovoltaici   anche   laddove   ne   abbiano    esternalizzato    la
realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione,
compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.))
                               Art. 10
 
       Norme in materia di procedure di affidamento di lavori
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n.  55,  dopo  le  parole  «citta'  metropolitane  e  i  comuni
capoluogo di provincia» sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i  comuni  non  capoluogo  di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui  importo
e' pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
  2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o ((del Piano nazionale  per
gli investimenti complementari (PNC) ))  che,  pur  in  possesso  dei
requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui  all'articolo  26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  e  non  risultano
beneficiarie  delle  preassegnazioni  di  cui  all'articolo  29   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ((e all'articolo
7)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  28  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  213  del  12  settembre
2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre  2022  all'avvio
delle procedure  di  affidamento  dei  lavori  ricorrendo  a  risorse
diverse da quelle di cui al  comma  6  del  citato  articolo  26  del
decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati  contributi,  a
valere sulle risorse residue disponibili al termine  della  procedura
di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati  a  fronteggiare
gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari  di
cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita' di attuazione del presente comma.
  ((2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I termini per
gli interventi di cui al periodo precedente che  scadono  tra  il  1°
luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo
2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
  2-ter. Al fine di salvaguardare  le  procedure  gia'  in  corso  di
attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui  all'articolo  1,
comma 143, della legge n. 145 del 2018,  come  modificato  dal  comma
2-bis del presente articolo, sono fatte salve  le  procedure  attuate
dai comuni non  capoluogo  alla  data  del  31  dicembre  2022  senza
l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a), secondo  periodo,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.))
  3.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
      «Art.   44-bis (Semplificazioni   delle   procedure   per    la
realizzazione degli interventi autostradali di  preminente  interesse
nazionale).  -  1.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi
autostradali di cui all'Allegato IV-bis al  presente  decreto,  prima
dell'approvazione  ((ai  sensi  dell'articolo  27  del   codice   dei
contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.  50,  il   progetto   definitivo   o   esecutivo   e'   trasmesso,
rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  le  finalita'  di
cui al comma 2 e al Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 ((del presente  decreto))  per
le finalita' di cui al comma 3.
      2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  i
successivi quindici giorni  dalla  data  di  ricezione  del  progetto
secondo  quanto  previsto  al  comma  1,  stipula,   ove   non   gia'
sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le  amministrazioni  e
gli enti territoriali competenti ((da cui risultino))  la  favorevole
valutazione  relativa  alla   realizzazione   dell'intervento,   alle
caratteristiche  ((peculiari  dell'opera   e))   ai   tempi   stimati
d'esecuzione,  eventuali  obblighi  a  carico  delle  amministrazioni
coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti  in  relazione  alle
circostanze. Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale  di  cui
al comma 1, che ne tiene anche conto  ai  fini  dell'espressione  del
parere secondo quanto previsto dal comma 3.
      3. Il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza  del  quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla  coerenza  delle  scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei  requisiti  per
garantire la cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.
      4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si  applicano,
in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento,
le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
    b) dopo l'Allegato  IV  e'  aggiunto  l'Allegato  IV-bis  di  cui
all'Allegato 2 al presente decreto.
  ((3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale  dell'impianto
dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti
dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente
incremento dei prezzi delle materie  prime,  per  gli  interventi  di
ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1,
comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e  all'articolo  4,
comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  in  ragione  della
complessita' dei medesimi interventi, e' convocata la  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,
n. 241.))
                               Art. 11
 
     Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC
 
  1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento  degli  obiettivi  di
decarbonizzazione  previsti  dal  Piano   nazionale   integrato   per
l'energia e il clima (PNIEC) e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR),  all'articolo  8,  comma   2-bis,   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  ((0a) al primo periodo, dopo le parole:  «personale  docente»  sono
inserite le seguenti: «, fatta  eccezione  per  quanto  previsto  dal
quinto periodo, nonche' di quello»;))
    a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al  presente  comma»
sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «,  ivi  incluso  il  personale
dipendente di societa' in house dello Stato»;
    b) dopo il  nono  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  le
medesime modalita' previste per le unita' di cui  al  primo  periodo,
possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui
al presente comma, nel numero massimo di trenta unita',  che  restano
in carica tre anni e il cui trattamento  giuridico  ed  economico  e'
equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di  cui  al
primo periodo.».
  ((1-bis. Per un periodo di tre  anni  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
Direzione  generale  per  le  valutazioni  ambientali  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'   autorizzata   ad
avvalersi, per le esigenze  della  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto  ambientale  VIA  e  VAS  e  della  Commissione  tecnica
PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della  laurea
magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in  servizio
dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  sono  individuate  le
unita' da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli  oneri
derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale
al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti  a
carico del Ministero  della  difesa;  i  compensi  accessori,  o  gli
emolumenti comunque denominati derivanti  dal  richiamo  in  servizio
dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel  limite  delle  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  per  il  funzionamento   delle
Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  1-ter. Allo  scopo  di  consentire  valutazioni  degli  effetti  di
possibili interventi di politica economica,  fiscale  e  di  sostegno
alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica  in  atto,
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  accede,  ai
soli fini  di  valutazione  di  impatto  di  finanza  pubblica,  alle
informazioni nella disponibilita' del Sistema  informatico  integrato
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e,
su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei  dati  personali  e
l'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  sono
definiti le  ulteriori  informazioni  di  interesse,  i  tempi  e  le
modalita' di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.))
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

                            ((Art. 11 bis
 
    Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico
 
  1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n.  220,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n.  241
del  1997»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  rispondono  solo   per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo  irregolare  o  in
misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto»;
  b) dopo il terzo periodo sono inseriti  i  seguenti:  «Il  recupero
dell'importo  corrispondente  al  credito   d'imposta   indebitamente
utilizzato e' effettuato nei  confronti  del  soggetto  beneficiario,
ferma restando, in  presenza  di  concorso  nella  violazione,  oltre
all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
122-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».))
                               Art. 12
 
                   Esenzioni in materia di imposte
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  78,   comma   3,   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  in  materia  di  esenzioni
dall'imposta municipale propria  (((IMU)  ))  per  il  settore  dello
spettacolo, si interpretano nel senso che, per il  2022,  la  seconda
rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, non e'  dovuta  per  gli  immobili  di  cui
all'articolo 78, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104
del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti  ((previsti  dal
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013,)) relativo  all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis».
  2. La disposizione di cui all'articolo  78,  comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 104  del  2020  non  si  applica  all'esenzione  dal
pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.
  3. Nella Tabella di cui all'allegato B al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti
e registri esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo  assoluto,  dopo
l'articolo 8-bis e' inserito il seguente:
    «Art. 8-ter Domande di contributi, comunque denominati, destinati
a favore di soggetti  colpiti  da  eventi  calamitosi  o  eccezionali
oggetto di dichiarazione di stato di emergenza  ((effettuata))  dalla
competente autorita', per i quali vi sia un nesso di  causalita'  con
l'evento».
                            ((Art. 12 bis
 
Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli  eccezionali
  eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022.
 
  1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli  eccezionali
eventi meteorologici per i quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri  del  16  settembre
2022 e  del  19  ottobre  2022,  pubblicate,  rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre  2022  e  n.  255  del  31
ottobre 2022, in parte del territorio  delle  province  di  Ancona  e
Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della
provincia  di  Macerata,  limitrofi  alla  provincia  di  Ancona,  e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022,  per  la
realizzazione degli interventi previsti dall'articolo  25,  comma  2,
lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile,  di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al
primo periodo sono trasferite nella contabilita' speciale aperta  per
l'emergenza ai sensi dell'articolo 9,  comma  2,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  223  del  23  settembre
2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della
medesima ordinanza. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile,  sentito  il  Commissario  delegato,  anche   al   fine   del
coordinamento  con   altri   eventuali   interventi   in   corso   di
realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel  limite  delle
risorse di cui al primo periodo, i relativi  interventi.  Agli  oneri
derivanti dal presente articolo si provvede  ai  sensi  dell'articolo
15.))
                               Art. 13
 
                  Disposizioni in materia di sport
 
  1. Al fine di  sostenere  le  federazioni  sportive  nazionali,  le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva  e  le
associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato  e  operano  nell'ambito  di  competizioni
sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi  dall'articolo
1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, dall'articolo 7, comma  3-bis,  del  decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022,  n.  34,  e  in  ultimo  dall'articolo  39,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  comprensivi  delle  addizionali
regionali e comunali, possono essere effettuati,  senza  applicazione
di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.
  ((1-bis. All'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  legislativo  9
gennaio 2008, n. 9, la parola: «tre» e'  sostituita  dalla  seguente:
«cinque».))
                               Art. 14
 
      Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di  1.080  milioni  di
euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di ((euro  destinati))  agli
interventi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 21 luglio 2017((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
226 del 27 settembre  2017,  recante))  «Riparto  del  fondo  per  il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese, di cui all'articolo 1, comma  140,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232.».
  2.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento  dei  programmi  di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di  cui
agli articoli 536 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno  2022  e'
autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il  Ministero  della  difesa
provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi
cronoprogrammi.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  dopo  il
comma 606, e' inserito il seguente:
    «606-bis. Per l'anno 2022  il  fondo  di  cui  al  comma  606  e'
incrementato di 85,8 milioni di euro per il  personale  docente.  Per
l'anno 2022 e' autorizzata la  spesa  di  14,2  milioni  di  euro  da
destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.».
  ((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, si interpreta nel senso che  le  entrate  correnti  sono
calcolate sulla base della media degli  accertamenti  dei  primi  tre
titoli  degli  ultimi  tre  rendiconti  della   gestione   approvati,
escludendo gli accertamenti vincolati  di  cui  alla  tipologia  102,
«Tributi destinati al finanziamento della  sanita'»,  del  titolo  I,
«Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  perequativa»,
e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui  all'articolo  16-bis  del
decreto-legge  n.  95  del  2012,  e  al  netto   dell'accantonamento
obbligatorio  ai  medesimi  titoli  del  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita'.))
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
                            ((Art. 14 bis
 
 Misure per il rilancio della competitivita' delle imprese italiane
 
  1. Al fine di  sostenere  la  promozione  della  partecipazione  di
operatori  italiani  a  societa'   ed   imprese   miste   all'estero,
all'articolo 4, comma 1, della legge  24  aprile  1990,  n.  100,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le   operazioni   di
finanziamento di cui al primo periodo  sono  accordate  da  soggetti,
italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
e da intermediari finanziari autorizzati ai  sensi  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' da soggetti a  cui  si
applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del  medesimo
testo unico».
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
attuative vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  contenute  nel  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990,  n.  100,  e  in
provvedimenti o atti di qualunque altra natura.
  3. Al fine di rafforzare  il  sistema  delle  start-up  innovative,
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al secondo periodo, dopo le parole: «ivi compreso il rapporto di
co-investimento tra  le  risorse  di  cui  al  presente  comma»  sono
inserite le seguenti: «destinate agli investimenti iniziali,  con  le
modalita' individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di
ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa,»;
  b) al terzo periodo, le parole: «dei finanziamenti agevolati»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli investimenti iniziali» e le parole:
«per singolo investimento» sono soppresse;
  c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il  medesimo
decreto di cui al secondo periodo e' stabilita, inoltre,  nell'ambito
delle risorse di cui al presente comma, la quota  da  destinare  agli
eventuali investimenti successivi».))
                            ((Art. 14 ter
 
   Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa
 
  1.  All'articolo  9,  comma  1-quinquies,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le  parole:  «e  del  settore
sociale» sono inserite le seguenti:  «nonche'  lo  svolgimento  delle
funzioni  fondamentali  di  cui  all'articolo  14,  comma   27,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con
popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente e' stato
registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al  triplo
della popolazione residente».))
                          ((Art. 14 quater
 
Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
 
  1. Al comma 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge  21  giugno
2022, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2022, n. 122, dopo le parole: «al netto del relativo  onere  fiscale»
sono inserite le seguenti: «e, per le imprese di cui all'articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  dell'effetto  sugli  impegni
esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di  bilancio  e
fino a cinque esercizi successivi».))
                         ((Art. 14 quinquies
 
Risorse per investimenti in rigenerazione urbana  per  i  comuni  con
               popolazione inferiore a 15.000 abitanti
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a  favore
dei comuni con popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti,  con  una
dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni  di
euro per l'anno 2026.
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il  30
giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo  di  cui
al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse  in
proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo
conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo  1,  comma  534,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di  cui  al  periodo
precedente  disciplina  altresi'  le  modalita'  di  utilizzo   delle
risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta,  di
monitoraggio, di rendicontazione, nonche' le modalita' di recupero ed
eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 120 milioni di euro  per  l'anno  2026,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.))
                          ((Art. 14 sexies
 
Proroga di disposizioni in materia  di  incarichi  di  vicesegretario
                              comunale
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9  e  10,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano  fino
al 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se  conferiti  entro  tale
data, proseguono sino alla naturale scadenza.))
                              ((Art. 15
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Al fine di adeguare i contratti  per  prestazioni  di  lavoro  a
tempo determinato gia' stipulati con le agenzie  di  somministrazione
di  lavoro  interinale  di  cui  all'articolo  103,  comma  23,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata la  spesa  di  euro
1.558.473 per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  ad  euro  1.558.473  per
l'anno 2022, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  3. Per le finalita' di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, e' autorizzata la spesa  di  410  milioni  di
euro per l'anno 2022. Le  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
trasferite entro il  31  dicembre  2022  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ed  e'  corrispondentemente  ridotto  l'onere
posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2,  lettera  b),  del
medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022.
  4. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con  una  dotazione  pari  a  4.127,713
milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6  milioni  di  euro
per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4  milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro  per  l'anno  2029,  65
milioni di euro per l'anno 2030, 64,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di  euro  per
l'anno 2033,  destinato  all'attuazione  della  manovra  di  bilancio
2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo  periodo,  pari  a
1.500 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  e'  accantonata  e  resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle somme incassate dal GSE conseguenti alla  vendita  del  gas  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91.
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,  3-bis,  5,  8,  9,
12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente  articolo,  determinati
in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022,  4.616,859  milioni  di
euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per  l'anno  2024,  324,5
milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per
l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro
per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni  di
euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per  l'anno  2033  e  45,8
milioni di  euro  per  l'anno  2034,  che  aumentano  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini  di  fabbisogno  a  11.113,454
milioni di euro per l'anno 2022  e  4.636,859  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a  11.431  milioni  di
euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto
a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, si provvede:
  a) quanto a  1.527  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle Missioni  e  dei  Programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato 3 al presente decreto;
  b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per  l'anno  2025,  353,6
milioni di euro per l'anno 2026, 24,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro  per
l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro
per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di
euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese  derivanti  dall'articolo  9,  comma  1,
lettera a);
  c) quanto a  4.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
utilizzo delle risorse  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  5,
comma 2, che sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
restano acquisite all'erario;
  d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni  di
euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46  milioni
di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024,  che
aumentano in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto  a  439,69
milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;
  f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni  di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo  delle  minori
spese derivanti dagli articoli 2 e 3;
  g)  quanto  a  145  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  h)  quanto  a  240  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  i)  quanto  a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  l)  quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  m)  quanto  a  39  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo  di
parte corrente di cui all'articolo  1,  comma  366,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234;
  n)  quanto  a  81  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
  o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
  p) mediante il ricorso  all'indebitamento  autorizzato  dal  Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre  2022  con
le  risoluzioni  di  approvazione  della  relazione   presentata   al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243.
  7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 4 annesso  al  presente  decreto  in  coerenza  con  la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera p).
  8. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «e 2022»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;
  b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).
  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facolta'  di
cui all'articolo 30, comma 2, lettera b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, puo' essere utilizzata una sola volta per  le  medesime
risorse».
  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti  di
supplenza breve e saltuaria del personale scolastico  e'  autorizzata
la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede, per il  medesimo  anno,  mediante  utilizzo  delle  risorse
disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
                            ((Art. 15 bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.))
                               Art. 16
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato 1
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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